CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO INTERVENTI SU PISTA E PIAZZALI n. 1/2011 - CIG 25918828AE | Pag. 1 |
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
“INTERVENTI SU PISTA E PIAZZALI n. 1/2011”
AdF S.p.A. – AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIRENZE “XXXXXXX XXXXXXXX”
COMMITTENTE
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INDICE
ART.01 - PREMESSA 4
ART.02 - OGGETTO DELL’APPALTO 4
ART.03 - IMPORTO DELL’APPALTO 5
ART.04 - CATEGORIE DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO 6
ART.05 - DURATA DELL’APPALTO 7
ART.06 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 7
ART.07 - LEGGI E NORME 8
ART.08 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 9
ART.09 – TIPOLOGIA E DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI 9
ART.10 - DISPOSIZIONE SULL'ORDINE ED INIZIO DEI LAVORI 11
ART.11 - CONDIZIONI ECONOMICHE 12
ART.12 - CAUZIONI 13
ART.13 - ASSICURAZIONI 14
ART.14 - PERMESSI 17
ART.15 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 18
ART.16 - ONERI OBBLIGHI E RESPONSABILTA’ DELL’APPALTATORE 20
ART.17 - ONERI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI IN ZONA AEROPORTUALE
......................................................................................................................................... 26
ART.18 - ORDINANZE 26
ART.19 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI 26
ART.20 - TUTELA DEI LAVORATORI 27
ART.21 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 27
ART.22 - CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE 28
ART.23 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE 28
ART.24 - ACCESSO AL CANTIERE E DISPONIBILITA’ DELLE AREE PER L’INTERVENTO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI DALLA D.L. 29
ART.25 - CONSEGNA DEI LAVORI 29
ART.26 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 30
ART.27 - MATERIALI CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE 32
ART.28 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, PROROGHE 33
ART.29 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI 33
ART.30 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA 34
ART.31 - LAVORI IN ECONOMIA 34
ART.32 - MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO 35
ART.33 - CONTABILITA’ E RISERVE 37
ART.34 - DOCUMENTI CONTABILI 37
ART.35 - PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO 38
ART.36 - PENALI 39
ART.37 - CONTO FINALE 40
ART.38 - COLLAUDI 40
ART.39 - PRESA IN CONSEGNA ED UTILIZZO DELL’OPERA 41
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ART.40 - GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITA’ DELL’OPERA 42
ART.41 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 42
ART.42 - REVISIONE DEI PREZZI E PREZZO CHIUSO 43
ART.43 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 43
ART.44 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE 43
ART.45 – XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX 00
ART.46 - PUBBLICITA’ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA. 44
ART.47 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 44
ART.48 - CAUSE DI RECESSO 44
ART.49 - RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE 45
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Art.01 - PREMESSA
Il presente Capitolato Speciale, che forma parte integrante e sostanziale del contratto, contiene le norme specifiche che regolano l’Appalto per l’esecuzione delle opere relative agli “Interventi su pista e xxxxxxxx x.0/0000” xxxx'Xxxxxxxxx "Xxxxxxx Xxxxxxxx” di Firenze, da eseguirsi per conto della Società AdF S.p.A. (che per brevità viene di seguito chiamata 'Committente)’ dall'Impresa Appaltatrice (che per brevità viene di seguito definita 'Impresa' o ‘Appaltatore').
Art.02 - OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, la fornitura di tutti i materiali e noli, occorrenti per l’esecuzione dei lavori relativi ad interventi manutentivi da eseguirsi sia sulle infrastrutture di volo (area movimento aeromobili comprendente pista, raccordi e piazzali) situate in area airside, sia sulle infrastrutture situate in area landside (viabilità, aree parcheggi, marciapiedi, ecc.) dell'Aeroporto "Xxxxxxx Xxxxxxxx" di Firenze, comprese le zone adiacenti ad esse connesse .
Nell’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture insistenti sul sedime aeroportuale sarà cura dell’Appaltatore adottare tutte le misure e/o accorgimenti necessari a minimizzare l’interferenza con l’operatività aeroportuale.
Pertanto, nell’ambito dello svolgimento degli interventi che all’occorrenza saranno ordinati dalla Committente, sarà condizione sostanziale ed imprescindibile quella di operare in totale compatibilità con le attività del servizio aeroportuale attenendosi alle prescrizioni che, di volta in volta, verranno impartite dalla Committente e dalla Direzione Lavori nonché previste dalle ordinanze aeroportuali, regolamenti e circolari ENAC e dal Manuale di aeroporto della Committente.
Le infrastrutture e le aree di pertinenza della Committente oggetto di interventi di manutenzione si possono così sintetizzare:
infrastrutture
Pista di volo 05-23;
Raccordi: GOLF, FOXSTROT, XXXX, HOTEL, LIMA, KILO, PAPA;
Piazzali aeromobili EST ed OVEST e piazzali aree tecniche; Viabilità di servizio air-side;
Viabilità di servizio land-side;
compresi i manufatti ed opere connesse alle infrastrutture ed alla regimentazione delle acque del sedime aeroportuale quali:
• pozzetti;
• canali;
• collettori;
• vasche;
• canalette di scarico acque piovane, ecc.
aree di pertinenza
Strip pista di volo e raccordi;
Parcheggi AdF a raso (mezzi rampa, operatori, parcheggi breve e lunga sosta; Aree pavimentate di pertinenza immobili della Committente.
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Tale elenco non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte dalla Committente possono richiedere, nel corso dell’appalto, l’acquisizione di nuove aree e l’esecuzione di nuove infrastrutture o la dismissione di altre.
Dette variazioni verranno comunicate all’Impresa aggiudicatrice in forma scritta dal Direttore dei Lavori e varranno come aggiornamento dell’elenco originario.
Tutte le disposizioni e le clausole contrattuali presenti nel presente Capitolato varranno sul complesso delle infrastrutture che risultano dall’elenco così aggiornato.
Le prestazioni di cui al presente Appalto sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le esigenze della Committente. Resta inteso che l’elencazione degli interventi e l’importo dell’appalto non costituiscono per la Committente né obbligo di affidamento all’Appaltatore né obbligo di raggiungimento dell’importo contrattuale. L’Appaltatore non potrà inoltre vantare alcun titolo di esclusiva. Per quanto sopra indicato AdF potrà affidare a terzi l’esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto senza che per ciò l’Appaltatore possa avanzare pretese a qualsivoglia titolo o ragione (anche risarcitorio e/o di indennizzo).
Nello svolgimento degli interventi oggetto del presente appalto, possono anche essere eseguite opere che per la loro natura rivestono carattere di opere straordinarie non riconducibili all’ordinaria manutenzione.
In tal caso l’Appaltatore avrà l’obbligo di eseguirle alle stesse condizioni di contratto, qualora siano richieste dalla Committente, la quale, per contro, si riserva la facoltà di interpellare ed affidare l’esecuzione di dette opere altre Ditte senza che l’Appaltatore possa avanzare diritti di qualsiasi sorta.
La forma, le dimensioni e le principali caratteristiche delle opere da eseguire, l’esatta interpretazione degli interventi ed i dettagli di esecuzione saranno meglio precisate dalla Committente o Direzione Lavori e prima dell’avvio lavori degli stessi ed in corso d’opera dai componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori.
La definizione di eventuali dettagli o modalità esecutive dovrà essere richiesta dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori con un congruo anticipo, in modo da non compromettere il normale svolgimento dei lavori.
L’attività prevista sinteticamente riguarda:
⮚Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria attinenti le suddette elencate infrastrutture e manufatti connessi;
⮚Servizio di pronto intervento con reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 compresi i festivi;
⮚Gestione tecnica ed amministrativa degli ordinativi di lavoro;
⮚Monitoraggio bimestrale dello stato delle infrastrutture, pianificazione e quantificazione degli interventi di manutenzione ordinaria da sottoporre alla valutazione dei responsabili tecnici della Committente;
Art.03 - IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori, da compensarsi a misura, (compreso oneri per la sicurezza) è pari ad
Euro 1.578.094,57 (euro unmilionecinquecentosettantottomilanovantaquattro/57) così distinti:
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(a) Importo dei lavori | € 1.500.000,00 |
(b) Oneri per la sicurezza | € 78.094,57 |
Importo complessivo | € 1.578.094,57 |
Importo soggetto a ribasso d’asta: € 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00).
Il regime IVA specificamente applicabile verrà indicato di volta in volta dalla Committente.
L’importo complessivo è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente CSA, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimati a perfetta regola d’arte le opere relative agli interventi assegnati secondo le previsioni di progetto/i, e le disposizioni date all’atto pratico dal D.L., anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato ma comunque necessarie per l’esecuzione dei lavori nei termini contrattuali.
Nella definizione di tale importo è stato tenuto conto degli oneri aggiuntivi conseguenti alla esecuzione dei lavori in area aeroportuale.
La stima dei lavori a base di appalto è stata inoltre desunta tenendo anche conto che alcune lavorazioni saranno da effettuarsi in orario notturno.
L’Appaltatore sarà obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al presente capitolato, a redigere, ed a mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nonché da quanto potrà essere indicato dal Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra e ciò con particolare riferimento alla eventuale compresenza di altre imprese nelle aree oggetto di intervento.
Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.
L’importo dei lavori a base di gara suddetto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione e il collaudo dei lavori, nonché delle opere provvisionali, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme vigenti e degli oneri per la sicurezza stimati secondo quanto previsto dall’Allegato XV, punto 4 del D.Lgs. n. 81/08 e dall’art. 7 del D.P.R. n. 222/03, i lavori e le provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente CSA.
Art.04 - CATEGORIE DELLE OPERE OGGETTO DELL'APPALTO
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n° 34 del 2000 ed in conformità all’allegato “A” del predetto regolamento, i lavori sono classificati in:
CATEGORIA PREVALENTE subappaltabile nella misura massima del 30% ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 (vedasi anche art. 14 del presente Capitolato Speciale d’Appalto):
OG3 - “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari”
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Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
- Classifica IV (fino a Euro 2.582.284,00)
Art.05 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto sarà reso concretamente operativo attraverso l’emissione di specifici ordini attuativi (detti anche affidamenti) nei quali verranno descritti oggetto, importo presunto e tempi di esecuzione di ciascun intervento.
Il contratto di appalto, regolato dal presente capitolato, avrà una durata pari a 730 (settecentotrenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del primo ordine attuativo/affidamento e comunque sino ad esaurimento dell'importo contrattuale dei lavori, in occasione della emissione dell’ultimo certificato di pagamento e/o rata di saldo legata al conto finale dei lavori, indipendentemente dal raggiungimento della scadenza temporale di cui sopra.
E' in facoltà della Committente prorogare i tempi suddetti per consentire eventuali completamenti di prove e collaudi delle opere, per il completamento di opere in corso di esecuzione e/o fino al subentro di nuova Ditta, alle stesse condizioni previste nell'offerta dell'assuntore e nel presente capitolato speciale di appalto.
In tale ipotesi a partire dalla scadenza del contratto originario e per tutta la durata del prolungamento del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di continuare il proprio servizio secondo i dettami dei documenti contrattuali e del presente Capitolato Speciale d'Appalto e delle eventuali avvenute modifiche ai documenti stessi.
Art.06 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:
⮚ Il presente Capitolato Speciale d’Appalto
⮚ Capitolato Speciale d’Appalto - Disciplinare tecnico;
⮚ Planimetria generale: Infrastrutture airside e landside;
⮚ Piano di sicurezza e coordinamento.
si intendono, altresì, facenti parte essenziale del contratto stesso anche i successivi documenti di riferimento:
⮚ Prezzario Ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana approvato con Delibera regionale n. 244 del 01/03/2010;
⮚ Prezzari informativi dell’edilizia, edizione DEI 2010;
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le cui voci di elenco prezzi unitari saranno assoggettate al ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara.
Art.07 - LEGGI E NORME
La procedura di cui al presente appalto riguarda l’affidamento di lavori rientranti nei cosiddetti settori speciali (D.Lgs 163/06 – Parte III) di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sottratti all’applicazione del D.Lgs 163/06.
Il riferimento nei documenti di gara a specifiche norme contenute nel D.Lgs 163/06 costituisce pertanto una autoregolamentazione della Committente e non potrà essere interpretata come una diversa qualificazione dell’appalto o della normativa applicabile.
Fermo restando quanto sopra, per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente CSA, l’Appalto è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme (e loro eventuali evoluzioni legislative) che si intendono qui integralmente richiamate:
(a) D.Lgs. n.163/2006 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;
(b) D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 per quanto non derogato dal presente Capitolato in materia di esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori, e successive modifiche ed integrazioni;
(c) D.M. dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 (in modo abbreviato “Cap. Gen.”);
(d) il D.P.R. 25 gennaio 2000 n° 34, recante il regolamento in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici e le relative circolari ministeriali esplicative;
(e) D.Lgs. n.81/2008;
(f) D.Lgs. n.106/2009;
(g) Nuove norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008;
(h) D.P.R. n.459/96;
(i) D.L. 22 gennaio 2008 n.37;
(j) D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
(k) leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
(l) codice civile - (“c.c.”);
(m) norme UNI, norme CEI, norme emanate dal CNR e dai comitati formatori ufficialmente riconosciuti anche se non espressamente richiamate e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dei lavori;
(n) normative e disposizioni di carattere aeroportuale (quali, ad esempio: le particolari modalità operative per le aree di movimento aeromobili e per le aree doganali; le misure di sicurezza inerenti il movimento di cose e persone; il rispetto delle separazioni doganali nel corso delle opere, ecc.);
(o) normative ICAO, ENAC e ENAV;
(p) tutte le ordinanze emesse dalla locale Direzione Aeroportuale – DA Firenze.
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(q) procedure Manuale di Aeroporto emesse dalla Committente.
Art.08 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta l’Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto quanto dichiarato in sede di gara.
L’Appaltatore quindi dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori, secondo la legislazione vigente, i migliori sistemi costruttivi e nei tempi contrattuali previsti.
A titolo non esaustivo l’Appaltatore garantisce di essere in condizione di operare con idonei mezzi e attrezzature, comprendenti almeno:
▪ scarificatrici a freddo autocaricanti;
▪ autospazzatrice aspirante e soffiante;
▪ vibrofinitrice;
▪ vibrofinitrice ad assetto variabile;
▪ rullo compressore vibrante del peso minimo di kg. 8000, circa;
▪ rullo gommato del peso minimo di kg. 12000, circa;
▪ autocarri attrezzati con cisterne per stesa emulsione;
▪ gruppi illuminanti carrellati della potenza minima di 8 KVA, circa;
▪ autocarri della portata di almeno Kg 18000, circa;
▪ autocarri della portata di almeno Kg 12000, circa;
▪ pale gommate dotate di benna ed escavatore posteriore;
▪ escavatore;
▪ piastre vibranti;
▪ taglierine stradali;
▪ martelli demolitori dotati di compressore;
ed ogni altra piccola e media attrezzatura anche se non espressamente elencata, ma necessaria per la perfetta esecuzione dei lavori a regola d’arte nel rispetto dei tempi previsti dalla Committente.
La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato Speciale d’Appalto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le Leggi, Regolamenti e Capitolati Generali suddetti, ed incondizionata loro accettazione.
Art.09 – TIPOLOGIA E DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI
Sono oggetto dell'appalto tutti gli interventi manutentivi e/o di nuova realizzazione da eseguirsi, su richiesta della Committente, sulle infrastrutture aeroportuali, airside e landside, dell'Aeroporto di Firenze-Peretola e le relative opere complementari.
Nello specifico di seguito vengono elencate, in sintesi, le varie tipologie di interventi oggetto degli specifici ordini attuativi della Committente:
9.1 Tipologia degli interventi
Gli interventi di seguito descritti, oltre che per le infrastrutture/opere esistenti, si potranno estendere anche ad ampliamenti e/o riconfigurazioni parziali delle aree oggetto dell’appalto:
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⮚ demolizioni di pavimentazioni in conglomerato bituminoso e/o cls e ripristini;
⮚ taglio di pavimentazioni in conglomerato bituminoso e/o cls;
⮚ scavi per realizzazione di opere di sottofondazioni delle pavimentazioni aeroportuali, in misto granulare stabilizzato e/o misto cementato;
⮚ rinterri;
⮚ scarifiche e ricariche in conglomerato bituminoso;
⮚ stesa di conglomerato bituminoso (strato di usura, binder e base);
⮚ rullatura;
⮚ opere idrauliche connesse alla regimentazione delle acque del sedime aeroportuale (canalette, collettori e pozzetti) ;
⮚ segnaletica orizzontale e verticale aeroportuale (ICAO, APT 24);
⮚ opere di natura stradale comprensive di segnaletica verticale ed orizzontale;
⮚ cancellazione di segnaletica orizzontale;
⮚ ripristino lesioni lastre in cls piazzali aeromobili;
⮚ ripristini con asfalto a freddo;
⮚ installazione tubazioni drenanti;
⮚ installazione barriere stradali (jersey, guardrail, ecc.);
L’elenco è da intendersi esemplificativo e non esaustivo del tipo di interventi che potranno venire richiesti dalla Committente.
9.2 Descrizione sommaria dei lavori
Si intendono compresi nell’appalto i seguenti interventi ed attività:
⮚ la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le infrastrutture in genere, secondo le norme di buona tecnica e in applicazione delle normative specifiche alle infrastrutture aeronautiche, norme ICAO – ENAC, in accordo con la Committente;
⮚ la manutenzione programmata delle infrastrutture di volo (pista e Piazzali) e della viabilità di servizio;
⮚ la costruzione di nuovi elementi connessi alla sostituzione, riparazione, integrazione o creazione ex novo di parti edili delle infrastrutture (pozzetti, canalette, marciapiedi, ecc.);
⮚ la fornitura di tutti i materiali di ordinario consumo al fine di garantire la regolare manutenzione ordinaria e la piccola manutenzione straordinaria delle strutture e delle infrastrutture in genere;
⮚ eventuali noli;
⮚ la verifica bimestrale dello stato delle infrastrutture ed opere connesse oggetto dell’appalto, con emissione di una relazione esaustiva e dettagliata, anche corredata di foto, dello stato delle infrastrutture stesse oggetto dell’appalto, firmata dal Direttore Tecnico dell’impresa; la mancata produzione di tale relazione entro 10 giorni dalla fine di ogni bimestre comporta l’applicazione di una penale di € 200;
⮚ l’estensione automatica, senza pretese di maggiori riconoscimenti economici, di tutte le attività innanzi elencate, alle eventuali modifiche ovvero agli eventuali ampliamenti anche di consistente natura in corso di realizzazione ed a quelle che potranno verificarsi nell'arco della durata dell'appalto;
⮚ il servizio di pronto intervento con reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 inclusi i festivi. Per lavori urgenti sulle infrastrutture di movimentazione degli aeromobili (pista, via di rullaggio, bretelle, raccordi, piazzale), sarà richiesto un tempo massimo di intervento in loco per la presa visione di un’ora dalla chiamata sul numero di reperibilità, con intervento di ripristino entro le 2 (due) ore successive anche se trattasi di giorni festivi;
⮚ la gestione tecnica ed amministrativa degli ordinativi di lavoro;
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⮚ la manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale esistente e ove richiesto il tracciamento di nuova segnaletica.
Tali operazioni sono indicate a titolo esemplificativo e non limitativo, è quindi obbligo dell'appaltatore intervenire, su richiesta della Committente, in tutti quegli ulteriori casi non esplicitati in cui si manifesti la necessità di intervento.
Per le evenienze di cui sopra la Ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà disporre di una sede operativa nella Provincia di Firenze, o limitrofa alla stessa, dotata di mezzi ed attrezzature per intervenire secondo le prescrizioni del presente Capitolato.
Art.10 - DISPOSIZIONE SULL'ORDINE ED INIZIO DEI LAVORI
L'Appaltatore nell'eseguire le attività in conformità al Contratto ed al presente capitolato dovrà uniformarsi agli atti dispositivi che verranno comunicati dalla Committente.
In particolare l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria troverà attuazione mediante la stipula di specifici ordini attuativi e/o affidamenti nei quali, di volta in volta, saranno definiti, tra l’altro, l’oggetto del lavoro, l’importo stimato da AdF da assoggettare a verifica da parte del Direttore Lavori in corso d’opera, il termine utile e le modalità per l’esecuzione dei lavori.
Pertanto i lavori e le provviste saranno di norma eseguiti a seguito di regolari e specifici Ordini/affidamenti, rilasciati dalla Committente e/o dalla Direzione Lavori, anche come semplice accettazione scritta dei preventivi proposti dall’Appaltatore, corredati ove necessario di disegni o norme tecniche di esecuzione.
I suddetti ordini/affidamenti saranno regolamentati dalle clausole del presente Capitolato, salvo negli stessi sia esplicitamente disposto in modo diverso.
La Direzione Lavori avrà la facoltà di fissare sui lavori ordinati, ove lo ritenesse opportuno, un termine di ultimazione lavori, da rispettarsi scrupolosamente pena applicazione delle penali di cui al presente capitolato e/o previste nei rispettivi Xxxxxx.
L'Impresa dovrà iniziare i lavori ordinati entro il più breve tempo possibile ed in ogni caso non oltre il terzo giorno dalla consegna dell'ordine di esecuzione.
I lavori dovranno essere condotti impiegando un sufficiente numero di operai e mezzi d'opera, attenendosi esattamente alle prescrizioni della Direzione Lavori ed a quelle specificate nei documenti allegati agli affidamenti e/o richiamate dagli stessi.
In caso di assoluta urgenza, e per motivi inerenti l’operatività e la sicurezza aeroportuale, l'ordine di esecuzione lavori potrà essere dato verbalmente o telefonicamente dalla Committente e/o dalla Direzione Lavori.
In tale eventualità l'intervento dovrà essere immediato, ovvero entro le due ore successive alla richiesta.
Il mancato intervento entro le 2 (due) ore in situazioni di emergenza determinerà la risoluzione del singolo affidamento, fatto salvo il risarcimento del danno
Per quanto sopra esposto dovrà essere comunicato dall'Appaltatore alla Committente un numero telefonico sempre attivo 24 ore su 24.
I lavori in air-side, previa emissione NOTAM, dovranno essere svolti in collaborazione con l’unità
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Ground Safety della Committente AdF che autorizzerà l’accesso all’area interessata dai lavori a conclusione delle attività aeroportuali.
I lavori sull’area di movimento (pista e piazzali) saranno eseguiti in conformità della circolare ENAC APT 11, delle norme ICAO, del “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti ” edito da ENAC e di tutte le normative, ordinanze e procedure della Committente specifiche per i lavori in tale area.
Possibili ritardi all’avvio delle attività programmate sia diurne che notturne, e/o interruzioni delle stesse legate alla operatività aeroportuale e/o a condizioni meteo sfavorevoli non potranno essere oggetto di riserve da parte dell’Appaltatore e di tale eventualità lo stesso dovrà tener conto nella formulazione dell’offerta.
Qualora particolari circostanze richiedano di conferire all'andamento dei lavori una diversa sequenza temporale la Committente, la D.L., al fine di garantire la continuità delle attività aeroportuali, ha facoltà di impartire disposizioni diverse senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta, né tantomeno potranno essere oggetto di riserve. Di tale eventualità lo stesso dovrà tener conto nella formulazione dell’offerta.
Art.11 - CONDIZIONI ECONOMICHE
Gli interventi saranno valutati e compensati con corrispettivi di cui al precedente articolo Art.3 ai quali sarà applicato il ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di offerta e che devono ritenersi accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
Negli importi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali al perfetto espletamento dei lavori.
Negli importi si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, automezzi, la reperibilità, i sopralluoghi necessari alla definizione degli interventi, le visite mensili periodiche richieste dalla Committente e la gestione tecnica ed amministrativa degli ordinativi di lavoro, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per l’esecuzione delle opere a regola d’arte nel modo prescritto e ciò anche quando non ne sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'Appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.
Pertanto l'Appaltatore dichiara esplicitamente di aver tenuto conto e di aver valutato, nell'esprimere la propria offerta, ogni e qualsiasi onere derivante dall'affidamento dell’appalto stesso.
I lavori relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria concretamente affidati mediante specifici ordini attuativi/affidamenti verranno compensati in base alle voci presenti nei Prezzari di riferimento, al netto del ribasso offerto.
Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nessuno escluso o eccettuato.
L’importo generale di appalto rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Appalto e sarà
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comprensivo di tutti gli oneri, obblighi e spese per la manodopera, la fornitura dei materiali, i mezzi d'opera, i trasporti, e quanto altro necessario per espletare i lavori, secondo le prescrizioni del presente capitolato.
Per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti, la Ditta contraente potrà presentare, su richiesta della Committente, un proprio preventivo di spesa i cui relativi costi di intervento (manodopera, noli, materiali, spese generali, utili, incidenza sicurezza, opere compiute, ecc.) dovranno desumersi con le modalità di seguito indicate.
I lavori di manutenzione ordinaria straordinaria e le opere compiute richieste dalla Committente, saranno valutate e compensate, in base ai prezzi unitari desunti dai seguenti Prezzari:
⮚ Prezzario Ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana approvato con Delibera regionale n. 244 del 01/03/2010;
⮚ Prezzari informativi dell’edilizia, edizione DEI 2010;
che si intendono facenti parte integrante del presente Capitolato, scontati del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore sull’importo a base d’asta.
Qualora una medesima voce sia presente su più prezzari, verrà applicato il prezzo più vantaggioso per la Committente.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro e/o materiali non contemplate nelle voci degli elenchi prezzi suddetti, si procederà alla promozione/analisi di nuovi prezzi da concordare con la Committente/Direzione Lavori.
Sui nuovi prezzi sarà applicato, in conformità alle vigenti norme sui Lavori Pubblici, il ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara.
La Committente AdF si riserva la facoltà di far eseguire particolari tipologie di lavori di manutenzione ad altre e diverse Ditte o Società, secondo le condizioni più convenienti per la Committente, senza che l’Appaltatore contraente possa vantare pretesa alcuna sia pure di tipo/genere risarcitorio.
Art.12 - CAUZIONI
12.1- Entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l’Appaltatore deve presentare alla Committente una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
La Committente ha il diritto di valersi della cauzione anche:
(a) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore;
(b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
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La mancata costituzione delle garanzie determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, la quale aggiudica l’Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia prestata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al 75 per cento dell’ammontare garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna al soggetto garante, da parte dell’Appaltatore degli stati di avanzamento lavori o analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al
25 per cento dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente, ovvero resterà vincolato fino all’emissione del certificato di collaudo finale provvisorio.
Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate dalla Committente in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell’Appaltatore.
Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 c.c. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare le stesse sino all’importo convenuto; in mancanza la Stazione appaltante tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.
Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dagli artt.107 e 108 del Regolamento.
La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della cauzione.
12.2- Riduzione della cauzione
L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotta del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000.
12.3- In caso di proroga come disciplinata dal precedente articolo 5 del presente Capitolato, l’Appaltatore si impegna a ripresentare la cauzione per la durata del periodo di proroga, almeno quindici giorni prima dell’inizio del periodo di proroga.
Art.13 - ASSICURAZIONI
13.1 – C.A.R. - R.C.T.
Grava sull’Appaltatore l’obbligo di stipulare una polizza ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs 163/06 e dell’art. 103 DPR 554/99 - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Committente che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con esclusione dei danni derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore.
Tale polizza (C.A.R.) dovrà coprire i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della
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distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve essere pari a € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00). La polizza deve inoltre assicurare AdF contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), nel corso dell’esecuzione dei lavori per il massimale di € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).
La garanzia R.C.T. dovrà espressamente prevedere l’indicazione che tra i terzi assicurati s’intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Appaltatore nonché tutti i soggetti che, si trovino a transitare o sostare nei pressi del cantiere.
Tra i soggetti sopra citati rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
⮚ la Direzione dei Lavori, il Personale dipendente, i Preposti, i Consulenti della Committente e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Committente medesima;
⮚ tutto il Personale dipendente dell’Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all’obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i., per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
⮚ i Titolari e i Dipendenti di eventuali Subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all’esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;
⮚ tutto il Personale dipendente delle Imprese operanti all’interno dell’area, intendendosi con tale dizione le Imprese che realizzano opere non comprese nell’oggetto del presente appalto;
⮚ gli equipaggi, i passeggeri ed i loro accompagnatori.
La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e scade alla data di cessazione del contratto medesimo..
In caso di sinistro o di controversia con la Compagnia di Assicurazione ogni Assicurato potrà rivolgersi a essa.
I rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalla polizza si intendono a carico esclusivo dell’Appaltatore.
In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 cod. civ., l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia assicurativa.
13.2 - R.C.O.
E’ altresì onere dell’Appaltatore, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d’Appalto, l’accensione - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Committente - di una polizza che tenga indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), ai sensi:
⮚ del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i.;
⮚ del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i.;
⮚ del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore.
Detti massimali, comunque, non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili: € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e per anno, ed euro due milioni per Dipendente.
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La polizza R.C.O. dovrà essere estesa alla colpa grave dell’Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori.
Nel caso in cui l’esecutore dei lavori sia soggetto diverso dall’Appaltatore Aggiudicatario, ai fini del presente comma sarà ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui l’esecutore dei lavori stesso sia Contraente, purché risulti da apposita dichiarazione l’impegno dell’Appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d’inadempimento del Contraente per annullamento della polizza, mancato pagamento del premio e mancata regolazione del premio. La polizza R.C.O. deve coprire l’intero periodo dell’appalto, dalla data di effettiva consegna dei lavori fino alla data di collaudo finale e comunque fino alla consegna dell’opera; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.
13.3 - Autoveicoli
Per quanto riguarda la Responsabilità Civile Autoveicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione a copertura dei danni causati dagli autoveicoli e motoveicoli (anche a seguito di incendio e/o scoppio dei veicoli stessi e/o delle cose da essi trasportate, nonché durante e/o in occasione delle operazioni di carico e scarico) di proprietà e/o comunque utilizzati dall'Appaltatore, con massimale pari a € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00), unico per ciascun sinistro, comprese le persone trasportate.
13.4 Polizza indennitaria decennale
Qualora ritenuto necessario, per opere di particolare rilevanza, la Committente si riserva di richiedere all’Appaltatore di stipulare, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, una polizza indennitaria decennale postuma - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione appaltante - a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera realizzata, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del Committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di sorta.
Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell’opera realizzata.
L’appaltatore sarà, inoltre, obbligato ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento a stipulare una polizza decennale - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione appaltante – a copertura della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con il massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00).
Ambedue le polizze decorrono dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell’opera realizzata.
La liquidazione della rata di saldo potrà essere, in ogni caso, subordinata alla stipula delle polizze di cui al presente comma.
13.5 L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.
In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi
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fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime.
Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l’onere all’Appaltatore.
13.6 I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell’Appaltatore.
Le polizze C.A.R., R.C.T. e R.C.O dovranno essere trasmesse alla Committente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, il tutto alle condizioni e con i massimali previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nel contratto. La polizza degli autoveicoli dovrà essere trasmessa all’atto della richiesta dei permessi di accesso alle aree aeroportuali.
Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dagli artt. 103 e 108 del Regolamento.
13.7 In caso di proroga come disciplinata dal precedente articolo 5 del presente Capitolato, l’Appaltatore si impegna a ripresentare le suddette polizze con durata per tutto il periodo di proroga, almeno quindici giorni prima dell’inizio del periodo di proroga medesimo, pena l’annullamento della stessa proroga.
Art.14 - PERMESSI
Gli interventi oggetto dell'appalto potranno essere, in parte, svolti sia all'interno dell'area doganale dell'aeroporto (airside) sia all’esterno della stessa (landside).
L'accesso di persone e mezzi nelle aree suddette sarà soggetto al rispetto delle norme ed ordinanze aeroportuali vigenti.
La Committente curerà, attraverso apposito ufficio preposto allo scopo, il rilascio dei necessari permessi che saranno a carico e spese dell’Appaltatore.
La richiesta dei permessi dovrà essere effettuata, a cura e spese dell’Appaltatore, e dovrà essere corredata da fotocopie di un documento di identità di ciascuna persona addetta al lavoro e per i veicoli dalla fotocopia del libretto di circolazione, con timbro ultima revisione, fotocopia del tagliando e del contratto assicurativo con un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 senza sottolimiti e franchigia, estesa ai danni ad aeromobili, mezzi e infrastrutture aeroportuali.
Si precisa inoltre che il rilascio dei suddetti permessi di accesso sarà subordinato al possesso da parte di ciascun addetto dell’Appaltatore dell’attestato di frequenza al corso di Security Aeroportuale rilasciati da centri di formazione certificati ENAC ai sensi quanto previsto dal reg. UE 2320/2002 e reg. UE 300/08 e dal Programma Nazionale di Sicurezza Aeroportuale
Il personale dell’Appaltatore alla guida di automezzi, che accede all’area air side, deve acquisire idoneo permesso alla guida in zona Air Side, cosidetto ADC (Air Side Driving Certificate), o deve essere accompagnato da mezzo AdF reparto Ground Safety e/o reparto Manutenzione AdF.
Eventuali limitazioni all'accesso in area doganale e non, imposte dagli Organi di Stato competenti, a personale e/o mezzi dell'Appaltatore, non potranno essere addotte come giustificazioni per la mancata esecuzione del lavoro.
Stessa procedura verrà dovrà essere adottata per i subappaltatori.
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Sarà cura ed onere dell’Appaltatore assicurarsi presso l’Ufficio Permessi AdF che le richieste permessi inoltrate allo stesso, per personale e mezzi, e/o per il rinnovo degli stessi abbiano avuto esito positivo e che i permessi siano disponibili prima di intraprendere le attività richieste dalla Committente.
Art.15 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
15.1 Il subappalto è consentito unicamente nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dall’art. 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché dall’articolo 118 del Codice dei Contratti che si intende qui integralmente richiamato e dell’art. 20, l. reg. 38/2007.
In particolare, l’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Committente, alle seguenti condizioni:
(a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
(b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla documentazione necessaria per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale del subappaltatore richiesta dall’art. 20, c. 4, l. reg. 38/2007, e alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
(c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Committente la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
(d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo l’appaltatore deve produrre alla Committente la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
(e) che gli oneri relativi alla sicurezza non siano soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tal fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano
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verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
I. l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
II. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
III. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
IV. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali e di relativa regolarità, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, allegandoli a ciascuna fattura, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi.
V. l’Appaltatore dovrà far redigere al sub-appaltatore il proprio Piano Operativo della Sicurezza nel rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo redatto dallo stesso Appaltatore.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 % (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
L’Appaltatore si attiva, inoltre, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
L’Appaltatore e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al secondo comma, lettera d) del
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presente articolo. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Committente, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
15.2 - Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il Direttore dei Lavori ed il R.U.P., nonché il Coordinatore per l’Esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente facoltà, per la Committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno), fatto salvo il risarcimento del danno.
15.3 - Pagamento dei subappaltatori
E’ fatto obbligo all’Appaltatore trasmettere alla Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o dei cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Qualora l’Appaltatore non trasmette le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Committente sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore e provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
Art.16 - ONERI OBBLIGHI E RESPONSABILTA’ DELL’APPALTATORE
Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 del Cap. Gen. sono a carico dell’Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a misura dell’Appalto e con la somma prevista per gli oneri di sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati e le prescrizioni tecniche riportate nel Disciplinare tecnico prestazionale e quant’altro necessario per la realizzazione a regola d’arte degli interventi oggetto dell’appalto.
ONERI FINALIZZATI DIRETTAMENTE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI:
1) le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
2) i sopralluoghi in loco necessari per prendere visione degli interventi richiesti dalla Direzione Lavori;
3) i rilievi eventualmente necessari per la realizzazione di determinati interventi, da fornire alla Direzione Lavori su supporto informatico, formato Autocad DWG;
4) il mantenimento in piena e continua efficienza dei mezzi d'opera previsti per la realizzazione dei lavori. E' obbligo dell'appaltatore rimpiazzarli con altri analoghi in caso di temporanea indisponibilità anche per cause indipendenti dalla propria volontà;
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5) il mantenimento della costante reperibilità al recapito previsto del presente Capitolato;
6) la nomina del proprio rappresentante e, univoca, del direttore tecnico di cantiere;
7) il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;
8) gli oneri derivanti dall’impiego dei macchinari nel numero e delle caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere affidate;
9) le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori, ivi compresa la guardiania continua sulle 24 ore;
10) le spese per i percorsi di servizio, mezzi di sollevamento e mezzi d’opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadri elettrici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Committente, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari;
11) le spese per garantire l’operatività delle strutture aeroportuali durante le fasi di lavoro, anche quando la realizzazione di sottofasi esecutive ne richieda più volte l’apprestamento;
12) le spese per lo spostamento degli acquartieramenti e delle attrezzature di cantiere conseguenti alle eventuali interferenze con le imprese realizzatrici di altre opere all’interno dell’area aeroportuale;
13) le spese per le reti di distribuzione interna di f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per l’energia elettrica, l’acqua, il gas, l’uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;
14) le spese per l’allontanamento delle acque superficiali che possano arrecare danni;
15) le spese per l’allontanamento delle acque di infiltrazione che possano arrecare danni;
16) le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l’uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto e/o affidamento;
17) le spese per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall’esecuzione delle opere;
18) le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell’agibilità dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi; la pulizia atta a garantire, per le aree del cantiere o limitrofe in cui transitino i passeggeri, un livello di pulizia uguale a quello presente ante-operam; la pulizia dei pendii e la rimozione delle masse instabili.
Lo sgombero del cantiere entro la ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l’Appaltatore provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie delle stesse, e a rimuovere le piste di cantiere e le piazzole utilizzate per l’esecuzione dei lavori, rimodellando l’area come previsto in progetto, a sistemare e pulire le aree occupate ed interessate dalle opere appaltate,.
L’Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica con particolare riferimento alla normativa in materia.
Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il D.L. inviterà per iscritto l’Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da tale invito, la Committente potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore e la Stazione appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all’Appaltatore stesso.
Il Direttore dei Lavori potrà richiedere all’Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che
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non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi;
19) l’adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell’Appaltatore – e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere;
20) l'immediata comunicazione alla Committente (direttamente o per il tramite del D.L.) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante.
21) le informazioni/documenti che l’Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente al D.L., quali:
⮚ la segnalazione di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleverà l’Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;
⮚ la trasmissione di copia degli ordini (senza prezzi) trasmessi dall’Appaltatore per l’acquisto dei materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione o comunque richiesti dalla D.L.;
⮚ la trasmissione al D.L. di tutte le informazioni richiamate in detto documento e comunque necessarie per valutare la capacità dell’Appaltatore a mantenere gli obiettivi temporali contrattuali;
⮚ il report periodico di avanzamento lavori (comprensivo delle attività eseguite nel mese precedente e delle attività da eseguire nel mese successivo);
22) le informazioni/documenti che l’Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente alla Committente;
ONERI FINALIZZATI ALL’ESERCIZIO DEL POTERE DI INGERENZA DELLA COMMITTENTE SUI LAVORI:
23) le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni, compresa la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi; le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi inclusi i necessari campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli - la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso Laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che per ciò l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e ciò allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati;
24) le spese tutte per l’esecuzione, di campioni e/o modelli e/o campioni di lavorazione - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli - ed esperimenti di qualsiasi genere, richieste dalla Direzione Lavori o comunque ritenuti necessari per definire la qualità di una parte/porzione dell’opera prima della esecuzione della stessa;
25) l’esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quanto altro richiesto o imposto dalla DL per dare dimostrazione della qualità dell’opera non costituisce per nessun motivo titolo per l’Appaltatore di richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei termini contrattuali;
26) la spesa per la custodia fino al collaudo definitivo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro, dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell’Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l’autenticità;
27) la spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Committente da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
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Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino;
28) la comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi operanti in cantiere da presentare al DL entro le ore 10:00 del giorno stesso;
29) la comunicazione riepilogativa settimanale al Direttore dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie:
⮚ numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
⮚ giorni in cui non si è lavorato e motivo;
⮚ lavori eseguiti nella settimana;
⮚ mezzi d’opera impiegati
30) l’organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o infrasettimanale a discrezione del Direttore dei Lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
31) le riunioni di coordinamento a cadenza settimanale o a discrezione del DL fra Appaltatore e DL; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull’andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul Piano di Lavoro;
32) le spese per l’uso e la manutenzione di strade di servizio, di mezzi d’opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l’uso di ditte che eseguano per conto diretto della D.L. l’esecuzione di verifiche, controlli e campioni di lavorazione che il Direttore dei Lavori richiederà; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, si rammenta comunque che l’Appaltatore dovrà ottenere sempre l’approvazione delle forniture impiegate;
33) le spese per il deposito degli elaborati di progetto di eventuali strutture e del certificato di collaudo presso l’Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori qualificati ai sensi di Legge;
34) gli oneri e le spese afferenti all’esecuzione dei collaudi statici, all’esecuzione dei collaudi prestazionali, e l’assistenza al collaudo tecnico-amministrativo esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Committente;
35) le spese di cui al combinato disposto degli artt. 193 del Regolamento e 37 del Cap. Gen.;
36) le spese per l’esecuzione di tracciamenti e rilievi topografici dell’area, sia inizialmente che in corso d’opera, inclusi quelli necessari alla determinazione degli importi di fatturazione o stati di avanzamento;
37) l’esecuzione di fotografie digitali delle opere in corso di realizzazione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti dei lavori (minimo n.15);
ONERI DERIVANTI DA OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE:
38) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione appaltante, come previsto al precedente Art.12 nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
39) le spese di registrazione contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell’appalto, fino alla presa in consegna delle opere anche ai sensi dell’art. 112 del Regolamento e 8 del Cap. Gen.;
40) le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante;
41) spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l’esecuzione dei lavori;
42) l’esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (D.Lgs. 81/2008) allegato al contratto di appalto, ivi comprese le
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eventuali variazioni introdotte per l’esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo dell’Impresa Appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere e quelle per l’approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. (disposizioni di protezione individuale), e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente dall’Appaltatore, di eventuali sub-appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Committente, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982, D.Lgs. 81/2008 e loro successive modificazioni ed integrazioni;
43) oneri per le sotto elencate competenze ed attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale:
⮚ responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione;
⮚ rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza
⮚ rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a carico dell’Appaltatore;
44) le spese e la periodica visita medica e la prevenzione del personale: dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui svolgono i lavori; responsabilità per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;
45) l’approntamento del programma dei lavori da sottoporre al D. L., secondo quanto previsto nel presente CSA;
46) le spese per l’approntamento delle tettoie, delle strutture e dei transennamenti a protezione di percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
47) gli oneri connessi alla redazione e all’inoltro di tutti gli elaborati eventualmente necessari all’ottenimento delle autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con la realizzazione, di qualunque specie ed entità richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all’esecuzione delle opere appaltate sia in corso d’opera che al termine dei lavori per ottenere la piena fruibilità delle opere realizzate; gli oneri per tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte dei competenti uffici, Istituti, Enti, Organismi o Autorità preposte (come, ISPESL, ASL, PREFETTURA, ANCC, ENEL/AZIENDE MUNICIPALIZZATE, VVFF), occorrenti sia per l’installazione degli impianti di cantiere e delle loro pertinenze sia per il rilascio dell’agibilità delle opere realizzate, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. Quanto sopra vale anche per tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi da parte degli organismi preposti al coordinamento della sicurezza dell’aeroporto e con gli Enti di Stato aeroportuali: ENAC, ENAV, Polaria, Guardia di Finanza, Dogana e Sanità Aerea, oltre ai già citati Vigili del Fuoco.
Ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare la realizzazione dell’opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l’Appaltatore verso la Committente.
48) la recinzione del cantiere come previsto dal piano della sicurezza, inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti in cui è inserita l’opera al fine di facilitare al massimo l’isolamento del cantiere dall’esterno;
49) l’apposizione di n° 2 tabelle informative all’esterno del cantiere di dimensioni minime cm 150x100 e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, comprensive delle indicazioni usuali redatte con logotipi e grafica che saranno indicati dalla stazione appaltante; il materiale di supporto sarà idoneo alla stampa digitale. Dovrà essere prevista l’illuminazione notturna;
50) le spese per l’uso delle discariche autorizzate di rifiuti, essendo a cura ed onere dell’Appaltatore lo smaltimento, nel rispetto delle vigenti norme, di tutti i rifiuti comunque generati in sito durante l’esecuzione dei lavori;
51) la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e
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conseguenti, ovvero, il risarcimento dei danni che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione appaltante, il Direttore dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
52) le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi emessi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939;
53) le spese e gli oneri tutti per l’effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni in corso d’opera e prestazionali che i Collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio. Le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi Collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;
54) il piano di sicurezza per l’allontanamento di eventuali rifiuti pericolosi e tutti i connessi oneri;
55) i piani di monitoraggio e le relative campagne di monitoraggio per il rilevamento della qualità dell’aria, del rumore e delle vibrazioni e tutti i connessi oneri;
56) gli eventuali oneri per l’occupazione del suolo pubblico;
57) gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all’art. 18 del Cap. Gen.;
58) gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (D.lgs n. 195 del 2006) e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico;
59) l’approntamento, prima del collaudo provvisorio, degli elaborati finali come costruito (as built). Di tali elaborati dovranno essere consegnate ufficialmente due copie su carta, una copia riproducibile ed una su supporto magnetico (AUTOCAD 2008 o compatibile);
60) gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste dall’appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa, da non arrecare disturbo alle attività e proprietà confinanti ed ai terzi e da garantire un livello consono al passaggio dei passeggeri in aree pubbliche.
Qualora alcune esecuzioni dei lavori si svolgessero in contemporanea con altre imprese, l’Appaltatore dovrà farsi cura di concordare con la Committente, con la D.L. ed il Coordinatore per la sicurezza i tempi ed i modi di intervento nonché di provvedere a quanto necessario (opere di protezione, salvaguardia, isolamento etc.), alla sicurezza (nei confronti di incidenti ed intromissioni), provvedendo alla eventuale revisione del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano operativo di sicurezza.
L'uso anticipato di parte dell’opera che venisse richiesto dalla Committente, non comporta il diritto per l'Appaltatore a speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta l'Appaltatore non potrà opporsi, sarà preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale redatto dalla D.L., prima della presa in carico da parte della Committente.
ONERI IN CAPO ALL’APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI IN CANTIERE:
Non sarà accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria autorizzazione.
Non sarà accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature che non rispettino le vigenti normative in materia o prive della necessaria documentazione ed autorizzazioni.
L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici stesse compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le
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imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori ed è diretto referente del coordinatore.
La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate ed indette dal Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo di provvedimenti ai sensi dell’art.92, lettera e) del D. Lgs. n. 81/08.
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In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all’Appaltatore di cui al presente articolo 16, sarà facoltà di AdF risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, comunicandolo tramite lettera raccomandata a.r..
Art.17 - ONERI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI IN ZONA AEROPORTUALE
L’Appaltatore dà atto di essere a conoscenza e di accettare gli oneri e le restrizioni conseguenti all’esecuzione dei lavori in zona aeroportuale, comportanti anche l’obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenza ed interruzioni dei lavori che a tale circostanza conseguono.
Art.18 - ORDINANZE
L’Appaltatore si obbliga a rispettare le norme che disciplinano l’accesso e la circolazione delle persone e degli automezzi in ambito aeroportuale, ovvero le prescrizioni contenute nella procedura operativa della Committente “Abilitazione alla guida nell’Area Interna Aeroportuale” ed a tutte le ordinanze Aeroportuali vigenti connesse alle attività di cui al presente appalto.
L’Appaltatore si obbliga inoltre ad istruire il proprio personale e ad equipaggiare i propri mezzi con i dispositivi e le segnalazioni richieste dalla Committente senza che ciò costituisca variazione al prezzo d’offerta.
L’Appaltatore da altresì atto di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nelle norme e procedure per stati di emergenza e di incidente.
Art.19 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI
L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori; l’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto (art. 36 L. 300/1970).
Ai sensi dell’art. 13 del Cap. Gen., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, all’Appaltatore sarà ordinato per iscritto di provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Stazione appaltante potrà pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all’Appaltatore trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.
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Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’Appaltatore, la Committente provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
In caso di violazioni totali e/o parziali del presente articolo 19 da parte dell’’Appaltatore sarà facoltà della Committente risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, comunicandolo tramite lettera raccomandata a.r..
Art.20 - TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; trasmetteranno contestualmente a ciascuna fattura e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla relativa richiesta della Committente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, (DURC) fino all’ultimazione dei lavori.
A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori, da utilizzare in caso di inadempienza dell’Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.
I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l’Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (D.Lgs. 81/2008).
In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Committente medesima comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti.
Fermo restando quanto sopra, in caso di violazioni totali e/o parziali del presente Art. 20 da parte dell’’Appaltatore sarà facoltà di AdF risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, comunicandolo tramite lettera raccomandata a.r..
Art.21 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l’incolumità e la personalità morale, a norma dell’art. 2087 c.c., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 1124/1965, al D. Lgs. n. 163/2006 ed al D. Lgs. 81/2008.
Ogni responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà interamente e solo sull’Appaltatore, restando sollevati sia la Stazione appaltante sia il Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
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L’Appaltatore provvederà, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza (art. 18, c. 1, lett. b), X.Xxx. 81/08).
L’Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dalle normative vigenti in materia.
Art.22 - CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
Ai sensi dell’art. 4 del Cap. Gen., l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto. L’Appaltatore è responsabile dell’operato del proprio rappresentante.
Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante che ne darà comunicazione al D.L.
Per tutta la durata dell’Appalto, l’Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.
In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore od al suo rappresentante.
Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell’Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 6 del Cap. Gen., il direttore tecnico di cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.
Nel caso in cui l’Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l’incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.
Previa motivata comunicazione all’Appaltatore, la Committente ed il D.L. hanno il diritto di chiedere la sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
Art.23 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l’obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
Il Direttore dei Lavori ha il diritto di ordinare l’allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.
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L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.
In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all’Appaltatore di cui al presente articolo 23, sarà facoltà di AdF risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, comunicandolo tramite lettera raccomandata a.r..
Art.24 - ACCESSO AL CANTIERE E DISPONIBILITA’ DELLE AREE PER L’INTERVENTO DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI DALLA D.L.
L’Appaltatore dovrà garantire l’accessibilità a tutte le aree di cantiere, previa autorizzazione della D.L., per permettere a soggetti terzi eventuali attività e lavorazioni specifiche che la D.L. ritenesse opportuno fare eseguire.
Premesso che l’Appaltatore ha valutato l’esigenza di mantenere operativi i vari sottosistemi aeroportuali durante le varie fasi dell’attività in oggetto, qualora, a fronte di motivate esigenze di esercizio aeroportuale fosse richiesto dalla D.L. di rendere disponibili parti di aree di cantiere, queste dovranno essere rese disponibili e poste in assoluta sicurezza al più presto, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o sollevare alcuna eccezione e/o riserva in merito.
L’Appaltatore dovrà inoltre permettere l’accessibilità all’esecutore/i di altri lavori, nel rispetto delle indicazioni che la D.L. ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione impartiranno qualora ciò si rendesse necessario al fine del rispetto del programma di messa a disposizione per l’uso dell’intera opera in corso di esecuzione.
L’Appaltatore, inoltre, dovrà consentire il libero accesso alla D.L. al personale di assistenza e sorveglianza ed al personale responsabile della Committente, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato; consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione ad altre Imprese o Ditte, ed al personale dipendente, direttamente incaricate dalla Committente per l’esecuzione di lavorazioni complementari a quelle previste nell’appalto, ma non assegnate direttamente all’Impresa Esecutrice.
Oltre a quanto previsto all’Art.14 del presente CSA, tutto il personale deve essere dotato di proprio cartellino con fotografia di riconoscimento, giubbotto con evidenziatori catarifrangenti omologato, elmetto e scarpe o stivali di sicurezza omologati.
L’Appaltatore dovrà, ad insindacabile giudizio della Committente, allontanare immediatamente il personale che dovesse risultare non gradito per il comportamento, per la trasgressione di qualsivoglia disposizione in vigore, non in regola per l’ottenimento dei permessi di accesso nell’ambito aeroportuale, o al quale venisse revocato il permesso di cui sopra.
Un numero adeguato di D.P.I. sopra richiamati dovranno essere a disposizione per il personale esterno (Direzione Lavori) e in visita.
Art.25 - CONSEGNA DEI LAVORI
Successivamente alla data di stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori provvederà a fissare la
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data ed il luogo di consegna dei lavori relativi al primo ordine attuativo/affidamento, che renderà concretamente operativo l’appalto, e delle pertinenti aree, comunicando tali informazioni all’Appaltatore.
Pertanto al fine di mantenere la funzionalità aeroportuale e di rispettare le esigenze legate a detta operatività, fermo restando il termine di 730 giorni naturali e consecutivi di cui al precedente Art. 05, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, la realizzazione dei lavori avverrà per singoli affidamenti sulla base degli ordini attuativi disposti dalla Committente.
Dell’operazione di consegna verrà redatto verbale in contraddittorio con l’Appaltatore ai sensi dell’art. 130 del Regolamento.
Qualora si verificassero le condizioni, i lavori potranno essere consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 129, comma 1° e 4° del Regolamento.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere.
Dal giorno della consegna dei lavori ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appaltatore.
Art.26 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Prima dell’inizio di ogni intervento dovrà essere compilato, sottoscritto e ritirato dal Committente il Permesso di lavoro in conformità alla procedura AdF “Permessi di lavoro - PRSMS 2”,.
Tale permesso costituirà l’abilitazione all’inizio delle lavorazioni a patto di recepire e soddisfare, in tempo utile, tutto quanto prescritto e dettato dal Responsabile della Sicurezza e dal team Ground Safety AdF.
I lavori non avranno inizio senza la preventiva sottoscrizione per accettazione da parte dell’appaltatore del suddetto documento.
Il permesso di lavoro potrà essere revocato, anche momentaneamente, nei casi di interferenza con l’attività operativa dello scalo. Per ogni lavorazione l’impresa deve comunicare il nominativo del responsabile/caposquadra con relativo numero telefonico reperibile.
L'Appaltatore è tenuto ad assicurare affinché nell'esecuzione di tutti i lavori assegnati siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai lavori, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
In particolare dovrà dare attuazione ai disposti del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii..
L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e a prestatori d'opera nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali verranno svolti i lavori, tutte le norme previste dal suddetto D.Lgs. n.81/2008 e le successive modifiche ed integrazioni che stesso potrà avere nel corso di validità del contratto.
In particolare:
1) Nel corso delle attività dovranno essere rispettate di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
2) L’Appaltatore è obbligato a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza dell’appalto, dandone comunicazione alla Committente ed a predisporre, prima dell’effettivo inizio delle attività, il Piano
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Operativo per la Sicurezza relativo alle attività oggetto dell’appalto ai sensi del D.Lgs n.81/2008, con l’impegno ad osservarlo scrupolosamente per l’intera durata dell’appalto.
3) L’Appaltatore è tenuto a rendere disponibili in lingua italiana le “schede di sicurezza” relative ai materiali/sostanze introdotti in cantiere per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, così come predisposto dal produttore. Copia delle “Schede di sicurezza” dovranno essere sempre presenti in cantiere e consegnate anche al Servizio di Prevenzione e Protezione AdF.
4) L’Appaltatore dovrà provvedere prima dell’inizio dei servizi, a consegnare/trasmettere ad AdF:
⮚ il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto dell’affidamento dei lavori redatto ai sensi del D.Lgs n.81/2008;
⮚ il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile di cantiere;
⮚ il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
⮚ i nominativi e le qualifiche dei propri dipendenti, impiegati nelle attività affidate con associata descrizione del percorso formativo in materia di sicurezza di ciascuno;
⮚ l’elenco dei dispositivi di prevenzione individuale (DPI), eventualmente adottati, distinti per tipologia di impiego.
5) Nel caso in cui nel corso dell'Appalto si rendesse necessaria l'esecuzione di particolari interventi, quali ad esempio alcune specifiche attività di manutenzione correttive, non compresi nella iniziale programmazione, l'Appaltatore dovrà provvedere all'aggiornamento del piano operativo presentato integrandolo con l'analisi dei rischi connessi alla nuova tipologia di intervento.
Di qualsiasi infortunio verificatosi nell'espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione ad AdF e immediata registrazione e archiviazione a fini statistici.
Sarà cura AdF comunicare all’Appaltatore:
⮚ il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile dei lavori;
⮚ il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
ed avviare con l’appaltatore le attività di coordinamento, per il tramite del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008;
PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO – RUMORE – SICUREZZA DEI LAVORI IN AREA MOVIMENTO AEROMOBILI
Gli interventi potrebbero doversi svolgere in zone ad elevata rumorosità. Sarà cura dell'Appaltatore dotare il proprio personale di adeguati mezzi di protezione.
La Committente precisa ai sensi del D.lgs. 81/08, che a seguito della valutazione all'esposizione al rumore effettuata in ambito aeroportuale, occorre adottare l'uso di cuffie antirumore quale mezzo di prevenzione e protezione.
L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto prescritto e contenuto nella procedura AdF
S.p.A PRTEC05 “Manutenzione infrastrutture di volo”, con l’ulteriore prescrizione che il modulo di controllo Allegato “A” – APT 11 alla stessa procedura dovrà essere comunque compilato, sottoscritto da un responsabile dell’Appaltatore e consegnato presso l’ufficio Aree Tecniche AdF S.p.A, al termine di ogni fase e/o notte lavorativa. L’appaltatore dovrà inoltre attenersi a quanto previsto dalla procedura AdF PROOP09 “Controllo dei lavori che possono avere un impatto sulla sicurezza delle operazioni degli aeromobili” e PRSMS 2 “Procedura permessi di lavoro”.
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L’Appaltatore dovrà inoltre ottemperare a quanto disposto dalla circolare ENAC APT-11 del 02/05/2002.
L’appaltatore dovrà prontamente segnalare ogni incidente o situazione di potenziale pericolo, anche ambientale, secondo quanto previsto dalla PRSMS 3 “Procedura segnalazione incidenti o near misses”.
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In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all’Appaltatore di cui al presente articolo 26, sarà facoltà di AdF risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, comunicandolo tramite lettera raccomandata a.r..
Art.27 - MATERIALI CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE
Come indicato al precedente Art.16 del presente Capitolato, è a carico dell’Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’Appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa, o, in difetto, su richiesta del Direttore dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni, prima dell’inizio della fornitura e dell’esecuzione, ai fini dell’approvazione da parte del Direttore Xxxxxx stesso.
I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell’Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
Le campionature dovranno essere accompagnate, a titolo esemplificativo, oltre che dalle certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa documentazione tecnica a verificarne le caratteristiche prestazionali, e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.
Sono compresi nelle campionature i prototipi e/o pezzi speciali eventualmente previsti da Progetto.
L’Appaltatore dovrà formulare la pianificazione previsionale delle campionature che intende sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori. La data di presentazione della campionatura al D.L. deve considerare sia il tempo (7 giorni) entro cui il D.L. esprimerà la propria valutazione sia la data di utilizzo quale prevista valutando correttamente il tempo di approvvigionamento. E’ pertanto sola responsabilità dell’Appaltatore presentare con congruo anticipo all’approvazione del D.L. le campionature non potendo l’Appaltatore invocare la mancata approvazione quale motivo di ritardo nell’esecuzione dei lavori.
E’ altresì a carico dell’Appaltatore l’esecuzione di tutte le prove, controlli e collaudi, in corso d’opera e finali, ritenuti necessari per l’accertamento della qualità e delle caratteristiche esecutive, funzionali e prestazionali di componenti, materiali e manufatti essendo a carico dell’ Appaltatore anche tutta l’attrezzatura e mezzi necessari per l’esecuzione degli stessi nonché il prelievo e l’inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei Lavori, per l’ottenimento dei relativi certificati.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore l’esecuzione di tutte le ulteriori prove richieste dal D.L. e/o dagli incaricati ritenute necessarie per accertare la qualità del prodotto.
L’esito favorevole delle verifiche non esonera l’Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto qualora, sia successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, che in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali
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e/o di parte delle opere alle prescrizioni contrattuali, l’Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all’effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in ripristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche; l’Appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite in contraddittorio con Direttore dei Lavori; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.
Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, non emetterà il verbale di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell’Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 15, 16 e 17 del Cap. Gen..
Art.28 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, PROROGHE
La sospensione e la ripresa dei lavori, inerenti qualsiasi intervento affidato, sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 133 del Regolamento e 24 del Cap. Gen.. Rientrano nell’art. 24 Cap. Gen. le sospensioni determinate da esigenze operative.
E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'articolo 133 comma 7 del Regolamento e 24 comma 7 del Cap. Gen..
Ogni singola sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direttore dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stesse. Nel caso di dubbio in ordine alla descrizione e corretta individuazione dell’opera sospesa, l’opera si riterrà non sospesa.
Ciascuna sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesima.
Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo, salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 24 del Cap. Gen..
Salvo che l’Appaltatore dimostri che la sospensione non sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore medesimo, la durata della sospensione è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto non verrà aggiunta a tale data.
In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all’Appaltatore di cui al presente articolo 28, sarà facoltà di AdF risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, comunicandolo tramite lettera raccomandata a.r..
Art.29 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.M. 145/2000, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori, con lettera raccomandata a/r, l’ultimazione dei lavori relativi ad ogni ordine attuativo/affidamento, non appena avvenuta.
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L'Appaltatore dovrà dare comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori assegnati con specifico ordine e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.
Nel caso di riscontro positivo verrà redatto il relativo certificato di constatazione.
Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.
Dalla data finale della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dell’eventuale stato finale e per l'effettuazione dei collaudi e/o rilascio di certificato di lavori regolare esecuzione.
Art.30 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA
In caso di opere da realizzare secondo progetti esecutivi accettati dall’appaltatore, eventuali varianti in corso d’opera saranno ammesse nei casi previsti dall’art. 132 del D.Lgs. n.163/2006 solo se approvate dai competenti organi della Stazione Appaltante.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore alle percentuali indicate nell’art. 132 del D.Lgs. n.163/2006 delle categorie di lavori dell’appalto al netto del ribasso offerto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, applicandosi altrimenti il comma 4 e il comma 5 dell’articolo 132 del D.Lgs. n.163/2006.
Art.31 - LAVORI IN ECONOMIA
Qualora la Committente richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina del D.Lgs. n.163/2006 ed agli artt. 45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento e agli artt. 10, 11 e 12 del Cap. Gen., le stesse verranno valutate con riferimento all’elenco dei prezzi unitari facente parte del Progetto Esecutivo, eventualmente presente.
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati con riferimento all’Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione Toscana 2010, e/o con riferimento ai Prezzi informativi dell’Edilizia, ultima edizione DEI 2010 con l’applicazione del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara per l’importo a misura.
In mancanza si procederà alla formazione di nuovi prezzi da determinare ragguagliandoli, ove possibile, con quelli di lavorazioni analoghe previste in contratto. Nel caso in cui sia impossibile utilizzare tale criterio, i nuovi prezzi dovranno essere ricavati mediante nuove analisi utilizzando per quanto possibile i costi unitari contenuti nei predetti Prezziari ovvero i prezzi elementari della mano d’opera, materiali, noli e trasporti in vigore alla data dell’offerta.
Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso che risulterà a seguito dell’offerta dell’Appaltatore.
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PRESTAZIONI IN ECONOMIA
La Committente ha il diritto di chiedere all'Appaltatore che ne ha l'obbligo di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.
Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare e sicuro funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.
Per le prestazioni in economia l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.
Le prestazioni in economia saranno corrisposte per la mano d’opera con i prezzi desunti dalle tabelle compilate bimestralmente, ai fini revisionali dalla Commissione Regionale per il rilevamento prezzi, e/o desunti dal prezziario Regione Toscana e vigenti al momento della prestazione, con l’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara solo sulla percentuale di oneri ed utili da applicare ai prezzi netti di rilevamento.
Le prestazioni in economia, per quanto riguarda: materiali, noli e trasporti, saranno corrisposte con i prezzi ricavati dal prezzario della Toscana 2010, e/o prezzari nazionali Anno 2010, con l’applicazione del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara.
Art.32 - MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO
L'importo complessivo dei lavori, a misura, deve intendersi come importo forfettario onnicomprensivo, fisso ed invariabile.
La corresponsione del corrispettivo avverrà secondo quanto previsto al Titolo XI, “Contabilità dei Lavori”, del Regolamento.
I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori ordinati ed eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50%, un importo non inferiore a Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00).
Al raggiungimento dei termini sopra previsti con il controllo in contraddittorio con l’Appaltatore che firmerà il Libretto delle Misure ed il Registro di Contabilità, il Direttore dei Lavori redigerà lo Stato Avanzamento Lavori (SAL), sulla base del quale il Responsabile del Procedimento rilascerà il Certificato di Pagamento.
In occasione di ogni SAL l’Appaltatore dovrà presentare un rapporto di lavoro con relativa contabilità, per ogni singolo intervento effettuato, indicante le prestazioni di manodopera con specificati il numero e il nominativo degli operai impiegati e il rispettivo orario di lavoro, i materiali utilizzati e i noleggi con i singoli importi e l’importo complessivo oltre la data in cui la Direzione Lavori e/o Committente ha richiesto l’intervento.
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Ogni rapporto di lavoro dovrà essere corredato da una breve relazione tecnica a firma del Direttore Tecnico dell’Impresa descrivente i lavori eseguiti con allegato disegno as-built, il tutto anche su supporto informatico (i file dei disegni devono essere forniti in formato dwg).
Tali rapporti dovranno essere sottoscritti dall’Appaltatore e vistati dalla Direzione Lavori e/o Committente.
I lavori saranno compensati a misura in base ai prezzi unitari di cui ai prezzari contrattuali.
La quota relativa ai costi per la sicurezza verrà ripartita proporzionalmente all’importo degli stati d’avanzamento con una quota dell’importo dei lavori al lordo del ribasso percentuale offerto.
Oltre ai rapporti dei singoli lavori l’Appaltatore dovrà consegnare degli Stati di Avanzamento Lavori parziali indicanti il giorno dell’intervento, la descrizione della prestazione o della fornitura con il relativo codice di Prezzario Regionale, i prezzi unitari lordi, gli eventuali incrementi percentuali per utile e spese generali d’impresa, i prezzi unitari netti del ribasso di gara, le quantità e il prezzo totale.
Non verranno prese in considerazione e quindi non si procederà alla relativa liquidazione, quelle fatture emesse senza ordini della Direzione Lavori e/o Committente.
L'Impresa dovrà tempestivamente richiedere alla Direzione Lavori di misurare in contraddittorio quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potrebbero più accertare, come pure di procedere alla misura ed al peso di tutto ciò che deve essere misurato e pesato prima di essere posto in opera.
Inoltre rimane convenuto che se talune quantità non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizione fatte a tempo debito, l'Impresa dovrà accettare la valutazione della Direzione Lavori e sottostare a tutte le spese e danni derivanti dalla tardiva ricognizione.
Le misure di ogni opera devono corrispondere a quelle prescritte ed ordinate. Nel caso di eccesso si terrà come misura quella prescritta, ed in caso di difetto, se l'opera è accettata, si terrà come misura quella effettivamente rilevata.
Laddove non esistono i prezzi unitari e laddove non è possibile una tempestiva definizione contrattuale di esso, il lavoro sarà eseguito in economia e contabilizzato sulla base delle ore realmente impiegate, con i prezzi unitari delle relative prestazioni previa approvazione della Direzione Lavori.
Per i lavori in economia i prezzi dei materiali si riferiranno ai listini prezzi al pubblico delle case costruttrici e fornitrici ai quali sarà applicata la variazione di ribasso offerta.
Le modalità di esecuzione dei lavori o i materiali da impiegare dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori.
La Ditta dovrà redigere preventivo scritto sull'intervento per cui è stata chiamata specificando la data di inizio e di fine dei lavori.
Il preventivo andrà sottoposto alla Direzione Lavori per valutazione ed accettazione.
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro supplementare o straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del mattino.
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Le percentuali di aumento per lavoro notturno e festivo sono le seguenti:
1) lavoro festivo | 35% |
2) lavoro notturno | 20% |
3) lavoro festivo notturno | 60% |
Art.33 - CONTABILITA’ E RISERVE
La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui al successivo Art. 34 in conformità a quanto stabilito dal Titolo XI, Capi I, II e III, artt. da 152 a 186 del Regolamento.
I lavori a misura sono annotati sul libretto delle misure, in conformità all’art. 158-160 del Regolamento.
Il registro di contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati dall'Appaltatore nel momento in cui gli verranno presentati dal Direttore dei lavori per la firma.
Le riserve devono essere iscritte sul Registro di Contabilità, a pena di decadenza, la prima volta successiva all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere sempre iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico come previsto dall’Art. 165 del Regolamento ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute: qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni di cui all’art. 165, comma 3 del Regolamento.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
Si richiama quanto stabilito dall’art. 165 del Regolamento e dall’art. 31 del Cap. Gen..
Art.34 - DOCUMENTI CONTABILI
I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei lavori, anche con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno in linea generale i seguenti:
(a) giornale dei lavori;
(b) libretto delle misure
(c) liste settimanali;
(d) registro di contabilità;
(e) sommario del registro di contabilità;
(f) computo metrico estimativo;
(g) stati di avanzamento dei lavori;
(h) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
(i) conto finale.
Si richiama quanto stabilito dall’art. 156 del Regolamento.
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Xxxxxx inoltre essere archiviate e disposte per i collaudatori tutte le certificazioni di controllo e collaudo delle opere ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti da redigersi da parte dell’Appaltatore sotto il controllo della Direzione Lavori:
⮚ denuncia di eventuali opere in c.a.;
⮚ indagini sulla qualità dei conglomerati bituminosi e calcestruzzi;
⮚ indagine sul mix design degli inerti;
⮚ registro dei prelievi;
⮚ registro dell’invio di campioni in conglomerato bituminoso, o in cls presso laboratorio ufficiale autorizzato;
⮚ certificati delle prove;
⮚ disegni delle varianti;
⮚ certificati di ultimazione delle opere;
⮚ verbali di lettura dei monitoraggi, delle prove di carico, ecc.;
⮚ documenti inerenti il trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta.
Art.35 - PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO
Sull’importo del Certificato di Pagamento si applicheranno le ritenute, nella misura dello 0,5% previsto all’Art.20 del presente Capitolato Speciale.
La liquidazione ed il pagamento avverranno ai sensi degli artt. 114 e 168 del Regolamento. Contestualmente ai pagamenti in acconto verrà corrisposta proporzionalmente ad essi la quota parte relativa agli oneri speciali della sicurezza di cui all’Art.3 così come determinati dal Coordinatore in fase di Esecuzione.
Dalla data di maturazione degli stati di avanzamento lavori nella misura prevista al precedente Art. 32 del presente CSA, il Direttore dei Lavori entro 30 giorni provvederà alla emissione dei relativi documenti contabili.
Il successivo termine per l’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del comma 1, art. 29 del
D.M. 145/2000, superare avverrà entro i 45 giorni di tempo successivi alla emissione del singolo Stato di Avanzamento Lavori.
Il termine per il pagamento decorrerà dal momento in cui perverrà alla Committente regolare fattura dell’Appaltatore che potrà essere emessa solo dopo l’emissione del certificato di pagamento e trasmessa a mezzo di raccomandata a/r.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento sarà di 30 giorni dalla data della fattura. In particolare tutti i pagamenti verranno effettuati, previa produzione da parte dell’impresa del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd DURC) ai sensi dell’art.2 L.266/02.
La Committente procederà al pagamento della rata di saldo, previo deposito di garanzia fidejussoria di pari importo ai sensi dell’articolo 102 comma 3 del Regolamento, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, nonché previa accensione delle polizze di cui all’art.104 DPR 554/99 e previa avvenuta ottemperanza delle prescrizioni tecniche che saranno eventualmente imposte dagli organi di controllo e collaudo.
La garanzia sopra indicata deve essere costituita in conformità all’art. 102 del Regolamento e deve
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essere valida ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La rata di saldo non potrà comunque essere inferiore al 10% dell’importo delle opere.
Pertanto l’Appaltatore a fronte dei SAL contrattuali maturati emetterà fatturazione sino al 90% dell’importo dei lavori a misura.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera/e ai sensi dell’art. 1666, comma 2, c.c..
L’Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010 e successive modifiche.
A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.. I pagamenti delle fatture verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento dei lavori, l’Appaltatore dovrà comunicare ad AdF gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi.
L’Appaltatore, inoltre, si impegna, ai sensi dell’articolo 3 comma 9 della L. 136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi oggetto del presente Contratto la seguente clausola “Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.” Inoltre, l’Appaltatore si impegna a includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto al successivo articolo 43.2, nonché la pattuizione di cui all’ultimo paragrafo del presente articolo 32.
Infine, l’Appaltatore, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente AdF e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art.36 - PENALI
Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini previsti dagli specifici ordini attuativi relativi alle opere da eseguire decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori in essi indicati, oltre al rimborso alla Committente delle relative spese di assistenza e direzione dei lavori, la Committente applicherà nei confronti dell’Appaltatore medesimo una penale dello 0,2% dell’importo dei lavori assegnati per ogni giorno di ritardo.
Si precisa che, ai sensi dell’art.117 D.P.R. 554/99, l’importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell’ammontare netto degli importi delle singole opere da realizzare.
Qualora la penale superi il 10% AdF si riserva di procedere alla risoluzione dell’ordine affidato ai sensi
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e per gli effetti dell’art.1456 del Codice Civile.
L’applicazione della penale non limita peraltro l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore all’importo della penale stessa.
PENALI PER INADEMPIMENTI
Per le mancate ottemperanze agli Ordini di Servizio impartiti dalla Direzione Lavori, verrà applicata la penale di Euro 500,00 per ogni giorno di inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
Per la mancata consegna alla Committente. e/o alla Direzione Lavori, secondo quanto indicato dal presente C.S.A. della seguente documentazione
⮚ comunicazione settimanale al D.L. (entro il mercoledì successivo), di cui al punto 30 Art.16;
⮚ report mensile;
⮚ relazione relativa alla verifica bimestrale dello stato delle infrastrutture ed opere connesse oggetto dell’appalto entro 10 giorni dalla fine di ogni mese
verrà applicata la penale di Euro 200,00 per ogni giorno di inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
Per mancato intervento urgente su chiamata sulle infrastrutture di volo verrà applicata la penale di Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni giorno di inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore.
L’ammontare delle penali relative ai termini parziali nonché le relative spese di assistenza e di D.L. e gli eventuali ulteriori danni verranno detratti dall’importo del corrispondente o dal primo successivo certificato di pagamento, quelle relative al termine finale nonché le relative spese di assistenza e di D.L. e gli eventuali ulteriori danni verranno detratti dal credito dell’impresa in sede di conto finale mediante trattenuta sulla fattura relativa allo stato finale.
Dopo l’applicazione di n.3 (tre) penali nel corso del primo anno o del secondo anno contrattuale la Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art.37 - CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori verrà compilato ai sensi dell’art. 173 del Regolamento entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
La Committente sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 15 giorni ai sensi e per gli effetti dell’art. 174 del Regolamento.
Art.38 - COLLAUDI
Nella fase di realizzazione dei singoli interventi da eseguire, qualora previsto dagli elaborati esecutivi, la Committente potrà procedere sia ai collaudi in corso d’opera (collaudi intermedi) ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n.163/2006 sia al collaudo al termine dei lavori (collaudo finale) nelle modalità prescritte al Titolo XII del Regolamento.
I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dalla Direzione dei Lavori nel corso dell’appalto assegnato non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di
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parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati.
Il collaudo in corso d’opera od il rilascio del certificato di regolare esecuzione non costituisce in alcun caso e per nessun motivo accettazione provvisoria della parte di opera sottoposta a prova e collaudo, ma unicamente momento di verifica del rispetto dei requisiti qualitativi contrattuali.
I collaudatori interverranno in corso d’opera secondo i tempi che saranno comunicati all’Appaltatore con il preavviso necessario per organizzarne l’assistenza che è a cura ed onere dell’Appaltatore.
Le operazioni di collaudo finale devono essere concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sempreché siano state consegnate le seguenti documentazioni:
⮚ disegni as-built;
⮚ i certificati attestanti le caratteristiche tecniche
⮚ tutta la documentazione qualificata sul piano tecnico e funzionale delle opere e degli impianti eventualmente installati, al fine della redazione del piano di manutenzione e del fascicolo dell’opera.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 141, D.Lgs. n.163/2006).
L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio entro 20 (venti) giorni da quando gli verrà presentato (art. 203 del Regolamento).
La Committente delibererà sul certificato di collaudo finale provvisorio, sulle domande dell’Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori (art. 189 del Regolamento) entro sessanta giorni (art. 204 del Regolamento), provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale del precedente Art.12 e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 90 giorni dalla data del certificato stesso (art. 205 del Regolamento).
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Si richiama quanto stabilito dal Titolo XII, Capi I e II, artt. da 187 a 210 del Regolamento e dall’art. 37 del Cap. Gen.
Si richiama l’art. 7 u.c. del Cap. Gen..
Art.39 - PRESA IN CONSEGNA ED UTILIZZO DELL’OPERA
A collaudo provvisorio favorevole o rilascio di certificato di regolare esecuzione a cura della D.L., l'opera realizzata di cui al relativo affidamento, dovrà essere consegnata alla Committente.
La Committente medesima si riserva la facoltà di prendere in consegna l’opera anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art. 200 del Regolamento.
L’intenzione di avvalersi di tale facoltà verrà comunicata all’Appaltatore mediante lettera raccomandata in cui verrà indicato il termine perentorio entro il quale la Committente dovrà ricevere in consegna le
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opere. A fronte di tale richiesta, l’Appaltatore non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa né potrà reclamare compensi o indennizzi di sorta.
La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c..
Art.40 - GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITA’ DELL’OPERA
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera eseguita ai sensi dell'art. 1666, c. 2, c.c. (art. 141, X.Xxx. n.163/2006). Fatto salvo quanto previsto al successivo Art.41, la garanzia per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili si estenderà per due anni dalla data della consegna dell'opera (art. 1667 c.c.) purché i danni siano denunciati dalla Committente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (art. 141, D.Lgs. n.163/2006).
La garanzia per i danni causati da rovina totale o parziale dell’opera o da gravi difetti costruttivi o dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi, qualora prevista nei documenti progettuali/affidamenti, si estenderà per dieci anni dalla data del collaudo finale provvisorio dell’opera, e comprenderà in ogni caso a carico dell'Appaltatore tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto delle infrastrutture eseguite e di finiture eventualmente alterate durante le riparazioni. E fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
In caso di violazione anche parziale di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo 40 la Committente potrà rivalersi sull’Appaltatore per il risarcimento dei danni salvo comunque il suo diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civ, comunicandolo tramite lettera raccomandata a.r..
Art.41 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Ai sensi dell’art. 14 del Cap. Gen., sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto.
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di una adeguata copertura assicurativa ai sensi del precedente Art.13 del presente CSA.
In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia al D.L., a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.
I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.
Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore
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o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Non saranno considerati danni di forza maggiore gli assestamenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento degli scavi di fondazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 139 del Regolamento e 20 del Cap. Gen..
Art.42 - REVISIONE DEI PREZZI E PREZZO CHIUSO
Ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. n.163/2006 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 c.c.
Si applicherà il prezzo chiuso, art. 133 del D.Lgs. n.163/2006, qualora ne sussistano i presupposti di legge.
Art.43 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
E’ vietata la cessione totale e/o parziale del contratto e dei crediti da esso derivanti, pena la facoltà di AdF di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile.
Art.44 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e/o esecuzione dell’Appalto, comprese quelle inerenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Firenze. Si applicherà la legge italiana.
Art.45 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
45.1 Fatta salva l’applicazione delle eventuali penali, AdF avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata
A.R. nell’eventualità di:
(a) inadempimento degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la clausola di risoluzione espressa;
(b) esistenza o sopravvenienza a carico dei soggetti di cui all’art. 2 del DPR 252/98 di provvedimenti di cui alla normativa “Antimafia” (solo se l’Appaltatore è ditta italiana o straniera con sede secondaria in Italia);
(c) sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
(d) frode nell'esecuzione dei lavori;
(e) manifesta incapacità nell’esecuzione dei lavori;
(f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
(g) subappalto abusivo;
(h) cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
(i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
(j) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per
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l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008;
(k) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali l’attestazione SOA per le categorie e importi adeguati, il fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo.
In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Committente potrà avvalersi di quanto previsto all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006.
L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Si richiamano gli articoli del presente C.S.A. in cui è prevista la risoluzione del contratto.
45.2 Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di AdF ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo1456 Codice Civile:
a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.".
Art.46 - PUBBLICITA’ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
E’ fatto divieto all’Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente contratto e dei rapporti con la Committente, senza preventiva autorizzazione scritta della Committente stessa.
La Committente ha inoltre l’esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, dei relativi proventi, nonché sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie etc..
Art.47 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Qualora, l’Appaltatore dovesse effettuare trattamenti di dati personali per conto della Committente, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano sin d’ora a conformarsi alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs 196/03). In particolare, l’Appaltatore ove non fosse individuabile come autonomo Titolare o Contitolare del trattamento, si impegna ad accettare sin d’ora la nomina a Responsabile del trattamento dei suddetti dati personali da parte della Committente medesima mediante la sottoscrizione della relativa lettera prima o contestualmente all’inizio dei trattamenti.
Art.48 - CAUSE DI RECESSO
La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di Appalto nel rispetto di quanto previsto all’articolo 134 del D.Lgs. 163/2006.
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Art.49 - RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, l’Appaltatore si impegna - nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto - ad attenersi rigorosamente a quanto previsto nel Codice Etico della Committente AdF (pubblicato sul sito internet di AdF) che l’Appaltatore medesimo dichiara di aver letto e di ben conoscere.
In caso di violazioni del presente Codice Etico riconducibili alla responsabilità dell’Appaltatore sarà facoltà di AdF risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, comunicandolo tramite lettera raccomandata a.r..
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Firenze 2011
P.H. Ing. N. D’Xxxxxxxx
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