Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.Int.0001284.17-01-2022
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
SIC.P.02 Rev. 02
Settore Ispettorato e Controlli
Pasqua
Procedura per l’effettuazione delle ispezioni sul sistema ferroviario
Anno | Revisione | Data emissione | Modifiche introdotte | Redazione | Verifica | Approvazione |
2011 | 00 | 01.06.2011 | Prima emissione | Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxxx |
2020 | 01 | 24.04.2020 | Revisione generale a seguito di ritorni di esperienza e aggiornamenti normativi (in particolare adeguamento al IV pacchetto ferroviario) | Xxxxxx G. Xxxxxx XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE 10.01.2022 14:15:17 GMT+00:00 | Xxxxxx Xxxxxxxxx XXXXXXXXX XXXXXX AGENZIA NAZIONALE PER | Xxxxxxxx Xxxxxx |
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX NAZIONALE PER LA SICUREZZA DlEeLLSE FaERiReOnVIEni (ANSF) 13.01.2022 18:07:31 GMT+00:00 | ||||||
2022 | 02 | Data firma per approvazione | Revisione generale per adeguamento ANSFISA e per introduzione attività di controllo da remoto | Xxxxxx X. Xxxxxx | 12.01.2022 21:26:32 GMT+00:00 Xxxxxx Xxxxxxxxx |
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 3
2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CORRELATA 5
4. GENERALITÀ 7
4.1 PRINCIPI DELLE ISPEZIONI 7
4.2 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 8
4.3 MODALITÀ OPERATIVE DEGLI ISPETTORI 8
4.4 TRATTAMENTO E ANALISI DEGLI ESITI 9
5. MONITORAGGIO ISPETTIVO 10
5.1 SETTORE IMPRESE FERROVIARIE 11
5.2 SETTORE GESTORI DELL’INFRASTRUTTURA 12
6. ISPEZIONI SPECIFICHE 14
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura disciplina le modalità di effettuazione delle ispezioni sui Gestori dell’infrastruttura ferroviaria compresi nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 (a seguito “Settore Gestori dell’infrastruttura”) e sulle Imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto ferroviario su tali infrastrutture ferroviarie (a seguito “Settore Imprese ferroviarie”). Sono compresi gli esercenti delle reti isolate di cui all’art. 2 comma 4 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e in generale i soggetti responsabili, su tali reti, della gestione dell’infrastruttura (ricompresi nel “Settore Gestori dell’infrastruttura”) e dei servizi di trasporto (ricompresi nel “Settore Imprese ferroviarie”).
Tali ispezioni sono svolte dalla Direzione Generale per la Sicurezza delle Ferrovie dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (di seguito Agenzia) ai sensi dell’art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, nell’ambito dei propri compiti di supervisione di cui all’Art. 17 di tale Decreto Legislativo e in conformità ai metodi comuni di sicurezza per la supervisione di cui al Regolamento Delegato (UE) 2018/761 della Commissione del 16 febbraio 2018 (la cui applicabilità è stata estesa, con Decreto ANSF n. 3/2019 del 2 luglio 2019, alle reti isolate).
2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
- Agenzia: Direzione Generale per la Sicurezza delle Ferrovie dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali;
- ERA: Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (European Union Agency for Railways);
- IF (impresa ferroviaria): ai fini della presente procedura, per “impresa ferroviaria” si intende qualsiasi soggetto svolgente servizio di trasporto sull’infrastruttura ferroviaria compresa nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50;
- GI (gestore dell’infrastruttura): ai fini della presente procedura, per “gestore dell’infrastruttura” si intende qualsiasi soggetto responsabile della gestione dell’infrastruttura ferroviaria compresa nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50;
- Esercente delle reti isolate: soggetto integrato esercente delle reti isolate di cui all’art. 2 comma 4 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50;
- Operatori ferroviari: IF e GI ed esercenti delle reti isolate;
- RFI: Rete Ferroviaria Italiana;
- SGS: Sistema di Gestione della Sicurezza;
- Audit: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura politiche, procedure e requisiti siano stati soddisfatti; gli audit possono essere condotti sul sistema e sui processi, sui prodotti e sui servizi;
- CdS: certificato di sicurezza unico;
- AdS: autorizzazione di sicurezza;
- CIE: certificato di idoneità all’esercizio;
- Norme tecniche: insieme delle norme di esercizio e degli standard tecnici;
- Ispezione: insieme di uno o più controlli su un sottosistema ferroviario in esercizio; le ispezioni possono riguardare persone, impianti, tecnologie o metodologie, possono consistere in controlli visivi, documentali (anche tramite consultazione di banche dati) o strumentali (normalmente effettuati tramite la collaborazione
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del personale delle organizzazioni ispezionate) e possono essere svolte sul campo o tramite verifiche effettuate da remoto;
- Ispettori: ai fini della presente procedura, per “ispettori” si intende il personale dell’Agenzia competente (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Delegato (UE) 2018/761 della Commissione del 16 febbraio 2018) impegnato nello svolgimento di ispezioni;
- Organizzazione ispezionata: organizzazione responsabile del sottosistema oggetto di controlli, nei confronti della quale quindi l’Agenzia svolge l’attività ispettiva e, in generale, supervisione;
- Organizzazione ospitante: organizzazione responsabile del sito in cui avvengono i controlli;
- Referente dell’organizzazione ispezionata: personale dell’organizzazione ispezionata presente durante l’ispezione stessa o, in caso di ispezioni da remoto, individuato dall’organizzazione ispezionata, che si rapporta con gli ispettori dell’Agenzia durante i controlli;
- Referente dell’organizzazione ospitante: personale dell’organizzazione ospitante, individuato dalla stessa organizzazione, presente sul sito in cui avvengono i controlli (in caso di ispezioni sul campo), che si rapporta con gli ispettori dell’Agenzia e che, sulla base delle conoscenze dei luoghi, assicura l’adozione delle misure di sicurezza previste;
- PIAI (piattaforma integrata per le attività ispettive): applicativo per l’inserimento degli esiti delle attività di monitoraggio ispettivo, per la consultazione e per l’elaborazione della reportistica; ai fine della presente procedura il riferimento a tale applicativo è relativo ai soli Settori IF e GI;
- Liste di controllo: istruzioni a uso degli ispettori in cui, per ogni elemento oggetto di ispezione, sono elencati e codificati i controlli da effettuare;
- Schede di rilevamento dati: schede utilizzate dagli ispettori per la registrazione degli esiti delle attività ispettive. La compilazione di tali schede, per le attività di monitoraggio ispettivo, avviene normalmente tramite l’utilizzo dell’applicativo PIAI;
- Irregolarità: esito non regolare di un controllo; si precisa che nell’ambito delle ispezioni di cui alla presente procedura un’irregolarità non si configura necessariamente come una non conformità alle norme tecniche vigenti; infatti alcuni dei controlli previsti possono non essere finalizzati alla verifica della conformità alle norme tecniche bensì all’individuazione di elementi comunque critici e utili all’analisi dell’efficacia di procedure e processi del SGS degli operatori ferroviari (a titolo di esempio, si pensi alla verifica della presenza, nei veicoli passeggeri, di porte guaste, pur regolarmente messe in sicurezza). Inoltre, alcune irregolarità necessitano di una successiva analisi da parte degli operatori ferroviari (ad esempio tramite misurazione) per valutarne la compatibilità con l’esercizio ferroviario;
- Non conformità: irregolarità rilevata durante i controlli identificabile come una non conformità alle norme tecniche vigenti;
- Modulo di comunicazione irregolarità: modulo ad uso degli ispettori durante le ispezioni sul campo per la comunicazione, agli operatori ferroviari, di irregolarità rilevate da porre all’attenzione degli stessi operatori per i necessari approfondimenti e per consentire la messa in sicurezza del relativo sottosistema ferroviario in esercizio e per garantire la tracciabilità della comunicazione stessa;
- RCF: Regolamento per la Circolazione Ferroviaria (Allegato “B” al Decreto dell’Agenzia n. 4/2012 del 9 agosto 2012);
- CUU: Contratto Uniforme di Utilizzazione – “Condizioni tecniche per lo scambio dei carri tra le imprese ferroviarie”;
- RID: Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose;
- Veicolo: veicolo ferroviario idoneo a circolare con ruote sulle linee ferroviarie, con o senza trazione;
- Treno: treno inteso come output di più processi dell’IF, la cui adeguatezza ai requisiti richiesti per la circolazione sull’infrastruttura ferroviaria è oggetto di ispezione nel Settore IF.
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CORRELATA
La pianificazione, il coordinamento e lo svolgimento delle ispezioni sono correlati alla seguente documentazione:
- Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie;
- Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea;
- Direttiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;
- Regolamento Delegato (UE) 2018/761 della Commissione del 16 febbraio 2018 che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un’autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione;
- Regolamento Delegato (UE) 2018/762 della Commissione del 16 febbraio 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1058/2010 e (UE) n. 1169/2010;
- Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione;
- Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose (RID) (i riferimenti al RID sono da intendersi alla versione in vigore);
- Accordo per lo scambio e l'utilizzazione delle carrozze in servizio internazionale (RIC);
- Direttive per il carico, Tomo 1 (già Allegato II RIV);
- Norme di carico, Tomo 2 (già Allegato II RIV);
- Contratto Uniforme di Utilizzazione – Condizioni tecniche per lo scambio dei carri tra le imprese ferroviarie (CUU) (i riferimenti alle CUU sono da intendersi alla versione in vigore);
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i. – Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto e di altri servizi di trasporto, e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 - Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;
- Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 57 - Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 e s.m.i. – Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;
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- Decreto 10 marzo 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 170 concernente il rilascio di un documento di autorizzazione per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria, agli impianti, ed al materiale rotabile;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente 20/10/98 - Misure di sicurezza per gli scali merci terminali di ferrovia non ricompresi nel campo di applicazione del decreto ministeriale 5 novembre 1997;
- Atti di indirizzo e direttive, in materia, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Decreto dell’Agenzia n. 3/2019 del 2 luglio 2019 - Disciplina delle regole e delle procedure, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai soggetti che operano su tali reti;
- Decreto dell’Agenzia n. 4/2012 del 9 agosto 2012 – Riordino normativo: emanazione delle "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria", del "Regolamento per la circolazione ferroviaria" e delle "Norme per la qualificazione del personale impiegato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria";
- Decreto dell’Agenzia n. 9/2009 del 15 settembre 2009 – Documento di accesso di cui all’art. 5, comma 8, del Decreto Legislativo n. 162/2007;
- Documento di valutazione dei rischi (D.lgs. 81/2008) dell’Agenzia vigente, con particolare riguardo alle procedure di gestione dei rischi nelle attività svolte dai lavoratori nelle sedi ferroviarie;
- Nota ANSF Prot. n. 0016371 del 13 agosto 2019 - Articolo 30 D.lgs. 14/05/2019, n. 50 (Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie) – Articoli 11 e 17 D.lgs. 14/5/2019, n. 57 (Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea) – Modifica del regime sanzionatorio per inosservanza delle disposizioni dell’ANSF in materia di sicurezza ferroviaria – Procedure applicative;
- Nota ANSF Prot. n. 00793 del 16 gennaio 2019 - Misure organizzative di cui alla nota ANSF n. 11142 del 04/07/2018, inerenti alle procedure di accertamento delle sanzioni nell’ambito delle attività istituzionali del Settore “Ispettorato e Controlli”;
- Nota ANSFISA Prot. n. 005490 del 24 marzo 2021 - Ispezioni sul sistema ferroviario svolte nell’ambito della supervisione (introduce e delinea le attività ispettive effettuate da remoto tramite analisi documentale);
- Strategie di supervisione per il triennio di riferimento ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n. 761/2018;
- Procedura ANSFISA SIC.P.01 – Pianificazione della Supervisione del Settore Ispettorato e Controlli;
- Documento ANSFISA SIC.DOC.01 – Piano delle attività ispettive, di audit e delle valutazioni documentali.
- Documenti ANSFISA SIC.DOC.04 e SIC.DOC.05 – Consuntivo semestrale e annuale relativi delle attività ispettive sulle Imprese Ferroviarie.
- Documenti ANSFISA SIC.DOC.06 e SIC.DOC.07 – Consuntivo semestrale e annuale relativi delle attività ispettive sui Gestori dell’Infrastruttura.
- Moduli SIC.M.03 – Modello per la stesura del programma periodico delle attività ispettive (relativo al Settore IF e al Settore GI).
- Modulo SIC.M.01 – Modulo di comunicazione irregolarità.
- Istruzioni da SIC.I.07 a SIC.I.29 e Istruzione SIC.I.31 – Liste di controllo associate agli elementi oggetto di verifica nel monitoraggio ispettivo.
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4. GENERALITÀ
Le attività ispettive effettuate dall’Agenzia sono classificabili come:
a) monitoraggio ispettivo: ispezioni effettuate in modo continuo per mezzo di verifiche a campione di elementi dei sottosistemi ferroviari in esercizio considerati particolarmente critici e significativi al fine della valutazione e della verifica della corretta applicazione del SGS da parte degli operatori ferroviari; la verifica di un elemento consiste nell’applicazione di una lista di controllo prestabilita ed emessa con specifica istruzione; il monitoraggio ispettivo è attuabile solo su quegli elementi per i quali il numero di risorse competenti disponibili consente il campionamento di un numero di dati statisticamente significativo;
b) ispezioni specifiche: ispezioni finalizzate agli approfondimenti ritenuti necessari a seguito di segnalazioni (interne all’Agenzia o esterne), incidenti/inconvenienti, esiti dell’attività di monitoraggio ispettivo di cui sopra e, in generale, delle attività di supervisione, ecc.
4.1 PRINCIPI DELLE ISPEZIONI
Le ispezioni di cui alla presente procedura sono pianificate e attuate in conformità ai seguenti principi:
a) in conformità al Regolamento Delegato (UE) 2018/761 della Commissione del 16 febbraio 2018, sono uno strumento della più generale attività di supervisione, di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019,
n. 50, utile a vigilare sul rispetto, da parte degli operatori ferroviari, dell'obbligo permanente di usare un SGS e a mettere in rilievo le criticità nell’applicazione di tale SGS, rappresentando uno strumento di misura, tramite controlli a campione sui sottosistemi ferroviari in esercizio, dell’efficacia dei SGS;
b) non hanno il fine di coadiuvare o ridondare le operatività di sicurezza, di controllo, verifica e monitoraggio delle prestazioni di sicurezza proprie degli operatori ferroviari: sono quindi svolte facendo salvo quanto previsto all’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, circa l’incombenza della responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne derivano sugli operatori ferroviari;
c) relativamente alla gestione in sicurezza delle attività, sono pianificate e svolte in conformità al Documento di valutazione dei rischi (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) dell’Agenzia e alla relativa procedura di gestione dei rischi nelle attività svolte dai lavoratori nelle sedi ferroviarie; sono quindi svolte da personale in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta procedura;
d) sono svolte da personale competente (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Delegato (UE) 2018/761 della Commissione del 16 febbraio 2018) dell’Agenzia (ispettori) e in possesso del documento di riconoscimento che garantisce l’accesso incondizionato al materiale rotabile, ai locali, agli impianti, alle attrezzature e a tutta la documentazione pertinente degli operatori ferroviari (in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 marzo 2009 n. 170, al Decreto dell’Agenzia n. 9/2009 del 15 settembre 2009 e all’art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50);
e) sono effettuate senza obbligo di preavviso, se non per gli adempimenti previsti dalla suddetta procedura di gestione dei rischi nelle attività svolte dai lavoratori in sedi ferroviarie e fatta salva l’esigenza di presentarsi ai referenti dell’organizzazione ispezionata e dell’organizzazione ospitante (qualora non coincidenti) per informarli della presenza di personale dell’Agenzia e delle attività che si intendono svolgere.
f) compatibilmente con le risorse a disposizione, sono pianificate e svolte nel rispetto del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia.
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4.2 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
La pianificazione delle attività è svolta perseguendo i seguenti obbiettivi:
- seguire le priorità stabilite per la generale supervisione, al fine di definire operatori ferroviari e ambiti da ispezionare in via prioritaria; tali priorità sono individuate sulla base degli esiti della supervisione pregressa, delle evidenze fornite dall’analisi degli eventi incidentali, di eventuali segnalazioni interne o esterne (come, ad esempio, le segnalazioni provenienti dagli altri Settori dell’Agenzia o da organi di controllo esterni) e infine, sulla base dei ritorni di esperienza forniti dagli ispettori stessi;
- garantire la congruenza agli atti di indirizzo e le direttive, in materia, del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
- garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi posti per l’anno di riferimento, in termini di volumi complessivi delle ispezioni effettuate, e gli obbiettivi generali della supervisione contenuti nella Strategia di supervisione per il triennio di riferimento;
- far sì che le risultanze delle ispezioni siano di supporto alle attività di audit, sia in fase di pianificazione delle stesse che in fase di riscontro delle azioni correttive richieste, e ai processi di rinnovo e aggiornamento dei CdS, delle AdS e dei CIE o comunque ai compiti di supporto all’ERA nel rinnovo, modifica e revoca dei CdS;
- realizzare, ove possibili, principi di uniformità di approccio nei confronti degli operatori.
La programmazione operativa delle attività è effettuata ricorrendo a personale competente. Nello specifico le attività sono svolte ricorrendo prevalentemente al personale assegnato all’Ufficio 2 (“Ispezioni sul sistema ferroviario”) del Settore “Ispettorato e Controlli”, con il coinvolgimento di altro eventuale personale competente disponibile assegnato ad altri Uffici e Settori dell’Agenzia.
La programmazione operativa è effettuata mediante la predisposizione di un programma periodico. Tale programma, generalmente mensile, è redatto utilizzando come riferimento il modello rappresentato dal modulo SIC.M.03 ed è elaborato e comunicato al personale coinvolto dal dirigente o da suo incaricato, che apporta allo stesso, in modo continuo e dinamico, le modiche e integrazioni che le problematiche contingenti comportano.
Inoltre il dirigente, o suo incaricato, inserisce nell’applicativo PIAI le attività programmate e riferibili al monitoraggio ispettivo, al fine di consentire il successivo inserimento dei dati da parte degli ispettori.
4.3 MODALITÀ OPERATIVE DEGLI ISPETTORI
Nello svolgimento delle attività effettuate sul campo, gli ispettori operano in conformità, oltre che alla presente procedura, al Documento di valutazione dei rischi (d.lgs. 81/2008) dell’Agenzia e alla relativa procedura di gestione dei rischi nelle attività svolte dai lavoratori in sedi ferroviarie, relativamente alla gestione in sicurezza delle attività.
Gli ispettori, prima di cominciare le attività di controllo, si presentano sempre al referente dell’organizzazione ispezionata e al referente dell’organizzazione ospitante (qualora non coincidenti), informandoli della propria presenza e delle attività che si intende svolgere. Allo stesso modo comunicano a tali referenti l’avvenuta conclusione delle attività.
Tutti i controlli effettuati, generalmente comportanti un’interazione con i sottosistemi ferroviari in esercizio e con gli specifici rischi connessi all’operatività in tali ambiti, sono documentali o visivi, da svolgere senza introdursi tra le testate dei veicoli o nel sotto cassa né operando altre rischiose interazioni col materiale rotabile o infrastrutturale, con l’unico fine quindi di verificare enti, opere d’arte, binari, veicoli ecc. unicamente per quanto visibile. Nel caso in cui siano necessarie verifiche strumentali, le stesse vengono effettuate tramite l’assistenza tecnica dei referenti dell’organizzazione ispezionata.
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Nel caso in cui, durante l’ispezione sul campo, vengano rilevate non conformità comportanti pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio o comunque irregolarità meritevoli di essere segnalate agli operatori ferroviari per i necessari approfondimenti prima della reimmissione in esercizio del sottosistema ispezionato, gli ispettori le comunicano subito al referente dell’organizzazione ispezionata (o comunque al personale presente sul posto in grado di farsene carico) utilizzando l’apposito “modulo di comunicazione irregolarità” (Modulo SIC.M.01) al fine di formalizzare e rendere tracciabile la comunicazione e di consentire quindi che gli operatori possano tempestivamente effettuare i necessari approfondimenti e mettere in atto le adeguate azioni finalizzate al trattamento e quindi alla soluzione di eventuali non conformità.
Tali azioni sono individuate e messe in atto dagli operatori ferroviari, sulle base delle loro analisi, procedure, disposizioni e prescrizioni, e non sono sottoposte all’approvazione del personale dell’Agenzia, in conformità al principio di incombenza della responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario sugli operatori ferroviari, di cui all’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50.
Rimane ovviamente salva la possibilità, per l’Agenzia, di disporre misure di sicurezza temporanee a fronte di rischi gravi per la sicurezza in conformità all’art. 17, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50.
Nel caso di controlli su treni in partenza, gli ispettori devono tempestivamente informare dell’eventuale emanazione del modulo di comunicazione irregolarità anche la sala operativa dell’IF.
Copia dei moduli di comunicazione delle irregolarità eventualmente emessi è inoltre successivamente inviata al dirigente (o suo incaricato).
Tutti gli esiti delle ispezioni, svolte sul campo e da remoto, sono inviati all’attenzione del dirigente (o suo incaricato) per consentirne l’analisi. Ove lo ritengano opportuno, gli ispettori elaborano e inviano specifiche relazione tecniche a sussidio.
In particolare, gli esiti delle attività di monitoraggio ispettivo vengono inseriti in banca dati direttamente dagli ispettori tramite l’utilizzo dell’applicativo PIAI.
Gli ispettori conservano copia di tutta la documentazione comprovante le attività e collaborano attivamente nei processi di revisione della presente procedura fornendo continui ritorni di esperienza inerenti all’applicabilità sul campo della procedura stessa
Infine, in tutti i casi in cui venga accertato il configurarsi delle suddette irregolarità anche come violazioni e inosservanze sanzionabili, di cui all’art. 30, comma 1, Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e di cui agli Articoli 11 e 17 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 57 (specificatamente declinate nella nota ANSF Prot. n. 0016371 del 13 agosto 2019 e all’allegato A alla nota ANSF Prot. n. 10098 del 20 giugno 2018) o come una violazione in materia di certificazione del personale di condotta sanzionabile a norma dell’art. 26 del D.lgs.
n. 247 del 2010, devono essere attivate, in parallelo, le procedure di accertamento della violazione di cui alla suddetta nota ANSF Prot. n. 0016371 del 13 agosto 2019, anche nel rispetto delle misure organizzative di cui alla nota ANSF n. 00793 del 16/01/2019.
4.4 TRATTAMENTO E ANALISI DEGLI ESITI
Sulla base dei dati raccolti, il dirigente (o suo incaricato) elabora consuntivi semestrali e annuali finalizzati a porre in evidenza le problematiche e i punti di attenzione emersi nell’anno in corso a seguiti delle attività svolte. Tali consuntivi sono anche funzionali a monitorare l’andamento della copertura del sistema e del raggiungimento delle priorità e degli obbiettivi, in modo tale da essere di supporto alla programmazione delle attività per il semestre/anno successivo, e sono infine trasmessi al Capo Settore per il successivo necessario invio agli altri dirigenti del Settore e degli altri Settori interessati dell’Agenzia, in modo da consentire le analisi di competenza.
I suddetti consuntivi sono redatti in conformità ai modelli identificati con la seguente codifica:
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- Settore IF - SIC.DOC.04 (consuntivo semestrale) e SIC.DOC.05 (consuntivo annuale);
- Settore GI - SIC.DOC.06 (consuntivo semestrale) e SIC.DOC.07 (consuntivo annuale).
I ritorni di esperienza dell’attività ispettiva comportano inoltre un processo continuo di revisione della presente procedura.
Gli esiti delle ispezioni sono di supporto alle attività di audit, sia in fase di pianificazione delle stesse che in fase di riscontro delle azioni correttive richieste, ai processi di rinnovo e aggiornamento dei CdS, delle AdS e dei CIE o comunque ai compiti di supporto all’ERA nel rinnovo, modifica e revoca dei CdS.
In conformità al Regolamento Delegato (UE) 2018/761 (Allegato 1 – punto 5), l’Agenzia condivide con gli operatori ferroviari gli esiti delle ispezioni, affinché tali esiti confluiscano nei processi di monitoraggio delle prestazioni di sicurezza degli operatori ferroviari (di cui al paragrafo 6.1 dell’allegato I al Regolamento (UE) 2018/762 e al Regolamento (UE) n. 1078/2012) e quindi gli stessi operatori ferroviari possano effettuare le analisi e gli approfondimenti utili all’individuazione e all’adozione di azioni correttive e misure di controllo dei rischi mirate a evitare che le non conformità si ripetano e delle conseguenti azioni di verifica dell’efficacia di tali azioni correttive. A tal fine copia dei moduli di comunicazione irregolarità emessi sono successivamente inviati, dalla sede centrale dell’Agenzia, agli operatori ferroviari interessati, all’attenzione delle strutture di vertice coinvolte nei SGS.
Inoltre, il dirigente (o suo incaricato) partecipa gli esiti delle ispezioni al Capo Settore e agli altri dirigenti del Settore Ispettorato e Controlli e degli altri Settori interessati, al fine di garantire la confluenza degli esiti dei controlli nelle generali attività di supervisione e nelle attività di rinnovo e aggiornamento dei CdS, delle AdS e dei CIE.
5. MONITORAGGIO ISPETTIVO
Ai fini del monitoraggio ispettivo, la verifica di un elemento consiste nell’applicazione, all’elemento stesso, di una lista di controllo predefinita e codificata.
Il monitoraggio ispettivo è, come detto, attivabile per gli ambiti e per gli elementi dei sottosistemi ferroviari in esercizio considerati particolarmente critici e significativi e per i quali il numero di risorse competenti disponibili consente il campionamento di un numero di dati statisticamente significativo. Gli ambiti e gli elementi non oggetto di monitoraggio ispettivo sono comunque oggetto delle ispezioni specifiche reputate necessarie.
Gli elementi considerati critici e significativi, e quindi potenzialmente oggetto di monitoraggio ispettivo, sono evidenziati nei successivi punti 5.1 e 5.2 e le relative liste di controllo sono contenute, per ogni elemento, in istruzioni operative emanate a parte.
La significatività degli elementi individuati è per lo più riconducibile alle procedure manutentive e alle operatività del personale degli operatori ferroviari impiegato con mansioni di sicurezza.
Le verifiche sono effettuate a campione e in modo continuo.
Il monitoraggio ispettivo, basandosi su controlli a campione, è inoltre pianificato e svolto con l’obiettivo, per quanto possibile, di non creare ingiustificate turbative alla regolarità della circolazione ferroviaria (fatta salva ovviamente l’esigenza che l’operatore ferroviario metta in atto le misure per la soluzione delle eventuali non conformità o criticità rilevate) e in generale riducendo al minimo necessario le interferenze con le attività di sicurezza degli operatori, senza quindi creare inutili rischi indiretti che creino pregiudizio alla sicurezza della circolazione ferroviaria.
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5.1 SETTORE IMPRESE FERROVIARIE
Nel Settore IF i controlli sono per lo più centrati sul “treno” (vedi definizione al punto 2) e gli ambiti maggiormente coinvolti sono la verifica tecnica, la manutenzione dei veicoli e la condotta.
Nello specifico il monitoraggio ispettivo è attualmente attivabile per gli ambiti ed elementi indicati nelle seguenti tabelle da 1 e 4:
Settore | IMPRESE FERROVIARIE | |||||
Ambito | VERIFICA E MANUTENZIONE VEICOLI – PREPARAZIONE TRENI | |||||
Elemento | C | V | MP | T | SC | O |
VEICOLO PASSEGGERI | VEICOLO MERCI | VEICOLO MERCI PERICOLOSE | LOCOMOTIVA | VEICOLO PASSEGGERI IN SCORTA | OPERATIVITÀ PERSONALE ADDETTO ALLA PREPARAZIONE TRENI | |
Descrizione | Verifiche su veicoli adibiti al trasporto | Verifiche su veicoli adibiti al trasporto | Verifiche su veicoli adibiti al trasporto di | Verifiche esterne su veicoli di trazione non | Verifiche su veicoli adibiti al trasporto | Verifiche sull’operatività del |
passeggeri, compresi | merci, esclusi i | merci pericolose | adibiti al trasporto | passeggeri in marcia | personale impegnato | |
veicoli in | veicoli adibiti al | passeggeri | nelle attività di | |||
composizione a | trasporto di merci | verifica e prova del | ||||
complessi automotore | pericolose | treno di cui all’art. 7 | ||||
del RCF | ||||||
Lista di controllo di riferimento | SIC.I.01 | SIC.I.02 | SIC.I.03 | SIC.I.04 | SIC.I.05 | SIC.I.06 |
Tabella 1 – Elementi per cui è attivabile il Monitoraggio ispettivo nel Settore IF, Ambito “Verifica e manutenzione veicoli”
Settore | IMPRESE FERROVIARIE | ||||
Ambito | VERIFICA E MANUTENZIONE VEICOLI – PREPARAZIONE TRENI | ||||
Elemento | C-Rem | V-Rem | MP-Rem | T-Rem | O-Rem |
VEICOLO PASSEGGERI da remoto | VEICOLO MERCI da remoto | VEICOLO MERCI PERICOLOSE da remoto | LOCOMOTIVA da remoto | OPERATIVITÀ PERSONALE ADDETTO ALLA PREPARAZIONE TRENI da remoto | |
Descrizione | Verifiche su veicoli adibiti al trasporto | Verifiche su veicoli adibiti al trasporto | Verifiche su veicoli adibiti al trasporto di | Verifiche esterne su veicoli di trazione non | Verifiche sull’operatività del personale impegnato nelle |
passeggeri, compresi | merci, esclusi i veicoli | merci pericolose | adibiti al trasporto | attività di verifica e prova del | |
veicoli in composizione a | adibiti al trasporto di | (effettuate da remoto | passeggeri (effettuate da | treno di cui all’art. 7 del RCF | |
complessi automotore | merci pericolose | tramite analisi | remoto tramite analisi | (effettuate da remoto tramite | |
(effettuate da remoto | (effettuate da remoto | documentale) | documentale) | analisi documentale) | |
tramite analisi | tramite analisi | ||||
documentale) | documentale) | ||||
Lista di controllo di riferimento | SIC.I.22 | SIC.I.23 | SIC.I.24 | SIC.I.25 | SIC.I.26 |
Tabella 2 – Elementi per cui è attivabile il Monitoraggio ispettivo nel Settore IF, Ambito “Verifica e manutenzione veicoli” (per attività svolte da remoto)
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Settore | IMPRESE FERROVIARIE | ||
Ambito | CONDOTTA TRENI | ||
Elemento | CAB CABINA DI GUIDA | SC-CAB CABINA DI GUIDA IN SCORTA | CAB-Rem CABINA DI GUIDA da remoto |
Descrizione | Verifiche su cabina di guida di treno in sosta e operatività del personale di condotta | Verifiche su cabina di guida di treno in marcia e operatività del personale di condotta | Verifiche su cabina di guida e operatività del personale di condotta (effettuate da remoto tramite analisi documentale) |
Lista di controllo di riferimento | SIC.I.07 | SIC.I.08 | SIC.I.27 |
Tabella 3 – Elementi per cui è attivabile il Monitoraggio ispettivo nel Settore IF, Ambito “Condotta treni”
Settore | IMPRESE FERROVIARIE | |
Ambito | ACCOMPAGNAMENTO TRENI | |
Elemento | O-CT OPERATIVITA’ CAPOTRENO | O-CT-Rem OPERATIVITA’ CAPOTRENO da remoto |
Descrizione | Verifiche sull’operatività del capotreno | Verifiche sull’operatività del capotreno (effettuate da remoto tramite analisi documentale) |
Lista di controllo di riferimento | SIC.I.09 | SIC.I.28 |
Tabella 4 – Elementi per cui è attivabile il Monitoraggio ispettivo nel Settore IF, Ambito “Accompagnamento treni”
L’elenco dei controlli da eseguire per ciascun elemento è riportato nelle liste di controllo emanate con le specifiche istruzioni indicate nelle suddette tabelle, dove i controlli (e quindi le eventuali relative irregolarità) sono codificati.
5.2 SETTORE GESTORI DELL’INFRASTRUTTURA
Nel Settore GI il monitoraggio ispettivo è attualmente attivabile per gli ambiti ed elementi indicati nelle seguenti tabelle da 5 a 8:
Settore | GESTORI INFRASTRUTTURA | ||||||
Ambito | INF: MANUTENZIONE DEL SOTTOSISTEMA INFRASTRUTTURA | ||||||
Elemento | INF-DEV DEVIATOIO /INTERSEZI ONE | INF-ODA OPERA D’ARTE | INF-BIN PARTI COSTITUENTI DEL BINARIO | INF-LSC TRATTO DI LINEA IN SCORTA | INF-GAL GALLERIA | INF-TER TERMICA DEL BINARIO | INF-TRA TRACCIATO DI BINARIO |
Descrizione | Deviatoi e intersezioni la cui funzionalità è verificata in ambito INF | Controlli su opere d’arte | Controlli sulle parti costituenti del binario | Tratto di linea verificato tramite controlli dalla cabina di guida in marcia | Controlli su gallerie | Controlli relativi alla termica del binario | Controlli relativi a tracciati, profili, planimetrie e curve |
Lista di controllo di riferimento | SIC.I.10 | SIC.I.11 | SIC.I.12 | SIC.I.13 | SIC.I.14 | SIC.I.15 | SIC.I.16 |
Tabella 5 – Elementi per cui è attivabile il Monitoraggio ispettivo nel Settore GI, Ambito “Manutenzione del sottosistema infrastruttura”
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Settore | GESTORI INFRASTRUTTURA | |||
Ambito | CCS: MANUTENZIONE DEL SOTTOSISTEMA DI CONTROLLO-COMANDO E SEGNALAMENTO | |||
Elemento | CCS-DVE MANOVRA DEVIATOIO ELETTRICO | CCS-CDB CIRCUITO DI BINARIO | CCS-PL PASSAGGIO A LIVELLO | CCS-ACC APPARATO DI COMANDO E CONTROLLO |
Descrizione | Deviatoio elettrico la cui funzionalità è verificata in ambito CCS | Circuito di binario la cui funzionalità è verificata in ambito CCS | Passaggio a livello la cui funzionalità è verificata in ambito CCS | Apparato di comando e controllo la cui funzionalità è verificata in ambito CCS |
Lista di controllo di riferimento | SIC.I.17 | SIC.I.18 | SIC.I.19 | SIC.I.20 |
Tabella 6 – Elementi per cui è attivabile il Monitoraggio ispettivo nel Settore GI, Ambito “Manutenzione del sottosistema di controllo- comando e segnalamento”
Settore | GESTORI INFRASTRUTTURA |
Ambito | MR: MATERIALE ROTABILE |
Elemento | MR-MOP MEZZI D’OPERA |
Descrizione | Controlli relativi alla circolazione e manutenzione dei mezzi d’opera utilizzati per la costruzione e la manutenzione dell’infrastruttura |
Lista di controllo di riferimento | SIC.I.21 |
Tabella 7 – Elementi per cui è attivabile il Monitoraggio ispettivo nel Settore GI, Ambito “Materiale Rotabile”
Settore | GESTORI INFRASTRUTTURA | |
Ambito | ESERCIZIO E GESTIONE DEL TRAFFICO | |
Elemento | OPE-STR-RID SCALO TEMINALE DI CARRELLAMENTE/INTERMODALE RID | OPE-STC-RID SCALO TEMINALE DI RACCORDATO RID |
Descrizione | Verifica della conformità alla normativa vigente degli Scali di carrellamento/intermodali adibiti alla terminalizzazione del trasporto di Merci Pericolose, di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 20/10/98 Allegato 1 | Verifica della conformità alla normativa vigente degli Scali raccordati adibiti alla terminalizzazione del trasporto di Merci Pericolose, di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 20/10/98 Allegato 1 |
Lista di controllo di riferimento | SIC.I.29 | SIC.I.31 |
Tabella 8 – Elementi per cui è attivabile il Monitoraggio ispettivo nel Settore GI, Ambito “Esercizio e gestione del traffico”
L’elenco dei controlli da eseguire per ciascun elemento è riportato nelle liste di controllo emanate con le specifiche istruzioni indicate nelle suddette tabelle, dove i controlli (e quindi le eventuali relative irregolarità) sono codificati.
Tutti i controlli indicati, in tali liste, come strumentali, sono da intendersi effettuati tramite l’assistenza tecnica dei referenti dell’organizzazione ispezionata, conformemente a quanto precisato al punto 4.3.
I controlli indicati, in tali liste, come documentali, possono essere svolti da remoto, tramite richiesta e analisi di opportuna documentazione richiesta ai GI e, nel caso di RFI, anche tramite la consultazione della Banca Dati InRete2000, applicativo di RFI a supporto dei processi di manutenzione dell’infrastruttura.
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6 ISPEZIONI SPECIFICHE
Le ispezioni specifiche sono finalizzate agli approfondimenti ritenuti necessari a seguito di segnalazioni (interne all’Agenzia o esterne), incidenti/inconvenienti, esiti dell’attività di monitoraggio ispettivo e, in generale, delle generali attività di supervisione, ecc.
Sono inoltre funzionali alla copertura degli ambiti attualmente non coperti da monitoraggio ispettivo.
Per la singola campagna di ispezioni specifiche vengono predisposte, ove necessario, con il coordinamento del dirigente competente (o suo incaricato) e con il coinvolgimento del necessario personale competente, liste e procedure di controllo specifiche, al fine di uniformare il comportamento degli ispettori, i risultati attesi e facilitare il campionamento e l’analisi dei dati.
Ove necessario le attività specifiche vengono precedute da eventi formativi per gli ispettori coinvolti.