REPUBBLICA ITALIANA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Allegato c)
Repertorio n. Fasc. n.
REPUBBLICA ITALIANA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VISITE GUIDATE NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO – ANNO 2018.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E MEZZI OPERATIVI AGRICOLI E FORESTALI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE ASSEGNATI AL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO.
CIG ZA023ACE1B
Premesso:
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1, comma 16, secondo cui “Il 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46…”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3
agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014, ed in particolare l’art. 8, comma 2, lettera c) secondo cui la Città metropolitana “valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme …”;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana secondo cui “la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;
TRA
- la Dott.ssa Xxxxxxx XXXXXXXX, nata a Firenze (FI) il 30/09/1966, la quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto “Stazione Appaltante”) con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione “Istruzione, Promozione ed Eventi”, come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 24 del 29/12/2017, in applicazione dell’art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente, domiciliata per le funzioni presso la sede dell’Ente medesimo;
E
- Dott. , nato il in qualità di dell'Impresa
, con sede legale in , via , (CAP ), C.F./Partita IVA e
numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , in seguito “Concessionario”;
Premesso che:
a) Con Determina Dirigenziale n. del , con procedura negoziata, svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stato affidato il “ Servizio di manutenzione ordinaria (manutenzioni e revisioni, riparazione parti elettriche e servizio gomme) di attrezzature, macchinari e mezzi operativi agricoli e forestali di proprietà della Città Metropolitana di Firenze assegnati al Parco Mediceo di Pratolino” aggiudicata ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del D.lgs 50/2016 e s.m., in base al criterio del minor prezzo, all’Impresa , con sede legale in (CAP ), C.F./Partita IVA e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di
, per l’importo di € ………. esente IVA ai sensi dell’art. 10, punto 22), del D.P.R. 633/1972;
b) La spesa è finanziata con risorse dell'ente;
c) Nei confronti dell’impresa aggiudicataria sono state effettuate le verifiche ai fini dell’accertamento dei requisiti di ordine generale ex art.80 del Codice, come risulta dai documenti agli atti del fascicolo;
d) Dal controllo effettuato in data non risulta attiva per la Regione Toscana, nessuna convenzione da parte della Società Consip di cui all’art.26 della L.23/12/1999 n. 488 e s.m., relativa al servizio oggetto del presente contratto;
e) Le parti dichiarano inoltre che, in conseguenza della tipologia del servizio sussistono, per la presente concessione, rischi di interferenze per i quali è stato redatto il Documento di valutazione dei rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Ciò premesso ed essendo intenzione delle parti stipulare apposito contratto che regoli la concessione fra le medesime, le Parti confermano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 31 del Codice è, per il presente contratto, la sottoscritta.
ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto e corrispettivo
La Stazione Appaltante affida a , che accetta, il “Servizio di manutenzione ordinaria (manutenzioni e revisioni, riparazione parti elettriche e servizio gomme) di attrezzature, macchinari e mezzi operativi agricoli e forestali di proprietà della Città Metropolitana di Firenze assegnati al Parco Mediceo di Pratolino ” alle condizioni stabilite nella documentazione di gara e in particolare nel Capitolato (allegato parte integrante al presente contratto sotto la lettera “A” e nell’offerta (allegata sotto la lettera “B”).
Il corrispettivo per l'attività svolta dal concessionario del servizio, come descritta nel capitolato speciale di appalto, è determinato .
ART. 4 – Durata e rinnovo
L’affidamento del servizio è concesso con decorrenza dal , data del verbale di avvio del servizio, e scadenza il .
Per ragioni di urgenza in data si è provveduto all’avvio delle attività oggetto dell’appalto nelle more della stipulazione del contratto, a norma di quanto consentito dall’art 32 c. 8 del D.lgs 50/2016.
ART. 5 – Divieto di cessione contratto e subappalto
Nello svolgimento del servizio non è ammessa alcuna forma di cessione del contratto. Il subappalto è ammesso nelle modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La cessione del contratto comporta la risoluzione del contratto senza pregiudizio per i danni che possano derivare a Città Metropolitana di Firenze.
ARTICOLO 6 – Norme regolatrici
Il Concessionario dichiara di aver preso esatta conoscenza ed accettato senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato speciale, si obbliga a realizzare la concessione nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori nonché le disposizioni e le prescrizioni che potranno essere impartite dal RUP.
L’esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:
− dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
− dalle disposizioni degli Atti di gara (Lettera di invito - Capitolato e relativi allegati);
− da quanto previsto nell’Offerta tecnico-economica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara;
− dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto richiamate, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
− da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla
natura delle attività e dei servizi affidati.
Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Aggiudicatario rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
ARTICOLO 7 – Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del prestatore, che espressamente dichiara di assumere. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui trattasi di cui trattasi è soggetto all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e esente IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e
s.m.i e che il presente contratto è registrabile in caso d’uso, a tassa fissa, a norma del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. n.131/1986.
ARTICOLO 8 - Garanzia dell'adempimento e cupertura assicurativa
A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, la Ditta aggiudicataria è tenuta a costituire in favore di Città Metropolitana di Firenze e prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'appalto calcolato in ossequio al comma 1 dell'art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e s.m., tenuto conto della durata della stessa sino al 28/10/2018. Copia della polizza viene allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “C”.
Come previsto all'art. 19 del Capitolato, la Ditta affidataria ha altresì consegnato idonea polizza RCA assicurativa a copertura dei danni, che ai allega al presente atto sotto la lettera “D”.
ARTICOLO 9 - Penalità
Le attività svolte dalla Ditta affidataria devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal Capitolato e dall’offerta tecnica-economica presentata in sede di gara.
In caso di inadempimento accertato e/o segnalato agli obblighi del presente contratto per cause non dipendenti dall'Amministrazione ovvero da forza
maggiore o caso fortuito e fatte salve le ulteriori responsabilità e la possibilità di risoluzione contrattuale, saranno applicate, previa contestazione, le penali di cui all'art. 21 del Capitolato, con le modalità ivi previste, fermo restando il diritto di Città Metropolitana di Firenze a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ARTICOLO 10 - Clausola risolutiva espressa
Costituisce causa di risoluzione automatica del contratto, ai sensi dell’art.
1456 c.c., in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, contenuti nel presente capitolato, nell’offerta presentata, e nella lettera d’invito, contestate per iscritto dalla stazione appaltante;
b) almeno 3 (tre) contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle prestazioni;
c) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini previsti dal buono d’ordine o concordati, dopo 3 (tre) casi contestati per iscritto;
d) in caso di xxxxx, fallimento o concordato fallimentare;
e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, a seguito di prelievi effettuati dalla Città Metropolitana, in applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato;
f) cessione del contratto o subappalto non autorizzato o effettuato in violazione di legge;
g) violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, anche avuto riguardo ad eventuali subappaltatori.
La Città Metropolitana procederà alla contestazione nello modalità stabilite all'art. 26 del Capitolato.
ARTICOLO 11– Controversie
In caso intervengano controversie nell’esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte IV, Titolo I “Contenzioso” del Codice D.Lgs. 50/2016 con esclusione dell’arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.
ARTICOLO 12 - Codici di comportamento
Il Concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice adottato dalla Città Metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città Metropolitana, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx.
ART. 13 – Tutela dati personali
La Stazione Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
ARTICOLO 14 - Elenco Allegati
Allegati parte integrante:
“A” Capitolato Speciale di Appalto, corredato dei relativi allegati; “B” Offerta tecnica.
“C” Garanzia per l'esatto adempimento “D” Xxxxxxx assicurativa contro danni
allegati al contratto depositati agli atti e firmati digitalmente.
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l presente documento e relativi allegati sono firmati digitalmente, con firma digitale disgiunta in data xxxxxxxx/2018
Per la Città Metropolitana di Firenze: X.xx Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx Per la Ditta appaltatrice:
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Concessionario dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 10 del presente contratto.