CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
NOBIS CASA & NOI
DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO NCE.2022-2022.001 – EDIZIONE 20.07.2022
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
MULTIRISCHI PER LA PROTEZIONE DELLA CASA E DELLA FAMIGLIA
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione;
che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Nobis Casa & Noi
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
CHE COSA È ASSICURATO?
🗸 Incendio
Danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di
proprietà di terzi.
🗸 Furto
Danni materiali e diretti all’Assicurato derivanti dal furto delle cose
assicurate anche se di proprietà di xxxxx, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse.
🗸 Rimborsi
Rimborso in caso Furto di identità, Infortuni e Malattia, Perdita
d’impiego, Animali domestici.
🗸 Responsabilità Civile
Responsabilità per i fatti della vita privata, di quanto questi siano
tenuti a pagare - quali civilmente responsabili a termini di legge - a titolo di risarcimento.
🗸 Tutela Giudiziaria
Spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti esclusivamente a sinistri
accaduti nell’ambito della vita privata dell’Assicurato.
🗸 Infortuni del Nucleo Familiare
Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento della propria
attività che egli compia senza carattere di professionalità.
🗸 Impianti fotovoltaici e pannelli solari
Estensione delle garanzie dei settori Incendio e Furto per gli
impianti fotovoltaici e/o i pannelli solari installati sulla copertura del fabbricato assicurato con il presente contratto.
🗸 Assistenza
Prestazione di assistenza all’Assicurato, nel caso in cui questi si trovi
in difficoltà a seguito di un sinistro.
È data facoltà al cliente di personalizzare le suddette garanzie in fase di assunzione del contratto.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
Esclusioni principali relative alle garanzie del Settore Incendio:
🗴 Xxxxx causati o agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo.
Esclusioni principali relative alle garanzie del Settore Responsabilità Civile verso Terzi:
🗴 Danni cagionati dall’esercizio di qualsiasi attività professionale.
🗴 Xxxxx coperti dall’assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile
Auto.
🗴 L’elenco completo delle esclusioni relative ad ogni singolo settore è
riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali.
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Limiti di indennizzo e franchigie per sinistro e anno assicurativo, per le principali garanzie del Settore Incendio:
! Fenomeno elettrico: 10% della somma assicurata, con un massimale
di 5.000€ e franchigia pari a 100 €.
! Acqua condotta: 10% della somma assicurata, con un massimale di
20.000€ e franchigia pari a 100 €.
Limiti di indennizzo e franchigie per sinistro e anno assicurativo, per le principali garanzie del Settore Responsabilità Civile verso Terzi:
! Proprietà o custodia di cani e gatti: L’assicurazione opera per le responsabilità derivanti dalla proprietà di cani, gatti, altri animali domestici da compagnia e di animali da sella in genere, compresa la responsabilità di coloro che, su richiesta dell’Assicurato, detengano temporaneamente i suddetti animali. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a Euro 100,00. Restano espressamente esclusi gli animali selvatici di qualsiasi specie.
! L’elenco completo delle limitazioni, franchigie, scoperti e massimali relativi a tutte le garanzie coperte per ogni Settore, è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali.
È un contratto di assicurazione multirischi per la protezione della casa e della famiglia, sottoscrivibile da privati e persone giuridiche.
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸 L’assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, ad eccezione dell’assicurazione relativa al Settore Tutela Giudiziaria che vale nei Paesi dell’Unione Europea e in Svizzera per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale e nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino negli altri casi. La copertura assicurativa per i Settori Incendio e Furto è invece limitata al Territorio Italiano.
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche (aggravamento o diminuzione) del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:
■ assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
■ ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto;
■ denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Il contratto è stipulato con la formula del tacito rinnovo e ha durata da 1 a 10 anni. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento.
In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.
ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA PER LA CASA E LA FAMIGLIA
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Nobis Casa & Noi
Versione del 1 Luglio 2022 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2021
Bilancio approvato il 29/04/2022
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 71.902.188 di cui capitale sociale €. 37.890.907, riserva di sovrapprezzo €. 1.224.864 e riserve patrimoniali €. 48.803.267.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 175,29% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 435,83% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
Incendio | Sono assicurati i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi. In particolare: • Incendio; • Esplosione, implosione, scoppio; • Azione diretta del fulmine; • Caduta di alberi causata dal fulmine; • Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate; • Onda sonica; • Urto di veicoli non appartenenti all’Assicurato; • Caduta di ascensori, montacarichi e simili a seguito di rottura o guasto dei relativi congegni; • Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi; • Eventi atmosferici dovuti all’azione diretta della grandine e del vento (sotto forma di temporali, uragani, trombe d’aria, bufere e tempeste) o peso della neve; • Sovraccarico da neve; • Sviluppo di fumi, gas, vapori; • Guasti cagionati allo scopo di impedire o di limitare i danni causati dagli eventi assicurati; • Fumo; • Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi; • Danni provocati dall’effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici; • Danni provocati da acqua condotta; • Danni provocati da traboccamento di acqua a seguito di occlusione degli impianti idrici, igienico-sanitari; • Danni provocati da rigurgito di fogna; • Danni provocati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi; • Danni derivanti da gelo che comporti spargimento d’acqua a seguito di rottura delle condutture; • Spese per la ricerca e riparazione dei guasti; • Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro; • Spese per rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto; • Spese sostenute dall’Assicurato per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali), durante il periodo in cui l’abitazione è resa inabitabile a seguito di sinistro risarcibile; • Spese sostenute dall’Assicurato per il trasloco dell’arredamento domestico non danneggiato; • Spese sostenute per il rifacimento documenti personali distrutti o danneggiati; • Spese per l’onorario del Perito; • Spese sostenute per la sostituzione di lastre di cristallo, mezzocristallo, vetro, specchio, marmo; • Spese relative all’anomalo consumo di acqua potabile; • Spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile; • Spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti; • Spese sanitarie; • Spese sostenute per il riacquisto delle provviste contenute in frigoriferi e congelatori; • Spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali portati dall’Assicurato e dai suoi familiari, presso terzi per pulizia, manutenzione e riparazione; • Spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali portati dell’Assicurato e dei suoi familiari, ricoverati in auto, camper, roulotte; • Spese sostenute per il riassetto locali; • Costi e/o oneri di urbanizzazione; • Perdita pigioni; È possibile integrare le garanzie sopra elencate mediante le seguenti condizioni aggiuntive: • Pacchetto estensioni (ricerca e riparazione perdite di gas, tubazioni interrate, Bonus annullamento franchigia, danni elettrici ad apparecchi, veicoli immatricolati al P.R.A.; • Terremoto; • Alluvione; • Ricorso a terzi. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Furto | Sono assicurati i danni materiali e diretti all’Assicurato derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, purché l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse. La copertura è prestata a primo rischio, e riguarda inoltre: • Rapina ed estorsione, anche se iniziate all’esterno dei locali; • Furto perpetrato da collaboratori domestici; • Furto agevolato utilizzando ponteggi/impalcature esterni ai locali; • Guasti causati dai ladri; • Atti vandalici; • Guasti causati alle cose assicurate in occasione del reato; • Furto, rapina/estorsione di capi di vestiario personali, valori e preziosi quando portati dall’Assicurato o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura; • Spese per l’onorario del Perito; • Spese per la duplicazione dei documenti personali; • Spese per la sostituzione delle serrature; • Spese sanitarie; • Uso fraudolento e clonazione di carte di credito e bancomat; • Furto commesso nell’abitazione contenente i beni assicurati. È possibile integrare le garanzie sopra elencate mediante le seguenti condizioni aggiuntive: • Estensioni di garanzia (scippo, rapina ed estorsione all’interno della Comunità Europea, furto degli effetti personali ricoverati in auto, camper e roulotte o presso terzi per pulizia, manutenzione e riparazione, furto di pluviali, grondaie e macchinari fissi). L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Rimborsi | La garanzia prevede il rimborso a favore dell’Assicurato e del Nucleo Familiare delle seguenti spese sostenute: • Furto di identità (Costi legali di difesa, Xxxxx amministrativi, Assenza dal lavoro); • Spese da infortuni e malattia; • Spese per perdita di impiego; • Cani e gatti (Rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia, con o senza intervento chirurgico, Spese funerarie per smaltimento del corpo dell’animale assicurato, Spese a seguito di partecipazione a fiere o mostre, Spese di ricerca per smarrimento). |
Responsabilità Civile | Responsabilità per i fatti della vita privata, di quanto l’Assicurato ed il Nucleo Familiare siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per: • Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in particolare: 🞅 Alle cose o agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia; 🞅 Da conduzione della dimora abituale e/o saltuaria; 🞅 da intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande; 🞅 dall’uso di giocattoli, anche a motore; 🞅 dalla proprietà, nonché dall’uso, di biciclette anche con motore elettrico e carrozzine con motore elettrico per disabili; 🞅 dalla proprietà, nonché dall’uso personale e diretto, di cavalli ed altri animali da sella; 🞅 dalla proprietà e conduzione di impianti e attrezzature sportive ad uso domestico; 🞅 dalla proprietà, uso e detenzione di armi; 🞅 da fatto colposo inerente la vita privata delle persone alla pari temporaneamente ospiti dell’Assicurato; 🞅 da responsabilità personale derivante dalla partecipazione ad attività sociali o di volontariato; 🞅 da responsabilità per la partecipazione quale genitore ad attività scolastiche; 🞅 dalla proprietà ed uso di imbarcazioni fino a 6,50 metri di lunghezza e windsurf; 🞅 dalla pratica di determinati hobby specificati nelle Condizioni di Assicurazione; 🞅 dalla pratica di attività sportive comuni; 🞅 da incendio di veicoli a motore ad uso privato; 🞅 dagli addetti ai servizi domestici; 🞅 in caso di guida di veicoli e natanti non di sua proprietà per lesioni corporali provocate a terzi; 🞅 per danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dell’Assicurato; 🞅 danni cagionati da figli minori temporaneamente affidati a terzi; 🞅 danni cagionati da figli minori non presenti nel nucleo famigliare; 🞅 danni provocati dagli Assicurati, per loro responsabilità personale, nella loro qualità di trasportati su veicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi; 🞅 per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi; 🞅 proprietà e/o custodia di animali da compagnia di piccola taglia, da cortile, da sella; • Lesioni personali subite da collaboratori familiari; • Danni derivanti dalla proprietà della casa assicurata, comprese le pertinenze della casa stessa, in particolare rischi derivanti da: 🞅 lavori di ordinaria manutenzione compresa la committenza di lavori ordinari; 🞅 contaminazione dell’acqua o del suolo provocata da sostanze emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture; 🞅 interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; 🞅 da spargimento d’acqua; 🞅 proprietà e conduzione di appezzamenti di terreno non ad uso professionale; • Danni derivanti dalla proprietà o custodia di cani e gatti. È possibile integrare le garanzie sopra elencate mediante le seguenti condizioni aggiuntive: • Bed & Breakfast (estensione dell’assicurazione agli ospiti nello svolgimento dell’attività di “Bed & Breakfast”); • Danni cagionati dai figli dell’Assicurato non conviventi; • Privati amministratori di condominio; • Attività di insegnante (responsabilità civile nello svolgimento dell’attività professionale di insegnante di scuola elementare, materna o nido d’infanzia); • Attività di tirocinante (responsabilità civile personale dell’Assicurato nello svolgimento del tirocinio formativo svolto dal Contraente Assicurato o da uno o più dei membri del Nucleo Familiare); • Abitazioni di proprietà locate a terzi (responsabilità civile per danni causati dal Contraente in quanto proprietario del fabbricato e danni causati al Contraente per fatto del locatario). |
Tutela Giudiziaria | Spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti esclusivamente a sinistri accaduti nell’ambito della vita privata dell’Assicurato, quali: • Spese per l’intervento di un legale; • Spese peritali; • Spese di giustizia nel processo penale; • Spese legali/ peritali di controparte, o di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato; • Spese arbitrali. |
Infortuni del Nucleo Familiare | L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento della propria attività che egli compia senza carattere di professionalità, ed è estesa alle seguenti garanzie: • Servizio militare; • Rischio volo; • Lesioni muscolari da sforzo – Xxxxx traumatiche o da sforzo; • Morte presunta; • Indennità per commorienza genitori; • Rischio guerra; • Spese di rimpatrio; • Indennità per perdita anno scolastico; • Danno estetico; • Rischio calamità naturali; • Infortuni derivanti da colpa grave; • Malattie tropicali; • Lesioni tendinee; |
Impianti Fotovoltaici e Pannelli Solari | L’estensione riguarda le garanzie dei settori incendio e furto per gli impianti fotovoltaici e/o i pannelli solari. |
Assistenza | Le prestazioni di assistenza all’abitazione si riferiscono a: • Servizio di ricerca artigiani convenzionati; • Invio di un Elettricista in caso di urgenza; • Invio di un Idraulico in caso di urgenza; • Invio di un Fabbro/Falegname; • Invio di un Termoidraulico; • Invio di un Tecnico riparatore di elettrodomestici; • Ripristino dell’abitabilità; • Asciugatura dell’abitazione; • Sistemazione provvisoria d’emergenza; • Noleggio auto per trasferimento mobilio; • Trasloco; • Servizio di segreteria; • Invio di una Guardia Giurata; • Rientro anticipato. Le prestazioni di assistenza alla persona si riferiscono a: • Assistenza psicologica; • Consulenza medica telefonica; • Invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza; • Reperimento ed invio di baby sitter; • Rientro anticipato; • Second Opinion; • Assistenza infermieristica; • Viaggio di un familiare in caso di ricovero; • Rimpatrio salma; • Trasferimento sanitario programmato (valido in Italia o all’estero); • Servizio di accompagnamento familiare. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Incendio | Sono esclusi i danni: • Verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e frane; • Verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di terrorismo e simili; • Verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; • Derivanti da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche; • Causati o agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo; • Da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; • All’apparecchio o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio; • Da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma; • Da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer; • Indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Le esclusioni relative alle condizioni aggiuntive sono: • Danni d’acqua; • Ricerca guasti; • Danni elettrici. In particolare, con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Ricorso terzi”, sono esclusi i danni: • Causati da atti di guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione; • Verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; • Causati da dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei familiari conviventi; • Causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni; • Conseguenti ad infiltrazioni di acqua piovana, a neve, a gelo, a rigurgito di sistemi di scarico; • Di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è operante la garanzia; • Causati da sviluppo di fumi, gas o vapori; • Di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; • Causati da tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato; • Derivanti da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche; • Indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; • Conseguenti a virus informatici; • Da inquinamento e contaminazione; |
Sono esclusi i danni: • Verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo |
o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità, di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; • Agevolati con dolo o colpa grave dall’Assicurato, da persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, da persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere, da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono o da persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità; • Causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni oppure scoppi provocati dall’autore del reato; • Avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi; • Indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. | |
Rimborsi | Relativamente alla garanzia “Furto di identità”, sono escluse le richieste di indennizzo o risarcimento derivanti da: • Perdite causate da eventi avvenuti prima della decorrenza della Polizza; • Furto di identità in ambito imprenditoriale e/o professionale; • Perdite risultanti dalla ricerca di lavoro, dall’interruzione dell’attività imprenditoriale o dalla perdita dl opportunità; • Perdite risultanti da danni alla reputazione o all’avviamento; • Perdite di dati personali imputabili a banche dati che non li hanno correttamente custoditi e che hanno notificato l’evento all’Assicurato assumendosene le relative responsabilità; • Perdite economiche, incluse le perdite di guadagno, profitti, corrispettivi contrattuali, perdite commerciali e interessi anticipati; • Qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall’Assicurato; • Embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della Pubblica Autorità; • Danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo; • Danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o altri sconvolgimenti da parte della natura; • Danni verificatisi in occasione della partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi e risse e quando l’Assicurato si trovi in stato di intossicazione per uso di stupefacenti, o bevande alcoliche o abuso di farmaci; • Costi associati a danni fisici o psichici, malattia, disabilità o morte. Relativamente alla garanzia “Rimborso spese per perdita di impiego”, sono escluse le richieste di indennizzo o risarcimento per danni causati da: • Dolo dell’Assicurato, del Contraente o del Beneficiario; • Partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili; • Partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e rivoluzioni • Contaminazione biologica e/o chimica connessa ad atti terroristici; • Invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato preesistenti e noti all’Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture; • Incidente di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; • Incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo; • Guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; • Infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili; • Suicidi e tentativi di suicidi; • Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato, dal Beneficiario, dal Contraente; • Atti di autolesionismo; • Incapacità di intendere o di volere procurata dallo stesso Xxxxxxxxxx; • Interventi chirurgici angioplastici, terapie laser; • Alcolismo, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; • Stato di ubriachezza/ebrezza; • Malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e gli esaurimenti nervosi; • Cure od interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici; • Xxxxx, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi; • Malattie tropicali; • Svolgimento dell’attività di trapezista, stuntman, minatore o cavaiolo; • Infortuni o malattie verificatisi durante lo svolgimento del servizio di leva o quello sostitutivo di questo, l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazioni o motivi di carattere eccezionale; • Le cure e gli interventi finalizzati al trattamento dell’infertilità e comunque quelli relativi all’inseminazione artificiale; • Le degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno cronicari o in stabilimenti o centri di cure termali, idroterapici, fitoterapici, dietologi o del benessere; • Sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; • Trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle; • Partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove comportanti l’uso di veicoli a motore; • Pratica di attività sportive professionistiche; • Uso e/o produzione di esplosivi; • Epidemie e pandemie. Relativamente alla garanzia “Pets” (cani e gatti), sono escluse le richieste di indennizzo o risarcimento derivanti da: • Infortuni o malattie conseguenti all’impiego dell’animale per la caccia; • Dolo o colpa grave dell’Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale assicurato; • Uso professionale dell’animale; • Uso dell’animale in violazione della legislazione vigente; • Malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari; • Controlli di routine e/o facoltativi e/o check-up; • Malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi; • Acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici; |
• Malattie mentali e problemi comportamentali; • Infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive; • Gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo; • Sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale; • Soppressione e cremazione per pericolosità; • Taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e parodontopatie; • Spese di igiene dentaria; • Terapie dietetiche; • Danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse, rischi sociopolitici, terrorismo; • Danni derivanti da catastrofi naturali; • Infortuni verificatisi nei primi 8 giorni di decorrenza della Polizza e malattie con sintomi manifestati nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Polizza; • Cure relative a malattie croniche; • Filaria/leishmania; • Pandemia; • Qualsiasi altra spesa conseguente a morte dell’animale salvo le spese funerarie di cui sopra; • La garanzia non è inoltre operante per gli infortuni occorsi alle razze di cani riportate nelle condizioni di assicurazione. | |
Responsabilità Civile | Sono esclusi i danni: • Cagionati dall’esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari, locazioni o noleggi; • Da furto; • Conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali; • Provocati sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o in stato di ubriachezza; • Derivanti dalla proprietà e circolazione, anche da parte di domestici, di veicoli a motore, natanti e aerei di qualsiasi genere; • Derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; • Derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio e del paracadutismo, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali; • Derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili; • Derivanti dall’esercizio della caccia; • Da manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei fabbricati di proprietà o in conduzione; • Da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali; • Conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; • Derivanti dai rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; • Derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche nonché derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici; • Derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, manipolazione di prodotti contenenti amianto; • Alle persone non considerate terze; • Derivanti dalla proprietà di case diverse da quelle assicurate; • Causati dai cani appartenenti alle razze specificate nelle Condizioni di Assicurazione. |
Tutela Giudiziaria | Sono esclusi dalla garanzia: • Il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; • Gli oneri fiscali; • Le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi; • Le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato; • Le spese per controversie in materia amministrativa, ivi comprese quelle fiscali o tributarie; • Le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società. La garanzia non è inoltre operante per le controversie: • Relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni; • Nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria; • Attinenti a qualsiasi attività lavorativa dell’Assicurato; • Fra più persone assicurate con la stessa Polizza; • Relative alla circolazione di veicoli, aeromobili o natanti di proprietà e/o condotti dall’Assicurato; • Relative a danni da inquinamento dell’ambiente; • Relativi a immobili diversi da quello di residenza dell’Assicurato e da quelli, identificati in Polizza, costituenti sue abitazioni secondarie. |
Infortuni del Nucleo Familiare | Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni causati: • Dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; • Dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione; • Dalla pratica di sport aerei in genere e dalle partecipazioni a gare o corse motoristiche e/o motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti; • Dalla pratica di attività sportive pericolose, anche se svolte a carattere ricreativo (le attività sono elencate nelle condizioni di assicurazione); • Dalla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’Assicurato svolga tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale; • Da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni; • Da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; • Da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; • Da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche; • Da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche; • Da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici; • Gli infarti, in ogni caso, e le lesioni muscolari da sforzo e le ernie; • Da attività che l’Assicurato svolga a carattere di professionalità; |
Impianti Fotovoltaici e Pannelli Solari | Si intendono operanti le medesime esclusioni riportate nel Settore Incendio e Furto. |
Assistenza | Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: • Atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni: • Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; • Sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; • Dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; • Atti di pura temerarietà dell’Assicurato; • Stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni; • Eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; • Ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all’Assicurato; • Sinistri derivanti da viaggi intrapresi dall’Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche-trattamenti medico-chirurgici; • Espianto e/o trapianto di organi; • Applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi nel corso del contratto; • Gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio. |
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? | |
Per le garanzie non riportate nei presenti elenchi, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Incendio | Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate: ! Esplosione, implosione, scoppio – vedi Condizioni; ! Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi – Scoperto 10% con il minimo euro 250,00; ! Eventi atmosferici dovuti all’azione diretta della grandine e del vento (sotto forma di temporali, uragani, trombe d’aria, bufere e tempeste) o peso della neve – Scoperto 10% con il minimo euro 250,00; ! Sovraccarico da neve – Scoperto 10% con il minimo euro 500,00; ! Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi – franchigia pari a 100€ e massimale pari a 1.500€; ! Danni provocati dall’effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici – franchigia pari a 250€, con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 5.000€); ! Danni provocati da acqua condotta – franchigia pari a 250€, con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 20.000€); ! Danni provocati da traboccamento di acqua a seguito di occlusione degli impianti idrici, igienico-sanitari – franchigia pari a 150€, con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 20.000€) ! Danni provocati da rigurgito di fogna – franchigia pari a 250€, con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 2.500€); ! Danni provocati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi – franchigia pari a 250€, con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 1.500€); ! Danni derivanti da gelo che comporti spargimento d’acqua a seguito di rottura delle condutture – franchigia pari a 250€, con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 2.500€); ! Spese per la ricerca e riparazione dei guasti – franchigia pari a 250€, con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 3.000€); ! Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro – limite di indennizzo pari al 10% dell’indennizzo (massimale di 2.500€); ! Spese per rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 2.500€); ! Spese sostenute dall’Assicurato per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali), durante il periodo in cui l’abitazione è resa inabitabile a seguito di sinistro risarcibile – limite di indennizzo pari al 10% dell’indennizzo (massimale di 2.500€); ! Spese sostenute dall’Assicurato per il trasloco dell’arredamento domestico non danneggiato – limite di indennizzo pari al 10% dell’indennizzo (massimale di 2.500€); ! Spese sostenute per il rifacimento documenti personali distrutti o danneggiati – franchigia pari a 100€; ! Spese per l’onorario del Perito – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 2.500€); ! Spese sostenute per la sostituzione di lastre di cristallo, mezzocristallo, vetro, specchio, marmo – massimale pari a 2.000€; ! Spese relative all’anomalo consumo di acqua potabile – massimale pari a 400€; ! Spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile – massimale pari a 1.500€; ! Spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti – massimale pari a 10.000€; ! Spese sanitarie – massimale pari a 5.000€; ! Spese sostenute per il riacquisto delle provviste contenute in frigoriferi e congelatori – massimale pari a 300€; ! Spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali portati dall’Assicurato e dai suoi familiari, presso terzi per pulizia, manutenzione e riparazione – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata; ! Spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali portati dell’Assicurato e dei suoi familiari, ricoverati in auto, camper, roulotte – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale pari a 1.000€); ! Spese sostenute per il riassetto locali – massimale pari a 10.000€; ! Costi e/o oneri di urbanizzazione – massimale pari a 10.000€; ! Perdita pigioni – limite di indennizzo fino al 20% di quello liquidabile a termini di Polizza, non oltre 6 mesi. |
Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate nelle Condizioni aggiuntive: ! Ricerca e riparazione perdite di gas – franchigia pari a 150€, con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale pari a 3.000€); ! Tubazioni interrate – franchigia pari a 150€, con limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale pari a 3.000€); ! Danni elettrici ad apparecchi – franchigia pari a 150€, con limite di indennizzo pari a 1.500€; ! Veicoli immatricolati al P.R.A. – franchigia pari a 150€, con limite di indennizzo pari a 2.000€; ! Terremoto – 70% della somma assicurata per quanto riguarda i danni patiti dal fabbricato; 100% della somma assicurato per quanto riguarda i danni patiti dal contenuto. In ogni caso, l’Impresa applicherà una franchigia assoluta pari al 10% della somma assicurata con un minimo di euro 5.000,00; ! Alluvione – franchigia pari a 10.000€, con limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata per il fabbricato e fino a 3.000€ aggiuntivi per il contenuto; ! Ricorso a terzi – massimale stabilito nelle Condizioni di Assicurazione; | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Furto | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate: ! Rapina ed estorsione, anche se iniziate all’esterno dei locali – limite di indennizzo pari al 20% della somma assicurata (massimale di 500€); ! Furto perpetrato da collaboratori domestici – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata; ! Furto agevolato utilizzando ponteggi/impalcature esterni ai locali – scoperto del 20%; ! Guasti causati dai ladri – limite di indennizzo pari a 3.500€; ! Atti vandalici – limite di indennizzo pari al 20% della somma assicurata; ! Guasti causati alle cose assicurate in occasione del reato – massimale pari alla somma assicurata; ! Furto, rapina/estorsione di capi di vestiario personali, valori e preziosi quando portati dall’Assicurato o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata; ! Spese per l’onorario del Perito – limite pari al 5% dell’indennizzo (massimale di 3.000€); ! Spese per la duplicazione dei documenti personali – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 500€); ! Spese per la sostituzione delle serrature – limite di indennizzo pari al 20% della somma assicurata (massimale di 500€); ! Spese sanitarie – limite di indennizzo pari a 5.000€; ! Uso fraudolento e clonazione di carte di credito e bancomat – limite di indennizzo pari a 2.500€; ! Furto commesso nell’abitazione contenente i beni assicurati – massimale pari alla somma assicurata. Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate nelle Condizioni aggiuntive: ! Scippo, rapina ed estorsione all’interno della Comunità Europea – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata (massimale di 1.000€); ! Furto degli effetti personali ricoverati in auto, camper e roulotte – massimale di 500€; ! Furto degli effetti personali presso terzi per pulizia, manutenzione e riparazione – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata; ! Furto di pluviali, grondaie e macchinari fissi – fino alla concorrenza della somma assicurata. |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Rimborsi | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate: ! Furto di identità (Costi legali di difesa, Xxxxx amministrativi, Assenza dal lavoro) – franchigia pari a 250€ con massimale di 5.000€. Il rimborso massimo per l’Assenza dal lavoro è pari a 50€ per non più di 5 giorni; ! Spese da infortuni – massimale di 10.000€; ! Spese da malattia – massimale di 10.000€; ! Spese per perdita di impiego – massimale di 100€ al mese per non più di 6 mesi (600€ per anno e sinistro); ! Rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia, con intervento chirurgico – vi sono due ipotesi: 🞅 Ipotesi 1) massimale di 2.000€, scoperto del 20% con un minimo di 200€; 🞅 Ipotesi 2) massimale di 2.500€, scoperto del 20% con un minimo di 200€; ! Rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia, senza intervento chirurgico – vi sono due ipotesi: 🞅 Ipotesi 1) massimale di 2.000€, scoperto del 15% con un minimo di 50€; 🞅 Ipotesi 2) massimale di 2.500€, scoperto del 15% con un minimo di 70€; ! Spese funerarie per smaltimento del corpo dell’animale assicurato – massimale di 100€; ! Spese a seguito di partecipazione a fiere o mostre – franchigia pari a 300€ con massimale pari alla somma assicurata; ! Spese di ricerca per smarrimento – massimale pari a 500€; |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Responsabilità Civile | Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel Settore Responsabilità Civile sono prestate con una franchigia assoluta di 250€ (Forma con Franchigia A), 500€ (Forma con Franchigia B) o 750€ (Forma con Franchigia C) per singolo sinistro, a seconda dell’opzione selezionata dal Contraente, salvo indicazione di una franchigia superiore. Per le garanzie non riportate nei presenti elenchi, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, per la somma prevista sul Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate: ! Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in particolare: 🞅 Alle cose o agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia – limite di risarcimento pari a 500€; 🞅 Da conduzione della dimora abituale e/o saltuaria – franchigia 500€; 🞅 In caso di guida di veicoli e natanti non di sua proprietà per lesioni corporali provocate a terzi – limite di risarcimento pari a 50.000€; 🞅 Proprietà e/o custodia di animali da compagnia di piccola taglia, da cortile, da sella – franchigia pari a 50€; |
! Lesioni personali subite da collaboratori familiari – fino alla concorrenza del 50% del massimale indicato in Polizza, con massimale di 160.000€; ! Rischi derivanti da: 🞅 Contaminazione dell’acqua o del suolo provocata da sostanze emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture – franchigia pari a 500€ e sottolimite di indennizzo del 10% della somma assicurata; 🞅 Interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi – franchigia pari a 500€ e massimale del 10% della somma assicurata; 🞅 Spargimento d’acqua o rigurgiti di fogna – franchigia pari a 250€; ! Danni derivanti dalla proprietà della casa assicurata, comprese le pertinenze della casa stessa: 🞅 contaminazione dell’acqua o del suolo – franchigia pari a 500€, con sottolimite di risarcimento del 10% del massimale assicurato; 🞅 interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi – franchigia pari a 500€, con sottolimite di risarcimento del 10% del massimale assicurato; 🞅 da spargimento d’acqua – con franchigia pari a 250€; 🞅 proprietà e conduzione di appezzamenti di terreno non ad uso professionale – con un’estensione non superiore a 5.000 mq; ! Danni derivanti dalla proprietà o custodia di cani e gatti – nessuna franchigia se il cane viene utilizzato per scopi assistenziali, con franchigia pari a 100€ negli altri casi. Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate nelle Condizioni aggiuntive: ! Bed & Breakfast – franchigia pari a 100€; ! Privati amministratori di condominio – scoperto pari al 10% per ogni danno risarcibile (minimo 500€) con risarcimento massimo di 20.000€; ! Attività di insegnante; ! Attività di tirocinante – franchigia pari a 250€ per danni a cose o animali; ! Abitazioni di proprietà locate a terzi. | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Tutela Giudiziaria | Di seguito sono riportate i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate: ! Spese per l’intervento di un legale – massimale pari a 10.000€; ! Spese peritali – massimale pari a 10.000€; ! Spese di giustizia nel processo penale – massimale pari a 10.000€; ! Spese legali/peritali di controparte, o di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato – massimale pari a 10.000€; ! Spese arbitrali – massimale pari a 10.000€. |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Infortuni del Nucleo Familiare | Di seguito sono riportate i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate: ! Lesioni muscolari da sforzo – Xxxxx traumatiche o da sforzo – la copertura assicurativa ha un periodo di carenza pari a 180 giorni; ! Spese di rimpatrio – massimale pari a 1.500€; ! Rischio calamità naturali – qualora siano colpiti più Assicurati e/o contratti con la stessa Società, l’esborso massimo sarà pari a 1.500.000€ da suddividersi tra gli Assicurati; ! Malattie tropicali – l’indennizzo verrà corrisposto solo in caso di invalidità permanente superiore al 15%, con un massimale pari a 100.000€; ! Lesioni tendinee – massimo indennizzo di 5.000€; ! Indennità per perdita anno scolastico – indennizzo pari al’1% del capitale assicurato in caso di invalidità permanente. |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Impianti Fotovoltaici e Xxxxxxxx Solari | Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, per le garanzie prestate: ! Eventi atmosferici su pannelli solari e fotovoltaici – limite massimo di 5.000€ per periodo assicurativo. |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse del Settore Assistenza | Per le garanzie non riportate nel presente elenco, la copertura si intende operante senza limitazione alcuna, salvo diversamente specificato nel Frontespizio di Polizza. Di seguito sono riportate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo per sinistro, per le prestazioni fornite in caso di assistenza all’abitazione: ! Servizio di ricerca artigiani convenzionati – costo a carico dell’Assicurato; ! Invio di un Elettricista in caso di urgenza – massimale di 250€, costi relativi al materiale a carico dell’Assicurato; ! Invio di un Idraulico in caso di urgenza – massimale di 250€, costi relativi al materiale a carico dell’Assicurato; ! Invio di un Fabbro/Falegname – massimale di 250€, costi relativi al materiale a carico dell’Assicurato; ! Invio di un Termoidraulico – massimale di 300€, costi relativi al materiale e/o pezzi di ricambio a carico dell’Assicurato; ! Invio di un Tecnico riparatore di elettrodomestici – massimale di 250€, costi relativi al materiale e/o pezzi di ricambio a carico dell’Assicurato; ! Ripristino dell’abitabilità – massimale di 250€; ! Asciugatura dell’abitazione – massimale di 250€; nel caso in cui non fosse possibile reperire il personale addetto, la Società rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall’Assicurato entro il limite di 300€; ! Sistemazione provvisoria d’emergenza – massimale di 500€, per sinistro e per anno; ! Trasloco – massimale di 1.500€, per sinistro e per anno; ! Rientro anticipato – massimale di 300€, per sinistro e per anno. |
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Il prodotto Nobis Casa & Noi è rivolto a persone fisiche e persone giuridiche, che intendono assicurarsi contro danni/infortuni subiti nel corso dell'attività extra professionale e con esigenze di protezione della persona, dei beni e del patrimonio.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
Costi di intermediazione: l’Intermediario percepisce una commissione media pari al 23%, calcolata sul premio annuo di polizza comprensivo di imposte.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | |
Denuncia di sinistro per i Settori Furto, Incendio, Impianti Fotovoltaici e Pannelli Solari | In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo il disposto dell’Art. 1914 del Codice Civile; b. darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile; c. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d. denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - se la Legge lo consente - la procedura di ammortamento; le relative spese sono a carico della Società secondo il disposto dell’Art. 1914 del Codice Civile; e. conservare tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, fino ad avvenuta liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo; f. dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire. |
Denuncia di sinistro per il Settore Responsabilità Civile | In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne tempestivamente avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. Se l’Assicurato omette o ritarda dolosamente o colposamente la presentazione della denuncia del sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. La suddetta denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per la Società. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso. |
Denuncia dell’infortunio per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare | In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Per la Diaria senza ricovero, qualora assicurata, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell’assicurazione. L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. |
Prestazione di Assistenza | Per la gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni previste in Polizza, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. si avvale della Centrale Operativa Nobis. Le prestazioni di assistenza dovranno essere richieste direttamente alla Centrale Operativa Nobis. |
Prescrizione | Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale azione giudiziaria. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | – Arbitrato e Perizia Contrattuale: tali procedure sono facoltative, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. – Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
INDICE
SEZIONE I - GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 4
Art. 1 – Modifiche dell’assicurazione 4
Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio 4
Art. 3 – Aggravamento del rischio 4
Art. 4 – Diminuzione del rischio 4
Art. 5 – Oneri fiscali 4
Art. 6 – Foro competente 4
Art. 7 – Rinvio alle norme di legge 4
Art. 8 – Altre assicurazioni 4
Art. 9 – Persona giuridica 4
Art. 10 – Decorrenza della garanzia 4
Art. 11 – Termine, rinnovo, disdetta e recesso in caso di sinistro 4
Art. 12 – Pagamento del premio 5
Art. 13 – Adeguamento automatico delle somme assicurate e del relativo premio 5
Art. 14 – Come presentare reclami e come risolvere le controversie 5
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 6
CAPITOLO 1 - INCENDIO 6
Art. 15– Vincolo generico per il settore incendio 6
Art. 16 – Variazioni del contratto di mutuo per il settore incendio 6
Art. 17 – Xxxxxx di credito per il settore incendio 6
Art. 18 – Esagerazione dolosa del danno per il settore incendio 6
Art. 19 – Buona fede per il settore incendio 7
Art. 20 – Recupero delle cose rubate per il settore incendio 7
Art. 21 – Rinuncia al diritto di rivalsa per il settore incendio 7
Art. 22 – Norme relative ai sinistri per il settore incendio 7
Art. 23 – Assicurazione presso diversi assicuratori per il settore incendio 7
Art. 24 – Valore delle cose assicurate per il settore incendio 7
Art. 25 – Fabbricato a primo rischio assoluto per il settore incendio 7
Art. 26 – Contenuto a valore commerciale per il settore incendio 7
Art. 27 – Contenuto a primo rischio assoluto per il settore incendio 7
Art. 28 – Raccolte e collezioni per il settore incendio 7
Art. 29 – Determinazione del danno per il settore incendio 7
Art. 30 – Cose di proprietà del coniuge o di terzi per il settore incendio 8
Art. 31 – Assicurazione parziale per il settore incendio 8
Art. 32 – Liquidazione del danno/pagamento dell’indennizzo/motivi di contestazione per il settore incendio 8
Art. 33 – Anticipo sulla liquidazione dell’indennizzo per il settore incendio 8
Art. 34 – Cosa comprende l’assicurazione per il settore incendio 8
Art. 35 – Colpa grave per il settore incendio 11
Art. 36 – Garanzie aggiuntive per il settore incendio 11
Art. 37 – Cosa non comprende l’assicurazione per il settore incendio 14
Art. 38 – Esclusione di beni già garantiti con polizza leasing per il settore incendio 14
Art. 39 – Cosa non comprendono le garanzie aggiuntive per il settore incendio 14
Art. 40 – Limite massimo dell’indennizzo per il settore incendio 15
Art. 41 – Regolazioni di franchigie e scoperti per il settore incendio 15
Art. 42 – Sotto limiti di indennizzo per l’assicurazione del contenuto per il settore 15
Art. 43 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il settore incendio 16
Art. 44 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il settore incendio 17
CAPITOLO 2 - FURTO 18
Art. 45 – Titoli di credito per il settore furto 18
Art. 46 – Recupero delle cose rubate per il settore furto 18
Art. 47 – Trasloco delle cose assicurate per il settore furto 18
Art. 48 – Esagerazione dolosa del danno per il settore furto 18
Art. 49 – Norme relative ai sinistri per il settore furto 18
Art. 50 – Assicurazione a primo rischio assoluto per il settore furto 18
Art. 51 – Assicurazione presso diversi assicuratori per il settore furto 18
Art. 52 – Valore delle cose assicurate per il settore furto 18
Art. 53 – Raccolte e collezioni per il settore furto 18
Art. 54 – Determinazione del danno per il settore furto 19
Art. 55 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per il settore furto 19
Art. 56 – Cose di proprietà del coniuge o di terzi per il settore furto 19
Art. 57 – Liquidazione del danno/pagamento dell’indennizzo/motivi di contestazione per il settore furto 19
Art. 58 – Cosa comprende l’assicurazione per il settore furto 19
Art. 59 – Furto a seguito di incidente stradale per il settore furto 20
Art. 60 – Mezzi di chiusura dei locali per il settore furto 20
Art. 61 – Xxxxxx, rapina, estorsione per il settore furto 20
Art. 62 – Garanzie aggiuntive per il settore furto 20
Art. 63 - Cosa non comprende l’assicurazione per il settore furto 21
Art. 64 – Esclusione di beni già garantiti con polizza leasing per il settore furto 22
Art. 65 – Limite massimo dell’indennizzo per il settore furto 22
Art. 66 – Regolazioni di franchigie e scoperti per il settore furto 22
Art. 67 – Sottilimiti di indennizzo “furto contenuto” e “furto gioielli e valori” per il settore furto 22
Art. 68 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il settore furto 22
Art. 69 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il settore furto 23
CAPITOLO 3 - RESPONSABILITÀ CIVILE 23
Art. 70 – Assicurazione di secondo rischio per il settore responsabilità civile 23
Art. 71 – Gestione delle vertenze di danno - spese legali per il settore responsabilità civile 23
Art. 72 – Cosa comprende l’assicurazione R.C. Della vita privata per il settore 23
Art. 73 – Dalla proprietà della casa assicurata per il settore responsabilità civile 24
Art. 74 – Dalla proprietà o custodia di cani e gatti per il settore responsabilità civile 24
Art. 74 Bis – R.C. Attività sportiva 24
Art. 75 – Garanzie aggiuntive per il settore responsabilità civile 25
Art. 76 – Cosa non comprende l’assicurazione per il settore responsabilità civile 26
Art. 77 – Persone non considerate terzi per il settore responsabilità civile 26
Art. 78 – Cosa non comprendono le garanzie aggiuntive per il settore responsabilità civile 26
Art. 79 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il settore responsabilità civile 27
Art. 80 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il settore responsabilità civile 27
CAPITOLO 4 - TUTELA GIUDIZIARIA 27
Art. 81 – Cosa comprende l’assicurazione per il settore tutela giudiziaria 27
Art. 82 – Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile per il settore tutela giudiziaria 28
Art. 83 – Cosa non comprende l’assicurazione per il settore tutela giudiziaria 28
Art. 84 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il settore tutela giudiziaria 28
Art. 85 – Decorrenza della garanzia per il settore tutela giudiziaria 28
CAPITOLO 5 - INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE 29
Art. 86 – Somme assicurate e loro suddivisione per il settore nucleo familiare 29
Art. 87 – Determinazione dell’indennizzo per invalidità permanente per il settore infortuni nucleo familiare 29
Art. 88 – Determinazione dell’indennizzo – perizia contrattuale per il settore infortuni al nucleo familiare 29
Art. 89 – Criteri di indennizzabilità per il settore infortuni nucleo familiare 29
Art. 90 – Diritto di surrogazione per il settore infortuni al nucleo familiare 29
Art. 91 – Anticipo sulla liquidazione dell’indennizzo per il settore infortuni del nucleo familiare 29
Art. 92 – Cosa comprende l’assicurazione per il settore infortuni del nucleo familiare 30
Art. 93 – Servizio militare per il settore infortuni del nucleo familiare 30
Art. 94 – Rischio volo per il settore infortuni del nucleo familiare 30
Art. 95 – Lesioni muscolari da sforzo 30
Art. 96 – Prestazioni per il settore infortuni del nucleo familiare 30
Art. 97 – Cosa non comprende l’assicurazione per il settore infortuni del nucleo familiare 32
Art. 98 – Persone non assicurabili per il settore infortuni del nucleo familiare 33
Art. 99 – Limite d’età degli assicurati per il settore infortuni del nucleo familiare 33
Art. 100 – Limiti di indennizzo per sinistri catastrofici per il settore infortuni del nucleo familiare 33
Art. 101 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il settore infortuni del nucleo familiare 33
CAPITOLO 6 - FOTOVOLTAICO 33
Art. 102 – Valore dell’impianto e determinazione del danno diretto per il settore fotovoltaico 33
Art. 103 – Recupero delle cose rubate per il settore fotovoltaico 34
Art. 104 – Assicurazione parziale per il settore fotovoltaico 34
Art. 105 – Impianti fotovoltaici e pannelli solari per il settore fotovoltaico 34
Art. 106 – Incendio e garanzie accessorie per il settore fotovoltaico 34
Art. 107 – Furto per il settore fotovoltaico 34
Art. 108 – Cosa non comprende l’assicurazione per il settore fotovoltaico 34
Art. 109 – Esclusione di beni già garantiti con polizza leasing per il settore fotovoltaico 34
Art. 110 – Franchigia per il settore fotovoltaico 34
Art. 111 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il settore rimborsi e fotovoltaico 34
CAPITOLO 7 - ASSISTENZA 35
Art. 112 – Altre assicurazioni per il settore assistenza 35
Art. 113 – Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative per il settore assistenza 35
Art. 114 – Attivazione della centrale operativa per il settore assistenza 35
Art. 115 – Cosa comprende l’assicurazione per il settore assistenza (assistenza all’abitazione) 35
Art. 116 – Cosa comprende l’assicurazione per il settore assistenza (assistenza garanzia elettrodomestici) 37
Art. 117 – Cosa comprende l’assicurazione per il settore assistenza (assistenza alla persona) 39
Art. 118 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza per il settore assistenza 41
Art. 119 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il settore assistenza 41
CAPITOLO 8 - RIMBORSI 42
Art. 120 – Garanzie aggiuntive per il settore rimborsi 42
Art. 121 – Cosa non comprendono le garanzie aggiuntive per il settore rimborsi 44
Art. 122 – Limiti di indennizzo per il settore rimborsi 46
Art. 123 – Riepilogo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per il settore rimborsi 46
Art. 124 – Franchigie e scoperti per il settore rimborsi 46
Art. 125 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il settore rimborsi 46
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO E INDENNIZZO 47
Art. 126 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro per i settori incendio e furto 47
Art. 127 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro per il settore responsabilità civile 47
Art. 128 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro per il settore tutela giudiziaria 47
Art. 129 – Gestione del sinistro per il settore tutela giudiziaria 47
Art. 130 – Denuncia dell’infortunio e obblighi dell’Assicurato per il settore infortuni del nucleo familiare 47
Art. 131 – Istruzioni per la richiesta di assistenza per il settore assistenza 48
Art. 132 – Procedura per la valutazione del danno per i settori incendio e furto 48
Art. 133 – Mandato dei periti per i settori incendio e furto 48
APPENDICE NORMATIVA 49
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 52
SEZIONE I – GLOSSARIO
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
ABITAZIONE PRINCIPALE/IN LOCAZIONE: L’abitazione, ubicata nel territorio dello Stato Italiano, presso cui l’Assicurato ha la propria residenza anagrafica.
ABITAZIONE LOCATA A TERZI: L’abitazione di proprietà del Contraente, concessa in locazione a terzi.
ABITAZIONE SALTUARIA: Il luogo dove l’Assicurato soggiorna saltuariamente.
ALLAGAMENTO: L’alluvione è un allagamento prodotto dalla fuoriuscita di fiumi o altri corsi d’acqua dai loro alvei, oppure da piogge torrenziali.
ALLUVIONE: Allagamento prodotto dalla fuoriuscita di fiumi o altri corsi d’acqua dai loro alvei, oppure da piogge torrenziali.
ANIMALI DOMESTICI: Tutti gli animali che tradizionalmente vivono assieme all’uomo.
ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione.
ASSISTENZA: L’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
BENEFICIARIO: Gli eredi dell’Assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso morte.
BICICLETTA ELETTRICA: Biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima i 0,25 KW non soggette all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore.
CARENZA: Periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza della Polizza assicurativa e l’inizio della garanzia, durante il quale la copertura assicurativa per le prestazioni indicate si intende non operante.
CASSAFORTE O ARMADIO CORAZZATO: Mezzo di custodia con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione) di peso non inferiore a 200 Kg o, nel caso di cassaforte a muro, idoneo dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
CENTRALE OPERATIVA: È la struttura di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
- costituita da tecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
COLLABORATORI FAMILIARI: I prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici (quali colf, babysitter, badanti, giardinieri) in regola con i requisiti di legge per l’attività esercitata.
CONTENUTO: Mobilio ed arredamento in genere, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, scorte domestiche e quant’altro di inerente l’abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; biciclette e ciclomotori, autovetture immatricolate al PRA assicurate con Polizza RCA presso la medesima Società; mobilio, arredamento ed attrezzatura (esclusi documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, archivi e schedari) dell’eventuale ufficio e/o studio professionale privato posto nell’abitazione od in locali con essa direttamente comunicanti; impianti di prevenzione e di allarme ed eventuali opere di abbellimento, sistemazione ed utilità poste in essere dall’Assicurato; tende frangisole esterne purché montate su strutture insistenti sui muri dell’abitazione. Sono compresi, nei limiti di indennizzo previsti per ciascuna Sezione:
- per il settore incendio anche: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito in genere;
- per il settore furto anche: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria, gioielli e preziosi (oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali e di coltura), raccolte e collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
CONTRAENTE: Il soggetto che stipula l’assicurazione e paga il premio.
COSE: Ogni oggetto materiale o ogni animale.
DAY-HOSPITAL: Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche che richiedono la compilazione della cartella clinica.
DATI: Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
DECORRENZA: Data di effetto della copertura assicurativa.
DIARIA: Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti all’infortunio.
ESPLOSIONE: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE: Costringere qualcuno a fare o ad omettere qualche cosa, con violenza o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
EVENTI NATURALI: Inondazioni; grandine; vento, sotto forma di bufere, tempeste, trombe d’arie, temporali, compresi i danni provocati dalle cose abbattute o trasportate dal vento, franamento, smotta- mento, cedimento del terreno.
FABBRICATO: I locali, di proprietà dell’Assicurato, adibiti a civile abitazione, con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante e costituenti l’intera costruzione edile o una porzione di essa.
Sono compresi: fissi, infissi, opere di fondazione o interrate, nonché le sue pertinenze esterne (come box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, attrezzature per giochi, recinzioni e simili), centrale termica, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti; tutti gli impianti fissi di riscaldamento, di condizionamento d’aria, idrici, igienici, elettrici; ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione (escluso quanto indicato sotto la definizione “contenuto”), compresa tappezzeria, moquettes, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate
e cancelli. Qualora si assicuri una sola porzione di un immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.
Riguardo alle caratteristiche costruttive dello stesso, i fabbricati assicurabili possono essere edificati come segue:
a) costruzione tradizionale, cioè la costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili; compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, escluso il terreno. Sono tollerati e senza aggravio di rischio, per la costruzione tradizionale:
1) armature in materiale combustibile
2) solai e armature del tetto comunque costruiti;
3) le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dalla casa stessa;
4) i materiali combustibili esistenti nelle pareti e nella copertura che non eccedano 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
5) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento.
b) costruzione bioedilizia, cioè la costruzione edile purché realizzata dopo il 2000 realizzata assemblando prodotti specifici precostruiti, ed in particolare costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 8 cm a sandwich (contenenti materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco) aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro ed ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura portante ed armatura del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita; compresi fissi ed infissi ed eventuali opere di fondazione o interrate, escluso in ogni caso il terreno.
FENOMENI ELETTRICI: Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:
- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazioni di corrente: scostamento del livello di intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione.
FRANCHIGIA: La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
FURTO: Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. FURTO CON STRAPPO (XXXXXX): Xxxxx commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene. GIOIELLI E VALORI: Oggetti d’oro, di platino o d’argento, oggetti montati su detti materiali, pietre preziose, perle naturali e di coltura, oggetti di corallo, denaro, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere.
IMPIANTO FOTOVOLTAICO: Impianto elettrico costituito essenzialmente dall’assemblaggio di più moduli fotovoltaici, i quali sfruttano l’energia solare incidente per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico, della necessaria componente elettrica (cavi) ed elettrica (inverter) ed eventualmente sistemi meccanici-automatici ad inseguimento solare.
IMPLOSIONE: Cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l’azione di una pressione esterna superiore a quella interna.
IMPRESA E/O SOCIETÀ: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: Xxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione: Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) - xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx - xxx.xxxxx.xx
IN VIAGGIO: Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
INCENDIO: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. INCOMBUSTIBILI: Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato al Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
INFIAMMABILI: Sostanze o prodotti, non classificati “esplodenti”, che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno o sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con acqua o aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 - allegato V. Non sono considerate “infiammabili” le soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali.
INFORTUNIO: Ogni evento improvviso dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche permanenti, obiettivamente constatabili.
ISTITUTO DI CURA: L’ospedale, la casa di cura, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la clinica universitaria, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità – in base ai requisiti di legge – all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture sanitarie di riabilitazione e rieducazione, le residenze sanitarie per anziani (RSA), le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche nonché i centri, comunque intesi, eroganti le prestazioni definite all’art. 2 della legge 15 marzo 2010 n. 38 e smi.
INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO: La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
INONDAZIONE: Una inondazione è un fenomeno riguardante l’allagamento in tempi brevi (da ore a giorni) di un’area ben definita e abitualmente subaerea, da parte di una massa d’acqua.
MALATTIA: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
MASSIMALE: La massima esposizione della Società per ogni sinistro a disposizione per danni a terzi.
MATERIALI INCOMBUSTIBILI: Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750°C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
NATANTE: Galleggiante o imbarcazione ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto non dotati di motore a propulsione o con motore di piccola potenza con una lunghezza non superiore a 10 metri.
NUCLEO FAMILIARE: Tutte le persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi nell’abitazione indicata in Polizza.
PANNELLI RADIANTI: Elementi per impianti di riscaldamento che possono essere rappresentati da un radiatore a forma di piastra o da una serpentina di tubi annegati nella struttura interna del pavimento o del soffitto
PANNELLO SOLARE: Pannelli di materiale speciale, costruiti per raccogliere l’energia luminosa solare e trasformarla in energia termica o elettrica.
PARTI: Il Contraente, l’Assicurato, la Società.
PERIODO DI ASSICURAZIONE: Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.
POLIZZA: Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRESTATORI DI LAVORO: Tutte le persone fisiche (compresi i titolari e soci prestatori d’opera) di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell’esercizio dell’attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. Si intendono esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio i lavoratori con contratto d’opera e/o con contratto d’appalto). PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo avviene fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la “regola proporzionale” di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
RAPINA: Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.
RICOVERO: La degenza, comportante il pernottamento, in Istituto di cura.
RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPPIO: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
SCASSO: Forzamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell’abitazione, tali da causare l’impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguata riparazione.
XXXXXX: Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO: Importo che l’Assicurato detiene a suo carico per ciascun sinistro, da calcolarsi in misura percentuale sull’indennizzo liquidabile a termini di Polizza e da dedurre dall’indennizzo stesso.
SINISTRO: Il verificarsi del fatto d’annoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: Xxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione: Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) - xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx - xxx.xxxxx.xx
SOLAIO: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale fra due piani di fabbricato, escluse pavimentazioni e soffiature.
TERREMOTO: Vedi definizione trascritta nell’art. 24, lettera B).
TERZO: di xxxxx non rivestono qualifica di Terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;
b) i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
TETTO: L’insieme delle strutture, portanti e non portanti (comprese orditure, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
TERRORISMO: Si intende qualsiasi atto, compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetuato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i già menzionati scopi.
VALORE A NUOVO: Per fabbricato si intende la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell’area, per il contenuto si intende il costo di rimpiazzo dei beni con altri nuovi o uguali od equivalenti per caratteristiche, funzionalità, uso e qualità.
VALORE INTERO: Forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del sinistro rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice civile. VETRO ANTISFONDAMENTO: Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili.
- o essere costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm;
- o da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazioni Nobis Casa Mod. NCE.2022-2022.001 – Ultimo aggiornamento 20/07/2022
Art. 1 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/ Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice civile.
Art. 3 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggra- vamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’Art. 1898 Codice civile.
Art. 4 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell’Art.1897 Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 5 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 6 – FORO COMPETENTE
Foro competente è quello di residenza del Contraente se persona fisica o, in caso di Contraente persona giuridica, quello in cui ha la sede di una delle Parti a scelta della parte attrice.
Art. 7 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 8 – ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1910 del Codice civile, il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti con la presente Polizza. In caso di sinistro, Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 9 – PERSONA GIURIDICA
Qualora il Contraente di Polizza sia una Persona Giuridica, vengono prestate esclusivamente le seguenti garanzie:
- Incendio
- Furto
- Responsabilità Civile della proprietà.
Art. 10 – DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi come regolato nell’Art. 12, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 365 giorni, cioè di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
La copertura assicurativa viene sospesa:
- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della prima rata insoluta;
- dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD - (Sepa Direct Debit).
In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l’Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte di premio residuo a completamento dell’annualità.
Art. 11 – TERMINE, RINNOVO, DISDETTA E RECESSO IN CASO DI SINISTRO
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore a un anno, è prorogata di un anno, e così successivamente, salvo quanto disposto qui di seguito nel presente articolo.
Diversamente, se espressamente richiamato in polizza (durata senza tacito rinnovo), la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta.
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell’Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte del premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Art. 12 – PAGAMENTO DEL PREMIO
Come regolato nell’Art. 10, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice civile.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 365 giorni, cioè di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
La copertura assicurativa viene sospesa:
- dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della prima rata insoluta;
- dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD - (Sepa Direct Debit).
In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l’Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte di premio residuo a completamento dell’annualità.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, oppure alla Società tramite assegno, bonifico, sottoscrizione mandato SDD – (Sepa Direct Debit). Il pagamento della Polizza mensile è ammesso esclusivamente tramite SDD – (Sepa Direct Debit) ED è dovuto per l’intera annualità. In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, il mandato SDD cessa i suoi effetti e il pagamento della rata di premio insoluta e della rata successiva deve essere effettuato in agenzia tramite bonifico o assegno.
Art. 13 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEL RELATIVO PREMIO
(non operante se nel Simplo di polizza alla casella “indice I.S.T.A.T. (FOI)” non risulta alcuna valorizzazione)
Si conviene fra le parti che le somme assicurate ed i relativi premi verranno aggiornati ad ogni scadenza annua della polizza secondo le seguenti modalità:
- alla stipula del contratto viene rilevato l’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) del terzo mese precedente al mese di stipula del contratto il cui valore viene indicato nel contratto stesso;
- ad ogni ricorrenza annuale di polizza viene nuovamente rilevato l’indice di cui sopra con riferimento al terzo mese antecedente la scadenza annuale di polizza;
- le somme assicurate ed i relativi premi vengono di conseguenza aggiornati in proporzione alle variazioni dei due indici di cui ai commi precedenti ed avranno decorrenza dal nuovo periodo assicurativo;
- qualora la differenza fra gli stessi risulti inferiore al 2% non si procederà all’adeguamento.
Qualora invece le variazioni intervenute comportino una variazione superiore al 100% del premio iniziale, sarà in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare ai successivi adeguamenti mediante comunicazione all’altra parte con lettera racco- mandata spedita entro i 60 giorni precedenti alla scadenza annuale del contratto.
Art. 14 – COME PRESENTARE RECLAMI E COME RISOLVERE LE CONTROVERSIE
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432
– xxxxxxx@xxxxx.xx . Risposta entro 45 giorni dal reclamo.
L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx sezione “guida reclami”, “come presentare reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione è suddivisa in 8 capitoli principali (Incendio – Furto – Responsabilità Civile – Tutela giudiziaria
– Infortuni del Nucleo Familiare – Fotovoltaico – Assistenza – Rimborsi) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
CAPITOLO 1 - INCENDIO
(Le seguenti garanzie devono intendersi valide solo se espressamente richiamate in Polizza) NORME CHE REGOLANO IL SETTORE INCENDIO
Art. 15 – VINCOLO GENERICO PER IL SETTORE INCENDIO
Se dalla Polizza risulta che il contratto è vincolato, in mancanza di altro testo dato lo scritto comunicato alla Società vale quello sotto riportato.
La presente Polizza è vincolata, limitatamente al fabbricato o porzione di esso, a tutti gli effetti a favore dell’Istituto richiamato in Polizza. Pertanto, la Società si obbliga a:
a) riconoscere il detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del vincolo stesso;
b) conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
c) non liquidare alcun indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell’Istituto;
d) pagare direttamente all’Istituto l’importo della liquidazione dell’indennizzo, senza bisogno di concorso dell’Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell’Istituto stesso;
e) notificare all’Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente, dei premi tutti di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la Polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata su indicata è stata consegnata all’Ufficio postale;
f) non apportare alla Polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Istituto ed a notificare all’Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell’assicurazione.
Art. 16 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI MUTUO PER IL SETTORE INCENDIO
Nel caso intervengano variazioni al contratto di mutuo, al fine di aggiornare la relativa copertura assicurativa, si conviene fra le parti quanto segue:
a) Estinzione anticipata. Nel caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo o di accollo dello stesso ad altra persona, la Società, ricevuta conferma dal Contraente ed assenso del Beneficiario, sulla base della documentazione di estinzione del debito in capo all’Assicurato, procederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte direttamente all’Assicurato stesso
b) Surroga Passiva con estinzione della copertura assicurativa. Nel caso di surroga passiva del contratto di mutuo e di richiesta dell’Assicurato di estinzione della relativa copertura assicurativa, la Società, ricevuta conferma dal Contraente ed assenso del Beneficiario, sulla base della documentazione di surroga, procederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto delle imposte direttamente all’Assicurato stesso.
c) Surroga Passiva con conservazione della copertura assicurativa. Ferma la cessazione della copertura originaria, nel caso di surroga passiva del contratto di mutuo e richiesta dell’Assicurato di continuazione della relativa copertura assicurativa, la Società, ricevuta conferma dal Contraente ed assenso dal Beneficiario, sulla base della documentazione di surroga e delle richieste assicurative per il nuovo contratto di mutuo, procederà alla definizione della nuova copertura assicurativa che verrà proposta all’Assicurato per il tramite del Contraente. Nel caso tale proposta non venga accettata dall’Assicurato, la Società si renderà disponibile a procedere come previsto per il caso precedente di Surroga Passiva con estinzione della copertura assicurativa.
d) Rinegoziazione. In caso di variazioni dei termini del contratto di mutuo per rinegoziazione degli stessi, la Società, sulla base della documentazione prodotta dal Contraente e ricevuta conferma dal Beneficiario della rinegoziazione e del pagamento dell’eventuale premio aggiuntivo, procederà all’emissione di un nuovo certificato assicurativo conteggiando nello stesso la variazione del premio. Qualora la differenza di premio comporti un rimborso la Società procederà direttamente in tal senso verso l’Assicurato.
Art. 17 – TITOLI DI CREDITO PER IL SETTORE INCENDIO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) La Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) L’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) Il loro valore è dato dalla somma da essi riportata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 18 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO PER IL SETTORE INCENDIO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 19 – BUONA FEDE PER IL SETTORE INCENDIO
L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all’indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente o dell’Assicurato, e con l’intesa che gli stessi avranno l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 20 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE PER IL SETTORE INCENDIO
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 21 – RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA PER IL SETTORE INCENDIO
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di recupero verso il responsabile medesimo.
Art. 22 – NORME RELATIVE AI SINISTRI PER IL SETTORE INCENDIO
Si intendono integralmente richiamati gli articoli previsti dalle Norme relative al Settore Incendio: Artt.18, 20, 23, 32, 41, 126, 132, 133.
Art. 23 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI PER IL SETTORE INCENDIO
Fermo il disposto dell’Art. 8 – Altre assicurazioni, L’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato;
qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 24 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE PER IL SETTORE INCENDIO
Il “valore delle cose assicurate” al momento del sinistro viene determinato stimandone, con riferimento temporale al sinistro, separatamente il relativo valore a nuovo sia per il fabbricato che per il contenuto.
Art. 25 – FABBRICATO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO PER IL SETTORE INCENDIO
A deroga delle Norme contrattuali di cui al Settore Incendio e relativamente alla definizione di Xxxxx Xxxxxxx assoluto, la garanzia “Incendio Fabbricato”, di cui alla partita fabbricato del Simplo di Polizza, viene prestata nella forma a primo rischio assoluto ossia fino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore delle cose assicurate, senza l’applicazione della regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice civile.
Art. 26 – CONTENUTO A VALORE COMMERCIALE PER IL SETTORE INCENDIO
La determinazione del danno verrà effettuata per il contenuto prendendo a riferimento il valore commerciale delle cose distrutte o sottratte, che le stesse avevano al momento del sinistro, come meglio precisato all’Art. 29 – Determinazione del danno, punto III Contenuto.
Art. 27 – CONTENUTO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO PER IL SETTORE INCENDIO
A deroga delle Norme contrattuali di cui al Settore Incendio e relativamente alla definizione di Xxxxx Xxxxxxx assoluto, la garanzia “Incendio contenuto”, di cui alla partita Contenuto del Simplo di Polizza, viene prestata nella forma a primo rischio assoluto ossia fino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore delle cose assicurate, senza l’applicazione della regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice civile.
Art. 28 – RACCOLTE E COLLEZIONI PER IL SETTORE INCENDIO
Qualora una raccolta o collezione venga distrutta, sottratta, danneggiata o distrutta solo parzialmente, la Società risarcirà unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle singole parti.
Rimangono ferme le disposizioni dell’Art. 42 – Sotto limiti di indennizzo per l’assicurazione del contenuto per il Settore Incendio.
Art. 29 – DETERMINAZIONE DEL DANNO PER IL SETTORE INCENDIO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita, pervista dal settore di garanzia interessato dal sinistro, la determinazione del danno è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I - Fabbricato. Si stima il relativo “valore a nuovo”; pertanto, l’ammontare del danno risarcibile è pari alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte, escluso il valore dell’area, e per riparare quelle soltanto danneggiate, diminuita del valore dei residui.
II - Contenuto. Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o uguali od equivalenti per caratteristiche, funzionalità, uso e qualità, diminuita del valore dei residui. Rimangono ferme le disposizioni dell’Art. 42 – Sotto- limiti di indennizzo per l’assicurazione del Contenuto del Settore Incendio. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra.
III - Contenuto. Qualora richiamata la Condizione Aggiuntiva Art. 36 Lett E), la determinazione del danno si intende operante come segue: l’ammontare del danno è dato dal valore che le cose distrutte o sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Rimangono ferme le disposizioni dell’Art. 42 – Sotto limiti di indennizzo per l’assicurazione del Contenuto del Settore Incendio.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra.
Art. 30 – COSE DI PROPRIETÀ DEL CONIUGE O DI TERZI PER IL SETTORE INCENDIO
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati dal Contraente e dalla Società. Spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
Art. 31 – ASSICURAZIONE PARZIALE PER IL SETTORE INCENDIO
Relativamente al Settore “Incendio”, se il “valore delle cose assicurate” calcolato secondo i criteri dell’Art. 132, relativamente alle partite Fabbricato e/o Contenuto, risultasse superiore del 20% al valore assicurato dedicato alle precitate partite, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato ed il valore delle cose assicurate.
Art. 32 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO/PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO/MOTIVI DI CONTESTAZIONE PER IL SETTORE INCENDIO
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla quantificazione, ovvero provvede a comunicare i motivi per i quali non ritiene di procedere alla liquidazione del danno. Il pagamento non potrà avvenire nel caso in cui sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la mancanza della titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorrono le esclusioni previste dagli Artt. 37 lettera e), Settore “Incendio”.
Art. 33 – ANTICIPO SULLA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER IL SETTORE INCENDIO
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 25.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. Resta in ogni caso impregiudicata qualsiasi valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL SETTORE INCENDIO GARANZIE BASE
Art. 34 – COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE INCENDIO
La Società si obbliga a indennizzare, nei limiti di ciascuna delle somme assicurate indicate per Fabbricato (o porzione di fabbricato) e Contenuto (con i sotto limiti previsti dall’Art. 42), i danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in proporzione al valore delle cose assicurate al momento del sinistro rispetto a quanto assicurato in Polizza, applicando la regola proporzionale ex Art. 1907 del Codice civile, da:
1. Incendio.
2. Esplosione, implosione e scoppio anche di ordigni esplosivi verificatasi per eventi diversi da quelli previsti dall’Art. 34 punto 9. Sono esclusi i danni agli apparecchi ed impianti nei quali si è verificato lo scoppio o l’implosione per usura, corrosione o difetto di materiale.
3. Azione diretta del fulmine.
4. Caduta di alberi causati da fulmine.
5. Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate.
6. Onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
7. Urto di veicoli non appartenenti all’Assicurato.
8. Caduta di ascensori, montacarichi e simili a seguito di rottura o guasto dei relativi congegni non determinata da usura, corrosione o difetto di materiale; la garanzia si intende operante nei limiti della somma assicurata per il fabbricato.
9. Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi. Sono esclusi:
- i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà protrattasi per oltre 5 giorni consecutivi;
- quelli verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità;
- quelli conseguenti a furto e rapina (vedi “Settore Furto” - Art. 58 lettera g;)
- i danni derivanti da imbrattamento delle parti esterne dell’abitazione.
I danni saranno risarciti con applicazione di uno scoperto sempre operante pari al 10%, con il minimo di euro 250,00, che rimane a carico dell’Assicurato.
10. Eventi atmosferici dovuti all’azione diretta della grandine e del vento (sotto forma di temporali, uragani, trombe d’aria, bufere e tempeste) o peso della neve purché la loro violenza sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona); urto di corpi in conseguenza della stessa azione del vento. I danni di bagnamento che si verificassero all’interno del “fabbricato” ed al suo “contenuto” sono compresi, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine o dal peso della neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. Sono esclusi dall’assicurazione i danni causati da accumulo esterno d’acqua, cedimento di terreno, da valanghe e spostamenti d’aria da questi provocati, da gelo, nonché i danni causati a cose mobili in genere, in quanto posti all’aperto o su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati (ad eccezione delle tende frangisole esterne purché montate su strutture insistenti sui muri del fabbricato). I danni saranno risarciti con applicazione di uno scoperto sempre operante pari al 10%, con il minimo di euro 250,00, che rimane a carico dell’Assicurato. Per i pannelli solari ed i pannelli fotovoltaici, fermo lo scoperto poc’anzi indicato, la garanzia è prestata con un limite massimo di euro 5.000 per periodo assicurativo.
11. Sovraccarico da neve. La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate conseguenti a crollo totale o parziale del tetto causato da sovraccarico di neve. Ai fini della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nella stessa annualità assicurativa, una somma maggiore al 50% di ognuna delle somme assicurate per il Fabbricato e per il Contenuto. La Società non risponde dei danni causati:
- da gelo, valanghe e slavine;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve;
- ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento non sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
- ai lucernari, vetrate e serramenti in genere.
I danni saranno risarciti con applicazione di uno scoperto sempre operante pari al 10%, con il minimo di euro 500,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
12. Sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate, oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da esse.
13. Guasti cagionati allo scopo di impedire o di limitare i danni causati dagli eventi assicurati.
14. Fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore esistenti nei locali assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appositi camini.
15. Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a euro 1.500,00 previa applicazione di una franchigia assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro che rimane a carico dell’Assicurato. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore Furto.
16. I danni provocati dall’effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, subiti da elettrodomestici, audiovisivi, personal computer ed altri apparecchi elettrici od elettronici per uso di casa o personale, ivi compresi i cancelli elettrici. I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 250,00 che rimane a carico dell’Assicurato. La Società non risponde dei danni:
- Causati da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
- Dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o dal fornitore delle cose assicurate.
17. I danni provocati da acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale, ingorgo o traboccamento di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato o porzione di fabbricato, assicurato o contenente le cose assicurate. I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite massimo di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro euro 250,00 che rimane a carico dell’Assicurato. La Società non risponde dei danni dovuti ad umidità e stillicidio.
18. I danni provocati da traboccamento di acqua a seguito di occlusione degli impianti idrici, igienico-sanitari.
150,00 che rimane a carico dell’Assicurato. La Società non risponde dei danni derivanti da rigurgito.
20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro
I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite massimo di euro
19. I danni provocati da rigurgito di fogna, ma soltanto se conseguenti ad occlusione di impianto facente parte del fabbricato. I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite massimo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 250,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
20. I danni provocati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi. I danni saranno risarciti fino al limite massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 250,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
21. I danni derivanti da gelo che comporti spargimento d’acqua a seguito di rottura delle condutture. La garanzia si intende operante purché l’abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecutive prima del sinistro. I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite massimo di euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 250,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
La garanzia, fermo il disposto dell’Art. 40 – Limite xxxxxxx xxxxxxxxxx, è inoltre estesa a:
22. Le spese per la ricerca e riparazione dei guasti relativi alle garanzie contraddistinte dai punti 17 e 18 del presente Articolo. I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il limite massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 250,00 che rimane a carico dell’Assicurato. La garanzia comprende anche i danni connessi ad impianti di riscaldamento realizzati con pannelli radianti costituiti da serpentine in tubi annegati nei solai e/o nei pavimenti.
23. Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di Polizza.
24. Le spese per rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto (nei casi in cui la rimozione fosse
indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato) resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 2.500,00 per periodo assicurativo.
25. Le spese sostenute dall’Assicurato per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali), durante il periodo in cui l’abitazione è resa inabitabile a seguito di sinistro risarcibile. La garanzia è prestata con il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di Polizza per il fabbricato con il massimo di euro 2.500,00 per periodo di assicurazione.
26. Le spese sostenute dall’Assicurato per il trasloco dell’arredamento domestico non danneggiato, assicurato come contenuto, qualora il sinistro abbia reso inagibile l’abitazione. La garanzia è prestata con il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di Polizza per il contenuto con il massimo di euro 2.500,00 per periodo di assicurazione.
27. Le spese sostenute per il rifacimento documenti personali distrutti o danneggiati in occasione degli eventi assicurati. I danni saranno risarciti con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 100,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
28. Le spese per l’onorario del Perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri. La garanzia è prestata con il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di Polizza per il contenuto con il massimo di euro 2.500,00 per periodo di assicurazione.
29. Le spese sostenute per la sostituzione di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, specchio, marmo, stabilmente collocate, con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di trasporto ed installazione, la cui rottura sia stata causata accidentalmente. Sono esclusi i danni:
- Derivanti da operazioni di trasloco, da rimozioni, da restauri e da lavori in genere sulle lastre e sui relativi supporti, sostegni o cornici;
- Determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o deficiente manutenzione;
- Derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso o da assestamenti del fabbricato.
Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente garanzia le rigature e le scheggiature. Questa garanzia è prestata fino ad un massimo di euro 2.000,00 per periodo di assicurazione.
30. Le spese relative all’anomalo consumo di acqua potabile in conseguenza di una rottura degli impianti di adduzione, fino alla concorrenza di euro 400,00 per sinistro ed anno assicurativo. Si intendono escluse le rotture agli impianti di irrigazione.
31. Le spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile in caso di perdita a seguito di guasto accidentale della cisterna e/o delle tubazioni di alimentazione della caldaia. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
32. Le spese per onorari dei tecnici, ingegneri e architetti che l’Assicurato avrà scelto e nominato per l’attività di riprogettazione, resesi necessarie per la ricostruzione del fabbricato fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
33. Le spese sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa dei disagi psicologici, esclusi i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dai suoi familiari a seguito di incendio e scoppio, indennizzabili ai sensi di Polizza fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
34. Le spese sostenute per il riacquisto delle provviste contenute in frigoriferi e congelatori, a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno conseguente a:
- eventi compresi in garanzia;
- eventi accidentali a seguito di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi d’adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.
Sono esclusi:
- I danni dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o d’installazione;
- I danni derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 300,00 per sinistro ed anno assicurativo.
35. Le spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali portati dall’Assicurato e dai suoi familiari, presso terzi per pulizia, manutenzione e riparazione come conseguenza esclusiva di un sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio, purché l’ubicazione abbia gli stessi requisiti del fabbricato assicurato dalla presente copertura, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto.
36. Le spese sostenute per il rimpiazzo degli effetti personali portati dell’Assicurato e dei suoi familiari, ricoverati in auto, camper, roulotte, di proprietà dell’Assicurato o di un suo convivente, come conseguenza esclusiva di un sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di euro 1.000,00 per periodo assicurativo, escluso denaro e gioielli.
37. Le spese sostenute per il riassetto locali, qualora l’Assicurato subisse, come conseguenza esclusiva di un sinistro indennizzabile a termini del Settore Incendio, menomazioni fisiche di grave entità che comportino la necessità di realizzare adattamenti funzionali al fabbricato onde renderlo lui fruibile, la Compagnia rimborserà le spese sostenute per la realizzazione materiale delle opere di adattamento fino ad un massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. La presente estensione di garanzia vale esclusivamente per la dimora abituale indicata nel Simplo di Polizza e non comprende le spese relative ad addizioni e migliorie di carattere estetico od architettonico, o ad opere che non siano strettamente necessarie a garantire alla persona danneggiata il ripristino della fruibilità dei locali. La menomazione che determina la necessità dell’intervento di adattamento funzionale dei locali deve essere certificata da idonea documentazione medica.
38. I costi e/o oneri di urbanizzazione che l’Assicurato dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione della casa come conseguenza esclusiva di un sinistro indennizzabile a termini del settore incendio, in
base alle disposizioni di Xxxxx in vigore al momento della ricostruzione fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
39. La perdita pigioni: la Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato di un importo aggiuntivo sino alla concorrenza del 20% di quello liquidabile a termini di Polizza per il danno materiale e diretto per mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre sei mesi.
Art. 35 – COLPA GRAVE PER IL SETTORE INCENDIO
I danni causati dagli eventi coperti vengono indennizzati anche se causati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato e/o delle persone di cui deve rispondere.
GARANZIE OPZIONALI
Art. 36 – GARANZIE AGGIUNTIVE PER IL SETTORE INCENDIO
A) Pacchetto estensione
Ad integrazione dell’Art. 34 del Settore Incendio, la copertura assicurativa viene estesa come segue:
a) Ricerca e riparazione perdite di gas. La Società indennizza, sempre che sia assicurato il fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentale, le spese di ricerca e riparazione che abbiano provocato la fuoriuscita e dispersione di gas dalle relative tubazioni, inoltre:
1) per le tubature installate nel fabbricato, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas, nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate;
2) per quelle interrate, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata;
I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato con il limite massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 150,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
b) Tubazioni interrate. La Società indennizza, purché assicurato il fabbricato, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto per la sostituzione delle tubazioni danneggiate (escluse quelle di irrigazione). I danni saranno risarciti fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato con il limite massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 150,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
c) Bonus annullamento franchigia. Qualora il Contraente abbia sottoscritto in Polizza, relativamente al Settore Incendio la “Forma con Franchigia” e qualora la Compagnia, per 5 anni consecutivi, non abbia liquidato all’Assicurato Sinistri che abbiano interessato garanzie per i danni al fabbricato e/o al contenuto assicurati, a parziale deroga delle norme che regolano i relativi Settori, la Compagnia liquida il primo Sinistro indennizzabile senza applicazione dell’eventuale franchigia prevista. Per usufruire dell’annullamento della Franchigia si contano le annualità a partire da quella successiva alla data di liquidazione del Sinistro più recente.
d) Danni elettrici di riscaldamento autonomo. Qualora non sia stata assicurata la partita Incendio Fabbricato, la garanzia Incendio - Contenuto si intende estesa ai danni elettrici alle caldaie di riscaldamento autonomo o altri apparecchi/ macchinari per la stessa destinazione d’uso, a servizio dell’unità assicurata con la presente copertura dell’abitazione adibita a dimora abituale dell’Assicurato.
L’estensione opera solo in assenza di eventuali coperture globali fabbricati sugli stessi beni. La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di euro 1.500,00 per sinistro ed anno, con applicazione di una franchigia assoluta di euro 150,00 per sinistro che rimane a carico dell’Assicurato.
e) Veicoli immatricolati al P.R.A. La Società indennizza i danni a veicoli targati purché regolarmente coperti da Polizza RCA presso la medesima Società, purché il danno sia contestuale ad evento che colpisce il fabbricato assicurato o parte di esso (box, rimessa od altro similare) e, come danno accessorio al fabbricato venga coinvolto un veicolo. La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per sinistro ed anno, con applicazione di una franchigia assoluta di euro 150,00 per sinistro che rimane a carico dell’Assicurato.
B) Terremoto
Ai sensi della presente garanzia, in deroga all’art. 37 lettera A), sono indennizzabili i danni materiali e diretti – compresi quelli causati da Incendio, Esplosione, Scoppio – subiti dal Fabbricato e dal suo Contenuto per effetto di terremoto.
Per terremoto si intende un seguito di scosse, originatesi da un punto più o meno profondo della crosta terrestre per effetto di fenomeni di natura tettonica, che imprimono un movimento a carattere vibratorio ad una zona più o meno estesa della superficie terrestre. Tale fenomeno può essere classificato come “sussultorio”, qualora sia caratterizzato da vibrazioni dirette secondo la verticale del luogo di osservazione, oppure come “ondulatorio”, qualora sia caratterizzato da vibrazioni in senso orizzontale.
Agli effetti di questa garanzia si precisa che le scosse registrate nei tre giorni successivi a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati, pertanto, un singolo sinistro.
La presente garanzia non opera in relazione ai fenomeni tellurici classificati dalle Autorità con un magnitudo pari o inferiore a 4 secondo la Scala Xxxxxxx o valori equivalenti.
L’Impresa non risponde dei danni:
• causati da emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
• causati da eruzione vulcanica, inondazione, mareggiate, maremoti, maree, alluvioni, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, anche se conseguenti a terremoti;
• causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
• causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d’aria;
• causati da sovraccarico neve o fenomeno elettrico;
• causati dalla fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento, compresi gli scaldabagni;
• causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione;
• subiti da enti mobili all’aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture;
• subiti da fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
• subiti da abitazioni non a norma con le disposizioni di legge anti-sisma al momento della costruzione del fabbricato;
• subiti da abitazioni possedute a qualsiasi titolo da associazioni, società, imprese, istituti ed enti pubblici;
• subiti da abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia al momento della costruzione;
• subiti da abitazioni dichiarate inagibili con ordinanza dell’Autorità (al momento dell’emissione della polizza);
• subiti da apparecchi tecnologici, da bestiame, da oggetti di valore e da oggetti di pregio;
• subiti dall’abitazione assicurata a causa di fenomeni di inquinamento, pur conseguenti al terremoto;
• causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
• conseguenti a furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Resta espressamente inteso come la copertura assicurativa prestata con il presente contratto non potrà in nessun caso operare in relazione alle parti comuni o condominiali dell’abitazione assicurata.
Sono altresì esclusi dalla presente copertura i danni derivanti da:
1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
3. ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti 1) e 2).
La presente copertura opererà entro i seguenti limiti per ciascun sinistro:
• 70% della somma assicurata (così come risultante dalla Scheda di polizza) per quanto riguarda i danni patiti dal Fabbricato;
• 100% della somma assicurata (così come risultante dalla Scheda di polizza) per quanto riguarda i danni patiti dal Contenuto;
• la somma assicurata del Contenuto è limitata al 20% della somma assicurata del Fabbricato.
Resta inteso che in nessun caso la somma assicurata potrà essere superiore a euro 1.000.000,00 (Somma assicurata Fabbricato + Somma assicurata Contenuto).
In ogni caso, l’Impresa, verificata l’indennizzabilità del sinistro, liquiderà lo stesso applicando una franchigia assoluta pari al 10% della Somma assicurata (sia sul Fabbricato che sul Contenuto), con un minimo di euro 5.000,00.
C) Alluvione
La Società, a parziale deroga dell’Art. 37 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da alluvioni e inondazioni. La Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da Incendio, Esplosione o Scoppio, subiti dal fabbricato assicurato causati da formazione occasionale di ruscelli a seguito di eccesso di precipitazioni atmosferiche oppure da fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di bacini naturali od artificiali o di corsi d’acqua, anche se provocata da Terremoto, da franamento, da cedimento o da smotta- mento del terreno, quando detto evento si manifesti in maniera violenta e devastante i cui effetti prodotti siano riscontrabili su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
Il pagamento dell’indennizzo relativo alle presenti garanzie sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.
D) Aumento fenomeno elettrico
A parziale deroga dell’Art. 34 comma 16 del Settore Incendio, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
E) Esclusione danni d’acqua
A deroga dell’Art. 34 comma 17 e 18, le garanzie “danni provocati da acqua condotta” e “traboccamento di acqua” s’intendono non operanti.
F) Esclusione ricerca guasti
A deroga dell’Art. 34 comma 22, la garanzia “spese di ricerca e riparazione” s’intende non operante.
G) Esclusione danni elettrici
A parziale deroga dell’Art. 34 comma 16, la garanzia “correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici” s’intende non operante.
H) Cassette di sicurezza
La Società si obbliga a risarcire l’Assicurato, fino alla concorrenza della relativa somma assicurata nel Simplo di Polizza, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da incendio e scoppio, denaro, titoli di credito in genere, gioielli e preziosi contenuti nelle cassette di sicurezza, intestate all’Assicurato o alle persone con lui conviventi, trovantesi nei locali appositamente attrezzati per tale tipo di custodia presso la banca o istituto dì credito o altri istituti regolarmente autorizzati. La presente garanzia è operante in secondo rischio ove presente contratto di copertura assicurativa dell’Istituto stesso.
I) Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro, causato da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabile a termini della presente Polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
J) Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile risponde, secondo le norme relative al settore Incendio, comprese quelle concernenti la liquidazione dei sinistri, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio compreso le garanzie aggiuntive del settore Incendio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 del Codice civile qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di Polizza.
K) Copertura (mutuo) base
Premesso che la copertura è prestata nella formula a valore intero a favore dell’Ente vincolatario con il quale è stato contratto un mutuo ipotecario, la copertura, a deroga dell’Art. 34 del Settore Incendio, deve intendersi operante esclusivamente per il fabbricato e per i rischi di seguito indicati:
1. i danni materiali alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi:
a) direttamente causati da:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.
2. i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
3. le spese necessarie per demolire, sgomberare e traspor- tare al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di Polizza, fermo quanto previsto dall’Art. 40 – Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
L’assicurazione è prestata a “valore a nuovo”, intendendosi per tale il costo per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso il solo valore dell’area.
L) Copertura (mutuo) estesa
Se nel Simplo di Xxxxxxx è richiamata la presente Condizione aggiuntiva, la Società, oltre quanto previsto dalla successiva lett. N, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
- trombe d’aria, tempeste, grandine, bufere, uragani quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non; sono compresi i danni da bagnamento a parti interne del fabbricato e del relativo contenuto, conseguenti a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, pareti o serramenti dalla violenza dei suddetti eventi, tali danni verranno indennizzati previa deduzione della franchigia di euro 150,00; sono sempre esclusi i danni a lucernari, manufatti in plastica, a fabbricati aperti da uno o più lati e agli enti negli stessi contenuti;
- atti vandalici o dolosi, anche qualora si verificassero in occasione di tumulto popolare, sommossa, sciopero, tali danni saranno indennizzati previa deduzione della franchigia di euro 250,00 per sinistro; sono esclusi i danni commessi in occasione di furto, rapina o loro tentativi;
- acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel fabbricato, tali danni verranno indennizzati previa deduzione della franchigia di euro 150,00;
- correnti o scariche o altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l’azione del fulmine o dell’elettricità atmosferica, tali danni saranno indennizzati previa deduzione della franchigia di euro 100,00 per sinistro e fino alla concorrenza di euro 600,00 per periodo assicurativo. La garanzia vale limitatamente agli apparecchi elettrodomestici, audio ed audiovisivi di proprietà dell’Assicurato. Sono esclusi i danni alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, nonché i danni dovuti ad usura o manomissione.
L’assicurazione è prestata a “valore a nuovo”, intendendosi per tale il costo per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluso il solo valore dell’area.
M) Forma con franchigia “A”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel settore Incendio Fabbricato e Contenuto sono state prestate con una franchigia assoluta di euro 250,00 per singolo sinistro, salvi i casi in cui è già prevista una franchigia superiore, che continui ad applicarsi.
N) Forma con franchigia “B”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel settore Incendio Fabbricato e Contenuto sono state prestate con una franchigia assoluta di euro 500,00 per singolo sinistro, salvi i casi in cui è già prevista una franchigia superiore, che continui ad applicarsi.
O) Forma con franchigia “C”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel settore Incendio
Fabbricato e Contenuto sono state prestate con una franchigia assoluta di euro 750,00 per singolo sinistro, salvi i casi in cui è già prevista una franchigia superiore, che continui ad applicarsi.
P) Forma con franchigia “D”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel settore Incendio Fabbricato e Contenuto sono state prestate con una franchigia assoluta di euro 5.000,00 per singolo sinistro, salvi i casi in cui è già prevista una franchigia superiore, che continui ad applicarsi.
CHE COSA NON È ASSICURATO PER IL SETTORE INCENDIO
Art. 37 – COSA NON COMPRENDE L’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE INCENDIO
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, alluvioni e frane salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di atti di guerra, di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, d’invasione, di terrorismo e simili salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
d) derivanti da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche; e) causati o agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo;
f) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; g) all’apparecchio o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l’evento è determinato da usura,
corrosione o difetti di materiale;
h) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
i) da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer; j) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli
espressamente previsti in Polizza.
Art. 38 – ESCLUSIONE DI BENI GIÀ GARANTITI CON POLIZZA LEASING PER IL SETTORE INCENDIO
Se non diversamente convenuto, dall’assicurazione sono esclusi beni già garantiti con polizza “Leasing” e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.
Art. 39 – COSA NON COMPRENDONO LE GARANZIE AGGIUNTIVE PER IL SETTORE INCENDIO
A parziale deroga dell’Art. 36 lett.:
A) Pacchetto estensioni
d) Xxxxx elettrici ad apparecchi. La Società non risponde dei danni:
- causati da deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
- dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o dal fornitore delle cose assicurate.
B) Terremoto
La Società non indennizza i danni:
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati;
- conseguenti a rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- dovuti a normale assestamento del terreno.
- ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse.
C) Alluvione
La Società non indennizza i danni:
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti dell’alluvione sugli enti assicurati;
- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- dovuti a normale assestamento del terreno;
- a fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse;
- di sciacallaggio;
- a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento o ristrutturazione;
- indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- ai locali interrati, seminterrati e, in ogni caso, a tutti i locali la cui linea perimetrale del pavimento si trovi per oltre la metà della sua lunghezza al di sotto del livello del terreno addossato alla costruzione;
- causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell’alluvione o dell’inondazione;
- di franamento, di cedimento o di smottamento del terreno;
- a fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona vietata alla data di costruzione delle stesse;
- mareggiate, maree, maremoti.
D) Ricorso terzi
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- derivanti da spargimento di acqua che non sia diretta conseguenza di incendio, esplosione o scoppio;
- di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell’acqua dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente con lui convivente; esclusivamente per i danni da incendio, esplosione e scoppio, sono considerati terzi i genitori ed i figli del Contraente se residenti in unità immobiliari distinte;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice civile.
Per tutte le garanzie previste all’art. 36 sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati da dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei familiari conviventi;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni;
e) conseguenti ad infiltrazioni di acqua piovana, a neve, a gelo, a rigurgito di sistemi di scarico;
f) di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è operante la garanzia;
g) causati da sviluppo di fumi, gas o vapori (salvo quanto previsto dall’Art. 36 lett O lettera b;
h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) causati da tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato; j) derivanti da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche;
k) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; l) conseguenti a virus informatici;
m) da inquinamento e contaminazione.
LIMITI DI COPERTURA DEL SETTORE INCENDIO
Art. 40 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO PER IL SETTORE INCENDIO
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 Codice civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 41 – REGOLAZIONI DI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER IL SETTORE INCENDIO
Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’indennità da liquidare verrà determinata ai sensi dell’Art. 29 – Determinazione del danno, senza tenere conto di eventuali franchigie e/o scoperti, che verranno dedotti successivamente dell’importo calcolato.
Art. 42 – SOTTO LIMITI DI INDENNIZZO PER L’ASSICURAZIONE DEL CONTENUTO PER IL SETTORE INCENDIO
Nel caso sia assicurato il contenuto, la garanzia è prestata con i seguenti sotto limiti di indennizzo:
• Euro 15.000,00 per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato;
• Euro 10.000,00 complessivamente per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;
• 5% della somma assicurata alla partita “contenuto” per denaro, con il massimo di euro 1.000,00.
Art. 43 – RIEPILOGO FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO PER IL SETTORE INCENDIO
Relativamente alle garanzie prestate dal presente Xxxxxxx, vengono riportate le franchigie (che diventano minimo in presenza di uno scoperto), gli scoperti e i limiti di indennizzo applicati, più precisamente come indicato nella Tabella A.
Tabella A – Franchigia / Scoperto, Limiti di indennizzo
Garanzia | Franchigia / Scoperto | Limite di indennizzo persinistro e anno assicurativo |
Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalicie dolosi (Art. 34, num. 9) | Scoperto 10% rispetto al danno indennizzabile, con il minimo euro 250,00 | - |
Eventi atmosferici (Art. 34, num. 10) | Scoperto 10% rispetto al danno indennizzabile, con il minimo euro 250,00 | - |
Eventi atmosferici su pannelli solari e fotovoltaici (Art. 34, num. 10) | Scoperto 10% rispetto al danno indennizzabile, con il minimo euro 250,00 | euro 5.000,00 |
Sovraccarico neve (Art. 34, num. 11) | Scoperto 10% rispetto al danno indennizzabile, con il minimo euro 500,00 | 50% somma assicurato fabbricato e/o contenuto |
Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi (Art. 34, num. 15) | euro 100,00 | euro 1.500,00 |
Fenomeno elettrico (Art. 34, num. 16) | euro 250,00 | 10% somma assicurata, max euro 5.000,00 |
Acqua condotta (Art. 34, num. 17) | euro 250,00 | 10% somma assicurata, max euro 20.000,00 |
Traboccamento di acqua a seguito di occlusione (Art. 34, num. 18) | euro 150,00 | 10% somma assicurata, max euro 20.000,00 |
Rigurgito di fogna (Art. 34, num. 19) | euro 250,00 | 10% somma assicurata, max euro 2.500,00 |
Xxxxxxxxxxx acqua a seguito rottura apparecchiature domestiche (Art. 34, num. 20) | euro 250,00 | 10% somma assicurata, max euro 1.500,00 |
Gelo (Art. 34, num. 21) | euro 250,00 | 10% somma assicurata, max euro 2.500,00 |
Spese di ricerca e riparazione da acqua condotta e traboccamento (Art. 34, num. 22) | euro 250,00 | 10% somma assicurata max euro 3.000,00 |
Demolizione e sgombero (Art. 34, num. 23) | - | 10% dell’indennizzo |
Rimozione e deposito presso terzi e ricollocamento contenuto (Art. 34, num. 24) | - | 10% somma assicurata contenuto max euro 2.500,00 |
Alloggio sostitutivo (Art. 34, num. 25) | - | 10% dell’indennizzo per il fabbricato max euro 2.500,00 |
Trasloco (Art. 34, num. 26) | - | 10% dell’indennizzo per il contenuto max euro 2.500,00 |
Rifacimento documenti(Art. 34, num. 27) | euro 100,00 | - |
Onorario perito (Art. 34, num. 28) | - | 10% somma assicurata contenuto max euro 2.500,00 |
Lastre e cristalli (Art. 34, num. 29) | - | euro 2.000,00 |
Consumo anomalo acqua potabile (Art. 34, num. 30) | - | euro 400,00 |
Rimpiazzo combustibile(Art. 34, num. 31) | - | euro 1.500,00 |
Onorari tecnici, ingegneri e architetti (Art. 34, num. 32) | - | euro 10.000,00 |
Spese sanitarie (Art. 34, num. 33) | - | euro 5.000,00 |
Xxxxxxxxxx provviste in frigoriferi e congelatori(Art. 34, num. 34) | - | euro 300,00 |
Rimpiazzo effetti personalic/o terzi per pulizia (Art. 34, num. 35) | - | 10% somma assicurata contenuto |
Rimpiazzo effetti personali ricoverati in auto, camper, roulotte (Art. 34, num. 36) | - | 10% somma assicurata contenuto max euro 1.000,00 |
Spese riassetto locali (Art. 34, num. 37) | - | euro 10.000,00 |
Oneri di urbanizzazione (Art. 34, num. 38) | - | euro 10.000,00 |
Perdita pigioni (Art. 34, num. 39) | - | fino al 20% di quello liquidabile a termini di Polizza |
Gioielli, preziosi e collezioni (Art. 42) | - | euro 10.000,00 |
Denaro (Art. 42) | - | 5% somma assicurata contenuto max euro 1.000,00 |
Oggetti pregiati (Art. 42) | - | euro 15.000,00 per singolo oggetto |
DOVE VALE LA COPERTURA?
Art. 44 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE INCENDIO
La copertura assicurativa per il settore Incendio è limitata al territorio italiano, a quello della Repubblica di San Marino e a quello dello Stato della Città del Vaticano.
CAPITOLO 0 - XXXXX
(Xx seguenti garanzie devono intendersi valide solo se espressamente richiamate in Polizza) NORME CHE REGOLANO IL SETTORE FURTO
Art. 45 – TITOLI DI CREDITO PER IL SETTORE FURTO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) La Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) L’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) Il loro valore è dato dalla somma da essi riportata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 46 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE PER IL SETTORE FURTO
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 47 – TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE PER IL SETTORE FURTO
In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell’ effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l’avviso, salvo il disposto dell’Art. 3 delle “Norme che regolano l’assicurazione in generale”, se il trasloco comporta aggravamento del rischio.
Art. 48 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO PER IL SETTORE FURTO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 49 – NORME RELATIVE AI SINISTRI PER IL SETTORE FURTO
Si intendono integralmente richiamati gli articoli previsti dalle Norme relative ai Settori Furto: Artt. 46, 48, 51, 55, 57, 66, 126,
132, 133.
Art. 50 – ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO PER IL SETTORE FURTO
L’assicurazione di cui al presente settore “Furto” è prestata a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice civile.
Art. 51 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI PER I SETTORE FURTO
Fermo il disposto dell’Art. 8 – Altre assicurazioni, L’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato;
qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente, superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Art. 52 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE PER I L SETTORE FURTO
Il “valore delle cose assicurate” al momento del sinistro viene determinato stimandone, con riferimento temporale al sinistro, separatamente il relativo valore a nuovo sia per il fabbricato che per il contenuto.
Art. 53 – RACCOLTE E COLLEZIONI PER IL SETTORE FURTO
Qualora una raccolta o collezione venga distrutta, sottratta, danneggiata o distrutta solo parzialmente, la Società risarcirà unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle singole parti.
Rimangono ferme le disposizioni dell’Art. 67 – Sotto limiti di indennizzo per il Settore Furto.
Art. 54 – DETERMINAZIONE DEL DANNO PER IL SETTORE FURTO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita, prevista dal settore di garanzia interessato dal sinistro, la determinazione del danno è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I - Fabbricato. Si stima il relativo “valore a nuovo”; pertanto, l’ammontare del danno risarcibile è pari alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte, escluso il valore dell’area, e per riparare quelle soltanto danneggiate, diminuita del valore dei residui.
II - Contenuto. Si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o uguali od equivalenti per caratteristiche, funzionalità, uso e qualità, diminuita del valore dei residui. Rimangono ferme le disposizioni dell’Art. 67 - Sottolimiti di indennizzo per l’assicurazione Furto del Settore Furto. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra.
III - Contenuto. Qualora richiamata la Condizione Aggiuntiva Art. 36 Lett E), la determinazione del danno si intende operante come segue: l’ammontare del danno è dato dal valore che le cose distrutte o sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Rimangono ferme le disposizioni dell’Art. 67 – Sotto limiti di indennizzo per l’assicurazione Furto del Settore Furto.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra.
Art. 55 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO PER IL SETTORE FURTO
In caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione del premio. La Società, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di premio, con riguardo all’importo del reintegro delle stesse somme assicurate, dalla data della richiesta fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.
Qual’ ora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Art. 56 – COSE DI PROPRIETÀ DEL CONIUGE O DI TERZI PER IL SETTORE FURTO
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati dal Contraente e dalla Società. Spetta, in particolare, al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
Art. 57 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO/ PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO/MOTIVI DI CONTESTAZIONE PER IL SETTORE FURTO
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla quantificazione, ovvero provvede a comunicare i motivi per i quali non ritiene di procedere alla liquidazione del danno. Il pagamento non potrà avvenire nel caso in cui sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la mancanza della titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorrono le esclusioni previste dall’Art.63 lettera b), Settore “Furto”.
OGGETTO DELLA COPERTURA DEL SETTORE FURTO GARANZIA BASE
Art. 58 – COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE FURTO
La Società si obbliga a indennizzare, per ogni anno assicurativo e nei limiti della somma assicurata, l’Assicurato dei danni materiali e diretti a Lui derivanti dal furto delle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
4. con l’uso di chiavi vere smarrite o sottratte all’Assicurato, ai conviventi od agli eventuali ospiti. L’assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o della sottrazione all’Autorità competente, sino alle ore 24 del terzo giorno successivo.
La garanzia è inoltre estesa, fermo il disposto dell’Art. 65 – Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, a:
a) rapina ed estorsione, anche se iniziate all’esterno dei locali, prelevando e costringendo all’interno le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, portate a termine nei locali stessi;
b) furto perpetrato da collaboratori domestici durante lo svolgimento delle loro mansioni all’interno dei locali contenenti le cose assicurate, purché avvenuto e denunciato durante il periodo di validità della Polizza. L’Assicurato deve presentare denuncia all’Autorità competente ed esibire alla Società copia vistata di detta denuncia. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con i sotto limiti di indennizzo di cui al successivo Art. 67;
c) furto agevolato utilizzando ponteggi/impalcature esterni ai locali, installati da terzi per lavori di manutenzione, senza effrazione di mezzi di chiusura o con effrazione di mezzi di chiusura non conformi a quanto stabilito. La garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 20% sul danno liquidabile a termini di Polizza;
d) guasti causati dai ladri, in occasione del reato, consumato o tentato, risarcibile a termini contrattuali, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi fino alla concorrenza di euro 3.500,00;
e) atti vandalici commessi dagli autori del reato, consumato o tentato, risarcibile a termini contrattuali, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata;
f) guasti causati alle cose assicurate in occasione del reato consumato o tentato risarcibile a termini contrattuali;
g) furto, rapina/estorsione di capi di vestiario personali, valori e preziosi, quando portati dall’Assicurato e dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura (esclusi alberghi e pensioni), ubicati nel territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, locali temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in luogo. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, con i sotto limiti di indennizzo di cui al successivo Art. 67;
h) le spese per l’onorario del Perito che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri, fino alla concorrenza del 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di euro 3.000,00;
i) le spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti all’Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare a seguito di furto e purché le stesse vengano documentate. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la garanzia “furto contenuto”, con il massimo di euro 500,00;
j) le spese per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione delle chiavi di ingresso dell’abitazione purché la sostituzione avvenga entro 48 ore dalla sottrazione e l’evento sia stato denunciato alle autorità competenti. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la garanzia “furto contenuto”, con il massimo di euro 500,00;
k) le spese sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa dei disagi psicologici, esclusi i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dai suoi familiari a seguito di xxxxxx, rapina ed estorsione, tentati o consumati, indennizzabili ai sensi di Polizza. La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
l) l’uso fraudolento e clonazione di carte di credito e bancomat, a patto che l’Assicurato:
- abbia provveduto al blocco della carta entro le 24 ore successive al momento in cui si accorge del fatto ai numeri verdi predisposti a tal fine dall’Istituto di credito;
- abbia sporto regolare denuncia alle Autorità;
- entro 48 ore dalla data di richiesta telefonica del blocco della propria carta di credito o bancomat, abbia confermato la richiesta di blocco per raccomandata AR.
La garanzia è prestata in aumento agli eventuali indennizzi riconosciuti all’Assicurato dall’Istituto di credito emittente la carta di credito o bancomat, fino alla concorrenza di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo;
m) furto commesso nell’abitazione contenente i beni assicurati con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione dell’Assicurato o di un suo componente del suo nucleo familiare purché di età superiore ai 12 anni.
Art. 59 – FURTO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE PER IL SETTORE FURTO
La copertura assicurativa comprende i danni da furto o smarrimento subiti all’esterno dell’abitazione in occasione di un incidente stradale. La garanzia non comprende preziosi e denaro.
Art. 60 – MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI PER IL SETTORE FURTO
L’assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei già menzionati rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Qualora, in caso di furto, dovesse risultare che l’autore del reato sia penetrato nei locali attraverso un’apertura difesa da mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopra descritti, oppure, in caso di presenza di persone all’interno dei locali, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Art. 61 – SCIPPO, RAPINA, ESTORSIONE PER IL SETTORE FURTO
La Società si obbliga a indennizzare, nei limiti della somma assicurata indicata nel Simplo di Polizza per la garanzia “scippo, rapina, estorsione” con il limite massimo di euro 500,00 per denaro, l’Assicurato dei danni materiali e diretti a Lui derivanti da scippo e rapina di gioielli, valori, denaro, pellicce od altri oggetti di uso personale, commessi al di fuori dei locali di abitazione, entro il territorio dei Paesi aderenti all’Unione Europea, sottratti all’Assicurato stesso e/o ai suoi familiari conviventi, compreso il furto commesso in seguito ad infortunio o malore della persona derubata. La garanzia non vale:
- per le persone di età inferiore a 14 anni, salvo che si trovino in compagnia di persona adulta;
- per i preziosi, gioielli, valori ed altre cose che attengono ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.
GARANZIE OPZIONALI
Art. 62 – Garanzie Aggiuntive per il Settore Furto
A) Estensioni garanzia
A deroga delle Norme contrattuali di cui agli Artt. 58 e 61 del “Settore Furto”, l’assicurazione viene estesa a:
1) scippo, rapina ed estorsione, all’interno della Comunità Europea fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita furto contenuto con il massimo di euro 1.000,00;
2) furto degli effetti personali portati dall’Assicurato e dai suoi familiari, ricoverati in auto, camper e roulotte, di proprietà dell’Assicurato o di un suo convivente purché, a seguito di scasso/effrazione degli stessi, fino alla concorrenza di euro 500,00 per sinistro e periodo assicurativo. Dalla presente estensione devono intendersi esclusi denaro e gioielli;
3) furto degli effetti personali, esclusi valori e gioielli, portati dall’Assicurato e dai suoi familiari, presso terzi per pulizia, manutenzione e riparazione, purché l’ubicazione abbia gli stessi requisiti del fabbricato assicurato e fermi i requisiti sui mezzi di chiusura dalla presente copertura, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita contenuto;
4) furto di pluviali, grondaie e macchinari fissi purché regolarmente installati al fabbricato assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita Furto Contenuto.
B) Impianto d’allarme installato da ditta abilitata
Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia delle garanzie previste dal Settore Xxxxx, che:
- i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta abilitata;
- si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
- ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice, che prevede ispezioni almeno seme strali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche e non prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.
corrisponderà il 75% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 25% a carico dell’Assicurato stesso.
Qualora in caso di sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società
C1) Beni in cassaforte
Relativamente ai beni riposti in armadi corazzati, casseforti murate e no, i limiti di indennizzo previsti all’Art. 65, si intendono così modificati:
a) fino alla concorrenza della somma assicurata nel Simplo di Polizza (vedi partita “Beni in cassaforte”) per xxxxxxxx, preziosi e valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;
b) 10% della somma assicurata, con il massimo di euro 2.000,00, per denaro.
I suddetti limiti di indennizzo rappresentano comunque il massimo risarcimento che la Compagnia corrisponderà per gioielli, preziosi e valori, raccolte e collezioni, siano essi custoditi in armadi corazzati, casseforti murate. La garanzia è operante purché il furto avvenga forzando le difese dei suddetti mezzi di custodia oppure quando vi è stata l’asportazione totale del mezzo di custodia stesso.
C2) Furto gioielli e valori ovunque riposti
Relativamente ai beni NON riposti in armadi corazzati, casseforti murate e no, i limiti di indennizzo previsti all’Art. 65, si intendono così modificati:
c) fino alla concorrenza della somma assicurata nel Simplo di Polizza (vedi partita “Beni ovunque riposti”) per gioielli, preziosi e valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;
d) 10% della somma assicurata, con il massimo di euro 1.000,00, per denaro.
I suddetti limiti di indennizzo rappresentano comunque il massimo risarcimento che la Compagnia corrisponderà per gioielli, preziosi e valori, raccolte e collezioni non protetti all’interno di uno dei mezzi di custodia indicati nel punto C1).
D) Cassette di sicurezza
La Società si obbliga a risarcire l’Assicurato, fino alla concorrenza della relativa somma assicurata per sinistro ed anno assicurativo, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto e rapina di denaro, titoli di credito in genere, gioielli e preziosi contenuti nelle cassette di sicurezza, intestate all’Assicurato o alle persone con lui conviventi, trovantesi nei locali appositamente attrezzati per tale tipo di custodia presso la banca o istituto dì credito o altri istituti regolarmente autorizzati. La presente garanzia è operante in secondo rischio ove presente contratto di copertura assicurativa dell’Istituto stesso.
E) Forma con franchigia “A”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel settore Furto sono state prestate con una franchigia assoluta di euro 500,00 per singolo sinistro, salvi i casi in cui è già prevista una franchigia superiore, che continua ad applicarsi.
F) Forma con franchigia “B”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel settore Furto sono state prestate con una franchigia assoluta di euro 750,00 per singolo sinistro, salvi i casi in cui è già prevista una franchigia superiore, che continua ad applicarsi.
CHE COSA NON È ASSICURATO PER IL SETTORE FURTO
Art. 63 - COSA NON COMPRENDE L’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE FURTO
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche: nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità, di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) agevolati dall’Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave: c) da persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi
comunicanti;
d) da persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere;
e) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
f) da persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’Art. 649 del Codice penale (nn. 1, 2 e 3), anche se non sono coabitanti;
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni oppure scoppi provocati dall’autore del reato;
h) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno, se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati per più di 45 giorni consecutivi. Relativamente a gioielli, valori, carte preziosi, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
i) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
Art. 64 – ESCLUSIONE DI BENI GIÀ GARANTITI CON POLIZZA LEASING PER IL SETTORE FURTO
Se non diversamente convenuto, dall’assicurazione sono esclusi beni già garantiti con polizza “Leasing” e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.
LIMITI DI COPERTURA DEL SETTORE FURTO
Art. 65 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO PER IL SETTORE FURTO
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 Codice civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 66 – REGOLAZIONI DI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER IL SETTORE FURTO
Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l’indennità da liquidare verrà determinata ai sensi dell’Art. 54 – Determinazione del danno, senza tenere conto di eventuali franchigie e/o scoperti, che verranno dedotti successivamente dell’importo calcolato.
Art. 67 – SOTTILIMITI DI INDENNIZZO “FURTO CONTENUTO” E “FURTO GIOIELLI E VALORI” PER IL SETTORE FURTO
Se assicurata la relativa partita, in caso di sinistro, la Società indennizzerà:
1. Per la garanzia furto contenuto:
a) Il 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria, oggetti di antiquariato, con il massimo di euro 15.000,00 per singolo oggetto;
b) 20% della somma assicurata per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, con il massimo di euro 2.000,00 per singolo oggetto.
2. Per la garanzia furto gioielli e valori (se prestata):
c) 10% della somma assicurata, con il massimo di euro 1.000,00 per denaro.
Le garanzie di cui al punto 2 non si intendono operanti per i gioielli e i preziosi ubicati nelle dimore saltuarie e locate a terzi.
Art. 68 – RIEPILOGO FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO PER IL SETTORE FURTO
Relativamente alle garanzie prestate dal presente Xxxxxxx, vengono riportati i limiti di indennizzo applicati, più precisamente come indicato nella Tabella B.
Garanzia | Franchigia | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo |
Furto con utilizzo di ponteggi e/o impalcature (Art. 58, lett c) | - | scoperto del 20% |
Uso fraudolento bancomat e carte di credito (Art. 58, lett l) | - | euro 2.500,00 |
Spese per sostituzione serrature (Art. 58, lett j) | - | 20% somma assicurata max euro 500,00 |
Spese per duplicazione documenti (Art. 58 lett i) | - | 10% somma assicurata max euro 500,00 |
Onorario periti (Art. 58 lett h) | - | 5% indennizzo max euro 3.000,00 |
Spese sanitarie (Art. 58, lett k) | - | euro 5.000,00 |
Atti vandalici (Art. 58, lett e) | - | 20% somma assicurata |
Furto perpetrato da collaboratori domestici (Art. 58, lett b) | - | 10% della somma assicurata |
Guasti cagionati dai ladri (Art 58, lett d) | - | euro 3.500,00 |
Furto rapina/estorsione cose personali in villeggiatura (Art 58, lett g) | - | 10% somma assicurata |
Xxxxxx, rapina ed estorsione (Art. 61) | - | 20% somma assicurata, max euro 500,00 per denaro |
Forma con franchigia “A” (Art. 62, lett E) | euro 500,00 | - |
Forma con franchigia “B” (Art. 62, lett F) | euro 750,00 | - |
DOVE VALE LA COPERTURA?
Art. 69 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE FURTO
La copertura assicurativa per i Settori Incendio e Furto è limitata al territorio italiano, a quello della Repubblica di San Marino e a quello dello Stato della Città del Vaticano.
CAPITOLO 3 - RESPONSABILITÀ CIVILE
(Le seguenti garanzie devono intendersi valide solo se espressamente richiamate in Polizza) NORME CHE REGOLANO IL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 70 – ASSICURAZIONE DI SECONDO RISCHIO PER IL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
assicurazione viene prestata per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la già menzionata polizza.
Qualora esista analoga polizza stipulata con altra Società, per lo stesso rischio e medesime garanzie, la presente
Art. 71 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI PER IL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale
delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di
tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe ed ammende, né delle spese di giustizia penale.
OGGETTO DELLA COPERTURA SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE GARANZIE BASE
Art. 72 – COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE R.C. DELLA VITA PRIVATA PER IL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare e/o i minori in affidamento temporaneo, nei limiti del massimale indicato nel Simplo di Polizza per la Responsabilità per i fatti della vita privata, di quanto questi siano tenuti a pagare - quali civilmente responsabili a termini di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per:
1) danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale che si verifichi nell’ambito della vita privata, ivi compresi i rischi derivanti:
a) alle cose o agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo o destinazione con il limite di risarcimento di euro 500,00;
b) da conduzione della dimora abituale e/o saltuaria, nonché dei beni mobili in esse contenute comprese le relative pertinenze e quote di parti comuni e relativi impianti fissi. Sono compresi i danni causati dall’Assicurato e dai suoi familiari ai locali presi in locazione temporanea durante i periodi di villeggiatura o durante i periodi di studio dei figli (purché sullo stesso stato di famiglia), la presente estensione comprende anche i danni da incendio, esplosione e scoppio arrecati ai locali stessi, nonché all’arredo domestico di terzi in essi presenti, per tale garanzia resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di euro 500,00;
c) da intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande;
d) dall’uso di giocattoli, anche a motore;
e) dalla proprietà, nonché dall’uso, di biciclette anche con motore elettrico e carrozzine con motore elettrico per disabili, compreso l’uso per servizio da parte dei domestici, con espressa esclusione di qualsiasi tipologia di monopattino elettrico o comunque dotato di sistema di propulsione;
f) dalla proprietà, nonché dall’uso personale e diretto, di cavalli ed altri animali da sella;
g) dalla proprietà e conduzione di impianti e attrezzature sportive ad uso domestico.
h) dalla proprietà, uso e detenzione di armi, anche da fuoco, compreso l’uso personale per difesa, tiro a segno e tiro a volo (escluso l’esercizio dell’attività venatoria);
i) da fatto colposo inerente alla vita privata delle persone alla pari temporaneamente ospiti dell’Assicurato;
j) da responsabilità personale derivante dalla partecipazione ad attività sociali o di volontariato;
k) da responsabilità per la partecipazione quale genitore ad attività scolastiche previste dai Decreti Delegati od autorizzate dalle Autorità Scolastiche;
l) dalla proprietà ed uso di imbarcazioni, a vela o a remi, fino a metri 6,50 di lunghezza e di wind-surf, purché non dati a noleggio o in locazione;
m) dalla pratica di hobby quali: modellismo/aereo modellismo, sempre escluso l’utilizzo di droni, campeggio, bricolage, giardinaggio (la garanzia comprende l’impiego di piccoli utensili e attrezzature anche a motore quali, ad esempio: decespugliatori, motoseghe, motozappe, tagliasiepi, tosaerba anche se utilizzati come spazzaneve);
n) dalla pratica di attività sportive comuni, compresa la partecipazione a gare dilettantistiche. È invece esclusa qualsiasi attività sportiva che assuma carattere professionale nonché la pratica del parapendio e del paracadutismo; Si specifica che per quanto riguarda le attività di sci alpino e snowboard la copertura opererà anche in relazione alla partecipazione a prove, gare e relativi allenamenti (DL 28 febbraio 2021, n. 40). Rimane in ogni caso esclusa qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo o comunque tale da costituire reddito.
o) da incendio di veicoli a motore ad uso privato, comprese le roulotte e i carrelli da campeggio, di proprietà dell’Assicurato e/o dei familiari conviventi e posti su aree private;
p) dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
q) in caso di guida di veicoli e natanti non di sua proprietà per lesioni corporali provocate a terzi; la garanzia è valida sempre che l’Assicurato sia abilitato alla guida, a norma delle disposizioni di legge. La presente garanzia e prestata con il limite di risarcimento di euro 50.000,00;
r) per danni provocati a terzi, trasportati e no, dai figli minorenni dell’Assicurato a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di veicoli e natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla Legge per la loro guida ed uso. La validità dell’estensione di garanzia è subordinata all’esistenza, sui veicoli interessati, di operante copertura assicurativa verso terzi, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni;
s) da fatti volontari di figli portatori di handicap o minori temporaneamente affidati all’Assicurato;
t) alla responsabilità per danni provocati dagli Assicurati, per loro responsabilità personale, nella loro qualità di trasportati su veicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi, esclusi i danni al veicolo stesso;
u) dalla proprietà e/o custodia di animali da compagnia di piccola taglia, da cortile, da sella (escluso cani e gatti). La presente garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di euro 50,00.
2) Lesioni personali subite da collaboratori familiari, a seguito di infortuni da essi sofferti in conseguenza di reato colposo, perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato.
di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
euro 160.000,00 per ogni persona infortunata. Il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda
Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 50% del massimale per sinistro indicato in Polizza, con il limite di
Art. 73 – DALLA PROPRIETÀ DELLA CASA ASSICURATA PER IL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
Sono comprese le pertinenze della stessa quali le autorimesse ad uso della stessa casa, le dipendenze, le recinzioni, le attrezzature sportive ed i giochi, alberi e strade private, parchi, giardini e orti purché il tutto realizzato negli spazi adiacenti alla casa e ad uso esclusivo della stessa o parti in comune. Si intendono ivi compresi i rischi derivanti da:
I. lavori di ordinaria manutenzione compresa la committenza di lavori ordinari eseguiti in economia, nonché, quale committente, dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, fatti eseguire nella dimora abituale dell’Assicurato, sue dipendenze ed aree di pertinenza; si intendono compresi i rischi della committenza delle opere per quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
II. contaminazione dell’acqua o del suolo provocata da sostanze emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La garanzia è prestata con un sotto limite di risarcimento pari al 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo e resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di euro 500,00;
III. interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente garanzia. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del massimale per sinistro e per anno assicurativo e resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di euro 500,00;
IV. da spargimento d’acqua o rigurgiti di fogna qualora conseguenti a rotture accidentali od occlusioni di tubazioni o condutture.
Per tale garanzia resta a carico dell’Assicurato, per ogni danno risarcibile, una franchigia di euro 250,00;
V. proprietà e conduzione di appezzamenti di terreno non ad uso professionale, anche se non contigui all’abitazione assicurata, con un’estensione non superiore a mq 5.000.
Art. 74 – DALLA PROPRIETÀ O CUSTODIA DI CANI E GATTI PER IL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
L’assicurazione opera per le responsabilità derivanti dalla proprietà di cani, gatti, altri animali domestici da compagnia e di animali da sella in genere, compresa la responsabilità di coloro che, su richiesta dell’Assicurato, detengano temporaneamente i suddetti animali. Per i danni arrecati dai cani l’Impresa applicherà una franchigia pari a Euro 100,00. Restano espressamente esclusi gli animali selvatici di qualsiasi specie.
Art. 74 Bis – R.C. ATTIVITÀ SPORTIVA
L’assicurazione opera per le responsabilità derivanti all’Assicurato, in conseguenza di fatti verificatisi nell’ambito dell’esercizio dall’esercizio dell’attività sportiva dello sci alpino e snowboard a carattere ricreativo purché non praticate sotto l’egida di Federazioni ovvero per cui l’Assicurato percepisca una qualche forma di retribuzione;
GARANZIE OPZIONALI
Art. 75 – GARANZIE AGGIUNTIVE PER IL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
A. Bed & Breakfast
A parziale deroga dell’Art. 76 comma a, l’assicurazione è prestata per i danni cagionati agli ospiti nello svolgimento dell’attività di “Bed & Breakfast” intendendosi per tale l’attività di alloggio e prima colazione ricorrente in periodi stagionali, svolta nella dimora abituale o nei locali direttamente comunicanti o nelle eventuali dipendenze, avvalendosi della normale organizzazione famigliare ed esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del sinistro. Sono compresi in garanzia i rischi derivanti dalla somministrazione di cibi e bevande di produzione dell’Assicurato, somministrati direttamente ai clienti nel solo ambito dei locali oggetto dell’assicurazione, nonché il rischio dello smercio di prodotti alimentari di provenienza commerciale.
L’assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia assoluta per sinistro di euro 100,00 che rimane a carico dell’Assicurato.
B. Danni cagionati dai figli dell’Assicurato non conviventi
Le garanzie di cui all’Art 72 si estendono ai danni cagionati dai figli dell’Assicurato non facenti parte dello stesso nucleo famigliare (stato di famiglia) poiché residenti altrove per motivi di studio o presso coniuge non convivente/separato, purché abbiano un’età massima di 26 anni compiuti e non abbiano già costituito un altro nucleo familiare.
C. Amministratori di condominio privato (non professionista)
La Società si impegna a tenere indenne l’amministratore di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali, ovvero il pregiudizio economico risarcibile a termini di Polizza che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento a cose colposamente cagionate a terzi, compresi i condomini, nell’esercizio della specifica funzione di amministratore privato del condominio assicurato, svolta nei modi e nei termini previsti dall’Art. 1130 Codice civile e successive modificazioni del codice delle assicurazioni.
L’assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:
- smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore;
- multe ed ammende, diverse dalle sanzioni tributarie, inflitte ai condomini del fabbricato per errori imputabili all’amministratore stesso;
- mancata o inadeguata applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 (Legge sulla “Privacy”) e successive modificazioni o integrazioni.
La garanzia comprende l’attività di responsabile e/o consulente in materia di prevenzione e protezione dai rischi di infortunio e ambientali nel fabbricato amministrato nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).
L’assicurazione è prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione.
La garanzia di RC dell’Amministratore di condominio è prestata con un massimo risarcimento di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Resta a carico dell’Assicurato lo scoperto del 10% per ogni danno risarcibile a termini di Polizza, in ogni caso con il minimo di euro 500,00.
D. Attività di insegnante
La garanzia di cui al precedente Art. 72 si intende estesa alla responsabilità civile personale dell’Assicurato nello svolgimento dell’attività professionale di insegnante di scuola elementare, materna o nido d’infanzia.
Nel caso che l’istituto ove lavora l’Assicurato abbia una propria copertura assicurativa per i medesimi rischi, la presente garanzia opera in secondo rischio.
La garanzia è operante per tutte le attività connesse quali esercitazioni pratiche, gite scolastiche o attività parascolastiche, comprese le eventuali lezioni di recupero effettuate presso il proprio domicilio.
E. Attività di tirocinante
La garanzia di cui al precedente Art. 72 si intende estesa alla responsabilità civile personale dell’Assicurato nello svolgimento del tirocinio formativo svolto dal Contraente Assicurato o da uno o più dei facenti parte dello stesso nucleo famigliare (stato di famiglia).
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione e relative a comportamenti colposi posti in essere nello stesso periodo. Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata attuata la prima azione colposa. Nell’eventualità che la presente Xxxxxxx ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società per lo stesso rischio, la garanzia è operante, qualora il fatto che ha dato luogo alla richiesta di risarcimento si sia verificato durante il periodo di efficacia della Polizza sostituita, alla condizione tutte da quest’ultima previste.
La garanzia del presente contratto è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente Polizza.
La garanzia del presente contratto è prestata previa applicazione di una franchigia fissa per danni a cose o animali pari a euro 250,00 salvo quanto diversamente previsto in Polizza.
Qualora la responsabilità civile dell’Assicurato risulti coperta da altra polizza contratta da un qualsiasi ente pubblico o privato, presso il quale l’Assicurato presta la sua opera, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, in eccedenza al massimale assicurato da tale altra polizza. Nel caso in cui l’ente pubblico o privato, presso il quale l’Assicurato presta la sua opera o il suo Assicuratore agiscano in rivalsa nei confronti dell’Assicurato, la presente garanzia si intende operante a primo rischio limitatamente a tale azione di rivalsa.
F. Abitazioni di proprietà locate a terzi
Relativamente alle abitazioni di proprietà locate a terzi espressamente indicate in Polizza l’assicurazione copre, esclusivamente per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge, i danni a terzi causati dal:
- Contraente nella sua qualità di proprietario del fabbricato comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio di fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti;
- al Contraente per fatto del locatario, nella sua qualità di conduttore del fabbricato; comprese le suddette dipendenze.
Inoltre, a deroga di quanto previsto dall’Art. 73, il Contraente nella sua qualità di proprietario del fabbricato - ed il locatario
- nella sua qualità di conduttore del medesimo - sono considerati terzi tra loro.
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’Art. 1916 del Codice civile, nei confronti del predetto locatario sempre che il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.
X. Xxxxx con franchigia “A”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel settore Responsabilità Civile sono state prestate con una franchigia assoluta di euro 250,00 per singolo sinistro, salvo dove superiore.
H. Forma con franchigia “B”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel settore Responsabilità Civile sono state prestate con una franchigia assoluta di euro 500,00 per singolo sinistro, salvo dove superiore.
I. Forma con franchigia “C”
Qualora sia stata scelta ed espressamente indicata in Polizza la “Forma con Franchigia”, le garanzie presenti nel settore Responsabilità Civile sono state prestate con una franchigia assoluta di euro 750,00 per singolo sinistro, salvo dove superiore.
CHE COSA NON È ASSICURATO PER IL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 76 – COSA NON COMPRENDE L’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
L’assicurazione non comprende i danni:
a) cagionati dall’esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari, locazioni o noleggi;
b) da furto;
c) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
d) provocati sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o in stato di ubriachezza;
e) derivanti dalla proprietà e circolazione, anche da parte di domestici, di veicoli a motore, natanti e aerei di qualsiasi genere (salvo quanto previsto dall’Art. 72 lettera e);
f) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
g) derivanti dalla pratica di attività sportiva svolta a titolo non dilettantistico, dalla pratica del parapendio e del paracadutismo, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante, pugilato, arti marziali;
h) derivanti dalla violazione intenzionale di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
i) derivanti dall’esercizio della caccia;
l) da manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dei fabbricati di proprietà o in conduzione (salvo quanto previsto dall’Art. 73 comma I se operante);
m) da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
n) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, salvo quanto previsto dall’Art. 73 comma II;
o) derivanti dai rischi di guerra dichiarata o no, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
p) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche nonché derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici;
q) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, manipolazione di prodotti contenenti amianto; r) alle persone non considerate terze, come indicato nel successivo Art. 77;
s) derivanti dalla proprietà di case diverse da quelle assicurate.
Art. 77 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI PER IL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
Ai fini dell’assicurazione RCT non sono considerati terzi:
a) il coniuge, anche di fatto, i genitori ed i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente con lui convivente; esclusivamente per i danni da acqua, incendio esplosione e scoppio sono considerati terzi i genitori ed i figli del Contraente se residenti in unità immobiliari distinte;
b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio (salvo quanto previsto dalla precedente lettera a);
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
Art. 78 – COSA NON COMPRENDONO LE GARANZIE AGGIUNTIVE PER IL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
A parziale deroga dell’Art. 75 lett: A. Bed & Breakfast
Restano in ogni caso esclusi i danni causati alle cose date in consegna e custodia all’Assicurato.
LIMITI DI COPERTURA DEL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 79 – RIEPILOGO FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO PER IL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
Relativamente alle garanzie prestate dal presente Xxxxxxx, vengono riportate le franchigie (che diventano minimo in presenza di uno scoperto), gli scoperti e i limiti di indennizzo applicati, più precisamente come indicato nella Tabella D.
Tabella D - Limiti di indennizzo
Garanzia | Franchigia | Limite di indennizzo persinistro e anno assicurativo |
Lesioni personali subite da collaboratori familiari (Art. 72, num 2) | - | 50% del massimale, con il limite di euro 160.000,00 per persona |
Cose o animali in consegna e custodia (Art. 72, num. 1, lett. a) | - | euro 500,00 |
Danni da incendio all’arredo domestico di terzi (Art. 72, num. 1, lett. b) | euro 500,00 | - |
Guida di veicoli e natanti non di sua proprietà (Art. 72, num. 1, lett. q) | - | euro 50.000,00 |
Validità territoriale (Art. 80) | - | limitatamente a Stati Uniti d’America e Canada, euro 2.500,00 |
Bed & Breakfast (Art. 75, lett A) | euro 100,00 | |
Amministratore di condominio privato (non professionista) (Art. 75, lett C) | scoperto 10% | massimale euro 20.000, minimo euro 500,00 |
Attività tirocinante (Art. 75, lett E) | euro 250,00 | - |
Forma franchigia “A” (Art. 75, lett G) | euro 250,00 | - |
Forma franchigia “B” (Art. 75, lett H) | euro 500,00 | - |
Forma franchigia “C” (Art. 75, lett I) | euro 750,00 | - |
DOVE VALE LA COPERTURA?
Art. 80 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
L’assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo. Limitatamente ai danni a cose negli Stati Uniti d’America e Canada, la copertura opera con applicazione di una franchigia assoluta di euro 2.500,00 per singolo sinistro.
CAPITOLO 4 - TUTELA GIUDIZIARIA
(Le seguenti garanzie devono intendersi valide solo se espressamente richiamate in Polizza) OGGETTO DELLA COPERTURA SETTORE TUTELA GIUDIZIARIA
GARANZIE BASE
Art. 81 – COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE TUTELA GIUDIZIARIA
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di euro 10.000,00 e delle condizioni previste nella presente Polizza, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti esclusivamente a sinistri accaduti nell’ambito della vita privata dell’Assicurato, quali:
1) le spese per l’intervento di un legale, restando espressamente inteso che le spese per l’eventuale intervento di un
Domiciliatario risulteranno comprese nella copertura assicurativa unicamente nel caso in cui il contenzioso (giudiziale o stragiudiziale) debba avere luogo al di fuori dei confini della Corte d’Appello di riferimento del Legale intervenuto;
2) le spese peritali;
3) le spese di giustizia nel processo penale;
4) le eventuali spese legali e/o peritali di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato;
5) le spese arbitrali;
La copertura assicurativa si riferisce a:
a) controversie relative a danni subiti dall’Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato;
c) difesa penale dell’Assicurato per reato colposo o contravvenzione;
d) controversie relative alla proprietà o locazione dell’unità immobiliare ove l’Assicurato è residente, nonché di altre sue eventuali abitazioni secondarie identificate in Polizza;
e) controversie di lavoro con collaboratori domestici, purché regolarmente assunti;
f) altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore a euro 250,00.
L’assicurazione si estende ai componenti il nucleo familiare dell’Assicurato risultanti dallo stato di famiglia, nonché al coniuge di fatto.
Le garanzie di cui alle lettere b) e c) si estendono inoltre, ai collaboratori dell’Assicurato addetti ai servizi domestici, regolarmente assunti, per fatti accaduti durante l’espletamento delle loro mansioni.
Art. 82 – COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER IL SETTORE TUTELA GIUDIZIARIA
Qualora la controversia riguardi danni rientranti nella copertura di cui all’Art. 72, la garanzia Tutela Giudiziaria opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917, 3° comma, del Codice civile.
CHE COSA NON È ASSICURATO PER IL SETTORE TUTELA GIUDIZIARIA
Art. 83 – COSA NON COMPRENDE L’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE TUTELA GIUDIZIARIA
Sono esclusi dalla garanzia:
1) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
2) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere); 3) le spese attinenti all’esecuzione forzata oltre i primi due tentativi;
4) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
5) le spese per controversie in materia amministrativa, ivi comprese quelle fiscali o tributarie; 6) le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.
Inoltre, la garanzia non è operante per le controversie:
a) relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni;
b) nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria; c) attinenti a qualsiasi attività lavorativa dell’Assicurato;
d) fra più persone assicurate con la stessa Polizza;
e) relative alla circolazione di veicoli, aeromobili o natanti di proprietà e/o condotti dall’Assicurato; f) relative a danni da inquinamento dell’ambiente;
g) relativi a immobili diversi da quello di residenza dell’Assicurato e da quelli, identificati in Polizza, costituenti sue abitazioni secondarie.
DOVE VALE LA COPERTURA?
Art. 84 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE TUTELA GIUDIZIARIA
L’assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:
b) nel territorio italiano, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, negli altri casi.
a) nei Paesi dell’Unione Europea e in Svizzera per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE
Art. 85 – DECORRENZA DELLA GARANZIA PER IL SETTORE TUTELA GIUDIZIARIA
La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della Polizza, e precisamente:
a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extra-contrattuale e per i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi.
I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato attuato il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
CAPITOLO 5 - INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE
(Le seguenti garanzie devono intendersi valide solo se espressamente richiamate in Polizza) NORME CHE REGOLANO IL SETTORE INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE
Art. 86 – SOMME ASSICURATE E LORO SUDDIVISIONE PER IL SETTORE NUCLEO FAMILIARE
Le somme complessivamente assicurate comprese quelle espresse in percentuale, si intendono riferite all’intero nucleo familiare del Contraente con esclusione delle persone non assicurabili ai sensi dell’Art. 97 delle Condizioni di assicurazione.
Ciascuna persona è assicurata per l’importo ottenuto dalla divisione delle somme complessivamente garantite nel Simplo di Polizza, per il numero delle persone, escluse quelle indicate all’Art. 97, che risultino iscritte nello stato di famiglia del Contraente al momento del sinistro.
Xxxxx restando il criterio di determinazione sopra descritto, in caso di infortunio che colpisca una persona assicurata di età inferiore ai 14 anni, la somma da liquidare sarà:
- per il caso di morte, il 50% di quella contrattualmente stabilita per lo stesso caso;
- per il caso di invalidità permanente, quella contrattualmente stabilita per lo stesso caso, più il 50% della somma stabilita contrattualmente per il caso di morte.
Qualora le indennità liquidabili ai sensi di Polizza eccedessero le somme assicurate, esse verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 87 – DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE PER IL SETTORE INFORTUNI NUCLEO FAMILIARE
La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:
a) sulla parte di somma assicurata fino a euro 150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente accertata è di grado pari o inferiore al 3% della; se invece l’invalidità permanente accertata risulta superiore al 3% l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
b) sulla parte di somma assicurata eccedente euro 150.000,00 non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 6% della totale; se invece l’invalidità permanente risulta superiore al 6% l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 6%.
Qualora l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 21% della totale non si applicano le modalità suddette e la liquidazione dell’indennizzo è pari alla valutazione dello stesso di cui all’Art. 96 lettera B.
Art. 88 – DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO – PERIZIA CONTRATTUALE PER IL SETTORE INFORTUNI AL NUCLEO FAMILIARE
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli Articoli che precedono.
Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata della diaria giornaliera, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’Art. 89 – Criteri di indennizzabilità, delle Condizioni di assicurazione possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio medico.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Resta salva la facoltà delle Parti di adire l’Autorità giudiziaria per la risoluzione delle controversie.
Art. 89 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ PER IL SETTORE INFORTUNI NUCLEO FAMILIARE
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all’Art. 96 lettera B - Invalidità Permanente, delle Condizioni di assicurazione sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 90 – DIRITTO DI SURROGAZIONE PER IL SETTORE INFORTUNI AL NUCLEO FAMILIARE
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritti, al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 91 – ANTICIPO SULLA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER IL SETTORE INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE
Qualora trascorsi due mesi dal termine della cura medica sia prevedibile che all’Assicurato infortunatosi residui un’invalidità permanente di grado superiore al 24%, la Società - su richiesta corrisponderà all’Assicurato stesso un anticipo pari alla metà di quello che gli spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitivo.
OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL SETTORE INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE GARANZIE BASE
Art. 92 – COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento della propria attività che egli compia senza carattere di professionalità. Sono compresi in garanzia e sono considerati infortuni, gli eventi derivanti da:
- imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- tumulti popolari, vandalismo, attentati, a condizione che le persone assicurate non vi abbiano preso parte attiva; subiti per:
- aggressioni, scippi, rapine, sequestro anche tentato; xxxxxxxx in:
- stato di malore od incoscienza; dovuti a:
- asfissia o soffocamento non di origine morbosa;
- avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- lesioni provocate da improvviso contatto con corrosivi;
- morsi di animali, punture di insetti o di aracnidi, escluse le affezioni di cui gli insetti siano portatori necessari;
- annegamento, assideramento, congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore od altre influenze termiche e/o atmosferiche.
Si intendono altresì comprese le rotture sottocutanee di tendini.
La garanzia è operante purché l’evento sia cagionato da infortunio.
Art. 93 – SERVIZIO MILITARE PER IL SETTORE INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE
L’assicurazione resta valida quando l’Assicurato presta servizio a favore delle Forze Armate durante i richiami per esercitazioni da svolgersi all’interno dei confini della Repubblica Italiana.
L’assicurazione viene sospesa qualora l’Assicurato debba rispondere:
- all’arruolamento volontario;
- al richiamo per mobilitazione oppure per la partecipazione ad operazioni ed interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana.
L’assicurazione rimane sospesa altresì qualora l’Assicurato faccia uso e/x xxxxx mezzi aerei militari e faccia uso del paracadute.
Art. 94 – RISCHIO VOLO PER IL SETTORE INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE
La garanzia è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo turistici o di trasferimento, in qualità di passeggero su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, tranne quelli effettuati:
- su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- su aeromobili di aeroclubs;
- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali per esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio).
Agli effetti della garanzia il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
La garanzia di cui al presente Articolo non è valida nel caso di Polizza con durata inferiore ad un anno.
Art. 95 – LESIONI MUSCOLARI DA SFORZO
- ernie traumatiche o da sforzo per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare
A parziale deroga dell’Art. 97 lettera i, la garanzia si intende estesa alle lesioni muscolari da sforzo e alle ernie traumatiche o da sforzo, limitatamente alla invalidità permanente e alla diaria giornaliera, con l’intesa che:
- la copertura assicurativa è operante dal 181° giorno successivo a quello di decorrenza della garanzia;
- qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l’indennizzo per la diaria senza ricovero se prevista, fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto solamente un indennizzo non superiore al 10%, della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale;
- qualora insorga, contestazione circa la natura e/o operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all’Art. 88 - Determinazione dell’indennizzo Perizia Contrattuale delle Norme che regolano i sinistri.
Qualora, per sostituzione od altra variazione di Polizza, la presente copertura subentri - senza soluzione di continuità ad altra uguale copertura, il termine di 180 giorni sopra stabilito decorre:
- dalla data di decorrenza della precedente copertura, per le somme e prestazioni dalla stessa previste;
- dalla data di decorrenza della presente copertura, limitatamente alle maggiori somme e prestazioni da essa assicurate.
Art. 96 – PRESTAZIONI PER IL SETTORE INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE
A) Morte
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza di Polizza entro due anni dalla data dell’infortunio la Società corrisponde la somma assicurata stabilita in Polizza per la prestazione caso morte ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte se superiore e quello già pagato per invalidità permanente.
B) Invalidità Permanente
L’indennizzo per Invalidità Permanente da infortunio è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche successiva- mente al termine della Polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio.
a) Se l’infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata stabilita in Polizza per la prestazione Invalidità Permanente.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata per l’invalidità permanente in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento alla tabella allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1.124.
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
- nel caso di distorsione al ginocchio od alla caviglia senza riscontro radiografico di ulteriori fatti lesivi non si procederà ad alcun indennizzo considerando pari a 0% l’invalidità permanente che ne consegue; nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
d) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
C) Rimborso spese mediche
La Società, in caso di infortunio indennizzabile a termini di Polizza rimborsa all’Assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata stabilita in Polizza per la prestazione Rimborso spese mediche le spese sostenute, ivi compresi i ticket per le prestazioni fornite dal S.S.N., per:
- Xxxxxxx xxx xxxxxx e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
- Diritti di sala operatoria, materiali d’intervento, accertamenti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio);
- Terapie fisiche e medicinali entro il limite del 30% della somma assicurata;
- Rette di degenza in Istituto di cura pubblico o privato;
- Trasporto dal luogo dell’incidente all’Istituto di cura con autoambulanza od altro mezzo di trasporto idoneo entro il limite del 10% della somma assicurata;
Il rimborso è condizionato alla presentazione delle ricevute originali di quanto pagato per le spese sopraindicate entro 30 giorni dal termine delle cure mediche.
D) Diaria da ricovero
In caso di ricovero in Istituto di cura conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di Polizza la Società corrisponde all’Assicurato la Diaria da ricovero stabilita in Polizza, per ciascun giorno di ricovero e per la durata massima di 100 giorni per evento e per anno assicurativo.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, in originale, di una dichiarazione rilasciata dall’Istituto di cura attestante il motivo e la durata del ricovero.
E) Day-hospital
Qualora sia prestata la garanzia Diaria da ricovero, l’operatività della stessa si intende estesa al caso di day-hospital quando
lo stesso sia di durata non inferiore a tre giorni continuativi,
senza considerare i giorni festivi, con un indennizzo pari al
50% di quanto previsto per la prestazione Diaria da ricovero.
F) Prestazione Diaria da convalescenza
Qualora sia prestata la garanzia Diaria da ricovero ed il ricovero, indennizzabile a termini di Polizza, sia stato almeno di due giorni, la Società corrisponderà all’Assicurato una diaria aggiuntiva per un importo pari a quanto riconosciuto come Diaria da ricovero.
G) Morte presunta
In caso di affondamento, naufragio di nave o caduta di aeromobili, sempreché sia stata accertata dall’Autorità Giudiziaria la presenza a bordo dell’Assicurato, se entro un anno dalla data dell’incidente il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, la Società corrisponderà la somma prevista per il caso di morte.
H) Indennità per commorienza genitori
Qualora, in conseguenza di uno stesso evento, si verifichi il contemporaneo decesso, a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Xxxxxxx, dell’Assicurato e del suo coniuge non legalmente separato, la Società corrisponde ai loro figli minorenni conviventi ed a quelli, anche maggiorenni, portatori di handicap, un’indennità supplementare pari al 50% della somma assicurata per la prestazione caso morte.
I) Rischio guerra
La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un paese sino ad allora in pace.
Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscono l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Si intendono tuttavia esclusi i rischi atomici di cui all’Art. 97 lettera k, ed il Rischio Volo di cui all’Art. 94 delle Condizioni di assicurazione.
J) Spese di rimpatrio
Qualora dall’infortunio derivi una invalidità permanente, indennizzabile a termini di Polizza, superiore al 5%, e lo stesso infortunio richieda un immediato rimpatrio con il mezzo di trasporto più idoneo, la Società provvederà a rimborsare le spese sostenute, fino alla concorrenza di euro 1.500,00 su presentazione di regolare documentazione.
K) Indennità per perdita anno scolastico
Qualora in caso di infortunio indennizzabile a termini di Polizza lo Studente Assicurato risulti regolarmente iscritto a scuola italiana o straniera di istruzione primaria o secondaria e, se, in conseguenza dell’infortunio stesso, si sia trovato nell’impossibilità di frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolastico in corso, la Società corrisponderà l’1% del capitale per lui assicurato per il caso di invalidità permanente.
Il pagamento dell’indennità viene effettuato soltanto previa presentazione di specifica documentazione rilasciata dall’Autorità scolastica dalla quale risulti che la perdita dell’anno scolastico è avvenuta in conseguenza della predetta assenza.
L) Danno estetico
In caso di infortunio che comporti, oltre che l’indennizzo a titolo di invalidità permanente anche conseguenze di carattere estetico
al viso, la Società rimborserà un ulteriore importo massimo di euro 3.000,00 per le spese, documentate, sostenute
dall’Assicurato per interventi di chirurgia plastica ed estetica allo scopo di ridurre od eliminare i danni estetici al viso.
M) Rischio calamità naturali
L’assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, nonché da inondazioni.
Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più assicurati e/o più contratti con la stessa Società, l’esborso massimo di quest’ultima non potrà superare la somma di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila); qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.
N) Infortuni derivanti da colpa grave
Si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell’Assicurato.
O) Malattie tropicali
La garanzia è estesa, limitatamente al caso di invalidità permanente da infortunio, alle malattie tropicali, contratte in occasione di viaggi all’estero, intendendosi per tali quelle diagnosticate dai medici curanti, compresa la malaria.
La presente estensione di garanzia è valida sino alla concorrenza della somma assicurata per il caso di invalidità permanente da infortunio e con un massimo indennizzo pari ad euro 100.000,00 (centomila).
Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo quando l’invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 15% della totale; se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l’indennità verrà corrisposta solo per la parte eccedente tale percentuale.
La validità di questa estensione di garanzia è subordinata al fatto che l’Assicurato, al momento della partenza, si trovi in perfette condizioni di salute e che si sia sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle Autorità sanitarie dei Paesi ove intende recarsi.
P) Lesioni tendinee
A parziale deroga dell’Art. 87 la Società liquiderà un grado di invalidità pari al 2% con un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila), senza applicazione delle franchigie eventualmente previste all’Art. 109, a seguito di rottura sottocutanea di:
- tendine d’Xxxxxxx;
- tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
- tendine dell’estensore del pollice;
- tendine del quadricipite femorale;
- cuffia dei rotatori.
CHE COSA NON È ASSICURATO PER IL SETTORE INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE
Art. 97 – COSA NON COMPRENDE L’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati:
a) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
c) dalla pratica di sport aerei in genere e dalle partecipazioni a gare o corse motoristiche e/o motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti;
d) dalla pratica delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, rafting, scalata di roccia o ghiaccio, alpinismo in solitaria, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e/o estremo, freeclimbing, discesa con skeleton, bob, tuf f i controllati da corde elastiche (bungee jumping), rugby, football americano, hockey, immersione con autorespiratore;
e) dalla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l’Assicurato svolga tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o, comunque, in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
f) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; h) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
i) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
j) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
k) da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici;
l) gli infarti, in ogni caso, e le lesioni muscolari da sforzo e le ernie, fatta eccezione quanto previsto dall’Art. 95 - Lesioni muscolari - Xxxxx traumatiche e da sforzo;
m) da attività che l’Assicurato svolga a carattere di professionalità.
Art. 98 – PERSONE NON ASSICURABILI PER IL SETTORE INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE
Premesso che la Società, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza
o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme
maniaco-depressive o sindromi da immunodeficienza acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto si applica quanto disposto dall’Art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze si applica quanto disposto dall’Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, delle Condizioni di assicurazione e dagli Artt. 1892,1893 e 1894 del Codice civile.
LIMITI DI COPERTURA DEL SETTORE INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE
Art. 99 – LIMITE D’ETÀ DEGLI ASSICURATI PER IL SETTORE INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE
dell’Assicurato, possono recedere dall’assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 60 giorni.
Sia il Contraente che la Società, ad ogni scadenza annua successivamente al compimento del 75° anno di età
Art. 100 – LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRI CATASTROFICI PER IL SETTORE INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente Xxxxxxx, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di euro 1.000.000,00.
Qualora le indennità liquidabili a termini di Polizza eccedessero nel loro complessivo tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.
DOVE VALE LA COPERTURA?
Art. 101 – Estensione territoriale dell’assicurazione per il Settore Infortuni del Nucleo Familiare
L’assicurazione vale per il mondo intero.
La diaria giornaliera relativamente alla prestazione Inabilità Temporanea (qualora prevista), al di fuori dell’Unione Europea è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero; tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro nell’Unione Europea dell’Assicurato.
CAPITOLO 0 - XXXXXXXXXXXX
(Xx seguenti garanzie devono intendersi valide solo se espressamente richiamate in Polizza) NORME CHE REGOLANO IL SETTORE FOTOVOLTAICO
Art. 102 – VALORE DELL’IMPIANTO E DETERMINAZIONE DEL DANNO DIRETTO PER IL SETTORE FOTOVOLTAICO
La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
a) nel caso di danno non suscettibile di riparazione, si stima il costo di rimpiazzo a nuovo dell’impianto assicurato, ossia il prezzo di listino o, in mancanza di quest’ultimo, il costo effettivo per la sostituzione con un altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato;
b) nel caso di danno suscettibile di riparazione, si stimano le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’Impianto danneggiato.
In entrambi i casi, la liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.
La Società rimborserà all’Assicurato per ogni giorno di inattività dell’impianto fotovoltaico per i danni
1 -
indennizzabili a termini di Polizza euro 5,00 con il massimo di euro 200,00 per sinistro e per periodo assicurativo.
2 - Si precisa che un danno si considera “non suscettibile” di riparazione quando le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’impianto danneggiato eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo, considerando un impianto uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo danneggiato.
La precedente determinazione del danno riguarda solo impianti in funzione ed è valida a condizione che:
- i danni si siano verificati entro 10 anni dalla data di costruzione;
- il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del sinistro.
Qualora non siano soddisfatte entrambi le suddette condizioni si stima il costo necessario per il rimpiazzo a nuovo dell’impianto o le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell’impianto stesso, al netto del deprezzamento stabilito in relazione
alla vetustà, al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante.
La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui.
Art. 103 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE PER IL SETTORE FOTOVOLTAICO
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso, si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Art. 104 – ASSICURAZIONE PARZIALE PER IL SETTORE FOTOVOLTAICO
proporzione del rapporto fra il valore assicurato e il costo di rimpiazzo a nuovo dell’impianto stesso.
rispetto alla somma assicurata per l’impianto fotovoltaico e/o i pannelli solari, la Società risponde del danno in
Se dalle stime fatte risulta che il valore dell’impianto assicurato risulti al momento del sinistro superiore del 20%
OGGETTO DELLA COPERTURE PER IL SETTORE FOTOVOLTAICO GARANZIE BASE
Art. 105 – IMPIANTI FOTOVOLTAICI E PANNELLI SOLARI PER IL SETTORE FOTOVOLTAICO
L’estensione riguarda le garanzie dei settori incendio e furto per gli impianti fotovoltaici e/o i pannelli solari installati sulla copertura del fabbricato assicurato con il presente contratto.
Art. 106 – INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE PER IL SETTORE FOTOVOLTAICO
Le garanzie di cui all’Art. 34 – Che cosa garantiamo, riguardanti i punti da 1 a 14 si intendono estese all’impianto fotovoltaico e/o ai pannelli solari installati nel fabbricato assicurato. La copertura è prestata nel limite della somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a valore intero.
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa altresì le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di Polizza.
Art. 107 – FURTO PER IL SETTORE FOTOVOLTAICO
Le garanzie si intendono estese al furto delle apparecchiature costituenti l’impianto fotovoltaico e/o i pannelli solari installati e pronti all’uso installati sul fabbricato e relative pertinenze assicurate in Polizza. La copertura è prestata nel limite della somma assicurata indicata in Polizza e nella forma a valore intero.
Condizione essenziale per l’indennizzabilità è che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l’impianto assicurato è fissato. Pertanto, il mancato sganciamento o la mancata rottura dei suddetti sostegni comporta la perdita totale del diritto all’indennizzo da furto. Sono inoltre richieste le seguenti caratteristiche degli impianti:
- per le installazioni su fabbricati: esse devono essere fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati;
- per le installazioni a terra: il rischio è coperto dal contratto.
L’assenza o comunque la mancata operatività delle suddette caratteristiche comporta la perdita totale del diritto all’indennizzo per ogni sinistro relativo alla presente estensione di garanzia.
CHE COSA NON E’ ASSICURATO PER IL SETTORE FOTOVOLTAICO
Art. 108 – COSA NON COMPRENDE L’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE FOTOVOLTAICO
Si intendono operanti le esclusioni previste dagli Artt. 37 e 63.
Art. 109 – ESCLUSIONE DI BENI GIÀ GARANTITI CON POLIZZA LEASING PER IL SETTORE FOTOVOLTAICO
Se non diversamente convenuto, dall’assicurazione sono esclusi beni già garantiti con polizza “Leasing” e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.
LIMITI DI COPERTURA DEL SETTORE FOTOVOLTAICO Art. 110 – FRANCHIGIA PER IL SETTORE FOTOVOLTAICO
L’assicurazione è prestata con una franchigia di euro 100,00 per ogni sinistro, la presente franchigia non si applica al precedente Art. 102 lettera b punto 1.
DOVE VALE LA COPERTURA?
Art. 111 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE RIMBORSI E FOTOVOLTAICO
L’assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
CAPITOLO 7 - ASSISTENZA
(Le seguenti garanzie devono intendersi valide solo se espressamente richiamate in Polizza) NORME CHE REGOLANO IL SETTORE ASSISTENZA
Art. 112 – ALTRE ASSICURAZIONI PER IL SETTORE ASSISTENZA
Nel caso in cui l’Assicurato, titolare di altra assicurazione Assistenza si rivolgesse per le medesime prestazioni di cui alla presente copertura ad altra Società, le suddette prestazioni saranno operanti nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Società assicuratrice che ha erogato la prestazione.
Art. 113 – INESISTENZA DELL’OBBLIGO DI FORNIRE PRESTAZIONI ALTERNATIVE PER IL SETTORE ASSISTENZA
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni previste, non verranno forniti indennizzi o prestazioni alternative compensazione.
OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL SETTORE ASSISTENZA GARANZIA BASE
Art. 114 – ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA PER IL SETTORE ASSISTENZA
Tutte le prestazioni sono erogabili esclusivamente previa attivazione della Centrale Operativa
Art. 115 – COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE ASSISTENZA (Assistenza all’abitazione)
1 - Servizio di ricerca artigiani convenzionati
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Centrale Operativa provvede all’invio dello stesso.
Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali).
2 - Invio di un Elettricista in caso di urgenza
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Centrale Operativa provvede all’invio di un elettricista, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
3 - Invio di un Idraulico in caso di urgenza
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all’invio di un idraulico, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario.
4 - Invio di un Fabbro/Falegname
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un fabbro/falegname per un intervento di emergenza, la Centrale Operativa provvede all’invio di un fabbro, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 250,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
5 - Invio di un Termoidraulico
Qualora l’Assicurato necessiti di un termoidraulico, in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (< 35 kw) o piano cottura, la Centrale Operativa invierà un termoidraulico o un tecnico gas convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 300,00 per sinistro, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato. Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:
- interruzione della fornitura gas da parte dell’ente erogatore;
- guasti delle tubature a monte del contatore.
6 - Invio di un Tecnico riparatore di elettrodomestici
Qualora l’Assicurato necessiti di un riparatore per guasti alla lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore) la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla segnalazione.
La Società terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera entro il limite di euro 250,00 per sinistro,
mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.
7 - Ripristino dell’abitabilità
Qualora l’Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abitazione, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l’abitabilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa specializzata. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di euro 250,00 per sinistro.
In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
8 - Asciugatura dell’abitazione
Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l’abitazione necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l’agibilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa specializzata che provvederà all’asciugatura dell’abitazione. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di euro 250,00 per sinistro.
In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
Nel caso in cui non sia possibile reperire il personale addetto, la Società rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall’Assicurato entro il limite di euro 300,00.
9 - Sistemazione provvisoria d’emergenza
Qualora l’Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso la propria abitazione necessiti, per obiettive ragioni d’inagibilità, di una sistemazione alternativa, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell’Assicurato e dei familiari in un albergo nei pressi dell’abitazione.
Resta a carico della Società il costo del pernottamento per la prima notte successiva al sinistro entro il limite di euro 500,00 per sinistro e per anno.
In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
10 - Noleggio auto per trasferimento mobilio
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazione, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell’abitazione danneggiata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assi curato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario, alle seguenti condizioni:
- a chilometraggio illimitato;
- per un periodo massimo di 3 (tre) giorni;
- compresa la copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
- di cilindrata 1.200 c.c.;
- con esclusione delle spese di carburante, così come il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-of f (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna), le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti), le eventuali multe, e quant’altro non espressamente previsto, così come il tempo eccedente i giorni garantiti, che rimangono a carico dell’Assicurato.
Si specifica che:
- il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di carta di credito;
11 - Trasloco
Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l’abitazione dell’Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Centrale Operativa organizzerà il trasloco della mobilia dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso entro il limite di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L’Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro. Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Centrale Operativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione.
12 - Servizio di segreteria
Qualora l’abitazione risulti inagibile a causa di un sinistro, la Centrale Operativa metterà a disposizione il proprio centralino, o fax, per ricevere o trasmettere qualsiasi comunicazione. All’Assicurato che utilizzerà il servizio, sarà attribuito un codice per garantire la riservatezza nella trasmissione dei messaggi. Il servizio di segreteria verrà fornito per un massimo di 30 giorni dalla data del sinistro. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non è responsabile del contenuto delle comunicazioni.
13 - Invio di una Guardia Giurata
Qualora l’Assicurato necessiti di una guardia giurata presso i locali a seguito di furto o tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l’oggettivo rischio di furti o atti vandalici, la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa. La Società terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 10 (dieci) ore consecutive. Decorse le 10 (dieci) ore, il costo resta a carico dell’Assicurato.
L’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
14 - Rientro anticipato (prestazione valida ad oltre 100 chilometri dal domicilio dell’Assicurato)
Qualora l’Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare immediatamente presso la propria abitazione danneggiata a seguito
di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o allagamento che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza sul posto, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio per rientrare al suo domicilio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di euro 300,00 per sinistro e per anno. In caso di furto o tentato furto, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
15 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)
Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
- atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- dolo o colpa grave dell’Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- atti di pura temerarietà dell’Assicurato;
- stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
- eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all’Assicurato;
- sinistri derivanti da viaggi intrapresi dall’Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici;
- espianto e/o trapianto di organi;
- applicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi nel corso del contratto.
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori in cui i viaggi siano interessati da divieti o limitazioni (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente.
Art. 116 – COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE ASSISTENZA (Assistenza garanzia elettrodomestici)
1 - Bene indennizzabile: un apparecchio di elettronica di consumo o elettrodomestico presente presso l’abitazione dell’Assicurato per uso esclusivamente personale, con un prezzo minimo di acquisto di almeno euro 150,00 e un prezzo massimo d’acquisto di euro 5.000,00, acquistato in un negozio in Italia (e non una zona Duty Free), oppure tramite un sito web laddove la società di vendita abbia la sede legale in Italia e il bene viene venduto per essere utilizzato sul mercato italiano e non è incluso tra i beni non coperti. Il fabbricante deve fornire una garanzia originale di almeno 24 mesi per il bene indennizzabile.
- Guasto: un malfunzionamento interno di un bene indennizzabile che sarebbe stato coperto dalla garanzia originale del fabbricante dovuto solo ad un difetto dei materiali o della lavorazione e che determini il malfunzionamento del bene indennizzabile rispetto allo scopo previsto.
- Periodo di garanzia estesa: il periodo che inizia il giorno successivo al giorno di scadenza della garanzia originale del fabbricante (che dovrà essere di almeno 24 mesi) e termina 36 mesi dopo per tutte le categorie di prodotti ad esclusione delle categorie “Grey” e “Foto” che hanno una copertura che termina 12 mesi dopo.
2 - Operatività
La garanzia ha durata annuale prevista una carenza di 60 giorni.
3 - Garanzie
L’Assicurato è coperto per i costi di riparazione del bene indennizzabile in seguito a guasto durante il periodo di garanzia estesa.
Qualora la riparazione non fosse possibile si provvederà all’indennizzo del bene, decurtando il prezzo d’acquisto riportato sullo scontrino, come di seguito riportato:
- per le categorie Apparecchi audiovisivi (Brown), Elettrodomestici (White) e Apparecchi fotografici (Foto): decurtazione del 1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene indennizzabile e la data del sinistro.
- per la categoria Dispositivi informatici (Grey): decurtazione del 2,5% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene indennizzabile e la data del sinistro.
Si specifica che l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo d’acquisto comprensivo di IVA indicato sullo scontrino.
4 - Obblighi dell’Assicurato in caso di guasto
In caso di guasto ad un bene indennizzabile è necessario contattare la Centrale Operativa al seguente numero:
- Centrale Operativa Nobis:
Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
- numero verde: 800.894148
- per chiamate dall’estero può comporre il seguente numero: +39 039. 9890721
- fornendo il nome dell’Assicurato, il marchio e il modello del bene indennizzabile e la data in cui si è verificato il guasto.
L’Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la ricevuta/ scontrino originali rilasciati dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d’acquisto del bene indennizzabile.
La Centrale Operativa, una volta verificato che il bene indennizzabile è effettivamente coperto, procederà all’invio di un riparatore presso il domicilio dell’Assicurato. Qualora la riparazione sul posto non fosse possibile la Centrale Operativa valuterà l’eventuale riparazione del bene presso un centro autorizzato o procederà all’indennizzo del bene.
In ogni caso, le spese non espressamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
5 - Condizioni particolari
1. L’Assicurato deve fornire alla Società la ricevuta originale rilasciata dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d’acquisto del bene indennizzabile.
2. La garanzia estesa copre solo le spese di riparazione in caso di guasto del bene indennizzabile successivamente alla scadenza della garanzia originale del fabbricante che dovrà essere di almeno 24 mesi.
6 - Esclusioni particolari (ad integrazione delle esclusioni comuni) 1. furto e danno accidentale;
2. telefoni cellulari e smartphone;
3. utensili da giardinaggio alimentati elettricamente; 4. caldaie;
5. beni originali venduti per mezzo di canali non autorizzati, in diretta concorrenza con i distributori autorizzati; 6. beni privi della garanzia originale del fabbricante valida in Italia;
7. beni privi di istruzioni per l’uso in italiano;
8. beni non acquistati come nuovi o modificati, ricostruiti o ristrutturati; 9. beni acquistati per essere rivenduti;
10. spese di installazione o ricostruzione o modifica di un bene;
11. spese di pulizia, compreso a titolo puramente esemplificativo, filtri per lavatrici, video e cassette;
12. le spese sostenute per la rettifica di eventuali blocchi (tranne il caso dei sistemi di raffreddamento delle apparecchiature di refrigerazione);
13. i costi sostenuti per lo smaltimento dei beni;
14. eventuali costi sostenuti per l’accesso e la riparazione di apparecchiature incorporate in sistemi componibili; 15. beni utilizzati per scopi commerciali;
16. spese sostenute in relazione a riparazioni per funzionamento, ispezioni o installazioni di routine, oppure oneri per chiamate di assistenza laddove la ditta di riparazione autorizzata non possa trovare alcun difetto nel bene;
17. il software e altri accessori informaticamente non interamente assemblati dal produttore;
18. danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle istallazioni del fornitore o dall’utilizzo di accessori non autorizzati;
19. corrosione;
20. danneggiamento da cattivo utilizzo o negligenza; 21. fulmini, temporali o inondazioni;
22. spese dovute a riparazioni eseguite da ditte non autorizzate dall’Assicuratore;
23. eventuali costi diversi da quelli specificatamente coperti dalla garanzia originale del fabbricante.
Tabella Elettrodomestici
Apparecchi audiovisivi (Brown)
- TV LCD - TV Led
- Schermo al plasma - Televisione - Smart TV
- Decoder HDTV - Home Cinema
- DVD e video - Lettore Blue Ray DVD
- DVR - Lettore DVD portatile
- Registratore DVD - Proiettore
- Videotelefono - HI FI
- Audiomediaplayer - Lettore CD
- Amplificatore - Giradischi
- Sintonizzatore - Altoparlante
- MP3/Ipod - Radio
- Sveglia
Apparecchi fotografici (Foto)
- Telecamera - Telecamera HD
- Macchina fotografica - Macchina fotografica digitale
Dispositivi informatici (Grey)
- Desktop - Laptop
- Notebook - Tablet
- Stampanti - Telefono fisso
- Fotocopiatrice/fax
Elettrodomestici (White)
- Frigo - Congelatore
- Cantina vini - Asciugatrice
- Lavastoviglie - Lavatrice
- Piano cottura - Piano cottura elettrico
- Cucina a induzione - Piano cottura vetroceramica
- Forno - Forno a vapore
- Micro-onde - Micro-onde combinato
- Forno piccolo - Forno per riscaldare
- Cappa a isola - Cappa-camino
- Cappa telescopica - Aria condizionata
- Ventilatore - Macchina per il pane
- Macchina Espresso - Robot Cucina
- Lucidatrice pavimenti - Aspirapolvere
- Lavapavimenti - Macchina da cucire
- Umidificatore - Deumidificatore
- Purificatore - Spazzola
- Piastra - Rasoio
- Spazzolino - Coperta
- Tapis roulant
Art. 117 – COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE ASSISTENZA (Assistenza alla persona)
I servizi di Assistenza vengono forniti da Centrale Operativa Nobis, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX).
Le modalità di accesso a tali servizi sono regolate all’Art. 93. Per Centrale Operativa si intende la struttura di Centrale Operativa Nobis, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede, per conto della Società al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza, con costi a carico della medesima Società.
(Garanzia operante se attivata l’assistenza abitazione) Verrà prestata assistenza all’Assicurato, nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro:
1 - Assistenza psicologica
Se in seguito ad evento traumatico, indennizzabile a termini di Polizza, si rendesse necessaria una assistenza psicologica, l’Assicurato potrà chiamare la Centrale Operativa Nobis ed essere messo in contatto telefonicamente con uno specialista, al massimo entro le 8 ore lavorative successive alla richiesta d’intervento.
2 - Consulenza medica telefonica
Il servizio medico della Centrale Operativa Nobis, disponibile 24 ore su 24, è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa e per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/ sanitario:
- mezzi di soccorso d’urgenza;
- consulti medici;
- centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie e relativa disponibilità ricettiva;
- centri per cure termali;
- laboratori e centri diagnostici;
- esistenza e reperibilità di farmaci.
Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni.
3 - Invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza
Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Centrale Operativa invierà un medico generico convenzionato sul posto.
La prestazione viene fornita con costi a carico della Società. Qualora non sia immediatamente disponibile l’invio del medico, la Società organizzerà il trasferimento in ambulanza dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio e senza costi a suo carico.
Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
4 - Reperimento ed invio di baby-sitter
Qualora, per una malattia od un infortunio occorso all’Assicurato, sia previsto un ricovero superiore a due giorni, previa delega di un genitore, Centrale Operativa Nobis provvederà, tramite terzi, alla custodia dei figli dell’Assicurato minori di anni 15. La Centrale Operativa Nobis terrà a proprio carico le spese per un massimo di 2 giorni e 2 ore per giorno. L’invio della baby-sitter avrà luogo nel più breve tempo possibile.
5 - Rientro anticipato
Nel caso in cui l’Assicurato fosse in viaggio e si rendesse indispensabile la presenza presso il domicilio, in seguito ad una malattia od un infortunio occorso ad un suo familiare, sempre che sia previsto un ricovero superiore a 48 ore, La Centrale Operativa Nobis metterà a sua disposizione un biglietto di viaggio (biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica) dal luogo di soggiorno fino al domicilio.
6 - Second Opinion
La Società fornirà all’Assicurato, che sia affetto da gravi patologie o che necessiti di interventi chirurgici di particolare complessità, la possibilità di ottenere un “parere medico complementare” da parte di uno specialista di riconosciuta fama ed esperienza e di ricevere eventuali indicazioni diagnostiche o terapeutiche suppletive relativamente alle seguenti patologie:
- oncologiche;
- cerebrovascolari;
- neurologiche degenerative, tra le quali sclerosi multipla;
- del cuore e dei grandi vasi.
Il parere medico complementare, inoltrato entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione clinica completa, conterrà:
- l’opinione dello specialista;
- eventuali suggerimenti sulla terapia e raccomandazioni per controlli aggiuntivi;
- risposte a possibili quesiti.
La prestazione ha finalità esclusivamente informative e di consulenza diagnostico-terapeutica all’Assicurato, e non intende modificare l’orientamento diagnostico del medico curante.
La Second Opinion non è ripetibile e non potrà pertanto essere richiesta per patologie per le quali sia già stata effettuata una volta. La Società terra a proprio carico le spese del consulto.
7 - Modalità per accedere al servizio
L’Assicurato o il componente del nucleo familiare per usufruire del servizio di Second Opinion deve:
1) contattare la Centrale Operativa che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà all’apertura del dossier comunicando le modalità di svolgimento del servizio ed invierà il “Questionario dati anamnestici”;
2) spedire a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Centrale Operativa - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)):
- la documentazione clinica completa;
- il “Questionario dati anamnestici” sottoscritto dallo stesso e dal suo medico curante;
- l’autorizzazione a contattare il suo medico curante;
- l’autorizzazione ad Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
- circa il trattamento dei dati forniti (Regolamento Europeo 679/2016 e D. Lgs. 196/03).
L’équipe medica di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., per mezzo della propria Centrale Operativa:
- è a disposizione per aiutare l’Interessato nella raccolta della documentazione clinica completa (dati anamnestici ed esami eseguiti) e nella compilazione del “Questionario anamnestici”;
- verifica la completezza dei dati e della documentazione ed eventualmente richiede nuove specifiche all’Interessato ed al suo medico curante;
- invia la documentazione completa, con le soluzioni tecnologiche più rapide, ad un centro convenzionato prescelto dall’équipe medica della Centrale Operativa;
- comunica all’Interessato il nome dello specialista e/o del centro convenzionato a cui è stata inviata la documentazione;
- invia il parere medico complementare all’Interessato o al suo medico curante, contenente l’opinione dello specialista sul caso clinico, eventuali suggerimenti terapeutici e le risposte alle eventuali domande;
- su esplicita richiesta restituisce la documentazione inviata dall’Interessato.
8 - Assistenza infermieristica (prestazione valida in Italia)
Qualora l’Assicurato necessiti, nei 10 (dieci) giorni successivi alla dimissione dall’Istituto di cura presso cui era ricoverato, sulla base di certificazione medica, di essere assistito presso il proprio domicilio da personale specializzato (infermieristico socio- assistenziale), potrà richiedere alla Centrale Operativa il reperimento e l’invio di personale convenzionato.
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell’Assicurato al fine di offrire la migliore soluzione possibile.
La prestazione è fornita con un preavviso di 3 (tre) giorni. La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 (cinque) giorni per sinistro e 2 (due) ore per giorno.
9 - Viaggio di un familiare in caso di ricovero (operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora l’Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.
10 - Rimpatrio salma (prestazione valida all’estero)
In caso di decesso dell’Assicurato all’estero, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.
Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.
La Società terrà a proprio carico i costi entro il limite di euro 8.000,00 per Assicurato.
Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l’acquisto della bara.
Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l’Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, la Società metterà a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.
Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:
- la cerimonia funebre e l’inumazione;
- l’eventuale recupero della salma;
- il soggiorno del familiare.
11 - Trasferimento sanitario programmato (prestazione valida in Italia)
- Previa analisi del quadro clinico da parte del servizio medico della Centrale Operativa e d’intesa con il medico curante dell’Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione per organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo qualora, a seguito di infortunio o malattia, sia necessario: il suo trasferimento presso l’Istituto di cura dove deve essere ricoverato;
- il suo trasferimento dall’Istituto di cura presso cui è ricoverato ad un altro ritenuto più attrezzato per le cure del caso;
- il suo rientro all’abitazione al momento della dimissione. La Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato con costi a carico della Società e con i mezzi ritenuti più idonei a suo insindacabile giudizio, mediante:
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio o altro mezzo di trasporto.
In base alle condizioni di salute dell’Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa possono essere curate sul posto;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
12 - Trasferimento/Rimpatrio sanitario (prestazione valida all’estero)
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell’Assicurato, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa:
- aereo sanitario (entro il limite di euro 10.000,00 per sinistro);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato.
13 - Servizio di accompagnamento famigliare
Qualora a seguito di ricovero dell’Assicurato il famigliare che l’abbia accompagnato debba fare ritorno presso la propria abitazione, la Centrale Operativa potrà organizzare il servizio di accompagnamento.
La Società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per sinistro.
CHE COSA NON È ASSICURATO PER IL SETTORE ASSISTENZA
Art. 118 – ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PER IL SETTORE ASSISTENZA
Tutte le prestazioni di Assistenza (cioè prestate ai sensi delle garanzie di cui alla Sezione Assistenza) non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 Codice civile;
- il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;
- l’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa;
- la Polizza è regolata dalla legge italiana.
Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
DOVE VALE LA COPERTURA?
Art. 119 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE ASSISTENZA
1. Assistenza all’abitazione
I servizi di Assistenza sono validi nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
2. Assistenza alla persona
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
Le prestazioni che prevedono un viaggio di rientro sono valide nei soli confronti degli Assicurati con residenza in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx. Per ciascun periodo di permanenza continuata all’estero nel corso di ciascun anno di validità della garanzia, la copertura ha durata massima di 60 giorni.
Ad eccezione di quanto previsto per la prestazione a) Consulenza medica ciascuna delle altre prestazioni di assistenza è fornita non più di tre volte per annualità assicurativa.
CAPITOLO 8 - RIMBORSI
OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL SETTORE RIMBORSI GARANZIE OPZIONALI
Art. 120 – GARANZIE AGGIUNTIVE PER IL SETTORE RIMBORSI
A) Furto di identità
La garanzia prevede il rimborso a favore dell’Assicurato e del Nucleo Familiare delle seguenti spese sostenute in caso Furto di identità:
1. Costi legali di difesa: la Società rimborsa i costi sostenuti e documentati dall’Assicurato per la sua difesa in caso di procedimenti legali promossi contro di lui come risultato di un Furto della sua identità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese legali, spese per rilasciare dichiarazioni e testimonianze, spese relative ai consulenti di parte, spese notarili, imposte pagate in relazione al giudizio, spese sostenute per l’assistenza legale finalizzata ad ottenere la cancellazione di posizioni incorrette e/o false conseguenti al Furto di identità, da basi dati informative pubbliche (es. archivio protesti) o private (sistemi di informazioni creditizie). Tutte le spese sono soggette al rimborso una volta aperto ed accertato da parte della Società il sinistro nel rispetto dei termini e delle condizioni della presente Polizza.
2. Costi amministrativi: la Società rimborsa i costi sostenuti dall’Assicurato in relazione al Furto di identità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i costi di riemissione delle carte di pagamento, i costi di riemissione dei documenti di identità, i costi per la riapertura dei conti correnti, le fotocopie, le spese di viaggio, le spese per i francobolli.
3. Assenza dal lavoro: la Società rimborsa le eventuali riduzioni della retribuzione dell’Assicurato, subite in conseguenza del tempo occorso per occuparsi degli eventi conseguenti al Furto di identità, con il massimo di euro 50,00 al giorno per un massimo di 5 giorni, purché l’astensione dai lavori sia opportunamente documentata alla Società. A titolo esemplificativo: li tempo occorso all’Assicurato per recarsi in Questura, in Tribunale per testimoniare o in banca, nel caso sia indispensabile la sua presenza fisica.
Con il termine Furto di identità si intende l’uso non autorizzato o illegale di uno o più dati identificativi dell’Assicurato nella sua qualità di consumatore, da parte di terzi.
Ai fini dell’operatività della garanzia il Furto di identità dovrà risultare da uno dei seguenti eventi:
1. pagamento eseguito con i dati identificativi dell’Assicurato conseguenti a frode online (transazioni di carte di credito, internet banking, phishing) o clonazione delle carte di pagamento;
2. uso fraudolento dei dati identificativi dell’Assicurato come mezzo a garanzia per ottenere assegni bancari o carte di pagamento;
3. credito ottenuto con i dati identificativi dell’Assicurato, per esempio un prestito, un finanziamento oppure l’apertura di un conto corrente con i dati personali rubati;
4. abbonamento telefonico ottenuto con i dati identificativi dell’Assicurato.
B) Rimborso spese da infortuni e malattie 1 – Infortuni
La Società, in caso di infortuni accaduti fuori dalla provincia di residenza dell’Assicurato in occasione di vacanze o lavoro occasionale, rimborsa all’Assicurato sino alla concorrenza della somma di euro 10.000,00 le spese sostenute, ivi compresi i ticket per le prestazioni fornite dal S.S.N., per:
- xxxxxxx xxx xxxxxx e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali d’intervento, accertamenti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio);
- terapie fisiche e medicinali entro il limite di euro 3.000,00 per anno assicurativo;
- rette di degenza in Istituto di cura pubblico o privato;
- trasporto dal luogo dell’incidente all’Istituto di cura con autoambulanza od altro mezzo di trasporto idoneo entro il limite di euro 1.000,00 per anno assicurativo.
2 - Malattia
La Società, in caso di malattia fuori dalla provincia di residenza dell’Assicurato in occasione di vacanze o lavoro occasionale, rimborsa all’Assicurato sino alla concorrenza della somma di euro 10.000,00 le spese sostenute, ivi compresi i ticket per le prestazioni fornite dal S.S.N., per:
- xxxxxxx xxx xxxxxx e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali d’intervento, accertamenti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio);
- terapie fisiche e medicinali entro il limite di euro 3.000,00 per anno assicurativo;
- rette di degenza in Istituto di cura pubblico o privato;
- trasporto dal luogo dell’incidente all’Istituto di cura con autoambulanza od altro mezzo di trasporto idoneo entro il limite di euro 1.000,00 per anno assicurativo.
Le garanzie sono valide in tutti gli stati aderenti all’Unione Europea. Il rimborso è condizionato alla presentazione delle ricevute originali di quanto pagato per le spese sopraindicate entro 30 giorni dal termine delle cure mediche. Per quanto riguarda le norme in tema di denuncia dei sinistri valgono le disposizioni di cui alla successiva Sezione IV del presente contratto, per quanto compatibile.
C) Rimborso spese per perdita di impiego Copertura rimborso spese bollette
Rimborso spese per fornitura di energia elettrica e/o gas Persone assicurabili: Persone Fisiche (Clienti Residenziali) oppure Persone Giuridiche (Clienti Partite IVA)
1 - Garanzie coperte:
• Invalidità Totale Permanente di grado pari o superiore al 60% a seguito di infortunio o malattia (lavoratori autonomi
- liberi professionisti - artigiani - dipendenti pubblici). La garanzia non opera se nella stessa annualità è già stato denunciato un sinistro di Invalidità Temporanea;
• Invalidità Totale Temporanea da infortunio o malattia (lavoratori autonomi - liberi professionisti). La garanzia non opera se nella stessa annualità è già stato denunciato un sinistro di Invalidità Permanente;
• Perdita involontaria d’impiego seguito a licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” (lavoratori dipendenti privati solo per Clienti Residenziali). Requisiti di assicurabilità: dipendenti da almeno 1 anno con contratto a tempo indeterminato e di imprese con almeno 3 dipendenti alla decorrenza della Polizza;
• Ricovero Ospedaliero a seguito di infortunio o malattia (non lavoratori).
2 - Prestazioni:
• euro 100,00 al mese per il perdurare del sinistro con un massimo di 6 mesi. Massimale per sinistro e anno assicurativo: euro 600,00.
3 - Periodo di carenza dalla decorrenza della copertura:
• Invalidità Totale Permanente: 60 giorni solo per malattia;
• Invalidità Totale Temporanea: 60 giorni solo per malattia;
• Perdita involontaria d’impiego: 90 giorni dalla decorrenza della copertura;
• Ricovero ospedaliero: 90 giorni. 4 - Limite di età:
Per tutte le garanzie 65 anni non ancora compiuti tranne che per Xxxxxxxx ospedaliero 75 anni. 5 - Franchigia:
• Invalidità Totale Temporanea: 30 giorni per malattia;
• Perdita involontaria d’impiego: 30 giorni;
• Ricovero ospedaliero: 7 giorni. 6 - Assicurato = Contraente.
7 - Rimborso spese su bollette anche intestate a coniuge per abitazione assicurata:
La somma assicurata a titolo di indennizzo è pari alle spese sostenute dall’Assicurato per la fornitura di energia elettrica e/o gas. Le spese devono essere inerenti all’abitazione/ufficio oggetto di copertura della Sezione Incendio. L’indennizzo sarà corrisposto per un massimo di euro 100,00 al mese per il perdurare dell’evento e per un periodo massimo di 6 mesi successivi al periodo di carenza e alla franchigia. L’indennizzo verrà corrisposto dietro presentazione delle bollette/ fatture intestate al Contraente della presente assicurazione o al coniuge, aventi scadenza nel periodo di validità della presente copertura successivo al periodo di carenza e alla franchigia. L’importo massimo indennizzabile per evento e per anno assicurativo è di euro 600,00.
D) Pets
Oggetto della garanzia
Gli animali domestici per i quali si garantiranno le coperture della presente Polizza sono solamente cani e gatti di età non inferiore a 6 mesi e non superiore ad 8 anni al momento della sottoscrizione di Polizza. Nel caso di tacito rinnovo la copertura non potrà comunque essere mantenuta oltre il compimento dei 10 anni di età dell’animale.
La presente garanzia è prestata per un massimo di due animali assicurati, gli stessi devono essere in possesso di libretto sanitario e delle seguenti vaccinazioni e relativi richiami:
- cani: cimurro, parvovirosi, epatite e/o leptospirosi;
- gatti: rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia;
ed in ogni caso tutte le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.
L’animale dovrà essere tenuto con cura e diligenza, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali di affezione.
Il proprietario in caso di infortunio o malattia dell’animale assicurato deve far intervenire tempestivamente un medico veterinario affinché vengano prestate le necessarie cure.
I massimali si intendono prestati per ciascun animale indicato in Polizza.
Garanzie
Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia
La Società, entro il limite massimo della somma assicurata indicata in Polizza, rimborsa le seguenti spese per intervento chirurgico a seguito di infortunio o malattia: onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’intervento, diritti di sala operatoria e materiali di intervento, protesi comprese rette di degenza, assistenza, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, esami e medicinali, relativi al periodo di ricovero anche in day hospital visite, esami, analisi ed accertamenti, trattamenti fisioterapici e rieducativi, svolti dal veterinario o su sua prescrizione, sostenuti nei 30 giorni precedenti all’intervento chirurgico e nei 30 giorni successivi.
Rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico
Qualora l’infortunio o la malattia non causino intervento chirurgico, la Società entro il limite massimo della somma assicurata indicata in Polizza, rimborsa le spese per: visite del veterinario, esami, analisi, accertamenti e cure ricoveri anche in day hospital medicinali, tutori, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prescritti dal veterinario.
Spese funerarie per smaltimento del corpo dell’animale assicurato
Qualora l’animale deceda a causa di infortunio o malattia indennizzabili a termini di Polizza, la Società rimborsa fino ad euro 100,00 le spese di smaltimento del corpo dell’animale assicurato.
Spese a seguito di partecipazione a fiere o mostre
Nel caso in cui l’animale subisca un infortunio durante la partecipazione a fiere e/o mostre all’indennizzo si applica una franchigia fissa pari ad euro 300,00 per sinistro.
Spese di ricerca per smarrimento
Qualora l’animale assicurato sia stato dichiarato scomparso alle autorità competenti, la Società terrà a proprio carico le spese ordinarie di ricerca dell’animale fino ad un importo massimo di euro 500,00 per sinistro e per annualità assicurativa. La garanzia è operante esclusivamente se l’animale assicurato è provvisto di microchip.
Ipotesi 1)
Tutti i limiti devono intendersi per sinistro e per anno assicurativo.
Cani:
- rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia: massimale euro 2.000,00 scoperto 20% con minimo euro 200,00;
- rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico: massimale euro 500,00 scoperto 15% con minimo euro 50,00.
Gatti:
- rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia: massimale euro 2.000,00 scoperto 20% con minimo euro 200,00;
- rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico: massimale euro 500,00 scoperto 15% con minimo euro 50,00.
Ipotesi 2)
Tutti i limiti devono intendersi per sinistro e per anno assicurativo.
Cani:
- rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia: massimale euro 2.500,00 scoperto 20% con minimo euro 200,00;
- rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico: massimale euro 1.000,00 scoperto 15% con minimo euro 70,00.
Gatti:
- rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico da infortunio o malattia: massimale euro 2.500,00 scoperto 20% con minimo euro 200,00;
- rimborso spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico: massimale euro 1.000,00 scoperto 15% con minimo euro 70,00.
CHE COSA NON È ASSICURATO PER IL SETTORE RIMBORSI
Art. 121 – COSA NON COMPRENDONO LE GARANZIE AGGIUNTIVE PER IL SETTORE RIMBORSI
A parziale deroga dell’Art. 120 lett:
A) Furto di identità
Sono escluse dall’Assicurazione le richieste di risarcimento o indennizzo derivanti da: 1. perdite causate da eventi avvenuti prima della decorrenza della Polizza;
2. furto di identità in ambito imprenditoriale e/o professionale (esempio: furto o utilizzo scorretto del nome dell’azienda dell’Assicurato o di ogni altro segno distintivo dell’attività lavorativa dell’Assicurato);
3. perdite risultanti dalla ricerca di lavoro, dall’interruzione dell’attività imprenditoriale o dalla perdita di opportunità; 4. perdite risultanti da danni alla reputazione o all’avviamento;
5. perdite di dati personali imputabili a banche dati che non li hanno correttamente custoditi e che hanno notificato l’evento all’Assicurato assumendosene le relative responsabilità;
6. perdite economiche, incluse le perdite di guadagno, profitti, corrispettivi contrattuali, perdite commerciali e interessi anticipati;
7. qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall’Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente;
8. embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della Pubblica Autorità;
9. danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo;
10. danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o altri sconvolgimenti da parte della natura;
11. danni verificatisi in occasione della partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi e risse, tranne per il caso di legittima difesa, e quando l’Assicurato si trovi in stato di intossicazione per uso di stupefacenti, o bevande alcoliche o abuso di farmaci;
12. costi associati a danni fisici o psichici, malattia, disabilità o morte.
C) Rimborso spese per perdita di impiego
Non sono coperti dalla presente Xxxxxxx i casi di Invalidità Permanente Totale, i casi di Invalidità Temporanea e i Ricoveri ospedalieri causati da:
- dolo dell’Assicurato, dolo del Contraente, dolo del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra anche non dichiarata, insurrezioni, occupazione militare, invasione e simili;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e rivoluzione;
- contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
- invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato preesistenti e noti all’Assicurato prima della data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
- incidente di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo o di deltaplano o di ultraleggero e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro dell’equipaggio;
- incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro;
- infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
- suicidi e tentativi di suicidi;
- sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato, dal Beneficiario, dal Contraente;
- atti di autolesionismo;
- incapacità di intendere o di volere procurata dallo stesso Xxxxxxxxxx;
- interventi chirurgici angioplastici, terapie laser;
- alcolismo, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- stato di ubriachezza/ebrezza;
- malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e gli esaurimenti nervosi;
- cure od interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici;
- parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da teli eventi;
- malattie tropicali;
- svolgimento dell’attività di trapezista, stuntman, minatore o cavaiolo;
- infortuni o malattie verificatisi durante lo svolgimento di leva o quello sostitutivo di questo, l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazioni o motivi di carattere eccezionale;
- le cure e gli interventi finalizzati al trattamento dell’infertilità e comunque quelli relativi all’inseminazione artificiale;
- le degenze in case di riposo, di convalescenza, di soggiorno cronicari o in stabilimenti o centri di cure termali, idroterapici, fitoterapici, dietologi o del benessere;
- sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle
- partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove comportanti l’uso di veicoli a motore;
- pratica di attività sportive professionistiche, sport di combattimento, atletica pesante, latta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto del trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico o fuori pista, bob, immersione con autorespiratore, rafting, paracadutismo o di sport aerei in genere, ogni attività in zone desertiche, competizioni di equitazione;
- uso e/o produzione di esplosivi;
- epidemie e pandemie;
- In aggiunta a quanto sopra, per i casi di inabilità temporanea totale:
- mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di inabilità temporanea totale;
- le conseguenze di infortuni e malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua normale attività lavorativa fuori dai confini d’Italia, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni.
D) Pets Esclusioni:
a) infortuni o malattie conseguenti all’impiego dell’animale per la caccia;
b) dolo o colpa grave dell’Assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale assicurato;
c) uso professionale dell’animale;
d) uso dell’animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti);
e) malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari, nonché pregresse e recidivanti; f) controlli di routine e/o facoltativi e/o check-up;
g) malattie evitabili con vaccini e/o profilassi preventivi;
h) acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici; i) malattie mentali e problemi comportamentali;
l) infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive m) gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
n) sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale; o) soppressione e cremazione per pericolosità;
p) taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e parodontopatie; q) le spese di igiene dentaria;
r) terapie dietetiche inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali;
s) danni derivanti da guerre, guerre civili, sommosse, rischi sociopolitici, terrorismo;
t) danni derivanti da catastrof i naturali (terremoto, alluvione, inondazione, eventi atmosferici) infortuni verificatisi nei primi 8 giorni di decorrenza della Polizza e malattie con sintomi manifestati nei primi 30
u) giorni dalla decorrenza della Polizza; v) cure relative a malattie croniche;
w) filaria/leishmania; x) pandemia
y) qualsiasi altra spesa conseguente a morte dell’animale salvo le spese funerarie di cui sopra z) l’assicurazione non è operante per la garanzia infortuni per le seguenti razze di cani:
- Perro dogo mallorquin,
- Pitbull,
- Rottweiler,
- Doberman,
- Dogo,
- Bull Terrier,
- American Bulldog,
- Bull Mastiff,
- Mastino Napoletano
- e relativi incroci con le razze suddette.
LIMITI DI COPERTURA DEL SETTORE RIMBORSI
Art. 122 – LIMITI DI INDENNIZZO PER IL SETTORE RIMBORSI
La Società risponde della garanzia Furto di identità fino ad un massimo di euro 5.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo.
Art. 123 – RIEPILOGO FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO PER IL SETTORE RIMBORSI
Tabella C – Limiti di indennizzo
Garanzia | Franchigia | Limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo |
Furto di identità (Art.120, lett A) | euro 250,00 | euro 5.000,00 |
Spese da infortuni (Art.120, lett B) | - | euro 10.000,00 |
Spese da malattie (Art.120, lett B) | - | euro 10.000,00 |
Spese per Perdita di impiego (Art.120, lett C) | - | euro 100,00 per mese per non più di 6 mesi |
Spese veterinarie da infortunio o malattia con intervento chirurgico (Art.120, lett D) | Scoperto 20% | minimo euro 200, massimale euro 2.000,00 (2.500 ipotesi 2) |
Spese veterinarie da infortunio o malattia senza intervento chirurgico (Art.120, lett D) | Scoperto 15% | minimo 50 (70 ipotesi 2), massimale 2.000 (2.500 ipotesi 2) |
Spese funerarie per smaltimento corpo animale (Art.120, lett D) | - | euro 100,00 |
Spese partecipazione a fiore o mostre (Art.120, lett D) | 300,00 | - |
Spese di ricerca per smarrimento (Art.120, lett D) | - | euro 500,00 |
Art. 124 – FRANCHIGIE E SCOPERTI PER IL SETTORE RIMBORSI
La garanzia Furto di identità è prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00 per sinistro.
DOVE VALE LA COPERTURA?
Art. 125 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELL’ASSICURAZIONE PER IL SETTORE RIMBORSI
L’assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
SEZIONE IV – DENUNCIA DI XXXXXXXX E INDENNIZZO
L’Assicurato dovrà attenersi espressamente alle indicazioni di seguito trascritte per la corretta denuncia del sinistro e la corretta trasmissione all’Impresa della documentazione necessaria all’istruzione del sinistro.
Art. 126 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO PER I SETTORI INCENDIO E FURTO
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice civile:
c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa, presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire - se la Legge lo consente - la procedura di ammortamento; le relative spese sono a carico della Società secondo il disposto dell’Art. 1914 del Codice civile;
e) conservare tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, fino ad avvenuta liquidazione del danno, senza avere, per questo diritto ad alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.
L’inadempimento di uno o di tali obblighi può compor- tare la perdita, totale o parziale, del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice civile.
Art. 127 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO PER IL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o
alla Società, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice civile. Se l’Assicurato
omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice civile. La suddetta denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per la Società. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro stesso.
Art. 128 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO PER IL SETTORE TUTELA GIUDIZIARIA
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice civile.
Unitamente alla denuncia, l’Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
Art. 129 – GESTIONE DEL SINISTRO PER IL SETTORE TUTELA GIUDIZIARIA
L’Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio oppure, se diverso, hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.
La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l’obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dalla Società.
Negli stessi termini, e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare.
L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria, relativi al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.
Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 130 – DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO PER IL SETTORE INFORTUNI DEL NUCLEO FAMILIARE
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice civile. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Per la Diaria senza ricovero, qualora assicurata, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espressamente
comprese nell’assicurazione. L’Assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può compor- tare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice civile.
Art. 131 – ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA PER IL SETTORE ASSISTENZA
Dovunque si trovi in Italia ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo a:
- Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
- Numero verde: 800 894148
- per chiamate dall’estero può comporre il seguente numero: x00 000 0000000 In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di assistenza di cui necessita; 2. nome e cognome;
3. numero di polizza;
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
5. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornire integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli Originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Art. 132 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO PER I SETTORI INCENDIO E FURTO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quello del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 133 – MANDATO DEI PERITI PER I SETTORI INCENDIO E FURTO
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 126 “Obblighi dell’Assicurato/Contraente in caso di sinistro per i Settori Incendio, Furto, Elettronica”;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 24, 52 “Valore delle cose assicurate per i Settori Incendio, Furto, Elettronica” e Artt. 29, 54 “Determinazione del danno per i Settori Incendio, Furto, Elettronica”;
4) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1130 c.c. Attribuzioni dell’amministratore
L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’Art. 1129 e delle vigenti disposizioni legge, deve:
1) Eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’Art. 1130 bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio:
2) Disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) Riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni:
4) Compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;
5) Eseguire gli adempimenti fiscali,
6) Curare la tenuta del registro anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
7) Curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
8) Conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico- amministrativo dell’edificio e del condominio;
9) Fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
Redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
Art. 1588 c.c. Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
Art. 1589 c.c. Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.
Art. 1611 c.c. Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli inquilini, ovvero se qualcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 c.c. Assicurazioni in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 1897 c.c. Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 c.c. Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1907 c.c. Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1913 c.c. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 c.c. Obbligo di salvataggio
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 c.c. Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’Assicurato che, dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 c.c. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’Assicurato che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa nei diritti dell’Assicurato verso terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 1917 c.c. Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicurato ha facoltà, previa comunicazione all’Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’Assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Art. 1982 c.c. Riparto
I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore.
Art. 2359 c.c. Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.
Art. 2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto di pagamento delle rate di premio si prescrive in uno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusioni del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritto si prescrivono in dieci anni.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia prescritto.
CODICE PENALE
Art. 649 Codice Penale Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di coniugi
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti provveduti da questo titolo in danno:
1) Del coniuge non legalmente separato;
1-bis) della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
2) Di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell’adottante o dell’adottato;
3) Di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti provveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll’autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti provveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia stato commesso con violenza alle persone.
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7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge. Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’Art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’Art. 16 (diritto di rettifica), dall’Art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’Art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’Art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Notes
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F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 1 luglio 2022
Set Informativo Nobis Casa & Noi - modello NCE.2022-2022.001 – Ultimo aggiornamento 20/07/2022