Contract
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MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI FORMAZIONE
nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
ACCORDO N. 2018-1-IT02-KA103-046969
(da citare in tutta la corrispondenza)
L’Accordo deve essere firmato prima dal docente/dallo staff e successivamente dal Rappresentate Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
Fra:
Istituto di appartenenza:
Codice Erasmus: I MACERAT02
Indirizzo completo: Xxx Xxxxxxx 0 – 00000 XXXXXXXX
Numero di telefono: x00 0000 000000
Numero di fax: x00 0000 000000
Indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxx.xx
in prosieguo denominato “l'Istituto”
rappresentato da: Prof. ___________________ (DIRETTORE)
(designazione del Rappresentante Legale)
e:
Cognome:
Nome:
Sesso:
Codice Fiscale:
Nazionalità:
Posizione ricoperta:
Dipartimento/facoltà:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
Anno accademico: 20__/20__
Il Partecipante gode di:
un supporto finanziario con fondi comunitari Erasmus+
un contributo comunitario Erasmus+ pari a zero (zero-grant)
un periodo di mobilità con un supporto finanziario con fondi comunitari Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo comunitario Erasmus+ (a zero-grant)
il supporto finanziario include un contributo per bisogni speciali
in prosieguo denominato/a il “Partecipante”,
hanno concordato:
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Staff Mobility for Training Mobility Agreement1
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Note
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
L’Istituto eroga il contributo finanziario al Partecipante per intraprendere un’attività di mobilità a fini di formazione nell'ambito del Programma Erasmus+.
Il Partecipante accetta il contributo finanziario o la fornitura dei servizi come specificato nell’Articolo 3 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di formazione come descritto nell’Allegato I, sotto la propria responsabilità.
Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità:
Data di inizio |
Data di fine |
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|
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante:
Denominazione dell'Istituto/organizzazione ospitante:
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Codice ERASMUS (se del caso):
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Paese:
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L’Istituto deve scegliere l’opzione applicabile, tra le seguenti:
Il viaggio non è incluso nel conteggio della durata della mobilità
Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità e/o uno dopo il giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale.
Il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+ per n. ____ giorni di attività.
Se il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità; se il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+, congiuntamente ad un periodo senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dal contributo comunitario Erasmus+: tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+ pari a zero (zero-grant), tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 di viaggio.
La durata complessiva del periodo di mobilità non può avere una durata superiore a 2 mesi e deve avere una durata minima di 2 giorni consecutivi di attività.
Il Partecipante può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità entro i limiti stabiliti all’Articolo 2.4; se l’Istituto accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, l’Accordo deve essere modificato di conseguenza (si veda Articolo 1.3).
L’Attestato rilasciato dall'Istituto/organizzazione ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero certifica le date di effettivo inizio e fine dello svolgimento del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO
L’Istituto seleziona una delle seguenti opzioni:
[Opzione 1]
Il Partecipante riceve
Contributo per il supporto individuale |
€ |
Contributo per le spese di viaggio |
€ |
L’importo del contributo per il supporto individuale è pari ad € _____ giornalieri fino al 14esimo giorno di attività e ad € _____ dal 15esimo giorno in poi.
L’importo finale del contributo per il periodo di mobilità è calcolato moltiplicando il numero dei giorni di mobilità, come specificati nell’Articolo 2.3, per l’importo giornaliero del contributo per il supporto individuale del Paese di destinazione2 e aggiungendo il contributo per il viaggio. Per i partecipanti a “zero-grant” il contributo per il viaggio è pari a zero.
[Opzione 2]
L’Istituto/organizzazione garantisce al partecipante una forma di contributo alternativa, fornendo i servizi relativi al viaggio e al supporto individuale. In tale ipotesi, l’Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.
[Opzione 3]
Il Partecipante riceve un contributo finanziario pari ad € _____ per il viaggio/soggiorno e una forma di contributo alternativa per il viaggio/soggiorno. In tale ipotesi, l’Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.
Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell’Unione.
Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.3, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.
Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari quando il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’istituto di appartenenza e accettato dall’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Nel caso in cui siano state selezionate le Opzioni 1 o 3 di cui all’Articolo 3.1, entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo da entrambe le parti, e non oltre la data di inizio del periodo di mobilità, il Partecipante riceve un pre-finanziamento rappresentante ______ [indicare una percentuale compresa tra il 70% e il 100%] dell’ammontare massimo del contributo come specificato nell’Articolo 3.
Nel caso in cui siano state selezionate le Opzioni 1 o 3 Se il finanziamento di cui all’Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo finanziario, l’invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso.
Il Partecipante deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità, attraverso la presentazione dell’Attestato di Frequenza fornito dall’Istituto ospitante.
ARTICOLO 5 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
Il Partecipante deve trasmettere online il Rapporto Narrativo, debitamente compilato, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla fine del periodo di mobilità a seguito di ricezione dell’invito a procedere alla sua compilazione.
Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
ARTICOLO 6 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Partecipante
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Per l’Istituto
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nome/cognome/
_________________________________
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nome/cognome/funzione
_____________________________________ |
Firma
_________________________________
Luogo e data
_________________________________
|
Firma
_____________________________________
Luogo e data
_____________________________________ |
ALLEGATO I
STAFF MOBILITY FOR TRAINING MOBILITY AGREEMENT
STAFF MOBILITY FOR TRAINING3
MOBILITY AGREEMENT
Planned period of the training activity: from [day/month/year] till [day/month/year]
Duration (days) – excluding travel days: ………………….
The Staff Member
Last name (s) |
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First name (s) |
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Seniority4 |
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Nationality5 |
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Sex [M/F] |
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Academic year |
20../20.. |
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The Sending Institution
Name |
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Faculty/Department |
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Erasmus code6 (if applicable)
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Address |
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Country/ |
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Contact
person |
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Contact
person |
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The Receiving Institution / Enterprise8
Name |
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Erasmus code (if applicable)
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Faculty/Department |
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Address |
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Country/ |
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Contact
person, |
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Contact
person |
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Type of enterprise: NACE code9 (if applicable) |
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Size of enterprise (if applicable) |
☐<250 employees ☐>250 employees |
Section to be completed BEFORE THE MOBILITY
I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME
Language of training: ………………………………………
Overall objectives of the mobility:
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Added value of the mobility (in the context of the modernisation and internationalisation strategies of the institutions involved):
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Activities to be carried out:
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Expected outcomes and impact (e.g. on the professional development of the staff member and on both institutions):
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II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES
By signing10 this document, the staff member, the sending institution and the receiving institution/enterprise confirm that they approve the proposed mobility agreement.
The sending higher education institution supports the staff mobility as part of its modernisation and internationalisation strategy and will recognise it as a component in any evaluation or assessment of the staff member.
The staff member will share his/her experience, in particular its impact on his/her professional development and on the sending higher education institution, as a source of inspiration to others.
The staff member and the sending institution commit to the requirements set out in the grant agreement signed between them.
The staff member and the receiving institution/enterprise will communicate to the sending institution any problems or changes regarding the proposed mobility programme or mobility period.
The staff member Name: Signature: Date: |
The sending institution/enterprise Name of the responsible person: Signature: Date: |
The receiving institution Name of the responsible person: Signature: Date: |
ALLEGATO II
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
ALLEGATO III
NOTE TECNICHE
Contributo per il supporto individuale
In base a quanto previsto dalle Disposizioni Nazionali pubblicate sul sito dell’AN (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/0000/00/Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-Xxxxx-xx-Xxxxxxxxx-0000.xxx) gli importi delle diarie indicati dalle tabelle comunitarie (Programme Guide – tabelle A1.1) sono ridotti all’80% come di seguito riportato.
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Diaria giornaliera ammissibile fino al 14° giorno |
Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno |
GRUPPO X |
Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx |
€ 128,00 |
€ 89,60 |
GRUPPO B |
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Romania, Turchia |
€ 112,00 |
€ 78,40 |
GRUPPO X |
Xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx |
€ 96,00 |
€ 67,20 |
GRUPPO D |
Croazia, Estonia, Lituania, Slovenia |
€ 80,00 |
€ 56,00 |
Contributo per il viaggio
Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza.
La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quella di ritorno.
-
KM
€
0-99 km
€ 0,00
100-499 km
€ 180,00
500-1999 km
€ 275,00
2000-2999 km
€ 360,00
3000–3999 km
€ 530,00
4000–7999 km
€ 820,00
8000-19999 km
€ 1100,00
La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxx/xxxxxxxx_xx.xxx
Esempio calcolo contributo viaggio:
Città di partenza: Firenze
Città di destinazione: Oslo
Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.68 km
Fascia corrispondente: 500‐1999 km
Contributo ammissibile: € 275,00 (A/R)
1 Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale di riferimento.
2 Disposizioni nazionali come da Allegato III.
3 In case the mobility combines teaching and training activities, the mobility agreement for teaching template should be used and adjusted to fit both activity types.
4 Seniority: Junior (approx. < 10 years of experience), Intermediate (approx. > 10 and < 20 years of experience) or Senior (approx. > 20 years of experience).
5 Nationality: Country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or passport.
6 Erasmus Code: A unique identifier that every higher education institution that has been awarded with the Erasmus Charter for Higher Education receives.. It is only applicable to higher education institutions located in Programme Countries.
7 Country code: ISO 3166-2 country codes available at: xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxx/xx/#xxxxxx
8 All refererences to "enterprise" are only applicable to mobility for staff between Programme Countries or within Capacity Building projects.
9 The top-level NACE sector codes are available at xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxx?XxxxxxXxxxXXX_XXX_XXX&XxxXxxxXXXX_XXX0&XxxXxxxxxxxXxxxxXX
10 Circulating papers with original signatures is not compulsory. Scanned copies of signatures or electronic signatures may be accepted, depending on the national legislation of the country of the sending institution (in the case of mobility with Partner Countries: the national legislation of the Programme Country).