Assicurazione Tutela Legale
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Vera Assicurazioni S.p.A.
Impresa di Assicurazione: Vera Assicurazioni S.p.A. Prodotto: ”Tutela Legale”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
L’Impresa di Assicurazione assume a proprio carico il rischio dell’Assistenza stragiudiziale e giudiziale a tutela dei diritti delle persone assicurate. Le spese rientranti in garanzia sono:
• l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
• l’intervento di un perito/consulente tencnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove e difesa, nei procedimenti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti;
• per l’indennità spettante agli Organismi di Mediazione;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, l’Impresa di Assicurazione assicura:
• le spese per l’assistenza di un interprete;
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti di procedimento;
• l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente.
Nello specifico sono disponibili tre opzioni di garanzia, attivabili anche singolarmente:
Tutela Legale – Difesa al volante
Tutela Legale – Difesa famiglia
Tutela Legale – Difesa professionista
La Compagnia di Assicurazione risarcisce i danni sino a un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetti massimali).
Che cosa non è assicurato?
Le persone:
non iscritte all’albo (o ruolo o registro) professionale (per la garanzia Difesa Professionista);
coinvolte negli ultimi cinque anni in sinistri in relazione ai rischi previsti dalla polizza;
che abbiano avuto polizze annullate per gli stessi rischi da altri assicuratori.
Ci sono limiti di copertura?
E’ sempre esclusa la garanzia:
! per danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
! per materia fiscale/tributaria e materia amministrativa salvo che sia espressamente previsto nelle singole garanzie;
! per controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guisa di mezzi nautici a motore e aerei a motore.
In relazione alle singole garanzie, la copertura è esclusa per: Tutela Legale – Difesa al volante
! se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida del veicolo;
! se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
! se il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente;
! se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria;
! se il veicolo non è utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione.
Tutela Legale – Difesa famiglia
! per diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
Tutela Legale – Difesa professionista
! per controversie e procedimenti riferibili a bene immobile diverso da quello ove viene svolta l’attività indicata in polizza;
! per controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
! per controversie contrattuali relative a beni o prestazioni di servizi effettuati a clienti;
! per controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.
L’assicurazione prevede franchigie diverse a seconda delle garanzie.
E’ una polizza riservata ai clienti correntisti del Banco BPM S.p.A. che garantisce l’assistenza stragiudiziale e giudiziale, a tutela dei diritti delle persone assicurate nell’ambito della vita privata e/o professionale.
Dove vale la copertura?
Tutte le coperture
Danni extracontrattuali o di procedimento penale: tutti gli stati d’Europa
Vertenze contrattuali: Paesi dell’Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera
Opposizione alle sanzioni amministrative, difesa fiscale, atti di volontaria giurisdizione e consulenza legale: Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx
Tutela Legale – Difesa al volante
Danni extracontrattuali o di procedimento penale: tutti gli stati d’Europa ed inoltre tutti i Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo
Che obblighi ho?
• All’inizio del contratto
L’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
• Nel corso della durata del contratto
L’Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio.
• In caso di sinistro, l’Assicurato deve
− denunciare tempestivamente il caso assicurativo a DAS, mediante denuncia telefonica o scritta, trasmettendo tutti
gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro;
− far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente,
tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Quando e come devo pagare?
Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale mediante addebito sul conto corrente del Contraente aperto presso la filiale della Banca ove è stato sottoscritto il presente contratto.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di stipula del contratto, se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. In caso di mancato pagamento del premio l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze contrattualmente stabilite.
La durata contrattuale è di un anno ed è previsto il tacito rinnovo annuale del contratto.
Il contratto si risolve di diritto qualora il Contraente sia sottoposto a fallimento o concordato preventivo o la Sua azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non usufruito.
Come posso disdire la polizza?
L’Assicurato può:
• disdire la polizza mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale;
• recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto.
Vera Assicurazioni S.p.A.
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa di Assicurazioni: Vera Assicurazioni S.p.A. Prodotto:“Tutela Legale”
Data di realizzazione 01/01/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Vera Assicurazioni S.p.A. Via Xxxxx Xxxxxx 45 – 00000 Xxxxxx – Tel: x00 000 0000000
sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Vera Assicurazioni S.p.A., Impresa di Assicurazione del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha sede legale e direzione generale in Xxx Xxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx. Numero di telefono: 045/839277 – sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Indirizzo di posta elettronica: - per informazioni di carattere generale: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - per informazioni relative alle liquidazioni: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Vera Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2388 del 9/11/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17/11/2005) Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00151. |
In base all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare del patrimonio netto di Vera Assicurazioni S.p.A. è pari a 98.421.227€ di cui il Capitale Sociale ammonta a 63.500.000€ e le Riserve Patrimoniali a 3.036.711€. L’indice di solvibilità della Società calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio della Società stessa è pari al 372%. L’indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 1312%. Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento “SFCR” (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. |
Al contratto si applica la legge italiana |
Oltre a quanto riportato nel DIP Danni è possibile scegliere attivare una o tutte le garanzie sotto indicate:
Difesa al volante:
la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate in relazione alla proprietà, alla guida o all’utilizzo di veicoli a motore conducibili con certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e/o patente di guida A e B, qualora:
• Subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
• Debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale per cui il valore in lite sia pari o superiore a € 200,00. Si intendono comprese in garanzia anche le vertenze aventi per oggetto l’acquisto e la vendita di veicoli a motore;
• Siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
• Xxxxxxx presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
• Xxxxxxx presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, erogate in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso;
• Xxxxxxx presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso un Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
Difesa famiglia:
la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate nell’ambito di:
• Vita privata e di relazione qualora le persone assicurate:
subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
Che cosa è assicurato?
DIP Aggiuntivo Xxxxx Xxxxxx Legale Pagina 1 di 5
debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di loro presunto comportamento illecito; debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale; siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato; debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. • Difesa Abitazione qualora le persone assicurate, con riferimento alla proprietà, godimento e conduzione dell’abitazione assicurata: debbano sostenere controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, ivi comprese le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale limitatamente ai danni subiti dall’Assicurato; debbano sostenere controversie con imprese edili e/o artigiani relative alla manutenzione, ordinaria o straordinaria, o alla ristrutturazione, anche ampliamento interno di volumi; debbano sostenere controversie di natura contrattuale con il Condominio e/o altri Condomini; debbano sostenere controversie relative alla vendita dell’abitazione; siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato; debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. • Difesa Fiscale a tutela delle persone assicurate per controversie relative alle imposte sui redditi delle persone fisiche, limitatamente ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi fondiari. • Atti di volontaria giurisdizione a tutela dei diritti delle persone assicurate, in alcuni atti relativi a Volontaria Giurisdizione, ovvero: in caso di ricorso per la separazione consensuale tra coniugi e conseguente domanda di divorzio; in caso di istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti di un parente o di un congiunto; in caso di ricorso per l’istituzione di un Amministratore di Sostegno oppure di revoca di tale provvedimento a favore di un parente o di un congiunto; in caso di istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta o di dichiarazione di esistenza di un parente o di un congiunto. • Difesa seconde case vengono estese le coperture presenti nella Difesa Abitazione, anche agli immobili di proprietà, goduti o condotti dalle persone assicurate, ivi comprese le controversie relative a operazioni di acquisto o vendita dei suddetti immobili e agli eventuali vizi occulti manifestatisi successivamente all’acquisto/vendita. Difesa Professionista: la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate nell’ambito dell’attività professionale, qualora: • Xxxxx sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; • Siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato; • Xxxxxxx sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi; • Xxxxxxx sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito; • Xxxxxxx presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria; inoltre, la garanzia viene prestata per: • Controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; • Controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro; • Controversie riguardanti l’immobile L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Sconto single (per la garanzia Difesa Famiglia) | Qualora l’Assicurato fosse single, verrà applicato uno sconto del 30% sulla garanzia Difesa Famiglia oppure sulle garanzie abbinate insieme Difesa Famiglia e Difesa al Lavoro Dipendente. |
DIP Aggiuntivo Xxxxx Xxxxxx Legale Pagina 2 a 5
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Seconde case date in locazione (per la garanzia Difesa Famiglia) | È possibile estendere la tutela legale nel caso in cui l’immobile e/o il suo contenuto subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito dell’inquilino e nel caso in cui debbano esercitare azione di sfratto per morosità nei confronti dell’inquilino, compreso il recupero dei canoni arretrati. Tale garanzia prevede un aumento del premio |
Lavoro dipendente (per la garanzia Difesa Famiglia) | È possibile estendere la tutela dei diritti delle persone assicurate, nell’ambito del lavoro subordinato o parasubordinato. Tale garanzia prevede un aumento del premio |
Medico dipendente (per la garanzia Difesa Famiglia) | È possibile estendere la tutela legale per le persone che svolgono una professione di medico dipendente, compresa l’attività professionale svolta in regime intramoenia. Tale garanzia prevede un aumento del premio |
Vertenze contrattuali con i clienti – cinque casi (per la garanzia Difesa professionista) | È possibile estendere la tutela legale alle vertenze contrattuali compreso il recupero crediti, relative a forniture o prestazioni di servizi effettuate dalle persone assicurate. Tale garanzia prevede un aumento del premio |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Sono esclusi dall’Assicurazione, oltre a quanto indicato nel DIP Danni: Difesa famiglia:
! controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, utilizzo o guida di veicoli a motore in genere;
! controversie e procedimenti penali che si riferiscano ad abitazioni locate a terzi;
! controversie riferibili a beni immobili diversi dalla dimora abituale e/o secondaria dell’Assicurato, purché direttamente utilizzate e non locate a terzi;
! operazioni di acquisto e costruzione di beni immobili;
! acquisto di beni mobili registrati;
! controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; Difesa Professionista:
! controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi. Tale garanzia opera solo nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, le spese di resistenza e di soccombenza. La garanzia è prestata con un limite di € 500,00 escluse le spese di difesa;
! fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
! controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
! vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale.
Valore in lite
Vita privata e di relazione: il valore in lite deve essere pari o superiore ad € 200,00 Difesa abitazione: il valore in lite deve essere pari o superiore ad € 200,00
Difesa fiscale: il valore in lite deve essere pari o superiore ad € 1.000,00 Difesa seconde case: il valore in lite deve essere pari o superiore ad € 200,00
Lavoro dipendente: il valore in lite deve essere pari o superiore ad € 200,00 (garanzia opzionale)
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Il Contraente deve denunciare il sinistro a DAS con una delle seguenti modalità: - Denuncia telefonica: Numero verde 800 341143 - Denuncia scritta: per posta elettronica a xxxxxxxx@xxx.xx per posta ordinaria Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – Verona |
Assistenza diretta/in convenzione: Non previsto |
Gestione da parte di altre imprese: Per la gestione e la liquidazione dei sinistri l’Impresa di Assicurazioni si avvale di: D.A.S., con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx | |
Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni del Contraente false o reticenti inerenti a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa. |
Obblighi dell'impresa | Non previsto |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Xxxxx |
Xxxxxxxx | - Qualora il Contraente sia sottoposto a fallimento o concordato preventivo o la Sua azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata, il contratto si risolve con l’obbligo da parte dell’Impresa di Assicurazione al rimborso della quota di premio imponibile relativo al rischio pagato e non usufruito. - Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, tuttavia se viene indicata una data diversa, l’Impresa di Assicurazione rimborserà il rateo di premio imponibile non consumato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Carenze - Atti di volontaria giurisdizione: i casi assicurativi devono essere insorti trascorsi 180 giorni; - Difesa seconde case: i casi assicurativi devono essere insorti trascorsi 180 giorni; - Difesa seconde case date in locazione: i casi assicurativi devono essere insorti trascorsi 180 giorni; (garanzia opzionale) |
Sospensione | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto |
Risoluzione | Non previsto |
Il prodotto è destinato a persone fisiche, clienti Banco BPM, che vogliono tutelarsi in caso di controversie civili e penali per danni contrattuali ed extracontrattuali nei seguenti ambiti:
1. vita privata e di relazione
2. proprietà, godimento e conduzione dell’abitazione
3. circolazione stradale
4. lavoro subordinato e parasubordinato
5. professione medico dipendente
nel rispetto dei limiti assuntivi descritti nell’informativa precontrattuale.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
La quota parte percepita dagli Intermediari è pari al 30% sul premio imponibile – al netto delle imposte.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all’Impresa di Assicurazione: Vera Assicurazioni S.p.A. Via Xxxxx Xxxxxx 45 – 00000 Xxxxxx Fax.045.8372903 Indirizzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. L’Impresa di Assicurazione darà riscontro entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del reclamo. I reclami di spettanza dell’Intermediario ma presentati all’Impresa di Assicurazione, saranno trasmessi senza ritardo all’Intermediario stesso, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All'IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato all’Impresa Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n.98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | ARBITRATO: In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Tutela Legale
Contratto di Assicurazione
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
TLEG
AGGIORNATO AL 01/01/2019
Gruppo Cattolica Assicurazioni
Tutela Legale
Condizioni di Assicurazione
1250( &+( 5(*2/$12 /¶$66,&85$=,21( ,1 *(1(5$/(
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del ULVFKLR, SRVVRQR FRPSRUWDUH OD SHUGLWD WRWDOH R SDU]LDOH GHO GLULWWR DOO¶LQGHQQL]]R nonché la stessa cessazione GHOO¶DVVLFXUD]LRQH, DL VHQVL GHJOL DUWW. 1892, 1893 H 1894 GHO &RGLFH Civile.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve FRPXQLFDUH SHU LVFULWWR DOOD 6RFLHWj O¶HVLVWHQ]D H OD VXFFHVVLYD VWLSXOD]LRQH GL altre
assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando D FLDVFXQR LO QRPH GHJOL DOWUL, FRVu FRPH SUHYLVWR GDOO¶DUW.1910 GHO &RGLFH &LYLOH.
Art. 3 - 'HFRUUHQ]D GHOO¶DVVLFXUD]LRQH
/¶DVVLFXUD]LRQH KD HIIHWWR GDOOH RUH 24:00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In caso di mancato pagamento del premio O¶DVVLFXUD]LRQH UHVWD VRVSHVD GDOOH RUH 24:00 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze contrattualmente stabilite.
Art. 4 ± Pagamento e frazionamento del premio
Il pagamento del premio previsto per la stipula o il rinnovo della presente assicurazione deve essere effettuato con procedura di addebito in conto corrente intestato al Contraente presso la Banca, a favore della Società; ai fini GHOO¶DWWHVWD]LRQH GHOO¶DYYHQXWR SDJDPHQWR GHO SUHPLR, IDUj IHGH OD GRFXPHQWD]LRQH FRntabile della Banca stessa.
Nel caso in cui il Contraente proceda alla chiusura del rapporto di conto corrente presso la Banca durante la validità GHOO¶$VVLFXUD]LRQH LO FRQWUDWWR VL ULVROYHrà alla prima scadenza annuale.
Art. 5 - 0RGLILFKH GHOO¶DVVLFXUD]ione
/H HYHQWXDOL PRGLILFKH GHOO¶DVVLFXUD]LRQH GHYRQR HVVHUH SURYDWH SHU LVFULWWR.
Art. 6 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto DOO¶LQGHQQL]]R QRQFKp OD VWHVVD FHVVD]LRQH GHOO¶DVVLFXUD]LRQH, DL VHQVL GHOO¶DUW. 1898 del Codice Civile.
4XDORUD O¶$VVLFXUDWR RPHWWHVVH GL GLFKLDUDUH O¶DXPHQWR GHO QXPHUR GHJOL DGGHWWL, OD 6RFLHWj ULQXQFLD DOO¶DSSOLFD]LRQH GHO GLVSRVWR GL FXL DOO¶XOWLPR FRPPD GHOO¶DUW.1898 GHO &RGLFH &LYLOH VDOYR FKH, LO QXPHUR GHJOL
addetti, non sia superiore ad una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.
Art. 7 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 - Anticipata risoluzione o variazione del contratto
Il contratto si risolve di diritto qualora il Contraente sia sottoposto a fallimento o concordato preventivo o la Sua azienda venga sottoposta ad amministrazione controllata. In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non usufruito. In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando O¶obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute.
Art. 9 - Recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto GHOO¶LQGHQQL]]R, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima. Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile non consumato.
Art. 10 - Durata e Proroga delO¶$VVLFXUD]LRQH
La copertura assicurativa scade alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza.
In mancanza di disdetta, O¶DVVicurazione si intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno, VDOYR TXDQWR SUHYLVWR DOO¶XOWLPR FRPPD GHOO¶DUW. 4 - Pagamento e frazionamento del
premio.
/¶HYHQWXDOH GLVGHWWD GHOOD SROL]]D GHYH HVVHUH FRPXQLFDta dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
Art. 11 - Oneri fiscali
*OL RQHUL ILVFDOL UHODWLYL DOO¶DVVLFXUD]LRQH VRQR D FDULFR GHO Contraente
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
CONDIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE - Valide per tutte le Sezioni
In relazione alla normativa introdotta dal D.Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. ± Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di seguito denominata D.A.S. con sede in Verona ± Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X ± numero verde 800341143.
$ TXHVW¶XOWLPD 6RFLHWj, LQ YLD SUHIHUHQ]LDle, dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
Art. 13 ± 2**(772 '(//¶$66,&85$=,21(
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio GHOO¶$VVLVWHQ]D VWUDJLXGL]LDOH H JLXGL]LDOH FKH VL UHQGD QHFHVVDULD, D WXWHOD GHL GLULWWL GHOOH Persone Assicurate,
conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
SHU O¶LQWHUYHQWR GL XQ OHJDOH LQFDULFDWR DOOD JHVWLRQH GHO FDVR assicurativo;
SHU O¶LQWHUYHQWR GL XQ SHULWR/FRQVXOHQWH WHFQLFR G¶XIILFLR H/R GL XQ FRQVXOHQWH WHFQLFR GL SDUWH;
di giustizia;
liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
SHU OD UHGD]LRQH GL GHQXQFH, TXHUHOH, LVWDQ]H DOO¶$XWRULWj *LXGL]LDULD;
degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
SHU O¶LQGennità, SRVWD DG HVFOXVLYR FDULFR GHOO¶$VVLFXUDWR H FRQ HVFOXVLRQH GL TXDQWR GHULYDQWH GD YLQFROL di
solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di VRFFRPEHQ]D GL TXHVW¶XOWLPD.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento SHQDOH DOO¶HVWHUR, LQ XQR GHL 3DHVL RYH OD garanzia è operante, la Società assicura:
OH VSHVH SHU O¶DVVLVWHQ]D GL XQ LQWHUSUHWH;
le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
O¶DQWLFLSR GHOOD FDX]LRQH, GLVSRVWD GDOO¶$XWRULWj FRPSHWHQWH, entro il limite del massimale indicato in polizza.
/¶LPSRUWR DQWLFLSDWR GRYUj HVVHUH UHVWLWXLWR DOOD 6RFLHWj HQWUR sessanta giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assumH D SURSULR FDULFR LO SDJDPHQWR GL PXOWH R DPPHQGH H, IDWWD HFFH]LRQH SHU O¶,9$ HVSRVWD
nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 14 ± INSORGENZA DEL SINISTRO ± OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui le Persone Assicurate, la controparte o un terzo, avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
trascorsi novanta giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi, salvo che sia prevista una carenza maggiore riportata espressamente nelle singole garanzie.
Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di novanta giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro trecentosessanta giorni dalla cessazione del contratto.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
/D JDUDQ]LD RSHUD DQFKH SULPD GHOOD QRWLILFD DOOH 3HUVRQH $VVLFXUDWH GHOO¶,QIRUPDzione di Garanzia, nei casi di
Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale) di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto domande identiche o connesse;
procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
Art. 15 ± ESTENSIONE TERRITORIALE
Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nelle ipotesi di seguito indicate:
DANNI EXTRACONTRATTUALI o di PROCEDIMENTO PENALE: LQ WXWWL JOL 6WDWL G¶(XURSD;
VERTENZE CONTRATTUALI: QHL 3DHVL GHOO¶8QLRQH (XURSHD, /LHFKWHQVWHLQ, 3ULQFLSDWR GL 0RQDFR H 6YL]]HUD;
OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx;
DIFESA FISCALE, ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx;
CONSULENZA LEGALE: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 16 ± ESCLUSIONI - COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Si intendono sempre escluse le garanzie e le Condizioni Aggiuntive non richiamate in polizza. Inoltre la garanzia è sempre esclusa per:
a) danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo se espressamente previsto nelle singole garanzie;
c) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di mezzi nautici a motore o aerei a motore.
DIFESA AL VOLANTE
Art. 17 ± AMBITO DELLE PRESTAZIONI
&RQ ULIHULPHQWR DOO¶DUW. 13 2**(772 '(//¶$66,&85$=,21( - la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle 3HUVRQH $VVLFXUDWH, LQ UHOD]LRQH DOOD SURSULHWj, DOOD JXLGD R DOO¶XWLOL]]R GL YHLFROL D PRWRUH conducibili con
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori e/o patente di guida A e B, qualora:
a) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
b) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale per cui il valore in lite sia pari o superiore a
¼ 200,00. 6L LQWHQGRQR FRPSUHVH LQ JDUDQ]LD DQFKH OH YHUWHQ]H DYHQWL SHU RJJHWWR O¶DFTXLsto e la vendita di veicoli a
motore;
c) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
d) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
e) debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, erogate in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale e connesso allo stesso;
f) GHEEDQR SUHVHQWDUH RSSRVL]LRQH DYDQWL O¶$XWRULWj FRPSHWHQWH DYYHUVR XQD 6DQ]LRQH $PPLQLVWUDWLYD GL QDWXUD pecuniaria e/o non pecuniaria.
La garanzia opera:
± TXDQGR O¶DSSOLFD]LRQH GHOOD VDQ]LRQH sia connessa ad un incidente della circolazione stradale purché detta VDQ]LRQH DEELD LQIOXHQ]D VXOOD GLQDPLFD GHO VLQLVWUR H VXOO¶DWWULEX]LRQH GHOOD UHVSRQVDELOLWj;
± ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse LQIOXHQ]D VXOOD GLQDPLFD GHOOR VWHVVR R VXOO¶DWWULEX]LRQH GL UHVSRQVDELOLWj, OD JDUDQ]LD GL FXL DOOD OHWWHUD I) VDUj
operante con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ove sussistano i presupposti per SUHVHQWDUH LO ULFRUVR H O¶DPPRQWDUH GHOOD VDQ]LRQH VLD VXSHULRUH DG ¼ 100,00. La Società provvederà, su
richiesta delle Persone Assicurate, alla predisposizione GHOO¶RSSRVL]LRQH H/R GHO ULFRUVR, restando a carico delle PersRQH $VVLFXUDWH O¶RQHUH GL SURYYHGHUH DO deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici Competenti.
Art. 18± ESTENSIONE TERRITORIALE
,Q HVWHQVLRQH DOO¶DUW. 15 ESTENSIONE TERRITORIALE, relativamente a:
a) DANNI EXTRACONTRATTUALI o di PROCEDIMENTO PENALE: OD JDUDQ]LD RSHUD LQ WXWWL JOL 6WDWL G¶(XURSD ed inoltre nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo.
Art. 19 ± CONSULENZA LEGALE
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica QHOO¶DPELWR GHOOH PDWHULH SUHYLVWH LQ SROL]]D, DWWLYDELOH:
contattando il numero verde 000.00.00.00;
scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx.
Art. 20 ± PERSONE ASSICURATE
La garanzia opera a favore del Contraente e delle persone componenti il suo nucleo familiare alla guida di veicoli di loro o altrui proprietà, dei proprietari e dei trasportati dei veicoli da loro condotti e dei conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà dei componenti del nucleo familiare.
Art. 21 ± ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE DIFESA AL VOLANTE
$G LQWHJUD]LRQH GHOO¶DUW. 16 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI, si precisa che la garanzia è esclusa se:
a) il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida del veicolo secondo la normativa vigente;
b) il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli. 186 n. 7 e 187 n. 8 del &RGLFH GHOOD 6WUDGD H VXFFHVVLYH PRGLILFKH R GL LQRVVHUYDQ]D DJOL REEOLJKL FXL DOO¶DUW. 189 del Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente sia successivamente prosciolto o assolto GDOO¶LPSXWD]LRQH GL IXJD H/o omissione di soccorso, la Società rimborsa le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non via sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
c) il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente è munito di patente scaduta, ma ottenga il rinnovo della stessa entro i novanta giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
d) il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs. 7 settembre 2005 n 209 e successive modifiche e/o aggiornamenti;
e) il veicolo non è utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione.
DIFESA FAMIGLIA
Art. 22 ± AMBITO DELLE PRESTAZIONI
&RQ ULIHULPHQWR DOO¶DUW. 13 2**(772 '(//¶$66,&85$=,21( - la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nei seguenti ambiti:
Art. 23 - VITA PRIVATA E DI RELAZIONE qualora le persone Assicurate:
a) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza;
b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimeQWR GL FLz FKH q GRYXWR GD GHWWD $VVLFXUD]LRQH, SHU VSHVH GL UHVLVWHQ]D H GL VRFFRPEHQ]D, DL VHQVL GHOO¶DUW. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio.
Le Persone Assicurate sono tenute a dichiarare alla Società, al momento della denuncia del caso assicurativo, O¶HVLVWHQ]D H O¶RSHUDWLYLWj R PHQR GHOOD VXGGHWWD SROL]]D di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia;
c) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale;
d) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
e) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in
giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate VRQR VHPSUH WHQXWH D GHQXQFLDUH LO FDVR DVVLFXUDWLYR QHO PRPHQWR LQ FXL KD LQL]LR O¶D]LRQH SHQDOH R quando
abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento neOO¶LQGDgine penale;
Sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione o per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa.
f) GHEEDQR SUHVHQWDUH RSSRVL]LRQH DYDQWL O¶$XWRULWj FRPSHWHQWH DYYHUVR XQD 6DQzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.
Le garanzie di cui al presente art. 23 RSHUDQR SHU OH FRQWURYHUVLH SHU FXL LO YDORUH LQ OLWH VLD SDUL R VXSHULRUH ¼ 200,00.
Art. 24 ± DIFESA ABITAZIONE qualora le Persone Assicurate, con riferimento alla proprietà, goGLPHQWR H FRQGX]LRQH GHOO¶DELWD]LRQH LQGLFDWD LQ SROL]]D, FKH FRVWLWXLVFH OD residenza del nucleo
familiare, come risultante dal Certificato di Residenza:
a) debbano sostenere controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, ivi comprese le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattXDOH OLPLWDWDPHQWH DL GDQQL VXELWL GDOO¶$VVLFXUDWR;
b) debbano sostenere controversie con imprese edili e/o artigiani relative alla manutenzione, ordinaria o straordinaria, o alla ristrutturazione, anche con ampliamento interno di volumi;
c) debbano sostenere controversie di natura contrattuale con il Condominio e/o con altri Condomini;
d) GHEEDQR VRVWHQHUH FRQWURYHUVLH UHODWLYH DOOD YHQGLWD GHOO¶DELWD]LRQH;
e) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
f) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate VRQR VHPSUH WHQXWH D GHQXQFLDUH LO FDVR DVVLFXUDWLYR QHO PRPHQWR LQ FXL KD LQL]LR O¶D]LRQH SHQDOH R TXDQGR DEELDQR DYXWR, FRPXQTXH, QRWL]LD GL FRLQYROJLPHQWR QHOO¶LQGDgine penale.
Sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione o per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
g) GHEEDQR SUHVHQWDUH RSSRVL]LRQH DYDQWL O¶$XWRULWj FRPSHWHQWH DYYHUVR XQD 6DQ]LRQH $PPLQLVWUDWLYD GL QDWXU a pecuniaria e/o non pecuniaria.
Le garanzie di cui al presente art. 25 operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari o superiore a
¼ 200,00.
Art. 25 ± DIFESA FISCALE a tutela delle Persone Assicurate per controversie relative alle imposte sui redditi delle persone fisiche, limitatamente ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi fondiari.
,Q SDUWLFRODUH OD JDUDQ]LD RSHUD SHU O¶DVVLVWHQ]D WHFQLFD GD SDUWH GL XQ 'LIHQVRUH DELOLWDWR, FRPH GHILQLWR GDOO¶$UW.12 GHO
D.Lgs 546/92 e successive modifiche, necessaria in fase di contraddittorio con le Autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale.
Sono escluse le mere richieste di allegazione e/o produzione di documenti.
La garanzia di cui al presente art. 26 RSHUD SHU OH FRQWURYHUVLH SHU FXL LO YDORUH LQ OLWH VLD SDUL R VXSHULRUH D ¼ 1.000,00.
Art. 26 ± ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE a tutela dei diritti delle Persone Assicurate, in alcuni atti relativi a Volontaria Giurisdizione, ovvero:
a) in caso di ricorso per la separazione consensuale tra coniugi e conseguente domanda di divorzio. La garanzia viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai FRQLXJL DVVLFXUDWL, WUDPLWH O¶DVVLVWenza di un unico legale scelto in comune accordo tra i coniugi e approvato dalla D.A.S.. /¶ HYHQWXDOH FRQVHJXHQWH GRPDQGD GL GLYRU]io verrà garantitD, VHPSUH WUDPLWH O¶DVVLVWHQ]D GL XQ XQLFR legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla D.A.S., a condizione che la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che essa abbia dato luogo ad un caso assicurativo gestito dalla D.A.S. ed inoltre a condizione che vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che LQWHUFRUUH WUD O¶RPRORJD]LRQH GHOOD VHSDUD]LRQH FRQVHQVXDOH H OD GRPDQGD GL GLYRU]LR. ,O FDVR DVVLFXUDWLYR VL considera unico a tutti gli effetti;
b) in caso di istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti (artt. 417 e 429 Codice Civile) di un parente o di un congiunto;
c) LQ FDVR GL ULFRUVR SHU O¶LVWLWX]LRQH GL XQ $PPLQLVWUDWRUH GL 6RVWHJQR RSSXUH GL UHYRFD GL WDOH SURYYHGLmento (artt. 407 e 413 Codice Civile) a favore di un parente o di un congiunto;
d) in caso di istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (artt. 49 e 58 Codice Civile) o di dichiarazione di esistenza (art. 67 Codice Civile) di un parente o di un congiunto.
Le garanzie di cui al presente articolo valgono per i casi assicurativi insorti trascorsi 180 giorni dal giorno di VWLSXOD GHOO¶DVVLFXUD]LRQH.
Art. 27 ± DIFESA SECONDE CASE
/H JDUDQ]LH SUHFHGHQWHPHQWH GHVFULWWH DOO¶DUW. 24 DIFESA ABITAZIONE vengono estese anche agli altri immobili di proprietà, goduti o condotti dalle Persone Assicurate, ivi comprese le controversie relative a operazioni di acquisto o vendita dei suddetti immobili e agli eventuali vizi occulti manifestatisi successiYDPHQWH DOO¶DFTXLVWR/YHQGLWD.
Le garanzie di cui al presente articolo valgono per i casi assicurativi insorti trascorsi 180 giorni dal giorno di VWLSXOD GHOO¶DVVLFXUD]LRQH HG RSHUDQR SHU OH FRQWURYHUVLH SHU FXL LO YDORUH LQ OLWH VLD SDUL R VXSHULRUH D ¼ 200,00.
Art. 28 ± CONSULENZA LEGALE
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica QHOO¶DPELWR GHOOH PDWHULH SUHYLVWH LQ SROL]]D, DWWLYDELOH:
contattando il numero verde 000.00.00.00;
scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx.
Art. 29 ± PERSONE ASSICURATE
Il Contraente e le persone riportate nel suo stato famiglia e i conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico.
Art. 30 ± SCONTO SINGLE
Si applica lo sconto del 30% sulla garanzia ³'LIHVD )DPLJOLD´ o sulla garanzia ³'LIHVD )DPLJOLD´ più O¶HVWHQVLRQH ³'LIHVD DO /DYRUR 'LSHQGHQWH´ GL FXL DOOD &RQGL]LRQH $JJLXQWLYD %.
In tal caso si conviene che le garanzie operino esclusivamente a favore del Contraente.
Art 31 ± ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE DIFESA FAMIGLIA
$G LQWHJUD]LRQH GHOO¶DUW. 16 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI si precisa che la garanzia non comprende:
a) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, utilizzo o guida di veicoli a motore in genere;
b) controversie e procedimenti penali che si riferiscono ad abitazioni locate a terzi, salvo se espressamente previsto nelle Estensioni Aggiuntive;
c) GLULWWR GL IDPLJOLD (VDOYR TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶ $UW. 26 ± ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE), delle successioni e delle donazioni;
d) controversie riferibili a beni immobili diversi dalla dimora abitXDOH HlR VHFRQGDULD GHOO¶$VVLFXrato, purché direttamente utilizzate e non locate a terzi;
e) operazioni di acquisto e costruzione di beni immobili;
f) acquisto di beni mobili registrati;
g) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE CON SOVRAPPREMIO
(valide solo se espressamente richiamate)
A - SECONDE CASE DATE IN LOCAZIONE
Nel caso di immobili locati ad uso abitativo a terzi YDOJRQR OH JDUDQ]LH GHVFULWWH DOO¶DUW. 27 DIFESA SECONDE CASE ed inoltre la garanzia viene estesa alla tutela legale delle Persone Assicurate:
a) QHO FDVR LQ FXL O¶LPPRELOH H/R LO VXR FRQWHQXWR VXELVFDQR GDQQL H[WUDFRQWUDWWXDOL GRYXWL D IDWWR LOOHFLWR GHOO¶LQTXLOLQR;
b) nel caso in cui debbano esercitare D]LRQH GL VIUDWWR SHU PRURVLWj QHL FRQIURQWL GHOO¶LQTXLOLQR, LYL FRPSUHVD O¶HYHQWXDOH azione per il recupero dei canoni arretrati.
Le garanzie di cui alla presente Condizione Aggiuntiva valgono per i casi assicurativi insorti trascorsi 180 giorni dalla stLSXOD GHOO¶DVVLFXUD]LRQH.
B - LAVORO DIPENDENTE
/D JDUDQ]LD ULJXDUGD OD WXWHOD GHL GLULWWL GHOOH 3HUVRQH $VVLFXUDWH, UHODWLYDPHQWH DOO¶DPELWR GHO ODYRro subordinato
o parasubordinato svolto, qualora:
a) debbano sostenere controversie nascenti dal contratto di lavoro dipendente sia con Xxxxxxx che con Enti Pubblici;
b) debbano sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
c) debbano sostenere controversie relativi a danni extracontrattuali subiti, dovuti a fatto illecito a terzi;
d) siano sottoposte a procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione;
e) siano sottoposte a procedimenti penali per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha ini]LR O¶D]LRQH SHQDOH R TXDQGR DEELDQR DYXWR, FRPXQTXH, QRWL]LD GL FRLQYROJLPHQWR QHOO¶LQGDJLQH SHQDOH, Sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione o per delitto doloso, derivati da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
f) GHEEDQR SUHVHQWDUH RSSRVL]LRQH DYDQWL O¶$XWRULWj FRPSHWHQWH DYYHUVR XQD 6DQ]LRQH $PPLQLVWUDWLYD GL QDWXUD pecuniaria e/o non pecuniaria.
Le garanzie di cui alla presente Condizione Aggiuntiva operano per le controversie per cui il valore in lite sia pari
o VXSHULRUH D ¼ 200,00.
C - MEDICO DIPENDENTE
Le garanzie descritte alla Condizione Aggiuntiva B LAVORO DIPENDENTE operano per le Persone Assicurate FKH VYROJDQR XQD SURIHVVLRQH PHGLFR GLSHQGHQWH, FRPSUHVD O¶DWWLYLWj SURIHVVLRQDOH VYROWD LQ UHJLPH
intramoenia.
DIFESA PROFESSIONISTA
Art. 32 ± AMBITO DELLE PRESTAZIONI
&RQ ULIHULPHQWR DOO¶DUW. 13 2**(772 '(//¶$66,&85$=,21(, Oa garanzia riguarda la tutela dei diritti delle 3HUVRQH $VVLFXUDWH QHOO¶DPELWR GHOO¶DWWLYLWj SURIHVVLRnale dichiarata in polizza, qualora:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui KD LQL]LR O¶D]LRQH SHQDOH R TXDQGR DEbiano avuto, FRPXQTXH, QRWL]LD GL FRLQYROJLPHQWR QHOO¶LQGDJLQH penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
c) debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
d) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi GHOO¶$UWLFROR 1917 del Codice Civile. ,Q WDOL LSRWHVL, OD 6RFLHWj JDUDQWLVFH OH VSHVH OHJDOL QHFHVVDULH SHU O¶HYHQWXDOH citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile con il limite di ¼ 500,00. Si intendono escluse le altre spese di difesa;
e) GHEEDQR SUHVHQWDUH RSSRVL]LRQH DYDQWL O¶$XWRULWj FRPSHWHQWH DYYHUVR XQD 6DQ]LRQH $PPLQLVWUDWLYD GL QDWXUD pecuniaria e/o non pecuniaria, LO FXL LPSRUWR VLD VXSHULRUH D ¼ 1.000,00.
La garanzia viene inoltre prestata qualora le Persone Assicurate debbano sostenere vertenze per:
± controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
± controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
± FRQWURYHUVLH, LQFOXVH TXHOOH UHODWLYH DOOD ORFD]LRQH H DO GLULWWR GL SURSULHWj H DOWUL GLULWWL UHDOL, ULJXDUGDQWL O¶LPPRELOH LGHQWLILFDWR LQ SROL]]D RYH YLHQH VYROWD O¶DWWLYLWj.
Art. 33 ± CONSULENZA LEGALE
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica QHOO¶DPELWR GHOOH PDWHULH SUHYLVWH LQ SROL]]D, DWWLYDELOH:
± contattando il numero verde 000.00.00.00;
± scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx.
Art. 34 ± PERSONE ASSICURATE
Le garanzie operano a favore del Contraente H GHOOH 3HUVRQH FKH FROODERUDQR QHOO¶DWWLYLWj SURIHVVLRQDOH, YDOH D GLUH L soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari, gli affini, i praticanti e gli stagisti.
Qualora l¶$VVLFXUDWR RPHWWHVVH GL GLFKLDUDUH O¶DXPHQWR GHO QXPHUR GHJOL DGGHWWL, OD 6RFLHWj ULQXQFLD DOO¶DSSOLFD]LRQH GHO GLVSRVWR GL FXL DOO¶XOWLPR FRPPD GHOO¶DUW.1898 GHO &RGLFH &LYLOH VDOYR FKH, LO QXPHUR GHJOL
addetti, non sia superiore ad una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.
Art. 35 ± ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE PROFESSIONISTA
$G LQWHJUD]LRQH GHOO¶DUW.16 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE COPERTURE si precisa che la garanzia è esclusa per:
a) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
b) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
c) controversie e procedimenti riferibili a bene immobile diverso da qXHOOR RYH YLHQH VYROWD O¶DWWLYLtà indicato in polizza;
d) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
e) controversie contrattuali relative a beni o prestazioni di servizi effettuati a clienti, salvo se espressamente previsto nelle Condizioni Aggiuntive;
f) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
g) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
h) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE CON SOVRAPPREMIO
(valide solo se espressamente richiamate)
D - VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI - CINQUE CASI
La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dalle Persone Assicurate, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con il limite di cinque denunce per ciascun DQQR DVVLFXUDWLYR. /D JDUDQ]LD YDOH SHU OH VSHVH OHJDOL UHODWLYH DOO¶LQWHUYHQWR della Società, direttamente o a
mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.
Limitatamente ad una sola denuncia per ciascun anno assicurativo, delle cinque indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale. Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite dalla Società, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.
NORME IN CASO DI SINISTRO
Art. 36 ± Denuncia del sinistro e scelta del legale
3HU GHQXQFLDUH XQ VLQLVWUR, O¶$VVLFXUDWR GRYUj VHJQDODUH WHPSHVWLYDPHQWH O¶DFFDGXWR D '$6 DWWUDYHUVR XQD GHOOH
seguenti modalità:
1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800.341143; gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, LQGLFKHUDQQR L GRFXPHQWL QHFHVVDUL SHU O¶DWWLYD]LRQH GHOOD JDUDQ]LD LQ IXQ]LRQH GHOOD WLSRORJLD, IRUQLUDQQR WXWWH OH informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
per posta elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xx.
per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Xxx X. Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx;
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
una sintetica descrizione di quanto accaduto;
generalità e recapiti della controparte;
copia della corrispondenza intercorsa;
copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
FRSLD GHOO¶$YYLVR GL *DUDQ]LD R RJQL DOWUR $WWR FLYLOH, SHQDOH R DPPLQLVWUDWLYR QRWLILFDWR.
Tutta la documentazione dovrà HVVHUH UHJRODUL]]DWD D VSHVH GHOO¶$VVLFXUDWR VHFRQGR OH QRUPH ILVFDOL GL EROOR
e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.
L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale
- residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.
Art. 37 ± Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, '.$.6. (DL VHQVL GHOO¶DUW. 164 FRPPD 2 OHWWHUD D) GHO &RGLFH GHOOH Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
$ WDO ILQH O¶$VVLFXUDWR GRYUj ULODVFLDUH D '.$.6., RYH GD TXHVWD ULFKLHVWR, DSSRVLWD SURFXUD SHU OD JHVWLRQH GHOOD
controversia. In tale fase stragiudiziale, '.$.6. YDOXWHUj O¶RSSRUWXQLWj GL ULFRUUHre o aderire ad un procedimento di PHGLD]LRQH, ULVHUYDQGRVL QHO SULPR FDVR OD VFHOWD GHOO¶2UJDQLVPR GL PHGLD]LRQH.
Ove la composizione bonaria non riesca, VH OH SUHWHVH GHOO¶$VVLFXUDWR SUHVHQWLno possibilità di successo e in ogni caso TXDQGR VLD QHFHVVDULD OD GLIHVD LQ VHGH SHQDOH, OD 6RFLHWj WUDVPHWWH OD SUDWLFD DO OHJDOH GHVLJQDWR DL VHQVL GHOO¶$UWLFROR 36 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
x O¶$VVLFXUDWR GHYH WHQHUH DJJLRUQDWD '.$.6. VX RJQL FLUFRVWDQ]D ULOHYDQWH DL ILQL GHOO¶HURJD]LRQH GHOOH SUHVWD]LRQL
previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
x gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
x gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la D.A.S., sempre che le pretese GHOO¶$VVLFXUDWR SUHVHQWLQR SRVVLELOLWj GL VXFFHVVR; DJOL VWHVVL O¶$VVLFXUDWR ULODVFHUj OH QHFHVVDULH SURFXUH; LQ FDVR FRQWUDULR O¶$VVLFXUDWR GHFDGUj GDO GLULWWR DOOH SUHVWD]LRQL SUHYLVWH LQ SROL]]D;
x l¶$VVLFXUDWR, VHQ]D SUHYHQWLYD DXWRUL]]D]LRQH GL '.$.6., QRQ SXz DGGLYHQLUH GLUHWWDPHQWH FRQ OD FRQWURSDrte ad
alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguenWH LPSRVVLELOLWj SHU O¶$VVLFXUDWR GL SUHYHQWLYD ULFKLHVWD GL EHQHVWDUH - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgen]D H FRQJUXLWj GHOO¶RSHUD]LRQH.
/¶HVHFX]LRQH IRU]DWD SHU FLDVFXQ WLWROR HVHFXWLYo verrà estesa a due tentativi.
/D 6RFLHWj H '.$.6. QRQ VRQR UHVSRQVDELOL GHOO¶RSHUDWR GL OHJDOL H SHULWL.
Art. 38 - Disaccordo sulla gestione del sinistro
,Q FDVR GL GLYHUJHQ]D GL RSLQLRQH IUD O¶$VVLFXUDWR H '.$.6. VXOOD JHVWLRQH GHO VLQLVWUR Oa questione, a richiesta di una
delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
6H XQ WDOH DFFRUGR QRQ VL UHDOL]]D, O¶DUELWUR YHUUj GHVLJQDWR GDO 3UHVLGHQWH GHO 7ribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
/¶DUELWUR GHFLGHUj VHFRQGR HTXLWj H OH VSHVH GL DUELWUDWR VDUDQQR D FDULFR GHOOD SDUWH VRFFRPEHQWH. 4XDORUD la GHFLVLRQH GHOO¶DUELWUR VLD VIDYRUHYROH DOO¶$VVLFXUDWR, TXHVWL SRWUj XJXDOPHQWH SURFHGHUH SHU SURprio conto e rischio con
facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 39 - Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza GHOO¶$VVLFXUDWR, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
Addetto
GLOSSARIO
Per la Sezione Difesa del Professionista: WXWWH OH SHUVRQH FKH FROODERUDQR QHOO¶DWWLYLWj SURIHVVLRQDOH, YDOH D dire i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari, gli affini, i praticanti e gli stagisti.
Assicurato
Il soggetto, residente nel territorio della Repubblica Italiana, il cui interessH q SURWHWWR GDOO¶DVVLFXUD]LRQH.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Banca
Filiale del Banco Popolare Società Cooperativa presso la quale il Contraente è titolare di conto corrente e ove viene stipulata la presente polizza.
Carenza assicurativa
,O SHULRGR GRYH QRQ F¶q FRSHUWXUD FRQWUDWWXDOH.
Contraente
Il soggetto, cliente correntista della Banca, FKH VWLSXOD O¶DVVLFXUD]LRQH QHOO¶LQWHresse proprio o di altre persone, avente residenza nel territorio della Repubblica Italiana.
Indennizzo/Indennità
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Ivass
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, subentrata ad ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. /¶,9$66 VYROJH IXQ]LRQL GL vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Persone assicurate
Difesa al volante
Tutte le Persone del nucleo familiare: il Contraente come sopra definito e tutte le persone componenti il suo nucleo familiare, alla guida di veicoli di loro proprietà, i trasportati su detti veicoli e i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli del nucleo familiare;
Difesa famiglia
Il Contraente come sopra definito e tutte le persone riportate nel suo Stato di Famiglia e i Conviventi che risultino tali da riscontro anagrafico;
Difesa professionista
Il Contraente FRPH VRSUD GHILQLWR H WXWWH OH SHUVRQH FKH FROODERUDQR QHOO¶DWWLYLWj SURIHVVLRQDOH, YDOH D GLUH L soggetti
iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari, gli affini, i praticanti e gli stagisti.
Polizza o contratto
,O GRFXPHQWR FKH SURYD O¶DVVLFXUD]LRQH.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Single
Soggetto che nello stato di famiglia risulti unico iscritto.
Sinistro
,O YHULILFDUVL GHO IDWWR GDQQRVR SHU LO TXDOH q SUHVWDWD O¶DVVLFXUD]LRQH.
Società
Vera Assicurazioni S.p.A.
Valore in lite
Il valore del contendere.
GLOSSARIO GIURIDICO
Arbitrato
È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una FRQWURYHUVLD R HYLWDUQH O¶LQVRUJHQ]D.
Assistenza stragiudiziale
Ê O¶DWWLYLWj FKH YLHQH VYROWD DO ILQH GL FRPSRUUH ERQDULDPHQWH XQD FRQWURYHUVLD HG HYLWDUH TXLQGL LO ULForso al giudice.
Atti di volontaria giurisdizione
6L WUDWWD GL DWWL SUHYLVWL GDO FRGLFH GL SURFHGXUD FLYLOH PHGLDQWH L TXDOL O¶$XWRULWj *LXGL]LDULD FRQIHULVFH HIILFDcia alla volontà
GL XQD R SL 3DUWL. 6RQR FDUDWWHUL]]DWL GDOO¶DVVHQ]D GL FRQWUDGGLWWRULR H per lo più vengono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvederà in Camera di Consiglio con decreto motivato.
Contravvenzione
Ê XQ UHDWR (YHGL DOOD YRFH 5HDWR). 1HOOH FRQWUDYYHQ]LRQL QRQ VL FRQVLGHUD O¶HOHPHQWR SVLFRORJLFR H FLRq OD volontarietà
di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le FRQWUDYYHQ]LRQL VRQR SXQLWH FRQ O¶DUUHVWR H/R O¶DPPHQGD.
Danno extracontrattuale
È il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: XXXXXX XXX XXXXXXXX, GHOO¶RVSLWH FKH VFLYROD VXOOH VFDOH sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se HVLVWH, QRQ KD DOFXQ QHVVR FRQ O¶HYHQWR GDQQRVR.
Delitto
È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o con la reclusione.
Diritto civile
È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (azienda o persone); quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Diritto penale
È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, SRLFKp TXHVWR VL VYROJH QHOO¶LQWHUHVVH GHOOD FROOHWWLYLWj. 1H FRQVHgue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condaQQDWR D SDJDUH WXWWH OH VSHVH, QHO SURFHVVR SHQDOH O¶LPSXWDWR GRYUj FRPXQTXH SDJDUH OH VSHVH
della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
Fatto illecito
Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
Insorgenza del sinistro
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.
Ai fini della validità delle garanzie del presente contratto, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima XXXXX]XXXX. 0Xx XXXXXXXXXXXXX, X¶XXXXXXXX]X XXX q LO PRPHQWR QHO TXDOH LQL]LD OD FRQWURYHUVLD R LO SURFHGLPHQWR, PD
quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, O¶LQVRUJHQ]D è:
QHOO¶LSRWHVL GL SURFHGLPHQWR SHQDOH: LO PRPHQWR LQ FXL VDUHEEH VWDWR FRPPHVVR LO UHDWR;
QHOO¶LSRWHVL GL GDQQR H[WUDFRQWUDWWXDOH: LO PRPHQWR LQ FXL VL YHULILFD O¶HYHQWR GDQnoso;
QHOO¶LSRWHVL GL YHUWHQ]D FRQWUDWWXDOH: LO PRPHQWR LQ FXL XQD GHOOD 3DUWL DYUHEEH SRVWR LQ HVVHUH LO SULPR
comportamento in violazione di norme contrattuali.
Lesioni personali colpose (Art.590 Codice Penale)
Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.
Omicidio Colposo (Art.589 Codice Penale)
Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.
Oneri fiscali D FDULFR GHOO¶Assicurato
Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti ecc.)
Procedimento penale
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garaQ]LD. 4XHVWD FRQWLHQH O¶LQGLFD]LRQH GHOOD QRUPD YLRODWD HG LO WLWROR (FROSRVR ± doloso ±
preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previsto pHU OD JDUDQ]LD DJJLXQWLYD ³352&(',0(17, 3(1$/, 3(5 '(/,77, '2/26,´.
Reato
Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per delitti: reclusione, multa; Per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base DOO¶HOHPHQWR SVLFRORJLFR, LQ GRORVL, SUHWHULQWHQ]LRQDOL H FROSRVL, PHQWUH QHOOH FRQWUDYvenzioni la volontà è irrilevante.
Sanzione amministrativa
0LVXUD FKH O¶RUGLQDPHQWR DGRWWD SHU FROSLUH XQ LOOecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a FRPPLQDUH OD VDQ]LRQH DPPLQLVWUDWLYD GL VROLWR q GHOO¶$XWRULWj Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata GDOO¶$XWRULWj *LXGL]LDULD.
Spese di giustizia
6RQR OH VSHVH GHO SURFHVVR SHQDOH FKH VRQR SRVWH D FDULFR GHOO¶LPSXWDWR LQ FDVR GL VXD FRQGDQQD (YHGL DOOD YRFH
Diritto Penale).
Spese di soccombenza
Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto Civile).
Spese peritali
6RQR TXHOOH UHODWLYH DOO¶RSHUD GHO SHULWR QRPLQDWR GDO JLXGLFH (&.7.U. ± FRQVXOHQWH WHFQLFR G¶XIILFLR) R GDOOH Parti
(consulente di parte).
Transazione
Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Vertenza contrattuale
Controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
Tutela Legale
Informativa in materia di protezione dei dati personali
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
La Società Vera Assicurazioni S.p.A., con sede in (Verona), Via Xxxxx Xxxxxx 45, quale Titolare dei tratta- menti sotto indicati, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/
(1), anche agli eventuali interessati (2):
• cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rap- porti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
• i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,
fornisce le seguenti informazioni.
DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali identificativi (3), immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all’interessato o a terzi (4), sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:
1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare e quindi per finalità strettamente connesse e stru- mentali all’instaurazione, alla gestione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell’attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l’ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività prelimi- nari (5) e conseguenti (6) (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti
(7) alle predette; per l’esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare (8); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all’estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
2. per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (9), salvo opposizione (10), così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;
3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Imprenditoriale Cattolica (l’elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (11);
(1) anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;
(2) ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;
(3) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, xxxxxxxxx, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;
(4) quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitata- mente alle finalità assicurative/liquidative;
(5) quali ad esempio la stesura di preventivi;
(6) quali ad esempio analisi tariffarie;
(7) quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;
(8) quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all’assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;
(9) di cui all’art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare
– tramite operatore o anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall’interessato o eventualmen- te reperiti dai profili pubblici nei social network;
(10) cfr Capitolo “Diritti dell’Interessato”;
(11) vedi nota 9;
4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l’intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell’interessato per for- mulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (12). La profilazione avverrà con i dati forniti dall’interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo social. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell’attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare.
5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con mo- dalità automatizzate di contatto (13), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (14) per finalità di marketing;
Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica;
6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (15), che li tratteranno per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (16), ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubbli- citario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l’ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti de- signati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all’interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l’effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, consulenti di settore, broker, intermediari, istituti di credito impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc.. Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere co- municati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell’eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Respon- sabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Can- grande, 16, email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l’opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull’origine dei dati se non raccolti presso l’interessato e dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione. L’interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell’art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre
(12) vedi nota 9;
(13) vedi nota 9;
(14) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;
(15) vedi nota 14;
(16) vedi nota 9;
un reclamo all’autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l’eventuale esercizio dei diritti nei confron- ti delle altre società del Gruppo Cattolica.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell’eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di marketing e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell’ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irre- versibile.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:
• sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4 (17), 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
• per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo “Diritti dell’in- teressato”, cui si rinvia;
• il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi (18), comportano solo l’impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
• i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell’interes- xxxx.
Il Titolare r.l.p.t.
Aggiornata all’aprile 2018
(17) così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;
(18) tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.
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Mod. 02768 - Ed. 01/2019 - PDF