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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 12217/19. Subject Codes: VISA 180 COAFR 162 MIGR 143. Heading: NOTA DI TRASMISSIONE. Originator: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea. Commission Document Number: COM(2019) 417 final. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 16 settembre 2019. Interinstitutional Files: Not Set. Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5657420233972030701_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Bruxelles, 16 settembre 2019 (OR. en)
12217/19
VISA 180
COAFR 162
MIGR 143
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 13 settembre 2019
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2019) 417 final
Oggetto: Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 417 final.
All.: COM(2019) 417 final
12217/19 md
JAI.1 IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 13.9.2019
COM(2019) 417 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE
Capo Verde e l'UE intrattengono da oltre 35 anni una relazione stretta e molto costruttiva basata innanzitutto su una cooperazione allo sviluppo costante e significativa. Dal novembre 2007 le relazioni tra l'UE e Capo Verde sono disciplinate dal partenariato speciale UE-Capo Verde, strumento ambizioso per rafforzare le relazioni bilaterali che costituisce un caso unico tra il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Uno degli obiettivi del partenariato speciale è rafforzare la mobilità e i contatti interpersonali tra i cittadini dell'UE e di Capo Verde, nonché intensificare la cooperazione nella lotta all'immigrazione irregolare. Nel quadro di questo partenariato, nel 2008 Capo Verde è stato il primo paese africano a concludere con l'UE un partenariato per la mobilità. Il partenariato per la mobilità mira a rafforzare la cooperazione con l'UE in materia di migrazione, gestione delle frontiere, lotta contro la migrazione irregolare e la tratta di esseri umani.
Il partenariato speciale ha preparato il terreno per il negoziato e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea1 (di seguito "l'accordo"), adottato in parallelo con un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare2. Entrambi gli accordi sono entrati in vigore il 1° dicembre 2014.
Il 2 febbraio 2020 diventerà applicabile il regolamento (UE) 2019/1155, del 20 giugno 2019, che modifica il codice dei visti3. Qualora fossero in contraddizione tra loro, l'accordo, in quanto accordo internazionale dell'Unione, prevarrebbe sulla legislazione secondaria dell'Unione e continuerebbe pertanto ad applicarsi. Il codice dei visti si applicherà comunque anche a questioni non disciplinate dall'accordo. Pertanto, alcune disposizioni del codice dei visti riveduto incideranno sulle procedure di rilascio dei visti ai cittadini di Capo Verde.
Ad esempio, il nuovo codice dei visti introduce un approccio armonizzato al rilascio di visti per ingressi multipli a chi viaggia regolarmente e ha una storia di visti positiva per un periodo che aumenta progressivamente da 1 a 5 anni, e prevede la possibilità di esentare dal pagamento dei diritti per i visti i minori di età compresa tra i sei e i 18 anni. L'accordo fissa inoltre un aumento dell'importo generale dei diritti per i visti da 60 EUR a 80 EUR e introduce la possibilità di sospendere, mediante una decisione di esecuzione del Consiglio, alcune agevolazioni applicabili ai cittadini (e/o a determinate categorie di viaggiatori) di un paese terzo, quali le esenzioni dal pagamento dei diritti per il rilascio dei visti, la durata della validità dei visti per ingressi multipli o la riduzione dei documenti giustificativi da fornire, nel caso in cui il livello di cooperazione del paese in questione in materia di riammissione sia giudicato insufficiente.
Contrariamente ad accordi analoghi di facilitazione del rilascio dei visti conclusi dall'UE con altri paesi terzi, l'accordo con Capo Verde non include una disposizione che riduce l'importo dei diritti per i visti, né prevede un elenco armonizzato di documenti che il richiedente deve presentare per giustificare la finalità del viaggio. Inoltre, l'accordo non prevede la possibilità
1 GU L 282 del 24.10.2013, pagg. 3-12.
2 GU L 282 del 24.10.2013, pagg. 15-34.
3 Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti). GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25.
di sospendere tutte o alcune sue disposizioni in caso di cooperazione insufficiente in materia di riammissione.
Alla luce di tali sviluppi, la Commissione europea ritiene opportuno modificare l'accordo concluso con Capo Verde.
Politica di Capo Verde in materia di visti nei confronti dei cittadini dell'UE
A partire dal 1º gennaio 2019 Capo Verde ha esentato dall'obbligo di visto i cittadini dell'UE che si recano nel suo territorio (per soggiorni fino a 30 giorni).
I cittadini dell'UE possono beneficiare della facilitazione prevista dall'accordo per soggiorni superiori a 30 giorni e fino a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Se Capo Verde dovesse reintrodurre l'obbligo del visto per i cittadini dell'UE, le disposizioni dell'accordo si applicherebbero pienamente, su una base di reciprocità, ai cittadini dell'UE.
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Come spiegato nella sezione precedente, il principale obiettivo da raggiungere attraverso la negoziazione e la conclusione di un accordo modificato è allineare le agevolazioni concesse ai cittadini di Capo Verde con le disposizioni rivedute del codice dei visti.
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
La base giuridica della presente raccomandazione è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.
L'oggetto dell'accordo modificato rientrerebbe nella politica comune dell'Unione in materia di visti per soggiorni di breve durata non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Si può pertanto prevedere che la base giuridica sostanziale delle decisioni relative alla firma e alla conclusione dell'accordo sarà l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'Unione ha già esercitato la sua competenza in materia e ha stabilito norme al riguardo adottando il codice dei visti, che definisce le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata che sono vincolanti per tutti gli Stati membri dell'Unione europea che attuano l'acquis di Schengen.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
Il comitato misto istituito per monitorare l'attuazione dell'accordo è stato convocato tre volte (5 ottobre 2015, 19 ottobre 2016 e 27 novembre 2017), riconoscendone l'attuazione complessivamente positiva e individuando nel contempo possibili margini di miglioramento in alcuni aspetti della procedura di trattamento delle domande di visto. In particolare, il comitato misto ha raccomandato che entrambe le parti intensifichino gli sforzi al fine di informare in modo adeguato ed esauriente i richiedenti in merito ai requisiti e all'ambito di applicazione per la richiesta e l'ottenimento di un visto Schengen.
Il numero di domande di visto presentate presso i consolati degli Stati membri a Capo Verde è aumentato costantemente dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Nel 2014 sono state
presentate 14 694 domande di visto. Nel 2018 la cifra è aumentata fino a raggiungere 20 158 domande nel 2018 (+37,2 %). Sebbene in misura inferiore, anche il numero di visti rilasciati è aumentato, passando da 11 370 nel 2014 a 13 343 nel 2018 (+17,3 %). Il tasso di rifiuto dei visti nel 2018 è stato pari al 33,5 %.
Gli Stati membri che rilasciano visti a Capo Verde (ossia Spagna e Portogallo, quest'ultimo in rappresentanza di 19 Stati membri presso il Centro comune per i visti di Praia) si riuniscono periodicamente nell'ambito del gruppo di cooperazione locale Schengen a Praia, le cui riunioni sono presiedute dalla delegazione dell'UE a Capo Verde.
Il gruppo di cooperazione locale Schengen ha contribuito alla verifica della buona attuazione globale dell'accordo, nonché delle disposizioni applicabili del codice dei visti. Nel contempo sono state riscontrate numerose difficoltà nel trattamento delle domande di visto presentate da cittadini di Capo Verde, in particolare per quanto riguarda le prove documentali che giustificano lo scopo del viaggio e/o l'appartenenza a una delle categorie agevolate di richiedenti individuate dall'accordo vigente.
Il Gruppo "Visti" del Consiglio ha discusso lo stato di avanzamento dell'attuazione dell'accordo cinque volte (il 26 ottobre 2015, il 27 ottobre 2016, l'11 dicembre 2017, il 20 maggio 2019 e il 10 luglio 2019). Nel corso dell'ultima riunione la Commissione ha informato gli Stati membri dei colloqui esplorativi intrapresi con le autorità di Capo Verde in merito a un'eventuale modifica dell'accordo e del suo ambito di applicazione.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
La modifica dell'accordo prevista non avrà implicazioni per il bilancio dell'UE.
5. ALTRI ELEMENTI
• Direttive di negoziato
Diritti per il rilascio dei visti ed esenzioni dal pagamento
In altri accordi di facilitazione del rilascio dei visti conclusi dall'UE con paesi terzi il costo generale dei diritti per i visti è fissato a 35 EUR. Tale importo è stato incluso nelle precedenti direttive di negoziato, pur tenendo conto dei diritti di 60 EUR previsti nel codice dei visti. L'accordo con Capo Verde non contiene una disposizione che preveda una riduzione dei diritti generali per i visti.
Poiché nel nuovo codice dei visti i diritti aumenteranno da 60 EUR a 80 EUR, l'aumento si applicherà anche ai richiedenti di Capo Verde.
Si propone pertanto di ridurre l'importo dei diritti per i visti per i richiedenti di Capo Verde, come è stato fatto per i cittadini di tutti gli altri paesi terzi che hanno concluso un accordo di facilitazione del rilascio dei visti con l'UE. Il livello della riduzione dovrebbe essere tuttavia proporzionato alla tariffa rivista. Si propone pertanto di fissare la tariffa ridotta alla metà dell'importo fissato dalla legislazione nazionale delle parti (per l'UE, il codice dei visti). Tale approccio consentirebbe all'UE di adeguare l'importo dei diritti per i visti in funzione dell'evolversi delle circostanze.
Nel corso dei negoziati dovrebbe essere presa in considerazione l'estensione dell'esenzione del pagamento dei diritti per i visti ad altre categorie di richiedenti.
Visti per ingressi multipli con un periodo di validità lungo
L'accordo di modifica dovrà tenere conto delle modifiche introdotte dal codice dei visti riveduto per quanto riguarda il rilascio di visti per ingressi multipli con un periodo di validità lungo.
L'accordo attualmente in vigore concede l'accesso ai visti per ingressi multipli a un numero limitato di categorie di viaggiatori abituali (ad esempio membri di governi nazionali e regionali, membri permanenti di delegazioni ufficiali, imprenditori, familiari stretti), mentre prevede un sistema "a cascata" di visti per ingressi multipli con periodi di validità che aumentano progressivamente per altre categorie di viaggiatori abituali.
Il codice dei visti riveduto (articolo 24, paragrafo 2) prevede invece un sistema "a cascata" diverso per il rilascio di visti per ingressi multipli, non limitato a categorie specifiche.
Si propone pertanto che l'accordo modificato segua un approccio analogo, ossia un approccio "a cascata" applicabile a tutti i richiedenti che non rientrano nelle categorie alle quali possono già essere concessi visti per ingressi multipli della durata di cinque anni conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo attualmente in vigore.
Inoltre, l'accordo di modifica dovrebbe ridurre il numero di visti la correttezza del cui uso costituisce una precondizione per ottenere un visto per ingressi multipli e/o ampliare i periodi di riferimento nell'arco dei quali il numero di visti definito dovrebbe essere ottenuto e correttamente utilizzato.
Elenco dei documenti giustificativi per dimostrare la finalità del viaggio/prove dell'alloggio
Gli attuali accordi di facilitazione del rilascio dei visti conclusi dall'UE con altri paesi terzi prevedono, tra le agevolazioni, la riduzione del numero di documenti giustificativi necessari a dimostrare la finalità del viaggio a un unico documento per ciascuna categoria di richiedenti. L'accordo con Capo Verde, invece, non include una simile disposizione.
L'accordo di modifica dovrebbe stabilire un elenco dei documenti giustificativi che i richiedenti devono presentare per dimostrare la finalità del loro viaggio. Le prove documentali dovrebbero essere ridotte, in linea generale, a un documento giustificativo per categoria. In questo modo si raggiungerebbe il duplice obiettivo di semplificare la procedura di domanda e agevolare l'identificazione dei richiedenti appartenenti a una delle categorie stabilite dall'accordo.
Inoltre, il codice dei visti prevede talune agevolazioni orizzontali in termini di documenti giustificativi che i viaggiatori abituali devono fornire. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, è possibile derogare all'obbligo di presentare uno o più documenti giustificativi "in caso di richiedente loro noto per integrità e affidabilità, in particolare per la correttezza nell'uso di precedenti visti, qualora non vi sia alcun dubbio riguardo al fatto che il richiedente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri."
Alla luce di tale principio, l'accordo modificato dovrebbe contenere una disposizione in base alla quale una persona che ha ottenuto il primo visto per ingressi multipli di lunga durata (di uno, due o tre anni), vale a dire che ha raggiunto la seconda fase del sistema "a cascata", dovrebbe in linea di principio essere esentata dalla presentazione dei documenti comprovanti l'alloggio e/o i mezzi per sostenerne i costi.
Esenzione dal visto per i titolari di lasciapassare dell'UE
L'accordo modificato dovrebbe esonerare dall'obbligo del visto i titolari di lasciapassare dell'UE rilasciati a taluni agenti delle istituzioni dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio.
Motivi di sospensione per mancata attuazione dell'accordo di riammissione
L'accordo prevede la possibilità di sospendere l'accordo stesso per un elenco esaustivo di motivi, vale a dire per motivi di ordine pubblico, protezione della sicurezza nazionale, tutela della salute pubblica.
Coerentemente con l'approccio del codice dei visti riveduto, inteso a collegare la cooperazione in materia di riammissione e le facilitazioni in materia di rilascio dei visti, l'accordo di modifica dovrebbe ampliare i motivi di sospensione includendovi la possibilità per l'UE di sospenderlo, in tutto o in parte, in caso di mancata attuazione dell'accordo di riammissione concluso tra l'UE e Capo Verde oppure di un insufficiente livello di cooperazione nella lotta all'immigrazione irregolare.
6. CONCLUSIONI
Alla luce di quanto precede, la Commissione raccomanda al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'UE e la Repubblica del Capo Verde che modifica l'accordo attualmente in vigore tra l'UE e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea.
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando che è opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo con la Repubblica del Capo Verde che modifichi l'accordo tra l'UE e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo internazionale con la Repubblica del Capo Verde che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea.
Articolo 2
Le direttive di negoziato figurano nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Visti" del Consiglio. Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il presidente