N° DI DATA TRA
Xxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX Cap. Soc. versato Euro 862.980.725,70 C.F. 00397130584 P.IVA 00629440322
CONTRATTO NORMATIVO (ed. luglio 2014 – aumento Capitale Sociale)
N° DI DATA TRA
FINCANTIERI S.p.A. E
(fornitore)
SOMMARIO:
I - DISPOSIZIONI GENERALI: 1. Premessa. e definizioni - 2. Modalità di conclusione dei contratti - 3. Sopralluoghi - 4. Modifiche in fase di esecuzione dei Lavori - 5. Divieto di cessione o di trasferimento del contratto e divieto di subappalto - 6. Idoneità tecnico-professionale dell’impresa e intuitus personae - II - ESECUZIONE DEI LAVORI: 7. Luogo di esecuzione e/o consegna - 8. Spedizione - 9. Accettazione dei materiali - 10. Materiali fatturati a peso - 11. Proprietà dei materiali - 12. Termini di consegna. Penali - 13. Attività di sorveglianza. Avanzamento lavori - 14. Collaudo - 15. Xxxxxxxx - XXX - XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX: 00. Prezzi - 17. Pagamenti - 18. Fatturazione - 19. Obblighi retributivi, contributivi e di relativa documentazione – 20. Manleva - IV - LAVORI ALL’INTERNO DELLE UNITA’ SOCIALI: 21. Lavori da eseguire all’interno delle Unità sociali - 22. Osservanza delle norme di legge e obblighi contrattuali in materia di sicurezza – V - MISCELLANEA: 23. Responsabilità per danni – 24. Obblighi per progettisti fabbricanti e fornitori - 25. Sicurezza di sostanze / preparati / prodotti / materiali: fornitura –- 26. Documentazione contrattuale. Certificazione antimafia - 27. Errata documentazione - 28. Divieto di pubblicità
- 29. Garanzie finanziarie - 30. Cessione dei crediti e factoring - 31. Riservatezza - 32. Brevetti - VI - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE: 33. Forza maggiore - 34. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. - 00. Legge applicabile e controversie - 36. Disposizioni finali - VII - APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE.
I. DISPOSIZIONI GENERALI.
1. PREMESSA E DEFINIZIONI.
1.1. Con la stipulazione del presente contratto normativo, FINCANTIERI S.p.A. (in prosieguo:
Fincantieri), e con sede in , iscritta al registro Imprese di codice
fiscale/p.IVA e numero d’iscrizione , in persona del suo Legale Rappresentante
(in prosieguo: Fornitore), singolarmente indicate come la Parte e cumulativamente indicate come le Parti, intendono regolare preventivamente i loro futuri rapporti di fornitura e di appalto di opere e/o servizi (in prosieguo, cumulativamente, Lavori), se ed in quanto i singoli contratti, ad esso relativi, abbiano a perfezionarsi. Salvo quanto disposto nel successivo comma
2.1., il presente contratto normativo costituirà parte integrante degli ordinativi concernenti i Lavori e, di conseguenza, le Parti si obbligano a dare attuazione alla disciplina prevista dallo stesso.
1.2. Le Parti si danno reciprocamente atto della possibilità di dettare, per un contratto a venire relativo a Lavori, una disciplina diversa, in tutto o in parte, da quella di seguito riportata, senza che ciò comporti scioglimento del presente contratto normativo. A tal fine, ciascuna Parte, in vista della conclusione di uno specifico contratto relativo a Lavori e con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, avrà facoltà di segnalare all'altra l'intenzione di predisporre una diversa disciplina. In difetto, troverà integrale applicazione la disciplina di cui al presente contratto normativo.
1.3. Il presente contratto normativo è stipulato per un tempo indeterminato. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere in qualunque momento tramite atto scritto da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La cessazione del presente contratto non avrà comunque alcun effetto sui rapporti eventualmente in corso.
1.4. Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente contratto normativo, i termini sottoindicati assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:
Ente e/o Registro di Classifica: gli Istituti di Classificazione cui è attribuita la sorveglianza delle costruzioni ed il collaudo dei materiali nonché il rilascio dei certificati di navigabilità.
Società Armatrice o Cliente: l’impresa per conto della quale Xxxxxxxxxxx costruisce o ripara la nave o l’impianto.
Unità sociale: lo Stabilimento della Fincantieri o il luogo di cui Fincantieri ha la disponibilità cui i Lavori si riferiscono.
Funzioni Acquisti: il Settore Acquisti di Trieste o di Genova ovvero l’Ufficio Acquisti dell’Unità sociale Fincantieri.
1.5. I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate nel presente contratto si intendono effettuati ai testi vigenti al momento dell’applicazione della disciplina contenuta in questo contratto normativo.
2. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI.
2.1. In vista della conclusione di un contratto relativo a Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx provvederà – per il tramite esclusivo delle Funzioni Acquisti – ad inviare al Fornitore due copie dell’ordinativo e della relativa documentazione tecnica.
2.2. Salva diversa indicazione specifica, il Fornitore dovrà procedere all’accettazione entro 20 (venti) giorni dalla data riportata sull’ordine stesso, mercé restituzione a Fincantieri di una copia dell’ordinativo e della documentazione tecnica debitamente firmate. Il contratto si riterrà concluso solo all’atto della ricezione di tale copia e, ove del caso, della documentazione attestante l’idonea fideiussione di cui al comma 19.5; è fatto divieto al Fornitore di intraprendere l’esecuzione dei lavori prima di aver restituito a Xxxxxxxxxxx l’ordinativo debitamente sottoscritto secondo le modalità indicate sull’ordinativo stesso.
2.3. Tutte le quantità, misure, tipologie, prezzi o corrispettivi ed indicazioni di qualsiasi genere inseriti dal Fornitore nell’offerta, come pure tutte le informazioni in merito acquisite dal Fornitore stesso in forma scritta o verbale nella fase delle trattative tecniche ed economiche avranno lo scopo esclusivo di permettere una migliore comprensione per le Parti delle specifiche tecniche ed economiche della
richiesta e/o dell’offerta. Le predette informazioni non potranno essere assunte in alcun modo come valori di riferimento per futuri ed eventuali riscontri o rivendicazioni economiche.
2.4. Il Fornitore prende atto che le variazioni e/o le modificazioni degli ordini, così come l’emissione degli stessi, resta di esclusiva competenza delle Funzioni Acquisti. Il Fornitore pertanto non condurrà trattative né assumerà impegni con Enti diversi dalle suddette Funzioni Acquisti. Qualunque trattativa intrapresa in violazione del presente comma sarà inopponibile a Fincantieri.
2.5. In ogni caso Fincantieri non riconoscerà, e pertanto non darà esecuzione, a richieste di pagamenti per Lavori non ordinati direttamente dalle Funzioni Acquisti.
2.6. Il Fornitore è obbligato a comunicare tempestivamente tutte le modifiche dei propri dati anagrafici, compreso l’utilizzo per l’esecuzione dell’ordine di una posizione fiscale diversa da quella riferita alla sede principale dell’attività o comunicata al momento dell’ordine.
2.7. Il Fornitore in via esclusiva è responsabile dell'adempimento degli obblighi nei confronti delle Autorità italiane connessi alla sua presenza diretta o indiretta e/o allo svolgimento di attività nel territorio dello Stato italiano (stabile organizzazione in Italia).
3. SOPRALLUOGHI.
3.1. In vista dell’esecuzione del contratto relativo ai Lavori, il Fornitore avrà cura di effettuare, e dichiarerà di avere effettuato, tutti gli accertamenti necessari per la definizione del prezzo offerto e per la corretta esecuzione delle opere; pertanto, il Fornitore non potrà richiedere revisioni di prezzo motivate da impedimenti o difficoltà di lavoro dovuti a mancati sopralluoghi o rilievi.
4. MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.
4.1. Sarà facoltà di Fincantieri modificare il contenuto dell’ordinativo, anche in corso di esecuzione dei Lavori. Ove tali modifiche importino oneri aggiuntivi, il Fornitore avrà diritto ad un importo supplementare rispetto a quello preventivamente definito.
4.2. La richiesta di modifica nell’esecuzione dei Lavori sarà comunicata per iscritto al Fornitore dalla Funzione Acquisti competente ai sensi del comma 2.1. con indicazione dell’eventuale variazione d’importo dell’ordine. Ove non accetti la modifica richiesta, nonché il diverso importo dell’ordine, il Fornitore avrà diritto a recedere dal rapporto salvo l’indennizzo dei costi già sostenuti.
4.3. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi che precedono, eventuali richieste per oneri aggiuntivi, che il Fornitore dovesse avanzare, saranno prese in considerazione solo ove presentate prima della consegna della nave.
5. DIVIETO DI CESSIONE O DI TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO.
5.1. E’ vietata al Fornitore la cessione o il trasferimento del contratto relativo a Lavori, salvo che Xxxxxxxxxxx non manifesti il proprio consenso per iscritto alla cessione o al trasferimento stesso.
5.2. I Lavori dovranno essere eseguiti sotto l’integrale responsabilità del Fornitore e da suo personale adeguatamente preparato.
5.3. I Lavori non potranno essere in nessun caso oggetto di affidamento in subappalto, salva espressa autorizzazione scritta di Xxxxxxxxxxx.
5.4. L’eventuale autorizzazione all’affidamento in subappalto dovrà essere rilasciata esclusivamente dalla Direzione dello Stabilimento prima dell’inizio di qualsiasi lavorazione. Per ottenere tale autorizzazione preventiva, il Fornitore dovrà evidenziare alla Direzione stessa i motivi tecnici che lo inducono a ricorrere al subappalto. Il Fornitore dovrà inoltre indicare il nominativo dell’impresa subappaltatrice e tutti gli altri dati atti ad identificare la stessa, nonché fornire l’elenco del personale impiegato inoltre dovrà fornire tutta la documentazione necessaria alla valutazione dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa subappaltatrice, nonché tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro, xxx comprese quelle previdenziali. L’autorizzazione non esonera il Fornitore dalle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti e dal contratto in essere tra le parti.
5.5. Tutte le norme di cui ai seguenti articoli del presente contratto, prescritte per il personale del Fornitore, sono da ritenersi valide ed operanti anche nei confronti del personale delle imprese subappaltatrici. Fermo restando quanto previsto dall’art. 19., il Fornitore è comunque responsabile in solido con i propri subappaltatori per quanto riguarda la loro osservanza delle norme anzidette anche con riferimento al D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
6. IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELL’IMPRESA E INTUITUS PERSONAE.
6.1. Fincantieri assegna l’ordine valutata positivamente la professionalità, le caratteristiche organizzative e l’idoneità tecnico professionale dei Fornitori in base alla documentazione prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni oppure a norma della specifica procedura aziendale “Albo Fornitori”, ove prevista.
6.2. Fincantieri si riserva la facoltà di richiedere ai Fornitori documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dalla normativa o per l’iscrizione, la permanenza e la cancellazione dall’Albo dei Fornitori.
6.3. Ove il contratto sia stipulato con associazione temporanea di imprese, i documenti di cui al comma che precede dovranno essere presentati da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione.
6.4. Qualora per qualsiasi motivo la professionalità, le caratteristiche organizzative e l’idoneità tecnico professionale dovessero modificarsi in senso peggiorativo, Xxxxxxxxxxx avrà la facoltà di recedere dai contratti relativi ai Lavori, anche se non aventi avuto principio di esecuzione.
6.5. Parimenti sarà facoltà di Fincantieri recedere dai contratti relativi ai Lavori là dove muti, in corso di rapporto, la titolarità dell’azienda del Fornitore (qualora quest’ultimo sia un imprenditore individuale o una società di persone) ovvero in caso di modificazione del controllo societario (qualora il Fornitore sia una società di capitali), ovvero in caso di cessione da parte del Fornitore dell’azienda o del ramo d’azienda relativo alle prestazioni di cui al contratto d’appalto.
6.6. In tutti i casi sopra citati Xxxxxxxxxxx potrà recedere senza alcun onere a proprio carico in deroga all’art. 1671 c.c., salvo il risarcimento degli eventuali danni dalla stessa subìti.
6.7. La facoltà di recesso di cui ai commi precedenti potrà essere esercitata da Xxxxxxxxxxx dandone comunicazione al Fornitore con raccomandata a.r. ed il recesso avrà effetto immediato, salvo diversi accordi per il completamento delle prestazioni non ancora eseguite.
II. ESECUZIONE DEI LAVORI.
7. LUOGO DI ESECUZIONE E/O CONSEGNA.
7.1. Il luogo di esecuzione e/o di consegna dei Lavori sarà l’Unità sociale destinataria della fornitura.
8. SPEDIZIONE.
8.1. Ove il contratto relativo a Lavori preveda la spedizione di beni, questa sarà effettuata, xxxxxx l’Unità sociale Fincantieri, a cura e spese del Fornitore e sotto la sua responsabilità, in modo che vengano garantiti la perfetta integrità del materiale ed il pieno rispetto dei termini di consegna. I rischi della spedizione saranno a carico del Fornitore. Dovranno essere rispettate le prescrizioni particolari contenute nell’ordine, qualora esistenti; in loro assenza, dovranno essere utilizzati i mezzi più adeguati. Di ogni spedizione dovrà essere data tempestiva notizia all’Unità sociale destinataria dei materiali. Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una copia del documento di trasporto merci completa dei riferimenti dell’ordine e della distinta dei colli, con l’elenco dei materiali contenuti e dei relativi pesi.
8.2. Le maggiori spese che dovessero derivare a Fincantieri dall’inosservanza di quanto al comma 8.1. saranno addebitate al Fornitore.
8.3. In caso di spedizioni anticipate, non autorizzate da Xxxxxxxxxxx, le spese di magazzino e quelle necessarie per la buona conservazione della fornitura saranno a carico del Fornitore, così come il rischio del perimento per causa non imputabile a Fincantieri.
9. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.
9.1. La consegna al personale ricevente non importa accettazione del materiale che avverrà solo all’esito positivo della verifica della conformità di quanto consegnato rispetto all’ordine e della assenza di vizi o difetti. Sarà facoltà di Xxxxxxxxxxx denunciare al Fornitore, anche posteriormente alla ricezione e a prescindere dall’eventuale pagamento delle relative fatture, la non conformità del materiale consegnato all’ordinativo o la presenza di vizi o difetti, secondo quanto previsto all’art. 15. In tal caso il Fornitore sarà obbligato a sostituire il materiale affetto da vizi o non conformità in tempo utile, avendo riguardo alle esigenze di programmazione del lavoro di Xxxxxxxxxxx.
9.2. Sarà facoltà di Fincantieri accettare le eventuali eccedenze rispetto ai quantitativi ordinati, per le quali comunque Xxxxxxxxxxx non assume responsabilità alcuna; in caso di restituzione di materiale, le relative spese saranno addebitate al Fornitore.
9.3. Qualora l’ordine preveda che i beni debbano essere installati, assemblati o comunque posti in opera, con prestazione aggiuntiva rispetto alla messa a disposizione degli stessi, la consegna si intenderà
effettuata solo a completamento avvenuto della installazione, assemblaggio o messa in opera. Ove tali operazioni non assicurino la piena funzionalità dei beni, come prevista nell’ordine, si applicherà la disciplina di cui al numero 9.1.
10. MATERIALI FATTURATI A PESO.
10.1. Per i materiali fatturati a peso, ai fini della liquidazione del corrispettivo farà fede il peso constatato a ricevimento dei materiali sul bilico dell’Unità sociale Fincantieri.
11. PROPRIETÀ DEI MATERIALI.
11.1. I materiali di Xxxxxxxxxxx eventualmente consegnati in conto lavorazione al Fornitore rimarranno di esclusiva proprietà di Xxxxxxxxxxx stessa, anche se trasformati e/o elaborati dal Fornitore.
11.2. Sarà obbligo del Fornitore adottare la massima diligenza nella custodia dei materiali ricevuti in conto lavorazione.
11.3. Fincantieri si riserva la facoltà di recuperare in ogni tempo la disponibilità dei propri beni giacenti presso il Fornitore, che, a tal fine, si impegna a fornire, e a far sì che i propri eventuali subappaltatori forniscano, la necessaria assistenza.
12. TERMINI DI CONSEGNA. PENALI.
12.1. I termini di consegna, sia finali che intermedi, stabiliti nell’ordinativo sono da ritenersi tassativi.
12.2. Se non diversamente indicato nell’ordine stesso, in caso di ritardo nella consegna dei Lavori rispetto al termine convenuto ed indicato nell’ordine o negli eventuali ulteriori documenti contrattuali, non giustificato da cause di forza maggiore, sarà applicata una penale pari al 5% dell’importo della fornitura per ogni settimana, o frazione di settimana, di ritardo fino ad un massimo del 10% dell’intero importo. Per il caso in cui il ritardo si dovesse protrarre oltre il quindicesimo giorno rispetto alla data fissata per la consegna o per gli altri adempimenti contrattuali, sarà facoltà di Fincantieri dichiarare risolto il contratto, con diritto all’acquisizione delle penali già maturate ed al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente sofferti.
13. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA. AVANZAMENTO LAVORI.
13.1. Anche al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni dell’Ente e/o Registro di Classifica, Fincantieri avrà il diritto di controllare le attività del Fornitore in tutte le fasi di esecuzione dei Lavori, incluse quelle di organizzazione del lavoro, ingegneria, approvvigionamento, fabbricazione presso le sue officine e quelle dei suoi eventuali fornitori e subappaltatori, stoccaggio in magazzino di Stabilimento, installazione a bordo e test.
13.2. Per ordini che prevedano consegne differenziate, il Fornitore dovrà inviare un programma dettagliato dell’avanzamento dei Lavori all’Unità sociale destinataria. Per i singoli termini di consegna si applicherà la disciplina delle penali prevista all’art. 12.
13.3. Per controllare tale avanzamento e la qualità delle lavorazioni, il Fornitore, ferma restando la sua responsabilità in proposito, concederà a delegati di Xxxxxxxxxxx e del Cliente libero accesso alle sue officine ed a quelle dei suoi eventuali subappaltatori e fornitori.
13.4. I delegati di cui al comma 13.3. avranno diritto di eseguire le prove, che possano ritenersi opportune secondo buona fede, al fine di verificare la corrispondenza alle prescrizioni dell’ordine.
13.5. Tutte le spese per le prove di cui al comma precedente saranno a carico del Fornitore.
13.6. Resta fermo il diritto di Fincantieri di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1662 c.c. qualora accerti che l’esecuzione dei lavori non procede secondo i termine e le condizioni stabilite nel contratto e a regola d’arte.
14. COLLAUDO.
14.1. Il collaudo dovrà essere eseguito dall’Ente e/o Registro di Classifica indicato nell’ordinativo, secondo le norme previste da tale Istituto, oppure da organi interni del Fornitore all’uopo incaricati, con rilascio, in tal caso, del relativo certificato privato.
14.2. Sono a carico del Fornitore tutte le spese relative ai collaudi, xxx comprese quelle dovute ad eventuali ripetizioni, nonché la remunerazione dell’Ente designato per i collaudi eseguiti nelle officine del Fornitore e dei suoi eventuali subappaltatori, nonché, qualora prescritto, per il collaudo negli Stabilimenti Fincantieri o a bordo di navi in costruzione o riparazione.
14.3. I delegati di Xxxxxxxxxxx e del Cliente di cui al comma 13.3. avranno diritto di assistere alle prove di collaudo.
14.4. I certificati di collaudo dovranno essere inviati all’Unità sociale destinataria.
14.5. Ferme restando le procedure di collaudo, Fincantieri si riserva il diritto di verificare, in qualunque momento e con i sistemi che riterrà più opportuni, la perfetta corrispondenza alle prescrizioni dell’ordine sia dei Lavori eseguiti direttamente dal Fornitore, sia di quelli eseguiti dai suoi eventuali subappaltatori.
15. GARANZIA.
15.1. Il Fornitore assume, nei confronti di Xxxxxxxxxxx, la piena garanzia della progettazione (ove di sua competenza) e della esecuzione “a regola d’arte” dei Lavori, sia per la corrispondenza dei dati tecnici e di funzionamento, sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento di ogni parte e di tutto l’insieme.
15.2. La garanzia di cui al comma 15.1. scadrà 15 (quindici) mesi dopo la consegna da parte di Xxxxxxxxxxx al Cliente dell’opera cui i Lavori sono destinati.
15.3. Per effetto della suddetta garanzia ed a seguito di esplicita richiesta, il Fornitore sarà obbligato a riparare o a sostituire, nel più breve tempo possibile, comunque non superiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, e a sue spese, qualsiasi parte dei Lavori che dovesse manifestare vizi o difformità, purché siffatti vizi o difformità siano segnalati entro 60 (sessanta) giorni dalla loro constatazione.
15.4. Le parti riparate o sostituite saranno garantite, alle stesse condizioni della fornitura principale, per un ulteriore periodo di 15 (quindici) mesi, decorrente dalla data in cui sarà consegnata la parte riparata o nuova in sostituzione di quella difettosa.
15.5. Qualora il Fornitore non provveda tempestivamente, e comunque entro un termine non superiore a
10 (dieci) giorni lavorativi, all’eliminazione di vizi o difformità, Xxxxxxxxxxx avrà la facoltà, fermo restando ogni altro suo diritto, di provvedere in merito direttamente o per il tramite di terzi, senza obbligo di ulteriori avvisi, addebitando tutte le spese relative al Fornitore inadempiente.
15.6. Ove fosse necessario provvedere d’urgenza e prim’ancora di aver denunziato vizi o difformità, Xxxxxxxxxxx avrà gli stessi diritti e facoltà sopra citati.
III. DISCIPLINA DEI CORRISPETTIVI.
16. PREZZI.
16.1. I prezzi indicati nell’ordinativo s’intendono fissi a corpo e non soggetti ad alcuna revisione fino a totale esecuzione del contratto, anche in deroga agli artt. 1467 e 1664, commi 1 e 2, c.c.
17. PAGAMENTI.
17.1. Il pagamento, se non diversamente indicato negli ordinativi, sarà effettuato tramite bonifico bancario previa presentazione della relativa fattura. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente il numero del proprio conto corrente nonché le coordinate bancarie dell’Istituto presso il quale lo stesso è intrattenuto, come pure a comunicare tempestivamente ogni variazione ad esso relativa.
17.2. Laddove sia previsto che i Lavori vengano eseguiti in più fasi, al loro pagamento si applicherà la disciplina di cui ai commi 17.3. e 17.4. Se, invece, è previsto che i Lavori siano eseguiti e consegnati a data unica prefissata, al loro pagamento si applicherà la disciplina di cui ai commi 17.5. e 17.6.
17.3. Se non diversamente stabilito negli ordinativi, il pagamento del corrispettivo relativo all’esecuzione dei Lavori avverrà a 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della fattura relativa allo stato d’avanzamento lavori raggiunto, previa convalida della documentazione di cui al successivo comma 17.4.
17.4. Gli stati d’avanzamento dei Lavori si considerano raggiunti solo successivamente alla presentazione del documento “Stati d’Avanzamento dei Lavori” (S.A.L.) da parte del Fornitore (da redigersi con cadenza mensile a far data dall’inizio dei Lavori), alla convalida del competente Ente di Stabilimento ed alla piena accettazione dello stesso da parte di Fincantieri e, quando richiesto, da parte dell’Ente e/o Registro di Classifica e della Società Armatrice.
17.5. Il pagamento dell’importo di cui al contratto relativo a Lavori avverrà, se non diversamente stabilito negli ordinativi, a 60 (sessanta) giorni dal completamento degli stessi verso presentazione di fattura.
17.6. I Lavori si considerano completati solo successivamente alla presentazione del documento “stato finale dei lavori” da parte del Fornitore, alla convalida del competente Ente di Stabilimento attestante
l’integrale completamento dei Lavori ed alla piena accettazione degli stessi da parte di Xxxxxxxxxxx e, quando richiesto, da parte dell’Ente e/o Registro di Classifica e della Società Armatrice.
18. FATTURAZIONE.
18.1. Le fatture relative ai Lavori dovranno essere intestate a:
FINCANTIERI S.p.A.
Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX,
ed inviate al Centro Servizi Amministrativi, come verrà indicato nell’ordine.
18.2. Le forniture o prestazioni rese da operatori nazionali, o da operatori stranieri per il tramite di una posizione I.V.A. italiana, dovranno essere fatturate indicando il regime I.V.A. applicato e dovranno essere assoggettate all’imposta di bollo ove dovuta secondo le norme in vigore.
18.3. I fornitori o prestatori in possesso di dichiarazione di intento sono tenuti ad utilizzarla riportando in fattura la seguente dicitura: “Operazione non imponibile ad I.V.A. ai sensi dell’art. 8-bis, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633” con l’indicazione degli estremi della Dichiarazione di intento, salvo che:
- sia applicabile il regime I.V.A. di non imponibilità in base all’art. 8-bis, primo comma, o un diverso regime in base alla normativa applicabile;
- sia diversamente indicato nell’ordine.
18.4. Su ogni fattura, oltre agli altri dati previsti per legge, dovranno essere riportati, per ogni miglior riferimento, i seguenti dati:
- numero d’ordine;
- numero di costruzione o commessa (rilevabile dalla prima pagina dell’ordine);
- posizione d’ordine (solo per le fatture che non coprono interamente l’ordine);
- descrizione chiara e comprensibile dei Lavori;
- numero di codice Fornitore (rilevabile dalla prima pagina dell’ordine)
- codice fattura (rilevabile dalla prima pagina dell’ordine)
- numero dello Stato d’Avanzamento Lavori.
19. OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E DI RELATIVA DOCUMENTAZIONE.
19.1. In vista dell’esecuzione dei singoli contratti, il Fornitore garantirà a Fincantieri la puntuale corresponsione di quanto dovuto al personale dipendente a titolo di retribuzione ed altri istituti connessi a quest’ultima, anche con riferimento al contratto di lavoro di categoria applicabile ed alla vigente legislazione in materia.
19.2. Analoga garanzia dovrà essere fornita in ordine al corretto e puntuale versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalle disposizioni vigenti.
19.3. Relativamente agli impegni ed alle garanzie di cui ai commi precedenti, il Fornitore sarà tenuto a consegnare a Xxxxxxxxxxx, con cadenza mensile, la completa documentazione comprovante l’avvenuto versamento di quanto dovuto in favore dei dipendenti e degli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
19.4. A garanzia degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Fornitore, all’atto della restituzione a Fincantieri della copia dell’ordinativo debitamente sottoscritta per accettazione – così come previsto dal comma 2.2. del presente contratto normativo – sarà tenuto a rilasciare una garanzia autonoma a favore di Fincantieri per un importo pari al 20% dell’ammontare dell’ordinativo. Detta garanzia dovrà essere emessa da un primario Istituto bancario di gradimento di Fincantieri e secondo il testo tipo allegato al presente contratto normativo. In alternativa Fincantieri, su richiesta del Fornitore, si riserva di autorizzare la presentazione di un unico titolo di garanzia (“garanzia revolving montatori”) a copertura dell’impegno stimato, per singola Unità sociale Fincantieri, di durata annuale dalla data del rilascio.
19.5. Ove non sia contestualmente consegnata idonea fideiussione, la restituzione dell’ordinativo secondo le modalità di cui al comma 2.2. non comporterà conclusione del contratto.
19.6. Il Fornitore dichiara di aver dato completa informativa ai propri dipendenti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e di aver acquisito il loro consenso sul fatto che i dati personali a questi ultimi pertinenti vengono comunicati alla Fincantieri per l’esecuzione del presente contratto e degli ordini ad esso relativi. Fincantieri s’impegna a mantenere e a trattare tali dati per il tempo strettamente necessario alla esecuzione dei lavori commissionati e, in ogni caso, provvederà alla loro cancellazione entro i due mesi successivi al termine dei suddetti lavori, fatti salvi gli obblighi di legge che ne prevedano la conservazione. In tale ultimo caso Xxxxxxxxxxx si impegna a garantire la riservatezza di tali dati e ad astenersi dal trattarli per finalità diverse da quella sopra citata.
20. MANLEVA
20.1. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere totalmente indenne Xxxxxxxxxxx da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante alla medesima per inadempienze contrattuali ed inosservanze agli obblighi di legge ascrivibili al Fornitore o al suo Subappaltatore, in particolare nel caso in cui Xxxxxxxxxxx, in qualità di obbligato solidale per legge (a titolo esemplificativo: art. 29 D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276, art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e loro modifiche ed integrazioni) ovvero in qualità di “committente” ai sensi dell’art 1676 c.c., sia chiamata a pagare alcunché a titolo di retribuzioni, contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi e sanzioni di ogni genere, risarcimento danni, interessi e spese legali, anche proprie.
20.2. Atteso il suddetto obbligo di manleva il Fornitore, per quanto non coperto dalla garanzia di cui all’art. 19, autorizza sin d’ora Fincantieri a trattenere, anche a titolo cautelativo, sui propri compensi maturati gli importi che siano richiesti in pagamento alla stessa da parte degli Enti competenti e dai lavoratori del Fornitore stesso o del suo Subappaltatore, nonché autorizza Fincantieri a versare al richiedente gli importi che vengano accertati come dovuti, comprese le spese legali dalla stessa
eventualmente sostenute, liberandola dall’obbligo di pagamento dei corrispettivi pattuiti per la quantità corrispondente a quanto versato.
IV. LAVORI ALL’INTERNO DELLE UNITA’ SOCIALI.
21. LAVORI DA ESEGUIRE ALL’INTERNO DELLE UNITA’ SOCIALI.
21.1. Qualora le prestazioni di cui al contratto relativo a Lavori dovessero essere effettuate per ragioni tecniche o per la particolarità della lavorazione, anche occasionalmente, all’interno delle Unità sociali Fincantieri, troveranno applicazione le norme di cui agli articoli seguenti, nonché le apposite disposizioni contenute nel fascicolo “Norme per le imprese che operano all’interno delle Unità sociali Fincantieri”, che viene allegato al presente contratto normativo ed in ogni caso viene allegato al singolo ordine, che l’Impresa appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare integralmente provvedendo a sottoscriverlo separatamente.
21.2. In caso di mancata osservanza delle norme di cui al precedente 21.1., ed in particolare dei seguenti articoli:
- art. 3.1 e 3.3 (Comunicazioni relative al personale dell’Impresa);
- artt. 4 e 5 (Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze).
Fincantieri avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto con le modalità di cui al successivo art. 34, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dei danni.
22. OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE E OBBLIGHI CONTRATTUALI IN MATERIA DI SICUREZZA.
22.1. Xxxxxxxxxxx considera esigenza primaria la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e pertanto i Fornitori accettando il presente contratto si impegnano alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti che disciplinano l’attività lavorativa.
22.2. Fermo restando quanto stabilito al punto precedente, i Fornitori si impegnano ulteriormente a rispettare le clausole contenute nel presente contratto e nelle “Norme per le imprese che operano nelle Unità sociali Fincantieri” che Fincantieri ha previsto in attuazione alle specifiche norme di Legge in materia, o comunque in ragione di specifiche scelte operate dalla Società al fine di tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro.
22.3. E’ fatta salva la facoltà di Xxxxxxxxxxx di adottare provvedimenti nei confronti dei Fornitori e dei dipendenti inadempienti rispetto alle norme di legge e gli obblighi contrattuali in materia di sicurezza, come stabilito nelle presenti disposizioni e nelle “Norme per le imprese che operano all’interno delle Unità sociali Fincantieri”.
X. XXXXXXXXXXX
00. RESPONSABILITA’ PER DANNI.
23.1. Sono a carico del Fornitore i danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o a cose di Fincantieri e/o di terzi.
23.2. In relazione alle responsabilità gravanti sul Fornitore, lo stesso si obbliga contestualmente alla sottoscrizione dell’ordine, a presentare alla FINCANTIERI una idonea polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia assicurativa, a copertura della responsabilità civile per danni a terzi e/o prestatori d’opera, inclusi gli impianti i macchinari le opere ed il personale, connessi, collegati e comunque derivanti dalla esecuzione dei lavori. Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale minimo per singolo sinistro di Euro 2 (due) milioni per danni a persone e di Euro 500 (cinquecento) mila per danni a cose, importi sottoposti alla rivalutazione automatica annuale pari all’indice ISTAT del costo della vita con decorrenza gennaio 2010, o maggior valore indicato nelle condizioni particolari d’ordine. La polizza di cui al presente comma e deve coprire l'intero periodo di durata dell'ordine. La garanzia assicurativa prestata dal Fornitore dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese sue subappaltatrici e subfornitrici.
La copertura assicurativa di cui al comma precedente dovrà avere espressa validità anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave o dolo delle persone fisiche del fatto delle quali il Fornitore deve rispondere a norma di legge o del presente contratto.
24. OBBLIGHI PER I PROGETTISTI, FABBRICANTI E FORNITORI.
24.1. Il Fornitore si impegna a rispettare ed a far rispettare quanto di seguito, così come previsto dagli articoli 22, 23 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
I progettisti dei luoghi e posti di lavoro e degli impianti sono tenuti a rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche ed a scegliere attrezzature, nonché componenti e dispositivi di protezione, rispondenti a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
24.2. In occasione di noleggio o comunque di concessione in uso di attrezzature, dispositivi di protezione e impianti il Fornitore avrà l’obbligo di documentare la rispondenza degli stessi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
25. SICUREZZA DI SOSTANZE / PREPARATI / PRODOTTI / MATERIALI: FORNITURA.
25.1. L’Impresa appaltatrice garantisce espressamente a Fincantieri la corrispondenza dei materiali forniti alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti in particolare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui: al D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche; al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 così come recepito dal D.Lgs. 28 luglio 2008, n. 145, e dal D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133; ed a quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257.
25.2. Tutte le sostanze, i preparati, i prodotti ed i materiali forniti a Fincantieri che sono classificati come Agenti Chimici Pericolosi ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 o del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 o che pur non essendo classificabili come pericolosi possono comportare un rischio a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche, chimico-tecnologiche devono essere accompagnati dalle Schede di Sicurezza previste dalle leggi vigenti che indichino i componenti principali delle sostanze o dei prodotti, le modalità di impiego e le norme di prevenzione da adottarsi.
25.3. Ad integrazione delle informazioni contenute nella “Scheda informativa di Sicurezza”nella documentazione tecnica allegata all’offerta dovrà essere specificatamente evidenziata la presenza di preparati, prodotti o materiali in cui siano presenti sostanze appartenenti alla categoria degli “Agenti Chimici Pericolosi” classificate R40 - R45 - R46 – R47 e R49.
25.4. Le Schede di Sicurezza devono essere consegnate o inviate anche su supporto informatico al competente Servizio di Stabilimento.
25.5. L’asporto di tali prodotti ed il loro trasporto nei luoghi autorizzati sono a cura e spese dell’Impresa appaltatrice.
25.6. Qualora per qualsiasi ragione anche a richiesta di Fincantieri i prodotti e materiali oggetto di fornitura dovessero essere sostituiti o subire variazioni tali da modificare la loro “classificazione ai fini della valutazione dei rischi lavorativi e per l’ambiente” l’Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere preventivamente una scheda informativa aggiornata.
25.7. I preparati nonché i prodotti e materiali pronti all’uso oggetto della fornitura non potranno essere classificati come “Agenti Chimici Pericolosi” con “Frasi di Rischio” R45 - R46 – R47 e R49.
26. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE – CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA..
26.1. L’efficacia dei singoli contratti sarà subordinata alla presentazione, da effettuarsi all’atto della sottoscrizione del presente contratto normativo, dei seguenti documenti in corso di validità:
a. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la competente Camera di Commercio dal quale risulti: il titolare della Ditta (in caso di ditta individuale), ovvero il nominativo del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione della Società, nonché, per le società di persone, il nominativo di tutti i soci;
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare, ovvero il legale rappresentante della Società e tutti gli altri soggetti della Società indicati dalla legge ed anche richiamati al punto a), attestino di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative alla iscrizione negli Albi degli Appaltatori o di Fornitori Pubblici ovvero di non essere a conoscenza del difetto dei requisiti d’ordine generale per l’ottenimento della qualificazione ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; ovvero il certificato di iscrizione di cui al punto a) corredato dalla dicitura di cui all’art. 9 del X.X.X. 0 xxxxxx 0000, x. 000, xx xxxxxxx di certificazione antimafia.
26.2. Qualora si tratti di contratto stipulato con associazione temporanea di imprese, i documenti di cui al comma 26.1. dovranno essere presentati da ciascuna delle imprese partecipanti alla associazione.
26.3. La documentazione di cui al precedente comma 26.1. dovrà essere costantemente aggiornata a cura del Fornitore mediante ripresentazione della stessa entro e non oltre la scadenza di quella già in possesso di Fincantieri.
26.4. Il Fornitore prende atto che la validità della documentazione di cui sopra costituirà presupposto per la conclusione dei singoli contratti relativi a Xxxxxx.
26.5. Il Fornitore prende altresì atto e conviene che per Lavori riguardanti Costruzioni Militari potranno essergli richiesti, in relazione alla natura del Committente, particolari, diverse ed ulteriori documentazioni previste da disposizioni di legge o regolamentari.
26.6. Qualora, nell’esecuzione di futuri ed eventuali contratti, il Fornitore non ottemperi tempestivamente alle disposizioni di cui al presente articolo, sarà facoltà di Xxxxxxxxxxx sospendere i pagamenti e risolvere il singolo contratto senza che il Fornitore possa avere nulla da opporre o eccepire e senza diritto alcuno a ristori o indennizzi di sorta; con riserva per Fincantieri di esperire ogni opportuna azione a tutela dei propri diritti.
27. ERRATA DOCUMENTAZIONE.
27.1. Eventuali oneri che dovessero derivare a Fincantieri a seguito di errori od omissioni su documentazione presentata dal Fornitore (fatture, bolle di accompagnamento, ecc.) saranno portati a carico del Fornitore stesso, che dovrà tenere indenne Fincantieri da ogni eventuale conseguenza patrimoniale.
28. DIVIETO DI PUBBLICITÀ.
28.1. E’ fatto divieto al Fornitore di attuare qualunque pubblicità che faccia riferimento a forniture effettuate a Fincantieri.
28.2. In deroga a tale divieto, ed a suo insindacabile giudizio, Xxxxxxxxxxx potrà concedere di volta in volta autorizzazioni a speciali forme di pubblicità, da attuare secondo modalità approvate da Xxxxxxxxxxx stessa.
29. GARANZIE FINANZIARIE.
29.1. Il Fornitore prende atto che Xxxxxxxxxxx potrà richiedere nei singoli ordinativi idonee garanzie di terzi a copertura degli eventuali anticipi accordati, della buona esecuzione dell’opera e delle prestazioni di garanzia cui è tenuto il Fornitore medesimo.
30. CESSIONE DEI CREDITI E FACTORING.
30.1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, anche nell’ambito di un contratto di factoring, i crediti maturati o che dovessero maturare nei confronti di Xxxxxxxxxxx e nascenti da contratti relativi ai Lavori, se ed in quanto stipulati tra le parti. Eventuali deroghe al presente divieto dovranno essere pattuite con Fincantieri di volta in volta per iscritto.
31. RISERVATEZZA.
31.1. Il Fornitore si impegna a non riprodurre e divulgare i disegni ed i modelli messi a disposizione da Xxxxxxxxxxx per la realizzazione della fornitura, a non vendere a terzi i materiali costruiti su tali disegni o modelli, a limitare la fabbricazione ai quantitativi segnati nell’ordine ed a distruggere gli eventuali scarti.
31.2. Le Parti si obbligano, anche per il tempo successivo alla cessazione del rapporto e per un periodo di cinque anni, a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali, il know-how e le caratteristiche tecniche e funzionali delle attrezzature fornite dal Committente, o comunque realizzate per l’esecuzione dei Lavori, delle quali vengano reciprocamente a conoscenza in funzione dell’esecuzione del relativo contratto.
32. BREVETTI.
32.1. Il Fornitore assume, nei confronti di Xxxxxxxxxxx, la piena garanzia che quanto oggetto della fornitura non è stato e non sarà realizzato in violazione di diritti di proprietà industriale di terzi. Qualora Fincantieri dovesse ricevere contestazioni in sede giudiziaria relativamente alla violazione di diritti di privativa sull’oggetto della fornitura, sarà obbligo del Fornitore intervenire nel giudizio, sollevando Fincantieri da ogni ulteriore conseguenza, anche patrimoniale.
32.2. Il Fornitore garantisce altresì a Fincantieri la libertà e la licenza dell’uso e del commercio di quanto oggetto della fornitura, tanto in Italia quanto all’estero.
VI. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE.
33. FORZA MAGGIORE.
33.1. In qualunque caso di forza maggiore che le Parti non siano in grado di prevedere usando l’ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell’esecuzione del contratto entro un termine da fissarsi di comune accordo.
33.2. Costituiscono casi di forza maggiore guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, esplosioni, incendi, calamità naturali, restrizioni dell’impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, embargo, provvedimenti di autorità civili e militari e ogni altro elemento non prevedibile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
33.3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente i termini di consegna sono prorogati per un periodo corrispondente ai giorni lavorativi perduti in relazione al verificarsi dei summenzionati eventi.
33.4. La Parte che si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di una causa di forza maggiore si impegna a comunicare all’altra Parte (per il Fornitore allo Stabilimento costruttore
e, per conoscenza, alla Funzione Acquisti di Xxxxxxxxxxx), entro sette giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e quella in cui prevedibilmente le stesse cesseranno di avere effetto.
33.5. Qualora il verificarsi di cause di forza maggiore dovesse ritardare l’avanzamento di altri lavori già programmati in stretta connessione con la fornitura per la quale si è verificata la causa di forza maggiore, il Fornitore dovrà impegnarsi ad intraprendere tutte le azioni e ad apportare tutti i rimedi atti a ridurre al massimo detto ritardo. In caso di colpose omissioni del Fornitore, eventuali maggiori costi sostenuti a tal fine saranno posti ad esclusivo carico del Fornitore, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno eventualmente sofferto da Fincantieri.
33.6. Nel caso in cui le cause di forza maggiore dovessero protrarsi per più di 30 (trenta) giorni le Parti avranno facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, secondo le modalità di cui al comma 34.2.
34. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
34.1. Oltre che nelle ipotesi di cui ai commi 21.2 e 33.6., Xxxxxxxxxxx avrà la possibilità di dichiarare risolto il contratto relativo ai Lavori in caso di inadempimento o violazione del Fornitore alle obbligazioni di cui ai numeri seguenti:
Art. 5.1. (Divieto di cessione o di trasferimento del contratto)
Art. 5.3. (Divieto di subappalto)
Art. 12.2. (Risoluzione per il ritardo superiore ai quindici giorni)
Art. 19. (Mancato rispetto delle norme relative al personale del Fornitore)
Art. 22. (Mancato rispetto delle norme sulla sicurezza).
In ogni caso, l’adozione nei confronti dell’Impresa appaltatrice del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 comporta la risoluzione del contratto nonché il risarcimento di tutti i danni conseguenti.
34.2. Al fine di valersi della possibilità di dichiarare risolto di diritto il contratto, la Parte non inadempiente dovrà comunicare alla Parte inadempiente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l’intenzione di avvalersi della causa di risoluzione. La risoluzione del contratto avrà effetto a far data dal ricevimento della comunicazione.
35. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE.
35.1. Il presente contratto normativo, nonché i singoli contratti che ad esso faranno riferimento, sono regolati dalla legge italiana.
35.2. Per tutte le controversie inerenti o relative all’interpretazione, all’esistenza, alla validità, all’efficacia e alla esecuzione sia del presente contratto normativo, sia dei singoli contratti che ad esso faranno riferimento, nonché per tutte le vicende creditorie o debitorie tra le Parti, ivi compresi i procedimenti monitori ai sensi dell’art. 633 e segg. c.p.c., sarà competente a giudicare l’Autorità Giudiziaria di Trieste, con esclusione di ogni Foro alternativo e/o concorrente.
36. DISPOSIZIONI FINALI.
36.1. L’articolato e gli allegati (testo tipo “garanzia autonoma” e “Norme per le imprese che operano nelle unità sociali Fincantieri”) costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente contratto normativo.
36.2. Ogni eventuale modifica al presente contratto normativo, così come per i singoli contratti relativi ai Lavori che ad esso faranno riferimento, dovrà essere pattuita per iscritto a pena di nullità.
36.3. Le parti prendono reciprocamente atto del contenuto del presente contratto normativo e si obbligano a darvi esecuzione secondo buona fede.
Trieste,
FINCANTIERI S.p.A. IL FORNITORE
VII. APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. approviamo specificatamente le clausole del su esteso contratto qui di seguito indicate e riassunte:
* Art. 5.1. e 5.3. (Divieto di cessione del contratto e di subappalto).
* Art. 6. (Intuitus personae e recesso) .
* Art. 12. e 13.2. (Penali; loro misura).
* Art. 20. (Manleva e trattenute)
* Art. 30. (Divieto di cessione dei crediti e di factoring).
* Art. 34. (Clausola risolutiva espressa).
* Art. 35. (Foro competente esclusivo di Trieste).
* Art. 36. (Modifiche: forma scritta a pena di nullità).
(Luogo e Data) lL FORNITORE
(su carta intestata Istituto Bancario)
Luogo, data S
FINCANTIERI S.p.A.
Xxx Xxxxxx x. 0
Prot. 00000 - XXXXXXX
Rif.
Oggetto: “GARANZIA AUTONOMA” n……….
PREMESSO CHE
- con Ordine n. […] del […] (nel seguito: “Contratto”) la Vostra Società (nel seguito: “FINCANTIERI”) ha affidato alla […] (nel seguito: “Appaltatrice”) con sede in […], n. […] di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di …….. la fornitura/prestazione di [….] relativa alla costruzione n. […] per l’ammontare di Euro […] ([…]);
- con il suddetto Contratto la Appaltatrice si è impegnata a rilasciare a Vostro favore, tramite primaria Banca di Vostro gradimento una autonoma garanzia bancaria irrevocabile ed incondizionata a prima richiesta (nel seguito denominata “Garanzia Autonoma”) per un importo di Euro […], a copertura degli obblighi ad essa Appaltatrice derivanti alla comprova che è tenuta a dare alla FINCANTIERI della avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dell’appalto affidato nonché dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi afferenti le retribuzioni di cui sopra;
- la Appaltatrice ci ha pertanto richiesto l’emissione di una “Garanzia Autonoma” in Vostro favore per il suddetto ammontare di Euro […];
TUTTO CIO’ PREMESSO
noi Banca […], con la presente ci costituiamo garanti in via principale ed autonoma a favore della FINCANTIERI in relazione al valore stimato dei trattamenti retributivi, normativi, previdenziali, assicurativi, assistenziali di cui l’Appaltatrice è tenuta nei confronti dei propri dipendenti che sono o saranno impiegati per l’esecuzione del predetto Contratto, fino alla concorrenza massima in linea capitale di Euro […] ([…]) (nel seguito: “importo garantito”).
In relazione a quanto sopra noi ci impegniamo a pagarVi, senza che trovi applicazione il disposto di cui agli articoli 1944 e 1945 Cod. Civ., incondizionatamente ed irrevocabilmente, entro 15 giorni dalla Vostra prima richiesta scritta in qualsiasi momento la stessa intervenga, senza alcuna necessità di procedimenti legali o giudiziari di qualsiasi genere e nonostante ogni e qualsiasi eccezione e/o obiezione, nessuna esclusa ed eccettuata, da parte della Appaltatrice, nostra o di qualsiasi terzo, ogni ammontare reclamato fino alla concorrenza dell’importo garantito in linea capitale di Euro […] ([…]) qualora, a Vostro insindacabile giudizio, l’Appaltatrice non abbia provveduto a documentare l’avvenuto adempimento alla corresponsione
dei trattamenti retributivi, normativi, previdenziali, assicurativi, assistenziali cui la stessa è tenuta nei confronti dei propri dipendenti che sono o saranno impiegati per l’esecuzione del predetto Contratto.
La presente garanzia sarà valida ed efficace, anche in deroga all’art. 1939 del x.x., xxxxx xx xxxxxxx xx 00 (xxxxxxx) giorni dalla fine integrale dei lavori/prestazioni appaltati e viene prestata a fronte dell’integrale soddisfacimento delle suddette obbligazioni non essendo quindi applicabile il regime di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c..
E’ Vostra facoltà autorizzare l’estinzione parziale della garanzia indicandoci l’importo di cui autorizzate la riduzione, ferma restando la validità ed efficacia della garanzia per gli importi da Voi non svincolati.
È in ogni caso escluso qualsiasi diritto di ripetizione, da parte nostra, per somme pagate a fronte della garanzia stessa.
La garanzia è disciplinata dalla legge italiana e rimarrà in vigore, entro l’importo garantito, anche nell’ipotesi di modifiche o varianti al Contratto.
Per ogni controversia relativa al presente atto la competenza giurisdizionale sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Trieste, con espressa esclusione di ogni altra competenza o giurisdizione alternativa o concorrente. Tale competenza o giurisdizione non potrà essere derogata nemmeno in caso di connessione o continenza di cause.
Le spese per l’eventuale registrazione della presente garanzia ed ogni altra spesa ad essa inerente o conseguente sono a nostro esclusivo carico.
Ai fini del presente atto eleggiamo il seguente domicilio:
[……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………]
ISTITUTO BANCARIO