Contract
1. IMPORTANTE E URGENTE - Possibilità di accordi per il risparmio di energia con l’Ufficio federale dell’approvvigionamento economico del paese.
Al fine di evitare misure di limitazione o contingentamento che potrebbero comprometterne l’esistenza, i settori economici o le catene di produzione del valore possono concludere accordi di risparmio energetico con l’Ufficio federale dell’approvvigionamento economico del paese. Riuscendo a dimostrare misure di risparmio considerevoli, le imprese e i settori economici possono concludere con l’Autorità federale accordi elaborati direttamente da loro, con un approccio quindi
«bottom up».
Le aziende possono, in questo modo, applicare gli accordi secondo le loro caratteristiche, visto che nessuno meglio di loro conosce il potenziale di risparmio nelle relative strutture. In cambio, chi partecipa a un programma del genere deve poter essere escluso da misure di limitazione o contingentamento.
Il Consiglio federale è pronto a entrare nel merito di una variante del genere e chiede quali siano le aziende, i gruppi di aziende e i settori economici interessati a partecipare al programma.
La cosa è ovviamente particolarmente interessante per le imprese molto energivore nel periodo invernale.
Affinché si possano elaborare i dettagli e stabilire i contatti diretti con le Autorità, potete rivolgervi alla Cc-Ti, Dir. Xxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx@xx-xx.xx) oppure direttamente all’Unione Svizzera delle Arti e Mestieri entro il 23 settembre 2022, contattando il sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (079.237.60.82, x.xxxxxxxxx@sgv- xxxx.xx).
2. Comunità di autoconsumo CA e RCP.
Nel difficile contesto energetico attuale, in particolare con l’esplosione dei prezzi dell’energia elettrica, la Cc-Ti, quale associazione-mantello dell’economia ticinese ritiene importante attirare l’attenzione delle aziende su strumenti che potrebbero essere utili per superare momenti di difficoltà.
Un elemento ancora poco noto sono le comunità di autoconsumo (CA) e i raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP), che sono un’espressione della Strategia energetica 2050. Infatti, dal 2018, i clienti possono raggrupparsi in comunità di consumo per produrre e consumare insieme l'elettricità che non sarà fatturata dal fornitore di energia locale.
Ciò presenta vantaggi sia per i produttori che per i consumatori e permette di ridurre i prezzi. L'ispettorato federale dell'energia ha emanato diverse pubblicazioni sull'argomento.
Il consumo proprio comune è esplicitamente definito dalle normative in vigore
dal 1º gennaio 2018, ossia dagli articoli 16. e seguenti della Legge federale sull’energia (LEne) e dagli articoli 14. e seguenti della relativa Ordinanza sull’Energia (OEne).
È utile ricordare i punti principali:
• L'RCP è esplicitamente previsto e regolamentato da un punto di vista legale.
• Tale RCP è considerato un unico consumatore finale ai sensi della legge federale sull’approvvigionamento elettrico (LApEl) e dispone di un'unica connessione alla rete.
• L'RCP può essere costituito da più proprietà contigue (comprese strade private o pubbliche), a condizione che i proprietari pubblici o privati partecipino al RCP e a condizione che la rete del gestore della rete non sia utilizzata. Inoltre, tutti i partecipanti presenti al sito di produzione devono essere consumatori finali su almeno una delle proprietà partecipanti (cfr. art. 17 LEne e art. 14 OEne).
• Un RCP è consentito a condizione che la capacità produttiva dell'impianto o degli impianti sia almeno pari al 10% della potenza di connessione del gruppo (cfr. art. 15 OEne). Esempio: costruzione di 10 appartamenti con interruttore differenziale 100 A. A 400 V, questo corrisponde a una potenza di connessione di ca. 70 kW. Quando tutte le parti interessate partecipano, un impianto fotovoltaico con una capacità installata di 7 kW (cioè una superficie di circa 50 m2) è quindi sufficiente per costituire un RCP. La potenza per l'impianto fotovoltaico è la potenza dei moduli solari installati in condizioni di test standard (STC).
• L'organizzazione interna (produzione, distribuzione, misurazione dell'energia elettrica, ecc.) è in linea di principio responsabilità dell’RCP, fatte salve le disposizioni della legislazione energetica, della legislazione metrologica e del Codice delle obbligazioni. In linea di principio, il gestore del sistema di distribuzione è tenuto a adempiere ai propri obblighi di fornitura di energia elettrica solo nei confronti del RCP nel suo complesso.
• Un consumo di energia elettrica di un RCP superiore a 100 MWh all'anno dà accesso al mercato libero dell'elettricità (cfr. art. 18 cpv. 2 LEne in combinato disposto con gli artt. 6 cpv. 2 e 6 LApEl e contrario). Come regola generale, questa soglia dovrebbe essere superata da ca. 30 alloggi.
• Quando la potenza di connessione dell'impianto fotovoltaico è superiore a 30 kVA, l'installazione deve essere registrata nel sistema di garanzie di origine. Ciò vale anche quando più installazioni (parziali) all'interno dell'RCP insieme superano il limite di 30 kVA. In tal caso, a seconda del dispositivo di misurazione, tutti gli impianti parziali devono essere dotati di un dispositivo di misurazione netto e la produzione totale di tutti gli impianti parziali deve essere registrata nel sistema di garanzie di origine.
Il tema è abbastanza complesso, ma merita un approfondimento.
La Cc-Ti è volentieri a disposizione per fungere da coordinatore con gli esperti del settore su questo specifico tema.
Lugano, 16 settembre 2022