CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE
CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE
DI LAVORO PER gLI
OPERAI AGRICOLI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
2021
CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Il giorno 17/05/2021 presso la sede di Coldiretti della provincia di Trento,
tra
Coldiretti della provincia di Trento, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx; Confagricoltura della provincia di Trento, rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxx;
C.I.A. della provincia di Trento rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxx;
e
F.L.A.I. - C.G.I.L. del Trentino rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxx;
F.A.I. - C.I.S.L. del Trentino
rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxx;
UILA - UIL di Trento e Verona rappresentata dal Funzionario Xxxxxx Xxxxxx;
visto
il Testo Unico del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia autonoma di Trento del giorno 14/03/2019, comprendente il verbale di accordo del giorno 6 ottobre 2008, il verbale di accordo del giorno 4 marzo 2013,
nonché il verbale di accordo del 20 novembre 2017
si è convenuto il nuovo testo unico per il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia Autonoma di Trento.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto regola, su tutto il territorio della provincia di Trento, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse – comprese le aziende florovivaistiche [1] e le imprese che svol- gono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato – e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il C.C.P.L. si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sen- si dell’art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
• le aziende ortofrutticole;
• le aziende oleicole;
• le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
• le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacol- tura);
• le aziende vitivinicole;
• le aziende funghicole;
• le aziende casearie;
• le aziende faunistico-venatorie;
• le aziende agrituristiche;
• le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.
[1] Sono florovivaistiche le aziende:
a. vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
b. produttrici di piante ornamentali da serra;
c. produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
d. produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.
RELAZIONI SINDACALI - BILATERALITÀ
Art. 1 Diritto di informazione
Attraverso il presente Contratto si intendono definire sedi, tempi, soggetti, modalità e contenuti dei diritti di informazione riconosciuti ai lavoratori del settore agricolo.
Le Parti firmatarie, nel rispetto delle reciproche autonomie e prerogative, hanno sviluppato un positivo dialogo ad ogni livello, sia contrattuale che istituzionale, condividendo la necessità di potenziare le relazioni sindacali parallelamente alla riorganizzazione della struttura della bilateralità.
Obiettivo congiunto è l’analisi dei nuovi fabbisogni del sistema agricolo trentino nel suo complesso, in termini di qualificazione, competitività e regolarità delle imprese, nonché riqualificazione delle professionalità e, più in generale, della tutela dei lavoratori e della sostenibilità ambientale, so- ciale ed economica.
Vanno intesi in tal senso il “Protocollo per il contrasto alla commercializza- zione di prodotti contraffatti e pericolosi, al lavoro nero/irregolare e all’abu- sivismo commerciale e per la tutela della concorrenza e del libero mercato”, Allegato sub I, nonché la costituzione del nuovo Ente Bilaterale del Settore Agricolo, Allegato sub II – Regolamento E.B.T.A.
Le Parti condividono l’esigenza di implementare tale strumentazione nella consapevolezza dell’importanza dell’informazione reciproca e dello scam- bio di valutazioni sui temi che possono incidere sensibilmente sul sistema agricolo trentino.
In tal senso le Parti condividono e dispongono, ai sensi dell’art. 6 del
C.C.N.L. e del “Protocollo d’Intesa sugli assetti contrattuali” del 22 settem- bre 2009, che l’E.B.T.A. assuma in sé le funzioni attribuite all’“Osservatorio Provinciale”, al “Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro” ed al “Centro di formazione agricola”, per quanto disciplinato dall’art. 9 del C.C.N.L., dall’Accordo del 19 giugno 2018, Allegato n. 6 del
C.C.N.L. e dall’art. 10 del medesimo contratto nazionale.
Le Parti condividono l’obiettivo di elaborare proposte unitarie in relazione alle politiche provinciali che impattino sul settore, nonché promuovere la promozione di analisi condivise sulla situazione socio-economica del no- stro territorio con riferimento agli indicatori del mercato del lavoro.
Le Parti, partendo dall’analisi dei dati raccolti in seno ad E.B.T.A., prende- ranno in esame in particolar modo:
a. la regolarità e legalità del settore;
b. i temi della salute, della sicurezza e dell’ambiente di lavoro;
c. le problematiche del Mercato del lavoro, dell’occupazione e della for- mazione, compresi i fabbisogni formativi, l’apprendistato, le tipologie contrattuali, l’organizzazione del lavoro;
d. il numero degli addetti e dei lavoratori dipendenti, l’inquadramento professionale, la situazione congiunturale;
e. la produttività e redditività di sistema, le tematiche di settore, l’innova- zione;
f. la responsabilità sociale d’impresa, la sostenibilità ambientale, i nuovi modelli di sviluppo legati ai moderni sistemi di coltivazione.
I dati emersi dalle analisi di cui al paragrafo precedente costituiranno, annual- mente, un documento utile che E.B.T.A. metterà a disposizione delle Parti.
Pertanto, a livello provinciale, le Parti concordano di analizzare congiunta- mente in apposito incontro, da tenersi di norma entro il 30 giugno di ogni anno, i dati sull’andamento generale del settore per il confronto sui diversi tavoli istituzionali e contrattuali. Le Parti analizzeranno, sulla base dei mede- simi dati, l’andamento occupazionale del settore nel suo complesso in riferi- mento specifico alle tipologie contrattuali ed alla qualificazione dei rapporti di lavoro, nonché la competitività complessiva del sistema delle aziende).
Art. 1.1 Ente Bilaterale Agricolo Territoriale
Ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. è stato istituito l’Ente Bilaterale Territoriale Agri- coltura (d’ora innanzi E.B.T.A. - Ente Bilaterale Trentino Agricoltura), affidan- do allo stesso i seguenti compiti, ai sensi degli Artt. 7 ed 8 dello stesso C.C.N.L. e di quanto disposto dalle Parti al comma 6 dell’art. 1.1. del presente C.C.P.L.:
1. effettuare il monitoraggio del Mercato del lavoro, anche con riferimento alle pari opportunità al fine di promuovere l’incontro domanda-offerta
e la formazione professionale e continua e la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei trasporti e nella logistica correlati;
2. realizzare attività utili all’inclusione e all’inserimento nella società dei lavoratori immigrati e della manodopera migrante, anche durante i pe- riodi di maggiore flusso stagionale;
3. monitorare l’andamento dei singoli comparti del settore agricolo;
4. riscuotere la contribuzione appositamente istituita dal C.C.P.L. per le atti- vità dell’Ente, anche attraverso la stipula di idonea convenzione con INPS;
5. corrispondere le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro previste dall’art. 62 del C.C.N.L. e per come integrato dal presen- te C.C.P.L. e/o da specifici accordi sindacali;
6. corrispondere le indennità/integrazioni in tema di welfare e di integra- zione al reddito come previsto dal medesimo C.C.N.L. e per come oggi già disciplinato dal presente C.C.P.L. e dall’E.B.T.A. stesso, riconoscendo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della Provincia di Trento;
7. assumere i compiti di cui all’Osservatorio Provinciale, al Comitato pa- ritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro, al Centro di formazione agricola;
8. agevolare e migliorare le relazioni sindacali;
9. assumere ogni altra funzione/compito che le Parti riterranno opportuni e comunque assolvere a tutto quanto descritto nello Statuto dell’Ente medesimo.
Le Parti dispongono che per il funzionamento dell’E.B.T.A., per consentire all’Ente Bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre attività ad esso de- mandate, è previsto il versamento di un contributo totale pari al 1,35%, di cui lo 0,75% a carico dell’Azienda, e lo 0,60% a carico del lavoratore.
Il contributo di cui sopra è da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali sia per gli operai a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato.
L’importo del contributo a carico del lavoratore dovrà essere trattenuto dal datore di lavoro ad ogni periodo di paga e versato, unitamente alla quota del datore di lavoro, in favore dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.
Resta espressamente inteso che tutto quanto non previsto dal presente ar- ticolo sarà regolamentato da appositi accordi specificativi e dallo Statuto dell’Ente medesimo.
Art. 2 Mercato del lavoro, legalità e regolarità
Le Parti stipulano il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo al Contratto Nazionale, da valere nella provincia di Trento per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate in premessa ai citati contratti collettivi e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavora- zioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati. Le parti si impegnano ad adoperarsi per l’osservanza e la non modi- ficazione, rispettivamente da parte delle imprese e dei lavoratori, nell’arco di vigenza del presente contratto, delle condizioni pattuite a livello di con- trattazione nazionale e provinciale.
Le aziende operanti sul territorio della Provincia Autonoma di Trento sono obbligatoriamente tenute ad applicare il presente contratto e ad iscrivere i propri dipendenti, anche se con rapporto di lavoro intermittente od acces- sorio, con decorrenza dal primo giorno di lavoro, presso l’E.B.T.A.
In presenza di spiccate tendenze innovative sul piano della meccanizzazio- ne o degli indirizzi colturali, con possibili riflessi negativi sui livelli occu- pazionali, su richiesta di una delle parti, ai sensi de vigente C.C.N.L., verrà incaricato l’E.B.T.A. di studiare il problema, fornendo tutta la documenta- zione necessaria allo scopo.
L’E.B.T.A. potrà formulare delle proposte di soluzione per i problemi posti, adoperandosi anche, compatibilmente con le norme sul collocamento, per favorire il reinserimento nell’attività agricola degli operai a tempo indeter- minato il cui precedente rapporto di lavoro fosse stato risolto a causa delle tendenze su esposte.
Considerando che le grandi campagne stagionali relative alla raccolta di frutta, ortaggi a pieno campo e alla vendemmia possono porre dei problemi di avviamento al lavoro, trasporto, servizi sociali, nel quadro dell’applica- zione complessiva dei contratti e delle leggi sociali, l’E.B.T.A. esaminerà tali problemi per individuare le conseguenti azioni comuni, intese prin- cipalmente a sensibilizzare i poteri pubblici al fine del superamento degli anzidetti problemi.
Art. 2.1 Rete del lavoro agricolo di qualità
Le Parti, condividendo appieno la necessità di puntare a un sempre più alto livello di qualità, legalità e sicurezza sui luoghi di lavoro nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, anche per il tramite dell’Ente Bilate-
rale Trentino Agricoltura si impegnano a dare piena attuazione a quanto previsto dal comma 4, lettera c-ter), della Legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”.
La Rete del Lavoro Agricolo di Qualità si articola infatti in sezioni territoriali atte alla promozione di iniziative, d’intesa con le autorità competenti, senti- te le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO
Art. 3 Eficacia del contratto
Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro effi- cacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Trento e sono impegnative per le organizzazioni contraenti.
Art. 4 Assunzione
L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Essa può avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato, con l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni vigenti all’atto di instaurazione del rapporto di lavoro. L’assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a termine:
• per l’esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltua- rio, per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto (vedi lettera “a” artt. 21 e 22 del C.C.N.L.);
• per l’esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell’an- no, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione (vedi lettera “b” artt. 21 e 22 del C.C.N.L.);
• di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell’ambito di un unico rapporto continuativo (vedi lettera “c” artt. 21 e 22 del C.C.N.L.).
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del C.C.N.L., ai sensi del comma 4 per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie.
Sono da considerare tali in Provincia di Trento:
• alpeggio;
• potatura invernale della vite e dei fruttiferi;
• raccolta dei prodotti ortofrutticoli e vendemmia;
• dirado e lavorazione del verde nel vigneto, per il vivaio pulizie innesto, messa a dimora degli innesti talea, serratura barbatelle, prelievo marze e portainnesti, preparazione materiale d’innesto.
L’assunzione per fase lavorativa viene effettuata con garanzia di occupazio- ne per tutta la durata della stessa.
Costituiscono eccezioni alla garanzia di cui sopra tutte le cause di natura tec- nica, organizzativa ed economica, che, indipendenti dalla volontà del datore di lavoro, determinino sospensioni del lavoro o ne anticipino la cessazione. Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato e comunque per le giornate minime presun- te evidenziate nel contratto di assunzione (art. 8).
Art. 5 Riassunzione
In riferimento a quanto previsto dall’art. 20 del vigente C.C.N.L. di settore, hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nel- le medesime aziende, i lavoratori/ici OTD che, potendo far valere almeno 100 giornate di lavoro nella stagione precedente, abbiano presentato xxxxxx- sta in tal senso entro 90 giorni dal termine del precedente contratto di lavoro. In deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente, il diritto alla riassun- zione potrà essere esercitato anche in assenza di esplicito richiamo nella lettera di assunzione.
Art. 6 Rapporto di lavoro a Tempo parziale
Le parti si impegnano a dare piena attuazione a quanto previsto dall’art. 17 del vigente C.C.N.L., in particolare in merito alla durata minima della pre- stazione lavorativa svolta in regime di part-time;
nello specifico:
• la durata minima della prestazione settimanale non potrà essere inferio- re alle 24 ore;
• la durata minima della prestazione mensile non potrà essere inferiore alle 72 ore;
• la durata minima della prestazione annuale non potrà essere inferiore alle 500 ore.
Art. 7 Manodopera migrante
L’assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi del- le leggi vigenti, avuta presente l’esigenza di dare precedenza nell’assunzio- ne alla manodopera locale.
Si considerano “migranti” i gruppi o i singoli lavoratori provenienti da altra provincia o comunque residenti in comuni distanti più di 40 km da quello nel quale vengono occupati.
A tali lavoratori, deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove viene effettuata la prestazione.
Ai lavoratori di cui ai precedenti commi, fatte salve le giornate di assenza volontaria e quelle non lavorate per malattia o infortunio, sono garantite l’occupazione e la relativa retribuzione per tutta la durata della fase lavora- tiva, ad eccezione delle giornate non lavorate a causa di:
• avversità atmosferiche e conseguenti difficoltà obiettive dell’ambiente o delle colture, ivi compresi i considerevoli ritardi nella maturazione dei prodotti ortofrutticoli;
• rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del cod. civ.;
• obiettive difficoltà di mercato;
• il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro che non consentano la collocazione del prodotto;
• guasti a macchine od a macchinari aziendali tali da pregiudicare la re- golare prosecuzione della fase lavorativa.
Vitto e Alloggio
Nelle aziende dove sia possibile per la manodopera migrante assunta per i lavori stagionali di cui all’art. 25 del C.C.N.L., deve essere prevista la concessione di locali, eventualmente riscaldati, forniti di servizi igienici, idonei ad una confortevole sistemazione e le relative attrezzature per il pernottamento.
Per tale servizio, abbinato alla somministrazione di una adeguata “prima colazione”, potrà essere dedotta dalla retribuzione del lavoratore, una quo- ta pari ad un massimo di 6,00 € giornalieri.
L’azienda che fornisca anche i pasti caldi (primo piatto, secondo e contor- no), è autorizzata a dedurre un massimo di 3,00 € giornalieri per ogni pasto fornito (ad esclusione della prima colazione) dalla retribuzione del dipendente.
Rimane alla libera scelta dell’azienda e del lavoratore rinunciare in ogni momento alla fornitura e/o al godimento di tali servizi. In caso di conte- stazioni in merito alla qualità dei servizi in rapporto alla quota richiesta, si attiverà un organismo, composto da un rappresentante dei lavoratori e da uno dei datori di lavoro che dopo la verifica esprimerà un parere vincolante per le parti.
Art. 8 Contratto individuale
Tra il datore di lavoro e l’operaio agricolo dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all’atto dell’assunzione o del passaggio a tempo indeterminato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.
In tale contratto individuale dovranno essere precisati, la data di inizio del rapporto di lavoro, le giornate di lavoro minime previste (art. 4), la quali- fica, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico stabilito dal C.C.N.L. e dal Contratto Provinciale.
Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere, nella stipula- zione del contratto individuale, dai rappresentanti delle rispettive organiz- zazioni sindacali.
Art.9 Manodopera addetta alle operazioni di raccolta
In applicazione di quanto previsto dal vigente C.C.N.L., si conviene che i prodotti e i periodi della relativa raccolta, compatibilmente con l’andamen- to stagionale, per la Provincia Autonoma di Trento siano i seguenti:
• ciliegie (con raccolta indicativamente nei mesi da maggio ad agosto);
• xxxx (con raccolta indicativamente nei mesi da luglio a ottobre);
• susine (con raccolta indicativamente nei mesi da agosto a settembre);
• uva (con raccolta indicativamente nei mesi da agosto a ottobre);
• mele (con raccolta indicativamente nei mesi da luglio a novembre);
• piccoli frutti (con raccolta indicativamente nei mesi da aprile a ottobre);
• ortaggi (con raccolta indicativamente nei mesi da aprile a settembre);
• erbe officinali (con raccolta indicativamente nei mesi da aprile a set- tembre);
• kiwi (con raccolta indicativamente nei mesi da settembre a novembre);
• xxxxx (con raccolta indicativamente nei mesi da ottobre a dicembre);
• dirado e lavorazione del verde nel vigneto, (indicativamente nei mesi di giugno e luglio);
• xxxxx xxxxxxxx e frutticoli (raccolta e preparazione materiale di innesto da novembre a gennaio; innesto da febbraio a aprile e da luglio a ago- sto; pulizia vivaio da giugno a settembre, sterro e cernita da ottobre a dicembre).
Per il trattamento retributivo si fa riferimento all’art. 24 del presente con- tratto.
Resta stabilito che non sono possibili risoluzioni di rapporto di lavoro fina- lizzate all’estinzione della normativa di cui al presente articolo. Tali risolu- zioni si configurerebbero come palese violazione contrattuale.
È esclusa dall’applicazione degli accordi di cui al presente articolo la ma- nodopera non regolarmente avviata al lavoro a norma delle vigenti leggi.
Art. 10 Periodo di Prova
L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a:
• 26 giorni lavorativi per gli operai specializzati e specializzati super;
• 14 giorni lavorativi per gli operai qualificati e qualificati super;
• 8 giorni lavorativi per gli operai comuni.
Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto dell’operaio a percepire la retribuzione per il periodo di lavoro prestato.
Superato il periodo di prova l’assunzione diviene definitiva alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva e dal contratto individuale.
L’operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a trenta giorni o per “fase lavorativa”, che non abbia già prestato la sua opera presso la stessa azienda è soggetto ad un periodo di prova di 5 gg. lavorativi.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 11 Classificazioni degli operai agricoli e dei lavori
Per l’attribuzione della qualifica del lavoratore valgono le norme legislati- ve in materia di collocamento e la qualifica attribuita è valida agli effetti dell’avviamento al lavoro e agli effetti della retribuzione.
Gli operai agricoli si classificano come segue:
OPERAIO COMUNE
Sono da considerarsi comuni i lavoratori incaricati dell’esecuzione di lavori ordinari, che non richiedono specifici requisiti professionali o particolare preparazione tecnico-pratica.
Sono da considerarsi comuni i seguenti lavoratori:
• lavapiatti di struttura agrituristica;
• addetto all’eviscerazione della trota, addetto alle linee di confeziona- mento e inscatolamento del pesce, addetto alle pulizie generiche;
• aiuto pastore.
OPERAIO QUALIFICATO
Sono operai qualificati i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo che consentono loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valo- rizzazione della produzione agricola stessa.
Sono da considerarsi qualificati i seguenti lavoratori:
• potatore esclusivo di viti;
• conduttore di macchine agricole a motore, per condurre le quali non sia richiesta la patente di guida;
• cameriere ai piani di struttura agrituristica;
• guardiano notturno, selezionatore di vasca, addetto alla distribuzione dei mangimi, addetto alla lavorazione dei filetti e/o trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti ittici.
OPERAIO QUALIFICATO SUPER
Sono operai qualificati “super” i lavoratori in possesso delle conoscenze e capacità professionali dell’operaio qualificato, che siano in grado di svol- gerle con particolare competenza, superiore a quella dei qualificati.
Sono da considerare “qualificati super” i seguenti lavoratori:
• cameriere di sala di struttura agrituristica;
• addetto alla lavorazione e trasformazione dei filetti;
• aiuto malgaro.
OPERAIO SPECIALIZZATO
sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e complesse conoscenze e capacità professioni, acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di maggior complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati “super”;
La qualifica di operaio specializzato viene attribuita ai lavoratori addetti ai seguenti lavoratori:
• conduttore di macchine a motore per la conduzione delle quali sia xx- xxxxxxx la patente di guida;
• potatore di alberi da frutto;
• addetti abitualmente ai trattamenti antiparassitari;
• addetto agli allevamenti specializzati;
• aiuto cuoco di struttura agrituristica;
• guardiapesca;
• tutti i lavoratori muniti di certificati di istruzione professionale, rilascia- ti dal Ministero del lavoro o dalla Provincia Autonoma di Trento;
• dipendenti dalle aziende florovivaistiche, in grado di eseguire l’impian- to e la coltivazione del vivaio, nonché tutte le operazioni di moltiplica- zione delle piante compreso l’innesto;
• addetto all’attività di spremitura di uova e avanotteria dell’impianto it- tico;
• operaio che gestisca in autonomia e con specifiche capacità professiona- li almeno una delle attività proprie del lavoro in alpeggio (mungitura, pascolo del bestiame…).
OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER
Sono operai Specializzati “Super” i lavoratori in possesso di specifiche su- peri capacità professionali qualitativamente più elevate dell’operaio “spe- cializzato”.
La qualifica di operaio specializzato “super” viene attribuita ai seguenti lavoratori:
• ibridatore-selezionatore: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed ele- vata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue
incroci varietali in istituti di sperimentazione agraria e forestale per ot- tenere ibridi di prima generazione, selezionati, assicurando un’attività lavorativa polivalente (come ibridatore e selezionatore) con responsabi- lità operativa limitata al ciclo di lavorazione assegnatogli;
• conduttore meccanico di macchine agricole operatrici complesse: l’o- peraio che, fornito di patente di guida, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, ol- tre alla guida e all’uso anche su strada di macchine agricole operatrici complesse che svolgono più operazioni, provvede alla manutenzione e riparazione ordinaria delle suddette macchine svolgendo un’attività lavorativa polivalente (come conduttore e come meccanico);
• conduttore meccanico di autocarri o di autotreni: l’operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professione acquista per pratica o per titolo, oltre alla guida di autotreni, auto articolati, od auto- mezzi di portata superiore a 75 x.xx, provvede alla loro manutenzione e riparazioni ordinarie effettuabili con la attrezzature messe a disposizio- ne dall’azienda, svolgendo una attività lavorativa polivalente;
• aiutante di laboratorio: l’operaio che, con autonomia esecutiva ed ele- vata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo e po- livalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni o alle colture “in vitro” o ai test sanitari sulle piante;
• potatore “artistico” di piante: l’operaio che con elevata competenza pro- fessionale ed elevata autonomia esecutiva, acquisita per pratica o per titolo, esegue la potatura artistico-figurativa di piante ornamentali e di alberi di alto fusto;
• giardiniere: l’operaio che con autonomia esecutiva ed elevata compe- tenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, per la realizza- zioni di un impianto, individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, la forma e le dimensioni delle aiuole, la dire- zione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese d ‘acqua, nonché i relativi tempi di esecuzione, Predispone ed esegue inoltre i lavori di cui sopra con responsabilità dei lavori assegnatigli;
• conduttore di caldaia a vapore: colui che, in possesso di apposito cer- tificato legale di abilitazione di primo e-o di secondo grado, con auto- nomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e con- trolla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle riparazioni ordinarie, svolgendo una attività lavorativa polivalente.
• responsabile di allevamento zootecnico: l’operaio che, in possesso di elevata competenza professionale, conduce con ampia autonomia ese- cutiva ed almeno due addetti in subordine, un allevamento specializza- to, non assistito da un tecnico aziendale, coordinando, sotto la propria responsabilità, tutte quelle operazioni atte a conseguire la razionalità dell’allevamento stesso e curando altresì l’organizzazione del lavoro;
• addetto alla manutenzione degli impianti di refrigerazione;
• responsabile cantiniere con almeno due addetti;
• innestatore non dipendente da azienda florovivaistica;
• meccanico unico;
• cuoco di struttura agrituristica;
• guardiapesca abilitato all’uso di storditore elettrico;
• responsabile di malga;
• responsabile dell’allevamento ittico con autonomia esecutiva nella ge- stione dell’impianto, acquisita per pratica o per titolo;
• operaio boscaiolo addetto al taglio legname;
• casaro.
Art.12 Mansioni e cambio del profilo professionale
Gli operai devono essere adibiti alle mansioni relative al profilo professio- nale di assunzione e retribuiti con il salario ad essa corrispondente.
Qualora detti operai, per esigenze dell’azienda, siano adibiti a mansioni previste per il profilo professionale con livello retributivo inferiore, con- servano i diritti e la retribuzione del profilo di assunzione; nel caso invece siano adibiti a mansioni di un profilo professionale con livello retributivo superiore, acquisiscono il diritto, per tutto il periodo in cui svolgono det- te mansioni, al trattamento corrispondente all’attività svolta; acquisiscono altresì il diritto al nuovo profilo professionale quando siano adibiti conti- nuativamente a detta nuova attività per un periodo di 20 giorni lavorativi, oppure saltuariamente per almeno due volte per un periodo complessivo non inferiore a 40 giorni lavorativi nel corso di un anno.
Ai fini del passaggio al profilo professionale con livello retributivo superiore di cui al precedente comma non vengono conteggiate le giornate prestate nei casi di sostituzione di altri operai assenti per malattia, infortunio, ri- chiamo alle armi, per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto dell’assente.
NORME DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL LAVORO
Art. 13 Orario di lavoro
Fermo restando che l’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari a 6 ore e 30 giornaliere dal lunedì al sabato. In caso di settimana corta l’orario sarà distribuito sui 5 giorni dal lunedì al venerdì, salvo accordi aziendali specifici.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita per il periodo di raccolta mele/uva, nel limite di 80 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore come stabilito dall’art. 34 del C.C.N.L.
L’orario di lavoro di 40 ore settimanali, di norma dal lunedì al venerdì, darà diritto a 52 ore annue, utilizzate sotto forma di permessi individuali retribuiti.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui all’art. 34 del vigente C.C.N.L., è regolata nelle modalità previste dall’art. 21 del presente C.C.P.L. Fermo e restando le disposizioni normative e legislative in materia agli ope- rai addetti alle stalle e alle strutture agrituristiche deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza delle ore notturne.
Fermo e restando le disposizioni normative e legislative in materia a xxxxxx- sta della lavoratrice madre, o del lavoratore padre, nei primi 3 anni di vita del figlio è concessa la trasformazione a part-time con un minimo di 24 ore settimanali di rapporto di lavoro.
Per i lavori considerati nocivi, come stabilito dal successivo art. 37, è previ- sta una riduzione dell’orario di lavoro, a parità di retribuzione e di qualifi- ca, di 2 ore e 20 minuti per ogni otto ore di esposizione al rischio. Il rientro nelle colture trattate con sostanze chimiche non potrà avvenire se non dopo che siano trascorse almeno 24 ore dal trattamento ed a meno che la norma- tiva vigente o la confezione del prodotto utilizzato non portino indicazioni diverse, nel qual caso ci si atterrà a tali prescrizioni.
Resta inteso che la mezza giornata o l’intera giornata libera coincidente con il sabato non è considerata festiva agli effetti del calcolo delle ferie.
Nelle Aziende agricole di natura pubblica in cui viene applicato il presente C.C.P.L., specifici accordi aziendali potranno prevedere l’automatico allinea- mento del salario e dell’orario di lavoro a quello dei dipendenti di ruolo pub- blico impiegati con la mansione di operaio agricolo presso la stessa Azienda.
Art. 14 Riposo settimanale
I lavoratori debbono usufruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza della domenica.
Per gli operai agricoli addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regola- mentazione di tale riposo, è demandata ai Contratti individuali in applica- zione delle norme di Legge in materia.
Art. 15 Ferie
Agli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determi- nato retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeter- minato (con paga mensilizzata) spetta, per ogni anno di servizio prestato con orario di lavoro sui 6 giorni settimanali presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di 26 giornate lavorative, ovvero 169 ore annue.
Nel caso di settimana corta con orario distribuito sui 5 giorni spetta per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito di 21,67 giorni lavorati- vi, ovvero 169 ore annue.
Nel caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell’anno, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie, quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.
Per i giovani dai 16 ai 18 anni, in base alle vigenti norme di legge il periodo di ferie non può essere inferiore a 30 giorni.
Il datore di lavoro, al fine di garantirne l’effettivo godimento, entro il 31 mar- zo di ciascun anno concorderà con i propri dipendenti il calendario annuo delle ferie, tenendo conto anche degli interessi e dei desideri dei lavoratori. In caso di mancata programmazione del calendario di cui sopra, il lavo- ratore ha facoltà di scegliere a sua discrezione un periodo di ferie, anche frazionato, pari a due settimane annue.
Art. 16 Permessi per corsi di addestramento professionale
All’operaio a tempo indeterminato che frequenta corsi per l’addestramento professione di interesse agrario, istituiti da enti qualificati e riconosciuti, è con-
cesso un permesso retribuito per il periodi di tempo strettamente necessario alla partecipazione al corso. Per quanto sopra è concesso un permesso retribu- ito di 150 ore, nell’arco del triennio, con facoltà di cumularle in un solo anno. Il numero degli operai a tempo indeterminato, di ogni singola azienda che possono beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi, non potrà superare nello stesso momento il numero di 1 per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato e i1 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato.
I permessi di cui sopra, non sono conteggiabili nelle ferie. Il diritto al go- dimento dei permessi per la frequenza ai corsi di addestramento professio- nale di interesse agrario è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato. Le parti si incontreranno per stabilire le modalità pratiche.
Si conviene di impegnarsi anche allo scopo di organizzare, eventualmente con il contributo di altri enti, brevi corsi di aggiornamento e preparazione professionale, anche per lavoratori stagionali inquadrati nelle qualifiche più basse; in occasione di tali corsi, verranno concessi agli interessati i per- messi eventualmente necessari alla frequenza.
Art. 17 Permessi per corsi di recupero scolastico
All’operaio a tempo indeterminato che partecipa a corsi di ricupero scola- stico è concesso un permesso retribuito di 150 ore nell’arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche nell’arco di un solo anno.
Il numero degli operai a tempo indeterminato, di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi di ricupero scolastico, non potrà superare nello stesso momento il numero di 1 per quelle aziende che hanno da 4 a 10 operai a tempo indeterminato e il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai a tempo indeterminato. I permessi di cui sopra, non sono conteggiabili nelle ferie.
Il diritto al godimento dei permessi per la frequenza ai corsi di addestra- mento professionale di interesse agrario è esteso ad ogni effetto anche agli operai a tempo determinato.
Le parti si incontreranno per stabilire le modalità pratiche.
Art. 18 Permessi straordinari
In caso di matrimonio, l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un per- messo retribuito di dieci giorni.
Al lavoratore spetta, per ciascun evento, un permesso retribuito di giorni tre in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione ana- grafica come previsto dall’art. 4. Comma 1, Legge 8 marzo 2000, n 53.
All’operaio a tempo determinato che, nell’anno precedente a quello nel qua- le si verifica l’evento, possa far valere sa un minimo da 100 a 151 giornate lavorate, sarà riconosciuto, in caso di matrimonio, un permesso retribuito di 5 giorni; all’operaio a tempo determinato che, nell’anno precedente a quello nel quale si verifica l’evento, possa far valere più di 151 giornate di lavoro, sarà riconosciuto, in caso di matrimonio, un permesso di 15 giorni, di cui 7 retribuiti.
In caso di nascita di un figlio è riconosciuta al lavoratore padre una giornata di permesso retribuito in aggiunta a quelli previsti dalla legge n. 53/2000 e successive integrazioni.
Altri permessi saranno fruiti ai sensi della legge 8 marzo del 2000, n° 53 e successive integrazioni.
Art. 19 “Banca delle ore”
A far data dal 1.1.2013, è istituita la “Banca Ore Individuale”, nella quale, su richiesta del lavoratore, verranno accreditate le ore maturate dal singolo dipendente a titolo di:
- permessi, non fruiti entro l’anno di maturazione;
- ex festività, non fruite entro l’anno di maturazione;
- ore di straordinario e/o supplementari eventualmente svolte.
In ogni momento il lavoratore ha la facoltà di costituire la propria “Banca Ore Individuale”, da individuarsi con apposita voce nel cedolino paga, at- traverso l’attribuzione dei permessi e delle ex festività non fruite in corso d’anno, così come di eventuali ore supplementari e/o straordinarie svolte nel corso del periodo di riferimento.
Resta inteso che, in caso di non attivazione dello strumento della “Banca Ore Individuale”, i permessi e le ex festività non fruite nel corso del periodo di maturazione saranno nella disponibilità del lavoratore stesso per la loro fruizione entro il 30 giugno dell’anno successivo, e, se ancora non utilizza- te, retribuite con la paga del medesimo mese di giugno.
La fruizione delle ore accantonate nella “Banca Ore Individuale” potrà avve- nire:
1. entro il 31 dicembre dell’anno successivo al periodo di accantonamento;
2. con richiesta del lavoratore con un preavviso di 48 ore; e per le seguenti causali:
a) prolungamento delle ferie collettive aziendali con particolare riguar- do ai lavoratori stranieri;
b) a gruppi di 4 o 8 ore, ovvero ore singole di assenza individuale dal lavoro a titolo “recupero banca ore individuale”.
La normale retribuzione delle ore accantonate avverrà al momento della effettiva fruizione.
Le ore straordinarie e/o supplementari accantonate a titolo di “Banca Ore Individuale” verranno riportate nel cedolino paga con cadenza mensile e retribuite, a discrezione del lavoratore, con la sola maggiorazione prevista dal vigente C.C.N.L., articoli 42 e 43, in riferimento all’istituto del lavoro straordinario, ovvero, con il riconoscimento di un ulteriore pari percentuale di orario accantonato.
Nel caso di ore accantonate, a titolo di “permessi”, “ex festività”, “lavoro straordinario”, “lavoro supplementare”, e non fruite entro il 31 dicembre dell’anno successivo al periodo di maturazione e di effettivo svolgimento, le stesse saranno retribuite con la paga del mese di gennaio entrante.
La volontà del lavoratore di cui ai precedenti paragrafi, dovrà manifestarsi con dichiarazione scritta, che dovrà contenere:
a) voce della retribuzione da accantonare (ex festività, permessi, ore stra- ordinarie e/o supplementari);
b) specificazione della tipologia di valorizzazione delle eventuali ore sup- plementari, economica od in termini di maggiore orario accantonato;c) riepilogo dei principali disposti di cui al presente articolo, in termini di causali, di fruizione e di retribuzione.
Art. 20 Festività
Sono da considerarsi giorni festivi:
1. il primo giorno dell’anno;
2. il 6 gennaio, Epifania del Signore;
3. il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
4. il giorno di lunedì dopo Pasqua;
5. il 1° maggio, festa del lavoro;
6. il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica;
7. il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della Beata Xxxxxxx Xxxxx;
8. il 1° novembre, giorno di Ognissanti;
9. il 4 novembre, giorno dell’Unità nazionale [2];
10. l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione;
11. il 25 dicembre, giorno di Natale;
12. il 26 dicembre, X. Xxxxxxx;
13. la festa del Patrono del luogo.
[2] La celebrazione di tale festività è spostata alla domenica successiva ai sensi della legge 5 marzo 1977 x.xx 54.
Per il trattamento da praticarsi agli operai agricoli nei giorni di festivi- tà nazionali ed infrasettimanali, si applicano le disposizioni previste dal- le vigenti normative. Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, e 4 Novembre) è dovuto agli operai agricoli a tempo indeterminato, anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione.
In base al vigente C.C.N.L., il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato, per le festività sopra elencate, è soddisfatto con la percentuale prevista dall’articolo stesso quando non vi sia prestazione di lavoro.
Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corri- sposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo di cui all’art. 18. In base alle norme con- trattuali e di Legge, fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
1. per la festività nazionale del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla legge 31.3.1954, n. 90 per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto il 4 novembre è una giornata lavorativa a tutti gli effetti;
2. per le quattro festività soppresse, (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Do- mini, SS. Xxxxxx e Xxxxx), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga or- dinaria, fatta eccezione per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa;
3. in alternativa a quanto previsto ai punti precedenti, compatibilmente con le esigenze aziendali e dove tra datore di lavoro e lavoratore si rag- giunga un accordo in tal senso, la festività nazionale la cui celebrazione è stata spostata alla domenica e le quattro festività religiose soppresse, potranno essere godute, in tutto od in parte, quale periodo aggiuntivo di ferie o ore in aggiunta alla banca ore.
Limitatamente alle festività di cui al punto 2), resta inteso che esse vanno pagate in aggiunta alla normale retribuzione o in alternativa, godute quali giornate di ferie solo ed in quanto in dette giornate vi sia stata effettiva prestazione lavorativa.
Art. 21 Lavoro Straordinario, festivo e notturno
Si considera:
1. lavoro straordinario, quello svolto oltre l’orario ordinario di lavoro;
2. lavoro festivo, quello svolto nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 20;
3. lavoro notturno, quello svolto dalle ore 21 alle ore 6 del mattino.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro stra- ordinario, nell’anno non potrà superare le 250 ore.
Le percentuali di maggiorazione sono le seguenti:
OPERAI AGRICOLI | OPERAI FLOROVIVAISTI | |
Lavoro straordinario | 29% | 29% |
Lavoro festivo | 40% | 40% |
Lavoro notturno | 48% | 48% |
Lavoro straordianrio festivo | 50% | 50% |
Lavoro festivo notturno per i giornalieri | 55% | 55% |
Lavoro festivo notturno per i salariati fissi | 60% | 60% |
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione (paga base, contingenza ed eventuali generi in natura).
Nei casi in cui la retribuzione preveda anche il terzo elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne ma nella stessa misura prevista per le ore ordinarie.
Per il lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e ri- guardante mansioni specifiche, rientranti nelle normali attribuzioni del la- voratore, si darà luogo solo ad una maggiorazione del 10%.
Art. 22 Interruzioni e recuperi
L’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata.
Nel caso di interruzioni dovute a cause di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l’operaio rimanga nell’azienda a sua disposizione.
Limitatamente agli operai a tempo indeterminato e per sospensioni del la- voro di durata inferiore ad una giornata, l’azienda, d’intesa con i lavoratori, potrà disporre il recupero delle ore non lavorate.
Nel rispetto della legislazione vigente, tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento e nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.
Art. 23 Xxxxxxxx, utensili e indumenti da lavoro
Il datore di lavoro consegnerà all’operaio agricolo, gli attrezzi necessari al lavoro assegnatogli;
L’operaio agricolo è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi e gli uten- sili e, in genere, quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro e risponde delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa.
Ad ogni operaio assunto saranno forniti gli indumenti e i d.p.i. necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa affidatagli come previsto dal testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro regolamentato dal D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81.
NORME DI TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 24 Retribuzione
Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono così suddivisi:
• per gli operai agricoli a tempo indeterminato:
1. la paga base nazionale;
2. il salario integrativo provinciale;
3. l’indennità di contingenza;
4. l’Elemento Distinto Retribuzione (E.D.R.).
A decorrere dal 01 gennaio 2000 le diverse voci retributive provinciali ora esistenti saranno conglobate in un’unica voce denominata “Salario Con- trattuale Provinciale” , eccetto le quote relative al TFR e il Terzo Elemento retributivo.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato ex-salariati fissi, competono inoltre i seguenti “generi in natura” o, in alternativa, il loro corrispettivo in contanti:
• un alloggio corrispondente alle necessità familiari, il cui corrispettivo è fissato in 5,16 € mensili;
• un appezzamento di terreno da coltivare ad orto per uso familiare, della superficie non inferiore a mq 150, il cui corrispettivo è fissato in 0,77
€ mensili;
• legna, in quantità non inferiore a 24 quintali di stanghe all’anno, salvo che il datore di lavoro non provveda al riscaldamento dell’alloggio, il cui corrispettivo è fissato in 1,29 € mensili;
• un litro di latte al giorno, per i soli stallieri, il cui corrispettivo è fissato in 1,29 € mensili.
I generi in natura costituiscono retribuzione ad ogni effetto ed i loro corri- spettivi in contanti vengono assunti ai fini del calcolo della 13. e 14. men- silità e dell’indennità di anzianità.
I generi in natura o il loro valore sostitutivo, non competono ai lavoratori di età inferiore agli anni 18.
Ai lavoratori che consumino i pasti forniti dall’azienda, sarà detratto dalla retribuzione spettante in base al presente contratto il corrispettivo in con- tanti, fissato in 1,55 € per il vitto completo di ogni giorno salvo accordi di miglior favore.
Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. La paga oraria si ottiene dividendo la paga mensile per 169.
Gli operai agricoli a tempo determinato, al momento del passaggio a tempo indeterminato, acquisiscono il diritto al trattamento economico e norma- tivo previsto dal presente contratto per gli operai a tempo indeterminato, pertanto dallo stesso momento, non è più dovuto agli anzidetti operai il 3° elemento.
• per gli operai a tempo determinato:
1. la paga base nazionale;
2. il salario integrativo provinciale;
3. l’indennità di contingenza;
4. l’Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.).
All’operaio compete inoltre una indennità (Terzo Elemento) pari al corri- spettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi:
festività nazionali ed infrasettimanali | 5,45% |
ferie | 8,33% |
00.xx mensilità | 8,33% |
00.xx mensilità | 8,33% |
TOTALE | 30,44% |
La misura del terzo elemento, in percentuale è calcolata sull’insieme della paga base nazionale, dell’indennità di contingenza e del salario integrativo provinciale.
Le retribuzioni per le operazioni di raccolta verranno calcolate in modo automatico prendendo a base di calcolo la retribuzione oraria base dell’o- peraio comune a tempo determinato per il 70% della stessa, fatte salvo quanto riportato successivamente.
Relativamente alla manodopera adibita alla raccolta dei piccoli frutti e per il dirado e lavorazione al verde si precisa che la tariffa di raccolta trova ap- plicazione solo nei confronti di lavoratori che non superino le 100 giornate lavorative annue.
Si precisa che per le colture di piccoli frutti vengono stabilite ulteriori diver- se percentuali per le seguenti mansioni:
1. addetti trapianto e pulizia delle piante, tariffa pari al 71,16% della re- tribuzione oraria base e E.D.R. dell’operaio comune;
2. addetti che, oltre alle operazioni al punto precedente svolgono anche attività di predisposizione dei siti di produzione, tariffa pari al 77,27% della retribuzione oraria base e E.D.R. dell’operaio comune.
Le Parti dispongono che la contribuzione dovuta in favore dell’E.B.T.A. ai sensi dell’articolo 1.2. è parte integrante del trattamento retributivo del lavoratore.
Le prestazioni previste dagli articoli 1.1, 32 e 40 del presente Contratto rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore.
L’impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavo- ratori.
Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione prevista dal vi- gente Contratto Provinciale, all’Ente, a decorrere dal 2021 è tenuto, fermo restando l’obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, a erogare ai lavoratori una quota aggiuntiva di retribuzione – esclusa dalla base di calcolo del TFR – pari alla cifra derivante dall’applicazione delle percentuali contributive del presente contratto sulla retribuzione effettiva del singolo lavoratore.
Al fine di evitare una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento, in violazione di principi costituzionali, in particolare, quelli di uguaglianza e di giusta retribuzione. Il lavoratore matura perciò il diritto all’erogazio- ne diretta da parte dell’impresa stessa di prestazioni equivalenti. Le Parti, richiamando quanto esplicitato dalla circolare n. 43/2010 del Ministero del Lavoro, secondo cui “L’impresa che aderisce alla bilateralità assolve, con la contribuzione a favore dell’ente, agli obblighi in materia nei confronti dei lavoratori. Diversamente, per le imprese che non aderiscono al sistema bilate- rale, il singolo lavoratore maturerà il diritto all’erogazione diretta, da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema bilaterale di riferimento.”, stabiliscono che il datore di lavoro che non ade- risce alle Associazioni firmatarie del presente CIPL sarà obbligato a corri- spondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, mediante il riconoscimento di una somma e/o di una prestazione equivalente a quella erogata dalla bilateralità.
Art. 25 Tredicesima e quattordicesima mensilità
Agli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, deve essere corrisposta entro il 15 dicembre di ogni anno la tredicesima mensili- tà ed entro il 30 aprile di ogni anno la quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione globale in vigore alla stessa data.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tre- dicesima e della quattordicesima, quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi effet- ti, come mese intero.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, si fa riferimento a quanto sta- bilito dall’art. 24 del presente C.C.P.L.
Art. 26 Scatti di anzianità
Con decorrenza dal 1° luglio 2006, gli operai a tempo indeterminato, per ciascun biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, hanno di- ritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra fissa pari a:
Operai comuni | 9,89 € mensili |
Operai qualificati | 11,36 € mensili |
Operai qualificati “super” | 11,93 € mensili |
Operai specializzati | 12,50 € mensili |
Operai specializzati “super” | 12,78 € mensili |
Le somme anzidette sono frazionabili ad ora e/o a giornata secondo le nor- me sulla retribuzione previste dal presente contratto. Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di 5 e maturano dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore compie il biennio di servizio.
In caso di passaggio alla qualifica superiore, l’operaio conserverà il numero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalutazione secondo l’importo previsto per la nuova qualifica.
In tal caso, lo stesso operaio avrà altresì diritto agli ulteriori aumenti perio- dici di anzianità sino al raggiungimento del numero massimo di 5.
L’importo degli aumenti spettanti all’operaio dipendente, è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed istituti contrattuali.
Resta ferma la decorrenza dell’11.11.1969 stabilita dai precedenti C.C.N.L., quale data relativa alla introduzione dell’istituto degli aumenti periodici per gli operai a tempo indeterminato.
Art. 27 Rimborso spese
I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dall’azienda, sono co- stretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, è riconosciuto l’intero rimborso delle spese effettuate a titolo di viaggio, vitto ed alloggio, previa presentazione di regolari giustificativi.
Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. Pertanto, qualora il tempo di viaggio vada oltre il normale orario di lavoro lo stesso sarà retribuito con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Nel caso di utilizzo di mezzo di trasporto personale le Parti condividono che al Dipendente, oltre alle spese di trasporto e di viaggio eventualmente sostenute e debitamente comprovate, spetti un rimborso chilometrico pari a 0,35 euro al km salvo condizioni di miglior favore.
Art. 28 Reperibilità
Oltre alla normale retribuzione, all’operaio incaricato in forma scritta dall’A- zienda di essere reperibile, per la durata dell’incarico stesso sarà riconosciu- ta una indennità pari al 10% della retribuzione globale di fatto.
In caso di prestazione lavorativa in regime di reperibilità che ecceda la mezzanotte, oltre alla normale retribuzione, al lavoratore saranno concessi permessi retribuiti compensativi sulla giornata successiva per un numero pari di ore a quelle prestate.
Art. 29 Indennità di Capo operai
A norma dell’art. 31 del C.C.N.L. del 22 ottobre 2014 si conviene che ai la- voratori, specializzati o non, ai quali il datore di lavoro conferisca l’incarico
di “Capo”, verrà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione, pari al 5% della retribuzione globale di fatto.
Art. 30 Modalità di pagamento delle retribuzioni
Le XX.XX. firmatarie del presente contratto integrativo concordano sull’op- portunità che le retribuzioni spettanti agli operai vengano loro corrisposte mediante l’uso di busta paga o prospetto paga riportante in dettaglio gli elementi costitutivi della retribuzione lorda, le ritenute presidenziali e fi- scali e quant’altro concorra alla determinazione della retribuzione netta. Su richiesta dell’operaio a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere acconto sulla retribuzione maturata.
Per gli operai a tempo determinato, debbono essere corrisposti, su richiesta del dipendente, acconti settimanali fino al 90% della retribuzione.
Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre i 5 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.
PREVIDENZA – ASSISTENZA – TUTELA DELLA SALUTE
Art. 31 Previdenza integrativa
Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di la- voro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti. Vista la possibilità per i dipendenti di aderire al fondo regionale di pre- videnza integrativa “Laborfonds”, le aziende si impegnano a garantire la predisposizione di tutte le procedure previste per l’adesione volontaria del lavoratore e si conviene di definire, tramite l’E.B.T.A. un’apposita campa- gna di informazione e promozione. Con decorrenza del presente contratto si conviene l’aumento della percentuale a carico datore di lavoro del 0,5% versato in aggiunta alle percentuali ora esistenti al fondo pensione.
Art. 32 Malattia e infortunio operai agricoli e florovivaisti
Fermo restando quanto stabilito dal C.C.N.L., in termini di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia od infortunio non sul lavoro, per gli OTI, nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia il periodo massimo complessivo di 180 giorni è calcolato come somma dei periodi nell’arco dei 24 mesi precedenti.
Le parti convengono che il periodo di comporto per gli OTI sarà prolungato fino a 365 giorni in caso di gravi patologie (a titolo di esempio non esaustivo, si ci- tano malattie oncologiche, degenerative, necessitanti di terapie salvavita, ecc). Ove trattasi di infortunio sul lavoro, riconosciuto dall’INAIL, la conserva- zione del posto dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni caso, non potrà superare il periodo di dodici mesi dall’infortunio.
Trascorso tale periodo e perdurando la malattia, è reciproco il diritto di risol- vere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione della indennità di anziani- tà, della 13. mensilità, della 14. mensilità, nonché dell’indennità sostitutiva delle ferie, maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di conservazione del posto, l’operaio agricolo a tempo indeterminato continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del pollaio, del porcile, eventualmente goduti all’atto dell’insorgere della malattia o dell’infortunio.
Se l’operaio agricolo coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazio- ne o a suo pieno beneficio, ha diritto a continuare la coltivazione sino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto ammalato o si è infortunato. In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero; l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
Art. 33 Integrazione trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro operai agricoli e florovivaisti
- Malattia
L’integrazione salariale corrisposta da E.B.T.A. agli operai agricoli in caso di malattia per l’intera durata dell’assenza, dovrà assicurare a detti operai, tra indennità di legge ed integrazione, un trattamento nella misura minima del 80% della somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale ed integrativo provinciale relativi alla qualifica di appartenenza.
- Infortunio sul lavoro
L’integrazione salariale, corrisposta da E.B.T.A., agli operai agricoli in caso di infortunio sul lavoro per l’intera durata dell’assenza, dovrà assicurare un trattamento, tra indennità di legge ed integrazione, nella misura minima dell’80% della somma dei salari giornalieri tabellari, nazionale ed integra- tivo provinciale relativi alla qualifica di appartenenza.
Xxx E.B.T.A. non provveda all’integrazione di cui al comma precedente, o lo faccia in maniera parziale, l’onere sarà a carico del datore di lavoro.
- Impegno a verbale
In occasione del rendiconto annuale di E.B.T.A., le parti verificheranno l’a- deguatezza dei contributi in vigore allo scopo di permettere l’applicazione dei trattamenti previsti dal presente articolo.
Art. 34 Welfare integrativo a livello provinciale
Le Parti dispongono le seguenti prestazioni, erogate da E.B.T.A. e liquidate, su richiesta del lavoratore interessato, sulla base di quanto previsto dal regolamento dell’Ente.
LICENZIAMENTO OTI
Fatto salvo quanto previsto dal C.C.N.L. vigente in materia, agli operai agri- coli a tempo indeterminato licenziati in corso d’anno E.B.T.A. garantirà una
indennità economica pari al 30% dei salari giornalieri tabellari, nazionale ed integrativo provinciale relativi alla qualifica di appartenenza per: a) tre mensilità qualora il licenziamento avvenga nel terzo quadrimestre dell’an- no; b) 6 mensilità in caso di licenziamento tra gennaio ed agosto.
Resta inteso che tali prestazioni saranno garantire nel caso di una anzianità di settore superiore ai 24 mesi e se il lavoratore non abbia diritto a fruire di Ds. Agr. ovvero NaSpi. nel caso di licenziamento tra gennaio e agosto.
GENITORIALITà
Le Parti dispongono che, in caso di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria, E.B.T.A. garantirà un’integrazione al 90% dell’indennità di maternità obbligatoria corrisposta dall’Inps.
Le Parti concordano che, nel caso di ricorso al congedo parentale, alla ma- dre ed al padre che ne fruiscano per almeno 30 giorni, consecutivi, sarà riconosciuta una cifra “una tantum” pari ad Euro 300,00.
In caso di adozione e affidamento, sarà corrisposta la medesima cifra eco- nomica per ogni bambino.
Xxx E.B.T.A. non provveda all’integrazione di cui al comma precedente, o lo faccia in maniera parziale, in occasione del rendiconto annuale di E.B.T.A., le parti verificheranno l’adeguatezza dei contributi in vigore allo scopo di permettere l’applicazione dei trattamenti previsti dal presente articolo.
RICOVERO OSPEDALIERO FIGLI
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal C.C.N.L. agli OTI, verranno concessi al padre e alla madre che ne faranno richiesta, in caso di documentato ricovero ospedaliero del figlio/a entro il terzo anno di vita del- lo/a stesso/a fino a un massimo di 5 giorni di permesso retribuito complessivi.
INSERIMENTO ASILO NIDO FIGLI
Al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e lo sviluppo di una paternità consapevole, agli OTI verranno concessi al- ternativamente al padre e alla madre che ne faranno richiesta, un numero di permessi non retribuiti di massimo 5 giorni a copertura totale o parziale del periodo indicato dagli istituti preposti per l’inserimento del figlio/a all’asilo nido.
PART TIME ASSISTENZA FAMIGLIARI CON GRAVI PATOLOGIE
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conge- do parentale, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 17 del C.C.N.L. le
Parti dispongono che le aziende, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, accoglieranno la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi:
• lavoratrici madri o in alternativa lavoratori padri con figli conviventi di età inferiore ai tredici anni o portatori di handicap;
• per l’assistenza di famigliari entro il secondo grado di parentela con gravi patologie o portatori di handicap;
• in caso di invalidità o inabilità del lavoratore stesso, in relazione all’esi- genza di rendere compatibile la prestazione lavorativa con le condizioni soggettive dello stesso.
In relazione al paragrafo precedente, si specifica che, in funzione della fun- gibilità dei lavoratori interessati, potrà fruire della riduzione dell’orario di lavoro:
• un lavoratore/lavoratrice nelle imprese che occupano fino a 15 dipen- denti;
• due lavoratori/lavoratrici nelle imprese che occupano dai 16 ai 50 di- pendenti;
• tre lavoratori/lavoratrici nelle imprese che occupano oltre i 50 dipen- denti.
È fatta salva la facoltà di ripristinare, al termine del periodo, il rapporto a tempo pieno.
Art. 34.1 Staffetta generazionale
Al fine di incrementare l’occupazione del settore nonché l’invecchiamento attivo ed il ricambio generazionale, anche mediante specifici meccanismi di staffetta, le Parti condividono l’utilità di estendere a tutti gli operai agri- coli OTI quanto previsto dal documento di interventi di politica del lavoro adottato dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento.
Art. 35 Cassa integrazione salari (C.I.S.O.A.)
Gli operai a tempo indeterminato sono ammessi alla integrazione salari ad opera della Cassa istituita dalla legge 8.8.1972, n. 457, nei casi previsti dalla legge stessa e successive modificazioni.
Agli operai che beneficeranno del trattamento della Cassa integrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una integrazione alla indennità di legge, nella misura del 10 per cento della somma dei salari giornalieri tabellari nazionale e integrativo provinciale relativi alla qualifica di appar- tenenza in vigore al febbraio dell’anno in corso.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti riconoscono che allo stato attuale della legislazione in applicazione dell’art. 8 della citata legge n. 457 del 72, la concessione dell’integrazione salariale è prevista per gli operai a tempo indeterminato che svolgono, nel corso dell’anno contrattuale individuale, oltre 180 giornate lavorative pres- so la stessa azienda.
Art. 36 Anticipazione trattamenti assistenziali
Le aziende agricole anticipano agli operai a tempo indeterminato le in- dennità di legge a carico degli istituti previdenziali (INPS) relativamente agli assegni al nucleo familiare, alla malattia, all’infortunio, alla cassa in- tegrazione, maternità obbligatoria, congedi parentali, permessi per allat- tamento.
Inoltre agli operai a tempo indeterminato sarà anticipata la quota relativa all’integrazione erogata da E.B.T.A. tramite apposita modulistica.
Art. 37 Tutela della salute dei lavoratori
Allo scopo di salvaguardare la salute fisica dei lavoratori, si conviene quan- to segue:
Per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai che nell’arco di 12 mesi hanno superato le 150 giornate lavorative nella stessa azienda e che ivi continuano a prestare la loro opera, addetti a lavorazioni nocive che possono incidere negativamente sulla loro salute, sono previste visite me- diche preventive almeno ogni sei mesi con diritto al pagamento da parte dell’azienda delle ore di lavoro perdute e con modalità tali da garantire le operazioni colturali aziendali.
Tali ore, retribuite dietro esibizione del relativo certificato medico, sono fissate in numero massimo di quattro per ogni lavoratore interessato e per ogni visita.
I lavori da considerarsi nocivi, per i quali è prevista la riduzione dell’orario ordinario di lavoro (art. 13 del presente C.I.P.L.) sono:
1. irrorazioni con esteri fosforici o con prodotti antiparassitari appartenen- ti alla prima classe tossicologia;
2. spargimento a mano di concimi corrosivi (calciocianammide e perfosfa- ti non granulari);
3. pulizia delle vasche degli impianti ittici.
Il rientro nelle colture trattate con sostanze chimiche non potrà avvenire se non dopo trascorse almeno 24 ore, meno che la normativa legislativa vigente o la confezione del prodotto utilizzato non portino indicazioni di- verse, nel qual caso ci si atterrà a tali prescrizioni.
Inoltre, rilevata la necessità di ridare impulso all’azione in materia di sicu- rezza, si ritiene indispensabile il potenziamento dell’attività dell’Ente Bila- terale Trentino Agricoltura e, contestualmente, aprire un tavolo di discus- sione con i competenti organi della P.A.T.
DIRITTI SINDACALI
Art. 38 Tutela del delegato di azienda
Il delegato di azienda non può essere licenziato o trasferito dall’azienda in cui è stato eletto ne colpito da misure disciplinari e/o da sanzioni di ca- rattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti al’attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del dele- gato non possono essere resi esecutivi se non dopo l’esame e l’intesa delle Organizzazioni sindacali di appartenenza del delegato e del datore di lavoro.
Art. 39 Contributo di assistenza contrattuale
I datori di lavoro ed i lavoratori agricoli, a titolo di assistenza contrattuale, sono tenuti a versare a favore delle rispettive Organizzazioni sindacali na- zionali e provinciali, un contributo per ogni giornata di lavoro. L’entità di tale contributo è determinata da appositi accordi.
La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata, unitamente alla propria.
Le tabelle salariali debbono contemplare tra le altre trattenute al lavorato- re, anche quella del contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di effettivo lavoro.
Art. 40 Quote sindacali per delega
In base all’art. 26 della legge 20 maggio 1970 n. 300, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con le modalità stabilite dai contratti integrativi provinciali che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna Organizzazione sindacale.
Con decorrenza 01/01/1981, la misura di tale contributo è stabilita nello 0,80% su paga base e contingenza per tutte le mensilità, comprese quelle aggiuntive.
Le aziende dovranno versare alle XX.XX. interessate, tale contributo, con periodicità almeno semestrale.
NORME FINALI
Art. 41 Decorrenza e durata
Il presente C.C.P.L. si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del C.C.N.L. ed ha durata quadriennale.
Il presente contratto ha validità dal 01/01/2020 al 31/12/2023. L’aumento retributivo per il rinnovo del contratto è fissato nella misura del 1,7% con decorrenza 01/03/2021 sui salari provinciali in vigore.
Qualora nessuna delle parti ne dia formale disdetta almeno quattro mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento , il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, conservando la sua efficacia fino all’entrata in vigore del nuovo.
Gli eventuali accordi individuali, salvo che rappresentino condizioni di mi- glior favore per il lavoratore, saranno validi solo se convalidati dalle rispet- tive organizzazioni sindacali. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo rimangono in vigore le norme del vigente C.C.N.L.
ALLEGATO 1
Rete del lavoro agricolo di qualità
1. È istituita presso l’INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica am- ministrazione, delitti contro l’incolumità pubblica, delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli ani- mali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale;
b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni ammini- strative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legi- slazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l’obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del prov- vedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia;
c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legisla- tivo 15 giugno 2015, n. 81;
c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codi- ce civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma.
1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l’immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l’impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonché’ i soggetti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276. Possono altresì aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, at- traverso la stipula di apposite convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sia le agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia gli altri soggetti autorizzati all’at-
tività di intermediazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovraintende una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche so- ciali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministe- ro dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, dell’Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell’INPS e della Conferenza delle regio- ni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati delle imprese agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del- le politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La cabina di regia è presieduta dal rappresentante dell’INPS.
3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le im- prese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni dall’insediamento la cabina di regia definisce con apposita determi- nazione gli elementi essenziali dell’istanza.
4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:
a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione;
b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1;
c) redige e aggiorna l’elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e ne cura la pubblicazione sul sito inter- net dell’INPS;
c-bis) procede a monitoraggi costanti dell’andamento del mercato del la- voro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all’in- staurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendo- no disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l’INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavo- ratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l’immigrazione;
c-ter) promuove iniziative, d’intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati;
d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.
4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere c-bis e c-ter, uti- lizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integra- zione salari operai agricoli e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale stretta- mente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter.
4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative pre- viste dal comma 4, lettera c-ter, svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l’Agenzia nazionale per le politiche at- tive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all’impiego. Le se- zioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzio- nali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali.
4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risul- tato dei monitoraggi di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma.
5. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumen- ti comunque denominati. La cabina di regia si avvale per il suo funziona- mento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall’INPS, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8.
6. Al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponi- bili, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l’attività di vigilanza nei confronti delle impre- se non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità salvi i casi di richiesta intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sin- dacali, dall’Autorità giudiziaria o da autorità amministrative e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
7. È fatta salva comunque la possibilità per le amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.
7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al com- ma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l’am- montare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del tra- sporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l’immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo.
8. Per le attività di cui al presente articolo l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comun- que senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ALLEGATO 2
REGOLAmENTO E.B.T.A.
INDENNITÀ DI MALATTIA
Viene garantita la copertura quasi del 100% della retribuzione. Importi erogati dal 1° gennaio 2020
OPERAIO COMUNE
• primi 3 giorni € 54,00 / giorno
• dal 4° al 20° giorno € 27,00 / giorno
• dal 21° al 180° giorno € 18,00 / giorno
OPERAIO QUALIFICATO
• primi 3 giorni € 60,00 / giorno
• dal 4° al 20° giorno € 30,00 / giorno
• dal 21° al 180° giorno € 20,00 / giorno
OPERAIO QUALIFICATO SUPER
• primi 3 giorni € 63,00 / giorno
• dal 4° al 20° giorno € 32,00 / giorno
• dal 21° al 180° giorno € 21,00 / giorno
OPERAIO SPECIALIZZATO
• primi 3 giorni € 66,00 / giorno
• dal 4° al 20° giorno € 33,00 / giorno
• dal 21° al 180° giorno € 22,00 / giorno
OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER
• primi 3 giorni € 70,00 / giorno
• dal 4° al 20° giorno € 35,00 / giorno
• dal 21° al 180° giorno € 23,00 / giorno
Per i lavoratori a part/time l’integrazio- ne verrà calcolata in base alla loro per- centuale.
Documentazione da presentare
Apposito modulo di malattia e, solo per le aziende che anticipano gli importi, modulo delega compilato e firmato da parte del lavoratore che ha già percepito dall’azienda la malattia in busta paga.
OPERAI FISSI (OTI):
allegare copia certificato medico e co- pia della busta/e paga relativa/e al pe- riodo di malattia.
OPERAI STAGIONALI (OTD):
allegare copia certificato medico, copia della busta/e paga relativa/e al periodo di malattia, copia talloncino dell’INPS (oltre i 3 giorni di malattia) e dichiara- zione UNILAV (ricevuta della comuni- cazione di assunzione).
Requisiti
La Ditta presso la quale il lavoratore pre- sta il suo servizio deve essere in regola con il versamento dei contributi.
La domanda va presentata entro e non ol- tre il 31marzo dell’anno successivo a quel- lo di inizio malattia. Ove previsto il tallon- cino INPS il termine di presentazione slitta al 31 marzo dell’anno successivo al paga- mento dell’indennità da parte dell’INPS. La malattia viene integrata limitata- mente alle giornate comprese nel pe- riodo di assunzione.
Il lavoratore deve aver effettuato nell’an- no in corso o in quello precedente alme- no 51 giornate lavorate in agricoltura.
INDENNITÀ DI INFORTUNIO
Viene garantita la copertura quasi del 100% della retribuzione. Importi erogati dal 1° gennaio 2020
OPERAIO COMUNE:
• dal 2° al 90° giorno € 19,00 / giorno
• dal 91° fino alla € 12,50 / giorno guarigione clinica
OPERAIO QUALIFICATO:
• dal 2° al 90° giorno € 21,00 / giorno
• dal 91° fino alla € 13,50 / giorno guarigione clinica
OPERAIO QUALIFICATO SUPER:
• dal 2° al 90° giorno € 22,00 / giorno
• dal 91° fino alla € 14,00 / giorno guarigione clinica
OPERAIO SPECIALIZZATO:
• dal 2° al 90° giorno € 23,00 / giorno
• dal 91° fino alla € 14,50 / giorno guarigione clinica
OPERAIO SPECIALIZZATO SUPER:
• dal 2° al 90° giorno € 24,00 / giorno
• dal 91° fino alla € 15,50 / giorno guarigione clinica
Documentazione da presentare
Apposito modulo di infortunio e, solo per le aziende che anticipano gli impor- ti, modulo delega compilato e firmato da parte del lavoratore che ha già per- cepito da parte dell’azienda l’infortunio in busta paga.
OPERAI FISSI (OTI):
allegare copia provvedimento di liqui- dazione INAIL, copia della busta/e paga relativa/e al periodo di infortunio.
OPERAI STAGIONALI (OTD):
allegare copia provvedimento di liqui- dazione INAIL, copia della busta/e paga relativa/e al periodo di infortunio e di- chiarazione UNILAV (ricevuta della co- municazione di assunzione).
Requisiti
La Ditta presso la quale il lavoratore presta il suo servizio deve essere in re- gola con il versamento dei contributi. La domanda va presentata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di inizio infortunio.
Ove previsto il talloncino INAIL il ter- mine di presentazione slitta al 31 mar- zo dell’anno successivo al pagamento dell’indennità da parte dell’INAIL. L’infortunio viene integrato limitata- mente alle giornate comprese nel pe- riodo di assunzione.
Per i lavoratori a part/time l’integrazio- ne verrà calcolata in base alla loro per- centuale.
INTEGRAZIONE LICENZIAMENTO OTI - OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO
Agli operai agricoli a tempo indeterminato licenziati in corso d’anno EBTA garan- tirà una indennità economica pari al 30% dei salari giornalieri tabellari, naziona- le e integrativo provinciale relativi alla qualifica di appartenenza per:
• 3 mensilità qualora il licenziamento avvenga nel terzo quadrimestre dell’anno;
• 6 mensilità in caso di licenziamento tra gennaio e agosto.
Tali prestazioni saranno garantite nel caso di una anzianità di settore superiore ai 24 mesi e se il lavoratore non abbia diritto a fruire di Disoccupazione Agricola ovvero NaSpi nel caso di licenziamento tra gennaio e agosto.
Documentazione da presentare
• Apposito modulo di licenziamento OTI;
• copia lettera licenziamento;
• buste paga ultime mensilità.
Requisiti
La ditta deve essere in regola con il ver- samento dei contributi.
La domanda deve essere presentata en- tro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo.
Per i lavoratori a part/time l’integrazio- ne verrà calcolata in base alla loro per- centuale.
INDENNITÀ A SUPPORTO DI MATERNITÀ/ADOZIONE PER OTI/OTD
Ne hanno diritto tutte le lavoratrici agricole sia fisse che stagionali residenti in ITALIA.
IMPORTI
1. Euro 600,00/una tantum nascita/ adozione figlio/a
2. Integrazione al 90% dell’indennità per astensione dal lavoro per maternità obbligatoria corrisposta dall’Inps
3. Euro 300,00/una tantum congedo parentale (vale sia per lavoratrice che per lavoratore)
Documentazione da presentare
• Apposito modulo di maternità;
• copia del prospetto di liquidazione dell’Inps;
• copia buste paga;
• fogli presenza comprovanti l’avvenu- to godimento del congedo parentale;
• copia stato famiglia;
• dichiarazione UNILAV (ricevuta di assunzione) solo per gli stagionali.
Requisiti
La ditta deve essere in regola con il ver- samento dei contributi.
La domanda deve essere presentata en- tro e non oltre il 31 marzo dell’anno suc- cessivo al parto/adozione. La lavoratri- ce deve aver 51 giornate lavorate in agricoltura nell’anno dell’evento o in quello precedente.
Agli operai stagionali (OTD) l’integra- zione sarà calcolata tenendo conto del rapporto giornate lavorate/180.
Per i lavoratori a part/time l’integrazio- ne verrà calcolata in base alla loro per- centuale.
COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE O CONVENZIONATE
Le prestazioni per i lavoratori vengono rimborsate al 100%.
Le prestazioni sostenute dai famigliari a carico vengono rimborsate al 50%. Prestazioni erogate:
• rimborso delle spese sanitarie sostenute presso strutture pubbliche o convenzio- nate di qualsiasi importo purchè complessivamente non inferiori a Euro 25,00;
• l’integrazione viene estesa anche per prestazioni in libera professione con un massimo di Euro 50,00.
IMPORTI
• 100% delle spese per i lavoratori
• 50% per i familiari a carico
Documentazione da presentare
LAVORATORI SIA FISSI CHE STAGIONALI:
• Modulo di prestazioni sanitarie;
• allegare copia fattura, busta paga e dichiarazione UNILAV (ricevuta della comunicazione di assunzione solo per gli stagionali).
Requisiti
La ditta presso la quale il lavoratore presta servizio deve essere in regola con il versamento dei contributi.
La domanda deve essere presentata en- tro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla data della fattura.
Il lavoratore deve aver effettuato nell’an- no in corso almeno 51 giornate lavorate in agricoltura.
Viene integrata l’indennità limitatamen- te alle giornate comprese nel periodo di assunzione.
Se il rimborso riguarda prestazioni so- stenute da famigliari fiscalmente a cari- co (coniuge e figli fino a 18 anni), alle- gare copia stato di famiglia.
Agli operai stagionali (OTD) l’integrazio- ne sarà calcolata tenendo conto del rap- porto giornate lavorate/180.
Per i lavoratori a part/time l’integrazio- ne verrà calcolata in base alla loro per- centuale.
INTEGRAZIONE CURE E PROTESI DENTARIE
Le prestazioni per i lavoratori vengono considerate al 100%.
Le prestazioni sostenute dai famigliari a carico vengono considerate al 50%.
IMPORTI
• 50% della spesa documentata e considerata
L’integrazione nell’arco di un biennio non potrà superare l’importo di Euro 700,00.
Documentazione da presentare
LAVORATORI SIA FISSI CHE STAGIONALI:
• Modulo di prestazioni dentarie;
• allegare copia fattura, copia busta paga e dichiarazione UNILAV (rice- vuta della comunicazione di assun- zione solo per gli stagionali e giorna- te SCAU).
Requisiti
La ditta presso la quale il lavoratore pre- sta servizio deve essere in regola con il versamento dei contributi.
La domanda deve essere presentata en- tro e non oltre il 31 marzo dell’anno suc- cessivo alla data della fattura.
Il lavoratore deve aver effettuato nell’an- no in corso almeno 51 giornate lavorate in agricoltura.
Viene integrata l’indennità limitatamen- te alle giornate comprese nel periodo di assunzione.
Se il rimborso riguarda prestazioni so- stenute da famigliari fiscalmente a cari- co (coniuge e figli fino a 18 anni), alle- gare copia stato di famiglia.
Agli operai stagionali (OTD) l’integra- zione sarà calcolata tenendo conto del rapporto giornate lavorate/180.
Per i lavoratori a part/time l’integrazio- ne verrà calcolata in base alla loro per- centuale.
INTEGRAZIONE PRESTAZIONI OCULISTICHE
Le prestazioni per i lavoratori vengono considerate al 100%.
Le prestazioni sostenute dai famigliari a carico vengono considerate al 50%.
IMPORTI
• L’integrazione nell’arco dell’anno non potrà superare l’importo lordo di Euro 300,00 così suddiviso: Euro 100,00 per l’acquisto di montature, Euro 200,00 per le lenti
Documentazione da presentare
LAVORATORI SIA FISSI CHE STAGIONALI:
• Modulo di prestazioni oculistiche;
• allegare copia fattura (con importi distinti tra montatura e lenti), copia busta paga e dichiarazione UNILAV (ricevuta della comunicazione di as- sunzione solo per gli stagionali e giornate SCAU).
Requisiti
La ditta presso la quale il lavoratore presta servizio deve essere in regola con il versamento dei contributi.
La domanda deve essere presentata en- tro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla data della fattura.
Il lavoratore deve aver effettuato nell’anno in corso almeno 51 giornate lavorate in agricoltura.
Viene integrata l’indennità limitata- mente alle giornate comprese nel pe- riodo di assunzione.
Se il rimborso riguarda prestazioni so- stenute da famigliari fiscalmente a cari- co (coniuge e figli fino a 18 anni), alle- gare copia stato di famiglia.
Agli operai stagionali (OTD) l’integra- zione sarà calcolata tenendo conto del rapporto giornate lavorate/180.
Per i lavoratori a part/time l’integrazio- ne verrà calcolata in base alla loro per- centuale.
DOMANDA CONTRIBUTO PER FREQUENZA CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE E IN MATERIA DI SICUREZZA
È un contributo sulla spesa sostenuta per giornate di formazione Professionaliz- zante e in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs. 81 del 09/04/2008 art. 34 (cor- si RSPP per datore di lavoro), art. 37 (corsi per lavoratori dipendenti), art. 73 (abilitazione all’uso di attrezzature), sia per il titolare dell’azienda agricola che per i dipendenti operai.
IMPORTI
• Contributo del 50% della spesa soste- nuta e documentata con un limite di Euro 50,00 per giornata formativa
Documenti
• Copia della fattura (con specifica del nome dei partecipanti al corso for- mazione);
• attestazione pagamento della fattura;
• dati Iban per il rimborso bancario;
• copia della busta paga del dipenden- te del mese in cui ha frequentato il corso.
Requisiti
Aziende iscritte ed in regola con i ver- samenti contributivi all’Ente Bilaterale E.B.T.A.
La domanda deve essere presentata en- tro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla data della fattura.
DOMANDA CONTRIBUTO PER VISITA MEDICA PERIODICA DI MEDICINA DEL LAVORO
È un contributo sui costi sostenuti relativa alla Sorveglianza Sanitaria Obbligato- ria degli operai agricoli dipendenti (X.X.xx. 81 del 09/04/2008).
IMPORTI
• Contributo del 50% della spesa soste- nuta e documentata con un limite di Euro 50,00 per persona
Documenti
• Copia della fattura (con specifica del nome degli operai agricoli soggetti alla noramativa);
• attestazione pagamento della fattu- ra;
• dati Iban per il rimborso bancario;
• copia della busta paga del dipenden- te del mese in cui ha sostenuto la vi- sita.
Requisiti
Aziende iscritte ed in regola con i ver- samenti contributivi all’Ente Bilaterale E.B.T.A.
La domanda deve essere presentata en- tro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla data della fattura.
ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE ed ASSISTENZIALI
Oltre alle prestazioni erogate da E.B.T.A. (ex Cimlag) a favore degli operai agri- coli e florovivaisti, gli stessi hanno diritto alle prestazioni erogate dagli Enti Bila- terali Nazionali EBAN e FISA.
In particolare EBAN (Ente Bilaterale Agricolo Nazionale) eroga prestazioni ai lavoratori assunti a tempo indeterminato a fronte di:
• Licenziamento
• Maternità/paternità
• Patologie oncologiche
• Vittime di violenze di genere
Dettagli sulle prestazioni, sui requisiti e sulle modalità necessari per ottenerle sono reperibili sul sito dell’ente xxx.xxxxxxxx.xx ovvero rivolgendosi agli uffici dell’E.B.T.A. o dei patronati agricoli.
Molto più ampio è il campo di intervento del FISA (Fondo di Assistenza Sanitaria per i Lavoratori Agricoli e Florovivaisti) che è aperto agli operai agricoli e floro- vivaisti assunti sia a tempo indeterminato (OTI) che determinato (OTD) ed anche ai familiari degli stessi (moglie e figli fino a 26 anni se risultanti in stato famiglia). In particolare le spese rimborsate da FISA riguardano:
• Ricoveri con o senza interventi chirurgici
• Trasporto in ambulanza
• Indennità di parto
• Spese funerarie
• Visite specialistiche
• Esami del sangue
• Alta specializzazione
• Trattamenti fisioterapici
• Protesi ortopediche ed acustiche
• Cure dentarie da infortunio
• Stato di non autosufficienza permanente
• Garanzie per morte o invalidità permanente per Infortuni sul lavoro
Dettagli sulle prestazioni, sui requisiti e sulle modalità necessari per ottenerle sono reperibili sul sito dell’ente xxx.xxxxxxxxx.xx ovvero rivolgendosi agli uffici dell’E.B.T.A. o dei patronati agricoli.
COME INOLTRARE LE DOMANDE AD E.B.T.A.:
• Inviando la documentazione per posta a:
EBTA, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxxxxxx Xxxxxx 0000, 00000 XXXXXX
• Inviando la documentazione via e-mail a: xxxxxx@xxxxxxxx.xx
• Inviando la documentazione via PEC a: xxxx.xx@xxx.xx
• Rivolgendosi direttamente a EBTA, previo appuntamento telefonico (0461 915547).
Orario apertura ufficio: lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30
• Tramite i patronati sia datoriali che sindacali
Stampato nel mese di luglio 2021
da Publistampa Arti Grafiche | Pergine Valsugana (TN)
Via Xxxxxx Xxxxxxxx, 63 | Condominio Spazio 2000 | 00000 XXXXXX
tel. 0000 000000 | e-mail: xxxxxx@xxxxxxxx.xx | PEC: xxxx.xx@xxx.xx | xxx.xxxx.xx