TRA
Firmato digitalmente da XXXXXX
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Data: 2017.08.03 11:09:22 +02'00'
Allegato n. 01 alla deliberazione del Direttore Generale
n. del / / composto di n. 03 pagine.
REP. n. del
CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E L’AZIENDA XXXXXXXXXXX X. XXXXXX XX XXXXXXXX PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE.
TRA
l'Azienda per la tutela della salute – Area Socio Sanitaria Locale di Oristano (C.F. n. 92005870909) di seguito indicata come"A.T.S." rappresentata dal Direttore Generale xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, che agisce in nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Sassari nella via Monte Grappa n. 82,
E
l'Azienda Ospedaliera X. Xxxxxx di Cagliari (C.F. e P.I. n. 02315520920) di seguito indicata come "A.O. G. Brotzu" rappresentata dal Direttore Generale xxxx.xx Xxxxxxxxx Xxxxxx, che agisce in nome e per conto della A.O. G. BROTZU, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxxx;
PREMESSO CHE:
- l'A.T.S. -Area Socio Sanitaria Locale di Oristano, stante la contingente carenza nel proprio organico di personale Medico specializzato nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, ha necessità di avvalersi della collaborazione dell'A.O. G. BROTZU finalizzata all'esecuzione di attività di consulenza e collaborazione professionale nella disciplina di Anestesia e Rianimazione da effettuarsi presso le strutture di Anestesia e Rianimazione dei presidi ospedalieri “San Xxxxxxx” di Oristano, “G.A. Mastino” di Bosa e “G.P. Delogu” di Ghilarza;
- l'attività sopra indicata può essere garantita, allo stato attuale, ricorrendo alla collaborazione dei Dirigenti Medici nella disciplina di Anestesia e Rianimazione dipendenti dell'A.O. G. BROTZU che saranno individuati da quest'ultima;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - Oggetto
l'A.O. G. BROTZU si impegna a garantire all'A.T.S. le prestazioni di consulenza e collaborazione professionale nella disciplina di Anestesia e Rianimazione, da rendersi da parte dei Dirigenti Medici Specialisti dipendenti dell'A.O. G. BROTZU, presso le Strutture di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri “San Xxxxxxx” di Oristano, “G.A. Mastino” di Bosa e “G.P. Delogu” di Ghilarza, con articolazione dell'attività complessiva fino ad un massimo di 190 (CENTONOVANTA) ore settimanali distribuite tra i diversi consulenti.
ART. 2 – Modalità
Le prestazioni di consulenza oggetto del presente accordo verranno espletate dal Dirigente Medico a tal fine individuato dall'A.O. G. BROTZU, mediante accessi settimanali da svolgersi prioritariamente presso il P.O. “X. Xxxxxxx di Oristano” e, ove occorrente, presso le Strutture di Anestesia e Rianimazione dei Presidi Ospedalieri “G.A. Mastino” di Bosa e “G.P. Delogu” di Ghilarza, secondo modalità da concordarsi con il Direttore della S.C. di Xxxxxxxxx e Rianimazione del P.O. S. Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, al di fuori del proprio orario di lavoro quale dipendente dell’A.O.
G. Brotzu e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza. L'organizzazione delle suddette prestazioni sarà oggetto di accordo tra il Direttore della X.X. xx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxx X.X. X. Xxxxxxx xx Xxxxxxxx ed il consulente
individuato dall'A.O. G. BROTZU, secondo le necessità dell'ASL5, fatte salve le esigenze prioritarie dell'A.O. G. BROTZU.
Le prestazioni di consulenza oggetto del presente accordo verranno espletate dal Dirigente Medico a tal fine individuato dall'A.O. G. BROTZU ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica.
ART. 3 - Compensi
L'A.T.S. corrisponderà all'A.O. G. BROTZU i seguenti compensi e rimborsi:
a) compenso orario di € 60,00 (euro sessanta/00) per le prestazioni professionali, fino ad un totale complessivo massimo di € 11.400,00 (euro undicimilaquattrocento/00) per tutti gli accessi settimanali effettuati, oltre al rimborso dell'IRAP, calcolata sulla quota spettante al consulente;
b) rimborso delle spese di viaggio effettuato dal consulente in occasione di ogni accesso settimanale, da determinarsi nella misura di 1/5 del costo della benzina per chilometro percorso da Cagliari alla sede dell'Unità Operativa di svolgimento delle prestazioni di cui trattasi e viceversa. L'A.O. G. BROTZU provvederà ad attribuire a ciascun consulente prestatore d'opera avente diritto il compenso per le prestazioni effettuate nella misura percentuale prevista nel proprio regolamento, nonché il rimborso delle spese di viaggio, come risultanti dal computo determinato nel presente articolo.
ART. 4 - Modalità di pagamento
Lo svolgimento delle prestazioni richieste sarà documentata dal Dirigente Medico che le ha erogate, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposita dichiarazione contenente l'indicazione della sede dell'Unità Operativa di esecuzione delle prestazioni, nonché della data e dell'orario iniziale e finale delle prestazioni effettuate; detta dichiarazione dovrà essere confermata attraverso l'apposizione dell'attestazione di regolare avvenuta esecuzione a firma del Responsabile della Struttura dove è stata eseguita la prestazione, nonché validata dal Direttore della X.X. xx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxx X.X. X. Xxxxxxx xx Xxxxxxxx.
L'A.O. G. BROTZU, sulla base della documentazione sopra indicata, provvederà ad emettere la relativa fattura con periodicità bimestrale.
Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data fattura tramite versamento sul conto corrente bancario intestato all’Azienda Ospedaliera X. Xxxxxx di Cagliari.
ART. 5 - Obblighi delle parti
Ferme restando le responsabilità del Dirigente Medico individuato come consulente, ascrivibili all'attività consulenziale svolta, rimane, comunque, a carico dell’A.T.S. la responsabilità diretta nonché l'organizzazione dei servizi nel cui contesto è svolta l'attività di consulenza medesima.
Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione l'A.T.S. si obbliga a tenere indenne il prestatore della consulenza stipulando apposita polizza assicurativa per la copertura dei seguenti rischi :
a) infortunio occorso al consulente prestatore d'opera durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione ed infortunio in itinere in occasione dell'accesso alle strutture aziendali per lo svolgimento delle predette attività;
b) danni involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione.
ART. 6 - Durata
La presente convenzione ha validità a decorrere dal 11/09/2017 fino al 10/09/2018; il rinnovo tacito non è consentito.
ART. 7 - Recesso
Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di tre mesi notificato all'altra Parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
Nel caso di recesso da parte dell'A.T.S., l'A.O. G. BROTZU ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restante escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.
ART. 8 - Iva
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono esenti Iva ai sensi dell'art. 10 punto 18) dì D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 9 - Trattamento dati
Con il presente atto l'A.O. G. BROTZU ed il consulente da essa designato, sono autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dal personali trasmessi dall'A.T.S. per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.
Tutti i dati e le informazioni di cui il consulente prestatore d'opera entra in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui alla presente convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto divieto di divulgazione degli stessi
ART. 10-Foro competente
Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Oristano.
ART. 11 - Disposizioni Finali
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura della parte interessata.
Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli enti devono essere proposte ed approvate con atti scritto dalle parti.
Per quanto non espressamente pattuito e stabilito, le parti si rimettono alla disciplina di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.
La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per l'A.T.S.
il Direttore Generale xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Per l'Azienda Ospedaliera X. Xxxxxx di Cagliari il Direttore Generale
xxxx.xx Xxxxxxxxx Xxxxxx