AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEL CONTRATTO FUTURES SUL GRANO DURO SUL NUOVO SEGMENTO AGREX
MODIFICA DELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEL MERCATO IDEM
AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEL CONTRATTO FUTURES SUL GRANO DURO SUL NUOVO SEGMENTO AGREX
ISTRUZIONI
TITOLO IA.3
XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX
XXXX XX.0.0 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE E PERMANENZA ALLE NEGOZIAZIONI
Articolo IA.3.1 IA.3.1.1
(Operatori ammessi alle negoziazioni)
omissis
XXXX XX.0.0 – REGOLE DI CONDOTTA
Articolo IA.3.6 IA.3.2.1
(Vincoli alla gestione delle proposte di negoziazione)
omissis
Articolo IA.3.2.2
(Limiti alle posizioni nel segmento AGREX del mercato IDEM)
1. Gli operatori del segmento AGREX del mercato IDEM sono tenuti al rispetto dei seguenti limiti di posizione:
a. Posizioni aperte sul contratto in scadenza (spot month), a partire dal decimo giorno di mercato aperto precedente il giorno di scadenza del contratto;
b. Posizioni aperte sui contratti diversi dal contratto in scadenza (non-spot months);
c. Posizioni aperte sul totale dei contratti in negoziazione (all combined months);
stabiliti da Borsa Italiana nella Guida ai Parametri (limiti).
2. I suddetti limiti devono essere rispettati con riguardo alle posizioni riconducibili all’attività posta in essere dall’operatore in conto proprio e per conto di ciascuno dei propri clienti. A tal fine l’operatore monitora l’attività posta in essere dai propri clienti.
3. Qualora si verifichi il superamento del limite di cui al comma 1, lettera a), le posizioni devono essere ridotte entro il giorno di negoziazione successivo. Qualora si verifichi il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettere b) e c), le posizioni devono essere ridotte tempestivamente e comunque entro il termine di 3 giorni.
4. Qualora le posizioni non siano state ridotte entro i limiti nel termine di cui al comma 3. Borsa Italiana può richiedere a Cassa di Compensazione e Garanzia di chiudere le posizioni riconducibili all’operatore.
5. Al fine del monitoraggio del rispetto dei limiti, Borsa Italiana acquisisce da Cassa di Compensazione e Garanzia le informazioni relative alle posizioni registrate in ciascun conto e sottoconto.
6. Borsa Italiana può esonerare temporamente i market maker dal rispetto dei limiti di cui al comma 1, su richiesta motivata degli stessi e fermo restando l’obbligo di rientrare nei limiti entro il giorno di scadenza più vicino.
7. L’esonero, di cui al precedente comma 6, può essere revocato da Borsa Italiana in qualsiasi momento e non limita la possibilità per Borsa Italiana di applicare i provvedimenti di cui agli articoli 3.4.3 e 3.4.4 del Regolamento.
Le disposizioni di cui al comma 5 entrano in vigore a partire dal [XXXXXXXXX] . Nel periodo transitorio si applica quanto segue:
5. Gli operatori comunicano tempestivamente a Borsa Italiana ogni superamento dei limiti di cui al comma 1 da parte dei propri clienti, inviando una comunicazione scritta all’indirizzo di posta elettronica xx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
0.xxx Borsa Italiana si riserva di richiedere agli operatori ogni informazione e documento utile, anche in relazione all’operatività dei clienti, al fine del controlli dei limiti di cui al comma 1.
Articolo IA.3.7 IA.3.2.3
(Trasmissione delle proposte al mercato)
omissis
Articolo IA.3.8 IA.3.2.4
(Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori)
omissis
TITOLO IA.9 MERCATO IDEM
CAPO IA.9.1 - CONTRATTI DERIVATI AMMESSI ALLE NEGOZIAZIONI
omissis
Articolo IA.9.1.19
(Futures su grano duro)
1. Possono essere ammessi alle negoziazioni sull’IDEM, segmento AGREX, contratti futures aventi ad oggetto la consegna di quantitativi di grano duro.
2. Il sottostante del contratto è grano duro di ogni origine, sano, leale, mercantile e conforme alla normativa igienico sanitaria dell’Unione Europea per il grano duro ad uso umano, avente le caratteristiche riportate nella seguente tabella:
Peso specifico | 76,00 kg/hl minimo |
Proteine sul secco | 11,5% minimo |
Umidità | 13,5% massimo |
Impurità | 2% massimo |
Chicchi vitrei | 62% minimo |
Chicchi germinati | 2% massimo |
Chicchi volpati | 12% massimo |
Chicchi spezzati | 6% massimo |
Altri cereali | 3% massimo |
Chicchi colpiti da fusariosi | 0,5% massimo |
Per le definizioni e i metodi di analisi delle caratteristiche riportate in tabella si fa riferimento al Regolamento UE n. 1272/2009 e al Regolamento UE n. 742/2010 e successive modifiche e integrazioni.
Per i chicchi vitrei si fa riferimento alla norma UNI EN 15585.
Per impurità si intendono le impurità varie (esclusi i chicchi colpiti da fusariosi) e le seguenti impurità relative ai chicchi: chicchi striminziti, chicchi che presentano colorazione del germe, chicchi attaccati da parassiti e chicchi scaldati da essiccamento.
3. Il prezzo del contratto future su grano duro è quotato in €/tonnellata (€/t), iva esclusa, e lo scostamento minimo delle proposte aventi ad oggetto il contratto è fissato in 0,25 €/t. Borsa Italiana può modificare, mediante Avviso, lo scostamento minimo di prezzo tra le proposte, qualora quello previsto non consenta di garantire un regolare svolgimento delle negoziazioni.
4. Il valore del contratto futures su grano duro è dato dal prodotto del prezzo per il numero di tonnellate sottostanti il singolo contratto, che è pari a 50 tonnellate.
5. Sono negoziabili contratti futures su grano duro aventi scadenza nei mesi di marzo, maggio, settembre e dicembre.
In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente negoziati i contratti riferiti alle cinque scadenze successive.
Borsa Italiana, sentiti gli operatori del segmento AGREX nonchè valutata la disponibilità di operatori market maker, si riserva di ammettere a quotazione contratti futures su grano duro per
ulteriori scadenze successive; l’avvio delle negoziazioni per tali scadenze successive è comunicata mediante Avviso.
6. I futures su grano duro sono negoziati fino al termine del giorno di scadenza, che coincide con il decimo giorno del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta successivo. Dal primo giorno di borsa aperta successivo al giorno di scadenza è quotata la nuova scadenza.
7. La compensazione e la garanzia dei contratti in essere avvengono secondo le modalità e la tempistica previste dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 70 del Testo Unico della Finanza.
Il futures su grano duro prevede alla scadenza la consegna fisica del sottostante alle condizioni di cui al comma successivo.
8. La consegna fisica del quantitativo di grano duro, di qualità almeno pari a quella del sottostante il contratto, avviene secondo le modalità e la tempistica definite da Cassa di Compensazione e Garanzia.
9. Il prezzo di liquidazione del contratto è pari al prezzo di regolamento giornaliero calcolato da Cassa di Compensazione e Garanzia il giorno di scadenza del contratto. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo di liquidazione diverso.
10. Borsa Italiana prevede limiti alle posizioni che i singoli operatori sul contratto futures su grano duro possono detenere, anche per conto di ciascuno dei propri clienti. Tali limiti sono disciplinati nelle regole di condotta degli operatori.
Articolo IA.9.1.20
(Block trades – futures su grano duro)
Ai sensi dell’articolo 4.7.8, comma 3, del Regolamento possono essere immesse proposte di negoziazione “committed cross” o “internal cross” finalizzate alla conclusione di contratti ad un prezzo non compreso nell’intervallo tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita qualora la quantità oggetto del contratto sia uguale o maggiore a 100 numero di contratti.
XXXX XX.0.0 – MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE
Articolo IA.9.2.1
(Determinazione dei segmenti di mercato)
Gli strumenti derivati negoziati nel mercato IDEM sono ripartiti per segmenti omogenei in base alle caratteristiche dell’attività sottostante:
- nel segmento IDEM Equity sono negoziati gli strumenti derivati aventi come attività sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse, valute e relativi indici;
- nel segmento IDEX sono negoziati gli strumenti derivati aventi come attività sottostante materie prime energetiche merci e relativi indici;
- nel segmento AGREX sono negoziati gli strumenti derivati aventi come attività sottostante materie prime agricole e relativi indici.
Articolo IA.9.2.2
(Modalità di negoziazione nel mercato IDEM)
1. Le negoziazioni per i Futures sull’indice FTSE MIB e per i miniFutures sull’indice FTSE MIB avvengono con le modalità di asta e negoziazione continua, con i seguenti orari:
08.30 – 09.00 (9.00.00 – 9.00.59) asta di apertura (pre-asta, validazione e
apertura)
09.00 – 17.40 negoziazione continua;
Ai sensi dell’articolo 4.7.6 del Regolamento, le fasi di pre-asta possono terminare in un momento compreso all’interno dell’ultimo minuto delle fasi stesse.
La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.
2. Le negoziazioni per le opzioni sull’indice FTSE MIB, futures su FTSE MIB Dividend, futures su azioni, opzioni su azioni nonché nel segmento IDEX, avvengono con le modalità di negoziazione continua, con i seguenti orari:
09.00 – 17.40 negoziazione continua;
3. Le negoziazioni per futures su grano duro avvengono con le modalità di negoziazione continua, con i seguenti orari:
14.30 – 17.40 negoziazione continua
Articolo IA.9.2.3
(Durata dell’asta di volatilità)
1. La durata della fase dell’asta di volatilità è pari a 3 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di 30 secondi, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase di asta può essere reiterata.
omissis
Articolo IA.9.2.6
(Limiti di variazione dei prezzi)
1. Qualora durante la negoziazione dei contratti il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di cui al comma 1, lettere b) e c), dell’articolo 4.7.11 del Regolamento, la negoziazione dello
strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo di un minuto. Durante l’intervallo di sospensione non è consentita l’immissione o la modifica delle proposte di negoziazione.
2. Al fine del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni degli strumenti finanziari negoziati nei segmenti del nel mercato IDEM, segmenti IDEM Equity e IDEX, Borsa Italiana stabilisce nella Guida ai Parametri, comunicata tramite Avviso, il quantitativo massimo di contratti oggetto di una proposta di negoziazione.
Articolo IA.9.2.7
(Proposte di negoziazione parzialmente visualizzate)
1. Per le proposte di negoziazione parzialmente visualizzate di cui all’articolo 4.7.5, comma 4, del Regolamento, il quantitativo parzialmente visualizzato deve essere almeno pari al numero dei contratti standard stabilito nel Manuale del Servizio di Negoziazione del mercato IDEM per ciascun tipo di contratto.
omissis
CAPO IA.9.3 - OPERATORI MARKET MAKER
Articolo IA.9.3.1
(Elenco operatori market maker)
6. Ai sensi dell’articolo 4.7.13 del Regolamento gli operatori market makers sono iscritti nell’“Elenco degli operatori market maker su strumenti derivati”, di seguito denominato “Elenco”.
7. L’Elenco è articolato in sezioni corrispondenti ai diversi contratti negoziati e in sotto-sezioni in relazione alla tipologia di obblighi di quotazione a carico del market maker di cui al comma 3.
8. L’elenco è articolato nelle seguenti sottosezioni:
a) Sono iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker, nella quale sono iscritti i market maker assoggettati a obblighi di quotazione continuativa;
b). Sono iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker, nella quale sono iscritti i market maker assoggettati a obblighi di rispondere a richieste di quotazione;
c) . Sono iscritti nella sotto-sezione dei Liquidity Provider, nella quale sono iscritti i market maker assoggettati a obblighi di quotazione continuativa sulle prime quattro scadenze consecutive per sulle opzioni MIBO e sulle opzioni su azioni sulle prime quattro scadenze consecutive e i market maker assoggettati a obblighi di quotazione continuativa per periodi ridotti per i contratti futures su grano duro;
d). Sono iscritti nella sotto-sezione Designated Market Maker, nella quale sono iscritti i market maker assoggettati a obblighi di quotazione continuativa sulle opzioni MIBO settimanali.
9. Qualora non sia specificato diversamente nelle presenti Istruzioni, i market maker possono chiedere di essere iscritti in una delle sotto-sezioni di cui al comma 3. Con riferimento al medesimo contratto i market maker possono essere assoggettati ad una sola tipologia di obblighi di quotazione.
omissis
Articolo IA.9.3.16
(Operatori market maker sul contratto futures su grano duro)
1. Sono operatori market maker sul contratto futures su grano duro gli operatori iscritti nella sotto- sezione dei Primary Market Maker e gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Liquidity Provider.
2. Borsa Italiana procede ad iscrivere nella sotto-sezione dell’Elenco di cui al comma 1 gli operatori che ne abbiano fatto richiesta scritta. La data di decorrenza dell’attività verrà indicata da Borsa Italiana al momento dell’iscrizione nell’Elenco. Borsa Italiana si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Articolo IA.9.3.17
(Obblighi di quotazione degli operatori market maker sul contratto futures su grano duro)
1. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker sono tenuti a esporre continuativamente proposte in acquisto e in vendita su tutte le scadenze in negoziazione fino alla scadenza del contratto con “spread” massimi e per quantitativi pari ad almeno quelli indicati al comma 4.
2. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Liquidity Provider sono tenuti a esporre continuativamente proposte in acquisto e vendita su tutte le scadenze in negoziazione fino al termine del sesto giorno di borsa aperta antecedente la scadenza del contratto con “spread massimi” e per i quantitativi pari ad almeno quelli indicati al comma 4.
3. I Primary Market Maker e i Liquidity Provider sono tenuti a rispristinare le quotazioni entro 2 minuti dall’avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall’applicazione delle stesse.
4. Nell’esporre le quotazioni gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker e gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Liquidity Provider devono rispettare i seguenti obblighi:
a) quantità pari ad almeno 3 contratti;
b) differenza massima tra il prezzo della proposta in acquisto e il prezzo della proposta in vendita pari a:
• 8 Euro per le prime quattro scadenze;
• 10 Euro per la quinta scadenza;
5. Gli obblighi di quotazione avranno inizio alle ore 14,30 e termine alle ore 17.40.
6. Borsa Italiana verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli operatori market maker.
omissis
Articolo IA.9.3.17 IA.9.3.19
(Esonero dagli obblighi di quotazione)
1. Borsa Italiana può esonerare temporaneamente gli operatori market maker dagli obblighi di quotazione relativi agli strumenti derivati negoziati nel segmento IDEM Equity nei seguenti casi:
a) sospensione delle negoziazioni dello strumento finanziario sottostante il contratto, ovvero sospensione delle negoziazioni di una percentuale di rilievo degli strumenti finanziari componenti l’indice, qualora il sottostante sia costituito da un indice;
b) in presenza di andamenti anomali della volatilità o del differenziale denaro-lettera sullo strumento finanziario sottostante, ovvero in presenza di andamenti anomali della volatilità dell’indice sottostante;
c) in presenza di ogni altra situazione che impedisca il regolare svolgimento dell’attività di market making.
2. Borsa Italiana può esonerare temporaneamente gli operatori market maker dagli obblighi di quotazione relativi agli strumenti derivati negoziati xxxx segmentio IDEX e AGREX nei seguenti casi:
a) in presenza di andamenti anomali della volatilità dello strumento derivato;
b) in presenza di ogni altra situazione che impedisca il regolare svolgimento dell’attività di market making.
XXXX XX.0.0 – OPERATORE SPECIALISTA DEL MERCATO IDEM
Articolo IA.9.4.1
(Elenco operatori specialisti del mercato IDEM)
1. Ai sensi dell’articolo 4.7.14 del Regolamento gli operatori specialisti si avvalgono di società autorizzate all’attività di negoziazione nello Stato di origine.
2. Gli operatori specialisti sono iscritti nell’“Elenco degli operatori specialisti su strumenti derivati”, di seguito denominato “Elenco”.
3. L’Elenco è articolato in sezioni corrispondenti ai diversi contratti negoziati e in sotto-sezioni in relazione alla tipologia di obblighi di quotazione a carico dello specialista di cui al comma 4.
4. L’elenco è articolato nelle seguenti sottosezioni:
a) Sono iscritti nella sotto-sezione dei Primary Specialisti, nella quale sono iscritti gli specialisti assoggettati a obblighi di quotazione continuativa.
b) Sono iscritti nella sotto-sezione degli Specialisti, nella quale sono iscritti gli specialisti assoggettati a obblighi di rispondere a richieste di quotazione.
c) Sono iscritti nella sotto-sezione dei Liquidity Provider Specialisti, nella quale sono iscritti gli specialisti assoggettati a obblighi di quotazione continuativa sulle prime quattro scadenze consecutive per sulle opzioni MIBO e sulle opzioni su azioni sulle prime quattro scadenze consecutive e gli specialisti assoggettati a obblighi di quotazione continuativa per periodi ridotti per i contratti futures su grano duro.
d) Sono iscritti nella sotto-sezione dei Designated Specialisti, nella quale sono iscritti gli specialisti assoggettati a obblighi di quotazione continuativa sulle opzioni MIBO settimanali.
5. Qualora non sia specificato diversamente nelle presenti Istruzioni, gli operatori specialisti possono chiedere di essere iscritti in una delle sotto-sezioni di cui al comma 4. Con riferimento al medesimo contratto gli specialisti possono essere assoggettati ad una sola tipologia di obblighi di quotazione.
6. Limitatamente ai segmenti al segmento IDEX e AGREX gli operatori specialisti possono avvalersi di soggetti, che soddisfano i requisiti di cui all’articolo IA.3.1, comma 1, lettera c).
Articolo IA.9.4.2
(Operatori specialisti del mercato IDEM)
1. Agli operatori specialisti di cui all’articolo 4.7.14 del Regolamento a seconda degli
strumenti sui quali intendono svolgere l’attività di specialista si applicano le disposizioni di cui agli articoli IA.9.3.2, IA.9.3.3, IA.9.3.4, IA.9.3.5, IA.9.3.6, IA.9.3.7, IA.9.3.8, IA.9.3.9, IA.9.3.10, IA.9.3.11 e IA.9.3.12, IA.9.3.13, IA.9.3.14 e IA.9.3.15, IA.9.3.16, IA.9.3.17.
omissis
Articolo IA.9.4.4
(Esonero dagli obblighi di quotazione)
1. omissis
2. Borsa Italiana può esonerare temporaneamente gli operatori specialisti dagli obblighi di quotazione relativi agli strumenti derivati negoziati nei segmenti nel segmento IDEX e AGREX nei seguenti casi:
a) in presenza di andamenti anomali della volatilità dello strumento derivato;
b) in presenza di ogni altra situazione che impedisca il regolare svolgimento dell’attività di specialista.
TITOLO IA.11 VIGILANZA SUI MERCATI
omissis
Articolo IA.11.1.3 (Procedura straordinaria) omissis
7. In caso di errori commessi su contratti futures sull’energia elettrica negoziati nel segmento IDEX del mercato IDEM e su contratti futures su grano duro negoziati nel segmento AGREX del mercato IDEM a seguito dell’immissione di un’unica proposta di negoziazione o quotazione, attraverso la quale siano stati conclusi uno o più contratti, le condizioni di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) la richiesta di correzione degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;
b) le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore evidente;
c) le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da Borsa Italiana mediante la determinazione di prezzi teorici (“di riferimento”) di cui all’articolo IA.11.1.4 e di soglie massime di scostamento oltre le quali i prezzi sono da considerare fuori dai livelli normali di mercato (“scostamenti massimi”) di cui all’articolo IA.11.1.5, comma 7;
d) l’ammontare di cui all’articolo 4.9.3, comma 4, lettera c), del Regolamento deve superare, per i futures su energia elettrica, i valori indicati in tabella
Futures su energia elettrica | Limite di perdita (Euro) |
futures mensili | 25.000 |
futures trimestrali | 50.000 |
futures annuali | 100.000 |
e) l’ammontare di cui all’articolo 4.9.3, comma 4, lettera c), del Regolamento deve superare, per i futures su grano duro, il valore di 25.000 euro.
8. In caso di errori commessi su contratti futures sull’energia elettrica negoziati nel segmento IDEX del mercato IDEM e su contratti futures su grano duro negoziati nel segmento AGREX del mercato IDEM a seguito dell’immissione di una pluralità di proposte di negoziazione o quotazioni attraverso le quali siano stati conclusi più contratti legati da un vincolo di continuità con l’errore originario, le condizioni di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) la richiesta di correzione degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;
b) le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore originario evidente;
c) tra il primo e l’ultimo contratto concluso oggetto di richiesta di intervento non deve trascorrere un intervallo di tempo superiore a 60 secondi;
d) le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da Borsa Italiana mediante la determinazione di prezzi teorici (“di riferimento”) di cui all’articolo IA.11.1.4 e di soglie massime di scostamento oltre le quali i prezzi sono da considerare fuori dai livelli normali di mercato (“scostamenti massimi”) di cui all’articolo IA.11.1.5, comma 8;
e) l’ammontare di cui all’articolo 4.9.3, comma 4, lettera c), del Regolamento deve superare complessivamente:
per i futures su energia elettrica il valore di 100.000 euro;
per i futures su grano duro il valore di 50.000 euro.
9. Borsa Italiana informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura straordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.
Articolo IA.11.1.4
(Determinazione dei prezzi teorici “di riferimento”)
omissis
6. Il prezzo teorico per i contratti futures sull’energia elettrica negoziati nel segmento IDEX del mercato IDEM e su contratti futures su grano duro negoziati nel segmento AGREX del mercato IDEM è determinato da Borsa Italiana tenuto conto di uno o più dei seguenti valori:
- media calcolata separatamente per i prezzi bid – in caso di errore del venditore – o per i prezzi ask – in caso di errore dell’acquirente – delle quotazioni in coppia denaro-lettera dichiarate, su specifica richiesta di Borsa Italiana, da almeno un operatore tra i più attivi del mercato;
- media aritmetica di un numero massimo di sei contratti consecutivi, conclusi nella stessa giornata, scelti tra quelli precedenti o successivi l’errore;
- ultimo prezzo di controllo applicabile.
7. omissis
8. I prezzi teorici di riferimento determinati ai sensi del presente articolo vengono arrotondati alla seconda cifra decimale rispetto all’ultima cifra del tick di negoziazione dello strumento finanziario.
9. I market maker o gli altri operatori eventualmente consultati dalla Borsa per la determinazione dei prezzi teorici saranno selezionati tra quelli non coinvolti direttamente o indirettamente nell’errore in corso di risoluzione.
Articolo IA.11.1.5
(Determinazione delle soglie di scostamento massime)
1. Successivamente alla determinazione dei prezzi teorici si procede al calcolo dei prezzi dei contratti ai quali può essere applicata la procedura straordinaria di gestione degli errori, ossia a tutti i prezzi rispettivamente inferiori o superiori al prezzo teorico di riferimento diminuito o aumentato della soglia di scostamento massimo determinata nei commi seguenti.
omissis
7. Lo scostamento massimo per i contratti futures su energia elettrica negoziati nel segmento IDEX del mercato IDEM e su contratti futures su grano duro negoziati nel segmento AGREX del mercato IDEM nel caso degli errori di cui all’articolo IA.11.1.3, comma 7, per errori commessi durante la fase di negoziazione continua, è definito sulla base della seguente tabella:
Segmento IDEX - Futures su energia elettrica | Scostamento |
futures mensile | 3% |
futures trimestrale | 2% |
futures annuale | 1% |
Scostamento | |
Segmento AGREX - Futures su grano duro | 5% |
8. Lo scostamento massimo per i contratti futures su energia elettrica negoziati nel segmento IDEX del mercato IDEM e su contratti futures su grano duro negoziati nel segmento AGREX del mercato IDEM nel caso degli errori di cui all’articolo IA.11.1.3, comma 8, per errori commessi durante la fase di negoziazione continua, è definito sulla base della seguente tabella:
Segmento IDEX - Futures su energia elettrica | Scostamento |
futures mensile | 1,5% |
futures trimestrale | 1% |
futures annuale | 0,5% |
Scostamento | |
Segmento AGREX - Futures su grano duro | 5% |
omissis
11. L’arrotondamento del valore dei prezzi determinati ai sensi del presente articolo viene effettuato al “tick” più vicino del medesimo strumento finanziario.