factoringBancoPosta
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N. 3 Decorrenza dal 07/10/2019 Cod. FI_FCT_PROSOLUTO
“OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO” Foglio Informativo relativo al Factoring Pro Soluto concesso da Sace Fct S.p.A. (Società Erogante) in forza di specifico accordo intervenuto tra quest’ultima e Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, ai clienti intestatari di un conto corrente BancoPosta da almeno sei mesi.
FOGLIO INFORMATIVO
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d’Italia del 29/07/2009 e successive modifiche
INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING E SUL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE
INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING
SACE Fct S.p.A. | Socio unico, Direzione e Coordinamento: SACE S.p.A. |
Sede Legale: Xxx Xxx Xxxxx, 00/X - 00000 Xxxxxx | Sede Secondaria: Xxxxxx Xxxx 00/00 – 00000 Xxxx |
Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: (00) 0000000 | Numero di Fax: (00) 000000000 |
Partita IVA, Cod. Fiscale e Registro delle imprese di Milano: 06560010966 | |
Iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 86 | |
Aderente all’Assifact – Associazione tra le Società di Factoring italiane |
Foglio Informativo - Operazioni di Factoring PRO SOLUTO
INFORMAZIONI SU POSTE ITALIANE
Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta (di seguito anche “Poste Italiane” o “Poste”), codice ABI: 07601 è una società per azio- ni con sede legale in Xxxxx Xxxxxx 000 – 00144 ROMA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 97103880585, codice fiscale 97103880585,partita IVA 01114601006. Poste Italiane informa che il Patrimonio BancoPosta è stato costituito ai sensi dell’art. 2, comma 17-octies, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con Legge 26 febbraio 2011 n. 10, ai fini dell’applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale di Banca d’Italia, e destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e s.m.i., e che ad esso vengono imputati beni e rapporti giuridici relativi alla predetta attività.Poste Italiane è sottoposta alla vigilanza della Bancad’Italia. |
Per ogni informazione utile il cliente può contattare il Servizio Clienti “BancoPosta Risponde” al numero verde 000.00.00.00 (servizio disponibile da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 20.00). |
DA COMPILARE CON I DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’Offerta Fuori Sede. Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell’Offerta Fuori Sede | |||
Nome e Cognome | ........................................................ | Qualifica | ........................................................ |
Matricola | ........................................................ | Sede/Ufficio di riferimento | ........................................................ |
Indirizzo | ........................................................ | Telefono | ........................................................ |
E.mail | ................................................................................................................................................................................ |
INFORMAZIONI GENERALI
CHE COS’È IL FACTORING
Il factoring è un contratto con il quale la Società di Factoring acquista e/o gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri) generalmente di natura commerciale ma eventualmente anche di natura finanziaria (crediti IVA o crediti di imposta), vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l’anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere – nei limiti dei singoli Plafond accordati per ciascun Debitore – l’assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto a inadempimento e/o insolvenza dei Debitori medesimi. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell’affidabilità della clientela. Il contratto di factoring è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile.
FACTORING PRO SOLUTO
Operazione di factoring con assunzione, da parte della Società di Factoring, del rischio di mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti dei Plafond di credito concordati con il Cedente per ciascun Debitore, con la possibilità – da parte del Cedente – di ottenere, in tutto o in parte, l’anticipazione del corrispettivo dei Crediti ceduti.
L’utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla Società di Factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.
RISCHI SPECIFICI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE
Il Cedente garantisce l’esistenza e la certezza dei Crediti ceduti e quindi la possibilità in capo alla Società di Factoring di incassare integralmente, alla scadenza, tali Crediti, a meno che il Debitore sia insolvente. Nel caso in cui venga meno una o più delle garanzie prestate dal Cedente nell’ambito del contratto di factoring e/o in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte dal Cedente, la garanzia di solvenza dei Debitori prestata dalla
Società di Factoring diviene inefficace “ex tunc” (cioè, come se i Plafond sui debitori non fossero mai stati concessi) e, conseguentemente, la Società di Factoring ha il diritto di richiedere al Cedente la restituzione delle somme eventualmente già versate quale pagamento del corrispettivo dei Crediti ceduti e non ancora incassati, oltre il pagamento di interessi maturati, commissioni e spese. Il rischio di revocatoria degli incassi dei Debitori è a carico del Cedente.
In caso di operazioni in valuta diversa dall’Euro, il rischio di cambio grava sul Cedente. Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dal Cedente indipendentemente dal portafoglio di allocazione.
Foglio Informativo - Operazioni di Factoring PRO SOLUTO
Le operazione in regime di pro soluto con strutture contrattuali Ias compliant assoggettate ai principi della revisione e con anticipazione (sottosconto) e garanzia di norma al 100 %, formano oggetto di specifici contratti o appendici alle condizioni generali standard che tengono conto delle esigenze di personalizzazione del servizio e di finanziamento. Le voci riportate nelle condizioni economiche dei suddetti contratti fanno riferimento alle voci riportate nel presente foglio informativo.
CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI | |
COMMISSIONI ALLA CESSIONE | COSTI (LIMITE MAX) |
COMMISSIONE DI GARANZIA SU ACQUISTO CREDITI [C138] | 4,50% |
COMMISSIONE DI GARANZIA FLAT SU CREDITI CEDUTI AL LORDO NOTE CREDITO [C144] | 4,50% |
SPESE INCASSO | |
SPESE PER INCASSO RICEVUTE EFFETTI* [C201] | € 47,00 |
SPESE PER EFFETTI INSOLUTI** [C224] | € 47,00 |
ISTRUTTORIA | |
SPESE ISTRUTTORIA PRATICA [C401] | € 750,00 |
SPESE DI RINNOVO PRATICA CEDENTE [C403] | € 700,00 |
SPESE INFORMAZIONI PER DEBITORE [C411] | € 260,00 |
SPESE RINNOVO INFORMAZIONI DEBITORE [C412] | € 150,00 |
GESTIONE DOCUMENTI | |
SPESE HANDLING PER RATA DI FATTURA NOTE CREDITO O DOCUMENTI SIMILARI [C152] | € 50,00 |
SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA’ DI REVISIONE/ A TERZI [C188] | € 250,00 |
SPESE LEGALI [C191] | AL COSTO |
SPESE RECUPERO BOLLI [C200] | € 100,00 |
GIORNI VALUTA******* | COSTI (LIMITE MAX) |
INCASSO | |
GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO [C502] | 15 gg |
GIORNI VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO S.B.F. XX.XX [C512] | 25 gg |
GIORNI VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO S.B.F. EFFETTI [C518] | 25 gg |
BONIFICI | |
GIORNI VALUTA LAVORATIVI BONIFICI SU STESSA BANCA FACTOR [C532] | 4 gg |
GIORNI VALUTA LAVORATIVI BONIFICI SU ALTRA BANCA [C538] | 5 gg |
ANTICIPAZIONI | COSTI (LIMITE MAX) |
TASSO NOMINALE ANNUO APPLICABILE CON NUMERATORE CIVILE 365/366 E CON DIVISORE CIVILE 365/366 PER OPERAZIONI IN EURO, 360 PER OPERAZIONI IN ALTRA DIVISA | |
INTERESSI*** CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA [C301]**** | 6,80% |
TASSO*** DI ACQUISTO CON INTERESSE COMMERCIALE [C307]***** | 6,80% |
TASSO INTERESSI MORATORI****** | 8,00% |
SPREAD SU ANTICIPAZIONI | COSTI (LIMITE MAX) |
SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR | 6,80% |
SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL’EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR 3 MESI CON PERIODICITA’ DI LIQUIDAZIONE INTERESSI | 6,80% |
* Applicate ad ogni effetto presentato per l’incasso.
** Applicate su ogni insoluto registrato.
*** Tasso nominale annuo dato dal parametro di indicizzazione Euribor 3 mesi media mensile (Fonte di rilevazione: circuito Bloomberg) maggiorato dello Spread.
**** Tali interessi sono applicabili nella fattispecie del pro soluto formale.
***** Tali interessi sono calcolati in via anticipata nel caso di operazioni pro soluto IAS compliant.
****** Tasso convenzionalmente determinato nella misura pari al tasso di mora previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 per il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni di pagamento di crediti commerciali.
******* I giorni valuta indicati sono quelli applicati da SACE Fct al netto di giorni ulteriori eventualmente applicati da altri intermediari coinvolti nell’operazione
INFORMAZIONI GENERALI CONDIZIONI ECONOMICHE
La liquidazione degli interessi posticipati avviene con cadenza trimestrale. I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell’andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 3 mesi, media mensile, LIBOR, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: circuito Bloomberg, Gazzetta Ufficiale per il tasso di mora BCE.
Foglio Informativo - Operazioni di Factoring PRO SOLUTO
Le condizioni finanziarie effettivamente praticate non potranno comunque mai eccedere il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni, calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (“TEGM”) previsto dall’art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato presso la sede o le filiali della società di factoring, gli uffici postali e sui siti internet (xxx.xxxxxxx.xx) e xxx.xxxxx.xx
Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono ripetuti al costo: il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo e altre imposte nonché IVA (se dovuta), ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.
È gratuito l’invio al Cedente da parte della Società di Factoring, di eventuali comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni economiche, nonché di ogni altra comunicazione periodica
Riguardo alle richieste di documentazione relative a specifiche/singole operazioni, il Cedente ha il diritto di ottenere, a proprie spese entro 90 giorni, copia della documentazione inerente operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI
RECESSO
Il Cedente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.
Se la Società di Factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione scritta al Cedente con preavviso minimo di 2 mesi. Le modifiche si intendono approvate se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per la relativa applicazione.
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO
Nel caso di scioglimento del contratto di factoring, la liquidazione del rapporto è da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di efficacia dello scioglimento
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RECLAMI
In caso di eventuali controversie il Cedente può presentare un reclamo a SACE Fct, mediante l’invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica, ai seguenti recapiti: • SACE Fct S.p.A., Xxxxxx Xxxx 00/00, 00000 Xxxx • e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. Qualora il reclamo sia relativo alle attività connesse alla fase di promozione e collocamento del prodotto “Factoring Pro Soluto”, il Cedente può pre- sentare reclamo a Poste Italiane S.p.A. ai seguenti recapiti: - con posta prioritaria o raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta - Gestione Reclami – xxxxx Xxxxxx 000 - 00000 Xxxx; - tramite invio della lettera di reclamo via fax al numero 06/00000000; - presso un Ufficio Postale compilando la specifica “Lettera di reclamo per servizi BancoPosta”; SACE Fct S.p.A. e/o Poste Italiane S.p.A. (ove il reclamo riguardi direttamente quest’ultima) devono rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Se il Cedente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, ove ricor- rano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo. Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxx.xx, xxx.xxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere a SACE Fct S.p.A. e/o a Poste Italiane S.p.A.. Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possono sorgere e in relazione all’obbligo di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010 e s.m.(esperimento del procedimento di mediazione in quanto condizione di procedibilità prima di presentare ricorso all’autorità giudiziaria) il Cedente, in alternativa, all’ABF, potrà ricorrere al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e so- cietarie. Per sapere come rivolgersi a tale organismo il Cedente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure chiedere a SACE Fct S.p.A. o a Poste Italiane S.p.A. | |
LEGENDA | |
Società di Factoring (o Factor) | SACE Fct SpA |
Cedente | La persona fisica o giuridica, cliente della Società di Factoring, cioè la controparte del contratto di factoring. |
Debitore | La persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al Cedente il pagamento di uno o più crediti. |
Credito | Indica a) crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell’esercizio dell’impresa ed in generale ogni somma che il Cedente abbia diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi o per eventuale altro titolo; b) quanto il Cedente ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso. |
Cessione | Il negozio giuridico mediante il quale il Cedente trasferisce alla Società di Factoring i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti, in cambio del corrispettivo. Alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre nel caso dei crediti indicati sub b) si applicano gli artt. 1260 e ss. Codice Civile. |
Cessione pro-soluto | Il Cedente cede i Crediti alla Società di Factoring trasferendo in capo a quest ultima tutti i rischi connessi ivi incluso il rischio di mancato incasso dei Crediti alla scadenza da parte del Debitore. |
Notifica della Cessione | La comunicazione al Debitore della intervenuta Cessione del Credito alla Società di Factoring. |
Corrispettivo della cessione di credito | Importo pari al valore nominale dei Crediti ceduti, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni. |
Pagamento del corrispettivo | Pagamento operato dalla Società di factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell’effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo. |
Pagamento anticipato del corrispettivo | Pagamento operato dalla società di factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti. |
Plafond | Indica il limite quantitativo all’assunzione di rischio da parte della Società di Factoring del mancato pagamento del Debitore. |
Protesto | Atto formale con il quale viene constatato il mancato pagamento della cambiale (vaglia cambiario, promissory note) o il rifiuto dell’accettazione della cambiale tratta (bill of exchange). |
Assunzione del rischio del mancato pagamento da parte della Società di factoring | Assunzione da parte della Società di factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo dell’importo dei crediti per i quali la Società di factoring intende assumersi tale rischio. |
Titoli di Credito | Xxxxxx di credito all’ordine che contengono un ordine o una promessa di pagamento. Nel primo caso si ha la cambiale in senso proprio o tratta (bill of exchange secondo la terminologia in lingua inglese). Nel secondo caso si ha il vaglia cambiario o pagherò cambiario (promissory note secondo la terminologia in lingua inglese). |
Spread | Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione. |
Commissioni | Indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l’assunzione da parte della società di Factoring del rischio di mancato pagamento dei Debitori Ceduti e/o per la concessione ai Debitori di proroghe di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti: - commissione “unica” o “flat”: è la percentuale che viene addebitata normalmente all’atto della cessione dei crediti sul loro ammontare. |
Interessi | Corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla Società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla Società di factoring o della concessione da parte di quest’ultima di una dilazione per il pagamento del debito. |
Valuta | Data di addebito di una somma di denaro o di accredito degli incassi, dalla quale decorrono gli interessi. |
Tasso di mora | Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro, convenzionalmente determinato nella misura pari al tasso di mora previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 per il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni di pagamento di crediti commerciali. |
Spese handling | Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti). |
Tasso Effettivo Globale Medio (“TEGM”) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del factoring, aumentarlo di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore agli 8 punti percentuali. |
Parametro di indicizzazione: | Indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato. |
Liquidazione | Liquidazione dei conti che avviene con cadenza periodica in corso d’anno. |
Periodo di riferimento | Anno solare o mobile (l’anno decorre dalla data di stipula del contratto), considerato ai fini dei conteggi dei compensi annui o dei conguagli, ove previsti. |
Reclamo | Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta all’intermediario un suo comportamento o un’omissione. |
RIBA Ricevuta bancaria | Ordine di incasso di crediti disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest’ultima trasmesso alla banca del pagatore, che provvede all’invio di avviso. |
SDD (SEPA Direct Debit) SDD B2B (Business to Business) | Servizio comunitario di addebito diretto in euro in ambito ai paesi aderenti all’area SEPA (Single Euro Payments Area). In particolare il servizio SDD B2B è rivolto a soli soggetti debitori classificati come “non consumatori” e non prevede il rimborso per il debitore nel caso di operazioni autorizzate. |
SCT (SEPA Credit Transfer) | Dal 1 febbraio 2014 ha sostituito il bonifico bancario nei paesi aderenti all’area SEPA (Single Euro Payments Area). |
Foglio Informativo - Operazioni di Factoring PRO SOLUTO