CONTRATTO PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
Motoveicoli
CONTRATTO PER L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE, NONCHÉ DEI RISCHI DI DANNI IN CONSEGUENZA DI INCENDIO, FURTO O ALTRI EVENTI
RIGUARDANTI MOTOCICLI, MOTOCARROZZETTE, CICLOMOTORI
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.
Avvertenza: prima della sottoscrizione della Polizza leggere attentamente la Nota Informativa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V.
Il presente fascicolo è stato stampato con carta riciclata 100%.
NOTA INFORMATIVA CICLOMOTORI, MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE
I dati contenuti nella presente nota informativa sono aggiornati al 01/10/2016.
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Si informa il contraente che è possibile richiedere, presso i punti vendita e tramite il sito internet [xxx.xxxxxxx.xx], il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato relativo ai diver- si tipi di motoveicoli, redatto sulla base degli elementi di personalizzazione previsti dalla ta- riffa ed alla formula contrattuale scelta dallo stesso contraente tra quelle offerte dall’impresa.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento Trasparenza, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che pre- vedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le infor- mazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento Trasparenza.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di assicurazione.
! Avvertenza: La compagnia rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. Informazioni generali
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - società soggetta all’attività di direzione e coordina- mento di Ageas Insurance International N.V. ha sede in Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, Tel. 00.000000, Fax 00.00000000. Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx ed è stata au- torizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d’iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2014 pari ad Euro 87.282.889, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 54.470.889 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell’esercizio. L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammon- tare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 164,83%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Garanzia1-RESPONSABILITÀCIVILEVERSOTERZIDERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - TITOLO I
! Avvertenze: La garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni, Si richiama l’atten- zione sugli Articoli n° 1, 2, 3, 4 delle condizioni.
La presente garanzia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, impegnandosi l’Impresa a corrispondere, entro i limiti convenuti, le som- me che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni in- volontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del motoveicolo assicurato (Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione).
In relazione alla presente garanzia, l’Impresa adotta la formula tariffaria Bonus Malus, che prevede la variazione della classe di merito (e quindi del premio) in funzione dei sinistri con accertata responsabilità principale, pagati anche a titolo parziale nel corso del periodo di osservazione (condizione aggiuntiva F. Bonus Malus).
E’ possibile per il Contraente acquistare le estensioni di copertura della garanzia relativa all’assicurazione dei rischi della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di seguito elencate, in relazione alle quali si rinvia per maggiori dettagli alle Condizioni aggiuntive per l’assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio), rispet- tivamente richiamate:
A. mototoveicoli adibiti a scuola guida
B. Danni a cose di terzi trasportati su motocarrozzette date a noleggio con conducente
D. Rinuncia alla rivalsa dell’Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell’i- nopponibilità al terzo di eccezioni previste all’art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
H. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza
I. Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde
DIRITTO DI RIVALSA DELL’IMPRESA:
Nei casi elencati agli Artt. 2 – Esclusioni e Rivalsa, 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenze. 4 – Estensione territoriale (e in tutti gli altri casi in cui non sono possibili eccezioni deri- vanti dal contratto ai sensi dell’Art. 144 CDA), l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
A parziale deroga dell’Art. 2, l’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa, sottoscrivendo le condizioni aggiuntive “D” e “H” (vedi l’apposita sezione delle Condizioni - Condizioni aggiuntive per l’assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria e speciali, valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio).
Il contratto di Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a mo- tore è stipulato “senza tacito rinnovo”, e il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24,00 della data di scadenza indicata in polizza.
L’Impresa tuttavia, manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, salvo che entro i predetti 15 giorni non sia stata stipulata una nuova Polizza a copertura del medesimo rischio, nel qual caso la Polizza cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova Copertura assicurativa. L’Impresa invia al Contraente – almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto – una comunicazione scritta contenente l’approssimarsi della scadenza contrattuale e si riserva la facoltà di trasmettere al Contraente una proposta di prosecuzione del contratto per una ul- teriore annualità con l’indicazione del premio da versare per la proroga della Polizza. Il Con- traente può esprimere il proprio consenso alla proroga della Polizza recandosi presso il punto vendita a cui è assegnato il contratto; le nuove condizioni di Polizza si intenderanno accettate con il pagamento del nuovo premio.
E’ prevista l’emissione di coperture temporanee con durata che va da un giorno ad un mas- simo di sei mesi.
Garanzia 2 – COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
! Avvertenze: le garanzie sono soggette a limitazioni, di seguito descritte sinteticamen- te. Si richiama l’attenzione sui singoli articoli delle condizioni.
Pacchetto che comprende le seguenti garanzie:
Art. 15.1 - Responsabilità civile dei trasportati
La garanzia copre, nei limiti dei massimali indicati in Polizza per la garanzia 1, i danni involon- tariamente cagionati a terzi durante la circolazione dai trasportati a bordo del motoveicolo.
! Avvertenza: Sono esclusi i danni al motoveicolo.
Art. 15.2 - Xxxxx provocati dai figli minori
La garanzia copre, nei limiti dei massimali indicati in Polizza per la garanzia 1, i danni arrecati a terzi (a seguito di circolazione del motoveicolo assicurato) causati dai figli minori non eman- cipati o da altre persone soggette a tutela dell’Assicurato e con lui conviventi (come da art. 2048 C.C., I° comma).
! Avvertenze: la circolazione deve avvenire all’insaputa dell’Assicurato.
Art. 15.3 - Spese di dissequestro
Vengono rimborsate le spese legali sostenute per il dissequestro del motoveicolo.
derivante dalla circolazione. CARGEAS Assicurazioni rimborsa al massimo € 250 per sinistro.
! Avvertenze: il sequestro da parte dell’autorità giudiziaria deve essere a seguito di incidente
Art. 15.4 - Danni per soccorso vittime della strada
La garanzia copre le spese sostenute per eliminare i danni da imbrattamento del Motovei- colo assicurato, causati soccorrendo vittime di incidente stradale.
! Avvertenze: CARGEAS Assicurazioni rimborsa al massimo € 250 per sinistro.
Art. 15.5 - Collisione con veicoli non assicurati
La garanzia copre i danni, in caso di incidente stradale da circolazione con altro veicolo non assicurato per la Responsabilità Civile Auto.
! Avvertenze: il veicolo danneggiante deve essere identificato da targa, deve esiste- re verbale o denuncia alle autorità dell’accaduto. CARGEAS Assicurazioni rimborsa al massimo € 5.000 (il rimborso viene calcolato in base al grado di responsabilità del dan- neggiante – Art. 2054 C.C.)
Art. 15.6 - Ricorso Terzi
La garanzia copre i danni (sia a persone, che cose o animali) in conseguenza di Incendio, Esplosione e Scoppio del Motoveicolo assicurato, quando non si trova in circolazione ai sensi del D. Lgs. N. 209 /2005.
! Avvertenze: la garanzia copre al massimo € 260.000 per Sinistro.
Sono esclusi i seguenti danni da inquinamento dell’ambiente e alle cose in uso, custodia
e possesso dell’Assicurato del conducente o del proprietario del Motoveicolo. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell’Impresa.
Garanzia 3 – INCENDIO E FURTO
! Avvertenze: Si richiama l’attenzione sull’art. 17 – Esclusioni; condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell’indennizzo.
Art. 16 - Oggetto dell’Assicurazione
La garanzia copre i danni al motoveicolo assicurato causati da incendio, Esplosione, Scop- pio, azione del fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate e Furto (con- sumato o tentato), Rapina, compresi i danni arrecati al Motoveicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del motoveicolo.
Sono altresì compresi i danni subiti dal motoveicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.
! Avvertenze: Se il valore assicurato al momento del sinistro, copre solo una parte del valore del motoveicolo (Art. 55 – Determinazione dell’ammontare del danno), l’Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del C.C.). La garanzia e’ prestata con l’applicazione di uno scoperto (art. 18).
ESEMPIO: scoperto del 15% con un minimo di € 206 (franchigia). Per un danno liquida- bile di € 6000, € 900 non vengono liquidati. Per un danno di € 1000, essendo il 15% (€ 150) inferiore al minimo previsto, non vengono liquidati € 206.
Si richiama l’attenzione sui seguenti articoli:
Art. 16.1 – 16.2
! Avvertenze: gli articoli indicano come viene determinato il valore da assicurare e come viene adeguato ad ogni rinnovo.
Il Contraente deve chiedere l’adeguamento ad ogni scadenza annuale (art. 16.2)
Garanzia 4 – TUTELA LEGALE
Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TER- ZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Si richiama l’attenzione sui seguenti articoli: 21 – Massimale di polizza, 22 – Oggetto dell’assicurazione, 22.3 – Delimitazioni, 23 – Limiti territoriali, 24 – Decorrenza della garan- zia, 27 – Prescrizione - condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato paga- mento dell’indennizzo. Eventuali limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, sono eviden- ziate nelle descrizioni delle singole garanzie.
La garanzia rimborsa l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali (entro il massimale indica- to in polizza, Art. 21) per tutti i casi elencati nelle Condizioni all’Art. 22.2 – Rischi Assicurati. Le garanzie vengono prestate (per eventi connessi alla circolazione del motoveicolo) a fa- vore di: proprietario, conducente autorizzato o locatario in base ad un contratto di leasing (Art. 22.1 – Assicurati).
Nel caso sia necessaria la difesa in sede penale (la garanzia copre tutti i gradi di appello in sede civile o penale), oppure quando l’Ufficio Tutela Legale non giunge ad una bonaria definizione delle controversie, la pratica viene trasmessa al Legale, la cui scelta da parte dell’Assicurato è regolata dall’Art. 25.2.
Eventuali disaccordi fra Impresa e Assicurato verranno valutati da un Arbitro o dal Presiden- te del tribunale competente (vedi Art 25.1)
! Avvertenze: l’elenco degli oneri compresi nell’assicurazione ed i limiti di indennizzo
(fermo quanto previsto all’Art. 21) sono indicati nell’Art.22 – Oggetto dell’Assicurazione.
In caso di sinistro l’Assicurato deve informare subito l’intermediario dell’accaduto e comuni- care il nominativo del legale prescelto (oppure viene nominato dall’Impresa, vedi Art. 25.2). Entro 5 giorni dal sinistro, l’Assicurato deve trasmettere all’impresa gli atti giudiziari e ogni altro documento inerente all’accaduto (Art. 25). Dopo l’apertura del sinistro, l’Assicurato non può addivenire ad alcuna transazione della vertenza direttamente con la controparte (Art. 25.1). Onorari, competenze e spese liquidate giudizialmente o transattivamente verranno corrispo- ste a CARGEAS Assicurazioni, che le ha sostenute (Art. 26).
Gli oneri fiscali conseguenti alla prestazione della garanzia sono a carico dell’Assicurato (art. 28).
Garanzia 5 – ASSISTENZA
Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Assistenza si compone di una serie di garanzie (di seguito elencate) che, in caso di
sinistro (vedi Definizioni specifiche della Garanzia 5) verificatosi nel corso di va- lidità della polizza, determina la richiesta delle prestazioni di Europ Assistance da parte dell’Assicurato.
Il pacchetto di prestazioni si divide in tre gruppi:
• Prestazioni senza franchigia chilometrica (da Art. 29 a 32)
Art. 29 Soccorso stradale – Art. 30 Depannage / Officina mobile – Art. 31 Recupero fuoristrada del veicolo – Art. 32 Veicolo in sostituzione.
! Avvertenze: prestazioni operanti quando il motoveicolo (a causa di un sinistro) non sia utilizzabile. Sono presenti limiti di indennizzo e limitazioni, si rimanda ai relativi articoli delle condizioni per i dettagli.
• Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza, o domicilio abituale dell’assicurato (da Art. 35 a 38)
Art. 35 Spese d’albergo – Art. 36 Rientro o proseguimento del viaggio – Art. 37 Re- cupero del veicolo riparato – Art. 38 Autista a disposizione a seguito di infortunio.
! Avvertenze: prestazioni operanti quando il motoveicolo (a causa di un sinistro) non sia utilizzabile e l’Assicurato, infortunato, necessiti assistenza. Sono presenti limiti di indennizzo e limitazioni, si rimanda ai relativi articoli delle condizioni per i dettagli.
• Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica all’estero (da Art. 39 a 50)
Art. 39 Rientro sanitario – Art. 40 Trasporto salma – Art. 41 Rientro con un familiare
– Art. 42 Viaggio di un familiare – Art. 43 Accompagnamento dei minori – Art. 44 In- terprete a disposizione – Art. 45 Anticipo spese di prima necessità – Art. 46 Anticipo cauzione penale – Art. 47 Segnalazione legale – Art. 48 Recupero del veicolo dopo il furto o rapina – Art. 49 Invio pezzi di ricambio – Art. 50 Rimpatrio del veicolo.
! Avvertenze: prestazioni operanti quando il motoveicolo (a causa di un sinistro AVVENUTO ALL’ESTERO) non sia utilizzabile e/o l’Assicurato, infortunato, necessiti assistenza. Sono presenti limiti di indennizzo e limitazioni, si rimanda ai relativi ar- ticoli delle condizioni per i dettagli.
• Prestazione valida solo in Italia e senza limiti chilometrici
Art. 51 Auto sostitutiva sul posto
LE CONDIZIONI DI POLIZZA ILLUSTRANO LE MODALITA’ DI RICHIESTA DI ASSISTENZA PER I CASI SOPRA ELENCATI
4. Soggetti esclusi dall’assicurazione
Si rinvia all’Art. 2.1 Qualifica di terzi – Soggetti esclusi dall’assicurazione, delle condi- zioni generali, Titolo I, per l’individuazione dei soggetti esclusi dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
! Avvertenze: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’As- sicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa ces- sazione dell’assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l’Assicurato
devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio (Art. 3)
6. Premio di Polizza
Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E’ concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento seme- strale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%. Si vedano gli articoli 5.1 Parte I e 2.1 Parte II per gli aspetti di maggior dettaglio.
Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla ta- riffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture assicurative accessorie de- scritte nella Parte II della Polizza.
Qualora la Polizza preveda il frazionamento del premio, questo, essendo unico e indivi- sibile, è dovuto per l’intero anno.
Le Coperture assicurative oggetto della presente Polizza, verranno sospese dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Il premio della Copertura assicurativa 1 è comprensivo del compenso provvigionale previsto per l’intermediario. L’aliquota provvigionale e l’importo trattenuto dall’inter- mediario (per la sola Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi deri- vante dalla circolazione dei veicoli a motore) sono esposti sul Preventivo di polizza e sulla Polizza (calcolati in rapporto al Premio annuo comprensivo di imposte e dell’ali- quota per il servizio Sanitario Nazionale).
E’ consentito il pagamento del premio nelle seguenti modalità:
- Assegno
- Bonifico bancario.
! Avvertenze: è previsto il rimborso del premio pagato e non goduto (al netto delle aliquote per il Servizio Sanitario Nazionale e delle Imposte), nel caso di tra- sferimento di proprietà del motoveicolo (Art. 8, punto a), nei casi di cessazione del rischio (dettagliati all’Art. 10) e nel caso di furto del motoveicolo (art. 15).
Il diritto al rimborso del premio prevede la consegna da parte dell’Assicurato di documentazione descritta negli articoli sopra citati.
7. Informativa in corso di contratto
L’Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della Polizza, contenente le informazioni riferite alla scaden- za della Polizza stessa riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti e si riserva la facoltà di inviare al Contraente una proposta di prosecuzione del Contratto per una ulteriore annualità comunicando il premio da versare per la proroga della Polizza.
! Avvertenze: l’attestazione sullo stato del rischio non viene emessa nei casi elencati all’art. 11.4
8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito
Nel caso di assicurazione di Motoveicolo precedentemente assicurato con altra compagnia, Cargeas acquisisce direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica, attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio.
La Polizza viene assegnata alla classe CU riportata sull’attestazione, come stabilito dalle Condizioni di Assicurazione.
Qualora all’atto della stipulazione del contratto, l’attestazione sullo stato del rischio non sia presente nella banca dati, Cargeas acquisisce l’ultimo attestato di rischio utile, e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, che permetta la ricostruzione della posizione assicurativa; in caso di totale assenza dell’attestazione sullo stato del rischio nella banca dati degli atte- stati, la dichiarazione viene effettuata dal Contraente per l’intero quinquennio precedente.
Nel caso in cui la Polizza per il medesimo Motoveicolo sia stipulata dopo la scadenza indi- cata sull’Attestazione sullo stato del Rischio acquisito in via telematica, ma nel periodo di validità dello stesso, la Polizza è assegnata alla classe di merito indicata, dietro consegna di una dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Nel caso l’Attestazione sullo stato del Rischio sia scaduta, dietro consegna di una dichiara- zione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile (per assicurare il medesimo Motoveicolo indicato nell’Attestazione sullo stato del Rischio) viene assegnata la classe di merito 14 della TABELLA 2 (Condizione F Bonus Malus) – Parte I.
È possibile assegnare la Polizza di un ulteriore nuovo Motoveicolo (di Prima Immatricolazio- ne o qualora sia in corso il passaggio di proprietà) alla classe di merito risultante dall’ultima attestazione conseguita su altra polizza, nei termini indicati dalla TABELLA 2 di cui alla Con- dizione F Bonus/Malus, delle Condizioni di Assicurazione - Parte I (L. n. 40 del 02/04/2007).
! La dichiarazione richiesta, determina il completamento dell’attestazione sullo stato del rischio che ha validità di 5 anni dalla data del rilascio, con ricostruzione della posizione assicurativa a assegnazione della corretta classe di merito (salvo i casi stabiliti dalla L. n. 40 del 02/04/2007); Cargeas verifica la correttezza delle di-
chiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto.
! La classe di merito CU indicata sull’attestato è comune a tutte le compagnie, è pertanto un utile strumento di confronto fra proposte di differenti Imprese.
9. Proposta di proroga del Contratto - Recesso
Nei casi in cui sia stata stipulata la Garanzia 1 - Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore (e la Garanzia 4 – Tutela Legale e/o la Garanzia 5 - Assistenza), il contratto di assicurazione avrà durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione e si risolve automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta. Il contratto di assicurazione non prevede, dunque, nei casi in cui sia stata stipulata la Garanzia 1 - Responsabilità Civile verso Terzi, il tacito rinnovo ed il contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazio- ne preventiva.
In tal caso l’Impresa si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di assicurazione, di anno in anno, una proposta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità comunicando l’approssimarsi della scadenza contrattuale e il premio da versare per la proroga della Polizza. Il Contraente potrà prorogare gli effetti della Polizza, per una ulteriore annualità, recandosi presso un in- termediario incaricato dall’Impresa al fine di fornire il proprio consenso espresso alla proroga ed effettuare il pagamento del premio con le modalità indicate dall’interme- diario stesso.
Qualora il Contraente decida di non rinnovare il contratto, l’Impresa manterrà comunque operante la Garanzia 1 - Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore fino alla data di effetto di un nuovo contratto responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ma non oltre il quindicesimo gior- no successivo alla scadenza del presente contratto.
Per maggiori informazioni si rinvia all’art. 14 delle Condizioni Generali – Titolo I. Fuori dai casi in cui sia stata stipulata anche la Garanzia 1 - Responsabilità Civile verso Terzi, il con- tratto di assicurazione si rinnoverà tacitamente con l’effetto che, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di du- rata non inferiore all’anno, sarà rinnovato per una durata pari a un anno, e così successi- vamente.
Qualora l’Impresa intenda rinnovare il contratto con condizioni di Premio diverse da quelle precedentemente convenute, dovrà comunicare al Contraente il nuovo Premio almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il Premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di contratto comunicate dall’Impresa. In questo caso si appli- ca a favore dell’Assicurato il termine di tolleranza previsto dall’art.1901, secondo comma, del C.C. Per maggiori informazioni si rinvia agli artt. 3 e 7 delle Condizioni Generali – Parte II.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
11. Regime fiscale
I premi imponibili di polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le imposte di legge:
• Garanzia Responsabilità civile verso terzi:
- aliquota contributo al S.S.N. 10.5%
- aliquota Imposte 12,5% (*)
• Xxxxxxxx Xxxxxx Legale: aliquota imposte 12,5%
• Garanzia Assistenza: aliquota imposte 10%
• Altre garanzie presenti: aliquota imposte 13,5%
(*) fatto salvo l’applicazione da parte delle Province del D. Lgs 6 Maggio 2011 n. 68 Art. 17 che prevede un’oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o diminuzione. La tabella con l’aggiornamento delle delibere provinciali è consultabile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Procedura per il risarcimento del danno
La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
Per i dettagli si richiama l’attenzione sull’art. 12.
Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 CdA), si applica la nuova procedura di risarcimento diretto. L’Impresa risarcisce al proprio assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.
! Avvertenze: la procedura è valida UNICAMENTE per i seguenti casi:
• in caso di collisione tra due veicoli a motore compresi i ciclomotori registrati
nell’archivio nazionale (D.P.R. 153/06);
• se i due veicoli coinvolti sono identificati, immatricolati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, assicurati con Impresa italiana oppure con Impresa estera che ha aderi- to al sistema del risarcimento diretto;
• quando la collisione avviene sul territorio Italiano, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.
La procedura opera in caso di:
• danni ai veicoli;
• lesioni personali di lieve entità ai conducenti non responsabili in tutto o in parte;
• danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato e/o del conducente.
L’assicurato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, in presenza delle condizioni sopra indicate, deve inviare all’Impresa richiesta di risarcimento mediante lette- ra raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax al numero indicato dall’operatore del call-center.
Non è ammesso l’invio della richiesta di risarcimento in via telematica.
Nei casi diversi da quanto riportato nelle AVVERTENZE, quindi se il sinistro non rientra nella procedura di risarcimento diretto, deve essere inoltrata richiesta all’assicuratore del civilmente responsabile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e, in caso di decesso, i documenti seguenti:
• stato di famiglia della vittima;
• dichiarazione da parte degli eredi relativa alla spettanza o meno di prestazioni da parte di assicuratori sociali.
Entro i termini stabiliti dalla legge, l’assicuratore del civilmente responsabile ha l’obbligo di comunicare al danneggiato l’entità della somma offerta per il risarcimento dei danni, o i motivi se non ritiene di procedere al risarcimento. L’eventuale azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, deve essere promossa nei confronti dell’Impresa che assicura il civilmente responsabile.
! Avvertenze: la denuncia di sinistro deve essere presentata entro tre giorni dall’accadi- mento o dal giorno in cui l’Assicurato ne è a conoscenza (Art. 12). In caso di mancata presen- tazione della denuncia di sinistro si applica l’Art 1915 del Codice Civile. Il termine entro il qua- le si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.
Facsimile Di Denuncia Xx Xxxxxxxxxxxx (Come Da Art. 143 D.Lgs 7/9/2005 N° 209) Allegato Alle Condizioni Di Polizza.
I danni subiti dal terzo trasportato sono risarciti dall’assicuratore del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro entro i limiti del massimale minimo determinato per legge. Qualora il danno sia superiore, il trasportato danneggiato si può rivolgere all’assi- curatore del civilmente responsabile, a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al massimale minimo di legge (Art. 141 CdA).
Art. 145 CdA - Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148, l’azione per il risarci- mento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero no- vanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.
Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicu- razione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro vei- colo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
Art. 148 CdA - Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all’Art. 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili
per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e moti- vata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
L’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del dan- no, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso.
L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione (denuncia).
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione provve- de al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
! Avvertenze: Il pagamento dell’Indennizzo, quando l’Impresa non si sia avvalsa della facoltà di cui all’Art. 56, è eseguito entro trenta giorni dalla data della liquidazione.
L’Impresa ha facoltà, prima di pagare l’Indennizzo, in caso di sinistri che hanno interes- sato le garanzie INCENDIO E FURTO ed EVENTI SPECIALI, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria (Art. 52).
L’elenco completo dei centri liquidativi di CARGEAS Assicurazioni S.p.A. è consultabile nel sito xxx.xxxxxxx.xx, alla voce “chi siamo”, ”rete liquidativa”.
13. Sinistri da circolazione con controparti estere
Il luogo di svolgimento di eventuale arbitrato è la città sede dell’Istituto di Medicina legale più vicina all’Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli. Si rimanda all’Art.
13.1 per le modalità inerenti alla richiesta di risarcimento dei danni nei seguenti casi: Art. 13.1, punto a) risarcimento dei danni subiti in Italia, causati da un veicolo immatricolato all’estero; Art. 13.1, punto b) risarcimento dei danni avvenuti all’estero, causati da un veicolo imma- tricolato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo;
Art. 13.1, punto c) risarcimento dei danni avvenuti all’estero, subiti in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, a causa di un veicolo non identificato o non assicurato.
L’articolo regola inoltre il caso di danni subiti all’estero a causa di un veicolo non immatri- colato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo.
14. Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro
Nel caso in cui il contratto sia stipulato nella forma Bonus/Malus, è facoltà dell’assicurato che ha causato uno o più sinistri, rimborsare tali sinistri per non incorrere all’annualità suc- cessiva nella prevista maggiorazione della classe di merito e del relativo premio, indipen- dentemente dall’eventuale rinnovo del contratto, nelle seguenti modalità:
• il sinistro NON rientra nella convenzione CARD (pertanto l’importo liquidato viene indi- cato nella comunicazione e nell’attestazione sullo stato del rischio, vedi Art. 6). In questo caso il Contraente può rimborsare all’Impresa gli importi da essa liquidati per tutti o per par- te dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale;
• il sinistro RIENTRA nella convenzione CARD, (pertanto l’importo liquidato NON E’ A CONOSCENZA DI CARGEAS ASSICURAZIONI E NON VIENE INDICATO nella co- municazione e nell’attestazione sullo stato del rischio, vedi Art. 6). In questo caso il Contraente deve rivolgere richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP
– Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx), ovvero al proprio intermediario che fornirà informazioni e potrà effettuare per conto dell’assicurato la richiesta suddetta.
15. Accesso agli atti dell’impresa
L’accesso agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguarda- no. Il Contraente deve inviare richiesta scritta a CARGEAS Assicurazioni S.p.A. (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario) a mezzo rac- comandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta.
Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo.
La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimen- to del sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si- tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso.
Qualora l’impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richie- sto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’ar- ticolo 148, comma 5, del Codice, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.
L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l’eventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta di accesso, indi- cando gli elementi non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale rifiuto o la limitazione all’accesso, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso non puo’ essere in tutto o in parte esercitato.
(Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del Codice, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del contraente o dell’assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone conte- stuale informazione al richiedente).
16. Reclami
Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che può essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento,
di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Eventuali reclami possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, anche utiliz- zando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno essere trasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo:
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ovvero il recla- mo non sia stato accolto o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il reclamante potrà rivolgersi direttamente all’IVASS nel caso di eventuali reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazione o la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
il nuovo reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze; dovrà essere trasmesso a:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’av- vio dell’istruttoria, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione del re- clamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al recla- mante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall’acquisizione degli eventuali elementi mancanti.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare reclamo direttamente all’IVASS o al si- stema estero competente individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx.
GLOSSARIO
La presente sezione della Nota Informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo relativo ai Motoveicoli per trasporto persone, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto assi- curativo.
Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al Motoveicolo
costituenti normale dotazione di serie, senza sup- plemento al prezzo base di listino, compresi gli ap- parecchi fono audiovisivi;
Accessorio non di serie: installazione stabilmente fissata al Motoveicolo
successivamente all’acquisto dello stesso;
Aggravamento del rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del Rischio,
con aumento delle probabilità del danno su cui è calcolato il Premio;
Alienazione del motoveicolo: vendita, consegna in conto vendita, demolizione,
rottamazione, esportazione definitiva del Moto- veicolo, cessazione della circolazione del Moto- veicolo;
Apparecchi fonoaudiovisivi: radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, man-
gianastri, registratori, televisori, dispositivi di na- vigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati sul Motoveicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettromeccanico o meccanico;
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicura- zione;
Assicurazione: insieme di coperture assicurative prestate all’Assi- curato tramite la polizza;
Attestazione sullo stato documento rilasciato dall’Impresa, nel quale sono
del rischio: indicate le caratteristiche del Rischio assicurato;
Atto vandalico: atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l’altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri;
Azione del fulmine: l’effetto provocato da una scarica elettrica naturale
avvenuta nell’atmosfera;
Beneficiario: la persona alla quale deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza in caso di morte dell’Assicurato in conseguenza di Infortunio;
CARD: convenzione tra assicuratori per il risarcimento di- retto (Art. 150 del Codice delle Assicurazioni);
Carta verde: è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un Motoveicolo di entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) obbligatoria nel Paese visitato;
Classe di merito CU: è la classe Bonus/Malus di “Conversione Universa-
le” (CU) quale riferimento per tutte le Imprese di assicurazione (Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006 e Provvedimento ISVAP n.2590 dell’8 febbraio 2008), da riportare nelle Attestazioni sullo stato del Rischio per forme tariffarie che prevedono maggio- razioni o riduzioni di Premio in relazione al verificar- si o meno di Sinistri durante il periodo di osservazio- ne, comprese le forme miste con Franchigia;
Certificato di circolazione: documento con annotati i dati costruttivi del ciclo-
motore e identificativi dell’intestatario;
Cliente: chi richiede o usufruisce di prestazioni, prodotti o servizi erogati presso gli Intermediari o dall’Impresa;
Codice delle assicurazioni: decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e
successivi regolamenti di esecuzione;
Colpa grave: azione od omissione colposa per le quali la negli- genza, l’imperizia e l’imprudenza sono particolar- mente gravi;
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza;
Consap S.p.A: Concessionaria servizi assicurativi pubblici;
Copertura: Copertura offerta con il contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1882 del Cod. Civ.;
Degrado: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sosti- tuire sul Motoveicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del Motoveicolo al momento del Sinistro e il suo va- lore a nuovo;
Denuncia sinistro: comunicazione scritta dell’accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il Motoveicolo assicurato e che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri;
Dolo: previsione e volontà delle conseguenze illecite di un’azione o un’omissione;
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura as- sicurativa prestata dall’Impresa, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione;
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pres- sione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità;
Estorsione: sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa;
Eurotax: pubblicazione – due ruote – di Sanguinetti Editore, per motocicli e ciclomotori;
F.G.V.S.: Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: provve- de alla corresponsione dell’indennizzo in caso di dan- ni provocati da veicoli non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquida- zione coatta amministrativa al momento dell’inci- dente o che vi vengano poste successivamente;
Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione informativa da con-
segnare al Contraente, composto da: Nota Informati- va, Condizioni di Assicurazione, Glossario;
Franchigia: importo contrattualmente pattuito, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sini- stro e detratto dal danno accertato e liquidabile a ter- mini di polizza. Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati al danno dopo la detrazione di tale importo;
Furto: la sottrazione del bene assicurato a colui che lo de- tiene al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Garanzia: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale l’Impresa si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. respon- sabilità civile verso terzi, incendio e furto, eventi speciali...);
Gestione giudiziale: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della
vertenza in fase di azione giudiziaria;
Gestione stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della
vertenza prima dell’inizio dell’azione giudiziaria;
Impresa: CARGEAS ASSICURAZIONI S.p.A.;
Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma;
Indennizzo: l’importo dovuto all’Assicurato in caso di Sinistro ai sensi delle Condizioni di Assicurazione;
Infobike: banca dati di Editoriale Domus, per la determina- zione del valore dei Motoveicoli nuovi o usati;
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed ester- na che produce lesioni fisiche obiettivamente con- statabili;
Intermediario: svolge attività di intermediazione presentando, proponendo e concludendo contratti assicurativi; agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
Invalidita’ permanente: la perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile
della capacità a qualsiasi lavoro, indipendente- mente dalla professione svolta;
ISVAP dal 1° gennaio 2013 IVASS: ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIO-
NI, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;
Liquidazione: pagamento all’Assicurato prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato;
Massimale: l’esborso massimo garantito dall’impresa in caso di sinistro;
Minimi: importi contrattualmente pattuiti, espressi in cifra fissa, che rimangono a carico dell’Assicurato per ogni sinistro e detratti dal danno accertato, costi- tuiscono il limite inferiore nel caso di applicazione della percentuale di scoperto;
Motoveicoli: ciclomotori, motocicli e motocarrozzette, quadri- cicli leggeri;
Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell’I- SVAP che l’Impresa deve consegnare alla Contra- ente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative all’Impresa, al contratto stesso e alle caratteristi- che assicurative e finanziarie della polizza;
Optional: l’installazione stabilmente fissata al motoveicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;
Pagamento elettronico: sistemi di pagamento P.O.S. (Point Of Sale), nei lo- cali ove previsto;
Parti: il Contraente e l’Impresa;
Perdita totale: il Furto totale senza ritrovamento, l’Incendio totale e il Furto totale con ritrovamento nel caso in cui il valore del danno superi l’80% del valore commer- ciale del bene;
Periodo di osservazione: periodo valido ai fini della corretta osservazio-
ne dei Sinistri nel periodo di Copertura. Il “Primo periodo” inizia dal giorno della decorrenza della Polizza e termina 60 giorni prima della scadenza della Copertura; i “periodi successivi” hanno du- rata di dodici mesi e decorrono alla scadenza del periodo precedente;
Polizza: contratto di assicurazione costituito dalla Scheda di Polizza, dal Certificato, dalla Carta Verde e dalle Condizioni di Assicurazione che provano e discipli- nano l’Assicurazione;
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico;
Premio: l’importo complessivamente dovuto dal Contraen- te, determinato in funzione dei dati del contraente, del motoveicolo e di ogni altro elemento di perso- nalizzazione tariffaria;
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge;
Preventivo: Documento rilasciato dall’Impresa, o tramite l’in- termediario presso la Filiale, ai sensi dell’art. 131 del Codice delle Assicurazioni;
Prezzo d’acquisto: il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto, o dal-
la Banca dati Infobike di Editoriale Domus;
Proprietario: l’intestatario P.R.A., ovvero chi ha titolarità del diritto di proprietà per Motoveicoli e Quadricicli (compreso il coniuge in comunione dei beni);
Quadriciclo trasporto persone: è assimilabile agli Autoveicoli fino a 569,5 cc, il
Quadriciclo che ecceda la massa a vuoto fino a 400 Kg. o superi i 15 Kw di potenza;
RAPINA: la sottrazione del bene assicurato mediante violen- za o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti;
Regolamento trasparenza: Il Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010;
Responsabilita’ principale: nel caso di Sinistro che coinvolga due Veicoli, è
il grado di responsabilità prevalente attribuito ad uno dei conducenti dei Veicoli stessi, nel caso di più Veicoli coinvolti è il grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti;
Responsabilita’ paritaria: nel caso di Sinistro che coinvolga due o più Vei-
coli, è il grado di responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei Veicoli coin- volti;
Richiesta danni: comunicazione scritta effettuata ai sensi degli artico- li 148 (procedura di risarcimento) e 149 (risarcimento diretto) del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all’assicuratore del responsabi- le civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale;
Risarcimento: l’importo dovuto dall’Impresa al terzo danneggiato in caso di Xxxxxxxx;
Risarcimento diretto: Procedura per ottenere il risarcimento dei danni su-
biti in un sinistro RCA direttamente dall’Impresa in- vece che dall’assicuratore del veicolo responsabile;
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;
Rivalsa: l’esercizio del diritto che l’Impresa ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell’in- teresse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dalla Polizza;
Scoperto: importo contrattualmente pattuito, espresso in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro e detratto dal danno accertato e liquidabile a termini di polizza. Se presente un mi- nimo in cifra fissa, questo ne costituisce il valore inferiore. Eventuali limiti di indennizzo saranno ap- plicati al danno dopo la detrazione di tale importo;
Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa;
Somma assicurata: l’importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rap-
presenta il limite massimo dell’Indennizzo contrat- tualmente stabilito;
Stanza di compensazione: ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il
complesso di regolazioni contabili dei rapporti eco- nomici tra imprese partecipanti alla Card;
SURROGAZIONE: il diritto che l’Impresa ha di sostituirsi all’Assicu- rato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabi- le civile o di altro coobbligato;
Terzi: persone fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione;
Valore a nuovo: il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momen- to della prima immatricolazione del motoveicolo, aumentato del prezzo degli optional, se assicurati;
Valore commerciale: quotazione risultante dalle analisi di mercato del
settore, rilevabile dalla Banca Dati Infocar di Edito- riale Domus.
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxx Xxxxx Xxxx
POLIZZA GLOBALE MOTOVEICOLI
PARTE I
Condizioni di Assicurazione .................................................................. pag. 2 di 48
Garanzia 1 - Responsabilità Civile verso terzi.................................... pag. 2 di 48
PARTE II
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 23 di 48
GARANZIA 2 - COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI................................................................................ pag. 26 di 48 GARANZIA 3 - INCENDIO E FURTO ..................................................... pag. 27 di 48
GARANZIA 4 - TUTELA LEGALE............................................................ pag. 29 di 48
GARANZIA 5 - ASSISTENZA.................................................................. pag. 33 di 48
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI..................................................... pag. 45 di 48
PARTE I
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
GARANZIA 1 - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE - TITOLO I
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assicura, in conformità alle norme del C.d.A., i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a ti- tolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del motoveicolo descritto in contratto; limitatamente all’accesso nelle aree aero- portuali, il massimale di responsabilità civile verso terzi, si intende ridotto al mini- mo previsto per legge indipendentemente da quanto indicato nel contratto. L’assi- curazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei motoveicoli in aree private. L’Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condi- zioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti ri- entranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del motoveicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preli- minari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di esercitazioni alla guida dell’allievo se, ove previsto, non ha preso po- sto anche persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore ovvero se le stesse avvengono senza l’osservanza delle disposizioni in vigore;
- nel caso di motoveicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’os- servanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
- nel caso di motoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effet- tuato senza la prescritta licenza;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in confor- mità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di motoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’in- fluenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzio- ne ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92, n. 285.
Nei predetti casi, ed in tutti gli altri casi dove non sono possibili eccezioni derivan- ti dal contratto ai sensi dell’art. 144 C.d.A., l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi.
L’Impresa, limitatamente ai ciclomotori non registrati nell’archivio nazionale, eserci- terà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente fino ad un massimo di € 2.500 qualora al momento del sinistro risultino alla guida persone diverse dal Contraente o non appartenenti al nucleo familiare del Contraente stesso, e che abbiano causato il sinistro in una Regione diversa dalla Regione di residenza del Contraente. Il diritto di rivalsa non verrà esercitato qualora il sinistro sia accaduto entro 100 chilometri dalla residenza del Contraente.
Art. 2.1 – Qualifica di terzi – Soggetti esclusi dall’Assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicu- razione obbligatoria il solo conducente del motoveicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2 del Codice delle Assicurazioni “l’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il traspor- to”, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbliga- toria, limitatamente ai danni alle cose:
a) il proprietario del motoveicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circo- stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita to- tale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell’indennizzo non- chè la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 144 del C.d.A.
Art. 4 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vatica- no, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonchè per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.
L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), non siano barrate.
L’Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. A, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art.1901, 2° comma del C.C., l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata re- stituzione all’Impresa: l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.
Art. 5 - Pagamento del Premio - effetto della Copertura assicurativa
Il Premio dovuto dal Contraente è quantificato nella Scheda di Polizza, sulla base dei criteri ivi indicati.
La Copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successi- ve scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C. Il pagamento deve essere eseguito presso l’Intermediario cui è assegnata la Polizza, che è autorizzato a rilasciare il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore, nonché le quietanze emesse dalla Direzione dell’Impresa.
Art. 5.1 - Modalità di pagamento del Premio
Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E’ concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento seme- strale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%.
Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla ta- riffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture assicurative accessorie de- scritte nella Parte II della Polizza.
Qualora la Polizza preveda il frazionamento del premio, questo, essendo unico e indivi- sibile, è dovuto per l’intero anno.
Le Coperture assicurative oggetto della presente Polizza, verranno sospese dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 6 - Adeguamento del premio
L’Impresa, trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della Polizza, contenente le informazioni riferite alla scadenza
della Polizza stessa e si riserva la facoltà di trasmettere una proposta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità comunicando il premio da versare per la pro- roga della Polizza.
Art. 7 - Forma assicurativa e durata del contratto
Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nella scheda di polizza.
Il contratto di assicurazione ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione e si risolve automaticamente alla scadenza, salvo quanto previsto dal se- condo comma dell’art. 14 – Proroga del contratto – Periodo di tolleranza.
Art. 8 - Trasferimento della proprietà del motoveicolo
Nel caso di trasferimento di proprietà del motoveicolo o della sua consegna in conto vendita, previa consegna del certificato di trasferimento della proprietà o dichiarazione del concessionario per l’acquisizione del motoveicolo in conto vendita, il Contraente può chiedere alternativamente:
a. la risoluzione del contratto; a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
b. che il contratto sia reso valido per altro motoveicolo di sua proprietà o di pro- prietà del coniuge in comunione dei beni; l’Impresa rilascerà il certificato e l’e- ventuale Carta Verde, per il nuovo motoveicolo, previo eventuale conguaglio del premio; qualora il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni, e tale veicolo non rientri nel me- desimo settore tariffario del precedente, si provvederà all’emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il premio pagato e non goduto. Nel caso in cui il motoveicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il Contraente ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro motoveicolo intestato ad uno di essi.
c. la cessione del contratto di assicurazione; eseguito il trasferimento di proprietà il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa con contestuale distruzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde, la quale prenderà atto del- la cessione mediante emissione di appendice rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti; l’alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l’Impresa non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio; per l’assicu- razione dello stesso motoveicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Nel caso in cui l’acquirente del motoveicolo documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso motoveicolo, l’Impresa assicu- ratrice del motoveicolo ceduto all’acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del motoveicolo, la parte di premio pa- gata e non goduta deve essere calcolata a partire dal momento della consegna in conto vendita del motoveicolo stesso. Per i contratti con frazionamento del premio l’Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
Art. 9 - Sospensione in corso di contratto
Non è consentita la sospensione del contratto in corso d’anno per i Motoveicoli, inoltre, non si possono sospendere i contratti inferiori all’anno e quelli amministrati a libro matricola.
Art. 10 - Cessazione di rischio
a. Per distruzione o esportazione del motoveicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione od esportazione defini- tiva del motoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circo- lazione e della targa di immatricolazione e a distruggere il certificato e l’even- tuale Carta Verde.
b. Per demolizione del motoveicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del motoveicolo, il Con- traente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo copia del certifi- cato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del motoveico- lo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a distruggere il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
Il contratto si risolve e l’Impresa rimborsa in ragione di 1/360 la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione sopra indicata, limitatamente ai ciclomotori non registrati nell’ar- chivio nazionale, il rimborso viene determinato unicamente nell’ipotesi di demo- lizione certificata. Nel caso in cui la demolizione, la distruzione o l’esportazione definitiva siano successive alla eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del premio avviene a partire dalla data di sospensione. Qualora il Contra- ente chieda che il contratto relativo al motoveicolo demolito, distrutto od espor- tato sia reso valido per un altro motoveicolo di sua proprietà, l’Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo motoveicolo. Qualora il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all’emis- sione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraen- te il premio pagato e non goduto.
Art. 11 - Attestazione dello stato di rischio
11.1 – RILASCIO
Ad ogni scadenza annuale e qualunque sia la forma tariffaria con cui è stata sti- pulata la Polizza, l’Impresa consegna l’attestazione sullo stato del rischio per xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 00 giorni prima della scadenza della Polizza stessa, purché si sia concluso il periodo di osservazione.
L’obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web dell’Impresa, dalla quale ogni contraente può accedere alla propria area assicurativa. E’ prevista, su richiesta del contraente, la consegna dell’attestazione sullo stato del rischio a mezzo posta elettronica.
L’Attestazione sullo stato del Rischio riporta l’indicazione dei Sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni di validità della Polizza.
In caso di richiesta del Contraente o di altro avente diritto, per il rilascio dell’At- testazione sullo stato del Rischio effettuata durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 134, comma 1 bis del Codice delle Assicurazioni, l’Impresa, entro quindici giorni da tale richiesta, rilascia l’Attestato sullo stato del Rischio relativo all’ultima scadenza contrattuale conclusasi, con indicazione dei Sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni di validità della Polizza.
11.2 - Rilascio dei duplicati
Il Contraente, può effettuare in qualunque momento la richiesta dell’Attestazione sullo stato del Rischio, l’Impresa o l’intermediario che gestisce il contratto, entro quindici giorni dalla richiesta del Contraente ne rilascia un duplicato.
Analoga procedura verrà applicata dall’Impresa anche nei casi di richiesta effettua- ta da altri aventi diritto, quali:
- proprietario diverso dal Contraente;
- nel caso di usufrutto, all’usufruttuario;
- nel caso di patto di riservato dominio, all’acquirente;
- nel caso di locazione finanziaria, al locatario.
Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta, espressamente rilasciatagli dall’avente diritto, nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell’avente diritto.
Gli attestati di rischio rilasciati nelle modalità sopra descritte, non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto
11.3 - Contenuto dell’attestazione sullo stato del rischio
L’Attestazione sullo stato del Rischio contiene:
a. la denominazione dell’Impresa;
b. il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se si tratta di Contraente persona giuridica;
c. i medesimi dati di cui alla lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro aven- te diritto;
d. il numero della Polizza;
e. i dati della targa del veicolo per la cui circolazione la polizza è stipulata, ovvero quando non sia prescritta i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
f. la forma tariffaria in base alla quale è stata stipulata la Polizza;
g. la data di scadenza della Polizza per la quale l’Attestazione sullo stato del Ri- schio viene rilasciata;
h. la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione della Polizza per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenien- za ed assegnazione, nel caso la Polizza sia stata stipulata sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazioni di premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del periodo di os- servazione contrattuale, ivi comprese le forme tariffarie miste con Franchigia;
i. l’indicazione del numero di Sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, inten- dendosi per tali i Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei Sinistri con responsabilità principale e del numero dei Sinistri con responsabilità paritaria, per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’Assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non devono essere indicati i Xxxxxxxx che il Contraente abbia provveduto a rimborsare all’impresa al fine di evitare la maggiorazione del Premio avvalendosi della facoltà contrattualmente prevista;
j. la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
k. gli eventuali importi delle Franchigie, richiesti e non corrisposti dall’Assicurato.
E’ fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con “libro matricola”, l’Im- presa non rilascia l’Attestazione sullo stato del Rischio per i veicoli rimasti sotto Copertura assicurativa per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l’Attesta- zione sullo stato del Rischio deve essere rilasciata, nelle modalità previste all’art.
11.1 al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell’inserimento del veicolo in Polizza e termina due mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa successiva.
E’ fatta salva diversa modalità della consegna degli attestati sullo stato del rischio, concordata tra le Parti, di cui Cargeas mantiene evidenza.
Nel caso di Polizza stipulata con ripartizione del Rischio tra più Imprese, l’Attesta- zione sullo stato del Rischio deve essere rilasciata dalla “delegataria”.
11.4 - Mancato rilascio dell’Attestazione sullo stato del rischio:
L’Impresa non rilascia l’Attestazione sullo stato del Rischio nel caso di:
a) sospensione della Copertura assicurativa nel corso del contratto, qualora non sia stato concluso il periodo di osservazione;
b) Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
c) Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato paga- mento di una rata di Premio;
d) Xxxxxxx annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, qualora non sia stato concluso il periodo di osservazione;
e) cessione della Polizza contratta per alienazione del Motoveicolo assicurato.
Con periodo di osservazione concluso, per i punti a) e d) l’Impresa invia al Con- traente la relativa attestazione sullo stato del rischio, nelle modalità previste al punto 11.1.
Art. 12 - Modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Mini- stro per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs 7/9/2005
n. 209 e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Inoltre, ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. la denuncia deve contenere i dati anagrafici (Nome cognome, Xxxxx e Data di nascita, Residenza) e il
Codice Fiscale del conducente del motoveicolo al momento del sinistro, nonchè, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprie- tario, Conducente del motoveicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e l’indicazione delle Autorità intervenute. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Nel caso di sinistro occorso in Italia con automobilista straniero in possesso di Carta Verde, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’UCI (Ufficio Centrale Italiano – Corso Sempione 39 – 20145 Milano). In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, si appli- ca l’art. 1915 del Codice Civile per l’omesso avviso di sinistro.
Art. 12.1 - Incidenti stradali con controparti estere
a) risarcimento dei danni subiti in Italia:
I soggetti residenti in Italia, in caso di incidente provocato da un veicolo immatri- colato all’estero, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicu- rato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica Italiana.
Per richiedere il risarcimento dei danni subiti, inviare lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX indicando i seguenti dati:
- Nazionalità e targa del veicolo estero
- Caratteristiche tecniche del veicolo estero
- Tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)
- Marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, ecc.)
- Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero
- Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero
- Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero
- Estremi dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l’esatta indicazione del Comando di ap- partenenza e della località
- Copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo CID), se disponibile
- Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile
- Descrizione dell’incidente
b) risarcimento dei danni avvenuti all’estero, causati da un veicolo immatricolato in uno degli stati dello spazio Economico Europeo.
- Nel caso di incidente accaduto in uno degli Stati del sistema “Carta Verde”, provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economi- co Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), i soggetti danneggiati possono agire direttamente contro l’Impresa di Assicurazione che copre la Responsabilità civile del responsabile.
c) risarcimento dei danni avvenuti all’estero, subiti in uno degli stati dello spazio Economico Europeo, a causa di un veicolo non identificato o non assicurato.
Il soggetto che ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unio-
ne Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l’assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax 0000000000 - xxx.xxxxxx.xx), quale organismo di indennizzo nazionale.
In caso di incidente all’estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento va inviata all’assi- curatore e/o proprietario del veicolo estero. (Esempio: Incidente in Svizzera provoca- to da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all’assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero).
Se però il veicolo che ha causato l’incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l’incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau del Paese dell’incidente, purchè il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L’elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde.
(Esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).
Art. 13 - Gestione delle vertenze
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stra- giudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarci- mento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non sia- no da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 14 - Proroga del contratto - Periodo di tolleranza
Il contratto di assicurazione ha durata annuale o, su richiesta dell’assicurato, di anno più frazione di anno e si risolve automaticamente alla scadenza, senza obbligo di di- sdetta, fermo restando che l’Impresa manterrà operanti le garanzie fino alle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. Tale estensione di ulteriori 15 gior- ni viene meno alla data di efficacia di una eventuale nuova polizza stipulata con la medesima Impresa o con altra impresa assicurativa a copertura del medesimo rischio. Fermo quanto sopra, l’Impresa si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni pri- ma della scadenza del contratto di assicurazione, di anno in anno, una proposta di pro- secuzione del contratto per una ulteriore annualità comunicando l’approssimarsi della scadenza contrattuale e il premio da versare per la proroga della Polizza. Il Contraente potrà prorogare gli effetti della Polizza, per una ulteriore annualità, recandosi presso un intermediario incaricato dall’Impresa al fine di fornire il proprio consenso espresso alla proroga ed effettuare il pagamento del premio con le modalità indicate dall’inter- mediario stesso. Effettuando il pagamento del premio entro la scadenza del contratto in corso con le modalità indicate dall’intermediario, fermo restando il periodo di tolle- ranza previsto dal comma che precede, il Contraente accetta la proposta di xxxxxxx e la durata del contratto sarà prolungata di un anno. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la cessazione della Polizza a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.
Art. 15 - Risoluzione del contratto per il furto del motoveicolo
In caso di furto del motoveicolo e di circolazione avvenuta contro la volontà del proprie- tario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, l’assicurazione cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente. Il contratto è risolto ed il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità. A deroga dell’art. 1896, primo comma, secondo periodo del codice civile, l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio riguardante il residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. L’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.
Art. 16 - Negoziazione assistita – Mediazione – Foro competente
All’esito delle procedure di cui agli artt. 145, 148 e 149 CAP, nel caso in cui insorga una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli, la parte che intende esercitare in giudizio la relativa azione deve, tramite il suo avvocato, promuo- vere, preliminarmente ed a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, una negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e ss. del D.L. 132/2014.
L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari.
Eccezion fatta per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da rc auto, per i quali sussiste l’obbligo di cui al D.L. 132/2014 in materia di negoziazione assistita, in tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia. In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di mediazione, deposi- tata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedibilità dell’eventuale doman- da giudiziale.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Poliz- za o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di Residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Contraente rivesta la qualifica di consumato- re ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo del contraente.
Art. 17 - Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 19 - Competenza per i reclami stragiudiziali
La competenza per eventuali reclami in ordine al presente contratto di assicurazione è dell’I- VASS – Servizio Tutela Utenti con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L’ASSICURAZIONE
DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA E SPECIALI (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE
RICHIAMATE E/O SE CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)
Premessa
L’assicurazione dei rischi indicati nelle Condizioni Aggiuntive che seguono è rego- lata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione degli Artt. 2, secondo comma, 8 e 17, nonchè per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle nor- me disciplinanti l’assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoindicate Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 del C.d.A.
A. Motoveicoli adibiti a scuola guida
L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’e- saminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’ef- fettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
B. Danni a cose di terzi trasportati su motocarrozzette date a noleggio con conducente L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Proprie- tario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati; rimangono comunque esclusi denaro, preziosi, titoli, nonchè bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
D. Rivalsa dell’Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di eccezioni previste all’Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni e rivalsa”, rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
- guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confer- mata entro 2 mesi dalla data del sinistro; è tuttavia facoltà dell’Impresa attivare le procedure di rivalsa nel caso in cui l’Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione.
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in con- formità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
F. Bonus/Malus
1) La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzio- ni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel “periodo di osservazione” definito al comma seguente: per i Ciclomotori, Mo- tocicli e Motocarrozzette, si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti o decrescenti, determinate secondo le tabelle seguenti.
TABELLA 1 Coefficienti applicabili al settore V Ciclomotori, Motocicli e Motocarrozzette. | ||
Classi di merito 1 – 18 CARGEAS / CU | Variazione percentuale in diminuzione del premio, quantificata tra la classe di provenienza e la classe assegnata | Coefficienti di determinazione del premio con evoluzione bonus/malus |
1 | -4,00% | 0,48 |
2 | -5,66% | 0,50 |
3 | -5,36% | 0,53 |
4 | -9,68% | 0,56 |
5 | -6,06% | 0,62 |
6 | -5,71% | 0,66 |
7 | -5,41% | 0,70 |
8 | -5,13% | 0,74 |
9 | -4,88% | 0,78 |
10 | -6,82% | 0,82 |
11 | -6,38% | 0,88 |
12 | -6,00% | 0,94 |
13 | -16,67% | 1,00 |
14 | -14,29% | 1,20 |
15 | -22,22% | 1,40 |
16 | -28,00% | 1,80 |
17 | -16,67% | 2,50 |
18 | 3,00 |
Ai sensi dell’art 133 del Codice delle assicurazioni private, così come modificato dall’art 34 bis del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, si specifica che in caso di assenza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio saranno applicate automaticamente alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della nuova stipulazione, secondo i coefficienti indicati nella colonna centrale della tabella di cui sopra.
2) Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi ai fini dell’osservazio- ne i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla pri- ma annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3) All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito risultante dalla sottoriportata TABELLA 2:
TABELLA 2 | ||
Situazioni possibili | Classe di assegnazione | Documenti necessari |
Applicabili alla stessa tipologia di veicolo e riferite a tutti gli appartenenti al Nucleo Familiare se non diversamente specificato | ||
Motoveicolo già assicurato con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus. | Classe di assegnazione CU risultante dall’attestazione dello stato di rischio rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe CARGEAS come da tabella 3A. | Eventuale dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione. |
Motoveicolo già assicurato con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus. | Classe di assegnazione CU, risultante nell’attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe CU / CARGEAS determinata come da tabella 3 A. | Eventuale dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione. |
Motoveicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o registrato per la prima volta nell’Archivio Nazionale dei veicoli. | Classe CU 14 - Classe CARGEAS 14 | Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione. |
Motoveicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. o registrato per la prima volta dopo voltura nell’Archivio Nazionale dei veicoli. | Classe CU 14 – Classe CARGEAS 14 | Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione ovvero appendice di cessione del contratto. |
Ciclomotore assicurato per la prima volta dopo il passaggio di proprietà, non registrato nell’Archivio Nazionale dei veicoli. | Classe CU 14 – Classe CARGEAS 14 | Certificato di idoneità, dichiarazione del passaggio di proprietà ai sensi degli artt. 1892 e 1893 ovvero appendice di cessione del contratto |
Motoveicolo di proprietà di Persona Fisica immatricolato per la prima volta al P.R.A. o a seguito di voltura, da assicurare: a) in aggiunta ad altro motoveicolo attualmente assicurato, che abbia conseguito l’attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere ma che abbia conseguito l’ultimo attestato non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza. | D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / CARGEAS risultante dall’ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito. | Eventuale dichiarazione del contraen- te per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione. |
Motoveicolo già assicurato all’estero. Motoveicolo di proprietà di Persona Fisica o del coniuge in regime di comunione dei beni. | Classe CU 14, o la classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. | Dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione. |
Motoveicolo già assicurato all’estero. Motoveicolo di proprietà di Persona Fisica da assicurare: a) in aggiunta ad altro Motoveicolo attualmente assicurato, che abbia conseguito l’attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere ma che abbia conseguito l’ultimo attestato non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza. | D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / CARGEAS risultante dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. | Dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe di asse- gnazione Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di proprietà. |
Motoveicolo consegnato in conto vendita e restituito entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà. a) precedente contratto CARGEAS Assicurazioni già sostituito; b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito. | Classe di merito CU / CARGEAS risultante dall’ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito per il medesimo Motoveicolo. | Dichiarazione dell’incaricato alla ven- dita, con annotazione del mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà. Eventuale dichiarazione del contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. |
Motocicli, ciclomotori e motocarrozzette, assicurati in sostituzione in corso d’anno di veicoli di diverso settore. | Classe CU / CARGEAS risultante dall’attestato di rischio di CARGEAS Assicurazioni ovvero della preceden- te Compagnia che comunque non potrà essere inferiore (per i veicoli indicati in tabella) a quella CU indicata per il corrispettivo anno di stipula. | Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circo- lazione/proprietà. Eventuale dichiara- zione del contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. |
TABELLA 3A Per motoveicoli mancanti della classe di merito di conversione universale (CU) |
Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità pregressa, per assunzioni con attestazione dello stato del rischio e classe CU mancante (Provvedimento n. 2590 dell’ 8 Febbraio 2008). |
a) Con riferimento alla classe d’ingresso 14^ si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (escluso pertanto l’annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale. |
Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile). Anni senza sinistri Classe di merito 5 9 4 10 3 11 2 12 1 13 0 14 |
b) Si considerano quindi tutti gli eventuali sinistri, pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compreso l’anno in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione. |
TABELLA 4 | |||||
classe di collocazione CU / CARGEAS in base ai sinistri osservati. | |||||
classi di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 sinistri o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Regole evolutive comuni previste dal provvedimento CIP 5 Maggio 1993 |
4) In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di mancata pro- secuzione alla scadenza annuale del contratto di assicurazione per mancato utiliz- zo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente (ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile), l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla sca- denza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
5) Alla stipulazione di un contratto di responsabilità civile verso terzi, Cargeas, per via telematica, acquisisce l’attestazione sullo stato del rischio direttamente attraverso l’accesso dalla banca dati degli attestati di rischio.
6) All’atto della stipulazione del contratto, qualora l’attestazione sullo stato di rischio non risulti presente nella Banca dati per qualsiasi motivo, Cargeas acquisisce tele- maticamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il resi- duo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., con cui ricostruire la posizione assicurativa al fine di una corretta assegnazio- ne della classe di merito.
x. Xxxxxxx il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, non sia in grado di informare Cargeas in merito al proprio grado di responsabilità e Cargeas non sia in grado di reperire l’informazione tempestivamente, la classe di merito assegnata è quella risultante dall’ultimo attestato di rischio presente in banca dati
b. In caso di impossibilità ad acquisire per via telematica l’attestato, a segui- to della completa assenza in Banca dati, Cargeas richiede al contraente la dichiarazione di cui al punto 6 per l’intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, Cargeas potrà acquisire precedente documenta- zione, quale attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente, a supporto della dichiarazione rilasciata. In assenza di docu- mentazione probatoria l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.
7) Assunto il contratto in relazione ai punti 6, 6 a) e 6 b), Cargeas verifica in forma tempestiva la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, procedendo, nel caso, alla riclassificazione del contratto stesso.
8) Per le annualità successive a quella della stipulazione, la Polizza, è assegnata all’at- to del rinnovo alla classe di merito di pertinenza in base alla TABELLA 4 di regole evolutive, a seconda che l’Impresa, per Sinistri con accertata responsabilità prin- cipale, abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione pagamenti, anche a titolo parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti. Qualora la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti di altri veicoli coinvolti, la Polizza non subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad an- notazione del grado di responsabilità nell’Attestato sullo stato del rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi Sinistri con responsabili-
tà del conducente del Motoveicolo assicurato. Ai fini della variazione della classe a seguito di più Sinistri, la percentuale di responsabilità cumulata, che darà luogo all’applicazione del malus, deve essere pari ad almeno il 51%, considerata in un periodo temporale di cinque anni. La mancanza di risarcimento dei danni, anche in forma parziale, in presenza di denuncia di Xxxxxxxx o di richiesta di risarcimento, considera la Polizza immune da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
9) Nel caso la Polizza si riferisca a Motoveicolo già assicurato nella forma tariffaria Bonus/Malus, per durata inferiore all’anno, pertanto senza generazione dell’atte- stazione sullo stato del rischio, il Contraente come previsto dai punti 6, 6 a) e 6 b) rilascia dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c.
10) Nel caso in cui la Polizza si riferisca a Motoveicolo già assicurato all’estero, il Con- traente come previsto dal punto 6 b) rilascia dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c.
11) Nel caso in cui la Polizza si riferisca a Motoveicolo assicurato presso CARGEAS o altra Impresa, e rubato, la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito corrispon- dente alla classe CU o interna CARGEAS risultante dall’ultima Attestazione sullo stato del Rischio presente nella banca dati degli attestati.
12) Nel caso in cui un Sinistro già archiviato come senza seguito venga riaperto con re- sponsabilità principale, si procederà, all’atto della prima proroga di contratto suc- cessivo al pagamento anche a titolo parziale del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati al comma 5) e applicazione della TABELLA 4.
13) E’ data facoltà al Contraente per la tariffa Bonus/Malus, di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella nelle seguenti modalità:
a) qualora il Sinistro NON rientri nella convenzione CARD, offrendo all’Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale;
b) qualora il sinistro RIENTRI nella convenzione CARD, rivolgendo richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx), ovvero al pro- prio intermediario che fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per con- to dell’Assicurato la richiesta suddetta.
14) In caso di sostituzione della Polizza è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia cambio di settore tariffario
(es: da settore Autovettura a settore Motociclo), sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
15) La sostituzione del Motoveicolo dà luogo a sostituzione della Polizza solo nel caso di alienazione del Motoveicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, di- struzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di una nuova Polizza. Tuttavia, in caso di Furto del Motoveicolo assicurato il proprietario può beneficiare, con le modalità previste dal quarto comma – lettera a), per altro Motoveicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni, della classe di merito maturata. Qualora la nuova Polizza sia stipulata presso altro assicuratore, l’Impresa, su richiesta del Contraente, è tenuta a rilasciare entro 15 gg. l’attestato di rischio relativo all’ultima annualità effettivamente conclusa.
16) La Copertura assicurativa, per il Motoveicolo rubato e ritrovato, è priva di efficacia dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia del Furto alle Auto- xxxx, come previsto dall’art. 15) - Risoluzione del contratto per Furto del Motovei- colo. Il proprietario provvede, nelle modalità previste al quarto comma – lettera a) all’obbligo dell’assicurazione prima di porre in circolazione il Motoveicolo, ai sensi dell’art. 122 Codice delle Assicurazioni.
17) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del Motoveicolo avvenuto dopo la data di risoluzione contratto della Polizza.
H. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza
L’Impresa, a parziale deroga dell’Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, ri- nuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario/locatario e/o del con- ducente del veicolo indicato in polizza – autorizzato da proprietario se persona diversa nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’Art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285.
I. Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde La validità dell’assicura- zione per il veicolo descritto nella Carta Internazionale di Assicurazione veicoli a moto- re - Carta Verde, all’uopo rilasciata, viene estesa ai danni che il veicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla Carta Verde stessa. Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di assicura- zione obbligato- ria, la garanzia si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti della legge sull’assicurazione stessa.
L’Impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell’assicurazione obbligatoria del Paese visi- tato (dan- ni e cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato). La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, l’Impresa risponde an- che dei danni che si verifi- chino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del
premio o delle rate di premio successive, alla condi- zione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restitu- zione all’Impresa; l’uso del documento al di là della data di cessazione della polizza è illecito e comporta re- sponsabilità e sanzioni di legge.
PARTE II
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE
(Esclusa la Garanzia 1 - Responsabilità Civile verso Terzi e la Garanzia 5 - Assistenza “ Noproblem”)
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a cir- costanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonchè l’annullamento del contratto, ai sensi degli artt 1892,1893 e 1894 C.C.
Art. 2 - Pagamento del Premio - effetto della Copertura assicurativa
Il Premio dovuto dal Contraente è quantificato nella Scheda di Polizza, sulla base dei criteri ivi indicati.
La Copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello del- la scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le suc- cessive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C. Il pagamento deve essere eseguito presso l’Intermediario cui è assegnata la Polizza, che è autorizzato a rilasciare le quietanze emesse dalla Dire- zione dell’Impresa.
Art. 2.1 - Modalità di pagamento del Premio
Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E’ concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento seme- strale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%.
Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla ta- riffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture assicurative accessorie de- scritte nella Parte II della Polizza.
Qualora la Polizza preveda il frazionamento del premio, questo, essendo unico e indivi- sibile, è dovuto per l’intero anno.
Le Coperture assicurative oggetto della presente Polizza, verranno sospese dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 3 - Adeguamento del premio
Qualora l’Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di Polizza, con condizioni di Premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare
al Contraente il nuovo Premio almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il Premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di contratto comunicate dall’Impresa. In questo caso si applica a favore dell’Assicurato il termine di tolleranza previsto dall’art.1901, secondo comma, del X.X.
Xxx. 0 - Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamen- to del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonchè la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 X.X.
Xxx. 0 - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Nel caso di diminuzione del Rischio, l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro - (Non applicabile alla Copertura 1 Responsabilità Civile verso Terzi)
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l’Impresa, con preavviso di trenta giorni, possono recedere da ciascuna delle garanzie previste dalla Polizza. Nel caso in cui a recedere sia l’Impresa, verrà rimborsato al Contraente, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio relativa al periodo di Xxxxxxx non corso, escluse soltanto le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 7 - Rinnovo del contratto
La polizza cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza annuale senza obbligo di disdetta. L’Impresa manterrà operanti le coperture assicurative fino alle ore 24,00 del quin- dicesimo giorno successivo alla scadenza, ma cesserà qualora venga sottoscritta una nuova polizza stipulata per il medesimo rischio.
Art. 8 - Variazione del Rischio - Alienazione del Motoveicolo
Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione all’Impresa, indicando gli estremi della variazione stessa. In caso di alienazione del Motoveicolo identificato nel contratto:
a. seguita da sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione all’Impresa, indicando le caratteristiche del nuovo Motoveicolo; dal momento dell’a- lienazione l’Assicurazione non è più valida per il Motoveicolo alienato e diviene valida per il nuovo Motoveicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta, ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, dall’ora di accettazione di questo;
b. non seguita da sostituzione con altro, il Contraente deve darne comunicazione imme- diata all’Impresa; in caso di mancata comunicazione il Contraente rimane obbligato al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. L’Assicurazione, se il Premio è pagato, continua a favore dell’acquirente per quindici giorni da quello dell’alienazione. Trascorso questo termine, se l’acquirente non avrà sottoscritto l’appendice di cessione del contratto a suo nome, l’Assicurazione resterà
sospesa fino alle ore 24 del giorno dell’eventuale sottoscrizione della suddetta appen- dice ed il contratto, comunque, si estinguerà alla sua naturale scadenza.
L’Impresa, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni. Per le variazioni che comportino diminu- zione o aggravamento del rischio, vale quanto previsto dagli artt. 1897, 1898 del C.C.
Art. 9 - Variazione nella persona del Contraente
Le variazioni nella persona del Contraente devono essere comunicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi all’Impresa, la quale, nei trenta giorni successivi, ha la facoltà di recedere, da ciascuna delle garanzie previste dalla Polizza, con preavviso di quin- dici giorni, mettendo a disposizione del Contraente la quota di Premio ad esse relativa per il periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 10 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione all’Impresa della stipulazione di altre Po- lizze per i medesimi Rischi ai quali si riferisce la presente Assicurazione. L’Impresa, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni.
Art. 11 - Estensione territoriale
La Copertura assicurativa vale in caso di Sinistro avvenuto per i Veicoli a motore nel terri- torio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. La Copertura assicurativa vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indi- cate sulla Carta Verde, non siano barrate.
Art. 12 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 13 - Foro competente - Mediazione
In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia. In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di mediazione, deposita- ta presso uno di tali organismi, quale condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di Residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Contraente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo del contraent
13.1 - Competenza per i reclami stragiudiziali
La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell’IVASS – Servizio Tutela Utenti con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
- 00000 XXXX. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
GARANZIA 2 – COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art. 15 - Oggetto dell’Assicurazione
Premesso che le prestazioni che seguono sono regolate, in quanto applicabili, anche dalle stesse Condizioni Generali di Assicurazione che regolano il Titolo I della GARANZIA 1 Responsabilità Civile verso Terzi, l’Assicurazione si estende anche ai punti che seguono:
15.1 - Responsabilità civile dei trasportati
L’Assicurazione comprende, nei limiti dei massimali indicati in Polizza, la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del Motoveicolo assicurato, per danni involon- tariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al Motoveicolo stesso.
15.2 - Xxxxx provocati dai figli minori
L’Impresa nei limiti dei massimali indicati in Polizza assicura la responsabilità civile deri- vante all’Assicurato per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emanci- pati o delle terze persone soggette a sua tutela e con lui conviventi, ai sensi del 1comma dell’art. 2048 C.C., a seguito della circolazione del Motoveicolo assicurato, purchè avve- nuta all’insaputa dell’Assicurato stesso.
15.3 - Spese di dissequestro
L’Impresa assicura, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro, l’assistenza legale per la pro- cedura di dissequestro del Motoveicolo assicurato, che sia stato sequestrato dall’autorità giudiziaria a seguito di incidente derivante dalla circolazione.
15.4 - Danni per soccorso vittime della strada
L’Impresa rimborsa, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro, le spese sostenute dall’As- sicurato per eliminare i danni da imbrattamento del Motoveicolo assicurato, conseguenti all’opera di trasporto e/o soccorso di persone vittime di incidente stradale.
15.5 - Collisione con veicoli non assicurati
L’Impresa, in caso di incidente da circolazione con altro veicolo identificato con targa ma non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile Auto, provvede al risarcimento dei danni cagionati al Motoveicolo indicato in Polizza, a condizione che esista verbale o denuncia alle Autorità del fatto accaduto. L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell’art. 2054 C.C. con il limite di € 5.000.
15.6 - Ricorso Terzi
L’impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che questi sia tenuto a
pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di Incendio, Esplosione e Scoppio del Motoveicolo indicato in Polizza, quando non si trovi in circolazione ai sensi di Legge. L’Assicurazione è prestata sino a concorrenza di € 260.000 per Sinistro.
Sono comunque esclusi:
a. i danni da inquinamento dell’ambiente, cioè conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
b. i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato del conducente o del proprietario del Motoveicolo. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazio- ne o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell’Impresa.
GARANZIA 3 - INCENDIO E FURTO
Art. 16 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Motoveicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione nonchè gli Accessori non di Serie e/o Optional a seguito di:
a. Incendio, Esplosione, Scoppio, azione del fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
b. Furto (consumato o tentato), Rapina ed Estorsione, compresi i danni arrecati al Moto- veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Motoveicolo stesso. Sono altresì compresi i danni subiti dal Motoveicolo assicurato durante la circolazio-
ne dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.
Art. 16.1 - Valore da assicurare
Per i motoveicoli, il valore da assicurare dovrà essere desunto dalle banca dati Info- bike di Editoriale Domus. In caso di Assicurazione di Accessori non di Serie, il valore da assicurare deve comprendere il costo degli stessi comprovato da fattura o titolo equipollente. Per i motoveicoli non riportati nella Banca Dati Infobike, in caso di mo- toveicolo di prima immatricolazione si farà riferimento al valore pubblicato su Euro- tax Due Ruote giallo, mentre per motoveicoli già immatricolati il valore commerciale è determinato dalla media dei valori pubblicati su Eurotax Due Ruote giallo e blu.
Art. 16.2 - Adeguamento del valore assicurato
In occasione del consenso per la prosecuzione del contratto, il Contraente trasmetterà all’Impresa, in caso di contratti con presenza di Società di Leasing o Vincolatarie, di- chiarazione delle stesse, al fine di adeguare con le modalità previste al precedente art. 16.1, il valore del Motoveicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell’art. 3, Parte II della Polizza.
Art. 17 - Esclusioni
L’Assicurazione non comprende:
a. i danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
b. i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nu- cleare o di radioattività;
c. i danni determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assi- curato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Motoveicolo assicurato;
d. i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio nonchè quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
e. il furto e i danni derivanti da Furto, nel caso di motoveicoli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
f. il furto e i danni derivanti dal Furto se non avvenuto congiuntamente al Moto- veicolo, per gli “Accessori di Serie”, “Accessori non di Serie”, “Optional”, parti di ricambio o singole parti del Motoveicolo, se non incorporati allo stesso.
Art. 18 - Scoperto a carico dell’Assicurato
Salva diversa pattuizione, in caso di Furto, Rapina o Estorsione, l’Impresa corri- sponde all’Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:
MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE 15% con il minimo di € 206
CICLOMOTORI 15% con il minimo di € 206
Art. 19 - Deroga allo Scoperto
La deroga allo Scoperto non è applicabile ai motocicli, ciclomotori e motocarrozzette.
Art. 20 - Recuperi
L’Assicurato è tenuto ad informare l’Impresa non appena abbia notizia del recupero del Motoveicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell’Indennizzo sarà computato in detrazione dell’Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato si obbliga a rila- sciare all’Impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l’Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra l’Assicurato e l’Impresa secondo i rispettivi interessi. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato; in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull’importo cos“ ottenuto verrà ricalcolato l’Indennizzo a termini di Polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l’Indennizzo precedentemente pagato.
GARANZIA 4 - TUTELA LEGALE
Per qualsiasi informazione contattare il n° 02.49980500 oppure inviare una e-mail all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx.
Art. 21 - Massimale di polizza
Le garanzie previste vengono prestate fino al massimale indicato nel modulo di polizza per singolo sinistro, senza limite per anno assicurativo.
Art. 22- Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assume a proprio carico, nel limite del massimale convenuto nel modulo di polizza, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ai casi indicati all’art. 22.2 (Rischi assicurati).
Tali oneri sono:
1 le spese per l’intervento di un Legale incaricato della gestione del caso assicu- rativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclu- sione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabili- scono compensi professionali;
2 le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di parte e di Periti purchè scelti in accordo con l’Impresa;
3 le spese per attività investigativa e/o informativa nel limite di € 500,00=;
4 le spese per l’IVA relative all’attività di Avvocati o Consulenti Xxxxxxx, qualora il Contraente non sia autorizzato alla detrazione di imposta;
5 le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.);
6 le spese di giustizia, quali ad es. contributo unificato, tassa di registro, ecc;
7 le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da CARGEAS Assicurazioni S.p.A – Ufficio Tutela Legale -, o quelle di soccom- benza in caso di condanna dell’Assicurato;
8 spese processuali nel procedimento civile, così come liquidate in sentenza.
E’ garantito l’intervento di un solo Legale per ogni grado di giudizio, territorial- mente competente ai sensi dell’art. 26.2 (Libera scelta del Legale).
Nel caso in cui l’eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi in un luogo diverso da quello di residenza dell’Assicurato, le spese, i diritti della sola di domiciliazione di un Avvocato iscritto presso il Foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente, saranno a carico dell’Impresa nel limite di € 1.000,00.
Art. 22.1 - Assicurati
Le garanzie previste dall’art. 22 - Oggetto dell’Assicurazione - vengono prestate a favore: del proprietario, del locatario in base ad un contratto di leasing, del conducente autoriz- zato, per fatti e/o eventi connessi alla circolazione del motoveicolo indicato in polizza.
Art. 22.2 - Rischi assicurati
La garanzia assicurativa vale per:
1 azione di recupero danni subiti dal motoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente
per fatti illeciti compiuti da terzi limitatamente ai casi in cui si applica la procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del Codice delle Assicurazioni nonché per i casi di cui agli artt. 126, 151, 152, 153 e art. 298 D.Lgs. 209/2005;
2 azione di recupero danni subiti dal motoveicolo assicurato, dalle cose e dal con- ducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi in cui opera la procedura di “Risarcimento Diretto” di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni esclusiva- mente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dall’Impresa ai sensi dell’art. 8 del DPR254/2006 ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono escluse le eventuali spese sostenute dall’Assicurato a qualsiasi titolo (quali l’attivi- tà del Legale o le spese relative alla valutazione medico legale di parte), nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dall’Impresa;
3 sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni al motoveicolo assicurato, alle cose trasportate dal conducente in conseguenza di fatti illeciti di terzi;
4 sostenere la difesa nella qualità di imputato in procedimenti penali per delitti colpo- si e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
5 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali con- nessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudi- cato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, l’Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La garanzia opera in deroga all’art. 22.3 punto 5 – Delimitazioni.
6. azione di recupero di danni subiti dal motoveicolo assicurato, dalle cose e dal con- ducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi di cui agli Artt. 126, 151, 152, 153 e Art. 298 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209;
7 assistenza nei procedimenti di dissequestro del motoveicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale; prestazione questa non cumulabile con altre garanzie previste nelle condizioni particolari quale Comple- mentare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 15.3 – Spese di dissequestro);
Art. 22.3 - Delimitazioni
L’assicurazione non è operante:
1. se il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida del motoveicolo, oppu- re se il motoveicolo viene utilizzato in difformità alle prescrizioni risultanti dal- la carta di circolazione oppure, se circolante senza la prescritta revisione, se il motoveicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA salvo che l’Assicurato, alla guida del motoveicolo, xxxxxx non proprietario, fornisca dimo- strazione di non essere a conoscenza della violazione degli obblighi di cui al D. Lgs. Nr. 209/2005;
2 per la conduzione di motoveicolo sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 N.C.d.S.) di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.) e/o psicotrope;
3 in presenza di accertata violazione dell´art. 189 N.C.d.S. (Comportamento in caso di incidente), salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione dal proce- dimento penale instauratosi;
4 per le azioni di recupero dei danni tutti subiti dal/dai trasportati sul motoveicolo assicurato;
5 per le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato
6 in materia fiscale ed amministrativa (a titolo esemplificativo ricorsi relativi a multe, ammende e sanzioni in genere);
7 in relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
8 per controversie derivanti da fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terrori- smo,terremoto, sciopero o serrate. La garanzia è invece operante qualora l’Assicu- rato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;
9 per controversie derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, batte- riologiche o chimiche;
10. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
11. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene condannato in sede penale anche non definitivamente;
12. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o di aeromobili;
13. per controversie di natura contrattuale.
L’assicurazione non comprende:
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
Art. 23 - Limiti territoriali
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione di Responsabilità Civile Auto prestata dall’Impresa.
Art. 24 - Decorrenza della garanzia
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel pe- riodo di validità della stessa e più precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione, salvo diversa indicazione. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia s’intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro/caso assicurativo si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro/caso as- sicurativo stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per inizio del sinistro/caso assicurativo si intende il momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcinamento o il momento in cui l’assicurato avrebbe cominciato a violare norme di legge. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti ma, il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra di loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.
Art. 25 - Obblighi in caso di sinistro, produzione delle prove e allegazione dei docu- menti necessari per la prestazione assicurativa
Se l’Assicurato richiede l’attivazione della garanzia assicurativa, deve:
1 informare immediatamente, in modo completo e veritiero, l’intermediario assicu- rativo al quale è assegnata la polizza oppure l’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa
del sinistro/caso assicurativo, fornendo una precisa descrizione dei fatti che hanno originato la controversia stessa, nonchè gli atti, i documenti e gli altri elementi ne- cessari alla ricostruzione della vicenda;
2 comunicare il nominativo del Legale che intende incaricare per la tutela dei suoi in- teressi fornendo ogni informazione completa e veritiera indicando i mezzi di prova, fornendo ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
L’Assicurato inoltre, è tenuto a regolarizzare, a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari (a titolo esemplificativo e non esausti- vo: verbali, certificati medici) per la gestione del sinistro/caso assicurativo. In ogni caso ml’Assicurato deve trasmettere all’Impresa – Ufficio Tutela Legale -, entro 5 giorni, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro/caso assicurativo.
Art. 25.1 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro/caso assicurativo, l’Impresa - Ufficio Tutela Legale - si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la sua difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei ter- mini indicati all’art. 25.2 (Libera scelta del Legale). La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta concrete possibilità di successo, fatta salva l’autorizzazione dell’Impresa. Dopo la denuncia di sinistro, effettuata secondo le modalità di cui all’art. 25 l’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione dell’Impresa
– Ufficio Tutela Legale -.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione del sinistro/caso assicurativo, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle Parti contribuirà al pagamento del proprio arbitro; l’Impresa contribuirà a corrispondere le spese del Presidente del Collegio arbitrale indipendentemente dall’e- sito della procedura arbitrale. L’Impresa – Ufficio Tutela Legale - avvertirà l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecu- zione forzata l’Impresa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due accessi.
Art. 25.2 - Libera scelta del Legale
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi, fermi restando i limiti di cui all’art. 22 e nei limiti del massimale pre- visto (art. 21).Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, l’Impresa può nominare di- rettamente il Legale, al quale l’Assicurato ha facoltà di conferire mandato. Le modalità operative sopra esplicitate, valgono anche per la nomina di Xxxxxx, il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall’Impresa.
L’Impresa non è responsabile dell’operato dei Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.
Art. 26 - Recupero delle somme
Competono integralmente all’Assicurato, i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi;
competono invece all’Impresa che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competen- ze e le spese liquidate all’Assicurato giudizialmente o transattivamente.
Art. 27 - Prescrizione
Il diritto dell’Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro/caso assicu- rativo viene denunciato all’Impresa decorsi due anni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza (Art. 2952 II comma – Codice Civile).
Art. 28 - Oneri fiscali
Le spese di bollo, le tasse, le imposte e i contributi conseguenti alla prestazione della presente garanzia sono a carico dell’Assicurato anche se il loro pagamento sia stato anticipato dall’Impresa.
GARANZIA 5 – ASSISTENZA
SEZIONE I – ASSISTENZA AUTO PLATINUM
Definizioni particolari di sezione
ASSICURATO: la persona fisica che conduce il veicolo indicato, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.
FURTO: l’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
GUASTO: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funziona- mento di sue parti tali da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
INCENDIO: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoe- stendersi e propagarsi.
INCIDENTE: qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale ad esempio collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danni tali da:
- determinarne l’immobilizzo;
- consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi;
- essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l’Assicurato.
PRESTAZIONE: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’assicurato, nell’accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovve- ro nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
RAPINA: il reato previsto all’art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sot- traendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
VEICOLO: ai sensi degli artt. 47 e successivi del Nuovo Codice della Strada si intende il veicolo a motore di oltre 50 cc, immatricolato in Italia con targa italiana, con non più di 15 anni di vetustà, non adibito ad uso pubblico, né a noleggio, né a scuola guida.
PRESTAZIONI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA
Art. 29 - Soccorso stradale
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, foratura, furto parziale o tentato, smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento batteria o mancato av- viamento in genere o venisse trovato dopo furto o rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistance, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccanica più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo, per i sinistri avvenuti in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i sinistri avvenuti in Italia.
- fino ad un importo massimo di Euro 180,00 per sinistro avvenuto all’Estero.
Sono esclusi dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indi- spensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equi- valenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
- l’errato rifornimento che non comporti un guasto al veicolo.
Art. 30 - Depannage/officina mobile
Prestazione valida solo in Italia e UE dove possibile
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non esse- re in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale (Officina Mobile) che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione “Soc- corso Stradale”.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all’intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto duran- te la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
Art. 31 - Recupero fuoristrada del veicolo
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di Euro 180,00.
Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l’utilizzo di mezzi eccezionali, l’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il massimale sopra indicato.
Sono escluse dalla prestazione:
- i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della merce trasportata.
Art. 32 - Veicolo in sostituzione
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto par- ziale, furto totale (con ritrovamento) o rapina per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Or- ganizzativa che gli metterà a disposizione un veicolo in sostituzione. Tale veicolo, adi- bito ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, sarà reso disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio del veicolo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 5 giorni conse- cutivi compresi il sabato e i festivi.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previ- sti dalla Casa Costruttrice
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comun- que cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relative al veicolo in sostituzione
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versate di- rettamente dall’Assicurato
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere accordata e autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un documento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.
Art. 33 - SOS incidente
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- supportare nella raccolta dei dati da trasmettere alla Compagnia di assicurazioni a seguito di incidenti avvenuti all’estero;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assi- stenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all’estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti.
Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.
Art. 34 - Consulenza medica
Qualora l’Assicurato in seguito ad incidente necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
Si precisa che tale consulto considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI È VERIFICATO OLTRE I 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA
Art. 35 - Spese d’albergo
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo fino a Euro 100,00 a per- sona al giorno, per un massimo di Euro 300,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Sono escluse dalla prestazione
- le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.
Art. 36 - Rientro o proseguimento del viaggio
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all’estero oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Orga- nizzativa provvederà a fornire all’Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L’autovettura in
sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità appli- cate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico:
- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 300,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall’Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo di Euro 500,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall’estero;
- il costo del taxi fino ad un massimo di Euro 50,00 utilizzabile dall’Assicurato per raggiungere la sua residenza, la stazione, l’aeroporto, la stazione di noleggio, il porto;
- il costo del noleggio dell’autovettura per un massimo di due giorni.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà co- munque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull’autovettura a nolo.
Art. 37 - Recupero del veicolo riparato
Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell’immobilizzo, la Struttura Organizza- tiva fornirà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per sinistro avvenuto all’estero.
Art. 38 - Autista a disposizione a seguito d’infortunio
Qualora,a seguito d’incidente, l’Assicurato abbia subito lesioni tali da non essere in grado di guidare il veicolo per un infortunio e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell’autista.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare.
PRESTAZIONI VALIDE SOLO PER SINISTRI AVVENUTI ALL’ESTERO
Art. 39 - Rientro sanitario
Qualora l’Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale, ne- cessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario (solo in Europa);
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utiliz- zato per il rientro dall’Assicurato.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 10.000,00 complessivi per sinistro e per anno assicurativo.
Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, pos- sono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sani- tarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamen- te le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicu- rato è ricoverato.
Art. 40 - Trasporto salma
Qualora, a seguito d’incidente stradale, si verificasse il decesso dell’Assicurato, la Strut- tura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di Euro 2.600,00 complessivi per sinistro e per anno anche se coinvolgente più assicurati.
Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l’even- tuale recupero della salma.
Art. 41 - Rientro con un familiare
Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l’assistenza sanitaria all’Assicurato durante il viaggio, ed un compagno di viaggio assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rien- trare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti:
- fino alla concorrenza massima di Euro 300,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’Italia;
- fino alla concorrenza massima di Euro 500,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’estero.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del compagno di viaggio.
Art. 42 - Viaggio di un familiare
Qualora l’assicurato, o i passeggeri del veicolo, venissero ricoverati in un istituto di cura, a causa di incidente stradale, per un periodo superiore a 7 giorni, la struttura organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dei biglietti fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
Art. 43 - Accompagnamento dei minori
Qualora, a seguito di incidente stradale, l’assicurato in viaggio si trovasse nell’impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 300,00 per persona assicurata se il rientro avviene in Italia e di Euro 500,00 per persona assicurata se il rientro avviene all’estero.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
Art. 44 - Interprete a disposizione
Qualora l’assicurato, a seguito d’incidente, venisse ricoverato, a seguito di incidente,
in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la struttura organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto. Massimale:
I costi dell’interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.
Art. 45 - Anticipo spese di prima necessità
Qualora l’assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente in seguito a guasto, incidente, incen- dio, rapina, furto o furto parziale del veicolo, la struttura organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 600,00.
Massimale:
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 600,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ri- cevuto adeguate garanzie di restituzione. L’importo delle fatture pagate da Europ Assi- stance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00. Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’ assicurato;
- i casi in cui l’ assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
Obblighi dell’assicurato:
L’assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessa- ria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 46 - Anticipo cauzione penale
Qualora l’assicurato fosse arrestato o minacciato d’arresto, in seguito a incidente stra- dale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse prov- vedervi direttamente ed immediatamente, la struttura organizzativa provvederà a pa- gare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’assicurato, la cauzione penale.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.200,00. L’importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.200,00. La prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’ estero che comportino violazione delle disposizioni in ma- teria vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l ’assicurato;
- i casi in cui l’assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adegua- te garanzie di restituzione.
Obblighi dell’assicurato:
L’assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessa- ria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell’importo anticipato. L’assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 47 - Segnalazione legale
Qualora l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di as- sistenza legale la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà per conto dell’Assicurato, a richiesta dello stesso, il paga- mento della parcella fino all’equivalente in valuta locale di Euro 1.100,00.
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 1.100,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie. L’importo delle fatture pagate da Europ Assistance a tito- lo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 1.100,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
La prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali o corrispondenti Europ Assistance.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra ne- cessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo antici- pato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 48 - Recupero del veicolo dopo il furto o rapina
Qualora il veicolo venisse ritrovato dopo il furto o rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permet- tergli di recuperare il veicolo.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di Euro 400,00 per sinistro avvenuto all’estero.
Art. 49 - Invio pezzi di ricambio
Qualora l’assicurato, trovandosi all’estero, necessitasse di pezzi di ricambio indispen- sabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per guasto, in- cidente, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Organizzativa prov-
vederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del veicolo, con spese a carico di Europ Assistance fino alla concorrenza di Euro 500,00 per anno assicurativo, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. Eu- rop Assistance non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimborsate dall’assicurato al suo rientro in Italia;
- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione;
- i casi in cui l’assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance ade- guate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Obblighi dell’assicurato:
L’assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio. La struttura organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all’inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L’assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali. L’assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 50 - Rimpatrio del veicolo
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto ten- tato o parziale, rapina tentata, avvenuti all’estero, per i quali fosse necessario un fer- mo per la riparazione superiore ai cinque giorni lavorativi presso un’officina della casa costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la struttura organizza- tiva, con mezzi appositamente attrezzati, effettuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo prescelto dall’assicurato in Italia.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo del rimpatrio a carico di Europ Assistance se superiore al valore commercia- le del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro. Per valore commerciale del veicolo si intende il valore dello stesso, al momento del sinistro, come riportato sul numero di “quattro ruote” del mese di accadimento del sinistro;
- il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli accessori eventualmente rubati;
- il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di furto alle autorità di polizia locali;
- il caso in cui l ’entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecuzione del viaggio.
Obblighi dell’assicurato:
Nel caso in cui il veicolo si trovi in paesi al di fuori dell’unione europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l’assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la struttura organizzativa.
SEZIONE II - ASSISTENZA STOP & GO
(ASSISTENZA AUTO PLATINUM + AUTO SOSTITUTIVA SUL POSTO)
Tutto quanto previsto alla Sezione I ASSISTENZA AUTO PLATINUM, integrato con la seguente prestazione AUTO SOSTITUTIVA SUL POSTO.
Art. 51 - Auto sostitutiva sul posto
(Prestazione valida solo in Italia e senza limiti chilometrici)
Qualora venga erogata la prestazione “Soccorso Stradale”, l’Assicurato potrà contat- tare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione, 24 h su 24, e a chilome- traggio illimitato, un’autovettura in sostituzione.
Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà for- nita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, presso il luogo di fermo del veicolo. Qualora il fermo avvenga in autostrada, in tangenziale o su sedi stradali ad esse equiparate, o qualora il veicolo dell’Assicurato non fosse in con- dizioni di sicurezza o fosse di intralcio, ovvero il centro di noleggio convenzionato sia impossibilitato a fornire l’autovettura, l’erogazione della prestazione avverrà secondo le seguenti modalità:
- consegna dell’autovettura presso l’officina di destinazione del soccorso stradale;
- messa a disposizione di un’autovettura presso il rent a car indicato dalla Struttura Organizzativa. Europ Assistance rimborserà all’Assicurato, dietro presentazione di regolare ricevuta, le spese del taxi sostenute per raggiungere il rent a car, fino al limite massimo di Euro 100,oo per sinistro.
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di noleggio dell’autovettura per 3 giorni consecutivi. Durante il periodo del fermo del veicolo, verrà certificato il tempo di ri- parazione in base ai tempari ufficiali della Casa Costruttrice e qualora lo stesso superi i massimali in giorni sopra previsti, il noleggio potrà essere prolungato per il periodo indicato nella certificazione e comunque fino ad un massimo di 4 giorni.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà aver compiuti 21 anni e dovrà fornire alla Società di autonoleggio:
- patente di guida in originale e valida;
- carta di credito a titolo di cauzione.
L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso il Rent a Car che ha for- nito l’autovettura sostitutiva.
Il massimale complessivo delle prestazioni Autovettura in sostituzione in Italia e Stop&- Go non potrà superare i 7 giorni.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’auto- vettura in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie relativi all’autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato mediante carta di credito;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comun- que essere accordata dalla Struttura Organizzativa.
Inoltre, la prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comun- que cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
In caso di erogazione di prestazioni di assistenza, la struttura organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la struttura organizzativa al numero:
Dall’Italia 800.046428
Dall’Italia o dall’estero (x00) 00.00.00.00.00
si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero della polizza/fascia tessera;
(fascia tessera per Assistenza Auto Platinum – UBIA) (fascia tessera per Assistenza Stop & Go - UBIF)
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la struttura organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 00.00000000 oppure un telegramma a Europ Assistance Italia s.p.a. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell’assicurato e a tal fine necessita ai sensi del d. Lgs. 196/03 (codice privacy) del suo consenso. Pertanto l’assicurato contat- tando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio con- senso al trattamento dei suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell’informativa al cliente per il trattamento dei dati personali ricevuta.
Per informazioni sulla polizza è possibile contattare dall’Italia il numero verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
CONCERNENTI LE GARANZIE 2 - COMPLEMENTARE RC VERSO TERZI, 3 - INCENDIO E FURTO 3
Art. 52 - Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve:
x. xxxxx avviso scritto all’Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione dell’Impresa, entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscen- za ai sensi dell’art. 1913 C.C.;
b. fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le spese sostenute in adempimento a tali obblighi sono a carico dell’Impresa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1914 C.C.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, a norma dell’art. 1915 C.C.
L’Assicurato deve inoltre:
c. in caso di Xxxxx, Rapina, Estorsione, Incendio od Esplosione non accidentale, far- ne immediata denuncia all’Autorità competente ed inoltrare copia alla Direzione dell’impresa;
x. xxxxxxxsi dall’effettuare alcuna riparazione, salvo quelle sommarie ed urgenti necessa- rie al ricovero del Motoveicolo, senza preventivo consenso da parte dell’Impresa o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla denuncia del Sinistro;
e. in caso di Xxxxxxxx che interessi la garanzia Xxxxxxx xxxxx, punto 15.6, fornire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi all’acquisizione di tutti gli elementi di difesa;
f. in caso di Furto totale o di distruzione del Motoveicolo, produrre il certificato di pro- prietà con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di posses- so in caso di motoveicolo non iscritto al P.R.A., e le chiavi del motoveicolo stesso;
Art. 53 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra l’Assicurato e l’Impresa, ovve- ro, quando uno di questi lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall’Im- presa e dall’Assicurato stessi. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I periti devono:
a. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti con- trattuali nonchè verificare se l’Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli ob- blighi di cui all’Art. 52;
b. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
d. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c. e d. sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonchè di viola- zione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
Art. 54 - Riduzione ed integrazione del valore assicurato
In caso di Sinistro - escluso l’incendio - liquidato per un importo superiore al 20% del valore assicurato, lo stesso valore si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell’annualità assicurativa in corso, di un importo pari all’Indennizzo ricono- sciuto. Su richiesta del Contraente e previo consenso dell’Impresa, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante pa- gamento del relativo rateo di Premio spettante all’Impresa stessa.
Art. 55 - Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno viene determinato dalla differenza fra il valore che il motovei- colo e le sue parti avevano al momento del sinistro determinato dalla Banca Dati Info- bike di Editoriale Domus, ed il valore che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi; per i motoveicoli non riportati nella Banca Dati Infobike di Edito- riale Domus, si farà riferimento alle media dei valori pubblicati su Eurotax Due Ruote giallo e blu. Per motocicli, ciclomotori e motocarrozzette, l’ammontare del danno vie- ne determinato nei limiti del valore assicurato, senza tener conto del degrado d’uso del motoveicolo o delle sue parti, qualora il Sinistro avvenga:
a) in caso di perdita totale; entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (an- che se avvenuta all’estero) e la somma assicurata corrisponda al valore indicato nella fattura d’acquisto, oppure al valore determinato dalla Banca Dati Infobike di Editoriale Domus. Per i motoveicoli non riportati nella Banca Dati Infobike, si farà riferimento al valore pubblicato su Eurotax Due Ruote giallo;
b) in caso di danno parziale (fatta eccezione per pneumatici e batterie): entro un anno dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) e la somma assicurata corrisponda al valore indicato nella fattura d’acquisto, oppure al valore determinato dalla Banca Dati Infobike di Editoriale Domus. Per i motoveicoli non ri- portati nella Banca Dati Infobike, si farà riferimento al valore pubblicato su Eurotax Due Ruote giallo.
In ogni caso se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Motoveicolo aveva al momento del Sinistro, l’Impresa risponde dei danni e delle spese in propor- zione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile). Nella determinazione dell’am- montare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A. ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Art. 56 - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate
L’Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Motoveicolo danneggiato, nonchè di sostituire il Motoveicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l’Indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del Motoveicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il controvalore.
Art. 57 - Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo, quando l’Impresa non si sia avvalsa della facoltà di cui all’Art. 56, è eseguito in Euro, entro trenta giorni dalla data della liquidazione, sempre- ché l’Assicurato abbia prodotto in caso di Furto totale o di distruzione del Motoveicolo, la documentazione di cui all’Art. 52.
CONCERNENTI LA GARANZIA 5
Art. 58 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro - Richiesta di assistenza
In caso di sinistro, l’Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisce in sua vece, deve attenersi alle “Istruzioni per la richiesta di assistenza” alla pagina 44 di 48.
Prospetto tipo per la formulazione della richiesta di risarcimento ai sensi dell’art. 143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209
RACCOMANDATA A.R.
Alla Soc.
(Direzione generale)
All’Ispettorato sinistri Della società
(Ufficio incaricato del luogo di domicilio del danneggiato)
Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art.143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.
Il Sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario dell’autoveicolo (tipologia, modello e targa) con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patri- moniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data) in (località con indicazione precisa del luogo di accadimento).
Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo (tipologia del veicolo, modello, e targa) assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (polizza n………se conosciuta).
Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell’allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (compilare in ogni sua parte il modello) a firma ……… (indicare se singola o congiunta).
In alternativa al modulo Cai inserire la frase seguente:
Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite).
Si invita codesta società a procedere all’accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi (ovvero dalle ore .. alle ore scegliendo un arco tem- porale di almeno due ore giornaliere nell’arco dell’orario solitamente dedicato al lavoro) al seguente indirizzo
………. Previo appuntamento telefonico al n……………………
In caso di lesioni:
Poichè dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig… (nome, cognome, codice fiscale,
indirizzo di residenza, professione e reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:
- la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione)
- la quantificazione della inabilità permanente subita
- se il danneggiato abbia diritto a percepire l’indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.
Si informa sin d’ora che, in assenza di comunicazione dell’offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere all’offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti – affinchè possa procedere all’irrogazione delle relative sanzioni.
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