Introduzione al contratto
Servizio di Regolazione del Mercato |
|
Introduzione al contratto
L’esigenza di predisporre un contratto tipo di prestazione d’opera nasce dalle difficoltà di ordine pratico manifestate dagli operatori del settore in ordine ad alcuni aspetti del rapporto tra le parti non disciplinati dalla legge.
Gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, infatti, se da un lato definiscono il contratto d’opera e ne disciplinano alcuni caratteri fondamentali, come l’autonomia del lavoro, le regole da applicarsi in caso di difformità e vizi dell’opera, le ipotesi di recesso o di impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione della prestazione, dall’altro nulla dicono in merito ad aspetti altrettanto rilevanti quali, i tempi di consegna (aspetto di essenziale importanza per i committenti) e le modalità di riscossione del pagamento da parte del Prestatore.
A ciò si aggiunga che nella prassi quasi mai le parti redigono un vero e proprio contratto che disciplini ogni aspetto del loro accordo; nella migliore delle ipotesi l’artigiano o il Prestatore in genere redige un preventivo di spesa per fissare il corrispettivo, che viene poi sottoscritto per accettazione dal Committente. Può spesso accadere anche che il preventivo non esista affatto e che gli accordi si limitino quindi ad essere verbali, oppure ancora che il preventivo esista, ma che non venga mai sottoscritto dal cliente.
E’ facile comprendere come in queste condizioni nessuna delle due parti sia garantita durante il rapporto e che quindi sia frequente scivolare del disaccordo e nel conseguente contenzioso, che, davanti alle sedi di giustizia ordinaria, potrà trascinarsi per anni anche per lavori di importo esiguo.
Alla luce di queste premesse, la scelta della Commissione Contratti, è stata – come per il passato in occasione della redazione di altri modelli contrattuali - quella di redigere un contratto-tipo di prestazione d’opera semplice e snello, per non limitare eccessivamente l’autonomia contrattuale, ma al tempo stesso fissando dei punti di accordo su aspetti emersi come di grande importanza e delicatezza a tutela di entrambe le parti.
Dunque è stato specificato il corrispettivo dei lavori nel modo più dettagliato possibile, subordinando ogni variazione di prezzo all’incremento di lavoro che si rendesse eventualmente necessario in corso d’opera e che deve essere autorizzato esclusivamente dal Committente, tempestivamente avvisato dal Prestatore; è stato previsto il versamento di un acconto al momento della stipula a garanzia dell’impegno del Committente, mentre a tutela di quest’ultimo si è inserita la clausola sulla durata del lavoro e sulla data della
consegna dell’opera, oltre ad una penale (facoltativa) in caso di ritardo; altre norme contrattuali sono state declinate nel testo seguendo le prescrizioni del Codice Civile. Per assecondare la prassi si è altresì prevista l’ipotesi che l’accordo tra le parti sorga a fronte di un preventivo predisposto dal Prestatore e sottoscritto per accettazione dal Committente, preventivo che in tal caso andrà a far parte integrante del contratto, disciplinante i residui aspetti.
Infine, non potendo ovviamente escludersi che pur a fronte di un accordo il più completo ed equilibrato possibile, possano sorgere comunque delle controversie tra le parti, si è scelto di attutirne le conseguenze ed agevolarne la risoluzione, inserendo nel tessuto contrattuale una clausola che ne regoli la gestione, in primis mediante un tentativo di conciliazione di fronte al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Ancona e, in caso di fallimento, deferendo la controversia in arbitrato rituale dinnanzi alla Camera Arbitrale della medesima Camera di Commercio.
Il relatore Avv. Xxxxxx Xxxxx
TRA
Il Signor/la Signora……….. nato/a a ……… il…….., residente in ,
C.F… ,
○ in proprio quale persona fisica;
○ quale legale rappresentante pro tempore della Ditta , con sede legale
in …………………..….., CAP …………… Via …………………………….... iscritta la n. del
Registro delle imprese della Camera di Commercio di ;
(barrare l’opzione che interessa)
(Committente)
E
la Ditta……………….. in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig… , con sede legale
in …………………..., Via……………………………..….. C.F. ………………………. P.Iva………….
iscritta la n. ………. del Registro delle imprese della Camera di Commercio di
…………………………;
(Prestatore d’opera)
PREMESSO CHE
- il Prestatore d’opera si dichiara titolare delle qualità e delle capacità tecnico-professionali necessarie per la realizzazione dell’opera che il Committente intende realizzare;
- il Prestatore d’opera assumerà tutte le adeguate misure di sicurezza nello svolgimento della prestazione di cui al presente contratto, anche ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ss modifiche;
- il Prestatore d’opera, ai fini dell’espletamento dell’incarico, dichiara:
○ di essere coperto da polizza assicurativa infortuni personale n. e di
sollevare il Committente da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile all’esecuzione del presente contratto;
○ di non essere coperto da polizza assicurativa infortuni personale e di sollevare comunque il Committente da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile all’esecuzione del presente contratto;
(barrare l’opzione che interessa)
- che il Committente dichiara che il bene sul quale verranno eseguiti i lavori è di sua proprietà1
1 In alternativa: E’ di proprietà di : ……………………………………………………………….
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
Il prestatore d’opera si obbliga a compiere con lavoro prevalentemente proprio, in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione, la realizzazione della seguente opera:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………..2 Luogo di esecuzione dell’opera: 3
Art. 3 - Corrispettivo dei lavori
L’importo del corrispettivo è determinato come segue:
- Materiali impiegati | Euro ………………. Euro ………………. | ||
Euro ………………. | |||
- Manodopera | Euro……………….. Euro……………….. | ||
- IVA 4% □ 10% □ | 20% □ | non applicabile □ | Euro …………….. |
- Totale complessivo | Euro ……………… |
3 Al esempio “appartamento di proprietà del Committente”;
5 Ad esempio: spese di viaggio, pernottamento
6 E’ possibile allegare un preventivo precedentemente stilato dal Prestatore d’opera in cui è contenuta la descrizione dettagliata del lavoro da svolgere ed i relativi costi; se sottoscritto da entrambe le parti il preventivo vale come accordo contrattuale e potrà far parte integrante del contratto. In questa ipotesi gli artt.. 2 e 3 andranno sostituiti con la seguente clausola: “Si considera parte integrante del contratto il preventivo in allegato che le parti dichiarano di accettare in ogni parte e sottoscrivono”.
Art. 4 - Pagamenti
Contestualmente alla stipula del presente contratto il Committente versa un anticipo sul prezzo convenuto di Euro …… oltre ad IVA (se dovuta), pari al …………. %, al Prestatore d’opera che sottoscrive il presente atto anche per quietanza7 8.
Art. 5 - Durata dei lavori
L’inizio dei lavori è concordato nel giorno 10.
La fine dei lavori e la consegna dell’opera vengono garantiti dal Prestatore per il giorno……………..
Qualora la data di inizio e fine dei lavori non venga rispettata dal Prestatore esclusivamente per causa ad esso non imputabile, questi non potrà essere considerato inadempiente verso la Committenza.
In caso di mancata cooperazione del Committente trovano applicazione gli artt. 1206 ss c.c.
Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna pattuito il Committente può richiedere o trattenere dal corrispettivo dovuto Euro ……………… al giorno, a titolo di penale e risarcimento danni.
Art. 7 - Modalità di esecuzione e risoluzione
Il Prestatore si impegna ad eseguire e portare a termine i lavori con diligenza, professionalità ed a regola d’arte. Il Committente può controllare l’esecuzione dei lavori, anche attraverso un delegato e anche in corso d’opera.
“Il Sig. …………… nato a…………… il …… residente in ……………. C.F. in qualità di proprietario del
bene sul quale verranno eseguiti i lavori, ai sensi degli artt. 1936 ss c.c., garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni pecuniarie che dal presente contratto derivano al Committente, il quale tuttavia deve essere preventivamente escusso”. Nel caso di aggiunta di tale facoltativa clausola il contratto dovrà essere sottoscritto anche dal garante- proprietario del bene.
E’ fatto divieto di cedere il presente contratto a titolo gratuito o oneroso a terzi, senza il consenso per iscritto dell’altra parte. Il Prestatore d’opera non potrà subappaltare, nemmeno parzialmente, il presente incarico a terzi, salvo previo consenso scritto del Committente, con indicazione della ditta subappaltatrice e/o subfornitrice e la specificazione delle opere.
Art. 8 - Modifiche in corso d’opera
Il Prestatore si impegna a comunicare tempestivamente e preventivamente al Committente gli ulteriori lavori che nel corso dell’esecuzione si dovessero rendere necessari per la corretta esecuzione dell’opera rispetto a quelli preventivati, come descritto all’art. 1 (“Oggetto del contratto”) o come riportati nell’allegato preventivo sottoscritto dalle parti; la comunicazione, comprensiva del costo relativo ai nuovi lavori e dell’eventuale nuova data della consegna, dovrà essere accettata espressamente per iscritto dal Committente, con postilla apposta in calce al presente accordo.14
Art. 9 - Accettazione dell’opera e difformità
Una volta terminata l’opera il Committente dovrà procedere alla verifica della stessa al fine di effettuare l’accettazione o di rilevare eventuali vizi o difformità, mediante la sottoscrizione del verbale di fine lavori.
L’accettazione espressa o tacita dell’opera da parte del Committente libera il prestatore dalla responsabilità per difformità o vizi se questi erano noti al Committente o se dallo stesso potevano essere facilmente riconoscibili, purché non dolosamente occultati.
Il Committente deve a pena di decadenza denunciare le difformità e i vizi al Prestatore entro otto giorni dalla scoperta con lettera raccomandata. Il Committente, a sua scelta, può chiedere che i vizi e i difetti siano eliminati dal Prestatore, a sua cura e spese, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito. Se però i vizi e le difformità dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il Committente può chiedere la risoluzione del contratto. E’ fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
L’azione giudiziale si prescrive entro un anno dalla consegna.
12 Il termine non può essere inferiore a 15 giorni salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che , per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
14 Ad Esempio: “Il prestatore comunica che, a seguito di valutazione dello stato dei luoghi seguente alla demolizione dell’intonaco, si renderebbe necessario per una corretta e migliore esecuzione dell’opera l’utilizzo di materiale isolante ….., al posto di quello originariamente preventivato, il cui costo è pari a ….al mq e così in totale pari ad €……..
La modifica così indicata non comporterà ritardi nella consegna. Per accettazione. Il Committente”
Art. 10 - Recesso del Committente dal contratto e del Prestatore d’opera
Art. 11 - Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera
Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il Prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell’opera compiuta.
Art. 12 – Responsabilità verso i terzi
Il Prestatore è responsabile dei danni e/o pregiudizi arrecati al Committente o a terzi nell’esecuzione dei lavori. Il Prestatore d’opera, ai fini dell’espletamento dell’incarico, dichiara:
○ di essere coperto da polizza assicurativa professionale n. per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionali ed extraprofessionali, per cui si riterrà sollevato il Committente ed indenne da pretese per eventuali eventi che dovessero occorrere;
○ di non essere coperto da alcuna polizza assicurativa professionale, e che nel caso in cui si dovesse manifestare la necessità di dover provvedere al risarcimento di eventuali danni prodotti al Committente o a terzi, provvederà personalmente.
(barrare l’opzione che interessa)
Art. 13 - Controversie
Qualora la mediazione fallisca, le parti pattuiscono nel deferire le medesime controversie in arbitrato rituale, in conformità al Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Ancona.
15 Le parti possono stabilire una percentuale diversa o omettere del tutto la previsione della penale. 16 Le parti possono stabilire una percentuale diversa o omettere del tutto la previsione della penale. 17 La clausola è facoltativa
Art. 14 - Rinvio
Per quanto non previsto nel presente accordo, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile in tema di contratto d’opera agli artt. 2222 e ss. cod. civ. e del Codice del Consumo, ove applicabile.
Art. 15 - Spese contrattuali
Le spese inerenti al presente contratto faranno carico ad entrambe le parti in egual misura. La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l’eventuale registrazione, in caso d’uso.
Art. 16 – Tutela della Privacy
Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali nei limiti necessari per lo svolgimento dell’incarico nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003. Il Prestatore si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse dal Committente o delle quali venisse in possesso nell’espletamento delle attività, di non divulgarle e di non utilizzarle per scopi diversi da quelli convenuti e funzionali all’espletamento dell’oggetto di cui al presente contratto.
Luogo Data
Il Committente Il Prestatore d’opera
A norma dell’art. 1341, comma 2, e 1342 c.c. si approvano espressamente gli artt. 6 (Penale), 7 (Modalità di esecuzione e recesso), 8 (Modifiche in corso d’opera), 9 (Accettazione dell’opera e difformità), 10 (Recesso del Committente da contratto e del Prestatore d’opera), 12 (Responsabilità verso terzi), 13 (Controversie).
Il Committente Il Prestatore d’opera
La Commissione Contratti è stata istituita dalla Camera di Commercio di Ancona il 9 giugno 1999, con l'attribuzione dei seguenti compiti:
- predisporre contratti tipo nei settori di maggiore interesse per le categorie economiche per i consumatori, per gli utenti;
- esercitare forme di controllo a garanzia della correttezza delle pratiche contrattuali d'ufficio, su impulso della stessa Commissione, a richiesta delle Associazioni di categoria o dei medesimi operatori che hanno approntato le condizioni generali del contratto, su segnalazione dei consumatori o utenti;
- esprimere pareri sulla interpretazione delle clausole contrattuali.
La Commissione Contratti che ha realizzato le condizioni generali di contratto per l’attività professionale di tintolavanderia approvate dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 29 del 20.02.2012, è così composta:
Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx Presidente
Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato della Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Dott. Xxxxx Xx Xxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxx
Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Un particolare ringraziamento ai rappresentanti delle Associazioni di categoria che hanno partecipato attivamente alla realizzazione del contratto d’opera, mettendo a disposizione il proprio prezioso bagaglio di conoscenze e il patrimonio di esperienze maturate sul campo.