Contract
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MONITORAGGIO DEL CONTRATTO N. 71 DI REPERTORIO STIPULATO IL 3 GIUGNO 2015 CONCERNENTE FORNITURA DEI SERVIZI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ELETTORALE DEL MINISTERO DELL’INTERNO
CIG 64171141FF
TRA
Il Ministero dell’interno (Ministero o Amministrazione), Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con sede in Roma, C.F. 80 185690585 , nella persona del dott. , domiciliato per la carica in Roma, piazza del Viminale, 1,
E
la Società/RTI
PREMESSO CHE:
- con determina a contrarre n. 17090 del 29 settembre 2015 questa Amministrazione ha autorizzato, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e smi, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito Codice dei Contratti) l’indizione di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento in unico lotto dei servizi di monitoraggio del contratto n. 71 di repertorio stipulato il 3 giugno 2015 concernente affidamento dei servizi di sviluppo e manutenzione del sistema informativo elettorale del Ministero dell’interno – per un importo a base d’asta pari a euro 399.680,00 (trecentonovantanovemilaseicentottanta/00), al netto dell’IVA, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- con verbale n. X del XXXXXXXXX la Commissione di gara ha redatto la graduatoria provvisoria e dichiarato l’appaltatore aggiudicatario provvisorio della procedura di gara;
- il Direttore centrale dei servizi elettorali, con decreto del ----, ha approvato la graduatoria provvisoria, di cui al citato verbale n. X del XXXXXXXX, disponendo l’aggiudicazione definitiva in favore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 lett a) del Codice dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data XXXXXXXXXX giusta comunicazioni in atti;
- l’Amministrazione ha provveduto alla verifica dell’art. 48, comma 2 del Codice dei Contratti accertando il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi dichiarati in gara dall’appaltatore;
- l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale è divenuta efficace;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’Allegato “I” (Offerta economica), l’Allegato “II” (Offerta tecnica), Allegato “III” (Capitolato tecnico e documento recante Livelli di servizio e penali) e l’Allegato “IV” (Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara).
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da qua nto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
e) dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, del 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
f) dalle disposizioni del Decreto legislativo n. 39 del 1993 e smi;
g) dalle seguenti Circolari emanate da AIPA: Circolare 12 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16, Circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38 e Circolare 11 MARZO 2003, AIPA/CR/41.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Ministero prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dal Ministero.
Il Ministero provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto
Oggetto della gara è la prestazione di servizi di monitoraggio del contratto n. 71 di repertorio stipulato dal Ministero il 3 giugno 2015, avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di sviluppo e manutenzione del sistema informativo del Servizio Elettorale, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Capitolato Tecnico.
In particolare dovranno essere espletate, su richiesta dell’Amministrazione, le seguenti attività:
a) consulenza finalizzata alla realizzazione del trasferimento di conoscenze e competenze dal Monitore al personale del Committente mediante affiancamento;
b) b) direzione lavori.
I servizi di cui alle lettere a) e b) che il Monitore dovrà svolgere sono dettagliatamente illustrati in seno al Capitolato Tecnico.
Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Ministero e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Ministero e/o da terzi.
Il Ministero, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da Capitolato lo svolgimento delle attività presso la sede dello stesso, metterà a disposizione dell’Appaltatore i locali necessari allo
svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici del Ministero potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione al Ministero, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dal Ministero. L’Appaltatore dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire al Ministero gli eventuali prodotti software da quest’ultimo messi a disposizione.
L’Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza il Ministero potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
- L’Appaltatore riconosce al Ministero la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso l’Appaltatore dovrà proporre una nuova unità di personale. L’esercizio da parte del Ministero di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso.
- Nel caso in cui l’Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Direttore dell’esecuzione del Contratto.
In entrambe le ipotesi sopra descritte, il Ministero si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell’esecuzione, l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa.
Ove il Ministero ritenga la risorsa proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, ne darà comunicazione all’Appaltatore che si impegna a procedere a una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione, pena l’applicazione delle relative penali.
La nuova risorsa, nel rispetto dei requisiti indicati per ciascuna figura professionale, dovrà in ogni caso possedere requisiti uguali o migliorativi rispetto a quelli indicati dall’Appaltatore nella propria offerta per quella determinata figura. L’Appaltatore dovrà in tali fattispecie garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
In caso di valutazione positiva comunicata per iscritto da parte del Ministero, del curriculum presentato, l’Appaltatore dovrà procedere alla sostituzione della risorsa ritenuta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’approvazione, pena l’applicazione della penale.
Per quanto concerne le sostituzioni delle figure professionali, le soglie annuali massime consentite per le sostituzioni dei componenti il gruppo di lavoro iniziale e altre penali concernenti la gestione del personale del Monitore si fa integralmente rinvio a quanto più dettagliatamente previsto nel paragrafo 1.4 del documento recante Xxxxxxx di servizio e penali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Nel caso in cui l’Appaltatore proceda alla sostituzione della risorsa senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione del Ministero, quest’ultimo si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Appaltatore e da questo comunicate al Ministero nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all’articolo 14 di importo pari al 3% (tre per cento) della stessa. L’Appaltatore
prende atto che il Ministero, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi indicati nel presente articolo, il Ministero, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Art. 4 – Durata del Contratto
Il contratto avrà una durata di 48 (quarantotto) mesi dalla data di decorrenza contrattuale.
Art. 5 – Importo contrattuale
L’importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni relative alle attività indicate all’art. 2 e per tutta la durata prevista dall’art. 4, viene determinato in Euro .
( / ), al quale va aggiunto la quota I.V.A. del 22%, pari a Euro
( / ), per cui l’importo contrattuale complessivo è pari a Euro , ( / ) così suddiviso:
a) Euro (IVA esclusa) per il servizio di consulenza – trasferimento di conoscenze e competenze;
b) Euro (IVA esclusa) per il servizio di direzione dei lavori.
Ai sensi del Decreto legislativo n. 81 del 2008 si evidenzia che i costi di sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero.
In relazione alle attività sopra descritte gli importi contrattuali sono da intendersi quali massimali di spesa per l’Amministrazione e non rappresentano in alcun modo un impegno all’acquisto dei servizi per l’intero ammontare.
Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Ministero direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell’Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell’art. 135, comma 1, del D.LGS. 163/2006 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, il Ministero pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente ed in ogni caso l’esecutore a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalla somme dovute al subappaltatore inadempiente (essendo previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11 ultimo periodo e 118, comma 3 primo periodo del codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 7 - Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza
verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Ministero e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Ministero.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Amministrazione.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
L’Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xxx.xx.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
L’Appaltatore si obbliga a:
- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto del Ministero e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Art.10 - Brevetti industriali e diritti d’autore
L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti del Ministero azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Appaltatore manleverà e terrà indenne il Ministero stesso, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Ministero.
Il Ministero si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Ministero riconosce all’Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Amministrazione.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Art. 11 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
L’Appaltatore dovrà richiedere per iscritto al Ministero l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dal Ministero medesimo, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dal Ministero costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
L’Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. L’Appaltatore è obbligato a sottoporre i supporti
magnetici da impiegare negli ambienti dell’Amministrazione alle verifiche che il Ministero riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
In caso di presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall’Appaltatore, il Ministero si riserva di applicare, al verificarsi di ogni singolo episodio, una penale sino a un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
In caso di inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando l’applicazione della penale e la facoltà del Ministero di risolvere il presente contratto, l’Appaltatore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
Art. 12 – Subappalto
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
Il Ministero provvederà, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi, a corrispondere al Fornitore anche l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore. Ai sensi della disposizione normativa sopra richiamata è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Ministero o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Ministero, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo): 1. dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri; 2. dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia; 3. ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4. dichiarazione, a firma del legale rappresentante (o di un suo
procuratore), con la quale il subappaltatore si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi previdenziali di legge, a osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. Tale dichiarazione dovrà contenere i riferimenti INPS (matricola azienda e sede Inps competente), INAIL (numero PAT e sede Inail competente), il CCNL applicato e l’indicazione dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto; 5. dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 e con le modalità dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso 6. Copia del documento di identità del sottoscrittore 7. Eventuale copia conforme all’originale della procura notarile generale o speciale di conferimento dei poteri di firma e rappresentanza, ove a sottoscrivere la citata documentazione sia un procuratore generale o speciale. In caso di assoluta mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Ministero non autorizzerà il subappalto.
In caso di mancato deposito di soli alcuni dei documenti necessari nel termine previsto, il Ministero procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
L’Appaltatore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965 e successive modificazioni.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Ministero, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Ministero da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Ministero; in tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Ministero né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Ministero può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Ministero revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del decreto legge
n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, onde assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti di questa Amministrazione, le fatture elettroniche emesse dal Fornitore ai sensi della vigente normativa dovranno riportare il Codice Identificativo Gara 64171141FF, pena l’impossibilità per l’Amministrazione di procedere al pagamento delle stesse ai sensi del comma 3 del medesimo art. 25.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Ministero verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Ministero, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che il Ministero, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario
o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Art. 14 – Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi, in favore del Ministero dell’interno.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto, 48 mesi, e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Ministero.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Qualora il Ministero, ricorrendo le ipotesi disciplinate al successivo articolo 21, richieda al fornitore una variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale o una variante ai sensi della normativa vigente, l’Amministrazione si riserva di chiedere al Fornitore di ampliare la cauzione proporzionalmente all’importo del quinto e/o della variante che è stata apportata al contratto.
Il Ministero dell’interno ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 3 e 19 del presente contratto.
Art. 15 – Recesso
L’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r. e/o tramite pec.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. In caso di recesso del Ministero, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo netto contrattuale relativo alle prestazioni richieste di cui all’art. 5 e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale come
sopra determinato, nessun indennizzo sarà dovuto all’Appaltatore. L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Art.16 – Recesso per giusta causa
Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In ogni caso, l’Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno
di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Ministero che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, lo stesso Ministero potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r e/o tramite pec.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 17 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
È fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. sopra citato.
Ai sensi della normativa vigente, l’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Si applicano le disposizioni in materia di certificazione dei crediti della pubblica amministrazione e quanto previsto dalla legge n. 52 del 1991 in materia di cessione dei crediti di impresa. È fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 64171141FF al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il medesimo CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 18 – Penali e rilievi
Relativamente alle penali concernenti la conduzione delle attività di monitoraggio:
1. Prima emissione del Piano delle attività di monitoraggio. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio 1.1.1 di cui al documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari allo 1
‰ (unopermille) dell’importo netto contrattuale;
2. Aggiornamento trimestrale e/o modifica del Piano delle attività di monitoraggio. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio 1.1.2 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari allo 0,5 ‰ (zerovirgolacinquepermille) dell’importo netto contrattuale;
3. Rapporto di rilevazione delle presenze. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio 1.1.3 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari allo 0,2 ‰ (zerovirgoladuepermille) dell’importo netto contrattuale;
4. Stato di avanzamento delle attività di monitoraggio. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio 1.1.4 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari allo 1
‰ (unopermille) dell’importo netto contrattuale;
5. Modifica degli Stati di avanzamento delle attività di monitoraggio. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio 1.1.5 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari allo 0,5 ‰ (zerovirgolacinquepermille) dell’importo netto contrattuale;
6. Rispetto degli standard documentali. Per ogni Piano delle attività di monitoraggio o Rapporto di rilevazione delle presenze o Stato di avanzamento delle attività di monitoraggio non conforme rispetto a quanto previsto dal livello di servizio 1.2.1 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari allo 0,3
‰ (zerovirgolatrepermille) dell’importo netto contrattuale;
7. Base informativa di progetto – Operatività BIP. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio 1.3.1 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari allo 1
‰ (unopermille) dell’importo netto contrattuale;
8. Base informativa di progetto – Completezza dei documenti della BIP. Per ogni documento previsto dal livello di servizio 1.3.2 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e
penali, non presente nella B.I.P. il Ministero applicherà una penale pari 0,5 ‰ (zerovirgolacinquepermille) dell’importo netto contrattuale;
9. Base informativa di progetto – Salvataggio dati della BIP. Per ogni punto percentuale di scostamento rispetto a qua nto previsto dal livello di servizio 1.3.3 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari 0,1 ‰ (zerovirgolaunopermille) dell’importo netto contrattuale;
10. Gestione del personale- Sostituzione del Referente Unico. Per ogni sostituzione del Referente Unico delle attività contrattuali successiva alla seconda, sino a un massimo di quattro per l’intera durata contrattuale, il Ministero applicherà una penale pari a euro 3.000,00 (tremila/00). In caso di superamento del valore massimo di quattro sostituzioni, il Ministero si riserva il diritto di risolvere il contratto;
11. Personale impiegato nelle attività della fornitura. In caso di superamento della soglia prevista dal livello di servizio 1.4.2 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari a a euro 3.000,00 (tremila/00);
12. Sostituzione del personale - Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio 1.4.3 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari al 40% del corrispettivo unitario se trattasi di Consulente senior e al 30% del corrispettivo unitario se trattasi di Consulente;
13. Affiancamento del personale sostituito. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio 1.4.4 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari al 40% del corrispettivo unitario se trattasi di Consulente senior e al 30% del corrispettivo unitario se trattasi di Consulente;
Relativamente alle penali concernenti i servizi di consulenza- Trasferimento di conoscenze e competenze:
14 Rendiconto sull’intervento di affiancamento. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio 2.1.1 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari allo 1 ‰ (unopermille) dell’importo netto contrattuale;
15 Modifica del Rendiconto sull’intervento di affiancamento. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio 2.1.2 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari allo 0,5 ‰ (zerovirgolacinquepermille) dell’importo netto contrattuale;
16 Rispetto degli standard documentali. Per ogni Rendiconto intervento di affiancamento non conforme rispetto a quanto previsto dal livello di servizio 2.2.1 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) dell’importo netto contrattuale;
Relativamente alle penali concernenti i servizi di Direzione lavori:
17 Rendiconto sull’andamento del contratto monitorato. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio 3.1.1 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari allo 1
‰ (unopermille) dell’importo netto contrattuale;
18 Modifica del Rendiconto sull’andamento del contratto monitorato. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio 3.1.2 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari allo 0,5 ‰ (zerovirgolacinquepermille) dell’importo netto contrattuale;
19 Rapporto sull’andamento del contratto monitorato. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio 3.1.3 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari allo 1
‰ (unopermille) dell’importo netto contrattuale;
20 Modifica del Rapporto sull’andamento del contratto monitorato. Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, di ritardo rispetto a quanto previsto dal livello di servizio 3.1.4 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari allo 0,5 ‰ (zerovirgolacinquepermille) dell’importo netto contrattuale;
21. Rispetto degli standard documentali. Per ogni Rendiconto sull’andamento del contratto monitorato e ogni Rapporto sull’andamento del contratto monitorato non conforme rispetto a quanto previsto dal livello di servizio 3.2.1 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) dell’importo netto contrattuale;
22. Efficacia ed efficienza del servizio. Per ogni punto percentuale di scostamento rispetto a quanto previsto dal livello di servizio 3.3.1 di cui al citato documento recante Livelli di servizio e penali, il Ministero applicherà una penale pari allo 0,5 ‰ (zerovirgolacinquepermille) dell’importo netto contrattuale per scostamento in diminuzione sino al quinto punto percentuale e pari allo 1 ‰ (unopermille) dell’importo netto contrattuale se trattasi di scostamento in diminuzione successivo al quinto punto percentuale;
23. Virus o codice dannoso. In caso di presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti
consegnati dall’Appaltatore, il Ministero si riserva di applicare, al verificarsi di ogni singolo episodio, una penale sino a un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Gli inadempimenti contrattuali che secondo quanto sopra rappresentato daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento, previa motivata relazione del Direttore dell’esecuzione. L’appaltatore – ove la particolare tipologia di servizio in cui è intervenuto l’inadempimento lo consenta - dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’Amministrazione provvederà a recuperare l’importo sulla fattura in cui si è verificato il disservizio ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte corrispondente alla penale applicata.
I ritardi derivanti da cause non imputabili alla Società e riconosciute tali dall’Amministrazione non daranno luogo all’applicazione di penali.
Restano salve le ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, recesso nonché le condizioni risolutive espresse indicate nello schema di contratto (artt. 15 e 19).
N.B. i livelli di servizio, il cui mancato raggiungimento ovvero il cui superamento (a seconda dei casi) determinano l’applicazione delle penali sopra riportate, saranno quelli indicati nel documento recante Livelli di servizio e penali, nonché quelli eventualmente risultanti dall’offerta tecnica migliorativa, dell’aggiudicatario che come tali saranno trasfusi nella stesura definiva della presente SCHEMA DI CONTRATTO.
Art. 19 - Risoluzione per inadempimento e condizioni particolari di risoluzione
L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che il Ministero, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r. e/o con pec, nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art.6); obblighi di riservatezza (art.7); responsabilità per infortuni e danni (art.9); brevetti industriali e diritti d’autore (art. 10); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art.11); subappalto (art.12); cauzione definitiva (art.14); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art.17); proprietà dei prodotti in genere (art. 26);
c. mancato rispetto del limite massimo di sostituzioni possibili relative al Referente Unico delle attività contrattuali;
d. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell’art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi;
e. accertamento negativo delle verifiche previste dalla normativa antimafia;
f. accertamento negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi degli articolo 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;
g. accertamento negativo dell’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Ministero dell’interno si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al
quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Ove l’Amministrazione non si avvalga della facoltà di interpello, ai sensi dell’articolo 138 del citato Decreto legislativo, provvederà a determinare l’onere da porre a carico del Fornitore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi oggetto del presente contratto.
Art. 20 - Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Art. 21 - Quinto d’obbligo e Varianti
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 l’Amministrazione potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del presente contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
L’Amministrazione potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 311 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo di cui all’art. 5 “importo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
Il Ministero, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse,
si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore
funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell’importo di cui all’art. 5 “importo” del presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal fornitore se non è stata approvata dal Direttore dell’esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Art. 22 - Direzione dell’esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione
L’Amministrazione nominerà il Direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore - qualora non venga nominata dall’Amministrazione apposita Commissione incaricata di effettuare la verifica di conformità - potrà procedere alla verifica di conformità in corso di esecuzione, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
Art. 23 – Approvazione delle fasi, Collaudo/ certificato di verifica di conformità
Come previsto dall’art. 300, commi 2 e 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l’attività di collaudo sarà seguita dal Direttore dell’esecuzione del contratto e da uno o più assistenti del citato Direttore nominati dalla Stazione Appaltante.
Le attività di consulenza/trasferimento di conoscenza e competenze relative al contratto di monitoraggio, ai sensi dell’art. 325 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 saranno soggette ad attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’esecuzione con cadenza trimestrale.
Il servizio relativo alla direzione dei lavori sarà invece soggetto a verifiche di conformità in corso di esecuzione, sensi dell’articolo 317 del citato D.P.R, ferma restando la necessità della verifica di conformità finale dell’intera attività contrattuale.
Il responsabile del procedimento ai sensi del successivo art. 314 comma 2, attribuirà l’incarico della verifica di conformità ad una apposita Commissione che opererà con autonoma responsabilità e secondo le prescrizioni della normativa di riferimento, col compito di verificare che quanto realizzato dal Fornitore sia conforme ai requisiti espressi.
Art. 24 – Fatturazione e pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 5 l’appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
a. per i servizi di trasferimento di conoscenze e competenze di cui all’articolo 2, lettera a), il corrispettivo sarà determinato sulla base dei giorni persona effettivamente erogati nel trimestre di riferimento tenuto conto della preventiva pianificazione, accettata dal Ministero secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico, e sulla base della tariffa offerta dall’Appaltatore e indicata nell’Allegato I “Offerta economica”. Tale corrispettivo sarà liquidato trimestralmente previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione rilasciata dal Direttore dell’esecuzione;
b. per i servizi di Direzione lavori, di cui all’articolo 2, lettera b), il corrispettivo è determinato sulla base del canone mensile offerto dall’Appaltatore e sarà liquidato trimestralmente previo certificato positivo di verifica di conformità, rilasciato dalla/e Commissione/i di verifica di conformità all’uopo designate.
La tariffa unica giornaliera (da intendersi comprensiva di eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) è pari a euro /giorno , = ( , ).
Il canone mensile è pari a euro , = ( , ).
Il valore contrattuale, all’atto della stipula, è pari a euro , = ( , ).
Le tariffe ed il canone mensile offerti dall’Appaltatore sono stati calcolati e ponderati dal
medesimo in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
L’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 115 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Ai sensi della vigente normativa di cui al DM n. 3 aprile 2013, n. 55 recante Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013), si precisa che le fatture esame dovranno essere trasmesse in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche prescritte dalla suddetta normativa. Ai fini della corretta emissione e trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, si precisa che il codice univoco dell’Ufficio deputato ai pagamenti è il seguente: KO3KZS.
Tenuto conto della specificità dei servizi oggetto della presente Fornitura e della possibilità, per lo stesso personale dell’Amministrazione, di procedere contestualmente a più operazioni di verifica di conformità/collaudo per consegne contemporanee, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, si prevede che la liquidazione dei corrispettivi sarà disposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previo l’espletamento, da parte degli organi competenti, delle attività volte ad accertare la conformità dei servizi alle previsioni contrattuali (attestazione di regolare esecuzione o certificato di verifica di conformità, rilasciati positivamente). Qualora la fattura elettronica venga emessa antecedentemente all’attestazione di regolare esecuzione o al certificato di verifica di conformità il termine di 60 giorni, ai sensi del citato articolo 4, comma 2, lettera d) decorrerà, rispettivamente, dalla data dell’attestazione o dalla data del certificato di verifica di conformità.
Sono fatti salvi in ogni caso – conformemente a quanto consente lo stesso articolo 4, comma 6 – i termini previsti dal D.P.R. n. 207 del 2010 per l’espletamento delle attività volte all’emanazione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di regolare esecuzione.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, le fatture elettroniche dovranno riportare il Codice Identificativo Gara 64171141FF, pena l’impossibilità per l’Amministrazione di procedere al pagamento, e contenere peraltro:
1. il riferimento al presente contratto;
2. la singola tipologia di attività oggetto di liquidazione: a) servizi di trasferimento di conoscenza e competenze; b) servizi di Direzione lavori
3. le figure professionali nonché alla fase di riferimento / periodo di competenza;
4. l’indicazione del relativo prezzo unitario.
< Nel caso di RTI con fatturazione pro quota riportare la seguente dicitura
In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura
In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti >
< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura
L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità indicate nelle precedenti lettere a), e b), provvederà a comunicare all’Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Le fatture dovranno essere intestate a:
Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – Ufficio V - Contabilità e Contratti - Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura,
sul conto corrente n. , intestato all’Impresa presso , Ag.
, in , Via , IBAN
L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
< nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull’atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:
alla (mandataria) presso , Ag.
, in , Via , IBAN
.L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
alla (mandante) presso , Ag.
, in , Via , IBAN .L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.
In tale ipotesi, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Ministero, l e s tes s e provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è però obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
La revisione periodica dei prezzi opererà sulla base di un’istruttoria condotta con riferimento ai dati di cui all’art. 7 comma 4 lett. c, ove disponibili, e comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione di cui all’art. 115 del D.Lgs. da ultimo citato verrà effettuata sulla base dell’indice FOI pubblicato dall’ISTAT.
Art. 25 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri
relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
Al termine delle attività contrattuali ovvero al termine di ciascun obiettivo, intervento, prodotto, l’Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dall’Amministrazione. L’Appaltatore dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere sulla rete dell’Amministrazione e restituire gli eventuali prodotti software da quest’ultima messi a disposizione.
Al termine delle attività contrattuali, l’Appaltatore dovrà consegnare all’Amministrazione tutta la documentazione necessaria a comprovare la titolarità dell'Amministrazione medesima degli oggetti realizzati in ottemperanza alle obbligazioni contrattuali e dei prodotti e programma utilizzati dall’Appaltatore nella messa in opera e conduzione degli stessi.
Art. 26 - Proprietà dei prodotti in genere
L’Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Appaltatore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
L’Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 19 “Risoluzione” del presente contratto.
Roma, lì / /
FIRMA MINISTERO
FIRMA SOCIETÀ
L’Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e gli atti richiamati nel su esteso contratto e dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 1 – Norme regolatrici; Art. 2 – Oggetto; Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; Art. 4 – Durata del Contratto; Art. 5 – Importo contrattuale; Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Art. 7 - Obblighi di riservatezza; Art. 8 - Trattamento dei dati personali; Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni; Art.10 - Brevetti industriali e diritti d’autore; Art. 11 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software; Art. 12 – Subappalto; Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 14 – Cauzione definitiva; Art. 15 – Recesso; Art. 16 – Recesso per giusta causa; Art. 17 - Divieto di cessione del contratto; cessione del credito; Art. 18 – Penali e rilievi; Art. 19 - Risoluzione per inadempimento e condizioni particolari di risoluzione; Art. 20 - Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare; Art. 21 - Quinto d’obbligo e Varianti; Art. 22 - Direzione dell’esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione; Art. 23 – Approvazione delle fasi, Collaudo/ certificato di verifica di conformità; Art. 24 – Fatturazione e pagamenti; Art. 25 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Appaltatore; Art. 26 - Proprietà dei prodotti in genere;
Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
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