Contract
SCHEMA: CONTRATTO DI COMODATO D’USO DI LOCALI E/O AMBIENTI COSTITUENTI PARTE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “……………………………… ” PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI.
L’anno………….e giorno…del mese………..nella sede comunale di ,
tra:
1…………………….. nato a …………….il……., C.F nella
sua qualità di……………… ……….della , comodante,
ed il
2. Comune di …………,con sede………….. ( C.F. e partita IVA……………………..), comodatario, di seguito denominato “Comune”, rappresentato da……………………….. in qualità di Dirigente del…………………, come previsto da ………………………
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto e finalità
Il presente atto ha la finalità di definire le modalità con le quali i contraenti si accordano per la celebrazione di matrimoni e costituzioni di unioni civili in locali e /o pertinenze funzionali dell’immobile denominato
…………………….. e posto in , mediante l’istituzione di un separato Ufficio di Stato Civile.
Articolo 2 - Descrizione dei locali/ambienti concessi in comodato
Per l’istituzione di un distaccato Ufficio di Stato Civile il proprietario concede in comodato d’uso al Comune, che accetta, gli ambienti dell’immobile contraddistinto catastalmente al foglio n……, particella n del
Comune di Jesolo, evidenziati nella planimetria allegata al presente atto.
Gli ambienti e gli arredi e/o allestimenti sono stati ispezionati e ritenuti adeguati all’uso, come risultante dal verbale prot. n. ……redatto in data agli atti dell’ufficio Segreteria del sindaco e della giunta.
Articolo 3 - Destinazione d’uso
Gli ambienti oggetto di comodato dovranno essere utilizzati esclusivamente dal Comune per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione di unioni civili.
Il Comune provvederà ad istituire l’ufficio di Stato Civile distaccato e pertanto detto “luogo” è da ritenersi ad ogni effetto “Casa Comunale”.
Articolo 4 - Condizioni e tariffe
Con deliberazione di Giunta comunale n. 71/2017, sono state stabilite le tariffe dovute dagli sposi al Comune a titolo di rimborso spese per la celebrazione del matrimonio e costituzione di unioni civili.
Le spettanze relative ad un maggiore utilizzo della residenza sono determinate dalla proprietà della stessa e, quindi, oggetto di trattativa con i nubendi.
Il calendario degli eventi è gestito dal Comune.
Articolo 5 - Allestimento della sala e/o ambienti
Per ogni celebrazione di matrimonio e di costituzione di unione civile il comodante dovrà garantire un adeguato allestimento, comprendente:
- un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico;
- quattro sedie/poltroncine, per gli celebrati e i testimoni;
- una sedia/poltroncina per l’officiante;
A discrezione potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti.
Nel corso del rito il luogo celebrazione è ad ogni effetto “Ufficio di Stato Civile” e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.
Articolo 6 - Accessibilità del luogo di celebrazione
Nel rispetto dell’art. 106 del Codice Civile il matrimonio o la costituzione di unione civile deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la sua costituzione deve essere garantito a chiunque libero accesso all’Ufficio di Stato Civile. Il proprietario della residenza dovrà adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l’ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione.
Articolo 7 - Responsabilità ed obbligazioni del Comune
In relazione all’uso per il quale è concesso il comodato d’uso, il comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all’uso, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o da terzi.
Il Comune provvede a dotare la sala adibita alla celebrazione dei matrimoni civili, della bandiera Europea e Italiana, che potranno essere rimosse dalla proprietà al di fuori della operatività del presente contratto, con l’obbligo della stessa proprietà di riposizionarle quando la sala viene riutilizzata per i fini istituzionali relativi alla celebrazione di matrimoni e costituzioni di unioni civili.
Articolo 8 - Responsabilità ed obbligazioni del comodante
Il comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti/struttura, sia degli ambienti che dei luoghi di accesso. Il numero massimo dei partecipanti dovrà essere adeguato alla sicurezza della struttura.
Al comodante compete l’onere di apertura, chiusura, allestimento e pulizia della sala adibita alla celebrazione del matrimonio e costituzione dell’unione civile.
A carico dello stesso sono le eventuali spese ordinarie e straordinarie sostenute per il godimento dell’immobile.
Articolo 9 - Durata
Il presente contratto avrà durata fino al 31/12/2024 salvo contraria manifestazione di volontà da parte di uno dei firmatari. Nell’arco temporale sopra indicato l’effettivo comodato d’uso si attiverà di volta in volta per i giorni ed orari necessari all’espletamento delle attività relative alla celebrazione dei matrimoni e costituzioni di unioni civili. Le parti escludono quindi la generica durata del comodato d’uso nel tempo sopraindicato convenendo, senza eccezione alcuna, che lo stesso opererà esclusivamente per i giorni ed orari di volta in volta concordati tra il Comune e la Proprietà. Le parti convengono che il Comune debba chiedere l’attivazione del comodato d’uso con un preavviso di almeno 10 giorni. Ad ogni attivazione per la celebrazione di matrimoni e costituzione di unioni civili, il comodato d’uso avrà la durata necessaria allo svolgimento della celebrazione medesima.
Articolo 10 – Orari per le celebrazioni
I matrimoni e le costituzioni di unioni civili di cittadini residenti e non che ne facciano richiesta, vengono celebrati nelle strutture individuate come Uffici separati di Stato Civile, in via ordinaria, durante l’orario di servizio dell’Ufficio dello Stato Civile: il mattino (da lunedì a venerdì) dalle ore 8.30 alle ore 13.00; il pomeriggio (martedì e giovedì) dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Per i matrimoni celebrati fuori orario di servizio: in giorni feriali o prefestivi dalle ore 15.00 alle ore 17.30; in giornate festive, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. In occasione delle seguenti festività: 1° e 6 gennaio; lunedì dell’Angelo; 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 24 giugno (ricorrenza Santo Patrono); 15 agosto; 1° novembre; 8 e 26 dicembre, la celebrazione del matrimonio è subordinata alla disponibilità degli operatori dell’amministrazione comunale. Le celebrazioni sono sospese la domenica di Pasqua e il giorno di Natale.
Articolo 11 - Modifica
A pena di nullità, ogni modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con atto scritto, debitamente sottoscritto da entrambi le parti.
Articolo 12 - Avvio e decadenza
Successivamente alla sottoscrizione del presente atto si provvederà con delibera di Giunta Comunale all’istituzione di separato Ufficio di Stato Civile come previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 396/2000.
L’avvio delle celebrazioni è subordinato all’esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari.
E’ facoltà delle parti recedere dagli accordi di cui al presente comodato con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo di raccomandata A.R., con preavviso di 3 ( tre ) mesi.
Articolo 12 - Spese contrattuali
Il presente contratto di comodato è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi del D.P.R. n. 26 aprile1986
n. 131. Le spese di stipula e di registrazione del presente atto sono a carico del soggetto comodante.
Articolo 13 - Controversie
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e Leggi in vigore.
Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro Venezia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
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