VETTORE STRADALE
VETTORE STRADALE
Assicurazione della responsabilità civile del vettore per i danni alle merci trasportate
Slide 1: Vettore stradale
Introduzione
PUNTI FORTI
• Velocità consegna merci.
• Risparmio tempo.
• Capillarità delle destinazioni.
Il trasporto delle merci in Italia avviene in larga parte via
gomma, circa il 90%, mentre solo il 10% su ferrovia.
Slide 2: Introduzione
Il trasporto delle merci in Italia avviene in larga parte via gomma e cioè via autocarro: il ritardo delle infrastrutture ferroviarie ed il carente livello di servizio fornito dalle ferrovie ha fatto sì che oggi meno del 10% delle merci venga movimentato via ferrovia: più del 90% è appannaggio delle imprese di autotrasporto che sono in grado di garantire una maggiore affidabilità soprattutto per quanto riguarda i tempi di consegna (il rispetto dei quali è oggi essenziale per le imprese che – come noto - tentano di limitare quanto più possibile le scorte di magazzino).
Il settore dell’autotrasporto è stato oggetto di un riassetto complessivo realizzato con il decreto legislativo 286 che ha modificato completamente il panorama della responsabilità vettoriale.
Il nostro prodotto (che aveva richiesto varie modifiche a seguito degli interventi legislativi intervenuti in passato) è stato riformulato integralmente adattandolo alla nuova realtà di mercato.
Slide 3: Che cosa assicura questo prodotto
Che cosa assicura
Il prodotto nasce per garantire i vettori stradali dalle responsabilità cui sono soggetti per danni e/o perdite subiti dalle merci loro affidate per il trasporto.
responsabilità CO del
Il prodotto assicura esclusivamente la
NTRATTUALE
vettore.
Sono escluse la responsabilità extracontrattuale e altre responsabilità connesse all’attività di trasporto
Il prodotto nasce per garantire i vettori stradali dalle responsabilità in cui incorrono per danni e/o perdite subiti dalle merci a loro affidate per il trasporto. Si tratta ovviamente di uno strumento essenziale per l’impresa di autotrasporto, che nell’esercizio della sua attività imprenditoriale – può imbattersi in responsabilità “importanti” che potrebbero mettere a repentaglio la solidità e la stabilità patrimoniale e finanziaria dell’impresa stessa, qualora non adeguatamente coperte e trasferite ad un assicuratore.
Il prodotto assicura:
la responsabilità civile contrattuale del vettore conseguente a
danni o perdite materiali subiti dalle merci trasportate
Sono pertanto escluse tutte le responsabilità extracontrattuali: con questo prodotto vengono coperte le sole responsabilità ex contratto di trasporto e solo quelle conseguenti a danni o perdite materiali subiti dalle merci trasportate. Altri tipi di responsabilità connessi all’autotrasporto - ad esempio l’inquinamento - possono essere garantiti con altri prodotti (non gestiti nell’ambito del ramo trasporti).
Obiettivo
UNO STRUMENTO SEMPLICE PER:
•Armonizzare i prodotti del gruppo in uso;
•Rendere più trasparente le condizioni contrattuali;
•Adeguare le condizioni al nuovo assetto normativo.
Slide 4: Linee guida del prodotto
Si è cercato di predisporre un prodotto chiaro e comprensibile anche ai “non addetti ai lavori”; in altre parole si è cercato di dar rispondenza alla richiesta sempre più pressante di trasparenza nei confronti dell’utenza che frequentemente resta disorientata di fronte ai prodotti che vengono loro offerti e di cui non sempre è chiara la portata in termini di garanzia prestate, rischi coperti e rischi esclusi.
D.LGS. 286/2005
DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2005, N. 286
DISPOSIZIONI PER IL RIASSETTO NORMATIVO IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE REGOLATA DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTATORE
Slide 5: Il Decreto Legislativo 21 Novembre 2005, n. 286
Il Decreto 286 ha dato un nuovo assetto normativo a tutto il settore dell’autotrasporto con l’intento:
1. da una parte di liberalizzarlo;
2. dall’altra di riorganizzare il mercato dell’autotrasporto.
Xxxx è stato fatto per liberalizzare il mercato?
E’ stato abolito il sistema delle tariffe a forcella (prezzo amministrato fissato per legge per alcune tipologie di trasporti). Si trattava di una misura che non aveva fornito i risultati sperati; si è pertanto deciso di lasciare alla libera contrattazione delle parti la determinazione dei prezzi per i servizi di trasporto.
Cosa è stato fatto per riorganizzare il mercato dell’autotrasporto?
Questo settore ha vissuto negli ultimi anni in uno stato di grave sofferenza dovuta ad un eccessivo proliferare di piccole aziende (molte delle quali a livello famigliare e monoveicolare, cioè i c.d. Padroncini) incapaci di far fronte alla concorrenza delle grandi aziende europee capaci di economie di scale e di fornire servizi sempre più completi ed adeguati alle esigenze delle aziende moderne.
Per queste ragioni sono state introdotte:
• misure volte a garantire la sicurezza dell’autotrasporto;
• misure volte a combattere più efficacemente la piaga dell’autotrasporto abusivo. Questo è il panorama generale in cui si muove il Decreto 286 che ha riformato il settore.
ART. 1693 C.C.
ART. 1693 c.c.
RESPONSABILITA’ PER PERDITA O AVARIA
Il vettore è responsabile della perdita
e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve a quello in cui le
riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria sia derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Slide 6: Art. 1693 Codice Civile
Prima di entrare nell’esame del dettaglio del prodotto, è bene definire in linea generale come è disciplinata dal codice civile la responsabilità del vettore stradale.
L’art. 1693 c.c. stabilisce che il vettore stradale è responsabile della perdita o dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto:
dal momento in cui le riceve, al momento in cui le riconsegna al destinatario, semprechè non provi che la perdita o l’avaria è derivata da:
• caso fortuito o
• natura o vizi delle cose stesse o del loro imballaggio o
• fatto del mittente o del destinatario.
Concetto di caso fortuito
Il caso fortuito è definito usualmente come un fatto IMPREVEDIBILE ED INEVITABILE
Slide 7: Il caso fortuito
Il caso fortuito viene usualmente definito come il fatto imprevedibile ed inevitabile: la giurisprudenza in materia è piuttosto ricca e come è naturale in costante evoluzione. Un esempio per tutti: la rapina è sempre stata considerata un caso fortuito e come tale non riconducibile alla responsabilità del vettore. Negli ultimi anni – anche a seguito del proliferare dei casi di sottrazione delle merci a seguito di rapina, la giurisprudenza ha assunto un atteggiamento più rigoroso, affermando la responsabilità del vettore laddove – pur in presenza di una rapina e cioè di una sottrazione delle merci compiuta con minaccia o violenza sulle persone – si è riscontrato che il vettore non aveva adottato quelle misure di cautela preventiva che avrebbero potuto evitare l’accadimento (utilizzo di mezzi blindati, scorte di sicurezza, viaggi diretti e senza soste etc.).
E’ importante rilevare che la responsabilità del vettore non si basa sulla colpa (presunta o da provare): se il vettore prova di non essere in colpa non si libera della
propria responsabilità. Provare il caso fortuito significa provare qualcosa di più e cioè di essersi imbattuti in un fatto - come si diceva poc’anzi - imprevedibile ed inevitabile.
Un esempio può forse meglio chiarire questo concetto.
Il vettore cui abbiamo affidato la merce per il trasporto mentre si trova fermo ad un incrocio viene tamponato da un altro mezzo; a seguito del sinistro, la merce che si trova sull’autocarro subisce ingenti danni.
Il vettore è responsabile (nei confronti del proprietario della merce) per i danni verificatisi? Sì. Il vettore è responsabile e dovrà risarcire il danneggiato seppur nei limiti che vedremo.
Per quale motivo è responsabile? Perché il sinistro stradale non si configura come un caso fortuito (fatto imprevedibile ed inevitabile).
Un’anticipazione: quando parleremo di responsabilità in tema di trasporti internazionali a mezzo di autocarro e di CMR (convenzione internazionale che risale al 1956), vedremo che cambiano completamente i presupposti della responsabilità; in ambito CMR infatti la responsabilità del vettore si basa su una presunzione di colpa a fronte della quale è ammessa la prova contraria.
ART. 1696 C.C.
ART. 1696 c.c.
CALCOLO DEL DANNO IN CASO DI PERDITA O DI AVARIA
Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni kg. di merce perduta o avariata nei trasporti nazionali. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce siano stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti.
Slide n. 8: Art. 1696 Codice Civile
Sino al 28 Febbraio 2006, la responsabilità del vettore veniva commisurata come segue:
• € 0,258 per kg. di portata utile del mezzo (per i trasporti soggetti a tariffa a forcella)
• € 6,20 per kg di merce perduta o avariata ( per tutti gli altri trasporti).
In che misura è responsabile
Il vettore è responsabile in
questi limiti: il
ri to
sarcimento dovu
non può essere superiore a:
Non si tratta di misure forfettariamente preordinate della responsabilità del
v i
a meno che
xxxxxx, ma di limit
da non superare
Per i trasporti NAZIONALI a 1 euro per Kg. di merce perduta o avariata
Per i trasporti INTERNAZIONALI l’indennità non può superare 8,33 D.S.P. per ogni Kg.
Non sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce siano state determinate da dolo o colpa grave del vettore, dei suoi dipendenti o preposti.
Ipotesi in cui i limiti di risarcimento sopra indicati non sono invocabili.
Slide 9: In che misura è responsabile
Dal 1° Marzo 2006 non esiste più questo doppio “regime di responsabilità” e il limite viene modificato – in relazione ai trasporti in ambito nazionale – a
• trasporti nazionali: 1 Euro per kg. di merce perduta o avariata;
• trasporti internazionali: 8,33 D.S.P. (Diritti speciali di prelievo).
I diritti speciali di prelievo: sono un particolare tipo di valuta possiamo dire virtuale del F.M.I,: il valore dei DSP è costituito dalla media del valore di un paniere di valute nazionali (dollaro statunitense Euro e altre): grosso modo 8,33 DSP valgono circa 10 Euro.
DSP al 23 Marzo 2007
1 DSP = EURO 1,13638
8,33 x 1,13638 = 9,47
Un paio di esempi chiariranno meglio di ogni altra cosa come operano i limiti:
1° Esempio
Un vettore non riconsegna il cartone (del peso di 20 kg.) contenente vari capi di abbigliamento in pura seta: il valore dei capi contenuti nel cartone ammonta a Euro
1.500. Peraltro il cartone peso solo 20 kg e quindi il vettore si libera risarcendo 20 euro al danneggiato.
2° Esempio
Il vettore non riconsegna un cartone (sempre del peso di 20 kg) contenente merce che vale complessivamente Euro 15. Il vettore in questo caso dovrà risarcire al danneggiato quindici Euro (e cioè l’intero importo del danno, in quanto il valore della merce risulta inferiore ad un euro per kg.).
Tutto questo per evidenziare che si tratta di un limite (oltre il quale il vettore non è responsabile): quindi non si tratta di una misura preordinata forfettariamente della responsabilità del vettore, ma di un limite oltre il quale non si può andare, SEMPRECHE’ non sia “fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore e dei suoi dipendenti e preposti”. In questi casi il vettore non può avvalersi della possibilità di limitazione del debito ed è tenuto al risarcimento del danno in misura integrale.
Alcune brevi considerazioni :
1. Un limite così esiguo riduce enormemente la responsabilità del vettore e la sua esposizione: un mezzo con una portata di 360 quintali – antecedentemente al 1° Marzo 2006 richiedeva la copertura di massimali importanti: si poteva tranquillamente arrivare a 200.000/220.000 Euro. Oggi sono sufficienti € 36.000, un importo che molte aziende di autotrasporto possono tranquillamente autoassicurare.
2. La concreta possibilità di “autoassicurazione” rappresenta, sotto il profilo commerciale, un ostacolo alla diffusione del prodotto. Molte aziende che sino a ieri erano “costrette” a comprare una polizza di “Responsabilità civile vettoriale” potrebbero oggi fare una scelta diversa.
3. Deve pertanto considerarsi che il limite di 1 Euro per Kg. di merce perduta o avariata non è applicabile nei casi in cui “la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti”. In questi casi il vettore non può avvalersi della possibilità di limitazione del debito ed è tenuto al risarcimento del danno in misura integrale sulla base del valore della merce.
4. Il fatto che il limite del risarcimento sia stato fissato in misura estremamente ridotta induce a supporre che da parte dei giudici, cui verranno sottoposte controversie in materia, verrà applicato, agli effetti dell’individuazione dei presupposti del dolo e colpa grave, un criterio estremamente rigoroso: è da ritenersi prevedibile che si riscontrerà un incremento delle ipotesi di colpa grave del vettore.
Slide 10: Com’è strutturato il prodotto
Struttura Prodotto
COME E’
ST TO
RUTTURA IL O
PRODOTT
•PROPOSTA
•SCHEDA DI POLIZZA
•CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
•CLAUSOLE ADDIZIONALI
Il prodotto è composto da:
• PROPOSTA
• SCHEDA DI POLIZZA
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
• CLAUSOLE ADDIZIONALI
Proposta
COSA CONTIENE LA PROPOSTA
•DATI DEL RICHIEDENTE XXXXXXX;
•LIMITI TERRITORIALI;
•ESTREMI ISCRIZIONE ALBO AUTOTRASPORTATORI;
•DESCRIZIONE MERCI DA ASSICURARE;
•PARAMETRI PER DETERMINAZIONE DEL PREMIO
•CLAUSOLE ADDIZIONALI RICHIESTE
•INFORMAZIONI SUI PRECEDENTI ASSICURATIVI
Slide 11: Proposta
La proposta deve essere compilata con grande cura, perché è sulla base delle dichiarazioni in essa contenute che viene rilasciata la copertura assicurativa, il documento quindi deve essere considerato come parte integrante del contratto di assicurazione.
Sulla proposta devono essere riportati i dati del richiedente della polizza, i limiti territoriali, gli estremi dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori e la descrizione delle merci da assicurare.
Sempre nella proposta dovranno essere indicati i parametri per la determinazione del premio e cioè:
• per le polizze sul Fatturato Noli: il fatturato noli conseguito nell’ultima annualità ed il fatturato noli da preventivare nell’emittenda polizza, oltre ai massimali richiesti;
• per le polizze su Targhe identificate: i dati identificativi dei veicoli, oltre ai massimali richiesti.
L’ultima parte della proposta deve essere compilata indicando:
• le clausole addizionali di cui si richiede l’applicazione;
• le informazioni relativi ai precedenti assicurativi.
Scheda di Polizza
COSA CONTIENE LA SCHEDA DI POLIZZA
•DATI ANAGRAFICI DELL’ASSICURATO;
•MASSIMALI;
•DURATA;
•CONDIZIONI DI GARANZIA
Slide 12: Scheda di polizza
SCHEDA DI POLIZZA: Introduzione
La Scheda di Polizza si compone di tre sezioni descritte nelle successive tre slides.
Slide 13: Scheda di polizza: Introduzione
La scheda di polizza può essere idealmente divisa in tre sezioni:
Scheda di Polizza: Dati, Durata, Tipologia Merci
POLIZZA N.
Vettore Stradale
Assicurazione della
Responsabilità Civile per i Danni alle
Autorizzazione N.
AGENZIA
COD. merci trasportate
AG.
Codice Cliente
Mod. 11401 - Edizione 07. 2007
Polizza Sostituita Numero
Iscrizione all'Albo dei Trasportatori (Legge 298) La Società assicura nella forma impostata su
N.
del
la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Vettore
Stradale. Le garanzie sono prestate nei termini ed entro le somme assicurate previsti dalla presente scheda, nonché in base alle condizioni e limiti d indennizzo previsti dal contratto del quale forma parte integrante ed essenziale.
Tipologia delle Merci Varie con esclusione di quelle indicate all'art. 20 delle CGA, semprechè non espressamente qui di seguito richiamate.
Merci trasportate A seguito di specifica pattuizione si intendono incluse le seguenti merci:
dall'assicurato
Slide 14
F O N D I A R IA - S A I S . p . A .
C o d ic e F i s c a l e , P a rti ta I . V .A.
S e d e L e g a le F i re n z e 5 0 1 2 9 - P i a zz a d e l la L i b e rtà , 6 e n u m e r o d i is c ri z i o n e a l R e g is tro
D ire z i o n e T or in o 1 0 1 2 6 - C o rs o G a l il e o G a li l e i, 1 2 d e l l e Im p re s e d i F ir e n z e : 0 0 8 1 8 5 7 0 0 1 2 D ire z i o n e F i r e n z e 5 0 1 2 9 - V i a L o re n z o il M a g n i f ic o , 1 I m p r e s a a u to ri zz a ta a l l’ e s er ci z io d e l l e
w w w .f o n d ia r ia - s ai . i t
a s s ic u ra z i o n i ( a rt. 6 5 R . D . L . 2 9 - 4 - 1 9 2 3 n . 9 6 6 )
C a p i ta le So c i a le € 1 7 1 . 6 2 5 .3 7 5 ,0 0 in t . v e rs
Contraente/ Assicurato | Nominativo | Partita I.V.A. | |||||
Indirizzo | C.A.P. Località | Prov. Pro | |||||
Indirizzo Sede Legale | C.A.P. Località | Prov. Pro | |||||
Durata del Contratto | Decorrenza dalle ore | del giorno mese | anno | Scadenza alle ore 24 del giorno mese | anno | Durata | anni Xxxxxx |
Scadenza prima quietanza | giorno mese | anno | Rateazione Tacito Rinnovo | Regolabile |
1) PRIMA SEZIONE:
In questa sezione vengono riportati fra gli altri:
• i dati anagrafici dell’assicurato;
• i dati relativi alla durata del contratto;
• i dati relativi all’impostazione del contratto (fatturato noli o autocarri identificati);
• i dati relativi alla tipologia delle merci trasportate.
Scheda di Polizza: Xxxxxxxxx, Clausole Addizionali, Franchigie
Responsabilità Civile del
Vettore Stradale TRASPORTI NAZIONALI
Massim ali
Art. 13 delle CGA
Art. 13. 1 delle CGA
per veicolo
Art. 13. 2 delle CGA
per sinistro
TRASPORTI INTERNAZIONALI
Clausola n. 1 CMR
CL n. 1 - primo paragrafo
CL n. 1 - secondo paragrafo
per veicolo
per sinistro
MASSIMALE PER INAPPLICABILITA' DEI LIMITI
Art. 13. 3 e CL. n. 1, se operante
per veicolo
per sinistro
N.B.: i massim ali indicati non sono cum ulabili tra loro
Franchigie e
Scoperti La franchigia verrà applicata una sola volta sull'eventuale pluralità di reclami per danni e/o perdite causati da un medesimo sinistro. Qualora le condizioni di polizza prevedano uno scoperto a carico dell'Assicurato, l'importo di tale scoperto, se non di
Trasporti Nazionali
Trasporti Internazionali (CMR)
Slide 15
2) SECONDA SEZIONE:
Nella seconda sezione vengono indicati:
• i massimali applicabili;
• le condizioni addizionali richiamate ed operanti;
• l’importo della franchigia applicabile in sede di liquidazione del sinistro.
Scheda di Polizza: Calcolo del Premio
Calcolo del Premio
Il premio lordo deve intendersi comprensivo delle imposte di assicurazione in vigore al momento della stipula del contratto; eventuali variazioni, comporteranno una modifica del tasso e/o del premio.
FATTURATO NOLI (operante CL. n. 6)
Cod E 1
Descrizione FATTURATO NOLI
Importo Annuo
Tasso Lordo %
Premio annuo lordo anticipato
X
AUTOCARRI IDENTIFICATI (operante CL. n. 7)
Premio lordo annuo
Clausole e Allegati
sono operanti le Clausole Addizionali e/o Allegati di seguito indicati:
Premio Prima
Premio Netto
Accredito per sostituzione
Conguaglio
Addizionale di gestione
Imposte
Totale
COPIA PER L'AGENZIA
Slide 16
3) TERZA SEZIONE
Nella terza sezione viene sviluppato il premio e l’eventuale rateazione.
Condizioni di assicurazione
•INDICE
•DEFINIZIONI
•NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE (ARTT. 1-11)
•NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE STRADALE (ARTT. 12-16)
•DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA IN CASO DI FURTO DEL VEICOLO (ARTT. 17-19)
•ESCLUSIONI (ARTT. 20-22)
•NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO (ARTT. 23-27)
•CLAUSOLE ADDIZIONALI
Slide 17: Condizioni di assicurazione
Le condizioni di assicurazione (che nel loro insieme definiscono la portata e l’operatività della garanzia prestata) sono articolate come segue:
• indice;
• definizioni;
• norme che regolano l’assicurazione in generale (art. 1–11);
• norme che regolano l’assicurazione della responsabilità del vettore stradale (art. 12–16);
• delimitazione della garanzia nel caso di furto del veicolo (art. 17–19);
• esclusioni (art. 20–22);
• norme applicabili in caso di sinistro (art. 23–27);
• clausole addizionali.
Slide 18: Indice
Condizioni di assicurazione
Si tratta ormai di uno standard di tutti prodotti del Gruppo. L’indice risponde a uno scopo ben preciso e cioè quello di rendere il prodotto più facilmente comprensibile per chi lo utilizza: contribuisce pertanto a quella esigenza di maggiore trasparenza e chiarezza cui si faceva riferimento quando si è parlato delle “linee guida” seguite nell’elaborazione del nuovo prodotto.
Condizioni di assicurazione
Slide 19: Definizioni
Anche per le definizioni vale quanto evidenziato a proposito dell’”Indice”: esigenza di chiarezza e trasparenza.
Alcune definizioni si riferiscono a termini comuni a tutte le polizze (Assicurato, contraente, sinistro etc.), altre definizioni sono riconducibili specificamente al tipo di prodotto che stiamo esaminando.
Vediamone alcune:
Apparecchio antifurto: il dispositivo idoneo ad impedire la messa in marcia del veicolo;
Chiavi dell’antifurto: tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell’apparecchio antifurto. Vedremo fra breve la rilevanza che assume l’antifurto ai fini della operatività della copertura nei casi di furto dell’intero veicolo;
Autocarro: il veicolo destinato al trasporto di cose: sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.
Vettore1: L’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.
1 N.B. Si tratta della definizione fornita dal Decreto Legislativo 286 che, come già detto, ha profondamente modificato il quadro legislativo della responsabilità a carico del vettore. Dalla definizione emerge con chiarezza che per essere vettore è essenziale l’essere iscritto all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi; ne consegue che chi non è iscritto non può esercitare l’attività, né essere da noi assicurato (come espressamente stabilito dall’ art. 12, l’assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all’autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.).
Condizioni di assicurazione
Slide 20: Norme che regolano l’assicurazione in generale (art. 1-11)
Gli articoli 1-11 contengono principi di carattere generale che in larga parte trovano riscontro nel codice civile.
In questo prospettiva si pongono ad esempio:
- Art 2 (Pagamento del premio) che disciplina gli effetti del pagamento del premio (e soprattutto gli effetti del mancato pagamento del premio);
- Art 6 e 7 (aggravamento e diminuzione del rischio) che riaffermano quanto già stabilito dal codice civile (art. 1897 e 1898 c.c.) in tema di effetti sul contratto a seguito di aggravamenti o diminuzioni del rischio.
Fra gli gli altri è opportuno richiamare l’attenzione su:
Slide 21: DUE ARTICOLI DA SEGNALARE.
Due articoli da segnalare
Le norme che regolano l’assicurazione in generale contengono principi già espressi dal codice civile. Due sono gli articoli da segnalare:
ART. 8: Recesso dal contratto in caso di sinistro.
Si tratta di recesso bilaterale.
I termini sono diversi nel caso in cui receda l’assicurato o l’assicuratore.
ART. 9: Rinnovo del contratto.
Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.
Qualora venga stipulato con tacito rinnovo,sia la Società, sia il Contraente possono dare disdetta con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale; in mancanza di disdetta, l’assicurazione è prorogata per un anno e così di seguito.
I contratti di durata inferiore all’anno e quelli senza tacito rinnovo si risolvono alla loro naturale scadenza.
Art. 8 (Recesso del contratto in caso di sinistro): è previsto – in caso di sinistro - il recesso bilaterale. “Bilaterale” significa che può essere esercitato sia dall’assicuratore che dall’assicurato.
• Il recesso può essere esercitato dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60°giorno successivo al pagamento (o rifiuto dell’indennizzo) mediante lettera raccomandata;
• se il recesso viene esercitato dall’assicurato, ha effetto non appena la raccomandata viene consegnata all’assicuratore;
• se il recesso viene esercitato dall’assicuratore, ha effetto 30 giorni dopo la consegna della raccomandata.
Ovviamente la differenza di trattamento trova la sua ragione nella volontà di tutelare l’utente cui viene lasciato un congruo lasso di tempo per reperire un’altra copertura assicurativa.
Art.9 Rinnovo del contratto: l’art. 9 stabilisce che il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo; se viene stipulato con tacito rinnovo, sia la Società che il Contraente possono dare disdetta entro 30 giorni con lettera raccomandata. In mancanza di disdetta, l’assicurazione è prorogata per un anno e così di seguito.
I contratti di durata inferiore all’anno e quelli senza tacito rinnovo si risolvono alla loro naturale scadenza.
Condizioni di assicurazione
Slide 22: Norme che regolano l’assicurazione della responsabilità del vettore stradale (artt. 12-16)
Gli artt. 12 - 13 - 14 - 15 e 16 richiedono un’attenzione particolare.
L’art 12 (oggetto dell’assicurazione) delimita con il I° ed il VI° capoverso l’oggetto della garanzia stabilendo che:
I° Capoverso art. 12
“La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto su strada.”
VI° Capoverso art. 12
La società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall’assicurato in dipendenza di:
a. altre responsabilità contrattuali;
b. eventuali pattuizioni comportanti l’assunzione da parte dell’assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti.
Ne consegue che la polizza garantisce:
• Le responsabilità che il nostro assicurato assume nella sua qualità di vettore stradale (e cosa si intenda per “vettore stradale” lo abbiamo visto nelle “definizioni”);
• Le responsabilità in cui può incorrere “contrattualmente” (sono pertanto escluse eventuali responsabilità a titolo extracontrattuale);
• Le responsabilità contrattuali in cui può incorrere a seguito di perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto (sono esclusi pertanto altri tipi di danno quali i danni da ritardo);
• Le responsabilità così come si configurano ai sensi e nei limiti di legge (sono pertanto escluse altre responsabilità assunte in termini diversi da quelli minimi previsti per legge come poi meglio precisato dal 6° comma).
Il secondo capoverso precisa che:
“L’operatività della garanzia in caso di furto 2 del veicolo è subordinata alle condizioni previste dagli art. 17, 18 e 19 che seguono”: vedremo fra poco che le
2 N.B.: i precedenti prodotti destinati a garantire la RCV vettoriale prevedevano la garanzia “furto” come una estensione (concedibile a richiesta) della garanzia base; nel nuovo prodotto l’impostazione seguita è diametralmente opposta: la garanzia “furto” è compresa nella garanzia base (eventualmente può esserne richiesta l’esclusione).
condizioni di operatività della garanzia sono quelle usuali per i trasporti (sorveglianza o antifurto).
Il terzo capoverso precisa che è garantita la responsabilità del vettore (nostro assicurato) non solo per i trasporti da lui effettuati con mezzi propri, ma anche quelli che vengono affidati a terzi subvettori (semprechè ovviamente il terzo subvettore non venga esonerato in tutto o in parte da responsabilità).
E’ assai frequente il fenomeno del subtrasporto. Il trasporto viene affidato al Vettore (A): questi - che ha assunto l’obbligo di effettuarlo e ha percepito il relativo nolo (cioè il prezzo pattuito per il servizio di trasporto) - affida il trasporto ad un altro Vettore che chiamiamo (B) e che lo effettua materialmente.
Si tratta di una prassi che gli assicuratori per molti motivi cercano di scoraggiare (non ultimo il fatto che si perde completamente il controllo della merce che viene affidata a operatori terzi su cui non esiste – di fatto – alcuna possibilità di controllo in merito alla bontà e affidabilità del servizio prestato) e che è stata una delle ragioni dei pessimi risultati statistici registrati nei primi anni ’90.
Va comunque ricordato (e il V° capoverso lo sancisce con estrema chiarezza) che chi effettua il trasporto deve essere abilitato ad eseguirlo in base alle normative vigenti: diversamente la garanzia non sarà operante.
Slide 23: Limiti di indennizzo e massimali
Limiti di indennizzo e massimali
ART. 13 RCV
Il limite dell’obbligazione della società è costituito dall’ammontare del risarcimento stabilito in 1 euro per kg. di merce perduta o avariata.
L’art. 13.3 stabilisce che la garanzia operi anche nei casi di dolo o colpa grave entro tuttavia i limiti massimali di polizza. “Ferme le esclusioni di polizza” significa che la portata della copertura assicurativa non cambia: l’art. 13.3 non amplia i casi di copertura.
Con l’art 13 vengono fissati i limiti di indennizzo ed i massimali.
In primo luogo si precisa che il limite dell’obbligazione della società è costituito dall’ammontare del risarcimento stabilito dall’art. 1696 c.c. che – per i trasporti nazionali - è pari a 1 euro a kg.
Particolare rilievo assume il terzo capoverso su cui è opportuno soffermarsi: abbiamo visto che il limite di 1 Euro per kg. non può essere invocato dal vettore nei casi di dolo o colpa grave.
Più precisamente il 1696 c.c. stabilisce che:
“Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni”
Il terzo capoverso dell’art. 13 prevede che la garanzia opera egualmente e che venga tenuto indenne l’assicurato anche in questi casi seppur nei limiti dei massimali di polizza e ferme le esclusioni di polizza.
Particolare importanza assume – ai fini di una corretta interpretazione della portata della garanzia - il fatto che venga ribadito che restano “ferme le esclusioni di polizza” .
Soffermiamoci su questo punto:
La legge stabilisce che nei casi di dolo o colpa grave i limiti non sono applicabili.
La polizza stabilisce che in questi casi – ferme le esclusioni di polizza – la polizza tiene indenne l’assicurato.
Che significato ha il precisare che le “esclusioni di polizza rimangono ferme?”
Semplicemente questo: il 3° comma dell’art. 13 non amplia la garanzia a tutti i casi di dolo e colpa grave: vedremo poi – quando tratteremo delle esclusioni – che vi sono casi – che concretizzano ipotesi di dolo o colpa grave - che sono esclusi dalla copertura assicurativa. Questi casi sono e restano esclusi: l’art 13 comma 3 fissa con chiarezza questo principio
In altre parole: l’ampiezza della copertura assicurativa rimane immutata.
Durata dell’assicurazione per ogni trasporto
La durata della copertura inizia con la presa in consegna della merce da parte del vettore e termina con la riconsegna al destinatario finale.
Le garanzie coprono tanto la fase dinamica, quanto la fase statica del rapporto.
No limiti temporali alla durata delle giacenze se esse sono connesse con l’ordinaria esecuzione del contratto di trasporto.
CASO DI LIMITE TEMPORALE ALLA GIACENZA DELLA MERCE
Merce arrivata nel luogo di destinazione indicato, ma non ancora consegnata. La copertura non può protrarsi per più di 8 gg dall’arrivo nel luogo di destinazione.
Il trasporto è attività
complessa dove alla fase dinamica di traslazione delle merci si sommano fasi statiche coincidenti con le giacenze nei magazzini di transito
Slide 24: Durata dell’assicurazione per ogni trasporto
Art. 15 Durata dell’assicurazione per ogni trasporto.
L’art 15 precisa la durata della copertura che inizia con la presa in consegna della merce da parte del vettore e termina con la riconsegna al finale destinatario.
Il trasporto peraltro è ormai un’attività complessa dove alla fase dinamica (la traslazione vera e propria della merce) si sommano fasi statiche (e cioè le giacenze in magazzini di transito); pertanto le garanzie da noi prestate non si limitano alla fase dinamica del trasporto, ma vengono estese - senza soluzione di continuità - alle giacenze fisiologicamente legate all’attività di trasporto (definite come giacenze connesse con l’ordinaria esecuzione del trasporto).
E’ importante precisare che queste giacenze sono garantite anche allorquando si tratta di merci in giacenza presso aree di deposito o magazzini di proprietà o in gestione dell’assicurato.3
Non si pongono limiti preordinati o prefissati alla durata temporale di queste giacenze (che possono essere di minore o maggiore durata)se non nei casi di merce arrivata nel luogo di destinazione ma non ancora consegnata: in questi casi la copertura non può protrarsi per più di 8 giorni dall’arrivo nel luogo di destinazione.
Art. 16 Limiti Territoriali
Trattandosi di un prodotto concepito per garantire la responsabilità vettoriale nei trasporti nazionali è logicamente conseguente l’ambito geografico di operatività: sono garantiti i trasporti che iniziano e terminano nell’ambito del territorio italiano. L’estensione della garanzia al territorio dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino è dettata dal fatto che formalmente si tratta di due stati autonomi. Senza questa precisazione potrebbe verificarsi una situazione di scopertura per i danni verificatisi in Vaticano o San Marino.
Il secondo comma precisa inoltre che sono comprese in garanzia anche le tratte che l’autocarro – con le merci a bordo – effettua su mezzi di trasporto lagunari lacustri o fluviali: precisazione più che opportuna per evitare dubbi interpretativi che sarebbero del tutto leciti in presenza di autocarri a loro volta trasportati su mezzi lacustri fluviali o marittimi.
Ancora una precisazione: si è detto che il prodotto nasce per coprire la responsabilità del vettore in ambito nazionale. Ovviamente è possibile (e vedremo fra breve come) estendere l’operatività della garanzia ai trasporti internazionali.
3 N.B.: i precedenti prodotti escludevano la responsabilità dell’assicurato per incendio e furto allorquando la merce si trovava in giacenza presso i magazzini di proprietà o in gestione dell’assicurato.
Parliamo ora del rischio di furto della merce a seguito di sottrazione del veicolo.
Premessa
Come abbiamo visto il 2° comma dell’art 12 (che precisa l’oggetto assicurato) metteva – per così dire – le mani avanti precisando che il furto della merce a seguito di furto del veicolo era sì coperto, ma con una serie di delimitazioni.
Vediamo ora il perché di queste delimitazioni e quali sono.
Tutti o quasi sanno che il problema dei furti in Italia (e ormai non solo in Italia) rappresenta un problema endemico di non poco conto.
Ogni anno vengono rubati migliaia di autocarri, ma l’interesse dei malfattori non è rivolto all’autocarro in sé, bensì alla merce che sullo stesso si trova caricata.
Normalmente il mezzo viene ritrovato alcuni giorni dopo la sottrazione abbandonato e privo del carico: si tratta di un problema che ha assunto nei primi anni ’90 una dimensione tale da far pensare che difficilmente le compagnie avrebbero potuto o voluto continuare ad operare nel settore. I risultati erano vicini al 200% di s/p il che significa che per 100 euro di premi incassati venivano liquidati sinistri per 200 Euro. Una situazione insostenibile a cui si è posto rimedio inserendo tutta una serie di correttivi che hanno consentito al settore di ritornare in utile tecnico.
Il problema dei furti peraltro resta aperto e questo è il motivo per cui la garanzia furto non è prestata tout court, ma è soggetta ad una serie di misure preventive volte sostanzialmente a ridurre il rischio ed a minimizzare il rischio di furto.
Slide 25: Furto della merce a seguito di sottrazione del veicolo (Parte I)
Vediamo come è strutturata la garanzia furto:
Furto merce a seguito sottrazione del veicolo
SORVEGLIANZA
Il rischio furto è coperto a condizione che il mezzo:
Sia sottoposto a sorveglianza: il mezzo durante le soste deve avere finestrini chiusi e porte chiuse a chiave ed inoltre deve essere soggetto a sorveglianza ininterrotta da parte dell’autista o altro incaricato dal vettore.
Ovvero deve essere custodito in locali con accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e coi varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati.
Ovvero sosti in aree portuali od aeroportuali recintate e coi varchi sotto controllo.
In gergo assicurativo siamo soliti dire che il rischio di furto è coperto a condizione che il mezzo:
• sia sottoposto a sorveglianza;
o in alternativa
• sia protetto da antifurto;
Come detto si tratta di condizioni alternative: o c’è la sorveglianza o c’è l’antifurto Che cosa si intende per sorveglianza?
Lo precisa dettagliatamente l’art. 17 che richiede durante le soste o le fermate dipendenti da qualsiasi causa la chiusura a chiave delle porte della cabina e la chiusura dei vetri.
Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 17, il mezzo dovrà:
• essere sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista attraverso la continua presenza dell’autista o altro incaricato del vettore nelle immediate vicinanze del veicolo;
ovvero
• dovrà essere custodito in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
ovvero
• dovrà sostare in aree portuali o aeroportuali recintate e coi varchi sotto controllo.
Slide 26: Furto della merce a seguito di sottrazione del veicolo (Parte II)
Furto merce a seguito sottrazione del veicolo
ANTIFURTO
Oppure in alternativa
Sia protetto da antifurto.
La garanzia è operante anche in assenza di sorveglianza, a condizione che la sottrazione del mezzo avvenga con:
• Effrazione o scasso dei vetri o delle porte che in caso di sosta devono essere sempre chiusi
• E con effrazione o scasso dell’apparecchio antifurto.
In alternativa, la garanzia furto è operante in base all’art. 18 (anche in assenza di sorveglianza), a condizione che la sottrazione del mezzo avvenga con:
• effrazione o scasso dei vetri o delle porte (che in caso di sosta devono essere sempre chiusi)
e
• con effrazione o scasso dell’apparecchio antifurto.
Nozione antifurto
Per antifurto si intende un dispositivo conforme agli standars dettati dalla normativa europea 95/56/CE e/o al 1,2,3 livello della norma CEI 79/17 in cui si è trasferita la norma comunitaria
Gli antifurti di 2° e 3° livello hanno come caratteristica la TESTIMONIABILITA’, cioè la capacità del dispositivo di fornire a posteriori la prova dell’avvenuto inserimento del sistema.
Slide 27: Nozione antifurto
A questo punto, è opportuno approfondire la normativa in materia di antifurti.
Si è detto che il furto deve avvenire con effrazione dell’antifurto. Ma qualsiasi antifurto è accettato dagli assicuratori? Che caratteristiche deve avere l’antifurto?
La polizza precisa che si deve trattare di un antifurto conforme agli standard dettati dalla direttiva comunitaria 95/56/CE e/o al 1, 2, 3 livello della norma cei 79/17 (in cui si è trasferita la norma comunitaria).
Antifurto
Il sito dell’Ania (xxx.xxxx.xx) nella sezione dedicata all’aeronautica, trasporti e riassicurazione contiene l’elenco aggiornato degli antifurti con le relative caratteristiche e le indicazioni necessarie.
Slide 28: Quali antifurti
Quali sono questi antifurti? Il sito dell’Ania (xxx.xxxx.xx), nella sezione dedicata ai trasporti contiene l’elenco aggiornato degli antifurto con le relative caratteristiche e le indicazioni necessarie (marca, modello etc.)
Che cosa significa antifurto di 1°, 2°, 3° livello?: è importante saperlo perché ne consegue (in relazione agli antifurto di 1° livello) un diverso trattamento in alcune fattispecie di furto.
Gli antifurti che rispondono ai requisiti di 2° e 3° livello hanno almeno una caratteristica in più rispetto a quelli di 1° livello e cioè la cosiddetta “testimoniabilità”.
Che cosa si intende per testimoniabilità?
Si intende la capacità del dispositivo (in particolare la chiave di inserimento/attivazione dell’antifurto) di fornire a posteriori la testimonianza dell’avvenuto inserimento del sistema.
La chiave dell’antifurto memorizza elettronicamente le ultime operazioni effettuate sul sistema antifurto; per esempio, quando è stato inserito, quando è stato disinserito e via discorrendo. Quindi, allorquando l’assicurato mi consegna la chiave, sono in grado di verificare se l’ultima operazione effettuata è stata l’attivazione dell’apparecchio antifurto (che come abbiamo visto è essenziale per la operatività della garanzia).
L’antifurto di 1° livello non ha testimoniabilità e pertanto la consegna delle chiavi non prova l’attivazione dell’antifurto: vedremo fra poco che cosa ne consegue.
Per quanto riguarda il semirimorchio (se fosse oggetto di furto una volta staccato dalla motrice) è richiesta l’installazione (e attivazione) di un antifurto conforme alla norma cei 79/51 di I°, II°, o III° livello (o comunque accettato dalla società).
Una prima differenza si riscontra nella normativa concernente la motrice rispetto a quella riguardante il semirimorchio; infatti per il semirimorchio è prevista la possibilità di installare antifurti non conformi alla norma 79/51, purchè accettati (espressamente) dalla società. Perché questa differenza di trattamento? Perchè in tema di antifurti per semirimorchio al momento (Maggio 2007) non sono disponibili sul mercato antifurti conformi alla 79/51 e regolarmente certificati; entro breve dovrebbero essere disponibili sul mercato. Nel frattempo si è ritenuto opportuno mantenere la possibilità di pattuire l’accettazione di antifurti con caratteristiche diverse rispetto a quelle di cui alla norma 79/51.
Il punto e) dell’art. 18 stabilisce che qualora il perito incaricato non rilevi lo scasso o effrazione di vetri e/o porte e di apparecchi antifurto, non opera la copertura: la mancanza di effrazione (che a sua volta prova la chiusura delle porte e vetri e l’attivazione dell’antifurto) comporta la non operatività della garanzia.
Ma che succede nel caso in cui il mezzo su cui si trovava caricata la merce non viene ritrovato? (casi che seppur raramente avvengono). In questo caso il problema
sostanzialmente non si pone, se il mezzo disponeva di un antifurto di 2° o 3° livello: si potrà dimostrare con la chiave l’inserimento dell’antifurto e conseguentemente, la necessità di violarlo per poter sottrarre il mezzo.
Quindi nessun problema sotto il profilo della riconducibilità dell’evento alle garanzie di polizza: si è in regola quando si inserisce l’antifurto.
Cosa accade se l’antifurto è di 1° livello? Non si può provare nulla, perché la consegna delle chiavi non attesta l’attivazione dell’antifurto. La polizza in questi casi stabilisce che la copertura opera egualmente, ma il risarcimento viene ridotto applicando uno scoperto ulteriore (normalmente un 10% che si somma a quelli eventualmente già previsti dalla polizza).
Il punto f) disciplina l’ipotesi di sottrazione o smarrimento di una o più chiavi del sistema antifurto: in questi casi l’assicurato deve presentare immediata denuncia all’autorità e contestualmente darne comunicazione all’assicuratore provvedendo alla sostituzione dell’apparecchio antifurto con altro di caratteristiche analoghe. Sino al momento della sostituzione la garanzia furto (soggetta alla condizione di operatività antifurto) rimane sospesa: resta peraltro pienamente operante la garanzia soggetta alla sorveglianza del mezzo.
L’art. 19 chiude la normativa relativa al furto stabilendo che, anche quando la sottrazione del mezzo avvenga a seguito di incidente stradale che abbia impedito all’autista di rispettare gli obblighi appena descritti, la garanzia è comunque operante.
Passiamo ora ad esaminare la parte relativa alle esclusioni cui sono dedicati tre articoli:
• l’art. 20 che esclude la copertura di alcune tipologie merceologiche;
• artt. 21 e 22 che escludono alcune tipologie di rischi.
Merci escluse
• CARTE VALORI, MONETE, DOCUMENTI, FRANCOBOLLI, OGGETTI E MATERIALI PREZIOSI;
• PELLICCE, PELLI, PRODOTTI FARMACEUTICI E TABACCHI;
• AUTOVEICOLI, OGGETTI D’ARTE, ANIMALI VIVI, MASSERIZIE, MERCI USATE;
• MERCI DEPERIBILI DA TRASPORTARSI IN AUTOCARRI ISOTERMICI O FRIGORIFERI;
• MERCI DA TRASPORTARSI CON CISTERNE.
Slide 29: Merci escluse
L’art. 20 esclude dalla copertura alcune categorie di merci (elencate nella slide qui indicata) che possono essere reincluse in garanzia per il tramite di un’esplicita pattuizione.
Per alcune di esse4 sono state predisposte condizioni addizionali specifiche che regolamentano questi trasporti, tenendo conto delle caratteristiche organolettiche delle stesse e dei rischi cui vanno soggette.
Art 21 e 22: RISCHI ESCLUSI
Perché due clausole separate per enumerare i rischi esclusi dalla garanzia: il motivo si riconduce al cosiddetto nesso causale.
4 Deperibili, merci da trasportarsi con autocarri cisterna, animali vivi, merci usate e masserizie.
Rischi esclusi: nesso di causa
ART. 21: RICHIEDE UN NESSO CAUSALE DIRETTO TRA IL DANNO E L’ESCLUSIONE.
Es.: mancato collaudo che determina la rottura del veicolo.
ART. 22: E’ SUFFICIENTE PER DARE LUOGO ALL’ESCLUSIONE CHE L’EVENTO SIA INDIRETTAMENTE CAUSATO DAL RISCHIO ESCLUSO.
Es.: terremoto
Slide 30, Rischi esclusi: nesso di causa
L’art 21 richiede un nesso di causalità diretta fra il danno ed il rischio escluso (“La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dall’assicurato in conseguenza di..”), mentre, per le esclusioni di cui all’art. 22, è sufficiente che fra il rischio escluso ed il danno vi sia un nesso causale indiretto (“ La Società non è obbligata per i danni e le perdite causati direttamente o indirettamente da…”).
Vediamo nel dettaglio le esclusioni:
Art. 21, Rischi esclusi, Sez. I
• DOLO DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO;
• APPROPRIAZIONE INDEBITA, TRUFFA, FURTO O SOTTRAZIONE DELLE MERCI PERPETRATE DAL VETTORE O DAL SUBVETTORE, OVVERO COL CONCORSO DEGLI STESSI
• INFRAZIONE ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI IDONEITA’ ALLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO E RELATIVI ACCERTAMENTI TECNICI DI PESI MASSIMI E LIMITI DI SAGOMA, DI TRASPORTO DI MERCI INFIAMMABILI O PERICOLOSE.
Art 21 Esclusioni (sezione I) Slide 31: Rischi esclusi sezione I
a) Dolo del contraente o dell’assicurato: si tratta di rischi non assicurabili ai sensi del codice civile; ciò che più rileva è che non è escluso il dolo del terzo, né la colpa grave (sia del terzo che dell’assicurato). Ne consegue che non essendo esclusi, sono garantiti. Rispetto al passato, la copertura della colpa grave rappresenta l’aspetto più caratterizzante e più qualificante di questo prodotto;
b) appropriazione indebita truffa furto o sottrazione delle merci perpetrati da vettore o subvettore (ovvero col concorso degli stessi): si tratta di
fattispecie che si concretizzano in casi di dolo del contraente assicurato (appropriazione indebita da parte del vettore e come tale non assicurato né assicurabile) o casi di dolo di terzo (in linea di principio non esclusi – e quindi coperti). Potrebbe essere obiettato che se in linea di principio copriamo (in quanto non escluso) il dolo del terzo, nei fatti poi escludiamo le fattispecie concrete dove si configurano casi di dolo di terzi. Non si tratta di un’incongruenza: il problema dell’appropriazione indebita (ovverosia della sottrazione del mezzo perpetrata da chi aveva al momento del fatto il possesso del bene) rappresenta un’ipotesi talmente delicata, da ritenere opportuno mantenere la sua esclusione.
c) infrazione alle norme vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto merci infiammabili o pericolose: il decreto 286 (riassetto della normativa in materia di autotrasporto) ha posto particolare attenzione su questi aspetti e sulla tutela e sicurezza degli autisti: si ritiene pertanto opportuno seguire la ratio della legge e non garantire responsabilità connesse ad eventi causati da questo tipo di infrazioni che – fra l’altro – comporterebbero la garanzia di responsabilità in un quadro diverso da quello configurato dalla 286 e quindi diverso da quello ipotizzato con questo prodotto.
Art. 21, Rischi esclusi, Sez. II
•VIZI APPARENTI DI IMBALLAGGIO PER I QUALI NON SIANO STATE FORMULATE RISERVE ALL’ATTO DELLA PRESA IN CONSEGNA
•BAGNAMENTO SE LE MERCI SIANO STATE CARICATE SU VEICOLI APERTI SENZA ADEGUATA PROTEZIONE DI TELONI IMPERMEABILI OVVERO DURANTE LA SOSTA DELLE MERCI IN AREE SCOPERTE.
Slide 32: Rischi esclusi, sezione II
d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate riserve all’atto della presa in consegna;
e) bagnamento se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte: anche per questa esclusione valgono gli stessi ragionamenti fatti a proposito dell’appropriazione indebita. Il prodotto – in linea di principio - copre i casi di colpa grave (in quanto non esclusi): va da sé che i casi configurati da questa esclusione rappresentano ipotesi di colpa grave, ma anche in questi casi non si tratta di incongruenze concettuali.
Il bagnamento di merce non adeguatamente protetta è considerato dagli assicuratori evento da escludersi in linea di principio (soprattutto per la frequenza
con i quali questi casi si sono verificati in passato): resta pur sempre la possibilità di ricondurli alle garanzie coperte dal prodotto con esplicita pattuizione.
Art. 22 Esclusioni Tipiche
• RISCHI GUERRA
• TERRORISMO
• VANDALISMO E SABOTAGGIO
• TERREMOTI
• INONDAZIONI
• DANNI A SEGUITO DI RADIOATTIVITA’
Slide 33, Art. 22: Esclusioni tipiche
L’art. 22 tratta una serie di esclusioni tipiche del mercato trasporti. La portata di queste esclusioni di fatto non rappresenta una vera e propria limitazione delle garanzie di polizza (anche perché si tratta di casi dove difficilmente è configurabile una responsabilità del vettore).
Le esclusioni sono le seguenti:
• rischi guerra e sociopolitici in genere;
• terrorismo;
• contrabbando attività o traffici proibiti o clandestini;
• vandalismo e sabotaggio;
• terremoti inondazioni etc.;
• danni a seguito di radioattività.
Difficile configurare in questi casi una responsabilità a carico del vettore, (se non nelle ipotesi di contrabbando e traffici proibiti o clandestini dove peraltro versiamo in una fattispecie di non assicurabilità trattandosi di ipotesi sostanzialmente riconducibili a dolo dell’assicurato).
Norme applicabili in caso di sinistro art. 23 - 27
Cinque sono gli articoli dedicati alle procedure da seguire in caso di sinistro: in particolare, gli articoli 23, 24 e 25 trattano degli obblighi che fanno capo all’assicurato in caso di sinistro; l’art. 26 definisce le modalità per il risarcimento del danno e, da ultimo, l’art. 27 stabilisce il diritto degli assicuratori a gestire le vertenze legali e la ripartizione (tra assicurato ed assicuratore) delle spese conseguenti.
Disposizioni Comuni agli artt. 23,24,25
In caso di inosservanza degli obblighi indicati dagli artt.
23,24, 25
Si applicano gli articoli 1915 e
1916 c.c.
1916: Diritto di surrogazione dell’assicuratore
1915: Inadempimento dell’obbligo di avviso o salvataggio
Slide 34: Disposizioni Comuni
La polizza precisa che l’inosservanza degli artt. 23, 24 e 25 comporta l’applicazione degli artt. 1915 e 1916 del codice civile.
Che cosa stabiliscono gli articoli sopracitati:
• L’art. 1915 disciplina le conseguenze che derivano all’assicurato, qualora non adempia (dolosamente o colposamente) a:
- obbligo di avviso agli assicuratori;
- obbligo di salvataggio, inteso come obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire un danno.
Qualora l’assicurato dolosamente non adempia a tali obblighi, decade dal diritto all’indennità assicurativa; qualora al contrario non adempia colposamente a tali
obblighi, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
- L’art. 1916 stabilisce che l’assicuratore ha il diritto di surrogazione (e cioè il diritto di recuperare dai terzi responsabili quanto indennizzato a fronte del sinistro) e che l’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
-
Art. 23
Slide 35, Art. 23: Obblighi generali dell’assicurato.
In caso di sinistro l’assicurato deve:
a) Prendere i provvedimenti necessari per evitare e diminuire il danno e provvedere al recupero ed alla conservazione delle merci trasportate: in buona sostanza si tratta della concreta applicazione dei principi stabiliti dall’art. 1914 c.c. (obbligo dell’assicurato di fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno). Ovviamente le spese fatte a questo scopo sono a carico dell’assicuratore nella stessa misura in cui è coperto il danno al quale ineriscono;
b) non apportare – se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi - alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico, nonché alle tracce del sinistro prima dell’intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dalla Società: la norma risponde alla necessità che il perito
sia messo in grado di fotografare la situazione causale e accertare se sussiste una responsabilità del vettore (e quindi l’operatività della copertura). Ovviamente questa esigenza trova un limite nell’obbligo di minimizzare il danno che assume valore prevalente; è pertanto lecito procedere alla modifica della situazione di fatto nella misura in cui questo si rende necessario per minimizzare il danno;
c) dare immediato avviso del sinistro alla società richiedendo l’intervento del perito o commissario di avaria facendo in modo ove possibile che la constatazione avvenga in contradditorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro;
d) trasmettere tempestivamente alla società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo: si vedrà a breve come viene disciplinata la gestione delle vertenze legali (se l’assicuratore può assumere la gestione e in che termini);
e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l’azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile (si tratta del principio di cui all’art. 1916 c.c. che è stato esaminato poc’anzi);
f) xxxxxxxsi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità (principio assolutamente ovvio per qualsiasi polizza di responsabilità).
Art. 24
Slide 36, Art. 24 – Obbligo di denuncia alle autorità
Qualora l’evento configuri un’ipotesi di reato (furto, rapina o altro) l’assicurato – o chi per esso – è tenuto a sporgere denuncia alle autorità competenti indicando:
• la descrizione dei fatti;
• i dati di identificazione del veicolo;
• gli elementi idonei ad identificare e a quantificare la merce trasportata;
• generalità complete dell’autista o degli autisti e di eventuali testimoni;
• l’esistenza e l’eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione o sicurezza.
Art. 25
Slide 37, Art. 25 – Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo.
Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest’ultimo venga ritrovato, l’assicurato deve richiedere l’immediato intervento del perito o commissario di avaria, perché lo stesso possa constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l’effrazione o scasso dell’eventuale apparecchio antifurto vetri, porte o altro dispositivo di sicurezza esistente sul veicolo.
Slide 38, Art. 26 – Modalità per il risarcimento del danno
Art. 26
L’art. 26 stabilisce cosa deve fare e quale documentazione deve trasmettere l’assicurato per ottenere il risarcimento del danno. In particolare, l’assicurato deve presentare:
• la richiesta di risarcimento ricevuta e tutti i documenti comprovanti la titolarità del diritto all’indennizzo;
• una descrizione dettagliata dei fatti contenente:
- i dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto;
- i dati di identificazione dell’eventuale sub-vettore;
- il peso di ciascuna partita di merce trasportata.
• i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell’imballaggio;
• l’attestazione dell’iscrizione di legge all’Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro (sia dell’assicurato che di eventuali subvettori): come abbiamo visto si tratta di una “conditio sine qua non” per l’operatività della polizza;
• copia della fattura nolo e pagina registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata (limitatamente alle polizze sul “Fatturato Noli”);
• la copia del decreto di archiviazione ai sensi art. 409 c.p.p. (qualora sia stata aperta un’inchiesta).
Da ultimo l’art. 26 precisa che il pagamento dell’indennizzo da parte della società sarà subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato.
Art. 27
Slide 39, Art. 27: Gestione delle vertenze – Spese legali
L’art. 27 infine stabilisce la facoltà per l’assicuratore di assumere la gestione delle vertenze legali a nome dell’assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici.
Le relative spese sono a carico dell’assicuratore entro un limite pari al 25% del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
CLAUSOLE ADDIZIONALI
Slide 40: Clxxxxxx 0 - XXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXX.
X. 0: CONDIZIONI APPLICABILI AI TRASPORTI INTERNAZIONALI IN REGIME DI CMR.
Clausole Addizionali
Con questa clausola si estende l’operatività della copertura assicurativa ai trasporti in regime di CMR.
CONDIZIONI PER PARLARE DI TRASPORTO IN REGIME DI CMR
• contratto di trasporto di merci su strada;
• contratto a titolo oneroso;
• Luogo di consegna e di riconsegna in paesi diversi, di cui uno abbia ratificato la CMR.
Con questa clausola si estende la operatività della copertura assicurativa ai trasporti soggetti alla Convenzione di Ginevra del 1956 (più conosciuta come CMR).
Quali sono i trasporti soggetti alla CMR? Tre le condizioni essenziali:
1) deve esistere fra le parti un contratto di trasporto di merci su strada;
2) deve essere un contratto a titolo oneroso e cioè prevedere un corrispettivo per il servizio di trasporto;
3) deve avere il carattere dell’internazionalità e cioè il luogo di consegna e quello di riconsegna previsti situati in due paesi differenti di cui almeno uno abbia aderito e ratificato la CMR.
Slide 41: (continua Clausola 1) - LIMITE DI RESPONSABILITA’.
N. 1: CONDIZIONI APPLICABILI AI TRASPORTI INTERNAZIONALI IN REGIME DI CMR.
Clausole Addizionali
LIMITE DI RESPONSABILITA’
8,33 D.S.P.* PER KG. DI MERCE PERDUTA O AVARIATA
* DSP al 23 Marzo 2007
1 DSP = EURO 1,13638
8,33 x 1,13638 = 9,47
* Fonte il Sole 24 Ore
Anche la CMR prevede un limite di responsabilità per ciascun kg. di merce perduta o avariata: questo limite è pari a 8,33 DSP, quindi un limite identico a quello previsto dalla legge italiana per i trasporti internazionali.
Xxxxxx il presupposto della responsabilità che si basa sulla presunzione di colpa diversamente da quanto previsto dalla legge italiana.
Ritorniamo all’esempio esaminato precedentemente (l’autocarro incolpevole che veniva tamponato mentre si trovava fermo al semaforo in attesa del verde). Abbiamo visto che, secondo la legge italiana, il vettore è comunque responsabile (l’incidente stradale non costituisce un caso fortuito).
Se il trasporto invece è regolato dalla CMR, il vettore può invocare l’assenza di qualsiasi responsabilità; infatti non sussistendo alcuna colpa (che in questo caso il vettore potrà provare senza problema) non sarà tenuto ad alcun risarcimento nel
confronti del proprietario della merce che peraltro potrà agire nei confronti del terzo danneggiante e cioè nei confronti di chi ha tamponato il mezzo vettore.
Analogamente a quanto previsto dalla legge Italiana, i limiti della CMR non sono applicabili allorquando si ravvisa nel comportamento del vettore un fatto doloso o gravemente colposo; anche in tali casi, pur restando ferme le esclusioni di polizza, gli eventuali sinistri vengono risarciti previa applicazione di un ulteriore scoperto – rispetto a quelli eventualmente già previsti dalla polizza – del 10%.
Clausola 2 - Esclusione dell’assicurazione della responsabilità del vettore per i casi di dolo e colpa grave.
Si tratta di una clausola di limitazione della garanzia con la quale si esclude dalla copertura assicurativa la responsabilità conseguente a:
• colpa grave del vettore;
• dolo o colpa grave dei suoi dipendenti e preposti o di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni.
E’ del tutto evidente che – qualora questa clausola venga richiamata in polizza – non troverà applicazione la garanzia “salto del limite”.
Clausola 3: Scoperti applicabili nei casi di furto,sottrazione e smarrimento delle merci.
La Clausola n° 3 precisa l’ammontare degli scoperti applicabili in caso di danno o perdita conseguente a furto sottrazione e smarrimento delle merci.
Lo scoperto - come si è detto - è la percentuale di danno risarcibile a carico dell’assicurato.
La clausola prevede quattro ipotesi e cioè :
1. FURTO DELLA MERCE IN SEGUITO A FURTO DEL VEICOLO; Per queste fattispecie sono previsti scoperti di misura diversa:
• 25% per sinistri verificatisi in Lombardia Campania Lazio Puglia e Sicilia;
• 15% per sinistri verificatisi in altre aree o regioni.
La differenziazione è legata alla maggiore rischiosità e incidenza del rischio furto (statisticamente più frequenti nelle cinque regioni sopraindicate).
E’ inoltre previsto un ulteriore scoperto del 10% da sommarsi alle percentuali di cui sopra in caso di mancato ritrovamento del veicolo (Vedi art. 18 lettera e slide 26/27)
2. FURTO DELLA MERCE DAL VEICOLO IN SOSTA SENZA SOTTRAZIONE DELLO STESSO OPPURE DURANTE LA GIACENZA A TERRA (IN LOCALI CHIUSI AREE RECINTATE ETC.) mediante effrazione dei mezzi di chiusura del veicolo o dei locali.
In questi casi – caratterizzati dall’effrazione o violazione dei mezzi di chiusura – è prevista l’applicazione di uno scoperto del 15%.
3. SMARRIMENTO O FURTO CON MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE INDICATE AL PUNTO CHE PRECEDE
Si tratta di casi di smarrimento o furto senza effrazione dei mezzi di chiusura del veicolo o del locale: lo scoperto applicabile in queste fattispecie è del 25%.
4. SOTTRAZIONE DELLE MERCI DERIVANTE DA REATO DIVERSO DA QUELLI SOPRAINDICATI, XXXXXX’ RIENTRANTI IN GARANZIA.
In questi casi lo scoperto applicabile è pari al 25%.
Clausola 4 - Esclusione dell’assicurazione della responsabilità del vettore per furto, sottrazione o smarrimento delle merci.
Con questa clausola si escludono tutte le responsabilità conseguenti a furto e sottrazione della merce: ovviamente questa esclusione, che comporta una riduzione importante della garanzia assicurativa, potrà essere di interesse per chi trasporta merce poco appetibile sotto il profilo del furto: ad esempio merce povera o merce che, seppur di valore elevato, non presenti interesse in funzione della sua specificità (quali potrebbero essere macchinari predisposti su specifica ordinazione, etc.)
Slide 42: Clausola 5 - Delimitazione della garanzia per furto del veicolo nel caso di trasporto affidato a terzi.
Clausole Addizionali
In polizza il furto è coperto solo a certe condizioni.
In caso di trasporto affidato dall’assicurato ad un terzo che non rispetta gli obblighi di sorveglianza
La clausola mantiene l’operatività della copertura
ULTERIORE SCOPERTO DEL 10% SUL SINISTRO
N. 5: DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER FURTO DEL VEICOLO NEL CASO DI TRASPORTO AFFIDATO A
TERZI
Abbiamo visto che la garanzia Furto del veicolo trova in polizza una precisa regolamentazione in base alla quale il furto è coperto solo a certe precise condizioni (sorveglianza del mezzo o utilizzo di antifurto).
Peraltro qualora il trasporto venga affidato dal nostro assicurato ad un terzo si pone un problema: se il terzo non rispetta gli obblighi di sorveglianza e antifurto previsti dalle condizioni di polizza che succede? Da una parte, il nostro assicurato è sicuramente coinvolto in tema di responsabilità nei confronti dei proprietario della merce; dall’altra, sulla base del dettato di polizza, non è coperto in quanto non rispettati gli obblighi di sorveglianza o antifurto.
Con questa clausola si mantiene l’operatività della copertura anche nei casi di mancato rispetto degli obblighi si sorveglianza e antifurto limitatamente alle ipotesi di trasporto affidato a terzi.
In questi casi peraltro è previsto che sul risarcimento venga applicato un ulteriore scoperto di sicurtà (solitamente 10%) da aggiungersi a quelli già previsti in polizza.
Slide 43: Clausola 6 - Regolazione del Premio
Clausole Addizionali
Il parametro per determinare il premio è il c.d. FATTURATO
NOLI.
Il premio è determinato sul fatturato
p ’
cipato all’inizio
perio e poi
reventivato. E
anti del
do assicurativo
re ato
golato sul fattur
conseguito.
NOLO è il corrispettivo dei vettori per il servizio di trasporto.
Il fatturato conseguito va comunicato ENTRO 60 GIORNI dalla fine di ogni periodo di assicurazione.
N. 6: REGOLAZIONE DEL PREMIO
Abbiamo parlato diffusamente della portata di questo prodotto, di ciò che è coperto e di ciò che è escluso: non abbiamo ancora parlato di premi e soprattutto di quali sono i parametri per la determinazione del premio.
Come si è visto sino a questo momento la polizza è strutturata per coprire:
• da presa in consegna a riconsegna;
• tutte le fasi del trasporto (trasporto in senso stretto + giacenze connesse all’ordinaria esecuzione del trasporto), inclusi i trasporti non effettuati materialmente dal nostro assicurato, ma dal nostro assicurato affidati a terzi (subtrasporto).
In questa situazione il parametro da prendere in esame per la determinazione del premio è il fatturato noli, dove per nolo si intende il prezzo del trasporto: quindi il corrispettivo acquisito dai vettori per il servizio effettuato.
In altre parole, il loro giro di affari viene assunto come parametro su cui applicare il tasso per la determinazione del premio.
Il premio così determinato sulla base del fatturato preventivato viene anticipato in via provvisoria all’inizio del periodo assicurativo e poi regolato sulla base del fatturato conseguito: l’assicurato ha l’onere di comunicare il dato entro 60 giorni dalla fine del periodo di assicurazione.
Che succede nel caso in cui i dati non siano comunicati nei tempi previsti o i premi a conguaglio non vengano pagati?
La clausola sancisce (in relazione alle polizze con tacito rinnovo o pluriennali) che nel caso di:
• omessa comunicazione dei dati nei termini prescritti
• omesso pagamento della differenza attiva dovuta
la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dalle ore
24 del 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e resta sospesa sino alle 24 del giorno in cui il contraente o l’assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi.
Slide 44: Clausola 7 - Limitazione della garanzia al solo periodo del trasporto con autocarri identificati in polizza
Clausole Addizionali
A
B
C
Imprese di autotrasporto di piccole dimensioni preferiscono assicurarsi identificando gli autocarri.
N. 7: LIMITAZIONE DELLA GARANZIA AL SOLO PERIODO DEL TRASPORTO CON AUTOCARRI
IDENTIFICATI IN POLIZZA
I premi vengono parametrati sui singoli mezzi.
La copertura inizia dal momento del carico e cessa al momento dello scarico dal veicolo indicato.
Sono compresi i trasbordi.
La clausola 7 completa il quadro del prodotto base: come si è visto il prodotto è strutturato per coprire tutto il giro di affari del nostro assicurato (e quindi tutti i trasporti, indipendentemente dal fatto che vengano da questi eseguiti direttamente o affidati a un terzo sub-vettore).
Le piccole aziende – per contro - spesso ritengono più vantaggioso assicurarsi, identificando i mezzi/autocarri utilizzati per i trasporti: tali veicoli (che dovranno essere di proprietà o gestiti direttamente dal nostro assicurato) rappresentano il parametro per la determinazione del premio dovuto.
Nella prassi assicurativa si parla di garanzia prestata sulle Targhe dell’autocarro
e non più di garanzia sul Fatturato noli.
La differenza ha una ricaduta sull’ampiezza delle garanzie assicurative. Vediamo come:
Innanzitutto il periodo dell’assicurazione: la copertura infatti inizia dal momento del carico su uno dei veicoli indicati in polizza e cessa al momento dello scarico dallo stesso; sono comprese sia le operazioni di carico che quelle di scarico così come quelle di trasbordo.
Ad evitare equivoci la clausola precisa che cosa si intende per:
Carico: operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del veicolo per deporle sullo stesso.
Scarico: l’operazione esattamente inversa.
Trasbordo: il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli.
Rispetto a quanto previsto dall’art. 14, la durata viene limitata: non è infatti compreso il periodo intercorrente fra la presa in consegna e l’inizio del carico, così come il periodo fra il completamento dello scarico e la riconsegna.
L’art 2 della clausola disciplina le soste delle merci in corso di viaggio che sono coperte:
- semprechè dipendenti dall’ordinaria esecuzione del trasporto;
- e semprechè la merce si trovi a bordo dell’autocarro assicurato.
Quest’ultima condizione rappresenta una novità rispetto alla garanzia base ed è riconducibile alla diversa impostazione di copertura (sulle targhe e non sul fatturato noli); essendo assicurate solo le targhe indicate in polizza la copertura viene prestata allorquando la merce si trova su uno dei veicoli identificati e assicurati.
Clausole Addizionali
DISCIPLINA
DURATA DELLA GARANZIA
SCOPERTI E FRANCHIGIE
N. 8: ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE STRADALE PER TRASPORTI CON
CISTERNE
Slide 45: Clausola 8 - Assicurazione della responsabilità del vettore stradale per trasporti cisterne
Si è detto che l’art. 20 comma e) esclude i trasporti di merce da effettuarsi con cisterne: è peraltro possibile reinserirli in garanzia con una clausola addizionale.
La clausola addizionale modifica le condizioni di garanzia originarie nelle parti relative:
• alla durata della garanzia: la garanzia inizia con l’inserimento delle merci nella cisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza della cisterna e termina con la fuoriuscita del prodotto dalla cisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza della cisterna;
• agli scoperti e le franchigie applicabili in caso di sinistro riconducibile a:
- dispersione e/o colaggio a seguito di rottura o foratura della manichetta, sfilamento/distacco della manichetta dalla valvola o rottura della valvola: in questi casi è prevista l’applicazione di una franchigia fissa;
- dispersione o colaggio non riconducibile ad eventi quali quelli sopra indicati: in questi casi i sinistri vengono liquidati previa applicazione di uno scoperto del 15%;
- contaminazione: per questa tipologia di sinistri è prevista l’applicazione di uno scoperto del 15%.
Clausole Addizionali
MANCATO FREDDO
Viene garantita e regolamentata la responsabilità per perdita o avaria delle merci derivanti da variazioni di temperatura.
N. 9: ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PER MERCI DEPERIBILI TRASPORTATE CON AUTOCARRI
FRIGORIFERI
Slide 46: Clausola 9 - Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri frigoriferi
L’art. 20 comma d) esclude i trasporti di merci deperibili da effettuarsi con autocarri isotermici o frigoriferi: è peraltro possibile reinserirli in garanzia con le clausole 9 e 10.
La clausola addizionale n. 9 disciplina i trasporti di prodotti deperibili effettuati con mezzi dotati di impianto frigorifero; mentre la clausola 10 si applica ai trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri isotermici e non dotati di impianto frigorifero.
Per mezzo della clausola 9 viene estesa la garanzia alla responsabilità del vettore nei termini di cui agli artt. 12-16; in altre parole l’ampiezza della garanzia rimane sostanzialmente immutata rispetto a quanto previsto dalle condizioni generali.
Viene inoltre garantita e regolamentata la responsabilità per perdita o avaria delle merci derivanti da variazioni di temperatura, purchè tali variazioni siano dovute a:
• guasto o rottura dell’impianto frigorifero che abbia determinato l’arresto o l’anomalo funzionamento dell’impianto stesso;
• eventi occorsi durante il trasporto che lascino segni evidenti sull’autocarro o sulle celle frigorifere tali da compromettere in tutto o in parte la loro funzionalità ai fini della conservazione delle merci;
• furto o sottrazione delle merci (nei limiti garantiti ai sensi degli art. 17/18/19 di polizza).
Nella prassi assicurativa i danni da variazioni di temperatura vengono indicati come
danni da mancato freddo
I danni da mancato freddo vengono garantiti a condizione che:
• l’autocarro sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione della merce;
• che l’impianto frigorifero sia soggetto a manutenzione e verifica a intervalli non superiori a sei mesi da parte di officina specializzata;
• durante il trasporto e durante le soste sia annotata ogni 8 o 4 ore (a seconda della tipologia di merce trasportata surgelati/congelati o refrigerati/freschi) la temperatura delle celle. Ovviamente quest’obbligo viene meno, qualora il mezzo sia dotato di strumento di registrazione delle temperature.
L’art. 4 aggiunge alcune esclusioni a quelle contemplate in via generale (artt. 21 e 22) e cioè:
• errata regolazione del termostato;
• mancata prerefrigerazione dell’autocarro ove necessaria;
• mancata o difettosa circolazione dell’aria (qualora questa sia imputabile a errato xxxxxxxxx eseguito sotto la responsabilità del mittente);
• mancata prerefrigerazione della merce.
L’art 5 definisce la durata dell’assicurazione limitandola rispetto alla durata originaria di polizza; la copertura infatti inizia dal momento del carico e cessa al momento dello scarico: sono comprese sia le operazioni di carico che quelle di scarico così come quelle di trasbordo (di cui – analogamente a quanto fatto per la clausola targhe - si fornisce la definizione).
Rispetto a quanto previsto dall’art. 14, la durata dell’assicurazione viene in qualche misura limitata: non è infatti compreso il periodo intercorrente fra la presa in consegna e l’inizio del carico, così come il periodo fra il completamento dello scarico e la riconsegna.
Viene inoltre disciplinata la sosta delle merci in corso di viaggio che è coperta:
- semprechè dipendenti dall’ordinaria esecuzione del trasporto;
- semprechè la merce si trovi a bordo dell’autocarro assicurato.
L’art 6 precisa quello che l’assicurato deve fare, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto o una rottura al veicolo o all’impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l’insorgere di un danno alla merce.
Occorre evidenziare che si tratta di obblighi che prescindono dal verificarsi di un danno; è sufficiente che si crei una situaizone di rischio anomala che ragionevolmente possa far presumere la possibiltà di un danno alla merce.
In questi casi l’assicurato o chi per esso deve:
• rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;
• ricoverare la merce nel più vicino magazzino frigorifero (se la durata richiesta per la riparazione e quella residua per il viaggio siano tali da far prevedere l’insorgere o l’aggravarsi di un danno);
• in alternativa a quanto sopra previsto, l’assicurato o chi per esso deve terminare il viaggio con autocarro frigorifero di soccorso una volta trasbordata la merce su quest’ultimo;
• mostrare al commissario di avaria o al perito intervenuto la registrazione delle temperature rilevate.
L’art 7, in aggiunta a quanto previsto dall’art 26 di polizza, precisa la documentazione che l’assicurato deve esibire per ottenere il risarcimento del danno:
Si tratta di:
• fatture delle officine attestanti gli interventi eseguiti negli ultimi due controlli sugli impianti frigoriferi: si tratta di documentazione che permette di verificare il rispetto della condizione di operatività della garanzia che, come si è detto, presuppone controlli a intervalli non superiori a sei mesi sull’apparato frigorifero;
• la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura: si tratta di documentazione che ha la funzione di comprovare l’anomalia funzionale nel corso del viaggio assicurato, anomalia che è essenziale per ricondurre il sinistro alle garanzie di polizza;
• il certificato sanitario/fitopatologico delle merce all’origine (ove previsto): si tratta di documentazione che certifica la tipologia e le caratteristiche all’origine della merce coinvolta nel sinistro.
Art. 8 – Scoperti
La clausola termina con l’art. 8 che precisa gli scoperti applicabili in caso di danno riconducibile alle garanzia mancato freddo.
Gli scoperti sono modulati diversamente a seconda che il danno sia conseguente a:
• rottura o guasto dell’impianto che ha determinato l’arresto o l’anomalo funzionamento per un periodo superiore a 8 ore (per gli alimenti surgelati) o 4 ore (per i prodotti refrigerati freschi): scoperto applicabile 15%;
• rottura o guasto dell’impianto che ha determinato l’arresto o l’anomalo funzionamento per un periodo inferiore a 8 (per gli alimenti surgelati) o 4 ore ( per i prodotti refrigerati freschi) o per un periodo non determinabile: scoperto applicabile 25%;
• mancata o difettosa circolazione dell’aria quando la stessa sia imputabile ad errato xxxxxxxxx eseguito sotto la responsabilità del vettore: scoperto applicabile 25%.
Clausole Addizionali
Garanzia prestata limitatamente ad alcuni eventi nominati.
•USCITA AUTOCARRO DA SEDE STRADALE;
•INCENDIO, ESPLOSIONE VEICOLO;
•RIBALTAMENTO, URTO, COLLISIONE;
•INCENDIO, INVESTIMENTO, URTO, SOMMERSIONE DELLA NAVE TRAGHETTO;
•CADUTA IN ACQUA O TERRA DURANTE OPERAZIONI IMBARCO E SBARCO DA NAVE TRAGHETTO
•XXXXX E SOTTRAZIONE MERCI, XXXXXX’ IN GARANZIA.
N. 10: ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PER MERCI DEPERIBILI TRASPORTATE CON AUTOCARRI ISOTERMICI
NON DOTATI DI IMPIANTO FRIGORIFERO
Slide 47: Clausola 10 - Assicurazione della responsabilità per merci deperibili trasportate con autocarri isotermici non dotati di impianto frigorifero.
Nei trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri isotermici non dotati di impianto frigorifero, la garanzia viene prestata limitatamente ad alcuni eventi nominati e cioè:
• uscita dell’autocarro dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
• incendio, esplosione del veicolo;
• ribaltamento urto e collisione del veicolo;
• incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
• caduta in acqua o a terra del veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
• furto o sottrazione delle merci, semprechè ai sensi degli artt. 17, 18, 19, tali sinistri siano compresi in garanzia.
Clausole Addizionali
Garanzia prestata limitatamente ad alcuni eventi nominati.
•USCITA AUTOCARRO DA SEDE STRADALE;
•INCENDIO, ESPLOSIONE VEICOLO;
•RIBALTAMENTO, URTO, COLLISIONE;
•INCENDIO, INVESTIMENTO, URTO, SOMMERSIONE DELLA NAVE TRAGHETTO;
•CADUTA IN ACQUA O TERRA DURANTE OPERAZIONI IMBARCO E SBARCO DA NAVE TRAGHETTO
•XXXXX E SOTTRAZIONE MERCI, XXXXXX’ IN GARANZIA.
N. 11: ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’DEL VETTORE STRADALE PER MERCI USATE E/O MASSERIZIE.
Slide 48: Clausola 11 - Assicurazione della responsabilità del vettore stradale per trasporti di merci usate e/o masserizie.
Si tratta di clausola assolutamente speculare per quanto riguarda le garanzie prestate alla clausola 10.
Clausole Addizionali
Copertura della responsabilità per morte o abbattimento disposto dalle autorità.
•USCITA AUTOCARRO DA SEDE STRADALE;
•INCENDIO, ESPLOSIONE VEICOLO;
•RIBALTAMENTO, URTO, COLLISIONE;
•INCENDIO, INVESTIMENTO, URTO, SOMMERSIONE DELLA NAVE TRAGHETTO;
•CADUTA IN ACQUA O TERRA DURANTE OPERAZIONI IMBARCO E SBARCO DA NAVE TRAGHETTO
N. 12: ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’DEL VETTORE STRADALE PER TRASPORTI DI ANIMALI VIVI
Slide 49: Clausola 12 - Assicurazione della responsabilità del vettore stradale per trasporti di animali vivi.
Si tratta di una clausola con la quale si dispone la copertura della responsabilità derivante al vettore a seguito di morte o abbattimento degli animali vivi trasportati disposto dalle autorità competenti conseguenti a:
• uscita dell’autocarro dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
• incendio, esplosione del veicolo;
• ribaltamento, urto e collisione del veicolo;
• incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
• caduta in acqua o a terra del veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto.
E’ inoltre compresa la responsabilità del vettore stradale per furto o sottrazione degli animali, semprechè ai sensi degli artt. 17, 18, 19 di polizza, tali sinistri siano compresi in garanzia.
Sono comunque esclusi dalla copertura gli animali da competizione.
Clausole Addizionali
LA COPERTURA E’ COMUNQUE OPERANTE
E’ FATTO SALVO
L’ASSICURATO INCOLPEVOLE
E’ APPLICATO UN ULTERIORE SCOPERTO DI SICURTA’ DEL 10%
STESSA LOGICA DELLA GARANZIA FURTO PER IL TRASPORTO AFFIDATO A TERZI
N. 13: TRASPORTI AFFIDATI A TERZI – GARANZIA
BAGNAMENTO
Slide 50: Clausola 13 – Trasporto affidato a terzi – Garanzia bagnamento
Xxxxxxx detto che le condizioni di polizza base escludono il bagnamento delle merci, qualora esse:
• siano caricate su veicoli aperti senza un’adeguata protezione di teloni impermeabili;
• ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte.
Peraltro, se il trasporto viene affidato dal nostro assicurato ad un terzo, si pone un problema: se il terzo non provvede a proteggere adeguatamente le merci, in quali termini si pone il rischio di bagnamento?
Da una parte il nostro assicurato è sicuramente responsabile nei confronti del proprietario della merce, dall’altra, sulla base del dettato di polizza, non è coperto, in quanto non ha rispettato gli obblighi appena citati.
Con questa clausola si mantiene l’operatività della copertura anche in questi casi.
La logica sottesa a questa clausola è la stessa della clausola 5 (garanzia furto per trasporto affidato a terzi) ed è quella di far salvo l’assicurato “incolpevole”.
Analogamente alla clausola 5, peraltro, è previsto che sul risarcimento venga applicato un ulteriore scoperto di sicurtà (solitamente del 10%) da aggiungersi a quelli già previsti in polizza.
Slide 51: Clausola 14
Clausole Addizionali
SONO COPERTE LE SPESE PER:
•SGOMBERO E/O RECUPERO DELLE MERCI DALLA SEDE STRADALE
•DISTRUZIONE E/O SMALTIMENTO DELLE MERCI DISPOSTI DALLE AUTORITA’ COMPETENTI
N. 14: ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE SPESE SOSTENUTE PER LO SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE ED
AD ALLE SPESE SOSTENUTE PER LO SMALTIMENTO O DISTRUZIONE DELLA MERCE TRASPORTATA
Estensione della garanzia alle spese sostenute per lo sgombero della sede stradale ed alle spese sostenute per lo smaltimento o distruzione della merce trasportata.
Con questa estensione di garanzia si intende includere le spese sostenute dall’assicurato:
• per lo sgombero e/o recupero delle merci dalla sede stradale;
• per la distruzione e/o smaltimento delle merci disposti dalle autorità competenti. Semprechè tali spese siano conseguenza di un rischio garantito ai sensi di polizza e semprechè non siano configurabili come spese fatte per evitare o diminuire un danno, nel qual caso trovano applicazione le norme generali di contratto di cui si è precedentemente parlato.