Contract
Capitolato speciale: Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici specialità idrico, impianti elettrici, gas, ventilazione a servizio di cucine, cucine di nidi, refettori e R. S. A. e servizi annessi all’attività svolta. concessi in uso a Milano Ristorazione, suddiviso in 4 lotti:
lotto 1: zone decentramento cittadino 1-2-3
lotto 2: zone decentramento cittadino 4-5
lotto 3: zone decentramento cittadino 6-7
lotto 4: zone decentramento cittadino 8-9
INDICE
ASPETTI GENERALI DEL SERVIZIO 3
A.3 - IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO 3
A.4 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 4
A.5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI 4
A.6 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 5
A.7 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI 6
A.8 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE, COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA E
GARANZIA PER DANNI D’ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE XXXXX XXXXX 0
X.0 - XXXXXXXXXXX - XXXXXX – DANNI 7
A.10 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO 7
A.11 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 7
A.12 - MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 8
A.12.1 - Documenti per la sicurezza 9
A.12.2 - Costi per la sicurezza 9
A.13 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DELLE LEGGI RIGUARDANTI LA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO 9
A.14.1 - Ritardi e penalità 10
A.14.2 - Responsabilità della Ditta Fornitrice per difetti di esecuzione 11
A.14.3 - Modalità di applicazione delle penali 11
A.14.4 - Risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa) 11
A.16 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 12
PARTE B - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: PARTE TECNICA 13
B.1 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 13
B.2 - MODALITA’ DI ESECUZIONE 13
B.3 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE 15
B.4 - ATTESTAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO 15
ASPETTI GENERALI DEL SERVIZIO
A.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici specialità idrico, impianti elettrici, gas, ventilazione a servizio di centri cucina, cucine di asili nido e refettori, R.S.A. e locali che dovessero essere presi in gestione della Committente nel corso del presente appalto
L’appalto è disciplinato:
dal presente Capitolato
da tutto ciò che non sia in contrasto con quanto espresso nel Capitolato stesso
dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
dal X.X.X. 000/ 0000 x x.x.x. (Xxxxxxxxxxx)
x dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
È parte integrante del presente capitolato, anche se non allegato, il Listino Prezzi del Comune di Milano validità 2015
A.2 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto relativo alla presente procedura avrà durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data del formale atto di consegna firmato dalla ditta Appaltatrice subordinatamente ai tempi di conclusione della procedura di gara.
La consegna del servizio è subordinata alla presentazione, da parte dell’Appaltatore, del documento di valutazione dei rischi, così come indicato A.12.1 del presente CSA.
Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Stazione Appaltante.
Nelle more della definizione delle nuove procedure di gara è fatto comunque obbligo al fornitore di proseguire il contratto.
A.3 - IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO
Il valore stimato per il servizio oggetto del presente appalto per il periodo di riferimento è quantificato in €. 864.000,00.= (IVA esclusa) di cui:
€. 720.000,00,00.= a base d’asta;
€. 144.000,00.= per eventuale 20% dell’importo complessivo ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 X.X. 000/00 (x.x. “quinto d’obbligo”).
L’importo dell’appalto è comprensivo degli oneri per il conferimento in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta.
L’appalto è frazionato in quattro lotti funzionali distinti di pari importo, al fine di consentire una copertura capillare del territorio oggetto del servizio e garantire la richiesta tempestività di intervento in caso di necessità.
Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all’importo presunto per il servizio scontato del ribasso percentuale sul listino prezzi di riferimento offerto . I prezzi unitari, risultanti dall’offerta aggiudicata, costituiscono i prezzi unitari di riferimento per i successivi ordini e quindi per il calcolo dei corrispettivi dei servizi effettuati, le cui quantità saranno di volta in volta determinate sulla base dell’effettivo fabbisogno durante il periodo di durata contrattuale, in relazione agli interventi necessari.
Milano Ristorazione S.p.A. si riserva, nel corso della durata contrattuale, di rivedere in tutto od in parte le condizioni del presente contratto qualora si pervenga alla riorganizzazione del servizio che determini
una rilevante riduzione, oppure il superamento, del contratto di servizio aggiudicato. In questa ipotesi Milano Ristorazione S.p.A. si impegna a comunicare con tre mesi di anticipo le variazioni introdotte.
Al verificarsi di tale ipotesi Milano Ristorazione S.p.A. non dovrà corrispondere alcun compenso e/o indennizzo all’aggiudicatario, per la riduzione o il superamento della servizio.
Nei limiti di cui all’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e dell’art. 120 del X.X. x. 000/0000, nel corso della durata contrattuale l’importo potrà essere aumentato o ridotto, rispetto al valore contrattuale determinato, entro i limiti del 20% dell’importo stesso, ferme restando le condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione e senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere diverse condizioni o indennizzi.
I prezzi formulati in sede di gara sono da intendersi comprensivi di ogni onere e quant’altro gravante sul servizio di cui al presente capitolato speciale d’appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’impresa aggiudicataria sull’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi offerti dall’aggiudicatario.
A.4 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario dovrà costituire apposito deposito cauzionale definitivo, determinato in ragione del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Ai sensi dell’art. 75 - comma 7 – del D.lgs 163/2006 le imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della seri Uni Cei En 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 22000, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea Uni EN Iso 9001/2008, usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione.
Il deposito cauzionale potrà essere costituito esclusivamente con le seguenti due modalità:
fideiussione bancaria (emessa da aziende di credito di cui all’art. 5 R.D.L. 12.3.36 n. 385 – smi);
polizza assicurativa (rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13.2.59 n. 449 – smi).
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento della somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della stazione appaltante;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c..
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c., 2^ comma.
La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali; Milano Ristorazione spa, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse.
Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto.
A.5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI
Il contratto sarà formalizzato e gestito da Milano Ristorazione S. p. A.
Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Milano Ristorazione S. p. A.
Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
L'I.V.A. s'intende a carico del fornitore.
Ai sensi dell’art, 34 co. 35 della Legge n. 221/2012, i costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione della presente gara d’appalto saranno posti a carico dell’aggiudicatario.
Per la presente procedura i costi di cui sono stimati, in via presuntiva, in ca. € 5.000,00.
Gli aggiudicatari dovranno provvedere al versamento delle somme suindicate entro 60 gg. dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con le modalità che saranno indicate nel medesimo provvedimento. L’avviso di avvenuta stipula del contratto verrà pubblicato sul Profilo della Committente” (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) nella sezione “Avvisi Appalti”.
A.6 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
I servizi saranno liquidati in base ai prezzi delle Opere Compiute dell’elenco prezzi Listino del Comune di Milano 2016 con l’applicazione dello sconto offerto in sede di gara.
Sarà retribuibile con un minimo di € 80,00.= IVA ciascun ordine, il cui importo calcolato a misura, sia inferiore alla suddetta cifra.
Il pagamento avverrà entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura mediante bonifico bancario.
I riscontri contabili degli interventi dovranno essere consegnati mensilmente entro e non oltre i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo, e compilati sul portale informatico della Committente.
Il credito sarà accertato in contraddittorio tra il Direttore di esecuzione e l’Impresa e riportato sul consuntivo mensile, sottoscritto congiuntamente dall’Impresa e dal Direttore di esecuzione a seguito del contraddittorio di cui al punto precedente.
L’emissione della fattura è subordinata dalla accettazione dei documenti contabili approntati dalla committente in contraddittorio.
Le fatture dovranno essere inviate al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 207/2010, durante il corso del servizio saranno emessi certificati di pagamento in acconto, con l’applicazione delle ritenute di garanzia di legge oltre lo 0,50% a garanzia dell’adempimento degli obblighi assicurativi, con scadenza mensile.
Le ritenute effettuate durante la vigenza contrattuale saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Il pagamento è comunque subordinato all’esito favorevole di tutti gli aspetti riguardanti il servizio.
E’ fatto obbligo all’appaltatore, qualora fosse già titolare di precedente contratto con Milano Ristorazione, di emettere fatture separate per ciascun contratto (CIG).
In caso di A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dall’azienda mandataria (Capo Gruppo).
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l’appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’esecuzione della servizio potrà essere sospesa dalla ditta aggiudicataria; qualora quest’ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte di Milano Ristorazione S.p.A..
A.7 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI
Le revisioni prezzi, nei termini di cui all’art. 115 del D. Lgs. n.163/2006 s.m.i., saranno operate:
sulla base di istruttoria condotta da Milano Ristorazione S.p.A. decorso almeno un anno dall’inizio del servizio o qualora si renda necessario il proseguio contrattuale nelle more della successiva procedura di gara, come indicato al 4° capoverso del precedente articolo A.2.
sulla base dei dati di cui all’art.7, comma 4, lettera c) e comma 5 dello stesso D. Lgs. n.163/2006 s.m.i.
sulla base dell’adeguamento ISTAT riferito all’anno precedente.
In ogni caso le modifiche prezzi, sia in diminuzione che in aumento, sono soggette ad esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.
Nelle more dell’espletamento di ogni verifica e/o controllo che la Stazione intenda effettuare, rimane vigente il prezzo offerto in sede di gara.
A.8 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE, COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA E GARANZIA PER DANNI D’ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura dei beni oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
L’impresa aggiudicataria garantisce l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.
L’impresa aggiudicataria si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
L’impresa aggiudicataria si obbliga a consentire a Milano Ristorazione S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Durante l’esecuzione del servizio, l'appaltatore assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni a persone o cose derivanti dagli interventi stessi e dovrà provvedere all'assicurazione degli operai/tecnici addetti alla esecuzione del servizio disciplinata dal presente capitolato, per i danni causati a terzi, persone e cose.
Prima della stipula del contratto l’appaltatore dovrà dimostrare di essere assicurato per i danni eventualmente subiti dalla S.A. a causa del totale o parziale danneggiamento di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione del servizio.
L’appaltatore provvede inoltre a stipulare e a trasmettere alla stazione appaltante, 10 gg. prima dell’inizio del servizio, polizza di assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio per un ammontare pari ad € 500.000,00.
L’appaltatore è costituito garante, per tutto il tempo stabilito dalla legge e dal contratto, degli interventi e delle forniture eseguite e pertanto dovrà procedere a sua cura e spese a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.
Nel caso non vi provvedesse, l’Amministrazione procederà a propria cura, addebitando all’appaltatore le spese relative.
A.9 - SOTTRAZIONI - GUASTI – DANNI
La Società Milano Ristorazione S.p.A. declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati nel luogo di esecuzione del servizio o messi in opera dall’appaltatore fino alla data della consegna degli interventi. Compete all’appaltatore predisporre tutte le cautele e le misure necessarie, comprese le eventuali opere provvisionali, e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e cose nell’esecuzione dell’appalto. Sono a totale carico dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri per il ripristino d’opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose e a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti per evitare il verificarsi dei danni, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
A.10 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO
E’ vietato all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto fatti salvi i casi di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 per le vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario e all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell’esecutore.
La cessione dei crediti è disciplinata dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.
Subappalto
E’ ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006.
Nel caso di autorizzazione al subappalto, fatte salve le condizioni di cui all’art. 118 – comma 2 sub. 2 – 3 e 4, del D. Lgs. n. 163/2006 è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito dalla stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell’art.118 del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di autorizzazione al subappalto l’Appaltatore si assume gli obblighi di cui all’art. 3 co. 8 L. 136/2010.
Il subappaltatore dovrà adempiere a quanto previsto al precedente art. 6 ed al successivo art. 12.1 in materia di sicurezza e agli adempimenti previsti nel successivo art. A.14.4 Risoluzione del contratto.
A.11 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Risultano a carico dell’Appaltatore:
1. La fornitura di ogni materiale di consumo per i montaggi, la dotazione a proprio personale degli utensili e delle attrezzature di lavoro necessari e accessori di sostegno e fissaggio di ogni genere (mensole, zanche, tiranti, staffe, ecc.) e la fornitura di lubrificanti, carburanti, tutte le spese generali, utili ed imposte varie.
2. La sorveglianza dei luoghi durante l’orario normale di lavoro, la sua pulizia quotidiana, lo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere dell’Appaltatore o per le quali fornisce l’assistenza muraria.
3. La pulizia e la manutenzione del luogo di lavoro, compresa l’evacuazione dal cantiere dei materiali
di risulta alle pubbliche discariche, fino alla presa in consegna delle opere da parte della Committente;
4. Ogni onere per adattare quanto rilevato dalla documentazione tecnica alle reali condizioni di esecuzione del servizio in campo.
5. Eventuali oneri derivanti da particolari difficoltà di esecuzione del servizio, servizio eseguito fuori dal normale orario, fatta eccezione soltanto per eventuali prestazioni al di fuori degli obblighi contrattuali richiesti dalla Committente.
6. La prestazione del personale dei mezzi e degli strumenti necessari per le verifiche funzionali.
7. L’imballo ed il trasporto delle apparecchiature e del materiale costituente l’oggetto dell’appalto, degli utensili, delle attrezzature di lavoro e del materiale di consumo; ogni altro onere relativo all’esercizio del cantiere.
8. La pronta esecuzione delle modifiche e/o rifacimenti conseguenti al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle prescrizioni dell’appalto e/o dalle specifiche del Direttore di esecuzione oppure conseguenti ad errate operazioni di montaggio; lo sgombero e la pulizia dei locali interessati dagli interventi al termine delle attività.
A.11.1 - Reperibilità
1. Per realizzare il costante e continuo presidio territoriale e garantire interventi urgenti, emergenti ed imprevedibili su tutto il patrimonio immobiliare, l’Appaltatore dovrà costituire, in ore al di fuori di quelle lavorative giornaliere e nelle giornate prefestive e festive, una adeguata squadra di maestranze, tecnici e mezzi operativi, idonea ad eseguire ogni tipo di intervento inerente l’appalto per qualsiasi intervento urgente richiesto dal Direttore di esecuzione.
2. La squadra avrà l’obbligo di intervenire su tutto il territorio comunale 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto considerato che durante l’orario lavorativo l’Impresa deve sempre essere in grado di assolvere agli interventi urgenti con squadra adeguata.
3. Inoltre l’Appaltatore dovrà munirsi di idonea organizzazione logistica territoriale tale da consentire l’immediato approvvigionamento di materiale di consumo necessario per gli interventi ed il personale dovrà essere munito di telefono cellulare.
A.12 - MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
In applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, l’appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) e il committente cooperano per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.
L’aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
L’impresa dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
L’aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti alle forniture di cui al presente capitolato.
L’appaltatore dovrà provvedere alla formazione ed all’addestramento istruzione del personale addetto in materia igienico-sanitaria, nonché di sicurezza e igiene del lavoro, secondo la normativa vigente e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
L’aggiudicatario dovrà impiegare nell’esecuzione dell’appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla fornitura è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale.
Secondo il disposto dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 nell’ambito dell’esecuzione della fornitura di cui al presente appalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
A.12.1 - Documenti per la sicurezza
Entro 10 gg. dall’aggiudicazione, e in ogni caso prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore consegna alla Committente il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. inerente
all’attività svolta oggetto dell’appalto timbrato e firmato in originale da Datore di lavoro, Responsabile Servizio Prevenzione Protezione , Medico Competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (se nominato).
1. Per i datori di lavoro che occupano sino a 10 dipendenti, si fa riferimento a quanto previsto al comma 5 - art. 29 del D. Lgs. 81/2008 modificato dal Decreto Legge 69/2013 convertito con modificazioni in Legge 98/2013
2. Per i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti, si fa riferimento a quanto previsto al comma 6 – art. 29 del D. Lgs. 81/2008 modificato dal Decreto Legge 69/2013 convertito con modificazioni in Legge 98/2013
La mancata consegna del D.V.R. sopra indicato, comporta la decadenza dall’aggiudicazione ed il contratto eventualmente stipulato è nullo di diritto.
Le gravi e reiterate violazioni del Documento di Valutazione dei Rischi da parte dell’appaltatore sono causa di risoluzione del contratto.
A.12.2 - Costi per la sicurezza
A fronte del TU 81/2008, come modificato dal D Lgs. 106/2009, poiché la durata dei lavori non superano i cinque uomini giorno e sui luoghi di lavoro interessati dall’appalto non sono presenti agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive ed i rischi di cui all’Allegato XI, non è necessario redigere il DUVRI.
In relazione alla natura dell’appalto, non si individuano costi aggiuntivi per la sicurezza.
A.13 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DELLE LEGGI RIGUARDANTI LA
PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia , nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
1. Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto dell’appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono gli interventi anzidetti. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
2. L’Appaltatore si obbliga a far rispettare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con espresso riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
4. L'appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto, per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto stesso.
5. L’appaltatore si obbliga a presentare – in qualsiasi momento - su richiesta della Committente copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora l’appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute a favore del personale, compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa, il committente procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati ed assegnerà all’appaltatore il termine massimo di 20 (venti) gg., entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. Il Direttore di esecuzione ha facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. La committente destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto e di accordi collettivi, dal personale, dagli Istituti Previdenziali
6. Trascorso il suddetto termine di cui al punto 5., il perdurare nell’inosservanza degli obblighi retributivi e contributivi concernenti il personale determina l’immediata risoluzione del contratto.
7. Le somme accertate sono trattenute a garanzia degli obblighi di cui sopra e saranno svincolate all’atto della dimostrazione dell’adempimento dei predetti obblighi, accertata dall’Ispettorato del Lavoro.
8. L'appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, ne' ha titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei corrispettivi.
A.14 - VERIFICA DI CONFORMITA’, INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI
A.14.1 - Ritardi e penalità
I giorni di ritardo, per l’applicazione delle penali, saranno desunti dalle bolle di lavoro o dalla segnalazione della non conformità, presentata al Direttore di esecuzione e controfirmata dal Responsabile di Zona e/o tecnico preposto ai controlli.
1. Per interventi non eseguiti nei termini di tempo indicati in ogni ordine di lavoro sarà inviato sollecito e applicata la penale di cui al punto 5, è facoltà da parte della Ditta di giustificare con comunicazione immediata scritta, il mancato, o il ritardo dell’esecuzione dell’intervento, ovvero ove sia dimostrato l’impossibilità per cause non dipendenti dalla ditta ad eseguire l’intervento nei tempi richiesti; tale comunicazione sarà valutata dal Direttore di esecuzione.
2. Nel caso di mancato intervento per interventi urgenti o che in ogni caso potrebbero pregiudicare la sicurezza dei locali ed il normale svolgimento dell’attività produttiva, entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante (S.A.) negli ordini di servizio è facoltà della stessa ricorrere a terzi, per riparare un guasto non risolto dalla Ditta Appaltatrice.
3. Le spese sostenute per l’intervento eseguito da terzi, sarà contabilizzato e trattenuto sui pagamenti in acconto oltre al risarcimento dei danni provocati dal mancato intervento.
4. E’ inoltre facoltà della Committente richiedere gli eventuali maggiori danni conseguenti ai mancati o ritardati interventi.
5. Per ogni giorno di ritardo sui termini di inizio ed ultimazione dei singoli interventi di cui sopra, rispetto al termine stabilito con singoli ordini o dalla segnalazione della non conformità, sarà applicata una penale di € 35,00 e trattenuta sui pagamenti in acconto corrispondenti ai consuntivi mensili.
6. La Committente si riserva la facoltà di fare eseguire dai propri tecnici le necessarie verifiche agli interventi eseguiti per constatarne la correttezza e quanto indicato in bolla.
7. Nel caso si riscontrassero difformità da quanto dichiarato sulla bolla di lavoro, sarà aggiornata la stessa e si applicherà una penale del 10% del costo dell’intervento.
8. Per ritardato o mancato intervento nelle 2 ore successive all’ordine impartito nel caso di pericolo alla sicurezza/incolumità pubblica, verrà applicata una penale di € 300,00, con addebito delle spese sostenute per l’eventuale intervento eseguito da terzi.
9. Nel caso in cui l’appaltatore risulti inadempiente per 3 (tre) volte sui termini sopra indicati verrà valutata l’ipotesi di risoluzione del contratto.
A.14.2 - Responsabilità della Ditta Fornitrice per difetti di esecuzione
1. L’appaltatore dovrà demolire e rifare a sue cure e spese le lavorazioni che il Direttore di esecuzione accerterà non eseguite a regola d’arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevati difetti o inadeguatezza. È facoltà dell’appaltatore contestare l’ordine del Direttore di esecuzione.
2. Nel caso in cui l’appaltatore contesti per iscritto l’ordine del Direttore di esecuzione, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; in caso di mancata ottemperanza all’ordine ricevuto dal responsabile del procedimento si procede d’ufficio.
A.14.3 - Modalità di applicazione delle penali
Per l’erogazione di tutte le penali previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si applicherà la seguente procedura:
il Direttore di esecuzione o suo delegato, rilevata la violazione delle norme contenute nel presente capitolato – e suoi allegati – la segnala tempestivamente alla Ditta appaltatrice, la quale si riserva di contro dedurre, tassativamente entro tre giorni naturali e consecutivi.
Il Direttore di esecuzione valutate le osservazioni formulate dall’appaltatore decide in merito all’applicazione della penale.
E’ data facoltà al Direttore di esecuzione, nell’ambito della fase di controllo, di utilizzare informazioni o segnalazioni che pervengono dal personale che operi direttamente nelle strutture di consegna dei servizi oggetto del presente appalto e/o dei Responsabili di Zona, in relazione ad inadempienze da parte della ditta aggiudicataria dell’appalto.
Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, la Stazione appaltante potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice o rivalendosi sulla garanzia fidejussoria.
L’erogazione delle sanzioni non impedisce la risoluzione contrattuale.
A.14.4 - Risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa)
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:
(a) venga verificato il mancato rispetto dell’azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;
(b) venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane
S.p.A. come previsto all’art. 3 della L. 136/2010;
(c) venga verificato il mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
(d) cessione dell’azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 000xxx xxx X.X. 16.3.1942 n. 167 – smi), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali;
(e) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/01;
(f) subappalto non espressamente autorizzato dalla committente;
(g) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
(h) nel caso di aggiudicazione a favore di un A.T.I., qualora si rilevasse che non viene rispettata la suddivisione percentuale di svolgimento del servizio, come indicato in sede di offerta;
(i) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;
(j) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta di Milano Ristorazione S.p.A.;
(k) reiterate inadempienze relativamente al rispetto delle indicazioni prescritte al titolo : parte tecnica del presente CSA
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.
A.14.5 - Recesso
La Stazione Appaltante, indipendentemente dalla facoltà di risoluzione, prevista dall’art. A.13.5, si riserva di recedere unilateralmente dal contratto in presenza di adeguate motivazioni ai sensi dell’art. 1373 del c.c..
A.15 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.
A.16 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
L’aggiudicatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.
A.17 – CODICE ETICO
Nei rapporti con la Committente, l’Appaltatore è tenuto ad un obbligo di adeguamento al Codice Etico della Stazione Appaltante regolante i fondamentali ed indispensabili principi comportamentali cui devono attenersi dipendenti e collaboratori di Milano Ristorazione Spa.
La sottoscrizione del contratto, a seguito di aggiudicazione definitiva del presente Appalto, ha valore di presa visione del Codice Etico, scaricabile on line dal sito internet: xxx.XxxxxxXxxxxxxxxxxx.xx
A.18-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 i dati forniti dalle società saranno trattati da Milano Ristorazione SpA esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.
Il titolare del trattamento è Milano Ristorazione S.p.A.
PARTE B - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: PARTE TECNICA
B.1 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
La seguente descrizione è data a titolo indicativo al solo scopo di far comprendere la natura del servizio da eseguire.
Le attività oggetto del presente appalto riguardano tutte le operazioni manutentive, fornitura e sostituzione di componenti, interventi di modifica e miglioramento di impianti tecnologici (idrico, gas, ventilazione, termoventilazione, impianti sollevamento acque reflue, impianti elettrici) nelle cucine ubicate negli edifici scolastici comunali o di competenza comunale di ogni odine e grado refettori, R.S.A. e locali che dovessero essere presi in gestione dalla committente nel corso del presente appalto.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo:
Impianti elettrici quali
Impianti di messa a terra Cavi e vie di cavi
Quadri elettrici Apparecchiature package
Apparecchiature accessorie prese – spine Illuminazione
Impianti di cablaggio strutturato Antintrusione
Tvcc - controllo accessi Citofonia – videocitofonia Automazione
Impianti di rivelazione incendio Impianti ascensori
Impianti di segnalazione oraria Impianti fotovoltaici
Impianti meccanici quali
Apparecchiature per produzione calore Apparecchiature per refrigerazione e raffreddamento Apparecchiature per centrali idriche
Unità di trattamento aria Condizionatori autonomi Ventilatori
Distribuzione diffusione aria Terminali climatizzazione Terminali idro-sanitari Antincendio
Valvolame
La committente si riserva la facoltà di introdurre in progetto o alla sua esecuzione quelle varianti che ritenesse utili ai fini della buona riuscita e della economia del servizio senza che l’Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di qualsiasi specie che non siano quelle contrattuali.
B.2 - MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’appaltatore si obbliga, a prendere in consegna il servizio dietro invito scritto del Direttore dell’esecuzione e a condurre gli interventi con alacrità e regolarità secondo le norme contrattuali durante il periodo di durata dell’appalto e secondo i termini di tempo indicati dal Direttore di esecuzione in ogni ordine di intervento specifico. Il numero delle richieste e la priorità degli interventi saranno emessi ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.
1. Gli ordini di lavoro saranno inviati via fax e/o e-mail di cui, in caso d’interventi urgenti questi potranno essere comunicati telefonicamente al Tecnico responsabile della Ditta e confermati successivamente da un ordine scritto. A tale scopo l’Appaltatore dovrà comunicare al Direttore di
esecuzione un recapito telefonico a cui far capo per gli interventi urgenti.
2. L’Appaltatore, ricevuto l’ordine di intervento, dovrà concordare giorno ed orari di intervento con il Responsabile di Zona della S.A. per la località oggetto dell’intervento, e comunicare gli stessi al Direttore di esecuzione.
3. Le zone di decentramento cittadine indicate nel lotto non sono vincolanti per la prestazione dei servizi: potranno essere richiesti, ad insindacabile giudizio della Committente, interventi anche in zone diverse sempre nell’ambito del territorio cittadino.
4. Per ogni ordine eseguito, dovrà essere redatta la bolla di lavoro, debitamente firmata dal responsabile della località o dal Tecnico preposto ai controlli, due copie dovranno essere lasciate nella località. In caso di presa visione dell’intervento, per determinare l’entità dell’intervento o la non disponibilità di materiali occorre emettere una bolla con riportata la frase “ presa visione “ e comunicare alla committente a mezzo fax o e-mail entro 24 ore, la data prevista per la conclusione dell’intervento, in caso di mancata comunicazione sarà applicata la penale prevista all’art A.14.1,
5. Su ogni bolla di lavoro dovrà essere riportato: il numero d’ordine ( indicato sulla richiesta ) - la data dell’intervento – le operazioni eseguite per ottemperare la richiesta, le cause del guasto, eventuali altri lavori aggiuntivi, i materiali impiegati e casa costruttrice, il N° di matricola e/o codice identificativo, l’ora d’inizio e l’ora di ultimazione dell’intervento, e compilate in modo leggibile o in stampatello. Per gli interventi eseguiti nei locali refettori le bolle dovranno essere controfirmate dal Responsabile di Zona (R.Z.) o da suo delegato, avvisato preventivamente da parte della ditta. Le bolle di lavoro incomplete non verranno contabilizzate sino al loro perfezionamento.
6. Le bolle di lavoro compilate in ogni loro parte dovranno essere inviate via fax e/o e-mail alla stazione appaltante.
7. La Committente per uniformare e semplificare le operazioni contabili e di riscontro degli interventi eseguiti, fornirà bollettari con il logo della Committente, per redigere su tre copie le bolle di lavoro, le quali saranno considerate le uniche valide ai fini della fatturazione.
8. Gli interventi di manutenzione previsti dal presente Capitolato potranno e dovranno essere eseguiti, in caso di necessità in orari extra lavoro ovvero dalle ore 17,00 alle ore 8,00 e nei giorni festivi, al fine di garantire il funzionamento continuo degli impianti. Pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà, su semplice chiamata del Direttore di esecuzione, presentarsi sul posto entro un’ora dalla chiamata stessa e provvedere alla riparazione o porre l’attrezzatura in condizioni di sicurezza. Gli ordini di lavoro sono sempre confermati per iscritto.
9. Di tali interventi si dovrà dare comunicazione al Direttore di esecuzione il primo giorno lavorativo, successivo all’intervento, per i provvedimenti necessari.
10. L’Appaltatore dovrà quindi rassegnare al Direttore di esecuzione un recapito telefonico notturno e festivo a cui far capo per eventuali richieste di intervento.
11. Le richieste di preventivi e relazioni, da parte della Committente si intendono comprese nel prezzo d’appalto conseguentemente non saranno retribuite.
12. Le manutenzioni appaltate dovranno essere eseguite seguendo le buone regole dell'arte.
13. Dovranno essere segnalate tempestivamente eventuali anomalie riscontrate durante l’esecuzione del servizio al Direttore di esecuzione per i conseguenti provvedimenti.
14. Gli interventi di manutenzione nei centri cucina, attivi, non potranno generalmente essere svolti durante la loro attività, ma dovranno essere concentrati dalle ore 13.00 in poi, tranne in casi particolari decisi dal Direttore di esecuzione in accordo con il responsabile del locale. L’accesso durante il funzionamento della cucina, è subordinato all’uso di camice/tute monouso;
15. La Ditta assuntrice del servizio resterà comunque l’unica responsabile civile e penale per eventuali danni e/o incidenti conseguiti e/o in relazione agli interventi eseguiti.
16. Per gli interventi di manutenzione che risultassero essere particolarmente onerosi, ovvero di importo superiore a €. 300,00, prima della loro esecuzione occorrerà darne comunicazione alla committente, ed ottenere la sua approvazione.
17. Per gli ordini di intervento eseguiti e considerati completi qualora si dovesse ripresentare il problema per cui sono stati emessi o delle difformità nell’esecuzione verrà riemesso un ordine con la dicitura “ordine da rivedere” per il quale non sarà riconosciuto alcun compenso.
B.3 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
1. L’appaltatore assume l’obbligo di fornire i propri dipendenti aventi accesso alle località, di un apposito documento di identificazione conforme alle disposizioni contenute negli agli art. 18, 20, 21, 26 D. Lgs. 81/2008 e integrato con quanto indicato nell'.art 5 della Legge n. 136/2010.
2. L’appaltatore qualora subappaltasse parte delle manutenzioni è tenuto a far assumere al subappaltatore l’obbligo descritto al comma precedente.
3. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto al servizio ed essere esibito al rappresentante della Milano Ristorazione S.p.A. (Direttore di esecuzione e/o altro funzionario) che svolgerà le funzioni di controllo.
4. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti al servizio sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, saranno prese le generalità degli stessi e saranno notificate all’appaltatore (anche nel caso che gli addetti al servizio siano alle dipendenze del subappaltatore) il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all’atto del controllo al Direttore di esecuzione entro il giorno successivo.
5. Se entro tale termine i documenti non saranno presentati si applicherà a carico dell’appaltatore una penale di € 300,00 per ogni addetto sprovvisto del documento di identificazione.
6. Essa sarà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell’effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo fino al giorno in cui saranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all’addetto trovati sprovvisti di documentazione.
7. Reiterate inosservanze di quanto previsto al presente articolo comporteranno oltre all’applicazione della penale, porteranno alla valutazione dell’ipotesi di risoluzione del contratto.
B.4 - ATTESTAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Al termine del contratto e qualora richiesto dall’appaltatore, verrà rilasciato documento attestante il buon esito del servizio svolto.