CONTRATTO N. 1/2020
CONTRATTO N. 1/2020
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO
DI CUI AL CPV 73420000-2 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, CONCERNENTI STUDI DI PRE FATTIBILITÀ TECNICA FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DEI BANDI DI DOMANDA PUBBLICA INTELLIGENTE
CIG ...............................
TRA
l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx 00, XXX 00000, codice fiscale
n. 97735020584, in persona del Direttore Generale, xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, per la sua carica ed agli effetti del presente atto ivi domiciliato;
E
la Fondazione Xxx Xxxxxxx (FUB), cod. fiscale 97201200587 con sede in Xxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx 000, in persona del legale rappresentante e Presidente, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, per la sua carica e agli effetti del presente atto ivi domiciliato
denominate congiuntamente” le Parti”
PREMESSO CHE
1. in attuazione del decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 31 gennaio 2019, n. 67, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - Direzione generale per gli incentivi alle imprese e XxXX hanno stipulato in data 3 luglio 2019 l’Accordo di Collaborazione per l’attuazione “dei bandi di domanda pubblica intelligente”;
2. detto Accordo è finalizzato a:
a) promuovere e monitorare l’utilizzo degli appalti di innovazione guidati dalla domanda pubblica, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, sostenere l’innovazione dell’offerta di mercato, mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale, generare un rilevante impatto sull’efficienza del funzionamento della Pubblica amministrazione;
b) attuare i “bandi di domanda pubblica intelligente”;
3. per il perseguimento di dette finalità, l’AgID dovrà:
a) valutare i “fabbisogni smart” secondo i criteri generali di rilevanza sociale, accessibilità, innovatività, scalabilità e secondo i criteri puntuali individuati dal Ministero;
b) svolgere il ruolo di “centrale di committenza” per i Bandi di domanda pubblica intelligente.
4. l’Accordo disciplina inoltre i rapporti tra il MISE e l’AgID per l’attuazione e la gestione:
a) di eventuali ulteriori interventi del Ministero;
b) dei bandi di domanda pubblica intelligente promossi dai soggetti co-finanziatori;
5. in particolare, i bandi di domanda pubblica intelligente postulano un’intensa attività di ricerca e sviluppo finalizzata ad accrescere conoscenze scientifiche a vantaggio e nell’interesse dell’intera collettività;
6. per l’attuazione dell’Accordo, il Servizio “Strategie di procurement e innovazione del mercato” dell’Area Innovazione della PA dell’AgID ha dato corso ad un’approfondita analisi volta ad individuare e verificare soluzioni applicative coerenti e funzionali ai programmi connessi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e, più specificamente, alla progettazione degli appalti di innovazione;
7. ai fini di un efficace assolvimento dei compiti demandati ad AgID le attività di ricerca e sviluppo si focalizzano su servizi innovativi in grado di soddisfare la domanda delle PA attraverso strumenti di procurement del tipo “demand-driven”;
8. risulta propedeutica l'elaborazione e la predisposizione per ciascuna singola sfida d’innovazione di uno studio di fattibilità/documento tecnico che si collochi alla base della formulazione dei capitolati tecnici di gara negli appalti di innovazione;
9. il campo d’azione oggetto delle attività AgID trova nella FUB expertise di rilievo assoluto maturate nel corso delle attività svolte a supporto del MISE, con particolare riferimento a quelle connesse all’introduzione della quinta generazione di connessione mobile (5G), avviata strategicamente dal Governo e dal Parlamento e attuata operativamente dallo stesso Ministero: dall’asta competitiva per le bande 700 MHz, 3.6-3.8 GHz e 26.5-27.5 GHz, al monitoraggio delle attività di sperimentazione 5G nelle città pilota italiane: Milano, L’Aquila, Prato, Bari e Matera;
10. per le aree di intervento affrontate dal programma Smarter Italy in merito ai temi di: Smart Mobility, Valorizzazione dei beni culturali, Benessere sociale e delle persone, le competenze tecnico scientifiche della FUB sul 5G – unitamente a quelle acquisite grazie alla partecipazione a iniziative afferenti ad altre discipline e tecnologie ICT strategiche o emergenti, come l’Intelligenza artificiale, il blockchain e i Big data – costituiscono valore aggiunto nella preparazione degli studi di fattibilità introduttivi ai bandi di domanda pubblica intelligente;
CONSIDERATO CHE
− la FUB sviluppa attività di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la propria expertise consolidata nel tempo grazie all’attività di ricerca costituisce un patrimonio spendibile in un corpus di progetti operativi finalizzati al trasferimento di paradigmi innovativi anche nei contesti della Pubblica Amministrazione;
− la FUB, in qualità di ente terzo e indipendente (legge 69/2009) in grado di coniugare servizi di interesse pubblico con attività di ricerca e innovazione nel settore ICT, può offrire ad AgID un contributo tecnico/scientifico, necessario alla fase istruttoria amministrativa del procedimento utile alla realizzazione dei bandi di domanda pubblica intelligente;
− il MISE con nota n.0092594 del 26 marzo 2020 comunica che XxXX potrà avvalersi della Fondazione Xxx Xxxxxxx, ente in house del citato Dicastero, relativamente all’espletamento
delle attività affidate all’Agenzia quale stazione appaltante in nome e per conto del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 4 comma 10 del citato Accordo;
− l’AgID intende servirsi di documenti tecnico scientifici allo scopo elaborati e predisposti dalla FUB necessari all’attuazione degli appalti di innovazione e che tengano conto delle più recenti evoluzioni della tecnologia dell’informazione, tale da essere oggetto di sperimentazione in apposite gare e in appositi contesti territoriali;
− le predette attività non sono svolte nell’esclusivo interesse dell’AgID, ma sono volte all’accrescimento delle conoscenze scientifiche nelle materie oggetto dell’Accordo di collaborazione in essere con il MISE e al perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera collettività;
− la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall’AgID atteso che la FUB si fa carico di quota parte della stessa retribuzione investendo sul potenziamento delle conoscenze tecnico scientifiche dei propri ricercatori e, segnatamente, dell’intera comunità scientifica;
− gli oneri per l’affidamento dei servizi in oggetto sono sostenuti con risorse finanziarie del Ministero per lo Sviluppo Economico, a valere sui fondi all’uopo stanziati dal decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 31 gennaio 2019 (G.U. 20 marzo 2019, n. 67);
− in data 17/06/2020, prot. AgID n. 6987, è stata richiesta alla FUB la presentazione di una Relazione tecnico economica concernente servizi di committenza ausiliaria per la progettazione di appalti d’innovazione pubblica;
− con prot. AgID n. 14602 del 19/11/2020, è stata acquisita agli atti la Relazione tecnico economica presentata dalla FUB – Aggiornamento 19 novembre 2020, allegata e parte integrante del presente contratto, concernente lo studio di fattibilità dei progetti di ricerca e innovazione posti ad oggetto di bandi di domanda pubblica intelligente, per l’attuazione dei relativi appalti d’innovazione;
VISTO
− il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) e in particolare l’art. 158, comma 1, secondo cui la deroga all’evidenza pubblica è prevista e consentita esclusivamente nel caso in cui attraverso il servizio di ricerca e sviluppo si persegua una finalità scientifica a vantaggio e nell’interesse dell’intera collettività, quindi ove non ricorrano le condizioni previste nella richiamata disposizione;
− la delibera ANAC n. 619/2018, che chiarisce limiti e portata del citato art. 158, comma 1, del Codice, evidenziando che la deroga alla normativa di evidenza pubblica è consentita tutte le volte in cui:
a) l’affidamento dei servizi di ricerca sia disposto non nell’interesse esclusivo dell’amministrazione appaltante, per la soddisfazione di fini particolari di quest’ultima, ma anche per l’accrescimento delle conoscenze scientifiche in una data materia e per il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità e, più in particolare, con quello di favorire e promuovere la ricerca e lo sviluppo ai sensi dell’art. 163 del Trattato CE;
b) la prestazione del servizio non è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice;
− il decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 31 gennaio 2019 (G.U. 20 marzo 2019,
n. 67), recante “Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione di bandi di domanda pubblica intelligente” e, in particolare, l’art. 2, comma 6, secondo cui per l’attuazione e la gestione degli interventi ivi previsti – attraverso uno o più bandi di gara emanati in conformità al modello degli appalti di innovazione e/o pre-commerciali, con impatto significativo sulla competitività dell’apparato produttivo e con particolare riguardo alle finalità relative, tra l’altro, alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategico – il Ministero dello Sviluppo Economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale;
− la proposta del Responsabile del predetto Servizio “Strategie di procurement e innovazione del mercato” che, con nota del 20/11/2020, per le motivazioni ivi indicate e qui interamente richiamate – propone di affidare la fornitura dei servizi di ricerca e di sviluppo in oggetto, alla Fondazione Xxx Xxxxxxx, in deroga alle disposizioni dell’evidenza pubblica, così come previsto dall’art. 158, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e alle indicazioni dell’ANAC, formulate con Delibera n. 619/2018, atteso che per detti servizi non ricorrono le condizioni di cui alle lett. a) e b) del richiamato art. 158, comma 1, viceversa necessarie affinché si applichi la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici;
RITENUTO
− di dover procedere nei termini e secondo le modalità indicate nella suddetta proposta;
Tutto quanto premesso, considerato e visto tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Premesse e Documenti richiamati)
1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto l’allegata Relazione tecnico economica della FUB – Aggiornamento del 19/11/2020, concernente lo studio di fattibilità dei progetti di ricerca e innovazione posti ad oggetto di bandi di domanda pubblica intelligente, per l’attuazione dei relativi appalti d’innovazione (di seguito, anche Relazione tecnico economica).
Art. 2 (Oggetto del Contratto)
1. Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura da parte della FUB dei servizi di ricerca e di sviluppo di cui al CPV 73420000-2 del Codice dei contratti pubblici, concernenti studi di prefattibilità tecnica finalizzati alla progettazione dei bandi di domanda pubblica intelligente, di cui all’Accordo di collaborazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l’AgID
sottoscritto in data 03/07/2019, e il supporto tecnico scientifico ad AgID per l’attuazione dei relativi appalti di innovazione.
2. La fornitura e i servizi di cui al precedente comma 1 sono specificati e dettagliati nell’allegata Relazione tecnico economica.
Art. 3 (Decorrenza e durata)
1. Il presente Contratto si perfeziona dalla data di conoscenza dell’AgID dell’accettazione da parte della FUB del presente contratto da firmare digitalmente e da inviare tramite PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx
2. Il presente Contratto ha una durata complessiva di 30 (trenta) mesi, con decorrenza dal suo perfezionamento.
Art. 4 (Obblighi della FUB)
1. La FUB s’impegna ad eseguire le prestazioni relative ai servizi di ricerca e di sviluppo di cui all’art. 2 secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nell’allegata Relazione tecnico economica.
2. La FUB si obbliga a dare immediata comunicazione all’AgID di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.
3. Sono a carico della FUB, intendendosi ricompresi nei corrispettivi contrattuali di cui all’art. 7 del presente Contratto, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività di ricerca e di sviluppo necessarie e/o connesse all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
4. La FUB si obbliga ad eseguire tutte le attività di ricerca e di sviluppo nel rispetto di tutte le norme vigenti, fermi restando i livelli di qualità e di servizio indicati e sottesi nell’allegata Relazione tecnico economica.
5. La FUB si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, la FUB s’impegna a rispettare le norme di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
6. La FUB si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualunque titolo collaboreranno alla realizzazione delle attività previste dal presente Contratto, i rispettivi
C.C.N.L. di categoria, provvedendo altresì al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando esplicitamente l’AgID da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi quale conseguenza immediata e diretta delle attività espletate in relazione al presente Contratto.
7. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell’AgID e, nei casi più gravi, alla risoluzione del presente Contratto.
Art. 5
(Condizioni della prestazione e Manleva)
1. Nell’esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo di cui al presente Contratto dovrà essere impiegato personale altamente specializzato.
2. La FUB si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’AgID da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Art. 6 (Responsabili del Contratto)
1. Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto sono svolte dall’AgID e, per essa, dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’Esecuzione. Gli stessi vigilano, tra l’altro, sul rispetto delle garanzie assicurate dalla FUB e sul rispetto dei requisiti di sicurezza e di qualità dei servizi di ricerca e di sviluppo oggetto del presente Contratto.
2. La FUB, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del presente Contratto, comunica all’AgID il nominativo del proprio Responsabile del contratto, che avrà il compito di rappresentare la FUB e di assicurare che le attività richieste vengano svolte nei tempi e con le modalità definite, al fine di garantirne qualità ed efficienza.
Art. 7 (Corrispettivi)
1. Il corrispettivo massimo dovuto da AgID alla FUB per la fornitura dei servizi di ricerca e di sviluppo oggetto del presente contratto è definito in complessivi € 540.000,00 (cinquecentoquarantamila/00), IVA esclusa, come specificato al paragrafo Valutazione economica dell’allegata Relazione tecnico economica, relativamente a ciascuna Sfida d’Innovazione/studi di prefattibilità tecnica, fino ad un numero massimo di 20 appalti d’innovazione.
2. L’importo forfettario per la realizzazione e fornitura di ogni Sfida di innovazione è di € 27.000 (ventisettemila/00), IVA esclusa, come specificato e dettagliato nella Relazione tecnico economica.
3. Il corrispettivo indicato al comma 1 tiene già conto della quota parte di retribuzione di cui la FUB si fa carico al fine di investire sul potenziamento delle conoscenze tecnico scientifiche dei propri ricercatori e, segnatamente, dell’intera comunità scientifica.
4. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente comma è stato determinato a proprio rischio dalla FUB in base ai propri calcoli, indagini e stime, facendosi carico la FUB di ogni relativo rischio e/o alea connessa alla attività di ricerca e sviluppo svolta in esecuzione del presente contratto, fermo restando che eventuali impedimenti dovuti alla realizzazione da parte di XxXX o di altri Soggetti facenti parte della governance del Programma non sono imputabili all’affidatario.
5. La FUB non potrà vantare altri compensi se non nei limiti di quanto previsto al precedente comma 1 del presente articolo.
6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla FUB dall’esecuzione del presente Contratto, ivi comprese le spese di viaggio e trasferta del proprio personale, l’acquisizione di consulenze scientifiche esterne (ai sensi del comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. n. 50 del 2016), le attività connesse alla reportistica e all’osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale di cui al precedente comma 1.
Art. 8 (Verifica di conformità)
1. Il RUP controlla l’esecuzione del presente Contratto congiuntamente al Direttore dell’esecuzione del Contratto stesso, al fine di certificare che l’oggetto contrattuale sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle relative pattuizioni, in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative della attività di ricerca e di sviluppo affidata e dei connessi servizi previsti.
2. La verifica di conformità sarà svolta dal direttore dell’esecuzione del contratto il quale rilascerà il certificato di verifica di conformità, confermato dal RUP, per assicurare la regolare
esecuzione della fornitura da parte della FUB anche ai fini dell’emissione della connessa fattura da parte della stessa FUB.
Art. 9 (Fatturazione e Pagamenti)
1. La fatturazione del corrispettivo avverrà in via posticipata, entro il 31 dicembre di ogni anno di validità del presente contratto, alla produzione di ciascun deliverable nei modi e nelle forme di cui all’allegata Relazione tecnico economica, nonché alla data del rilascio con esito positivo del relativo certificato di verifica di conformità di cui al precedente art. 8.
2. La FUB dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell’Agenzia: F7VRDL, consultando per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all’identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.
3. Le singole fatture saranno emesse ed intestate come segue:
• Agenzia per l’Italia Digitale
Ufficio Contabilità, Finanza e Funzionamento Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx
CF: 97735020584.
4. La mancata indicazione di uno dei dati sopra indicati comporterà lo scarto da parte del Sistema di intercambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate e il conseguente mancato inoltro ad AgID.
5. L’AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’Agenzia provvederà quindi a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l’imponibile.
6. La fattura elettronica, nella sezione “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura” dovrà contenere, alla voce: “Esigibilità IVA” l’indicazione: “S (scissione dei pagamenti)”. Eventuali fatture non conformi a quanto indicato saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell’Agenzia delle Entrate. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
7. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.lgs. 09/10/2002, n. 231, come modificato dal D.lgs. 09/11/2012, n. 192.
8. Sono inoltre elementi essenziali della fattura:
a) i riferimenti (protocollo e data) del contratto di affidamento del servizio;
b) la descrizione del servizio cui la fattura fa riferimento;
c) la “competenza temporale del servizio”, l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es.: dal gg/mm/aa al gg/mm/aa);
d) il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89);
e) tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all’importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
f) eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA.
9. La ricezione di una fattura difforme da quanto sopra riportato può comportare per l’AgID il rifiuto della fattura stessa, qualora l’assenza di uno dei suddetti dati non permetta l’accertamento dell’effettiva erogazione del servizio.
10. L’AgID non potrà procedere al pagamento di una fattura priva del CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 comma 2 del DL 66/2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89).
11. I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, mediante ordine di bonifico su conto corrente segnalato dalla FUB, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
12. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
13. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 09.11.2012, n. 192.
14. Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016, sull’imponibile di ciascuna fattura emessa dal Prestatore, l’AgID trattiene una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento); tutte le predette ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’AgID del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
15. Il Prestatore emetterà pertanto ciascuna fattura non comprensiva dell’importo della ritenuta dello 0,50%; l’importo delle ritenute, assumendo rilevanza, ai fini IVA, verrà conseguentemente fatturato, previa richiesta da parte del Prestatore, solo in sede di liquidazione del saldo finale.
16. Ciascuna fattura dovrà comunque necessariamente contenere l’espressa citazione relativa all’applicazione della ritenuta medesima.
Art. 10
(Modalità di esecuzione e penali)
1. Le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere effettuate nel rispetto delle modalità di esecuzione indicate nella Relazione tecnico economica allegata al presente Contratto.
2. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione contrattuale, l’AgID accerti uno scostamento dalle caratteristiche, dalle qualità e dalle modalità di esecuzione indicate o sottese alla Relazione tecnico economica, ovvero in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e/o in caso di ritardato adempimento nella consegna di ciascuno dei deliverable specificati dall’allegata Relazione tecnico economica, l’AgID applica le penali di cui al Codice dei Contratti, stabilite nella misura giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 (dieci) per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
3. La FUB prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’AgID di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la FUB dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della stessa penale.
5. Resta inteso che, ove l’ammontare complessivo delle penali applicate alla FUB raggiunga il limite del 10 (dieci) per cento dell'ammontare netto contrattuale, l’AgID avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto per colpa della FUB.
6. L’applicazione e l’entità delle penali saranno contestate alla FUB con comunicazione inviata tramite PEC entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla constatazione del verificarsi delle circostanze di cui al precedente comma 2. In caso di contestazione, la FUB potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, inviandole tramite PEC all’AgID entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’AgID nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della stessa AgID a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate alla FUB le penali stabilite nel presente articolo.
7. L’applicazione delle penali verrà effettuata attraverso apposite ritenute sul pagamento delle fatture emesse dalla FUB.
Art. 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Con riferimento al presente Contratto, la FUB assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.
2. La FUB deve comunicare all’AgID gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione ovvero, se già accesi, entro 7 (sette) giorni dall’invio della prima fattura; inoltre, nello stesso termine, deve comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata tramite PEC all’AgID. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’AgID per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.
Art. 12 (Esonero cauzionale)
Ai sensi dell’art.103 comma 11 del codice dei contratti pubblici, l’AgID esonera la FUB dal presentare la fideiussione a garanzia definitiva degli adempimenti derivanti dal presente Contratto, in quanto Ente sotto la vigilanza del MiSE, e di comprovata solidità., nonché alla luce del miglioramento dell’offerta, pari al 10% per ogni sfida, già applicato per il servizio di ricerca di cui all’art. 2 del presente Contratto.
Art. 13
(Riservatezza delle informazioni – Protezione dei dati personali)
1. La FUB si impegna a mantenere riservate le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. La FUB è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, dei suddetti obblighi di riservatezza.
4. La FUB si obbliga a ottemperare al vincolo di riservatezza delle informazioni anche successivamente alla scadenza del presente Contratto.
5. Le Parti provvedono al trattamento dei reciproci dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla citata normativa.
6. Con separato atto saranno definite le rispettive responsabilità delle Parti laddove dal presente Contratto derivasse la necessità di svolgimento di attività comuni nel trattamento di dati personali di soggetti terzi.
Art. 14 (Risoluzione e Recesso)
1. In caso di grave inadempimento della FUB anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, ed in particolare in tutti i casi previsti negli articoli 4 (Obblighi della FUB), 9 (Fatturazione e Pagamenti), 10 (Modalità di esecuzione e penali), 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 13 (Riservatezza – Trattamento dei dati – Consenso al trattamento), 15 (Divieto di cessione del contratto e di subappalto), 17 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), l’AgID avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del presente Contratto nei termini di cui al successivo comma 2.
2. L’AgID, accertato l’inadempimento, lo contesterà alla FUB mediante apposita lettera inviata tramite PEC nella quale fisserà alla FUB medesimo un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per il corretto adempimento delle proprie prestazioni. Qualora, alla scadenza di detto termine, l’inadempimento persista, l’AgID avrà facoltà di considerare risolto il presente Contratto e/o di applicare una penale equivalente e/o di avvalersi della garanzia fideiussoria, nonché di procedere nei confronti della FUB per il risarcimento dell’ulteriore eventuale danno.
3. Il presente Contratto è condizionato, in via risolutiva, all’esito del controllo di veridicità del documento di gara unico europeo (DGUE) e dichiarazione integrativa, nonché all’esito dei successivi controlli svolti dal RUP con il supporto degli uffici dell’AgID.
4. In caso di recesso la FUB avrà diritto al pagamento delle prestazioni erogate, purché effettuate correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 codice civile.
5. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’AgID troverà applicazione l’articolo 109 del D. lgs. n. 50/2016, a condizione che la FUB fornisca opportuna documentazione.
Art. 15
(Divieto di cessione del contratto e di subappalto)
1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016, la FUB non può cedere a terzi in nessun caso l’esecuzione del presente Contratto, pena la risoluzione del Contratto stesso per causa ed in danno della FUB, in qualunque modo sia effettuata la cessione.
2. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. c), del d. lgs. n. 50/2016, non è ammesso il subappalto.
3. In caso di inadempimento da parte della FUB dell’obbligo di cui al presente articolo, l’AgID, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Art. 16
(Oneri fiscali e spese contrattuali)
1. Sono a carico della FUB tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all’AgID.
2. La FUB dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che la FUB è tenuto a versare all’Erario, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, in caso d’uso, come previsto dagli artt. 5, comma 2, e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, con ogni relativo onere a carico della FUB.
Art. 17
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
1. La FUB, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R.
2. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del presente Contratto.
3. La FUB, quale ente di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi dell’art. 2bis della Legge
Art. 18 (Responsabilità civile)
1. La FUB è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto.
2. La FUB assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della FUB quanto dell’AgID o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Le Parti, stabiliscono che la responsabilità della FUB risulterà circoscritta ai danni diretti, da calcolarsi alla data del verificarsi dell’evento che ha determinato il danno da risarcire.
4. La FUB non assume alcun obbligo e responsabilità qualora la violazione delle leggi nazionali ed internazionali di cui al precedente comma 1 sia dovuta a modifiche, manomissioni ed interventi, compiuti arbitrariamente dall’AgID.
Art. 19
(Brevetti industriali e diritti d’autore)
1. L’AgID riconosce i diritti morali di proprietà intellettuale della FUB in merito ai deliverable dell’attività di ricerca e sviluppo svolta.
2. La FUB assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa di terzi.
3. I risultati di cui al presente contratto sono condivisi tra le Parti e messi a disposizione del mercato e del mondo della ricerca ai fini di una crescita collettiva della conoscenza scientifica in materia.
Art. 20
(Esonero certificazione antimafia)
La FUB dichiara di essere esente dalla presentazione della documentazione antimafia, come da D.lgs. 06.09.2011 n.159, art. 83 comma 3, in quanto rientra nei casi di esclusione per i rapporti tra “Enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico”.
Art. 21 (Clausole finali)
1. Il presente Contratto e la relativa Relazione tecnico economica costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto e che dichiarano quindi di approvare singolarmente nonché nel loro insieme.
2. Resta inteso che qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dello stesso Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell’AgID non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti che AgID si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
4. Con il presente Contratto, incluso l’allegata Relazione tecnico economica, si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà delle parti manifestata per iscritto.
5. Il foro competente per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto è quello di Roma.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
per l’AgID per la FUB
IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE
La FUB dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto, dei suoi allegati
e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., la FUB dichiara inoltre di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le condizioni contenute negli articoli seguenti: 3 (Decorrenza e Durata), 4 (Obblighi della FUB), 9 (Fatturazione e Pagamenti), 10 (Modalità di esecuzione e penali), 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 13 (Riservatezza delle informazioni
- Protezione dei dati personali), 14 (Risoluzione e recesso), 15 (Divieto di cessione del contratto e di subappalto), 16 (Oneri fiscali e spese contrattuali), 17 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), 18 (Responsabilità civile), 19 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 21 (Clausole finali).
Xxxxx, approvato e sottoscritto
per l’AgID per la FUB
IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE