CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Scudo Speciale Albergo
DEI RISCHI INCENDIO, RESPONSABILITÀ CIVILE, FURTO, TUTELA DEL CLIENTE, ASSISTENZA
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V.
Il presente fascicolo è stato stampato con carta riciclata 100%.
INDICE
NOTA INFORMATIVA
A. Informazioni relative all’Impresa ...................... .pag. 2 di 18
B. Informazioni sul Contratto ........................... .pag. 3 di 18
C. Informazioni sulle procedure liquidative e i reclami ...... .pag. 9 di 18 Glossario ............................................ .pag. 11 di 18
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE .... pag. 2 di 36 NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI
SEZIONE 1 – INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI.......... pag. 4 di 36
SEZIONE 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE ..................... pag. 11 di 36 SEZIONE 3 – FURTO E GARANZIE ACCESSORIE ............. pag. 17 di 36 SEZIONE 4 – TUTELA DEL CLIENTE ....................... pag. 21 di 36 NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
CONCERNENTI LE SEZIONI 1, 2 E 4 (ARTT. 23.1 E 23.2) ....... pag. 25 di 36
CONCERNENTI LE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ DELLE SEZIONI 1 E 4
NONCHÉ DELLA SEZIONE 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE ....... pag. 28 di 36 NORME SPECIALI (PER TUTTE LE SEZIONI) ................. pag. 32 di 36 GARANZIE DI ASSISTENZA .............................. pag. 33 di 36
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 15/03/2016.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo Contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regola- mento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento ISVAP n. 35.
Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato anche nelle Condizioni di Assicurazione come indicati nel Glossario.
! Avvertenza:
L’Impresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. Informazioni relative all’Impresa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - società soggetta all’attività di direzione e coordina- mento di Ageas Insurance International N.V. ha sede in Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, Tel. 00.000000, Fax 00.00000000. Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx - Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx ed è stata auto- rizzata all’Esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell’Industria, del ComMercio e dell’Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d’iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto complessivo al 31.12.2014 pari ad Euro 87.282.889, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 54.470.889 a titolo di riserve patrimoniali e utile dell’esercizio. L’Indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 164,83%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
In mancanza di disdetta, il contratto di Assicurazione, ove di durata non infe- riore ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente.
! Avvertenza:
Le parti possono disdettare il contratto di Assicurazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.
Si rinvia all’art.8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il presente contratto di Assicurazione ha lo scopo di tenere indenne l’Assicurato dalle conseguenze dannose connesse ai rischi Incendio, responsabilità civile, Furto e garanzie accessorie, tutela del Cliente e Assistenza.
La copertura assicurativa offerta, comprende almeno una delle garanzie, sinteti- camente descritte di seguito:
Sezione 1: Incendio e rischi complementari
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, per gli eventi di seguito indicati:
– Rischi assicurati (art. 12)
– Danni diretti (12.1)
- Incendio;
- Acqua;
- Acqua condotta;
- Altri danni diretti;
- Azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica;
- Caduta di alberi o di rami;
- Caduta di ascensori, montacarichi, antenne e simili;
- Caduta di corpi celesti, aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali;
- Eventi atmosferici;
- Fenomeno elettrico;
- Fumo;
- Guasti cagionati dai ladri;
- Lastre;
- Mancata o diminuita erogazione del freddo;
- Onda sonica;
- Procedura di ammortamento;
- Scoppio, Esplosione, Implosione;
- Sovraccarico neve;
- Urto di veicoli o di natanti.
– Xxxxx xxxxxxxxx (12.2)
- Canone di locazione temporanea;
- Indennità aggiuntiva;
- Onorari dei periti, consulenti, tecnici;
- Perdita delle pigioni;
- Spese di ricostruzione di Cose particolari;
- Spese di rimozione, deposito e ricollocamento;
- Spese per demolire, sgomberare e trasportate;
- Effetti personali dei clienti (12.3).
Norme Particolari (art.14)
- Condizioni di assicurabilità – Tolleranze (14.1);
- Rinuncia al diritto di rivalsa (14.2);
- Dolo e colpa grave (14.3);
- Anticipo indennizzi (14.4);
- Operazioni peritali (14.5);
- Fabbricati in comproprietà o in condominio (14.6);
- Buona fede (14.7).
Responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza degli eventi sotto specificati (art. 15)
- Rischio Locativo;
- Ricorso Terzi;
- Responsabilità Civile (Valida nel caso i cui non sia operante la Sezione 2 – Responsabilità Civile).
! Avvertenza:
La copertura Incendio e rischi complementari è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la ridu- zione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Si richiama l’attenzione sul Contenuto degli articoli 12, 13, 14, 15, delle norme che regolano la Sezione.
! Avvertenza:
La copertura Incendio e rischi complementari prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’attenzione sul Contenuto degli articoli 12, 14, 15, delle norme che regolano la Sezione.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzio- namento delle franchigie e dei massimali:
Somma Assicurata € 50.000,00
Valore effettivo delle cose al momento del Sinistro € 60.000,00 Danno accertato € 42.000,00
Massimale 10% Somma Assicurata € 5.000,00
Franchigia € 155,00
Danno liquidabile € 4.845,00
Sezione 2: Responsabilità Civile
L’Impresa si obbliga - fino alla concorrenza dei massimali indicati in Polizza a te- nere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile (art. 16):
– Responsabilità Civile verso Terzi (16.1)
- Proprietà di immobili, strutture ed impianti (16.1.1);
- Attività complementare di ristorazione, meeting, conferenze e servizi (16.1.2);
- Attività sportive, ludiche, di intrattenimento e simili (16.1.3);
- Somministrazione e vendita di prodotti (16.1.4);
- Parcheggio veicoli (16.1.5);
- Estensioni diverse (16.1.6).
– Responsabilità personale di tutti i Dipendenti (16.1.7)
- Cose Portate (valida se sul frontespizio di Polizza è indicato il limite di risar- cimento per singola camera) (16.1.8).
– Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) (16.2)
- Inesatta interpretazione norme INAIL (16.2.1);
- Lesioni corporali subite da Xxxxxxxxxx e collaboratori (16.2.2);
– Difesa penale (valida per le garanzie RCT e RCO) (16.3).
! Avvertenza:
La copertura Responsabilità Civile è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Si richiama l’attenzione sul Contenuto degli articoli 16, 17, 18 delle norme che regolano regolano la Sezione.
! Avvertenza:
La copertura Responsabilità Civile prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’attenzione sul Contenuto dell’articolo 16, delle norme che regolano la Sezione.
Sezione 3: Furto e garanzie accessorie
L’Impresa, nei limiti ed alle condizioni che seguono, si obbliga a indennizzare l’As- sicurato dei danni materiali subiti direttamente dalle cose assicurate da (art.20):
– Furto (20.1);
– Rapina ed Estorsione delle cose assicurate (20.2);
– Furto, Rapina ed Estorsione di Valori trasportati (20.3);
– Atti vandalici (20.4);
– Xxxxx commesso fuori dalle ore di lavoro dai Dipendenti (20.5).
! Avvertenza:
La copertura Furto e garanzie accessorie è soggetta a condizioni di assicu- rabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Si richiama l’attenzione sul Contenuto degli articoli 20.1, 22 e 23.1 delle norme che regolano la Sezione.
! Avvertenza:
La copertura Furto e garanzie accessorie prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’attenzione sul Contenuto degli articoli 20.2, 20.3, 20.4, 21.1, 21.2, delle norme che regolano la Sezione.
Sezione 4: Tutela del Cliente
E’ Assicurato ciascun Cliente dell’Albergo durante il periodo di soggiorno nell’Albergo (art. 24).
Beni assicurati:
24.1 - Effetti Personali, Xxxxxxxx e documenti a seguito di: Furto con destrezza, Xxxxxx, Xxxxxx, Atti vandalici, Furto;
24.2 - Autoveicoli e natanti conseguenti a: Atti vandalici, Spese di traino, Spese per il noleggio;
24.3 - Danni alle persone – Infortuni dei clienti;
24.4 - Interruzione soggiorno;
24.5 - Responsabilità Civile;
24.6 - Altre assicurazioni.
! Avvertenza:
La copertura Tutela del Cliente è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il manca- to pagamento dell’Indennizzo. Si richiama l’attenzione sul Contenuto degli articoli 24.1, 24.5, 24.3, delle norme che regolano la Sezione.
! Avvertenza:
La copertura Tutela del Cliente prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l’attenzione sul Contenuto degli articoli 24.1, 24.2, 24.3 delle norme che regolano la Sezione.
Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di funzio- namento dei massimali:
Somma Assicurata | € 50.000,00 |
Valore effettivo delle cose al momento del Sinistro | € 60.000,00 |
Danno accertato | € 42.000,00 |
Massimale 20% Somma Assicurata | € 10.000,00 |
Danno liquidabile | € 10.000,00 |
Sezione: Assistenza
Avvalendosi della Struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. per la gestione dei sinistri e l’erogazione delle Prestazioni di assistenza, l’Impresa si obbliga, a mettere a disposizione dell’ Assicurato le seguenti Prestazioni:
- Invio di un idraulico per interventi di emergenza (punto 1);
- Interventi di emergenza per danni da acqua (punto 2 ;
- Invio di un elettricista per interventi di emergenza (punto 3);
- invio di un fabbro per intereventi di emergenza (punto 4);
- invio di un artigiano per interventi di ordinati (punto 5);
- Invio di un sorvegliante (punto 6);
- Rientro anticipato (punto 7).
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alla circostanza del Rischio-Nullità
! Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativa- mente a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono compor- tare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione del contratto di Assicurazione (art. 1 delle Condizioni di Assicurazione)
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del di- ritto all’Indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Si rinvia all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.
Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del Rischio:
- modifiche ai mezzi di chiusura ed alle caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate;
- eliminazione o sospensione di impianti automatici di allarme antifurto e di protezione antirapina dichiarati dal Contraente o dall’Assicurato.
6. Premi
Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata ed è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno.
Il Contratto di Assicurazione, salvo diversa pattuizione, è stipulato con fraziona- mento annuale.
E’ consentito il frazionamento semestrale, con oneri aggiuntivi pari al 4%, a con- dizione che il Premio annuo non sia inferiore a € 150,00.
Modalità di pagamento: il pagamento del Premio può avvenire nei limiti di legge con i seguenti mezzi di pagamento:
1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa oppure all’Intermediario;
2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di paga- mento elettronico, che abbiano come Beneficiario l’Impresa o l’Intermediario;
3) denaro contante con i limiti e le modalità previsti dalla vigente normativa an- tiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007 ed assicurativa ex Art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.
7. Rivalse
! Avvertenza:
Si rimanda a quanto prevede l’articolo 1916 de Codice Civile.
8. Diritto di recesso
! Avvertenza:
Fatto salvo le facoltà previste dalla legge, l’Impresa o il Contraente possono recedere unilateralmente dal contratto in caso di Sinistro. Si rinvia all’art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
In caso di contratto pluriennale, a partire dall’inizio del quinto anno della garanzia il Contraente ha facoltà di recedere, con effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla fine dell’annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 Codice Civile).
Il diritto dell’Impresa alla riscossione del pagamento del Premio si prescrive in un anno.
Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
In caso di Xxxxxxxx, in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di Assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. Si richiama l’attenzione sul Contenuto degli articoli 27 e 36 delle norme di Assicurazione.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di Assicurazione sono soggetti all’imposta del 22,25%.
Gli indennizzi corrisposti in caso di Sinistro sono esenti dall’imposte sui redditi e da altre imposte indirette.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione
! Avvertenza:
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso, con lettera raccoman- data alla Direzione dell’Impresa, notizia indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell’evento dannoso, il più presto possibile e comunque entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Si rinvia all’articolo 27 per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.
! Avvertenza:
Per la gestione dei sinistri e l’erogazione delle Prestazioni di assistenza, l’Im- presa si avvale della Struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A.
13. Reclami
Nel sito internet dell’Impresa, nell’apposita sezione dedicata ai reclami, sono presenti le informazioni utili per la presentazione degli stessi; il modello che può essere utilizzato per formulazione del reclamo e la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento, di rivolgersi all’IVASS o attivare sistemi al- ternativi per la risoluzione delle controversie e le relative modalità. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Eventuali reclami possono essere presentati in prima battuta all’Impresa, anche utilizzando il modello disponibile sul sito internet della stessa, e dovranno esse- re trasmessi mediante posta, telefax o e-mail al seguente indirizzo:
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massi- mo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Nel caso in cui l’Impresa non abbia fornito risposta nel termine indicato, ov- vero il reclamo non sia stato accolto o la risposta dell’Impresa sia ritenuta incompleta o scorretta, sarà possibile presentare reclamo all’IVASS. Il recla- mante potrà rivolgersi direttamente all’IVASS nel caso di eventuali reclami non riguardanti il Contratto di Assicurazione o la gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicu- razioni Private, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
il nuovo reclamo dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze;
dovrà essere trasmesso a:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla rice- zione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
Sarà cura dell’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunicare al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’acquisizione degli eventuali elementi mancanti.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si richiede l’attivazione della rete FIN-NET è possibile presentare re- clamo direttamente all’IVASS o al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx.
14. Arbitrato
In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla natura ed all’en- tità del danno, le Parti possono adire l’autorità giudiziaria o demandare la de- cisione ad un collegio arbitrale composto da tre periti uno per parte ed il terzo nominato a maggioranza o da parte del Presidente del Tribunale nella cui giu- risdizione il Sinistro è avvenuto. Resta in ogni caso salva la possibilità di adire l’autorità giudiziaria per ogni altra controversia relativa all’interpretazione, la validità e l’efficacia del presente contratto di Assicurazione.
GLOSSARIO
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo.
I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.
DEFINIZIONI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall’As- sicurazione.
Assicurazione il contratto di Assicurazione.
Contraente il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Impresa CARGEAS Assicurazioni S.p.A.
Indennizzo la somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro.
IVASS già ISVAP l’organo preposto alla vigilanza sulle assicu- razioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo vigenti.
Polizza il documento che prova l’Assicurazione.
Premio la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA POLIZZA “ALBERGO” SEZIONE DANNI
Addetti tutte le persone che partecipano all’attività alberghiera, compresi l’Albergatore, i suoi familiari ed i coadiutori, siano essi Dipen- denti o collaboratori non subordinati.
Albergatore titolare o gestore dell’Albergo.
Albergo impresa turistica così come definito a sensi della L. 17 maggio 1983 n. 217 - che svolge at- tività di gestione di strutture ricettive di qual- siasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubi- cate in uno o più stabili - o in unità abitative dislocate su aree recintate - ed eventualmente vitto ed altri servizi ausiliari quali: bar, risto- ranti, parrucchieri, lavanderie, negozi, autori- messe, parcheggi, cure termali, attività sporti- ve, ricreative e culturali.
Apparecchiature elettroniche sono considerati tali esclusivamente le appa-
recchiature a circuiti integrati azionati preva- lentemente da correnti deboli e precisamente: elaboratori di dati, fatturatrici, registratori di cassa, centralini telefonici ed impianti di allar- me, telex, telefax.
Armadio corazzato o cassaforte mobile con pareti e battenti costituenti difesa
atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici. Gli armadi corazzati e le cas- seforti di peso inferiore a 200 Kg devono esse- re ancorati rigidamente al pavimento e ad al- meno una parete. Le casseforti murate devono essere munite di alette di ancoraggio che, una volta murate, rendono impossibile la rimozio- ne senza demolizione del muro stesso.
Bagaglio gli oggetti di uso personale - esclusi Valori, Preziosi, collezioni ed oggetti d’arte - contenu- ti in borse, valigie e/o bauli, nonché gli stessi contenitori.
Cliente persona che dispone dell’alloggio in Albergo. Sono considerati “unico Cliente” tutti coloro che dispongono della stessa camera, indipen- dentemente da relazioni di parentela intercor- renti tra di loro.
Contenuto – merci, provviste, arredamento ed attrezzatu- ra completa dell’Albergo, compresi apparec- chi ed elaboratori elettronici, sia di proprietà dell’Assicurato che di terzi con esclusione, per le cose di proprietà di terzi, di quanto di perti-
nenza dei servizi accessori le cui licenze siano intestate ad altra persona e la gestione sia affi- data a terzi;
– cose di proprietà degli Addetti (esclusi i veicoli);
– arredamento dell’abitazione dell’Albergatore e/o dei suoi familiari, nonché gli effetti perso- nali di loro proprietà, nel caso in cui l’abitazio- ne sia ubicata nei locali dell’Albergo;
– migliorie od adattamenti fatti eseguire dall’As- sicurato al Fabbricato, affreschi, decorazioni, tappezzerie, moquette, tendoni, veneziane ed insegne anche all’esterno.
Cose particolari archivi, documenti, disegni, microfilm, foto- color, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche o per elaboratori elettronici.
Dipendenti le persone alle dirette dipendenze dell’Alber- gatore con rapporto subordinato o di appren- distato, i lavoratori parasubordinati (art. 5 D. Lgs 38/2000), i prestatori di lavoro tempora- neo (L. 196/97).
Documenti personali passaporto, carta d’identità, patente di guida,
patente nautica e tessera sanitaria.
Effetti personali dei clienti capi di vestiario, attrezzatura sportiva comune,
Apparecchiature elettroniche, fotografiche, ci- nematografiche, telefonia mobile e quant’al- tro il Cliente porti al suo seguito per il suo uso personale, nonché veicoli a motore e natanti in genere. Sono esclusi Valori e Preziosi.
Esplosione sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si au- topropaga con elevata velocità.
Estorsione appropriazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detie- ne, tale da costringere la stessa a consegnare la cosa.
Fabbricato la costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura destinata all’attività assicurata, com- presi i fissi e gli infissi ed opere di fondazione
o interrate, gli impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione, le an- tenne radiotelevisive, gli impianti ad uso esclu- sivo di riscaldamento e condizionamento dei lo- cali, gli ascensori, i montacarichi, gli affreschi e le statue non aventi valore artistico. Nel Xxxxxx- cato si intendono compresi: la porzione adibita ad abitazione privata dell’Assicurato; impianti od installazioni considerati immobili per natura
o destinazione, nonché - nel caso di porzione di edificio - la quota pertinente delle parti costi- tuenti proprietà comune, escluso quanto defini- to alle voci “Contenuto” e “Lastre”.
Forma a primo Rischio assoluto forma di copertura in cui la somma assicura-
ta non corrisponde all’intero valore delle cose assicurate, ma costituisce il limite massimo di Indennizzo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile.
Forma a valore intero forma di copertura in cui la somma assicurata
corrisponde all’intero valore delle cose assicu- rate, con applicazione della regola proporzio- nale di cui all’art. 1907 Codice Civile in caso di Assicurazione parziale.
Franchigia parte del danno che rimane a carico dell’ Assi- curato per ciascun Sinistro.
Furto impossessamento di cosa mobile altrui sottra- endola a chi la detiene, al fine di trarne ingiu- stificato profitto per sé o per altri.
Implosione vedi “Scoppio/Implosione”.
Incendio combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto- estendersi e propagarsi.
Incombustibilità si considerano incombustibili sostanze e pro- dotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adot- tato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettiva- mente constatabili, le quali abbiano per con- seguenza diretta ed esclusiva - entro due anni dall’evento - la morte o un’Invalidità permanen- te. Se al momento dell’Infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indenniz- zabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Invalidità permanente la perdita o diminuzione definitiva ed irri-
mediabile della capacità all’Esercizio di una qualsiasi professione o mestiere, indipenden- temente dalla professione o mestiere svolto dall’Assicurato. Il diritto all’indennità è di ca- rattere personale e non è quindi trasferibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Lastre le Lastre piane e curve di cristallo e vetro - com- prese iscrizioni e decorazioni - esistenti all’in- terno ed all’esterno del Fabbricato destinato all’attività esercitata, fisse nelle loro installa- zioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne anche se di materiale plastico rigido (purché stabilmente ancorate al Fabbricato), le Lastre di marmo destinate a ri- piani, escluse pavimentazioni e rivestimenti.
Massimale somma fino a concorrenza della quale l’Impresa presta la garanzia, non correlata a dichiarazione di valore e quindi non soggetta alla regola pro- porzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Onda sonica l’onda d’urto provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili.
Preziosi oggetti totalmente o parzialmente d’oro o di platino o montati su detti metalli, gioielli, pie- tre preziose, perle naturali o di coltura.
Rapina impossessamento, mediante violenza o minac- cia alla persona, di cosa mobile altrui.
Scasso forzamento o rottura di serrature o di mezzi di chiusura e/o protezione di locali e di mo- bili, armadi corazzati, casseforti, contenenti le cose assicurate.
Xxxxxx furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto la quota del danno indennizzabile, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane sempre a carico dell’Assi- curato.
Scoppio/Implosione repentino dirompersi o cedere di contenitori
o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Terrorismo qualsiasi azione posta in essere o semplice- mente minacciata da una o più persone e di- retta ad influenzare od intimidire uno Stato e/o un Governo e/o l’opinione pubblica o parte di essa per scopi o motivi politici, religiosi, etnici
o ideologici in genere.
Valore a nuovo – per “Fabbricato”: il costo di ricostruzione a
nuovo del Fabbricato Assicurato escluso sol- tanto il valore dell’area, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al degrado per vetustà, allo stato di conserva- zione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circo- stanza concomitante;
– per “Contenuto”, “Lastre”, e “Apparecchia- ture elettroniche”: la spesa necessaria per sostituire le cose assicurate con altre nuo- ve uguali od equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, Prestazioni e rendimento, comprese le spese di imballaggio, trasporto e montaggio nonché le imposte, comprese quelle doganali.
Valore commerciale la spesa necessaria per ricostruire o rimpiaz-
zare le cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazio- ne ad età, uso, tipo, qualità, funzionalità, ren- dimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Valore commerciale il Valore commerciale, come sopra definito,
convenzionale con un deprezzamento massimo del 30%.
Valori denaro, carte Valori e titoli di credito in genere.
Vetro antisfondamento manufatto che offre una particolare resistenza
ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti, costituito di norma da più strati di vetro accoppiati tra di loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di mate- riale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.; oppure da un unico strato di materiale sintetico (poli- carbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA POLIZZA ALBERGO “SEZIONE ASSISTENZA”
Assicurato il titolare dell’Esercizio alberghiero descritto in Polizza.
Struttura organizzativa la struttura di Europ Assistance Italia Spa –
X.xxx Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, opera- tori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i limiti previsti dal contratto, che prov- vede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle Presta- zioni di assistenza previste in Polizza
Esercizio i locali sede dell’attività alberghiera, situati in territorio italiano, dove l’Assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risul- ta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
Estensione territoriale Italia, Repubblica di San Marino e Città del
Vaticano.
Furto vedi definizione della Sezione “Danni”
Incendio vedi definizione della Sezione “Danni”
Prestazioni sono le assistenze prestate dalla Struttura organizzativa all’Assicurato.
Sinistro il singolo fatto o avvenimento che si può veri- ficare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell’Assi- curato.
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxx Xxxxx Xxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’ Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx; in caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppu- re all’Impresa. Se il Contraente o l’Assicurato non paga i premi o le rate di Pre- mio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 C.C.
Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio\ non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Inden- nizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’Art.1898 X.X.
Xxx. 0 - Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
Nel caso di diminuzione del Rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° (sessan- tesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente o l’Impresa possono recedere dall’Assicurazione dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della co- municazione.
L’Impresa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimbor- sa la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.
Art. 8 - Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione
In mancanza di disdetta, da formularsi mediante lettera raccomandata spe- dita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successiva- mente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 - Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge
Il presente contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 11 - Omissis
NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI
SEZIONE 1 -
INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI
Art. 12 - Rischi assicurati
12.1 - Danni diretti
L’Impresa, nei limiti e alle condizioni che seguono, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dagli eventi sottoindicati:
• Incendio comunque causato, compresi i guasti da chiunque ragionevolmen- te provocati allo scopo di impedirlo o di arrestarlo.
• Acqua entrata nel Fabbricato per intasamento di gronde e pluviali causato da neve o grandine.
• Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rotture accidentali, guasti od occlusioni di condutture (compresi pluviali e gronde), di dispositivi od apparecchi utilizza- tori e relativi allacciamenti. Sono altresì comprese entro il limite del 5% della somma assicurata per il Fabbricato ma col massimo di € 10.000,00 per periodo assicurativo annuo, le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino del Fabbricato e degli impianti effettuati allo scopo di ricercare ed eliminare la fuo- riuscita d’acqua. Limitatamente alle spese di ricerca e ripristino, resterà a carico dell’Assicurato una Franchigia di € 150,00 per ciascun Sinistro.
• Altri danni diretti, diversi da quelli sopraelencati, conseguenti a tumulti po- polari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, occupazione non militare. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Si- nistro, dell’importo di € 500,00.
Sono esclusi i danni:
a) conseguenti a Xxxxx, tentato o consumato;
b) di saccheggio, appropriazione indebita o imputabili ad ammanchi di ogni genere;
c) verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, sequestro, requisi- zione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto.
• Azione del fulmine e dell’elettricità atmosferica, esclusi i danni a macchi- ne, apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici, salvo quanto disposto al paragrafo “Fenomeno elettrico”.
• Caduta di alberi o di rami, per cause accidentali non dovute ad evento atmosferico.
• Caduta di ascensori, montacarichi, antenne e simili, compresi i danneggia- menti agli impianti stessi.
• Caduta di corpi celesti, aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, di loro parti o cose da essi trasportate.
• Eventi atmosferici: uragani, bufere, tempeste, vento o trombe d’aria e cose da essi trascinate, nonché grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, nella zona circostante. I danni da bagnamento che si verificassero all’interno del Fabbricato e al Contenuto sono compresi solo se arrecati direttamente dagli eventi suddetti attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni atmosferici sopraindicati. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia assoluta per ciascun Sinistro di € 500,00. Sono esclusi i danni
1) causati da:
a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
c) formazione di xxxxxxxx, accumulo esterno di acqua o rigurgito dei si- stemi di scarico;
d) cedimento o franamento del terreno.
2) subiti da:
e) alberi, cespugli, coltivazioni, cose mobili all’aperto;
f) cavi aerei;
g) camini, ciminiere, insegne, tende ed installazioni esterne.
• Fenomeno elettrico per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elet- trici, da qualsiasi motivo occasionati a macchine ed impianti elettrici, appa- recchi e circuiti compresi, apparecchiature e macchine elettroniche.
La garanzia è prestata sino a concorrenza dell’importo di € 1.500,00, oltre all’e- ventuale somma aggiuntiva indicata in Polizza, mentre resterà a carico dell’Assi- curato una Franchigia fissa di € 150,00 per singola apparecchiatura danneggiata.
• Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore di pertinenza del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
• Fumo, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizio- namento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 50 metri da esse.
• Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi nel commettere o tentare di commettere il Furto, nonché il Furto degli stessi, sino a concorrenza di
€ 1.000,00 per ciascun Sinistro.
• Lastre per danni diretti e materiali diversi da quelli sopraelencati, sino a con- correnza di € 1.500,00 per ciascun evento dannoso, qualunque sia il numero delle Lastre interessate.
Sono esclusi i danni:
– da Xxxxx, tentato o consumato;
– che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori anche se non effettuati direttamente sulle Lastre;
– dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione;
– che arrechino semplici rigature, segnature o scheggiature.
• Mancata o diminuita erogazione del freddo per le merci in frigorifero, in conseguenza degli eventi sopradescritti o causati da guasti o rotture nell’im- pianto frigorifero. La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produ- zione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore ed è prestata sino a concorrenza dell’importo di € 1.500,00 per ciascun Sinistro.
• Onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velo- cità supersonica.
• Procedura di ammortamento. L’Impresa indennizza le spese sostenute per i titoli di credito distrutti o danneggiati per i quali tale procedura è ammessa, sino a concorrenza del 5% della somma assicurata per il “Contenuto”.
• Scoppio, Esplosione, Implosione, anche esterni, compresi quelli di materie o sostanze esplosive che l’Assicurato è autorizzato a detenere, nonché di al- tri esplosivi presenti a sua insaputa anche nelle immediate vicinanze. Sono esclusi i danni arrecati alla macchina o all’impianto nel quale si è verificato lo Scoppio/Implosione se l’evento è determinato da usura, corrosione o di- fetti di materiale.
• Sovraccarico neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e serramenti in genere. La garanzia è prestata sino a concorrenza del 50% della somma complessivamente assicurata per il Fab- bricato e per il Contenuto, con il massimo di € 150.000,00 per evento e con applicazione di uno Scoperto, a carico dell’Assicurato del 10% dell’importo di ciascun Sinistro, col minimo di € 5.000,00.
Sono esclusi i danni:
a) a fabbricati non conformi alle vigenti norme relative al sovraccarico di neve;
b) ai lucernari, vetrate, serramenti in genere nonché all’impermeabilizzazio- ne, salvo che il loro danneggiamento sia diretta conseguenza del crollo totale o parziale del tetto causato dal sovraccarico;
c) causati da valanghe o slavine;
d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento;
e) a strutture pressostatiche e al relativo Contenuto.
• Urto di veicoli o di natanti non di proprietà dell’Assicurato.
12.2 - Xxxxx xxxxxxxxx
L’Impresa risarcisce, in aggiunta alle somme indicate in Polizza, i danni conse- guenti a Sinistro indennizzabile ai termini della Sezione 12.1 “Danni diretti” per:
• Canone di locazione temporanea di locali ove svolgere l’attività assicurata, in ragione del tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati, con il limite di un anno e fino a concorrenza di € 25.000,00.
• Indennità aggiuntiva. L’Impresa corrisponde, congiuntamente all’importo dovuto a termini di Polizza per i danni materiali e diretti, un Indenniz- zo supplementare pari al 10% dell’importo predetto, a titolo di indennità per interruzione, riduzione o intralcio nello svolgimento dell’attività. Per quanto riguarda il “Rischio Locativo”, l’indennità aggiuntiva verrà liquida- ta esclusivamente all’Assicurato.
• Onorari dei periti, consulenti, tecnici incaricati dall’Assicurato per la deter- minazione del danno, per un importo non superiore al 5% dell’Indennizzo dovuto per il settore “Xxxxx Xxxxxxx”, con il massimo di € 7.500,00.
• Perdita delle pigioni dei locali del Fabbricato locato a terzi, in ragione del tempo necessario al loro ripristino, con il limite di un anno e fino a concor- renza di € 25.000,00.
• Spese di ricostruzione di Cose particolari, effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle “Cose particolari” di- strutte o danneggiate da un evento indennizzabile, compreso il costo del ma- teriale (se non rientrante nella sezione “danni diretti”) sino a concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata per il Contenuto.
• Spese di rimozione, deposito e ricollocamento del Contenuto, per il ripristino del Fabbricato.
La garanzia è prestata a primo Xxxxxxx assoluto fino a concorrenza di un valore pari al 10% dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza.
• Spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo pagabile a termini di Polizza, oltre all’eventuale somma aggiuntiva indicata nella Polizza stessa.
12.3 - Effetti personali dei clienti
L’Impresa risarcisce, entro i limiti della somma indicata nel frontespizio di Polizza, i danni subiti dagli effetti personali di proprietà dei clienti dell’Alber- go, siano essi consegnati o meno, purchè trovantisi all’interno del Fabbricato dell’Albergo o negli spazi di pertinenza, in conseguenza di uno dei rischi indi- cati all’art. 12.1 Xxxxx Xxxxxxx.
La garanzia è prestata nella forma “a primo Rischio assoluto” senza, cioè, appli- cazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 C.C.
Art. 13 - Delimitazione dell’Assicurazione - Esclusioni Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a. causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
b. causati da Esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provo- cate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c. causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
d. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni;
e. da gelo, umidità o stillicidio;
x. xx Xxxxx, di smarrimento o ammanchi in genere delle cose assicurate, in qual- siasi occasione avvenuti;
g. causati a macchinari, attrezzature e arredamento concessi all’Assicurato in leasing, qualora già garantiti da analoga copertura;
h. indiretti quali cambiamenti di costruzione, profitto sperato o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
i. di cui l’Assicurato deve rispondere nei confronti dei clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis. e 1785 ter del Codice Civile, salvo quanto previsto dall’art. 12.3.
Art. 14 - Norme Particolari
14.1 - Condizioni di assicurabilità - Tolleranze
L’Assicurazione e prestata alla condizione che il Fabbricato dell’Albergo abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; l’armatura del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti possono anche essere combustibili.
Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre 2/10 delle rispettive superfici.
Nel caso in cui le condizioni di cui sopra non risultassero rispettate, il paga- mento dell’Indennizzo sarà effettuato con uno Scoperto di un importo pari al 30% dell’Indennizzo medesimo.
14.2 - Rinuncia al diritto di rivalsa
L’Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall’Art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato devono rispondere a norma di Legge, verso i clienti nonché - se l’Assicurato è una società
- verso società che rispetto all’Assicurato siano controllanti, controllate o colle- gate, purché il Contraente o l’Assicurato, a loro volta, non esercitino l’azione di regresso.
14.3 - Dolo e colpa grave
L’Impresa indennizza i danni determinati da:
– colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere a norma di legge;
– dolo delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge,
esclusi però il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell’Assi- curato stesso con lui conviventi se l’Assicurato è una persona fisica, ovvero i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l’Assicurato è una persona giuridica.
14.4 - Anticipo indennizzi
L’Impresa, a richiesta dell’ Assicurato, prima della liquidazione del Sinistro, provvederà al pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’Inden- nizzo complessivo sia prevedibile in almeno 7 50.000,00.
L’obbligazione dell’Impresa verrà in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia del Xxxxxxxx, semprechè siano trascorsi almeno trenta giorni dalla ri- chiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a 7 500.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del Sinistro.
14.5 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di Sinistro che colpisca uno o più locali, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quan- to possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei locali danneggiati.
14.6 - Fabbricati in comproprietà o in condominio
Nel caso di fabbricati in comproprietà o in condominio l’Assicurazione della porzione di Fabbricato comprende anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di Fabbricato costituente proprietà comune.
14.7 - Buona fede
Se il Contraente, all’atto della stipulazione della Polizza o durante il suo corso, omette di rendere dichiarazioni relative a circostanze aggravanti il Rischio o ren- de dichiarazioni incomplete od inesatte sulle medesime circostanze e sempreché egli abbia agito in buona fede, il diritto all’Indennizzo non viene pregiudicato.
Il Contraente ha però l’obbligo di pagare la differenza fra i premi che sarebbero stati applicati se si fosse conosciuto il vero stato delle cose e quelli effettivamen- te corrisposti, e ciò dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 15 - Responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza degli eventi sopraspecificati
Rischio locativo: qualora l’Assicurato non sia proprietario dei locali dell’eserci- zio, l’eventuale Assicurazione del “Fabbricato” si intende prestata per il Rischio locativo.
Pertanto l’Impresa nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile si obbliga, nei limiti della somma assicurata per
il Fabbricato, a risarcire i danni materiali e diretti cagionati da Sinistro indennizzabi- le a termini della presente Polizza al Fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato. Per questa garanzia la “regola proporzionale” di cui all’art. 1907 c.c. è applicata al valore allo stato d’uso del Fabbricato e non al “Valore a nuovo” dello stesso.
Ricorso Terzi: L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino a con- correnza del Massimale indicato in Polizza, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali e diretti involontariamente cagionati alle cose di terzi, compresi i clienti, da Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza.
L’Assicurazione, nel limite del Massimale predetto, ma fino a concorrenza del 30% del Massimale stesso, è estesa ai danni derivanti da interruzioni o so- spensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o pe- nali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell’Impresa. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
Responsabilità Civile (Valida nel caso in cui non sia operante la Sezione 2 – Responsabilità Civile)
L’Assicurazione, fino a concorrenza del Massimale di 7 250.000,00, è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compresi i locatari, nella sua qualità di:
– committente, ai sensi dell’art. 2049 del C. C., di lavori straordinari di manu- tenzione o ristrutturazione del Fabbricato o porzione di Fabbricato indicato in Polizza, ivi compresa la quota di proprietà comune. E’ fatto salvo il diritto di rivalsa dell’Impresa nei confronti delle imprese esecutrici dei lavori;
– committente di lavori inerenti la pulizia, sorveglianza, vigilanza e custo- dia del Fabbricato o porzione di Fabbricato. È fatto salvo il diritto di rivalsa dell’Impresa nei confronti delle imprese incaricate dei servizi;
– proprietario del Contenuto del Fabbricato o porzione di Fabbricato locato a terzi, ivi compresi gli impianti destinati alla conduzione.
Per le garanzie previste dal presente articolo resta convenuto che:
a) l’Assicurazione non comprende i danni :
– a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei Dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di tra- sporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
– di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo;
– agli Effetti personali dei clienti dell’Albergo.
b) non sono considerati terzi :
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui conviventi;
– quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
– le Imprese, le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisi- ca, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 C. C., nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
SEZIONE 2 - RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 16 - Oggetto dell’Assicurazione
16.1 - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia te- nuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente ca- gionati a terzi - compresi i clienti - per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’Esercizio dell’attività assicurata e dei servizi ad essa connessi.
16.1.1 - Proprietà di immobili, strutture ed impianti. La garanzia comprende il Rischio della proprietà del Fabbricato o porzioni di esso, adibito all’attività assicurata ivi compresi muri di cinta, tettoie, porte e cancelli manovrati an- che elettricamente, arredamento, attrezzatura, mobilio e quant’altro facente parte del Contenuto, parchi, giardini, campi da gioco, piscine, attrezzature sportive, strade private, parcheggi, spazi adiacenti di pertinenza dell’Albergo, insegne luminose e non, cartelloni pubblicitari e striscioni (ovunque installa- ti), servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o con cani da guardia. Sono compresi i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordina- ria di tutti gli enti descritti, purché eseguiti in economia. Qualora i suddetti lavori o servizi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per la responsabilità derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 C.C..
16.1.2 - Attività complementare di ristorazione, meeting, conferenze e ser- vizi. La garanzia comprende il Rischio dell’Esercizio di bar, ristorante e piz- zeria (anche se non di esclusivo uso dei clienti dell’Albergo), organizzazione e svolgimento di meeting, conferenze, raduni, congressi e simili. E’ altresì
compreso – purché di esclusivo utilizzo dei clienti dell’Albergo - il servizio di parrucchiere, barberia, salone di bellezza, solarium anche con lampade abbronzanti, palestra, servizio di infermeria e/o pronto soccorso (esclusa, per quest’ultimo, la responsabilità del personale medico).
16.1.3 - Attività sportive, ludiche, di intrattenimento e simili. Sono compresi i danni arrecati ai clienti ed ai terzi dall’organizzazione e dallo svolgimento di attività sportive e relativi corsi di apprendimento (esclusa attività subacquea o aerea), ludiche, baby o mini-club, di intrattenimento quali spettacoli, feste, balli, giochi di gruppo e simili.
16.1.4 - Somministrazione e vendita di prodotti. La garanzia comprende il Rischio della vendita, somministrazione e smercio di prodotti. Per i prodotti alimentari la garanzia è limitata ai danni corporali subiti dai clienti, sem- prechè il danno si manifesti entro un anno dalla data di somministrazione o smercio e, comunque, non oltre la data di scadenza del contratto. Per i generi non prodotti dall’Assicurato la garanzia è limitata ai casi di difettosa conservazione o errato smercio del prodotto medesimo.
16.1.5 – Parcheggio veicoli. Qualora l’Albergo disponga di un parcheggio per gli autoveicoli dei propri clienti, anche se non all’interno o adiacente all’Al- bergo stesso, la garanzia è estesa ai danni subiti dagli autoveicoli ricoverati o parcheggiati, ivi compresi i carrelli-appendice, le imbarcazioni al seguito e le roulottes. La garanzia non comprende i danni da Xxxxx (tentato o consumato) ed è prestata con applicazione di una Franchigia fissa di € 150,00 per ciascun mezzo danneggiato.
16.1.6 - Estensioni diverse. Sono compresi i danni conseguenti a:
– spargimento di acqua e rigurgito di fogna dovuti a rotture accidentali di tubazioni o condutture del Fabbricato di proprietà o determinati in rela- zione all’attività svolta. Rimane a carico dell’Assicurato una Franchigia di
€ 250,00 per ciascun Sinistro;
– interruzione o sospensioni, totali o parziali, di attività o servizi. La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale previsto per la garanzia di Responsa- bilità Civile Terzi e fino al limite del 30% del Massimale stesso. Per questa estensione di garanzia resta a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ciascun danno, col minimo di € 500,00;
– mancato uso delle cose danneggiate, per il tempo strettamente necessario al loro ripristino, sino a concorrenza, per uno o più sinistri verificatisi nel periodo assicurativo, di € 25.000,00 con il limite giornaliero di € 100,00 per ciascun danneggiato;
– inquinamento accidentale causato da rottura improvvisa di impianti, tuba- zioni, contenitori e quant’altro di simile al servizio del Fabbricato o facente parte del Contenuto ovvero in conseguenza di un fatto inerente l’attività svolta dall’Assicurato. La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale RCT e fino a concorrenza del 30% del Massimale stesso;
– impiego da parte dell’ Assicurato o dei propri Dipendenti di veicoli non a motore;
– committenza a sensi dell’Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai Di- pendenti dell’Assicurato in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni subite dalle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell’Impresa nei confronti dei responsabili;
– fatto di liberi professionisti, quali ingegneri, geometri, architetti, progettisti, direttori di lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi o legali dei quali l’Assicurato si avvale per l’espletamento della propria attività. È fatto salvo il diritto di rivalsa dell’Impresa nei confronti dei predetti professionisti;
– organizzazione e svolgimento di corsi o stage formativi per la professione alberghiera, compresi i danni corporali subiti dai partecipanti;
– approvvigionamento di materiale e alimentari, comprese le operazioni di carico e scarico dei veicoli. Per i danni subiti dai veicoli rimane a carico dell’Assicurato la Franchigia di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato.
16.1.7 - Responsabilità personale di tutti i Dipendenti
L’Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la re- sponsabilità civile personale di ciascun dipendente dell’Assicurato e dei lavora- tori parasubordinati, per danni involontariamente cagionati a terzi nello svol- gimento delle loro mansioni, compresa quella di responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori.
16.1.8 - Cose Portate (valida se sul frontespizio di Polizza è indicato il limite di risarcimento per singola camera). La garanzia è prestata, per ciascuna camera e qualunque ne sia il numero degli occupanti, sino alla concorrenza del Massimale Assicurato a tale titolo per quanto l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso ogni singolo Cliente ai sensi degli artt. 1783 - 1784 - 1785 - 1785 bis - 1785 ter del Codice Civile per danni agli Effetti personali dei clienti stessi, consegnati e non consegnati all’Albergatore, se gli stessi sono sottratti, distrutti o deteriorati.
Sempreché sia esplicitamente pattuito con indicazione sul frontespizio di Polizza,
la garanzia è estesa a Valori e Preziosi ma entro i seguenti limiti:
– 20% del corrispondente Massimale se non consegnati all’Albergatore;
– 40% del corrispondente Massimale se consegnati all’Albergatore.
Per denaro, carte Valori e Preziosi consegnati all’Albergatore e custoditi in armadi di sicurezza o casseforti efficacemente chiusi, il limite suindicato s’intende raddoppiato.
L’Assicurazione non vale per:
– i veicoli, i natanti e cose in essi contenute;
– le cose che l’Assicurato aveva l’obbligo di accettare e delle quali ha rifiutato la custodia;
– i danni risarcibili ai sensi della sezione 1 Incendio e rischi complementari, art. 12.3;
– i danni a cose da operazioni di stiratura, lavatura, smacchiatura e simili.
16.2 - Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarci- mento (capitali, interessi e spese)
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 0000 x xxx Xxxxxxx Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui Dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall’art.5 del citato D. Lgs. n.38/2000, Addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e Decreto Legisla- tivo 23 febbraio 2000 n. 38 o eccedenti le Prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da Infortunio. Il massimale per sinistro convenuto per l’assicurazione, rappresenta il limite globale dell’Impresa anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di Responsabilità Civile verso Terzi.
I titolari ed i soci dell’Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai Dipendenti.
Sono escluse in ogni caso le malattie professionali.
L’Assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla Legge n. 196/97. In caso di Esercizio dell’azione di rivalsa ex art.1916 del Codice Civile da parte dell’I.N.A.I.L., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi. Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. valgono anche per le azio- ni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
16.2.1 - Inesatta interpretazione norme INAIL. Se, al momento del Sinistro, l’Assicurato non è in regola con gli obblighi per l’Assicurazione di legge, l’As- sicurazione non è efficace qualora l’omessa dichiarazione presso l’I.N.A.I.L. di uno più Dipendenti derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato.
16.2.2 - Lesioni corporali subite da Xxxxxxxxxx e collaboratori. La garanzia, nei limiti di quanto indicato al punto b) dell’art. 16.2 che precede e nell’ambito del Massimale previsto per la garanzia RCO, è estesa alle lesioni corporali subite:
– dai Dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’Assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni (INAIL);
– da liberi professionisti, quali ingegneri, geometri, architetti, progettisti, di- rettori di lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi o legali dei quali l’Assicurato si avvale per l’espletamento della propria attività.
16.3 - Difesa penale (valida per le garanzie RCT e RCO). L’Impresa presta la sua assistenza in sede di giustizia penale e ne sostiene le spese nei limiti di legge (art. 1917 C. C.), anche dopo l’eventuale tacitazione della o delle parti lese; ciò sino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.
Art. 17 - Validità territoriale
La garanzia è operante per danni che si verifichino nel territorio dell’Unione Europea.
Art. 18 - Esclusioni
18.1 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi, ai fini dell’Assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, su- biscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro Dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all’attività cui si riferisce l’Assicurazione.
18.2 - Rischi esclusi dall’Assicurazione L’Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
– da Xxxxx e alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché i danni per i quali l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785, 1785 bis e 1785 ter del Codice Civile, salvo quanto previsto dalla garanzia “cose portate”, se prevista;
– a cose altrui derivanti da Incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
– provocati da persone non in rapporto di dipendenza o collaborazione, anche occasionale, con l’Assicurato;
– da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
– a cose che l’Assicurato detenga a qualunque titolo ed a quelle rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
– alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle predette operazioni;
– alle cose sulle quali si eseguono i lavori o sulle quali si trovino installate attrezzature, impianti, insegne, cartelloni e simili;
– conseguenti ad inquinamento graduale dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua;
alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
– derivanti da cure mediche o termali, trattamenti clinici, fisioterapici o riabilitativi effettuate nell’Esercizio alberghiero;
– derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti e sopraele- vazioni del Fabbricato, salvo quanto previsto per i lavori in economia;
– a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualunque causa determinati;
– derivanti da attività esercitate nel Fabbricato all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata l’Assicurazione;
– conseguenti ai maggiori oneri derivanti dall’obbligo solidale dell’Assicurato
- in quanto condomino - con altri eventuali condomini;
– riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o pro- dotti contenenti amianto;
– dei quali l’Assicurato sia chiamato a rispondere a qualunque titolo per azioni terroristiche da chiunque poste in atto.
Art. 19 - Regolazione del Premio
Il Premio della presente Sezione è convenuto in base ad elementi di Rischio variabile e viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo as- sicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza. A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assi- curazione o della minor durata del contratto, l’Assicurato deve fornire per iscritto all’Impresa i dati consuntivi relativi al fatturato realizzato nel corso del periodo assicurativo.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione da parte dell’Im- presa. Se l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, l’Impresa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per l’Impresa di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risolu- zione del contratto. Per i contratti scaduti, se l’Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del Premio, l’Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora, all’atto della regolazione
annuale, il consuntivo degli elementi variabili di Rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via an- ticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quelli dell’ultimo consuntivo. l’Im- presa ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il registro delle fatture).
SEZIONE 3 -
FURTO E GARANZIE ACCESSORIE
Art. 20 - Rischi assicurati
L’Impresa, nei limiti ed alle condizioni che seguono, si obbliga a indennizzare l’Assicurato dei danni materiali subiti direttamente dalle cose assicurate da:
20.1- Furto: a condizione che l’autore del Furto si sia introdotto nei locali dell’Albergo in uno dei seguenti modi:
a. violandone le difese esterne mediante:
– Scasso di serramenti in metallo (anche con Vetro antisfondamento), legno, materia plastica rigida, saracinesche, tutti chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno;
– effrazione o strappo di inferriate stabilmente infisse nei muri;
– demolizione di pareti, soffitti, pavimenti, superfici di vetro o cristallo, entrambi antisfondamento;
– uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli, o di arnesi simili;
b. con impiego di mezzi artificiosi o mediante particolare agilità personale, quando le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani pratica- bili ed accessibili per via ordinaria;
c. in modo clandestino purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi, violando le difese come indicato al punto a).
Per le cose contenute in Armadio corazzato o cassaforte, l’Impresa è obbligata soltanto se l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali protezioni interne mediante Scasso, uso fraudo- lento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili.
Sono parificati ai danni del Furto i guasti causati alle cose assicurate per com- mettere il Furto o per tentare di commetterlo.
Durante le ore di apertura dell’Esercizio alberghiero la garanzia è valida anche in mancanza delle modalità suddette, purché nell’Esercizio vi sia costante presenza dell’Assicurato o dei suoi famigliari o delle persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate.
L’Assicurazione, nell’ambito della somma assicurata, comprende altresì i guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o ten- tati, al Fabbricato dell’Albergo contenente le cose assicurate ed agli infissi posti al riparo e protezione degli accessi ed aperture dell’Albergo, compre- se casseforti ed armadi corazzati (esclusi i contenuti), fino a concorrenza di € 1.500,00.
20.2 - Rapina ed Estorsione delle cose assicurate avvenute nei locali dell’Albergo, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
20.3 - Furto, Rapina ed Estorsione di Valori trasportati di proprietà dell’Albergatore purché, nel caso di Xxxxx, il reato sia perpetrato in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto, oppure sia commesso con destrezza (limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i suddetti Valori) o con strappo. Al trasporto deve provvedere l’ Assicurato o, in sua vece, un fami- liare o dipendente, purché siano di età compresa tra i 18 ed i 70 anni e siano esenti da minorazioni fisiche che possano costituire obiettivo impedimento all’espletamento del servizio esterno. Tale servizio, che deve essere svolto entro i confini della provincia in cui è ubicato l’Esercizio alberghiero o di pro- vincia ad essa limitrofa, è limitato al periodo di apertura dell’Esercizio stesso. La garanzia è prestata sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il “Contenuto”, con il massimo di € 5.000,00, oltre all’eventuale somma aggiuntiva indicata in Polizza.
20.4. - Atti vandalici commessi dai ladri o dai Rapinatori sulle cose assicurate (comprese tappezzerie e tinteggiature all’interno dei locali dell’Albergo), in oc- casione di Furto o Rapina, consumati o tentati, fino a concorrenza di € 3.000,00.
20.5 - Furto commesso fuori dalle ore di lavoro dai Dipendenti (esclusi i colla- boratori) dell’Assicurato avvenuti nei modi previsti dal punto 20.1 e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:
– l’autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla Polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
– che il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
Art. 21 - Delimitazioni dell’Assicurazione
21.1 - Preziosi di proprietà dell’Albergatore. Relativamente ai Preziosi di pro- prietà dell’Albergatore e/o dei suoi familiari conviventi, la garanzia è operante a condizione che gli stessi siano custoditi in cassaforte o armadio di sicurezza. La garanzia è prestata, nell’ambito della somma assicurata per il Contenuto, per un importo pari al 20% della somma stessa, con il massimo di € 6.000,00.
21.2 - Valori non custoditi in armadi corazzati o cassaforte. La garanzia è pre- stata sino a concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita “Valori custoditi”, col massimo di € 2.500,00.
Art. 22 - Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a. verificati in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, conta- minazioni radioattive, trombe, uragani, cataclismi naturali, terremoti, eru- zioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natu- ra, tumulti, sommosse, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), eventi sociopolitici, rivolta, insurrezione, Esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b. agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
– da persone che abitano con l’Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o con questi comunicanti;
– da persone del fatto delle quali l’Assicurato o il Contraente deve rispon- dere, salvo quanto previsto al punto 20.5;
– da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
– da persone legate all’Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649, nn. 1., 2. e 3. del Codice Penale anche se non coabitanti;
c. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del Sinistro, quando non siano operanti le garanzie della Sezione 1;
x. xx xxxxxxxx comunque riscontrati;
e. ai Preziosi e Valori presenti nei locali dell’Albergo dopo la data di chiusura stagionale;
f. di cui l’Assicurato deve rispondere nei confronti dei clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis e 1785 ter del Codice Civile.
Art. 23 - Norme Particolari
23.1 - Condizioni di assicurabilità. L’Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia della garanzia Furto, che i locali contenenti le cose assicurati abbiano le seguenti caratteristiche:
a.1 - Caratteristiche costruttive del Fabbricato: costruzione in muratura con pareti perimetrali e copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, Vetro antisfondamento, cemento armato e non;
a.2 - Tolleranze: nel caso dovessero esistere elementi costruttivi non rispon- denti alle caratteristiche suddette e tale mancata rispondenza non è stata de- terminante ai fini dell’accadimento dell’evento dannoso, l’Impresa non ne terrà conto in sede di liquidazione del danno.
b.1 - Mezzi di chiusura: ogni apertura verso l’esterno che si trovi, in linea ver- ticale, a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, da ripiani ac- cessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mez- zi artificiosi o di particolare agilità personale, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, xxxxxxxxx od altri idonei congegni (questi ultimi manovrabili esclusivamente dall’interno), oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non supe- riore a 100 cmq.
b.2 - Deroghe ammesse: nel solo caso in cui il Furto venga perpetrato:
a) attraverso aperture non protette in modo conforme alla descrizione di cui al punto b.1;
b) quando nei locali assicurati vi è presenza degli Assicurati senza che vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle porte e delle finestre;
l’Indennizzo verrà corrisposto previa deduzione di uno Scoperto, a carico dell’Assicurato, del 30% dell’importo indennizzabile.
23.2 - Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà dell’Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rim- borsi all’Impresa l’intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le cose medesime. Se invece l’Impresa ha risarcito solo in parte, l’Assicurato ha fa- coltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’Indennizzo riscosso dall’Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, l’Im- presa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conse- guenza del Sinistro.
23.3 - Reintegro delle somme assicurate. In caso di Sinistro le somme assicu- rate si intendono ridotte, a decorrere dalla data del Sinistro stesso e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corri- spondente riduzione di Premio.
Tale importo è automaticamente reintegrato dalle ore 24 del giorno di accadi- mento del Sinistro e il Contraente si impegna a corrispondere il rateo di Premio che sarà dovuto all’Impresa.
Il disposto del presente articolo non si applica qualora una delle Parti eserciti il diritto di recesso previsto dall’art. 7) delle Norme.
SEZIONE 4 -
TUTELA DEL CLIENTE
Art. 24 - Persone assicurate
È Assicurato ciascun Cliente dell’Albergo durante il periodo di soggiorno nell’Albergo stesso, dal momento della sua iscrizione nel registro delle pre- senze al momento della partenza.
Beni assicurati:
24.1 - Effetti Personali, Bagaglio e documenti: sono indennizzati i danni materiali e diretti ad effetti personali e al Bagaglio, compresi Valori e Preziosi dei clienti dell’Al- bergo (esclusi quelli consegnati all’Albergatore nonché veicoli e natanti), a seguito di:
Furto con destrezza di effetti personali e Xxxxxxxx indosso ai clienti o a portata di mano, purché il Furto sia avvenuto all’esterno delle camere di alloggio, ma all’interno del Fabbricato dell’Albergo o negli spazi adiacenti di pertinenza.
L’Assicurazione vale purché il Furto sia constatato nella stessa giornata e sia denunciato al più tardi nelle 24 ore successive.
Rapina di effetti personali e Bagaglio avvenuta all’interno del Fabbricato dell’Albergo o negli spazi adiacenti di pertinenza, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e costrette a recarsi all’interno dell’Albergo.
Scippo di effetti personali e Bagaglio avvenuto in occasione di gite od escursioni organizzate dall’Albergatore.
Atti vandalici o di Terrorismo, nonché Incendio, Furto e Rapina dei beni assicurati quando gli stessi sono affidati al servizio di custodia all’interno di locali pubblici.
Furto all’interno dell’autoveicolo del Cliente, anche se lasciato incustodito, pur- ché completamente chiuso e con le portiere bloccate e purché le cose assicurate siano custodite sotto chiave nel bagagliaio, in modo non visibile dall’esterno.
Nei periodi dalle ore 22 alle 6 la garanzia opera se l’autoveicolo è in rimessa o area di parcheggio custodita.
Sono esclusi i Preziosi e i Valori.
Sono altresì indennizzate le spese necessarie per il rifacimento dei documenti dei clienti dell’Albergo, distrutti o danneggiati in conseguenza di uno degli eventi sopraspecificati.
24.2 - Autoveicoli e natanti: sono indennizzati i danni materiali e diretti alle parti sottospecificate di autoveicoli e natanti di proprietà dei clienti dell’Albergo, conseguenti a:
Atti vandalici o di Terrorismo che colpiscono:
– cristalli, antenne radio, specchi retrovisori, fanaleria, deflettori e pneumatici di autoveicoli;
nonché, limitatamente ai natanti:
– sellerie, teloni di copertura, veleria e attrezzatura fissa.
Sono esclusi in ogni caso i danni alla carrozzeria, allo scafo e alla relativa coperta
Inoltre, se il veicolo o il natante è coinvolto in un incidente e/o subisce un dan- no meccanico grave, che non ne consenta Io spostamento autonomo, la garan- zia, entro il limite di € 2.500,00 per ciascun Cliente è estesa al rimborso delle:
Spese di traino fino all’officina meccanica più vicina in grado di effettuare le riparazioni.
Spese per il noleggio di un altro mezzo di trasporto per il rientro in Albergo.
La garanzia, eccezion fatta per le spese di traino e noleggio, è prestata con una Franchigia di € 200,00 per ciascun veicolo o natante danneggiato.
24.3 - Danni alle persone - Infortuni dei clienti: l’Assicurazione vale per il periodo di soggiorno ed è operante per gli infortuni che il Cliente subisca per effetto del soggiorno stesso, compresa la partecipazione ad attività sportive comuni, le normali attività del tempo libero, viaggi ed escursioni locali anche se compor- tano il temporaneo pernottamento presso privati o altre strutture alberghiere.
Somme assicurate. Le somme assicurate indicate in Polizza vengono ripartite proporzionalmente in rapporto al numero delle persone occupanti la camera, siano esse rimaste infortunate o meno. Per quanto riguarda l’Invalidità perma- nente, la somma così risultante corrisponde all’Indennizzo previsto per l’inva- lidità totale (100%).
Rinuncia al diritto di rivalsa. L’Impresa rinuncia a favore del beneficiario o dei suoi aventi diritto, al diritto di rivalsa (Art. 1916 CC) verso i terzi responsabili dell’Infortunio.
Sono altresì comprese le:
Spese di viaggio e accompagnamento con il mezzo di trasporto più idoneo se, a seguito di Infortunio, è impossibile il rientro del Cliente nella propria residenza con i normali mezzi, nonché le spese sostenute per un accompagnatore, il tutto fino a concorrenza di € 1.500,00 per camera.
24.4 - Interruzione soggiorno: L’Impresa si obbliga a rimborsare al Cliente le somme che lo stesso sia tenuto a pagare all’Albergatore, in virtù della preno- tazione, a seguito di interruzione del soggiorno dovuto a malattia od Infor- tunio che rendano necessario il ricovero ospedaliero del Cliente, nonché di decesso del Cliente stesso o di suoi familiari a loro volta clienti dell’Albergo. La garanzia è prestata nell’ambito della somma assicurata a questo titolo, con un limite massimo di cinque giorni di soggiorno.
24.5 - Responsabilità Civile: L’Impresa si obbliga a tenere indenne il Cliente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per il risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto avvenuto in relazione al suo soggiorno e alle attività connesse, così come specificate al punto 24.3.
La garanzia è operante entro i confini d’Italia, Città del Vaticano e Repubblica di
X. Xxxxxx nonché durante le escursioni entro il territorio dell’Unione Europea, organizzate durante il suo soggiorno in Italia.
Sono esclusi dalla garanzia:
– i danni conseguenti all’esercizio, da parte del Cliente, delle proprie attività professionali e/o di lavoro;
– i rischi inerenti alla proprietà, guida ed uso di veicoli e natanti a motore nonché aeromobili;
– i danni a cose che il Cliente utilizzi o che abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo.
24.6 - Altre assicurazioni. Qualora, contemporaneamente all’Assicurazione prestata dalla presente sezione, dovesse sussistere per lo stesso Xxxxxxx altra copertura assicurativa, da chiunque contratta, la presente Polizza sarà operante per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con l’altra Assicurazione.
Art. 25 - Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
– verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, di insurrezione, tumulti po- polari, occupazione militare, invasione, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;
– verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, se il Sinistro è in rapporto con tali eventi;
– verificatisi in relazione a fatti dolosi compiuti dal titolare dell’Esercizio alberghiero o dalle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere, o dal Cliente Assicurato;
– alle cose di proprietà dell’Albergatore o da lui utilizzate per la propria attività;
– per i quali l’Albergatore deve rispondere ai sensi degli articoli dal 1783 al 1786 del Codice Civile;
– determinati da terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate o frane;
– provocati o subiti dal Cliente Assicurato in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di droghe o stupefacenti o nella partecipazione, come soggetto attivo, a episodi di violenza;
– derivanti da qualsiasi attività professionale e/o comunque di lavoro, gli infarti e le xxxxx;
– conseguenti alla partecipazione a gare e/o prove sportive, salvo quelle aventi carattere ricreativo o dilettantistico, nonché sports aerei in genere;
– derivanti dall’uso e guida di velivoli in genere, di veicoli ad uso diverso da quello privato.
Non sono considerati terzi:
– i componenti il nucleo familiare del Cliente, i suoi affini e i conviventi;
– l’Albergatore, i suoi familiari e i suoi Dipendenti.
Art. 26 - Forma di Assicurazione - Regola proporzionale
L’Assicurazione di cui alla presente sezione è prestata a “primo Rischio as- soluto” cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C. Tuttavia se il numero delle camere autorizzate per la locazione risultasse su- periore a quello dichiarato in Polizza, in caso di Xxxxxxxx, l’Indennizzo verrà ridotto nella proporzione esistente tra il numero dichiarato e quello effettivo.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
CONCERNENTI LE SEZIONI:
1 – Incendio e rischi complementari 2 – Furto e garanzie accessorie
4 – Tutela del Cliente (per le garanzie cui gli artt. 24.1, 24.2 e 24.4)
Art. 27 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato o il Contraente deve:
x. xxxxx avviso scritto il più presto possibile e comunque entro cinque giorni da quando ne è venuto a conoscenza o ne ha avuta la possibilità di farlo, indicando il luogo e il giorno e le circostanze dell’evento dannoso nonché l’importo approssimativo del danno;
b. fare quanto è possibile per contenere o diminuire il danno;
c. adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’ Art. 1915 C.C.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere b. e c. sono a carico dell’Impresa in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto Io scopo, salvo che l’Impresa provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’Assicurato deve inoltre:
x. xxxx, entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di cui ad a. dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, preci- sando, in particolare, il momento dell’inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere mtrasmessa all’Impresa;
e. conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
f. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qua- lità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a xxxxxx- xxx, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a dispo-
sizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
g. presentare, a richiesta dell’Impresa, tutti i documenti che si possono otte- nere dall’ Autorità competente, in relazione al Sinistro.
Art. 28 - Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara esse- re state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustifi- cazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del Sinistro, perde il diritto all’Indennizzo.
Art. 29 - Procedura per la valutazione del danno
La valutazione del danno avviene mediante accordo diretto tra le Parti, oppu- re, a richiesta di uno di essi, mediante Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 30 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
a. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del Sinistro;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il Rischio e non erano state comunicate;
c. verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 27;
d. verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore al momento del Sinistro delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare,
uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni peritali sono obbligatori per le Parti, salvo impu- gnazione per via ordinaria.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 31 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni Fabbricato e/o relativo Contenuto, l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte - hanno al momento del Sinistro e l’ammontare dell’Indennizzo viene calcolato come segue:
– per il Fabbricato in base al costo di ricostruzione a nuovo delle parti di- strutte o di riparazione di quelle soltanto danneggiate, entro i limiti della somma assicurata. Le opere di demolizione e sgombero dei residuati del Sinistro debbono essere calcolate e saranno rimborsate entro il limite pre- visto in Polizza;
– per il Contenuto dell’Albergo, a scelta dell’Assicurato in sede di liquidazione del danno:
a) in base al Valore a nuovo delle cose distrutte o danneggiate, dietro di- mostrazione dell’ Assicurato di avere provveduto al loro rimpiazzo e pre- sentazione della relativa documentazione. Per le cose che l’Assicurato non avesse ancora rimpiazzato, il danno potrà essere quantificato in via provvisoria sulla base del loro Valore commerciale effettivo. In tal caso l’Assicurato avrà diritto ad una integrazione della liquidazione a condi- zione che il rimpiazzo delle cose liquidate in via provvisoria e la presen- tazione della relativa documentazione avvenga entro sei mesi dalla firma dell’atto di amichevole liquidazione;
oppure:
b) in base al Valore commerciale convenzionale
In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godi- mento od uso o da altri eventuali pregiudizi, salvo quanto previsto dall’art.
12.2 “Danni Indiretti”.
Art. 32 - Titoli di credito
Per titoli di credito rimane stabilito che:
a. l’Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liqui- dato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b. l’Assicurato deve restituire all’Impresa l’Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita
- i titoli di credito siano diventati inefficaci;
c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabi- lito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’Esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 33 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accerta- mento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
Art. 34 - Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, l’Impresa provve- derà al pagamento dell’Indennizzo entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sempre che sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data del Sinistro.
Nei casi in cui sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso non si evidenzi alcuno dei casi previsti dal punto c dell’Art. 13 o dal punto b dell’Art. 22.
Art. 35 - Assicurazione parziale - Regola Proporzionale (valido per la sezione 1)
35.1 - Assicurazione parziale. L’Assicurazione si intende stipulata a valore intero.
Se dalle stime fatte con le norme dell’Art. 31 risulta che il valore del Fabbricato o il valore del Contenuto, presi ciascuno separatamente, eccedono al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate, si applica il disposto del se- guente punto 35.2.
35.2 - Regola proporzionale - tolleranza. In caso di Assicurazione parziale l’Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore Assicu- rato e quello risultante ai sensi dell’Art. 31 al momento del Sinistro. Tuttavia non si fa luogo alla regola proporzionale qualora il valore delle cose assicura- te non superi del 15% le somme rispettivamente per esse assicurate in Poliz- za. Nel caso in cui detta percentuale risulti superata, la regola proporzionale verrà applicata per l’eccedenza.
CONCERNENTI LE GARANZIE:
– “Ricorso terzi” e “Responsabilità Civile” della Sezione 1
– La Sezione 2 Responsabilità Civile
– La garanzia di cui all’art. 24.5 della Sezione 4 - Tutela del Cliente
Art. 36 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso scritto il più presto possibile e comunque entro otto giorni da quando ne è venuto a conoscenza o ha avuto la possibilità di farlo (art. 1913 C. C.).
Agli effetti dell’Assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta pre- torile a norma della legge infortuni e avvertire l’Impresa dell’inizio del procedi- mento penale, non appena ne abbia notizia.
L’inadempimento degli obblighi sopra citati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 C.C.
Art. 37 - Gestione delle vertenze - Spese legali
L’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tan- to in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’ Assi- curato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del Massimale sta- bilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ed in eccedenza ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese ven- gono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. l’Impresa non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale (salvo quanto previsto dall’art. 16.3).
CONCERNENTI LA GARANZIA “INFORTUNI” DI CUI ALL’ART. 24.3 DELLA SEZIONE 4 – TUTELA DEL CLIENTE
Art. 38 - Morte
Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte, l’Impresa liquida la somma assicu- rata agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità permanente l’Assicurato muore in conseguenza del medesimo Infortunio, l’Impresa corrisponde ai beneficiari la sola differenza tra l’In- dennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per Invalidità permanente. Per i casi di morte presunta (ovvero quelli dove, a fronte di un evento indenniz- zabile à termini di Polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e ragio- nevolmente possa desumersi il suo decesso), la liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli Artt. 60 e 62 C.C..
Art. 39 - Invalidità permanente
Se l’Infortunio ha come conseguenza l’Invalidità permanente definitiva totale, l’Impresa corrisponde all’Assicurato la somma assicurata. Per i casi di Invalidità permanente parziale l’Indennizzo è calcolato sulla somma assicurata per l’Inva- lidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità applicando le ta- belle contenute nel T.U. per gli “Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali” (allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965, n. 1124) e successive modifiche intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, con rinuncia da parte dell’Impresa all’applicazione della Franchigia relativa prevista dalla legge.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nei casi di mancinismo le percentuali di invalidità previste per I’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore Sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità per- duta. Nei casi di Invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’Indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla pro- fessione dell’Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quan- tificazione del grado di Invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
Art. 40 - Denuncia del Sinistro - Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato o i suoi aventi diritto devono denunciare l’Infortunio entro cinque giorni dall’accadimento ovvero dal giorno in cui siano stati obiettivamente in grado di farlo. La denuncia deve essere corredata da certificato medico e deve contenere, a seconda dei casi, l’indicazione del luogo e dell’ora dell’evento, una circostanziata descrizione dei fatti, gli ulteriori documenti medici comprovanti il decorso delle lesioni.
L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli disposti dall’Impresa, fornire alla stessa (anche tramite gli aventi diritto) ogni informa- zione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale.
Art. 41 - Controversie - Arbitrato irrituale
La soluzione di eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro, sul grado di Invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, è demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi
il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contri- buendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Inden- nizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali ri- nunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Art. 42 - Liquidazione
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l’Impresa liquida le indennità che risultino dovute, ne dà comunicazione agli in- teressati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede entro i trenta giorni successivi al pagamento.
NORME SPECIALI
(Valide per tutte le sessioni)
Art. 43 - Alberghi stagionali o sospensione di attività
Per gli Alberghi dichiarati “stagionali” (cioè la cui attività sia limitata – anche in via non continuativa – a non più di 120 giorni all’anno) le garanzie della pre- sente Polizza varranno anche durante i periodi di chiusura, ma limitatamente alle fattispecie sottoindicate. È equiparata a chiusura stagionale qualsiasi altro caso di chiusura temporanea, anche se dovuto a disposizioni di legge o provve- dimenti della Pubblica Autorità.
1. Le garanzie Incendio, fulmine e scoppio della Sezione 1 sono prestate sino alle ore 24 del quindicesimo successivo a quello di chiusura.
2. La garanzia di Responsabilità Civile della Sezione 2 è prestata solo per i casi di responsabilità riconducibile alla proprietà del Fabbricato ove si svolge l’attività assicurata, compresi i relativi impianti fissi, e del Contenuto.
3. La garanzia Furto di cui alla Sezione 3 è prestata sino alle ore 24 del quin- dicesimo giorno successivo a quello di chiusura. Sono comunque esclusi i gioielli, gli oggetti Preziosi, il denaro, i Valori ed i titoli di credito in genere, custoditi e non, quadri d’autore, tappeti pregiati e xxxxxx, statue e gli arredi di valore.
GARANZIE DI ASSISTENZA
1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d’emergenza pres- so il proprio esercizio, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un arti- giano, tenendo l’Impresa a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
a) allagamento nei locali dell’Esercizio provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico dell’Esercizio stesso;
b) mancanza d’acqua nei locali dell’Esercizio provocata da una rottura, un’ottura- zione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico dell’Esercizio stesso;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell’Esercizio provocato da un’otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico dell’Esercizio stesso.
La prestazione non è dovuta:
– per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubi- netti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatri- ce, ecc.); sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne dell’esercizio;
– per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elet- trodomestici.
2. Interventi di emergenza per danni da acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell’Esercizio e del relativo Contenuto, la Struttura organizzativa provvede all’invio di personale spe- cializzato in tecniche di asciugatura, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un Massimale di € 250,00 per Sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell’esercizio, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico dell’E- sercizio stesso;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’esercizio, provocato da un’otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idrau- lico dell’Esercizio stesso.
La prestazione non è dovuta:
– per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’Esercizio e a sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato.
– per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fo- gna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari e/o degli elettrodomestici.
3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettri- ca in tutti i locali dell’esercizio, per guasti agli interruttori di accensione, agli im- pianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo l’Impresa a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro.
La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:
– corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
– interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
– guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’Esercizio a monte del contatore.
4. Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso il proprio esercizio, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo l’Impresa a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
– Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o Scasso della serratura dei locali dell’Esercizio che ne rendano impossibile l’accesso;
– quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell’esercizio, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, scoppio, allagamento.
5. Invio di un artigiano per interventi ordinari
Qualora l’Assicurato necessiti di un artigiano per un intervento di ordinaria ripa- razione, sostituzione e/o manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi dell’esercizio, la Struttura organizzativa provvederà all’invio dello stesso. Resta a totale carico dell’Assicurato il costo dell’intervento (uscita, manodopera, materiali, ecc.) che sarà da questi versato direttamente all’artigiano.
6. Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vandalismo, Furto o tentato Furto che abbiano colpito l’esercizio, si renda ne- cessaria la vigilanza dell’esercizio, la Struttura organizzativa provvederà, dietro richiesta scritta dell’Assicurato, a predisporre la vigilanza dell’esercizio, tenendo l’Impresa a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 150,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe con- cordate tra la Struttura organizzativa e l’Istituto di Vigilanza.
7. Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio ad oltre 50 chilometri dal proprio Esercizio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2., 3., 4., oppure in conseguen- za di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, scoppio, subiti dall’esercizio, debba immediatamente rientrare, la Struttura organizzativa fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo l’Impresa a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 per Sinistro.
La prestazione non opera se l’Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura organizzati- va adeguate informazioni sul Sinistro che ha dato luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole Prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
1. Ogni prestazione viene fornita fino ad un massimo di tre volte per ciascun tipo per ogni anno di validità della Polizza.
2. Tutte le Prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o Dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio.
3. Rimangono a carico dell’Assicurato tutti i costi inerenti il materiale di consumo necessario per le riparazioni relative alle Prestazioni di cui ai punti 1., 2. e 3.
4. Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’Esercizio interessate dall’intervento di assistenza.
5. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni relative alla Po- lizza, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative mdi alcun genere a titolo di compensazione.
6. La Struttura organizzativa non assume responsabilità per danni causati mdall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
7. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in confor- mità con quanto previsto all’art. 2952 C.C..
8. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimen- to, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente ad l’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti Prestazioni di assistenza sa- ranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rim- borso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
9. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
10. Il diritto alle assistenze fornite da l’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura organizzativa al verificarsi del Sinistro.
11. La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:
800.405.390
oppure al numero di Milano:
00.00.00.00.00
Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. XXXXXX XXXXXX, 0
00000 XXXXXX.
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza preceduto dalla sigla BPAL
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura organizzativa.
La Struttura organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Note
Note
CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ageas Insurance International N.V. - Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Tel. +39 02 499 80.1 - Fax +39 02 49980.498 - Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e numero Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154 - Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00064 - Impresaautorizzataall’Eserciziodelleassicurazionicon D.M. dell’Xxxxxxxxx, xxx XxxXxxxxxxxxxx’Xxxxxxxxxxxxxx 00/0/0000 (X.X. del 16/3/1987, n. 62) - Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx - Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
Mod. 1357 ed. 15/03/2016 - 150