Corte di Cassazione civ Sezione 3 Civile
Integrale
Corte di Cassazione civ Sezione 3 Civile
Sentenza del 28 giugno 2005, n. 13920
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE IMMOBILIARE - DIFFERENZE CON CONTRATTO ATIPICO CD. "PRECARIO IMMOBILIARE" - DURATA DELLA LOCAZIONE SOTTOPOSTA ALLA VOLONTA' DEL BENEFICIARIO.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx - Presidente
Xxxx. Xxxxx Xxxxx - Consigliere Relatore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx - Consigliere Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx - Consigliere Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ni. Ma., elettivamente domiciliata in Ro. Circonvallazione Cl. 36/B, presso lo studio dell'Avvocato Gi. Ma., rappresentato e difeso dall'Avvocato Sa. Ca., giusta delega in atti;
ricorrente contro
An. Pe., elettivamente domiciliato in Ro. Via Ap. Nu. 478, presso lo studio dell'Avvocato Lu. Bu., che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente
avverso la sentenza n. 3803/01 della Corte d'Appello di Roma, II Sezione Civile, emessa il 27/11/01, depositata il 15/01/02, R.G. n. 3423/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/05 dal Consigliere Relatore Xxxx. Xxxxx Xxxxx; udito l'Avvocato Lu. Bu.;
udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
An. Pe. adiva il Tribunale di Roma per sentir condannare il coniuge separato, Ni. Ma., al rilascio di un immobile ad uso abitazione, di proprietà dell'INPDAP e da lui condotto in locazione.
Xxxxxxxx che aveva concesso in comodato alla Ni. Ma., a tempo indeterminato, l'alloggio in questione. Il Tribunale, resistendo la convenuta, rigettava la domanda, avendo osservato che il rapporto intervenuto tra le parti non poteva essere qualificato come comodato per carenza del requisito della gratuità, in quanto la convenuta aveva corrisposto al locatore i canoni locativi maturati durante il tempo di suo godimento del bene. La sentenza era impugnata da An. Pe. avanti alla Corte di Appello di Roma, che, con sentenza 15.1.2002, in riforma del decisum di prima istanza, condannava la Ni. Ma. al rilascio dell'alloggio. Avverso tale sentenza Ni. Ma. propone ricorso per cassazione con un solo mezzo di gravame variamente articolato. An. Pe. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice a quo ha qualificato il contratto intercorso tra i due coniugi come negozio atipico, denominandolo precario immobiliare, affermando che esso si distingue dal comodato per la presenza di un corrispettivo, e dalla locazione, per la durata indeterminata e per la finalità della custodia. Ha pertanto ritenuto legittima la domanda proposta da An. Pe. La ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1594 e degli artt. dal 1406 al 1410 del c.c., nonché il vizio di omessa o insufficiente motivazione. Rileva che il rapporto in questione è di sublocazione, ai sensi dell'art. 1594 c.c., e adduce, a sostegno del suo assunto, il pagamento dei canoni di locazione, l'intestazione a suo nome delle utenze, la durata pluriennale del rapporto e la carenza della finalità della custodia. Riporta altresì il tenore della comunicazione inviata dal An. Pe. all'Istituto locatore, in data 2.6.1995, che così recita: "il sottoscritto An. Pe., conduttore dell'appartamento dal 1995; di proprietà dell'Ente INPDAP, sito in Xxx Xx. Xx. 00, informo a codesto Ente che al nucleo familiare a voi già noto, risiede e ne domicilia anche la signora Xx. Xx., ex mia moglie, finché lei lo vorrà, motivato dal fatto che la propria figlia An. ha bisogno della propria madre giorno e notte perché è gravemente malata". Sulla base di tale documento, la ricorrente esclude l'ipotesi del precario immobiliare, perché tale rapporto è caratterizzato da una durata rimessa alla volontà del concedente, mentre, nella fattispecie, tale durata era rimessa alla volontà del beneficiario. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. Il Giudice a quo ha infatti omesso di motivare su punti decisivi della controversia. Non ha considerato che nella fattispecie era carente il fine della custodia, come chiaramente rilevabile dal testo della missiva inviata da An. Pe. all'INPDAP, secondo la quale il godimento dell'immobile a favore della Ni. Ma. trova esplicita causale nel compito di assistenza della figlia Xx.. Non ha considerato che la durata del rapporto era rimessa alla volontà della Ni. Ma., come risultante dalla predetta missiva e che tale circostanza rileva non soltanto nella ipotesi della sublocazione, ma anche nella ipotesi del precario immobiliare, potendo condurre a decisione difforme da quella concretamente assunta con l'impugnata sentenza. La Corte del merito non ha valutato l'entità dell'onere economico posto a carico della Ni. Ma. e consistente nel pagamento del canone, degli accessori e delle utenze, onde verificare se tale assetto contrattuale potesse escludere la gratuità del rapporto, che, come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. III, 15.1.2003 n. 485; Cass. III, 4.6.1997 n. 4976), è compatibile soltanto con la previsione di un modus di entità così modesta da non assumere natura di controprestazione. La sentenza deve essere pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che provvederà a nuova esame della fattispecie e al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.