CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
MISTA A PREMIO UNICO CON CEDOLE FISSE E BONUS DI PREMORIENZA
VALORE CERTO 4,40% (Tariffa AS1201)
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Scheda sintetica;
b) Nota informativa;
c) Condizioni di assicurazione;
d) Glossario;
e) Modulo di scheda contrattuale;
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.
SOMMARIO
Scheda sintetica Nota Informativa
Condizioni contrattuali comprensive di:
- Documentazione da presentare per le richieste di pagamento Glossario
Informativa privacy Scheda contrattuale
SCHEDA SINTETICA
(ultimo aggiornamento: marzo 2012)
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Attenzione: leggere attentamente la Nota informativa prima della sottoscrizione del contratto.
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.
1) INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con “Società”), società del Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società
In base all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a Euro 1.411.262.296, con capitale sociale pari a Euro 305.851.341 e totale delle riserve patrimoniali pari a Euro 1.105.410.955.
L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami vita è pari a 268,6%.
1.c) Denominazione del contratto
“Valore Certo 4,40% - Assicurazione mista a premio unico con cedole fisse e bonus di premorienza” (tariffa AS1201).
1.d) Tipologia del contratto
Le prestazioni fornite dall’assicurazione sulla vita qui descritta sono contrattualmente garantite dalla Società mediante provvista di specifici attivi preventivamente acquisiti a copertura delle riserve matematiche relative all’assicurazione stessa.
Pertanto la disponibilità dell’assicurazione è limitata: esaurito il plafond disponibile non potranno essere sottoscritti ulteriori contratti.
1.e) Durata
L’assicurazione è destinata ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 18 e gli 80 anni. La durata del contratto è pari a 5 anni e 145 giorni, con data di decorrenza 23/4/2012 e data di scadenza 15/9/2017.
In ogni caso il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante riscatto: è possibile esercitare il diritto di riscatto se è trascorso almeno un anno dalla decorrenza.
1.f) Pagamento dei premi
L’assicurazione richiede il versamento alla Società di un premio unico anticipato non frazionabile. Il Contraente potrà scegliere fra i seguenti quattro importi fissi di premio:
Importo del premio unico | |||
Euro 5.200,00 | Euro 10.200,00 | Euro 30.300,00 | Euro 50.500,00 |
2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
L’assicurazione intende soddisfare principalmente le esigenze di investimento di breve-medio periodo fornendo prestazioni certe (cedole periodiche e un capitale alla scadenza) con un profilo di rischio contenuto. Viene anche fornito un limitato livello di copertura in caso di decesso dell’Assicurato (bonus di premorienza).
Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte al rischio demografico relativo al bonus; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi (vedi punto 5.1.1 della Nota informativa), non concorre alla formazione delle prestazioni in caso di vita.
Gli effetti del meccanismo di sviluppo delle prestazioni sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione E della Nota informativa. Il progetto esemplificativo mostra lo sviluppo delle prestazioni - riportando anche tutti
i livelli previsti per il bonus di premorienza – con riferimento a ciascuno dei quattro importi fissi di premio disponibili. Pertanto il Contraente può prendere immediatamente visione della soluzione corrispondente alle proprie esigenze. In ogni caso, entro la conclusione del contratto verrà fornito al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di vita:
in caso di vita dell’Assicurato:
• il 15 settembre di ciascun anno a partire dal 2013 e fino alla scadenza del contratto compresa (15 settembre 2017), il pagamento al Contraente di una cedola fissa pari al 4,40% del capitale base assicurato;
• alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale base assicurato ai Beneficiari designati.
b) Prestazioni in caso di decesso:
in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento ai Beneficiari designati del capitale morte assicurato pari alla somma dei seguenti importi:
• il capitale base assicurato;
• il rateo della cedola in corso di maturazione;
• un bonus in percentuale del capitale base assicurato, variabile (dal 40% all’1%) in funzione dell’età dell’Assicurato alla decorrenza del contratto.
La Società attribuisce un interesse garantito sotto forma di “tasso tecnico”. Infatti l’ammontare delle cedole corrisponde agli interessi maturati sul capitale base assicurato ad un interesse annuo composto del 3,13% fino al 15/9/2013 e del 4,40% successivamente (alla scadenza, il tasso di interesse mediamente garantito sul capitale base assicurato risulterà pari al 4,04% annuo composto). Il “tasso tecnico” è riconosciuto, in via anticipata, nel valore prestabilito per le suddette prestazioni (ad eccezione del bonus).
L’operazione di riscatto, in quanto modifica l’equilibrio economico dell’assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore al premio versato.
Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota informativa. In ogni caso le prestazioni assicurate ed il meccanismo di determinazione delle stesse sono regolati dall’articolo “Prestazioni assicurate” delle Condizioni contrattuali.
4) COSTI
La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate nella sezione C della Nota informativa.
I costi gravanti sui premi riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sull’assicurazione, viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento dell’assicurazione rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati ed al lordo dell’imposizione fiscale. In particolare, il CPMA è stato determinato sulla base del tasso annuo di rendimento contrattualmente garantito (“tasso tecnico” pari al 3,13% fino al 15/9/2013 e al 4,40% successivamente) ed applicando, nel calcolo del valore di riscatto (vedi punto 9 della Nota informativa), un tasso annuo di sconto del 2,30%, ipotizzato in base al tasso di rendimento effettivo lordo del BTP indicizzato all’inflazione europea, scadenza 15/9/2017 (codice ISIN IT0004085210), all’epoca di redazione della Nota informativa.
Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.
Ipotesi adottate:
• Sesso dell’Assicurato: non rilevante
• Età dell’Assicurato: ……………………………………………………………………………….……..…………… 45 anni
• Tasso annuo di rendimento: fino al 15/9/2013: 3,13%
successivamente: 4,40%
• Durata: anni e 145 giorni
CPMA | ||||
Premio unico: | ||||
Euro 5.200,00 | Euro 10.200,00 | Euro 30.300,00 | Euro 50.500,00 | |
5° anno | 1,00% | 0,57% | 0,35% | 0,35% |
scadenza | 0,78% | 0,38% | 0,17% | 0,17% |
5) DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.
*****
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
Il rappresentante legale Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx
NOTA INFORMATIVA
(ultimo aggiornamento: marzo 2012)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE (SOCIETÀ)
1 Informazioni generali
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con “Società”), società per azioni di diritto italiano, appartiene al Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI (iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 030), direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.
Ha sede legale e direzione generale in Italia. Sede Legale e Direzione: 00000 Xxxxxx – xxx Xxxxxxxxxx, 00/0; tel. (x00) 00-00000. Sito Internet: xxx.xxxxxx.xx. Email: xxxxxx@xxxxxx.xx.
È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario
n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984; è iscritta alla sez. I dell'albo delle imprese di assicurazione presso l’Isvap al n. 1.00010.
Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite dell’intermediario incaricato dalla Società, al quale è assegnata la competenza sulla polizza (l’elenco degli intermediari incaricati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa), oppure potrà inviare le stesse direttamente a:
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Direzione Vita
Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 XXXXXXX Fax: (x00) 000-0000000
specificando gli elementi identificativi del contratto, compresa la Divisione a cui la polizza fa riferimento.
B) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E ALLE GARANZIE OFFERTE
2 Prestazioni assicurative e garanzie offerte
“Valore Certo 4,40% - Assicurazione mista a premio unico con cedole fisse e bonus di premorienza” (tariffa AS1201) è un’assicurazione sulla vita destinata ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 18 e gli 80 anni. La durata del contratto è pari a 5 anni e 145 giorni, con data di decorrenza 23/4/2012 e data di scadenza 15/9/2017
La valutazione preventiva del rischio da parte della Società comporta la conoscenza delle abitudini di vita dell’Assicurato, ma non è richiesto l’accertamento delle sue condizioni di salute mediante visita medica; però è sufficiente che l’Assicurato possa sottoscrivere l’apposita dichiarazione attestante il proprio buono stato di salute. Qualora l’Assicurato non sia in condizione di sottoscrivere la dichiarazione, la garanzia relativa al bonus di premorienza può subire una riduzione, come specificato al successivo punto 2.2.
È di fondamentale importanza che il Contraente e l’Assicurato leggano attentamente le raccomandazioni e le avvertenze riportate nella polizza, relative alla compilazione del questionario (quando richiesto) e che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni da parte della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto al pagamento della prestazione relativa al bonus di premorienza.
Una parte del premio versato viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi di cui al successivo punto 5.1.1; pertanto tale parte non concorre alla formazione delle prestazioni assicurate.
Di seguito si indicano le prestazioni previste dall’assicurazione, rinviando alle Condizioni contrattuali per gli aspetti di dettaglio.
2.1 Prestazioni in caso di vita
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza sotto indicata per ciascuna prestazione, la Società garantisce:
• il 15 settembre di ciascun anno a partire dal 2013 e fino alla scadenza del contratto compresa (15 settembre 2017), il pagamento al Contraente di una cedola fissa pari al 4,40% del capitale base assicurato;
• alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale base assicurato ai Beneficiari designati.
Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici connessi alle garanzie di rischio previste dal contratto; pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi, non concorre alla formazione delle prestazioni assicurate.
Il capitale base assicurato è uguale al premio unico versato diminuito della parte, indicata al successivo punto 5.1.1, trattenuta dalla Società a fronte dei costi e del rischio demografico. La seguente tabella riporta il capitale base assicurato per ciascuno dei quattro importi fissi di premio previsti:
Premio unico versato: | Euro 5.200,00 | Euro 10.200,00 | Euro 30.300,00 | Euro 50.500,00 |
Capitale base assicurato: | Euro 5.000,00 | Euro 10.000,00 | Euro 30.000,00 | Euro 50.000,00 |
L’ammontare delle cedole corrisponde agli interessi maturati sul capitale base assicurato ad un interesse annuo composto, garantito sotto forma di “tasso tecnico” del 3,13% fino al 15/9/2013 e del 4,40% successivamente (alla scadenza, il tasso di interesse mediamente garantito sul capitale base assicurato risulterà pari al 4,04% annuo composto). Dato che gli interessi maturati sono attribuiti nel corso del contratto sotto forma di cedole, il capitale base assicurato resta costante nel corso della durata contrattuale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Prestazioni assicurate” delle Condizioni contrattuali.
2.2 Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati del capitale morte assicurato. Rinviando per gli aspetti di dettaglio all’articolo “Prestazioni assicurate” delle Condizioni contrattuali, il capitale morte assicurato risulterà dalla somma dei seguenti importi:
• il capitale base assicurato;
• il rateo della cedola in corso di maturazione;
• un bonus stabilito in funzione dell’età dell’Assicurato espressa in anni interi (arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione di anno superi o meno i 6 mesi) alla data di decorrenza del contratto. Il suo importo sarà pari alla seguente percentuale del capitale base assicurato:
• 40% se l’età è inferiore a 40 anni,
• 15% se l’età è compresa fra 40 e 49 anni,
• 5% se l’età è compresa fra 50 e 64 anni,
• 1% se l’età è compresa fra 65 e 80 anni.
Se l’Assicurato non è in condizione di sottoscrivere la dichiarazione attestante il proprio buono stato di salute, la percentuale sarà comunque pari all’1% indipendentemente dall’età.
La garanzia del bonus (per la parte eventualmente eccedente la percentuale dell’1%) è soggetta ad un periodo di carenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Limitazioni” delle Condizioni contrattuali.
Sono esclusi dalla garanzia del bonus (per la parte eventualmente eccedente la percentuale dell’1%) i casi di decesso dovuti a determinate cause. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Esclusioni” delle Condizioni contrattuali.
3 Premi
L’assicurazione richiede il versamento alla Società di un premio unico anticipato non frazionabile. Il Contraente potrà scegliere fra i seguenti quattro importi fissi di premio:
Importo del premio unico | |||
Euro 5.200,00 | Euro 10.200,00 | Euro 30.300,00 | Euro 50.500,00 |
Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità:
• assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;
• bonifico con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o all’intermediario incaricato,
purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento bancario o postale di accredito sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile dallo stesso intermediario incaricato. In tali casi, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente bancario o postale del Contraente, oppure la ricevuta bancaria o postale dell’operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all’intermediario incaricato, o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta.
È comunque fatto divieto all’intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
4 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
L’assicurazione non prevede modalità di partecipazione agli utili. Infatti l’ammontare delle prestazioni assicurate, descritte al precedente punto 2, è certo e predeterminato: l’importo delle cedole corrisponde agli interessi maturati sul capitale base assicurato ad un interesse annuo composto del 3,13% fino al 15/9/2013 e del 4,40% successivamente. L’interesse è garantito dalla Società in forma di “tasso tecnico” riconosciuto, in via anticipata, nel valore prestabilito per le suddette prestazioni. Non è previsto in corso di contratto un meccanismo di accrescimento del valore inizialmente stabilito per le prestazioni, quale sarebbe, ad esempio, la partecipazione al rendimento di una gestione separata.
Lo sviluppo delle prestazioni è evidenziato nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E. Il progetto esemplificativo mostra lo sviluppo delle prestazioni – riportando anche tutti i livelli previsti per il bonus di premorienza
– con riferimento a ciascuno dei quattro importi fissi di premio disponibili. Pertanto il Contraente può prendere immediatamente visione della soluzione corrispondente alle proprie esigenze. In ogni caso, entro la conclusione del contratto, verrà fornito al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
C) INFORMAZIONI RELATIVE A COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
5 Costi
Le tabelle che seguono illustrano i costi che gravano direttamente o indirettamente sul Contraente. In calce a ciascuna tabella viene anche riportata l’eventuale quota-parte dei costi retrocessa in media agli intermediari incaricati, riferita all’insieme dei costi rappresentati nella tabella stessa.
5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
L’assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai seguenti punti 5.1.1 e 5.1.2 .
5.1.1 Costi gravanti sul premio
Tipologia di costo | Onere | |
Ammontare trattenuto dal premio di importo pari a: | Euro 5.200,00 | Euro 200,00 (*) |
Euro 10.200,00 | Euro 200,00 (*) | |
Euro 30.300,00 | Euro 300,00 (*) | |
Euro 50.500,00 | Euro 500,00 (*) | |
Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di recesso: | Euro 50,00 |
(*) L’onere indicato comprende il premio per il rischio demografico relativo al bonus (mediamente pari allo 0,18% del capitale base assicurato).
La quota-parte dei suddetti costi retrocessa agli intermediari incaricati è pari al 25,0%, 37,5%, 33,3% e 30,0%, rispettivamente per il premio di Euro 5.200,00, Euro 10.200,00, Euro 30.300,00 e Euro 50.500,00..
5.1.2 Costi per riscatto
Il calcolo del valore di riscatto potrebbe comportare l’applicazione di un tasso di sconto, in funzione del “tasso di rendimento del BTP€i di riferimento” (tasso di rendimento effettivo lordo del BTP indicizzato all’inflazione europea, scadenza 15/9/2017, codice ISIN IT0004085210) all’epoca del riscatto. In tal caso graverebbe sul Contraente un onere variabile in funzione del tasso di sconto applicato e della durata residua del contratto. Pertanto detto onere non è determinabile a priori.
A titolo esclusivamente esemplificativo si riporta l’onere che risulterebbe applicando un tasso annuo di sconto del 2,30%, ipotizzato in base al “tasso di rendimento del BTP€i di riferimento” all’epoca di redazione della presente Nota informativa.
Tipologia | Anni mancanti alla scadenza e corrispondente onere | |
Ipotetica misura dell’onere derivante dal tasso di sconto applicato: | 1 | 2,25% |
2 | 4,45% | |
3 | 6,59% | |
4 | 8,69% |
La quota-parte dei suddetti costi retrocessa in media agli intermediari incaricati è pari allo 0,0%.
5.2 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili
L’assicurazione non prevede modalità di partecipazione agli utili.
6 Regime fiscale
6.1 Regime fiscale dei premi
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione attualmente fissata nella misura del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente di rischio, che viene appositamente indicata dalla Società.
L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare il limite massimo attualmente fissato in Euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente all’1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.
6.2 Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso di morte sono anche esenti dall’imposta sulle successioni.
Negli altri casi, con riferimento ai contratti con prestazione principale in forma di capitale, le somme corrisposte in tale forma, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell’eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.
In sede di corresponsione di prestazioni in forma ricorrente nel corso della durata contrattuale (ad es. a titolo di cedole periodiche), la suddetta imposta sostitutiva si applica quando la somma delle prestazioni erogate e dell’ammontare del capitale minimo garantito - in caso di riscatto anticipato e alla scadenza del contratto – eccede i premi pagati (al netto dell’eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio).
L’imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.
In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di attività commerciali non sono soggette ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito d’impresa.
D) ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
7 Modalità di conclusione del contratto
Per le modalità di conclusione del contratto, la decorrenza e l’entrata in vigore delle garanzie si rinvia all’articolo “Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione” delle Condizioni contrattuali.
8 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
L’assicurazione richiede il versamento di un unico premio. Pertanto non è prevista la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi.
9 Riscatto e riduzione
Purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il Contraente può chiedere alla Società la corresponsione del valore di riscatto.
Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Società della richiesta (data del riscatto).
Il valore di riscatto è pari al capitale base assicurato aumentato del rateo della cedola in corso di maturazione. Tuttavia, se alla data del riscatto risulterà positiva la differenza fra:
• il “tasso di rendimento del BTP€i di riferimento”, aumentato di 1,5 punti percentuali e
• il tasso del 4,04% (tasso annuo di interesse mediamente garantito sul capitale base assicurato per i contratti mantenuti fino alla scadenza),
il calcolo del valore di riscatto verrà effettuato scontando in via composta il capitale base assicurato per la durata residua del contratto (periodo intercorrente fra la data del riscatto e la scadenza del contratto), ad un tasso annuo di sconto pari alla suddetta differenza. In tal caso si determinerà un onere per il Contraente, come indicato al precedente punto 5.1.2.
Il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore al premio versato.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Riscatto” delle Condizioni contrattuali.
L’assicurazione richiede il versamento di un unico premio. Quindi non è prevista una riduzione del capitale acquisito per sospensione del pagamento dei premi.
Nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E (nonché nel progetto che verrà successivamente elaborato in forma personalizzata), sono evidenziati i valori del riscatto determinati in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate.
Per le informazioni relative al proprio contratto, è possibile rivolgersi alla Società:
Servizio Assistenza Clienti
Indirizzo: Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 XXXXXXX Fax: (x00) 000-000000
e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx NumeroVerde: (x00) 000-000000
10 Revoca della proposta
Il contratto non prevede l’adozione della proposta in quanto viene concluso mediante la sottoscrizione della polizza.
11 Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società
con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, al Contraente verrà rimborsato il premio eventualmente corrisposto, diminuito delle spese di emissione indicate al precedente punto 5.1.1.
12 Documentazione da consegnare alla Società per i pagamenti e termini di prescrizione
La Società effettua i pagamenti presso il proprio domicilio o quello del competente intermediario incaricato, dietro presentazione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici.
Come precisato dalle Condizioni contrattuali, i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo (al riguardo, in caso di riscatto si ricorda che deve anche essere trascorsa la data stabilita di pubblicazione del “tasso di rendimento del BTP€i di riferimento”), purché a tale data - definita in relazione all’evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (vedi allegato A richiamato dall’articolo “Pagamenti della Società” delle Condizioni contrattuali), finalizzata a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo “Pagamenti della Società” delle Condizioni contrattuali.
Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto alle rate di premio - si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di due anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l’estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui alla presente Nota informativa - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di due anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e s.m.i..
13 Legge applicabile al contratto
Il contratto è assoggettato alla legge italiana. Di seguito vengono richiamati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.
13.1 Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quello del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.
13.2 Trattamento dei dati personali
I dati personali del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
13.3 Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall’assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
13.4 Diritto proprio del beneficiario
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
14 Lingua
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti, di norma, in lingua italiana.
15 Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla Società:
Relazioni Industriali e Servizio Clienti - Servizio Clienti Indirizzo: Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 XXXXXXX Fax: (x00) 000-0000000
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, telefono (x00) 00-000000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa. Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’ISVAP.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’ISVAP), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente domicilio in Italia, lo stesso può presentare il reclamo all’ISVAP oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet:
<xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx>) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
16 Informativa in corso di contratto
Entro 60 giorni da ciascun 31 dicembre, la Società invierà al Contraente l’estratto conto dell’assicurazione riferito alla suddetta data.
L’estratto conto indicherà il premio versato, l’ammontare delle prestazioni assicurate (compresa la cedola corrisposta nell’anno) ed il corrispondente importo riscattabile alla suddetta data di riferimento.
La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno tempestivamente comunicate per iscritto, di norma in occasione della prima comunicazione utile (generalmente l’estratto conto dell’anno in cui è intervenuta la variazione) da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunicate, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società.
17 Conflitto di interessi
La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti, derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato.
Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l’interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
18 Progetto esemplificativo
Le successive elaborazioni costituiscono esemplificazioni degli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto dell’assicurazione, al lordo degli oneri fiscali:
Le elaborazioni sono riferite a ciascuno dei quattro importi fissi di premio disponibili e considerano tutti i livelli previsti per il bonus di premorienza. Pertanto il Contraente può prendere immediatamente visione del progetto relativo alla combinazione assicurativa corrispondente alle proprie esigenze.
Lo sviluppo è elaborato in base al tasso annuo di rendimento garantito dal contratto, sotto forma di tasso tecnico di interesse (3,13% annuo fino al 15/9/2013 e 4,40% annuo successivamente) anticipatamente riconosciuto nel valore prestabilito delle prestazioni assicurate (ad eccezione del bonus).
I valori indicati per il capitale base assicurato, per le cedole e per il capitale morte assicurato rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni contrattuali, a condizione che il premio previsto sia stato puntualmente versato.
I valori di riscatto sono invece sviluppati applicando un tasso annuo di sconto del 2,30%, ipotizzato in base al “tasso di rendimento del BTP€i di riferimento” all’epoca di redazione della presente Nota informativa. Pertanto tali valori sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Infatti, non c’è nessuna certezza che le ipotesi in base alle quali è stato determinato il suddetto tasso di sconto si realizzeranno effettivamente.
PARAMETRI DI CALCOLO DEL PROGETTO:
• Tasso annuo di rendimento garantito sul capitale base assicurato (tasso tecnico): fino al 15/9/2013: …… 3,13%
successivamente: ….. 4,40%
• Tasso annuo di sconto ipotizzato per il calcolo del valore di riscatto: 2,30%
• Durata contrattuale: anni e 145 giorni
Nelle seguenti tabelle l’età dell’Assicurato alla decorrenza del contratto è in anni interi, arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione di anno superi o meno i 6 mesi. Gli importi sono in Euro.
Importo fisso di premio unico: | 5.200,00 | |||||
Importo trattenuto (comprensivo del premio relativo al bonus): | 200,00 | |||||
Capitale base assicurato: | 5.000,00 | |||||
Anno | Capitale in caso di morte (inizio anno) comprensivo del bonus(*) per età dell’Assicurato alla decorrenza del contratto compresa fra: | Cedola (15 settembre dell’anno) | Valore di riscatto(*) (fine anno) | |||
18 e 39 anni | 40 e 49 anni | 50 e 64 anni | 65 e 80 anni | |||
1 | 7.000,00 | 5.750,00 | 5.250,00 | 5.050,00 | - | 4.680,73 |
2 | 7.156,50 | 5.906,50 | 5.406,50 | 5.206,50 | 220,00 | 4.759,75 |
3 | 7.131,47 | 5.881,47 | 5.381,47 | 5.181,47 | 220,00 | 4.866,20 |
4 | 7.131,47 | 5.881,47 | 5.381,47 | 5.181,47 | 220,00 | 4.975,10 |
5 | 7.131,47 | 5.881,47 | 5.381,47 | 5.181,47 | 220,00 | 5.086,50 |
Prestazioni in caso di vita alla scadenza del contratto (cedola e capitale base): | 220,00 | 5.000,00 |
(*) Il capitale in caso di morte (inizio anno assicurativo) comprende il rateo della cedola che maturerà il 15 settembre dello stesso anno assicurativo (escluso il 1° anno); il valore di riscatto (fine anno assicurativo) comprende il rateo della cedola che maturerà il 15 settembre dell’anno assicurativo successivo. Il rateo è riferito alla data del 23 aprile.
Importo fisso di premio unico: | 10.200,00 | |||||
Importo trattenuto (comprensivo del premio relativo al bonus): | 200,00 | |||||
Capitale base assicurato: | 10.000,00 | |||||
Anno | Capitale in caso di morte (inizio anno) comprensivo del bonus(*) per età dell’Assicurato alla decorrenza del contratto compresa fra: | Cedola (15 settembre dell’anno) | Valore di riscatto(*) (fine anno) | |||
18 e 39 anni | 40 e 49 anni | 50 e 64 anni | 65 e 80 anni | |||
1 | 14.000,00 | 11.500,00 | 10.500,00 | 10.100,00 | - | 9.361,45 |
2 | 14.313,00 | 11.813,00 | 10.813,00 | 10.413,00 | 440,00 | 9.519,50 |
3 | 14.262,93 | 11.762,93 | 10.762,93 | 10.362,93 | 440,00 | 9.732,40 |
4 | 14.262,93 | 11.762,93 | 10.762,93 | 10.362,93 | 440,00 | 9.950,20 |
5 | 14.262,93 | 11.762,93 | 10.762,93 | 10.362,93 | 440,00 | 10.173,01 |
Prestazioni in caso di vita alla scadenza del contratto (cedola e capitale base): | 440,00 | 10.000,00 |
(*) Il capitale in caso di morte (inizio anno assicurativo) comprende il rateo della cedola che maturerà il 15 settembre dello stesso anno assicurativo (escluso il 1° anno); il valore di riscatto (fine anno assicurativo) comprende il rateo della cedola che maturerà il 15 settembre dell’anno assicurativo successivo. Il rateo è riferito alla data del 23 aprile.
Importo fisso di premio unico: | 30.300,00 | |||||
Importo trattenuto (comprensivo del premio relativo al bonus): | 300,00 | |||||
Capitale base assicurato: | 30.000,00 | |||||
Anno | Capitale in caso di morte (inizio anno) comprensivo del bonus(*) per età dell’Assicurato alla decorrenza del contratto compresa fra: | Cedola (15 settembre dell’anno) | Valore di riscatto(*) (fine anno) | |||
18 e 39 anni | 40 e 49 anni | 50 e 64 anni | 65 e 80 anni | |||
1 | 42.000,00 | 34.500,00 | 31.500,00 | 30.300,00 | - | 28.084,35 |
2 | 42.939,00 | 35.439,00 | 32.439,00 | 31.239,00 | 1.320,00 | 28.558,50 |
3 | 42.788,80 | 35.288,80 | 32.288,80 | 31.088,80 | 1.320,00 | 29.197,20 |
4 | 42.788,80 | 35.288,80 | 32.288,80 | 31.088,80 | 1.320,00 | 29.850,60 |
5 | 42.788,80 | 35.288,80 | 32.288,80 | 31.088,80 | 1.320,00 | 30.519,02 |
Prestazioni in caso di vita alla scadenza del contratto (cedola e capitale base): | 1.320,00 | 30.000,00 |
(*) Il capitale in caso di morte (inizio anno assicurativo) comprende il rateo della cedola che maturerà il 15 settembre dello stesso anno assicurativo (escluso il 1° anno); il valore di riscatto (fine anno assicurativo) comprende il rateo della cedola che maturerà il 15 settembre dell’anno assicurativo successivo. Il rateo è riferito alla data del 23 aprile.
Importo fisso di premio unico: | 50.500,00 | |||||
Importo trattenuto (comprensivo del premio relativo al bonus): | 500,00 | |||||
Capitale base assicurato: | 50.000,00 | |||||
Anno | Capitale in caso di morte (inizio anno) comprensivo del bonus(*) per età dell’Assicurato alla decorrenza del contratto compresa fra: | Cedola (15 settembre dell’anno) | Valore di riscatto(*) (fine anno) | |||
18 e 39 anni | 40 e 49 anni | 50 e 64 anni | 65 e 80 anni | |||
1 | 70.000,00 | 57.500,00 | 52.500,00 | 50.500,00 | - | 46.807,26 |
2 | 71.565,00 | 59.065,00 | 54.065,00 | 52.065,00 | 2.200,00 | 47.597,50 |
3 | 71.314,67 | 58.814,67 | 53.814,67 | 51.814,67 | 2.200,00 | 48.662,00 |
4 | 71.314,67 | 58.814,67 | 53.814,67 | 51.814,67 | 2.200,00 | 49.750,99 |
5 | 71.314,67 | 58.814,67 | 53.814,67 | 51.814,67 | 2.200,00 | 50.865,03 |
Prestazioni in caso di vita alla scadenza del contratto (cedola e capitale base): | 2.200,00 | 50.000,00 |
(*) Il capitale in caso di morte (inizio anno assicurativo) comprende il rateo della cedola che maturerà il 15 settembre dello stesso anno assicurativo (escluso il 1° anno); il valore di riscatto (fine anno assicurativo) comprende il rateo della cedola che maturerà il 15 settembre dell’anno assicurativo successivo. Il rateo è riferito alla data del 23 aprile.
L’operazione di riscatto comporta una riduzione del risultato economico: come si evince dalle precedenti tabelle, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di sconto ipotizzato e tenendo conto delle cedole già corrisposte, dopo 3 anni.
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MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx
CONDIZIONI CONTRATTUALI
(ultimo aggiornamento: marzo 2012)
I) OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 Prestazioni assicurate
A fronte del premio unico dovuto dal Contraente in unica soluzione alla conclusione del contratto, la presente assicurazione fornisce le seguenti prestazioni.
a) In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza sotto indicata per ciascuna prestazione, la Società garantisce:
a.1) il 15 settembre degli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 (scadenza delle cedole), il pagamento al Contraente di una cedola fissa pari al 4,40% del capitale base assicurato di cui al successivo punto a.2);
a.2) il 15 settembre 2017 (scadenza del contratto), il pagamento ai Beneficiari designati del capitale base assicurato indicato nella scheda contrattuale.
b) Al decesso dell’Assicurato, se si verifica prima della scadenza del contratto, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati del capitale morte assicurato a quel momento. Il suo ammontare risulta dalla somma dei tre importi seguenti:
b.1) il capitale base assicurato, di cui al precedente punto a.2),
b.2) il rateo della cedola in corso di maturazione, determinato come segue con riferimento alla data del decesso:
• se il rateo riguarda la prima cedola, il suo ammontare è pari agli interessi maturati sul capitale base assicurato, calcolati in xxx xxxxxxxx xx xxxxx annuo del 3,13% per il periodo trascorso dalla decorrenza del contratto fino alla data di riferimento suddetta;
• se il rateo riguarda una cedola successiva alla prima, il suo ammontare è pari agli interessi maturati sul
capitale base assicurato, calcolati in xxx xxxxxxxx xx xxxxx annuo del 4,40% per il periodo trascorso dalla scadenza dell’ultima cedola già maturata fino alla data di riferimento suddetta;
b.3) un bonus stabilito in funzione dell’età dell’Assicurato espressa in anni interi (arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione di anno superi o meno i 6 mesi) alla data di decorrenza del contratto. Purché l’Assicurato abbia sottoscritto l’apposita dichiarazione attestante il proprio buono stato di salute, l’importo del bonus è pari alla seguente percentuale del capitale base assicurato:
• 40% se l’età è inferiore a 40 anni,
• 15% se l’età è compresa fra 40 e 49 anni,
• 5% se l’età è compresa fra 50 e 64 anni,
• 1% se l’età è compresa fra 65 e 80 anni.
Se l’Assicurato non ha potuto sottoscrivere la dichiarazione suddetta, la percentuale è comunque pari all’1% indipendentemente dall’età.
La garanzia per il caso di morte è operante senza limiti territoriali, qualunque sia la causa del decesso, fermo quanto stabilito all’art. 3 e fatte salve le esclusioni e le limitazioni relative alla garanzia del bonus, descritte nella successiva sezione V. L’assicurazione si risolve con effetto dalle ore 24 della data del decesso.
II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Art. 2 Conclusione del contratto, entrata in vigore e scadenza dell’assicurazione
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
• la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato, oppure,
• il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa.
Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza (decorrenza) indicata nella scheda contrattuale, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio unico. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o del giorno, se successivo, di conclusione del contratto.
In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza delle garanzie esplicitamente previsti.
L’assicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza (scadenza) indicata nella scheda contrattuale.
Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva:
• di impugnare il contratto e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave;
• di recedere dal contratto o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art. 1893 c.c., quando non esiste malafede o colpa grave.
Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie la Società può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave.
L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.
Art. 4 Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, compresa la Divisione a cui la polizza fa riferimento, da inviare a:
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Direzione Vita
Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 XXXXXXX Fax: (x00) 000-0000000
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di Euro 50,00 a fronte delle spese sostenute.
III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 5 Riscatto
Trascorso almeno un anno dalla decorrenza, il Contraente può chiedere alla Società, mediante raccomandata
A.R. o telefax, la corresponsione del valore di riscatto.
Il valore di riscatto è pari al capitale base assicurato, scontato in via composta per la durata residua del contratto (periodo, in anni e frazione di anno, intercorrente tra la data del riscatto e la scadenza del contratto), nonché aumentato del rateo della cedola in corso di maturazione determinato come stabilito al punto b.2) dell’art. 1, con riferimento alla data del riscatto.
Il tasso annuo di sconto da applicare si determina in funzione della differenza fra:
• il “tasso di rendimento del BTP€i di riferimento”, aumentato di 1,5 punti percentuali e
• il tasso del 4,04% (tasso annuo di interesse mediamente garantito sul capitale base assicurato per i contratti mantenuti fino alla scadenza).
Il tasso annuo di sconto è pari alla suddetta differenza, se risulta positiva; altrimenti è pari a zero (in tal caso, quindi, non si effettua lo sconto).
Il “tasso di rendimento del BTP€i di riferimento” è il tasso di rendimento effettivo lordo del BTP indicizzato all’inflazione europea, scadenza 15/9/2017 (codice ISIN IT0004085210), pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il mercoledì della settimana successiva a quella in cui la Società riceve la richiesta di riscatto.
Se il suddetto tasso di rendimento non è disponibile alla data convenuta (su “Il Sole 24 Ore” o su altri quotidiani economici), si considera quello relativo al primo giorno successivo in cui il tasso risulta nuovamente disponibile.
Il riscatto determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento da parte della Società della relativa richiesta (data del riscatto).
Art. 6 Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.
Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
Art. 7 Duplicato di polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.
IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Art. 8 Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
Beneficiario della prestazione relativa al pagamento delle cedole in caso di vita dell’Assicurato è il Contraente stesso il quale rinuncia, per tale prestazione, al suddetto potere di revoca o modifica.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.
Art. 9 Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente intermediario incaricato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).
Per il pagamento delle cedole e per quello conseguente alla scadenza del contratto, è necessario fornire alla Società, tramite il competente intermediario incaricato, i documenti indicati nell’allegato A in relazione a tale causa di pagamento.
Gli altri pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria – da fornire alla Società tramite il competente intermediario incaricato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso (considerando, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo in caso di riscatto, che deve anche essere trascorsa la data stabilita di pubblicazione del “tasso di rendimento del BTP€i di riferimento”), purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni contrattuali in relazione all’evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all’art. 1224, 2° co., c.c..
V) ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
Art. 10 Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia del bonus di cui al punto b.3) dell’art. 1, i casi di decesso derivanti direttamente o indirettamente da:
• un evento (malattia o condizione patologica o Infortunio, inteso come un trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili) preesistente e non dichiarato prima della conclusione del contratto;
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• atti contro la persona dell’Assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie;
• atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti
popolari;
• uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria;
• infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate;
• partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• pratica di sport pericolosi (ad esempio: paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, atletica pesante, lotta, tiro con armi da fuoco, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, discesa libera, bob, slittino, speleologia, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera, downhill, bungee-jumping, canoa fluviale, rafting, torrentismo, sport subacquei in genere, rugby, football americano, hockey su ghiaccio, sport equestri in genere, ecc.);
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
In caso di decesso dell’Assicurato dovuto ad una di tali cause escluse dalla garanzia del bonus, la corrispondente prestazione spetta solo per il suo importo minimo pari all’1% del capitale base assicurato.
Art. 11 Limitazioni
La garanzia del bonus di cui al punto b.3) dell’art. 1, è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall’entrata in vigore delle garanzie. La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l’entrata in vigore delle garanzie:
• una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
• shock anafilattico;
• Infortunio, come definito all’art. 10.
In caso di morte dell’Assicurato dovuta ad una causa per la quale, al momento del decesso, è operante il periodo di carenza, la prestazione relativa al bonus spetta solo per il suo importo minimo pari all’1% del capitale base assicurato.
VI) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ
Art. 12 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile
Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall’originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.
Art. 13 Foro competente
Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.
Art. 14 Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Allegato A
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETA’ TRAMITE IL COMPETENTE INTERMEDIARIO INCARICATO IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO
Scadenza contrattuale | • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Codice fiscale del Beneficiario. • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se il Beneficiario è minore od incapace, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante al minore o all’incapace, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo • Documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato alla scadenza. • Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. |
Riscatto totale | • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Codice fiscale del Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. |
Pagamento della cedola | • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Codice fiscale del Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno |
Decesso dell’Assicurato | • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso gli intermediari incaricati) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Codice fiscale del beneficiario. • Certificato di morte dell’Assicurato. • Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest’ultimo, di cui deve essere rimesso l’atto notarile di pubblicazione, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l’atto notorio dovrà riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l’atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. |
• Copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. |
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
GLOSSARIO
(ultimo aggiornamento: marzo 2012 )
Appendice (contrattuale): Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società e il Contraente.
Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.
Assicurazione: Vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".
Beneficiario: Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l’Assicurato.
Carenza: Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore.
Caricamenti: Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla Società.
Collettiva: Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in applicazione di un’apposita Convenzione che il Contraente stipula con la Società per i componenti di una collettività omogenea di individui, ciascuno dei quali potrà essere inserito nell’operazione con una propria posizione individuale (esempio: il datore di lavoro che stipula l'assicurazione collettiva per i propri dipendenti).
Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
Consolidamento: Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.
Contraente: Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.
Contratto di assicurazione sulla vita: Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Contratto rivalutabile: Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una gestione separata.
Controassicurazione: Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'Assicurato, prevede il pagamento di una somma commisurata ai premi pagati.
Convenzione: Contratto che il Contraente stipula con la Società per concludere assicurazioni sulla vita o capitalizzazioni in forma di collettiva.
Detraibilità fiscale (del premio versato): Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Garanzia (Assicurazione) complementare o accessoria: Garanzia di rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale.
Garanzia (Assicurazione) di rischio: Garanzia finalizzata alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato (ad esempio il decesso o l’invalidità), che prevede il pagamento della prestazione esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
Gestione separata: Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. La rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione separata.
Imposta sostitutiva: Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Intermediario incaricato: Xxxxxxxx (persona fisica o giuridica) iscritto nel Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, incaricato dalla Società della presentazione e proposizione dei propri prodotti assicurativi e di capitalizzazione, nonché, se previsto dall’incarico, della conclusione e gestione dei relativi contratti.
ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Opzione: Xxxxxxxx contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione sia corrisposta in forma diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio: l’opportunità di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione.
Perfezionamento del contratto: Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito.
Polizza: Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
Premio: Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione - ad eccezione del diritto al premio - si prescrivono nel termine di due anni.
Prestazione: Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.
Progetto personalizzato: Esemplificazioni dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto, elaborate in base a rendimenti finanziari ipotetici e secondo schemi stabiliti dall'ISVAP.
Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite.
Quietanza: Documento che prova l’avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione).
Riattivazione: Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali, il versamento dei premi dopo una sospensione del loro pagamento. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Riserva matematica: Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita.
Rivalutazione: Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall’attribuzione di una quota del rendimento della gestione separata.
Scheda contrattuale (di polizza): Documento in cui vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che caratterizzano il contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.).
Sinistro: Verificarsi dell’evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell’Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
Soprapremio: Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le assicurazioni con garanzie di rischio, nel caso in cui l’Assicurato superi i normali livelli di rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (soprapremio sanitario) o in relazione alle attività professionali o sportive svolte (soprapremio professionale o sportivo).
Sostituzione (Trasformazione): Modifica richiesta dal Contraente, riguardante alcuni elementi del contratto (esempio: la durata, il tipo di garanzia o l’importo del premio), le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società che, comunque, non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione.
Tassazione separata: Metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive dell’imposta sui redditi.
Tasso tecnico: Rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali.
INFORMATIVA
Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196
In conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)
1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.
In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.
Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.
2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali
In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.
In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l’espletamento delle attività indicate nel presente punto.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.
La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:
a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.
4. Comunicazione dei dati personali
a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*).
5. Trasferimento di dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
6. Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per l’esercizio di tali diritti, nonché per conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento (*), Lei potrà rivolgersi al Responsabile pro-tempore del diritto di accesso Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, c/o l’Ufficio Privacy (fax 000.0000000).
(*) elenco disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xx, presso le Agenzie della Società o l’Ufficio Privacy del Gruppo FONDIARIA-SAI (fax 000.0000000)
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Polizza di assicurazione sulla vita
Polizza N.
Il contratto è stato concluso il / /
Agenzia Generale
ASSICURATO
Cognome
Nome
Sesso
Nato il
Cod. fiscale
/ / a
Prov.
Indirizzo di domicilio Localita' Professione
Sport
CONTRAENTE
Cognome
Nome
C.A.P.
Prov.
Sesso
Nato il
Cod. fiscale
/ / a
Prov.
Indirizzo di domicilio Localita'
C.A.P.
Prov.
Documento Rilasciato il / /
n. in
S.A.E. - XX.XXX. -
BENEFICIARIO del Capitale Base Assicurato a scadenza in caso di vita dell’Assicurato
BENEFICIARIO DELLE CEDOLE in caso di vita dell’Assicurato
Il Contraente
BENEFICIARIO CASO MORTE
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Polizza N.
TARIFFA
DURATA DEL CONTRATTO
Data di decorrenza / / Data di scadenza / / Durata
PREMIO
Importo dovuto (Premio + diritti EUR in unica soluzione: EUR
PRESTAZIONI
Capitale Base Assicurato: EUR
COMPONENTE DI RISCHIO
+ imposte EUR 0,00) da versare
(vedasi DPR n.917 art. 15 lettera f e successive modifiche).
Premio destinato a rischi che danno diritto alla detrazione dai redditi delle Persone Fisiche nei limiti di legge: EUR .
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Polizza N.
PAGAMENTO DEL PREMIO
Il premio unico deve essere corrisposto in unica soluzione.
Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità:
• assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;
• bonifico con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o all’intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, oppure altro mezzo di pagamento bancario o postale di accredito sul medesimo conto corrente eventualmente reso disponibile dallo stesso intermediario incaricato. In tali casi, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente bancario o postale del Contraente, oppure la ricevuta bancaria o postale dell’operazione di accredito, ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta, alla Società o all’intermediario incaricato, o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta.
E' comunque fatto divieto all'intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
RECESSO
Il Contraente ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di
EUR a fronte delle spese sostenute.
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Polizza N.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I sottoscritti Assicurato e Contraente prendono atto dell'Informativa ricevuta e, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs.30/6/2003 n.196,
acconsentono
* al trattamento da parte del Titolare, nonche' degli altri soggetti della Catena Assicurativa , dei dati personali sia comuni sia sensibili, che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Societa' assicuratrice , nonche' alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
* al trasferimento degli stessi dati all' estero ( Paesi UE e Paesi extra UE);
acconsentono (*)
* al trattamento , dei dati personali comuni che li riguardano per finalita' di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Societa' del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli gia' ricevuti e di ricerche di mercato;
* al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE )per finalita' di profilazione della Clientela , d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Societa' del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli gia' ricevuti e di ricerche di mercato.
(*) ( ove gli Interessati NON intendano dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei loro dati personali per finalita' di profilazione della Clientela , d'informazione e promozione commerciale , nonche' di indagine sul gradimento circa la qualita' dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, devono premettere la parola NON alla parola "acconsentono" ).
Rimane fermo che il loro consenso e' condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
IL CONTRAENTE L'ASSICURATO
Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto dall’Intermediario, prima della sottoscrizione della Polizza:
* il Fascicolo informativo mod. n.
edizione
di cui al
Regolamento Isvap n. 35 del 26/5/2010 relativo alla forma assicurativa suddetta, contenente i seguenti documenti:
• Scheda Sintetica
• Nota Informativa
• Condizioni Contrattuali
• Glossario
• Il presente modulo di fac-simile polizza
di averne preso visione e di accettarne i contenuti;
* le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, comma 2 del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.
IL CONTRAENTE
Polizza N.
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO SUL PROPRIO STATO DI SALUTE
Ai fini dell’attestazione del proprio buono stato di salute, il sottoscritto Assicurato dichiara:
1) di non aver sofferto di malattie dalle quali siano residuati postumi permanenti;
2) di non aver malattie in atto, escluse le banali malattie stagionali;
3) di non aver fatto e di non fare uso di sostanze stupefacenti;
4) di non aver mai praticato esami clinici dai quali sia emersa una malattia o con risultati fuori dalla norma negli ultimi 5 anni;
5) di non essere stato ricoverato negli ultimi 5 anni in ospedali o case di cura salvo che: in conseguenza di lesioni traumatiche degli arti; per parto; per i seguenti interventi; appendicectomia, tonsillectomia, adenoidectomia, colecistectomia per calcolosi, interventi per ascessi acuti, varicocele, fimosi, ernia inguinale e inguinoscrotale;
6) di non essere sottoposto a terapie continuative.
L’Assicurato è consapevole che le dichiarazioni rese con la presente attestazione del proprio buono stato di salute costituiscono elementi fondamentali per la valutazione del rischio da parte della Società e pertanto attesta che le stesse sono veritiere ed esatte. In caso contrario, a precisazione dell’Art. 3 delle Condizioni Contrattuali, il pagamento del bonus per il caso di morte - di cui al punto b.3 dell’ art.1 delle Condizioni Contrattuali, denominato “Prestazioni Assicurate” - resta esposto al rischio di contestazione, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. L’Assicurato proscioglie dal segreto professionale e legale tutti i Medici che possono averlo visitato o curato e le altre persone od Istituti di cura cui la Società ritenga opportuno, in ogni tempo, rivolgersi per informazioni.
□ L’Assicurato dichiara di sottoscrivere integralmente quanto sopra riportato.
□ L’Assicurato dichiara di NON sottoscrivere quanto sopra riportato.
In conseguenza alla mancata sottoscrizione della suddetta dichiarazione il Contraente e l’Assicurato prendono atto che la percentuale del capitale base ai fini della determinazione dell’importo del bonus per il caso di morte di cui all’ art.1 delle Condizioni Contrattuali, viene fissata all’ 1%, indipendentemente dall’età dell’Assicurato alla decorrenza del contratto.
IL CONTRAENTE L'ASSICURATO
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Polizza N.
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE
* La Società presta le garanzie indicate nella polizza alle condizioni della
forma assicurativa tariffa riportate nel Fascicolo Informativo Mod.
Ed. , condizioni tutte che il Contraente dichiara di aver ricevuto, ben conoscere ed accettare.
* L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipulazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1919 - secondo comma – del Codice Civile.
* Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Progetto Personalizzato, sviluppato sui parametri effettivi del contratto.
* Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di accettare la presente polizza composta da 8 pagine e che la stessa non contiene cancellature e/o rettifiche.
* Relativamente alle “Dichiarazioni sullo stato di salute dell’Assicurato” riportate sulla presente polizza il Contraente e l’Assicurato prendono atto delle seguenti avvertenze:
a)le dichiarazioni non veritiere , inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
b)prima della sottoscrizione, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario.
IL CONTRAENTE L'ASSICURATO
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Polizza N.
PERFEZIONAMENTO
La presente polizza e' stata perfezionata e l' importo del premio unico,
pari a EUR e' stato da me ricevuto il ...........
Certifico inoltre le firme dell'Assicurato e del Contraente apposte sul presente contratto.
L'AGENTE GENERALE
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La presente polizza, emessa in triplice copia, si intende conclusa con la firma del Contraente e dell’Assicurato.
il / / .
IL CONTRAENTE L'ASSICURATO LA COMPAGNIA
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO