Contract
CONTRATTO, TRAMITE SCRITTURA PRIVATA CON FIRME NON AUTENTICATE, TRA L'ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “X. XXXXXXX” DI CREMA E LA DITTA
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PER L’INSTALLAZIONE NEI LOCALI DELL’ISTITUTO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE E PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI
L’anno ( anno ) il ( giorno ) del mese di ( mese ) presso la sede dell’Istituto d’Istruzione “ G Galilei” di Crema.
Premesso che:
- il Consiglio di Istituto ha approvato l’installazione nei locali della Scuola di distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati;
- con determina del il Dirigente Scolastico ha autorizzato l’ indizione del bando di gara;
- in seguito a procedura di gara il servizio è stato affidato alla Ditta (Ditta fornitrice) ;
- l’Istituto con Determina del Dirigente Scolastico n. ................... del .............. ha espresso il proprio nulla osta all’installazione e all’allacciamento dei distributori automatici alla rete elettrica della scuola. Tutto ciò premesso
T R A
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “ X. Xxxxxxx” (CF 0000000000000), Prof. -----
………………………….., domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto, il quale interviene e stipula il presente atto, non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della scuola che rappresenta
E
Il Sig. ............................................ , nato a.................................. il ................................. residente a
................................ , via.................................. , il quale interviene in qualità di titolare/legale
rappresentante della ditta , che in seguito, per brevità, sarà chiamato anche
gestore (Codice fiscale ......................................., P.IVA );
Si stipula e si conviene quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “X. Xxxxxxx” autorizza la Ditta
................................. ad installare e gestire nei xxxxxx xxxxx xxxxxx x.00 (xxxxxxxxxx) distributori automatici di bevande calde, fredde e prodotti alimentari. Non è consentito il subappalto, nemmeno parziale, del servizio oggetto del presente contratto
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata del servizio è di anni 5 (cinque) dal 01/09/2017 e termine il 31/08/2022, a meno che non intervenga disdetta scritta da una delle parti. L’autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento, senza particolari formalità e senza oneri per la scuola, oltre che nei casi previsti dal successivo art.5, qualora intervengano disposizioni di legge o superiori (o anche regolamenti o norme commerciali o igienico-sanitarie), contrarie alla permanenza delle macchine e alla vendita di generi di ristoro all’interno della scuola.
Indipendentemente dai casi previsti nel presente contratto, l’Istituto ha diritto di promuovere, nel modo
e nelle forme previste dalla legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni:
• per abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;
• per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali, ovvero al mancato rispetto di quanto indicato nel bando di gara;
• per ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio;
• per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del gestore o del personale adibito al servizio;
• quando la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e in caso di fallimento;
• per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile (risolubilità del contratto per inadempimento);
• perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività;
• perdita della capacità giuridica;
• mancato o ritardato pagamento del contributo annuo;
• per quanto previsto nel bando di gara e nell’annesso capitolato;
• è inoltre prevista, per sopraggiunti motivi condivisi dalle due parti, la risoluzione consensuale del presente contratto: le proposte di disdetta devono pervenire in forma scritta entro il mese di ottobre dell’anno.
ART. 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE
Con la stipula del presente atto il gestore si obbliga ad assumere a proprio carico e responsabilità:
1. la dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico-sanitarie di legge;
2. gli oneri relativi all’installazione, alla sicurezza degli impianti, alla manutenzione delle macchine;
3. la pulizia degli ambienti di pertinenza delle macchine;
4. l’impegno a gestire le macchine con proprio personale munito di libretto sanitario e di cartellino di riconoscimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di lavoro;
5. le responsabilità relative a danni che potessero derivare alla scuola o a terzi per il cattivo funzionamento delle macchine o degli impianti;
6. qualsiasi responsabilità o colpa per danni, anche gravi, che dovessero essere arrecati alle macchine, involontariamente dall’utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore notturne;
7. la copertura assicurativa dei distributori automatici, a carico del gestore, per danni, anche gravi, che dovessero essere arrecati involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore notturne;
8. la fornitura di prodotti di prima qualità, con tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle scorte;
9. la fornitura delle attrezzature fisse e/o mobili necessarie, adeguatamente dimensionate rispetto alle richieste degli utenti, per lo svolgimento del servizio, provvedendo alla loro istallazione, manutenzione e/o sostituzione quando necessaria, senza oneri per l‘Istituzione Scolastica.
Il gestore si impegna inoltre:
• a garantire che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienicosanitarie vigenti;
• ad effettuare rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature
atta a garantire un’ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori;
• a rimuovere, a proprie spese, a termine del contratto i macchinari istallati, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del contratto, previo accordo con la Dirigenza dell‘Istituto;
• ad osservare ogni e qualsiasi disposizione del Dirigente Scolastico circa gli orari e i tempi di erogazione del servizio e le modalità e i tempi di accesso del personale della ditta nei locali della scuola per il caricamento, la pulizia e la manutenzione delle macchine;
• a garantire la freschezza e l’igienicità dei prodotti e a non variare, senza l’autorizzazione del Consiglio di Istituto, la tipologia, la qualità, la grammatura e i prezzi offerti ed accettati in sede di gara;
• a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle conseguenti alla applicazione del D.Lgs. n.81/2008.
L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all’espletamento del servizio, derivassero all’istituto o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico del gestore.
ART. 4 - ASSICURAZIONE
Il gestore, all’inizio dell’attività dovrà essere in possesso di una polizza di assicurazione stipulata con una compagnia di rilevanza nazionale non inferiore a €. 2.600.000,00 per danni dovuti all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, che dovessero verificarsi all’Istituto e/o a terzi, cose e persone. Copia della polizza va presentata prima della stipula del contratto.
ART. 5 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI
Le quantità e le caratteristiche tecniche devono essere quelle di seguito riassunte:
- Distributori di Bevande fredde
- Distributori di bevande calde
- Distributori di snack e merende
Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti con l’inserimento di monete. Le macchine devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia. I distributori automatici potranno essere singoli o combinati e dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge.
Ogni distributore dovrà:
- essere conforme , per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia e con quanto disposto dal DLgs 81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 ( norme particolari di sicurezza per i distributori automatici);
- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
- essere munito di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta (da 0,05 centesimi a 2 euro ) o in alternativa erogare il resto in moneta o preferibilmente possedere entrambe le soluzioni e prevedere un cambiamonete anche per le banconote in ogni sede;
- segnalare chiaramente l’eventuale assenza di moneta per il resto;
- segnalare chiaramente l’eventuale indisponibilità del prodotto;
- riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione sociale della ditta concessionaria del servizio ed il suo recapito telefonico e fax, nonché il nominativo
del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non sottoposto a contaminazioni;
- essere sollevato dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante ed adiacente;
- essere di facile pulizia e disinfettabile sia all’interno che all’esterno, tale da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti.
I distributori dovranno essere installati entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione, che sarà disposta con determina dal DS previa delibera del C.I.
ART 6 – QUALITA’
Le macchine distributrici dovranno consentire l’erogazione di:
a) bevande calde da colazione quali caffè, the, latte, cappuccino, orzo e cioccolato, ecc.;
b) bevande fredde in lattina, bottigliette PET o tetrapak (bevande analcoliche, bibite, acqua, succhi di frutta;
c) prodotti nutrizionalmente corretti snack dolci/salati;
d) biscotti e crachers senza glutine, snack biologici ed equosolidali, yogurt.
Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, delle marche conosciute a livello nazionale. I prodotti dovranno essere nazionali o di ambito CEE o comunque DOP, IGT, IGP, produzioni biologiche garantite e certificate. La composizione dei prodotti messi in vendita deve essere dichiarata ed esposta al pubblico. E’ fatto divieto per il gestore di vendere alcolici e superalcolici a tutti gli utenti.
ART. 7 - CORRISPETTIVO ANNUO
Il gestore verserà all’ Istituto per ogni anno di durata del contratto, il seguente corrispettivo annuo
:…………………………………;
I versamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite bonifico bancario (a: Istituto d’Istruzione Superiore “ X. Xxxxxxx ” di Crema, Banca popolare di Crema – Ag. XX settembre; IBAN: XX00X0000000000000000000000:) indicando come causale “contributo distributori bevande anno…….”.
Per l'avvio del contratto i versamenti dovranno avvenire contestualmente al completamento della documentazione necessaria per l'avvio dell'attività.
Per gli anni scolastici successivi, i versamenti dovranno essere effettuati ad inizio anno scolastico e comunque entro e non oltre il 30 novembre.
Il gestore si impegna a versare all’Amministrazione Provinciale di Cremona per i consumi di energia elettrica, acqua ed altre eventuali forniture la somma di €…………………… quantificato in base alle schede tecniche dei distributori secondo le modalità indicate dall’Ente Provincia.
ART. 8 - CONTROLLI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZE
La gestione dei servizi potrà essere soggetta a controlli periodici da parte del Dirigente Scolastico, del
D.S.G.A. o di una eventuale Commissione nominata dal Consiglio d’Istituto. In caso di esito negativo di un’azione di controllo, il Dirigente Scolastico o il D.S.G.A. contesteranno per iscritto il fatto al gestore. Il concessionario si uniformerà alla prescrizione ricevuta, entro tre giorni dalla notifica.
Oltre che nei casi previsti dall'art.2, l’autorizzazione sarà revocata con effetto immediato anche nel caso
di inosservanza da parte del Gestore o del suo personale delle norme igienico-sanitarie previste dalla legge od anche di una sola delle clausole del presente contratto.
ART. 9 - SPESE
Tutte le eventuali spese inerenti o conseguenti alla stipula del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del Gestore. In caso di contenzioso il Foro competente è quello di Crema.
Per l'atipicità del contratto, non è prevista evidenziazione di costi per la sicurezza, che sono a totale carico del gestore.
ART. 10 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA – VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
Preso atto che le azioni d’interferenza da parte della Ditta appaltatrice sono di modesta entità e comunque tali da non alterare gli equilibri lavorativi ed organizzativi della scuola, si ritiene che tra soggetto appaltante e soggetto appaltatore le misure di prevenzione e protezione stabilite qui di seguito siano sufficienti a non alterare il grado di sicurezza generale dell’istituto, ed in particolare:
• La collocazione dei distributori verrà effettuata evitando intralci significativi alle vie di
esodo o occultamento estintori, idranti, cassette di primo soccorso, o altri presidi di emergenza.
• Le vie di esodo saranno impegnate per breve tempo (quello strettamente necessario per le operazioni di carico-scarico) e comunque in caso di emergenza la ditta le libererà in modo sollecito.
• Le operazioni di istallazione verranno effettuate in momenti, concordati con i responsabili di scuola, con basso afflusso di studenti, cioè al di fuori del normale orario delle lezioni (o nei periodi non di regolare lezione).
• Le operazioni di manutenzione e di rifornimento potranno avvenire anche durante l'orario di lezione,evitando però gli orari di massimo affollamento dei corridoi (ora di inizio lezioni mattutine,intervallo, ora di chiusura lezioni mattutine).
• Il Dirigente darà indicazioni ai collaboratori Scolastici in merito alla prevenzione e segnalazione di eventuali comportamenti pericolosi degli utenti.
• Il gestore fornirà un elenco degli operatori incaricati per le operazioni di manutenzione e rifornimento, che dovranno essere facilmente identificabili.
• Per eventuali operazioni di istallazione o manutenzione complessa, che richiedano manovre potenzialmente pericolose, gli operatori del gestore informeranno la scuola, che darà indicazioni al personale scolastico per garantire il necessario isolamento tra l'area dei lavori e gli spazi di transito di studenti e personale.
• Relativamente alla sicurezza igienico sanitaria il gestore si impegna al rispetto di tutti gli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP.
• Il gestore si impegna ad effettuare regolare manutenzione sia dal punto di vista funzionale (elettromeccanico) sia dal punto di vista igienico-sanitario.
• Il gestore si incarica di fornire ai propri operatori i DPI eventualmente necessari, nonché le necessarie indicazioni in materia di sicurezza.
• Qualora, per qualsiasi motivo, il gestore non sia in grado di rinnovare i prodotti eliminando quelli scaduti, informerà la scuola, che provvederà a far apporre sulle macchine avvisi di “NON UTILIZZARE-FUORI SERVIZIO”.
I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze possono quindi essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali , pertanto i costi relativi al rischio interferenze sono da ritenersi nulli.
ART 11. – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Tutto quanto previsto nel bando e nel capitolato di gara fa parte integrante del presente contratto.
Il legale Rappresentante Il Dirigente Scolastico (Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) (Prof )