Contract
DELIBERAZIONE N. 82 DEL 09/02/2022 | |
OGGETTO: PRESA D'ATTO STIPULA ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA FON- DAZIONE CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA DI SEGUITO DENO- MINATA "CNAO" E GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI-ISTITUTO REGINA ELE- NA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÁ DI RICERCA SCIENTIFICA SOTTO LA RE- SPONSABILITA' DEL XXXX. XXXXXXXX XXXXXXXXXX | |
Esercizi/o . Centri/o di costo . - Importo presente Atto: € . - Importo esercizio corrente: € . | STRUTTURA PROPONENTE UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Il Dirigente Responsabile Xxxxxxx Xxxxxx |
Budget | |
- Assegnato: € . | |
- Utilizzato: € . | |
- Residuo: € . | |
Autorizzazione n°: . | |
Servizio Risorse Economiche: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx | |
Responsabile del Procedimento Xxxxxxx Xxxxxx | |
L’Estensore Lucia D'Auria Proposta n° DL-92-2022 | |
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO | PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
Positivo | Positivo |
Data 08/02/2022 | Data 07/02/2022 |
IL DIRETTORE SANITARIO Xxxxxx Xxxxxxx | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Xxxxx Xxxxxxxxx |
Xxxxxx del Direttore Scientifico IRE Xxxxxxx Xxxxxxxxx data 03/02/2022 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG Xxxx Xxxxxxx data 03/02/2022 Positivo | |
La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: - All.1 Accordo di collaborazione |
Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca
Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;
la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;
l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02/12/2020, n. 46 del 21/01.2021 e n. 380 del 25/03/2021, approvate dalla Direzione Salute ed integrazione Sociosanitaria del- la Regione Lazio con Determinazione n. G03488 del 30/03/2021;
il D.M. del Ministero della Salute del 8 maggio 2020 di conferma del riconosci- mento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisiotera- pici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Xxxxx (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto San Gallicano;
Premesso che l’art. 7 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, contempla le diverse tipologie di ricavi degli IRCCS;
che l’art. 8 del D.Lgs. n. 288/2003 prevede la possibilità per gli IRCCS di stipu- lare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e attuare misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università, per la realizzazione di comuni progetti di ricerca;
che il vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO defi- nisce, fra l’altro, come missione degli IRCCS la cooperazione con altri enti pub- blici di ricerca e con altre organizzazioni che operano negli specifici campi, in una logica di completamento di ruoli e di continuità assistenziale;
Atteso che la Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, di seguito denominata "cnao", nata con lo scopo di curare i tumori mediante l'impiego di protoni e di ioni carbonio (particelle appartenenti alla categoria degli adroni), è un Centro di Ricerca e Sviluppo le cui attività spaziano dalla ricerca clinica, alla ricerca radiobiologica, alla ricerca traslazionale e a quella di base con l'obiettivo di fornire un continuo miglioramento nella capacità di cura;
che è interesse delle Parti, in ragione delle rispettive finalità istituzionali svi- luppare un rapporto di collaborazione tra le due Istituzioni dal punto di vista della ricerca in ambito radioterapico, condurre studi clinici traslazionali e pre- clinici mirati all'identificazione di nuovi biomarcatori e al disegno di nuove strategie terapeutiche, migliorare l'evidenza scientifica a livello nazionale e internazionale sull'impiego di particelle pesanti;
che a tale scopo, IFO farà parte dei partner privilegiati della Fondazione CNAO per la conduzione di studi biologici e clinici osservazionali e prospettici, in- cluso fase 1.
Considerato che la collaborazione verterà, prevalentemente sulle seguenti attività: adesio- ne a Data Base clinici comuni per favorire la condivisione dei dati dei pazien- ti trattati all'interno di progetti specifici che saranno di volta in volta indivi- duati dalle parti, disponibilità a ricerca radioterapica in silico e in vivo per elaborare e validare modelli NTCP e TCP per protoni, disponibilità ad effet- tuare ricerca traslazionale su materiale biologico o su immagini eventualmen- te presenti presso IFO con eventuale movimentazione del materiale sia su casi trattati a CNAO che casi trattati esclusivamente presso IFO ed ideazione, svi- luppo e implementazione di studi clinici, traslazionali e preclinici innovativi
che da tale collaborazione potranno derivare importanti benefici in termini di attività di scambio professionale in ambito medico - sanitario attraverso la messa a disposizione reciproca di risorse, mezzi, strumentazioni diagnostiche e tecnologie; possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca
nazionali e/o internazionali aventi ad oggetto gli aspetti dell'adroterapia; atti- vità di supporto alla didattica ed alla formazione negli ambiti disciplinari so- pra indicati; attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionata;
Tenuto conto della nota folium n. 9259 del 15/07/2021 a mezzo della quale gli IFO-IRE hanno manifestato il proprio interesse alla collaborazione proposta;
Ritenuto opportuno prendere atto della stipula dell’Accordo di collaborazione avvenu- to tra la Fondazione Centro nazionale di Adroterapia Oncologica ("cnao") e gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri-istituto Regina Xxxxx per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica sotto la responsabilità del prof. Xxxxxxxx Xxxxxx- neti che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Tenuto presente che la convenzione di cui sopra avrà validità tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, non- ché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla Legge 11
febbraio 2005, n. 15;
Per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente confermati, di:
- prendere atto della stipula dell’Accordo di collaborazione avvenuto tra la Fondazione Centro na- zionale di Adroterapia Oncologica ("cnao") e gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri-istituto Regina Ele- na per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica sotto la responsabilità del prof. Xxxxxxxx Xxx- guineti che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La U.O. Servizio Amministrativo per la Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.
Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Xxxxxxx Xxxxxx
Il Direttore Generale
Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019
In virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29.10.2021.
Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
ritenuto di dover procedere;
Delibera
di approvare la proposta così formulata concernente “PRESA D'ATTO STIPULA ACCORDO DI COLLABO- RAZIONE TRA LA FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA DI SEGUITO DENO- MINATA "CNAO" E GLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI-ISTITUTO REGINA XXXXX PER LO SVOLGI- MENTO DI ATTIVITÁ DI RICERCA SCIENTIFICA SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL PROF. XXXXXXXX XXXXXX-
NETI” e di renderla disposta.
Il Direttore Generale Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
CONVENZIONE TRA
La Fondazione Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di seguito denominata "CNAO", con sede in xxxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000 - Xxxxx, partita IVA e codice fiscale:97301200156 rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxx
E
Istituti Fisioterapici Ospitalieri, di seguito denominati "IFO", con sede legale e domicilio fiscale in Xxx Xxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, partita Iva 01033011006, codice fiscale 02153140583, in persona del suo Legale Rappresentante Direttore Generale Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, nata a Roma il 15/03/1959, elettivamente domiciliata per la carica presso la sede degli IFO-IRE;
PREMESSO CHE:
- l'art.15, comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., prevede che le ammirazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune;
- IFO, è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico dal 1939, riconfermato con DM del 8 maggio 2020, relativamente alla disciplina di “Oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Xxxxxx Xxxxx (IRCCS IRE) e la disciplina di “dermatologia” per l’Istituto San Gallicano; ha una vocazione ospedaliera e scientifica di livello nazionale ed internazionale ed offre massimi livelli di competenza e pratica clinica e scientifica in ambito oncologico;
- che l’art. 8 del D.Lgs. n. 288/2003 prevede la possibilità per gli IRCCS di stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e attuare misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università, per la realizzazione di comuni progetti di ricerca;
- la Fondazione CNAO, nata con lo scopo di curare i tumori mediante l'impiego di protoni e di ioni carbonio (particelle appartenenti alla categoria degli adroni), è un Centro di Ricerca e Sviluppo le cui attività spaziano dalla ricerca clinica, alla ricerca radiobiologica, alla ricerca traslazionale e a quella di base con l'obiettivo di fornire un continuo miglioramento nella capacità di cura;
- è interesse delle Parti, in ragione delle rispettive finalità istituzionali:
1. sviluppare un rapporto di collaborazione tra le due Istituzioni dal punto di vista della ricerca in ambito radioterapico;
2. condurre studi clinici traslazionali e preclinici mirati all'identificazione di nuovi biomarcatori e al disegno di nuove strategie terapeutiche;
3. migliorare l'evidenza scientifica a livello nazionale e internazionale sull'impiego di particelle pesanti;
4. a tale scopo, IFO farà parte dei partner privilegiati per la conduzione di studi biologici e clinici osservazionali e prospettici, incluso fase 1.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. l - OGGETTO
L'oggetto della presente convenzione è la realizzazione di un rapporto di collaborazione per finalità di ricerca scientifica che si concretizza nello svolgimento delle attività di seguito dettagliate:
⮚ adesione a Data Base clinici comuni per favorire la condivisione dei dati dei pazienti trattati all'interno di progetti specifici che saranno di volta in volta individuati dalle parti;
⮚ disponibilità a ricerca radioterapica in silico e in vivo per elaborare e validare modelli NTCP e TCP per protoni;
⮚ disponibilità ad effettuare ricerca traslazionale su materiale biologico o su immagini eventualmente presenti presso IFO con eventuale movimentazione del materiale sia su casi trattati a CNAO che casi trattati esclusivamente presso IFO;
⮚ ideazione, sviluppo e implementazione di studi clinici, traslazionali e preclinici innovativi.
La collaborazione tra la Fondazione CNAO e IFO, anche da esplicitarsi con successivi e specifici accordi scritti, potrà riguardare inoltre:
⮚ attività di scambio professionale in ambito medico - sanitario attraverso la messa a disposizione reciproca di risorse, mezzi, strumentazioni
diagnostiche e tecnologie;
⮚ possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali aventi ad oggetto gli aspetti dell'adroterapia;
⮚ attività di supporto alla didattica ed alla formazione negli ambiti disciplinari sopra indicati;
⮚ attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionata.
Le modalità operative con cui si esplicheranno le predette attività, dovranno essere puntualmente definite sotto il profilo dei contenuti, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli attuativi, integrativi della presente convenzione.
ART. 2 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PUBBLICAZIONI
Ciascuna parte resterà unico titolare dei dati, conoscenze, invenzioni, materiali, Know-how e diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi:
- Alle proprie conoscenze pregresse (“background”);
- Alle proprie conoscenze parallele, nonché quelle generate durante il periodo di validità della presente (“sideground”).
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente accordo, solo dietro espresso consenso della parte proprietaria ed in conformità alle regole da quest'ultima indicate. Il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra parte nell'ambito del presente accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa.
Ciascuna parte avrà accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una parte, resterà nella piena esclusività della stessa.
Le Parti si impegnano a tutelare i Risultati con diligenza professionale, in funzione della loro natura e della massima protezione che è possibile ottenere sulla base delle leggi vigenti, nonché attraverso il deposito tempestivo ed accurato di apposite domande di privativa.
Le Parti concordano che la titolarità dei diritti economici di qualunque eventuale risultato inventivo brevettabile, derivante dalle relative attività, spetterà congiuntamente ed in parti uguali a Fondazione CNAO e all’IRCCS IRE, salvo casi particolari nei quali le quote dovranno essere determinate in relazione al numero degli inventori di ciascuna Parte e al loro contributo inventivo, fermo restando il diritto spettante agli inventori di essere riconosciuti autori e salvo i diritti patrimoniali eventualmente riconosciuti agli inventori dai Regolamenti vigenti presso le rispettive Parti.
Le Parti decideranno con separato accordo come disciplinare gli aspetti relativi alle modalità di gestione, sfruttamento, domande di deposito brevetto e relativi oneri, impegnandosi a non riprodurre, utilizzare in proprio o tramite terzi, o comunque sfruttare informazioni riservate, logo, marchi o brevetti in assenza di reciproco accordo scritto.
Il presente articolo osserva le disposizioni contenute nell’art. 2590 c.c., nella Legge 633/1941 e nell’art. 62 e ss. Del Codice della Proprietà Industriale di cui al D. Lgs 30/2005 in tema di diritti morali dell’autore/inventore.
Le parti si obbligano a mantenere la più stretta segretezza, a tutti i propri dipendenti e collaboratori, anche esterni, per tutta la durata del presente Contratto sulle informazioni confidenziali, sulle innovazioni o simili, nonché a non divulgarle e utilizzarle successivamente alla conclusione del presente Contratto.
Le Parti concorderanno congiuntamente i termini e le modalità delle pubblicazioni relative ai risultati dell'attività clinica e di ricerca oggetto della convenzione.
La possibilità di pubblicazione dei risultati di attività congiunte avverrà previa autorizzazione scritta dell'altra parte e fatta salva una motivata richiesta di interruzione e/o dilazione della pubblicazione per motivate ragioni (es. eventuale brevettazione dei risultati). A tale scopo, Le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente almeno 30 giorni prima della sottomissione del manoscritto o di altra forma di divulgazione.
In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche, riconoscendo espressamente il contributo dell’altra Parte e dandone opportuna comunicazione. Nel caso in cui tali pubblicazioni dovessero contenere dati ed informazioni riservate, ciascuna Parte dovrà chiedere preventiva autorizzazione.
I dati personali oggetto di studio verranno pubblicati esclusivamente in forma aggregata e/o anonima.
ART.3 - RESPONSABILI
La responsabilità dell'attuazione della presente convenzione è affidata, da parte della Fondazione CNAO al Responsabile del Dipartimento Clinico [dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx]; da parte dell’IFO al [Xxxx. Xxxxxxxxxx].
ART.4 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, le Parti si accordano per gestire le attività previste dal presente accordo di collaborazione in regime di contitolarità di trattamento.
In particolare, le Parti si accordano sulla necessità di trattare i dati personali, in particolare quelli relativi ai pazienti, di cui vengano a conoscenza nel corso delle attività oggetto dell'accordo, e quelli forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo.
A questo scopo le Parti concordano che:
- Ciascuna delle parti è contitolare del trattamento per la finalità di ricerca clinica (in silico e in vivo) e per quella di implementazione di studi clinici, traslazionali e preclinici innovativi, oltre che per le altre attività di collaborazione come meglio definite all’art. 1 qualora le stesse richiedano il trattamento dei dati personali dei pazienti di una delle due strutture;
- di ciò è resa chiara informativa agli interessati dalla Parte che li arruola come pazienti
- Il personale del contitolare assegnato alla gestione delle attività di cui al presente accordo è vincolato alla segretezza
- La condivisione dei dati tra le due strutture avverrà solo tramite appositi canali cifrati e riguarderà dati debitamente pseudonimizzati da ciascuna Parte, onde proteggere l’identità dei pazienti coinvolti
- I dati oggetto di trattamento congiunto saranno protetti da ciascuna Parte con misure di sicurezza adeguate secondo quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalle rispettive valutazioni dei rischi per i diritti e le libertà delle persone
- Qualunque incidente occorso ai dati nell’esecuzione delle attività previste dal presente accordo sarà comunicato tra le Parti senza ritardo e la Parte interessata si farà carico di rispettare le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del citato Regolamento, tenendo informata l’altra Parte
- Il CNAO mette a disposizione il proprio DPO come punto di contatto per i pazienti del CNAO per ricevere informazioni o richiedere per l’esercizio dei diritti.
- IFO mette a disposizione come punto di contatto per i pazienti del CNAO per ricevere informazioni e/o per l’esercizio dei diritti, i riferimenti sotto riportati.
Le Parti si danno atto che i dati personali eventualmente raccolti e comunque utilizzati per il raggiungimento delle finalità di cui sopra non saranno utilizzati da alcuna per altri scopi, salvo richiesta di specifico consenso da richiedere al proprio paziente a cura della Parte interessata.
Le Parti si impegnano altresì a trattare con assoluta riservatezza tutte le informazioni, personali e non, che dovessero derivare dallo svolgimento del presente accordo, per la durata del presente accordo e per 5 anni successivi al termine dello stesso ed in particolare:
- Ad identificare come confidenziali tutte le informazioni scritte, grafiche o elettroniche rilevanti per il presente accordo (anche ma non esclusivamente dati personali)
- A trattare con la massima protezione e riservatezza tutte le informazioni proprietarie provenienti dall’altra parte
- A portare a conoscenza delle informazioni confidenziali solo le persone che ne hanno una effettiva necessità per il conseguimento del presente accordo
- A non divulgare, direttamente o indirettamente, a parti terze estranee al presente accordo il contenuto delle informazioni confidenziali o a persone diverse da quelle che ne hanno una effettiva necessità per il conseguimento dell’accordo
- A non copiare, riprodurre o duplicare, in tutto o in parte le informazioni confidenziali, a meno che la duplicazione non sia stata autorizzata per iscritto dalla parte che le ha rese note.
- Qualsiasi documento fornito ad una parte contenente informazioni confidenziali ed eventuali copie di esso rimarrà di proprietà della parte che le ha rese note e deve essere restituito immediatamente dietro richiesta.
Gli obblighi sopra riportati verranno a cessare se la Parte ricevente le informazioni confidenziali sia in grado di provare che le informazioni:
- Erano già di pubblico dominio prima di essere portate a conoscenza della Parte ricevente oppure lo sono divenute in seguito per cause indipendenti da atti della Parte ricevente
- Erano già note alla parte che le ha ricevute e questo sia documentato per iscritto
- Sono state ricevute dalla Parte ricevente da terzi, non illegalmente e senza restrizioni
- Sono state rese pubbliche senza violazione di regole contenute in questo accordo
- Sono state generate indipendentemente, in buona fede e senza che vi sia stato previo accesso a tali informazioni da parte di collaboratori della Parte ricevente
- Ne sono stati approvati la divulgazione o l’uso mediante autorizzazione scritta della Parte che le ha rese note. Le Parti hanno provveduto a nominare un proprio DPO.
- Per IFO: Scudo Privacy S.r.l., nella persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx;
- Per CNAO: Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: xxx@xxxx.xx
ART. 4bis - DISCIPLINA ANTICORRUZIONE
Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti dichiarano di conoscere e di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione ex. L. 190/2012 e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del D.P.R. 62/2013. Qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto al risarcimento del danno alla parte lesa della propria immagine ed onorabilità.
ART. 5 – SEGRETEZZA
Le comunicazioni interne, i reciproci contatti con rappresentanti istituzionali, privati e aziende devono intendersi tutelati e riservati alle Parti.
In particolare, ciascuna Parte si impegna a trattare e a far trattare dal proprio personale, tutte le informazioni scritte e verbali di cui verranno a conoscenza nello svolgimento ed in occasione delle attività oggetto del presente accordo come riservate e, pertanto, a non rivelare a terzi, in qualsivoglia forma, le informazioni confidenziali ricevute, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, né a utilizzare dette informazioni per fini diversi da quanto previsto nel presente Accordo.
Il presente accordo, i documenti e/o le altre informazioni possono essere divulgati solo ai dipendenti e collaboratori delle Parti al solo fine di realizzare le attività che ne sono oggetto.
Le Parti si obbligano a condividere i dati, precedentemente oggetto di pseudonimizzazione, se nell'ambito di sperimentazioni cliniche, esclusivamente mediante supporti informatici/elettronici protetti da password e dotati di ogni misura di sicurezza ritenuta adeguata al rischio per la protezione dei Dati ed in particolare a garantire che i dati siano trasmessi tra le Parti solo tramite canali cifrati (quali ad esempio la PEC, weTransfer o simili).
Qualora una delle parti accerti una violazione dei dati personali trattati (cd. “Data Breach”) si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore dall’accertamento della violazione, ferma restando l’autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi previsti dagli Artt. 33 e 34 GDPR.
ART.6 - DURATA
La presente convenzione, già avviata in via sperimentale, ha validità 3 anni a decorrere dalla data di stipula.
È fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo lettera raccomandata
A.R. oppure tramite P.E.C., con almeno 3 mesi di preavviso.
ART.7 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE
In conformità alla vigente normativa, per l'attività oggetto posta in essere, sulla base della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere coperta da apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) per tutte le proprie attività istituzionali. Le coperture assicurative contro il rischio di responsabilità civile/sperimentazione sono a carico dei rispettivi Enti, nell'ambito delle corrispondenti polizze. Le coperture assicurative relative a sperimentazioni in cui entrambe le Parti parteciperanno saranno a carico del promotore dello studio.
ART. 8 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER ATTIVITA MEDIATICHE
Ogni attività mediatica, di comunicazione e promozione, conseguente all'applicazione del presente Accordo, dovrà essere concordata
preventivamente tra le Parti.
La divulgazione di nomi, informazioni e foto relative ai pazienti sarà concordata dalle Parti nel rispetto del "Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali" (UE 2016/679) e della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare informando i dichiaranti e chiedendo il loro consenso al trattamento, sul fatto che:
a) i contenuti multimediali potranno essere pubblicati su riviste, libri, siti internet e potranno essere utilizzati durante seminari/convegni o nel corso di altre iniziative promosse dalle parti per le finalità oggetto del presente accordo;
b) nessuna pretesa di carattere economico potrà essere avanzata dai dichiaranti per l'uso del suddetto materiale.
ART.9 - CONTROVERSIE
Le Parti concordano di definire, in via amichevole, tutte le controversie che dovessero sorgere dalla esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Pavia, quale Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione della presente convenzione.
ART. 10 - 0NERI
Ciascuna delle Parti sosterrà in proprio gli oneri derivanti dalle attività e la presente convenzione non comporta, pertanto, oneri aggiuntivi per le Parti. Eventuali ulteriori aspetti economici della collaborazione saranno concordati successivamente in appositi atti scritti.
ART. 11 -VARIE
Eventuali modifiche alla presente Convenzione non saranno efficaci se non scritte e controfirmate dai legali rappresentanti di entrambe le Parti.
Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso. Le spese ed ogni altro onere, imposte e tasse comprese, del presente accordo sono a carico delle parti contraenti in pari misura.
Letto, confermato e sottoscritto.
FONDAZIONE CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA
Il Presidente Xxxxxxxx Xxxx
IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI REGINA XXXXX
Il Direttore Generale (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx)