REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE
Comune di Rozzano Provincia di Milano DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO Settore Ecologia ed Ambiente __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ |
REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO
A TUTELA DEL PATRIMONIO VEGETALE
Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 22/03/05 Modificato con Delibera di C.C. n 57 del 20/12/2018
INDICE
1 – Principi. Pag. 4
2 – Oggetto del Regolamento. “ 4
TITOLO 1°
NORME GENERALI A TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO
3 – Oggetto della salvaguardia. | Pag. | 7 |
4 -Principi regolatori del verde su aree private | " | 7 |
5 – Interventi colturali e di manutenzione sul verde pubblico | " | 10 |
6 – Norme di esclusione | “ | 10 |
7 – Abbattimenti di alberature su aree private | “ | 11 |
8 – Abbattimenti di alberature su aree comunali | “ | 13 |
9 – Potature di alberi ed arbusti | “ | 14 |
10 – Danneggiamenti. | “ | 16 |
11 – Aree di cantiere. | “ | 17 |
12 – Scelte delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni | “ | 19 |
13 – Difesa fitosanitaria | “ | 20 |
14 - Pulizia dei fossi | “ | 21 |
15 - Impianto e manutenzione alberature private a confine con spazi pubblici 22 | ||
16 – Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi | “ | 22 |
17 – Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua | " | 23 |
18 - Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua | " | 23 |
19 – Alberi di pregio: obblighi dei proprietari | “ | 24 |
REGOLAMENTO D’USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI - AFFIDO AREE VERDI AI PRIVATI
20 – Disposizioni generali | “ | 27 |
21 – Accesso ai parchi | “ | 27 |
22 – Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati | “ | 27 |
23 - Accesso dei veicoli motore negli spazi verdi | “ | 28 |
24 – Divieti | “ | 28 |
25 - Giochi | “ | 29 |
26 - Spazi per cani | “ | 29 |
27 - Adozione del verde pubblico | “ | 30 |
28 – Soggetti ammessi | “ | 30 |
29 – Oneri a carico del soggetto affidatario | “ | 31 |
30 - Modalità di affidamento degli interventi | " | 31 |
31 - Durata della gestione TITOLO 3° | " | 32 |
SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO
32 – Controllo | “ | 34 |
33 - Ordinanze del Sindaco | " | 34 |
34 – Vigilanza | “ | 34 |
35 – Sanzioni | “ | 35 |
36 – Norme finanziarie | “ | 36 |
37 – Norme regolamentari in contrasto | “ | 37 |
38 - Riferimenti legislativi | “ | 37 |
39 - Entrata in vigore | " | 37 |
APPPENDICE 1 | “ | 38 |
ALLEGATO A | “ | 42 |
Principi
La vegetazione in ambiente urbano è un elemento insostituibile del tessuto cittadino, non solo per le salutari funzioni
da essa svolte a vantaggio degli altri esseri viventi, come per esempio la depurazione dell’aria e dell'acqua, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell’anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio, ma anche perché rappresenta una componente architettonica e paesaggistica di primaria
importanza che si inserisce nel contesto della Città accanto ai fabbricati, ai monumenti, ai manufatti di varia natura.
Riconosciutone il rilievo anche negli aspetti culturali e ricreativi,
l’Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, disciplina gli interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne
la protezione e la razionale gestione.
Articolo 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento, che detta disposizioni di tutela del patrimonio arboreo ed arbustivo pubblico e privato e disciplina l’uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio comunale, si applica nei luoghi di seguito elencati :
• Parchi e giardini comunali.
• Aree vincolate.
• Verde di arredo ( alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere ).
• Spazi verdi a corredo di servizi pubblici (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici ).
• Aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco.
• Spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde affidati ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale.
• Giardini privati aperti ad uso pubblico.
• Giardini privati.
• Orti urbani, sia pubblici che privati.
• Fasce di rispetto ( si tratta di aree poste a margine dei tracciati stradali, cimiteriali, ecc. ).
• Aree incolte, rogge, sentieri ( possono essere pubbliche e/o private, che richiedono interventi tempestivi di carattere igienico–sanitario e ambientale)
• Aree agricole ( sono tutte quelle aree inedificate ove, in maniera continuativa, è svolta la funzione produttiva agraria ).
TITOLO 1°
NORME GENERALI A TUTELA DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO
Articolo 3
Oggetto della salvaguardia
Le alberature, sia esse su suolo pubblico o privato, aventi diametro del tronco superiore a 10 cm, misurato a 1,3-1,5 metri dal suolo (a petto d’uomo) e gli arbusti con più tronchi ( policormiche ),di cui almeno uno con diametro superiore a 10 cm, sono oggetto di tutela del presente Regolamento.
Xxxxxx intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di 10 cm di diametro, gli alberi piantati in sostituzione di altri e quelli posti in opera in ottemperanza alla normativa di Piano Regolatore Generale o del presente regolamento.
Sono altresì salvaguardate le siepi naturali in ambito extraurbano ed agricolo.
Articolo 4
PRINCIPI REGOLATORI DEL VERDE SU AREE PRIVATE INSERIMENTO AMBIENTALE
In ambito extraurbano gli interventi di nuova piantumazione devono essere mirati alla ricostruzione del paesaggio agricolo storico con alberature disposte a filari in fregio a strade poderali e canali irrigui.
In ambito urbano gli impianti di alberi dovranno tenere conto dello sviluppo finale delle specie poste a dimora, in modo da garantire il corretto inserimento nello spazio disponibile e tenere conto degli impianti di pubblica illuminazione esistenti o di progetto.
In particolare, le specie scelte, dovranno arrecare, una volta giunte a piena maturazione, il minimo disagio possibile a pedoni ed automobilisti.
Sistemazione a verde
In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni o ristrutturazioni urbanistiche di particolare rilevanza per dimensioni o pregio che coinvolgono aree verdi, si dovrà prevedere la sistemazione a verde dell’area scoperta permeabile di pertinenza degli edifici, siano essi ad uso residenziale, produttivo
o per servizi, in base agli standard fissati dal P.R.G. e dal presente Regolamento.
Ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni edilizie, il richiedente dovrà predisporre gli elaborati di prassi contenenti oltre la parte architettonica anche una tavola di progetto relativo alla parte a verde, con la rilevazione delle alberature esistenti.
Interventi edilizi sull’esistente
Nel caso di interventi edilizi sull’esistente, dovrà essere presentata una rilevazione fotografica dell’area di pertinenza, da cui sia possibile compiere una valutazione sui possibili danneggiamenti alla vegetazione esistente
Documentazione progettuale
I progetti edilizi dovranno contenere l’elaborato relativo alla sistemazione degli spazi aperti, con l’indicazione delle zone alberate, delle zone arbustate, delle zone a prato, nonché delle superfici pavimentate .
Gli elaborati dovranno indicare le specie interessate, identificate in base alla denominazione scientifica binomia, e tutte le altre eventuali opere di arredo e sistemazione esterna.
Qualora presenti, dovranno essere inoltre indicate e descritte sinteticamente le eventuali aree naturali, quali aree boscate, formazioni arbustive, ecc .
Difformità esecutiva
Nel caso di interventi eseguiti in difformità dagli elaborati progettuali si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell’esecutore dei lavori entro il termine di trenta giorni. Non costituisce difformità esecutiva la diversa ubicazione delle piante.
Aree di espansione
Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nei piani particolareggiati (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico. Gli elaborati dovranno indicare le specie interessate, identificate in base alla denominazione scientifica binomia, e tutte le altre eventuali opere di arredo e sistemazione esterna .
Norme di progettazione
La progettazione del verde dovrà indicare il diametro approssimativo della chioma al momento della piantumazione e quello a sviluppo finale.
Al fine di evitare future incompatibilità la chioma, a massimo sviluppo, non Dovrà Interferire con canali di gronda e non togliere luce a locali destinati all’attività quali ad esempio aule scolastiche, uffici, cucine, locali di soggiorno etc..
Piantumazioni obbligatorie
In attuazione delle normative di P.R.G., integrato/specificato dal presente
Regolamento tutti i progetti di cui al comma precedente dovranno prevedere una piantumazione nei seguenti limiti:
- Zone residenziali: 1 albero ad alto fusto/con altezza a pieno sviluppo superiore a m.10, ogni 80 Mq di superficie scoperta destinata a verde
- Zone per attività Terziarie D2 e D3 e zone per attrezzature commerciali : 1 albero ad alto fusto/con altezza a pieno sviluppo superiore a m. 10 ogni 120 Mq di superficie scoperta.
Per consentire una corretta progettazione in relazione al contesto ogni albero di alto fusto potrà essere sostituito da 1,5 alberi a medio fusto/con altezza a pieno sviluppo superiore a m. 5 o a due alberi a basso fusto.
Nel caso in cui, tenuto conto dai vincoli posti dagli edifici, il progettista ritenga impossibile porre in opera correttamente le alberature nelle quantità
previste dalla normativa urbanistica il proprietario dovrà piantare gli alberi in altra area di sua proprietà ricadente nel Comune di Rozzano.
Qualora il proprietario non disponga di altre aree in Rozzano si procederà alla
monetizzazione dell’intervento di ripiantumazione con appostazione della cifra su apposito capitolo del bilancio comunale.
La monetizzazione sarà effettuata tenendo come parametro il costo complessivo di piantumazione di un tiglio di circonferenza di cm. 12 misurati a cm. 130 da terra nonché il costo dell'area necessaria, valutata in
mq. 60/pianta.
Annualmente il Comune, in accordo con la Società che ha in gestione il verde pubblico provvederà ad interventi di ampliamento/riqualificazione del verde pubblico utilizzando i fondi di cui al comma precedente come specificato al successivo articolo 8.
Articolo 5
Interventi colturali e di manutenzione sul verde pubblico
1. Gli interventi colturali sul verde pubblico e le manutenzioni ordinarie del patrimonio arboreo di proprietà Comunale, effettuati da azienda delegata dall'Amministrazione Comunale, devono essere eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento e concordati con l'Amministrazione Comunale.
Per tali interventi, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale, entro il mese di novembre di ogni anno, una relazione dettagliata degli interventi da eseguirsi per l'anno successivo. La società che ha in gestione il verde pubblico dovrà specificare, nella predetta relazione, i tipi di intervento, il numero degli interventi, i luoghi dell'intervento e l'indicazione della spesa, al fine di ottenere il finanziamento ed il consenso per l'esecuzione dei lavori. Tale procedura è indispensabile per consentire una
corretta pianificazione e gestione del verde pubblico.
2. L’amministrazione Comunale può riservare, all’interno dei parchi pubblici e delle aree boscate, zone destinate all’evoluzione spontanea da ottenersi, limitando, o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie e lo sfalcio dell’erba, anche adottando programmi manutentivi con riciclaggio delle biomasse in situ.
Articolo 6
Norma di esclusione
Sono esclusi dal presente regolamento gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta e in coltivazioni specializzate e semispecializzate per l’arboricoltura da legno a cicli brevi quali, ad esempio, la pioppicoltura.
Il taglio degli alberi di coltura destinati alla produzione del legno o della cellulosa, non può, in ogni caso, essere eseguito in primavera ed in estate, al fine di salvaguardare la nidificazione degli uccelli.
A tale scopo si definiscono:
1 – coltivazione specializzata: impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
2 – coltivazione semispecializzata: impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare.
Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno. Anche in questo caso il taglio non potrà essere eseguito in primavera-estate.
Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.
Si intendono inoltre esclusi dal presente regolamento i vivai e simili a scopo commerciale.
Articolo 7
ABBATTIMENTI DI ALBERATURE SU AREE PRIVATE
L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità( quali pericolo per persone e/o cose, alberature morte) o quando necessario alla realizzazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale e dei relativi strumenti attuativi.
In particolare l'abbattimento è autorizzato nei seguenti casi:
- Quando il proprietario sia obbligato all’abbattimento o alla rimozione della pianta in ottemperanza a leggi statali e/o regionali o sentenza giudiziaria;
- Quando l’albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile;
- Quando l’albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo;
- Quando la gestione dell’albero (difesa fitosanitaria, potatura, rimozione foglie, otturazione grondaie, ecc.) risulti troppo costosa rispetto al valore della pianta che si intende abbattere.
L’abbattimento delle specifiche tipologie di vegetazione indicate all’ art. 3 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune di Rozzano.
Coloro che intendono procedere all’abbattimento delle piante sopra descritte devono presentare l'istanza, all’Ufficio preposto del Comune, utilizzando la apposita modulistica, corredata da documentazione fotografica in alternativa, il proprietario dell'albero è tenuto a conservare una sezione del tronco che possa testimoniare il danno/pericolo strutturale, e documentazione planimetrica. Nell'istanza debbono essere descritte le caratteristiche delle piante, le motivazioni che giustificano l’abbattimento e le modalità di sostituzione dell'alberatura. La domanda deve attestare, inoltre, il rispetto di tutte le prescrizioni e principi di cui al presente regolamento.
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda al protocollo generale del Comune, una volta accertata l'esistenza dei necessari presupposti viene rilasciata apposita autorizzazione a firma del Dirigente competente con le prescrizioni necessarie. Il lavoro deve essere eseguito in modo conforme a quanto prescritto e in modo da non arrecare danni a persone e/o cose o ad altra vegetazione. In ogni caso la responsabilità per le operazioni d'intervento autorizzate non potrà in alcun modo ricadere sull'Amministrazione Comunale.
Le autorizzazioni rilasciate hanno validità 1 (uno) anno a partire dalla data del rilascio.
Per alberi aventi diametro uguale o superiore a 25 cm ( misurato a cm 130 da terra)dovrà essere allegata anche una relazione di un tecnico abilitato (Dottore Agronomo, Dottore Forestale, Perito Agrario, o titolo equipollente)comprovante l'effettiva necessità dell'intervento di abbattimento.
Sono fatti salvi particolari casi di motivata e provata urgenza relativi ad un pericolo attuale ed immediato, per i quali dovrà comunque essere inoltrata ( anche a mezzo fax) la comunicazione di abbattimento, trasmettendo entro cinque giorni, dalla data di esecuzione dei lavori, la documentazione attestante lo stato di ingente pericolo che ha obbligato all'abbattimento ( relazione e documentazione fotografica).
In caso di nidificazione in atto, salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti sono vietati nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna ( dal 15 marzo a tutto settembre). Sarà comunque cura di chi deve effettuare l'abbattimento verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna.
Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere obbligatoriamente sostituiti a spese dell’autore dell’intervento nei limiti imposti dalla normativa di P.R.G. e dal precedente articolo 4.
Gli alberi posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta ed avere un’altezza minima di 250 cm ed una circonferenza non inferiore a 12 cm.
Qualora gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l’elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario dovrà piantare gli alberi in altra area di sua proprietà ricadente nel Comune di Rozzano.
Qualora il proprietario non disponga di altre aree in Rozzano si procederà alla monetizzazione dell’intervento di ripiantumazione con appostazione della cifra su apposito capitolo del bilancio comunale.
Annualmente il Comune, in accordo con la Società che ha in gestione il verde pubblico provvederà ad interventi di ampliamento/riqualificazione del verde pubblico utilizzando i fondi di cui al comma precedente così come specificato nel successivo art. 8.
L’inottemperanza alle prescrizioni, riportate nell'autorizzazione rilasciata dal comune, comporta l’applicazione delle relative sanzioni.
Articolo 8
ABBATTIMENTI DI ALBERATURE SU AREE COMUNALI
L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità( quali pericolo per persone e/o cose, alberature morte) o quando, senza possibilità alternative, necessario alla realizzazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale e dei relativi strumenti attuativi.
In particolare l'abbattimento è consentito nei seguenti casi:
- In ottemperanza a leggi statali e/o regionali;
- Quando l’albero sia ammalato e la sua conservazione risulti impossibile;
- Quando l’albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati in passato, risulti aver irrimediabilmente compromesso il proprio normale sviluppo vegetativo;
- Quando la gestione dell’albero (difesa fitosanitaria, potatura, rimozione foglie, otturazione grondaie, ecc.) risulti troppo costosa rispetto al valore della pianta che si intende abbattere.
La Società che ha in gestione la manutenzione del verde pubblico dovrà comunicare preventivamente all'Amministrazione Comunale gli interventi di abbattimento, riportando le motivazioni che giustificano l'abbattimento con
analisi effettuate attraverso la strumentazione professionale corrente, oppure, in caso di evidenza, attraverso la V.T.A.( Visual tree assessment).
Nel caso di interventi di abbattimento che si rendano necessari con urgenza a causa di assoluta necessità al fine di evitare imminenti gravi pericoli a persone o cose, la società che ha in gestione la manutenzione del verde pubblico, avrà cura di comunicare l’operazione all’Amministrazione comunale con massima tempestività (mediante fax) fornendo, entro cinque giorni dalla data di abbattimento, una documentazione attestante lo stato di ingente pericolo che ha obbligato l'esecuzione del lavoro (relazione scritta e documentazione fotografica).
In caso di nidificazione in atto, salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (dal 15 marzo a tutto settembre). Sarà comunque cura del gestore del servizio di manutenzione del verde pubblico verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna.
Annualmente la Società che ha in gestione il verde pubblico dovrà presentare un progetto di piantumazione di essenze arboree, in numero almeno pari a quelle abbattute, su nuove aree o in potenziamento del verde pubblico esistente
In caso di abbattimento o danneggiamento volontario del patrimonio, oggetto del presente Regolamento, si procederà all'applicazione delle sanzioni amministrative.
Articolo 9
POTATURE DI ALBERI ED ARBUSTI
Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potatura. La potatura quindi è un intervento che riveste carattere di straordinarietà e che deve essere eseguita da personale specializzato, munito di idonea attrezzatura.
Gli interventi di potatura nell'ambito di parchi e giardini devono essere svolti solo in via straordinaria, eccezionale e motivata.
Dovranno comunque essere eseguiti con regolarità interventi volti alla eliminazione di rami secchi o a rischio di schianto.
Gli interventi di potatura di contenimento lungo le vie devono essere finalizzati a consentire il traffico veicolare e pedonale senza intralcio ed alla visibilità dei punti luce.
Le potature dovranno essere di norma effettuate interessando branche e rami di diametro non superiore a 5 cm e praticando i tagli ai nodi o alle biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branche o rami privi di più giovani ramificazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita «potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno». Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate.
Si vedano ad esempio le norme nell’ Allegato A del presente regolamento .
Al fine di tutelare la riproduzione dell'avifauna e degli animali selvatici in genere, le potature non dovranno essere eseguite nei periodi compresi dal 15 marzo a tutto settembre. Nei casi eccezionali in cui vi sia un'accertata situazione di pericolo per la pubblica incolumità, le potature dovranno essere eseguite con massima attenzione e rispetto per le specie animali.
Gli interventi potranno essere effettuati:
1. per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno, indicativamente dal 1° Novembre al 15 Marzo .
2. per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo: indicativamente dal 1 Novembre al 15 Marzo.
3. i cespugli a fioritura estiva nel periodo di stasi vegetativa (Novembre- Febbraio).
Potature compiute in epoche differenti dovranno essere sempre debitamente motivate attraverso comunicazione scritta .
Gli stessi interventi non richiedono l’Autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale ma devono essere svolti nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato (A).
Nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non fossero rispettate e da tale inosservanza ne derivi o ne possa derivare il danneggiamento o la morte della pianta, si procederà all'applicazione della sanzione.
La contestazione di cui sopra dovrà essere notificata per iscritto a seconda dei casi :
• Al proprietario dell’albero;
• Nel caso di condominio, all’amministratore dello stesso.
• Nel caso di alberature su suolo pubblico, alla Società a cui è stata affidata la gestione del verde pubblico.
Al fine di prevenire patologie e vulnerabilità delle piante, ad ogni intervento di potatura di rami superiori a un diametro di cm 8 deve essere operato un adeguato intervento fitosanitario di protezione del legno vivo esposto (ad esempio prodotto disinfettante o fungistatico).
E’ fatto obbligo, ai privati che abbiano alberi o arbusti che con le loro propaggini invadono la proprietà pubblica, creando fastidi di qualsiasi genere alla comunità, di provvedere alle relative potature di contenimento .
La Società che ha in gestione il verde pubblico dovrà redigere, per l’Amministrazione comunale, una relazione annuale sugli interventi di potatura al fine di ottenere il nulla osta per l' esecuzione.
Le capitozzature di alberi, vale a dire il drastico accorciamento del tronco o delle branche primarie fino in prossimità di questo, e le potature drastiche, cioè tutte quelle che compromettono in maniera irreversibile la struttura delle piante, sono considerate, agli effetti del presente Regolamento vietate.
Eventuali deroghe possono essere concesse, ma saranno considerate agli effetti del presente regolamento abbattimenti e quindi soggette ad autorizzazione come da art. 6, solo qualora ritenute necessarie su parere di un tecnico abilitato la cui perizia andrà allegata alla richiesta di intervento.
Articolo 10 DANNEGGIAMENTI
Gli interventi che danneggiano l’essenza arborea (pur senza comprometterne la vita) saranno sanzionati.
A) E’ vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.
B) E’ vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinarle con scarichi o discariche di materiali liquidi o solidi.
C) Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interramento max di 20 cm. con materiale altamente drenante. E’ vietato inoltre l’asporto di terriccio.
D) E’ vietato affiggere cartelli manifesti e strutture di qualsiasi tipo alle alberature pubbliche e private.
E) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc..) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all’art. 11 del presente regolamento. In casi eccezionali, urgenti e documentati, l’Amministrazione può concedere specifica deroga.
F) E’ vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature, all’interno delle aree di pertinenza e nelle aree a verde.
G) E' vietato lo scortecciamento ed infliggere ferite al tronco ed ai rami degli alberi.
Articolo 11
AREE DI CANTIERE
Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, stoccaggio di materiale vario in prossimità dell'apparato radicale, ecc.).
Lavori di scavo
Gli interventi di scavo, scasso o bitumatura su terreno pubblico da effettuarsi in stretta vicinanza del tronco degli alberi, devono essere eseguiti con tecniche che non danneggino l'apparato radicale, rispettando la distanza minima che non può essere inferiore a 1,5 metri per le piante di 1° e 2° grandezza e a 1 metro
per gli alberi di 3° grandezza, per gli alberi a portamento fastigiato/colonnare e per gli arbusti considerando anche l'estensione della chioma dell'albero. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse per casi di comprovata e documentata necessità.
Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici si deve procedere con particolari precauzioni quali lo scavo a mano ed il rispetto delle radici portanti evitando tagli e danneggiamenti. Gli eventuali tagli che si rendessero necessari saranno eseguiti in modo netto disinfettando ripetutamente le ferite con adeguato prodotto fito sanitario.
Per gli interventi che vengono eseguiti in vicinanza dei Platani (Platanus spp.), dovrà essere preventivamente eseguito un sopralluogo con un tecnico abilitato, che fornirà specifiche prescrizioni, secondo quanto previsto dal D.M. 17/4/98. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana; se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente. In alternativa le radici saranno protette con un’apposita stuoia ed in ogni caso, le stesse dovranno essere mantenute umide.
Nel caso di pericolo di gelo, le pareti dello scavo, nella zona delle radici, dovranno essere coperte con materiale isolante (ad esempio silicogel).
I lavori di livellamento nell’area radicale devono essere eseguiti a mano.
Protezione degli alberi
Gli alberi presenti nei cantieri devono essere adeguatamente protetti per evitare danni al fusto, alla chioma e all’apparato radicale.
E’ vietata l’infissione negli alberi di chiodi e appoggi per l’installazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi elettrici, ecc.
Deposito di materiali
Nella zona delle radici , equivalente al minimo dell'estensione della chioma, non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione , carburanti, lubrificanti, macchine operatrici e betoniere .
In particolare si devono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio delle betoniere. Nella zona delle radici non devono essere depositati materiali terrosi.
Transito di mezzi
Sull’area radicale non è permesso il transito di mezzi fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata. Qualora non si possa evitare di transitare all’interno dell’area delle radici, la superficie del terreno interessata sarà ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale saranno poste tavole di legno.
Al termine dei lavori nell’area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.
Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere
Nel caso di interventi eseguiti senza ottemperare alle disposizioni del presente articolo, si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell’esecutore dei lavori entro il termine stabilito dall’ufficio comunale competente.
I danneggiamenti che compromettono anche potenzialmente la vitalità della pianta sono sanzionati.
Nelle aree di cantiere è obbligatoria la lotta contro le infestanti ed in particolare contro l'Ambrosia artemisiifolia ( ambrosia, specie erbacea )
Il Responsabile del cantiere è obbligato a rimuovere tale vegetazione ed a mantenere pulita l’area, nel caso in cui essa sia presente.
In caso di inosservanza si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa
Articolo 12
Scelte delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni
Di norma, tutti i nuovi impianti extraurbani o comunque aventi valenza paesistica devono essere eseguiti con essenze autoctone, tipiche della pianura lombarda. Sono ammesse deroghe per ragioni motivate. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d’arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento assicurando le condizioni ideali di sviluppo.
La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.
I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali, mentre possono lasciare maggiore possibilità di scelta nelle aree urbane avendo l'ambiente condizioni lontane da quelle originarie.
I nuovi impianti e le sostituzioni a ridosso della sede stradale, di marciapiedi o di aree a parcheggio dovranno privilegiare specie che non comportano problemi collegati a pollinazione, resina eccessiva e inconvenienti simili.
I nuovi impianti e le sostituzioni a ridosso della sede stradale e di marciapiedi sono consentiti solo in presenza di adeguata fascia sistemata a verde a
salvaguardia dell’apparato radicale della pianta con l’avvertenza che la presente norma non si applica alle piante decorative a basso fusto. Soluzioni alternative sono consentite solo previa autorizzazione dei competenti uffici comunali
Specie diverse possono essere usate in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento ecologico dell'ecosistema.
Gli interventi di rinaturalizzazione (rimboschimenti, siepi, ecc.) devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell’ecosistema.
Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.
I nuovi impianti nelle aree private devono contemplare le specificità del luogo, i potenziali disagi che può arrecare la pianta a maturazione completata e dovranno essere scelte le essenze più adatte, anche in merito al futuro sviluppo di chioma, tronco ed apparato radicale.
Articolo 13
Difesa fitosanitaria
Trattamenti antiparassitari
I trattamenti antiparassitari, insetticidi o fungicidi dovranno essere effettuati solo in caso di effettiva presenza dell’insetto o del fungo, a seguito di verifica da parte di un tecnico abilitato.
Nel caso di infezione da fungo patogeno, l’esecuzione del trattamento dovrebbe essere correlata alla stima del rischio epidemico, in funzione dei parametri climatici e meteorologici e del potenziale d’inoculo del patogeno .
Nella scelta dei prodotti da utilizzare si faccia riferimento alla normativa vigente in materia preferendo comunque prodotti di lotta biologica .
Il diserbo chimico è, di norma, sconsigliato e a quest’ultimo sono preferiti altri metodi (es. meccanico, etc.). I trattamenti diserbanti eventualmente effettuati in ambito urbano o extraurbano, escluse le aree agricole, andranno comunque eseguiti con prodotti specificatamente autorizzati per la tipologia d’impiego.
Xxxxx fitosanitarie obbligatorie
Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell’ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, tramite preferibilmente metodologie di lotta biologica e a basso impatto ambientale.
In particolare è obbligatoria la lotta a:
1. Processionaria del Pino (Traumatocampa pityocampa) ( lotta disciplinata dal Decreto Ministeriale 17.4.1998).
2. Cancro colorato del Platano ( Ceratocystis fimbriata) ( lotta disciplinata dal Decreto Ministeriale17.4.1998 e dalla Circolare Regionale 15 aprile 1999 n° 27).
3. Hyphantria Cunea Xxxxx (ruga defogliatrice).
Lotta obbligatoria alle erbe infestanti
La lotta obbligatoria contro le erbe infestanti ha il duplice scopo:
a) contenimento della vegetazione infestante rispetto alla diffusione su aree pubbliche e private;
b) ridurre le allergie derivanti dalle predette erbe infestanti.
Su tutto il territorio comunale è obbligatoria la lotta contro le infestanti di seguito elencati:
1. Ailanthus altissima ( pianta arborea )
2. Ambrosia artemisiifolia ( ambrosia, specie erbacea )
Il proprietario di qualsiasi terreno, che a seguito di abbandono dell’attività agricola o di mancanza di manutenzione, si trovi ricoperto da vegetazione infestante indicata in tutto il presente articolo, è obbligato a rimuovere tale vegetazione ed a mantenere pulita l’area. In caso di ripetuta inosservanza delle norme del presente comma, verrà emessa apposita ordinanza nei confronti del proprietario.
Art. 14 PULIZIA DEI FOSSI
Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari o gestori siano essi enti pubblici e/o privati.
Per la tutela della flora rara gli interventi manutentivi andranno effettuati nel periodo autunnale, e comunque mai dopo della metà del mese di Marzo.
Tali interventi non possono essere praticati nelle aree identificate dall’Amministrazione Comunale come zone di rifugio e nidificazione di animali selvatici ed uccelli acquatici.
I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere sfalciati dai frontisti.
Art.15
Impianto e manutenzione alberature private a confine con spazi pubblici
I proprietari confinanti con strade pubbliche o soggette ad uso pubblico, con marciapiedi e piste ciclabili devono contenere le siepi di proprietà, in modo da non restringere i marciapiedi e le piste ciclabili, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada , del Codice Civile e dei Regolamenti Comunali.
Le distanze e le altezze ammesse sono previste dall’art. 892 e 899 del C.C. .
In particolare le siepi di delimitazione delle proprietà private verso spazi pubblici dovranno essere impiantate ad una distanza minima di cm.75 dal confine di proprietà, dal limite del marciapiede esistente e dall’allineamento del marciapiede fissato dal P.R.G. qualora non vi fosse coincidenza con quello esistente.
Oltre a queste operazioni, i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all’art.4 ed all'art. 8 del presente regolamento, al quale si può derogare solo in caso di eccezionale e documentata urgenza, dovranno provvedere anche al taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale o che recano intralcio al traffico pedonale e ciclabile .
Art. 16
Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi
Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati, è vietato il loro danneggiamento.
E’ consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa. Al fine di tutelare i luoghi di nidificazione e riparo degli animali selvatici, tali interventi manutentivi non potranno essere eseguiti nel periodo primaverile ed estivo.
Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi dei bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli. Anche questi dovranno, di norma, essere eseguiti al di fuori dei periodi primaverile ed estivo
Articolo 17
Salvaguardia di maceri e specchi d’acqua
A) I maceri e gli specchi d’acqua, compresa la vegetazione ripariale, devono essere salvaguardati. E’ vietato, di norma, il loro tombamento/interramento ad esclusione di eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti.
Gli interventi di tombamento/interramento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati.
La chiusura di maceri e degli specchi d’acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di diversità biologica.
B) L’Amministrazione Comunale provvederà compatibilmente al censimento del patrimonio arboreo, a censire le zone di rifugio, riparo e nidificazione di animali selvatici ed uccelli acquatici, presenti sul territorio al fine di individuare il patrimonio da tutelare.
C) E’ tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.
Articolo 18
Salvaguardia di fossati e corsi d’acqua
E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con
comprovati e documentati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti, da nuove opere di urbanizzazione primaria o da opere stradali anche di rilevanza sovracomunale previa verifica dell’impossibilità di soluzioni alternative.
Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque, purchè effettuati nel rispetto dell’ecologia complessiva dei corsi d’acqua.
Nelle acque dei laghetti, fontanili, stagni, canali, rogge e zone umide comprese negli spazi di cui all’art. 2, ad eccezione delle aree verdi private, è vietato:
a. l’ostruzione e la deviazione non autorizzata delle acque;
b. la balneazione;
c. la pesca, tranne ove sia espressamente consentita;
d. l’introduzione di specie di animali acquatici e di piante, se non autorizzata.
Le sponde dei laghetti, canali e rogge devono, se possibile, essere lasciate libere di “naturalizzarsi” con specie vegetali che garantiscano la stabilità del terreno e l’habitat idoneo ai cicli vitali delle specie di insetti previste nella Direttiva Habitat ( es. Lycaena dispar).
Art. 19
ALBERI DI PREGIO: OBBLIGHI DEI PROPRIETARI
Le essenze arboree rientranti nei “Criteri per la valutazione degli alberi di pregio”, sono soggette a particolare tutela.
Gli alberi di pregio possono essere individuati dall’Amministrazione comunale con apposito censimento e conseguente atto sulla base dei criteri indicati nell’APPENDICE 1 ed in relazione a particolari caratteristiche dell’essenza arborea quali età, valore ecologico-ambientale, paesaggistico e/o storico- culturale e/o estetico-ornamentale.
L’individuazione di un albero di pregio sarà comunicata per iscritto da parte dell’Amministrazione Comunale al proprietario dello stesso.
Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a
conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l' incolumità delle persone.
E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.
REGOLAMENTO D’USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI.
AFFIDO AREE VERDI A PRIVATI
Articolo 20
DISPOSIZIONI GENERALI
La fruizione e l’uso degli spazi verdi sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati dalle norme del presente Regolamento, le quali perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa, didattica che il verde assolve nell’ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento, senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l’ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.
Articolo 21
ACCESSO AI PARCHI E GIARDINI
Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento, è dato libero accesso nell’arco delle ore giornaliere di apertura , fatte salve diverse regolamentazioni. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.
Articolo 22
USO DEGLI SPAZI VERDI E COMPORTAMENTI VIETATI
Gli spazi a verde sono riservati al riposo, allo studio, all’osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali/ricreative.
E’ vietato ogni comportamento che determini danni all’ambiente e alla vegetazione.
E’ vietato gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti.
E’ vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti.
E’ vietato estirpare, tagliare negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione o comunque danneggiare la cotica erbosa e le specie arboree ed arbustive o scavare il terreno .
Articolo 23
ACCESSO DEI VEICOLI A MOTORE NEGLI SPAZI VERDI
Nei parchi e nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l’accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi e comunque a passo d'uomo:
1. motocarrozzette per il trasporto di portatori di handicap;
2. mezzi di soccorso;
3. mezzi di vigilanza in servizio;
4. mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
In casi eccezionali, debitamente documentati, sono previste deroghe previo il rilascio di specifica autorizzazione.
Negli spazi verdi è vietato :
Articolo 24 DIVIETI
1. Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
2. esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
3. catturare, molestare o ferire animali.
4. Disturbare i luoghi di nidificazione, rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
5. .Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole (per aiuole non si intende il prato erboso);
6. appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi cartelli segnaletici;
7. versare sul suolo, nei fontanili, nei corsi e ristagni d'acqua rifiuti o sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
8. Il transito di biciclette o di altri mezzi non motorizzati al di fuori dei sentieri previsti per il camminamento;
9. campeggiare, pernottare ed accendere fuochi, sostare con veicoli a motore
10. soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture
11 effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi
12. posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
13. è vietato ammassare neve a ridosso di alberi, xxxxxxx e siepi.
Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.
In casi eccezionali, debitamente documentati, sono previste deroghe previo il rilascio di specifica autorizzazione.
Articolo 25 GIOCHI
Il gioco dei bimbi è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato l’accesso ai cani.
Articolo 26 SPAZI PER CANI
Sul territorio comunale i cani devono essere condotti al guinzaglio.
Le persone che conducono i cani sul territorio comunale devono essere
munite di apposita paletta con il relativo sacchetto che, all’occasione, dovrà essere immediatamente utilizzata per la raccolta degli escrementi del proprio cane.
Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all’eliminazione e all’asporto di escrementi solidi, ripristinando la pulizia del luogo. Nelle aree per i cani è consentito ai proprietari e/o conduttori di far vagare liberamente i cani sotto il loro
controllo e fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per persone, per altri animali o arrechino danno a cose.
Su tutta l’area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia. E’ vietato abbandonare cani o altri animali .
Gli obblighi presenti in questo articolo non si applicano ai conduttori ed ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.
Articolo 27
ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO
L’Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini in forma associata e privata per la realizzazione e/o la manutenzione e/o la gestione e la cura delle aree adibite a parco o parte di esse, giardini, verde a corredo di servizi pubblici, aiuole, fioriere, spartitraffico spazi verdi, nei modi previsti negli articoli seguenti.
Articolo 28
SOGGETTI AMMESSI
Le aree indicate all’articolo precedente possono essere affidate ai sotto elencati soggetti:
1. Organizzazioni di volontariato iscritte ai sensi del 5° comma dell’art. 4 della legge regionale n. 22 del 24.7.1993, nel Registro Generale regionale istituito ai sensi dell’art. 6 della L 266/91;
2. Cittadini che dichiarino di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente Regolamento;
3. Condomini;
3. Associazioni, nuclei scolastici;
4. Parrocchie e centri di culto;
5. Privati;
5. Aziende e/o Istituti di credito.
I soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta in carta in semplice all’ufficio preposto del Comune, contenente le seguenti informazioni:
a) Tipologia dell’associazione, qualora rientri in una delle forme previste nel precedente comma 1
b) Numero delle persone coinvolte nell’intervento e indicazione del/i responsabile/i di ogni rapporto intercorrente con l’Amministrazione Comunale;
c) Proposta di massima e relativo progetto contenente le modalità di gestione dell’intervento.
Articolo 29
ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO
Tutti i soggetti affidatari devono impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità e operati da personale competente, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito dall’accordo di collaborazione di cui al successivo art. 30 e nella rigorosa osservanza della normativa sulla sicurezza.
Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell’intervento devono essere tempestivamente segnalati all’Amministrazione Comunale affinchè possa adottare gli opportuni provvedimenti.
Articolo 30
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI
La Giunta Comunale, con apposito atto, delega il dirigente del dipartimento competente ad assegnare la gestione delle aree a verde, mediante stipula di apposita convenzione per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell’intervento assegnato.
Nel caso in cui una singola area sia richiesta da più soggetti, il Dirigente del dipartimento preposto, previa valutazione dei requisiti, delle competenze tecniche, delle attrezzature dei richiedenti, nonché del progetto, rilascia opportuno parere in merito.
Ai fini dell'istruttoria sono assunti i seguenti parametri:
1. Valutazione dell'intervento proposto dal richiedente nell'apposita istanza;
2. Struttura dell’associazione e personale coinvolto nell’iniziativa;
3. Esecuzione buona e regolare del medesimo intervento in precedenti occasioni
4. Esecuzione buona e regolare di interventi similari precedenti;
Gli uffici competenti all’istruttoria, entro 30 giorni successivi alla esecutività della delibera di cui al comma precedente dovranno comunicare agli interessati l’eventuale accoglimento o meno della richiesta specificandone le motivazioni.
Articolo 31
DURATA DELLA GESTIONE
La durata della gestione dei singoli interventi è specificata nella convenzione stipulata di cui al precedente art. 30 non può essere di durata superiore ad anni 3 .
E’ facoltà dell’ Amministrazione sciogliere la convenzione in qualsiasi momento, con motivato e giustificato provvedimento qualora la manutenzione risultasse scadente. Verrà data comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata e questo senza indennizzo alcuno per i soggetti che avranno effettuato gli interventi. Nel caso in cui il Comune intendesse continuare l’intervento in esame, alla scadenza della convenzione, spetterà ai soggetti titolari dell’intervento il diritto di prelazione in caso di nuova convenzione.
Il rinnovo sarà possibile 3 ( tre ) mesi prima della scadenza solo con la stipula di una nuova convenzione .
TITOLO 3°
SANZIONI, NORME FINANZIARIE E
REGOLAMENTI IN CONTRASTO
Articolo 32
CONTROLLO
L’amministrazione Comunale, tramite la Polizia Locale e gli Enti preposti, eserciterà poteri di controllo sul rispetto di quanto disposto nel presente Regolamento.
Articolo 33 ORDINANZE DEL SINDACO
In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio. In particolare, nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, e nel caso in cui si accerti, su aree private, una situazione di pericolo determinata da alberature instabili, il Sindaco, nel primo caso, può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, nel secondo caso l'abbattimento delle alberature che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Articolo 34
VIGILANZA
La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale e agli Enti preposti al controllo.
Articolo 35
Sanzioni
Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro , con le modalità previste dalla Legge 689 del 24 novembre 1981 e succ. mod. .
Tale importo verrà determinato in base alle vigenti disposizioni commisurato alla gravità del danno, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche normative regionali e/o nazionali vigenti in materia.
Le inosservanze alle norme del presente regolamento saranno punite con le sanzioni riportate nella tabella sottostante:
ARTICOLI VIOLATI | OGGETTO | SANZIONE |
7 e 8 | Abbattimento alberi senza autorizzazione | Euro 250 per albero abbattuto con obbligo di ripiantumazione sostitutiva |
7 | Inottemperanza alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione | Euro 200 per prescrizione non ottemperata |
9 | Potature di alberi ed arbusti | Euro 100 per pianta o arbusto |
10 | Danneggiamenti | Euro 200 per singola violazione oltre al risanamento del danno |
11 | Aree di cantiere | Euro 150 per singola violazione con l'obbligo di piantumazione / sostituzione di piante danneggiate |
13 | Difesa fitosanitaria | Euro 200 |
14 | Pulizia fossi | Euro150 |
15 | Impianto e manutenzione alberature private a confine con spazi pubblici | Euro 200 |
16 | Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi | Euro 150 |
17-18 | Salvaguardia di maceri, specchi d'acqua - Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua | Euro 400 con l'obbligo di ripristino |
18 comma 1 | Salvaguardia di fossati e delle acque comprese nelle aree a verde | Euro 400 con l'obbligo di ripristino |
18 comma 3 punto a),b),c),d) | Salvaguardia di fossati e delle acque comprese nelle aree a verde | Euro 200 |
22 | Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati | Euro 200 per singola violazione |
23 | Accesso dei veicoli a motore negli spazi verdi | Euro 200 |
24 | Divieti punto 1 " Punto 2-3-4 " Punto 5 " Punto 6 " Punto 8 " Punto 9 " Punto 10 " Punto 11-12 | 100 Euro 400 Euro 100 Euro 200 Euro 50 Euro 100 Euro 50 Euro 300 Euro |
25 -26 | Giochi - Spazi per cani | Euro 50 |
Articolo 36
Norme finanziarie
Tutte le sanzioni di cui all'art. 35 del presente regolamento, sono introitate nell'apposita risorsa di bilancio.
Articolo 37
Norme regolamentari in contrasto
Le norme regolamentari comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente abrogate.
Articolo 38 RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
Articolo 39 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione nelle forme di legge e la pubblicazione all’Albo pretorio del Comune, così come stabilito dalla normativa vigente in materia.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo.
E’ abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento.
E' abrogata ogni disposizione comunale emessa precedentemente all'approvazione del presente regolamento.
APPENDICE 1
La valutazione e la catalogazione di “albero di pregio” deve avvenire in base ad elementi di natura storica, paesaggistica, estetica, di inserimento urbano, di singolarità, di rigogliosità, età ed imponenza, di importanza e funzione, anche in relazione alle comunità umane ed animali presenti, di seguito sono elencati i parametri oggettivi per definire gli alberi di pregio.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO
SPECIE AUTOCTONE | PIANURA (0-100 m s.l.m.) Altezza Diametro (m) (cm) | |
ALBERI 1^ GRANDEZZA (H>20 M) | ||
Abies spp. | > 15 | > 80 |
Acer platanoides | “ | “ |
Acer pseudoplatanus | “ | “ |
Celtis australis | “ | “ |
Betula pendula | “ | “ |
Castanea sativa | “ | “ |
Cupressus sempervirens | “ | “ |
Fagus sylvatica | “ | “ |
Fraxinus excelsior | “ | “ |
Fraxinus oxycarpa | “ | “ |
Aesculus Hippocastanum | “ | “ |
Quercus ilex | “ | “ |
Juglans regia | “ | “ |
Ulmus minor | “ | “ |
Ulmus glabra | “ | “ |
Picea abies | “ | “ |
Pinus nigra | “ | “ |
Pinus pinaster | “ | “ |
Pinus sylvestris | “ | “ |
Pinus pinea | “ | “ |
Populus alba | “ | “ |
Populus nigra | “ | “ |
Populus canescens | “ | “ |
Platanus hybrida | “ | “ |
Platanus orientalis | “ | “ |
Quercus cerris | “ | “ |
Quercus robur | “ | “ |
Quercus petraea | “ | “ |
Tilia spp. | “ | “ |
SPECIE ESOTICHE | PIANURA (0-100 m s.l.m.) Altezza Diametro (m) (cm) | |
ALBERI 1^ GRANDEZZA (H>20 M) | ||
Cedrus spp. | > 25 | > 120 |
Chamaecyparis lawsoniana | “ | “ |
Crypotemeria japonica | “ | “ |
Gingko biloba | “ | “ |
Gleditsia triacanthos | “ | “ |
Larix deciduas | “ | “ |
Libocedrus decurrens | “ | “ |
Liriodendron tulipifera | “ | “ |
Magnolia grandiflora | “ | “ |
Sequoiadendron giganteum | “ | “ |
Sequoia sempervirens | “ | “ |
Sophora japonica | “ | “ |
SPECIE AUTOCTONE | PIANURA (0-100 m s.l.m.) Altezza Diametro (m) (cm) | |
ALBERI 2^ GRANDEZZA (10 m < H < 20 M) | ||
Acer campestre | > 16 | > 70 |
Acer opalus | “ | “ |
Acer monspessulanum | “ | “ |
Alnus glutinosa | “ | “ |
Alnus cordata | “ | “ |
Alnus incana | “ | “ |
Carpinus betulus | “ | “ |
Carpinus orientalis | “ | “ |
Fraxinus ornus | “ | “ |
Morus alba | “ | “ |
Morus nigra | “ | “ |
Ostrya carpinifolia | “ | “ |
Populus tremula | “ | “ |
Pyrus pyraster | “ | “ |
Quercus crenata | “ | “ |
Quercus pubescens | “ | “ |
Prunus avium. | “ | “ |
Salix alba | “ | “ |
Sorbus domestica | “ | “ |
Taxus bacata | “ | “ |
SPECIE ESOTICHE | PIANURA (0-100 m s.l.m.) Altezza Diametro (m) (cm) | |
ALBERI 3^ GRANDEZZA (5 < H < 10 M) | ||
Albizzia julibrissin | > 12 | > 50 |
Eleagnus spp. | “ | “ |
SPECIE ESOTICHE | PIANURA (0-100 m s.l.m.) Altezza Diametro (m) (cm) | |
ALBERI 2^ GRANDEZZA (10 < H >20 M) | ||
Ceratonia siliqua. | > 20 | > 90 |
Catalpa bignonioides | “ | “ |
Liquidambar styraciflua | “ | “ |
Paulownia tomentosa | “ | “ |
Thuja gigantea | “ | “ |
Dyospiros spp. | “ | “ |
SPECIE AUTOCTONE | PIANURA (0-100 m s.l.m.) Altezza Diametro (m) (cm) | |
ALBERI 3^ GRANDEZZA (5 m < H < 10 M) | ||
Buxus semperivens | > 6 | >30 |
Cercis siliquastrum | “ | “ |
Cornus spp. | “ | “ |
Corylus avellana | “ | “ |
Crataegus spp. | “ | “ |
Erica arborea | “ | “ |
Euonymus spp. | “ | “ |
Xxxxxxxx alnus | “ | “ |
Hippophae rhamnoides | “ | “ |
Ilex aquifolium | “ | “ |
Juniperus communis | “ | “ |
Laburnum spp. | “ | “ |
Laurus nobilis | “ | “ |
Malus spp. | “ | “ |
Mespilus germanica | “ | “ |
Ovellana europaea | “ | “ |
Phillirea spp. | “ | “ |
Prunus dulcis | “ | “ |
Prunus persica | “ | “ |
Prunus spinosa | “ | “ |
Pyrantha coccinea | “ | “ |
Rhamnus spp. | “ | “ |
Salix spp. | “ | “ |
Sambucus spp. | “ | “ |
Sorbus aucuparia | “ | “ |
Sorbus aria | “ | “ |
Sorbus torminalis | “ | “ |
Viburnum spp. | “ | “ |
ALLEGATO A
- NORME RIGUARDO INTERVENTI DI POTATURA -
La potatura è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà, qualora si rendesse necessaria dovrebbe essere eseguita rispettando alcune regole fondamentali.
a) Interventi su latifoglie :
• E’ consentita la spollonatura, vale a dire il taglio dei ricacci dal colletto di esemplari arborei.
• E’ consentita l’asportazione dei ricacci con periodicità annuale o biennale
esclusivamente sugli esemplari arborei di gelso o di salice già stabilmente e continuativamente trattati con tale criterio colturale.
• Fatto salvo i due punti precedenti, sugli alberi di latifoglie è consentita
esclusivamente la potatura detta «a tutta cima con taglio di ritorno», eseguita attenendosi integralmente alle modalità di seguito dettagliate, ed evitando tagli di sezioni con diametro superiore ai 5 cm.; il singolo taglio di potatura deve essere effettuato su un ramo o una branca immediatamente sopra la biforcazione da cui trae origine, in modo da far sì che non permangano porzioni di branca o di ramo tronche e prive di più giovani vegetazioni apicali; si deve rilasciare l’altro elemento della stessa biforcazione che assolvendo la funzione di nuova cima, garantirà così la dominanza apicale e le funzioni ormonali degli apici vegetativi. Le potature delle latifoglie a foglia caduca non possono essere effettuate al di fuori del periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo successivo.
b) Interventi su conifere :
• Sugli esemplari appartenenti ai generi Abies, Cedrus e Picea è consentita la spuntatura degli apici dei soli rami laterali, con esclusione della cima, che deve essere salvaguardata; tale spuntatura deve essere eseguita al livello in cui i rami stessi presentano un diametro inferiore a 3 cm., ed in corrispondenza di una biforcazione, in modo tale da non lasciare porzioni di ramo tronche e prive di vegetazione apicale .
• Sulle cupressacee a portamento fastigiato (detto di chioma d’albero i cui
rami si sviluppano verso l’alto ravvicinati al tronco) allevate a forma obbligatoria è consentita la spuntatura dei rami finalizzata alla conservazione della forma dei singoli esemplari o della compagine in cui rientrano.
• Sulle conifere la cui chioma si articola per palchi (appartenenti ai generi Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga), e nei casi in cui le porzioni basse della chioma siano di ostacolo alla necessaria fruibilità di superfici del
terreno, è consentita l’asportazione dei rami che si distaccano dalla porzione di fusto principale.
• Il taglio della cima degli esemplari arborei di conifere è invece da
considerarsi intervento eccezionale, da eseguirsi esclusivamente a fronte di preventiva denuncia di intervento che verrà rilasciata solo a fronte di valide motivazioni in caso di testimoniato o evidente pericolo di rottura.
c) Interventi su latifoglie e conifere :
• Sugli alberi di qualsiasi specie e dimensione è sempre consentita la rimonda dal secco, vale a dire l’eliminazione delle parti completamente disseccate, senza vincoli o limiti di stagionalità;
• E’ altresì consentita la potatura di esemplari arbustivi isolati, in gruppo o
costituenti siepi e/o filari . Sono consentiti gli interventi cesori su parti della chioma degli alberi, arbusti e/o siepi che, protendendosi oltre il confine di proprietà su spazi di uso pubblico adibiti alla circolazione pedonale e veicolare, costituiscono impedimento od ostacolo ad esse ed alla visibilità della segnaletica stradale, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, successive modifiche ed integrazioni; sugli alberi e sugli arbusti interessati dagli interventi di cui al presente paragrafo sono altresì consentiti gli interventi supplementari volti al riequilibrio dell’assetto strutturale che ne risulti eventualmente compromesso.