Condizioni Generali di vendita Florensis Cut Flowers
Condizioni Generali di vendita Florensis Cut Flowers
Condizioni generali valide dall’ Giugno 2021 per la vendita e la consegna di prodotti ai sensi della legge olandese da parte delle società a responsabilità limitata Florensis BV, Florensis Breeding BV, Toscana Breeding BV, Aphrodite Breeding B.V., la società in nome collettivo Floha vof, con sede a Zwijndrecht e Florensis Cut Flowers BV, con sede a Rijsenhout, tutte le società che in seguito saranno menzionate con un unico nome: “Florensis”.
Articolo 1: Applicabilità
1.1 Queste condizioni si applicano a tutte le offerte e a tutti gli ordini e accordi stipulati con Florensis per la vendita e consegna di prodotti. Le condizioni generali di vendita e consegna di Plantum per piante ornamentali, materiali e piante per orticoltura e materiali per la coltivazione in orticoltura, come depositato presso la Camera di commercio di Rotterdam, ufficio Gouda, il 21 maggio 2012 (chiamate anche condizioni generali per piante ornamentali e orticoltura nutrizionale produzione di Plantum: le condizioni di Plantum) sono ugualmente applicabili, ma solo nella misura in cui le condizioni di Florensis non si discostino da esse. Una copia delle condizioni di Xxxxxxx verrà inviata immediatamente su richiesta. Potrà anche essere consultata sul sito xxx.xxxxxxx.xx.
1.2 L’applicabilità delle condizioni dell’altra parte o cliente di Florensis (di seguito: cliente) è espressamente esclusa per quanto consentito.
1.3 Il cliente può invocare l’applicazione di disposizioni che si discostino dalle presenti condizioni o dalle condizioni di Plantum solo se e nella misura in cui tali disposizioni siano state accettate da Florensis in forma scritta. Accordi verbali e pratiche abituali applicate con il cliente sono quindi vincolanti per Florensis solo dopo e nella misura in cui si presentino in forma scritta.
1.4 Florensis si riserva il diritto di apportare unilateralmente modifiche o integrazioni alle condizioni generali. Florensis informerà per iscritto l’acquirente di eventuali modifiche e rinvierà all’acquirente le condizioni generali modificate.
Articolo 2: Definizioni
Ai termini qui elencati verrà attribuito il seguente significato:
- prodotti: piante, materiale genetico da varietà di piante ornamentali, compresi semi confezionati, talee e materiale vegetale, nonché altro materiale di coltivazione e / o piante ornamentali e orticole
- acquirente: l’altra parte o cliente diretto e indiretto di Florensis, incluso – anche se solo – detentore della licenza di Florensis.
- forza maggiore: ogni circostanza al di fuori del controllo di Florensis, prevista o imprevista al momento della stipulazione dell’accordo, che in tutto o in parte impedisce o ostacola gravemente l’esecuzione dell’accordo da parte di Florensis, e anche, finora non ancora incluso, distruzione del raccolto, produzione di semi con qualità insufficiente, malattie nell’impresa di Florensis o dei suoi fornitori, guerre o condizioni belliche, sommosse, rivoluzioni, embargo, azioni sindacali, epidemie e pandemie e limitazioni/ordini che ne derivano, problemi di trasporto, scioperi, ordini amministrativi e misure governative, danni da incendio, acqua, gelo o tempesta, difficoltà nella fornitura di materie prime quali: acqua ed energia, per mancata o ritardata consegna da parte dei fornitori o per qualsiasi altra ragione.
- produzione speciale: prodotti che non compaiono nei cataloghi di Florensis, nei moduli d’ordine o prodotti che devono essere consegnati al di fuori delle normali settimane di consegna programmate da Florensis, i prodotti ordinati possono essere prodotti in proprio da Florensis o fatti produrre da un fornitore terzo. Anche se la produzione dovesse essere al di fuori del periodo standard, la produzione avrà dei quantitativi leggermente maggiori rispetto l’ordine originale del cliente, questo in luce alle normali perdite di produzione.
- prenotazione delle colture: una prenotazione inoltrata a Florensis rispetto a qualsiasi consegna in conformità con l’ordine del cliente deve tenere conto di fattori e incertezze nell’ambito del processo naturale di produzione dopo la semina, dopo la crescita di piante madri per la produzione di talee e dopo aver prelevato le talee, poiché fattori e incertezze non possono sempre essere controllati o influenzati, neppure se conosciuti.
- consegna EXW: I prezzi pattuiti si intendono “Franco Fabbrica” (Ex-Works) della Venditrice e non comprensivi di IVA e costi di imballaggio, trasporto e di eventuali royalties.
- qualità commerciale abituale: la qualità del prodotto considerata almeno media nel settore (olandese) della fornitura di sementi, talee o piante.
Articolo 3: Offerte, ordini e accordi
3.1 Tutte le offerte di Florensis riguardo ai prodotti a catalogo, moduli d’ordine o offerte specifiche, incluse tutte le offerte su Internet, non sono vincolanti. Per questo motivo, Florensis può rifiutare qualsiasi ordine rispetto a qualsiasi offerta entro sette giorni dalla data d’ordine senza alcun vincolo. Florensis non vende a privati.
3.2 Gli ordini del cliente sono irrevocabili.
3.3 Eventuali ordini verbali anche tramite intermediari, saranno sempre confermati in forma scritta da parte di Florensis, o in mancanza di tale conferma, seguiranno le linee guida indicate da Florensis.
3.4 Il cliente deve fare riferimento, nelle sue conferme e nei suoi ordini, esclusivamente alla nomenclatura e ai codici articoli indicati nei cataloghi e moduli d’ordine di Florensis. In caso di produzione speciale la nomenclatura e i codici articoli utilizzati seguiranno le direttive di Florensis negli accordi con il cliente.
3.5 Gli accordi obbligano Florensis alla vendita e alla consegna della normale qualità commerciale per quell’articolo e a garantire le quantità in considerazione delle scorte disponibili.
Se in qualsiasi momento prima, durante o dopo l’accordo Florensis ha fornito una consulenza, di qualsiasi natura, questa risulta parte dell’accordo, solo qualora sia stato stipulato un accordo scritto specifico tra le parti ed il cliente abbia accettato di riconoscere a Florensis un compenso separato.
3.6 Florensis non ha alcun obbligo di garanzia del raggiungimento dello scopo o del risultato che il cliente intende raggiungere con i prodotti così come acquistati, anche nel caso in cui Florensis abbia fornito una consulenza relativa all’uso di tali prodotti in vista di tale scopo o risultato.
3.7 Su richiesta, l’acquirente deve indicare per iscritto nell’ordine i dati, le specifiche e i documenti legalmente richiesti nel paese di consegna, tra cui fatturazione, requisiti fitosanitari, certificati internazionali, altri documenti di importazione o dichiarazioni di importazione.
3.8 Florensis vende a clienti in destinazioni sanzionate (sia unilateralmente che sulla base di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite attuate) solo se la consegna è indubbiamente conforme ai requisiti normativi applicabili. L’acquirente è obbligato a trasferire questa clausola restrittiva ai propri clienti a titolo di clausola perpetua.
Articolo 4: Prezzi, importi e pesi
4.1 Salvo diversa indicazione, il prezzo dei prodotti è al netto di qualsiasi imposta sul valore aggiunto o altra imposta applicabile (a carico dell’acquirente) e ulteriori costi a carico dell’acquirente, inclusi: il costo dell’imballaggio, i costi di assicurazione di qualità e /o ispezioni fitosanitarie, dazi per l’importazione, imposte governative e di altra natura, tasse di licenza/
marketing e costi di trasporto o spedizione pagati da Florensis e qualsiasi altra tassa. I prezzi sono espressi in Euro e devono essere pagati in Euro, salvo diversa indicazione in fattura.
4.2 In seguito alla stipulazione dell’accordo, prima della consegna, Florensis si riserva di adeguare il prezzo del prodotto qualora si verifichi un aumento dei costi determinanti (compreso un aumento del relativo tasso di cambio). Se il prezzo concordato aumenta così di oltre il 15%, il cliente può recedere dal contratto con una comunicazione scritta a Florensis entro 7 giorni dalla comunicazione dell’aumento.
4.3 Nel caso in cui in un ordine il quantitativo di merce desiderato si discosta dal minimo ordinabile dallo standard di Florensis o multipli di questo, Florensis ha il diritto di assegnare la fascia di prezzo più alta riportata nella colonna dei quantitativi più prossima a quella del minimo.
4.4 La quantità minima di prodotto indicata nei cataloghi/moduli d’ordine di Florensis si riferisce all’importo minimo che può essere ordinato. Il valore minimo dell’ordine è EUR 250,00 per singola consegna.
4.5 In caso di produzione di articoli non in assortimento standard, Florensis è autorizzata a consegnare più del quantitativo realmente ordinato, tenendo in considerazione la parte di produzione in eccedenza per assicurare l’ordine minimo e il cliente è tenuto a pagare in quota parte l’eccedenza con una giusta proporzione con un massimo del 10% del prezzo di acquisto originale.
4.6 Ogni peso quotato di un importo che deve essere consegnato da Florensis è un peso su base netta se non diversamente indicato.
Articolo 5: Licenze
5.1 Se Florensis detiene una licenza in relazione a una particolare varietà, garantisce di avere tutti i diritti di proprietà intellettuale (registrati e non registrati) necessari per (ri) vendere la varietà. Se questi diritti contengono diritti riservati all’ibridatore, tali diritti sono esplicitamente menzionati.
5.2 Nel caso in cui la varietà non sia (ancora) tutelata da un diritto di ibridazione o da un brevetto vegetale, il canone/royalty riguarda un compenso per, tra l’altro, marchi registrati e non, diritti d’autore, diritti di immagine, segreti commerciali e proprietà know-how, sforzi di marketing ed eventuali altre proprietà intellettuali relative alla varietà. Tale commissione sarà indicata separatamente sulla fattura (IVA inclusa, se applicabile).
Articolo 6: Periodo di consegna e consegna
6.1 I termini di consegna indicati da o concordati con Florensis, sono solo i periodi approssimativi di consegna. La consegna avverrà entro un periodo ragionevole a meno che non sia stata concordata una data precisa.
6.2 Il periodo di consegna si basa sulle circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto e presupponendo la consegna tempestiva da parte di terzi di tutti i materiali
/ prodotti necessari per l’implementazione da parte di Florensis dell’accordo. Se si verifica un ritardo a causa di circostanze non previste o in seguito alla consegna tardiva da parte di terzi, il periodo di consegna è esteso ragionevolmente tenendo conto di tutte le predette circostanze. Ciò è da intendersi valido anche per le consegne precoci
6.3 Tutti i prodotti sono considerati consegnabili quando sono pronti per il trasporto.
6.4 Il superamento di qualsiasi termine di consegna entro un massimo di due settimane non dà diritto alla sospensione o alla risoluzione del contratto, né ad alcun risarcimento danni.
6.5 Il ritardo nella consegna superiore a 2 settimane dà diritto al cliente alla risoluzione in tutto o in parte dell’accordo, ma solo se la richiesta scritta viene inoltrata entro 7 giorni dalla scadenza del suddetto periodo di due settimane. Nel caso di reclamo tardivo, Florensis ha inoltre diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto. Nelle circostanze previste in questo articolo, Florensis non deve alcun risarcimento al cliente.
6.6 La consegna è franco fabbrica (EXW), se non diversamente concordato. Alla consegna, i rischi collegati ai prodotti, e quanto connesso passa a carico del cliente.
6.7 Il cliente che opera in un altro Stato membro dell’UE rispetto ai Paesi Bassi è tenuto ad informare Florensis per iscritto in merito allo specifico regime I.v.a. (Intra-CE) ad esso cliente applicabile. Inoltre, l’acquirente deve fornire tutte le informazioni e i documenti necessari che Florensis richiede per provare l’avvenuta consegna dei prodotti in un altro stato membro dell’UE rispetto ai Paesi Bassi. L’acquirente manleverà Florensis da tutti i reclami/conseguenze negative risultanti da disposizioni non conformi a questo articolo.
Articolo 7: Crop and processing reservation
Tutti le offerte, accordi e consegne/consulenze operate da o con Florensis sono soggette al “Crop and processing reservation” (condizioni d’ordine-raccolta e lavorazione) come di consueto per i prodotti da consegnare nel settore commerciale (olandese) in cui Florensis opera. Se Florensis invoca questa riserva con valide motivazioni ed in forma scritta, la conseguenza è che l’offerta o accordo con Florensis può essere ritirato o rescisso, ma solo relativamente alla parte di cui alla riserva invocata, senza che Florensis abbia alcun obbligo di sostituzione (dei prodotti) o di risarcimento danni.
Articolo 8: Riserva di proprietà
8.1 Tutti i prodotti consegnati da Florensis alle presenti condizioni o a quelle di qualsiasi accordo comparabile, rimangono di proprietà di Florensis sino al pagamento integrale di tutte le somme dovute dal cliente a Florensis, inclusi risarcimenti danni, costi e interessi. Il cliente non ha alcun diritto di ritenzione rispetto a nessuno di tali prodotti per qualsiasi motivo. Violati dal cliente i termini di pagamento, Florensis ha il diritto di rimuovere tutto ciò che è rimasto di sua proprietà nelle strutture del cliente. Quest’ultimo è tenuto a facilitare il più possibile suddette operazioni.
8.2 Il cliente è tenuto a conservare i prodotti che sono stati consegnati quindi soggetti alla riserva di proprietà con la cura necessaria e in modo tale che possano essere identificati come proprietà di Florensis.
Articolo 9: Contenitori
9.1 Contenitori e imballaggi, ad eccezione degli imballaggi monouso, consegnati da Florensis insieme ai prodotti sono e rimangono di proprietà di Florensis. Questi contenitori devono essere conservati dal cliente privi di terra o materiale vegetale, in modo adeguato e in un luogo di stoccaggio adeguato, con rischio a carico del cliente fino al momento della restituzione a Florensis.
9.2 Il cliente o terze parti, durante la loro attività non sono autorizzati a utilizzare i contenitori e gli imballaggi di Florensis. Nel caso in cui questo avvenga, il cliente o la terza parte deve a Florensis per ogni contenitore utilizzato un importo di 10 EUR a settimana o parte di settimana in cui viene utilizzato.
9.3 I contenitori e/o le loro etichette e altri imballaggi durevoli non devono essere rovinati o modificati con scritte, coperti o altrimenti danneggiati o resi inutilizzabili. I costi dovuti per pulizia, riparazione, sostituzione e / o distruzione dei contenitori saranno addebitati al cliente.
9.4 I contenitori devono essere resi a Florensis in occasione della consegna successiva, salvo diversi accordi.
Se al momento della consegna non è già stata programmata una consegna successiva, utile al ritiro, Florensis (o chi per essa - una terza parte) ritirerà i contenitori nel luogo della consegna precedente concordando con il cliente le tempistiche. In tal caso i costi per il ritiro dei contenitori risulteranno a carico del cliente e verranno addebitati separatamente.
9.5 Se al momento della restituzione, i contenitori non si presentassero privi di terra o materiale vegetale o se non fossero pronti per la restituzione nel luogo concordato, tutti i relativi costi aggiuntivi risulteranno a carico del cliente e saranno addebitati separatamente.
Articolo 10: Diritti dell’ibridatore o protezione contrattuale del brevetto e delle varietà registrate
10.1 Il materiale di partenza così come consegnato può essere utilizzato dall’acquirente solo per la coltivazione del prodotto ornamentale finito presso le strutture dell’acquirente. Pertanto, l’autopropagazione, il prelievo di talee di punta e la vendita o il trasferimento senza licenza di prodotti a terzi sono rigorosamente vietati, così come l’uso del seme, comprese le linee parentali che possono essere involontariamente contenute in esso, per la ricerca, l’ibridazione o la caratterizzazione molecolare o genetica, salvo diverso accordo scritto tra Florensis e l’acquirente. L’acquirente non acquisirà alcun diritto in relazione alle linee parentali che potrebbero essere involontariamente contenute in esse. L’acquirente è obbligato a trasferire questa clausola restrittiva ai propri clienti a titolo di clausola perpetua.
10.2 Al cliente è consentito vendere solo il prodotto finito derivante dal materiale di origine consegnato a lui con il nome della varietà applicabile e con qualsiasi altro applicabile nome depositato. Il compratore è obbligato a trasmettere questa clausola restrittiva tramite catena o obbligo continuo ai suoi clienti., salvo diverso accordo scritto tra Florensis e l’acquirente.
10.3 Il cliente deve a Florensis una penalità immediata pari a EUR 0,55 per ciascuna pianta moltiplicata in caso di violazione di una qualsiasi delle suddette clausole e simili violazioni ad esso attribuibili. Florensis ha il diritto di richiedere un risarcimento aggiuntivo per i danni effettivi subiti dalla parte in colpa.
10.4 Il cliente autorizza incondizionatamente l’accesso del personale Florensis ai propri impianti produttivi e / o in qualsiasi sua sede, presso cui è stato consegnato il materiale di base, durante il normale orario di lavoro e senza la necessità di alcun preavviso, al fine di visionare e verificare tale materiale.
10.5 Il cliente deve consentire l’ispezione da parte di Florensis dei libri contabili ai fini della verifica del rispetto dei suoi obblighi menzionati in questo articolo.
10.6 Se il cliente dovesse scoprire un mutante in una varietà protetta, è tenuto ad informare immediatamente sia Florensis sia il titolare dei diritti dell’ibridatore con lettera raccomandata
10.7 Su richiesta scritta del titolare del diritto dell’ibridatore, il cliente gli consegnerà il materiale di prova del mutante entro un periodo di 2 mesi dal ricevimento della richiesta.
10.8 Il cliente è consapevole del fatto che chi trova un mutante nella varietà protetta deve richiedere l’autorizzazione dell’ibridatore(i) della varietà madre per sfruttare il mutante
10.9 Il cliente è consapevole del fatto che chi trova un mutante deve richiede l’autorizzazione del titolare del diritto di ibridazione della varietà madre per svolgere le seguenti attività, con il materiale generato da tale varietà (compresi quindi fiori, pianta e parti di pianta), vale a dire:
a. produrre o duplicare / moltiplicare (propagare)
b. condizionamento ai fini della propagazione
c. offerta in vendita
d. vendere o scambiare in altro modo
e. esportazione e / o importazione
f. tenere in stock per perseguire uno dei precedenti scopi
10.10 Florensis può nominare un rappresentante – incluse parti terze- per l’attività di verifica del rispetto dei diritti menzionati in questo articolo, incluso il diritto di ispezione dell’amministrazione del cliente per il controllo degli adempimenti previsti in questo articolo a carico del cliente stesso.
10.11 Il cliente concede l’autorizzazione a grossisti, aste, importatori e/o esportatori di fornire informazioni al titolare dei diritti dell’ibridatore e/o al suo rappresentante per quanto riguarda la quantità di prodotto raccolto e scambiato. Inoltre, il cliente concede un permesso specifico alle aste di fornire informazioni al titolare dei diritti di ibridazione e/o suo rappresentante in merito alla quantità del suo prodotto scambiato all’asta indicandolo con il codice “altro”.
Articolo 11: Reclami
11.1 Florensis vende la qualità su base degli standard commerciali. Il cliente è obbligato ad ispezionare i prodotti al momento della consegna.
11.2 Reclami in relazione alla qualità dei prodotti consegnati o danni immediatamente visibili devono essere presentati per iscritto a Florensis entro 12 ore dalla consegna.
11.3 Reclami per quanto riguarda il numero, il peso o l’aspetto dei prodotti (se non in relazione alla qualità consegnata o danni immediatamente visibili) devono essere presentati a Florensis per iscritto entro 7 giorni lavorativi dalla consegna.
11.4 Reclami per quanto riguarda la capacità di germinazione o analisi di purezza meccanica deve essere presentata a Florensis per iscritto immediatamente dopo la scoperta e non oltre sessanta giorni dalla consegna.
11.5 I reclami riguardo la genuinità o la purezza di una varietà vanno segnalati a Florensis per iscritto immediatamente, e in ogni caso non oltre, nella successiva stagione di crescita, dopo l’acquisto, non appena la coltura è sufficientemente sviluppata da consentire una corretta verifica.
11.6 Il cliente terrà tutti gli articoli, per i quali ha presentato reclamo, a proprie spese a disposizione per Florensis, per una verifica della correttezza del reclamo.
11.7 Tutti i reclami del cliente relativi ai prodotti saranno privi di effetto se il cliente non ha osservato gli obblighi e le tempistiche sopra menzionati.
11.8 Tutti i reclami dell’acquirente sono del pari rigettati e senza effetto se il cliente ha scambiato i prodotti consegnati o se questi risultano modificati, elaborati o danneggiati o se il cliente non risulta in regola con l’adempimento di tutti gli obblighi verso Florensis riguardo qualsiasi accordo.
11.9 Se un reclamo è stato riconosciuto corretto, e se Florensis avrà sostituito in maniera soddisfacente i prodotti oggetto di reclamo, il cliente non potrà chiedere nuovamente la
sostituzione o un risarcimento aggiuntivo. Se la sostituzione o la consegna aggiuntiva è ragionevolmente impossibile per Florensis o inutile per il cliente, secondo criteri oggettivi riguardo le tempistiche, Florensis dovrà rilasciare al Cliente una nota di credito pari alla somma pagata in merito ai prodotti consegnati e ritenuti insoddisfacenti.
Articolo 12: Responsabilità
12.1 La responsabilità di Florensis in relazione a possibili vizi nei prodotti consegnati è limitata alla consegna aggiuntiva o sostitutiva o al risarcimento del credito di cui al precedente articolo 10.9.
12.2 Florensis non è mai obbligato a pagare danni sostitutivi o aggiuntivi, tranne e nella misura in cui il danno subito è stato inflitto intenzionalmente o in caso di grave negligenza da parte di Florensis o dei suoi dipendenti. La responsabilità di Florensis per perdita di profitti o danni alla reputazione, tuttavia, sono sempre esclusi, tranne in casi intenzionali o di incosciente consapevolezza da parte della direzione di Florensis.
12.3 Florensis non è responsabile dei danni che l’acquirente avrebbe potuto evitare, ma colpevolmente omesso, applicando le consuete norme sanitarie e gli obblighi di diligenza in materia di conservazione, coltivazione, trattamento e lavorazione dei prodotti. Ciò vale in particolare per i danni causati da infezione o infestazione di prodotti o altre piante da prodotti consegnati che erano già stati infettati o infestati in altro modo (non attraverso prodotti Florensis).
12.4 In tutti i casi in cui Florensis è tenuto al risarcimento dei danni, questo non potrà mai essere superiore, a sua discrezione, al valore della fattura dei prodotti consegnati o della consulenza fornita a seguito della quale o in relazione alla quale è stato causato il danno subito dal cliente, ovvero se i danni sono coperti da una polizza assicurativa di Florensis, all’importo che viene effettivamente pagato dall’assicuratore in relazione al caso.
12.5 Qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti di Florensis, ad eccezione di quelle riconosciute da Florensis, decade dopo un periodo di 12 mesi dal momento in cui è stato presentato reclamo.
12.6 I dipendenti, gli agenti e i rappresentanti di Florensis possono appellarsi al cliente, invocando tutti i mezzi di difesa derivati dall’accordo e da queste condizioni come se fossero essi stessi parte dell’accordo con il cliente.
12.7 Il cliente deve indennizzare Florensis, i suoi dipendenti, agenti e rappresentanti da qualsiasi pretesa di terzi in relazione alla merce consegnata, alla consulenza fornita e / o qualsiasi altra parte dell’accordo implementato da Florensis.
12.8 L’acquirente prende atto che, sebbene improbabile e nonostante tutte le misure appropriate adottate da Florensis per evitare ciò, non può essere totalmente escluso il rischio di presenza involontaria di organismi geneticamente modificati.
Articolo 13: inadempienze del cliente
13.1 Se il cliente non adempie ad uno o più obblighi contrattuali nei confronti di Florensis o non li soddisfa in tempo o in modo adeguato, tutti i reclami di Florensis sono immediatamente dovuti senza che Florensis sia obbligata a dare alcun avviso di inadempienza.
13.2 In caso di inadempimento da parte del cliente ai sensi di qualsiasi accordo, tutti gli obblighi di Florensis nei suoi confronti decadono.
Articolo 14: Pagamento
14.1 Il cliente dovrà pagare entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo pagamento anticipato o qualsiasi altro accordo scritto riguardo le tempistiche di pagamento. Nel caso in cui la consegna sia avvenuta ma non sia stata ancora inviata la fattura, il cliente dovrà saldare la somma concordata entro 30 giorni dalla consegna.
14.2 Se il cliente non provvederà al saldo entro il termine indicato nel precedente paragrafo, automaticamente e senza bisogno di ulteriori avvisi, dovrà un interesse dell’1% al mese o parte di un mese, dalla scadenza sull’importo dovuto, IVA inclusa, fatti salvi gli altri diritti di Florensis. Nel caso in cui l’applicazione dall’interesse di mora di cui sopra ecceda il tasso stabilito ai sensi dell’articolo 2 comma 1 e 4 della legge 7 marzo 1996 n. 108, esso verrà adeguato così da non eccedere la misura massima prevista della legge.
14.3 Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati senza il diritto di sospensione, detrazione o regolamento sul conto corrente bancario indicato da Florensis.
14.4 Se richiesto, il cliente fornirà una garanzia per l’adempimento degli obblighi esistenti o futuri derivanti dall’accordo concluso. Florensis può, fintanto che tale garanzia non sia stata fornita, sospendere i propri obblighi ai sensi dell’accordo. Se tale garanzia non viene fornita entro un termine ragionevole stabilito da Florensis, questa può sciogliere l’accordo in tutto o in parte mediante comunicazione scritta, senza essere obbligata a pagare alcun risarcimento, fatti salvi tutti gli altri suoi diritti.
14.5 Tutte le spese di riscossione di Florensis, sia giudiziarie che stragiudiziali, saranno a carico del cliente. I costi rappresentano almeno il 15% della somma non pagata.
Articolo 15: Recesso e sospensione
15.1 Se l’acquirente non adempie a uno o più dei suoi obblighi, o non lo fa in tempo o correttamente, viene dichiarato fallito, fa domanda per una sospensione (provvisoria) del pagamento, procede a liquidare la sua società e se i suoi beni vengono confiscati in tutto o in parte, Florensis ha il diritto di sospendere l’esecuzione dell’accordo o di scioglierlo in tutto o in parte attraverso una dichiarazione scritta senza preavviso di inadempienza, a propria discrezione e mantenendo sempre il suo diritto al risarcimento per costi, danni e interessi.
15.2 Il cliente non ha il diritto di annullare alcun ordine se già ricevuto da Florensis, indipendentemente da quale sia l’oggetto della prestazione. In caso di annullamento di un ordine da parte del cliente, quale ne sia il motivo, il cliente rimane obbligato a pagare il prezzo applicabile.
Articolo 16: Controversie e legge applicabile
16.1 Tutte le controversie tra Florensis e l’acquirente saranno devolute esclusivamente all’autorità giudiziaria competente nel distretto giudiziario di Rotterdam.
16.2 Inoltre, Florensis ha sempre il diritto di citare l’acquirente a comparire dinanzi al tribunale competente per legge o in virtù delle disposizioni applicabili convenzione internazionale.
16.3 Tutti gli accordi con Florensis sono soggetti alla legge olandese.
16.4 In caso di discrepanza tra la versione olandese di queste condizioni generali e la sua versione inglese, prevarrà la versione olandese.
Trattamenti. dati
L’Acquirente dichiara espressamente di aver ricevuto ampia e regolare informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della Venditrice, al fine dell’esecuzione del contratto e/o della comunicazione di essi dati alla società incaricata di effettuare i controlli sulla eventuale illegittima riproduzione di specialità vegetali brevettate.