COMUNE DI PONTASSIEVE
COMUNE DI PONTASSIEVE
(Provincia di Firenze)
CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 DELLA LEGGE 05/08/1978 N. 457 E ART. 109 L.R. 65/2014 PER INTERVENTO EDILIZIO NELL’AMBITO
DELLA ZONA DI RECUPERO RELATIVA ALL’EDIFICIO POSTO IN VIA GALILEI NC. 10-12 NELLA FRAZIONE DI SIECI
Repubblica italiana
L’anno il giorno del mese di in via , davanti a me Dott. , Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono comparsi i Signori:
- , nato a il , domiciliato per la carica in Pontassieve (Firenze), presso la sede municipale, per il “Comune di Pontassieve”, con sede in Xxxxxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx x. 00, partita I.V.A. e codice fiscale n. 01011320486, che legalmente rappresentante nella sua qualità di Dirigente dell’Area Governo del Territorio, in esecuzione del provvedimento del Sindaco n. del ;
- Sig. Xxxxxxxx Xxxxx, nato a il , nella sua qualità di legale rappresentante della B&B snc di Xxxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxx;
- Sig. Xxxxx Xxxxxxx, nato a il , nella sua qualità di legale rappresentante della Immobiliare Castanea delle Furie srl;
- Sig.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx;
persone della cui identità io Notaio sono personalmente certo, le quali, avendo i requisiti di legge, rinunciano d’accordo fra loro e con il mio consenso all’assistenza di testimoni per il presente atto.
Detti comparenti intervengono ed agiscono:
a) il Comune di Pontassieve quale ente territoriale, di seguito denominato “Comune”;
b) la B&B snc, quale proprietaria di circa il 92,31% della superficie territoriale relativa alla zona di recupero, nonchè proprietario delle aree contraddistinte al NCT dal foglio di mappa 89 particelle 1125, 1127;
c) la Immobiliare Castanea delle Furie srl, quale proprietaria di circa il 0,96% della superficie territoriale relativa alla zona di recupero,
d) i sig.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, quali proprietari di circa il 6,73% della superficie territoriale relativa alla zona di recupero, nonché proprietari dell’area contraddistinta al NCT dal foglio di mappa 89 particella 1147;
che vengono di seguito denominati “Lottizzante”;
PREMESSO:
1. che con deliberazioni consiliari n. 66 del 27 aprile 2004 e n. 154 del 29 dicembre 2005 sono stati approvati rispettivamente il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico del Comune di Pontassieve;
2. che il Regolamento Urbanistico del Comune di Pontassieve ha inserito l’area oggetto del presento piano attuativo nell’”insediamento urbano recente prevalentemente residenziale a tessuto compatto”; gli interventi di trasformazione all’interno del suddetto subsistema sono disciplinati dagli artt. 43 e 44 delle norme Ruc e prevedono essenzialmente la possibilità di interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di Sul fino al 10% di quella esistente e il rispetto di specifiche altezze, distanze da confini ed edificato esistente;
3. che il Lottizzante, come sopra rappresentato, è proprietario degli immobili costituenti la zona di recupero posta in via Galilei nc. 10 e 12 nella frazione di Sieci e, in data 22/06/2016 al n. 17040 di protocollo (Pratica Edilizia n° 2018/603), ha presentato la proposta di variante Ruc e contestuale piano attuativo per l’intervento di demolizione totale dell’edificio esistente (ex falegnameria) e sua ricostruzione con ampliamento della Sul (oltre il 10%) a destinazione residenziale e delle relative opere di urbanizzazione, nonché per l’individuazione delle aree da cedere gratuitamente al Comune;
4. che l’ambito di piano attuativo, viene rappresentato con contorno di colore rosso nella planimetria catastale allegata alla presente sotto lettera “A” e risulta costituito dall’area individuata quale zona di recupero (evidenziata con velatura verde nell’allegato A), dall’area necessaria per la realizzazione delle opere pubbliche (evidenziata con velatura blu nell’allegato A) e dall’area relativa alle aree da cedere al Comune (evidenziata con velatura gialla nell’allegato A) ; i terreni costituenti l’ambito di piano attuativo sono catastalmente censiti al NCT del Comune di Pontassieve nel Foglio di mappa e dalle particelle sotto riportate:
Fg. | Particella | Descrizione sommaria | Proprietà | Sup. |
89 | 511 | zona di recupero | B&B snc | 670,00 |
89 | 552 | “ | “ | 280,00 |
89 | 553 | “ | “ | 10,00 |
89 | 661 | “ | Castanea delle Furie srl | 10,00 |
89 | 665 | “ | Xxxxxxx, Xxxxx, Sarti | 70,00 |
89 | 1125 | area da cedere | B&B snc | 80,00 |
89 | 1127 | “ | “ | 26,00 |
89 | 1147 | “ | Xxxxxxx, Xxxxx, Sarti | 30,00 |
89 | - | viabilità pubblica | pubblica |
per una superficie complessiva di mq 1040,00 + 136,00 + area pubblica;
5. che il piano attuativo in oggetto è rivolto alla riqualificazione e alla valorizzazione ambientale e funzionale dell’edificio esistente;
6. che gli immobili identificati al NCT nel foglio di mappa 89 dalle particelle 551, 552, 553, 661, 665 ricadono in area individuata quale “zona di recupero” ai sensi dell’art. 27 comma 2 L. 457/78, nonché come “immobile per il quale il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero” ai sensi dell’art. 27 comma 3 L. 457/78 con deliberazione del consiglio comunale n. del ;
7. che con deliberazione del Consiglio comunale n. del è stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico e contestuale piano attuativo e approvato il relativo schema di convenzione;
8. che con deliberazione del Consiglio comunale n. del _ la variante Ruc e il contestuale piano attuativo sono stati definitivamente approvati, e che in data , con la pubblicazione di detta delibera sul sito del Comune, il piano è divenuto efficace;
9. che con determinazione n. del è stato approvato il progetto definitivo delle opere di urbanizzazione;
Tutto ciò premesso e confermato, ed assunte le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune ed il Lottizzante per la realizzazione degli interventi previsti dal piano attuativo relativo all’edificio posto in xxx Xxxxxxx Xxxxxxx xx. 00 x 00 xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx.
ARTICOLO 2
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
2.1 Le opere di urbanizzazione primaria da realizzare, individuate negli elaborati tecnici di piano attuativo allegati alla deliberazione di approvazione del piano stesso, consistono nella sistemazione del tratto di viabilità pubblica di via Xxxxxxx Xxxxxxx compreso tra l’accesso della scuola primaria pubblica e il sottopasso ferroviario relativamente a: viabilità, parcheggi, verde, pista ciclopedonale, marciapiede, reti tecnologiche.
Le suddette opere sono meglio dettagliate negli elaborati tecnici del progetto definitivo approvato con determinazione n. del , al quale integralmente ci si riporta.
2.2 Il Lottizzante si impegna, a propria cura e spese, alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, alla realizzazione a regola d’arte di tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente comma, in conformità al suddetto progetto definitivo o ad eventuali varianti presentate dal Lottizzante e approvate dal Comune, purché di importo uguale o superiore a quello previsto dalla presente convenzione e comunque conformi al piano attuativo.
2.3 Il Lottizzante si impegna a sostenere qualsiasi spesa correlata all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, fatta eccezione per i pagamenti al Comune di spese relative all’utilizzo del suolo pubblico (escluso l’area di cantiere intesa come stoccaggio, deposito e organizzazione del lavoro).
2.4 Il costo base delle opere di urbanizzazione primaria, definito dal successivo comma, viene ammesso a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art.191 comma 11 L.R.65/2014, ed è comprensivo di ogni e qualsiasi onere senza possibilità di revisione dei prezzi indicati nel computo metrico estimativo.
2.5 Il costo base delle opere di urbanizzazione primaria, ammontante ad € (stima provvisoria preliminare: € ), è stato determinato praticando un ribasso del 15% all’importo risultante dal computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo approvato con determinazione del .
ARTICOLO 3
RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE E TEMPI
PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
3.1 Il Comune, subordinatamente alla sottoscrizione della presente convenzione, alla presentazione della relativa istanza completa del progetto definitivo e all’acquisizione di ogni eventuale atto di assenso comunque denominato, si impegna a rilasciare il permesso di costruire (di seguito anche solo “Permesso di Costruire”) per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria, entro e non oltre i termini stabiliti dall’art. 142 L.R. 65/2014.
3.2 Il Comune si impegna a mettere tempestivamente a disposizione del Lottizzante le aree di proprietà comunale oggetto di realizzazione delle opere di urbanizzazione, entro e non oltre la data di inizio lavori relativa al Permesso di Costruire.
3.3 Il Permesso di Costruire dovrà essere rilasciato in data anteriore al permesso di costruire dell’edificio e le opere di urbanizzazione dovranno essere eseguite prima o contestualmente alla costruzione dell’edificio stesso. In ogni caso le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate prima della presentazione della certificazione di abitabilità ex art.149 L.R. 65/2014 del nuovo edificio. E’ comunque facoltà del Dirigente dell’Area Governo del Territorio, sentiti il direttore lavori ed il collaudatore e verificata l’effettiva esecuzione ed ultimazione di un quantitativo di opere di urbanizzazione adeguato a garantire piena funzionalità, salubrità e sicurezza dell’edificio realizzato, redigere verbale di consistenza delle opere di urbanizzazione valido ai fini dell’efficacia della certificazione di abitabilità dell’edificio stesso. Tale possibilità, da praticarsi in via di eccezione, non dovrà comunque ridurre in modo significativo il livello di garanzia sulla completa e tempestiva esecuzione degli interventi di interesse pubblico.
3.4 Entro 1 anno dalla data di rilascio del Permesso di Costruire di cui sopra dovranno iniziare le opere di urbanizzazione primaria, previa comunicazione al Comune che accerterà attraverso un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico.
3.5 Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate entro tre (3) anni dalla data di inizio lavori. Il Comune, su motivata richiesta del Lottizzante, può concedere proroghe ai tempi sopra indicati.
3.6 Nel caso d’inadempienza da parte del Lottizzante, il Comune, previa intimazione con assegnazione di mesi tre, avrà facoltà di sostituirsi al Lottizzante stesso nell’esecuzione delle opere, applicando le sanzioni previste dal successivo art. 14 e avvalendosi per risarcirsi della spesa, della garanzia di cui all’art. 6, senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte del Lottizzante e con il pieno diritto di adire le vie giudiziarie per ottenere il rimborso delle eventuali spese eccedenti la garanzia finanziaria come sopra costituita, e per la riscossione della sanzione prevista all’art. 14.
ARTICOLO 4
PARERI DI FATTIBILITA’ ENTI COINVOLTI, GESTORI DI SERVIZI E FORNITURE DI ENERGIA
Il Lottizzante si impegna a realizzare a propria cura e spese eventuali opere, o a versare eventuali contributi, ove previsti dalla legislazione vigente, ritenuti necessari dagli enti coinvolti, gestori di servizi e forniture di energie (Telefonia, Toscana Energia, Publiacqua, AER, Enel) e riportati nei relativi pareri di fattibilità da acquisire prima della presentazione del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione.
ARTICOLO 5 CANTIERIZZAZIONE
5.1 Il Lottizzante dovrà produrre, prima dell’inizio dei lavori, una valutazione preventiva degli effetti ambientali prodotti dalla fase di cantierizzazione, da cui emerga la stima degli impatti
prodotti e l’individuazione dei rispettivi interventi di mitigazione previsti (attivi e/o passivi) con riferimento a:
- inquinamento acustico;
- inquinamento da vibrazioni;
- inquinamento atmosferico (con particolare riferimento alla diffusione di polveri).
5.2 Lo studio dovrà riguardare sia l’organizzazione interna del cantiere che la viabilità di servizio, riferendosi pertanto agli impatti prodotti dalle lavorazioni e dall’uso di mezzi d’opera nei confronti dell’abitato circostante ed in particolare della scuola pubblica esistente.
5.3 Si dovranno eventualmente adottare in proposito specifici interventi “attivi” (finalizzati alla mitigazione delle emissioni alla fonte) e/o “passivi”, atti alla mitigazione dell’impatto acustico ed atmosferico ai ricettori individuati come sensibili.
5.4 In fase di cantierizzazione le imprese esecutrici dovranno comunque garantire il rispetto delle normative attualmente vigenti in materia di inquinamento acustico e di inquinamento atmosferico.
5.5 Per quanto concerne l’impatto acustico, qualora si preveda il superamento dei limiti previsti dalle normative vigenti, il Lottizzante dovrà inoltrare al Comune, prima dell’inizio dei lavori e secondo le modalità prescritte dal Regolamento Comunale di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica, regolare istanza di deroga temporanea.
5.6 Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere garantito l’accesso alla scuola primaria pubblica da concordare preventivamente con l’Ufficio Tecnico comunale e la Direzione Didattica.
5.7 Il Lottizzante si impegna, per sé e per i loro aventi causa, a riparare tutti gli eventuali danni alla viabilità pubblica causati dal passaggio dei mezzi necessari per l’attuazione della lottizzazione.
5.8 Prima dell’inizio dei lavori dei permessi di costruire l’Ufficio Tecnico Comunale, unitamente ai tecnici nominati dal Lottizzante, provvederà a redigere un testimoniale di stato sulla viabilità (da considerarsi quale elemento tecnico di riferimento per la verifica dello stato durante e al termine dei lavori di realizzazione dell’edificio e delle opere di urbanizzazione). In caso di inadempimento si procederà all’escussione della garanzia di cui all’art. 6 e alle vie giudiziarie per ottenere il rimborso degli eventuali danni eccedenti la garanzia finanziaria costituita.
ARTICOLO 6 GARANZIA FINANZIARIA
6.1 A garanzia dell’esecuzione a regola d’arte, della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria nonché della riparazione di eventuali danni alla viabilità esistente, il Lottizzante è tenuto a presentare, prima del rilascio del Permesso di Costruire, idonea garanzia finanziaria a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa di entità corrispondente all’importo totale del computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo approvato con determinazione n. del .
6.2 La garanzia finanziaria potrà essere ridotta sulla base di idonei stati d’avanzamento dei lavori, previa certificazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, e potrà essere svincolata completamente solo successivamente all’approvazione del collaudo finale, alla verifica della vegetazione arborea di nuovo impianto da effettuarsi dopo un anno dalla data di consegna del verde, alla verifica sulle condizioni delle strade di cui all’art. 5.8 e ricevute in proprietà tutte le aree e le opere di urbanizzazione previste dalla presente convenzione. A tal fine la garanzia da
presentare dovrà riportare la clausola che non potrà essere svincolata senza nulla-osta scritto da parte del Comune. In caso di inadempienza del Comune nel rispetto dei tempi di cui all’art. 9.1, trascorsi 180 giorni, verrà svincolata la polizza fideiussoria.
Articolo 7 MANUTENZIONE DELLE OPERE
7.1 Durante l’esecuzione delle opere di urbanizzazione e fino alla presa in carico provvisoria di cui al successivo articolo 9, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente l’esecuzione delle opere sono a totale ed esclusivo carico del Lottizzante.
7.2 Per la vegetazione arborea di nuovo impianto la manutenzione sarà a carico del Lottizzante fino ad un anno dalla data di presa in carico provvisoria delle opere al fine di garantire l’attecchimento.
Articolo 8
VIGILANZA E COLLAUDO IN CORSO D’OPERA
Il Comune vigilerà sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria per assicurarne la corrispondenza al progetto allegato al Permesso di Costruire. A tal fine il Comune procederà al collaudo in corso d’opera avvalendosi dei tecnici degli Uffici comunali o di liberi professionisti. L’importo del compenso spettante all’organo di collaudo in corso d’opera, sarà determinato contestualmente al provvedimento di individuazione dell’organo di collaudo stesso.
Articolo 9 COLLAUDO DELLE OPERE
9.1 Il Comune, su richiesta del Lottizzante, sottoporrà a collaudo tutte le opere di urbanizzazione primaria. Non prima di 60 giorni dall’ultimazione dei lavori e non oltre 180 giorni dalla medesima sarà prodotto il collaudo finale che avrà carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo assumerà carattere definitivo ancorché non sia intervenuto uno specifico atto formale entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
9.2 La vegetazione arborea di nuovo impianto, oltre al collaudo di cui al comma precedente, sarà soggetta ad un’ulteriore verifica da parte del Comune da effettuarsi dopo un anno dalla data di consegna delle opere al fine di garantire l’attecchimento. Se dalla verifica la vegetazione non risultasse in buono stato di manutenzione, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
9.3 A tale scopo il Comune si avvarrà dei propri Uffici comunali, ove siano presenti le necessarie competenze professionali, o, in caso di impossibilità ad adempiere direttamente, di liberi professionisti abilitati di propria fiducia appositamente incaricati, che svolgeranno la loro attività nel rispetto degli artt. da 215 a 238 del DPR 207/2010 e s.m.i.. L’importo del compenso spettante all’organo di collaudo sarà determinato sulla base dell’importo delle opere di urbanizzazione, con riferimento ai tariffari professionali di cui al D.M. 17/06/2016 e s.m.i., e dovrà essere versato dal Lottizzante a seguito di semplice richiesta del Comune. Il Lottizzante si impegna a corrispondere detto importo entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, che potrà avvenire a partire dalla data di inizio dei lavori riguardanti le opere di urbanizzazione primaria.
9.4 L’organo di collaudo sottopone le risultanze del collaudo finale all’esame del Comune che dovrà procedere, mediante determinazione del Dirigente dell’Area Governo del Territorio, alla sua approvazione entro 30 giorni dall’emissione del collaudo stesso, salvo quanto stabilito dal successivo comma. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà
deferita ad un collegio di tre arbitri nominati, il primo dal Lottizzante, il secondo dal Comune, il terzo di comune accordo tra le parti ed in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze.
9.5 Il Lottizzante si impegna, ai sensi del Regolamento 207/2010 sopra citato e s.m.i., assumendo a totale proprio carico le spese, a riparare le imperfezioni o a completare le opere secondo la risultanza del collaudo o delle verifiche effettuate, entro il termine stabilito dal Comune. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza del Lottizzante, il Comune provvede d’ufficio con spese a proprio carico, anche escutendo le garanzie finanziarie di cui al precedente articolo 6.
9.6 Il Comune si riserva la facoltà di procedere all’approvazione di collaudi parziali delle opere di urbanizzazione per comparti funzionali e funzionanti. Nelle more del collaudo, le opere di urbanizzazione regolarmente ultimate potranno essere prese in consegna dal Comune, mediante sottoscrizione di apposito verbale, anche per singoli lotti funzionali e funzionanti.
9.7 La presa in consegna da parte del Comune delle opere e delle relative aree, fatte salve quelle già prese in carico con il verbale di cui al precedente comma, avverrà contestualmente all’approvazione del collaudo finale senza necessità di redigere alcun verbale.
9.8 Con le prese in carico di cui ai commi precedenti, viene trasferito al Comune l’onere della manutenzione ordinaria e della gestione delle stesse, ferma restando la responsabilità del Lottizzante per eventuali difetti o difformità di esecuzione. La presa in carico diventerà definitiva con il passaggio di proprietà (art.10 convenzione) delle opere di urbanizzazione, con il quale verrà trasferito al Comune anche l’onere di manutenzione straordinaria, ferma restando la garanzia decennale sull’esecuzione (art. 1669 Cod. Civ.).
9.9 Il Lottizzante si impegna a presentare all’organo di collaudo, prima dell’approvazione dei collaudi anche parziali, certificazioni e planimetrie as-built delle opere di urbanizzazione, contenenti l’indicazione delle reti tecnologiche e la sistemazione finale del verde pubblico, su supporto cartaceo ed informatico (file formato dwg o dxf).
9.10 Il Lottizzante si impegna a presentare all’Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall’approvazione del collaudo finale di cui al presente articolo, una planimetria con tutti gli accessi su strada (carrabili e pedonali), ai fini dell’attribuzione dei rispettivi numeri civici.
Articolo 10
CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DELLE AREE
10.1Il Lottizzante si impegna a cedere gratuitamente al Comune le opere di urbanizzazione che interessano il tratto di strada pubblica via Galilei, meglio evidenziato con velatura di colore blu nella planimetria allegata alla presente sotto lettera “B”. Si impegna, altresì, a cedere le aree individuate con velatura di colore giallo nella planimetria allegata alla presente sotto lettera “B”, meglio identificate al N.C.T. del Comune di Pontassieve nel foglio di mappa 89 particella 26 e particelle 1125, 1127, 1147 e ammontanti a complessivi mq. 136,00.
10.2Il Lottizzante si impegna a redigere a propria cura e spese tutti i documenti necessari per effettuare la cessione, compresi gli aggiornamenti catastali necessari, le spese di registrazione e trascrizione degli atti.
10.3Al momento della cessione il Lottizzante dovrà garantire la libertà dei beni ceduti da pesi, censi, servitù passive, livelli, ipoteche, diritti colonici, trascrizioni passive, e vincoli pregiudiziali, obbligandosi a rilevare e difendere il Comune in ogni caso di evizione o molestia a norma di legge.
10.4L’atto di cessione dovrà essere stipulato entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta di una delle parti e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui il certificato di collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione viene approvato, espressamente o tacitamente, ai sensi di legge.
Articolo 11
ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Il pagamento della quota degli oneri di urbanizzazione secondaria, interamente dovuti in quanto non ammessi a scomputo, avverrà all’atto del rilascio del permesso di costruire dell’edificio e verrà calcolato mediante l’applicazione delle tariffe approvate con deliberazione C.C. n.139 del 28.12.2006 revisionate degli eventuali aggiornamenti in vigore alla data di rilascio del permesso di costruire stesso: tariffa “A4” per la destinazione residenziale.
Articolo 12
MONETIZZAZIONE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
Il Lottizzante si impegna, in alternativa alla cessione di complessivi mq. 1896,00 di aree per urbanizzazione primaria e secondaria, calcolati in base ai criteri di cui all’art. 3.10 del “Regolamento sulle modalità di determinazione e versamento del contributo di cui al titolo VII della
L.R. 1/2005 e s.m.i.” approvato con deliberazione C.C. n. 139 del 28/12/2006, a corrispondere il loro controvalore, al momento del rilascio del permesso di costruire riguardante le opere di edilizia privata, determinato sulla base del prezzo unitario fissato nella suddetta delibera in €/mq 52,00 oltre a rivalutazione annua in base all’aumento Istat dal 28/12/2006 al momento della stipula della presente convenzione.
Articolo 13
VALIDITA’ DEL PIANO ATTUATIVO
Il piano attuativo ha validità di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di efficacia dello stesso, che interverrà a seguito di pubblicazione sul sito del Comune della relativa delibera di approvazione. L’efficacia del piano attuativo, della presente convenzione e dei successivi permessi a costruire, è subordinata all’ottenimento di eventuali autorizzazioni di altri Enti ove previsti per legge.
ARTICOLO 14 SANZIONI
Il Lottizzante si impegna, per sé e per i loro aventi causa, ad assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento anche parziale degli impegni previsti dalla presente convenzione; le sanzioni saranno pari al maggior valore determinatosi per il Lottizzante e per i loro aventi causa in forza del mancato adempimento, secondo una perizia effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale. Le spese peritali saranno a carico del Lottizzante. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia. In caso di cessione a terzi dei diritti ed obblighi sorgenti dalla presente convenzione, il Lottizzante sarà liberato dalla possibilità di essere assoggettato a sanzioni, solo una volta sostituita la fideiussione di cui al precedente art. 6 con quella dell’avente causa.
ARTICOLO 15
TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI OBBLIGHI DI CONVENZIONE
15.1Previo consenso del Comune è ammesso il subentro di terzi, in luogo del Lottizzante firmatario della presente convenzione, in parte o in tutti gli obblighi previsti dalla convenzione medesima.
15.2Il Lottizzante si impegna, in caso di eventuale trasferimento di diritti reali afferenti ai beni immobiliari oggetto della presente convenzione, a trasferire ai nuovi acquirenti tutti o parte degli impegni assunti con la presente convenzione. In ogni caso, per eventuali inadempienze, il Lottizzante sarà ritenuto responsabile solidalmente nei confronti del Comune a tutti gli effetti, fino a quando l’avente causa non sia autorizzato al subentro dal Comune, con sostituzione della fideiussione di cui all’art. 6 con una nuova, intestata al nuovo soggetto.
15.3Gli aventi causa del Lottizzante, a qualunque titolo, dovranno entro 6 (sei) mesi dal trasferimento rendere edotta l’Amministrazione Comunale indicando il proprio domicilio. Qualora il trapasso di proprietà avvenga “inter vivos”, tale obbligo spetta anche all’alienante.
ARTICOLO 16 RINUNZIA ALLA IPOTECA LEGALE
Il Comune autorizza la trascrizione della presente convenzione nei registri immobiliari con piena rinuncia all’ipoteca legale e con l’esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 17 SPESE
Tutte le spese inerenti, conseguenti e dipendenti dalla presente convenzione sono a carico del Lottizzante che se le assume.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.