Regolamento per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
Provincia di Lodi
Servizio Viabilità Trasporti
Regolamento per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
ART. 1 – FONTI NORMATIVE
INDICE
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 3 - AUTORIZZAZIONE
ART. 4 – IMPRESA INDIVIDUALE ART. 5 – SOCIETA’ DI PERSONE
ART. 6 – SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE E SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
ART. 7 – SOCIETA’ DI CAPITALI
ART. 8 – CITTADINI EXTRACOMUNITARI ART. 9 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ART. 10 – REQUISITI PERSONALI E MORALI ART. 11 – CAPACITA’ FINANZIARIA
ART. 12 - LOCALI
ART. 13 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ART. 14 – RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE ART. 15 – DIPENDENTI E COLLABORATORI ART. 16 – ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI ART. 17– DISCIPLINA DELL’AUTORIZZAZIONE ART. 18 – SEDI SECONDARIE
ART. 19 – PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI ART. 20 – ATTESTATO DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE
ART. 21 – ESAME PER IL COSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO
ART. 22 – REQUISITI MORALI E TITOLI ART. 23 – DOMANDA DI AMMISSIONE ART. 24 – PROGRAMMA DI ESAME ART. 25 – COMMISSIONE D’ESAME ART. 26 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ART. 27 – SUPERAMENTO DELL’ESAME ART. 28 – RILASCIO DELL’ATTESTATO ART. 29 – REVOCA DELL’ATTESTATO
ART. 30 – AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA (SOGGETTI)
ART. 31 – AUTORIZZAZIONE DELLE DELEGAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
ART. 32 – ULTERIORI OBBLIGHI DEGLI AUTOMOBILE CLUB ART. 33 – COMPETENZE DELLE AUTOSCUOLE
ART. 34 – NORME REGOLAMENTARI APPLICABILI
ART. 35 – GESTIONE DELLO STUDIO ORARI DI APERTURA ART. 36 – TARIFFE ED INFORMAZIONI ALL’UTENZA
ART. 37 – REGISTRO-GIORNALE
ART. 38 – RICEVUTE DI CONSEGNA DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEI DOCUMENTI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA
ART. 39 – CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI -ARCHIVIO ART. 40 – CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
ART. 41 – SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ ART. 42 – IRREGOLARITA’
ART. 43 – GRAVE ABUSO
ART. 44 – SANZIONI, PAGAMENTO DELLE SANZIONI EREVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ART. 45 - VIGILANZA
ART. 46 – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ART. 47 – SCRITTI DIFENSIVI
ART. 48 – COMUNICAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO ART. 49 – NORMA DI RINVIO
ART. 50 – ENTRATA IN VIGORE ART. 51 – NORMA FINALE
ALLEGATI
ALLEGATO A) – COMPITI ED ADEMPIMENTI DEGLI STUDI DI CONSULENZA PER LA CIRCOLA-ZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
ALLEGATO B) – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSU-LENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
ALLEGATO B1) – DICHIARAZIONE SOCI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSU- LENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
ALLEGATO C) – ATTESTAZIONE DI AFFIDAMENTO
ALLEGATO D) – RINUNCIA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSU-LENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
ART. 1 FONTI NORMATIVE
1. Ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” e della Legge 4 gennaio 1994, n.11 “Adeguamento della disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi” le funzioni relative alla autorizzazione e alla vigilanza delle imprese esercenti l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (che di seguito, per brevità, saranno denominate “Studi”) sono attribuite alla Provincia.
2. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 “ la competenza in materia di espletamento degli esami per il conseguimento dell’idoneità per l’esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto spetta alla Provincia.
3. E’ applicabile, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, l’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”.
4. La materia del settore è disciplinata, oltre che dalle norme indicate e successive modificazioni ed integrazioni, anche dal:
• Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni
• D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento del Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni,
• dall’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 ottobre 2002;
• dai Decreti Ministeriali di attuazione della L. 264/1991 ossia il D.M. 8 febbraio 1992, il D.M. 9 novembre 1992 ed il D.M. 9 dicembre 1992;
• L.R. 29 OTTOBRE 1998, n.22 “Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia”;
• R.D.L. 15 marzo 1927 n.436 “Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell’Automobile Club d’Italia, convertito in L. 19 febbraio 1928 n.510” e successive modificazioni;
• D.P.R. 19 settembre 200 n.358 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n.29 allegato della L. 8 marzo 1999 n.50) e successive modificazioni (D.P.R. 2 luglio 2004, n.224 entrato in vigore l’8 settemnbre 2004)
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Per “attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” si intendono:
• lo svolgimento di compiti, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, di consulenza e di assistenza nonché degli adempimenti specificati nell’Allegato A) al presente Regolamento, e quanto ad essi connesso, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato;
• attività di rilascio di certificazione per conto di terzi e gli adempimenti ad essa connessi, qualora fossero previsti, alla data di entrata in vigore della L. 264/91, dalla licenza per il disbrigo di pratiche automobilistiche rilasciata dal Questore, ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con X.X. 00 giugno 1931, n. 773.
2. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento anche le attività di cui al precedente comma esercitate direttamente dall’Automobile Club d’Italia, sia dagli Automobile Club Provinciali e locali, che dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club.
3. Sono escluse dall’applicazione del presente Regolamento le attività svolte dalle Associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501,”Interventi per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto”, convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1996, n. 11, nei Comitati provinciali e aderenti alle Associazioni Nazionali presenti nel Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori di cui alla Legge 6 giugno 1974, n. 298 “Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori.
ART. 3 AUTORIZZAZIONE
1. Coloro che intendono esercitare l’attività di cui all’art.2 devono richiederne autorizzazione al Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Lodi che è competente in materia .
2. L’autorizzazione sarà rilasciata al titolare di impresa individuale oppure a società di persone o di capitali e dovrà essere affissa, in modo visibile, nei locali dello Studio in cui sono acquisiti gli incarichi dei committenti unitamente ad una copia della certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A..
3. Chiunque eserciti l’attività di consulenza di cui all’art. 2 senza essere in possesso della prescritta autorizzazione o dell’attestato di cui al successivo art. 20, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 10.329,00 e, contestualmente, ne sarà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria per l’eventuale applicazione dell’art. 348 del Codice Penale.
4. L’autorizzazione non può essere rilasciata a soggetti con rapporti di pubblico impiego o con rapporti di lavoro privato, salve le specifiche deroghe di legge o di contratto e previo espresso assenso del datore di lavoro.
5. L’autorizzazione non è richiesta per l’esercente attività di servizi tecnico- amministrativi di altro Stato membro dell’Unione Europea, secondo le disposizioni di quest’ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
6. L’autorizzazione non può essere rilasciata ai consorzi esclusivamente costituiti tra Imprese di autoriparazione, in quanto non è consentito svolgere attività diverse da quello oggetto dell’autorizzazione di impresa di autoriparazione, poichè gli stessi vengono “appositamente” costituiti per l’esercizio dell’attività di revisione, introducendo in tal modo un criterio di “esclusività” che inibisce lo svolgimento di altre attività.
ART. 4 IMPRESA INDIVIDUALE
Il titolare di impresa individuale che intenda ottenere l’autorizzazione di cui al presente articolo deve:
1. possedere i requisiti personali e morali indicati all’art.10;
2. essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art.20;
3. disporre di locali idonei, secondo i criteri indicati all’art.12.
ART. 5 SOCIETA’ DI PERSONE
Nel caso di società di persone l’autorizzazione di cui all’art.3 è rilasciata quando:
1. tutti i soci della costituita società possiedono i requisiti di cui all’articolo 10;
2. almeno uno dei soci deve possedere l’attestato di idoneità professionale di cui all’articolo 20;
3. la società deve avere la disponibilità di locali idonei secondo i criteri indicati all’articolo 12.
ART. 6 SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE E SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
Nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni l’autorizzazione di cui all’art. 3 è rilasciata quando:
1. i soci accomandatari possiedono i requisiti di cui all’art.10;
2. almeno uno dei soci accomandatari deve possedere l’attestato di idoneità professionale di cui all’art.20;
3. la società deve avere la disponibilità di locali idonei secondo i criteri indicati all’articolo 12.
ART. 7 SOCIETA’ DI CAPITALI
Nel caso di società di capitali, l’autorizzazione di cui all’art. 3 è rilasciata quando:
• gli amministratori possiedono i requisiti di cui all’art. 10.
• almeno uno degli amministratori deve possedere l’attestato di idoneità professionale di cui all’art.20.
• la società deve avere la disponibilità di locali idonei secondo i criteri indicati all’articolo 12.
ART. 8 CITTADINI EXTRACOMUNITARI
1. Possono conseguire l’autorizzazione di cui all’art. 3 anche cittadini non appartenenti alla Comunità Europea, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ed in regola con il permesso di soggiorno, che deve avere durata non inferiore ai 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione.
2. L’autorizzazione avrà la stessa validità del permesso di soggiorno, sarà rinnovata al rinnovo e per uguale durata di quest’ultima e sarà revocata in caso di mancato rinnovo o di ritiro dello stesso.
ART. 9 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
1. La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, secondo il modello di cui all’Allegato B) al presente Regolamento, deve essere indirizzata al Settore Viabilità Trasporti, ufficio Agenzie ed Autoscuole della Provincia di Lodi.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) Attestato di idoneità professionale in originale o in copia autenticata, secondo quanto stabilito all’art.4, art. 5 comma 2, art.6 comma 2, art.7 comma 2 e art.8;
b) dimostrazione del possesso di adeguata capacità finanziaria mediante attestazione di affidamento di importo pari ad € 51.645,69 ci cui al successivo art.11;
c) copia semplice dell’atto costitutivo per le Società in Nome Collettivo e per le Società in Accomandita Semplice;
d) copia semplice dell’atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società;
e) attestazione di versamento una tantum di € 25,82 effettuato sul c/c/p n. 37626207 intestato alla Provincia di Lodi causale “rilascio autorizzazione agenzia pratiche automobilistiche;
f) certificato di abitabilità/agibilità relativo specificatamente ai locali in cui sarà esercitata l’attività di consulenza e dichiarazione di conformità (L.46/90) degli impianti;
g) planimetria dei locali in scala 1:100 vidimata da un tecnico abilitato;
h) contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali, in originale o in copia autenticata;
i) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
j) nel caso di società copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti di cui all’art. 5 comma 1, art. 6 comma 1, art. 7 comma 1;
k) eventuale dichiarazione di avere svolto attività lavorativa presso uno Studio di Consulenza, precisandone il ruolo, ovvero di avere esercitato direttamente l’attività;
l) nel caso di soggetto con rapporto di pubblico impiego o con rapporto di lavoro privato, assenso o nulla osta del datore di lavoro a svolgere l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (caso particolare con specifiche deroghe di legge o di contratto);
m) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
n) un elenco completo del personale esecutivo corredato dal certificato rilasciato dagli Enti previdenziali di avvenuta denuncia ed iscrizione del predetto personale con il relativo numero di posizione contributiva o copia autenticata del libro matricola.
3. Al fine di anticipare la procedura di rilascio dell’autorizzazione, il titolare o il legale rappresentante potrà far precedere la domanda di cui al presente articolo da una istanza preventiva di richiesta di sopralluogo dei locali in cui si svolgerà l’attività dello Studio, allegando i documenti di cui al comma 2 lett. f), g), h), i) e j).
4. L’attività deve essere iniziata entro trenta giorni (30 gg.) dal conseguimento della autorizzazione.
Entro sessanta giorni (60 gg.) dall’inizio dell’attività dovrà essere presentata alla Provincia di Lodi documentazione atta ad attestare l’avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Lodi.
5. Il termine per l’inizio dell’attività, di cui al comma 4, può essere prorogato, previa domanda dell’interessato, per un periodo non superiore a sessanta giorni (60 gg.) ed in presenza di rilevanti e documentati motivi.
6. Il mancato rispetto dei termini per l’inizio della attività di cui ai commi 4 e 5, costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 43.
7. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 4 per la presentazione alla Provincia della documentazione atta ad attestare l’avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro delle Imprese di Lodi, costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42.
8. Qualora, e per rilevanti e giustificati motivi, l'interessato non possa produrne parte degli allegati, la documentazione mancante dovrà essere trasmessa alla Provincia entro sessanta giorni (60 gg.), pena l'archiviazione della pratica.
9. Il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato antimafia, il certificato fallimentare e quello dei carichi pendenti per il titolare e per le altre persone indicate dalla legislazione vigente, saranno richiesti d'ufficio alle competenti autorità.
10. Nel caso di società l'indicazione della cittadinanza, della residenza e il certificato fallimentare devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
c) dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
11. In caso di assoluta insufficienza o mancanza dei requisiti, la Provincia di Lodi dichiarerà inammissibile la domanda presentata.
12. In caso di incompatibilità col programma numerico provinciale rispetto allo stato effettivo delle autorizzazioni, la Provincia dichiarerà incompatibile la domanda presentata, disponendo il suo inserimento nell'elenco delle domande in attesa di autorizzazione a seguito di eventuali cessazioni di attività.
13. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Provincia di Lodi l'intenzione di effettuare variazioni o modifiche dei presupposti e delle condizioni in base alle quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria documentazione, al fine di ottenere il preventivo assenso sull'operazione medesima. Il mancato rispetto costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42
ART. 10 REQUISITI PERSONALI E MORALI
1. I soggetti di cui all’art. 4, art. 5 comma 1, art. 6 comma 1, art. 7 comma 1 e art. 8 devono possedere, ai fini dell’ottenimento della autorizzazione in capo ad impresa individuale o società per l’esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani residenti in Italia, o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità Europea stabiliti in Italia o cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno e residenti in Italia;
b) avere raggiunto la maggiore età;
c) non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l’amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
d) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non sia in corso, nei loro confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
f) di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 “Disposizioni contro la mafia” per sé e per le società cui appartengono.
2. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 1 lett. a), c), d), e) e f) l’autorizzazione di cui all’art. 3 verrà revocata.
ART. 11 CAPACITA’ FINANZIARIA
1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono ottenere l’autorizzazione all’esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all’art. 3, devono dimostrare adeguata capacità finanziaria.
2. La capacità finanziaria dovrà essere comprovata da attestazione di affidamento di importo pari ad € 51.645,69, redatta secondo l’Allegato C), rilasciata nelle varie forme tecniche, da:
• aziende o istituti di credito;
• società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49.
ART. 12 LOCALI
1. I locali degli studi dovranno essere adibiti esclusivamente all’esercizio di servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. I locali per l’apertura di nuovi Studi o per il trasferimento, per qualsiasi motivo, di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno distare, dai locali di altri Studi, almeno 300 (trecento) metri in linea d’aria.
3. locali dovranno essere completamente separati in modo permanente da altri eventuali locali diversamente utilizzati, avere l’altezza minima prevista dal Regolamento Edilizio del Comune in cui sono situati e comprendere:
a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva;
b) servizi igienici, illuminati ed aerati, composti da bagno e antibagno;
c) un ingresso autonomo.
4. L’ufficio dovrà essere aerato, illuminato e dotato di un arredamento atto a consentire un agevole stazionamento del pubblico e, qualora sia ubicato in ambiente diverso dall’archivio, non dovrà avere superficie inferiore ai 20 mq.
5. Qualora lo Studio sia in possesso anche dell’autorizzazione per l’attività di autoscuola, i locali destinati all’attività dello Studio e della autoscuola potranno avere in comune l’ingresso e gli uffici di segreteria diretti alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell’osservanza di quanto prescritto ai precedenti commi 3 e 4.
6. Il disposto del presente articolo si applica anche alle imprese individuali o società che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto al successivo comma 9.
7. Nel caso di trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Settore Viabilità Trasporti, ufficio Agenzie ed Autoscuole della Provincia di Lodi, l’aggiornamento della autorizzazione.
8. Il trasferimento della sede per qualsiasi motivo senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale di Lodi costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell’art. 43.
9. Sono esenti da quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo gli Studi autorizzati alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, fintantoché esercitano l’attività negli attuali locali, o che trasferiscono la propria sede a causa di sfratto, dichiarato non per morosità ed a condizione che sia pure dichiarata l’impossibilità del reperimento di locali idonei che rispondano ai requisiti del precedente comma 3 ed ai limiti di superficie di cui al comma 4 .
10. Le caratteristiche dei locali non potranno essere modificate se non previo assenso dell’Amministrazione Provinciale di Lodi.
11. Nei locali sede degli uffici dell’Automobile Club d’Italia possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell’ACI stesso.
12. L’uso dei locali diverso da quanto disposto dai precedenti commi 1 e 11 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42. In tale caso il titolare o legale rappresentante sarà diffidato dal persistere nell’uso suddetto e dovrà ripristinare la situazione pregressa entro il termine che verrà precisato nel provvedimento di diffida. Il mancato ripristino della situazione pregressa entro il termine assegnato costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 43.
13. Nel caso di modifica dei locali, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Settore Viabilità Trasporti, ufficio Agenzie ed Autoscuole della Provincia di Lodi, l’aggiornamento della autorizzazione.
14. La modifica dei locali senza l’assenso dell’Amministrazione Provinciale di Lodi costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art.42.
ART. 13 RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione verrà rilasciata compatibilmente con i parametri fissati dalla programmazione provinciale di cui al successivo art.19 e a seguito della verifica positiva, presso gli Uffici preposti, di quanto dichiarato ai sensi dei precedenti artt. 9;10;11 e12.
ART. 14 RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
1. La responsabilità professionale per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 2 grava sul titolare dell’impresa individuale o, nel caso di società, sui soggetti di cui all’art. 5 comma 2, art. 6 comma 2, art. 7 comma 2 e, individuati dalla società stessa.
2. Il responsabile professionale, individuato ai sensi del precedente comma, può rivestire tale funzione esclusivamente per un unico Studio.
3. Il mancato rispetto di quanto previsto al precedente comma 2 costituisce grave abuso ai sensi dell’art. 43.
4. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 3 le società hanno l’obbligo di indicare, nella domanda di cui all’art. 9, il soggetto individuato come responsabile professionale.
5. Lo Studio può sostituire temporaneamente ed in via del tutto eccezionale il responsabile professionale, con altro soggetto in possesso dell’attestato di idoneità professionale, per un periodo non superiore a trenta giorni (30 gg.) all’anno, per ferie o per altri motivi. In tal caso deve darne preventiva comunicazione al Settore Viabilità Trasporti, ufficio Agenzie ed Autoscuole della Provincia di Lodi indicando i motivi che hanno provocato la sostituzione, la durata della stessa e il nominativo del soggetto che assume la responsabilità professionale nel periodo di sostituzione. Alla comunicazione dovranno essere allegati l’attestato di idoneità professionale e
copia di un documento di riconoscimento del sostituto, qualora non già depositati presso il competente Ufficio provinciale.
6. Per gravi e comprovati motivi, il Settore Viabilità Trasporti, ufficio Agenzie ed Autoscuole della Provincia di Lodi può autorizzare, stabilendone la durata, un periodo di sostituzione temporanea del responsabile professionale superiore a trenta giorni; in tal caso lo Studio deve presentare apposita istanza allegando la documentazione prevista per la sostituzione temporanea di cui al precedente comma 5.
7. La durata di cui al precedente comma non potrà essere superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito senza che il responsabile professionale sostituito rientri nell’esercizio dell’attività, l’autorizzazione sarà revocata.
8. Per i casi diversi da quelli previsti ai precedenti commi 5 e 6, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione, ai sensi del successivo art.17 comma 1 lett. a), secondo le disposizioni e con le eventuali sanzioni previste nel medesimo articolo nel caso di mancato rispetto delle stesse.
9. La sostituzione del responsabile professionale con persona priva dei requisiti richiesti configura grave abuso, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 43.
10. La sostituzione del responsabile professionale in mancanza della comunicazione prescritta o con comunicazione tardiva o in mancanza della documentazione richiesta, configura irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42.
ART. 15 DIPENDENTI E COLLABORATORI PROFESSIONALI
1. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al precedente art.14 comma 1, lo Studio può avvalersi di dipendenti e di collaboratori familiari, risultanti dall’atto notarile di costituzione di impresa familiare e regolarmente denunciati agli Istituti assistenziali e previdenziali, per gli adempimenti puramente esecutivi, anche presso Uffici Pubblici.
2. Lo Studio può altresì avvalersi, per i medesimi adempimenti puramente esecutivi, anche di associati in partecipazione, ai sensi dell’art. 2549 del Codice Civile, e può stipulare contratti di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. I dipendenti , i collaboratori familiari e gli associati in partecipazione, di cui ai commi precedenti, per gli adempimenti puramente esecutivi non hanno l’obbligo di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale, della cittadinanza italiana o di altro Stato della Comunità Europea, né di avere raggiunto la maggiore età.
4. Entro trenta giorni ( 30 gg.) dal ricevimento della autorizzazione o, comunque, dalla assunzione del dipendente o dalla stipula del contratto di inserimento in impresa familiare o dal contratto di cui al precedente comma 2 o dell’atto di associazione in partecipazione, il titolare o il legale rappresentante dello Studio dovrà dare comunicazione alla Provincia della acquisizione del soggetto nell’organico del personale.
5. La cessazione del rapporto di lavoro, instaurato a qualsiasi titolo e come disciplinato dai precedenti commi, deve essere comunicata entro trenta giorni (30 gg.).
6. l mancato rispetto di quanto disposto dal presente articolo costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42.
ART. 16 ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI
1. Per “Uffici Pubblici”, nell’ambito dell’esercizio della attività di cui all’art.2, si intendono, a titolo indicativo, la Provincia, l’Ufficio Territoriale del Governo, la Questura, l’Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico, l’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, il Tribunale.
2. L’accesso agli Uffici di cui al comma 1, ai fini del disbrigo delle incombenze relative alle attività di cui all’art. 2, è consentito ai titolari e, nel caso di società, ai soci, con esclusione dei soci di solo capitale, ai dipendenti dello Studio incaricato, ai collaboratori familiari, agli associati in partecipazione, ai soggetti con contratto di lavoro di cui all’art.15 comma 2 ed ai dipendenti degli Enti Pubblici non economici, di cui all’art. 123 comma 13 del D. Lgs. 285/1992, che siano in possesso di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia di Lodi.
3. L’accesso agli Uffici Pubblici di cui al comma 1, oltre che ai soggetti di cui al precedente comma, è consentito ai titolari ed ai dipendenti degli Studi che si sono costituiti in Consorzio, finalizzato a mere operazioni di consegna e/o ritiro delle formalità, oltrechè agli eventuali dipendenti del Consorzio stesso, purchè muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia di Lodi.
4. L’accesso agli Uffici Pubblici di cui al comma 1 è ammesso agli interessati o a persona dagli stessi delegata, purché munita di delega con firma autenticata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”, o accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
5. E’ altresì ammesso l’accesso agli Uffici Pubblici, di cui al presente articolo, alle Associazioni di categoria degli autotrasportatori, presenti, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501,”Interventi per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto”, convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1996, n. 11, nei Comitati provinciali e aderenti alle Associazioni Nazionali presenti nel Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori di cui alla Legge 6 giugno 1974, n. 298, esclusivamente per le formalità relative all’autotrasporto per conto di terzi ed a condizione che l’espletamento delle stesse venga effettuato a titolo gratuito.
ART. 17 DISCIPLINA DELL’AUTORIZZAZIONE
1. oltre a quanto previsto dall’art.14 comma 8 sono assoggettate al rilascio di una nuova autorizzazione le seguenti fattispecie:
a) ogni mutamento civilistico dell’impresa, in virtù del quale non permanga più, in qualità di soggetto civilisticamente e professionalmente responsabile, il titolare precedente o il collaboratore familiare o un socio o un amministratore originari, che operavano già nell’impresa stessa;
b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare;
2. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l’autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 9,10,11 e 12, l’autorizzazione contestualmente alla revoca della autorizzazione precedente.
3. Dalla data di efficacia dell’atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
4. In attesa del completamento della procedura di rilascio della nuova autorizzazione, verrà rilasciata autorizzazione provvisoria al richiedente avente validità per un periodo non superiore a tre mesi dalla data dell'atto di cessione di azienda. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio della nuova autorizzazione non è conclusa, potrà essere prorogata per giustificati motivi per ulteriori altri tre mesi.
5. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell’amministratore di società che fosse in possesso dell’attestato di idoneità professionale l’attività può essere proseguita provvisoriamente a condizione che ne venga fatta richiesta, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare o del socio o dell’amministratore, al Settore Viabilità Trasporti ufficio Autoscuole ed Agenzie della Provincia di Lodi, allegando alla stessa copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte, o il certificato medico attestante l’incapacità fisica o, ancora, il provvedimento attestante l’incapacità giuridica del soggetto.
6. L’autorizzazione avrà validità per un periodo di due anni, prorogabile per un ulteriore anno qualora sussistano giustificati e comprovati motivi. I soggetti subentrati, entro il periodo dei suddetti due anni, dovranno dimostrare di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all’art.20. In caso contrario, l’autorizzazione sarà revocata.
7. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata entro trenta giorni dalla data del decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti l’incapacità fisica o l’incapacità giuridica del soggetto; il mancato rispetto del termine comporterà la revoca dell’autorizzazione.
8. Il proseguimento della attività ai sensi del comma 5 senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale di Lodi costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell’art. 43.
9. Il disposto dei precedenti commi 5, 6 e 7 si applica anche in caso di recesso da Società dell’unico socio in possesso dell’attestato di idoneità professionale.
10. Nel caso di trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Settore Viabilità Trasporti, ufficio Agenzie ed Autoscuole della Provincia di Lodi, l’aggiornamento della autorizzazione.
11. Il trasferimento della sede per qualsiasi motivo senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale di Lodi costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell’art. 43.
12. Sono esenti da quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 dell’art12 gli Studi autorizzati alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, fintantoché esercitano l’attività negli attuali locali, o che trasferiscono la propria sede a causa di sfratto, dichiarato non per morosità ed a condizione che sia pure dichiarata l’impossibilità del reperimento di locali idonei che rispondano ai requisiti del comma 3 dell’art.12 ed ai limiti di superficie di cui al comma 4 dell’art.12.
13. Se varia la sola denominazione dello Studio, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere , entro trenta giorni dalla modifica, con istanza in carta legale al Settore Viabilità Trasporti ufficio Autoscuole ed Agenzie della Provincia di Lodi, l’aggiornamento della autorizzazione
14. Entro trenta giorni (30 gg.) dalla variazione di sola denominazione dello studio dovrà essere presentata alla Provincia di Lodi documentazione atta ad attestare l’avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Lodi.
15. Il mancato rispetto di quanto disposto dai commi 13 e 14 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42.
16. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati dai precedenti comma, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare al Settore Viabilità Trasporti ufficio Autoscuole ed Agenzie della Provincia di Lodi entro trenta giorni (30 gg.) dalla trasformazione o dalla modifica, all’aggiornamento della autorizzazione ed alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui all’art. 10 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori e dell’avvenuta consegna della documentazione atta ad attestare l’avvenuta denuncia di attività presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Lodi.
17. La mancata comunicazione nei tempi previsti dal comma 16 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 43.
18. L'attività può essere sospesa per gravi e comprovati motivi dal titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per un massimo di altri sei mesi, previa comunicazione scritta e motivata alla Provincia di Lodi, che ne prende atto con provvedimento del Dirigente Responsabile del Servizio Viabilità e Trasporti.
19. Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa, l'autorizzazione verrà revocata. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data tempestiva comunicazione.
ART. 18 SEDI SECONDARIE
1. Non sono ammesse sedi secondarie.
ART. 19 PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI
1. Il numero di autorizzazioni per l’esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è determinato, su base provinciale, ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti 9 dicembre 1992 “Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l’indice provinciale della Motorizzazione Civile, delle autorizzazioni all’esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”.
2. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili complessivamente potrà subire variazioni in eccesso o in difetto secondo il variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella Provincia di Lodi come risultanti dalla verifica triennale effettuata sulla base dei dati forniti dall’ACI o dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri o dall’Istat.
3. Potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni solamente nei Comuni in cui il numero delle autorizzazioni esistenti è inferiore al rapporto: veicoli esistenti/2.400.
4. La Provincia provvede alla modifica della situazione previsionale di cui al precedente comma, ogniqualvolta lo ritenga necessario per sopravvenute esigenze. La programmazione numerica potrà essere articolata per unità territoriali e/o bacini omogenei con l'obiettivo di favorire una migliore distribuzione territoriale delle attività.
5. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore, ordinato e compatibile con le effettive esigenze del proprio contesto socio-economico, la Provincia di Lodi, a seguito della verifica di cui al comma 2, provvederà, tramite redazione di apposita tabella, a identificare la disponibilità di autorizzazioni per singolo Comune e/o per bacini omogenei. Con lo stesso documento potranno essere definiti i termini entro i quali
gli interessati potranno produrre le istanze per ottenere le eventuali nuove autorizzazioni disponibili.
6. Qualora il numero delle istanze fosse superiore al numero delle autorizzazioni rilasciabili per territorio comunale e/o bacino omogeneo, le autorizzazioni saranno rilasciate in applicazione dei seguenti criteri:
a) il maggior periodo di tempo, risultante da opportune attestazioni, di esercizio dell’attività di consulenza automobilistica, con la comprovata qualifica di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 nonché come dipendente o collaboratore familiare o associato in partecipazione;
b) anzianità dell’attestato di idoneità professionale.
c) data protocollo presentazione domanda.
7. Qualora i criteri definiti al comma 6 non fossero sufficienti a stabilire la priorità di assegnazione, si procederà alla aggiudicazione “per sorteggio” alla presenza degli istanti.
ART. 20 ATTESTATO DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE
1. L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto viene rilasciata solo qualora i soggetti di cui agli artt. 4, 5 comma 2, 6 comma 2, 7 comma 2 e 8 possiedano l’attestato di idoneità professionale, rilasciato da una Provincia o dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
2. L’attestato deve essere posseduto anche da coloro che, pur esercitando l’attività di consulenza anteriormente al 6 settembre 1991 ed avendo ottenuto la conversione della licenza rilasciata dal Questore, intendano avviare nuovi Studi.
3. L’esercizio dell’attività di cui all’art. 2 già autorizzata in difetto dell’attestato di idoneità professionale, qualora richiesto ai sensi dell’art.10 della L.264/91 come modificato ed integrato dalla L.11/94, costituisce grave abuso che sarà sanzionato secondo l’art. 43 e del fatto ne verrà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria.
ART. 21 ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO
1. L’attestato verrà rilasciato dalla Provincia di Lodi ai soggetti che sosterranno l’esame come disciplinato da specifico Regolamento Provinciale.
ART. 22 REQUISITI MORALI E TITOLI
1. Sono ammessi a sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale coloro che sono in possesso dei requisiti di cui precedente art.10 e abbiano conseguito, alla data di partecipazione dell’esame, un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato.
ART. 23 DOMANDA DI AMMISSIONE
1. Il candidato interessato all’esame dovrà compilare un modulo prestampato messo a disposizione dalla Provincia di Lodi presso il SERVIZIO VIABILITA’ E TRASPORTI.
2. Le modalità di compilazione e presentazione della domanda di ammissione saranno precisate in apposito Regolamento Provinciale.
ART. 24 PROGRAMMA D’ESAME
1. L’esame riguarderà le seguenti discipline:
a) · La circolazione stradale.
b) · Il trasporto di merci.
c) · La navigazione.
d) · Il Pubblico Registro Automobilistico.
e) · Il regime tributario.
ART. 25 COMMISSIONE D’ESAME
1. La Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 ottobre 2002 è così composta:
a) dal Presidente ossia il Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Strade o suo delegato;
b) da un esperto designato dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Ufficio Territoriale di Lodi;
c) da un esperto in rappresentanza dall’Associazione di categoria maggiormente rappresentativa sul territorio provinciale, segnalata dalla
C.C.I.A.A. di Lodi;
d) da un esperto designato anche dalla Regione Lombardia;
e) da un funzionario designato in qualità di esperto dalla Provincia di Lodi appartenente all’Area competente in materia di Trasporti;
2. Funge da segretario un dipendente della stessa Area, con qualifica professionale almeno di categoria C.
3. Ai membri della Commissione in oggetto competono i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e regolamentazioni provinciali.
ART. 26 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
1. L’esame consiste in una prova scritta che si compone di cinque quesiti, a risposta multipla predeterminata, per ciascuna delle cinque discipline di cui all’art. 24, per un totale di venticinque domande.
2. Per superare lo scritto il candidato dovrà rispondere esattamente a 20 domande sulle 25 previste, tenendo conto che dovranno essere ripartite con almeno 4 risposte esatte per ciascuno dei 5 argomenti dell’esame.
3. Apposito Regolamento Provinciale disciplinerà la materia in dettaglio.
ART. 27 SUPERAMENTO DELL’ESAME
1. L’esame si ritiene superato a seguito della valutazione positiva della prova scritta da parte della Commissione Esaminatrice.
2. Il candidato che non abbia superato l’esame presso qualsiasi Provincia non potrà presentare nuova domanda prima di un anno dalla data dell’esame non superato.
ART. 28 RILASCIO DELL’ATTESTATO
1. A seguito del superamento dell’esame viene rilasciato l’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi trasporto.
ART. 29 REVOCA DELL’ATTESTATO
1. Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l’esame in difetto dei requisiti di cui al precedente art.10 lett. c), d), e) e f) il Settore Viabilità Trasporti ufficio Autoscuole ed Agenzie della Provincia di Lodi procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell’attestato.
2. Conseguentemente anche l’autorizzazione di cui all’art. 3, eventualmente rilasciata, sarà revocata.
ART. 30 AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA (SOGGETTI)
1. L’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere esercitata anche dall’Automobile Club d’Italia, dall’Automobile Club provinciale e dalle rispettive delegazioni dirette od indirette.
2. Le delegazioni dirette sono uffici gestiti o dipendenti direttamente dall’Automobile Club d’Italia – sede centrale – o dall’Automobile Club provinciale.
3. Le delegazioni indirette sono uffici che esercitano l’attività di consulenza automobilistica in regime di concessione o di convenzionamento con l’Automobile Club d’Italia o con l’Automobile Club provinciale.
ART. 31 AUTORIZZAZIONE DELLE DELEGAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE
1. Per potere esercitare la attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto le delegazioni dirette ed indirette istituite dopo il 5 settembre 1991 devono conseguire l’autorizzazione di cui all’art. 3.
2. La domanda tesa al rilascio della autorizzazione per le delegazioni dirette ed indirette deve essere presentata dall’Automobile Club d’Italia o dall’Automobile Club provinciale; l’autorizzazione sarà rilasciata all’Automobile Club richiedente.
3. L’Automobile Club d’Italia, l’Automobile Club provinciale e le rispettive delegazioni dirette ed indirette sono soggetti alle disposizioni previste dal presente Regolamento.
ART. 32 ULTERIORI OBBLIGHI DEGLI AUTOMOBILE CLUB
1. E’ fatto obbligo all’Automobile Club d’Italia e all’Automobile Club provinciale di comunicare alla Provincia, entro trenta giorni, l’estinzione di ogni ufficio o delegazione diretta ed indiretta di cui all’art.31.
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42.
ART. 33 COMPETENZE DELLE AUTOSCUOLE
1. Le autoscuole, individuate dall’art. 123 del D. Lgs. 285/1992, svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi alla effettuazione dell’esame per conducenti di veicoli a motore.
2. Le autoscuole svolgono altresì attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.
3. La attività di consulenza definita al precedente comma 2 può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, anche non iscritto all’autoscuola in qualità di allievo.
4. Le autoscuole, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, non devono conseguire l’autorizzazione per esercitare l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, disciplinata dall’art. 3 del presente Regolamento.
ART. 34 NORME REGOLAMENTARI APPLICABILI
1. All’esercizio da parte delle autoscuole delle attività individuate al comma 2 del precedente articolo si applicano le norme del presente Regolamento in materia di:
a) · accesso agli Uffici Pubblici;
b) · orari di apertura;
c) · tariffe;
d) · registro-giornale;
e) · ricevute;
x) · xxxxxxxx, in quanto applicabili.
ART. 35 GESTIONE DELLO STUDIO ORARI DI APERTURA
1. Entro trenta giorni dalla data di inizio della attività il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare al Settore Viabilità Trasporti ufficio Autoscuole ed Agenzie della Provincia di Lodi gli orari di apertura al pubblico dello Studio.
2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni definitive il titolare o legale rappresentante dovrà darne comunicazione al Settore Viabilità Trasporti ufficio Autoscuole ed Agenzie della Provincia di Lodi entro trenta giorni dalla data di modifica.
3. Il titolare o legale rappresentata dovrà comunicare al Settore Viabilità Trasporti ufficio Autoscuole ed Agenzie della Provincia di Lodi il periodo di chiusura per ferie, prima dell’inizio dello stesso.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi precedenti costituisce irregolarità ai sensi e per effetti dell’art. 42.
ART. 36 TARIFFE ED INFORMAZIONI ALL’UTENZA
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Studio dovrà depositare in Provincia le tariffe praticate per ciascuna formalità ovvero una dichiarazione di non variazione delle stesse.
2. Una copia delle tariffe vistata dalla Provincia, dovrà essere permanentemente affissa in modo visibile al pubblico, presso i locali dello Studio in cui vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.
3. Dovrà, inoltre, essere affisso, in modo visibile, un avviso che indichi la possibilità, per l’utente, di inoltrare reclami in merito all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dallo Studio, anche al Dirigente del Settore Viabilità Trasporti competente in materia di trasporti, Autoscuole ed Agenzie della Provincia di Lodi.
4. L’applicazione di tariffe superiori a quelle vistate dalla Provincia costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 43.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il mancato deposito delle tariffe, previsto dal comma 1, e le mancate affissioni previste dai commi 2 e 3, costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell’art. 42.
ART. 37 REGISTRO-GIORNALE
1. Il titolare o il legale rappresentante dello Studio predispone il Registro-Giornale di cui all’art. 6 della L. 264/1991 il quale, prima di essere messo in uso, dovrà essere vidimato e numerato in ogni sua pagina a norma di legge, inoltre, tutti i Registri dovranno essere numerati progressivamente al fine del loro facile rintracciamento e della loro corretta archiviazione .
2. Il Registro-Giornale dovrà essere completato, per ogni formalità, in ogni sua parte e contenere i seguenti dati:
a) numero progressivo attribuito all’incarico;
b) dati identificativi (nome, cognome e residenza oppure denominazione e sede) del soggetto che ha commissionato l’espletamento della pratica;
c) dati identificativi del veicolo (numero di targa o di telaio) o del documento relativamente al quale viene espletata la formalità;
d) tipo di formalità da espletare (per es. trasferimento di proprietà, immatricolazione, duplicato patente, ecc.);
e) data di rilascio della ricevuta di cui al successivo art.38 e numero progressivo della stessa;
3. La mancanza anche di uno solo dei dati suddetti costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell’art. 42.
4. In particolare, ad un numero progressivo corrisponderà esclusivamente una sola formalità. La annotazione, in capo ad un solo numero di registrazione, di più formalità costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell’art. 42.
5. La stampa del Registro Giornale, salve le regole sulla tenuta informatica, può avvenire in conformità con l’art. 7, comma 4-ter del Decreto Legge 10 giugno 1994,
n. 357 “Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell’economia e dell’occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente”, convertito dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 e modificato dall’art. 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia fiscale”.
ART. 38 RICEVUTE DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEI DOCUMENTI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA
1. Il soggetto di cui all’art. 13 comma 1 o, in sua assenza, ferma restando la responsabilità professionale di costui, il dipendente o il collaboratore familiare o l’associato in partecipazione o il soggetto con contratto di lavoro di cui all’art.15 comma 2, quando i documenti di circolazione del mezzo di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida vengano consegnati allo Studio per gli adempimenti di competenza, rilascia all’interessato una ricevuta conforme al modello allegato al Decreto del Ministro dei Trasporti dell’8 febbraio 1992 “Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida”.
2. Le ricevute di cui al comma 1 devono riportare data e numero progressivo apposto con specifico timbro dello Studio.
3. Le ricevute di cui al comma 1 sostituiscono a tutti gli effetti i documenti di circolazione del mezzo di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida, per la durata massima di trenta giorni (30 gg.) che decorrono dalla data di rilascio della stessa, che deve coincidere con la data di annotazione del Registro-Giornale. La mancata coincidenza tra la data di rilascio e la data di annotazione costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell’art. 42.
4. Alla scadenza del termine di cui al comma 3 non potrà essere rilasciata ulteriore ricevuta.
5. Chiunque abusivamente, ossia pur non sussistendo i presupposti per il rilascio, rilascia la ricevuta di cui al presente articolo, viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327,00 a € 1.311,00.
6. Alla contestazione di tre violazioni nell’arco di un triennio l’autorizzazione di cui all’art. 3 sarà revocata.
7. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65,00 a € 262,00.
8. La data di rilascio dovrà essere annotata nella apposita colonna del Registro- Giornale unitamente al numero progressivo della ricevuta stessa.
9. La data del rilascio della ricevuta potrà essere contestuale o successiva alla data di registrazione della formalità sul Registro-Giornale.
10. La data di rilascio antecedente la data di registrazione costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell’art. 42.
ART. 39 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI-ARCHIVIO
1. I documenti relativi a ciascuna formalità dovranno essere conservati presso l’archivio o il domicilio fiscale dello Studio. Qualora l’archivio o il domicilio fiscale sia diverso dalla sede presso la quale viene svolta l'attività, ne dovrà essere data comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di deposito del primo documento.
2. La documentazione deve essere conservata in maniera da essere facilmente individuabile per almeno cinque anni.
3. La mancata comunicazione di cui al comma 1 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell’art. 42.
4. Relativamente a ciascuna formalità presa in carico, lo Studio dovrà conservare copia, in formato cartaceo o su supporto informatico, almeno della documentazione prevista dall’art. 2220 del Codice Civile e dalla normativa vigente in materia tributaria.
5. A richiesta della Provincia, nell’espletamento dell’attività di vigilanza, lo Studio dovrà esibire, entro un termine non superiore a trenta giorni (30 gg.), copia della documentazione afferente le formalità oggetto dell’attività di vigilanza.
6. La mancata conservazione della documentazione prevista ai commi 1; 2 e 4 costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell’art. 42.
7. La mancata produzione dei documenti di cui al comma 5 costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 43.
8. La ritardata produzione della documentazione rispetto ai termini di cui al comma 5 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42.
ART. 40 CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
1. E’ fatto obbligo al titolare o legale rappresentante dello Studio di comunicare alla Provincia la cessazione della attività.
2. L’attività dello Studio si intende comunque cessata quando, dal Registro-Giornale, non risultino registrate formalità per un periodo superiore a un anno. La mancata comunicazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell’art. 43.
3. Entro quindici giorni dalla data della revoca della autorizzazione verranno annullate tutte le tessere di riconoscimento, di cui al precedente art.16, che risultino rilasciate.
ART. 41 SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
1. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare o legale rappresentate dello Studio la temporanea impossibilità a proseguire l’attività, lo stesso deve chiedere la sospensione della autorizzazione.
2. Nel caso di richiesta di sospensione questa è autorizzata con provvedimento della Provincia che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l’attività sia ripresa, l’autorizzazione è revocata d’ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
3. La nomina del sostituto è disposta con provvedimento della Provincia, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o legale rappresentante rientri nell’esercizio dell’attività, l’autorizzazione è revocata d’ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
4. La sospensione della attività senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per effetti dell’art. 43.
5. L’esercizio dell’attività durante il periodo di sospensione, ancorché autorizzata, costituisce, altresì grave abuso ai sensi e per gli effetti dell’art. 43.
6. L’esercizio della attività da parte di un sostituto senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per effetti dell’art. 43.
ART. 42 IRREGOLARITA’
1. Per irregolarità si intende, oltre a quanto così specificatamente individuato nei precedenti articoli, con esclusione di quanto previsto all’art.38 commi 4, 5, 6 e7, qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o legale rappresentante dello Studio nell’ambito dello svolgimento della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, salvo che si possa configurare quale grave abuso ai sensi del successivo art. 43.
2. Nel caso di accertate irregolarità nell’esercizio dell’attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto sarà emanato provvedimento di diffida e, contestualmente e secondo la gravità dei casi , potrà essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
3. Quando a seguito di un provvedimento di diffida per irregolarità, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del comma 2, il titolare non rimuova il comportamento o fatto accertato come irregolare si realizza l’irregolarità persistente.
4. Si ha irregolarità ripetuta quando nei cinque anni successivi all’accertamento di una irregolarità, il titolare o il legale rappresentante commetta un’altra irregolarità della stessa natura.
5. Si ha irregolarità ripetuta anche quando più irregolarità della stessa natura, commesse nel quinquennio, sono accertate con un unico provvedimento.
6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00 e, contestualmente, l’autorizzazione di cui all’art. 3 sarà sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
ART.43 GRAVE ABUSO
1. Commette gravi abusi chi incorre in una delle violazioni così definite nel presente Regolamento.
2. Nel caso di accertati gravi abusi l’autorizzazione sarà revocata. Contestualmente sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 5.164,00, salva l’eventuale responsabilità civile e penale.
3. E’ escluso dalla definizione di grave abuso, ai sensi del comma 1, quanto previsto e disciplinato dal precedente art. 38 commi 4, 5, 6 e 7.
4. Qualora il titolare o il legale rappresentante dello Studio sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all’art.10 comma 1 lettera c), l’autorizzazione sarà sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva; qualora questa sia di condanna, l’autorizzazione sarà revocata e sarà contestualmente irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo.
5. In tutti gli altri casi il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione sarà revocato.
6. Durante il periodo di sospensione lo Studio non può esercitare l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
7. L’esercizio della predetta attività durante tale periodo costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del presente articolo.
ART. 44 SANZIONI, PAGAMENTO DELLE SANZIONI E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Il Dirigente Responsabile del Servizio Viabilità e Trasporti, anche su iniziativa dei Comuni, emana atto di diffida in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività o di inosservanza delle tariffe minime e massime.
2. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, il Dirigente Responsabile del Servizio Viabilità e Trasporti applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00 (art.40 comma 5), e l'autorizzazione di cui all'art. 3 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta di cui all'art. 38 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327,00 a € 1.311,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3. (art.38 comma 6).
4. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65,00 a € 262,00 (art. 38 comma 7).
5. Le imprese e le società di consulenza che entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta non pongono a disposizione dell'interessato l'estratto dei documenti di circolazione e guida di cui al comma 1 dell'art. 92 del Nuovo Codice della Strada, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65,00 a € 262,00.
6. Chiunque eserciti l’attività di consulenza di cui all’art. 2 senza essere in possesso della prescritta autorizzazione o dell’attestato di cui all’art.20, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 10.329,00 e, contestualmente, ne sarà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria per l’eventuale applicazione dell’art. 348 del Codice Penale
7. Le sanzioni amministrative predette e quelle di cui agli artt. 42 e 43 possono essere pagate in misura ridotta, pari ad un terzo dell’importo massimo, cui vanno aggiunte le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni (60 gg) dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
8. L'autorizzazione è revocata quando:
a) vengano meno i requisiti iniziali indispensabili;
b) siano accertati gravi abusi, quali a esempio: rilascio ripetuto di ricevute non conformi al D.M. 08.02.92, mancanza o irregolare tenuta dei documenti obbligatori, esercizio dell'attività in locali diversi da quelli autorizzati;
c) in questi casi, si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 5.164,00, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
d) nell'ultimo biennio sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione;
e) nel registro-giornale dello studio di consulenza non risultino registrazioni per un periodo continuativo di dodici mesi, esclusi i periodo coperti da provvedimenti di sospensione.
9. Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa altresì:
a) per morte del titolare in mancanza di eredi o aventi causa del titolare medesimo;
b) per espressa rinuncia.
ART. 45 VIGILANZA
1. La vigilanza sull’applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia ed ai Comuni.
2. Sono soggette a vigilanza tutte le persone fisiche e giuridiche che, anche senza obbligo di conseguimento dell’autorizzazione disciplinata dall’art. 3 del presente Regolamento, esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. La Provincia esercita l’attività di vigilanza tramite:
a) i Funzionari preposti dell’Area competente in materia di Trasporti, muniti di apposita tessera di riconoscimento.
b) i Vigili Provinciali.
c) mediante la collaborazione dei vigili comunali espressamente richiesta dal Servizio Mobilità e Trasporti;
4. I soggetti di cui ai punti a) ; b) e c) possono, per l’accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
5. I soggetti di cui al punto a) effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione.
6. Qualora nell’ambito dell’espletamento dell’attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.
7. Il Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia di Lodi, potrà provvederà a inviare agli uffici pubblici (P.R.A, M.C.T.C., Prefettura, etc.) l'elenco delle agenzie non funzionanti regolarmente, allo scopo di interdirne l'accesso, nelle more dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti.
8. Tale procedura sarà applicata decorso inutilmente il termine di giorni fissato per regolarizzare la situazione.
ART. 46 CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI
1. Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni (90 gg.), per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni (360 gg), per i residenti all’estero, all’interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido.
2. Il termine decorre dalla data dell’accertamento.
3. Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario della Provincia.
ART. 47 SCRITTI DIFENSIVI
1. Entro il termine di trenta giorni (30 gg) dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all’art.46 comma 1, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.
2. Il Dirigente sente l’interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, anche avvalendosi dell’Ufficio Legale della Provincia.
3. Il Dirigente, se ritiene fondato l’accertamento, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.
4. Qualora, tuttavia, pur sussistendo gli estremi oggettivi della violazione, il Dirigente ravvisi che il trasgressore ha agito con colpa lieve, lo diffida dal reiterare il comportamento illecito.
5. Nelle rimanenti ipotesi, potrà emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola agli interessati e al Funzionario che ha redatto il rapporto.
ART. 48 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
1. Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
ART. 49 NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.
ART. 50 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione del Consiglio Provinciale di approvazione.
ART. 51 NORMA FINALE
1. Il presente Regolamento ed ogni sua modifica od integrazione verranno pubblicate sull’Albo Provinciale.