CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
Procedura aperta, in forma telematica, per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato occorrente all’Azienda Ospedaliera per il periodo di anni tre.
CIG 5932159C75
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INDICE
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 3
ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 3
ARTICOLO 3 – DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI 4
ARTICOLO 4 – CLAUSOLA SOCIALE 5
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 5
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA 7
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL’AZIENDA APPALTANTE 9
ARTICOLO 8 – COSTO DEL SERVIZIO 10
ARTICOLO 9 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 13
ARTICOLO 10 – OSSERVANZA DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI 14
ARTICOLO 11 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 14
ARTICOLO 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO 15
ARTICOLO 13 – PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTI 15
ARTICOLO 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 15
ARTICOLO 15 – REVISIONE PREZZI 16
ARTICOLO 16 – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI 16
ARTICOLO 17 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 16
ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 17
ARTICOLO 19– RECESSO DAL CONTRATTO 17
ARTICOLO 20 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE 18
ARTICOLO 21 – SPESE, IMPOSTE E TASSE 18
ARTICOLO 22 – FORO COMPETENTE 18
ARTICOLO 23 – TRATTAMENTO DEI DATI 18
ARTICOLO 24 – PATTO DI INTEGRITA’ E CODICE ETICO 19
ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI FINALI 19
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ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
La presente procedura di gara ad evidenza pubblica è finalizzata all’individuazione di un’Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed iscritta all’apposito Albo telematico (sezione I – Agenzie di lavoro di tipo generalista), alla quale affidare il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, ovvero la fornitura professionale di manodopera, in somministrazione a tempo determinato, da impiegarsi presso le Strutture dell’Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia (di seguito, per brevità: Azienda Ospedaliera), così come identificate nel vigente Piano Organizzativo Aziendale, consultabile sul sito dell'Azienda Ospedaliera.
L’Agenzia che risulterà aggiudicataria metterà a disposizione lavoratori appartenenti ai profili professionali di interesse per questa Azienda Ospedaliera, che verranno direttamente assunti dall’Agenzia medesima, e provvederà, inoltre, all’attività di ricerca, selezione, formazione e gestione dei titolari dei contratti di lavoro in somministrazione.
L’Azienda Ospedaliera si impegna a rivolgersi all’Agenzia aggiudicataria ogni qualvolta vi sarà l’esigenza di ricorrere ai contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato, sia per i profili professionali indicati al successivo art. n. 3, sia per gli ulteriori profili professionali non specificatamente previsti, ma per i quali si manifestasse la necessità di avvalersi di contratto di somministrazione lavoro e ciò in applicazione dell’art. n. 57 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
In particolare, è espressamente prevista la possibilità di acquisire, previa specifica valutazione tecnica dei competenti Dirigenti aziendali ed inoltro di richiesta con l'osservanza di un congruo periodo di preavviso, ulteriori e diverse qualifiche professionali da destinare, preferibilmente, all'Area sanitaria, ai fini dell'erogazione di prestazioni indispensabili per garantire la buona funzionalità dei servizi aziendali.
In relazione alla variabilità del fabbisogno e trattandosi di strumento volto a realizzare la flessibilità del lavoro, l’Azienda Ospedaliera non assume l'obbligo di garantire un minimo o un massimo di fornitura. Il fabbisogno indicato all’art. n. 3 deve, pertanto, intendersi come mero dato orientativo di stima del fabbisogno dell’appalto ma non costituisce impegno da parte dell’Azienda Ospedaliera ad acquisire, nel corso del contratto, volumi di prestazione analoghi.
ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
Il contratto avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto ed alla scadenza non sarà automaticamente rinnovato.
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un massimo di mesi 6 (sei), alle medesime condizioni normo-economiche che verranno fissate dalla presente procedura concorsuale, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara e dell’aggiudicazione del nuovo contratto.
L’importo annuo per il servizio richiesto, fatta salva la variabilità del fabbisogno come specificato all’art. n. 1, è pari ad €. 3.700.000,00.= al netto dell’IVA da applicarsi sulle sole commissioni di Agenzia.
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L’importo complessivo, per l’intera durata contrattuale prevista in anni 3 (tre) è pari ad
€. 11.100.000,00.= al netto dell’IVA da applicarsi sulle sole commissioni di Agenzia.
ARTICOLO 3 – DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI
I profili professionali che l’Azienda Ospedaliera ha, virtualmente, la necessità di acquisire attraverso la fornitura di lavoratori in somministrazione da parte dell’Agenzia che risulterà aggiudicataria di gara sono specificati così come segue:
a) operatori da inserire in Cat. A, ai quali verranno richieste prestazioni generiche per lo svolgimento di attività di base, di carattere esecutivo e sotto il coordinamento e la direzione dei competenti Responsabili, tenuti a fornire loro precise istruzioni, riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Detti operatori potranno essere inseriti, secondo necessità, nei servizi Tecnico-Economali e nei Servizi Sanitari di questa Azienda Ospedaliera;
b) operatori da inserire in Cat. B, ai quali verranno richieste prestazioni tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali. Detti operatori potranno essere inseriti, secondo necessità, nelle Unità Operative/Servizi Tecnico Economali ed Amministrativi;
c) operatori da inserire in Cat. B, livello economico Bs, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli operatori socio-sanitari – OSS-, i quali verranno affiancati al personale infermieristico con funzioni di supporto;
d) l’Azienda Ospedaliera si riserva, inoltre, secondo motivata necessità, l’acquisizione di Operatori da inserire in Cat. C, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Amministrativi ed Infermieri generici, nonché operatori da inserire in Cat. D, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Infermieri, Amministrativi, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, ecc..
Il possibile inserimento degli Operatori di cui al precedente punto d) avverrà nell’esercizio della facoltà espressamente prevista dall’art. n.1 del presente capitolato speciale.
L'esercizio di detta facoltà è da intendersi subordinato rispetto alla principale modalità di acquisizione dei profili professionali di cui alla lettera d) mediante instaurazione di contratti a tempo indeterminato. In particolare, i predetti profili professionali sanitari erogano, in via esclusiva, prestazioni direttamente indirizzate ai pazienti. Pertanto, in linea con i dettati del proprio Piano Organizzativo aziendale, l'Azienda Ospedaliera provvede, di norma, al reclutamento di detti profili attraverso rapporti di lavoro a tempo indeterminato, compatibilmente con i Piani Assunzione approvati, di anno in anno, da Regione Lombardia e conseguentemente attuabili da questa Azienda Ospedaliera.
A mero titolo esemplificativo, di seguito si inserisce prospetto sintetizzante i volumi di fornitura di contratti di lavoro in somministrazione avviati dall’Azienda Ospedaliera nel primo semestre del corrente anno 2014:
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PROFILI PROFESSIONALI | N. UNITA' / N. CONTRATTI | ORE SETTIMANALI |
OPERATORE CAT. A | 17 | 504 |
OPERATORE CAT. B | 14 | 405 |
AMMINISTRATIVO CAT. B | 20 | 522 |
OPERATORE CAT. BS | 38 | 1.172 |
AMMINISTRATIVO CAT. C | 13 | 389 |
COLLABORATORI PROFESSIONALI AREA TECNICA/PROFESSIONALE; AREA SANITARIA, AREA RIABILITATIVA, AREA AMMINISTRATIVA CAT. D | 15 | 480 |
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. D. | 3 | 101 |
TOTALE | 120 | 3.573 |
ARTICOLO 4 – CLAUSOLA SOCIALE
Di seguito si riporta, quale clausola che questa Azienda Ospedaliera intende applicare al presente capitolato speciale di gara, l’art. n. 31 del CCNL 27 febbraio 2014 delle Agenzie di Somministrazione, entrato in vigore il 1 gennaio 2014:
“Nel caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.
La durata dei contratti di lavoro sarà pari a quella definita contrattualmente con l’Ente appaltante”.
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in ottemperanza a quanto stabilito dal presente capitolato speciale di gara, nonché in applicazione di quanto statuito da leggi e contratti applicabili alla materia ed agli istituti giuridici oggetto del presente atto, nonché nel rispetto delle prescrizioni, di seguito dettagliate:
a) l’Azienda Ospedaliera procederà, sulla base delle esigenze che verranno a manifestarsi durante il periodo di vigenza contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all’Agenzia aggiudicataria mediante inoltro di specifica istanza scritta, che potrà essere trasmessa unicamente dal Direttore dell’U.O.C. Personale o suo Delegato o dalla Direzione Generale dell’Azienda. Pertanto, non saranno ammissibili, né accettabili, da parte dell’Agenzia aggiudicataria, richieste di fornitura di contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato ad opera dei Responsabili dei vari e diversi Servizi aziendali, a cui verranno assegnati i lavoratori medesimi;
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b) l’Azienda Ospedaliera dovrà corredare ogni richiesta di contratto di somministrazione lavoro con le informazioni di seguito specificate, da fornirsi anche a mezzo fax, e-mail o PEC:
• descrizione del profilo richiesto, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario per l’inserimento lavorativo previsto ed eventuali profili di rischio;
• modalità e durata della prestazione lavorativa richiesta;
• sede ed orari di lavoro;
• ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che determinino il ricorso alla somministrazione;
c) l’Agenzia aggiudicataria fornirà il personale richiesto entro i termini stabiliti nel successivo art. n.6 lettere a) b) c) d);
d) qualora l’Agenzia aggiudicataria non rispetti i termini indicati, ovvero in ogni caso in cui non ci sia pronta disponibilità a fornire il personale richiesto, l’Azienda Ospedaliera si potrà rivolgere ad altra Agenzia, fermo restando l’applicazione delle penali di cui al successivo art. n.13;
e) i lavoratori in somministrazione saranno impiegati in modo analogo a quanto avviene per i dipendenti di identico profilo professionale dell’Azienda Ospedaliera;
f) l’attività del lavoratore somministrato presso l’Azienda Ospedaliera è assoggettata alle disposizioni in materia di incompatibilità applicabili ai pubblici dipendenti del Comparto;
g) l’Azienda Ospedaliera fornirà il servizio-mensa (o ticket restaurant per le sedi ove non è previsto tale servizio) al personale somministrato garantendo le stesse modalità erogative praticate ai lavoratori dipendenti e senza costi aggiuntivi a carico dell'Agenzia aggiudicataria;
h) l’Azienda Ospedaliera sottoporrà i lavoratori al periodo di prova. Il periodo di prova non può essere inferiore a n.1 giorno e superiore a n.11 giorni per missioni fino a 6 mesi, nonché a 13 giorni per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 mesi, e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento senza preavviso né relativa indennità sostitutiva. In caso di dimissioni o licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, al lavoratore spetta la retribuzione per le ore lavorate. Al termine del periodo di prova il lavoratore potrà essere confermato in servizio secondo le modalità del silenzio-assenso. In caso contrario, il Direttore dell’U.O.C. Personale, acquisita la relazione di merito ad opera del competente Responsabile, comunicherà all’Agenzia aggiudicataria il mancato superamento del periodo di prova da parte del lavoratore e ne chiederà la sostituzione con altro operatore;
i) qualora il lavoratore mantenga condotta e comportamento contrari ai propri doveri
d’ufficio, il Direttore dell’U.O.C. Personale, acquisita relazione di merito redatta dal competente Responsabile, inoltra la segnalazione disciplinare all’Agenzia
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aggiudicataria che, in qualità di datore di lavoro, procederà disciplinarmente nei confronti del lavoratore somministrato;
j) sono posti in capo all’Azienda Ospedaliera i poteri organizzatori, da esercitarsi nei confronti dei lavoratori somministrati, al fine di ogni decisione in merito alle modalità di impiego degli stessi;
k) l’Agenzia aggiudicataria dovrà fatturare, a carico dell’Azienda Ospedaliera, unicamente le competenze economiche dovute in ottemperanza alle condizioni stabilite nel presente capitolato speciale di gara e sancite in ogni singolo contratto di somministrazione lavoro, che verrà sottoscritto dall’Agenzia aggiudicataria e dall’Azienda Ospedaliera. In particolare, è fatto divieto all’Agenzia aggiudicataria di fatturare prestazioni di lavoro straordinario in carenza di specifica autorizzazione rilasciata dall’U.O.C. Personale.
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI A CARICO DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA
L’Agenzia aggiudicataria dovrà garantire quanto di seguito dettagliato:
a) legittima stipula dei contratti di lavoro nei confronti del personale somministrato. L’aggiudicatario si impegna a manlevare l’Azienda da ogni onere economico o conseguenza lesiva che trovi ragione nella irregolare stipula di detti contratti di lavoro;
b) fornire i profili professionali specificati all’art. n.3 del presente capitolato speciale di gara, di norma entro 48 ore dalla data della richiesta, mentre tempi più lunghi di fornitura, non superiori a 5 giorni di calendario, giustificati da adeguata motivazione, coniugati con il congruo periodo di preavviso posto a carico dell’Azienda Ospedaliera per l’invio della richiesta, saranno ammissibili unicamente per la fornitura dei profili professionali di cui all’art. n.3 lettera d) del presente capitolato speciale;
c) provvedere a sostituire il personale che non avesse superato il periodo di prova, entro 48 ore dalla data di cessazione dal servizio del lavoratore somministrato rimosso;
d) provvedere a sostituire il personale cessato per dimissioni volontarie entro 48 ore dalla data di cessazione del rapporto;
e) provvedere a sostituire il personale assente per infermità temporanea e/o infortunio, entro 48 ore dalla data di insorgenza della malattia o dell’infortunio, unicamente previa autorizzazione rilasciata dall’Azienda Ospedaliera mediante comunicazione del Responsabile dell’U.O.C. Personale o suo Delegato;
f) provvedere a segnalare, tempestivamente e per iscritto, le forniture e le sostituzioni di personale di cui ai precedenti punti a) b) c) d), dandone formale comunicazione al Responsabile dell’U.O.C. Personale dell’Azienda Ospedaliera, nonché ai Dirigenti di settore, di volta in volta interessati;
g) predisporre e sottoscrivere singoli contratti di somministrazione lavoro a seguito di ogni singola richiesta di operatori, formalmente avanzata dall’Azienda Ospedaliera, nell’ambito dei quali contratti individuare, specificatamente, le mansioni alle quali
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saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento, nonché il luogo e l’orario di lavoro ed i correlati trattamenti economici;
h) provvedere ad assolvere agli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori somministrati nel rispetto delle condizioni che formano oggetto del presente capitolato speciale, nonché in applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di categoria vigenti, con obbligo di adeguamento automatico in ragione delle modificazioni che detti contratti subiranno nel corso del tempo. In ipotesi di mancato pagamento del trattamento economico dovuto ai prestatori di lavoro in somministrazione, l’Azienda Ospedaliera provvederà al pagamento diretto del trattamento economico dovuto agli interessati, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l’Agenzia aggiudicataria, da esercitarsi attraverso l’incameramento del deposito cauzionale o coerente trattenuta sulle spettanze dovute all’Agenzia aggiudicataria medesima;
i) garantire lo svolgimento del servizio da parte dei lavoratori somministrati nel rispetto
di tutte le obbligazioni discendenti da leggi e contratti vigenti in materia di somministrazione lavoro, nonché nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, provvedendo ad iscrivere tutti i lavoratori temporanei all’INAIL, al fine di rispettare la normativa vigente in materia di infortuni e malattie professionali;
j) versare i dovuti contributi agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, provvedendo, altresì, a trasmettere mensilmente all'Azienda Ospedaliera, unitamente alla fattura di addebito delle competenze, la rituale dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Legale Rappresentante, attestante la regolarità contributiva, nonché ogni altra documentazione prevista ai sensi di legge. In ipotesi di mancata comunicazione agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici e/o di accertata omissione di denuncia e/o versamento dei contributi, reiterate nel tempo nonostante il formale richiamo da parte dell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima provvederà, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, a versare i contributi previdenziali in favore dei lavoratori somministrati. Diritto di rivalsa verso l’Agenzia aggiudicataria, da esercitarsi attraverso l’incameramento del deposito cauzionale o coerente trattenuta sulle spettanze dovute all’Agenzia aggiudicataria, in proporzione agli emolumenti che questa Azienda dovrà versare direttamente agli Enti previdenziali a causa del mancato versamento di contributi da parte dell’Agenzia aggiudicataria;
k) prendere visione, per quanto possibile, dei luoghi aziendali presso cui verranno
utilizzati i lavoratori somministrati;
l) provvedere ad istruire e formare il personale richiesto dall’Azienda Ospedaliera, anche attraverso particolari modalità che potranno essere oggetto di specifica individuazione ed accordo con l’Azienda Ospedaliera. Qualora la formazione del personale somministrato avvenga mediante partecipazione ad iniziative disposte ed autorizzate dall’Azienda Ospedaliera per proprie necessità organizzative, le ore di formazione saranno considerate in orario di servizio e, pertanto, come tali verranno riconosciute e retribuite. Nel caso in cui l'Azienda Ospedaliera organizzi, previo
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accordo con l'Agenzia aggiudicataria, iniziative di formazione specifiche dirette al solo personale somministrato, i relativi costi saranno addebitati all'Agenzia aggiudicataria;
m) assegnare un Responsabile ad ogni Filiale di Agenzia ubicata nell’ambito territoriale a cui afferisce l’Azienda Ospedaliera, il cui nominativo ed ogni variazione che possa intervenire in proposito, dovranno essere comunicati tempestivamente al Responsabile dell’U.O.C. Personale dell’Azienda Ospedaliera;
n) individuare, compatibilmente con l’assetto organizzativo dell’Agenzia aggiudicataria, un Referente principale per la gestione del trattamento economico dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione lavoro, (elaborazione stipendi, predisposizione buste-paga, emissione fatture ed adempimenti connessi);
o) garantire che i dipendenti dell’Agenzia aggiudicataria distaccati presso ogni singola Filiale abbiano buona conoscenza delle disposizioni, di legge e contrattuali, che regolano i rapporti di lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale;
p) sorvegliare affinché i comportamenti in servizio dei dipendenti dell’Agenzia aggiudicataria assegnati ad ogni singola Filiale e preposti all’effettuazione degli adempimenti connessi all’applicazione del trattamento normo-economico dei lavoratori somministrati abbiano caratteristiche di omogeneità, tali da evitare comportamenti dissimili e contrastanti tra Filiale e Filiale;
q) attestare e produrre, su richiesta dell’Azienda Ospedaliera, per tutte le tipologie di personale inserito presso l’Azienda utilizzatrice, copia del titolo di studio, della specializzazione, dell’iscrizione all’albo professionale o di quant’altro richiesto per lo svolgimento delle mansioni assegnate, ivi compresi, nel caso di personale proveniente da Paesi extra UE, copia del permesso di soggiorno per lavoro e del riconoscimento ministeriale del titolo di studio posseduto;
r) produrre, per i lavoratori somministrati che siano posti, in ragione delle mansioni loro assegnate, a contatto diretto e continuativo con minori, copia del certificato di cui all’art. n. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, così come introdotto dall'art. n. 2 del decreto legislativo n. 39/2014;
s) esibire all’Azienda Ospedaliera, in qualunque momento ne faccia richiesta, il libro matricola o documentazione analoga, il modello DM 10, le buste paga ed ogni altra documentazione idonea, e/o reportistica riepilogativa. Qualora attraverso tale documentazione sia possibile constare che l’Agenzia aggiudicataria risulti non aver assolto agli obblighi di cui alla presente lettera r), l’Azienda Ospedaliera potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’affidamento del servizio ad altra Agenzia. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI SPECIFICI A CARICO DELL’AZIENDA APPALTANTE
L’Azienda Ospedaliera dovrà garantire quanto, di seguito, dettagliato:
• sottoscrivere singoli contratti di somministrazione lavoro, predisposti dall’Agenzia aggiudicataria, nell’ambito dei quali dovranno essere specificatamente individuate le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento, nonché il
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luogo e l’orario di lavoro ed i correlati trattamenti economici e quant’altro previsto dalla vigente normativa;
• ottemperare ad ogni obbligo, di natura normo-economica, discendente dal presente capitolato speciale, che sia posto a carico dell’Azienda Ospedaliera;
• comunicare all’Agenzia aggiudicataria gli estremi dei Contratti Collettivi nazionali di lavoro da applicare ed i relativi trattamenti retributivi previsti dai citati Accordi, ivi compreso l’importo delle singole indennità (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indennità per turno notturno, turno festivo, ecc..);
• assolvere, nei confronti dei titolari di un contratto di somministrazione lavoro, a tutti gli obblighi di prevenzione, tutela e protezione nel luogo di lavoro, discendenti dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., nonché provvedere agli accertamenti sanitari preliminari all’immissione in servizio dei lavoratori somministrati. In particolare, spettano a questa Azienda Ospedaliera gli obblighi di informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali i lavoratori sono stati assunti, nonché sui rischi specifici connessi all’esercizio di mansioni particolari;
• informare tempestivamente e per iscritto l’Agenzia aggiudicataria in caso di infortunio del lavoratore, al fine di assolvere agli obblighi di legge;
• fornire ai lavoratori somministrati la divisa (capi di vestiario e calzature) ed i dispositivi di protezione individuale ( mascherine, guanti, ecc..), laddove previsti.
ARTICOLO 8 – COSTO DEL SERVIZIO
L’Azienda Ospedaliera riconoscerà all’Agenzia aggiudicataria, per ciascun profilo professionale somministrato, un importo determinato applicando alle tariffe definite alla successiva lettera A) un “moltiplicatore”, pari a quello che risulterà in sede di aggiudicazione di gara.
Gli oneri di cui alla successiva lettera B) dovranno essere sopportati dall’Agenzia aggiudicataria, pertanto nella costruzione del moltiplicatore che le Agenzie partecipanti alla presente gara comunicheranno mediante la propria offerta dovrà tenere conto di tutti gli oneri posti a carico dell’Agenzia aggiudicataria, da non confondersi con le voci che, ai sensi della lettera A), verranno riconosciuti da questa Azienda Ospedaliera ed altresì dovrà tener conto delle commissioni di agenzia.
Il “moltiplicatore” offerto in sede di gara non dovrà essere superiore al moltiplicatore massimo applicabile pari a 1,780.
In ragione delle prestazioni di lavoro in somministrazione rese che l’Agenzia aggiudicataria renderà a favore dell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima riconoscerà quale costo del lavoro le seguenti voci:
A) per ogni ora ordinaria e/o straordinaria effettuata dai lavoratori somministrati saranno riconosciute la tariffa oraria e le indennità stabilite dai Contratti Collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo. Nei prospetti sotto riportati si indicano le tariffe e le indennità stabilite dal C.C.N.L.-Area personale del Comparto- applicato all’atto di pubblicazione del bando di gara (si veda in proposito xxx.xxxxxxxxxxx.xx), fermo restando che il trattamento economico sarà oggetto di adeguamento in ipotesi di entrata in vigore di nuovo Contratto:
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Tariffe orarie al lordo per attività ordinaria
Qualifica Professionale | Tariffa in € per n. 1 ora ordinaria | Indennità oraria in € per attività ordinaria in notturno | Indennità per turno in € per attività ordinaria, diurna, festiva (*) | Indennità per turno in € per attività ordinaria notturna e festiva (*) |
Operatore – Cat. A | 8,84 | 2,74/ora | 17,82/turno | 2,74/ora+17,82 |
Operatore - Cat. B | 9,55 | 2,74/ora | 17,82/turno | 2,74/ora+17,82 |
Amministrativo - Cat B | 9,55 | 2,74/ora | 17,82/turno | 2,74/ora+17,82 |
Operatore - Cat. Bs | 9,90 | 2,74/ora | 17,82/turno | 2,74/ora+17,82 |
Amministrativo - Cat. C | 10,95 | 2,74/ora | 17,82/turno | 2,74/ora+17,82 |
Collaboratori Professionali Area Tecnica; Area Sanitaria e Riabilitativa; Area Amministrativa (Cat. D)- | 11,89 | 2,74/ora | 17,82/turno | 2,74/ora+17,82 |
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - (Cat. D)- | 12,12 | 2,74/ora | 17,82/turno | 2,74/ora+17,82 |
Tariffe orarie al lordo per attività straordinaria
Qualifica Professionale | Tariffa in € per n. 1 ora straordinaria diurna | Tariffa in € per n. 1 ora straordinaria notturna o diurna festiva | Tariffa in € per n. 1 ora straordinaria notturna e festiva |
Operatore - Cat. A | 10,86 | 12,27 | 14,16 |
Operatore - Cat. B | 11,49 | 12,99 | 14,99 |
Amministrativo - Cat. B | 11,49 | 12,99 | 14,99 |
Operatore - Cat Bs | 12,16 | 13,75 | 15,87 |
Amministrativo - Cat. C | 12,97 | 14,66 | 16,92 |
Collaboratori Professionali Area Tecnica; Area Sanitaria e Riabilitativa; Area Amministrativa - (Cat. D)- | 14,13 | 15,98 | 18,43 |
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - (Cat. D)- | 14,13 | 15,98 | 18,43 |
Le tariffe, espresse al lordo, di cui ai soprariportati prospetti, comprendono le ritenute previdenziali ed erariali a carico del lavoratore somministrato, ritenute che il datore di lavoro tratterrà sui cedolini paga e verserà (insieme agli oneri a proprio carico) agli Enti di riferimento, e ciò a favore dei lavoratori medesimi.
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L’Azienda Ospedaliera, nel rispetto delle modalità di cui sopra, si impegna a pagare, se dovute, le indennità di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Indennità al lordo
Indennità al lordo | €/unità di misura erogazione |
Indennità di maneggio denaro (se dovuta previa vigenza di contratto integrativo con le XX.XX. di categoria) | 27,00/mese |
Indennità turno erogata solo ad Operatori Socio Sanitari - O.S.S. - in servizio c/o le UU.OO. di Pronto Soccorso e delle Sale Operatorie di Vigevano e Voghera | 4,13/giorno |
(*) Mezza indennità di turno per ogni giornata festiva lavorata per ore uguali o inferiori alla metà del servizio (con un minimo di n.2 ore di servizio) | 8,91/turno parziale |
Indennità di turno su 24 h spettante per ogni giorno lavorato. Va erogata solo in presenza di almeno n. 3 turni effettivi mensili | 4,49/giorno |
Indennità di turno su 12 h spettante per ogni giorno lavorato, va erogata solo in presenza di almeno n. 3 turni pomeridiani effettivi mensili | 2,07/giorno |
Indennità di turno per pronta disponibilità di 12 h (cad. ora € 1,72) | 20,66/turno 12 h |
Indennità di chiamata oggi per oggi | 25,00/chiamata |
Le indennità suindicate saranno quantificate, a cura degli Uffici Rilevazione Presenze dell’Azienda Ospedaliera, e comunicate, dai medesimi, all'Agenzia aggiudicataria.
La comunicazione di dette indennità, ai fini della loro pagamento avverrà secondo le modalità praticate dall’Azienda utilizzatrice per i propri dipendenti e tali da consentire l’inserimento delle dovute spettanze in busta paga due mesi dopo l’effettuazione dei turni di lavoro generanti diritto ad indennità.
Al fine di garantire parità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti dell’Azienda Ospedaliera, quest’ultima intende, fatte salve cause di forza maggiore, garantire ai somministrati la liquidazione, con cadenza preferibilmente ma non obbligatoriamente quadrimestrale, la c.d. “produttività collettiva”. La liquidazione agli aventi diritto della “produttività collettiva” è onere posto a carico di questa Azienda Ospedaliera. Essa trova fondamento nella considerazione del fatto che i lavoratori somministrati contribuiscono, al apri dei lavoratori dipendenti, al raggiungimento dei LEA, al mantenimento degli standard di accreditamento di reparti e servizi e al contenimento delle liste di attesa per attività ambulatoriale. Non spettano, in modo alcuno, ai lavoratori in somministrazione le risorse
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aggiuntive regionali -RAR-, trattandosi di istituto economico specificamente finanziato da Regione Lombardia unicamente a favore del personale dipendente.
B) Oneri distinti dal costo del lavoro, al lordo, di cui alla precedente lettera A), (costo del lavoro totalmente riconosciuto e garantito dall’Azienda Ospedaliera), posti a carico dell’Agenzia aggiudicataria e da calcolarsi in sede di “moltiplicatore”:
1) Festività;
2) Festività patronale;
3) Tredicesima mensilità;
4) Ferie/Festività Soppresse dei lavoratori somministrati;
5) Malattie ed infortuni dei lavoratori somministrati;
6) Controlli fiscali sulle assenze per malattia, anche della durata di un solo giorno;
7) Congedi e permessi retribuiti e non, fruiti dai lavoratori somministrati, in applicazione di norme, legislative e contrattuale, che ne prevedono il diritto di godimento;
8) Costi derivanti da eventuali interventi di tutela, prevenzione e protezione dei lavoratori, diversi da quelli che la vigente normativa pone a carico dell’Azienda Ospedaliera;
9) Contributi previdenziali, assistenziali ed infortunistici diversi (INPS/ASPI/Formatemp/Ebitemp, ecc..);
10) Ore straordinarie non autorizzate, anche a posteriori, dall’Azienda Ospedaliera;
11) Trattamento di fine rapporto.
Eventuali incrementi o decrementi che i contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi ed infortunistici dovessero subire, nel corso del tempo, a causa di intervenute modifiche legislative, produrranno corrispondenti incrementi o decrementi del costo del servizio determinato in sede di aggiudicazione.
Il moltiplicatore dovrà essere costruito tenendo presente anche le commissioni di agenzia.
ARTICOLO 9 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’Azienda Ospedaliera, a proprio insindacabile giudizio e senza eccezione alcuna da parte dell’Agenzia aggiudicataria, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli in ordine all’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale di gara.
La formale contestazione di eventuali inadempienze avverrà attraverso il Responsabile dell’U.O.C. Personale. Detta contestazione verrà notificata all’Agenzia aggiudicataria, tramite raccomandata A/R, contenente la segnalazione dell’inadempienza e del termine entro il quale ricondurre la situazione a norma.
In caso di inadempimento/inosservanza degli obblighi contrattuali o in ipotesi di prestazione resa in difformità rispetto alle condizioni contrattuali pattuite tra le parti, questa Azienda Ospedaliera applicherà all’Agenzia aggiudicataria, ai sensi dell’art. n. 145 del D.P.R. 207/2010, una penale pari allo 0,3 per mille per ogni giorno di inadempimento, avendo a riferimento il costo mensile del contratto fino ad un massimo del 10% del valore del
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contratto, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
In caso di inadempimento totale o parziale confermato da almeno tre richiami scritti, rimasti del tutto inascoltati e senza ripristino della situazione atta ad eliminare l’inadempimento, il contratto potrà essere risolto. In questo caso, l’Azienda Ospedaliera provvederà all’incameramento del deposito cauzionale. È fatta salva l’azione di risarcimento esercitatile dall’Azienda Ospedaliera nei confronti dell’Agenzia aggiudicataria in ipotesi di accertato danno provocato da quest’ultima a carico della Stazione appaltante.
In ipotesi di inadempimento non eliminato, che abbia determinato la risoluzione del contratto, l’Azienda Ospedaliera, al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio, si riserva la facoltà di rivolgersi ad altra Agenzia ai fini della fornitura di lavoro in somministrazione, addebitando all’Agenzia aggiudicataria le relative spese sostenute, oltre alle penali previste. A titolo esemplificativo, questa Azienda Ospedaliera considererà come inadempimento il ritardo, ad opera dell’Agenzia aggiudicataria, di invio di lavoratori somministrati per periodi superiori a 5 giorni di calendario e di sostituzioni entro 48 ore. Detti ritardi negli invii e nelle sostituzioni sono, infatti, ritenuti da questa Azienda Ospedaliera pregiudizievoli per la regolare erogazione del servizio sanitario avente carattere di servizio di pubblica utilità.
ARTICOLO 10 – OSSERVANZA DELLE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI
L’Azienda Ospedaliera assume obblighi e correlata responsabilità in tema di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori somministrati nei luoghi di lavoro presso l’Azienda utilizzatrice, allo scopo di garantire la sicurezza, la vita e l’incolumità di detti lavoratori.
In particolare, l’Azienda Ospedaliera è tenuta alla rigorosa osservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni , al quale si fa, nella presente sede, espresso richiamo.
In considerazione della particolarità del servizio oggetto di appalto, in cui lavoratori dipendenti dell’aggiudicatario presteranno la propria attività lavorativa all’interno delle strutture sanitarie dell’Ente con trattamento parificato a quello dei dipendenti, è richiesto all’aggiudicatario di prendere visione ed attenersi al protocollo redatto dall’Ente e al DUVRI che prevedono, tra gli altri, la formazione specifica per gli operatori garantita dall’Ente. In virtù di quanto sopra gli oneri relativi all’applicazione delle specifiche misure di prevenzione e protezione per eliminare e ridurre al minimo i rischi da interferenze sono pertanto quantificabili, al momento, in € zero.
ARTICOLO 11 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia dell’esecuzione del contratto l’appaltatore sarà tenuto ad uniformarsi alla disciplina di cui all’art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
L'esecutore del contratto è pertanto obbligato a costituire una garanzia fideiussoria la cui percentuale sarà definita sulla base del ribasso praticato in sede di presentazione offerta. La fideiussione bancaria, o la polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività
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della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Azienda Ospedaliera.
La cauzione inoltre dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, anche nei rapporti con l’Azienda Ospedaliera, il Tribunale di Pavia.
ARTICOLO 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
La cessione del credito dell’aggiudicatario è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il subappalto del servizio è consentito alla ditta aggiudicataria, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., previa autorizzazione scritta da parte dell’Azienda Ospedaliera.
ARTICOLO 13 – PENALI E SANZIONI PER INADEMPIMENTI
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda Ospedaliera contesterà per iscritto alla ditta aggiudicataria le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.
Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile dell’Ufficio Gare mediante propria determinazione.
In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l’Azienda Ospedaliera ritiene di disattenderle.
In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la ditta aggiudicataria risponderà dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all’Azienda Ospedaliera.
In ogni caso, indipendentemente dalle azioni di cui sopra, in caso di inosservanza delle norme del presente capitolato, possono essere applicate penalità, secondo le modalità previste dall’Azienda Ospedaliera, previa contestazione dell’addebito alla ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.
In particolare l’Azienda Ospedaliera applicherà una penale che andrà da un minimo di
€. 500,00.= al un massimo di €. 2.000,00.= per ogni disservizio causato dal mancato rispetto delle norme e condizioni stabilite dal presente capitolato speciale.
Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione verso l'Aggiudicatario per danni subiti.
Resta inteso che, in caso di contestazione, l'aggiudicatario non dovrà creare rallentamenti artificiosi o sospendere l'attività.
ARTICOLO 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I compensi spettanti all’Agenzia aggiudicataria saranno liquidati previo accertamento del rispetto di tutte le clausole contrattuali in essere tra le parti. Gli accertamenti ed i controlli
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verranno effettuati dall’U.O.C. Personale, alla quale è affidata coerente verifica su tutto quanto esposto in fattura dall’Agenzia aggiudicataria. Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Ai fini della liquidazione delle fatture, è posto in capo all’UOC Personale dell’Azienda Ospedaliera ogni libero ed autonomo accertamento in ordine alla qualità del servizio. L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di disporre, se del caso e preferibilmente con cadenza annuale, un’indagine di qualità conducibile dai competenti Responsabili o dall’URP aziendale.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, si procederà come da disposizioni della Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. prot. HI.2008.0015082 del 11/04/2008, che prevede il pagamento diretto da parte di Finlombarda Spa delle fatture relative a forniture di Beni e Servizi.
ARTICOLO 15 – REVISIONE PREZZI
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. É previsto l'adeguamento periodico dei prezzi con le modalità indicate all'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
La revisione prezzi opera per i contratti di durata superiore a 12 mesi; sarà onere del fornitore inviare circostanziata e documentata istanza revisionale.
La revisione prezzi non si applica alle prestazioni rese nel corso del primo anno del contratto, ma si applica esclusivamente (qualora la successiva istruttoria condotta dall'ufficio competente dimostri che essa sia dovuta) alle prestazioni rese a decorrere dal giorno di accoglimento dell'istanza revisionale.
La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria, condotta dall’ufficio competente, con riferimento ai costi standardizzati determinati e pubblicati ai sensi dell'art. 7, comma 4 lettera c) del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, beni e servizi, nonché sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT.
In assenza dei dati di cui al comma precedente, fatte salve nuove emanande disposizioni in materia, per il calcolo del compenso revisionale si terrà conto degli gli indici ISTAT e di ogni altro elemento utile ad assicurare l’equilibrio economico nel rapporto contrattuale; il mese iniziale di riferimento sarà quello di avvio esecuzione della fornitura.
ARTICOLO 16 – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI
Il servizio è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, dal disciplinare di gara e dall’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.
La ditta aggiudicataria non potrà sospendere il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l’Azienda Ospedaliera darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.
ARTICOLO 17 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 e s.m.i..
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L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura competente per territorio, ufficio territoriale del Governo, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. dovranno essere forniti gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (IBAN) nonché la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il contratto sarà di fatto risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste Italiane S.p.A..
Inoltre il personale del contraente che opererà all’interno delle strutture dell’Azienda Ospedaliera sarà dotato della tessera di riconoscimento riportante tutte le informazioni contenute nell’art. 5 della suddetta legge.
ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora la ditta fornitrice non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà dell’Azienda Ospedaliera procedere alla risoluzione del contratto stesso, con oneri a carico della ditta medesima, la quale sarà tenuta alla rifusione di ogni danno e spesa recati all’Azienda.
L’Azienda potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto:
• Secondo quanto previsto dall’art. 13 “Penali e sanzioni per inadempimenti”;
• in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità del servizio, quali: interruzioni del servizio; reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano l’esecuzione del servizio;
• quando a carico degli aggiudicatari sia stato avviato procedimento penale per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;
• mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzatori in scadenza durante la vigenza contrattuale.
Nel caso di recesso dal contratto da parte della ditta aggiudicataria, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa tutti i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall’Azienda Ospedaliera per l’aggiudicazione del servizio ad altra ditta.
ARTICOLO 19– RECESSO DAL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 1671 del c.c. l’Azienda Ospedaliera può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione della fornitura nei casi di:
• giusta causa;
• reiterati inadempimenti della ditta aggiudicataria.
Il recesso sarà comunicato alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R ed avrà effetto dal momento in cui la comunicazione perverrà al destinatario.
In caso di recesso, la ditta ha diritto al pagamento delle forniture prestate, purché eseguite correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni
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contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale spesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.
Anche il fornitore può recedere dall’offerta presentata. Il recesso ha, però, configurazione di inadempienza, in quanto con l’aggiudicazione la ditta rimane obbligata ad eseguire la prestazione aggiudicata. Essa in conseguenza va soggetta all’incameramento della eventuale cauzione ed alla esecuzione a suo danno della prestazione non eseguita.
ARTICOLO 20 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a forza maggiore.
Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento ad eventi inevitabili ed imprevedibili non dipenditi dalle volontà delle parti.
Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
La parte che non ha potuto adempiere per causa di forza maggiore ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo.
Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 50 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
ARTICOLO 21 – SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, oneri, bolli, imposte e tasse inerenti al contratto, nonché tutte le imposte e tasse presenti e future sono a carico totale del fornitore.
L’I.V.A., se ed in quanto dovuta, è a carico dell’Azienda Ospedaliera.
ARTICOLO 22 – FORO COMPETENTE
Pavia è da intendersi a tutti gli effetti luogo di esecuzione del contratto, ed il fornitore dovrà indicare l’esatto domicilio eletto per tutte le comunicazioni, ordinazioni ed intimazioni che l’Azienda Ospedaliera gli debba fare per l’esecuzione del contratto
Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Xxxx competente per qualsiasi controversia o contestazione esclusivamente il Foro di Pavia, escludendo espressamente la competenza degli altri Fori.
ARTICOLO 23 – TRATTAMENTO DEI DATI
L’Agenzia aggiudicataria si impegna a rispettare le vigenti disposizioni di legge, che, nella presente sede, si intendono espressamente ed integralmente richiamate, ai fini del trattamento e conservazione dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
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Il conferimento dei dati dell’Agenzia aggiudicataria è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione. Per l’Agenzia aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui al richiamato decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., tra i quali figura il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Responsabile del trattamento, individuato nel responsabile dell’Ufficio Gare e, conseguentemente alla stipula del contratto, individuato nel Responsabile dell’U.O.C. Personale.
ARTICOLO 24 – PATTO DI INTEGRITA’ E CODICE ETICO
L’Agenzia aggiudicataria è tenuta all’osservanza del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionale”, di cui alla D.R.G. del 30 gennaio 2014, n. X/1299, e ad acquisire conoscenza del Codice Etico adottato dall’Azienda Ospedaliera, consultabile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx, prendendone atto e impegnandosi all’integrale rispetto delle regole e dei principi in essi espressi, mantenendo indenne l’Azienda Ospedaliera da ogni danno eventualmente derivante dal mancato rispetto dei medesimi.
L’inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti dal “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionale”, costituirà causa di risoluzione del contratto e potrà comportare l’obbligo per l’inadempiente di risarcimento del danno.
ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non aggiudicare il servizio, per insindacabili motivi, senza diritto per i partecipanti ad indennizzo o altro.
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