CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA per la conclusione, in relazione a ciascun lotto, di un accordo quadro, con unico operatore, per la fornitura di inerti per l’attività di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della Concessione Mineraria dismessa di Santu Miali, Comuni di Furtei, Guasila, Xxxxxxx e Serrenti.
SOMMARIO
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 2
ART. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO 2
ART. 3 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 3
ART. 4 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 3
ART. 5 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 4
ART. 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 5
ART. 7 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE 5
ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA’ 6
ART. 9 - PENALI 6
ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 6
ART. 11 – STIPULAZOIONE DEL CONTRATTO 7
ART. 12 - PAGAMENTI 7
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI 8
ART. 14 – NORMA DI RINVIO 8
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’IGEA intende concludere con un unico operatore economico, per uno o più lotti in cui è articolato l’appalto, un Accordo Quadro ai sensi dell’art.54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura degli inerti necessari per l’attività di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della concessione mineraria dismessa di Santu Miali, Comuni di Furtei, Guasila, Segariu e Serrenti.
2. Il presente Capitolato definisce le condizioni contrattuali che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi Contratti derivati.
In particolare sono stabiliti:
la tipologia delle forniture;
la durata dell’accordo quadro;
il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le forniture.
3. L’Aggiudicatario si obbliga ad accettare “Ordini di Fornitura” emessi dalla Stazione Appaltante fino a concorrenza dell’importo massimo, IVA esclusa, posto a base di gara, cosi come meglio specificato all’Art. 3 del presente Capitolato.
4. Le Caratteristiche Tecniche che devono possedere gli inerti sono riportate nell’allegato da A1 a A3 allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
5. Per dare modo ai concorrenti di disporre di tutti gli elementi utili per valutare le condizioni e le circostanze di svolgimento della fornitura al fine di presentare un’offerta economica congrua, il presente capitolato prevede l’obbligo di effettuazione del sopralluogo presso i luoghi dove si svolgerà la fornitura.
ART. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L'importo complessivo presunto dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50/2016, sul quale presentare la propria offerta, ammonta a Euro 930.471,00, di cui € 00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’IVA di legge per i Lotti di seguito descritti:
CIG | Importo a base d’Asta | ||
Lotto 1 | “Terra Vegetale” | 7471209CB2 | 421.774,00 |
Lotto 2 | “Misto Granulare per strati Drenanti – Materiale di Natura Calcarea” | 77471274259 | 220.782,00 |
Lotto 3 | “Misto Granulare per strati Drenanti – Materiale di Natura Silicea e/o Basaltica Andesitica” | 74712839C4 | 287.915,00 |
TOTALE IMPORTO A BASE D’APPALTO | 930.471,00 |
2. Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni richieste ed hanno carattere presuntivo. Infatti, il presente affidamento potrà subire delle variazioni sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell’IGEA e senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso in cui il valore dei singoli Lotti specifici risulti inferiore a quello sopra individuato; le quantità degli inerti da fornire, indicati negli allegati da A1 a A3, sono derivate da dati di consumo “progettuali”.
3. L'Aggiudicatario, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione della fornitura definito nell’Accordo Quadro di cui al punto successivo da parte dell’IGEA e dei singoli Lotti specifici.
4. L’Aggiudicatario riconosce ed accetta che l'importo definito nell’Accordo Quadro, per ogni singolo Lotto, è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso, qualora siano attivati tutte le forniture per ogni singolo Lotto fino al raggiungimento totale del valore dell’Accordo Quadro, remunerà tutte le attività che l'Aggiudicatario dovrà espletare, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e o somma.
5. L’IGEA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro, per ogni singolo Lotto, che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti.
ART. 3 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
1. La durata dell’Accordo Quadro è di 24 (ventiquattro) mesi naturali, a decorrere dalla data di stipula del Contratto e cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto, per ogni singolo LOTTO, il tetto massimo posto a base di gara, fatta salva la facoltà dell’IGEA di avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.
2. Ove, alla scadenza del termine di cui sopra (24 mesi dalla sottoscrizione) risultino ancora in corso forniture richieste ai sensi dell’Accordo Quadro, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dagli emessi “Ordini di Fornitura” per l'ultimazione delle relative forniture. In questo caso la protrazione della durata dell’Accordo Quadro non darà all'Aggiudicatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
3. L'Aggiudicatario è vincolato ad eseguire le forniture, alle condizioni di aggiudicazione definite nell’Accordo Quadro, secondo le modalità di cui al presente Capitolato.
4. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice degli Appalti l’IGEA si riserva la facoltà, prima del termine di scadenza, di prorogare la durata del Contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente.
5. In tale caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle forniture agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel Contratto originario, o più favorevoli per l’IGEA, fino alla data di sottoscrizione del Contratto da parte del nuovo Aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza dell’accordo quadro.
6. Nel caso in cui l’IGEA si avvalga dell’opzione di proroga, ne darà comunicazione mediante pec o altro mezzo all’Aggiudicatario entro 2 mesi antecedenti la scadenza dell’appalto indicata in Contratto.
ART. 4 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
1. MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
1.1 L'esecuzione della fornitura, ha inizio dopo l’emissione dell’Ordine di Fornitura, da parte degli Uffici competenti dell’IGEA.
1.2 L’evasione dell’Ordine di Fornitura dovrà avvenire tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dell’ordinativo. Nel caso in cui il termine ultimo per la consegna coincida con il sabato, la domenica o giorno festivo, lo stesso è prorogato al lunedì o al primo giorno non festivo.
1.3 In caso di Ordine di Fornitura URGENTE l’evasione dello stesso dovrà avvenire entro e non oltre 3 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta, esclusi i giorni festivi.
1.4 La consegna della fornitura, accompagnata da idoneo documento di trasporto, dovrà essere effettuata franco cantiere, nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta.
1.5 L’Aggiudicatario dovrà fornire il materiale presso il cantiere di Santu Miali e consegnarlo nelle aree indicate nell’ordine di fornitura. Il giorno precedente la consegna l’Aggiudicatario dovrà avvisare il responsabile dell’IGEA dell’ora presunta di arrivo, utilizzando i recapiti telefonici che gli saranno comunicati.
1.6 La fornitura dovrà essere effettuata durante l’orario di apertura del cantiere di Santu Miali, ovvero dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle 15.10, a meno di particolari esigenze dell’IGEA che verranno concordate preventivamente con l’Aggiudicatario. Pertanto l’Aggiudicatario prende atto che dovrà adeguarsi in maniera stringente alla programmazione dell’IGEA anche per quanto riguarda i giorni di chiusura e apertura del cantiere.
1.7 I punti di consegna del materiale sono raggiungibili attraverso strade interne al cantiere con pendenze superiori al 10% e non asfaltate.
1.8 Durante le fasi di scarico del materiale dovrà essere sempre garantita la totale sicurezza degli operai e dei mezzi, specialmente in condizioni metereologiche sfavorevoli.
1.9 Poiché il servizio di fornitura degli inerti si svolgerà all’interno del cantiere di Santu Miali, presso il quale, durante tutto lo svolgimento dello stesso, proseguirà l’attività di bonifica e messa in sicurezza dell’area mineraria dismessa, devono essere pertanto considerate quali attività prevalenti, non subordinali a quelle derivanti o connesse al presente Capitolato Speciale.
1.10 La Ditta Aggiudicataria si impegna a garantire la regolare esecuzione dell’approvvigionamento dei materiali in caso di scioperi del proprio personale o di altra causa di forza maggiore, incluse ferie, aspettative, infortuni e
malattie.
1.11 L’accettazione della fornitura da parte dell’IGEA non solleva l’Aggiudicatario da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. I materiali risultati non idonei dovranno essere sostituiti con le modalità previste al successivo punto 2 del presente Capitolato.
2. CONTROLLO E IDONEITA DEL MATERIALE FORNITO
2.1 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti la fornitura in oggetto in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.
2.2 L’operazione di controllo ha lo scopo di verificare la corrispondenza del materiale, di volta in volta consegnato, alle caratteristiche tecniche richieste.
2.3 Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, o suo delegato, rilevi una difformità qualitativa (bene non conforme alle caratteristiche tecniche richieste) o quantitativa, invierà una segnalazione scritta alla Ditta Aggiudicataria attivando la pratica di reso.
2.4 Il materiale non conforme dovrà essere sostituita, a totale carico dell’Aggiudicatario tempestivamente e comunque entro 24 ore dalla data di ricevimento della nota di contestazione, concordando con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, o suo delegato, le modalità di ritiro. Nel caso in cui l’Aggiudicatario non provveda entro i termini indicati l’IGEA non sarà tenuta a rispondere in nessun modo del materiale depositato in cantiere.
2.5 La non conformità dei materiali forniti per qualità e stato alle condizioni di Capitolato può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna o in sede di utilizzo. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni contenute negli artt.1490 e seguenti del x.x. xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxx venduto.
2.6 Per quanto attiene alla verifica dei requisiti di laboratorio si rimanda alle Specifiche Tecniche di cui agli Allegati da A1 a A3. In ogni caso l’IGEA disporrà, gli accertamenti che riterrà più opportuni, riservandosi di adottare nei riguardi delle forniture in corso, in presenza di difformità e/o mancata affidabilità dei materiali, i provvedimenti ritenuti più idonei fra quelli previsti dal presente Capitolato Speciale. Tutti i costi derivanti dalle verifiche di laboratorio saranno a totale carico dell’Aggiudicatario.
3. TRASPORTO
3.1 Il trasporto e lo scarico dei materiali, oggetto della fornitura, è sempre ed in ogni caso a cura e spese dell’Aggiudicatario. La consegna deve avvenire presso il cantiere di Santu Miali, secondo le modalità e i termini previsti nel presente Capitolato Speciale e negli Ordini di Fornitura.
3.2 L’Aggiudicatario provvede al trasporto dei materiali oggetto della fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
3.3 Sarà compito del Direttore dell’Esecuzione del Contratto richiedere con congruo anticipo, rispetto a ciascuna fornitura, la documentazione tecnica di laboratorio relativa a ciascuna fornitura, così come indicato nelle Specifiche Tecniche.
3.4 Durante il trasporto del materiale il conducente dell’automezzo dovrà rispettare le norme previste dal Codice della Strada.
3.5 Nel caso in cui inadempienza al Codice della Strada e s.m.i. comportino costi indiretti per la società IGEA, la stessa addebiterà tali costi all’Aggiudicatario.
3.6 Durante la validità del Contratto, per esigenze organizzative del cantiere o per altre non dipendenti dalla volontà dell’IGEA, potranno cambiare le vie di accesso al cantiere, senza che da questo derivino oneri aggiuntivi per l’IGEA.
ART. 5 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi di lavoro applicabili, alla
data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. Ai sensi dell’art. 30 comma 3 del D.Lgs 50/2016, l’Aggiudicatario, in fase di esecuzione del Contratto, si obbliga a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai Contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al medesimo decreto.
6. Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, il Responsabile del Procedimento trattiene dai pagamenti l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016.
7. In caso di inadempienza retributiva da parte della Ditta Aggiudicataria si applica l’art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016.
ART. 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. L’IGEA si impegna secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
2. L’IGEA ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente Appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale della Ditta Aggiudicataria o da essa delegato. Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di consegna dei materiali da parte del personale della Ditta Aggiudicataria e di coloro che da quest’ultima saranno delegati a farlo.
3. L’Aggiudicatario è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al X.Xxx n.81/2008 e s.m.i.
4. L’Aggiudicatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolamenti iscritti presso l’INAIL e l’INPS.
5. L’Aggiudicatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti.
Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall’art.26 del D.Lgs 81/08 a norma del comma 3 bis del citato articolo l’IGEA fornirà la seguente documentazione:
Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e relativi allegati tra cui:
Elenco rischi presenti nell’area del cantiere;
Misure da intraprendere per gestire i rischi da interferenze.
Le prescrizioni contenute in tali documentazioni dovranno sempre essere scrupolosamente osservate dall’Aggiudicatario per tutta la durata del servizio di trasporto.
I mezzi utilizzati per il trasporto, dovranno essere muniti di tutte le dotazioni richieste dalla normativa sulla sicurezza e dal Codice della Strada.
ART. 7 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE
1. Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto
all’esecuzione contrattuale.
2. L’ Aggiudicatario garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione contrattuale di diritto. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto.
3. In ogni caso, l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’IGEA.
5. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l’IGEA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.
ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA’
6. Le attività oggetto del presente affidamento saranno soggette, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del Contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
7. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
ART. 9 - PENALI
1. Nelle ipotesi di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, che non siano imputabili all’IGEA, a forza maggiore e/o a caso fortuito, verranno applicate le penali di seguito elencate:
qualora l’Aggiudicatario effettui in ritardo la consegna dei materiali, cosi come previsto all’art. 3 del presente Capitolato, subirà l’addebito della penale nella misura dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del Contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre all’addebito degli eventuali danni;
qualora l’Aggiudicatario effettui in ritardo il ritiro e la consegna degli articoli ritenuti non conformi, cosi come previsto all’art. 6 del Capitolato, subirà l’addebito della penale nella misura dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino all’importo massimo del 10% del valore del Contratto di fornitura (IVA esclusa) oltre all’addebito degli eventuali danni;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’ Aggiudicatario per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto sentito il Responsabile del Procedimento.
3. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio dell’IGEA ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, l’IGEA provvederà a recuperare l’importo sulla fattura ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l’IGEA si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del Contratto oggetto del presente Capitolato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’IGEA;
c) gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l’assicurazione obbligatoria del personale;
e) sospensione o rallentamento dell’attività da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare la regolarità della fornitura;
f) subappalto non autorizzato;
g) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dell’attività quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
i) in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
j) qualora il ritardo dall’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;
l) qualora fosse accertata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.
2. Qualora, entro i cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell’inadempienza, l’Aggiudicatario non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il Contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell’IGEA.
3. In caso di risoluzione del Contratto per inadempienza dell’Aggiudicatario, l’IGEA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il Contratto o la parte rimanente di questo in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
4. L’IGEA si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all’entità della cauzione stessa.
5. L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dall’Azienda rispetto a quelle previste dal Contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.
6. L’esecuzione in danno non esimerà l’Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del Contratto da parte dell’Aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.
ART. 11 – STIPULAZOIONE DEL CONTRATTO
1. La stipula del Contratto e sarà formalizzato nei previsti termini di legge. Fanno parte integrante del Contratto:
a) il presente Capitolato speciale;
b) il disciplinare di gara;
c) il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;
d) l'offerta Economica della Ditta aggiudicataria;
e) la garanzia definitiva.
2. Tutte le spese inerenti la fase di stipula del Contratto sono a carico della Ditta Aggiudicataria. Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al disciplinare di gara.
3. Il Contratto verrà stipulato, con riferimento alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
ART. 12 - PAGAMENTI
1. Per ogni singolo Ordine di Fornitura, a decorrere dall'avvio del medesimo, il corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione di regolare fattura.
2. I pagamenti saranno effettuati, a seguito di riscontro di avvenuta regolare esecuzione delle forniture a cura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto o di un suo Referente, confermata dal Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on-line, mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” alla presente commessa individuato dall’Aggiudicatario.
3. In ogni caso, ai sensi dell’art 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, sull’importo netto di ciascuna fattura relativa all’Ordine di Fornitura, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.
4. In caso di ritardo di pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il RUP opererà ai sensi dell’art 30 comma 6 del medesimo decreto.
5. L’Aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI
1. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice della Privacy”.
2. In conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell’incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate.
ART. 14 – NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni Legislative.