DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 144/2017
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 144/2017
del 7 luglio 2017
che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2019/751]
IL COMITaTO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98, considerando quanto segue:
(1) Xxxxxxx integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USa per la privacy (1).
(2) Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato XI dell’accordo SEE,
ha aDOTTaTO La PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 5ep (Decisione di esecuzione 2013/65/UE della Commissione) dell’allegato XI dell’accordo SEE è inserito il seguente punto:
«5eq. 32016 D 1250: Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della diret- tiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USa per la privacy (GU L 207 dell’1.8.2016, pag. 1).»
Articolo 2
Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2017, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2017
Per il Comitato misto SEE La presidente
Xxxxxx XXXxXXX
(1) GU L 207 dell’1.8.2016, pag. 1.
(*) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti relativa alla decisione n. 144/2017 che integra nell’accordo la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy
Per quanto riguarda i casi di competenza del Mediatore dello scudo negli Stati Uniti, i singoli reclami e le successive comunicazioni sono inoltrati attraverso un organo centralizzato, l’organo di trattamento e trasmissione dei reclami presentati da persone dell’UE, composto di autorità di protezione dei dati dell’Unione.
Le Parti contraenti convengono che la partecipazione delle autorità di protezione dei dati a tali organi è necessaria per rispettare la competenza di tali autorità a conoscere dei ricorsi presentati da qualsiasi persona in merito alla tutela dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali e a esercitare i poteri investigativi e di intervento di cui dispongono a norma della direttiva 95/46/CE.
Poiché la direttiva 95/46/CE è stata integrata nell’accordo SEE, gli Stati EFTa sono tenuti a garantire il pieno esercizio dei poteri di con- trollo da parte delle rispettive autorità di protezione dei dati, anche per quanto attiene al trasferimento di dati personali a paesi terzi. Le Parti contraenti convengono che le autorità di protezione dei dati degli Stati EFTa devono poter partecipare al comitato informale di autorità di protezione dei dati e all’organo di trattamento e trasmissione dei reclami presentati da persone dell’UE di cui al regime dello scudo UE-USa per la privacy, al fine di garantire la convergenza delle pratiche di vigilanza e la tutela uniforme dei diritti e delle libertà delle persone in tutto il SEE.
ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2016/1250, i soggetti interessati dell’UE hanno accesso, come extrema ratio, a un meccan- ismo di ricorso rappresentato dal collegio arbitrale dello scudo per quanto riguarda rivendicazioni accessorie che non siano state risolte attraverso consultazioni con l’organizzazione interessata o mediante il coinvolgimento delle loro autorità di protezione dei dati o del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti. Il collegio arbitrale dello scudo è composto di arbitri selezionati dalle Parti sulla base di un elenco elaborato dalla Commissione europea e dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.
Le Parti contraenti convengono che la Commissione consulti gli Stati EFTa per quanto riguarda la composizione dell’elenco di arbitri e tenga conto del loro parere prima di procedere alla designazione di tali arbitri.