CCNL ELIZIA INDUSTRIA E COOPERATIVA
CCNL ELIZIA INDUSTRIA E COOPERATIVA
CCNL EDILI (INDUSTRIA) Accordo di Rinnovo 1.7.2014
Accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del C.C.N.L. 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili e affini e del C.C.N.L. Cooperative 26 aprile 2010.
DECORRENZA E DURATA | Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2016 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° luglio 2014 o instaurati successivamente. Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito. |
PARTI FIRMATARIE | • l'ANCE, ACI - PL (ANCPL - Federlavoro e Servizi - Confcooperative e AGCI Produzione e Lavoro) e • la Fe.x.x.x.x. - U.I.L., la F.i.l.c.a. - C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a. - C.G.I.L. |
Elemento variabile della retribuzione (Art. 12 industria e art. 6 cooperative)
Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2015 e per la circoscrizione di propria competenza, prenderanno come riferimento l'elemento variabile della retribuzione così come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38.
L'elemento variabile della retribuzione terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Nota a verbale
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale. Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Dichiarazione congiunta
l'ANCE e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Trasferta (Art. 21 industria e art. 70 cooperative)
A) Norme generali
All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 38 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.
Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.
La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al secondo comma.
* * *
Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di
minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.
L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.
Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell'impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.
Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli operai dipendenti dalle imprese che eseguono le seguenti tipologie di lavorazioni: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale, manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in esercizio, consolidamenti e/o rinforzi strutturali, pavimentazioni speciali, impianti sportivi.
Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, possono integrare la suddetta elencazione.
L'impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento al d.lgs. n. 163/2006, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.
Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.
In mancanza, su richiesta della Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa Edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.
In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell'impresa o del committente. Nei casi di cui ai commi ottavo e undicesimo, il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza.
Dichiarazione a verbale
La disciplina di cui alla presente lettera A) entra in vigore dal 1° gennaio 1996. La nuova disciplina si applica anche agli operai già in trasferta alla suddetta data, allorché il periodo di trasferta successivo a tale data raggiunga la durata prevista nell'ultima parte dell'ottavo comma del presente articolo.
B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
Nei lavori di armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" si intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.
L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.
Resta stabilito che all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario - qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto - è corrisposta una indennità di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.
La predetta indennità si intende comprensiva, in xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx sostenute dall'operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro. L'impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e all'alloggio od al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.
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Obbligo dell'applicazione, nel rispetto dei parametri tecnici e le procedure appositamente definite dalla Once, sulla base delle determinazioni definite dalle parti firmatarie, della trasferta regionale entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, al fine di realizzare, a regime, l'istituto della trasferta nazionale al verificarsi delle seguenti condizioni: messa in rete delle Casse Edili tramite sistemi informatici anche esistenti a condizione che possano interloquire comunque tra di loro e con il futuro sistema informatico nazionale;
• entrata in vigore dell'obbligo di invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili e dell'obbligo di aggiornamento;
• individuazione delle necessarie misure compensative che le parti si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.
Nel caso in cui le imprese, nell'ambito della trasferta sia regionale che nazionale con procedura di scambio dei dati on-line, dovessero andare in trasferta in province nelle quali non sia stata attuata la procedura informatica prevista, dovranno rimanere iscritte nella Cassa Edile di provenienza.
Analogamente, le imprese delle province che non abbiano avviato tale procedura di scambio dei dati on-line, qualora in trasferta, dovranno iscriversi, sin dal primo giorno, nella Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori.
Nelle regioni ove tali condizioni si siano già verificate o si verificheranno prima dell'andata a regime della trasferta nazionale, potranno essere attuati sistemi di trasferta interregionale, purché vi sia visibilità dei dati, secondo le modalità precedentemente definite dalle parti sociali nazionali e assegnate alla CNCE.
Il nuovo istituto della trasferta nazionale che sostituirà il regime della trasferta regionale sarà regolamentato dalle parti sociali sottoscritte sulla base dei seguenti essenziali parametri:
• le imprese eseguiranno gli adempimenti esclusivamente alla Cassa Edile di appartenenza;
• gli operai, a prescindere dalla durata della trasferta, rimarranno iscritti alla Cassa Edile di provenienza;
• i rapporti tra le Casse Edili, in riferimento agli operai in trasferta, dovranno necessariamente essere gestiti attraverso sistemi informatici che garantiscano, secondo principi di trasparenza e immediatezza, lo scambio delle informazioni. Il mancato rispetto di quanto ivi previsto comporterà l'attivazione della procedura di commissariamento.
Anzianità professionale edile (Art. 29 industria e art. 78 cooperative)
Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile.
Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione (a decorrere dalla prestazione di maggio 2016) di tali benefici sono previsti nella regolamentazione di cui ai successivi commi, che diverranno parte integrante del presente contratto.
Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17.
* * *
A decorrere dal 1° ottobre 2014, è istituito il Fondo nazionale anzianità professionale edile (FNAPE) che opererà secondo le modalità indicate nell'allegato A.
La prestazione APE relativa al maggio 2015 verrà erogata dalle Casse Edili in base alla regolamentazione di cui all'art. 29 e all'allegato C del C.C.N.L. 19 aprile 2010.
Le parti concordano di costituire entro il 15 settembre 2014, una Commissione paritetica che, entro il mese di ottobre 2014 formuli alle parti sociali nazionali una specifica regolamentazione che conterrà necessariamente i seguenti criteri:
• le riserve APE rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE;
• le riserve afferenti altri istituti, potranno essere utilizzate ai fini APE;
• i versamenti al FNAPE saranno effettuati dalle Casse Edili con cadenza trimestrale;
• i dati APE vengono esaminati e gestiti direttamente dal FNAPE;
• rimane inalterato l'attuale meccanismo per il raggiungimento delle ore per la maturazione del requisito per avere diritto alla prestazione APE.
La regolamentazione dovrà anche indicare che
• agli operai che hanno raggiunto la 2, 4, 5, 6 e 8 erogazione, nell'anno successivo, la prestazione sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell'anno successivo a tale "congelamento", gli stessi operai avranno la prestazione APE calcolata normalmente sugli importi previsti per la fascia "successiva";
• le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini APE inferiore a 100, dovranno effettuare una "integrazione aggiuntiva APE".
Alla Commissione è altresì assegnato il compito di monitorare l'andamento del FNAPE anche ai fini dell'individuazione di un contributo APE unico e di formulare alle parti sociali nazionali ipotesi di eventuali correttivi alla regolamentazione di cui sopra.
Considerata la fase sperimentale del nuovo Istituto, le parti sociali sottoscritte, nei casi in cui dall'analisi dell'andamento APE emerga una situazione di eccedenza o di carenza nelle entrate, si impegnano ad aprire un tavolo di confronto al fine di individuare, entro gennaio di ciascun anno, i conseguenti correttivi, in relazione alle esigenze della gestione con l'obiettivo di coniugare il diritto al vincolo di sostenibilità economica.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita dalle parti sociali nazionali, per ciascuna circoscrizione territoriale dall'allegato A ai presenti articoli.
Allegato A
Contributo Fondo nazionale ape
CASSA EDILE | CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE % |
VALLE D'AOSTA | |
Aosta | 3,8 |
PIEMONTE | |
Alessandria | 3,8 |
Asti | 3,5 |
Biella | 3,8 |
Cuneo | 4,3 |
Novara | 3,8 |
Torino | 3,5 |
Verbania | 3,8 |
Vercelli | 3,8 |
LIGURIA | |
Genova | 3,8 |
Imperia | 3,5 |
La Spezia | 3,8 |
Savona | 4,3 |
LOMBARDIA | |
Bergamo | 4,8 |
Brescia | 4,3 |
Como e Lecco | 4,8 |
Cremona | 4,3 |
Mantova | 4,3 |
Milano | 3,5 |
Pavia | 3,8 |
Sondrio | 4,8 |
Varese | 3,8 |
TRENTINO ALTO ADIGE | |
Bolzano | 4,3 |
Trento | 4,8 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | |
Gorizia | 4,3 |
Pordenone | 4,3 |
Trieste | 3,5 |
Udine | 4,3 |
VENETO | |
Belluno | 4,3 |
Padova | 4,3 |
Rovigo | 4,8 |
Treviso | 4,8 |
Venezia | 4,3 |
Verona | 3,8 |
Vicenza | 4,3 |
XXXXXX XXXXXXX | |
Bologna | 3,5 |
Calec | 4,8 |
Celcof | 4,8 |
Cerna | 4,8 |
Ferrara | 3,8 |
Forlì | 4,3 |
Forlì coop | 4,8 |
Modena e Modena affini | 3,8 |
Parma | 3,8 |
Piacenza | 3,8 |
Ravenna | 4,8 |
Reggio Emilia | 3,8 |
Rimini | 3,8 |
TOSCANA | |
Arezzo | 4,3 |
Cert | 3,5 |
Firenze | 3,8 |
Grosseto | 3,8 |
Livorno | 3,8 |
Lucca | 3,8 |
Massa Carrara | 3,0 |
Pisa | 3,8 |
Pistoia | 3,5 |
Prato | 3,5 |
Siena | 3,5 |
MARCHE | |
Ancona | 3,8 |
Ascoli Xxxxxx | 3,5 |
Macerata | 3,5 |
Pesaro | 3,5 |
UMBRIA | |
Perugia | 3,8 |
Terni | 4,3 |
LAZIO | |
Frosinone | 3,5 |
Latina | 3,5 |
Rieti | 3,8 |
Roma | 3,5 |
Viterbo | 3,8 |
ABRUZZO | |
Chieti | 3,5 |
L'Aquila | 3,5 |
Pescara | 3,8 |
Teramo | 3,5 |
MOLISE | |
Campobasso | 3,5 |
Edilcassa Molise | 3,0 |
CAMPANIA | |
Avellino | 2,5 |
Benevento | 2,5 |
Caserta | 2,5 |
Napoli | 3,0 |
Salerno | 2,5 |
PUGLIA | |
Bari | 3,5 |
Brindisi | 3,5 |
Edilcassa Puglia | 3,0 |
Foggia | 3,0 |
Lecce | 3,0 |
Taranto | 3,0 |
BASILICATA | |
Edilcassa Basilicata | 3,0 |
Matera | 3,0 |
Potenza | 2,5 |
CALABRIA | |
Catanzaro | 2,5 |
Cosenza | 2,5 |
Edilcassa Calabria | 2,5 |
Reggio Calabria | 2,5 |
SICILIA | |
Agrigento | 3,0 |
Caltanissetta | 3,5 |
Catania | 3,0 |
Enna | 2,5 |
Messina | 3,0 |
Palermo | 2,5 |
Ragusa | 3,0 |
Siracusa | 3,0 |
Trapani | 2,5 |
SARDEGNA | |
Cagliari | 3,5 |
Edilcassa Sardegna | 3,5 |
Nuoro | 3,0 |
Oristano | 3,5 |
Sassari | 3,5 |
Accordi locali (Art. 38 industria e Art. 6 cooperative)
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo e avrà decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2015.
In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa;
f) alla determinazione dell'elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati dal comma 4 al comma 21 del presente articolo e da quanto indicato agli artt. 12 e 46 del vigente Ceni;
g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21;
i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive.
k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 87.
Le previsioni di cui alle lett. b), c), d), e), f) e j) non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 2015.
L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f), nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, sarà verificato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, sulla base dei successivi commi.
Fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti tre indicatori:
1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. monte salari denunciate in Cassa Edile;
3. ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali.
Un ulteriore indicatore sarà concordato in sede territoriale.
Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei quattro indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.
Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei quattro parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.
Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.
Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.
Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.
Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
1. ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
2. volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.
Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Xxxxx Xxxxx sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura prevista al successivo comma.
Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura (4%), l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:
1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Xxxxx Xxxxx afferente le ore denunciate.
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.
Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.
Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
1. alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'art. 29;
2. alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell'art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;
3. all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4. alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
5. alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
6. all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 91;
7. alle determinazioni di cui all'art. 37, relativo alle quote sindacali;
8. alla regolamentazione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa EDILCARD.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
Le parti confermano la proroga dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.
Dichiarazione a verbale
Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.
Contratto a termine (Art. 93 industria e Art. 32 lett. B) cooperative)
Il contratto a tempo determinato è stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001, come modificato dalla Legge n. 78/2014.
Le proroghe sono ammesse fino ad un massimo di 5 volte nell'arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, se riferite alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
È riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più dei suddetti contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi, ai sensi dell'art. 5 comma 4-quaterdel D.Lgs. n. 368/2001.
Il diritto di precedenza deve essere formulato per iscritto ai sensi dell'art. 5 comma 4-sexies del D.Lgs. n. 368/2001.
Gli intervalli di tempo di cui all'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001, sono ridotti a 5 e 10 giorni a seconda che il primo contratto sia, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, laddove il secondo contratto sia stipulato in occasione di:
• avvio di un nuovo cantiere;
• avvio di una specifica fase lavorativa nel corso di un lavoro edile;
• proroga dei termini di un appalto;
• assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
• assunzione di cassaintegrati;
• assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
• assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, - ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
Fermo restando le esclusioni operate dall' art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n. 368/01, il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell'anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa in forza mediamente nell'anno civile precedente all'assunzione.
Un ulteriore 15% di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente con riferimento ai lavoratori iscritti in XXXX.XX.
Al fine di acquisire ogni utile informazione per il ricollocamento dei lavoratori iscritti nella XXXX.XX sarà compito della stessa effettuare annualmente un monitoraggio sull'andamento dei contratti a tempo determinato, sulle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato e sulla formazione erogata ai lavoratori, anche allo scopo di individuare ogni utile intervento finalizzato alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori medesimi, relazionando al Formedil il risultato del monitoraggio stesso.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa da calcolarsi necessariamente alla fine dell'anno civile di competenza.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001 per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Nel caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dagli artt. 113 del C.C.N.L. edili industria e 3, lett. C), del C.C.N.L. edili cooperative, l'ulteriore deroga, prevista dal relativo comma del presente articolo, rientra tra le materie oggetto della procedura di concertazione preventiva.
Visto l'Avviso Comune del 10 aprile 2008 sottoscritto in attuazione dell'art. 5, comma 4bis, del citato decreto legislativo n. 368/01 e s.m.i, le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta.
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione territoriale aderente all'Ance e alle Associazioni Cooperative fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine e delle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato.
Le imprese forniranno ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti di lavoro a tempo indeterminato che si dovessero rendere disponibili per le medesime mansioni.
Le predette informazioni saranno fornite su richiesta alle RSU/RSA e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente C.C.N.L..
Previdenza complementare (Nota all'art. 97 industria e art. 39 cooperative)
A decorrere dal 1° gennaio 2015, le parti stabiliscono l'istituzione di un contributo mensile di 8 euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi e Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo.
Le parti si danno atto che sul contributo di cui al primo comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà.
Casse Edili - Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (CNCE) (Art. 108 - Industria e art. 30 cooperative)
Prepensionamenti
Il contributo per i lavori usuranti, fissato nella misura dello 0,10% della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del presente contratto, versato, a decorrere dal 1° ottobre 2012, nell'apposito Fondo istituito presso la Cassa Edile territorialmente competente, sarà destinato per il finanziamento dei prepensionamenti, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 92/2012.
A tal fine, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, sarà istituita una Commissione tecnica che definirà il regolamento relativo ai criteri, ai requisiti e alle modalità di accesso al predetto istituto, privilegiando comunque le imprese regolari con gli obblighi contributivi verso le Casse Xxxxx e con maggiore anzianità di iscrizione ai predetti Enti.
Protocollo sugli organismi bilaterali
Le Parti Sociali dell'edilizia, in considerazione della grave crisi che ha investito il Paese con rilevanti ripercussioni sul settore che, come noto, dal 2008 ad oggi ha registrato, su scala nazionale, una riduzione quasi del 50% di operai, di ore lavorate, nonché della massa salari denunciata negli Enti bilaterali, oltre ulteriori preoccupanti fenomeni "elusivi" in atto, i quali contribuiscono a creare situazioni di squilibrio economico nella gestione degli enti bilaterali, con conseguenze negative in termini di funzionalità ed efficienza, ritengono fondamentale porre in essere una serie di azioni volte alla razionalizzazione e alla omogeneizzazione degli Enti paritetici, anche al fine di realizzare le necessarie economie di scala.
Le parti confermano i compiti affidati agli Enti bilaterali dal C.C.N.L. e dai contratti territoriali oltreché dagli accordi di tutte le parti coinvolte, con funzioni precise e rispondenti alle necessità delle imprese e dei lavoratori in materia di applicazione delle norme contrattuali e legislative.
Le parti sociali nel confermare quanto già previsto nel C.C.N.L. in vigore relativamente all'accorpamento di Scuole Edili e Comitati paritetici territoriali, con il presente rinnovo contrattuale concordano sulla opportunità di costituire due Enti: Cassa Edile e un Ente unico per la formazione e la sicurezza, confermando altresì l'attuale sistema contrattuale basato su due livelli (nazionale e territoriale) anche in ambiti diversi da quelli oggi esistenti, e, in base alle scelte condivise territorialmente, alla luce di un piano industriale che
individui la dimensione più efficace allo scopo di massimizzare l'efficienza e la sostenibilità economica degli Enti medesimi salvaguardandone le finalità contrattuali e garantendone l'integrale applicazione. Si delineano, pertanto, nei successivi capitoli gli elementi necessari e le modalità per avviare percorsi di razionalizzazione e unificazione in ambito interprovinciale o regionale degli stessi.
Tali percorsi avranno come obiettivo, un processo di razionalizzazione e di accorpamento, auspicando la regionalizzazione degli XX.XX., supportati dalla corrispondente contrattazione integrativa di secondo livello.
Per realizzare questo percorso viene istituito un tavolo regionale di indirizzo e coordinamento della bilateralità che vedrà la presenza paritetica delle parti sociali sottoscrittrici del presente Accordo.
Tale processo dovrà essere avviato e sostenuto dalle Parti Sociali dei singoli territori per un efficientamento degli Enti bilaterali, attraverso un appropriato piano industriale, (verifica e analisi dello stato patrimoniale, del conto economico, della sostenibilità finanziaria e organizzativa secondo i parametri di cui all'allegato A (funzioni e servizi minimi degli Enti), della puntuale realizzazione di tutti gli impegni contrattuali ecc.), che porti al pareggio dei conti con un attento controllo di gestione per la diminuzione delle spese e la "riqualificazione della governance".
In tale contesto occorre attivare processi di semplificazione degli Enti bilaterali, accompagnati da adeguate politiche di ottimizzazione dei costi relativamente alla qualità professionale degli addetti e al giusto equilibrio rispetto ai compiti assegnati e al dimensionamento dei nuovi Enti.
Le parti nazionali confermano i principi contenuti nei Protocolli 18 dicembre 1998, 19 maggio 2000 e 16 novembre 2010 e si danno atto che il presente Protocollo è conforme alle norme ivi contenute.
Processo di razionalizzazione degli enti paritetici
Alla luce di quanto espresso in premessa, le Parti Sociali dell'edilizia concordano quindi sulla necessità di procedere alla razionalizzazione del proprio sistema degli Enti paritetici sia nazionali che territoriali secondo i seguenti indirizzi:
A) Nell'ottica di una riorganizzazione e di un maggior efficientamento del sistema Enti paritetici, anche finalizzato ad un maggior risparmio per le imprese e per i lavoratori, le parti sociali dell'edilizia intendono dare un nuovo slancio ed un nuovo vigore alle "mission" dei tre Enti, Cnce, Cncpt e Formedil che, al livello nazionale, sovrintendono l'operato degli organismi territoriali mediante i compiti loro affidati dalle parti sociali di indirizzo, coordinamento e controllo verifica della gestione, trasparenza, correttezza ed efficacia della stessa, anche al fine di omogeneizzare i comportamenti nel territorio sulla base di format nazionali condivisi per ottenere un vero ed efficiente sistema unico bilaterale.
Con l'obiettivo quindi del perseguimento della razionalizzazione dei costi, unitamente all'efficienza organizzativa, le parti sociali nazionali dovranno realizzare e rendere operativo, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo la costituzione di un unico Ente nazionale che assuma le funzioni attualmente svolte da Cnce, Cncpt e Formedil, attraverso un progetto approvato dalle parti sociali costituenti.
Questo nuovo Ente, denominato SBC (Sistema Bilaterale delle Costruzioni), sarà retto da un consiglio di amministrazione paritetico formato da n.... membri il cui Presidente sarà nominato dall'ANCE e il Vice Presidente sarà nominato dalle Organizzazioni sindacali e avrà il compito di attuare i contratti collettivi e gli accordi definiti dalle parti sociali nazionali.
La logica dell'accordo è quella di indirizzare l'attività degli Enti medesimi, con lo scopo di:
• fare sistema sia in ambito territoriale che nazionale;
• fare sinergia per risparmiare, per migliorare la funzionalità e l'efficacia;
• sostenere l'attività per aumentare la qualità dei servizi;
• realizzare un sistema unitario coeso, solidale e utile alle imprese e ai lavoratori.
Il percorso di accorpamento dovrà concernere la condivisione dell'archivio anagrafico imprese e lavoratori e la gestione unitaria delle banche dati, l'attività di amministrazione e conduzione del personale da essi dipendente; i servizi interni attraverso i quali essi operano; il sistema informatico; la gestione delle iniziative esterne (convegni, seminari, assemblee). Restano ferme le specificità delle diverse mission relative alle rispettive attività istituzionali loro affidate, ma che dovranno essere inquadrate in una logica di sistema bilaterale unico, seppure con funzioni distinte.
Tale percorso dovrà prevedere, conformemente con quanto previsto al comma 4 della lettera E), anche una riorganizzazione interna del personale.
In relazione alle attività cui sono preposti attualmente gli Enti nazionali, vengono ribaditi i compiti loro già assegnati e le Parti sottoscrittrici confermano, come centrali, lo svolgimento delle seguenti attività:
• indirizzo, coordinamento, programmazione con validità cogente;
• supporto tecnico normativo e contrattuale agli Enti paritetici territoriali;
• messa in rete di tutti gli Enti paritetici territoriali che coinvolgerà anche gli Enti paritetici nazionali, attraverso l'impiego di sistemi informatici che permettano di perseguire una razionalizzazione dei costi dei medesimi, ma soprattutto nell'ottica della semplificazione ed efficientamento a livello amministrativo-gestionale delle rispettive attività, attraverso uno scambio dati diretto e, laddove possibile, automatizzato tra gli Enti medesimi;
• controllo dell'attività svolta e dei bilanci annuali di tutti gli Enti paritetici territoriali e invio di approfonditi report alle parti sociali nazionali;
• monitoraggio costante dell'operato degli Enti al livello territoriale con cadenza semestrale;
• predisposizione del servizio di certificazione dei bilanci da parte della Cnce, avvalendosi degli esperti individuati in un apposito elenco predisposto dalla Cnce stessa, coerentemente con le risorse previste per l'erogazione dei servizi di cui al comma 8 della lettera B).
In relazione alle rispettive attività degli Enti nazionali e del futuro Ente unico nazionale, le Parti Sociali individuano, per il triennio 2014-2016, gli obiettivi prioritari che devono essere necessariamente raggiunti.
L'SBC redigerà un bilancio sociale per le parti sociali sottoscritte. CNCE
• realizzazione e gestione di un'unica banca dati anagrafica nazionale di imprese e lavoratori da realizzarsi attraverso la messa in rete degli Enti paritetici tale da consentire la certezza degli aggiornamenti, attraverso l'allineamento dei dati da effettuarsi mediante un'applicazione comune in grado di assicurare la sincronizzazione delle informazioni;
• riduzione dei tempi di risposta della BNI attraverso l'adeguamento del sistema informatico in uso;
• monitoraggio ed elaborazione a fini statistici dei seguenti dati:
• APE;
• apprendisti;
• numero degli operai iscritti suddivisi in fasce di età e di classe dimensionale delle singole imprese;
• qualifiche;
• nazionalità;
• massa salari e ore lavorate;
• Durc;
• prestazioni Casse Edili;
• delle ore di malattia e infortunio;
• delle ore di permessi e ferie;
• di tutti i dati rilevabili dal sistema (nuove forme di lavoro, ecc.).
• comunicazione dei dati statistici alle parti sociali nazionali, con cadenza trimestrale.
FORMEDIL
• attuazione piena e completa dei progetti strutturali finalizzati ad omogeneizzare durata, contenuti e metodologia didattica dei corsi erogati dalle Scuole Edili;
• implementazione di una rete di dati in entrata e in uscita tale da consentire l'effettiva realizzazione del libretto formativo unico;
• messa a regime del sistema Borsa Lavoro con modalità che consentano l'acquisizione dei dati raccolti dai Centri per l'impiego;
• consulenza diretta alle Scuole Edili allo scopo di supportarle nell'implementazione di progetti che consentano di assistere le imprese nell'utilizzo del proprio conto formazione;
• progettazione e partecipazione costante ai progetti di Fondimpresa, di Foncoop o altri Fondi.
• monitoraggio e comunicazione alle parti sociali nazionali dei dati afferenti la banca dati formazione costruzioni, con cadenza trimestrale;
• monitoraggio apprendistato; 4- istituzione del registro dell'impresa formativa.
CNCPT
• messa a punto del sistema asseverazione come definito dagli accordi sottoscritti dalle parti sociali del settore edile;
• estensione del sistema di consulenza in cantiere con l'obbligo di raggiungere quantità misurabili e proporzionate al numero di cantieri e di cui deve essere redatto verbale come dal modello tipo allegato;
• monitoraggio e comunicazione alle parti sociali nazionali dei dati relativi al costituendo osservatorio delle visite in cantiere, con cadenza trimestrale.
La Cnce, la Cncpt e il Formedil o il futuro SBC presenteranno alle parti sociali, unitamente ad un bilancio di previsione, un piano di attività e i progetti per l'anno in corso, nonché il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività realizzate.
A decorrere dalla data di costituzione del SBC il suo finanziamento sarà garantito da un contributo dello 0,05% a carico delle imprese iscritte alle Casse Edili, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del C.C.N.L. industria e dell'art. 73 del C.C.N.L. Cooperative.
Il contributo viene erogato a SBC, tramite la Cassa Edile, entro il 31 marzo di ciascun anno e calcolato sulle retribuzioni relative all'anno edile precedente.
Tale contributo, in sostituzione dell'attuale meccanismo di finanziamento degli organismi paritetici di settore, in ogni caso, non potrà generare riserve superiori ad un'annualità.
L'SBC, fatta salva una annualità di riserve e quanto necessario per l'acquisto della Sede, potrà utilizzare le eventuali riserve eccedenti per la fornitura di servizi gratuiti ai territori e/o per la riduzione del contributo; in
ogni caso, non sarà possibile contribuire al fine di coprire disavanzi economici e finanziari di bilancio degli Enti territoriali.
B) In riferimento alle Casse Edili, le parti sociali competenti per territorio, coordinate dalle parti sociali regionali, dovranno predisporre un apposito piano industriale - entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo - finalizzato ad aggregare servizi, a livello interprovinciale in ambito regionale e/o regionale ed, in particolare, per la gestione di servizi comuni quali quelli informatici, comprese le denunce degli operai in Cassa Edile, e quelli amministrativi, del Dure e per il coordinamento delle attività legali. Le parti sociali territoriali potranno concordare ulteriori "aree" di gestione tecnica/amministrativa comune e potranno unificare delle prestazioni o altre iniziative volte all'omogeneizzazione delle realtà esistenti nei diversi territori.
I servizi saranno aggregati presso la sede della Cassa Edile individuata di comune accordo dalle parti sociali territorialmente competenti e saranno gestiti dai Presidenti e dai Vice presidenti delle Casse Edili delle province coinvolte, che risponderanno direttamente alle parti sociali di riferimento.
L'accentramento dei servizi previsto al precedente comma dovrà comportare una razionalizzazione del lavoro delle Casse Edili con conseguente riduzione dei costi gestionali da cui, pertanto, dovrà scaturire la necessaria riduzione dei costi contrattuali a carico delle imprese, nonché uno snellimento della struttura dimensionale dei singoli Enti in ogni suo aspetto, sino al raggiungimento dell'obiettivo del graduale passaggio a strutture di veri e propri "sportelli territoriali", anche nell'ottica di una semplificazione utile alle imprese e finalizzata al rilancio del mercato del lavoro.
A decorrere dall'anno Cassa Edile successivo alla sottoscrizione del presente contratto la percentuale massima di cui ai commi sesto e settimo dell'art. 36 del C.C.N.L. del 19 aprile 2010 e dell'art. 82 del C.C.N.L. del 26 aprile 2010 è stabilita nella misura massima del 2,50% da adeguare entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente C.C.N.L..
I suddetti piani industriali, contenenti anche il vincolo di cui al comma precedente, dovranno essere accompagnati dalla relazione di un advisor indipendente, scelto di comune accordo dalle parti sociali territoriali tra gli esperti individuati in un apposito elenco predisposto dalla Cnce a costi convenzionati, che dovrà certificare il piano economico-finanziario e i dati complessivi del piano industriale stesso, compresi i riflessi su Scuola edile e Cpt.
Tali piani dovranno essere inviati dalle parti sociali regionali alle parti sociali nazionali entro i sei mesi previsti per la loro approvazione.
Le parti sociali nazionali sono tenute, successivamente all'approvazione, a mettere a disposizione del sistema territoriale detti piani.
Qualora il piano industriale non individui analiticamente il percorso -da concludere necessariamente nell'arco dei 6 mesi successivi all'approvazione del piano stesso-diretto alle verifiche e al ripianamento delle eventuali criticità economiche e finanziarie ed evidenzi, comunque, la non sostenibilità economico finanziaria dell'Ente, il tavolo regionale proporrà possibili soluzioni trovando le necessarie risorse sul territorio.
Nel caso in cui l'intervento regionale non raggiunga i risultati auspicati entro 60 giorni dall'approvazione del piano, le parti sociali nazionali affideranno all'SBC la gestione dell'Ente stesso, con interventi diretti sul territorio, secondo le regolamentazioni che le parti sociali nazionali elaboreranno entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo e trovando le necessarie risorse sul territorio regionale.
Qualora le parti sociali territoriali e regionali di ciascuna regione non producano entro sei mesi una proposta di piano industriale, le Parti sociali nazionali dovranno esse stesse effettuare la scelta di accorpamento interprovinciale in ambito regionale o di regionalità della messa in rete dei servizi, o quanto altro ritenuto necessario, allo scopo di favorire la soluzione migliore per l'efficientamento del sistema.
C) Secondo considerazioni di natura economica volte ad ottenere economie di scala, riduzione di costi e competitività sul territorio, le parti sociali territoriali interessate potranno comunque unificare i rispettivi Enti a livello regionale o interprovinciale nello stesso ambito regionale. In tale ipotesi il nuovo Ente sarà costituito sulla base delle regole vigenti nel presente Protocollo e nei rispettivi contratti Ance e Associazioni Cooperative.
A tal fine, a seguito di accordo di tutte le parti sociali territoriali costituenti gli Enti territoriali coinvolti, le parti territoriali medesime dovranno far redigere a Società specializzata ed esterna alle parti stesse, un apposito piano industriale nel quale individuare il percorso necessario, sia con riguardo all'eventuale liquidazione degli Enti originari, sia con riferimento ad altre misure legalmente perseguibili da sottoporre alle parti nazionali.
Con specifico riferimento alle Casse Edili, i liquidatori ovvero i commissari delegati, dalle Parti Sociali territoriali dovranno individuare il patrimonio netto dei singoli Enti originari, che dovrà confluire nel nuovo Ente. Il medesimo criterio varrà anche per le. Scuole Edili ed i Cpt; in ogni caso è fatto assoluto divieto di divisione di riserve, fondi, somme a qualsiasi titolo facenti parte del patrimonio dei singoli Enti.
Le parti sociali territoriali, ritenendo opportuno che il processo riorganizzativo possa essere occasione di unificazione interassociativa anche con omologhi Enti Bilaterali promananti dalle contrattazioni del settore, potranno stabilire i criteri per la partecipazione dei rappresentanti delle diverse Organizzazioni datoriali, nel rispetto del criterio di pariteticità contenuto negli specifici Protocolli, oltre che dai rispettivi apporti economici e patrimoniali degli Enti coinvolti.
Al fine di cui sopra, le parti concordano di introdurre, al primo capoverso della lettera a) dell'art. 36 del
C.C.N.L. industria 19 aprile 2010 e all'art. 82 del C.C.N.L. Cooperative 26 aprile 2010 recante "versamenti in Cassa Edile", prima delle parole "In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile" inserire "salvo quanto previsto al punto B) e C) del Protocollo di cui all'Allegato
D) Le parti sociali territoriali, nel caso in cui nell'ambito di una delle Casse Edili del sistema gli ultimi due bilanci consecutivi riclassificati secondo lo schema di bilancio tipo previsto negli accordi nazionali, siano negativi, fatto salvo il ricorso a fondi di riserva, dovranno, oltre al necessario ripianamento, trovare forme di unificazione con altre Casse Edili, all'interno della regione di appartenenza.
Nel caso di inerzia nell'attivazione della procedura di cui sopra, le parti nazionali procederanno al commissariamento dell'Ente in base a quanto previsto al punto 9) del Protocollo sull'intervento delle parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti paritetici nazionali e territoriali.
I suddetti processi di unificazione delle Casse Edili dovranno necessariamente comportare analoga riorganizzazione delle Scuole Edili e dei Cpt.
E) Le Parti Sociali confermano le previsioni e le azioni già avviate per il processo di unificazione, da effettuarsi obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2014, a livello provinciale, delle Scuole Edili con i Cpt, secondo le linee guida contenute nella proposta di Statuto tipo dell'Ente unificato varato da Cncpt e Formedil.
Il processo di unificazione potrà riguardare anche l'accorpamento di tutti e tre gli Enti della stessa provincia, sempre con l'obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi e con riferimento alle particolari esigenze territoriali del settore. In tal caso, tale processo dovrà essere preventivamente concordato dalle parti sociali nazionali.
Ogni unificazione di Enti di diversa natura dovrà necessariamente comportare la distinzione e l'effettività delle singole attività secondo le "mission" originariamente affidate agli Enti stessi dalle Parti Sociali nazionali, con distinzione della relativa operatività e delle annesse responsabilità.
Le Parti sottoscritte concordano che l'avvio del complessivo procedimento di razionalizzazione e unificazione, la crisi del settore nonché l'elusione contributiva e la conseguente rilevante riduzione delle risorse, comportano un impatto occupazionale nel sistema bilaterale. Con l'obiettivo di salvaguardare, al più alto livello possibile i posti di lavoro, sarà attivato il ricorso agli ammortizzatori sociali vigenti, incentivata la formazione e la riqualificazione del personale ed avviata ogni azione di politica attiva del lavoro, compreso l'outplacement nonché il ricorso a forme di incentivi all'esodo.
Le parti concordano, fin da ora, il blocco del turnover del personale negli Enti paritetici.
F) L'elencazione dei casi per i quali sarà attivata la procedura di commissariamento di cui al punto 9) del Protocollo sull'intervento delle Parti Sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti paritetici nazionali e territoriali è integrata da:
• mancato rispetto delle indicazioni di cui al punto B) e D)
• mancato rispetto delle indicazioni relative a costi ed aliquote come individuate dal presente Protocollo.
Fermo restando quanto previsto dal Protocollo 18 dicembre 1998, al fine di attuare la più ampia condivisione delle determinazioni che dovranno accompagnare il processo di riorganizzazione del sistema bilaterale, qualsiasi pattuizione a livello territoriale o nazionale dovrà avere attuazione necessariamente con la preventiva verifica delle parti sociali sottoscritte, onde addivenire alle necessarie intese per disciplinare le relative conseguenze su tutte le situazioni che comportano aspetti di reciprocità o di regolamentazione comune.
G) Razionalizzazione dei costi degli enti paritetici
In relazione a quanto comunemente concordato in sede di rinnovo dei C.C.N.L. 19 aprile 2010 e del 26 aprile 2010, le Parti convengono i parametri minimi tali da garantire l'operatività degli Enti paritetici.
H) Le parti condividono anche la necessità di individuare soluzioni per agevolare il rientro nel sistema contrattuale delle imprese oggi iscritte agli "Enti cosiddetti anomali"; a tal fine si prevede, a livello territoriale, di scambiare i dati utili con INAIL, INPS e DTL.
Xxxxx Xxxxx - Prestazioni assistenziali Xxxxx Xxxxx
Nel presupposto di un processo di omogeneizzazione delle prestazioni extracontrattuali, delle relative contribuzioni e tenendo conto della forte riduzione della massa salari verificatasi negli ultimi anni, considerato altresì che l'erogazione delle prestazioni, tradizionalmente in cifra fissa, le parti convengono quanto segue.
Entro il prossimo rinnovo contrattuale territoriale e, comunque, entro due anni dalla stipula del presente Xxxx, le Parti Sociali territoriali procederanno all'adeguamento della regolamentazione delle prestazioni assistenziali mediante la contrattazione di secondo livello, secondo quanto di seguito definito.
Tutte le Casse Edili, ad integrale sostituzione delle prestazioni sanitarie attualmente in vigore a livello territoriale, assicureranno agli aventi diritto le prestazioni derivanti dalla stipula di una convenzione con un
Fondo o Assicurazione, a carattere nazionale, da parte di SBC sulla base delle determinazioni assunte dalle Parti Sociali nazionali.
A seguito di specifica procedura selettiva tutte le Casse Edili dovranno aderire obbligatoriamente al suddetto Fondo o Assicurazione al fine di garantire agli operai iscritti le prestazioni definite con l'apposita convenzione stipulata da SBC versando, alle scadenze previste, direttamente al Fondo o Assicurazione la contribuzione di cui al comma successivo.
Il costo massimo per tale prestazione non potrà in ogni caso essere superiore allo 0,25% rispetto alla massa salari della singola Cassa Edile.
Le Parti territoriali potranno definire ulteriori prestazioni di carattere assistenziale. I costi di tali eventuali ulteriori prestazioni territoriali dovranno essere contenuti nei limiti di cui al sesto comma dell'art. 36 del
C.C.N.L. del 19 aprile 2010 e del sesto comma dell'art. 82 del C.C.N.L. del 26 aprile 2010 e, comunque, dovranno essere privilegiate le prestazioni per borse di studio e rimborsi per spese scolastiche e per indumenti e calzature da lavoro.
Alle Parti territoriali è demandato il compito di elaborare la specifica regolamentazione delle eventuali prestazioni territoriali che, in ogni caso, dovrà prevedere un meccanismo per monitorare annualmente il flusso finanziario, al fine di definire le eventuali azioni per assicurarne la sostenibilità.
Scuole Edili
Le Parti ritengono per le Scuole Edili, al termine di un'attenta analisi, di rinvenire nel costo totale per ora di formazione ponderato un parametro maggiormente legato all'effettiva capacità di erogazione formativa dell'Ente, ricomprendente comunque in sé la percentuale suddetta dei costi. Tale parametro non può essere considerato in modo scisso dal parametro ed. OFA, ovvero numero ore di formazione allievo.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, le Parti Sociali stabiliscono che il costo totale per ora di formazione ponderato, comprendente quindi tutte le voci dei costi dell'Ente, non dovrà superare la soglia di euro 20.
A tal fine verrà effettuato un monitoraggio costante circa l'andamento dei costi delle Scuole in relazione alla reale efficienza delle medesime in termini di corsi e ore di formazione erogate, che permetterà, al termine di un anno di sperimentazione, di confermare il parametro sopra fissato e porlo in relazione al ed. parametro OFA o, comunque, di rivederlo in base agli elementi che emergeranno e alle effettive esigenze degli Enti.
Le parti condividono di iniziare il confronto con il Governo e le associazioni confederali in merito all'effettiva possibilità di utilizzo del fondo 0,30% dedicato alla formazione continua o comunque di trovare strumenti per la sua reale utilizzazione nel sistema edile, così come è prioritario investire per intercettare
maggiormente i fondi pubblici (regionali, nazionali e comunitari) dedicati alla formazione, anche come occasione per abbattere i costi strutturali del sistema e realizzare l'equilibrio di bilancio.
CPT
Per i Cpt il numero di visite in cantiere, comprensivo delle visite effettuate per la formazione di consulenza, non potrà essere inferiore a 100 visite ogni 50.000,00 euro di entrate contributive.
* * *
Le Parti si danno atto che il non rispetto delle indicazioni di cui al presente paragrafo comporteranno l'intervento delle Parti Sociali territoriali per il raggiungimento e il ripristino dei suddetti equilibri. Trascorsi inutilmente 30 giorni da tale verifica, da effettuarsi attraverso l'esame dei relativi bilanci e delle relazioni sull'attività svolta, le Parti Sociali territoriali investiranno della questione le Parti Sociali nazionali, che potranno intervenire anche attraverso l'applicazione della procedura di commissariamento di cui al punto 9) del Protocollo sull'intervento delle parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti paritetici nazionali e territoriali.
I) Revisione degli statuti tipo degli enti paritetici territoriali
In considerazione della necessità di omogeneizzare le attività degli Enti anche sotto il profilo delle fonti statutarie e nell'ottica di redigere e/o aggiornare gli Statuti stessi adeguandoli ai nuovi compiti assegnati agli Enti medesimi, le parti si impegnano ad avviare un percorso finalizzato alla revisione degli Statuti tipo di Casse Edili, Cpt e Scuole Edili ed Enti Unificati.
Gli Statuti dovranno anche tenere conto delle nuove direttive e linee guida fissate con il presente protocollo. Le parti, nel corso del presente contratto, provvederanno al recepimento degli Statuti tipo.
J) Gratuità delle cariche
Le Parti ribadiscono che tutte le cariche negli Organi di gestione degli Enti nazionali e territoriali sono a titolo gratuito.
Eventuali diverse pattuizioni in essere, a qualsiasi titolo, sono nulle.
Eventuali rimborsi spese saranno effettuati solo dietro giustificativi a pie di lista.
Le Parti si impegnano a far sì che tali disposizioni siano applicate da tutte le Casse Edili del Sistema Bilaterale.
K) Il codice etico degli enti bilaterali
Nella consapevolezza che l'etica nei comportamenti costituisce un valore importante e che i principi quali la trasparenza, l'affidabilità e il senso di responsabilità dovrebbero rappresentare la base fondamentale di tutte le attività, le Parti Sociali dell'Edilizia hanno ritenuto opportuno definire, con tale Codice Etico, i principi, i valori e le responsabilità comuni che dovranno orientare gli impegni e i comportamenti degli Enti Bilaterali, sia nelle relazioni interne che nei rapporti con l'esterno.
I principi etici e le regole di comportamento da rispettare nell'espletamento delle singole attività, indicati nel presente Codice, assumono una notevole importanza e costituiscono una condizione imprescindibile per affermare, in particolare nell'attuale situazione economica e finanziaria, la credibilità degli Enti nel contesto nel quale operano.
Nell'ottica, dunque, di favorire una maggiore trasparenza ed integrità dell'operato degli Enti Bilaterali saranno, altresì, rafforzate le disposizioni, introdotte dal C.C.N.L. 19 aprile 2010 e del C.C.N.L. 26 aprile 2010, relative alla gestione dei bilanci dei medesimi Enti.
Risulta, pertanto, fondamentale, la conoscenza e soprattutto l'osservanza di tale Codice Etico da parte di tutti i componenti al fine di garantire l'efficienza, l'affidabilità nonché l'eccellenza degli Enti stessi.
In linea con quanto premesso e, considerato l'intento delle Parti Sociali di procedere ad una razionalizzazione degli Enti Bilaterali del settore, attraverso un'azione orientata a garantire l'efficacia e la trasparenza dell'operato dei medesimi, le Parti si impegnano ad avviare un percorso finalizzato al rispetto delle seguenti disposizioni.
a) Gratuità delle cariche
Nell'ottica di una ristrutturazione degli Enti, volta ad un incremento dell'efficienza ed ispirata al principio della responsabilità, si ribadisce che le cariche rivestite all'interno degli Enti Bilaterali siano esclusivamente a carattere gratuito.
In linea con quanto già stabilito all'interno dei rispettivi Statuti Tipo, non sarà consentita, dunque, alcuna forma di compenso per l'attività di rappresentanza svolta.
b) Criteri di assunzione del personale
Nel rispetto di quanto sopra concordato e allo scopo di garantire trasparenza e parità di trattamento nelle procedure per il reclutamento del personale, risulta indispensabile che, ai fini dell'assunzione del personale stesso, compresa l'assunzione dei direttori, vengano rispettate le seguenti disposizioni:
• la valutazione e la scelta del personale da assumere dovrà essere effettuata in base a rigorosi criteri di professionalità e competenza e nel rispetto delle pari opportunità di tutti i candidati;
• i requisiti attitudinali e professionali richiesti dovranno essere valutati in maniera oggettiva e trasparente;
• non saranno consentite le assunzioni di coniugi o parenti entro il secondo grado, dei soggetti che ricoprono responsabilità di controllo, di amministrazione e di dirigenza all'interno degli Enti Bilaterali;
• sarà necessario astenersi da eventuali raccomandazioni e/o segnalazioni esterne e/o interne agli Enti, volte ad influire sulla scelta del candidato o comunque ad assicurargli un privilegio;
• le retribuzioni non potranno superare gli importi previsti per la categoria dei quadri, come disciplinati dal C.C.N.L. del settore edile.
c) Istituti di credito di riferimento
In considerazione del necessario mantenimento di una "sana" gestione economico-finanziaria e del relativo raggiungimento o stato di conservazione del pareggio di bilancio dei singoli Enti, il portafoglio economico degli stessi dovrà essere affidato, sulla base di procedure selettive, ad Istituti di credito o Istituti finanziari, sulla base di criteri oggettivi legati esclusivamente alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli Enti medesimi.
La scelta degli Istituti non potrà essere in alcun modo condizionata da criteri o valutazioni che attengano alla sfera giuridica della persona ma esclusivamente ad un vantaggio economico dell'Ente.
d) Interventi formativi
Nell'ottica di una maggiore efficienza dei servizi resi nei confronti delle imprese e per favorire un ritorno al settore in termini di qualità e professionalità, le Parti auspicano che vengano avviati degli specifici interventi formativi diretti, in particolar modo, ai Presidenti e ai Vicepresidenti degli Enti Bilaterali, per agevolare il ruolo culturale degli stessi nonché per favorire una maggiore condivisione degli obiettivi perseguiti dagli Enti medesimi.
e) Servizi resi dagli Enti
Considerato l'intento delle Parti Sociali di favorire una maggiore trasparenza ed integrità dell'operato degli Enti Bilaterali, si ritiene opportuno stabilire che, nell'espletamento delle singole attività quali, a mero titolo esemplificativo, il rilascio del Dure, l'asseverazione, l'erogazione di specifiche attività formative, gli Enti medesimi mantengano comportamenti trasparenti e lineari, nel rispetto del principio della correttezza, responsabilità ed assoluta imparzialità.
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
Per gli operai con qualifica del 1° livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 40,00 di cui euro 15,00 a decorrere dal 1° luglio 2014 ed euro 25,00 a decorrere dal 1° luglio 2015.
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:
Industria
Livelli | Aumenti | Nuovi minimi | |||
Complessivi | 1.7.2014 | 1.7.2015 | 1.7.2014 | 1.7.2015 | |
7 | 80,00 | 30,00 | 50,00 | 1.630,71 | 1.680,71 |
6 | 72,00 | 27,00 | 45,00 | 1.467,63 | 1.512,63 |
5 | 60,00 | 22,50 | 37,50 | 1.223,02 | 1.260,52 |
4 | 56,00 | 21,00 | 35,00 | 1.141,51 | 1.176,51 |
3 | 52,00 | 19,50 | 32,50 | 1.059,96 | 1.092,46 |
2 | 46,80 | 17,55 | 29,25 | 953,97 | 983,22 |
1 | 40,00 | 15,00 | 25,00 | 815,36 | 840,36 |
Cooperative
Livelli | Aumenti | Nuovi minimi | |||
Complessivi | 1.7.2014 | 1.7.2015 | 1.7.2014 | 1.7.2015 | |
8 | 100,00 | 37,50 | 62,50 | 2.082,99 | 2.145,49 |
7 | 80,00 | 31,50 | 52,50 | 1.748,20 | 1.798,20 |
6 | 72,00 | 27,00 | 45,00 | 1.499,74 | 1.544,74 |
5 | 60,00 | 22,95 | 38,25 | 1.274,35 | 1.311,85 |
4 | 56,00 | 20,48 | 34,13 | 1.140,63 | 1.175,63 |
3 | 52,00 | 19,05 | 31,75 | 1.061,02 | 1.093,52 |
2 | 46,80 | 17,10 | 28,50 | 952,69 | 981,94 |
1 | 40,00 | 15,00 | 25,00 | 833,21 | 858,21 |