CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO
Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Autorizzazione UT di Pisa Prot. n. 2016/20143
del 28/04/2016
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO
“Fonti antiquarie, archivistiche e iconografiche per una ‘biografia’ del tempio D e degli altri edifici templari sulla Collina dei Templi di Akragas”
TRA
la Scuola Normale Superiore (codice fiscale 80005050507, partita IVA 00420000507), con sede legale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, rappresentata dal Direttore e legale rappresentante pro-tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx (di seguito “Scuola”)
E
il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi (C.F.: 93034790845), rappresentato dal Direttore, Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (di seguito, Parco)
entrambi nel seguito anche indicate singolarmente come “Parte” e congiuntamente indicati come “Parti”.
PREMESSO CHE
a) Nel febbraio 2020 le Parti hanno stipulato una convenzione per l’avvio di una iniziativa di ricerca scientifica per la realizzazione di attività di indagine geomagnetica e stratigrafica nell’area sacra del tempio D, detto di Hera Lacinia, nella zona settentrionale e orientale del santuario; rilievo aggiornato architettonico del tempio a fini di tutela e conservazione del monumento antico; definizione dell’estensione e strutturazione del santuario rispetto alla griglia urbana; indagini archeologiche per la cronologia della struttura sacra (rep. SNS n. 57/2020);
b) nell’ambito di tale collaborazione, le Parti hanno interesse allo svolgimento in collaborazione di un progetto di ricerca dal titolo “Fonti antiquarie, archivistiche e iconografiche per una ‘biografia’ del tempio D e degli altri edifici templari sulla Collina dei Templi di Akragas”.
VISTI
- l’art. 15 della Legge n. 241/1990;
- l’art. 22 della Legge n. 240/2010 e la normativa nazionale a esso connessa:
- il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della Scuola, emanato con D.D. n. 118 del 2 marzo 2011 e s.m.i..
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito “Convenzione”), le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1
Le Parti si impegnano a collaborare per lo sviluppo del programma di ricerca dal titolo “Fonti antiquarie, archivistiche e iconografiche per una ‘biografia’ del tempio D e degli altri edifici templari sulla Collina dei Templi di Akragas” come meglio descritto nel documento allegato (Allegato Tecnico) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Per la realizzazione delle finalità indicate nel comma 1 del presente articolo, le Parti si impegnano a cofinanziare, nella misura del 50%, un assegno di ricerca di durata biennale, eventualmente ulteriormente rinnovabile, da attivare presso la Scuola.
Art. 2
I responsabili scientifici della presente convenzione sono:
- per la Scuola, xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx;
- per il Parco, dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Art. 3
Il Parco si impegna a versare alla Scuola un contributo pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), da destinare esclusivamente al rimborso della propria quota delle spese necessarie al cofinanziamento del suddetto assegno, con esclusione dei costi generali di struttura collegati a tale posizione (cd. overhead).
Il Parco verserà integralmente l’importo della presente convenzione entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione mediante bonifico bancario sul conto di contabilità speciale presso la Banca D’Italia intestato alla Scuola Normale Superiore (n. conto: 00000 - XXXX: XX00X0000000000000000000000).
Il Parco si impegna a versare alla Scuola, entro 30 giorni dalla formale richiesta, il contributo integrativo connesso all’eventuale aumento di oneri posti dalla legge o da disposizioni ministeriali, relativi all’assegno di ricerca attivato nell’ambito della Convenzione.
Art. 4
La Scuola si impegna a:
a) a cofinanziare, a sua volta, il 50% dell’importo necessario per l’assegno di ricerca di durata biennale, fino a un massimo di € 25.000,00 (venticinquemila/00);
b) adottare gli opportuni atti necessari all’espletamento della procedura per l’attivazione dell’assegno di ricerca e la gestione dello stesso;
c) dare accesso all’assegnista di ricerca alle proprie strutture scientifiche e ai servizi, nei casi e nei modi previsti dalla normativa interna;
d) includere l’assegnista di ricerca nei protocolli di sorveglianza sanitaria secondo i profili di rischio effettivamente rilevati;
e) indicare negli atti e nelle comunicazioni pubbliche che l’assegno di ricerca è stato cofinanziato dal Parco nell’ambito della presente Convenzione.
In caso di mancata accettazione dell’assegno da parte del vincitore della procedura di selezione attivata dalla Scuola, si procederà allo scorrimento della graduatoria e all’assegnazione al candidato utilmente collocato. Nel caso in cui non risultino vincitori idonei ai quali attribuire l’assegno, si procederà alla pubblicazione di un nuovo bando entro tre mesi dalla conclusione delle procedure per il primo bando. Qualora anche per il secondo bando non risultino vincitori idonei, la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta. La mancata assegnazione dell’assegno dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto dalla Scuola al Parco. In tal caso, le somme non utilizzate dovranno essere restituite dalla Scuola al Parco a mezzo bonifico sul conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia IBAN: IT 54 L 05772 16601 T20150156020, Cod. SWIFT/BIC: XXXXXX0XXXX. BANCA POPOLARE SANT’ANGELO.
Art. 5
Fermo restando i diritti morali dell’autore, in considerazione del cofinanziamento paritario dell’assegno di ricerca, ogni diritto patrimoniale di proprietà intellettuale e industriale derivante dall’attività ricerca nell’ambito della presente Convenzione e dall’attività dell’assegnista sarà congiunta tra le Parti, in quote del 50%. Ogni aspetto relativo alla proprietà intellettuale e industriale sarà disciplinato dalle Parti mediante successivo e separato accordo. Pertanto, in tutte le occasioni in cui il ricercatore incaricato presenterà i dati della ricerca di cui all’oggetto , nel caso in cui vengano mostrate immagini, queste dovranno essere sempre corredate del doppio logo, SNS e Parco.
Ciascuna delle Parti si impegna, per sé e per il proprio personale, a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza dell’altra Parte di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione della presente Convenzione.
Art. 6
Durante il periodo dell’assegno di ricerca, l’attività di studio e ricerca sarà seguita e verificata, per la Scuola, dal xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
Il titolare dell’assegno potrà essere ammesso presso le strutture e/o attrezzature afferenti al Parco, previ accordi tra i Responsabili scientifici di cui all’art. 2, se ciò sarà ritenuto utile in relazione al programma di sviluppo della ricerca.
Le Parti sono responsabili della conformità dei propri laboratori e strutture alla vigente normativa in termini di sicurezza e il titolare dell’assegno dovrà attenersi alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso il laboratorio ospitante.
Art. 7
Art. 8
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e attuazione della Convenzione.
Art. 9
La Convenzione ha effetti produce effetti dalla data di sottoscrizione fino al termine
dell’assegno di ricerca di cui all’art. 1, con possibilità di rinnovo, previo accordo scritto tra le Parti. La presente Convenzione può essere modificata esclusivamente mediante accordo scritto delle Parti.
In caso di mancata assegnazione o cessazione anticipata, per qualunque motivo, dell’assegno di ricerca, la presente convenzione operativa cessa i suoi effetti e le somme residue non utilizzate saranno restituite dalla Scuola al Parco secondo quanto previsto dal precedente art. 4.
Art. 10
La presente Convenzione viene redatta in unico originale, per scrittura privata non autenticata, in formato digitale, ai sensi dell’art. 15 comma 2 della L. n. 241/1990. Essa è soggetta all’imposta di bollo sin dall’origine assolta in modo virtuale dalla Scuola.
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di eventuale registrazione saranno a carico della Parte che per prima richiederà tale atto.
Pisa, data della firma digitale per la Scuola Normale Superiore Firmato digitalmente da: Xxxxx Xxxxxxxx Organizzazione: SCUOLA NORMALE SUPERIORE/80005050507 Data: 20/11/2020 11:10:18 Il Direttore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx (*) | Agrigento, data della firma digitale per il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi Il Direttore, Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (*) |
(*) Sottoscrizione apposta in formato digitale, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e smi.
Allegato tecnico
Progetto di ricerca finanziato dalla Scuola Normale Superiore e
dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi
“Fonti antiquarie, archivistiche e iconografiche per una ‘biografia’ del tempio D e degli altri edifici templari sulla Collina dei Templi di Akragas”
L'attività di ricerca si svolgerà attraverso una stretta collaborazione tra il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e la Scuola Normale Superiore.
I Responsabili della ricerca saranno Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (SNS) e Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (Parco).
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Il progetto di ricerca intende raccogliere sistematicamente le fonti antiquarie, archivistiche e iconografiche per la stesura della storia degli studi dei templi sulla Collina meridionale di Agrigento. Il censimento delle fonti d’archivio permetterà di ricostruire puntualmente gli interventi di restauro sugli edifici templari, dalle anastilosi di fine Settecento alle attività conservative durante il Novecento. Questa sezione è sostanziata dalle testimonianze della letteratura odoporetica prodotta tra Sette e Ottocento e dagli apparati illustrativi di viaggiatori, artisti e studiosi di architettura antica. Un secondo filone d’indagine si concentrerà sulle peculiarità architettoniche delle strutture architettoniche, sul paesaggio sacro, sulle relazioni spaziali tra i monumenti sacri della Collina meridionale e sulle attività cultuali praticate all’interno dei rispettivi santuari. I contenuti scientifici del Progetto dovranno essere opportunamente modulati anche per un uso didattico e divulgativo: in particolare, dovrà essere prevista la stesura di testi per pannelli destinati al riallestimento della sezione architettonica del Museo Archeologico Regionale “Xxxxxx Xxxxxx” e al percorso di visita all’interno del Parco. Inoltre, per il vasto pubblico e secondo i principi della Public Archaeology, dovrà essere prevista la “narrazione” della ricerca in fieri mediante l’utilizzo del sito web istituzionale, all’interno del quale dovrà essere creato uno spazio dedicato, e delle pagine social ufficiali, oltre ad almeno due seminari alla fine del primo e del secondo anno per illustrare i risultati della ricerca.
XXXXXXXXXX XXXXXXX 25.11.2020
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