TUTELA LEGALE ROLAND PER AZIENDE, MANAGER E LIBERI PROFESSIONISTI
TUTELA LEGALE XXXXXX XXX XXXXXXX, MANAGER E LIBERI PROFESSIONISTI
Il presente fascicolo informativo contenente:
a) nota informativa, comprensiva di glossario;
b) condizioni di assicurazione;
deve essere consegnato al contraente con la proposta di assicurazione ed in ogni caso prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 21 MAGGIO 2012
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG, società d’assicurazione con sede legale in Xxxxxxx (Xxxxxxxx), Xxxxx-Xxxxxx-Xxx. 00.
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è costituita in forma giuridica analoga ad una Società per azioni italiana ed esercita la propria attività in base all’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Vigilanza tedesca denominata “Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht” (“Bafin”), al cui controllo è sottoposta.
In Italia, ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è abilitata all’esercizio delle assicurazioni nel ramo 17 (“tutela legale”) in regime di stabilimento, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005.
La sede di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG - Rappresentanza Generale per l’Italia è in Xxxxxx, Xxxxxx X. Xxxx, 0.
Tel: x00 00 000 000 0
Fax: x00 00 000 000 00
email: xxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx
Posta Elettronica Certificata (PEC): XXXXXXXX@xxxxxxxxx.xx R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo Imprese ISVAP
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG è pari a € 76.977.820,78. Il capitale sociale è ammonta a € 10.250.000,00 e il totale delle riserve patrimoniali a
€ 22.614.965,77.
I dati indicati si riferiscono all’anno 2010.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è solitamente stipulato con tacito rinnovo: si rinvia, per gli opportuni approfondimenti, alla proposta allegata.
Il Contraente può dare disdetta esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) da inviare a ROLAND almeno 60 giorni prima della scadenza.
In mancanza, il contratto si intende rinnovato tacitamente per un altro anno e così via.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti possono disdire la polizza, esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 30 giorni.
In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell’imposta assicurativa per il periodo d’assicurazione non goduto.
Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
In base alla proposta di assicurazione allegata, le coperture assicurative offerte possono riguardare i seguenti prodotti:
- per IMPRESE:
- XXXXXX Xxxxxx;
- XXXXXX Xxxxxxx;
- XXXXXX Xxxxx Patrimoniali;
- ROLAND Circolazione;
- XXXXXX Xxxxxxxxx Prodotto.
- per MANAGER:
- XXXXXX Top Manager.
- per PROFESSIONISTI:
- ROLAND Professionisti.
- xxx XXXXXX e DIRIGENTI:
- XXXXXX XXXXXX E DIRIGENTI.
XXXXXX XXXXXX
La polizza ROLAND penale, regolata dalle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP) e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce i costi:
a) per la difesa in caso di procedimenti penali dolosi o colposi, compreso il c.d. patteggiamento ex art. 444 e segg. c.p.p.;
b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;
c) per l’assistenza nel caso in cui l’Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale;
d) per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell’ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata;
e) cauzione penale per procedimenti all’estero;
f) per la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo.
Per maggiori dettagli, si rimanda all’art. 5 delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP).
Le garanzie sopra riportate sono sempre previste nel contratto.
Ulteriori eventuali estensioni della garanzia possono essere espressamente previste nella proposta di assicurazione, alla quale si rinvia.
Avvertenza: il prodotto ROLAND PENALE può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.
In merito si rinvia agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 CSP e artt. 4 e 11 CTG.
Inoltre, premesso che XXXXXX si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:
Massimale complessivo: € 300.000,00 di cui € 150.000,00 per persona.
Difesa nel procedimento penale aperto a carico dei legali rappresentanti Xxxxx e Caio. Spese legali sostenute in totale: € 400.000,00.
Importo rimborsato da ROLAND: € 300.000,00
Massimale complessivo: € 300.000,00 di cui € 150.000,00 per persona. Scoperto 10%. Difesa nel procedimento penale aperto a carico dei legali rappresentanti Xxxxx e Caio.
Spese legali sostenute in totale: € 400.000,00 (€ 200.00,00 per Assicurato). Scoperto: 10% delle spese legali = 40.000,00
€ 400.00,00 – 40.000,00 € = € 360.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 300.000,00.
TUTELA LEGALE PER IMPRESE – ROLAND AZIENDA
La polizza XXXXXX Xxxxxxx, regolata dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce le seguenti vertenze di natura civile:
• Richieste di risarcimento danni a persone e/o cose per fatti extracontrattuali
• Resistenza avverso richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale
• Controversie di lavoro con dipendenti/xx.xx.xxx. e somministrati (ex interinali)
• Controversie relative a contratti assicurativi
• Tutela dell’immobile (proprietà/diritti reali e contratti di locazione in qualità di locatario)
• Arbitrati (rituali/irrituali)
• Media-Conciliazione
• Controversie con i fornitori (garanzia opzionale)
• Controversie con enti di previdenza
Ulteriori eventuali estensioni particolari di garanzia possono essere espressamente previste nella proposta di assicurazione, alla quale si rinvia.
Avvertenza: il prodotto XXXXXX Xxxxxxx può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.
In merito si rinvia agli articoli 3, 4, 10, 11, 12, 13 e 18 CTG.
Inoltre, premesso che XXXXXX si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:
1-Massimale complessivo: € 80.000,00.
Spese legali sostenute in totale: € 70.000,00 Importo rimborsato da ROLAND: € 70.000,00
2-Massimale complessivo: € 80.000,00. Scoperto: 10% Spese legali sostenute in totale: € 90.000,00
Scoperto: 10% delle spese legali = 9.000,00
€ 90.00,00 – 9.000,00 € = € 81.000,00
Importo rimborsato da XXXXXX: € 80.000,00
XXXXXX XXXXX PATRIMONIALI
La polizza ROLAND danni patrimoniali, regolata dalle condizioni speciali “danni patrimoniali” (CSP-DP) e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce le spese legali sostenute davanti all’Autorità Giudiziaria o in procedure arbitrali qualora la persona assicurata venga chiamata in giudizio per pretese di risarcimento di danni patrimoniali, in forza di norme sulla responsabilità civile, per “mala gestio”.
Esempio: l’investimento - deciso dal Manager - in un altra società si rivela dannoso per l’azienda dove questo opera. I soci, visto il depauperarsi del loro patrimonio e investimento, avanzano una richiesta di risarcimento danni nei confronti del Manager.
Ulteriori eventuali estensioni particolari di garanzia (responsabilità amministrativa) possono essere espressamente previste nella proposta di assicurazione, alla quale si rinvia.
Avvertenza: il prodotto XXXXXX Xxxxx Patrimoniali può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.
Per tale ragione, si rinvia agli articoli 4, 5 e 6 CS-DP; artt. 4, 11, 12 e 18 CTG.
Inoltre, premesso che XXXXXX si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:
1- Massimale complessivo: € 200.000,00.
Spese legali sostenute in totale: € 180.000,00. Importo rimborsato da XXXXXX: € 180.000,00.
2- Massimale complessivo: € 200.000,00. Scoperto 10% Spese legali sostenute in totale: € 280.000,00.
Scoperto: 10% delle spese legali: 28.000,00
€ 280.00,00 – 28.000,00 € = € 252.000,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 200.000,00.
ROLAND CIRCOLAZIONE
La polizza ROLAND Circolazione, regolata dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce le seguenti vertenze:
- la richiesta di risarcimento danni subiti da persone e/o cose, compresa la procedura di indennizzo diretto;
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali connessi ad incidente stradale;
- ricorsi contro il provvedimento di ritiro/sospensione/revoca della patente di guida in seguito ad incidente stradale;
- dissequestro del veicolo in seguito ad incidente stradale.
Si rinvia comunque alla proposta di assicurazione per maggiori approfondimenti.
Ulteriori eventuali estensioni della garanzia possono essere espressamente previste nella proposta di assicurazione, alla quale si rinvia.
Avvertenza: il prodotto ROLAND Circolazione può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.
In merito si rinvia alla proposta allegata e agli articoli 3, 4, 10, 11, 12, 13 e 18 CTG.
Inoltre, premesso che XXXXXX si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:
1-Massimale complessivo: € 50.000,00.
Spese legali sostenute in totale: € 25.000,00 Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00
2-Massimale complessivo: € 50.000,00. Scoperto 10%
Spese legali sostenute in totale: € 55.000,00 Scoperto: 10% delle spese legali: € 5.500,00
€ 55.000,00 - € 5.500,00 = € 49.500,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 49.500,00
ROLAND SICUREZZA PRODOTTO
La polizza XXXXXX Xxxxxxxxx Prodotto, regolata dalle condizioni speciali (CS-PR) e – per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse – dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce i costi davanti all'autorità amministrativa o giudiziaria per l’opposizione a provvedimenti della Pubblica Amministrazione indirizzati al Contraente e legati alla sicurezza del prodotto.
Inoltre, a seguito dello svolgimento del citato procedimento amministrativo, la copertura opera per avanzare pretese giudiziarie per il risarcimento del danno previsto ex lege a causa di fatti colposamente illeciti della Pubblica Amministrazione che abbiano causato un danno ingiusto.
Avvertenza: il prodotto XXXXXX Xxxxxxxxx Prodotto può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.
In merito si rinvia alla proposta allegata e agli articoli 4, 5, 6 e 7 CS-PR; artt. 4, 11, 12 e 18 CTG.
Inoltre, premesso che XXXXXX si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:
1-Massimale complessivo: € 200.000,00.
Spese legali sostenute in totale: € 180.000,00 Importo rimborsato da ROLAND: € 180.000,00
2-Massimale complessivo: € 200.000,00. Scoperto 10% Spese legali sostenute in totale: € 255.000,00 Scoperto: 10% delle spese legali: € 25.500,00
€ 255.000,00 - € 25.500,00 = € 229.500,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 200.000,00.
ROLAND TOP MANAGER
La polizza ROLAND Top Manager è divisa in 2 sezioni e garantisce la persona assicurata per le vertenze previste dalla polizza ROLAND penale (sezione “penale”) e XXXXXX Xxxxx Patrimoniali (sezione “Danni Patrimoniali”). Se previsto nella proposta allegata, quest’ultima sezione garantisce la copertura anche per i procedimenti davanti alla Corte dei Conti (responsabilità amministrativa).
E’ possibile garantire altresì le controversie di lavoro iniziate da (o contro) la persona assicurata (sezione 3 “controversie di lavoro”).
La polizza ROLAND Top Manager viene regolata dalle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP) e “danni patrimoniali” (CSP-DP).
Alla sezione 3 si applicano le condizioni speciali CS-LAD.
A tutte le sezioni, per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle condizioni speciali, si applicano le condizioni generali di assicurazione (CTG).
Avvertenza: il prodotto ROLAND TOP MANAGER può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.
In merito si rinvia alla proposta allegata e agli articoli:
- 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 XXX x xxxx. 0 x 00 XXX, per la sezione “penale”;
- 4, 5 e 6 CS-DP; artt. 4, 11, 12 e 18 CTG, per la sezione “danni patrimoniali”;
- 3, 4, 5, 6 e 7 CS-LAD; artt. 4, 11, 12 e 18 CTG, per la sezione “controversie di lavoro”.
Inoltre, premesso che XXXXXX si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:
1-Massimale complessivo: € 100.000,00.
Spese legali sostenute in totale: € 98.000,00 Importo rimborsato da ROLAND: € 98.000,00
2-Massimale complessivo: € 100.000,00. Scoperto 10% Spese legali sostenute in totale: € 155.000,00 Scoperto: 10% delle spese legali: € 15.500,00
€ 155.000,00 - € 15.500,00 = € 139.500,00
Importo rimborsato da XXXXXX: € 100.000,00.
XXXXXX PROFESSIONISTI
La polizza XXXXXX Professionisti garantisce la persona assicurata per le stesse vertenze previste dalla polizza XXXXXX Xxxxxx e si estende ad alcune vertenze di altra natura secondo la specifica attività svolta dal professionista.
Si rinvia a tal proposito alla proposta allegata per gli opportuni approfondimenti.
La polizza ROLAND Professionisti viene regolata, per le vertenze penali, dalle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP) e, per quanto non espressamente derogato/disciplinato dalle stesse, dalle condizioni generali di assicurazione (CTG).
A tutte le altre garanzie si applicano esclusivamente le condizioni generali di assicurazione (CTG).
Avvertenza: il prodotto ROLAND Professionisti può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.
In merito si rinvia alla proposta allegata e agli articoli:
- 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 XXX x xxxx. 0 x 00 XXX, per la difesa penale;
- 3, 4, 10, 11, 12, 13 e 18 CTG per le estensioni disciplinate espressamente solo dalle CTG.
Inoltre, premesso che XXXXXX si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:
1-Massimale complessivo: € 75.000,00.
Spese legali sostenute in totale: € 45.000,00 Importo rimborsato da ROLAND: € 45.000,00
2-Massimale complessivo: € 75.000,00. Scoperto 10% Spese legali sostenute in totale: € 45.000,00 Scoperto: 10% delle spese legali: € 4.500,00
€ 45.000,00 - € 4.500,00 = € 40.500,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 40.500,00.
XXXXXX XXXXXX E DIRIGENTI
La polizza XXXXXX Xxxxxx e Dirigenti, regolata dalle condizioni generali di assicurazione (CTG), garantisce le seguenti vertenze:
• richieste di risarcimento danni a persone e/o cose per fatti extracontrattuali;
• resistenza avverso richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale;
• difesa in procedimenti penali per reati dolosi, colposi o contravvenzionali.
Ulteriori eventuali estensioni particolari di garanzia possono essere espressamente previste nella proposta di assicurazione, alla quale si rinvia.
Avvertenza: il prodotto XXXXXX Xxxxxx e Dirigenti può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative.
Per tale ragione, si rinvia alla proposta allegata e agli articoli 3, 4, 10, 11, 12, 13 e 18 CTG.
Inoltre, premesso che XXXXXX si espone fino alla concorrenza del massimale indicato nella proposta allegata, potrebbero essere presenti franchigie o scoperti; alcune garanzie potrebbero poi prevedere dei sottolimiti: si rinvia pertanto al contenuto delle singole garanzie per maggiori dettagli in merito e si riporta qui sotto un esempio del funzionamento del massimale:
1-Massimale complessivo: € 50.000,00.
Spese legali sostenute in totale: € 25.000,00 Importo rimborsato da ROLAND: € 25.000,00
2-Massimale complessivo: € 50.000,00. Scoperto 10% Spese legali sostenute in totale: € 25.000,00 Scoperto: 10% delle spese legali: € 2.500,00
€ 25.000,00 - € 2.500,00 = € 22.500,00
Importo rimborsato da ROLAND: € 22.500,00.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA: ai sensi dell’art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione.
AVVERTENZA: non sono previste cause di nullità ulteriori a quelle disciplinate dall’ordinamento giuridico italiano.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’assicurato deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, ai sensi dell’art. 7 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).
Esempio: durante l’anno muta l’attività svolta dal Contraente. La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonché la cessazione della polizza.
AVVERTENZA: si rinvia alla singola proposta di assicurazione allegata per eventuali deroghe specifiche all’art. 7 CTG.
6. Premi
Il premio - da versare a ROLAND esclusivamente con bonifico bancario - è annuale ed è dovuto per intero anche in caso di frazionamento dello stesso.
Il pagamento, se effettuato all’intermediario autorizzato da XXXXXX, produce per il Contraente effetti liberatori nei confronti della Compagnia, giusta l’art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).
Si rinvia all’art. 4 delle condizioni generali di assicurazione (CTG) per ulteriori approfondimenti.
7. Rivalse
AVVERTENZA: le spese legali anticipate da XXXXXX dovranno essere restituite dal Contraente/Assicurato se rimborsate da controparte.
Si rinvia all’art. 16 (2) delle condizioni generali di assicurazione (CTG).
Ai sensi dell’art. 15 (11) delle condizioni generali di assicurazione (CTG), ROLAND è surrogata, fino alla competenza dell’indennizzo, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, giusta l’art. 1916 c.c.
Pertanto, qualora si individuassero terzi responsabili, XXXXXX agirà nei loro confronti, sostituendosi nei diritti dell’Assicurato, per la restituzione degli importi anticipati.
8. Rinnovo del contratto - Recesso - Risoluzione di diritto del contratto assicurativo
AVVERTENZA: il Contraente può dare disdetta esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) da inviare a ROLAND almeno 60 giorni prima della scadenza.
In mancanza, il contratto si intende rinnovato tacitamente per un altro anno e così via.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti possono disdire la polizza, esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 30 giorni.
In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell’imposta assicurativa per il periodo d’assicurazione non goduto.
Per maggiori dettagli, si rinvia agli articoli 5 e 17 delle condizioni generali di assicurazione (CTG).
Come previsto dall’art. 6 delle condizioni generali di assicurazione (CTG), il contratto si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie:
- nel caso di persona giuridica: per effetto dell’apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria;
- nel caso di persona fisica: per interdizione o inabilitazione o decesso del Contraente.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952, comma 2, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Il termine prescrizionale previsto dall’art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’Assicurato e vengono così generate spese legali.
10. Legge applicabile al xxxxxxxxx
XXXXXX propone di applicare al contratto la legge italiana.
In virtù dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005), le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
11. Regime fiscale
L’imposta assicurativa gravante sul premio annuo pagato dal Contraente è attualmente pari al 21,25% (12,50% per la polizza ROLAND Circolazione) e non viene rimborsata in nessun caso.
Non sono altresì rimborsabili tutti gli altri oneri, imposte o tasse previsti dalla legge a seguito della conclusione del contratto.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA: in deroga all’art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a XXXXXX, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.
La denuncia del sinistro deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
La denuncia scritta, che può pervenire anche dall’Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.
Inoltre deve trasmettere a XXXXXX copia di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.
Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall’Avvocato difensore.
L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l’Assicurato può comunicare a XXXXXX il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi.
L’Assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare a XXXXXX l’esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, secondo quanto disposto dall’art. 1910 c.c.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli articoli 14 e 15 delle condizioni generali di assicurazione (CTG) e, per la copertura ROLAND Penale, all’art. 8 (2) delle condizioni speciali di tutela legale penale (CSP).
13. Reclami
Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto con una delle seguente modalità:
- tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami Xxxxxx X. Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx;
- via fax al n. (x00) 00 000 000 00, all’attenzione dell’Ufficio Reclami;
- via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx;
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): XXXXXXXX@xxxxxxxxx.xx.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni - decorrenti dal pervenimento dello stesso presso l’impresa -, potrà rivolgersi all’ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami dovranno essere inoltrati all’Autorità di vigilanza eventualmente prevista dalla legislazione prescelta.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx market/finservices-retail/finnet/index en.htm
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra il Contraente/Assicurato e XXXXXX circa la possibilità di successo di un’azione oppure di procedure d’impugnazione avanti le Autorità competenti o in caso di conflitto d’interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.
Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 3, XXXXXX provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora il Contraente/Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio.
Si rimanda all’art. 15 (3) e (4) CTG.
AVVERTENZA: resta comunque possibile per entrambe le parti rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
15. Mediazione finalizzata alla conciliazione
In virtù del D.Lgs. n. 28/2010, che ha disciplinato la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, dal 20 marzo 2011 il tentativo di risoluzione delle
controversie in materia di contratti assicurativi tramite l’istituto della mediazione è obbligatorio.
Pertanto, a partire da tale data, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione depositando la richiesta di mediazione presso uno degli organismi iscritti nel registro di cui al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e facendola pervenire - via posta o via fax (n. x00 00 000 000 00) - alla sede di ROLAND al seguente indirizzo:
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG – Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxxxxx X. Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Indicare nell’oggetto: richiesta di mediazione finalizzata alla conciliazione.
XXXXXX Rechtsschutz Versicherungs AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante Generale per l’Italia Xxxxxx Xxxxxxxx
GLOSSARIO
Si intende per:
Arbitrato: procedura alternativa al rito ordinario che le parti possono intraprendere per risolvere controversie.
Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assicurato: la persona garantita dalla polizza Contraente: il soggetto che stipula il contratto. Contravvenzione: si veda voce reato.
Danno: conseguenza nociva di una condotta o omissione di uno o più soggetti nei confronti di terzi. Il danno può essere di natura contrattuale (derivare da una violazione di norme contrattuali); ovvero di natura extracontrattuale (derivare da violazioni non di accordi, ma di norme di legge).
Delitto: si veda voce reato.
Fatto illecito: qualsiasi fatto che violi norme dell’ordinamento giuridico. Franchigia: la parte di danno in misura fissa che rimane a carico dell’Assicurato. Giudiziale: attività svolta dinnanzi ad un’autorità giudiziaria giudicante.
Indennizzo: la somma dovuta contrattualmente dalla Società in caso di sinistro. Massimale: somma entro la quale XXXXXX risponde per ogni sinistro.
Periodo di assicurazione: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Reato: violazione delle norme penali.
I reati si dividono in delitti e contravvenzioni.
I delitti sono le violazioni più gravi e hanno una diversa rilevanza a seconda che siano state poste in essere con dolo (volontariamente) o colpa (non volontariamente ma per negligenza o imperizia). L’elemento psicologico del delitto è il dolo, salvo che la legge non preveda espressamente la punibilità a titolo di colpa.
Le contravvenzioni sono condotte meno gravi. Per la punibilità è sufficiente l’elemento psicologico della colpa.
Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro.
Sanzione amministrativa: misure adottate dall’ordinamento per colpire illeciti amministrativi. Sinistro: evento per il quale viene prestata l’assicurazione.
Il sinistro si intende insorto nel momento in cui inizia la violazione vera o presunta di norme di legge o di contratto.
Scoperto: la parte di danno in misura percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
Stragiudiziale: attività che viene svolta per cercare di trovare tra le parti una mediazione bonaria della controversia.
Terzo: non sono considerati terzi:
a) i genitori, il coniuge ed i figli dell’Assicurato (anche se non convivono con lui);
b) gli altri parenti o affini - diversi da quelli indicati alla lettera a) - conviventi con l’Assicurato;
c) il dipendente del Contraente che subisca un danno in occasione di lavoro o di servizio.
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una controversia.
Tutela Legale: l’assicurazione di Tutela Legale di cui all’art. 173 Codice Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005).
CONDIZIONI GENERALI D’ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE
CTG 2011
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione per la Tutela Legale
XXXXXX, alle condizioni e per le garanzie indicate in polizza, assicura al Contraente/ Assicurato la possibilità di salvaguardare i propri diritti assumendo le spese necessarie a tale fine (Tutela Legale).
Art. 2 Norme applicabili
Alla polizza si applicano le presenti Condizioni Generali nonché, ove previsto, le Condizioni Speciali; per quanto non diversamente disciplinato, si applicano le disposizioni del diritto italiano.
Art. 3 Spese assicurate
Nei limiti del massimale previsto in polizza e ad esclusione delle voci non assicurate di cui all’art. 11, XXXXXX assume a proprio carico, per le garanzie previste in polizza, gli oneri necessari alla tutela stragiudiziale e giudiziale dei diritti dell’Assicurato; più precisamente sono ricompresi:
(1)
il compenso previsto dalla tariffa forense relativo all’attività di un Avvocato domiciliato nel circondario del Tribunale competente.
In caso di vertenza instaurata all’estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell’Avvocato secondo quanto previsto dall’ordinamento giuridico di riferimento o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(2)
in caso di vertenze dinnanzi a Giurisdizioni Speciali, il compenso di un ulteriore Avvocato iscritto in appositi albi speciali;
(3)
qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato all’Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.
Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell’Avvocato;
(4)
le spese liquidate giudizialmente a favore di controparte, in caso di soccombenza;
(5)
le spese di transazioni preventivamente autorizzate da XXXXXX.
In caso di transazioni concluse senza il preventivo accordo di XXXXXX, vengono tuttavia indennizzate le spese del Contraente/ Assicurato con esclusione di quelle di controparte assunte transattivamente e delle spese del Contraente/Assicurato eventualmente assunte da controparte;
(6)
le spese dell’attività di Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) e di controparte se l’Assicurato è obbligato giudizialmente ad assumersi tali costi;
(7)
il compenso per l’attività di un Consulente Tecnico di Parte nei limiti del tariffario di riferimento; in mancanza trova applicazione il
D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii. In caso di vertenza instaurata all’estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento;
(8)
qualora per qualunque ragione l’Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di
Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.
Lo stesso vale analogamente in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente;
(9)
le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii. (spese di avvio e indennità del mediatore) nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.
Se il mediatore si avvale di un suo consulente, XXXXXX si fa carico fino al 50% del relativo compenso.
In caso di analoga procedura conciliativa instaurata all'estero, vengono riconosciute le spese di procedura nei limiti degli importi previsti dall’allegato “A” del D.M. n. 180/2010 e ss.mm.ii.
Per la procedura di mediazione sono altresì garantiti i compensi di un Avvocato previsti dall’ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
Nell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può dare mandato ad un Avvocato diverso;
(10)
le spese per l’IVA relative all’attività di avvocati e Consulenti Xxxxxxx, qualora il Contraente/ Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell’imposta;
(11)
le spese nei procedimenti speciali/d’urgenza di cui al IV° libro del codice di procedura civile (esempio: accertamento tecnico preventivo);
(12)
con la previa autorizzazione di XXXXXX, le spese per accertamenti economico-finanziari su persone ed enti;
(13)
le spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
(14)
le spese di giustizia in ambito penale poste a carico dell’Assicurato;
(15) le spese di registrazione della sentenza nonché le spese necessarie ad ottenere una copia integrale della stessa;
(16)
le spese relative al contributo unificato;
(17)
i costi relativi ai primi tre tentativi d’esecuzione forzata avviati entro 5 (cinque) anni dopo il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.
Art. 4 Decorrenza della garanzia assicurativa e pagamento del premio
(1)
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza e sussiste per i sinistri insorti come segue:
a) dopo le ore 24 del primo giorno di validità della polizza, per richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per l’opposizione contro sanzioni e misure amministrative;
b) tre mesi dopo il primo giorno di validità della polizza, per controversie di natura contrattuale. Se le controversie contrattuali vengono incluse in garanzia successivamente, il periodo di carenza decorre dalle ore 24 del giorno di inclusione indicato nel documento contrattuale, a condizione che il relativo premio sia stato pagato nei termini pattuiti.
(2)
Se il Contraente non salda il primo premio annuale o la prima rata del premio entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza prevista nella polizza, la garanzia resta sospesa e priva di efficacia fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto.
(3)
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, in deroga all’art. 1901, comma 2, Cod. Civ., l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.
(4)
Il contratto si risolve di diritto con effetto retroattivo dal momento della scadenza del premio annuo o della rata, se ROLAND, in caso di mancato pagamento del premio annuo o della rata di premio, non agisce per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno della scadenza, (art. 1901, comma 3, Cod. Civ.).
(5)
In caso di emissione di appendice che comporta un aumento del premio, il Contraente deve effettuare il relativo pagamento entro i termini pattuiti.
Nell’ipotesi di mancato pagamento, in caso di sinistro, XXXXXX decurterà dalle spese indennizzabili la percentuale risultante dal rapporto tra il premio saldato e quello dovuto dal Contraente. Con il pagamento di quanto dovuto entro l’anno assicurativo di competenza, il Contraente ripristina il suo diritto all’intera prestazione assicurativa.
(6)
Se alla scadenza pattuita il Contraente non paga il premio dovuto, XXXXXX sospenderà la liquidazione di tutti i sinistri denunciati fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente effettuerà il pagamento del premio dovuto.
Art. 5 Proroga del contratto di assicurazione
Se non diversamente pattuito, il contratto si proroga tacitamente per un anno in mancanza di disdetta che deve essere inviata al destinatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.
La disdetta deve avvenire esclusivamente tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC).
Art. 6 Risoluzione anticipata o modifica del contratto - recesso
(1)
La polizza si risolve di diritto al verificarsi, nei confronti del Contraente, di una delle seguenti fattispecie:
Nel caso di persona giuridica:
per effetto dell’apertura di una qualsiasi procedura giudiziale concorsuale o di amministrazione controllata o straordinaria.
Nel caso di persona fisica:
per decesso, interdizione o inabilitazione.
In tutti questi casi, le azioni in corso vengono interrotte, con liberazione da parte di XXXXXX da ogni ulteriore prestazione. XXXXXX si obbliga a restituire la parte di premio netto per il periodo non goduto.
(2)
Se l’oggetto dell’assicurazione viene a mancare del tutto o parzialmente - per motivi diversi dalla previsione del comma ‘‘1’’ - verrà meno la copertura assicurativa per l’oggetto cessato, se non diversamente pattuito. Se XXXXXX viene a conoscenza del venir meno dell’oggetto dell’assicurazione dopo più di due mesi dall’evento, le spetta comunque il premio fino al momento dell’avvenuta conoscenza.
Art. 7 Dichiarazioni relative a circostanze di pericolo/aumento/diminuzione del rischio
(1)
Dichiarazioni inesatte, incomplete o reticenti del Contraente alla stipula della polizza o durante la durata della stessa, relative a circostanze che influenzano la determinazione del rischio da parte di XXXXXX o l’ammontare del premio, possono portare - ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. - alla totale o parziale perdita della garanzia assicurativa, oppure allo scioglimento del contratto.
(2)
Il Contraente è obbligato a dare immediato avviso scritto a ROLAND di ogni aggravamento del rischio.
(3)
Una volta a conoscenza di un fatto/una circostanza che giustifica un premio maggiore rispetto a quello pattuito, XXXXXX ha la facoltà di richiedere modifiche al contratto, anche con effetto retroattivo.
In caso di sinistro, XXXXXX ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente dovuto se il Contraente avesse comunicato il fatto/la circostanza in modo esatto e completo. (4)
Se dopo la conclusione del contratto si verifica un evento che giustifica un premio minore rispetto a quello pattuito, il Contraente può richiedere una diminuzione del premio dal momento del verificarsi di tale evento. Se il Contraente denuncia la circostanza oltre 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, il premio verrà diminuito solo dal momento del ricevimento della denuncia.
(5)
Se il Contraente omette la denuncia di un oggetto aggiuntivo dell’assicurazione, tale oggetto rimane escluso dalla garanzia assicurativa.
(6)
XXXXXX resta obbligata alla prestazione se il Contraente dimostra che l’inesattezza o l’omissione delle informazioni non sono dovute a sua colpa.
Art. 8 Variabilità del premio di assicurazione
(1)
Se il premio annuale di polizza è calcolato sulla base di parametri variabili (es.: n. addetti, fatturato, attività assicurate ecc.), il Contraente dovrà fornire i relativi dati entro un mese dalla data dalla scadenza. Conseguentemente il premio di rinnovo potrà subire un adeguamento.
(2)
Se il Contraente non adempie a quanto indicato al comma ‘‘1’’, o fornisce le indicazioni richieste in modo incompleto o inesatto, ROLAND - in caso di sinistro - ha il diritto di prestare la garanzia in proporzione al rapporto tra il premio pattuito e quello effettivamente
dovuto se il Contraente avesse comunicato quanto richiesto in modo esatto e completo.
Art. 9 Posizione giuridica di persone coassicurate
(1)
L’assicurazione vale per il Contraente e per le persone nominate nella polizza.
(2)
Salvo l’obbligo del pagamento del premio e obblighi connessi, per le persone coassicurate valgono le disposizioni applicabili al Contraente.
(3)
Le persone coassicurate possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso del Contraente.
Art. 10 Esclusioni
(1)
La garanzia assicurativa non è operativa per le seguenti fattispecie:
a) vertenze tra persone coassicurate nonché tra queste e il Contraente, se non diversamente pattuito;
b) vertenze conseguenti ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c) vertenze di natura amministrativa con Enti Pubblici ed Enti di Previdenza ed Assistenza obbligatoria/di categoria;
d) vertenze riguardanti diritti d’autore, brevetto, marchio, proprietà intellettuale o esclusiva e diritto dei cartelli o concorrenza sleale;
e) vertenze di diritto societario;
– vertenze tra organi, amministratori e/o soci di cooperative e consorzi inerenti qualsiasi materia;
– vertenze previste dal capo II° e III° Cod. Civ. per le associazioni, le fondazioni e i comitati;
f) vertenze riguardanti contratti di agenzia;
g) vertenze di diritto amministrativo, tributario e fiscale;
h) vertenze riguardanti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
i) arbitrati, se non diversamente pattuito;
j) vertenze riguardanti l’art. 28 dello statuto dei lavoratori (comportamenti antisindacali);
k) vertenze in relazione alla compravendita, nuova costruzione o l'ampliamento di beni immobili;
l) sinistri che l’Assicurato ha causato con dolo accertato in qualsiasi modo (art. 1900 Cod. Civ.);
m) sinistri connessi al compimento di un reato doloso da parte dell’Assicurato, accertato in qualsiasi modo;
n) se non diversamente pattuito, vertenze e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o l’uso di veicoli viaggianti su terra sottoposti per legge all’obbligo d’assicurazione per la responsabilità civile; sono altresì escluse le vertenze inerenti l’uso, il possesso o la proprietà di imbarcazioni o aeromobili;
o) se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l’inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
p) vertenze contrattuali con i clienti;
q) vertenze direttamente conseguenti all'acquisto, alla gestione o alla vendita di azioni, titoli di stato, obbligazioni e strumenti finanziari in generale;
r) vertenze dinnanzi a Corti Costituzionali e a qualsiasi Corte Internazionale;
s) vertenze con ROLAND Rechtsschutz- Versicherungs-AG e con le società del gruppo;
t) vertenze conseguenti a procedure concorsuali/fallimentari aperte sul patrimonio del Contraente;
u) vertenze inerenti l’acquisto, la vendita, l’affitto o l’usufrutto di aziende;
v) controversie relative a contratti che, al momento della decorrenza della polizza XXXXXX, siano già stati disdetti dal Contraente o dalla controparte o la cui rescissione, risoluzione o modificazione sia già stata richiesta da una delle parti.
Art. 11 Costi non assicurati
XXXXXX non si assume:
a) i costi assunti dal Contraente e/o dalle persone assicurate senza obbligo giuridico;
b) le franchigie e gli scoperti pattuiti in polizza;
c) i costi per procedimenti di esecuzione di pene pecuniarie o ammende al di sotto di Euro 250,00;
d) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati risultanti da crediti o debiti trasferiti o che si trasferiscono in capo al Contraente/Assicurato dopo il verificarsi del sinistro;
e) i costi per la difesa di interessi legalmente tutelati fatti valere dal Contraente/ Assicurato in nome proprio per richieste di altre persone o per responsabilità propria per obblighi di altre persone;
f) le spese di costituzione di parte civile nel procedimento penale, se non diversamente pattuito;
g) la ritenuta d’acconto dovuta dal sostituto d’imposta;
h) nei casi di procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione all’estero, i costi dell’eventuale consulente nominato dall’organismo competente;
i) il pagamento di sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa o pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
j) le spese collegate all’esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose;
k) le spese e/o onorari dell’Avvocato per i suoi viaggi di andata e di ritorno presso l’autorità competente e le spese per la domiciliazione presso un Avvocato della circoscrizione, qualora l’Assicurato scelga un difensore non domiciliato nel circondario del Tribunale competente.
Art. 12 Massimale
XXXXXX xxxx per ogni sinistro fino al massimale pattuito. Tale principio trova anche applicazione quando XXXXXX, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. In caso di più sinistri collegati temporalmente e/o causalmente il massimale sarà a disposizione per un unico pagamento globale.
Art. 13 Sinistro - Insorgenza del sinistro -
Sinistro unico
(1)
Si intende quale sinistro: la vertenza civile, penale o amministrativa per la quale viene prestata la garanzia di polizza.
(2) Si intende quale insorgenza del sinistro:
a) nel caso in cui si voglia far valere una pretesa di risarcimento del danno extracontrattuale, il momento del primo evento che fa sorgere il diritto al risarcimento del danno;
b) in tutti gli altri casi, il momento in cui l’Assicurato o un altro soggetto ha o avrebbe iniziato a violare norme di legge od obblighi contrattuali. In presenza di più violazioni dello stesso tipo è determinante, per stabilire l’insorgenza del sinistro, la prima violazione.
(3)
Si intende quale sinistro unico:
c) la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da/contro una o più persone assicurate che hanno ad oggetto pretese identiche o connesse;
d) l’instaurazione di procedimenti istruttori o istanze volte all’instaurazione di procedimenti penali contro una o più persone assicurate che si riferiscono allo stesso evento o alla stessa fattispecie.
Art. 14 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro e nomina dell’Avvocato
(1)
In deroga all’art. 1913 Cod. Civ., il Contraente/Assicurato deve segnalare a XXXXXX, anche verbalmente, il verificarsi del sinistro entro 30 (trenta) giorni da quando diventa necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.
La denuncia scritta, che può pervenire anche dall’Avvocato difensore, deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell’evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni.
L’Assicurato è tenuto a fornire a ROLAND tutti gli atti e i documenti necessari per la definizione della pratica.
Inoltre deve trasmettere a XXXXXX copia di qualsiasi atto giudiziario a lui indirizzato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica.
Qualsiasi comunicazione può pervenire anche dall’Avvocato difensore.
L’inosservanza di tali obblighi può portare, ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ., alla decadenza parziale o totale del diritto alla garanzia assicurativa.
Il termine prescrizionale previsto dall’art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell’Assicurato e vengono così generate spese legali.
Ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ., il Contraente/ Assicurato deve segnalare, al momento della denuncia del sinistro, l’esistenza di altre polizze di Tutela Legale.
(2)
Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, il Contraente/Assicurato può comuni-care a ROLAND il nominativo di un Avvocato cui affidare la tutela dei propri diritti, fermo restando quanto stabilito all’art. 15 comma 1.
L’Avvocato deve essere domiciliato nella circoscrizione del Tribunale competente.
Se l’Assicurato non usufruisce del suo diritto di nomina del legale di fiducia, sarà XXXXXX - su richiesta dell’Assicurato - a segnalare un Avvocato. Anche in tal caso, sarà sempre il Contraente/ Assicurato a conferire mandato al legale.
In nessun caso XXXXXX risponde per l’attività di legali e consulenti in qualsiasi modo segnalati/incaricati.
Art.15 Gestione del sinistro
(1)
Dopo il ricevimento della denuncia del sinistro e su richiesta dell’Assicurato, XXXXXX, da sola o avvalendosi di uno specialista da essa incaricato, tenta di risolvere in modo bonario la controversia.
Se il tentativo di componimento xxxxxxx non ha esito positivo o la soluzione prospettata non viene accettata dall’Assicurato per fondati motivi e se si individua un probabile successo della fase giudiziale, XXXXXX autorizzerà/ratificherà l’instaurazione del relativo procedimento.
(2)
Per la difesa in primo grado nei procedimenti disciplinari o penali, la pratica verrà affidata direttamente all’Avvocato liberamente scelto dall’Assicurato ai sensi dell’art. 14 (2).
(3)
Ai sensi dell’art. 174 del Codice delle Assicurazioni, in caso di divergenza di opinioni tra l’Assicurato e XXXXXX circa la possibilità di successo di un’azione oppure di procedure d’impugnazione avanti le Autorità competenti o in caso di conflitto d’interessi, la controversia potrà essere devoluta ad un arbitro che verrà nominato di comune accordo tra le parti; qualora tale accordo non venga raggiunto, l’arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione.
a) L’arbitro deciderà secondo xxxxxx e i costi della controversia arbitrale saranno sopportati dalla parte soccombente. Se le spese sono poste a carico di ROLAND, l’art.
10 (1) s) non trova applicazione.
b) Qualora vi sia il rischio della prescrizione del diritto dell’Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli può, a sue spese, intraprendere i necessari atti interruttivi della prescrizione.
c) I costi di cui al punto (3) b) verranno rimborsati da XXXXXX in caso di sua soccombenza nel procedimento arbitrale di cui sopra.
(4)
Alternativamente alla procedura arbitrale per i casi di cui al comma 3, XXXXXX provvederà al rimborso delle spese legali del relativo grado di giudizio qualora il Contraente/Assicurato risulti vittorioso in misura maggiore rispetto al precedente grado di giudizio.
Pertanto, qualora il Contraente/Assicurato dovesse ottenere lo stesso o meno di quanto già ottenuto nel precedente grado di giudizio o nella fase stragiudiziale immediatamente precedente, non si procederà ad alcun indennizzo.
(5)
La garanzia assicurativa viene prestata anche per i successivi gradi di giudizio qualora presentino
prospettive di successo. Trova applicazione il comma 4.
(6)
Si precisa che nei procedimenti disciplinari, per i gradi successivi al primo, trova applicazione analoga quanto indicato al precedente comma 5.
(7)
Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte deve essere autorizzato/ ratificato da XXXXXX.
(8)
XXXXXX conferma per iscritto la misura della prestazione assicurativa per il sinistro.
Se l’Assicurato intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima di questa comunicazione e se per tale motivo vengono causate delle spese, XXXXXX riconosce solo quelle che avrebbe rifuso in caso di conferma antecedente alle iniziative intraprese.
(9)
In caso di prestazione della garanzia l’Assicurato dovrà:
a) collaborare attivamente con il professionista incaricato della tutela dei suoi diritti informandolo in modo completo e veritiero sulla situazione, indicandogli tutti i mezzi di prova, tutte le informazioni e fornendo tutta la documentazione necessaria;
b) fornire a XXXXXX, su richiesta, informazioni sullo stato della pratica;
c) a meno che i suoi interessi non vengano compromessi dovrà:
– chiedere l’accordo di XXXXXX prima di adire l’Autorità Giudiziaria o di proporre qualsiasi impugnazione;
– prima di adire l’Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari che possano in fatto o in diritto influire sul procedimento giudiziario da intentare;
– evitare di porre in essere comportamenti che potrebbero aumentare le spese o render più difficile la loro rifusione da parte dell’avversario.
(10)
Per contenere il danno, il Contraente deve chiedere e seguire le raccomandazioni di XXXXXX, e le deve comunicare anche al suo Avvocato.
(10.1)
XXXXXX presta comunque la copertura se la violazione degli obblighi di cui sopra non è causata da dolo. In caso di violazione per dolo, XXXXXX resta obbligata qualora la violazione non le abbia causato un pregiudizio.
(11)
Le prestazioni assicurative della polizza possono essere cedute soltanto con il consenso scritto di XXXXXX.
XXXXXX, ai sensi dell’art. 1916 Cod. Civ., è surrogata, fino alla concorrenza dell’importo corrisposto, in tutti i diritti dell’Assicurato verso i terzi.
L’Assicurato è tenuto su richiesta di XXXXXX a consegnare tutta la documentazione necessaria e ad esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti.
Art. 16 Riscossione di somme di denaro
(1)
Gli importi corrisposti dalla controparte a titolo di capitale, risarcimento del danno e interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato.
(2)
L’Assicurato dovrà invece rimborsare a XXXXXX le somme a titolo di spese legali da quest’ultima anticipate e recuperate dalla controparte.
Art. 17 Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno da ogni pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente x XXXXXX possono disdire la polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta
elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni. In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio - al netto dell’imposta assicurativa - per il periodo d’assicurazione non ancora trascorso.
Art. 18 Periodo di postuma per la denuncia di sinistri dopo la cessazione del contratto
La copertura assicurativa sussiste per i sinistri insorti durante la validità della polizza XXXXXX e denunciati a XXXXXX entro dodici mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore a tre anni, il periodo di cui sopra si estende a 24 mesi dalla cessazione del contratto.
Art. 19 Ambito di validità territoriale
(1)
Se non diversamente pattuito in polizza, per pretese di risarcimento del danno extracontrattuale e per procedimenti penali l’assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa e negli Stati extraeuropei del Mar Mediterraneo, qualora il Tribunale competente si trovi in questi Paesi.
(2)
In tutti gli altri casi, se non diversamente pattuito in polizza, la garanzia assicurativa vale per i sinistri insorti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.
Art. 20 Indicizzazione - adeguamento dei massimali, degli indennizzi e dei premi
(1)
Se previsto in polizza, il massimale, le indennità e i premi di polizza vengono determinati in base all’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pubblicato dall’ISTAT, secondo i criteri che seguono:
a) base per l’adeguamento durante l’anno sarà l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) Alla scadenza annuale il massimale, le indennità e i premi verranno aumentati o diminuiti in proporzione all’indice ISTAT;
c) Gli aumenti/le diminuzioni avranno validità dalla data di decorrenza della rata annuale di premio.
(2)
Se in seguito ad una modifica dell’indicizzazione il massimale, le indennità o i premi dovessero raddoppiare (rispetto agli importi inizialmente stabiliti) sia il Contraente che XXXXXX possono rinunciare all’adeguamento della polizza. In questo caso valgono per il massimale, per le indennità e per i premi gli importi calcolati in base all’ultimo adeguamento avvenuto.
(3)
In caso di ritardo o interruzione della pubblicazione dell’indice, XXXXXX propone un adeguamento corrispondente alle modificazioni dei prezzi generali e alle variazioni conosciute dall’ultimo adeguamento avvenuto. Il Contraente ha tuttavia la facoltà di rinunciare all’adattamento proposto.
Art. 21 Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente, anche se sono stati anticipati da ROLAND.
Art. 22 Modifiche al contratto d’assicurazione
La polizza può essere modificata solamente per iscritto.
In caso di emissione di appendice, quanto in essa previsto si applica dalle ore 24 del giorno di efficacia indicato nell’appendice stessa.
In caso di sinistro, il contenuto della appendice trova applicazione relativamente ai sinistri insorti dopo la data di effetto dell’appendice.
Art. 23 Foro competente
Foro competente per decidere le controversie relative all’applicazione della polizza è esclusivamente quello di Milano. Qualora il Contraente sia un consumatore come definito
dal Codice del Consumo, il foro competente sarà quello di residenza del Contraente.
Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale CSP 2011
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione e condizioni applicabili
XXXXXX xxxxxxxxxx le spese per la difesa in procedimenti penali e in quelli derivanti da illeciti amministrativi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria.
Si applicano le disposizioni che seguono (CSP 2011) e le Condizioni Generali di Tutela (CTG 2011), ove non espressamente derogato/ disciplinato.
Art. 2 Attività assicurate
La garanzia assicurativa è operante esclusivamente con riferimento ad atti ed omissioni commessi nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza.
Se, successivamente alla stipula del contratto, il Contraente o la società coassicurata modificano l’attività tutelata nel contratto d’assicurazione o ne aggiungono una ulteriore, la garanzia si estende immediatamente anche a questa, nei limiti del contratto. Entro la prima scadenza annuale successiva alla variazione, questa dovrà essere portata a conoscenza di XXXXXX per iscritto ai fini della modifica/integrazione del contratto e per l’eventuale calcolo del nuovo premio.
In mancanza di tale comunicazione, la garanzia assicurativa decadrà con effetto retroattivo dalla data di inizio della nuova attività in caso di sinistri ad essa riconducibili.
Art. 3 Società coassicurate
Se il Contraente è una società, sono considerate coassicurate le sedi secondarie della società contraente in Italia ed all’estero, ai sensi dell’art. 9 CTG 2011, se non si tratta di persone giuridiche autonome. Le società controllate o collegate della società contraente ex art. 2359 c.c. sono
considerate coassicurate solo se espressamente
indicate in polizza.
Alle società coassicurate si applicano le disposizioni contrattuali applicabili al Contraente. Le manifestazioni di volontà in merito alla polizza spettano esclusivamente al Contraente ed a XXXXXX. Solo il Contraente risponde dei premi assicurativi.
Art. 4 Persone assicurate
Assicurati sono il Contraente, le persone giuridiche e le persone fisiche indicate in polizza, queste ultime nell’espletamento delle loro funzioni/mansioni svolte a favore del Contraente o delle società coassicurate.
In caso di persona assicurata che svolga mansioni/funzioni presso altre società/enti, la copertura opera purché l’incarico soddisfi i seguenti tre requisiti:
– sia posto in essere nell’interesse e su
istruzioni del Contraente;
– risulti da atto scritto successivo alla decorrenza della polizza XXXXXX;
– la maggior parte della retribuzione venga corrisposta dal Contraente.
Le disposizioni riguardanti il Contraente si applicano conformemente anche alle altre persone assicurate e/o alle società coassicurate.
Sono assicurate anche le persone che non si trovano più al servizio del Contraente o delle società coassicurate, in caso di sinistri insorti in corso di validità di polizza e riconducibili a fatti accaduti in corso di rapporto con il Contraente o con la società coassicurata. In tali casi le garanzie di polizza saranno operanti purché il Contraente dia il proprio consenso scritto a XXXXXX.
In deroga all’art. 9 (2) CTG 2011, il Contraente può opporsi alla garanzia assicurativa delle persone coassicurate, qualora nei confronti di queste ultime vengano elevate contestazioni per atti o omissioni diretti contro gli interessi del Contraente e/o delle società coassicurate.
Art. 5 Rischio assicurato
(1)
Difesa in procedimenti penali e per illeciti amministrativi
XXXXXX xxxxxxxxxx i costi:
a) per la difesa in caso di procedimenti penali, compreso il c.d. patteggiamento ex. art. 444 e segg. c.p.p.;
b) per la difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo, qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria;
c) per l’assistenza nel caso in cui l’Assicurato venga assunto come teste in un procedimento penale, così come specificato all’art. 6 (2) b);
d) per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell’ambito di procedimenti penali a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata.
Nell’ipotesi di cui alla lettera a), la garanzia è operante in caso di contestazione di un:
– reato colposo;
– reato doloso.
La garanzia assicurativa decade, con effetto retroattivo, esclusivamente in caso di condanna - con efficacia di giudicato - per un reato doloso e/o un illecito amministrativo doloso. In questo caso il Contraente, in solido con l’Assicurato, è obbligato a rifondere a ROLAND gli importi per spese legali di difesa già corrisposte.
(2)
Difesa in procedimenti disciplinari
XXXXXX garantisce la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, purché conseguenti alla contestazione di un reato o di un illecito amministrativo, ai sensi dell’art. 5 (1) (a) e (b).
Art. 6 Misura della prestazione
In deroga all’art. 3 CTG 2011, vale quanto segue: (1)
Spese giudiziarie ROLAND riconosce:
– le spese processuali poste a carico dell’Assicurato (art. 535 c.p.p.);
– le spese per la registrazione di atti giudiziari con un esborso massimo di Euro 520,00;
– le spese per ottenere copia degli atti d’indagine con un esborso massimo di Euro 520,00.
(2)
Onorari e scelta dell’Avvocato
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Avvocato senza alcun limite territoriale.
XXXXXX garantisce i compensi di un Avvocato nei limiti che la tariffa forense in vigore al momento stabilisce per le singole attività svolte. In caso di compensi calcolati in modo diverso, vi sarà copertura solo previo consenso di XXXXXX. In caso di vertenza instaurata all'estero, viene riconosciuto il compenso adeguato dell'Avvo-cato secondo quanto previsto dall'ordinamen-to giuridico di riferimento o dalla prassi di cal-colo dei compensi in vigore nello Stato di rife-rimento.
La copertura viene prestata per le seguenti attività:
a) difesa dell’Assicurato per i casi previsti dall’art. 5 (1) (a) e (b);
b) assistenza ai testimoni, ai sensi dell’art. 5 (1) (c), qualora l’Assicurato venga assunto quale
teste o persona informata sui fatti in un procedimento:
– nel quale sussiste il pericolo di una sua incriminazione;
– stralciato da quello in cui era imputato o indagato (teste in procedimento connesso).
Qualora nell’ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l’assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, XXXXXX riconoscerà altresì le spese relative all’assistenza di tale professionista.
Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato all'Avvocato per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Avvocato.
Lo stesso si applica in caso di revoca o cessazione del mandato da parte dell'Avvo-cato.
(3)
Spese di viaggio dell’Avvocato e dell'eventuale domiciliatario
In deroga all’art. 14, comma 2, CTG 2011, qualora l’Assicurato nomini un Avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, ROLAND riconosce le spese sostenute dal legale per le trasferte necessarie per raggiungere la sede dell’autorità competente a decidere del procedimento.
La rifusione delle spese si esegue applicando quanto previsto dalla tariffa forense attualmente in vigore.
Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario, con l’esborso massimo indicato in polizza, ad esclusione delle spese che rappresentano un raddoppio delle attività già svolte dal primo Avvocato.
Per il pagamento dei relativi compensi si applica quanto stabilito al precedente punto (2).
(4)
Spese di viaggio dell’Assicurato
XXXXXX riconosce solo le spese di viaggio sostenute dall’Assicurato per raggiungere le sedi delle Autorità Giudiziarie estere, che abbiano
disposto la sua comparizione personale, e precisamente:
a) quelle necessarie utilizzando un mezzo pubblico, ossia le Ferrovie dello Stato in prima classe o un volo di linea in “economy class”;
b) in caso di utilizzo di mezzo proprio, verrà riconosciuto un importo comunque non superiore a quello che sarebbe stato sostenuto con l’utilizzo di un mezzo pubblico secondo il punto precedente.
L’Assicurato è tenuto a trasmettere a ROLAND le ricevute di pagamento.
Le spese di viaggio vengono rifuse in Euro; gli importi in valuta diversa vengono rifusi in Euro applicando il cambio in vigore il giorno di inizio del viaggio.
(5)
Spese del C.T.U./Consulente di Parte ROLAND garantisce:
– le spese di Consulenti Tecnici (C.T.U.) qualora l’Autorità Giudiziaria le ponga a carico dell’Assicurato;
– previa autorizzazione di XXXXXX, le spese
di un consulente nominato dall’Assicurato - senza alcun limite territoriale - nel caso in cui tale consulenza sia reputata necessaria, a supporto della difesa, dall’Avvocato incaricato. Tali spese vengono riconosciute nei limiti della tariffa di riferimento in vigore. In mancanza trova applicazione il
D.P.R. n. 115/2002 e ss.mm.ii.
In caso di vertenza instaurata all'estero, il compenso viene riconosciuto secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico o dalla prassi di calcolo dei compensi in vigore nello Stato di riferimento.
Qualora per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Consulente di Parte per incaricarne un altro, XXXXXX riconoscerà il compenso di quest’ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Consulente.
Lo stesso si applica in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Consulente.
(6)
Spese di traduzione
XXXXXX provvede alla traduzione della documentazione necessaria per la difesa dell’Assicurato all’estero e sopporta le relative spese.
(7)
Cauzione
XXXXXX provvederà all’anticipazione di una cauzione che si dovesse rendere necessaria per evitare all’Assicurato l’applicazione di misure di restrizione della libertà personale all’estero. L’Assicurato ed il Contraente sono obbligati in solido alla restituzione a XXXXXX dell’importo versato a titolo di cauzione:
a) quando la cauzione sia stata restituita dall’Autorità Giudiziaria competente;
b) quando l’Assicurato, a causa di un suo comportamento attivo od omissivo, determini la mancata restituzione della cauzione da parte dell’Autorità Giudiziaria competente.
Indipendentemente dal verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b), la cauzione deve essere restituita entro 12 mesi dalla data di anticipazione dietro richiesta scritta di XXXXXX.
(8) XXX
XXXXXX provvederà al rimborso dell’IVA relativa ai compensi di avvocati e consulenti, qualora il Contraente/Assicurato non sia autorizzato alla detrazione dell’imposta.
(9)
Copia di atti giudiziari
XXXXXX provvederà al rimborso delle spese necessarie ad ottenere copia degli atti giudiziari.
Art. 7 Massimale
XXXXXX si espone per ogni sinistro fino al massimale indicato in polizza. Tale principio trova applicazione anche quando XXXXXX, in un unico sinistro, debba attuare pagamenti a più soggetti assicurati. Inoltre, in caso di più sinistri collegati
temporalmente e causalmente, il massimale a disposizione sarà sempre unico.
Art. 8 Sinistro – Obblighi dell’Assicurato
(1)
Insorgenza del Sinistro – Sinistro unico
Il sinistro deve insorgere tra la data di decorrenza e quella di cessazione della polizza. In sostituzione dell’art. 13 CTG 2011, si precisa pertanto che:
a) in caso di procedimenti contro l’Assicurato previsti all’art. 5 (1), a) e b), e art. 5 (2), il sinistro si considera insorto nel momento in cui l’Assicurato ha o avrebbe cominciato a trasgredire obblighi giuridici o norme di legge.
In presenza di più trasgressioni rileva, per stabilire l’insorgenza del sinistro, la prima violazione che sia causalmente adeguata al verificarsi del sinistro stesso.
b) Per l’assistenza ai testimoni prevista all’art. 5
(1) c) il sinistro si intende insorto con l’invito all’Assicurato, da parte dell’Autorità o della Polizia Giudiziaria, a rendere l’interrogatorio quale persona informata sui fatti (artt. 197 bis e 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell’insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
c) Nell’esclusiva ipotesi di assistenza in caso di sequestro di beni mobili o immobili del Contraente per procedimenti penali aperti a carico di terzi di cui all’art. 5 (1) d), il sinistro è da considerarsi insorto con la notifica del provvedimento di sequestro.
Se, successivamente, nel procedimento penale dovesse esservi il coinvolgimento dell’Assicurato, troverà applicazione - ai fini dell’insorgenza del sinistro - quanto disposto alla lettera a) del presente articolo.
d) Se il medesimo procedimento coinvolge più Assicurati o se nello stesso procedimento più Assicurati vengono invitati a fornire testimonianza o disposti più sequestri, il
(2)
sinistro è da considerarsi unico a tutti gli effetti e non di volta in volta un sinistro nuovo.
cui violazione sia connessa ad una violazione di norme antimonopolio;
– di aver costituito un cartello;
c) per la difesa contro l’accusa di violazione di
Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
A parziale deroga dell’art. 14 (1) CTG 2011, l’Assicurato deve denunciare per iscritto il verificarsi del sinistro a ROLAND entro 30 (trenta) giorni dal primo momento in cui viene a conoscenza dell’apertura di un’indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria per una presunta o reale violazione di norme di legge che rende necessaria la salvaguardia dei suoi diritti, generando così spese legali.
La denuncia, così come qualsiasi comuni-cazione, può pervenire anche dall'Avvocato di-fensore.
Il termine prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. decorre da quando diventa necessaria la salvaguardia dei diritti dell'Assicurato e vengono così generate spese legali.
Ferme ed invariate le altre disposizioni dell’art. 14 CTG 2011.
Art. 9 Validità territoriale
La copertura assicurativa vale per i sinistri occorsi nel territorio descritto in polizza.
Art. 10 Esclusioni
In sostituzione dell’art. 10 CTG 2011 vale quanto segue:
(1)
Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i costi e le spese:
a) per la difesa dell’Assicurato contro l’accusa di aver commesso un reato o un illecito amministrativo in qualità di conducente di veicoli a motore, locomotori, aeromobili o natanti, se non diversamente pattuito;
b) per la difesa contro l’accusa:
– di aver violato una disposizione antimonopolio o un’altra norma di legge la
prescrizioni tributarie e fiscali, se non diversamente pattuito;
d) per proporre opposizione a sanzioni amministrative che non abbiano carattere pecuniario;
e) in tutti i casi di costituzione di parte civile nel procedimento penale.
(2)
Non vi è inoltre copertura assicurativa per il pagamento di:
a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
b) spese collegate all’esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.
(3)
La copertura assicurativa non opera per i sinistri insorti durante la validità della polizza XXXXXX e denunciati alla stessa oltre 12 mesi dalla data di cessazione della polizza. Se la polizza ha una durata complessiva superiore ad anni tre il periodo di cui sopra si estende a 24 mesi dalla cessazione del contratto.
Art. 11 Difesa contro le sanzioni amministrative di cui all’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001
In deroga agli articoli 1 e 10 (1) (d), se espressamente previsto in polizza, la garanzia si estende ai costi di difesa contro le sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dall’art. 9 D.Lgs. n. 231/2001, comprese le misure cautelari.
Condizioni speciali d’assicurazione per la tutela legale in caso di danni patrimoniali di membri del collegio sindacale, amministratori e dirigenti di società per azioni, a responsabilità limitata, nonché società cooperative, fondazioni e associazioni.
CS-DP (Edizione 13.07.2005)
Art. 1 Oggetto del contratto e fonte normativa
(1) XXXXXX tiene indenni le persone assicurate da tutti i costi ed onorari di procedure avanti l’Autorità Giudiziaria o procedure arbitrali qualora gli assicurati vengano chiamati in giudizio per pretese di risarcimento di danni patrimoniali, in forza di norme sulla responsabilità civile.
(2) È ritenuto danno patrimoniale ogni danno, che non sia danno alle persone (omicidio, lesioni personali o danno alla salute) né danno a cose (danneggiamento, distruzione o perdita di beni) e che non sia derivazione di tali danni.
(3) Per quanto qui di seguito non regolato o derogato valgono le condizioni generali d’assicurazione per la tutela legale CTG 2011.
Art. 2 Contraente/ Assicurati
Contraente può essere la persona fisica identificata nel modulo di polizza oppure una società, la quale stipula una polizza in favore delle persone fisiche o un gruppo di persone (le persone assicurate) identificate nella polizza. In questo caso solo le persone assicurate possono pretendere le prestazioni oggetto del contratto assicurativo.
Decade l’art. 9 (3) CTG 2011.
La copertura sussiste solo per controversie l’esercizio delle attività e funzioni indicate nella polizza stessa.
Tutte le manifestazioni di volontà inerenti il contratto devono essere svolte esclusivamente dal Contraente nei confronti di XXXXXX.
Art. 3 Cambio di attività
Qualora il Contraente sia una persona fisica, troverà applicazione una copertura preventiva come di seguito specificato.
Il contratto rimane in vigore se il Contraente termina l'attività fino ad allora assicurata ma continua a collaborare con la medesima società, oppure con un'altra società svolgendo la medesima funzione fino ad allora assicurata oppure una diversa funzione assicurabile, secondo le presenti condizioni.
L’Assicurato ha l’obbligo di svolgere immediata comunicazione scritta a ROLAND relativamente alla nuova funzione e/o società; si rimanda comunque all’art. 7 CTG 2011.
XXXXXX è svincolata da qualsiasi obbligo per danni relativi alla nuova attività dell’Assicurato qualora il contraente non abbia comunicato per iscritto a ROLAND, entro due mesi dall’inizio, la sua nuova funzione e/o società.
Art. 4 Spese assicurate
Per i procedimenti coperti ai sensi dell’articolo 1 (1) delle presenti condizioni di polizza XXXXXX si fa carico delle spese previste all’articolo 3 delle CTG 2011 ad esclusione delle spese stragiudiziali.
Art. 5 Sinistro
(1) Il sinistro deve verificarsi in corso di validità della polizza.
(2) In sostituzione dell’art. 13 CTG 2011 il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui l’Assicurato ha iniziato o avrebbe iniziato a violare disposizioni contrattuali o di legge, causando un danno patrimoniale.
(3) In caso di più violazioni è determinante la prima violazione causalmente adeguata al verificarsi del danno, quando le violazioni si basano sulla stessa o simile fonte di errore, oppure hanno causato un danno unico. Sussiste un danno patrimoniale unico quando ogni violazione è
causalmente adeguata per il verificarsi del danno totale.
Art. 6 Esclusioni
(1) Le esclusioni di cui all’ art. 10 (1) (a) fino a (m), nonché (o) CTG 2011 decadono.
(2) La copertura assicurativa non sussiste per la difesa da azioni per responsabilità civile in forza di volontarie violazioni delle obbligazioni di persone assicurate o derivanti da un comportamento doloso, che abbiano provocato un danno patrimoniale.
(3) La copertura assicurativa non sussiste per la difesa da azioni per risarcimento del danno derivanti da versamenti diretti od indiretti di danaro o qualsiasi altra utilità, direttamente o indirettamente indirizzati a terzi con lo scopo di ottenere vantaggi economici non giustificati per il Contraente e/o le persone assicurate e/o terzi.
Condizioni speciali di difesa legale
per la sicurezza dei prodotti - CS-PR 2004 (Edizione 01.07.2004)
Art. 1. Contenuto contrattuale e fondamento giuridico
La tutela assicurativa comprende i costi relativi:
- a processi amministrativi per la difesa o la rettifica di provvedimenti amministrativi, così come previsti dal decreto sulla sicurezza dei prodotti (decreto numero 115 del 17 marzo 1995); copre inoltre i costi di provvedimenti analoghi legati alla sicurezza dei prodotti, che sono regolamentati in altre disposizioni di legge, così come il decreto numero 155/97 del 16 marzo 1997 per il regolamento dell'igiene alimentare;
- ai processi per ottenere il risarcimento dei
xxxxx conseguenti ad azioni amministrative, regolate dal decreto sulla sicurezza dei prodotti o altri provvedimenti analoghi legati alla sicurezza di un prodotto, secondo altre disposizioni di legge.
Il tutto in conformità alle condizioni generali CTG 2011 e secondo le seguenti prescrizioni.
Art. 2. Oggetto dell'assicurazione
La tutela assicurativa si estende, come previsto dall’art. 1, a procedimenti nei quali il Contraente è coinvolto come produttore o commerciante dei prodotti, descritti nel contratto assicurativo.
La tutela assicurativa sussiste soltanto per i procedimenti legati a prodotti, aventi le caratteristiche descritte nel contratto assicurativo, fabbricati o messi in commercio dal Contraente dopo l'inizio del contratto assicurativo.
Art. 3. Aziende coassicurate
Le sedi secondarie dell'azienda assicurata, all'estero e nello Stato di appartenenza sono coassicurate, se non sono soggetti giuridici autonomi.
Sedi secondarie dell’azienda assicurata in forma di società autonome e imprese partecipate dall’azienda assicurata sono coassicurate se pattuito e indicato nel contratto assicurativo.
Qualsiasi dichiarazione di volontà relativa al contratto assicurativo può avvenire solamente fra Contraente e XXXXXX; il Contraente è il solo debitore del premio assicurativo.
Peraltro tutte le regolamentazioni valide per il Contraente, sono ugualmente applicabili per tutti i soggetti giuridici autonomi coassicurati.
Art. 4. Il rischio assicurato
La tutela assicurativa comprende:
(1) In procedimenti amministrativi
La tutela degli interessi legali del Contraente avanti all'autorità amministrativa o giudiziaria per la difesa contro o la rettifica di provvedimenti della Pubblica Amministrazione indirizzati nei confronti del Contraente, legati ai decreti definiti nell’art.1, o altri simili provvedimenti (secondo altre disposizioni di legge), legati alla sicurezza di un prodotto.
In particolare appartengono a questi provve- dimenti ad esempio:
- il divieto di mettere in commercio un prodotto non sicuro;
- il divieto di immettere un prodotto in commercio fintanto che la sua sicurezza non sia stata verificata;
- l'obbligo di immettere un prodotto in commercio soltanto dopo aver rispettato determinate misure
tecnico/amministrative;
- l'obbligo di dotare un prodotto di istruzioni per l'uso o migliorare quelle già esistenti;
- l'obbligo di immettere un prodotto nel mercato soltanto dopo aver apposto degli avvertimenti di pericolo per i tipici pericoli del suddetto prodotto;
- l'obbligo di certificare determinati requisiti di controllo;
- l'obbligo di avvertire i consumatori tramite i media dopo l’immissione sul mercato di prodotti dei pericoli tipici di quei prodotti;
- l'obbligo di richiamare un prodotto dal commercio (per esempio attraverso media) o di distruggere un prodotto ritirato;
- il divieto di esportare determinati prodotti.
La copertura assicurativa sussiste anche quando l'amministrazione stessa:
- ha messo in guardia il pubblico dai prodotti che sono stati fabbricati o messi in circolazione dal Contraente.
- ha fatto ritirare i prodotti
e il Contraente prova chiari fatti ai sensi dei quali sia stato leso nei sui diritti.
(2) In procedimenti di risarcimento dei danni
A seguito dello svolgimento del procedimento amministrativo (Art. 4 (1)) il Contraente potrà avanzare pretese giudiziarie per il risarcimento del danno previsto ex lege a causa di fatti colposamente illeciti, della Pubblica Amministrazione che abbiano causato un danno ingiusto. Il tutto solo qualora tali fatti siano correlati a provvedimenti della Pubblica Amministrazione nei confronti del Contraente ai sensi dei decreti definiti nell’articolo 1 o altri simili provvedimenti (secondo altre disposizioni di legge) legati alla sicurezza di un prodotto.
Art. 5. Sinistro
Il diritto alla tutela legale sussiste a seguito del verificarsi del sinistro durante il periodo assicurato.
(1) Procedimenti amministrativi
La tutela legale sussiste, in conformità all'art.
4 comma 1, in procedimenti amministrativi dal momento in cui la Pubblica Amministrazione ha infranto o avrebbe infranto degli obblighi amministrativi o delle norme di legge.
(2) Procedimenti per il risarcimento di danni
Nel processo di risarcimento dei danni il sinistro sussiste, in conformità all'art. 4 comma 2, dopo il primo evento che ha cagionato o avrebbe cagionato il danno.
Art. 6. Ambito di validità territoriale
La copertura assicurativa comprende i sinistri occorsi in Europa e sempre che la Pubblica Amministrazione avversa, contro cui il Contraente agisce, e/o il foro competente per la controversia si trovino altresì nell’Europa geografica.
Art. 7. Esclusioni
(1) Se i prodotti - ai sensi dell’art. 2 - sono
- a causa di mancanza di sicurezza o di
- inadempimento degli obblighi del produttore o del commerciante (definiti nei decreti o altri obblighi derivanti da altre normative descritte nell’art. 1)
oggetto di provvedimenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 e qualora al Contraente fosse noto – o sarebbe dovuto essere noto – prima dell’instaurazione del procedimento amministrativo, l’assenza di sicurezza del prodotto oppure il mancato rispetto di norme di legge, la copertura assicurativa decadrà retroattivamente, qualora venga determinato con decisione definitiva, che i provvedimenti amministrativi erano legittimi ai sensi di legge.
In questi casi il Contraente è obbligato a restituire alla ROLAND le prestazioni erogate.
(2) La tutela legale non sussiste
a) per procedimenti legati a prodotti che:
- sono stati fabbricati o messi in commercio con la consapevole divergenza dalle disposizioni normative o dai principi riconosciuti della tecnica o scienza o
- hanno superato la data di scadenza individuata
e per questo motivo hanno dato inizio ad un provvedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 4 comma 1;
b) per procedimenti legati alla richiesta della licenza amministrativa, della concessione per lo svolgimento di attività commerciale o di autorizzazioni di qualsiasi tipo per la produzione o la messa in circolazione dei prodotti;
c) per la difesa nei processi penali o per contravvenzioni.
d) in deroga a quanto previsto all’art. 3 CTG 2011 non si ricomprendono le spese per consulenti tecnici di parte.
Condizioni speciali d’assicurazione per la Tutela Legale per controversie sul rapporto di lavoro degli amministratori e dei dirigenti di società di capitale, nonché società cooperative, fondazioni e associazioni.
CS – LAD 2000 (Edizione 01.06.2003)
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione e fonte normativa
(1) XXXXXX tiene indenni le persone assicurate da tutti i costi ed onorari di procedure avanti l’Autorità Giudiziaria o procedure arbitrali, inerenti il rapporto di lavoro in essere con la società nominata nella polizza. La copertura opera sia se chiamati a difendersi che per azioni intraprese contro la società nominata in polizza.
(1) Per quanto qui di seguito non regolato o derogato valgono le condizioni generali d’assicurazione per la tutela legale - CTG 2011.
Art. 2 Contraente/ Assicurati
Contraente può essere la persona fisica identificata nel modulo di polizza oppure una società, la quale stipula una polizza in favore delle persone fisiche o un gruppo di persone (le persone assicurate) identificate nella polizza. In questo caso solo le persone assicurate possono pretendere le prestazioni oggetto del contratto assicurativo.
Decade l’art. 9 (3) CTG 2011.
La copertura sussiste solo per controversie inerenti l’esercizio delle attività e funzioni indicate nella polizza stessa.
Tutte le manifestazioni di volontà inerenti il contratto devono essere svolte esclusivamente dal Contraente nei confronti di XXXXXX.
Art. 3 Cambio di attività
Qualora il Contraente sia una persona fisica, troverà applicazione una copertura preventiva come di seguito specificato.
Il contratto rimane in vigore se il Contraente termina l'attività fino ad allora assicurata ma continua a collaborare con la medesima società, oppure con un'altra società svolgendo la medesima funzione fino ad allora assicurata oppure una diversa funzione assicurabile, secondo le presenti condizioni.
L’Assicurato ha l’obbligo di svolgere immediata comunicazione scritta a ROLAND relativamente alla nuova funzione e/o società; si rimanda comunque all’art. 7 CTG 2011.
XXXXXX è svincolata da qualsiasi obbligo per danni relativi alla nuova attività dell’Assicurato qualora il Contraente non abbia comunicato per iscritto a ROLAND, entro due mesi dall’inizio, la sua nuova funzione e/o società.
Art. 4 Spese assicurate
Per i procedimenti coperti ai sensi dell’articolo 1 (1) delle presenti condizioni di polizza XXXXXX si fa carico delle spese previste all’articolo 3 delle CTG 2011 ad eccezione delle spese stragiudiziali.
Art. 5 Sinistro
In sostituzione dell’art 13 delle condizioni generali d’assicurazione per la tutela legale - CTG 2011 - trova applicazione quanto segue:
1. Il sinistro deve verificarsi nel corso di validità della polizza. La garanzia assicurativa non sussiste per i sinistri che si sono verificati nel corso dei primi tre mesi dall’inizio del contratto;
2. Il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia iniziato o avrebbe iniziato a violare disposizioni contrattuali o di legge;
3. In caso di più violazioni è determinante la prima violazione causalmente adeguata al verificarsi del sinistro;
4. Non sussiste copertura assicurativa qualora una manifestazione di volontà e/o un atto di un assicurato, della controparte o di un terzo, svolto prima dell’inizio della validità della polizza, dia luogo al sinistro. Sussiste invece copertura assicurativa per quei sinistri provocati da manifestazioni di volontà e/o atti che risultano essere stati svolti più di un anno prima dell’inizio di validità della polizza.
Art. 6 Esclusioni
1. Decadono le esclusioni di cui all’art. 10 (1), salvo quelle previste alle lettere b), d),
j) e l) CTG 2011.
2. La copertura non sussiste qualora gli assicurati vengano chiamati a risarcire un danno patrimoniale sulla base di prescrizioni normative relative alla responsabilità civile.
Art. 7 Sussidiarietà
Qualora l’Assicurato abbia la possibilità di ricevere il rimborso delle spese qui assicurate tramite altra copertura assicurativa, egli è obbligato ad usufruire prioritariamente di quella copertura.