CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE E STRANIERE E ALTRE TIPOLOGIE DI MATERIALE A CARATTERE MONOGRAFICO IN QUALSIASI FORMATO E SERVIZI GESTIONALI CONNESSI PER L’AGGREGAZIONE DI ATENEI COMPOSTA DA: POLITECNICO DI TORINO, UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE, UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA.
LOTTO N. 1: MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE DEI SEGUENTI AMBITI NAZIONALI, LINGUISTICI, GEOGRAFICI: INGLESE, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978-0, 978-1; E TUTTI GLI ALTRI AMBITI NAZIONALI, LINGUISTICI, GEOGRAFICI IDENTIFICATI ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN NON PREVISTI DAI LOTTI 2, 3 E 4. CIG: 6459945341.
LOTTO N. 2: MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE DELL’AMBITO NAZIONALE, LINGUISTICO, GEOGRAFICO ITALIANO, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978- 88. CIG: 6459959ECB.
LOTTO N. 3: MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE DEI SEGUENTI AMBITI NAZIONALI, LINGUISTICI, GEOGRAFICI: TEDESCO, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978 -3; RUSSO, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978-5; CECO E SLOVACCO, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN:
978-80; BULGARO, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978-954; SERBO E MONTENEGRINO, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978-86; DELLA BOSNIA ERZEGOVINA, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978-9958; SLOVENO, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978-961; CROATO, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978- 953; MACEDONE, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978-9989; UCRAINO, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978-966; POLACCO, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978-83. CIG: 6459977DA6.
LOTTO N. 4: MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE DEI SEGUENTI AMBITI NAZIONALI, LINGUISTICI, GEOGRAFICI: FRANCESE, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978-2; PORTOGHESE E BRASILIANO, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978-972, 978-989 E 978-85; SPAGNOLO, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978-84; GRECO, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978-960. CIG: 64599875E9.
Sommario
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 5
Art. 3 Ammontare della Fornitura 7
Art. 4 Variazioni contrattuali 10
Art. 5 Durata dell’appalto ed esecuzione anticipata della fornitura 11
Art. 6 Modalità di esecuzione della fornitura 11
Art. 7 Servizi minimi richiesti per la fornitura 12
Art. 9 Condizioni della fornitura 15
Art. 10 Obbligazioni a carico del fornitore 16
Art. 11 Tempi di consegna e di sostituzione 17
Art. 12 Corrispettivi contrattuali 18
Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari. 20
Art. 15 Consegna con bolla di accompagnamento 21
Art. 16 Consegna con fattura 22
Art. 17 Reportistica relativa ai Key performance Indicator (K.p.i.) 23
Art. 18 Verifica della fornitura 24
Art. 22 Divieto di Cessione del contratto 28
Art. 23 Verifiche ispettive e di conformità 28
Art.27 Spese fiscali e tributarie 30
Art. 28 Norme regolatrici e disciplina applicabile 30
Il Politecnico di Torino, l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’Università degli studi dell’Insubria, l’Università degli studi di Bergamo, l’Università degli studi di Bologna, l’Università degli studi di Firenze, l’Università degli studi di Genova, l’Università degli studi di Milano, l’Università degli studi di Milano Bicocca, l’Università degli studi di Padova, l’Università degli studi di Pavia, l’Università degli studi di Perugia, l’Università degli studi di Siena, l’Università degli studi di Trento, l’Università degli studi di Trieste, l’Università degli studi di Udine e l’Università IUAV di Venezia hanno aderito all’iniziativa del consorzio CIPE, che si è fatto promotore di una gestione aggregata dell’affidamento della fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere e di altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato e servizi gestionali connessi, in 4 lotti.
XXXX ha assunto il compito di svolgere, nell’interesse delle Università soprammenzionate, una gara d'appalto mediante procedura aperta con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché di stipulare uno o più contratti con l'aggiudicatario o gli aggiudicatari dei rispettivi lotti.
L’oggetto dell’appalto è la fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere in qualsiasi formato, anche digitale, e servizi gestionali connessi. Nella fornitura rientrano anche altre tipologie di materiale a carattere monografico quali CD, DVD, Film, Cartine Geografiche, Microfilm, Spartiti Musicali, che costituiscono comunque una parte marginale, stimata fra lo 0,1 e lo 0,3%, dell’ammontare totale. La fornitura va effettuata presso le biblioteche pubbliche delle seguenti Università:
POLITECNICO DI TORINO UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
La stipula del contratto non vincola in alcun modo il Consorzio CIPE all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati della fornitura, bensì dà origine ad un obbligo dell’operatore economico aggiudicatario di accettare, mediante esecuzione, l’Ordine di Fornitura che sarà emesso dal singolo Ateneo aderente all’iniziativa, nella misura dell’ammontare indicato nel presente Capitolato.
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto n. 1: monografie scientifiche e/o didattiche dei seguenti ambiti nazionali, linguistici, geografici: inglese, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-0, 978-1; e tutti gli altri ambiti nazionali, linguistici, geografici identificati attraverso i primi due gruppi del codice ISBN non previsti dai lotti 2, 3 e 4.
Lotto n. 2: monografie scientifiche e/o didattiche dell’ambito nazionale, linguistico, geografico italiano, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-88.
Lotto n. 3: monografie scientifiche e/o didattiche dei seguenti ambiti nazionali, linguistici, geografici: tedesco, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-3; russo, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-5; ceco e slovacco, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-80; bulgaro, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-954; serbo e montenegrino, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-86; della Bosnia Erzegovina, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-9958; sloveno, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-961; croato, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978- 953; macedone, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-9989; ucraino, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-966; polacco, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-83.
Lotto n. 4: monografie scientifiche e/o didattiche dei seguenti ambiti nazionali, linguistici, geografici: francese, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-2; portoghese e brasiliano, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-972, 978-989 e 978-85; spagnolo, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-84; greco, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-960.
Per Monografie si intendono volumi a stampa o su qualsiasi altro supporto, anche digitale, a carattere scientifico e/o didattico.
Per Continuazioni si intendono acquisizioni di collane e opere in più volumi a carattere monografico, edite su più anni, di cui l’Unità ordinante intenda ricevere tutto il pubblicato.
Per altre tipologie di materiale a carattere monografico su qualsiasi formato si intendono opere su supporto analogico o digitale (CD, DVD, Film, Cartine Geografiche, Microfilm, Spartiti Musicali).
Per Ordine di Fornitura si intende il documento, necessario, delle singole Università, con cui si manifesta la volontà delle Unità ordinanti di dare avvio all’esecuzione della fornitura prevista in Contratto, impegnando il fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richieste, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica del fornitore nonché delle condizioni economiche fissate dal fornitore medesimo nell’Offerta Economica. L’Ordine di Fornitura indica anche i riferimenti logistici per la consegna delle monografie. L’Ordine di Fornitura si potrà perfezionare anche con la semplice ricezione da parte del fornitore della richiesta di avvio della fornitura inviata e/o trasmessa dalle Unità ordinanti a mezzo PEC o altri sistemi analoghi. Pertanto gli Ordini di Fornitura sono da intendersi come contratti attuativi, conclusi a tutti gli effetti tra le singole Università e il fornitore attraverso l’emissione, secondo le modalità e i termini indicati nel Contratto sottoscritto con CIPE e in base alle prescrizioni del presente capitolato.
Le Amministrazioni Contraenti provvederanno anche ad indicare nell’ordine di fornitura:
1. Il CIG (Codice Identificativo Gara) da esse richiesto, “derivato” da quello del Contratto;
2. L’intenzione di valersi di servizi specifici nell’ambito di quanto previsto dal presente capitolato.
Responsabile del procedimento: è la persona nominata da CIPE ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010 e indicata negli Ordini di Fornitura delle Università.
Comitato di gestione: è composto dai referenti per l’appalto indicati da ciascuna Università ed ha funzioni di gestione collegiale del Contratto e della fornitura.
Rappresentanti del comitato di gestione: sono
- il Coordinatore del Comitato, da questo indicato e nominato da CIPE, con la funzione di convocare e presiedere le riunioni del Comitato e con poteri di rappresentanza verso i singoli atenei e verso il fornitore;
- il Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui al punto successivo.
Direttore dell’esecuzione del contratto: nominato da CIPE su indicazione del Comitato di gestione, il Direttore dell’esecuzione avrà compiti di coordinamento e supervisione della fornitura ed interloquirà, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici del contratto, con particolare riferimento al monitoraggio, alla reportistica nonché all’applicazione delle penali.
Sono competenze del Direttore dell’esecuzione del contratto:
- il monitoraggio generale della fornitura e della reportistica;
- l’assistenza e il coordinamento a favore delle Università per i rapporti con il fornitore.
Art. 3 Ammontare della Fornitura
L’ammontare complessivo per l’intera durata del contratto, comprensivo anche dell’eventuale proroga, stimato presunto e non garantito, posto a base di gara, al netto di IVA, è previsto fino ad un massimo di:
Euro 10.353.964,67 per il Lotto 1;
Euro 8.890.774,67 per il Lotto 2;
Euro 2.575.116,50 per il Lotto 3;
Euro 1.696.872,50 per il Lotto 4.
Detto importo ha carattere presuntivo. Si precisa che l’importo è inteso come ammontare del costo dell’intero ordinato da parte di ogni Ateneo, mentre l’ammontare del fatturato dipenderà dalla percentuale di ordini effettivamente evasa dal fornitore. Il valore del contratto per ciascun Ateneo sarà di conseguenza determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e effettivamente fornite nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale.
L’impresa, pertanto, non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo.
L'importo complessivo per i lotti 1, 2, 3 e 4 risulta pari alla sommatoria dei singoli importi messi a disposizione dagli Atenei aderenti, comprensivo delle eventuali proroghe.
A titolo meramente indicativo vengono pertanto indicati gli importi spendibili complessivamente per l’intera durata contrattuale, stimati presunti e non garantiti, al netto di IVA ove prevista, messi a disposizione da ciascuna Università per la presente procedura di gara.
Lotto n. 1:
Università | Importo Euro per 36 mesi | Importo Euro per 24 mesi (durata della proroga) | Importo totale |
Politecnico di Torino | 233.000,00 | 155.000,00 | 388.000,00 |
Università Ca' Foscari di Venezia | 550.000,00 | 50.000,00 | 600.000,00 |
Università degli studi dell'Insubria | 77.970,00 | 51.980,00 | 129.950,00 |
Università degli studi di Bergamo | 157.000,00 | 107.000,00 | 264.000,00 |
Università degli studi di Bologna | 1.154.000,00 | 745.000,00 | 1.899.000,00 |
Università degli studi di Firenze | 549.000,00 | 366.000,00 | 915.000,00 |
Università degli studi di Genova | 183.000,00 | 122.000,00 | 305.000,00 |
Università degli studi di Milano | 879.257,00 | 586.171,00 | 1.465.428,00 |
Università degli studi di Milano- Bicocca | 516.000,00 | 344.000,00 | 860.000,00 |
Università degli studi di Padova | 732.000,00 | 488.000,00 | 1.220.000,00 |
Università degli studi di Pavia | 156.000,00 | 104.000,00 | 260.000,00 |
Università degli studi di Perugia | 86.400,00 | 57.600,00 | 144.000,00 |
Università degli studi di Siena | 344.850,00 | 229.900,00 | 574.750,00 |
Università degli studi di Trento | 378.000,00 | 252.000,00 | 630.000,00 |
Università degli studi di Trieste | 240.000,00 | 160.000,00 | 400.000,00 |
Università degli studi di Udine | 110.302,00 | 73.534,67 | 183.836,67 |
Università IUAV di Venezia | 69.000,00 | 46.000,00 | 115.000,00 |
Lotto n. 2:
Università | Importo Euro per 36 mesi | Importo Euro per 24 mesi (durata della proroga) | Importo totale |
Politecnico di Torino | 150.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 |
Università Ca' Foscari di Venezia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Università degli studi dell'Insubria | 95.400,00 | 63.600,00 | 159.000,00 |
Università degli studi di Bergamo | 189.000,00 | 126.000,00 | 315.000,00 |
Università degli studi di Bologna | 1.185.000,00 | 786.000,00 | 1.971.000,00 |
Università degli studi di Firenze | 681.660,00 | 454.440,00 | 1.136.100,00 |
Università degli studi di Genova | 237.000,00 | 158.000,00 | 395.000,00 |
Università degli studi di Milano | 619.055,00 | 412.703,00 | 1.031.758,00 |
Università degli studi di Milano- Bicocca | 264.000,00 | 176.000,00 | 440.000,00 |
Università degli studi di Padova | 432.000,00 | 288.000,00 | 720.000,00 |
Università degli studi di Pavia | 135.000,00 | 90.000,00 | 225.000,00 |
Università degli studi di Perugia | 127.800,00 | 85.200,00 | 213.000,00 |
Università degli studi di Siena | 516.300,00 | 344.200,00 | 860.500,00 |
Università degli studi di Trento | 193.800,00 | 129.200,00 | 323.000,00 |
Università degli studi di Trieste | 270.000,00 | 180.000,00 | 450.000,00 |
Università degli studi di Udine | 150.850,00 | 100.566,67 | 251.416,67 |
Università IUAV di Venezia | 90.000,00 | 60.000,00 | 150.000,00 |
Lotto n. 3:
Università | Importo Euro per 36 mesi | Importo Euro per 24 mesi (durata della proroga) | Importo totale |
Politecnico di Torino | 52.000,00 | 35.000,00 | 87.000,00 |
Università Ca' Foscari di Venezia | 150.000,00 | 30.000,00 | 180.000,00 |
Università degli studi dell'Insubria | 8.940,00 | 5.960,00 | 14.900,00 |
Università degli studi di Bergamo | 38.000,00 | 26.000,00 | 64.000,00 |
Università degli studi di Bologna | 185.000,00 | 123.000,00 | 308.000,00 |
Università degli studi di Firenze | 182.580,00 | 121.720,00 | 304.300,00 |
Università degli studi di Genova | 37.500,00 | 25.000,00 | 62.500,00 |
Università degli studi di Milano | 220.550,00 | 147.034,00 | 367.584,00 |
Università degli studi di Milano- Bicocca | 87.000,00 | 58.000,00 | 145.000,00 |
Università degli studi di Padova | 243.000,00 | 162.000,00 | 405.000,00 |
Università degli studi di Pavia | 48.000,00 | 32.000,00 | 80.000,00 |
Università degli studi di Perugia | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
Università degli studi di Siena | 90.600,00 | 60.400,00 | 151.000,00 |
Università degli studi di Trento | 78.000,00 | 52.000,00 | 130.000,00 |
Università degli studi di Trieste | 78.000,00 | 52.000,00 | 130.000,00 |
Università degli studi di Udine | 21.499,50 | 14.333,00 | 35.832,50 |
Università IUAV di Venezia | 36.000,00 | 24.000,00 | 60.000,00 |
Lotto n. 4:
Università | Importo Euro per 36 mesi | Importo Euro per 24 mesi (durata della proroga) | Importo totale |
Politecnico di Torino | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |
Università Ca' Foscari di Venezia | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 |
Università degli studi dell'Insubria | 6.930,00 | 4.620,00 | 11.550,00 |
Università degli studi di Bergamo | 16.000,00 | 11.000,00 | 27.000,00 |
Università degli studi di Bologna | 227.000,00 | 151.000,00 | 378.000,00 |
Università degli studi di Firenze | 86.760,00 | 57.840,00 | 144.600,00 |
Università degli studi di Genova | 40.500,00 | 27.000,00 | 67.500,00 |
Università degli studi di Milano | 175.185,00 | 116.790,00 | 291.975,00 |
Università degli studi di Milano- Bicocca | 18.000,00 | 12.000,00 | 30.000,00 |
Università degli studi di Padova | 147.000,00 | 98.000,00 | 245.000,00 |
Università degli studi di Pavia | 36.000,00 | 24.000,00 | 60.000,00 |
Università degli studi di Perugia | 21.000,00 | 14.000,00 | 35.000,00 |
Università degli studi di Siena | 56.250,00 | 37.500,00 | 93.750,00 |
Università degli studi di Trento | 36.000,00 | 24.000,00 | 60.000,00 |
Università degli studi di Trieste | 27.000,00 | 18.000,00 | 45.000,00 |
Università degli studi di Udine | 22.498,50 | 14.999,00 | 37.497,50 |
Università IUAV di Venezia | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |
Il valore stimato della fornitura è puramente indicativo e valutato sulla base dell’ordinato rilevato da ciascuna Università nell’ultimo esercizio.
A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 163/06 e 81/08) le Unità ordinanti reputano che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell’aggiudicatario e pertanto non reputano opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.
Art. 4 Variazioni contrattuali
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine, siano esauriti i quantitativi sopra indicati, il singolo Ateneo potrà richiedere al fornitore, che sarà obbligato ad accettare, un incremento dei predetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto.
Nessun onere aggiuntivo, salvo ove espressamente previsto nel presente capitolato, può essere richiesto dal fornitore alle singole Università e/o al Consorzio CIPE per imballaggio, spedizione, cambio o altro, ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, nonché di messa a disposizione delle apparecchiature idonee per l’invio delle richieste di approvvigionamento via Internet offerte in sede di offerta tecnica.
Art. 5 Durata dell’appalto ed esecuzione anticipata della fornitura
La durata della presente fornitura è di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. La durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, previa comunicazione scritta del Consorzio CIPE, da inviare al fornitore con 45 (quarantacinque) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
A seguito dell’aggiudicazione ogni singola Università si riserva la potestà nei casi di urgenza e/o necessità di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’emissione di un Ordine di Fornitura anche in pendenza della sottoscrizione del Contratto. Gli Atenei, in caso di avvio anticipato della fornitura, si impegnano a sottoscrivere gli Ordini di Fornitura dopo che siano decorsi trentacinque giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, ovvero nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione vigente.
L’Appaltatore dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza del contratto, fornendo i materiali non consegnati ma ordinati in corso di esecuzione del contratto.
Art. 6 Modalità di esecuzione della fornitura
La fornitura consiste nella consegna di opere scientifiche e/o didattiche sia di carattere monografico, sia di pubblicazioni o collane in continuazione, in qualsiasi formato, anche digitale, fatta in base a ordini inviati nel corso di validità della fornitura dalle unità ordinanti, nonché del contestuale espletamento dei servizi e prestazioni previsti al successivo art. 7.
Le forniture e le prestazioni di servizi di cui al presente capitolato non sono affidate al fornitore in via esclusiva e pertanto le singole Unità ordinanti, per quanto di propria competenza, potranno affidare le stesse forniture e i servizi anche a soggetti terzi, diversi dal fornitore per il lotto di riferimento, in rapporto al soddisfacimento di particolari bisogni ed esigenze che si verificassero nel corso dell’esecuzione del Contratto.
Inoltre le singole Unità Ordinanti nel corso dell’esecuzione del contratto potranno acquisire da terzi e-book singoli e collezioni di e-book a seguito di trattative consortili e/o nazionali o di particolari offerte da parte di singoli editori.
Si precisa anche che le unità ordinanti delle Università avranno facoltà di chiedere preventivi e/o di emettere ordini di acquisto rivolgendosi a soggetti terzi:
- qualora il fornitore comunichi l’impossibilità di evadere l’ordine, disponendo la relativa cancellazione dello stesso dal sistema. Il fornitore ha l’obbligo di comunicare l’eventuale impossibilità di evadere l’ordine entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi dall’invio dell’ordine da parte dell’Unità ordinante;
- qualora il fornitore comunichi di non essere in grado di fornire quanto ordinato secondo i tempi di consegna previsti all’art. 11. Il fornitore ha l’obbligo di inviare tale comunicazione entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dall’invio dell’ordine da parte dell’Unità ordinante. L’Unità ordinante ha facoltà di cancellare l’ordine dandone comunicazione scritta al fornitore;
- qualora gli ordini non risultino evasi entro i tempi di consegna previsti per la fornitura dei singoli lotti come indicato all’art. 11. L’Unità ordinante ha facoltà di cancellare l’ordine dandone comunicazione scritta al fornitore.
Art. 7 Servizi minimi richiesti per la fornitura
I servizi sotto elencati sono parte integrante della fornitura e pertanto il fornitore è obbligato a garantirli, fermo restando la discrezionalità da parte delle singole Università di richiedere o meno in tutto o in parte i servizi in elenco al momento dell'avvio della fornitura e/o in corso d’opera tramite i rispettivi Ordini di Fornitura:
1. Servizio di assistenza cliente.
2. Comunicazioni con le Unità Ordinanti fatte a mezzo posta elettronica, telefono e sistemi di messaggistica istantanea (es. skype, etc.) nonché, esclusivamente per le comunicazioni formali, a mezzo PEC o altri sistemi analoghi, tramite un Responsabile della fornitura nominato dal fornitore, in grado di parlare e scrivere correttamente in lingua italiana, a conoscenza delle norme che condizionano il rapporto fra le parti, e munito dei necessari poteri per l’esecuzione della fornitura e dei servizi collegati. Il Responsabile nominato dal fornitore deve garantire la reperibilità almeno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 nei giorni lavorativi; il fornitore deve altresì nominare un sostituto del Responsabile per i casi di impedimento o assenza.
3. Ricezione di ordini e solleciti in formato elettronico (di norma effettuati con inserimento on line sul gestionale del fornitore e/o trasmissione via EDI, mentre l’invio via e-mail viene limitato ai soli solleciti).
4. Gestione degli ordini con modalità che verranno meglio specificate da ciascun Ateneo in sede di Ordine di Fornitura in relazione alle proprie necessità ed alla propria struttura organizzativa. Il fornitore dovrà garantire la possibilità di gestire più codici cliente, anche articolati in sottocodici e/o di gestire una pluralità di indirizzi di consegna e una pluralità di fondi di budget a fronte di un solo codice cliente assegnato all’Unità ordinante.
5. Accesso ad un database bibliografico e/o amministrativo, eventualmente personalizzabile, contenente informazioni bibliografiche ed editoriali.
6. Interazione tra il sistema gestionale dell’aggiudicatario e i sistemi di automazione delle Unità ordinanti tramite sistemi EDI, conformi al protocollo EDI (UN/EDIFACT (D96.A) EANCOM, secondo il profilo EDItEUR) per i messaggi ORDER, INVOIC, ORDRSP (risposta a ordini e reclami), ed eventualmente per i messaggi, ORDCHG (per cancellazione), OSTENQ (per reclami) e QUOTES (offerta) e una possibile evoluzione a EDItX XML.
7. Tempi di consegna o sostituzione della fornitura alle Unità ordinanti, secondo le modalità previste all’art. 11, a cura e spese del fornitore.
8. Trattamento di ordini espressamente indicati come urgenti (ordini di cui l’Unità ordinante richiede la fornitura entro il termine di 6 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine) con spese di spedizione a carico delle Unità ordinanti.
9. Invio di informazioni sull’impossibilità di evadere la singola fornitura o sul ritardo nella consegna, secondo quanto previsto al precedente art. 6 e nei successivi art. 9 e 10.
10. Gestione diretta del servizio di sollecito presso l’Editore; il fornitore si impegna comunque ad inoltrare anche i solleciti pervenuti dalle Unità ordinanti.
11. Fatturazione secondo quanto previsto dal successivo art. 14.
12. Consegna del materiale ordinato esclusivamente a mezzo corriere o a mano presso le specifiche Unità ordinanti (consegna al piano).
13. Ordini in continuazione: il fornitore garantirà la fornitura di tutte le pubblicazioni che saranno poste in commercio nel corso della vigenza del contratto, secondo quanto previsto all’art. 4 ultimo comma, come parte di collane o opere in più parti per le quali le Unità ordinanti abbiano sottoscritto o decidano di sottoscrivere un ordine in continuazione.
14. Preventivi di spesa: necessari a comunicare alle unità ordinanti il prezzo di vendita fissato dall’editore, devono essere inviati entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta da parte dell’Unità ordinante in tutti i casi in cui il prezzo non sia presente sul sistema gestionale del fornitore o vi sia indicato un prezzo errato. Per materiale presente e quotato sul sistema gestionale del fornitore, qualora il preventivo di spesa venga richiesto attraverso il sistema gestionale del fornitore, tale preventivo deve poter essere prodotto immediatamente dal sistema. Per gli ordini delle opere in continuazione (collane e opere in più volumi) il preventivo dovrà riguardare i prezzi dei titoli di cui è prevista la pubblicazione per l’anno in corso e dovrà pervenire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.
15. Tracciabilità delle spedizioni e dello stato di avanzamento delle consegne avvenute tramite corriere.
16. Controllo di duplicazione di ordini di singoli volumi già inviati e/o ordinati. Il fornitore dovrà garantire la possibilità di una gestione di questo controllo sia a livello di singolo Ateneo che a livello di singola Unità ordinante o insiemi di Unità ordinanti secondo modalità che verranno meglio specificate da ciascun Ateneo in sede di Ordine di Fornitura in relazione alle proprie necessità ed alla propria struttura organizzativa.
17. Report:
17.1 Report mensile degli ordini evasi e inevasi, dei tempi di ricezione dei testi in ordine e delle comunicazioni giustificative e del volume di spesa. Tale report dovrà contenere i seguenti dati:
- lotto di riferimento;
- tipologia ordine (standard, opera in continuazione);
- codice cliente e nome dell’Unità ordinante;
- numero d’ordine attribuito dall’Unità ordinante;
- autore;
- titolo;
- editore;
- ISBN;
- indicazione se l’ordine è evaso o inevaso (evaso, inevaso, in corso, sospeso, ecc. secondo la messaggistica concordata e prevista all’art. 10 punto p);
- stato dell'ordine (fornito fatturato, fornito non fatturato, non fornito, in attesa merce, ecc., secondo la messaggistica concordata e prevista all’art. 10 punto p);
- data invio ordine da parte dell’Unità ordinante;
- data ricezione ordine da parte del fornitore;
- quantità (numero copie ordinate);
- data di invio ordine al distributore/editore;
- data di pubblicazione (per opere in continuazione o per ordini di materiale non ancora pubblicato);
- eventuali comunicazioni giustificative (ad es. in ristampa, cancellato, etc.);
- data dell’eventuale comunicazione giustificativa;
- eventuale comunicazione della Unità ordinante per ordini di materiale non ancora pubblicato;
- altra comunicazione dell’Unità ordinante.
Inoltre per titoli già consegnati:
- data spedizione alla Unità ordinante;
- numero bolla di accompagnamento;
- data bolla di accompagnamento;
- tempo di consegna (metodologia di calcolo secondo quanto previsto all’art. 10 punto “o”).
Inoltre per i titoli già fatturati:
- numero fattura;
- data emissione fattura;
- prezzo di copertina nella valuta originale;
- codice valuta originale;
- cambio applicato;
- percentuale di sconto applicata;
- importo corrispondente in fattura;
- IVA (per materiali diversi dalle monografie a stampa);
- indicazione se pagato o non pagato;
- fondo indicato dall’Unità ordinante.
17.2 Report annuale del fatturato. Tale report dovrà contenere i seguenti dati:
- lotto di riferimento;
- codice cliente;
- tipologia materiale (es. monografie, e-book, DVD, CD-ROM, Film, etc.);
- importo fatturato per tipologia di materiale;
- importo fatturato totale.
La reportistica deve essere fornita o recuperata dal sito dell’aggiudicatario nel formato csv. I dati sopraelencati potranno essere resi disponibili in tempo reale (in linea) sul sito dell’aggiudicatario dotato delle opportune interfacce atte a consentire l’estrazione in modalità interattiva dei dati richiesti.
Inoltre
Qualora ricorrano le condizioni di legge, il fornitore, senza alcun addebito a carico delle Unità ordinanti, si impegna a:
assumere a suo completo carico l’onere IVA sui prodotti cartacei qualora non sia assolta dall’editore;
assolvere le pratiche Intrastat per il materiale a carattere monografico edito nei paesi appartenenti all’Unione Europea;
assolvere, in nome proprio, ad ogni adempimento relativo allo sdoganamento delle monografie in formato cartaceo extra UE.
In caso contrario, il fornitore, senza alcun addebito a carico delle Unità ordinanti, si impegna a:
garantire la fornitura dei dati aggregati richiesti dalla modulistica Intrastat, necessari per la compilazione da parte della Unità ordinante di tali dichiarazioni;
assolvere in nome della Unità ordinante ad ogni adempimento relativo allo sdoganamento delle monografie cartacee extra UE e inviare alla Unità ordinante medesima l’originale della relativa documentazione di avvenuto sdoganamento, in tempi utili all’espletamento degli adempimenti amministrativi da parte della Unità ordinante medesima e, comunque, entro e non oltre la fine di ogni anno solare di fornitura.
Si segnala che ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DL n. 90 del 1990 conv. in legge n. 165 del 1990: “non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazione estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.”
Eventuali attivazioni successive all’Ordine di fornitura di uno o più dei servizi minimi elencati non comportano l'attribuzione di maggiori compensi o indennizzi a favore del fornitore.
Il Concorrente dovrà indicare in sede di presentazione di offerta tecnica quali dei seguenti servizi opzionali si impegna a fornire e, limitatamente al servizio elencato al successivo punto 1), dovrà indicare in sede di presentazione di offerta economica la quotazione relativa alle operazioni di definizione e taratura iniziale dell'approval plan. La quotazione non sarà oggetto di attribuzione di punteggio in sede di valutazione delle offerte economiche.
Tutti i servizi opzionali saranno oggetto di attribuzione di punteggio in sede di valutazione delle offerte tecniche.
I servizi elencati dal punto 2) al punto 6) sono da considerarsi offerti a titolo gratuito.
Le Università aderenti potranno, al momento dell'avvio della fornitura o in corso d’opera, richiedere o meno, in tutto o in parte, i servizi opzionali offerti tramite i loro rispettivi Ordini di Fornitura.
L’attribuzione di punteggio ai servizi opzionali avverrà secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
Per tutti i Lotti:
1) Servizio approval plan consistente nella preventiva definizione, fatta congiuntamente tra biblioteca e fornitore in base a parametri concordati, di uno o più profili bibliografici di interesse sottoposti a periodiche revisioni e aggiustamenti, al fine di consentire per essi la spedizione automatica di nuove pubblicazioni, permettendo l’incremento coerente e tempestivo delle collezioni e contenendo i resi entro una soglia percentuale stabilita tra le parti.
2) Servizio visioni consistente nell’invio fisico volumi in visione. Il servizio visioni dovrà portare ad un equilibrato sviluppo delle collezioni nell’interesse comune di ridurre progressivamente l’entità dei volumi resi. Le modalità saranno concordate nei dettagli con le Unità ordinanti interessate e nessun aggravio di spesa dovrà essere previsto relativamente alla resa dei volumi non scelti.
3) Fornitura di libri esauriti (escluso l’antiquariato) o libri usati attraverso la richiesta di specifici preventivi da valutare caso per caso e con riserva di acquisto.
4) Realizzazione, anche in modalità e-learning, di seminari o corsi per il personale delle Università
sull’uso dei servizi offerti dal fornitore.
5) Invio su richiesta di file contenti lotti di record bibliografici completi in formato standard (UNIMARC; MARC21), secondo modalità da concordare con le singole Unità ordinanti.
6) Scarico di record bibliografici in formati standard (UNIMARC o MARC21): inteso come possibilità di esportazione dal sistema gestionale dell'aggiudicatario al fine dell'importazione nei sistemi di automazione delle Unità ordinanti.
Art. 9 Condizioni della fornitura
Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri doganali, le commissioni bancarie o altra spesa dovuta inerente al trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relativi alle forniture e i servizi in oggetto, nonché relativi ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
Il fornitore dovrà garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto, nell’Offerta tecnica e nel successivo Contratto e nei suoi allegati.
Le prestazioni di fornitura e di esecuzione dei servizi dovranno essere conformi, salva espressa deroga per iscritto, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato speciale d’appalto e dichiarate nell’Offerta tecnica.
Il fornitore è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Università e dalle Unità ordinanti, oltre che dal Consorzio CIPE.
Il fornitore si obbligherà, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Università di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto e dei singoli Ordini di fornitura.
Art. 10 Obbligazioni a carico del fornitore
Il fornitore si impegna a:
a) fornire le monografie e le altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato e eseguire i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario secondo quanto stabilito nel Contratto, nei Negozi di fornitura, negli atti di gara, nei relativi allegati e nelle Offerte Tecniche ed Economiche proposte dal fornitore;
b) garantire che le monografie e le altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato fornite siano conformi ai requisiti e alle caratteristiche indicati negli ordini di fornitura;
c) manlevare le unità ordinanti, le Università, il Consorzio CIPE ed il Comitato di gestione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente Capitolato e dagli Ordini di Fornitura, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle Unità ordinanti, alle Università e ai Rappresentanti del Comitato di gestione, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Contratto, negli atti di gara e relativi allegati, nell’Offerta tecnica e nell’Offerta economica e nei singoli Ordini di Fornitura;
e) predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l’organizzazione necessari atti a garantire elevati livelli di qualità della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente fornitura;
f) adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dalle Unità ordinanti, dalle Università e dai rappresentanti del Comitato di Gestione, per quanto di rispettiva ragione;
g) non opporre al Consorzio CIPE, ai Rappresentanti del Comitato di Gestione, alle Università e alle Unità ordinanti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi;
h) comunicare tempestivamente alle Unità ordinanti, alle Università e al Consorzio CIPE, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto e dei singoli ordini di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi Responsabili della fornitura;
i) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
l) eseguire la fornitura delle monografie e delle altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordine di fornitura e/o nei singoli ordinativi nel rispetto di quanto previsto nel Contratto e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi delle Unità ordinanti;
m) predisporre sul gestionale online o trasmettere alle singole Unità ordinanti e Università, per ciascun lotto e ciascun Ordine di Fornitura, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati secondo quanto specificamente previsto all’art. 7 punto 17;
n) predisporre e trasmettere in formato elettronico al Direttore dell’esecuzione del contratto annualmente la reportistica di cui all’art. 17, redatta secondo quanto specificamente previsto all’art. 7 punto 17;
o) adottare per il report annuale da inviare al direttore dell’esecuzione il sistema di calcolo descritto nell’allegato A al presente capitolato;
p) concordare al momento della firma del Contratto l’equivalenza della messaggistica presente nel proprio sistema di gestione con quella EDItX XML indicata all’allegato B del presente capitolato;
q) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto e dai singoli Ordini di Fornitura le disposizioni di cui al D.Lgs. n.. 9 aprile 2008 n. 81;
r) applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006;
s) applicare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Contratto;
t) restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al fornitore di cui all’art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 in caso di subappalto.
Art. 11 Tempi di consegna e di sostituzione
Le monografie e le altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato dovranno essere consegnate all’Unità ordinante richiedente, in pacchi accompagnati da bolla (DDT) relativa al materiale contenuto, entro e non oltre:
Per il lotto 1: 35 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine; Per il lotto 2: 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine; Per il lotto 3: 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine; Per il lotto 4: 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine.
Per quanto riguarda i volumi appartenenti a opere e a collane in continuazione il termine di consegna è inteso come il numero di giorni naturali e consecutivi, da computarsi dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
Per quanto riguarda le monografie e le altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato di difficile reperibilità (opere non in normale commercio come ad esempio le pubblicazioni di Enti/Associazioni e le opere acquistabili solo direttamente dall’editore) i tempi di consegna potranno variare da quelli standard e saranno stabiliti in accordo fra le parti.
Per quanto riguarda ordini espressamente indicati come urgenti il termine di consegna è inteso entro e non oltre 6 giorni lavorativi dalla data di invio dell’ordine.
La sostituzione di materiali pervenuti difettosi o danneggiati dovrà avvenire entro e non oltre 35 giorni per il lotto 1, 30 giorni per il lotto 2 e 40 giorni per i lotti 3 e 4, computati dal ricevimento della comunicazione del difetto o danno riscontrato dalla Unità ordinante, a carico e rischio del fornitore e senza che sia dovuto alcun compenso.
La sostituzione di materiali pervenuti inesatti e non corrispondenti all’ordine dovrà avvenire entro e non oltre
35 giorni per il lotto 1, 30 giorni per il lotto 2 e 40 giorni per i lotti 3 e 4, computati dal ricevimento della
comunicazione di non conformità inoltrata dalla Unità ordinante, a carico e rischio del fornitore e senza che sia dovuto alcun compenso.
In caso di consegna presso una Unità ordinante diversa da quella a cui è destinata la fornitura, il materiale dovrà essere ritirato a cura e spese del fornitore e sempre a sua cura e spese dovrà essere consegnato presso la sede indicata nell’ordine, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’errore riscontrato dall’Unità ordinante.
Xxxxxxx nella consegna o mancata fornitura nei termini suddetti vengono trattati secondo quanto previsto dal successivo art. 18.
Tutti i suddetti termini si intendono come giorni naturali e consecutivi da computarsi a decorrere dalla data di ricezione dell’ordine o dalla data della conferma inviata dall’Unità ordinante in caso di ordini sospesi perché duplicati o perché in attesa di chiarimenti salvo diversa specifica indicazione.
Tutte le modalità di comunicazione comprese quelle per le contestazioni per difetti, danni e/o errori di consegna avverranno con posta elettronica semplice, posta elettronica certificata, e/o con altra modalità elettronica stabilita dall’Unità ordinante e resa preventivamente nota al fornitore.
Art. 12 Corrispettivi contrattuali
I corrispettivi contrattuali sono determinati:
per il lotto 2 (monografie e altre tipologie di materiale a carattere monografico, in qualsiasi formato, di ambito nazionale, linguistico, geografico italiano) dal prezzo di copertina o, in mancanza, dal prezzo di catalogo editoriale, espresso in Euro, ridotto della percentuale di sconto offerto;
per i lotti 1-3-4 (monografie e altre tipologie di materiale a carattere monografico, in qualsiasi formato, di ambito nazionale, linguistico, geografico straniero) dal prezzo stabilito dall’Editore in euro (o se non stabilito in euro, nella valuta originale del Paese in cui il volume è edito cambiato in euro o nella valuta stabilita dall’editore per il mercato Europeo cambiato in euro) ridotto della percentuale di sconto offerto. Il fornitore procederà alla conversione in Euro applicando il cambio di riferimento “Euro- Rilevazioni BCE” pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”:
a) del giorno di conferma o emissione dell’ordine, per gli ordini emessi direttamente sul sistema gestionale del fornitore, esclusivamente per i materiali ivi presenti e quotati;
b) del giorno di emissione della bolla di accompagnamento di cui al successivo art. 15;
c) del giorno di emissione del preventivo.
Le modalità di conversione di cui ai punti a), b) e c) saranno definite di norma a livello di Ateneo o altrimenti a livello di Unità ordinante nel proprio Ordine di fornitura.
I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Sono altresì compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e gli obblighi derivanti al fornitore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti.
Si precisa inoltre che:
a. Per la fornitura di monografie e altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato di difficile reperimento (opere non in normale commercio come ad esempio le pubblicazioni di Enti/Associazioni e le opere acquistabili solo direttamente dall’editore) dovranno essere applicate le medesime condizioni di sconto sul prezzo di copertina contenute nell’offerta economica per la specifica tipologia di materiale.
b. Per la fornitura di ordini urgenti il costo a carico delle Unità ordinanti sarà esclusivamente quello relativo alle spese postali/invio concordate all’atto dello specifico ordine; a tali ordini saranno applicate le medesime condizioni di sconto sul prezzo di copertina contenute nell’offerta economica per la specifica tipologia di materiale.
c. Per la fornitura di opere esaurite o usate si applica quanto previsto al precedente art. 8.
I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Unità ordinanti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle singole Università e previo accertamento della regolare e corretta esecuzione della prestazione.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
Rimane inteso che l’Unità ordinante prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) - attestante la regolarità del fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla GURI, maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n.. 9 ottobre 2002, n. 231.
Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Unità Ordinanti e al Consorzio CIPE, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Nel caso in cui risulti aggiudicatario un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Unità Ordinanti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Unità ordinante. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle forniture cui si riferisce.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nei singoli Ordini di Fornitura, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti attuativi e/o il Contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC o altri sistemi analoghi, rispettivamente dalle Unità Ordinanti e dal Consorzio CIPE, ciascuno per quanto di propria competenza.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti dell’Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Unità ordinante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al fornitore.
Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Si conviene che, in ogni caso, le Unità Ordinanti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore via PEC o altri sistemi analoghi, i singoli contratti attuativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010.
In ogni caso, si conviene che il Consorzio CIPE, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con PEC o altri sistemi analoghi, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
Il fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Qualora ricorrano le condizioni di legge ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all’articolo 15 del presente capitolato, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.
Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il fornitore si impegna, inoltre, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la singola Unità ordinante riterrà di adottare.
Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.
Ciascuna fattura dovrà essere intestata e trasmessa all’Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel Contratto e nei singoli Ordini di fornitura, pena l’applicazione di una penale di € 500.
Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara),“derivato” da quello del contratto e comunicato nell’Ordine di Fornitura di ciascuna Università, dovrà essere inserito, a cura del fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Università nei rispettivi pagamenti così da ottemperare agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Università, alle Unità ordinanti e al Consorzio CIPE, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati.
Oltre alle sospensioni dovute ai periodi di chiusura delle biblioteche, le Università possono richiedere al fornitore, per loro esigenze dovute al rispetto di normative e tempistiche amministrative e contabili, la sospensione della fornitura delle monografie e dell'emissione delle fatture. Di norma tale sospensione non sarà superiore ai 15 giorni naturali e consecutivi.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il fornitore potrà unilateralmente sospendere la fornitura del materiale bibliografico e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nelle singole richieste di Fornitura.
Qualora il fornitore sospenda in modo arbitrario una o più obbligazioni poste a suo carico e tale inadempimento si protragga per un periodo di più di 15 giorni naturali e consecutivi a partire da una comunicazione scritta inviata dalla singola Università, i singoli Negozi di Fornitura si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle singole Università e dal Consorzio CIPE.
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente articolo.
Art. 15 Consegna con bolla di accompagnamento
La consegna della fornitura all’Unità ordinante va fatta a carico e rischio del fornitore, in pacchi corredati da bolla di accompagnamento relativa al materiale contenuto, nei termini temporali previsti al precedente art. 11.
La fattura di quanto consegnato dovrà essere emessa in forma cumulativa posticipata al primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della consegna dei volumi. Le fatture dovranno essere intestate e indirizzate alle Unità ordinanti secondo quanto specificato dalle singole Università nei rispettivi Ordini di fornitura.
Le Università possono richiedere al fornitore, per loro esigenze dovute al rispetto di normative e tempistiche amministrative e contabili, la modifica della tempistica concordata per l’emissione delle fatture in forma cumulativa posticipata al primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della consegna dei volumi. Di norma tale modifica (anticipazione/posticipo) non sarà superiore ai 15 giorni naturali e consecutivi.
Tutte le bolle di accompagnamento dovranno essere redatte e intestate secondo le specifiche indicazioni fornite dalle singole Università nei rispettivi Ordini di fornitura. In linea di massima le bolle di accompagnamento dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, i riferimenti interni forniti dalla Unità ordinante (ad es. numero d’ordine dei singoli titoli), una breve descrizione bibliografica, l’ISBN, il numero di copie per ciascun titolo e inoltre specificare per ogni singolo titolo:
- numero di impegno e numero d’ordine emessi dall’Unità ordinante;
- prezzo di copertina o di catalogo stabilito dall’editore per l’Italia in Euro o, se non stabilito in Euro, espresso in valuta originale del paese in cui il materiale è edito o nella valuta stabilita dall’editore per il mercato Europeo;
- tasso di cambio applicato (cambio di riferimento Euro-rilevazione BCE del giorno di emissione del documento di accompagnamento, oppure di effettuazione dell’ordine nel caso di ordini emessi direttamente sul sistema gestionale del fornitore, oppure di emissione del preventivo secondo quanto specificato all’art. 12);
- IVA solo se dovuta;
- percentuale di sconto;
- prezzo di catalogo previsto per l’Italia espresso in Euro al netto dello sconto;
- importo totale per titolo al lordo dello sconto in Euro.
La fattura cumulativa dovrà contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, le medesime informazioni riportate sulla bolla di accompagnamento ed inoltre:
- numero di impegno;
- elenco, ordinato per numero di bolla, dei volumi consegnati contenente, per ogni linea di fattura, il numero e la data della bolla di accompagnamento, il numero di ordine della Unità ordinante e il tasso di cambio applicato;
- importo totale fattura da liquidare al lordo di sconto in Euro.
Il numero minimo e massimo di pubblicazioni che devono essere contenute nelle fatture, nei documenti di accompagnamento e nei pacchi che il fornitore dovrà consegnare, sarà definito negli specifici Ordini di fornitura dei singoli Atenei. La sostituzione di fatture non conformi al materiale consegnato e/o ordinato dovrà avvenire entro e non oltre i 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’errore riscontrato dall’Unità ordinante. Qualora ricorrano le condizioni di legge la comunicazione verrà effettuata per il tramite del Servizio di Interscambio secondo quanto previsto dal DM 7 marzo 2008 e dal DM 3 aprile 2013, n. 55.
Qualora ricorrano le condizioni di legge, le singole Università potranno richiedere con i propri Ordini di fornitura la consegna con fattura come documento accompagnatorio. In questo caso tutte le fatture dovranno essere redatte e intestate secondo le specifiche indicazioni fornite dalle singole Università nei rispettivi Ordini di fornitura. In linea di massima le fatture dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, i riferimenti interni forniti dalla Unità ordinante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: indicazione della voce di contabilità analitica di budget, riferimento numerico dell’elenco di titoli trasmesso, numero d’ordine dei singoli titoli), breve descrizione bibliografica, ISBN, numero di copie per ciascun titolo e specificare per ogni singolo titolo:
- numero di impegno e numero d’ordine emessi dall’Unità ordinante;
- prezzo di copertina o di catalogo stabilito dall’editore per l’Italia in Euro o, se non stabilito in Euro, espresso in valuta originale del paese in cui il materiale è edito o nella valuta stabilita dall’editore per il mercato Europeo;
- tasso di cambio applicato (cambio di riferimento Euro-rilevazione BCE del giorno di emissione della fattura oppure di effettuazione dell’ordine nel caso di ordini emessi direttamente sul sistema gestionale del fornitore, oppure di emissione del preventivo secondo quanto specificato all’art. 12);
- IVA solo se dovuta;
- percentuale di sconto;
- prezzo di catalogo previsto per l’Italia espresso in Euro al netto dello sconto;
- importo totale per titolo al lordo dello sconto in Euro;
- importo totale fattura da liquidare al lordo di sconto in Euro.
Per quanto concerne i tempi di emissione della fattura per ordini derivanti dal servizio visioni, la fattura dovrà essere emessa entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d’ordine. Le modalità di emissione fattura per gli ordini derivanti dal servizio visioni verranno definite negli specifici Ordini di fornitura dei singoli Atenei.
Il numero minimo e massimo di pubblicazioni che devono essere contenute nelle fatture, nei documenti di accompagnamento e nei pacchi che il fornitore dovrà consegnare, sarà definito negli specifici Ordini di fornitura dei singoli Atenei. La sostituzione di fatture non conformi al materiale consegnato e/o ordinato dovrà avvenire entro e non oltre i 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’errore riscontrato dall’Unità ordinante.
Art. 17 Reportistica relativa ai Key performance Indicator (K.p.i.)
La procedura di seguito dettagliata è individuata quale metodo di verifica dell'andamento della fornitura.
Il fornitore deve presentare al Direttore dell’esecuzione del contratto la reportistica annuale sui Key performance Indicator (K.p.i) descritti nel successivo art. 18 del presente capitolato. Tale reportistica deve essere conforme a quanto previsto nell’art. 7 punto 17. Il momento di avvio delle registrazioni delle transazioni per la produzione dei report di ciascuna Università sarà definito dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Ai soli fini del calcolo della reportistica dei K.p.i. si farà riferimento all’anno commerciale (360 gg).
Il report rappresenta l’andamento della fornitura per gli ordinativi globalmente emessi da ciascuna università nonché dall’aggregato delle università nel suo complesso. Il fornitore deve dunque presentare un report annuale dell’andamento della fornitura per l’anno di riferimento per ogni singola università e un report per l’aggregato nel suo complesso.
Il report deve essere presentato esclusivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto entro e non oltre cinquanta giorni naturali e consecutivi dal successivo termine di riferimento. Il report di ogni lotto andrà chiuso alla data che risulta aggiungendo al termine dell’anno di riferimento il numero di giorni indicato per la fornitura aumentato di uno (ad es. se l’anno terminasse il 10 novembre e il tempo di consegna fosse di 30 giorni, il report andrebbe chiuso con la situazione all’11 dicembre, trentunesimo giorno dall’ultimo giorno di ordinazione e conseguente scadenza dei termini di consegna relativi all’anno in oggetto) e fornito entro e non oltre il 30 dicembre.
Ai fini del calcolo dei K.p.i. ciascun anno di fornitura si intende come un ciclo concluso.
Inoltre il fornitore dovrà, sempre al termine di ogni anno di fornitura, presentare un report annuale relativo al fatturato per ogni singola università e per l’aggregato nel suo complesso. Tale report deve essere conforme a quanto previsto nell’art. 7 punto 17.
I Key performance Indicator (K.p.i), hanno come oggetto di misurazione la fornitura di monografie e altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato e la fornitura di opere in continuazione.
Si riporta di seguito una tabella in cui per ciascun indicatore vengono riportate le informazioni necessarie al calcolo e alla valutazione dei K.p.i.
Per ciascun K.p.i. i criteri di misurazione e i limiti che ne determinano la valutazione sono riportati nel successivo art. 18.
Per ciascun lotto:
INDICATORI DI PERFORMANCE KPI | INFORMAZIONE |
Correttezza dell’esecuzione dell’ordine | Numero totale degli ordini standard emessi Numero ordini standard evasi Numero ordini standard inevasi |
Numero totale degli ordini in continuazione emessi Numero ordini in continuazione evasi Numero ordini in continuazione inevasi | |
Puntualità delle consegne | Numero totale delle consegne di ordini standard Numero delle consegne di ordini standard entro il limite Numero delle consegne di ordini standard oltre il limite |
Numero totale delle consegne di ordini in continuazione Numero delle consegne di ordini in continuazione entro il limite Numero delle consegne di ordini in continuazione oltre il limite |
Art. 18 Verifica della fornitura
I K.p.i. così come di seguito descritti costituiscono i parametri di valutazione del servizio; essi sono rilevati annualmente a seguito dell’invio da parte del fornitore della reportistica di cui all’art. 17 al Direttore dell’esecuzione del contratto. Il K.p.i. elaborato su base annua sarà destinato all’applicazione delle eventuali penali, così come disciplinato all’art. 19.
Nelle tabelle seguenti per ognuna delle 2 tipologie di K.p.i. vengono indicate le modalità di calcolo e i valori soglia che determinano il valore atteso della prestazione per entrambe le tipologie di ordine (ordini standard e ordini in continuazione) per ciascuno dei lotti.
K.p.i. | CALCOLO del K.p.i. COMPLESSIVO in % | VALORE SOGLIA | |
Lotto 2 | Lotti 1/3/4 | ||
85% | 75% | ||
Correttezza di esecuzione dell’ordine per ordini standard e in continuazione | Ordini evasi –––––––––––––––– x 100 Numero totale ordini | ||
Puntualità delle consegne per ordini standard e in continuazione | Numero delle consegne entro il limite –––––––––––––––––––––––– x 100 Numero totale delle consegne |
Ai fini della determinazione del K.p.i. complessivo, verrà utilizzata la media dei due K.p.i. (correttezza e puntualità) secondo la seguente formula:
K.p.i. = ∑k.p.i.i.
2
Le penalità previste per la fornitura sono le seguenti:
Penali calcolate sul K.p.i. complessivo (ordini standard e ordini in continuazione) per ciascun lotto
Le penali saranno calcolate in relazione al K.p.i. complessivo per ciascun Ateneo aderente all’aggregazione nell’anno di riferimento.
Per il primo 3% (tre per cento) in meno rispetto al valore di soglia del K.p.i. complessivo annuo per ciascun lotto, di cui all’art. 16, il fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) relativo al venduto dell’anno (intendendosi con venduto il totale del fatturato pagato nell’anno in esame) in relazione all’Ateneo interessato, fatto salvo il maggior danno.
Per ogni ulteriore 3% (tre per cento) di scostamento la penale di cui sopra sarà incrementata del 0,5% (zero virgola cinque per cento). Pertanto, a titolo di esempio, laddove si verificasse uno scostamento di sei punti percentuali sul valore soglia del K.p.i. complessivo di un lotto (nel caso del lotto 2 corrisponde un K.p.i. del 79% (settantanove per cento), nel caso dei lotti 1, 3, 4 corrisponde a un K.p.i. del 69% (sessantanove per cento) la penale da applicare sarà del 1,00% (uno per cento) sul venduto del relativo lotto dell’anno riferito all’Ateneo interessato.
Penali per ritardata presentazione della reportistica
Per ogni giorno solare di ritardo successivo al quarto giorno lavorativo, rispetto ai termini stabiliti, della trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei K.p.i. di ciascun lotto e di tutta la reportistica richiesta, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà applicare una penale:
- di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica di ciascun lotto, fatto salvo il maggior danno.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore produca la documentazione richiesta anche in modo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato o dagli indirizzi formulati dal
Direttore dell’esecuzione del contratto; in tali casi il Direttore dell’esecuzione del contratto applicherà una penale di € 100,00 al giorno sino al momento in cui la documentazione inizierà ad essere prestata in modo conforme alle disposizioni contenute in capitolato o dagli indirizzi formulati dal Direttore dell’esecuzione del contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Penali per ritardata comunicazione dell’impossibilità di evadere l’ordine o di rispettare i termini di consegna
In caso di ripetuti ritardi rispetto ai termini stabiliti nel precedente art. 6 (rispettivamente, di 7 e 15 giorni) nella comunicazione dell’impossibilità di evadere l’ordine o di rispettare i termini di consegna, su segnalazione del singolo Ateneo il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà applicare una penale:
- di € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno solare di ritardo nella comunicazione, fatto salvo il maggior danno; Penali per fatturazione non conforme
Nel caso di ripetuta trasmissione da parte del fornitore di fatture non conformi alle condizioni e agli eventuali termini indicati nel Contratto e nei singoli Ordini di fornitura, il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà applicare una penale di € 500 (cinquecento/00) per la fatturazione non conforme.
Penali per mancato o ritardato invio della documentazione di avvenuto sdoganamento
Nel caso di cui all’art. 7 punto B), il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà applicare una penale:
- di € 100 (cento/00) per ogni settimana di ritardo nell’invio della documentazione di avvenuto sdoganamento rispetto ai tempi utili all’espletamento degli adempimenti amministrativi da parte della Unità ordinante;
- di € 1.000 (mille/00) nel caso in cui la documentazione non venga inviata entro la fine di ogni anno solare di fornitura.
Penali per altri inadempimenti
Il direttore dell’esecuzione, al di fuori di quanto sopra previsto in merito alle penalità, nel caso venga riscontrata un’inadempienza nell’erogazione di uno dei servizi obbligatori di cui all’art. 7 (da considerarsi obbligazioni essenziali laddove richiesti in tutto o in parte dall’Unità ordinante al momento dell'avvio della fornitura nell’Ordine di Fornitura), disporrà anche della facoltà di applicare nei confronti dell’appaltatore penalità commisurate al valore delle inadempienze, in ogni caso non inferiori allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) e non superiori allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore contrattuale del singolo Ordine di Fornitura, fatti salvi eventuali danni.
Gli inadempimenti contrattuali e l’applicazione delle penali verranno comunicati per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del fornitore nei confronti della singola Università, ovvero tramite emissione di note di credito da parte del fornitore, ovvero potrà essere detratto direttamente dalle fatture ancora in pagamento al momento dell’avvenuto inadempimento.
Qualora l’ammontare delle penali applicate dal direttore dell’esecuzione per nome e per conto di una singola Università superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione, la stessa Università potrà risolvere di diritto il proprio rapporto negoziale senza che ciò pregiudichi la continuazione del Contratto e degli altri Ordini di Fornitura predisposti dalle altre Università.
Altresì qualora l’ammontare complessivo delle penali ammonti al 10% dell’importo contrattuale del singolo lotto il Consorzio CIPE può richiedere la risoluzione di diritto del contratto per il lotto di riferimento.
Altresì la singola Università potrà risolvere di diritto il proprio Ordine di fornitura ex art. 1456 C.C., qualora lo scostamento del valore soglia del K.p.i. raggiunga il 30% (trenta per cento), ovvero che la performance complessiva sia del 55% (cinquantacinque per cento) per il lotto 2 e del 45% (quarantacinque per cento) per i lotti 1, 3, 4.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Università a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 il fornitore alla stipula del Contratto, presterà una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto aggiudicato a favore del Consorzio CIPE e delle altre Università aggregate mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee.
Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, e rilasciata in favore delle Università e del Consorzio CIPE, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Capitolato e dall’esecuzione dei singoli negozi di fornitura effettuati dalle Università Contraenti.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le singole Università Contraenti e/o il Consorzio CIPE, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 19, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera, rispettivamente, nei confronti del Consorzio CIPE a far data dalla sottoscrizione del Contratto e, per quanto concerne tutti gli obblighi del fornitore nei confronti delle singole Università di cui agli Ordini di fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell’art. 113, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito.
La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, nonché per tutta la durata dei singoli Ordini di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti; pertanto, essa sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Università e/o del Consorzio CIPE.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Consorzio CIPE.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Consorzio CIPE ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto e, del pari, le singole Università hanno facoltà di dichiarare risolti i rispettivi Ordini di Fornitura.
E’ ammesso il subappalto entro il limite del 30% (trenta percento) dell’importo complessivo contrattuale.
Il Concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni oggetto del servizio/fornitura dovrà dichiararne l’intenzione in sede di domanda di partecipazione alla gara, indicando le prestazioni che intende subappaltare e la relativa percentuale, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile, nei confronti dell’Ente, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Ente con specifico provvedimento previo:
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate;
b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto;
c) verifica dell’assunzione, da parte del subappaltatore, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto.
In caso di mancata presentazione della documentazione richiamata nel termine previsto, l’Ente non autorizzerà il subappalto.
In caso di subappalto il concorrente dovrà garantire che il servizio così come definito all’art. 7 avvenga attraverso un unico portale a garanzia dell’unitarietà dei flussi gestionali, è ammessa soltanto la possibilità di avere più database bibliografici che facciano comunque riferimento ad un unico database gestionale.
Art. 22 Divieto di Cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto ed i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità della cessione stessa.
In tal caso, il Consorzio CIPE, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e i singoli negozi di fornitura.
Art. 23 Verifiche ispettive e di conformità
Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Consorzio CIPE potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del presente capitolato e dei singoli contratti attuativi del medesimo. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, il Consorzio CIPE in conformità a quanto previsto al successivo articolo 24, si riserva di risolvere il contratto.
Le Unità ordinanti provvederanno, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Unità ordinante provvederà a dare comunicazione al Consorzio CIPE per gli adempimenti di cui al comma successivo.
Nel caso di frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato e per ragioni oggettivamente imputabili al fornitore e salvo cause di forza maggiore, il Contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art.1456 C.C., fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
Nel caso in cui la fornitura non sia resa secondo quanto pattuito, ciascuna Università nell'ambito del proprio Ordine di Fornitura provvederà a contestare al fornitore, a mezzo PEC o altri sistemi analoghi, le inadempienze riscontrate, con contestuale invito a provvedere secondo le indicazioni fornite.
Qualora il fornitore non provveda, nei termini previsti, a sanare le inadempienze contestate, è fatta salva la facoltà per le singole Università, ai sensi dell’art. 1454 C.C., di procedere alla risoluzione del singolo Ordine di fornitura, a tutto rischio e danno dello stesso fornitore.
Il contratto e/o i singoli ordini nonché i contratti di fornitura, subappalto e/o subfornitura è altresì risolto di diritto nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa secondo quanto previsto nella legge per il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (art. 3 c. 8 L. n. 136/2010).
Le singole Università e/o il Consorzio CIPE, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente da ciascun Ordine di Fornitura e/o dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto e/o ogni singolo Ordine di Fornitura. Università potrà recedere per qualsiasi motivo dall’ Ordine di Fornitura e/o dal Contratto, in tutto o in parte avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al fornitore con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In ogni caso il fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore delle Università aggregate.
Nel caso di recesso dal Contratto da parte del Consorzio CIPE non potranno essere emessi nuovi Ordini di Fornitura da parte delle Università aggregate e le singole Università potranno a loro volta recedere dagli ordini di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al fornitore con PEC fatto salvo quanto previsto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente dovrà dichiarare:
a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui sopra rese ai sensi del precedente comma, ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la fornitura gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1456 cod. civ., per fatto e colpa del fornitore, con facoltà del Consorzio CIPE di incamerare la cauzione prestata.
Art.27 Spese fiscali e tributarie
Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo.
Il fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del fornitore.
Art. 28 Norme regolatrici e disciplina applicabile
Salvo quanto prescritto nel capitolato, nel contratto ed i singoli contratti attuativi sono regolati in via graduata:
a) dal Contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 163/2006 e s.m.i.;
c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
d) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Le clausole del Contratto, del capitolato e degli ordini di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Non è prevista la clausola compromissoria.
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e il Consorzio CIPE, non risolte in via bonaria, sarà competente in via esclusiva il foro di Genova.
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e le singole Università, non risolte in via bonaria, sarà competente in via esclusiva il foro della sede legale della singola Università.