Contract
1. Oggetto
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito le “CGC”) regolano e hanno ad oggetto la somministrazione di Gas Naturale da parte di Soenergy S.r.l. (di seguito “Soenergy”), società a socio unico – soggetta a direzione e coordinamento di Soelia S.p.A. – al Cliente (di seguito “il Cliente”) presso il/i punto/i di riconsegna (di seguito il/i “PDR”) specificati nella Proposta di Contratto, che unitamente alle presenti condizioni generali, all’Accettazione nonché agli allegati (condizioni tecnico-economiche, informazioni aggiuntive per il cliente) costituiscono il Contratto.
1.2 Il Gas Naturale fornito dovrà essere utilizzato dal Cliente unicamente per soddisfare il fabbisogno del/i PDR conformemente a quanto indicato nella Proposta e non potrà essere utilizzato presso località diverse né potranno essere ceduti sotto qualsiasi forma a terzi.
1.3 Ogni riferimento, nelle presenti condizioni Generali a norme legislative o regolamentari, include, salvo espressa indicazione contraria, tutte le successive modifiche e integrazioni delle stesse norme. Tutte le fonti normative nazionali citate nel presente documento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Delibere dell’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas (AEEG) sono inoltre disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
2. Condizioni contrattuali e perfezionamento del contratto
2.1. Il Cliente dichiara: che i Punti di Prelievo risultano già adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai fabbisogni dei propri impianti. Qualora si renda necessario provvedere al loro adeguamento, il Cliente prenderà i necessari accordi direttamente con l’impresa esercente il servizio di distribuzione alla cui rete è connesso il Cliente medesimo (di seguito il Distributore); di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte in dipendenza di precedenti contratti di fornitura di gas metano; che alla data di decorrenza della fornitura del gas oggetto del Contratto sarà libero da ogni analogo vincolo contrattuale con soggetti terzi; di essere consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e di non aver fornito alcuna informazione e/o dichiarazione mendace presente nell’Accettazione della Proposta di Contratto. Qualora il Fornitore riscontri irregolarità nelle dichiarazioni del Cliente, è facoltà dello stesso risolvere il Contratto di diritto, con efficacia dal momento del verificarsi dell’evento, e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno.
2.2 Soenergy si riserva la facoltà di non procedere alla somministrazione di gas qualora il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto ed in tutti i casi in cui si ravvisi che il Cliente non è in regola rispetto a quanto indicato al punto 2.1.; si riserva inoltre tale facoltà qualora il Cliente risulti precedentemente moroso nei confronti di società del Gruppo Soelia nonché per ogni altro giustificato motivo (es. mancato rilascio delle garanzie, ove richieste).
2.3. L’esecuzione del contratto resta subordinata al fatto che al momento in cui Soenergy richiede al Distributore Locale (di seguito “Distributore”) l’accesso alla rete per attivazione/sostituzione nella fornitura presso il PDR, o in qualsiasi momento comunque precedente l’inizio effettivo della fornitura, il PDR medesimo non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso.
2.4. Nel caso in cui il contratto sia concluso mediante forme di comunicazione a distanza, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle documentazione contrattuale il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi a Soenergy a mezzo fax o raccomandata a/r.
2.5. Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui Soenergy riceve da parte del Cliente l’Accettazione della proposta di contratto sottoscritta in ogni sua parte.
3. Obblighi accessori e aspetti della somministrazione
3.1. Il Cliente si impegna a consentire al personale del Fornitore, al personale del Distributore o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l’accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità.
3.2. Il Cliente deve altresì consentire la verifica del proprio impianto e dei propri apparecchi nel caso qualora questi interferissero nell’esercizio della rete del Distributore locale e comunque in tutti i casi in cui ciò sia richiesto dalla competenti Autorità. Gli impianti, i contatori e i relativi sigilli a monte del punto di consegna devono essere facilmente accessibili. In caso di irregolarità il Fornitore potrà sospendere la fornitura finché il Cliente non abbia regolarizzato la situazione. Le spese di riattivazione sono a carico del Cliente.
3.3. In caso di impossibilità di accesso alla proprietà privata, il Fornitore è tenuto ad inviare un’apposita comunicazione scritta di avviso; successivamente all’invio di detta comunicazione, il diniego di accesso e la ripetuta impossibilità di accedere alla proprietà privata possono dare luogo alla immediata sospensione della fornitura. Le spese di sospensione e di eventuale riattivazione sono a carico del Cliente.
3.4. Qualora il presente contratto sia sottoscritto contestualmente ad un recesso da un precedente fornitore (sostituzione nella fornitura o switch), con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente dichiara di voler recedere dal precedente contratto di fornitura e conferisce mandato con rappresentanza a Soenergy affinché comunichi tal propria volontà al precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
3.5. La somministrazione da parte di Soenergy avverrà nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente compatibilmente con l’intervenuta efficacia dei recessi esercitati eventualmente presso i precedenti fornitori.
3.6. Il Cliente dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (es. variazioni di tensione o pressione, interruzioni etc.) attengono esclusivamente all’attività del Distributore Locale secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente di settore. Dichiara e riconosce inoltre che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione con o senza preavviso dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore oppure a provvedimenti di pubblica autorità non attribuiranno in nessun caso al Cliente il diritto di richiedere il risarcimento di danni nei confronti di Soenergy e ridurre e/o sospendere i pagamenti dovuti a Soenergy.
4. Decorrenza, durata, recesso
4.1. Il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione; la somministrazione avrà durata indeterminata a decorrere dalla prima data utile nel rispetto delle tempistiche previste dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito “AEEG”) che verrà comunicata al Cliente,
4.2. Le parti possono recedere dal contratto nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente: i) 1 mese, in caso di primo cambio di fornitore; se il Cliente ha già cambiato almeno una volta il proprio fornitore: ii) 1 mese in caso di Cliente finale domestico; iii) 3 mesi nel caso di Cliente finale non domestico con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno.
4.3. Il Cliente finale non domestico con consumi superiori a 200.000 Smc/anno il cui contratto preveda il tacito rinnovo, potrà recedere inviando specifica comunicazione scritta a mezzo fax o
raccomandata a/r con almeno 3 mesi preavviso rispetto alla scadenza contrattuale prevista. Qualora tale Cliente receda prima del suddetto termine s’impegna al pagamento integrale delle fatture che Soenergy emetterà fino alla suddetta data sulla base dei consumi medi mensili riferiti al periodo in cui è rimasta attiva la fornitura.
4.3. Il computo dei mesi di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
5. Condizioni Economiche e coefficienti di conversione
5.1. Per la fornitura del gas oggetto del Contratto il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore il prezzo riportato nelle Condizioni Tecnico Economiche, al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo a titolo di corrispettivo per il servizio di distribuzione locale e valide nell’ambito territoriale di ubicazione del PDR, e la netto di imposte erariali, addizionali e IVA gravanti sulla fornitura. Tali componenti sono da intendersi a carico del Cliente e verranno aggiornate secondo xxxx e tempi stabiliti dall’AEEG, dal Distributore Locale e dalle Autorità Competenti.
5.2. I corrispettivi sono riferiti al Potere Calorifico Superiore convenzionale (P) e verranno calcolati ed addebitati con riferimento al PCS effettivo del gas distribuito nella località specifica.
5.3. I consumi rilevati in metri cubi verranno, ai fini della fatturazione, ricondotti alle condizioni standard moltiplicandoli per un coefficiente C determinato dal Distributore in base alle disposizioni dell’AEEG. Il coefficiente C non è applicato per PDR dotati di correttore di volumi e nei casi previsti dalla del. AEEG ARG/gas 159/08 s.m.i.
5.4. IL Cliente finale avente diritto al servizio di tutela potrà richiedere la fornitura alle condizioni economiche previste dal TIVG del. ARG/gas 64/09 s.mi. e alle condizioni contrattuali di cui alla del. AEEG n. 229/01 s.m.i.
5.5. Qualora nel corso del periodo contrattuale le componenti, gli elementi e i parametri previsti dall’AEEG dovessero subire variazioni o dovessero essere introdotti ulteriori e diversi criteri e/o oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia prevista dalla nuova normativa.
5.6. Il Prezzo è fissato al netto di IVA, e di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto o alla fornitura di gas.
5.7. Tali oneri fiscali rimarranno a esclusivo carico del Cliente pur se versati dal Fornitore nella propria qualità di sostituto d’imposta.
5.8. Per il riconoscimento e l’applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali il Cliente dovrà presentare a Soenergy la documentazione comprovante il diritto al beneficio, Il Cliente, ai fini dell’applicazione della normativa fiscale, assume in via esclusiva ogni responsabilità relativamente alle sue dichiarazioni e/o omissioni. Resta inteso che in assenza di idonea documentazione attestante sottoscritta in originale l’eventuale diritto a particolari forme di agevolazione fiscale, ogni imposta e tassa verrà applicata nella misura ordinaria.
5.9. Con riferimento al punto 5.8. eventuali sanzioni e/o oneri dovuti da Soenergy all’Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete saranno oggetto di rivalsa da parte di Soenergy nei confronti del Cliente, eventualmente anche mediante addebito in fattura.
6. Modalità e periodicità delle letture
6.1. Per l’intera durata del Contratto, il Cliente deve consentire in qualsiasi momento l’accesso ai contatori da parte del personale del Distributore incaricato delle letture. Tali letture verranno effettuate nelle modalità e nei tempi previsti dalla Delibera Dell’AEEG n.229/01 e s.m.i.. In caso di mancata lettura del contatore, il Fornitore si impegna a comunicare al Cliente, nella prima bolletta successiva emessa, la cause che hanno impedito al soggetto incaricato l'effettuazione della lettura.
6.2. Il Cliente delega il Venditore ad effettuare le autoletture per proprio conto. Queste verranno poi trasmesse al Distributore competente ai sensi della del. AEEG 229/01 s.m.i., del. ARG/gas 64/09 s.mi.
7. Fatturazione e pagamenti
7.1. Il Fornitore fatturerà al Cliente nel rispetto della periodicità stabilita dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con Delibera n. 229/01 e s.m.i., sulla base della misurazione della fornitura di gas effettuata direttamente o avvalendosi del Distributore, ovvero, in caso di mancanza e/o ritardo della comunicazione della misurazione da parte del Distributore, sulla base dei consumi storici e/o presunti del Cliente, salvo successivo conguaglio in base a misurazione effettiva.
7.2. ll Cliente si impegna a corrispondere l’importo indicato in fattura mediante procedura RID (addebito automatico su conto corrente), bollettino postale, bonifico o altra forma di pagamento secondo quando stabilito tra le Parti (Fornitore e Cliente).
7.3. Il Cliente non avrà il diritto di compensare somme dovute a qualsiasi titolo al Fornitore con somme a qualsiasi titolo dovute dal Fornitore al Cliente.
7.4. Eventuali contestazioni e/o reclami non daranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire il pagamento degli importi dovuti al Fornitore ai sensi del Contratto.
7.5. Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza indicato sulle stesse.
7.6. Il Cliente domestico che abbia diritto al servizio di tutela e che non scelga un’offerta di mercato libero potrà ottenere la rateizzazione dei pagamenti nei casi previsti dall’AEEG.
8. Ritardo nei pagamenti, morosità e sospensione della somministrazione
8.1. In caso di ritardato pagamento, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione in favore di quest’ultima di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute calcolati mediante applicazione del TASSO BCE vigente aumentato di 3,5 punti percentuali, calcolato dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale soddisfo. Il cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo.
8.2. Il Fornitore si riserva di esigere dal Cliente una cauzione nella misura di quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Tale cauzione sarà restituita al Cliente solo al momento della cessazione del Contratto e verrà detratta dall’importo dell’ultima fattura se questa è inferiore al valore della cauzione, altrimenti verrà corrisposta mediante assegno circolare o altra forma adeguata.
8.3. In caso di mancato pagamento delle fatture verrà inviato un sollecito scritto con costituzione in mora. Dopo 25 giorni dalla data indicata in bolletta per il pagamento, in mancanza di una comunicazione di avvenuto pagamento, si provvederà alla disattivazione della fornitura per morosità secondo i tempi previsti dal Codice di rete della Distribuzione Gas, addebitando interamente al Cliente i costi dell’intervento. Qualora il pagamento avvenga successivamente alla disattivazione verranno addebitati per intero al Cliente anche i costi della riattivazione della fornitura, secondo i corrispettivi applicati per queste attività dal Distributore competente.8.4. Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.
9. Modifiche del Contratto
9.1. È prevista per il Fornitore la facoltà di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali.
9.2. Qualora nel periodo di vigenza contrattuale si renda necessario per giustificato motivo procedere a tali modifiche, il Fornitore ne dà comunicazione in forma scritta al Cliente in modo che tale comunicazione arrivi ai clienti stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore.
9.3. La comunicazione di cui al punto precedente è denominata “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
10. Limitazioni di responsabilità
10.1. Il Fornitore non risponde dei danni subiti dal Cliente in dipendenza dell’esecuzione del Contratto o, comunque, cagionati dal Fornitore, salvo che siano imputabili al Fornitore a titolo di dolo o colpa grave.
10.2. Il Fornitore non risponde dei danni subiti dal Cliente in conseguenza di disservizi di rete, cali di pressione, interruzioni o manutenzione degli elementi di rete, non essendo il Fornitore, responsabile dell’attività di trasporto o distribuzione del gas stesso.
11. Clausola risolutiva espressa
11.1. Ciascuna delle parti ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata a/r all’altra Parte qualora relativamente a quest’ultima si verificasse una delle seguenti condizioni:
- qualora il Cliente sia insolvente o sia iscritto nel registro dei protesti;
- qualora sia impossibile procedere alla somministrazione di gas a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a Soenergy, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Soenergy nei confronti del Cliente;
- nei casi di prelievo fraudolento di gas da parte del Cliente, di cessione a terzi o utilizzo non consentito del gas e di manomissione o furto del contatore.
11.2. Sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore dovesse pretendere dal Fornitore a seguito della sospensione, della risoluzione anticipata del Contratto ovvero del recesso da parte del Cliente.
12. Forza maggiore
12.1. Le parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.
12.2. In particolare, Soenergy non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimento di pubbliche autorità che rendano alla stessa in tutto o in parte impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura oggetto del contratto, ivi compresa l’AEEG, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compresa l’indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il Cliente del Trasportatore o del Distributore Locale, salvo che la causa dell’inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze di Soenergy; sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione anche improvvisa su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.
13. Prelievo fraudolento, utilizzo non consentito, manomissione e furto
13.1. In caso di prelievo fraudolento da parte del Cliente, il Fornitore si riserva la facoltà di ricostruire i consumi con apposita stima, emettere la relativa fattura a conguaglio e dar seguito ad azione giudiziaria contro il Cliente per il risarcimento del danno arrecato, oltre alla sospensione della somministrazione.
00.0.Xx Cliente non può inoltre cedere a terzi o utilizzare per scopi ed in luoghi diversi da quelli stabiliti il gas oggetto del presente Contratto. Il Cliente non può utilizzare il gas in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti. In caso di accertate irregolarità il Fornitore potrà sospendere la fornitura.
13.3. I contatori rimangono di proprietà del distributore e sono dotati di apposito sigillo di garanzia. Il Cliente ha l’onere di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva dei dispositivi e gli è fatto espresso divieto di spostarli, manometterli, occultarli. In caso di incendio, manomissione, furto di tali apparecchiature, il Cliente risponderà del danno, a meno che non dimostri la propria estraneità all’accaduto.
14.Verifica dei contatori
Il Cliente ed il Fornitore possono richiedere, in contraddittorio tra loro, la verifica della corretta misurazione del contatore. Qualora dalla verifica si riscontrassero errori di misurazione superiori ai limiti di tolleranza previsti dalla vigente normativa, il Fornitore provvederà alla ricostruzione dei consumi, secondo quanto previsto dall’AEEG e ad effettuare i necessari riaddebiti/riaccrediti; in caso contrario, il contatore sarà ritenuto regolare e non si effettuerà alcuna rettifica dei consumi.
Nel caso in cui, a seguito di verifica richiesta dal Cliente, il contatore sia risultato regolarmente funzionante, il Fornitore addebiterà al Cliente il costo sostenuto per la verifica.
15. Livelli di qualità, reclami, indennizzi automatici
Il Fornitore si impegna altresì al rispetto delle disposizioni in materia di qualità commerciale e ad applicare ove previsti gli indennizzi automatici stabiliti dall’AEEG per il mancato rispetto degli standard specifici ai sensi del Codice di Condotta Commerciale e della del. AEEG n. 164/08
s.m.i. o della del. 104/10 in caso di cliente non servito in regime di tutela.
Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore Soenergy accrediterà al Cliente l’indennizzo automatico ricevuto dal Distributore.
Soenergy si impegna alla rettifica di fatturazione, relativa a bollette già pagate, entro 90 giorni solari, ovvero 20 giorni solari nel caso di rettifica di doppia fatturazione.
In caso di mancato rispetto dei tempi di cui ai precedenti punti verranno corrisposti al cliente gli indennizzi automatici previsti dalla stessa delibera. Il reclamo può essere presentato anche telefonicamente al numero verde attivato da Soenergy S.r.l. oppure presso gli uffici commerciali della stessa. La Somministrante, direttamente o tramite la società di distribuzione, in relazione alle rispettive competenze, riferirà al Cliente con la massima celerità, e comunque entro i termini prescritti dall’AEEG. La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente.
16. Clausola di riservatezza
Le parti s’impegnano a non utilizzare o rivelare le informazioni confidenziali cui avranno accesso nell’esecuzione del Contratto a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità, ad eccezione delle rivelazioni effettuate in adempimento di norme di legge, necessarie per
l’esecuzione del Contratto o previo consenso scritto. Le Parti s’impegnano, altresì, a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di confidenzialità e a fornire preventiva comunicazione scritta di qualsiasi obbligo di legge a rivelare tali informazioni confidenziali.
17. Trattamento reciproco di dati
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, con riferimento ai dati personali delle Parti (i “Dati Personali”) acquisiti in sede di negoziazione e conclusione del Contratto o durante il corso del rapporto contrattuale, le Parti reciprocamente garantiscono che:
(a) i Dati Personali saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l’esecuzione delle obbligazioni di cui al Contratto, per lo svolgimento di indagini di mercato relative alla customer satisfaction ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o disposizioni di pubbliche autorità;
(b) il conferimento dei Dati Personali è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli potrebbe determinare difficoltà nella conclusione, esecuzione e gestione del Contratto;
(c) i Dati Personali verranno comunicati unicamente a consulenti delle Parti o a soggetti dalle Parti incaricati dell’elaborazione dei dati, sempre nell’ambito delle finalità riportate al punto (a), e non verranno altrimenti comunicati o diffusi a terzi; (d) in relazione al trattamento dei Dati Personali le Parti potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
18. Spese di registrazione
Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso. ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della parte che con il proprio comportamento ha reso necessaria la registrazione.
19. Disposizioni varie
19.1. Il Contratto e gli allegati costituiscono l’intero accordo intervenuto tra il Fornitore e il Cliente circa le attività in essi indicate e sostituiscono ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta sulle attività medesime. Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da entrambe le parti. Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere il Contratto.
19.2. Il Cliente consente fin da ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società .. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente alla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.
20. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere fatte per iscritto, ed inviate a mezzo posta a Soenergy S.r.l. - Xxx Xxxxxxxx x.0, 00000 Xxxxxxx (XX) o a mezzo fax al numero 0532/853342. Il Fornitore si riserva di riserva di fornire le comunicazioni anche con nota in fattura.
Restano salve le previsioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di comunicazione.
Deve essere trasmessa per iscritto a Soenergy qualsiasi variazione inerente il PDR entro i termini previsti dalla normativa vigente.
21. Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità e/o efficacia del Contratto sarà devoluta in via principale alla competenza del Foro di Ferrara.
22. Disposizioni finali
Per quanto non contemplato dalle presenti condizioni generali, valgono le disposizioni di legge e gli usi vigenti.
Soenergy S.r.l.
SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SOELIA S.P.A.
Capitale Sociale I.V. €. 2.500.000,00
X. Xxxx. Registro Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01565370382
44011 ARGENTA (FE), xxx Xxxxxxxx, 0 Tel. 0000 000000 Fax 0000 000000
Numero verde: 000.00.00.00