SCHEMA DI ACCORDO QUADRO TRA
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO TRA
Azienda Sanitaria Locale 3 “Genovese” xxx X Xxxxxxx 0 00000 Xxxxxx c.f. p.i. 03399650104 (di seguito “Committente”),
E
la Società (di seguito “Impresa”),
PREMESSE
In data è stata esperita la gara a procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori ai sensi dell’art. 82 e dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs. n. 163/06;
- Le offerte aggiudicatarie dovranno risultare in numero non superiore a sei al fine di conferire incarichi per la realizzazione dei lavori di cui al successivo punto 2;
- L’accordo quadro che l’Ente Appaltante stipula non è esclusivo;
- L’accordo quadro che l’Ente Appaltante stipula con i soggetti aggiudicatari rientra nella fattispecie prevista dall’art. 59 del D.Lgs. 163/06, trattasi di accordo stipulato con più operatori economici ai sensi del comma 5 del medesimo articolo dove si privilegia il criterio della rotazione e si esclude il ricorso al successivo confronto competitivo così come previsto dal comma 6 del medesimo articolo.
- Gli operatori economici aggiudicatari dell’accordo quadro verranno suddivisi fra le due aree di pertinenza della ASL così individuate:
- Centro Levante con competenza sull’area territoriale del Distretti Sanitarii nn. 11, 12, 13 e Ospedale “Villa Scassi”;
- Centro Ponente con competenza sull’area territoriale dei Distretti Sanitari nn. 8, 9, 10, Ospedale “La Colletta” di Arenzano, Ospedale Padre Xxxxxx Xxxxxx di Genova Sestri P. e Ospedale “Gallino” di Pontedecimo;
- Le direzioni lavori saranno due, la prima operativa nel territorio del “xxxxxx xxxxxxx” xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
- L’assegnazione è stata effettuata secondo la graduatoria in sede di gara dove la prima, la terza, la quinta sono assegnate all’area di Centro Levante, la seconda la quarta e la sesta a quella di Centro Ponente.
- l’Impresa è risultata una delle aggiudicatarie della gara suddetta;
- L’Impresa in seguito nominata, risultata al numero della graduatoria delle imprese aggiudicatarie, dichiara di accettare di essere assegnata all’area di senza riserva alcuna.
- ai sensi del comma 7 dell’art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006 le Parti possono formalizzare il contenuto dei reciproci obblighi attraverso la stipula del presente accordo;
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Oggetto dell’Accordo Quadro
Con il presente Accordo vengono fissate le condizioni per la realizzazione dei lavori di manutenzione agli immobili istituzionali di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all’Azienda Sanitaria Locale 3 “Genovese”,
Art. 3 – Rispondenza alle Specifiche Tecniche
I lavori di cui all’oggetto dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo (allegato 1 del presente Accordo).
Art. 4 – Condizioni particolari per l’esecuzione dei lavori
L’Impresa, preso atto della natura dell’incarico, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo.
L’Impresa dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente incarico.
L’impresa dovrà dare avvio ai lavori nei tempi indicati nell’ordine di lavoro o in caso di urgenza a seguito di comunicazione verbale, o telefonica, tramite la posta elettronica o l’invio di fax.
Art. 5 – Responsabile dell’Accordo
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, l’Impresa è tenuta a comunicare al Committente le generalità del Responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali.
Tale Responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.
Art. 6 – Corrispettivo
Il corrispettivo spettante all’Impresa per i lavori oggetto del presente Accordo Quadro è subordinato agli ordini di esecuzione effettivamente emessi e ad avvenuta esecuzione dei medesimi.
Art. 7 – Modalità di esecuzione
L’esecuzione dei lavori sarà attivata mediante specifici “Ordini di lavoro” dalla Direzione Lavori territorialmente competente.
Nel suddetto Ordine di lavoro saranno indicati:
- luogo di esecuzione dei lavori;
- oggetto dei lavori;
- Importo stimato dei lavori;
- una suddivisione dell’intervento da realizzare in categorie di lavoro;
- data di consegna dei lavori;
- data di ultimazione dei lavori;
- la tipologia dell’intervento a seconda della fascia economica dell’importo stimato.
Entro il termine di cui al precedente art. 4, nel luogo di esecuzione dei lavori sarà presente per l’Impresa il Responsabile tecnico del singolo cantiere, munito di specifica procura rilasciata dal rappresentate dell’Impresa, e la Direzione dei Lavori.
Il Responsabile del cantiere si interfaccerà con la Direzione dei Lavori per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività.
Al termine dell’intervento verrà rilasciato a cura dell’Impresa un rapporto di lavoro che dovrà riportare:
a) il numero e la data del relativo ordine;
b) la data di inizio dei lavori;
c) il luogo di esecuzione dei lavori;
d) la data di conclusione dell’intervento;
e) le lavorazioni eseguite;
f) la firma dell’Appaltatatore;
g) la firma del responsabile della struttura o suo delegato;
h) mano d’opera impiegata;
i) materiali e mezzi d’opera utilizzati.
In seguito verrà redatto, in contraddittorio tra il Responsabile tecnico del singolo cantiere e la Direzione dei Lavori, il Computo Metrico Estimativo delle lavorazioni eseguite.
Art. 8 - Durata
Il presente accordo ha la durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di consegna dei lavori.
Il Committente si riserva la facoltà di prorogare la validità dell’Accordo Quadro, mediante comunicazione scritta entro i 90 giorni successivi alla scadenza.
L’Accordo Xxxxxx avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse stata affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell’Impresa di chiedere compensi a qualsiasi titolo.
Art. 9 - Compensi e modalità di pagamento
Il corrispettivo di ogni singolo lavoro verrà determinato secondo quanto disposto dal Capo settimo del Capitolato Speciale d’Appalto In deroga a quanto stabilito dall’art. 1664 del c.c. l’Impresa si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi per l’intera durata dell’Accordo Quadro. Ai sensi dell’art. 36 del Capitolato Speciale d’appalto, il Committente disporrà il pagamento delle somme dovute all’Impresa al raggiungimento di un importo complessivo contabilizzato e desunto dal certificato di pagamento, per lavori regolarmente eseguiti, di almeno € 100.000,00, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0.5% iva esclusa, previa presentazione della relativa fattura con data non precedente al relativo certificato di pagamento. Verrà inoltre disposto da parte del Committente un pagamento corrispondente ai lavori eseguiti al 31 dicembre di ogni anno.
Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini del Committente per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.
Qualora i mandati di pagamento emessi dal Committente vengano pagati con accredito presso Istituti di Credito diversi dall’Istituto Cassiere dell’ASL 3 “Genovese”, le eventuali, relative spese sono a carico dell'Impresa.
Tutte le opere eseguite dall’Appaltatore verranno assoggettate cumulativamente alla verifica di regolare esecuzione tramite la procedura di collaudo o di certificazione di regolare esecuzione. Le fatture devono riportare, l’oggetto dell’accordo quadro e il numero e la data dell’ordine di pagamento.
Art. 10 – Oneri a carico dell’Impresa
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese relative e conseguenti all’Accordo Quadro, ivi comprese quelle di bollo, copia e registrazione.
L’Impresa, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità del Committente, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.
L’Impresa, nell’espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n.81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.
L’Impresa rimane investita d’ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso d’infortuni o malattie professionali al proprio personale; il Committente ed il personale dalla stessa preposto alla direzione e sorveglianza rimangono pertanto sollevati da ogni responsabilità qualunque sia la ragione o causa dell’incidente. In caso d’installazione di cantiere mobile e temporaneo, così come definito dal Decreto Legislativo n.81/2008, l’Impresa è tenuta, altresì, ad assolvere ad ogni obbligo che, caso per caso, potrebbe configurarsi a suo carico.
L’Impresa s’impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri requisiti societari, a darne comunicazione immediata al Committente.
L’Impresa si impegna inoltre ad adempiere, nei limiti contrattuali, alle istruzioni ricevute dalla Direzione dei Lavori per migliorare e correggere le metodologie e procedure utilizzate.
Per tutte le altre condizioni generali e particolari si rimanda ai Capi quarto e quinto del Capitolato Speciale d’appalto, che l’Impresa si impegna a rispettare.
Art. 11 - Cauzione
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli previsti negli atti richiamati dal presente Accordo Quadro, l’appaltatore ha costituito in data , e per tutta la sua
durata, ai sensi dell’art. 118 D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva dell’importo di
€…………….. (………………./……..) mediante l’allegata documentazione stipulata ai sensi di legge.
La cauzione dovrà essere trasmessa alla committente entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria.
Art. 12 - Assicurazione
Ai sensi dell'articolo 129 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, l'Impresa ha prodotto una polizza assicurativa che tenga indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00 €), e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 1.000.000,00 (unmillione/00
€).
La polizza assicurativa contiene l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
La polizza copre l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.
Art. 13 – Danni e penali
L’Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento dei lavori e delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e si obbliga a tenere indenne il Committente da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni conseguenza dannosa.
L’Impresa ha l’obbligo e l’onere di eseguire le attività di manutenzione a perfetta regola d’arte senza arrecare danni all’utente che lo inducano a contestazioni verso il Committente e ripristinando il servizio in ogni caso.
L’Impresa ha l’obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a riparare qualsiasi tipo di danno dovesse arrecare alle proprietà del Committente.
Inoltre è tenuta a risarcire gli eventuali danni causati a terzi derivanti da cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione, provocati dal suo personale.
Qualora l’Impresa, sebbene invitata per iscritto, non provvedesse alla liquidazione dei danni provocati a terzi, il Committente si riserva la facoltà di liquidarli e di trattenere il corrispondente valore dai corrispettivi dovuti a fronte della attività dell’appalto.
L’Impresa si obbliga a tenere indenne il Committente da ogni controversia o causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa Impresa è la sola responsabile.
Le penali saranno applicate anche cumulativamente secondo le inadempienze contestate dalla Direzione Lavori.
Le medesime sono espressamente indicate nell’art. 40 dell’allegato capitolato speciale.
Art. 14 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte della Direzione dei Lavori e/o del Responsabile del procedimento nominato dal Committente hanno luogo esclusivamente per iscritto.
Esse possono essere indirizzate al domicilio dell’Impresa o notificate direttamente al suo Rappresentante.
Art. 15 - Personale dipendente dell’Impresa
L’Impresa dovrà provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidate con personale idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente alle necessità ed in possesso delle attrezzature necessarie in relazione agli obblighi assunti con l’Accordo Quadro.
L’Impresa dovrà fornire, prima dell’utilizzo, l’elenco aggiornato del personale impiegato e delle attrezzature comunicando tempestivamente alla Direzione Lavori e al Responsabile del
Procedimento ogni variazione del personale dipendente in carico e destinato ad essere impiegato in cantiere.
Il Committente si riserva comunque il diritto di richiedere l’immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti. Il perdurare di inadeguatezze degli operatori dell’Impresa, o di inadempimento nell’esecuzione delle attività, daranno luogo alla automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
L’Impresa è ritenuta responsabile unica dell’operato del proprio personale dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili ai sensi di legge e di contratti integrativi vigenti all’atto di assunzione dell’appalto o che saranno emanati nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, di conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.
Resta inteso che, qualora l’Impresa non provveda anche a uno solo degli adempimenti sopra riportati, il Committente avrà la facoltà di sospendere le attività ed i pagamenti dei corrispettivi dovuti all’Impresa e, non ultimo, risolvere il contratto, senza che quest’ultimo possa opporre eccezione alcuna e con le conseguenze previste al successivo art. 17.
Art. 16 - Controlli e accertamenti
Il Committente e la Direzione dei Lavori potranno procedere in qualunque momento all’accertamento della qualità del servizio espletato, alla qualità dei macchinari ed attrezzature utilizzati ed alle condizioni di sicurezza dei cantieri.
E’ facoltà del Committente e della Direzione dei Lavori controllare periodicamente la qualità del servizio espletato, per accertare che l’esecuzione delle prestazioni siano conformi alle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e delle norme di legge in materia.
Art. 17 – Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. che il Committente ha diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui l’Impresa abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo sei seguenti inadempimenti che le parti espressamente qualificano gravi:
a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a quindici giorni decorrenti dalla data della notifica scritta in merito all’affidamento dei lavori o dall’ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui all' articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
d) quando sia intervenuta la cessazione dell’Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell’Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine della Stazione Appaltante;
h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto;
j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell’articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
k) qualora, nel corso dell’esecuzione dei singoli lavori oggetto dell’Accordo Quadro, l’Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari a 50.000 € (cinquantamila €).
l) nell’ipotesi di cui all’art 20, comma 2; presente accordo.
La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall’articolo 134 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.
L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati e in essere alla data in cui è dichiarata.
Art. 18 – Disciplina applicabile
Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nel Capitolato Speciale d’Appalto si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. n. 163/2006, dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia e dal Regolamento D.P.R. 207/2010.
Con la sottoscrizione del presente atto l’Impresa dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente Accordo sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.
Art. 19 – Incedibilità dell’Accordo Quadro e del credito
È fatto espresso divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o parte di esso.
Il mancato rispetto delle suddette clausole comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l’Impresa sarà obbligata a risarcire al Committente tutti gli oneri e i danni che la stessa dovesse subire per l’esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, dei lavori oggetto del presente contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall’inadempimento del presente atto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260 comma 2 c.c., è fatto, altresì, divieto all’Impresa di cedere alcuno dei crediti in proprio favore sorti per effetto degli ordini di lavoro emessi e/o eseguiti nel presente Accordo Quadro; i crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte dell’Impresa, neanche a scopo di garanzia, né possono essere incassati da soggetti diversi dall’Impresa che questa ultima abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio.
Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari
In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge. 136/2010 l’appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge cit.
Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della Società Poste Italiane S.p.a. e che il presente contratto di appalto può essere risolto in attuazione dell’art. 1456 x.x. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.
In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 l’appaltatore dichiara inoltre che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.vv..
Art. 21 – Documenti facenti parte dell’Accordo Quadro
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
a) il Capitolato Speciale d’Appalto;
b) il Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19/04/2000 n.145;
c) l’elenco dei prezzi unitari costituito dal “Prezziario Regionale delle Opere Edili” e dal “Prezziario Regionale degli Impianti” in vigore l’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte in sede di gara pubblicati dall’Unioncamere Liguri, nonché l’elenco e l’analisi dei nuovi prezzi;
d) l’offerta presentata in sede di gara;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all’art. 131, comma 2, lettera a), del D. Lgs n° 163/2006;
f) il piano operativo di sicurezza generale (POSG) di cui all’art. 131, comma 2, lettera c, del D. Lgs n°163/2006 che dovrà essere redatto dall’Aggiud icatario prima della consegna dei lavori;
g) il Documento unico di valutazione rischi da interferenza (DUVRI) (art. 26 D.Lgs. 81/08) dell’ASL 3 Genovese;
h) il Bando di gara;
i) il Disciplinare di gara.
j) Disposizioni in merito al Codice di Comportamento aziendale adottato con Del. N. 713 del 14/01/2014, che integra e specifica il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001; l’appaltatore/il professionista/il collaboratore/il consulente dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottati dall’Azienda ASL 3 Genovese, che viene consegnato in copia, e che il predetto appaltatore/il professionista/il collaboratore/il consulente dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione/decadenza del contratto/rapporto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contradditorio con l’Azienda (art. 2 c. 3).
k) tutti gli allegati ai documenti di cui sopra
Art. 22 – Foro competente
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell’Accordo Quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Genova.
E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 23 – Registrazione -
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente atto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa.
Art. 24 - Trattamento dati personali -
L’Azienda Sanitaria Locale 3 “Genovese”, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, informa l’appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti aziendali in materia.
Richiesto io Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, redatto in carta resa legale, scritto da persona di mia fiducia, letto ai comparenti che lo approvano dichiarandolo conforme alle volontà espresse e con me lo sottoscrivono anche a margine delle pagine non recanti le firme finali.
Il Commissario L’impresa
………………………….. …………………………..
(……………………) (Sig )
L’Ufficiale Rogante ( )