Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza
Bozza di
Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza
e informazione turistica
L'anno duemila... il giorno … del mese di … tra i Comuni di:
A (con sede a …, c.f. , nella persona del sindaco/assessore …, nato a … il …, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. … del ...) B (…) C (…) D (…) E (…) F (…) G (…) H (…)
visto
l'art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
gli artt. da 17 a 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)
premesso
che l'art. 6 comma 2 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del Sistema Turistico Regionale) modificata ai sensi dell'art.5 della legge regionale 18 maggio 2018 n.24 dispone che “Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti nell’allegato A” della suddetta legge.
Che l'Allegato A della legge regionale 18 maggio 2018 n.24 individua l'ambito denominato “ ” composto dai comuni di
che lo stesso art. 6 comma 2 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 precisa che “l’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un’unica convenzione per ambito territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi compresi” e che i suddetti comuni firmatari ( ) rappresentano n. su n: comuni indicati nell'ambito sopra citato;
che l'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del Sistema Turistico Regionale) modificata ai sensi dell'art.5 della legge regionale 18 maggio 2018 n.24 dispone che: “L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all'articolo 6 comma 2 comporta:
a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;
b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell’OTD di cui all'articolo 8.
che con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali … è stato approvato lo schema della presente convenzione;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto
I Comuni di A, B, C, D, E, F, G ed H convengono di esercitare in forma associata le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra-comunale l'ambito territoriale denominato “ ” come da Allegato A) alle legge regionale 18 maggio 2018 n.24
Art.2 - Tipologia di esercizio delle funzioni
Le funzioni di cui all'art.1 sono esercitate dal Comune , presso il quale è costituito l'Ufficio competente ed è pertanto individuato quale Ente responsabile dell'esercizio associato.
Art.3 – Finalità
Scopo della presente convenzione è quello di consentire l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra-comunale nell'ambito territoriale “ ” idoneo alla piena valorizzazione turistica del territorio interessato e a ricondurre a sistema l'accoglienza turistica locale, garantendo altresì all'utenza una presenza coordinata sul territorio ed un servizio più efficace, ottimizzando l'esercizio attraverso il contenimento dei costi di gestione e la pianificazione delle attività su scala adeguata.
Art.4 - Compiti e attività dell'Ente responsabile dell'esercizio associato Il Comune “ ”, quale Ente responsabile dell'esercizio associato:
1. rappresenta i Comuni aderenti alla presente convenzione nei confronti del comune capoluogo (o Città Metropolitana) per la eventuale definizione di quanto previsto dal comma 5 dell'art.6 della l.r 86/2016
2. stipula, in nome e per conto dei Comuni aderenti alla presente convenzione, la convenzione con Toscana promozione turistica
3. garantisce il collegamento del portale turistico territoriale e/o dei singoli comuni aderenti, se esistente, con la piattaforma telematica regionale gestita da Fondazione Sistema Toscana (lettera b) dell'art.7 della l.r.86/2016) attraverso la sottoscrizione di apposita accordo operativo;
4. promuove e coordina la costituzione dell' Osservatorio Turistico di Destinazione, di cui all'art.8 della l.r.86/2016 per la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche del territorio 1
Le convenzioni e gli accordi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) costituiscono parte integrante del presente accordo e sono approvate dalla Conferenza dei Sindaci di sui all'art.6 della presente convenzione.
Si intendono ricomprese nella gestione associata anche attività ulteriori, che siano complementari e funzionali a quelle sopraelencate, nonché quelle che dovessero esser previste come obbligatorie da disposizioni di legge statali o regionali.
1 La convenzione può prevedere che questa funzione sia assegnata ad altro ente firmatario della convenzione
Art.5 - Rapporti tra gli Enti convenzionati
La Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati ha il compito di:
- approvare le convenzioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art.4
- formulare indirizzi per la predisposizione del Piano annuale di indirizzo delle attività, che dev'essere predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente da parte del Responsabile della gestione di cui all'art.13;
- vigilare sull'attuazione del Piano ed in genere sull'esercizio delle attività inerenti la gestione associata, impartendo le opportune direttive;
- approvare la relazione annuale delle attività svolte;
nonché ogni altro compito demandatole dalla presente convenzione.
La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno ogni sei mesi e comunque ogni volta che me facciano richiesta un numero di Sindaci pari ad un terzo dei Comuni convenzionati.
Il Sindaco può delegare alla partecipazione l'Assessore competente.
Partecipa alle riunioni, con funzioni di segretario, il Responsabile della gestione di cui all'art.13. Le Giunte comunali dei Comuni convenzionati hanno il compito di :
- assegnare, se previste, le risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie all'esercizio delle attività;
- approvare i regolamenti - ed in genere gli atti amministrativi - di competenza, afferenti alla gestione associata.
Alla Conferenza dei Sindaci viene invitato, senza potere di voto, un rappresentante della Regione Toscana
..
Art.6 - Risorse finanziarie
Qualora siano previste risorse finanziarie comuni necessarie all'esercizio delle funzioni, queste sono assegnate al Comune “ ” e figurano sul suo bilancio.
I Comuni aderenti versano le quote a proprio carico al Comune “ ” entro il
di ogni anno.
Gli importi a carico di ciascun Comune sono determinati in sede di bilancio preventivo, su proposta del Comune “ ” sottoposta all'approvazione della Conferenza dei Sindaci.
Le eventuali variazioni in corso di esercizio finanziario seguono la medesima procedura.
Art.7 - Criteri di riparto degli oneri finanziari
Le spese per il personale sono a carico del Comune cui appartiene il personale xxxxxxxx0. Eventuali spese per la realizzazione del Piano annuale delle attività ed in genere le spese di investimento sono a carico di ciascun Comune convenzionato, in proporzione alle presenze turistiche censite per l'anno precedente e/o in base alla popolazione residente3
Art.8 - Strutture e beni
La sede amministrativa dell'Ufficio di Ambito è presso il Comune “ ”.
E' onere del Comune “ ” dotare l'ufficio delle attrezzature necessarie all'ordinario svolgimento delle attività.
Eventuali acquisti di beni e servizi a carattere straordinario gravano su tutti i Comuni aderenti in modo proporzionale, ai sensi dell'art.74
2 Tale norma deve essere valutata dalla Conferenza dei sindaci. Può essere modificata o annullata
3 La norma indicata è puramente indicativa
4 Tutte queste norma sono di carattere indicativo
Art.9 - Proprietà dei beni
I beni acquistati individualmente da ciascun Comune aderente alla convenzione per l'espletamento delle funzioni associate restano di proprietà del Comune che li ha acquistati.
Art.10 - Regolamento di organizzazione
L' organizzazione dell'Ufficio di Ambito è disciplinata dal Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale del Comune “ ”.
Art.11 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni
Le funzioni oggetto di gestione associata possono essere disciplinate da regolamenti, adottati uniformemente da ciascuno dei Comuni convenzionati.
Art.12 – Personale
Il Comune “ ” provvede alle attività avvalendosi del personale proprio e del personale assegnato dal comune capoluogo nelle forme previste dal comma 5 dell'art.6 della l.r 86/2016
Il personale impiegato per lo svolgimento dei compiti attinenti all'esercizio delle gestione associata, pur mantenendo il rapporto organico con il Comune di appartenenza, è funzionalmente e organizzativamente dipendente dal Responsabile della gestione di cui all'art. 13, dal quale riceve le disposizioni di servizio e al quale risponde delle eventuali inadempienze.
Art.13 - Responsabile della gestione
Il responsabile della gestione è nominato dal Sindaco del Comune “ ” tra i dipendenti con qualifica di dirigente o funzionario.
Il responsabile della gestione, nell'esercizio dei compiti previsti dai regolamenti o comunque affidatigli, si conforma alle direttive della Conferenza dei Sindaci.
Il responsabile della gestione predispone il Piano annuale delle attività nonché il Rendiconto annuale delle attività svolte.
Il responsabile della gestione adotta gli atti ed i provvedimenti, inerenti la gestione, che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno.
..
Art. 14 – Durata
La presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni dalla data della stipula.
Resta ferma la facoltà di ogni Comune aderente di recedere dalla stessa, con un preavviso di almeno tre mesi.
In caso di recesso, le risorse finanziarie già impegnate non possono essere reincamerate; né le dotazioni strumentali conferite possono essere riacquisite dal Comune conferente fino a che i
Comuni associati non provvedano alla loro sostituzione.
La gestione associata cessa e la convenzione è risolta nell'ipotesi che il numero di Comuni aderenti risulti inferiore alla maggioranza dei comuni dell'ambito individuati dall'Allegato A della l.r.86/2016 ai sensi del comma 2 dell'art.6 della l.r.86/2016 . In tal caso la Conferenza dei Sindaci definisce in merito alla ripartizione delle dotazioni finanziarie e strumentali, fermo restando quanto previsto all'art.9, approvando un piano di liquidazione.
Il personale che nel corso della convenzione risulti comandato o distaccato per effetto della gestione associata è reintegrato nella dotazione del Comune di appartenenza.
Art.16 - Modifica della convenzione
La presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, previo unanime consenso dei Comuni aderenti, al fine di apportare migliorie allo svolgimento delle funzioni in gestione associata.
Art.17 - Adesione di altri Comuni
L'adesione alla presente convenzione di altri Comuni di cui all'ambito di riferimento avviene mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo.
Art.18 – Pubblicità
Della presente convenzione viene data adeguata informazione mediante pubblicità sui siti web istituzionali di ciascun Comune convenzionato e mediante altre forme di comunicazione ritenute idonee.
Art.19 - Controversie relative all'applicazione della convenzione
Per la risoluzione di eventuali controversie insorte circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci, alla quale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza, tali controversie in via extragiudiziale.
Art. 20 - Disposizione di rinvio
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti nella materia oggetto di convenzione, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.
Art. 21 - Esenzione da bollo. Registrazione
La presente convenzione è esente da imposta di bollo ed è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, xxxxxxxx B, n.16 e del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x.000 (…).
Xxxxx, approvato e sottoscritto