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3900005112 Importo globale in EUR: | Tipo doc.: ZSCQ | CIG: 7611096B1A | Pagina 1 di 12 |
Appalto: | 13.329.110,08 | Fornitore: 23746 AQUASER SRL | |
Riferimento: | |||
Oggetto: Servizio per la gestione integrata delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esercizio del ciclo integrale delle acque, e attività accessorie e strumentali ad esso pertinenti | |||
Pos. | |Codice | |Descrizione | |
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Firmato digitalmente da Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Date: 03.09.2018 09:57:20
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Publiacqua S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Via Villamagna, 90/C – Firenze, e capitale sociale pari ad Euro 150.280.056,72 i.v. – codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 05040110487, iscritta al R.E.A. di Firenze al numero 514782 (di seguito indicata per brevità “Publiacqua”), rappresentata dall’Amministratore Delegato Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione (di seguito il “Committente”)
E
Aquaser S.r.l., con sede legale ed amministrativa in Roma, p.le Ostiense 2 capitale sociale pari ad Euro 3.900.000 i.v. – codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01554210508 iscritta al R.E.A. di Roma al numero RM - 1268266, società soggetta a direzione e coordinamento di ACEA S.p.A. ai sensi dell’art. 2497 bis c.c., di seguito indicata per brevità anche “Aquaser S.r.l.” o “ L’impresa Affidataria”, rappresentata dall’Amministratore Delegato Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione
Di seguito, collettivamente, le “Parti” ed individualmente ciascuna di esse la “Parte”
PREMESSO CHE
• A.C.E.A. Azienda Comunale Energia Ambiente Società per Azioni – di seguito denominata per brevità “ACEA S.p.A.”, Società derivante dalla trasformazione ai sensi dell’art. 22, comma III, lett. e) della legge 142/90 della Azienda Speciale
A.C.E.A. – Azienda Comunale Energia & Ambiente, quale capogruppo, detiene attualmente la maggioranza del capitale ed il controllo di Aquaser S.r.l.;
• Il Committente, società attiva nella gestione integrata delle risorse idriche, opera nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, gestione dei servizi di drenaggio fognario e di depurazione nonché protezione e monitoraggio dei corpi idrici;
• L’impresa Affidataria, società collegata ad ACEA S.p.A. ai sensi di quanto previsto all’art. 6 D.lgs. n. 50 del 2016 opera nel settore dei servizi complementari del ciclo integrato delle acque. Svolge un’attività di recupero e smaltimento dei fanghi di depurazione biologica e rifiuti derivanti dal trattamento delle acque reflue per le società del Gruppo ACEA
S.p.A. Inoltre, l’impresa affidataria è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 8 (commercio e/o intermediazione di rifiuti non pericolosi), classe A, per la categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani), classe A, e per la categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi), classe B. ACEA S.p.A. ha inteso adottare iniziative finalizzate a presidiare il recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti dalle Società del Gruppo considerando prerogativa irrinunciabile nella materia de qua la gestione diretta del ciclo integrato di produzione/trasporto/smaltimento o recupero dei fanghi solidi e liquidi, ivi comprese le attività di pulizia di impianti e disostruzione fognoli e fosse settiche e servizi accessori.
• Il Committente ha interesse ad avere la facoltà di conferire all’impresa affidataria l'incarico di svolgere in proprio favore una serie di attività inerenti ai servizi in oggetto, secondo le modalità di affidamento di seguito previste.
• Aquaser, come detto, è una società controllata da ACEA S.p.A., che, in quanto società quotata in borsa, ha adottato una Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, la cui ultima stesura è del 18/12/2013, con decorrenza 01/01/2014 (di seguito “Procedura OPC”).
• L’eventuale svolgimento da parte dell’Impresa Affidataria in favore del Committente dei predetti Servizi a fronte dei corrispettivi previsti nel presente Contratto e, più in generale, subordinatamente ai termini ed alle condizioni qui stipulati, corrisponde alla convergenza di una pluralità di interessi: da un lato, infatti, essa corrisponde all’interesse del Committente di affidare i Servizi ad un fornitore organizzato ed in possesso delle necessarie competenze e specializzazione quando ne abbia necessità, potendo altresì contare sui benefici economici indotti dall’economia di scala che l’impresa affidataria medesima è in grado di conseguire attraverso lo svolgimento di Servizi per un’ampia platea di beneficiari; ancora, essa risponde all’esigenza che i Servizi siano eseguiti tempestivamente ed a livelli qualitativi elevati come solo può avvenire attraverso l’allineamento degli interessi di fruitore ed erogatore del medesimo.
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• L’art. 6 del D. Lgs. 50/2016 legittima l’affidamento diretto all’impresa comune/joint venture Aquaser S.r.l., di cui Publiacqua ha acquisito una partecipazione societaria pari all’1%..
• Allo scopo di conseguire gli obiettivi e le finalità predette le Parti intendono stipulare il presente Contratto che regoli compiutamente i rapporti tra le Parti, nell’ottica del conseguimento della massima efficacia in termini operativi ed economici nonché di conseguimento del migliore e più efficiente coordinamento gestionale.
CONSIDERATO CHE,
• Aquaser S.r.l. ha conferito un mandato ad un soggetto istituzionale terzo altamente qualificato quale l’ENEA, che ha consegnato, nel febbraio 2018, la relazione relativa all’analisi e alla valutazione del ciclo e della tecnologia afferenti alla modalità di gestione dei fanghi da depurazione civile e, in particolare, l’analisi del mercato italiano e del sistema delle tariffe relative alla gestione di tali fanghi, al fine di fornire un parametro per la definizione delle tariffe.
• I Servizi saranno svolti dall’impresa affidataria a condizioni economiche di mercato al pari di un fornitore professionale terzo, come risultante dall’attività di benchmarking svolta da primaria società del settore appositamente incaricata a tal fine, che ciascuna Parte dichiara di ben conoscere essendo in possesso di una copia.
• Sulla base della predetta analisi, saranno applicate ai servizi resi dall’impresa affidataria le tariffe specificate nell’Allegato 3 del presente Contratto.
• Il Committente ha inteso affidare direttamente all’impresa affidataria lo svolgimento dei servizi meglio specificati nell’Allegato n. 1 al presente Contratto sugli impianti indicati nell’Allegato 4, ai sensi dell’art. 6, c. 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero nei confronti di un’impresa “joint venture” o “impresa comune” costituita per un preciso scopo e i cui soci hanno l’obbligo previsto in statuto, per almeno tre anni, di mantenere le quote di loro proprietà.
• Allo scopo di conseguire gli obiettivi e le finalità predette, le Parti intendono stipulare il presente Contratto che regoli compiutamente i reciproci rapporti, nell’ottica del conseguimento della massima efficacia in termini operativi ed economici nonché di conseguimento del migliore e più efficiente coordinamento gestionale.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI
1.01 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.02 Le Parti concordano che in caso di discordanza tra le clausole e le condizioni contenute nel presente Contratto e quanto contenuto negli Allegati, prevarrà quanto disciplinato da questi ultimi.
ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
2.01 Costituisce oggetto del presente Contratto l’individuazione delle condizioni e dei termini alla stregua delle, e dei, quali avrà luogo lo svolgimento dei servizi analiticamente indicati nell’allegato denominato “Allegato 1 – Matrici Solide” (di seguito complessivamente gli “Allegati”) a seguito di affidamento dal Committente ad Aquaser S.r.l. sugli impianti indicati nell’Allegato 4, tra i quali, a partire dal secondo semestre 2018 saranno ricompresi anche reti e collettori fognari, nel rispetto delle specifiche tecniche, dei termini e delle modalità previste in Contratto.
2.02 Le Parti si impegnano a predisporre un piano, che garantisca ai committenti il quadro generale di avanzamento delle attività poste in essere a garanzia della gestione e recupero/smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dai clienti medesimi.
2.03 Aquaser si impegna a coordinare ed a monitorare l’aggiornamento del piano di cui al punto precedente con cadenza trimestrale richiedendo a tutti i soggetti coinvolti, compresa Acea Ambiente, i vari stati di avanzamento. La documentazione sarà resa disponibile ai Committenti durante incontri di allineamento.
2.04 Aquaser S.r.l., nell’organizzare e nell’espletare ciascun servizio che ad essa dovesse essere tempo per tempo affidato, dovrà tener conto delle esigenze gestionali, anche sopravvenute, del Committente secondo quanto quest’ultima le potrà aver comunicato per iscritto di volta in volta e dovrà eseguire le relative attività nel rispetto dei canoni di correttezza e buona fede, attuando tutte le azioni tese a programmare e prevenire eventuali emergenze esterne, sia climatiche che logistiche. A tale scopo rientra tra gli obblighi di Aquaser anche l’esplorazione di nuovi
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mercati o tecnologie industriali innovative tese a garantire i quantitativi minimi di cui al punto precedente.
2.05 Fatto salvo quanto anzidetto, Aquaser S.r.l. è libera di, e tenuta a, organizzare ed eseguire ciascun Servizio, avvalendosi di mezzi propri e di personale tecnico assunto alle sue dirette dipendenze o di sub-contraenti soggetti alla sua direzione, e con gestione a proprio rischio e sotto la propria responsabilità.
2.06 Aquaser S.r.l. per l’adempimento dei servizi che dovessero essere ad essa affidati potrà avvalersi della collaborazione di aziende o professionisti esterni, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità per l’impegno assunto. Il Committente manifesta fin d’ora il proprio consenso rispetto alla facoltà dell’impresa affidataria di avvalersi per specifiche prestazioni di aziende o professionisti esterni nell’esecuzione dei servizi ad essa affidati. Resta inteso fra le Parti che il presente Contratto non costituisce alcun vincolo di esclusiva in capo alle stesse.
2.07 Il Contratto ha oggetto complesso, ma causa unitaria, individuata dalle Parti nel mantenimento di ottimali standard qualitativi di efficienza del processo integrato di collettamento e trattamento delle acque reflue urbane. Il mantenimento dei predetti standard integra il contenuto dell’obbligazione assunta dall’impresa affidataria che si obbliga, perciò, ad eseguire tutte le attività utili e/o opportune, per il conseguimento di tale obiettivo. Dette attività rivestono carattere essenziale per la realizzazione della causa del Contratto.
2.08 Lo standard di diligenza in base al quale l’impresa affidataria dovrà dare esecuzione ai propri obblighi, ed in base al quale sarà valutato ogni suo inadempimento, è la diligenza di un’impresa particolarmente esperta nell’esecuzione delle attività indispensabili a garantire l’erogazione di servizi del tipo, natura e complessità di quelli di cui trattasi nel presente Contratto, nonché particolarmente esperta di tutte le condizioni, locali e generali, norme e prescrizioni comunque influenti sulla esecuzione del Contratto.
2.09 Il Committente si impegna, per l’erogazione dei suddetti servizi, al versamento del corrispettivo previsto dal successivo Art. 8.
ART. 3 OBBLIGHI GENERALI
3.01 L’impresa affidataria si obbliga ad espletare le attività secondo le condizioni, modalità e termini e prescrizioni contenuti nel Contratto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte con la perizia e la tempestività dovute alla natura dell’attività svolta, nonché con la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d’arte, in linea con la normativa vigente e con gli standard del settore di riferimento.
3.02 Le attività verranno svolte dall’impresa affidataria a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l’individuazione, l’organizzazione, la predisposizione e l’adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai mezzi, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile, etc) in modo da garantire ed assicurare che le attività soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Contratto.
3.03 L’impresa affidataria dovrà altresì garantire per tutta la durata del presente Contratto la reperibilità, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno di un referente incaricato, in modo che possa disporre con tempestività ed urgenza quanto richiesto dal Committente.
3.04 Nei limiti previsti dal presente Contratto e dai suoi allegati, per garantire l’adempimento delle attività oggetto del servizio, l’impresa affidataria è libera di svolgere e organizzare la propria attività nei modi che riterrà opportuni e di avvalersi per l’adempimento delle obbligazioni assunte della collaborazione di aziende e/o professionisti esterni, ferma la propria responsabilità per il conseguimento degli scopi del presente atto e nel rispetto di tutta la normativa applicabile.
3.05 Il servizio richiesto dovrà essere condotto con cautela e mediante l’adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni di terzi, l’incolumità del personale impiegato nella varie operazioni, la stabilità e l’integrità delle opere ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario.
3.06 L’impresa affidataria si obbliga inoltre a:
(a) eseguire le attività nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, indicate e fornite dal Committente, ed eventualmente integrate, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali sub-contraenti;
(b) eseguire le attività senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell’ attività lavorativa del
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Committente e/o di terzi in atto negli impianti della stessa, rispettando tutte le disposizioni impartite a riguardo dal Committente;
(c) curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico del Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura del Committente, per i quali comunque l’impresa affidataria deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
(d) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a risarcire i danni arrecati al Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto, proseguire le attività, pur in presenza di contestazioni e non sospendere e/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
(e) manlevare e comunque tenere indenne il Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l’esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento delle attività;
(f) manlevare e comunque tenere indenne il Committente da ogni responsabilità nei confronti del personale dipendente o di eventuali collaboratori o sub contraenti, salvo quanto previsto dalla legge.
ART. 4 OBBLIGAZIONI DELLE PARTI
4.01 L’impresa affidataria si impegna ad eseguire i Servizi oggetto del presente Contratto che dovessero essere ad essa affidati dal Committente con la diligenza resa necessaria dalla natura di ciascun servizio, assumendosi ogni onere corrispondente. In particolare l’impresa affidataria assicurerà, tra l’altro:
(a) l’esecuzione dei Servizi che dovessero essere ad essa affidati dal Committente;
(b) la garanzia del rispetto della normativa vigente nell’esecuzione delle attività necessarie all’espletamento dei Servizi;
(c) la gestione dei contratti con i fornitori nel rispetto delle indicazioni eventualmente concordate con il Committente;
(d) il pieno impegno dell’impresa Affidataria a tenere indenne il Committente, nei limiti di quanto stabilito al successivo Art. 10, relativamente a qualsiasi danno, perdita, pretesa o effetto negativo sopportato o sopportabile dalla stessa in relazione al presente Xxxxxxxxx e che sia conseguenza immediata e diretta di un fatto imputabile a dolo o colpa grave del Fornitore e/o dei suoi agenti;
(e) l’impiego di personale adeguato ai ruoli ed ai compiti assegnati;
(f) il dimensionamento, al supporto ed al coordinamento delle risorse impiegate, al fine di dedicare le risorse coinvolte nel servizio;
(g) il rispetto di ogni normativa applicabile nell’esecuzione delle attività necessarie all’espletamento del servizio;
(h) l’utilizzo di rapporti di lavoro e di collaborazione ammessi dalle leggi vigenti in materia, ed iscrivere, ove ciò sia richiesto dalla legge, gli operatori incaricati dell’effettuazione del servizio e/o di ciascuna attività oggetto del servizio agli Enti previdenziali ed assicurativi e retribuirli in conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi utilizzati. L’impresa affidataria si impegna a dare evidenza al Committente del corretto adempimento di tali prescrizioni, qualora quest’ultimo ne faccia richiesta.
4.02 Il Committente si impegna a:
(a) garantire il tempestivo ed accurato trasferimento all’impresa affidataria delle informazioni e dei documenti di supporto necessari per lo svolgimento delle attività connesse all’esecuzione dei Servizi , attestandone altresì la veridicità e completezza;
(b) garantire - nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto - il pieno rispetto del complessivo sistema normativo interno adottato dal l’impresa affidataria o dai propri fornitori, ciò anche attraverso l’adozione dei processi e delle procedure operative adottate dalla stessa e applicabili, previa comunicazione, anche al Committente;
(c) tenere indenne l’impresa affidataria, nei limiti di quanto stabilito al successivo Art. 10, da qualsiasi danno, perdita, pretesa o effetto negativo sopportato o sopportabile dalla stessa in relazione al presente Contratto e che costituisca conseguenza immediata e diretta di fatto imputabile al dolo o alla colpa grave del Committente e/o dei suoi agenti;
(d) ad incontrarsi, entro 30 giorni dalla stipula del Contratto, con Aquaser S.r.l. ed un Laboratorio accreditato per procedere alla redazione di un Piano di Campionamento, secondo la norma UNI EN 14899, dei rifiuti prodotti dal Committente.
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4.03 Ciascuna delle Parti si obbliga ad eseguire le rispettive obbligazioni nascenti dal presente Contratto in conformità agli standard ed alle norme di legge e comunque ai metodi, al livello di competenza, diligenza, prudenza e precauzione richiesti a soggetti esperti e competenti impegnati ad eseguire prestazioni simili in circostanze e condizioni analoghe.
4.04 Le Parti si impegnano a seguire le migliori procedure con cui disciplineranno il servizio al fine di ottimizzarne l’efficienza e a provvedere ad ogni adeguamento necessario relativo all’evoluzione normativa in materia di rifiuti.
4.05 Per quanto non espressamente esplicitato nel presente articolo si rinvia integralmente agli articoli 7 e 8 dell‘Allegato 1.
ART. 5 SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEL SERVIZIO E DEI RIFIUTI
5.01 In linea con lo sviluppo di piattaforme informatiche e tecnologiche a supporto dei processi di business, le Parti potranno adottare un software gestionale rifiuti unico, che permetterà di conseguire una maggiore efficienza operativa di Gruppo e un miglioramento della qualità dei servizi.
5.02 Con riferimento al comma precedente, le Parti si impegnano a verificare con le Funzioni competenti la fattibilità all’adozione di un software gestionale rifiuti unico.
ART. 6 QUALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
6.01 L’impresa affidataria farà tutto quanto in proprio potere affinché l’esecuzione dei servizi sia resa secondo livelli qualitativi e con tempistiche idonee a consentire il raggiungimento degli obiettivi industriali del Committente (di seguito “Service Level Agreement” o per brevità “SLA”, come meglio definite all’interno degli Allegati Xxxxxxx), fermo restando che nessuna responsabilità in proposito potrà esser imputata all’Impresa Affidataria qualora l’attività di questa sia negativamente influenzata, ritardata, sviata o resa impossibile, in tutto o in parte, per fatti od omissioni imputabili a qualsiasi titolo al Committente.
6.02 Il Committente potrà eseguire o far eseguire verifiche periodiche circa il rispetto degli SLA nello svolgimento di ciascun Servizio.
6.03 Qualora l’Impresa affidataria non dovesse eseguire il Servizio conformemente agli SLA ad esso applicabili in violazione di quanto previsto, il Committente potrà applicare una penale da quantificare tenuto conto dell’Allegato tecnico di volta in volta applicabile in considerazione della tipologia di Incarico (di seguito anche la “Penale”).
ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO
7.01 Il presente Contratto avrà decorrenza dal 01/01/2018 e scadenza il 31/12/2020, salvo quanto previsto all’art. 8.03. Il presente Xxxxxxxxx rimarrà comunque in vigore oltre il termine della sua scadenza per tutto il tempo necessario alle Parti alla stipula di uno strumento sostitutivo del medesimo. Per il tempo dell’eventuale proroga rimarranno in vigore tutte/i le condizioni ed i termini del presente Contratto.
7.02 I Servizi non ultimati alla scadenza del presente Contratto dovranno essere proseguiti dall’Impresa affidataria fino alla loro ultimazione, qualora lo richiedano le specifiche tecniche ed i termini nelle stesse indicati, con applicazione di quanto previsto nel presente Contratto, che, limitatamente a tali Servizi, continuerà a spiegare efficacia.
7.03 Con un preavviso di 3 (tre) mesi dalla data di efficacia prevista, e fatto salvo che fra le Parti venga espressamente concordato un minor temine, ciascuna delle Parti potrà a sua discrezione recedere dal presente Accordo Contratto mediante comunicazione scritta e firmata da persona munita dei necessari poteri. L’intervenuta comunicazione di recesso:
(a) costituirà obbligo per l’impresa affidataria di collaborare ad un’ordinata transizione dei Servizi in corso di esecuzione in capo ad altro fornitore, se così richiesto dal Committente, fermo restando sia che tale obbligo non dovrà comportare per l’impresa affidataria l’assunzione di maggiori oneri di quelli che essa avrebbe sostenuto per la normale esecuzione dei Servizi sia quanto previsto al precedente Art. 6;
(b) non sospenderà né modificherà in ogni ulteriore modo le reciproche obbligazioni delle Parti come costituite e disciplinate nel presente Contratto;
(c) comporterà altresì l’obbligo per il Committente, entro e non oltre la data di efficacia del recesso, di saldare ogni debenza economica o finanziaria con l’impresa affidataria sussistente a tale data, secondo quanto le verrà da questa
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tempestivamente comunicato per iscritto.
ART. 8 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
8.01 Il Committente si obbliga a corrispondere annualmente all’impresa affidataria:
(a) un canone fisso;
(b) un corrispettivo (quota variabile) massimo previsto, su base annua stimato di volta in volta all’atto dell’affidamento di ciascun Programma Annuale nel rispetto delle modalità di calcolo e delle tariffe previste negli Allegati tecnici (di seguito rispettivamente il “Prezzo stimato del Servizio”);
(c) gli Oneri della sicurezza indicati nella documentazione DUVRI di cui all’Allegato 5.
8.02 L’importo stimato del presente Contratto è pari ad Euro 13.316.763,78, di cui Euro 4.438.921,26 per l’anno 2018, Euro 4.438.921,26 per l’anno 2019 ed Euro 4.438.921,26 per l’anno 2020, oltre oneri DUVRI secondo quanto indicato all’Allegato 5.
8.03 Dalla sottoscrizione del Contratto non deriva all’impresa affidataria il diritto a pretendere il raggiungimento dell’importo massimo della quota variabile prevista, fatta eccezione per l’importo relativo ai costi fissi di gestione (canone fisso).
8.04 Qualora alla scadenza naturale del Contratto non sia esaurito l’importo massimo complessivo previsto, il Committente, a proprio insindacabile giudizio e previo atto da inviarsi con congruo anticipo rispetto alla scadenza, potrà prorogare la durata contrattuale fino al raggiungimento dell'importo massimo e comunque non oltre ulteriori sei mesi.
8.05 Resta inteso che l’indicazione del corrispettivo di cui al presente articolo ha natura meramente previsionale, laddove la sua finale determinazione dovrà essere basata sull’esatta e corretta esecuzione e sull’entità complessiva delle attività oggetto del presente Contratto.
8.06 In caso di variazione delle caratteristiche qualitative previste in Contratto delle matrici solide e liquide oppure di necessità di contabilizzazioni di prestazioni oggi non previste, potranno essere concordati nuovi prezzi in base alla normativa vigente sulla base di analisi di mercato e analisi interna per costi sostenuti, eventualmente validati, se necessario, da parte terza a contratto.
8.07 La fatturazione delle prestazioni rese avverrà a cadenza mensile. In fattura dovrà essere indicato il numero dell’ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine. La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972 e s.m.i., e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale ed alla partita IVA, nonché, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, il riferimento al codice CIG e, se presente, al CUP. La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all’ordine e recapitata attraverso modalità che consentano di tracciare la data di ricezione, come l’indirizzo di posta elettronica certificata aziendale.
8.08 Sulla fattura che l’impresa affidataria emetterà a valere sulle prestazioni rese dovranno essere necessariamente riportati gli estremi dell’ordine/Contratto stesso e gli estremi della “Autorizzazione alla fatturazione” (data e numero della Aquisizione Prestazione di Servizio, cd. APS), che in ogni caso interverrà nel termine descritto negli Allegati Tecnici relativamente alla corretta esecuzione delle prestazioni. Il pagamento sarà effettuato a 60 giorni dalla data di presentazione della fattura fine mese, in considerazione della natura del Contratto e degli obblighi amministrativi connessi.
8.09 Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l’agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che – anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 – dovrà necessariamente coincidere, per l’intera durata del Contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il Contratto; qualora l’Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo.
8.10Nel caso in cui l’impresa affidataria abbia diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi saranno riconosciuti in conformità al D. Lgs. 231/2002.
ART. 9 REVISIONE ED ADEGUAMENTO PREZZI.
9.01 Annualmente i prezzi sono soggetti a revisione e conguaglio come definito nell’allegato 7.
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ART. 10 POLIZZA ASSICURATIVA
10.01 L’impresa affidataria assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, anche se eseguite da terzi.
10.02 A garanzia di quanto sopra previsto, l’impresa affidataria, in conformità alle policy del Gruppo ACEA, rientra nel programma assicurativo di ACEA S.p.A. per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), che prevede un massimale aggregato annuo di Euro 50.000.000,00 (Cinquantamilioni/00) ed un massimale per sinistro di Euro 10.000.000,00 (Diecimilioni/00), a copertura di tutti i danni a persone e cose, mobili ed immobili, di cui possa essere responsabile nell’esecuzione del servizio affidato fino alla data di ultimazione, nonché delle responsabilità a suo carico, ed atta a sollevare il Committente da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, da chiunque proveniente, per qualsivoglia evento imputabile al Fornitore in riferimento agli obblighi derivanti dall’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.
ART. 11 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
11.01 L’impresa affidataria si obbliga e obbliga i propri sub-contraenti ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione, assicurazione, assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso della durata del Contratto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l’esecuzione delle attività, l’impresa affidataria dovrà darne notizia al Committente precisando l’entità dell’infortunio, le generalità dell’infortunato e la dinamica dell’incidente. L’impresa Affidataria solleva il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto in genere possa subire il personale addetto alle attività, fatto salvo il caso di cui all’art. 4.02(c).
11.02 L’impresa affidataria s'impegna a rispettare ed a fare rispettare, dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all’interno degli stabilimenti, depositi ed impianti del Committente, che l’impresa affidataria dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dal Committente medesima assumendo l’obbligo di attenervisi scrupolosamente.
11.03 Nel caso in cui il Committente riscontri la non applicazione delle suddette disposizioni, potrà intervenire a proprio insindacabile giudizio con diversi provvedimenti, quali: richiamo verbale o scritto al Fornitore per mancato rispetto della normativa di sicurezza, sospensione del servizio, risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1454 cc., applicazione di una sanzione dell’importo di Euro 50,00 (Cinquanta/00) per ciascuna inadempienza riscontrata e verbalizzata.
11.04 L’impresa affidataria non potrà richiedere alcun compenso o indennizzo a causa di tali provvedimenti e il Committente si riserva, in caso di ripetute inadempienze, di chiedere l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro.
11.05 Al netto dei costi dovuti alla valutazione dei rischi da interferenze, così come esplicitati all’interno dei DUVRI di cui all’Allegato 5, è a totale ed esclusivo carico del Impresa affidataria, dovendosi intendere compensato con i prezzi di cui ai relativi Allegati al presente Contratto, ogni onere per l’effettuazione delle prestazioni in oggetto, ed in particolar modo l’osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione di legge in materia di igiene ambientale.
11.06 L’impresa affidataria dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto del Contratto per aver ricevuto dal Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Committente in relazione alle attività di quest’ultima ed alle aree stesse, come da Allegato 5 al presente Contratto (DUVRI).
ART. 12 PENALI
12.01 In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio e/o di inadempimento saranno applicate le penali descritte negli
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Allegati Tecnici secondo le modalità e i criteri ivi previsti.
12.02 Qualora l’importo complessivo delle penali superi il 10% dell'intero ammontare netto dell'appalto, il Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto e di far eseguire i restanti servizi da altra Impresa di fiducia, addebitando all'Impresa inadempiente gli eventuali maggiori costi e gli altri eventuali danni.
ART. 13 NULLITÀ PARZIALE.
13.01 Nel caso in cui una o più clausole del presente Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti clausole del Contratto rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Contratto medesimo.
13.02 Le Parti sostituiranno alle clausole del presente Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non attuabili, altre clausole – legalmente consentite – che permettano di dare al Contratto un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
ART. 14 COMPLETEZZA DEL CONTRATTO
14.01 Le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi Allegati rappresentano l’esclusiva dichiarazione della volontà delle Parti.
ART. 15 RESPONSABILI DEL CONTRATTO E REFERENTI.
15.01 Le Parti nomineranno rispettivamente i Responsabili del Contratto cui andranno indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto stesso.
15.02 Le Parti nomineranno, inoltre, i propri referenti per la gestione operativa del Contratto.
15.03 Il Committente indicherà, altresì, i nominativi dei preposti al controllo del servizio e l’impresa affidataria, a sua volta, darà comunicazione dei riferimenti del personale reperibile ai fini di quanto previsto dall’art. 3.03.
15.04 Le Parti sono tenute a darsi reciproca preventiva comunicazione scritta di ogni variazione del nominativo, del recapito o del numero telefonico del suddetto incaricato.
ART. 16 PRIVACY E RISERVATEZZA
16.01 I dati forniti da Aquaser S.r.l., saranno oggetto di trattamento da parte del Committente, anche con l’ausilio di strumenti informatici, al solo scopo della gestione del Contratto nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti.
16.02 Qualora le attività affidate comportino il trattamento di dati personali di cui il Committente sia titolare, il Committente procederà con separato atto, alla nomina dell’Impresa affidataria quale Responsabile Privacy ai sensi Regolamento UE/2016/679.
16.03 La proprietà condivisa dei risultati di ogni attività disciplinata dal presente Contratto è del Committente. Ciascuna delle Parti si impegna a trattare con riservatezza ogni informazione relativa all’altra Parte di cui è entrata in possesso a causa dell’esecuzione del presente Contratto ed ad adottare ogni misura idonea ad impedirne la comunicazione e/o la diffusione non espressamente autorizzate.
16.04 Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, all’interno della quale sono riportati gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del Contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento, alla General Data Protection Regulation (Regolamento UE/2016/679).
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ART. 17 OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/01
17.01 Ciascuna parte dichiara e garantisce all’altra, assumendo espresso impegno in tal senso, che lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente Contratto e, in generale, relative all’esecuzione dei servizi da parte di (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni avverrà nella stretta osservanza delle leggi e regolamentazioni applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici, garantendo tra l’altro il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.
17.02 A tal fine, avendo ciascuna Parte del Contratto adottato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche “MOG”) conforme alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti, le Parti si impegnano sin d’ora a conformarsi reciprocamente ai propri rispettivi MOG.
ART. 18 INDENNITÀ
18.01 Ciascuna delle Parti dovrà tenere indenne e mallevare l’altra da qualsiasi danno causato, all’altra Parte o a terzi, da atti e omissioni del suo personale e/o di terzi da essa utilizzati nel rendere le prestazioni oggetto del presente Contratto.
ART. 19 ACQUIESCENZA
19.01 L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere dall’altra Parte in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituirà rinuncia ai diritti derivati dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei loro esatti termini.
ART. 20 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER FORZA MAGGIORE O CASO FORTUITO
20.01 Alle Parti non potrà essere imputato alcun ritardo o mancato adempimento delle Prestazioni di cui al presente Contratto, quando tali ritardi o inadempimenti siano addebitabili a limitazioni o divieti, di qualunque natura, posti da Autorità amministrativa o giudiziaria, o a cause di forza maggiore o caso fortuito.
20.02 Per cause di forza maggiore si intende ogni fatto imprevedibile che la medesima non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal Contratto oppure inevitabile e comunque fuori dal controllo dell’Impresa affidataria, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni alla stessa imputabili e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l’adempimento degli obblighi contrattuali. In particolare saranno considerate cause di forza maggiore tutti quegli eventi per i quali, avendo messo in campo tutte le azioni possibili (anche economicamente se preventivamente concordate) per la risoluzione dell’emergenza, non sia stata individuata alcuna soluzione alternativa percorribile.
20.03 L’impresa affidataria darà immediata, e comunque non oltre le 24 ore, comunicazione scritta al Committente di qualsiasi evento di forza maggiore che renda temporaneamente impossibile per l’impresa affidataria di adempiere, in tutto od in parte, alle proprie obbligazioni. Nel caso in cui dovesse verificarsi un evento di forza maggiore il presente Contratto rimarrà sospeso per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell’evento di forza maggiore.
ART. 21 MODIFICHE DELL’CONTRATTO
21.01 Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Contratto, inclusa la modifica e/o integrazione del presente articolo, nonché la sua risoluzione per mutuo consenso, non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto.
ART. 22 LEGGE REGOLATRICE E CONTROVERSIE
22.01 Le Parti riconoscono come criterio preferenziale nell’esecuzione del Contratto che le stesse definiscano in via amichevole ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al Contratto medesimo. In tale ipotesi, si prevede che ogni controversia sarà in via preliminare sottoposta all’attenzione di una Commissione Paritetica che si costituirà in occasione delle predette controversie e sarà costituita da un membro per ciascuna delle Parti, oltre ad un terzo
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nominato in ACEA S.p.A., al fine di addivenire ad una soluzione amichevole.
22.02 Qualora non sia stato possibile addivenire ad un componimento bonario secondo le modalità di cui al precedente art. 22.01, entro e non oltre 30 giorni a far data dal primo incontro tra i predetti vertici aziendali, qualsiasi controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro competente per territorio.
22.03 In ogni caso in cui dovessero insorgere contestazioni o controversie tra le Parti, il presente Contratto continuerà ad avere piena esecuzione, pertanto nessuna delle obbligazioni a carico dell’una e dell’altra Parte potrà essere sospesa in pendenza e/o in regione della lite.
22.04 Tutti i rapporti e le altre questioni connesse all’interpretazione ed esecuzione del presente Contratto saranno regolate esclusivamente dalla Legge della Repubblica Italiana.
ART. 23 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
23.01 Le Parti si impegnano, ove tenute, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, impegnandosi, in particolare, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del Contratto.
23.02 Le Parti, in ogni caso, s’impegnano, ove tenute, ad adeguare la disciplina contrattuale ai chiarimenti ed alle precisazioni che potranno essere emanati dalle Autorità competenti e che potranno attenere anche alla effettiva portata e applicabilità della citata normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari al presente Contratto.
23.03 Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo di gara CIG n. 7611096B1A attribuito dall’A.N.A.C. alla presente procedura.
ART. 24 INTERPRETAZIONE
24.01 Il presente Xxxxxxxxx sarà interpretato secondo criteri di correttezza e buona fede e, in ogni caso, in modo da raggiungere gli interessi perseguiti dalle Parti ed indicati nelle premesse.
ART. 25 VARIE
25.01 L’eventuale nullità, annullamento o inefficacia di alcune disposizioni del presente Contratto non determinerà la nullità, l’annullamento o l’inefficacia delle altre disposizioni, a meno che le prime non siano state determinanti nel motivare una Parte alla stipula del presente Contratto ed a patto che, in tale caso, le Parti, attraverso negoziazioni di buona fede da concludersi entro 30 (trenta) giorni lavorativi abbiano sostituito tali disposizioni con altre che siano pienamente valide ed efficaci e che riproducano, per quanto possibile, l’effetto economico di quelle invalide o invalidate.
25.02 Qualsiasi modifica del presente Contratto dovrà risultare da atto scritto firmato dalle Parti. In difetto di ciò, la modifica non avrà alcun effetto.
25.03 Ciascuna delle Parti prende e dà all’altra pieno atto che il presente Contratto è il frutto di una libera negoziazione fra imprenditori professionali, nel corso della quale ciascuna di esse, con l’ausilio di esperti di propria scelta e fiducia, ha avuto modo di formulare proposte ed osservazioni, sicché né il suo contenuto è attribuibile all’azione unilaterale di una di esse né si possono ritenere applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1341 e seguenti del codice civile.
ART. 26 ALLEGATI
Si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti:
- Allegato 1: Disciplinare tecnico matrici solide;
- Allegato 2: NON OPERANTE;
- Allegato 3: Listino prezzi;
- Allegato 4: Elenco impianti;
- Allegato 5: DUVRI;
Contratto quadro:
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- Allegato 6: NON OPERANTE;
- Allegato 7: Modello di revisione e adeguamento prezzi;
- Allegato 8: Rifiuti oggetto del servizio;
- Allegato 9: Quantitativi Storici e metodo di definizione delle tariffe.
ACCETTAZIONE
1. La volontà di accettare la presente proposta dovrà essere manifestata mediante l’invio alla società Committente entro 7 giorni dal ricevimento della medesima – utilizzando il link presente all’interno della notifica della PEC di trasmissione dell’ordine - dell’allegata dichiarazione (Accettazione) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Importo globale in EUR 13.329.110,08