LAVORO&PREVIDENZA Circ. n°13 del 04_04_2022
LAVORO&PREVIDENZA Circ. n°13 del 04_04_2022
Avvocato Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Commercialista Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Festività pasquali e festa della Liberazione, particolarità contrattuali e retributive
QUANDO | Mese di aprile 2022 |
COSA | Trattamento contrattuale e retributivo delle festività pasquali e della festa nazionale della Liberazione |
CHI | Tutti i datori di lavoro |
PERCHÉ | Leggi nn. 260/1949, 90/1954, 54/1977 e contrattazione collettiva relativa |
1. L'adempimento in sintesi
Nel mese di aprile 2022 la Pasqua ricorre il giorno 17 (come sempre coincidente con la domenica) mentre il Lunedì di Pasqua ricorre il giorno successivo, il 18 aprile. Il 25 aprile (lunedì) ricorre invece la tradizionale festa della Liberazione. In questa circolare si esaminano le particolarità circa gli adempimenti da osservare sotto il profilo contrattuale e retributivo.
2. Soggetti interessati
Interessati sono tutti i datori di lavoro. Si noti che mentre la Pasqua, sempre coincidente con una domenica, non è generalmente considerata festiva dalla contrattazione collettiva, il Lunedì di Pasqua (ossia il giorno di lunedì successivo alla Pasqua) e la festività nazionale della Liberazione (25 aprile) sono invece considerate festività vere e proprie. La fonte normativa del trattamento retributivo da corrispondere durante le festività è rappresentata dall'articolo 5 della legge 260/1949, il quale dispone che ai lavoratori retribuiti mensilmente (fisso) spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio, mentre per i lavoratori pagati ad ore (ipotesi che ricorre sempre meno frequentemente nella prassi) spetta di norma la retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, parametrata ad 1/6 della retribuzione spettante per l'orario settimanale stabilito dal contratto collettivo (ovvero 1/5 nel caso di settimana corta).
Ad esempio, se l'orario settimanale è di 40 ore, nel caso di settimana corta spetterà un compenso corrispondente a 40/5= 8 ore, nel caso di settimana lunga 40/6 = 6,66 ore.
Nel corrente anno le due festività (propriamente dette) del Lunedì di Pasqua e della Liberazione non cadono di domenica. Se godute, ossia se il lavoratore non presta la propria opera in queste giornate, saranno remunerate come una normale giornata lavorativa (in pratica non vi è trattamento aggiuntivo in quanto la retribuzione comprende le due festività: si parla in tal caso di festività godute).
1 EXTENSA SRL Società tra Professionisti
Sede Legale: Via Martiri della Libertà n. 12 – 00000 Xxxxxxxxxx (XX) – Tel.: 000 0000000
Capitale Sociale € 50.000,00 – Partita IVA e Codice Fiscale 12241680011 E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx ~ xxxxxxx.xxx@xxx.xx
LAVORO&PREVIDENZA Circ. n°13 del 04_04_2022
Avvocato Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Commercialista Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Festa del Santo Patrono coincidente con una Festività.
Può accadere che la festa del Santo Patrono, strettamente dipendente dalla città in cui si trova l'unità produttiva nella quale è addetto il lavoratore, coincida con altra festività (ad esempio a Venezia la festa del Santo Patrono, San Marco, si celebra il 25 aprile, in coincidenza con la festa della Liberazione). In questi casi spetta normalmente una quota aggiuntiva di retribuzione, ossia 1/coefficiente giornaliero (il coefficiente giornaliero è solitamente pari a 26 ma in alcuni CCNL può assumere valori differenti) della retribuzione mensile in più per i lavoratori mensilizzati (ma è sempre bene consultare il CCNL di riferimento).
L'esposizione pratica nel cedolino di quanto sopra indicato può seguire metodologie diverse. Ipotizzando un divisore giornaliero pari a 26 ed una retribuzione mensile pari ad euro 2.000,00 (pari a 2.000/26 = 76,9231 giornaliere), si possono utilizzare le seguenti modalità espositive (corpo del cedolino):
Oppure:
3. La retribuzione della giornata pasquale
Come anticipato la giornata di Pasqua ricorre sempre la domenica pertanto non è considerata, beninteso sotto il profilo retributivo, una festa vera e propria. Normalmente, pertanto, in corrispondenza della giornata xxxxxxxx non sarà dovuta una retribuzione aggiuntiva. Ma questa regola si osserva in ogni caso? La risposta è negativa. Si prenda ad esempio il CCNL Gomma Plastica (Industria) cod. B371 il quale recita all'articolo 15 che "In occasione della Pasqua, [...] verrà corrisposto al lavoratore, in aggiunta alla retribuzione mensile, l'importo di 1/25 della retribuzione mensile". Per questi lavoratori, pertanto, dovrà essere corrisposto 1/25mo in più (il coefficiente giornaliero del CCNL è pari a 25) calcolato secondo le regole reperibili nello stesso articolo 15.
2 EXTENSA SRL Società tra Professionisti
Sede Legale: Via Martiri della Libertà n. 12 – 00000 Xxxxxxxxxx (XX) – Tel.: 000 0000000
Capitale Sociale € 50.000,00 – Partita IVA e Codice Fiscale 12241680011 E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx ~ xxxxxxx.xxx@xxx.xx
LAVORO&PREVIDENZA Circ. n°13 del 04_04_2022
Avvocato Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Commercialista Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Altro esempio di eccezione alla regola è rappresentato dal CCNL Agenzie marittime raccomandatarie (codice 481), il quale considera espressamente festiva la giornata della Santa Pasqua (articolo 17) aggiungendo successivamente che "Per le festività [...] cadenti di domenica o di sabato o altre festività è dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile.". Pertanto, stando all'interpretazione sistematica del contratto collettivo, a questi lavoratori dovrà essere erogata per la festività pasquale una quota aggiuntiva di retribuzione pari ad 1/22mo (il coefficiente giornaliero di questo CCNL è pari a 22).
4. E se il lavoratore presta la sua opera nelle festività infrasettimanali?
Preliminarmente occorre rispondere ad un'altra domanda: il lavoratore è tenuto a prestare la sua opera nelle giornate festive infrasettimanali? A questa domanda è possibile dare una risposta richiamando la giurisprudenza in materia. Fin dalla lontana sentenza 5712/1986, la Cassazione ha affermato che, con la normativa in tema di festività infrasettimanali, il legislatore ha voluto attribuire al lavoratore subordinato il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di determinate ricorrenze religiose e civili conservando la normale retribuzione giornaliera. Segue da questa impostazione che il datore di lavoro non può pretendere che il lavoratore espleti la sua prestazione lavorativa nelle giornate suddette salvo che le parti si accordino diversamente, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la maggiorazione del lavoro festivo. Trattasi, pertanto, di un diritto al riposo rinunciabile da parte del lavoratore, da non confondere con il diritto al riposo settimanale che, al contrario, non può mai essere rinunciato. Tali approdi sono stati poi confermati dalla giurisprudenza successiva (da ultimo Xxxx. 29907/2021, Cass. 18887 del 2019), la quale ha precisato che la normativa comunitaria intervenuta nel frattempo (segnatamente il decreto legislativo 66/2003 e succ. modd.) nulla incide in proposito, facendo espresso riferimento al solo riposo settimanale eventualmente fruibile in un giorno diverso dalla domenica.
Attenzione: la rinunciabilità al riposo in occasione delle festività è rimessa esclusivamente all'accordo delle parti individuali (Cass. 16592/2015) o ad accordi sindacali stipulati da XX.XX. cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (Cass. 18887/2019). In mancanza il lavoratore non può essere obbligato a lavorare durante le festività infrasettimanali.
Nel caso in cui il lavoratore presti la propria attività nelle giornate festive avrà diritto alla normale retribuzione dovuta per la giornata lavorativa (quindi 1/26 se il coefficiente giornaliero del CCNL è pari a 26) più la retribuzione aggiuntiva dovuta per il lavoro festivo (determinata dalla contrattazione collettiva).
Il CCNL del Commercio (H011) stabilisce ad esempio che per le ore di lavoro prestato nei giorni festivi sarà corrisposta una retribuzione pari alla quota oraria della retribuzione di fatto con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione.
3 EXTENSA SRL Società tra Professionisti
Sede Legale: Via Martiri della Libertà n. 12 – 00000 Xxxxxxxxxx (XX) – Tel.: 000 0000000
Capitale Sociale € 50.000,00 – Partita IVA e Codice Fiscale 12241680011 E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx ~ xxxxxxx.xxx@xxx.xx
LAVORO&PREVIDENZA Circ. n°13 del 04_04_2022
Avvocato Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Commercialista Xxxxxxxxx Xxxxxxx
5. Il patto di conglobamento
Il patto cd. di conglobamento consiste in un accordo del datore di lavoro con il lavoratore (siglato in sede di assunzione o successivamente a questa), con cui si conviene un importo aggiuntivo (ovviamente congruo secondo i parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva) a titolo di compenso per prestazioni aggiuntive (ad esempio per lavoro da prestare nelle festività). Il patto di conglobamento per le prestazioni lavorative di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto è ammissibile solo se dal patto risultino le singole voci (ad esempio superminimo, lavoro prestato nelle festività, ecc.: consolidata giurisprudenza, ad esempio Cass. 6681/2019), anche senza l'indicazione degli importi relativi alle singole voci, e non può essere verbale (si veda, ad es., Trib. Torino 24 gennaio 2020).
Attenzione: l'indicazione analitica è necessaria poiché solo così è superabile la presunzione che il compenso convenuto sia dovuto quale corrispettivo della prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto. Tale regola, di carattere generale, si applica anche all'individuazione del lavoro prestato nelle festività infrasettimanali da conglobare
Richiedici subito una consulenza:
♦️Giuslavorista e Legale Due Diligence Legale in Tema di Bonus Edilizi (#DLRilancio) Avv. Xxxx Xxxxxxxx 📞 x00 000 0000000 | ♦️ Edilizia _ Progettazione Ingegneristica Due Diligence Tecnica in Tema di Bonus Edilizi (#DLRilancio) Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx 📧 xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 📞x00 000 0000000 |
♦️ Commercialista e Revisore Legale Due Diligence Fiscale in tema di Bonus Edilizi (#DLRilancio) Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx 📧 xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 📞 x00 000 0000000 | ♦️HR Consulting - HR Services Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx 📧 xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx 📞 x00 000 0000000 |
Extensa SRL STP: Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 00 - Xxxxxxxxxx (XX) 📞 x00 000 0000000 📧xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
4 EXTENSA SRL Società tra Professionisti
Sede Legale: Via Martiri della Libertà n. 12 – 00000 Xxxxxxxxxx (XX) – Tel.: 000 0000000
Capitale Sociale € 50.000,00 – Partita IVA e Codice Fiscale 12241680011 E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx ~ xxxxxxx.xxx@xxx.xx