Articolo 1813
Codice civile
Dispositivo dell'art. 1813 Codice civile
Dispositivo
Fonti » Codice civile » LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni » Titolo III - Dei singoli contratti (artt. 1470-1986) » Capo XV - Del mutuo
(1) Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra (2) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili [810, 1818] e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (3) (4).
Note
(1) Si discute il contratto sia reale o consensuale: secondo l'opinione prevalente si tratta di contratto reale mentre nell'ipotesi di cui alla promessa di mutuo (1822 c.c.) si tratterebbe di fattispecie consensuale. Inoltre, la stipula produce effetti reali se si considera la prestazione del mutuante, poichè egli trasferisce al mutuatario la proprietà del denaro (1814 c.c.) mentre a carico di quest'ultimo sorge una obbligazione restitutoria.
(3) Poichè si tratta di un contratto di durata, è necessario che venga stabilito un termine per la restituzione (v. 1816 c.c.).
(4) Particolare ipotesi è quella del mutuo c.d. di scopo nel quale viene concessa una somma con l'obbligo di utilizzarla per un preciso scopo (ad esempio, finanziamenti agevolati per acquistare la prima casa): lo scopo, cioè, entra nella causa del contratto. In caso di uso della somma per un fine diverso si ritiene che il mutuante possa agire per la risoluzione per inadempimento (1453 c.c.) se il mutuo è oneroso, mentre in caso di mutuo gratuito si ritiene che si possa ritenere sussistente una condizione risolutiva (1360, 2 c.c.).
Ratio Legis
Il contratto soddisfa l'interesse del mutuatario a fruire di un bene fungibile o del denaro e quello del mutuante di ricevere una somma quale corrispettivo del prestito, trattandosi di contratto, di regola, oneroso.
Relazione al Libro delle Obbligazioni
Brocardi
“Quod a me datum est, ex meo tuum fit
Quello che è stato dato da me, da mio diviene tuo ”
Somma equivalente ”
La stessa quantità (di cose) dello stesso genere ”
Relazioni
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
537 Il progetto del 1936, nel dare la definizione di questo contratto, ha unificato sotto la specie del mutuo non soltanto la sua figura tradizionale a carattere reale, ma anche quella meno pura, semplicemente obbligatoria (promessa di mutuo), che la pratica moderna considera essa stessa mutuo.
Da un punto di vista strettamente giuridico, non mi è parsa accettabile questa posizione, dalla quale avrebbe potuto sorgere il dubbio che si fosse voluto dare alla promessa di contratto la medesima efficacia del contratto.
E' vero, però, che nella pratica d'oggi il mutuo si ritiene già concluso quando le parti sono d'accordo sulla somma da prestare, sugli interessi, sulle garanzie, sul tempo e sul modo della restituzione. Ma la necessità di tener conto della realtà della vita giuridica avrebbe potuto soltanto convincere a superare l'ostacolo della tradizione e ad escludere nel mutuo il carattere reale, costruendolo sotto il tipo della consensualità.
Ho perciò definito il mutuo come contratto meramente obbligatorio, in modo che è rimasta esclusa ogni possibilità di riferimento legislativo ad una promessa di mutuo (articolo 617).
Ho poi soppresso nella definizione del contratto la frase di mera reminescenza scolastica "prestito di consumazione" di cui è cenno nell'articolo 1819 cod. civ. e che è
stata ripetuta dalla Commissione reale, mentre ho parlato, anziché di cose consumabili, di cose fungibili, perché queste più precisamente costituiscono l'oggetto del mutuo.
Massime relative all'1813 Codice civile
Giurisprudenza
Cass. n. 14/2011
Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna della cosa mutuata ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa; ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo "come denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo.
Cass. n. 17211/2004
Il contratto di mutuo si perfeziona mettendo la cosa a disposizione del mutuatario, an- corché — in forza di accordi tra quest'ultimo e il mutuante — essa sia consegnata ad altra persona di cui, eventualmente, il mutuatario sia debitore e nei confronti del quale egli intenda adempiere all'obbligazione.
Cass. n. 9074/2001
La natura reale del contratto di mutuo non richiede in via tassativa che la cosa mutuata sia materialmente consegnata dal mutuante al mutuatario, l'esigenza del requisito della traditio potendo ritenersi soddisfatta in determinati casi, allorquando il risultato pratico completamente raggiunto si identifichi con quello che si sarebbe realizzato con la consegna materiale del bene mutuato.
Cass. n. 1945/1999
Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo
c.d. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante.
Cass. n. 6686/1994
Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo. Nel predetto paradigma contrattuale rientra pertanto anche il
caso in cui la somma mutuata sia depositata su di un libretto fruttifero di risparmio al portatore, contestualmente costituito in pegno a favore del mutuante a garanzia di una fideiussione da quest'ultimo prestata a beneficio del mutuatario per l'erogazione di un finanziamento in valuta estera da parte della banca estera, poiché detta somma, pur non essendo mai entrata nella disponibilità materiale del mutuatario, è comunque uscita dalla disponibilità del mutuante ed entrata nel patrimonio del mutuatario.
Cass. n. 11116/1992
Il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, solo nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo; mentre non possono considerarsi indicative di detta disponibilità, né istruzioni che il mutuatario dia unilateralmente circa la destinazione della somma, né l'autorizzazione al mutuante a trattenere la somma stessa presso di sé, che è un modo indiretto per procrastinare il perfezionamento del contratto.
Cass. n. 12123/1990
Nel mutuo la traditio rei può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario ed in genere ponendo la somma mutuata nella disponibilità giuridica del mutuatario stesso e, una volta avvenuta la traditio, la realità del mutuo non può retroattivamente venir meno in ragione della maggiore o minore durata del tempo in cui permane la disponibilità del numerano, o del titolo rappresentativo di esso, nelle mani del mutuatario, prima che alla somma sia dato l'impiego dal mutuatario medesimo (o anche dal predetto d'accordo con il mutuante) divisato.