OIMA)1
Ordinanza del DATEC
748.127.4
concernente le imprese di manutenzione di aeromobili
(OIMA)1
del 19 marzo 2004 (Stato 1° agosto 2008)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,
visti gli articoli 57 capoversi 1 e 2 e 58 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA),3
ordina:
Sezione 1: In generale
Art. 14 Oggetto, campo d’applicazione e diritto applicabile
1 La presente ordinanza si applica alle imprese che eseguono o certificano lavori di manutenzione ai sensi dell’ordinanza del DATEC del 18 settembre 19955 concer- nente la navigabilità degli aeromobili (ODNA).
2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella ver- sione vincolante per la Svizzera:
a. regolamento (CE) n. 1592/2002;
b. regolamento (CE) n. 2042/2003.
3 Essa si applica alle imprese che eseguono o certificano lavori di manutenzione su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti, nonché alle imprese svizzere operanti presso l’aeroporto di Basilea-Mulhouse.
4 Sempre che non siano applicabili prescrizioni estere più severe, la presente ordi- nanza si applica per analogia anche alle imprese svizzere che eseguono o certificano lavori di manutenzione:
RU 2004 1661
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
2 RS 748.0
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
5 RS 748.215.1
6 RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell’all. all’Acc. e può essere consultata o richiesta all’UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civi- le, 0000 Xxxxx (xxx.xxxx.xxxxx.xx).
a. in Svizzera su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggia- menti esteri;
b. all’estero su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggia- menti svizzeri;
c. all’estero su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggia- menti esteri.
5 Sono fatti salvi gli accordi internazionali concernenti la manutenzione di aeromo- bili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti.
Art. 27
Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per: 8
a. impresa di manutenzione: impresa titolare di una licenza per l’esecuzione di lavori di manutenzione di aeromobili;
b. direttore responsabile: la persona che, nell’impresa di manutenzione di aeromobili, detiene l’autorità generale e che può disporre dei mezzi per finanziare tutti gli acquisti necessari per eseguire i lavori di manutenzione previsti e per effettuarli secondo le norme fissate dalle autorità;
c.9 persona autorizzata a certificare: persona che, in virtù dell’ordinanza del 25 agosto 200010 concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA) oppure dell’allegato III al regolamento (CE) n. 2042/200311, è abi- litata dall’UFAC a rilasciare certificati di riammissione in servizio;
d. manuale dell’impresa di manutenzione: insieme di documenti in cui l’impresa di manutenzione disciplina la propria organizzazione, le proprie procedure nonché l’esecuzione, la sorveglianza e la certificazione dei lavori di manutenzione;
e. registrazioni di manutenzione: documenti quali schede tecniche, rapporti di lavoro, certificati di manutenzione, rapporti di prova o attestati di prova;
f.12 lavori di manutenzione: lavori di controllo, revisione, modifica, sostituzione e riparazione su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipag- giamenti.
7 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008
(RU 2008 3617).
10 RS 748.127.2
11 Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
12 Introdotta dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
Sezione 2. Licenza di manutenzione
Art. 4 Obbligo di licenza e ambito di regolamentazione
1 Le imprese che effettuano o certificano lavori di manutenzione conformemente all’articolo 1 devono disporre di una licenza di impresa di manutenzione di aeromo- bili (licenza di manutenzione).
2 La licenza di manutenzione non è necessaria per le imprese che eseguono lavori di manutenzione in subappalto e che sono sorvegliate e certificate dall’impresa di manutenzione appaltatrice ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2.
Art. 5 Imprese di manutenzione all’estero
Alle imprese di manutenzione all’estero non vengono rilasciate licenze di manuten- zione.
Art. 6 Campi di attività
Nella licenza di manutenzione sono indicati i campi di attività nei quali l’impresa è autorizzata a operare. L’UFAC13 emana direttive in merito ai campi di attività per i quali è possibile ottenere una licenza di manutenzione.
Art. 7 Eccezioni
L’UFAC, dietro richiesta motivata, può autorizzare un’impresa di manutenzione a derogare a determinate disposizioni della presente ordinanza o a eseguire lavori di manutenzione non indicati nella licenza di manutenzione. L’autorizzazione speciale può essere vincolata a oneri o condizioni particolari.
Sezione 3: Condizioni per il rilascio di una licenza di manutenzione
Art. 8 Domanda
La domanda di rilascio di una licenza di manutenzione va presentata all’UFAC sugli appositi moduli e completa della documentazione necessaria, al più tardi tre mesi prima della data prevista per l’inizio dell’attività.
Art. 9 Contenuto della domanda Il richiedente deve dimostrare che:
a. l’impresa è iscritta nel registro di commercio in Svizzera o non è soggetta all’obbligo di registrazione;
b. l’impresa dispone di un manuale dell’impresa di manutenzione (art. 10);
13 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal
1° ago. 2008 (RU 2008 3617). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
c. sono a disposizione locali e impianti adatti, che permettono al personale di manutenzione di eseguire i propri compiti in modo adeguato (art. 11);
d. l’impresa è dotata di personale proprio (art. 12);
e. l’impresa dispone degli equipaggiamenti, delle attrezzature e del materiale necessari (art. 13);
f. la documentazione necessaria par l’esecuzione dei lavori di manutenzione è disponibile e aggiornata (art. 14).
Art. 10 Manuale dell’impresa di manutenzione
1 Il richiedente allestisce, in una delle tre lingue ufficiali o in inglese, un manuale dell’impresa di manutenzione e lo sottopone all’UFAC per approvazione.
2 Il manuale contiene le indicazioni e le procedure di cui all’allegato 1. L’UFAC può modificare l’allegato 1. L’UFAC emana direttive in merito alla forma e alla struttura del manuale di manutenzione.
3 ...14
4 Il manuale dell’impresa di manutenzione, o le sue parti determinanti, devono essere accessibili alle persone elencate nel manuale stesso. L’impresa di manuten- zione provvede affinché il manuale sia costantemente aggiornato.
5 L’UFAC può prescrivere cambiamenti se lo ritiene necessario per assicurare una regolare manutenzione degli aeromobili. Il manuale viene modificato di conse- guenza.
6 Le modifiche del manuale dell’impresa di manutenzione concernenti i punti di cui all’allegato 1 sono soggette all’approvazione dell’UFAC.
Art. 11 Locali
1 L’impresa di manutenzione deve disporre, per tutti i lavori previsti, di locali e impianti adatti. Questi devono offrire condizioni di lavoro adeguate ai lavori da svolgere e protezione contro le intemperie e la contaminazione dei posti di lavoro.
2 Devono inoltre essere disponibili uffici adeguati per la pianificazione e la direzione dei lavori, nonché per la conservazione delle registrazioni di manutenzione.
3 I posti di lavoro vanno disposti tenendo conto delle caratteristiche dei lavori da svolgere.
4 I motori, le eliche, le parti d’aeromobile, gli equipaggiamenti, l’attrezzatura, il materiale e le apparecchiature di controllo vanno immagazzinati in locali adeguati.15 Le parti utilizzabili devono essere depositate separatamente da quelle che non lo sono e in modo che non possano essere né danneggiate, né alterate nella loro qualità.
14 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
Art. 12 Personale
1 L’impresa di manutenzione notifica all’UFAC per approvazione:
a. il nome del direttore responsabile ritenuto idoneo dal richiedente;
b. i nomi dei dirigenti subordinati al direttore responsabile.
2 Queste persone sono responsabili, nei limiti del manuale dell’impresa di manuten- zione, dell’osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza.
3 L’impresa di manutenzione deve disporre di personale sufficiente per pianificare, eseguire, sorvegliare e verificare i lavori previsti o assicurati per contratto. Se la mole di lavoro supera quella prevista, l’impresa può impiegare temporaneamente personale supplementare, il quale tuttavia non può rilasciare certificati di manuten- zione; è fatto salvo il capoverso 7.
4 Un numero sufficiente di dipendenti dell’impresa addetti alla manutenzione deve essere abilitato, conformemente all’OPMA16 oppure all’allegato III al regolamento (CE) n. 2042/200317, a rilasciare certificati di riammissione in servizio. L’UFAC può fissare questo numero caso per caso, tenendo conto dei lavori di manutenzione previsti.18
5 Le imprese di manutenzione che eseguono e certificano lavori di manutenzione su aeromobili, esclusi gli alianti, i palloni e gli alianti con gruppo propulsore estrai- bile/retraibile devono disporre di almeno una persona che:
a. possieda una licenza adeguata secondo l’allegato III al regolamento (CE)
n. 2042/2003 o di cui all’articolo 20 OPMA;
b. possieda la licenza da almeno 3 anni;
c. abbia svolto le attività previste negli ultimi 2 anni;
d. sia impiegata a tempo pieno;
e. possieda conoscenze nei seguenti ambiti:
1. utilizzazione dei documenti di manutenzione per eseguire lavori di manutenzione complessi,
2. procedure di verifica della conformità dei lavori di manutenzione com- plessi alle esigenze di navigabilità,
3. lavori amministrativi, in particolare l’allestimento o la valutazione di rapporti dei voli di controllo, la tenuta dei documenti tecnici, la reda- zione di rapporti di lavoro e di rapporti riguardanti la pesatura degli aeromobili.19
6 L’impresa di manutenzione conserva:
16 RS 748.127.2
17 Conformemente al n. 3 dell’all. all’Acc. sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
a. registrazioni sulle persone abilitate al rilascio di certificati, nelle quali sono riportati i dettagli delle rispettive autorizzazioni;
b. per almeno due anni dopo la conclusione del rapporto di lavoro o l’abban- dono della relativa attività, una copia delle registrazioni concernenti le persone abilitate al rilascio di certificati.
7 Per lavori di manutenzione specialistici, l’impresa di manutenzione può far capo a uno specialista esterno ai sensi dell’articolo 6 OPMA.
Art. 13 Attrezzatura, materiale e apparecchiature di controllo20
1 Al momento di effettuare i lavori di manutenzione, l’impresa di manutenzione deve disporre dell’attrezzatura, del materiale e delle apparecchiature di controllo necessari.21
2 Le apparecchiature di controllo vanno verificate o tarate regolarmente secondo le norme riconosciute dall’UFAC. L’impresa di manutenzione conserva una registra- zione delle verifiche eseguite e delle norme applicate.
Art. 14 Documenti di manutenzione
1 Al momento di eseguire i lavori di manutenzione, l’impresa deve disporre dei documenti di manutenzione necessari secondo l’articolo 25 ODNA22.
2 Se l’impresa allestisce anche documenti propri, la loro elaborazione deve avvenire secondo una procedura definita nel manuale dell’impresa di manutenzione.
3 I documenti di manutenzione sono costantemente aggiornati e sono messi a dispo- sizione del personale in forma adeguata per lo svolgimento dei lavori.
Sezione 4: Ispezione dell’impresa e licenza di manutenzione
Art. 15 Ispezione dell’impresa
1 L’UFAC, dopo aver ricevuto e verificato la documentazione completa di cui all’articolo 8, effettua un’ispezione dell’impresa di manutenzione in presenza di un rappresentante di quest’ultima.
2 La data dell’ispezione è fissata dall’UFAC.
3 L’UFAC può far capo a esperti esterni per l’ispezione.
4 Il risultato dell’ispezione è messo a verbale e comunicato al richiedente.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
22 RS 748.215.1
5 Se dall’ispezione emerge che non sono soddisfatte tutte le condizioni per il rilascio di una licenza di manutenzione, l’UFAC comunica al richiedente le misure supple- mentari da adottare e gli fissa un termine appropriato.
6 Se il richiedente non adotta le misure necessarie entro il termine fissato, si conside- ra che l’ispezione non è superata.
Art. 16 Licenza di manutenzione
1 Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l’UFAC rilascia al richiedente la licenza di manutenzione, sulla quale figura il campo o i campi di attività ammessi, conforme- mente al manuale dell’impresa di manutenzione.
2 La licenza di manutenzione ha durata illimitata. In casi particolari, l’UFAC può limitare la durata di validità.23
3 L’UFAC effettua almeno ogni 24 mesi un’ispezione di ciascuna impresa ai sensi dell’articolo 15 al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni vigenti.24
4 ...25
Art. 17 Estensione della licenza di manutenzione
1 L’impresa di manutenzione che intende ottenere un’estensione dei campi di attività indicati sulla propria licenza deve superare un’ispezione.
2 A questa ispezione si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 8–15.
Art. 18 Cambiamenti concernenti l’impresa di manutenzione
1 I cambiamenti di rilievo quali la modifica della ragione sociale, il cambiamento di sede, l’apertura o la chiusura di succursali, la nomina di un nuovo direttore respon- sabile o di nuovi dirigenti oppure i cambiamenti riguardanti le officine, le procedure, i campi di attività e le persone abilitate a emettere certificati devono essere comuni- cati immediatamente all’UFAC e sono subordinati alla sua approvazione.
2 Se le condizioni per il mantenimento di una licenza non sono temporaneamente soddisfatte per una delle ragioni di cui al capoverso 1, l’UFAC può fissare condizio- ni o oneri che l’impresa di manutenzione deve rispettare per poter continuare co- munque la sua attività. All’occorrenza, esso adatta la licenza alla nuova situazione.
Art. 19 Revoca o limitazione della validità
In applicazione dell’articolo 92 LNA, l’UFAC può decidere la revoca temporanea o definitiva della licenza di manutenzione oppure limitare il campo di attività dell’impresa se constata che:
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
25 Abrogato dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1° ago. 2008
(RU 2008 3617).
a. non sono più soddisfatte le condizioni determinanti per il rilascio della licenza;
b. i lavori di manutenzione sono stati eseguiti in modo gravemente lacunoso o con ripetuta incuria;
c. gli viene impedito l’accesso all’impresa di manutenzione o se gli viene rifiu- tata la visione dei documenti necessari per verificare il rispetto delle presenti prescrizioni;
d. l’impresa di manutenzione non paga le tasse che le vengono imputate.
Sezione 5: Diritti dell’impresa di manutenzione
Art. 20
1 Nei limiti del campo di attività stabilito nella licenza di manutenzione e nel manua- le dell’impresa di manutenzione, quest’ultima è autorizzata a effettuare e certificare lavori di manutenzione su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipag- giamenti secondo gli articoli 24–40 ODNA26 nei seguenti luoghi:27
a. nelle sedi dell’impresa indicate nella licenza di manutenzione;
b. in casi isolati, in qualunque luogo, nella misura in cui l’aeromobile in que- stione non è idoneo al volo;
c.28 in qualunque luogo, se si tratta di lavori di manutenzione occasionali e non complessi, la cui esecuzione è prevista nel manuale dell’impresa di manu- tenzione.
2 L’impresa di manutenzione può delegare lavori di manutenzione a imprese che li effettuano in subappalto, a condizione che sia in grado di assicurarne la conformità e di certificare l’esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni.
Sezione 6: Obblighi dell’impresa di manutenzione
Art. 21 Procedure di esercizio
L’impresa di manutenzione allestisce procedure di esercizio riconosciute dall’UFAC, per garantire la corretta esecuzione e conclusione dei lavori di manuten- zione conformemente agli articoli 23–40 ODNA29 nonché il rispetto delle disposi- zioni della presente ordinanza.
26 RS 748.215.1
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
29 RS 748.215.1
Art. 22 Registrazioni concernenti i lavori di manutenzione
1 L’impresa di manutenzione deve:
a. registrare i dettagli di tutti i lavori effettuati;
b. conservare una copia di tutte le registrazioni di manutenzione per due anni dalla data del rilascio del certificato di riammissione in servizio30.
2 L’UFAC può imporre un obbligo di conservazione più lungo per le registrazioni riguardanti determinati lavori di manutenzione.
Art. 23 Forma e contenuto del certificato di riammissione in servizio
1 Il certificato di riammissione in servizio contiene indicazioni generali sui lavori eseguiti, il riferimento dei documenti di manutenzione utilizzati, la date e il luogo in cui i lavori si sono conclusi, il nome e il numero di licenza dell’impresa di manuten- zione e della persona abilitata a rilasciare il certificato, nonché la firma di quest’ultima.
2 L’UFAC può emanare direttive in merito alla forma del certificato di riammissione in servizio.
Art. 24 Obbligo di notifica
1 Entro un termine di 72 ore, l’impresa di manutenzione notifica all’UFAC e all’esercente dell’aeromobile tutti i difetti, i disturbi tecnici e le sollecitazioni anor- mali constatate su un aeromobile, un motore, un’elica, una parte d’aeromobile o un equipaggiamento e che potrebbero pregiudicare la sicurezza.31
2 La notifica viene effettuata su un modulo riconosciuto dall’UFAC e contiene tutte le informazioni rilevanti a conoscenza dell’impresa.
3 L’UFAC disciplina in una direttiva i dettagli relativi all’obbligo di notifica.
Art. 2532 Comunicazioni tecniche
1 L’UFAC emana, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni sulle imprese di manutenzione e sulla differenza tra lavori di manutenzione com- plessi e non complessi.
2 L’UFAC pubblica le comunicazioni tecniche.
3 Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l’UFAC33.
30 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal
1° ago. 2008 (RU 2008 3617). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
33 Indirizzo: Ufficio federale dell’aviazione civile, 0000 Xxxxx (xxx.xxxx.xxxxx.xx).
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 26 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.
Art. 27 Disposizioni transitorie
1 Le domande di rilascio della licenza di manutenzione secondo l’OJAR-14534 ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza conti- nuano, di regola, ad essere trattate in base all’OJAR-145. Le domande pendenti relative ad attività che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza vengono trattate, su richiesta, secondo le disposizioni della medesima.
2 Le imprese in possesso di una licenza di manutenzione secondo l’OJAR-145 e che eseguono o certificano lavori di manutenzione su aeromobili per i quali è richiesta obbligatoriamente una licenza secondo la presente ordinanza devono ottenerla entro il 1° aprile 2005. Fino alla decorrenza di tale termine si applicano le disposizioni dell’OJAR-145.
Art. 27a35 Disposizioni transitorie della modifica del 14 luglio 2008
Le persone autorizzate secondo l’articolo 12 capoverso 5 della versione della presen- te ordinanza precedente alla modifica del 14 luglio 2008 continuano a soddisfare le condizioni dell’articolo 12 capoverso 5.
Art. 28 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2004.
34 [RU 1995 4892, 2000 2407 art. 7 n. 1, 2004 1661 all. 2 n. 2. RU 2008 3617]
35 Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3617).
Allegato 1
(art. 10 cpv. 2)
Contenuto del manuale di manutenzione
L’impresa di manutenzione presenta all’UFAC un manuale che contiene indicazioni sulle seguenti procedure e attività:
A. Indicazioni generali sull’impresa e sul personale:
1. una dichiarazione sottoscritta dal direttore responsabile, nella quale egli garantisce che il manuale dell’impresa di manutenzione e tutti i relativi allegati sono conformi alla presente ordinanza e che le disposizioni di quest’ultima sono rispettate (dichiarazione d’impegno),
2. campi di attività dell’impresa di manutenzione,
3. indicazioni generali sui locali dove viene svolta l’attività,
4. standard di pulizia dei locali dove viene effettuata la manutenzione,
5. indicazioni generali sull’organico del personale,
6. funzioni e nomi dei dirigenti (art. 12),
7. obblighi e responsabilità dei dirigenti,
8. organigramma con la suddivisione delle competenze dei dirigenti,
9. requisiti che il personale autorizzato36 a rilasciare i certificati deve soddisfa- re,
10. modalità di gestione delle registrazioni sul personale autorizzato al rilascio dei certificati,
11. lista delle persone autorizzate a rilasciare i certificati di manutenzione (sono esclusi gli specialisti di cui all’art. 12 cpv. 7),
12. procedura per l’impiego a tempo determinato di specialisti secondo l’artico- lo 6 OPMA37 (personale temporaneo autorizzato al rilascio di certificati),
13. requisiti che il personale deve soddisfare per compiere lavori specialistici quali NDT, saldature ecc.,
14. modalità di sorveglianza delle capacità tecniche del personale addetto alla manutenzione.
B. Descrizione della logistica:
1. procedura per la scelta dei fornitori,
2. procedura di controllo della merce in entrata per le parti d’aeromobile e per gli altri materiali provenienti dai fornitori,
36 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal
1° ago. 2008 (RU 2008 3617). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
37 RS 748.127.2
3. procedure di immagazzinamento, denominazione e consegna delle parti d’aeromobile e dei materiali,
4. procedura di rinvio al magazzino delle parti difettose,
5. elenco delle apparecchiature di prova e di misura,
6. procedure di calibrazione e controllo delle apparecchiature di prova e di misura,
7. procedura per i subappaltatori,
8. procedura di invio delle parti difettose ai fornitori e ai subappaltatori.
C. Descrizione delle procedure di manutenzione e di modifica:
1. procedura relativa ai lavori di riparazione,
2. procedura di utilizzo delle attrezzature e degli equipaggiamenti da parte del personale,
3. documentazione relativa alla manutenzione, aggiornamenti e disponibilità per il personale,
4. procedura relativa alle direttive di navigabilità,
5. procedura relativa alle modifiche non obbligatorie,
6. gestione delle registrazioni di manutenzione,
7. procedura in caso di individuazione di disfunzioni,
8. procedura per l’emissione del certificato di riammissione in servizio,
9. procedura di elaborazione elettronica delle registrazioni di manutenzione,
10. procedure di manutenzione particolari,
11. procedura concernente le parti di aeromobile rimosse da un aeromobile in esercizio e destinate ad un uso immediato,
12. procedura in caso di modifiche del manuale dell’impresa di manutenzione,
13. procedura per informare le autorità in merito ai cambiamenti concernenti l’impresa di manutenzione (art. 18),
14. procedura per informare le autorità e i detentori in merito a disfunzioni tec- niche e a sollecitazioni anormali,
Modifica del diritto vigente
I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
...38
38 Le mod. possono essere consultate alla RU 2004 1661.
Allegato 2
(art. 26)