AZ FUND 1
AZ FUND 1
Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese multicomparto
Azimut Investments S.A.
avente sede legale a Lussemburgo
0X, xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxxxx (Registro di commercio R.C.S. di Lussemburgo B 73 617)
(di seguito denominata "Società di Gestione")
REGOLAMENTO DI GESTIONE
SI È CONVENUTO DI MODIFICARE
IL REGOLAMENTO DI GESTIONE COME SEGUE:
Classificazione: per uso interno
del fondo comune di investimento multicomparto
AZ FUND 1
1. Il Fondo
AZ FUND 1 (il "Fondo") è un fondo comune di investimento multicomparto di diritto lussemburghese conforme alla parte I della Legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d'investimento collettivo del risparmio, e successive modifiche (di seguito la "Legge"), costituito a Lussemburgo su iniziativa di AZIMUT Holding S.p.A.
Il Fondo, in quanto fondo comune di investimento multicomparto, non ha personalità giuridica. Il suo patrimonio appartiene ai partecipanti in comproprietà indivisa e costituisce un patrimonio distinto da quello della Società di Gestione.
Il Fondo rappresenta una massa indivisa di valori mobiliari ed altre attività finanziarie appartenenti ai suoi partecipanti, gestita nell'interesse esclusivo di questi ultimi da parte di Azimut Investments S.A. (di seguito denominata "Società di Gestione"), Società Anonima di diritto lussemburghese, secondo il principio del frazionamento del rischio.
Il patrimonio del Fondo è e resterà distinto da quello della Società di Gestione e degli altri fondi gestiti.
Tutte le attività del Fondo sono depositate presso la banca depositaria BNP Paribas, succursale di Lussemburgo (di seguito denominata "Banca Depositaria"), avente sede al 00, xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X- 0000 Xxxxxxxxxxx, in virtù di un contratto di Banca Depositaria.
BNP Paribas, succursale di Lussemburgo, è una banca costituita sotto forma di Società Anonima di diritto francese ed è interamente posseduta da BNP Paribas.
I diritti e gli obblighi dei partecipanti, della Società di Gestione e della Banca Depositaria sono definiti in via contrattuale dalle clausole sotto riportate, che costituiscono il regolamento di gestione del Fondo (di seguito denominato "Regolamento di Gestione").
I conti del Fondo saranno espressi in Euro. Saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno. Il revisore dei conti autorizzato del Fondo sarà nominato ogni anno dalla Società di Gestione.
2. La Società di Gestione
Il Fondo è gestito da Azimut Investments S.A., avente sede legale a Lussemburgo al 0X, xxx Xxxxxx Xxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx.
Nel rispetto dei limiti del presente Regolamento di Gestione, la Società di Gestione dispone dei più ampi poteri di gestione e amministrazione del Fondo per conto dei partecipanti, nonché di esercizio delle funzioni sotto indicate, a titolo non esaustivo:
- Gestione del portafoglio
- Amministrazione:
- a) servizi giuridici e di gestione contabile del Fondo;
- b) richieste di informazioni da parte dei clienti;
- c) valorizzazione del portafoglio e determinazione del valore delle quote;
- d) controllo del rispetto delle disposizioni regolamentari;
- e) tenuta del registro dei detentori di quote;
- f) se del caso, distribuzione dei proventi;
- g) emissione, riscatto e conversione delle quote;
- h) stipula e risoluzione dei contratti;
- i) registrazione e conservazione delle operazioni.
- Commercializzazione
Se, per motivi eccezionali, alla Società di Gestione viene impedito di adempiere alle sue funzioni, questa avrà la facoltà di nominare un istituto pro tempore a Lussemburgo affinché eserciti ed assuma tutti o parte dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente Regolamento di Gestione. Inoltre, la Società di Gestione è autorizzata a delegare, sotto la sua responsabilità e controllo finale, tutte o parte delle sue funzioni a terzi debitamente abilitati a questo scopo.
La Società di Gestione ha la facoltà di rinunciare al suo mandato:
1. quando i suoi obblighi vengono assunti da un'altra società di gestione, ammesso che tale trasferimento di obblighi sia effettuato nel rispetto della Legge o del presente Regolamento di Gestione;
2. in caso di scioglimento del Fondo.
I partecipanti conferiscono alla Società di Gestione il potere di rappresentarli alle assemblee generali delle società i cui titoli sono compresi nel portafoglio del Fondo e di votare al loro posto in occasione di dette assemblee.
La Società di Gestione ha l'obbligo di adempiere il presente mandato nell'interesse esclusivo degli azionisti e in conformità con la legislazione applicabile alle Società in questione.
Né la Società di Gestione, né la Banca Depositaria, che agiscono in nome del Fondo, possono concedere prestiti o fornire garanzie per conto di terzi.
La Società di Gestione ha stipulato con alcune controparti accordi che prevedono il pagamento da parte degli intermediari negoziatori di beni e servizi accessori di varia natura (es. servizi di ricerca, consulenza o informatici) individuati dalla Società di Gestione e dalla stessa utilizzati. Tutti i beni e servizi rientranti nell'ambito di tali accordi sono volti a fornire un supporto all'attività di gestione del Fondo per conto del quale le operazioni di compravendita vengono disposte e sono a tal fine utilizzate.
Le condizioni contrattuali e le modalità di prestazione dei relativi servizi di negoziazione non comportano la possibilità che le operazioni eseguite per conto del Fondo siano concluse a condizioni comparativamente svantaggiose, in quanto il negoziatore si è impegnato ad assicurare alla Società di Gestione le condizioni di "best execution".
3. La Banca Depositaria
La Banca Depositaria è nominata dalla Società di Gestione. Il nome corrispondente dovrà figurare in tutti i prospetti e nelle relazioni finanziarie concernenti il Fondo.
BNP Paribas, succursale di Lussemburgo, viene nominata Banca Depositaria delle attività del Fondo.
Tutti i titoli e i contanti detenuti dal Fondo sono conservati a suo nome ed affidati alla Banca Depositaria che adempie agli obblighi e ai doveri previsti dalla Legge.
La Banca Depositaria, conformemente alle prassi bancarie, può affidare ad altri istituti alcune attività del Fondo che non sono né quotate né negoziate a Lussemburgo.
La Banca Depositaria compie gli atti di disposizione materiale delle attività del Fondo. Esegue gli ordini e si attiene alle istruzioni della Società di Gestione nella misura in cui essi siano compatibili con le disposizioni legali e il Regolamento di Gestione.
Nella fattispecie, la Banca Depositaria si occupa di:
a) assicurarsi che la vendita, l'emissione, il riscatto, il rimborso e l'annullamento delle Quote dei vari comparti del Fondo (di seguito denominati "Comparti") effettuati per conto del Fondo o dalla Società di Gestione si svolgano conformemente alla Legge o al Regolamento di Gestione,
b) assicurarsi che il calcolo del valore delle Quote dei vari Comparti del Fondo sia effettuato conformemente alla Legge o al Regolamento di Gestione,
c) eseguire le istruzioni della Società di Gestione, a meno che siano contrarie alla Legge o al Regolamento di Gestione,
d) assicurarsi che nelle operazioni sulle attività del Fondo il controvalore le sia rimesso nei termini d'uso,
e) assicurarsi che i proventi del Fondo siano impiegati conformemente al Regolamento di Gestione.
La Banca Depositaria sarà retribuita per i suoi servizi in base al contratto di Banca Depositaria stipulato tra la Società di Gestione e la Banca Depositaria stessa.
La Società di Gestione, agendo per conto del Fondo, potrà porre fine alle funzioni della Banca Depositaria con un preavviso scritto di almeno novanta (90) giorni; la Banca Depositaria potrà parimenti rinunciare al suo mandato con un preavviso scritto di almeno novanta (90) giorni indirizzato al Fondo. Nei suddetti casi, dovrà essere nominata una nuova banca depositaria che assuma le funzioni e le responsabilità della Banca Depositaria, come definito dal contratto di banca depositaria sottoscritto a tale scopo. La sostituzione della Banca Depositaria deve avvenire entro due mesi.
4. Politica di investimento e restrizioni
Ai fini del presente capitolo, ciascun Comparto viene considerato come un singolo organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari.
Le norme e le restrizioni descritte qui di seguito si applicheranno al Fondo e a tutti i comparti del Fondo (di seguito denominati "Comparti"):
I. Disposizioni generali
I criteri e le restrizioni di seguito descritti devono essere rispettati dal Fondo per ciascuno dei suoi Comparti:
1) Gli investimenti del Fondo sono esclusivamente costituiti da:
a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato;
b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato di uno Stato membro dell'Unione Europea regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati alla borsa valori di uno Stato al di fuori dell'Unione europea o negoziati su un altro mercato regolamentato di uno Stato non facente parte dell'Unione europea, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, cioè una borsa valori o un altro mercato regolamentato di qualsiasi Stato dell'America, dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania;
d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, a condizione che:
- le modalità di emissione prevedano l'impegno di presentare la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o ad un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, cioè una borsa valori o un altro mercato regolamentato di qualsiasi Stato dell'America, dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania;
- l'ammissione sia ottenuta al più tardi entro la fine del periodo di un anno dall'emissione;
e) quote di OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e/o altri OICR ai sensi dell'art. 1, paragrafo (2), punti a) e b), della direttiva 2009/65/CE, indipendentemente dal fatto che siano o meno situati in uno Stato dell'Unione europea, a condizione che:
- - tali altri OICR siano autorizzati ai sensi di una legislazione che preveda l'assoggettamento di tali organismi ad un tipo di vigilanza considerata dalla Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario ("CSSF") equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria e che la collaborazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
- il livello di protezione garantito ai titolari di quote di tali altri OICR sia equivalente a quello previsto per i titolari di quote di un OICVM e, in particolare, le norme relative all'asset allocation, ai prestiti ottenuti, ai prestiti concessi, alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della direttiva 2009/65/CE;
- le attività di tali altri OICR siano oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano una valutazione delle attività e passività, dei profitti e delle operazioni per il periodo in esame;
- la parte di patrimonio degli OICVM o dei predetti altri OICR, di cui è prevista l'acquisizione da parte di ciascun comparto, che può essere investita complessivamente in quote di altri OICVM o altri OICR, conformemente ai rispettivi documenti costitutivi, non superi il 10%;
I Comparti qualificatisi come OICVM feeder devono investire almeno l'85% del loro patrimonio in un altro OICVM o Comparto di OICVM, conformemente alle condizioni stabilite dalle leggi e dalle normative lussemburghesi e come da definizione fornita nel Prospetto.
Qualora si qualifichi come OICVM feeder, un Comparto può detenere fino al 15% del proprio patrimonio in uno o più degli strumenti che seguono:
▪ a titolo accessorio liquidità ai sensi dell'articolo 41 paragrafo 2 della Legge del 2010, e
▪ strumenti finanziari che possono essere esclusivamente utilizzati a fini di copertura, conformemente alle disposizioni in merito dell'articolo 41(1)(g) e dell'articolo 42 (2) e (3) della Legge del 2010.
In tal caso, gli Investitori verranno avvertiti anticipatamente e le informazioni corrispondenti saranno messe a disposizione degli Investitori interessati.
f) depositi presso un istituto di credito rimborsabili su richiesta o che possono essere ritirati ed aventi una scadenza inferiore o pari a dodici mesi, a condizione che l'istituto di credito abbia la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o, qualora la sede legale dell'istituto di credito si trovi in un paese terzo, sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria;
g) strumenti finanziari derivati, tra cui gli strumenti assimilabili che danno luogo a un pagamento in contanti, negoziati su un mercato regolamentato del tipo di cui ai precedenti punti a), b) e c); e/o strumenti finanziari derivati negoziati privatamente (“strumenti derivati over-the-counter”), a condizione che:
- le attività sottostanti consistano in strumenti di cui al precedente paragrafo 1), punti da a) ad f), indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, in cui ciascun comparto può effettuare investimenti in conformità con i rispettivi obiettivi di investimento;
- le controparti nelle operazioni in strumenti derivati over-the-counter siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie autorizzate dalla CSSF e
- gli strumenti derivati over-the-counter siano oggetto di una valutazione attendibile e verificabile su base giornaliera e possano, su iniziativa della Società di Gestione, essere venduti, liquidati o chiusi da un'operazione di segno opposto, in qualsiasi momento e al loro giusto valore;
h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato, purché l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano essi stessi soggetti a una regolamentazione finalizzata a tutelare gli investitori e il risparmio e purché questi strumenti siano:
- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale, da una banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea, dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato terzo o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri della federazione, o da un organismo internazionale di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione europea, oppure
- emessi da una società i cui titoli siano negoziati sui mercati regolamentati di cui ai precedenti punti a), b) o c), oppure
- emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale secondo i criteri definiti dal diritto comunitario o da un istituto assoggettato e conforme a regole prudenziali considerate dalla CSSF almeno altrettanto rigorose quanto quelle previste dalle leggi comunitarie, oppure
- emessi da altri enti appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF, purché gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a norme di tutela degli investitori equivalenti a quelle previste al primo, secondo o terzo punto di cui sopra, e l'emittente sia una società il cui capitale e le cui riserve siano almeno pari ad Euro 10.000.000 (dieci milioni) e che presenti e pubblichi i suoi conti annuali in conformità con la quarta direttiva 78/660/CEE, o un soggetto che, all'interno di un gruppo di società comprendenti una o più società quotate, sia dedito al finanziamento del gruppo o sia un soggetto dedito al finanziamento delle società veicolo per la cartolarizzazione che beneficiano di una linea di credito bancaria.
2) Tuttavia, il Fondo può investire il suo patrimonio netto fino a concorrenza massima del 10% del patrimonio netto di ciascun comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al paragrafo 1).
3) Il Fondo non può investire in attività immobiliari.
4) Il Fondo non può acquistare metalli preziosi, né loro certificati rappresentativi per alcun comparto.
5) Ciascun comparto del Fondo può detenere, a titolo accessorio, liquidità. La liquidità utilizzata per sostenere l'esposizione ai derivati non è considerata come liquidità a titolo accessorio. Ciascun Comparto non deterrà più del 20% del proprio patrimonio netto in liquidità e depositi a vista (come liquidità detenuta su conti correnti) per scopi di liquidità accessoria. Per "scopi di liquidità accessoria" può intendersi (i) la copertura di pagamenti correnti o eccezionali, (ii) per il tempo necessario, il reinvestimento in attività idonee conformemente all'articolo 41 paragrafo 1 della Legge del 2010, o (iii) per un periodo strettamente necessario, in caso di condizioni di mercato avverse.
In condizioni di mercato particolarmente sfavorevoli (come gli attentati dell'11 settembre 2001 o il fallimento di Xxxxxx Brothers nel 2008), in via temporanea e per il periodo di tempo strettamente necessario, salvo diversamente indicato nella scheda di un Comparto, questo limite può essere aumentato al 100% del patrimonio netto del Comparto in questione, se ciò è nell'interesse degli investitori.
6) (a) Il Fondo non può investire più del 10% del patrimonio netto di ciascun comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. Un comparto non può investire più del 20% del proprio patrimonio in depositi costituiti presso lo stesso soggetto. Il rischio di controparte della Società in un'operazione in strumenti derivati over-the-counter non può superare il 10% del proprio patrimonio qualora la controparte sia un istituto di credito di cui al precedente paragrafo 1), punto f) o il 5% del proprio patrimonio, negli altri casi.
(b) Inoltre, in aggiunta al limite di cui al punto 6) (a), il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti per comparto negli emittenti in cui un determinato comparto investe più del 5% del suo patrimonio netto non può superare il 40% del valore del patrimonio netto del comparto interessato.
Questo limite non si applica ai depositi presso istituti finanziari oggetto di vigilanza prudenziale, né alle operazioni in strumenti derivati over-the-counter con questi istituti.
Nonostante i limiti individuali fissati al precedente paragrafo 6) (a), nessun comparto può cumulare:
- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso soggetto,
- depositi presso uno stesso soggetto, e/o
- rischi derivanti da operazioni su strumenti derivati over-the-counter con un solo soggetto, che superino il 20% del proprio patrimonio netto.
(c) Il limite del 10% di cui al paragrafo 6) (a), primo periodo, può essere elevato sino ad un massimo del 35% quando i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti pubblici territoriali o da uno Stato europeo che non sia membro dell'Unione europea o da uno Stato dell'America del Nord, dell'America del Sud, dell'Asia, dell'Africa o dell'Oceania o da un'organizzazione internazionale a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea.
(d) Il limite del 10% di cui al paragrafo 6) (a), primo periodo, può essere elevato sino ad un massimo del 25% per le obbligazioni garantite come definite all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE e per certe obbligazioni, quando queste siano
emesse prima dell'8 luglio 2022 da un istituto di credito avente sede sociale in uno Stato membro dell'Unione Europea e soggetto, per legge, ad un controllo pubblico particolare avente lo scopo di proteggere i titolari di tali obbligazioni. In particolare, le somme derivanti dall'emissione di tali obbligazioni emesse prima dell'8 luglio 2022 devono essere investite, in conformità con la legge, in attività che, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, possano coprire i crediti risultanti dalle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell'emittente, sarebbero utilizzate in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Quando il Fondo investe più del 5% del patrimonio netto di ciascun comparto nelle obbligazioni di cui al presente paragrafo, emesse da uno stesso emittente, il valore complessivo di questi investimenti non può superare l'80% del valore del patrimonio netto di ciascun comparto del Fondo.
Conformemente alle condizioni stabilite dalle leggi e dalle normative lussemburghesi, i comparti del Fondo possono qualificarsi come OICVM feeder (di seguito denominati "Feeder") o come OICVM master (di seguito denominati "Master"). Un Feeder investirà almeno l'85% del valore del proprio patrimonio netto in titoli del medesimo OICVM Master o comparto di un OICVM. Un comparto esistente può convertirsi in feeder o master subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite dalla legge e dalle normative lussemburghesi. Un Feeder o un Master esistenti possono convertirsi in un comparto standard diverso sia da un OICVM feeder che da un OICVM master. Un Feeder può sostituire l'OICVM Master con un altro OICVM master.
(e) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai punti (c) e (d) non sono presi in considerazione per l'applicazione del limite del 40% fissato al paragrafo (b). I limiti previsti ai punti (a), (b), (c) e (d) non possono essere cumulativi; pertanto, gli investimenti nei valori mobiliari o negli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente, in depositi o in strumenti derivati effettuati con questo emittente, in conformità con i punti (a), (b), (c) e (d), non possono in ogni caso superare complessivamente il 35% del patrimonio netto di ciascun comparto del Fondo.
Le società raggruppate ai fini del consolidamento dei conti, ai sensi della direttiva 83/349/CEE o in conformità con le norme contabili internazionali riconosciute, sono considerate come un unico soggetto ai fini del calcolo dei limiti previsti al presente paragrafo 6).
Ciascun comparto può investire complessivamente fino al 20% del suo patrimonio netto in valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo.
IN CONFORMITÀ CON L'ARTICOLO 44 DELLA LEGGE, I COMPARTI DEL FONDO SONO AUTORIZZATI AD INVESTIRE SINO A CONCORRENZA DEL 20% DEL PROPRIO PATRIMONIO NETTO IN AZIONI E/O IN OBBLIGAZIONI EMESSE DA UNO STESSO SOGGETTO, QUANDO LA POLITICA D'INVESTIMENTO DI TALI COMPARTI SI PROPONE DI RIPRODURRE LA COMPOSIZIONE DI UN INDICE AZIONARIO O OBBLIGAZIONARIO PRECISO RICONOSCIUTO DALLA CSSF, SULLA BASE DI QUANTO SEGUE:
- LA COMPOSIZIONE DELL'INDICE È SUFFICIENTEMENTE DIVERSIFICATA,
- L'INDICE COSTITUISCE UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DEL MERCATO AL QUALE SI RIFERISCE,
- È OGGETTO DI DEBITA PUBBLICAZIONE.
IL PRESENTE LIMITE DEL 20% PUÒ ESSERE ELEVATO SINO AL 35% PER UN SOLO EMITTENTE IN CASO DI CONDIZIONI ECCEZIONALI SU MERCATI REGOLAMENTATI IN CUI PREVALGONO TALUNI VALORI MOBILIARI O TALUNI STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO.
INOLTRE, IN CONFORMITÀ CON L'ARTICOLO 45 DELLA LEGGE, IL FONDO È AUTORIZZATO A INVESTIRE FINO AL 100% DEL PATRIMONIO NETTO DI CIASCUN COMPARTO IN VALORI MOBILIARI E IN STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO EMESSI O GARANTITI DA UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, DAI SUOI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, DA UNO STATO MEMBRO DELL'OCSE, DAL BRASILE O DA ORGANISMI INTERNAZIONALI DI CARATTERE PUBBLICO DI CUI FANNO PARTE UNO O PIÙ STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, A CONDIZIONE CHE CIASCUN COMPARTO DETENGA TITOLI APPARTENENTI AD ALMENO SEI EMISSIONI DIVERSE E CHE I TITOLI APPARTENENTI AD UNA STESSA EMISSIONE NON SUPERINO IL 30% DEL VALORE NETTO D'INVENTARIO TOTALE DEL COMPARTO IN QUESTIONE.
7) (a) Il Fondo può acquisire le quote di OICVM e/o di altri OICR di cui al precedente paragrafo 1) punto e), a condizione che ciascun comparto non investa più del 20% del proprio patrimonio netto in uno stesso OICVM o altro OICR.
Ai fini dell'applicazione di questo limite di investimento, ciascun comparto di un OICR multicomparto deve essere considerato come un emittente distinto, a condizione che sia garantito il principio della autonomia patrimoniale dei diversi comparti nei confronti di terzi.
(b) Gli investimenti in quote di OICR diversi dagli OICVM non possono superare, nel loro complesso, il 30% del patrimonio netto di un comparto.
Quando il Fondo investe in quote di OICVM e/o di altri OICR, i patrimoni di questi OICVM o altri OICR non sono cumulati ai fini dei limiti previsti al precedente paragrafo 6).
(c) Quando il Fondo investe in un OICVM e/o altri OICR gestiti, direttamente o tramite delega, dalla stessa società di gestione o da una qualsiasi altra società di gestione cui tale società di gestione sia collegata nell'ambito di una gestione o controllo comuni o tramite una partecipazione diretta o indiretta di rilevante entità, non sarà posta a carico del Fondo alcuna commissione di sottoscrizione o di riscatto nell'ambito dei suoi investimenti in altri OICVM e/o altri OICR.
Il Fondo indicherà nella sua relazione annuale la percentuale massima di spese di gestione sostenute da ciascun comparto e dagli OICVM e/o altri OICR in cui ciascun comparto abbia investito nel corso dell'esercizio di riferimento.
8) a) La Società di Gestione non può acquistare, per conto del Fondo, azioni aventi diritto di voto e che le consentano di esercitare un'influenza notevole sulla gestione di un emittente;
b) Inoltre, il Fondo non può acquistare più del:
(i) 10% di azioni senza diritto di voto di uno stesso emittente;
(ii) 10% di obbligazioni di uno stesso emittente;
(iii) 25% di quote di uno stesso OICVM e/o altro organismo d'investimento collettivo del risparmio;
(iv) 10% di strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente.
I limiti previsti ai punti (ii), (iii) e (iv) possono non essere rispettati al momento dell'acquisizione se, in quel frangente, non possono essere calcolati l'ammontare lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'ammontare netto dei titoli emessi;
c) i paragrafi a) e b) non sono applicabili in relazione a:
- i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea o dai suoi enti pubblici territoriali;
- i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato europeo non membro dell'Unione europea o da uno Stato dell'America del Nord o dell'America del Sud, dell'Asia, dell'Africa o dell'Oceania;
- i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
- le azioni detenute dal Fondo nel capitale di una società di uno Stato non appartenente all'Unione europea che investa il proprio patrimonio essenzialmente in titoli di emittenti di questo Stato quando, ai sensi della legislazione di tale Stato, detta partecipazione costituisca per il Fondo l'unica possibilità di investire in titoli di emittenti di questo Stato. Tuttavia, questa deroga si applica soltanto a condizione che la società dello Stato non membro dell'Unione europea rispetti nella sua politica di investimento i limiti previsti nella presente sezione.
9) Il Fondo potrebbe non essere conforme a:
a) i limiti di cui sopra in caso di esercizio di diritti di sottoscrizione relativi a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario facenti parte del suo patrimonio;
b) i paragrafi 6) e 7) per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data dell'autorizzazione all'apertura di ciascun comparto, a condizione che lo stesso faccia in modo che sia rispettato il principio del frazionamento del rischio;
c) i limiti di investimento di cui ai paragrafi 6) e 7) si applicano al momento dell'acquisto dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario; qualora si verifichi un superamento dei limiti di cui al presente paragrafo indipendentemente dalla volontà della Società di Gestione o a seguito dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione, la Società di Gestione dovrà prefiggersi come obiettivo principale delle proprie operazioni di vendita quello di regolarizzare tale situazione, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti al Fondo.
10) Un Comparto del Fondo può sottoscrivere, acquisire e/o detenere titoli da emettere o emessi da uno o diversi altri Comparti del Fondo, a condizione che:
a) il Comparto target non investa a sua volta nel comparto che investe nel citato Comparto target, e
b) la quota di patrimonio che i Comparti target di cui si prevede l'acquisizione possono investire complessivamente in quote di altri Comparti target del Fondo, conformemente al regolamento di gestione, non superi il 10%, e
c) il diritto di voto eventualmente legato ai suddetti titoli sia sospeso per un tempo pari al periodo in cui il Comparto citato li detiene e fermo restando un adeguato trattamento a livello contabile e nelle relazioni periodiche, e
d) in ogni caso, per il tempo in cui questi titoli saranno detenuti dal Fondo, il loro valore non sia considerato ai fini del calcolo del patrimonio netto del Fondo allo scopo di verificare la soglia minima del patrimonio netto definita dalla Legge; e
e) le commissioni di gestione/sottoscrizione o rimborso non risultino doppie: a livello di Comparto del Fondo che ha investito nel comparto target e a livello di tale Comparto target.
11) Il Fondo non può contrarre prestiti, per nessuno dei comparti, ad eccezione di:
a) acquisizioni di valuta tramite un prestito "back-to-back";
b) prestiti sino a concorrenza del 10% del patrimonio netto del comparto, a condizione che si tratti di prestiti temporanei;
12) Il Fondo non può concedere prestiti o farsi garante per conto di terzi. Questa restrizione non impedisce l’acquisto da parte del Fondo di valori mobiliari, di strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari di cui al precedente paragrafo 1) punti e), g) e h) non interamente liberati.
13) Il Fondo non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui al precedente paragrafo 1) punti e), g) e h).
14) La Società di Gestione si avvarrà di un metodo di gestione dei rischi tale da consentirle di controllare e misurare in qualsiasi momento il rischio associato alle posizioni e il contributo di queste ultime al profilo di rischio generale del portafoglio di ciascun comparto del Fondo e utilizzerà un metodo che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati over-the-counter e comunicherà regolarmente alla CSSF, secondo le norme dettagliate stabilite da quest'ultima, le tipologie di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi ed i metodi scelti per valutare i rischi associati alle operazioni in strumenti derivati.
15) La Società di Gestione farà in modo che il rischio complessivo legato agli strumenti derivati di ciascun comparto del Fondo non superi il valore netto totale del suo portafoglio ossia che il rischio complessivo legato all'utilizzo di strumenti finanziari derivati non possa superare il 100% del valore netto d'inventario e che il rischio complessivo assunto da un comparto non possa superare stabilmente il 200% del valore netto d'inventario, fatto salvo quanto già previsto al punto 11) (b). I rischi sono calcolati tenendo conto del valore corrente delle attività sottostanti, del rischio di controparte, del prevedibile andamento dei mercati e del tempo a disposizione per liquidare le posizioni.
Ciascun Comparto può, nell'ambito della sua politica di investimento e nei limiti stabiliti al precedente punto 6) (e), investire in strumenti finanziari derivati purché, nell'insieme, i rischi cui sono esposte le attività sottostanti non superino i limiti di investimento di cui al precedente paragrafo 6). Quando un comparto investe in strumenti finanziari derivati basati su un indice, tali investimenti non sono necessariamente cumulati ai fini dei limiti di cui al precedente paragrafo 6). Quando un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario comporta uno strumento derivato, quest'ultimo deve esser tenuto in considerazione al momento dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente punto 15).
16) Il metodo utilizzato per la determinazione del rischio complessivo e del livello di leva atteso da ciascun comparto sarà previsto nel prospetto insieme al metodo utilizzato per calcolare il livello di leva atteso di ciascun comparto.
II. Disposizioni relative alle tecniche e agli strumenti finanziari
Il Fondo è autorizzato, secondo le modalità di seguito descritte, a:
- avvalersi delle tecniche e degli strumenti aventi ad oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, a condizione che il ricorso a queste tecniche e strumenti sia finalizzato a una buona gestione del portafoglio titoli;
- fare ricorso a tecniche e strumenti finalizzati a coprire i rischi di cambio nell'ambito della gestione del suo patrimonio.
Tecniche di efficiente gestione del portafoglio
Il Fondo fa ricorso a tecniche e strumenti di cui all'articolo 42, comma 2, della Legge del 2010 e all'articolo 11 della Direttiva europea del 19 marzo 2007 (2007/16/CE) in merito alle attività idonee a fini di efficiente gestione del portafoglio tramite alcuni strumenti finanziari derivati, come meglio descritti nel seguito al paragrafo "Strumenti Finanziari Derivati". Tali tecniche e strumenti saranno utilizzati nel migliore interesse del Fondo.
L'uso di tali tecniche e strumenti implica alcuni rischi, come ad esempio il rischio di controparte, ma anche i potenziali conflitti d'interesse descritti di seguito. I rischi indicati potrebbero incidere negativamente sul rendimento del Fondo.
Rischio di controparte
Come descritto al capitolo 3, sezione I, paragrafo 6, punto a), il rischio di controparte in una transazione in strumenti derivati non può superare il 10% del patrimonio netto del comparto considerato quando la controparte è uno degli istituti di credito elencati al capitolo 3, paragrafo 1), punto f), ovvero il 5% del proprio patrimonio netto negli altri casi.
Potenziali conflitti d'interesse
I potenziali conflitti d'interesse tra il Fondo, la Società di Gestione e le controparti degli strumenti finanziari derivati sono gestiti secondo la politica di gestione dei conflitti d'interesse del Fondo.
Oneri e costi legati agli strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di efficiente gestione del portafoglio
Nell'ambito delle tecniche di efficiente gestione del portafoglio, gli strumenti finanziari derivati conclusi con una controparte possono comportare oneri/costi operativi diretti e/o indiretti. Detti oneri e costi non dovrebbero includere proventi nascosti. L'importo di tali oneri/costi sarà pari al massimo al 15% dei proventi di ciascuna operazione posta in essere.
Il Fondo si riserva il diritto di dedurre questi oneri dai proventi distribuiti al Fondo.
I proventi derivanti da tecniche di efficiente gestione del portafoglio, al netto dei costi operativi diretti o indiretti, vengono in linea di principio restituiti al Fondo.
Regole generali sulle operazioni di prestito titoli e sulle operazioni pronti contro termine
Come descritto al punto 3 in "Strumenti Finanziari Derivati", ogni Comparto del Fondo controlla di essere in grado in qualsiasi momento di richiamare qualsiasi titolo oggetto di un'operazione di prestito titoli ovvero di porre fine a qualsiasi operazione di prestito titoli da esso effettuata.
Come descritto al punto 4 in "Strumenti Finanziari Derivati", ogni Comparto del Fondo può impegnarsi in operazioni pronti contro termine in qualità di acquirente oppure di venditore.
In tal caso, deve assicurarsi di potere, in qualsiasi momento, richiamare l'importo totale in liquidità ovvero porre fine all'operazione di pronti contro termine attiva in base a condizioni pro-rata temporis, oppure in base a condizioni mark-to-market. Quando la liquidità può essere richiamata in qualsiasi
momento in base a condizioni mark-to-market, il valore mark-to-market dell'operazione pronti contro termine deve essere utilizzato per il calcolo del valore netto d'inventario del Comparto.
Ogni Comparto del Fondo che effettui un'operazione pronti contro termine deve accertarsi di essere in qualsiasi momento in grado di richiamare ogni titolo oggetto dell'operazione oppure di porre fine a tale operazione in cui si è impegnato.
È opportuno considerare le operazioni pronti contro termine di durata inferiore o pari ai sette giorni, tanto dal punto di vista del venditore quanto da quello dell'acquirente, come operazioni che permettono intrinsecamente al Comparto del Fondo di richiamare le attività in qualsiasi momento.
Strumenti Finanziari Derivati
a. Tecniche e strumenti aventi ad oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
Ai fini di un'efficiente gestione del portafoglio titoli, il Fondo può altresì intervenire in:
- operazioni su opzioni,
- operazioni aventi ad oggetto contratti a termine su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti,
- operazioni di prestito titoli,
- operazioni pronti contro termine.
1. Operazioni su opzioni su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario
Il Fondo può acquistare e vendere sia opzioni call sia opzioni put, a condizione che si tratti di opzioni negoziate su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico.
Nel contesto delle suddette operazioni, ciascun Comparto del Fondo è tenuto ad osservare le seguenti regole:
1.1. Regole applicabili alle acquisizioni di opzioni
L’importo dei premi pagati per l’acquisto di opzioni call e di opzioni put in essere di cui al presente punto non può, insieme con l’ammontare dei premi pagati per l’acquisto di opzioni call e di opzioni put in essere di cui al successivo punto 2.3., superare il 15% del patrimonio netto del Comparto interessato.
1.2. Regole destinate ad assicurare la copertura degli impegni risultanti dalle operazioni su opzioni Al momento della conclusione di contratti aventi ad oggetto la vendita di opzioni call, il Fondo deve detenere i titoli sottostanti od opzioni call equivalenti o altri strumenti in grado di assicurare una copertura adeguata degli impegni che risultano dai contratti in questione, quali warrant. I titoli sottostanti alle opzioni call vendute non possono essere realizzati finché queste opzioni esistono, a meno che queste non siano coperte da opzioni di segno contrario o da altri strumenti che possono essere utilizzati a tale scopo. Analogamente, il Fondo deve detenere opzioni call equivalenti o altri strumenti, qualora non possegga i titoli sottostanti al momento della vendita delle relative opzioni. In deroga a questo principio, il Fondo può vendere opzioni call su titoli che non possiede al momento della conclusione del contratto di opzione se sono rispettate le seguenti condizioni:
- il prezzo di esercizio delle opzioni call così vendute non può superare il 25% del patrimonio netto del Comparto interessato,
- il Fondo deve in qualsiasi momento, per ciascun Comparto, essere in grado di assicurare la copertura delle posizioni assunte nell'ambito di tali vendite.
Quando vende opzioni put, il Fondo deve essere coperto per tutta la durata del contratto di opzione dalla liquidità di cui può avere bisogno per pagare i titoli che gli sono consegnati in caso di esercizio delle opzioni da parte della controparte.
1.3. Condizioni e limiti delle vendite di opzioni call e delle vendite di opzioni put
La somma degli impegni che derivano dalle vendite di opzioni call e dalle vendite di opzioni put (salvo le vendite di opzioni call per le quali il Comparto interessato dispone di una copertura adeguata) e la somma degli impegni che derivano dalle operazioni di cui al successivo punto 2.3 non possono in alcun momento superare complessivamente il valore del patrimonio netto del Comparto.
In questo caso, l'impegno sui contratti di opzioni call e put venduti è pari al totale dei prezzi di esercizio delle opzioni.
2. Operazioni aventi ad oggetto contratti a termine e contratti di opzione su strumenti finanziari
Salvo le operazioni OTC di cui al successivo punto 2.2, le operazioni qui esaminate possono riguardare esclusivamente contratti negoziati su mercati regolamentati, regolarmente funzionanti, riconosciuti e aperti al pubblico.
Con riserva delle condizioni di seguito specificate, queste operazioni possono essere effettuate sia a fini di copertura, sia ad altri scopi.
2.1. Operazioni finalizzate alla copertura dei rischi connessi all'andamento dei mercati borsistici Allo scopo di coprire complessivamente il rischio di un andamento sfavorevole dei mercati borsistici, il Fondo può, per ciascun Comparto, vendere contratti a termine su indici di borsa. Allo stesso fine, può anche vendere opzioni call o acquistare opzioni put su indici borsistici.
La finalità di copertura delle predette operazioni presuppone l'esistenza di una correlazione sufficientemente stretta tra la composizione dell'indice utilizzato e quella del portafoglio titoli corrispondente.
In teoria, il totale degli impegni derivanti dai contratti a termine e dai contratti di opzione su indici di borsa non deve superare il valore complessivo dei titoli detenuti dal Fondo nel mercato corrispondente a tale indice.
2.2. Operazioni finalizzate alla copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse
Al fine di coprire complessivamente i rischi di variazione dei tassi di interesse, il Fondo può, in ciascun Comparto, vendere contratti a termine su tassi di interesse. Al medesimo fine, può anche vendere opzioni call o acquistare opzioni put su tassi di interesse, oppure negoziare interest rate swap nell'ambito di operazioni OTC eseguite con primarie istituzioni finanziarie specializzate in questo tipo di operazioni.
In linea di principio, il totale degli impegni inerenti a contratti a termine, a contratti di opzione e a contratti di interest rate swap non deve superare il valore complessivo delle attività da coprire detenute dal Comparto interessato nella valuta corrispondente a quella dei contratti in oggetto.
2.3. Operazioni effettuate con scopi diversi dalla copertura
A parte i contratti di opzione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario e i contratti aventi ad oggetto valute, il Fondo può, a scopi diversi dalla copertura, acquistare e vendere contratti a termine e contratti di opzione su tutti i tipi di strumenti finanziari, a condizione che la somma degli impegni derivanti da tali operazioni di acquisto e di vendita cumulate alla somma degli impegni derivanti da vendite di opzioni call e da vendite di opzioni put su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario non superi in nessun momento il valore del patrimonio netto del Comparto interessato.
Le vendite di opzioni call su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario per le quali il Fondo dispone di una copertura adeguata non sono computate ai fini del calcolo della somma degli impegni sopra descritti.
In questo contesto, gli impegni derivanti da operazioni che non hanno ad oggetto opzioni su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario sono definiti come segue:
- l'impegno derivante da contratti a termine è pari al valore di realizzo delle posizioni nette dei contratti su strumenti finanziari identici (dopo compensazione di posizioni in acquisto e in vendita), senza tenere conto delle rispettive scadenze, e
- l'impegno derivante da contratti di opzione acquistati e venduti è pari alla somma dei prezzi di esercizio delle opzioni che compongono le posizioni nette in vendita sullo stesso sottostante, senza tenere conto delle rispettive scadenze.
Si ricorda che la somma dei premi pagati per l'acquisto delle opzioni call e delle opzioni put su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di cui al precedente punto 1.1. non può superare, insieme con la somma dei premi pagati per l'acquisto delle opzioni call e put in essere e di cui al presente paragrafo, il 15% del patrimonio netto del Comparto interessato.
3. Operazioni di prestito titoli
Il Fondo può intraprendere operazioni di prestito titoli a condizione che rispetti le norme di cui alle Circolari della CSSF 14/592 e 08/356 relative alle regole applicabili agli organismi di investimento
collettivo del risparmio qualora facciano ricorso ad alcune tecniche e strumenti che hanno ad oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, come di volta in volta modificate, nonché le regole seguenti:
3.1. Regole destinate a garantire il buon fine delle operazioni di prestito
Il Fondo può prestare titoli esclusivamente nell'ambito di un sistema standardizzato di prestito organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione di titoli o da un istituto finanziario di prim'ordine specializzato in questo tipo di operazioni.
Nell'ambito delle sue operazioni di prestito, il Fondo deve, in linea di principio, ricevere una garanzia il cui valore, al momento della conclusione del contratto di prestito, sia almeno pari al valore complessivo stimato dei titoli prestati.
Tale garanzia deve essere prestata sotto forma di liquidità e/o di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'OCSE o da loro enti pubblici territoriali o da istituzioni ed organismi sovranazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale vincolati a nome del Fondo fino alla scadenza del contratto di prestito.
Ciascun Comparto deve mantenere le operazioni di prestito titoli a un livello appropriato o deve poter richiedere la restituzione dei titoli prestati ovvero deve poter porre fine ad ogni operazione di prestito titoli che ha contratto, in modo da poter far fronte in qualsiasi momento alle richieste di riscatto ricevute dai Detentori di Quote e che tali operazioni non compromettano la gestione del patrimonio del Comparto conformemente alla propria politica di investimento.
4. Operazioni pronti contro termine
Il Fondo può intraprendere operazioni pronti contro termine consistenti in acquisti o vendite di titoli le cui clausole conferiscono al venditore la facoltà di riacquistare dall'acquirente i titoli venduti ad un prezzo e ad una scadenza stipulati tra le due parti al momento della conclusione del contratto. Il Fondo può operare sia in qualità di acquirente, sia in qualità di venditore nelle operazioni pronti contro termine. Il suo intervento in tali operazioni è tuttavia soggetto al rispetto delle seguenti regole:
4.1. Regole destinate a garantire il buon fine delle operazioni pronti contro termine
Il Fondo può acquistare o vendere titoli pronti contro termine soltanto se le controparti di tali operazioni sono istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di operazioni.
In ogni caso l'investimento del Fondo è comunque soggetto alle norme delle Circolari della CSSF 14/592 e 08/356 relative alle regole applicabili agli organismi di investimento collettivo del risparmio qualora facciano ricorso ad alcune tecniche e strumenti che hanno ad oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, come di volta in volta modificate.
4.2. Condizioni e limiti delle operazioni pronti contro termine
Per tutta la durata di un contratto di acquisto pronti contro termine, il Fondo non può vendere i titoli oggetto di tale contratto prima dell'avvenuto riacquisto dei titoli da parte della controparte o prima del termine di riacquisto.
Poiché il Fondo è disposto al riacquisto, lo stesso deve fare in modo di mantenere l'entità delle operazioni di acquisto pronti contro termine ad un livello tale da consentirgli in qualsiasi momento di fare fronte ai propri obblighi di riacquisto.
Le esposizioni nette (vale a dire le esposizioni del Fondo meno le garanzie ricevute dallo stesso) verso una controparte risultanti dalle operazioni pronti contro termine devono essere considerate nell'ambito del limite del 20% di cui all'articolo 43(2) della Legge del 2010 conformemente al punto
e) della Circolare CSSF 14/592.
Il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione può, nell'interesse dei detentori di Quote, adottare nuove restrizioni finalizzate a consentire il rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore nei paesi in cui le quote del Fondo sono offerte al pubblico.
Il Fondo assume i rischi che lo stesso reputa ragionevoli al fine di raggiungere l'obiettivo prefisso; tuttavia, non può garantire questo risultato, tenuto conto delle oscillazioni borsistiche e degli altri rischi cui sono esposti gli investimenti in valori mobiliari.1.3
5. Contratti di total return swap
Il Fondo può stipulare contratti di total return swap o altri strumenti finanziari derivati che presentino caratteristiche analoghe. Il Fondo può utilizzare contratti di total return swap solamente in via residuale, salvo ove diversamente previsto dalla scheda del comparto.
La strategia sottostante di un comparto che investa in total return swap o strumenti finanziari aventi caratteristiche simili sarà una strategia Long only/Index relative, salvo ove diversamente previsto dalla scheda del comparto.
Le controparti saranno primari istituti finanziari specializzati in questo tipo di operazioni.
Le suddette controparti non avranno alcun potere decisionale in merito alla composizione o alla gestione del portafoglio del comparto o in merito ai sottostanti degli strumenti finanziari derivati.
L'operatività sarà realizzata con controparti aventi un profilo di rischio basso.
b. Tecniche e strumenti destinati alla copertura dei rischi di cambio ai quali la società si espone nell'ambito della gestione del suo patrimonio
Al fine di proteggere il suo patrimonio contro le fluttuazioni dei cambi, il Fondo può intraprendere operazioni aventi ad oggetto la vendita di contratti a termine su valute e la vendita di opzioni call o l'acquisto di opzioni put su valute. Tali operazioni possono riguardare esclusivamente contratti negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico.
Allo stesso fine, il Fondo può anche vendere a termine o scambiare valute in operazioni OTC con istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in questo tipo di operazioni.
La finalità di copertura delle predette operazioni presuppone l'esistenza di un legame diretto tra queste e le attività da coprire; questo implica che le operazioni effettuate in una determinata valuta non possono in teoria superare per volume il valore dell'insieme delle attività denominate in tale valuta, né la durata di detenzione di tali attività.
Nei suoi rapporti finanziari, il Fondo deve indicare per i vari tipi di operazioni effettuate l'importo totale degli impegni derivanti dalle operazioni in essere alla data di riferimento dei rapporti stessi.
5. Partecipanti e Quote in comproprietà
Qualsiasi persona, fisica o giuridica, può essere detentore di Quote e può acquisire una o più Quote di vari Comparti del Fondo tramite versamento del prezzo di sottoscrizione.
Le Quote non indicano alcun valore nominale e non conferiscono alcun diritto di prelazione o preferenziale. Tutte le Quote del Fondo devono essere interamente liberate.
Il Fondo potrà emettere Quote di distribuzione o Quote di capitalizzazione ai prezzi di sottoscrizione calcolati al giorno di calcolo del valore netto d'inventario (di seguito il "Giorno di Calcolo").
I patrimoni delle Quote di distribuzione e delle Quote di capitalizzazione sono fusi in un'unica massa. Le Quote si differenziano per la rispettiva politica di distribuzione, in quanto le ultime capitalizzano i proventi, mentre le prime corrispondono un dividendo. Quando viene distribuito un dividendo alle Quote di distribuzione, il patrimonio attribuibile alle quote di quella classe di Quote di distribuzione viene ridotto di un importo pari al dividendo; ciò comporta una diminuzione della percentuale del patrimonio netto complessivo attribuibile a questa classe di Quote di distribuzione, mentre il patrimonio netto attribuibile alle Quote della classe di Quote di capitalizzazione resta invariato (ciò comporta un aumento della percentuale del patrimonio netto complessivo attribuibile a questa classe di Quote).
Qualsiasi pagamento di un dividendo si tradurrà pertanto in un aumento del rapporto tra il valore delle Quote della classe di Quote di capitalizzazione e quello delle Quote della classe di Quote di distribuzione. Nel presente Regolamento di Gestione, tale rapporto è denominato "parity".
Qualsiasi detentore di Quote può ottenere in qualsiasi momento lo scambio delle sue Quote di distribuzione con Quote di capitalizzazione. Questo scambio avverrà in base alla parity corrente.
Il proprietario di una Quota è titolare di un diritto di comproprietà del patrimonio del Fondo.
La detenzione di una Quota implica a pieno titolo l'adesione del detentore al presente Regolamento di Gestione e alle eventuali modifiche che potranno esservi apportate, secondo l'articolo 10 che segue.
Per ogni Comparto, ciascuna delle Quote di comproprietà è indivisibile. I comproprietari indivisi, così come i nudi proprietari e gli usufruttuari di Quote, devono, nei loro rapporti con la Società di Gestione o con la Banca Depositaria, farsi rappresentare presso la Società di Gestione e la suddetta Banca Depositaria da una stessa persona. L'esercizio dei diritti inerenti alle Quote può essere sospeso fino alla realizzazione di queste condizioni.
Un partecipante o i suoi eredi non possono richiedere la liquidazione o la divisione del Fondo. Non vi saranno assemblee generali annuali dei detentori di Quote.
6. Certificati
Non è prevista la possibilità per i partecipanti di richiedere l'emissione di certificati rappresentativi delle Quote.
7. Definizione e calcolo del valore delle Quote di comproprietà
Per ogni Comparto, il valore netto d'inventario per Quota viene definito dall'Agente Amministrativo, con responsabilità a carico della Società di Gestione, in base ad una periodicità stabilita dalla scheda di ogni Comparto, allegata al Prospetto e, ove necessario, in linea di principio, almeno due volte al mese, salvo casi eccezionali e indicazione contraria descritti nella scheda di ogni Comparto, allegata al Prospetto. Se il Giorno di Calcolo stabilito nella scheda di ogni Comparto, allegata al Prospetto, non è un giorno lavorativo bancario completo/intero ovvero, se del caso, in cui la Borsa valori nazionale è aperta in Lussemburgo o in Italia, il valore netto d'inventario per Quota del Comparto sarà calcolato il giorno lavorativo bancario completo/intero ovvero, se del caso, di apertura delle Borse valori nazionali successivo.
Il valore netto d'inventario per Quota è espresso nella divisa di riferimento del Comparto in questione.
Il valore netto d'inventario per Quota è ottenuto dividendo il valore netto del patrimonio del Comparto in questione per il numero di Quote del medesimo Comparto in circolazione.
Definizione delle masse patrimoniali
La Società di Gestione stabilirà, per ogni Comparto, una massa distinta di patrimonio netto.
Il Fondo costituisce una stessa e medesima entità giuridica. Si precisa tuttavia che nei rapporti dei partecipanti tra di loro, ciascun Comparto è considerato come un'entità distinta costituita da una massa patrimoniale distinta con obiettivi propri e rappresentato da una o più classi distinte di Quote. Inoltre, nei confronti dei terzi, e precisamente nei confronti dei creditori del Fondo, ciascun Comparto sarà esclusivamente responsabile degli impegni che gli sono attribuiti.
Allo scopo di stabilire queste diverse masse patrimoniali nette:
a) i proventi risultanti dall'emissione delle Quote di un determinato Comparto saranno attribuiti, nella contabilità del Fondo, a quel Comparto, e i crediti, le passività, i proventi e le spese relativi a quel Comparto gli saranno attribuiti;
b) quando un credito deriva da un'attività, questo credito sarà attribuito, nella contabilità del Fondo, al medesimo Comparto al quale appartiene l'attività da cui deriva, e, ad ogni nuova rivalutazione di un credito, l'aumento o la diminuzione di valore saranno attribuiti al Comparto al quale detto credito appartiene;
c) quando il Fondo sostiene una passività relativa ad un’attività di un Comparto determinato o ad un’operazione effettuata in relazione con un’attività di un Comparto determinato, detta passività sarà attribuita a quel Comparto;
d) nel caso in cui un credito o una passività del Fondo non possano venire attribuiti ad un Comparto determinato, saranno attribuiti a tutti i Comparti, proporzionalmente ai valori netti delle Quote emesse nei vari Comparti.
Valutazione delle attività
La valutazione dei crediti e delle passività di ogni Comparto del Fondo sarà effettuata secondo i seguenti principi:
a) il valore della liquidità in cassa o in deposito, degli effetti e cambiali pagabili a vista e dei conti creditori, delle spese pagate in anticipo, dei dividendi ed interessi giunti a scadenza ma non ancora riscossi, sarà costituito dal valore nominale di detti crediti, a meno che risulti improbabile che possano essere incassati. In quest'ultimo caso, il valore verrà determinato decurtandolo di un importo che verrà giudicato adeguato e che rifletta il valore reale di detti crediti;
b) la valutazione dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario ammessi ad una quotazione ufficiale o negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, è basata sul corso dell'ultimo giorno lavorativo (cosiddetto "Giorno di Valutazione") che precede il Giorno di Calcolo (così come definito al precedente capitolo 5). Se un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario è negoziato su più mercati, la valutazione è basata sull'ultimo corso del Giorno di Valutazione del mercato principale di detto titolo o strumento. Se l'ultimo corso noto del Giorno di Valutazione non è rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo, stimato con prudenza ed in buona fede;
c) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario non quotati o non negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, saranno valutati sulla base del probabile valore di realizzo, stimato con prudenza ed in buona fede;
d) i contratti a termine e le opzioni sono valutati sulla base dei corsi di chiusura del giorno precedente sul relativo mercato. I corsi utilizzati sono quelli di liquidazione sui mercati a termine;
e) le quote di Organismi d'investimento collettivo del risparmio sono valutate sulla base dell'ultimo valore netto d'inventario disponibile;
f) gli swap sono valutati al loro valore equo basato sull'ultimo corso di chiusura conosciuto del titolo sottostante;
g) i contratti futures sono valutati sulla base dei corsi di chiusura del giorno precedente sul relativo mercato. La Società di Gestione può, per i comparti a valorizzazione mensile e in particolari situazioni di mercato, utilizzare un criterio di valutazione differente basato sui prezzi medi del giorno precedente;
h) i crediti denominati in una valuta diversa da quella del Comparto in questione saranno convertiti all'ultimo tasso di cambio conosciuto;
i) tutte le altre attività saranno valutate sulla base del probabile valore di realizzo, che deve essere stimato con xxxxxxxx ed in buona fede.
La Società di Gestione è autorizzata ad utilizzare ogni altro criterio di valutazione, generalmente ammesso e adeguato alle attività del Fondo, qualora appaia impossibile o non corretto utilizzare gli altri metodi di valutazione sopra considerati a causa di circostanze o avvenimenti speciali o eccezionali, al fine di ottenere una valutazione equa del patrimonio del Fondo.
Verranno costituite adeguate coperture per le spese che il Fondo dovrà affrontare. Si terrà conto anche degli impegni fuori bilancio del Fondo, secondo criteri di prudenza ed equità.
1. Il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione è autorizzato a sospendere temporaneamente il calcolo del valore netto d'inventario per Quota di uno o più Comparti del Fondo, così come le sottoscrizioni, i rimborsi e le conversioni di Quote di detti Comparti, nei seguenti casi:
- quando una borsa che fornisce le quotazioni per una parte significativa delle attività di uno o più Comparti è chiusa per periodi diversi dalle normali ferie, o quando le transazioni sono ivi sospese o soggette a restrizioni;
- quando il mercato di una valuta nella quale è denominata una parte importante delle attività di uno o più Comparti è chiuso per periodi diversi dalle normali ferie, o quando le transazioni sono ivi sospese o soggette a restrizioni;
- quando i mezzi di comunicazione o di calcolo utilizzati abitualmente per determinare il valore delle attività di uno o più Comparti sono sospesi o interrotti, o quando, per una ragione qualunque, il valore di un'attività del Fondo non può essere determinato con la rapidità ed esattezza auspicabili;
- quando restrizioni di cambio o di trasferimento di capitali impediscono l'esecuzione delle transazioni per conto del Fondo, o quando le operazioni di acquisto e di vendita per conto del Fondo non possono essere eseguite a tassi di cambio normali;
- quando fattori determinanti per quanto concerne, tra l'altro, la situazione politica, economica, militare e monetaria sfuggono al controllo, alla responsabilità e ai mezzi di intervento del Fondo, impedendogli di disporre delle attività di uno o più Comparti e di determinare il valore delle attività di uno o più Comparti del Fondo in modo normale e ragionevole;
- in caso di cedimento dei sistemi informatici che renda impossibile il calcolo del valore netto d'inventario per Quota di uno o più Comparti;
- a seguito di un'eventuale decisione di liquidare o sciogliere il Fondo
- nel caso di Comparto Feeder, in qualsiasi momento in cui siano sospese temporaneamente le operazioni di sottoscrizione e riscatto dell'OICVM Master.
2. La sospensione del calcolo del valore netto d'inventario per Quota di uno o più Comparti sarà resa nota tramite tutti i mezzi appropriati e, in modo particolare, in un quotidiano pubblicato a Lussemburgo e nei quotidiani dei paesi in cui vengono commercializzate le Quote del Fondo. In caso di sospensione di detto calcolo, la Società di Gestione informerà i detentori di Quote che hanno chiesto la sottoscrizione o il rimborso delle Quote del Comparto o dei Comparti in questione. Durante il periodo di sospensione, i partecipanti che hanno presentato domanda di sottoscrizione o di rimborso potranno ritirarla.
3. Il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione, in presenza di circostanze eccezionali che possano influire negativamente sugli interessi dei partecipanti o in caso di ingenti richieste di rimborso di Quote di un Comparto, si riserva il diritto di stabilire il valore di detto Comparto solo dopo aver effettuato, per conto del Comparto, le necessarie vendite delle attività.
Nei casi indicati ai punti 2 e 3 di cui sopra, alle domande di sottoscrizione e di rimborso in attesa di esecuzione sarà dato corso sulla base del primo valore netto d'inventario così calcolato.
Il valore di ogni Quota della classe di Quote di distribuzione si ottiene dividendo il valore netto d'inventario delle attività della classe considerata per il numero di Quote della classe di Quote di distribuzione in circolazione, sommato al numero di Quote della classe di Quote di capitalizzazione in circolazione, moltiplicato per la parity corrente. Il valore della Quota della classe di Quote di capitalizzazione corrisponderà al valore della Quota di distribuzione moltiplicato per la parity.
8. Emissione e prezzo di sottoscrizione delle Quote
Le richieste di sottoscrizione di Quote dei vari Comparti del Fondo possono essere effettuate in ciascun giorno lavorativo a Lussemburgo presso l'Agente di Trasferimento. La Società di Gestione può nominare altre istituzioni affinché ricevano le richieste di sottoscrizione e le trasmettano alla Banca Depositaria, per l'esecuzione.
Le liste di sottoscrizione sono chiuse alle ore e nei giorni indicati nell'Allegato II del Prospetto Completo.
Il Partecipante riceverà una conferma scritta della sua partecipazione.
Le Quote sono emesse dall'Agente di Trasferimento subordinatamente al pagamento del prezzo di sottoscrizione alla Banca Depositaria. Possono essere emesse frazioni di Quote fino a tre decimali.
Il pagamento delle Quote sottoscritte sarà realizzato tramite versamento, a mezzo bonifico bancario a favore della Banca Depositaria, nella divisa di riferimento del Comparto, nei cinque giorni lavorativi successivi al Giorno di Valutazione che avrà determinato il prezzo di sottoscrizione applicabile.
L'importo della sottoscrizione sarà determinato sulla base del valore netto d'inventario per Comparto calcolato nel giorno seguente il ricevimento della richiesta da parte dell'Agente di Trasferimento, eventualmente aumentato per comprendere tutti gli oneri e le spese di sottoscrizione le cui aliquote sono fissate nella scheda di ogni Comparto, allegata al Prospetto.
Le tasse, gli oneri e le commissioni eventualmente esigibili in virtù della sottoscrizione sono a carico del sottoscrittore.
La Società di Gestione può, in ogni momento, sospendere o interrompere l'emissione delle Quote dei diversi Comparti del Fondo. La Società di Gestione e/o l'Agente di Trasferimento possono, inoltre, a loro discrezione e senza doversi giustificare:
- rifiutare qualsiasi sottoscrizione di Quote;
- rimborsare, in ogni momento, le Quote sottoscritte o detenute in modo illegittimo.
Conformemente all'articolo 7 del Regolamento di Gestione, in caso di sospensione del calcolo del valore netto d'inventario, saranno altresì sospese le sottoscrizioni. Quando la Società di Xxxxxxxx decide di dar nuovamente corso all'emissione di Quote dopo averla sospesa per un periodo qualunque, a tutte le sottoscrizioni in attesa sarà dato corso sulla base del primo valore netto d'inventario determinato al momento in cui si riprende il calcolo di tale valore, dopo la sospensione.
Nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro, il modulo di sottoscrizione dovrà essere accompagnato da una copia certificata conforme (da una delle autorità seguenti: addetto d'ambasciata o di consolato, notaio o ufficiale di polizia) della carta d'identità del sottoscrittore, se si tratta di una persona fisica, o dello statuto e di un estratto del registro delle imprese, se si tratta di una persona giuridica, nei seguenti casi:
- in caso di sottoscrizione diretta presso il Fondo;
- in caso di sottoscrizione tramite intermediazione di un professionista del settore finanziario residente in un paese in cui non è soggetto ad un obbligo di identificazione equivalente a quello previsto dalle norme lussemburghesi in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio;
- in caso di sottoscrizione tramite intermediazione di una filiale o succursale di una società soggetta a un obbligo di identificazione equivalente a quello previsto dalle norme lussemburghesi in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio, se la legge applicabile a detta società non la obbliga a vigilare sul rispetto di queste disposizioni da parte delle sue filiali o succursali.
È generalmente ammesso che i professionisti del settore finanziario residenti nei paesi che hanno aderito alle conclusioni del rapporto GAFI (Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio dei capitali) sono considerati soggetti a un obbligo d'identificazione equivalente a quello previsto dalla legge e dalla regolamentazione lussemburghesi.
La Società di Gestione potrà, sotto la sua responsabilità e in accordo con il Regolamento di Gestione del Fondo, accettare titoli quotati, che hanno una politica d'investimento simile a quella del Fondo, per il pagamento di una sottoscrizione se reputa che sia nell'interesse dei detentori di Quote.
Per tutti i titoli accettati come pagamento di una sottoscrizione, la Banca Depositaria dovrà richiedere al revisore dei conti autorizzato una relazione di valutazione che menzioni la quantità, la denominazione ed il metodo di valutazione adottato per questi titoli. Questa relazione dovrà anche precisare il valore totale dei titoli espresso nella divisa iniziale ed in quella di riferimento del Fondo. Il tasso di cambio applicabile sarà l'ultimo tasso disponibile. La relazione, dopo essere stata esaminata e firmata dal revisore dei conti autorizzato, sarà depositata presso la Cancelleria del Tribunale Circondariale di Lussemburgo, dove potrà essere consultata. I titoli accettati in pagamento di una sottoscrizione sono valutati all'ultimo tasso di acquisto del mercato quotato il giorno lavorativo in riferimento al quale è calcolato il valore patrimoniale netto applicabile alla sottoscrizione. La Società di Gestione potrà, a sua discrezione, rifiutare titoli come pagamento di una sottoscrizione senza dover giustificare la sua decisione.
9. Riscatto di Quote
I detentori di Quote possono, in ogni momento, chiedere il riscatto delle proprie Quote contro contante.
Le richieste di riscatto dovranno essere indirizzate all'Agente di Trasferimento o agli altri istituti designati a questo scopo.
Tali domande, per essere valide, dovranno specificare la classe di Quote da riscattare.
Fatte salve le circostanze speciali previste all'articolo 7, l'Agente di Trasferimento dovrà accettare qualsiasi richiesta di riscatto di Quote, in qualsiasi giorno lavorativo bancario a Lussemburgo.
Le Quote saranno riacquistate al prezzo di riscatto calcolato il Giorno di Valutazione che segue il ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Banca Depositaria. Le liste di riscatto saranno chiuse alle ore e nei giorni indicati nell'Allegato II del Prospetto Completo.
L'importo del rimborso sarà determinato sulla base del valore netto d'inventario per Comparto calcolato conformemente a quanto previsto all'articolo 7, eventualmente diminuito di tutti gli oneri e spese le cui aliquote sono fissate nella scheda di ogni Comparto allegata al Prospetto.
Il rimborso sarà effettuato dalla Banca Depositaria, nella valuta del Comparto, entro i cinque giorni bancari lavorativi a Lussemburgo che seguono il calcolo del valore netto d'inventario applicabile per la determinazione dell'importo del riscatto.
La Banca Depositaria non sarà tenuta ad effettuare i riscatti qualora disposizioni legali, in particolare i regolamenti internazionali in vigore in materia di cambi o eventi al di fuori del suo controllo, quali gli scioperi, le impediscano di trasferire o di pagare il prezzo di rimborso.
La Società di Gestione deve assicurarsi che il Fondo disponga di liquidità sufficiente a permettere, in circostanze normali, di far fronte alle richieste di rimborso, senza eccessivo ritardo.
Nel caso in cui l'importo della richiesta di rimborso – diretta o afferente ad una conversione tra Comparti
– sia uguale o superiore al 5% del valore netto d'inventario del Comparto in oggetto e se la Società di Gestione giudica che la richiesta di rimborso possa influenzare negativamente gli interessi degli altri partecipanti, la Società di Gestione, se del caso, in accordo con il Distributore Principale, si riserva il diritto di sospendere tale richiesta di rimborso. Tuttavia, la richiesta di rimborso potrà nel frattempo essere revocata dal partecipante senza spese.
10. Conversioni
Ogni partecipante può richiedere la conversione di tutte o alcune delle sue Quote di un Comparto in Quote della medesima classe o di qualsiasi altra classe di un altro Comparto, a condizione che questo non sia espressamente escluso nella scheda di ciascun Comparto di cui all'Allegato II del Prospetto. La domanda di conversione sarà effettuata indirizzando all'Agente di Trasferimento, o agli altri istituti designati, una domanda irrevocabile di conversione. La Società di Gestione potrà consentire la conversione anche tra classi di quote differenti, rimanendo dovute tutte le commissioni e spese.
Le liste di conversione sono chiuse alle ore e nei giorni indicati nell'Allegato II del Prospetto.
Tutte o alcune Quote di un determinato Comparto (il "Comparto di origine") sono convertite in Quote di un altro Comparto (il "nuovo Comparto"), secondo la seguente formula:
A:
B:
C:
D:
E:
A = B x C x E
D
corrisponde al numero di Quote del nuovo Comparto da attribuire; corrisponde al numero di Quote del Comparto di origine da convertire; corrisponde al valore netto d'inventario per Quota del Comparto di origine determinato il giorno come indicato nel Prospetto;
corrisponde al valore dell'attivo netto per Quota del nuovo Comparto determinato il giorno come indicato nel Prospetto, e
corrisponde al tasso di cambio, tra la valuta delle Quote del Comparto di origine e la valuta del nuovo Comparto, applicabile al momento dell'operazione.
Dopo la conversione, i partecipanti saranno informati, dall'Agente di Trasferimento e/o dal distributore, o, se del caso, dall'Agente Rappresentante del paese ove ha luogo la distribuzione, del numero di Quote del nuovo Comparto che avranno ottenuto al momento della conversione, così come del loro prezzo.
La conversione di Quote di un Comparto in Quote di un altro Comparto sarà realizzata con l'applicazione di tutti gli eventuali oneri e spese, il cui importo e/o tasso è stabilito nella scheda di ogni Comparto, allegata al Prospetto Completo. Tale commissione si calcola sul patrimonio del partecipante che viene trasferito nel nuovo Comparto.
La Società di Gestione si riserva la facoltà di modificare o limitare la frequenza delle conversioni.
11. Comunicazioni ai partecipanti
Il valore netto d'inventario delle Quote sarà disponibile presso le sedi legali della Banca Depositaria, della Società di Gestione e dell'Agente Amministrativo.
La Società di Gestione pubblicherà le relazioni semestrali non controllate dal revisore e le relazioni annuali controllate dal revisore contenenti, tra l'altro, la situazione finanziaria del Fondo, il numero di Quote in circolazione e il numero di Quote emesse o vendute a partire dall'ultima relazione.
La relazione pubblicata alla fine di ogni esercizio sociale conterrà anche lo stato delle attività della Società di Gestione e, in particolare, il conto profitti e perdite e lo stato patrimoniale.
Le relazioni finanziarie saranno a disposizione presso la sede legale della Società di Gestione e agli sportelli della Banca Depositaria, nonché agli sportelli di ogni altro istituto nominato all'uopo dalla Banca Depositaria.
Gli avvisi e le informazioni destinati ai detentori di Quote saranno inseriti in almeno un quotidiano pubblicato a Lussemburgo e/o nel Recueil électronique des sociétés et associations ("RESA"), ove richiesto dalla legge o dalla normativa.
12. Durata - Liquidazione del Fondo e chiusura o fusione di Comparti
Liquidazione del Fondo
Il Fondo è costituito senza limitazioni di durata e senza alcun limite circa il suo patrimonio.
Con riserva di un preavviso scritto di tre mesi a partire dalla prima pubblicazione, come previsto di seguito al paragrafo 3, la Società di Gestione può, d'accordo con la Banca Depositaria e purché sia salvaguardato l'interesse dei partecipanti, decidere lo scioglimento del Fondo e la ripartizione del suo patrimonio netto fra tutti i partecipanti.
Il Fondo, inoltre, sarà messo in liquidazione:
a) nel caso in cui la Società di Gestione o la Banca Depositaria non siano state sostituite entro 2 mesi dalla cessazione delle loro funzioni;
b) in caso di fallimento della Società di Gestione;
c) nel caso in cui il patrimonio netto del Fondo si riduca, per più di sei mesi, a meno di un quarto del minimo legale corrispondente a 1.250.000 €.
La Società di Gestione, ove decida di sciogliere il Fondo, dovrà convertire in liquidità le attività del Fondo nel miglior interesse dei partecipanti e darà istruzioni alla Banca Depositaria affinché distribuisca il risultato netto della liquidazione – dopo aver dedotto le spese di liquidazione – fra i partecipanti proporzionalmente ai rispettivi diritti.
In caso di scioglimento del Fondo, le circostanze che hanno portato alla liquidazione o alla decisione di liquidazione, a seconda dei casi, devono essere pubblicate sul RESA, così come almeno in due quotidiani sufficientemente diffusi, tra cui almeno un quotidiano pubblicato in Lussemburgo. Se necessario, sarà pubblicato un avviso in quotidiani dei paesi in cui le Quote del Fondo sono commercializzate.
Appena viene presa la decisione di sciogliere il Fondo, non si potrà più procedere alla sottoscrizione, al rimborso e alla conversione delle Quote.
Le somme che non saranno state distribuite al momento della chiusura delle operazioni di liquidazione saranno depositate presso la Cassa Depositi, a favore degli aventi diritto, fino alla scadenza dei termini di prescrizione legale.
Chiusura o fusione di Comparti
- Chiusura di Comparti
Il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione potrà decidere la chiusura di un Comparto se il patrimonio di quel Comparto non raggiunge o scende sotto un livello giudicato, da detto Consiglio d'Amministrazione, tale da renderne troppo difficile la gestione, o per un qualsiasi altro motivo ritenuto valido da detto Consiglio d'Amministrazione.
I detentori di Quote del Comparto saranno informati della decisione e delle modalità di chiusura tramite l'invio di un avviso in conformità alle disposizioni di legge.. Il patrimonio netto del Comparto in questione sarà ripartito fra i partecipanti rimanenti di quel Comparto. Le somme che non saranno state distribuite al momento della chiusura delle operazioni di liquidazione del Comparto saranno depositate presso la Cassa Depositi, a favore degli aventi diritto, fino alla scadenza dei termini di prescrizione legale.
- Fusione di Comparti
La Società di Gestione potrà, nelle circostanze precedenti (alla voce “Chiusura di Comparti”), decidere la fusione di un Comparto con uno o più Comparti del Fondo o con un altro organismo d'investimento collettivo del risparmio di diritto lussemburghese o estero, nel rispetto delle disposizioni della Legge.
I detentori di Quote dei Comparti in questione avranno la possibilità, per un periodo stabilito dal Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione che non potrà essere inferiore ad un mese e che sarà indicato nell'avviso relativo alle operazioni di fusione, di richiedere il rimborso delle loro Quote, senza spese, fermo restando che la data di fusione sarà effettiva cinque giorni lavorativi dopo la scadenza di tale periodo. La fusione riguarderà tutti i partecipanti che non avranno chiesto il rimborso delle loro Quote nei termini previsti e le Quote emesse saranno quindi automaticamente convertite in Quote del Comparto risultante dalla fusione.
- Fusione, liquidazione o suddivisione nelle strutture Master Feeder
Se un Comparto si qualifica come OICVM Feeder di un altro OICVM o di uno dei suoi comparti, la fusione, suddivisione o liquidazione del relativo OICVM Master implica la liquidazione del Comparto Feeder, tranne nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione decida, ai sensi delle disposizioni della Legge, di sostituire l'OICVM Master con un altro OICVM Master o di convertire il Comparto in un Comparto di OICVM Standard.
13. Commissioni e spese di gestione
A titolo di remunerazione per i servizi resi e rimborso delle spese sostenute, la Società di Gestione avrà diritto a ricevere:
1. una commissione di gestione, come determinata nell'Allegato II del Prospetto, e un'eventuale commissione di gestione variabile aggiuntiva, come determinata nelle schede dei Comparti, come indicato nell'Allegato I del Prospetto.
La commissione di gestione viene altresì utilizzata per remunerare i servizi di gestione e di consulenza per gli investimenti forniti dai sub-gestori e dai consulenti per gli investimenti nominati direttamente dalla Società di Gestione. Inoltre, una parte della commissione di gestione, rettificata in base alla commissione di gestione variabile (se del caso), viene retrocessa ai sub-gestori e ai consulenti per gli investimenti nominati dalla Società di Gestione (se del caso).
I consulenti per gli investimenti nominati da un sub-gestore sono remunerati da quest'ultimo;
2. una commissione annuale massima, come determinata nella sezione relativa a oneri e spese della parte generale del Prospetto, pagata a valere sul patrimonio netto del Fondo per i servizi amministrativi e organizzativi resi dalla Società di Gestione;
3. una commissione di distribuzione volta a remunerare i distributori e gli altri intermediari nell'ambito delle attività di distribuzione;
4. una commissione massima mensile a copertura delle spese di commercializzazione e promozione (compresi i costi legati a campagne pubblicitarie finalizzate alla promozione del Fondo).
Qualsiasi modifica relativa alle commissioni sopra descritte sarà notificata alla Banca Depositaria e sarà pubblicata in conformità con l'articolo 11 del presente Regolamento di Gestione.
Inoltre, il Fondo dovrà sostenere le seguenti spese:
- le spese di istituzione, comprese le spese per le procedure necessarie alla sua costituzione, ammissione in borsa, se del caso, ed autorizzazione da parte delle autorità competenti, le spese di preparazione, traduzione, stampa e distribuzione delle relazioni periodiche, così come di qualsiasi altro documento richiesto dalla legge e dai regolamenti vigenti nei paesi in cui il Fondo è distribuito;
- la taxe d'abonnement calcolata e pagabile trimestralmente sulla base del valore netto d'inventario calcolato alla fine del trimestre in riferimento, così come gli importi dovuti alle autorità di controllo;
- gli eventuali diritti annui di quotazione in borsa; tutte le imposte e tasse eventualmente dovute sui proventi del Fondo;
- le spese di intermediazione, le commissioni e le spese originate dalle transazioni sul portafoglio titoli;
- per i soli comparti che investono in quote di altri OICVM o/e di OICR, sono indirettamente a carico dei comparti stessi gli oneri che gravano sul patrimonio degli OICVM o/e di altri OICR target.
La commissione fissa di gestione massima applicata sui fondi target sarà pari al 2,5% su base annua del patrimonio netto di tali fondi, in aggiunta alla commissione di gestione applicabile a ciascun Comparto del Fondo;
- le spese straordinarie relative, in modo particolare, alle perizie o ai procedimenti atti a salvaguardare gli interessi dei partecipanti;
- le spese di pubblicazione del valore netto d'inventario e di tutti gli avvisi destinati ai partecipanti, consentiti in applicazione del capitolo 17 del Prospetto;
- gli onorari del revisore dei conti autorizzato;
-
- la remunerazione della Banca Depositaria, del Conservatore del Registro, dell'Agente di Trasferimento e dell'Agente Amministrativo;
- i costi di pubblicazione degli avvisi ai detentori di Quote nei paesi in cui il Fondo è commercializzato; e
- le spese per i servizi di consulenza sulla Sharia del Comparto o dei Comparti conformi alla Sharia e le spese di vigilanza e di conformità alla Sharia, se del caso.
Tutte le spese generali di cui sopra imputabili al Fondo vengono dedotte, preliminarmente, dai redditi correnti del Fondo e, se questi non sono sufficienti, dalle plusvalenze realizzate e, se necessario, dal patrimonio del Fondo.
Le spese seguenti saranno a carico della Società di Gestione:
- le spese relative al suo funzionamento.
- gli onorari del Revisore dei Conti.
Qualsiasi modifica delle spese a carico della Società di Gestione sopra elencate sarà notificata alla Banca Depositaria e il Prospetto e le Informazioni chiave per gli investitori saranno aggiornati di conseguenza.
14. Pagamento dei dividendi
Spetta alla Società di Gestione la decisione in merito alla destinazione d'uso dei risultati del Fondo acquisiti sulla base dei conti relativi ad ogni periodo di riferimento.
Potrà decidere di capitalizzare i ricavi o di distribuirli in toto o in parte.
Gli importi distribuiti saranno precisati nelle relazioni finanziarie periodiche del Fondo.
La Società di Gestione si riserva il diritto di tenere a disposizione dei fondi per poter far fronte ad eventuali perdite di capitale.
Il Consiglio d'Amministrazione della Società di Gestione può procedere, nel rispetto dei limiti legali vigenti, al versamento di acconti sui dividendi.
In quest'ottica, la Società di Gestione procederà normalmente alla distribuzione dei proventi degli investimenti oppure deciderà di distribuire il capitale nei limiti legali.
I dividendi e gli acconti sui dividendi saranno pagati alle date e nei luoghi definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, al netto di eventuali oneri fiscali, se dovuti.
I dividendi e gli acconti sui dividendi messi in pagamento ma non ritirati dal partecipante nell'arco di cinque anni a partire dalla data della messa in pagamento non potranno più essere reclamati e spetteranno al relativo Comparto.
Non sarà versato alcun interesse sui dividendi dichiarati e rimasti presso la Banca Depositaria per conto dei partecipanti del relativo Comparto.
Il pagamento dei ricavi è esigibile unicamente nella misura in cui le normative di cambio in vigore permettano la loro distribuzione nel paese di residenza del beneficiario.
15. Modifica del regolamento di gestione
Nel rispetto della legge lussemburghese, la Società di Gestione potrà apportare qualsiasi modifica al presente Regolamento di Gestione, se nell'interesse dei partecipanti del Fondo.
Qualsiasi modifica in tal senso sarà depositata presso il Registro di Commercio e delle Società ("RCS") e ne verrà fatta menzione nel RESA e potrà essere pubblicata sulla stampa finanziaria del paese o dei paesi in cui la Società di Gestione ha deciso di offrire al pubblico le Quote del Fondo.
Tali modifiche entreranno in vigore il giorno in cui vengono depositate presso l'RCS.
16. Audit
L'audit della contabilità della Società di Gestione, in quanto gestore del Fondo, sarà condotto da un revisore dei conti autorizzato nominato dalla Società di Gestione. L'audit annuale riguarda tutti gli elementi della situazione patrimoniale del Fondo, la supervisione delle operazioni effettuate per conto del Fondo e la composizione del suo patrimonio.
17. Status legale - Giurisdizione - Lingua ufficiale
Il presente Regolamento di Gestione è disciplinato dal diritto del Granducato di Lussemburgo.
Qualsiasi controversia tra i detentori di Quote e la Società di Gestione in merito al presente dovrà essere risolta dalla giurisdizione lussemburghese o italiana competente.
La responsabilità della Banca Depositaria verso i partecipanti sarà subordinata all'azione della Società di Gestione.
Se la Società di Gestione non agisce, nonostante la domanda scritta dei partecipanti, entro 3 mesi dalla data della richiesta, i partecipanti potranno agire direttamente nei confronti della Banca Depositaria.
La lingua ufficiale del presente Regolamento di Gestione è la lingua francese, con riserva tuttavia per la Società di Gestione e la Banca Depositaria di potere, per conto proprio e per quello del Fondo, considerare come obbligatoria la traduzione nelle lingue dei paesi in cui le Quote del Fondo vengono offerte e vendute.
18. Garanzie
Gli azionisti della Società di Gestione e la Banca Depositaria garantiscono in solido e congiuntamente che la Società di Gestione osserverà tutte le condizioni e clausole del presente Regolamento di Gestione.
La Banca Depositaria garantisce il rispetto dei propri doveri ed obblighi, secondo il presente Regolamento di Gestione.
Lussemburgo, addì 2 febbraio 2023, in sostituzione del Regolamento di Gestione entrato in vigore il 4 gennaio 2021.
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