Provincia di Imperia
COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE
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AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO
DEI PASCOLI COMUNALI DENOMINATI “PIAN LATTE” E “GAREZETTO”
Si rende noto che alle ore 17.00 del giorno lunedì 07/05/2018 nella Sede del Comune di Montegrosso Pian Latte si terrà pubblico esperimento d’asta ai sensi dell’art. 73 lett. c) del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con X.X. x. 000 del 23.05.1924 per la concessione in affittanza agraria in deroga alle norme della legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari“, dei pascoli comunali denominati “Pian Latte” e “Garezzetto” nel Comune di Montegrosso Pian Latte.
L’affitto ha ad oggetto entrambi i pascoli ed è pertanto unico ed indivisibile.
Identificazione catastale e consistenza: Il Comune di Montegrosso Pian Latte è proprietario del pascolo denominato "Pian Latte" individuato a catasto al Foglio 20 mappale 68 ed al Foglio 21 mappale 21 del comune censuario di Montegrosso Pian Latte, della superficie complessiva di circa 100 ettari. Il Comune di Montegrosso Pian Latte è altresì proprietario del pascolo denominato "Garezetto” individuato a catasto al Foglio 19 mappali 29 e 33 del comune censuario di Montegrosso Pian Latte, della superficie complessiva di circa 42 ettari.
Note descrittive e particolarità: i pascoli sono situati sul versante sud del monte Monega all'altitudine di circa 1550 mt slm. Raggiungibili tramite la carrozzabile comunale che attraversa l'abitato di Montegrosso Pian Latte direzione Case Fascei (sin lì asfaltata, poi per la seconda parte verso l'alpeggio in terra battuta). La malga è raggiungibile anche dal bosco di Rezzo e dalla Galleria del Garezzo versante di Triora. La strada provinciale che da San Xxxxxxxx di Mendatica porta al Colle del Garezzo è al momento interrotta.
Il fabbricato d’alpe (foglio 21 mappale 20 sub. 1, 2 e 3 del catasto urbano del comune censuario di Montegrosso Pian Latte) è elettrificato mediante pannelli solari ed è costituito dall’abitazione di mq 63 netti con una cucina, due camere da letto (una con wc interno), un bagno ed un locale tecnico dedicato all'impianto fotovoltaico ed una corte esterna recintata, due fabbricati ad uso stalla di cui uno aperto (tettoria) ed un locale per la produzione casearia in corso di ultimazione ed autorizzazione igienico- sanitaria.
L’alpe comprende anche un rifugio, autonomo ed indipendente che può ospitare fino a 4 persone, di gestione comunale
Prezzo: Il prezzo a base d’incanto, pari al canone annuale d’affitto, viene fissato in € 17.000,00=.
1. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO E METODO DI AGGIUDICAZIONE
L’asta, ad unico incanto, si terrà secondo le disposizioni del presente bando e del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827. L’aggiudicazione avverrà con il metodo previsto dall’art. 73 lett. c) del decreto, ossia per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base di gara.
2. REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara:
A) le imprese agricole, condotte da coltivatori diretti singoli o associati e/o imprenditori agricoli professionali singoli o associati;
B) le cooperative agricole;
C) le associazioni temporanee di scopo costituite dai soggetti di cui al punto A).
Nel caso di associazione temporanea di scopo, i soggetti dell’associazione, prima della presentazione dell'offerta devono avere conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta nelle forme di legge, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che gestirà i rapporti con l’Ente proprietario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. La durata dell’associazione di scopo dovrà essere almeno pari alla durata della concessione.
Per partecipare alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Montegrosso Pian Latte, entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 04/05/2018, la seguente documentazione:
* Istanza di partecipazione, come da modello allegato, in marca da bollo da € 16,00, corredata da una dichiarazione, contenente gli estremi per l’identificazione del concorrente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza o, se trattasi di società, i dati della stessa nonché quelli del rappresentante legale) debitamente sottoscritta, con la quale il soggetto o il rappresentante legale della ditta dichiara:
• di accettare incondizionatamente tutte le clausole del presente avviso d’asta e del relativo Capitolato d’affittanza, ancorchè in deroga alle norme della legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari“;
• di impegnarsi a compartecipare finanziariamente nella misura del 20% fino ad un massimo di 15.000,00 euro, qualora il Comune di Montegrosso Pian Latte, nel corso dell’affitto, intenda partecipare a bandi per la concessione di finanziamenti pubblici destinati ad interventi di miglioramento e adeguamento degli immobili e dei pascoli oggetto del contratto;
• di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati, ove ne ricorrano i presupposti di Xxxxx;
• di possedere i requisiti di ordine generale e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazioni alle gare e della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dal D. Lgs. 50/2016;
• di aver preso piena visione della documentazione e di essere a conoscenza della ubicazione e qualità dei luoghi;
• per le ditte, le società e le cooperative: autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 (T.U. in materia di documentazione amministrativa), resa dal legale rappresentante, attestante l’iscrizione presso la Camera di Commercio – Registro Imprese da cui risulti la composizione della società, e che la stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata. Le cooperative dovranno altresì dichiarare la propria iscrizione negli appositi registri istituiti presso ogni Prefettura o presso il Ministero del Lavoro;
• qualora l’offerta sia presentata a nome di più persone, la dichiarazione deve essere fatta per ognuna di esse;
• qualora la dichiarazione e l’offerta siano presentate da un procuratore è necessario indicare gli estremi dell’atto di procura e, specificamente, le generalità del rappresentato e del rappresentante.
ALL’AUTODICHIARAZIONE DOVRA’ ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE, A PENA DI ESCLUSIONE.
* Ricevuta in originale dell’avvenuto deposito cauzionale provvisorio in numerario infruttifero, pari ad un quinto (20%) dell’importo a base d’asta mediante deposito presso la Tesoriera
Comunale, oppure, assegno bancario non trasferibile intestato al Comune di Montegrosso Pian Latte. La somma versata dall’aggiudicatario verrà considerata come acconto sul prezzo di aggiudicazione; quella versata dai non aggiudicatari sarà svincolata una volta esaurite le procedure di aggiudicazione provvisoria.
La documentazione di cui sopra dovrà essere contenuta in una busta A contrassegnata all’esterno con la seguente dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALL’ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEI PASCOLI DENOMINATI “PIAN LATTE” E “GAREZETTO” NEL COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE”.
* Modulo di offerta, come da modello allegato, in marca da bollo da € 16,00, indicante il canone proposto in rialzo rispetto a quello posto a base di gara, a pena di esclusione, dovrà essere espressa sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza prevarrà l’importo in cifre), dovrà essere sottoscritta, non potrà contenere condizioni e/o riserve di qualsiasi genere o natura, e dovrà essere contenuta in una busta B sigillata, controfirmata su ogni lembo e contrassegnata all’esterno con la seguente dicitura “OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALL’ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DEI PASCOLI DENOMINATI “PIAN LATTE” E “GAREZETTO” NEL COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE”.
Le buste A e B dovranno essere poste all’interno di una busta più grande chiusa e controfirmata su tutti i lembi. La busta grande dovrà contenere all’esterno la seguente dicitura: “ASTA PUBBLICA CONCESSIONE IN AFFITTO DEI PASCOLI DENOMINATI “PIAN LATTE” E “GAREZETTO” NEL COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE”.
La mancata sottoscrizione in originale dell’istanza di partecipazione dell’offerta economica sarà causa di esclusione dalla gara.
3. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’aggiudicazione avverrà (con il metodo previsto dall’art. 73 lett. c) del regio decreto n° 827/1924, come specificato al punto 1) a favore del concorrente ammesso all’asta che avrà presentato la migliore offerta al rialzo rispetto al prezzo base.
Non sono ammesse offerte pari al prezzo posto a base di gara o in ribasso, parziali o condizionate. In caso di parità di offerte si procederà ad estrazione a sorte.
L’aggiudicazione avverrà ad unico incanto; sarà definitiva e non si farà luogo a gara di miglioria prevista dall’art. 84 del decreto citato.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida, purché in aumento. Allorché le offerte siano presentate a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate. Sono ammesse offerte per procura: in tal caso va allegata procura speciale, in originale o in copia autenticata o per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 e seguenti del C.C. Nel caso l’aggiudicazione intervenga a favore di chi ha presentato un’offerta per persona da nominare, l’offerente può dichiarare la persona, e questa dovrà accettare la dichiarazione, all’atto dell’aggiudicazione ovvero entro il termine di tre giorni decorrenti dalla data dell’aggiudicazione stessa, a norma dell’art. 81 del R.D. 23.05.1924, n. 827.
L’offerta si considera vincolante per l’offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione e sino al 60° giorno successivo all’aggiudicazione.
Qualora, convocato per iscritto per la stipula, l’aggiudicatario senza giustificato motivo entro 20 giorni dalla data indicata non si presenti a firmare il contratto, questi si intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto, perderà il deposito cauzionale provvisorio e sarà tenuto civilmente responsabile di ogni danno che potesse derivare per tale fatto al Comune.
A garanzia degli esatti e puntuali obblighi contrattuali, viene fissata una cauzione, il cui ammontare è pari al 20% del canone di concessione offerto in sede di gara; tale cauzione potrà essere costituita in denaro, polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, versamento presso la Tesoreria dell’Ente. In tal caso dovrà essere allegato originale della ricevuta di versamento.
La cauzione dovrà espressamente prevedere:
- la durata pari a quella della concessione;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del concessionario;
- la riscuotibilità entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della proprietà.
La cauzione, da costituirsi entro la data fissata per la stipula del contratto, sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili accompagnata da apposito verbale e la definizione dei rapporti contrattuali. A seguito dell'esperimento d'asta si determineranno le condizioni previste all'art. 45 della Legge 3 Maggio 1982, n. 203. Pertanto, in fase di stipulazione del contratto, dovranno essere soddisfatte le condizioni previste dall'articolo stesso.
Tutte le spese del contratto d’affitto, da stipularsi in forma pubblico-amministrativa (registrazione, bolli, diritti e quant’altro ad esso attinente e conseguente) vengono poste a carico dell’Affittuario.
E’ fatto salvo il diritto dell’affittuario uscente ad essere preferito a terzi a parità di condizioni.
4. DISPOSIZIONI VARIE
Il recapito della documentazione di cui al punto 2), se effettuato per posta o corriere, rimane ad esclusivo rischio del concorrente nel caso, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione entro le ore ed il giorno fissato come termine ultimo per la sua presentazione. In tal caso farà fede unicamente il timbro apposto sul plico medesimo dal protocollo del Comune.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura di gara per decisione dell’organo competente.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs, 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’offerente è, tra l’altro, informato che:
1. i dati richiesti sono raccolti unicamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla L. 11 febbraio 1971 n° 11 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla L. 3 maggio 1982 n° 203 e D. Lgs.18 maggio 2001, n°228, dal R.D. n. 827 del 1924, nonchè dai regolamenti dell'Ente proprietario, e saranno trattati anche successivamente all’eventuale assegnazione del pascolo per finalità inerenti la gestione del servizio;
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara o di decadenza dell’eventuale assegnazione;
3. i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:
• al personale dipendente dell'Ente proprietario incaricato del trattamento e del procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;
• a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
4. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
5. sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del del D. lgs 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a Comune di Montegrosso Pian Latte;
6. il Responsabile del trattamento è il Comune di Montegrosso Pian Latte nella persona del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Per quanto non contemplato nel presente avviso si danno per richiamate le disposizioni contenute nell’allegato Capitolato d’affittanza, nel Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con
R.D. n.827 in data 23.05.1924 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione normativa vigente in materia di contratti agrari.
Il presente avviso e relativi allegati, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
n. 77 del 16/04/2018, resta pubblicato per 10 giorni consecutivi all'albo pretorio on line del Comune di Montegrosso Pian Latte.
Montegrosso Pian Latte, 23/04/2018
IL SINDACO
RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
x.xx Geom. Xxxxxxxx Xxxxxx
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CAPITOLATO D’AFFITTANZA AGRARIA DEI PASCOLI COMUNALI DENOMINATI “PIAN LATTE” E “GAREZETTO”
NEL COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE
Capo I - NORME GENERALI DI GESTIONE
Art.1 (Individuazione e descrizione dell’alpe)
Il pascolo “Pian Latte” ha le seguenti caratteristiche: foglio XX mappale n. 68 e foglio XXI mappale 21 del Comune censuario di Montegrosso Pian Latte per un totale di ettari 100 (cento) circa.
Confini: Nord: Boschi di Proprietà del Comune di Montegrosso Pian Latte Est: bosco Costa D’Ernia di proprietà dello stesso Comune Sud: crinale confine tra il Comune di Montegrosso Pian Latte e il Comune di Rezzo Ovest: Alpe Garezzo di proprietà del Comune di Pornassio.
Il pascolo “Garezetto” ha le seguenti caratteristiche: foglio XIX mappali n. 29 e 33 del Comune censuario di Montegrosso Pian Latte per un totale di ettari 42 (quarantadue) circa.
Confini: Nord: con terreni pascolivi di proprietà privata; Sud: terreni pascolivi di proprietà del Comune di Pornassio; Ovest: terreni pascolivi di proprietà del Comune di Mendatica; Est: terreni pascolivi di proprietà dello stesso Comune.
I confini sopra indicati si intendono di massima, e, se necessario, verranno precisati mediante termini lapidei collocati dal Comune proprietario dell'Alpe e l'affittuario dovrà rispettare tale delimitazione.
Art. 2 (Utilizzo dell’alpeggio)
La concessione in affitto è fatta a corpo e non a misura, comprende il pascolo “Pian Latte” ed il pascolo “Garezetto” ed è indivisibile. Essa viene fatta a rischio e pericolo dell’affittuario, che pertanto non potrà pretendere dal Comune di Montegrosso Pian Latte, indennizzi di sorta per qualunque infortunio o danno che potrà derivargli dall’attività di alpeggio o dalle eventuali infrastrutture presenti su di esso.
Art. 3 (Durata della concessione e diritto di prelazione)
I sopra descritti terreni, con annessi fabbricati d’alpe sono concessi in affitto per anni 6 (sei).
L’affitto decorre, per il primo anno, dalla data della stipula del contratto e cesserà senza necessità di disdetta il giorno 31/12/2023 entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi definita ed accettata. E’ escluso il tacito rinnovo.
Nel caso in cui l’Ente proprietario intenda concedere in affitto i fondi alla scadenza dei termini di cui al comma precedente, l’affittuario ha diritto a parità di condizioni ad essere preferito a terzi.
A tal fine il locatore deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima della scadenza. Tale comunicazione non dovrà essere effettuata qualora il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l’affitto e nei casi di cessazione del rapporto d’affitto per grave inadempimento o recesso del conduttore.
Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
Art. 4 (Canone di concessione)
L’importo ottenuto a seguito dell’esperimento di gara rappresenta il canone annuo di affitto definitivo di cui, a norma delle vigenti disposizioni di legge, verrà eseguito l’adeguamento annuale, secondo gli indici ISTA per i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (art. 10 Legge 03/05/1982 n. 203).
Il canone annuo dovrà essere versato mediante bonifico alla tesoreria del Comune di Montegrosso Pian Latte secondo le seguenti scadenze: acconto del 60% entro il 1° giugno di ciascun anno anno; saldo del restante 40% entro il 30 settembre di ciascun anno.
Per il primo anno di affitto l’acconto del 60% del canone è versato alla stipula del contratto.
In caso di ritardo nel pagamento il concessionario incorrerà nell’obbligo di pagare gli interessi passivi legali per la durata del ritardo. Trascorso un mese dalla scadenza del termine per il pagamento del canone, senza che l’affittuario abbia provveduto al saldo di quanto dovuto, il Comune di Montegrosso Pian Latte avrà diritto a risolvere il contratto a norma dell’art. 7, senza ulteriori formalità, e ad esperire gli atti giudiziari per ottenere l’incasso del dovuto.
In ogni caso l’affittuario moroso sarà escluso da future assegnazioni di pascoli di proprietà del Comune di Montegrosso Pian Latte. Nessuna azione contro la proprietà potrà essere intentata dal medesimo.
Nessun motivo, sia pure di forza maggiore, potrà esimere il conduttore dell’alpe dal pagamento integrale della quota stabilita, perché a proprio rischio e pericolo esso assume il godimento del fondo assoggettandosi a casi fortuiti, a norma del Codice Civile
Art. 5 (Divieto di subaffitto)
L’alpeggio non può essere subaffittato, né tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto del Comune proprietario. Ottenuto tale consenso, l’affittuario non sarà esente dagli obblighi verso il Comune, ma dovrà rispondere in solido del subaffitto. In caso di subaffitto, l’affittuario ogni annuo dovrà versare in più al Comune, oltre al canone d’affitto di cui all’articolo precedente, una quota pari ad un decimo del canone annuo di subaffitto.
Art. 6 (Contributi e finanziamenti)
L’affittuario dovrà richiedere alla proprietà l’autorizzazione per l’eventuale domanda di contributi pubblici per interventi di miglioramento e adeguamento degli immobili e dei pascoli ed informare la proprietà del loro eventuale ottenimento. In ogni caso l’ottenimento da parte del concessionario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non costituiranno in alcun modo vincolo temporale ai fini di un prolungamento della durata della concessione.
Qualora il Comune di Montegrosso Pian Latte, nel corso dell’affitto, intenda partecipare a bandi per la concessione di finanziamenti pubblici destinati ad interventi di miglioramento e adeguamento degli immobili e dei pascoli oggetto del contratto, l’affittuario è obbligato a comparteciparvi finanziariamente nella misura del 20% fino ad un massimo di 15.000,00 euro.
In ogni caso l’ottenimento da parte del Locatore di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non costituiranno in alcun modo vincolo temporale ai fini di un prolungamento automatico della durata della concessione.
Art. 7 (Risoluzione)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile, la proprietà ha facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l’affittuario diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo previsto dal presente capitolato d’affitto, non vi provveda nei tempi indicati dalla diffida.
La risoluzione del contratto di cui al comma precedente verrà applicata altresì nei seguenti casi:
a) qualora l’affittuario venga colpito dal provvedimenti di privazione della libertà personale o da gravi sanzioni penali;
b) per mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro la data di scadenza;
c) per morte del conduttore quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
d) per fallimento del conduttore, sia esso una persona fisica o giuridica.
Art. 8 (Controversie)
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra la proprietà e l’affittuario, potranno essere risolte mediante tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 46 della Legge 3 maggio 1982, n° 203.
Per tutte le eventuali possibili controversie che non si potessero risolvere mediante tentativo di conciliazione, le parti accettano espressamente la competenza esclusiva del Foro di Imperia.
Capo II – AMMINISTRAZIONE DELL’ALPEGGIO
Art. 9 (Norme di monticazione)
Prima della monticazione l’affittuario dovrà dimostrare la regolarità del bestiame nei riguardi delle norme sanitarie vigenti nonchè ottemperare agli obblighi in materia di trasferimento e pascolo degli animali.
Potrà essere effettuata la provvista di fieno ad uso scorta per i giorni in cui il libero pascolo sia ostacolato o da destinarsi ad animali ammalati, falciando nella località ove esso è più abbondante e di migliore qualità. Detta raccolta dovrà essere proporzionata al quantitativo necessario all'alimentazione del bestiame (Kg. 15/20 al giorni di fieno per ogni capo di bestiame adulto) e per il tempo in cui si presume che esso debba rimanere ricoverato nella stalla. Il fieno falciato sull'Alpe dovrà servire esclusivamente agli usi dell'Alpe stessa; pertanto esso non dovrà essere allontanato dall'Alpe, nè venduto o, comunque, ceduto a terzi.
E' vietata l'asportazione dall'Alpe del letame e di qualunque altra sostanza concimante.
E' fatto altresì divieto al tenutario di deviare od invertire acque per uso irrigazione.
Sia durante il pascolo, come durante la permanenza nella stalla, il bestiame dovrà essere sorvegliato da un proporzionale numero di persone capaci e non meno di un custode ogni 50 capi di bestiame grosso o 300 ovini o 150 capre. Qualora il pascolo, od una porzione di esso sia recintato con recinzione costituita da almeno quattro fili di ferro o con un solo filo alimentato da energia elettrica, il bestiame può essere immesso senza custode.
Per il toro condotto all'alpeggio dovranno essere osservate le disposizioni vigenti in materia di Monta Taurina.
Art. 10 (Identificazione del bestiame)
I capi presenti in alpe dovranno essere messi nelle condizioni di essere identificati in ogni momento nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. Tale normativa va presa a riferimento anche per quel che riguarda gli spostamenti degli animali (mod 7 – mod. 4 – passaporti ecc.). Per ogni animale dovrà essere reso possibile l’identificazione del proprietario e del codice identificativo della stalla nei limiti imposti dalla normativa di cui sopra. Eventuali nascite di vitelli avvenute in alpeggio devo essere notificate secondo i tempi e le modalità previste; medesima attenzione va dedicata anche alla marcatura dei medesimi o in caso di smarrimento delle marche auricolari di altre rimonte o capi adulti. Allo stesso modo dovranno essere identificabili secondo la normativa vigente i capi appartenenti ad altre specie.
Il conduttore dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti.
Art. 11 (Divisione dell'alpe e turni dei pascoli)
L'uso dell'Alpe verrà fatto col pascolo alterno in ragione delle sue capacità produttive, senza cioè che vi siano soste eccessive in talune zone o troppo brevi in altre. Tenuto conto delle varie altitudini, della praticabilità del terreno e quindi della maggiore o minore rapidità di crescita dell'erba, è obbligatorio esercitare il pascolo per ordine periodico, onde evitare calpestii o sciupi d'erba. L'Alpe sarà suddivisa in zone, e ciascuna singola zona, a sua volta, delimitata mediante assidua sorveglianza o mediante confini artificiali, in due o più scompartimenti secondari, in cui gli animali pascoleranno alternativamente fino a completa utilizzazione dell'erba. L'affittuario ha l'obbligo di regolare razionalmente il godimento dell'erba, in modo che non venga sciupata, e di mantenere integro e continuo il cotico erboso.
Il carico dell'Alpe non potrà farsi se il pascolo non sarà fornito di erba bastante alla nutrizione della mandria ammessa alla monticazione; comunque, la data di inizio e di termine dell'alpeggio viene fissata rispettivamente con il 1° Giugno e il 15 Novembre di ciascun anno. Il prolungamento del soggiorno nell'Alpe è ammesso soltanto per un periodo strettamente necessario al consumo del fieno
xxxxxxxx e dovrà comunque essere autorizzato dall’Autorità competente a mente delle leggi vigenti in materia.
Per il pascolo in zona boscata restano valide le disposizioni di cui all’Art. 49 L. 22.01.99 n° 4 “della Legge Forestale Regionale” nonchè le norme applicative della stessa contenute nel titolo III del Regolamento Regionale 29.06.99 n° 1 Regolamento delle “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale” e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12 (Consegna e riconsegna)
La consegna e la riconsegna dell'alpeggio dovranno avvenire rispettivamente all'inizio e alla fine del periodo relativo del contratto. L'utilizzatore almeno con quindici giorni di anticipo alla prima monticazione ed alla ultima monticazione, dovrà avanzare, su carta libera regolare domanda diretta al Comune di Montegrosso Pian Latte, il quale munirà la stessa del proprio nulla-osta.
Annualmente si procederà ad un sopralluogo dell'Alpe per accertare se l'alpigiano ha eseguito i lavori previsti, se lascia l'Alpe in perfetto stato, etc.. E' facoltà del tenutario, prima di monticare l'Alpe, di chiedere un sopralluogo annuo per controllare lo stato degli immobili dopo la parentesi invernale.
Alla consegna, ai controlli previsti dal secondo comma del presente articolo ed alla riconsegna dell'alpeggio è fatto obbligo all’affittuario di presenziare assieme al rappresentante dell’Ente proprietario. Delle operazioni di cui sopra dovrà farsi fede mediante la redazione di un apposito verbale da sottoscriversi da tutte le persone intervenute. In detto atto dovranno chiaramente descriversi le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature, se sono state rilevate infrazioni e inadempienze, e se vi sono penali da infliggere; tutto ciò in ossequio alle norme contrattuali e Leggi Forestali, nonchè alla normativa sull'affitto dei fondi rustici.
All’inizio della stagione di pascolo l’affittuario è tenuto alla segnalazione di eventuali danni riscontrati o necessità di intervento di manutenzione straordinaria riguardanti le infrastrutture, gli immobili e/o le superfici. Qualsiasi danno non segnalato potrà essere attribuito al caricatore d’alpe. Danni dovuti a comprovata negligenza da parte dell’affittuario verranno attribuiti allo stesso che dovrà provvedere alle idonee riparazioni secondo le modalità indicate negli articoli successivi.
Alla scadenza del contratto dovrà essere asportato qualsiasi materiale e/o attrezzatura di proprietà del concessionario presente sulle superfici di pertinenza dell’alpe (comprese le superfici boscate e gli incolti). In sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l’importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.
L'alpigiano, tenuto conto della produttività e superficie pascoliva dell'Alpe “Pian Latte”, avrà diritto a far pascolare non più di 70 (settanta) capi normali.
L'alpigiano, tenuto conto della produttività e superficie pascoliva dell'Alpe “Garezetto”, avrà diritto a far pascolare non più di 25 (venticinque) capi normali.
E' ammessa la sostituzione di capi normali (bovini adulti) tenuto conto che uno di essi (vacca, bue o toro) può essere sostituito nel pascolo da quattro vitelli sopra l'anno, e che sei giovenche di due-tre anni possono sostituire 5 (cinque) capi normali e viceversa, mentre sei pecore equivalgono ad un capo normale. Le monticazioni dovranno quindi essere fatte in base alle equivalenze su esposte; le frazioni si considerano sempre approssimando in meno.
Il pascolo delle capre è tassativamente regolato dall'art. 9 del R.D. 30.12.1923 n° 3267 e dal X.X. 00.0.0000, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni.
Per immettere al pascolo una mandria più numerosa di quella sopra fissata, il tenutario dovrà avanzare istanza al Comune di Montegrosso Pian Latte che deciderà in merito, di concerto con le altre Autorità eventualmente competenti in materia. Così pure l'assegnazione di nuove zone al pascolo sarà subordinata alla preventiva autorizzazione.
Art. 13 (Responsabilità)
L’affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sulla malga, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell’attività dell’affittuario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.
La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in malga da parte dell’affittuario o dei suoi dipendenti, e non assume responsabilità alcuna per sconfinamenti all’interno dell’alpeggio di bestiame proveniente da pascoli confinanti o limitrofi.
La proprietà non assume altresì alcuna responsabilità nel caso che, per cause da esso non dipendenti, l’alpeggio non possa essere praticato per l’intera stagione o parte di essa o comunque la produttività del fondo per particolari eventi atmosferici o climatici, risulti compromessa o notevolmente diminuita, ovvero l’alpeggio venga vietato dalla competente autorità sanitaria per motivi di polizia veterinaria.
Art. 14 (Manutenzione dell’alpe)
L'affittuario si dovrà servire dei fabbricati esistenti che verranno consegnati con regolare verbale.
Tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile sono a carico del conduttore, così come ogni altra riguardante gli impianti, i servizi e le infrastrutture presenti in alpe.
La manutenzione ordinaria dei fabbricati e del pascolo in genere, eccetto casi di incendi o di forza maggiore, sarà a carico dello stesso. Locali e manufatti ed, in special modo, le coperture dovranno essere nel massimo ordine. I canaletti di conduzione dell'acqua dovranno essere accuratamente spurgati e lasciati in secco durante l'inverno.
In particolare durante la stagione d’alpeggio il conduttore è tenuto alla realizzazione della manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature e degli impianti con particolare attenzione alla conservazione in stato di buon uso di tutti i serramenti, degli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento, la sostituzione di elementi di copertura danneggiati, il mantenimento delle funzionalità delle cisterne e dei serbatoi di raccolta dell’acqua, lo spurgo delle fosse biologiche ed ogni altra riparazione o manutenzione non rientrante tra gli interventi di manutenzione straordinaria; al termine della stagione d’alpeggio il conduttore dovrà effettuare ogni anno l’arieggiamento e la pulizia di tutti i locali della cascina.
Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.
In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all’Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo d’assicurare l’ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.
Il Comune potrà ordinare all'alpigiano l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione e necessari, stabilendo un termine perentorio; in caso di inadempienza potrà farli eseguire d'Ufficio a spese dell'affittuario
Per qualunque lavoro che non sia di ordinaria manutenzione, eseguito senza l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale proprietaria, come per qualunque miglioramento intensivo praticato ai terreni senza detta autorizzazione, l’affittuario non potrà vantare diritti a compensi o risarcimenti.
Il Comune si riserva di apportare miglioramenti ai manufatti senza che il fatto possa dar luogo a compenso all'utilizzatore per molestie inevitabili che si verificassero durante l'esecuzione dei lavori, e si riserva, inoltre, di richiedere la revisione del canone annuo in misura proporzionale alla natura e all'entità delle migliorie apportate alla malga ed all'aumento della produttività della stessa (art. 18, L.R. 203/82).
L'Amministrazione Comunale potrà in ogni tempo eseguire sopralluoghi, per verificare lo stato di conservazione dei fabbricati, acquedotti e pascoli in genere. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile della proprietà, un’insufficiente manutenzione, pulizia o danni causati da insufficiente controllo o comunque danni di qualsiasi genere, l’addebito verrà contestato per iscritto all’affittuario che entro quindici giorni dovrà provvedere al perfetto reintegro, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà, disposizioni da intendersi come tassative.
La proprietà si sostituirà all’affittuario, qualora questi non vi provveda e il relativo costo dovrà essere rimborsato entro trenta giorni dall’avvenuto intervento; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato dall’affittuario. Qualora ciò non avvenga la proprietà potrà procedere alla risoluzione del contratto con effetto immediato ed all’incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.
Eventuali danni alle superfici pascolive causate dal passaggio di mezzi, scavi o asportazioni non autorizzati, dovranno essere gestiti come per i danni alle infrastrutture di cui al paragrafo precedente.
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di far raccogliere nell'Alpe tutte le piante officinali esistenti, senza che l'alpigiano possa accampare diritti o pretendere indennizzi di sorta.
Entro il 15 Novembre di ciascun anno il letame depositato nelle concimaie dovrà essere sparso razionalmente, a cura e spese del tenutario dell'Alpe.
E' proibita la concimazione dell'Alpe attorno ai fabbricati, per un raggio inferiore a m. 100.
L'Alpe sarà suddivisa, per quanto riguarda le concimazioni, in modo che, ogni due-tre anni, questa venga effettuata su tutte le parti dove sia possibile.
Art. 15 (Legname e combustibile)
Il contratto prevede l'uso del solo pascolo, restando escluse le piante legnose. L'affittuario potrà chiedere al Comune, nelle forme prescritte dai Regolamenti Forestali, l'assegno di piante dell'Alpe strettamente necessarie per il riattamento degli edifici annessi all'Alpe, per ponti, strade etc.; questa concessione sarà gratuita.
La legna occorrente durante l'alpeggio per uso domestico e per la lavorazione del latte sarà a carico del concessionario, oltre le spese dell'assegno, secondo le disposizioni Forestali.
Per la provvista del combustibile si potrà anche usufruire delle estirpazioni dei cespugli invadenti nelle zone a lieve pendenza ed alla raccolta della legna secca, sul posto, senza l'obbligo di alcun corrispettivo al Comune proprietario. Tanto per l'assegno del legname da opera che per quello da fuoco per l'Alpe, il Comune rimane esonerato dall'obbligo di qualunque indennizzo, nel caso in cui, per qualunque motivo, dovessero venire limitati per disposizioni legislative o dell'Autorità Forestale.
Il Comune proprietario dei boschi compresi nell'Alpe potrà procedere, nel rispetto della normativa vigente, alla loro utilizzazione, salvo restando il diritto dell'alpigiano di richiedere un compenso, stabilito insindacabilmente dall’Ente proprietario, qualora tali utilizzazioni impediscano il pascolo del bestiame.
Art. 16 (Misure igieniche)
Il bestiame che non avesse dimorato per qualche tempo nel Comune non potrà pascolare nell'Alpe Comunale senza il certificato del Veterinario del luogo di provenienza.
Ogni giorno si dovrà sgombrare la stalla dal letame e ripulire le poste. E' fatto obbligo di conservare in buone condizioni le barriere stabili in legno di protezione alle opere di presa dell'acqua, alla concimaia ed ai fabbricati, per evitare l'accesso al bestiame. Prima della demonticazione, il serbatoio e gli abbeveratoi dovranno essere svuotati e ripuliti, dovranno essere chiuse le porte e le finestre dei manufatti, nonchè svuotato l'impianto igienico-sanitario e di acqua potabile.
E' vietata la monticazione di animali affetti da malattie contagiose di qualsiasi genere. Sviluppandosi malattie sul luogo, l'alpigiano è obbligato a denunciare il fatto al Sindaco del Comune in cui l'Alpe insiste ed al proprietario, e prestarsi subito a compiere regolarmente ciò che verrà prescritto dall'Autorità Sanitaria. Ad ogni modo, gli animali colpiti da malattie infettive saranno isolati e non potranno essere abbeverati con gli altri animali in acque correnti. L'alpigiano dovrà provvedere a sue spese per l'isolamento del bestiame infetto e per la cura dello stesso e la disinfestazione dei ricoveri.
Art. 17 (Migliorie)
Le migliorie obbligatorie riguardano gli spietramenti e le ripuliture delle zone invase dai cespugli, che provocano la conseguente riduzione del pascolo. Gli spietramenti si eseguono raccogliendo le pietre che risultano mobili nelle zone che vengono indicate all’atto della consegna dell’Alpe amucchiandole nel minor numero possibile di cumuli; i mucchi dovranno avere una dimensione mai inferiore al metro cubo. La zona ripulita verrà concimata con letame nell’autunno dello stesso anno. Resta facoltà del tenutario di eseguire lo spietramento nel minor periodo di tempo possibile dall’inizio dell’alpeggio, ma non oltre il penultimo anno dalla scadenza della locazione.
La ripulitura da cespugli e gli interventi di miglioramento dei pascoli in genere sarà eseguita in ottemperanza a quanto disposto dall’Art. n° 52 del Regolamento Regionale 29.06.99 n° 1 e successive modifiche ed integrazioni, procedendo al taglio sotto il colletto dei cespugli e, con le dovute cautele, si procederà, poi, all'abbruciamento del materiale di risulta. Nel caso in cui l'abbruciamento del materiale
riesca pericoloso, la ramaglia sarà accantonata in luogo ed in modo da recare il minor danno possibile al pascolo.
La lotta contro la flora ammoniacale si eseguirà dissodando il terreno invaso e adottando uno dei provvedimenti sotto indicati, che il Comune proprietario giudicherà più opportuno eseguire nei singoli casi:
a) - coltivazione della zona dissodata con colture da rinnovo (patate, barbabietole da foraggio, rape etc.), in un primo periodo e, successivamente, semina di appropriati miscugli di foraggere;
b) - semina di miscugli di foraggere, subito dopo eseguito il dissodamento.
Tanto nell'uno che nell'altro caso, ove si ritenga opportuno, si potrà ricorrere all'impiego, oltre che di letame, di appositi concimi chimici.
Nessuna operazione di decespugliamento e di dissodamento potrà essere fatta senza preventivo consenso dell’Autorità competente.
Art. 18 (Asportazioni)
E' fatto divieto, nel modo più tassativo, di asportare dall'Alpe legna, erba, strame, concime, letame e fieno.
Art. 19 – (Transito escursionisti e conduttori MTB)
Il conduttore del pascolo deve consentire il libero transito a cicloturisti, escursionisti, ecc. sulle strade interpoderali o sui sentieri che transitano a minor danno all’interno dei pascoli.
Art. 20 (Cani)
I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L’utilizzo degli stessi deve essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi devono essere sempre custoditi.
Art. 21 (Personale)
La gestione dell’alpeggio dovrà essere esercitata dal conduttore e/o dai propri famigliari e/o da lavoratori dipendenti
Il conduttore o i propri soci dovranno essere in possesso di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente capitolato. E’ fatto obbligo al gestore, nello svolgimento delle attività oggetto di affitto, di applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali e assicurative previste in materia, così come l’applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto. Il personale addetto alla mungitura e alla lavorazione del latte dovrà essere fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche nonché formato da un punto di vista sanitario (ex libretto sanitario).
L’affittuario dovrà garantire personale sufficiente e capace al controllo degli animali e allo svolgimento di tutte le attività d’alpeggio. La sostituzione dell’affittuario o dei suoi famigliari nella gestione dell’alpe con persona fisica o giuridica titolare di altra impresa agricola potrà essere considerata una forma di subaffitto e potrà comportare l’immediata risoluzione del contratto. Il proprietario potrà verificare con tutti i mezzi consentiti dalle norme vigenti l’eventuale esistenza di forme di subaffitto.
Art. 22 (Sorveglianza)
Il conduttore ha il compito di provvedere ad un’opportuna sorveglianza del bestiame monticato durante tutto il periodo d’alpeggio; tale sorveglianza dovrà essere realizzata in modo tale da impedire agli animali di disperdersi in maniera incontrollata, di provocare danni a persone cose o altri animali e di invadere zone precluse al pascolamento o superfici di altra proprietà o conduzione. Il caricatore d’alpe dovrà pertanto dotarsi di personale qualificato e sufficiente a garantire il rispetto di tale prescrizione, nonché di attrezzature necessarie al controllo della mandria. Qualunque danno ascrivibile alla mancata sorveglianza sarà attribuito alla negligenza dell’affittuario il quale dovrà risponderne direttamente secondo le norme vigenti.
Art. 23 (Divieti)
Durante il periodo di validità del contratto è espressamente vietato:
- alterare e rimuovere i termini, opere, cartelli segnalatori presenti;
- effettuare il pascolo vagante;
- la mandratura del bestiame per un raggio di almeno 35 metri dai fabbricati e strutture esistenti;
- il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado;
- bruciare rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altro genere.
- utilizzare fitofarmaci ed in particolare prodotti diserbanti e disseccanti;
- asportare il letame dal pascolo;
- pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- circolare con veicoli non autorizzati;
- effettuare il pascolare o far sostare il bestiame nel raggio di 10 mt. dalle sorgenti di alimentazione potabile dell’alpeggio.
Art. 24 (Oneri generali a carico del conduttore)
Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al conduttore, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.
Per tutta la durata della annata agraria, il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.
Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane e quant’altro, il conduttore deve immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.
Art. 25 (Oneri particolari del concessionario per la gestione dell’alpe)
Nella conduzione dell’alpe l’affittuario, fatti salvi gli obblighi specificamente dettati nel presente Capitolato, deve osservare i seguenti impegni:
1) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l’attività d’alpeggio. Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo al concessionario di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall’Autorità sanitaria;
2) uniformarsi alle disposizioni dell’art 94 del D.Lgs n° 152/2006 e della legislazione regionale, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;
3) praticare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica;
4) effettuare il decespugliamento ed i tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti;
5) predisporre punti acqua e sale sui pascoli;
In conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, fatte salve le prescrizioni specificamente dettate nel presente Capitolato, all’affittuario è fatto obbligo di:
- arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
- evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
- effettuare la lavorazione del latte secondo le corrette regole casearie a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche;
- adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente;
- pulire almeno una volta alla settimana stalle e portici e convogliare il letame o le deiezioni in concimaia adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
- impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
- provvedere alla ripulitura a fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame accumulato durante il periodo dell’alpeggio nelle aree indicate dal personale della proprietà ed in genere nelle superfici pascolive più magre.
Art. 26 (Penalità)
Per i danni cagionati nell'Alpe la responsabilità viene assunta dall’affittuario, anche per tutte le persone che agiscono per suo conto, nella custodia del bestiame ed in qualità di altro contingente.
Tutte le penalità, escluse quelle specificatamente previste dalle Leggi e Regolamenti Forestali ed altre di natura speciale, saranno riscosse dal Comune di Montegrosso Pian Latte, col privilegio degli atti fiscali come dalle vigenti leggi sulle riscossioni delle imposte.
Le infrazioni alle norme di cui al presente Capitolato costituiscono contravvenzione ai sensi dell' art. 135 del D.L. 30.12.1923, n. 2367 e ai sensi del Titolo III dell’art. 52 Regolamento Regionale 29.06.99 n° 1 Regolamento delle Prescrizioni di Massima e successive modifiche ed integrazioni.
Il conduttore che ometterà di soddisfare in tutto o in parte alle condizioni del presente Capitolato, incorrerà, oltre al pagamento delle eventuali penalità derivanti da denuncia all'Autorità Giudiziaria, anche nelle seguenti penali:
a) - per gli animali immessi oltre al carico consentito, per ogni giornata di pascolo, verrà applicata una penale nella misura da € 5,00 a € 15,00 per ogni capo ovino, e da € 10,00 a € 30,00 per ogni capo di bestiame da quello ovino. L'affittuario dovrà, inoltre, smonticare gli animali eccedenti il normale carico entro le ventiquattro ore dal rilievo; tale infrazione, se ripetuta, da possibilità all'Ente di rescindere il contratto;
b) – in caso di bestiame rivenuto sull'Alpe prima del periodo stabilito per la monticazione o dopo quello di demonticazione, verrà applicata una penale pari a 10% del canone di locazione di cui all’art 4 per ogni mese o frazione di mese di sforamento;
- per la suddivisione arbitraria dell'Alpe, per la destinazione a scopi diversi dai pascoli e per sub-affitto clandestino, € 1.000,00 con recessione immediata dell'atto dichiarato illegale;
c) - per il rifiuto e la mancata facilitazione nel conteggio del bestiame, € 100,00;
d) - per l'inquinamento delle acque o abusiva inversione delle stesse o abusiva derivazione da altre proprietà, € 250,00 salvo rivalsa da parte di terzi danneggiati;
e) - per l'asportazione di fieno, € 50,00 al q.le;
f) - per l'asportazione di erba, strame, letame, legna raccolti nell'Alpe, € 50,00 al q.le;
g) - per mancata manutenzione ordinaria dei sentieri, delle opere dell'acqua e manufatti in genere, € 100,00;
h) - per ineffettuato od irregolare spargimento del letame o per averlo lasciato disperdere, € 100,00;
l) - per trascurato isolamento di animali o per mancata denuncia di malattie infettive, o per mancata presentazione di certificati sanitari, se richiesti a norma del Regolamento di Polizia Sanitaria, € 50,00 a capo;
m) - per inadempienza alle norme riguardanti le migliorie e la manutenzione ordinaria dei fabbricati, € 250,00; a questa penalità sarà aggiunto il costo dell'intervento per i lavori non eseguiti, facendo riferimento per la valutazione ai prezzi stabiliti dal prezziario Regionale per le opere di miglioramento fondiario, in vigore al momento della contestazione;
n) - per mancata domanda di consegna e riconsegna dall'Alpe stessa, € 50,00;
o) - per mancata richiesta di autorizzazione per domanda di contributi o per mancata comunicazione della assegnazione di contributi, € 100,00;
p) – per mancato rispetto delle condizioni di consegna e riconsegna previste nel presente capitolato, da € 100,00 ad € 250,00, oltre al rimborso delle spese per l’esecuzione d’ufficio degli interventi;
q), per ogni altro /obbligo/divieto non rispettato previsto nel presente capitolato a giudizio insindacabile della proprietà da € 50,00 ad € 150,00.
In caso di recidiva, le penalità di cui sopra potranno essere raddoppiate.
Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative all'inosservanza del presente disciplinare, si applica la Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora venissero rilevate le indicate inadempienze ed infrazioni, il Comune di Montegrosso Pian Latte potrà provvedere all’applicazione delle penali indicate: in questo caso il conduttore ne verrà informato mediante apposita comunicazione scritta. Il conduttore dovrà provvedere al pagamento della penale entro
e non oltre i 30 giorni dalla notifica e provvedere alla risoluzione dell’inadempienza entro il medesimo termine. In caso di mancato pagamento della penale entro i termini indicati la stazione appaltante potrà introitare direttamente le somme dovute rivalendosi sul deposito cauzionale. Pertanto, salvo il verificarsi di situazioni comportanti la risoluzione anticipata del contratto, alla scadenza del contratto medesimo la cauzione depositata in sede di stipula del contratto verrà restituita al netto delle penali introitate. Qualora il deposito cauzionale non risultasse sufficiente al pagamento delle penali, il Comune procederà all’immediata risoluzione del contratto.
E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 7 (Risoluzione) del presente Capitolato d’affittanza, nonché l’azione legale dell’Ente a risarcimento del maggior danno.
Marca da bollo da € 16,00
Al Comune di Montegrosso Pian Latte Piazza Ai Caduti, 1
18025 MONTEGROSSO PIAN LATTE IM
OGGETTO: Istanza di partecipazione all’asta pubblica per la concessione in affitto dei pascoli comunali denominati “Pian Latte” e “Garezetto”.
Il sottoscritto
Codice fiscale nato il a , residente in via
n. partita IVA ; codice fiscale _ ; tel. ; fax ; e-mail ) in qualità di
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica per la concessione in affitto dei pascoli comunali denominati “Pian Latte” e “Garezetto”.
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto presidenziale per le dichiarazioni mendaci e le ipotesi di falsità in atti,
DICHIARA
1. di possedere i requisiti di ordine generale e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazioni alle gare e della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ed in particolare che nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dal Decreto Leg.vo 50/2016 e smi;
2. di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati, ove ne ricorrano i presupposti di Xxxxx;
3. di essere in regola con gli obblighi di Legge in materia contributiva e previdenziale;
4. di accettare incondizionatamente tutte le clausole dell’avviso d’asta in oggetto e del Capitolato di affittanza ad esso allegato, ancorchè in deroga alle norme della legge 3 maggio 1982, n. 203 “Norme sui contratti agrari“;
5. di impegnarsi a compartecipare finanziariamente nella misura del 20% fino ad un massimo di 15.000,00 euro, qualora il Comune di Montegrosso Pian Latte, nel corso dell’affitto, intenda partecipare a bandi per la concessione di finanziamenti pubblici destinati ad interventi di miglioramento e adeguamento degli immobili e dei pascoli oggetto del contratto;
6. di aver preso piena visione della documentazione e di essere a conoscenza della ubicazione e qualità dei luoghi;
7. (per le ditte) di essere iscritto presso la CCIA – Registro Imprese di
8. (per le società) di essere iscritto presso la CCIA – Registro Imprese di che la società è così composta
che la stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata.
9. (per le cooperative) di essere iscritto presso la CCIA – Registro Imprese di che la cooperativa è così composta
, che la stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata e che è iscritta negli appositi registri istituiti presso la Prefettura di o presso il Ministero del Lavoro.
li, (luogo e data)
IL DICHIARANTE
Si allega alla presente domanda a pena di esclusione:
1. copia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore della presente dichiarazione.
2. ricevuta in originale dell’avvenuto deposito cauzionale
NB:
• qualora l’offerta sia presentata a nome di più persone, la dichiarazione deve essere fatta per ognuna di esse;
• qualora la dichiarazione e l’offerta siano presentate da un procuratore è necessario indicare gli estremi dell’atto di procura e, specificamente, le generalità del rappresentato e del rappresentante.
Marca da bollo da € 16,00
Al Comune di Montegrosso Pian Latte Piazza Ai Caduti, 1
18025 MONTEGROSSO PIAN LATTE IM
OGGETTO: Offerta per la concessione in affitto dei pascoli comunali denominati “Pian Latte” e “Garezetto”.
Il sottoscritto
Codice fiscale nato il a , residente in via
n. partita IVA ; codice fiscale _ ; tel. ; fax ; e-mail ) in qualità di
OFFRE
A titolo di canone annuo per la concessione in affitto dei pascoli comunali denominati “Pian Latte” e “Garezetto”
in cifre € (in lettere ).
li, (luogo e data)
L’OFFERENTE