PREMESSA
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxx
Tel. 00 00 0000 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Direzione Approvvigionamenti e Logistica
Prot. n. 2018/1287899
Determina a contrarre n. 18 del 13 marzo 2018
Oggetto: Proroga dei contratti “TF4” stipulati con Telecom Italia S.p.A. dall’ex Equitalia Sud S.p.A. (CIG 43632446D9) e dall’ex Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C) e del contratto stipulato con Fastweb S.p.A. dall’ex Equitalia S.p.A. (CIG 6383967838) - Determina a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D. Lgs.163/2006.
PREMESSA
A decorrere dall’anno 2012, le Società del Gruppo Equitalia (oggi Agenzia delle entrate–Riscossione subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017) hanno aderito alla Convenzione “Telefonia fissa e connettivita' IP 4”, attiva su Consip dal 15/09/2011 al 15/09/2015.
In particolare, a seguito dell’adesione alla suddetta Convenzione, sono stati stipulati con gli aggiudicatari Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A. i seguenti contratti esecutivi:
− Contratto “TF4” (CIG 43632446D9) – linee analogiche “RTG” e linee ISDN utilizzate per il funzionamento di alcuni sistemi di sicurezza e/o allarme interfacciati alla rete fissa (es. combinatori telefonici per sistemi antintrusione, sistemi di allarme per ascensori), ubicati nel perimetro di riferimento dell’ex Equitalia Sud S.p.A. - stipulato con Telecom Italia S.p.A. dall’ex Equitalia Sud
S.p.A. – con scadenza al 15/09/2015;
− Contratto “TF4” (CIG 593580908C) – funzionamento del numero verde di Gruppo utilizzato nell’ambito del servizio di Contact Center dedicato agli Enti e delle linee analogiche “RTG” e linee ISDN utilizzate per il funzionamento di alcuni sistemi di sicurezza e/o allarme interfacciati alla rete fissa (es. combinatori telefonici per sistemi antintrusione, sistemi di allarme per ascensori), ubicati presso le restanti sedi del Gruppo Equitalia (oggi Agenzia delle entrate–Riscossione) - stipulato con Telecom Italia S.p.A. dall’ex Equitalia S.p.A., con scadenza al 15/09/2015;
− Contratto “TF4” (CIG 5202175A9B) - funzionamento del numero verde utilizzato nell’ambito del servizio di Contact Center dedicato ai contribuenti, numero verde per il servizio “RID” dedicato all’ordine dei giornalisti della regione Lombardia, numero verde ex “Taxtel” dedicato ai servizi di pagamento “on line” (ed in precedenza al pagamento del canone RAI), infrastrutture “comuni” per la gestione centralizzata del traffico verso la Rete telefonica Pubblica (linee primarie e secondarie di backup, dimensionate opportunamente per garantire il servizio a tutti i dipendenti dell’ex Equitalia) - stipulato con Fastweb S.P.A. dall’ex Equitalia S.p.A., con scadenza al 15/09/2015.
Attesa la necessità di garantire la continuità dei suddetti servizi, il Consiglio di Amministrazione di Equitalia
S.p.A. (oggi Agenzia delle entrate–Riscossione), con delibera del 22/07/2015, nelle more dell’attivazione dell’Accordo Quadro “Telefonia Fissa 5” – iniziativa pubblicata da Consip in data 02/02/2015 - autorizzava i seguenti interventi:
− proroga temporale della durata di 12 mesi (ovvero fino al 15/09/2016) del Contratto “TF4” - CIG 43632446D9 e del Contratto “TF4” - CIG 593580908C, entrambi stipulati con Telecom Italia S.p.A., in ragione del residuo di spesa disponibile;
− emissione, in adesione alla Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettivita' IP 4”, di un nuovo contratto esecutivo (CIG 6383961838) con massimale di spesa pari ad euro 295.395,30 oltre IVA, a copertura del fabbisogno relativo al periodo 16/09/2015 – 15/09/2016, per i servizi erogati da Fastweb S.p.A..
Attesa la perdurante indisponibilità dell’Accordo Quadro Consip “Telefonia Fissa 5” – la cui previsione di stipula e conseguente attivazione era stata spostata a Dicembre 2016 (informazione tratta dal sito Xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nonché comunicata alla Direzione Approvvigionamenti e Logistica di Equitalia S.p.A. a mezzo posta elettronica in data 3 agosto 2016), il Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A. (oggi Agenzia delle entrate–Riscossione), con delibera del 26 luglio 2016 autorizzava la sottoscrizione di un’ulteriore proroga temporale, in ragione del residuo di spesa disponibile per i seguenti contratti:
− dei Contratti “TF4” stipulati con Telecom Italia S.p.A. dall’ex Equitalia Sud S.p.A. (CIG 43632446D9) e dall’ex Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C), sino al 15/03/2017;
− del Contratto “TF4” (CIG 6383967838) stipulato con Fastweb S.p.A. dall’ex Equitalia S.p.A. sino al 15/03/2017.
Con delibera del 22/02/2017, il Consiglio di Amministrazione di Equitalia S.p.A. (oggi Agenzia delle entrate– Riscossione), “ferma restando la facoltà di recesso unilaterale anticipato senza oneri per il Gruppo Equitalia, da attivare con un preavviso minimo di 30 giorni, per consentire, in caso di preventiva
disponibilità della nuova Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5”, la migrazione dei servizi al nuovo fornitore”, autorizzava un’ulteriore proroga:
• per i contratti “TF4” stipulati con Telecom Italia S.p.A. dall’ex Equitalia Sud S.p.A. (CIG 43632446D9) e dall’ex Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C), della durata di 6 mesi, con nuova scadenza al 15 settembre 2017, senza ulteriori impegni di spesa a carico della Società;
• per il contratto stipulato dall’ex Equitalia S.p.A. con Fastweb S.P.A. (CIG 6383967838), della durata di 6 mesi, con nuova scadenza al 15 settembre 2017 e un ulteriore impegno massimo di spesa pari a € 61.809,00 oltre IVA, di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenti.
Poiché, infine, alla vigilia della scadenza contrattuale del 15/09/2017, la nuova Convenzione Consip “Telefonia Fissa 5” non era stata ancora attivata, è stata autorizzata, con Determina nr.27 del 31 luglio 2017 del Responsabile della Direzione Approvvigionamenti e Logistica, un’altra proroga:
• dei contratti “TF4” stipulati con Telecom Italia S.p.A. dall’ex Equitalia Sud S.p.A. (CIG 43632446D9) e dall’ex Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C), della durata di 6 mesi, con nuova scadenza al 15 marzo 2018, senza ulteriori impegni di spesa a carico di Agenzia delle entrate-Riscossione;
• del contratto stipulato dall’ex Equitalia S.p.A. con Fastweb S.P.A. (CIG 6383967838), della durata di 6 mesi, con nuova scadenza al 15 marzo 2018 e un ulteriore impegno massimo di spesa pari a € 68.299,20 oltre IVA, di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenti.
Con le RDA 2018/0000-0000-0000 trasmesse dal Settore Esercizio Sistemi ICT di Agenzia delle entrate– Riscossione è stato evidenziato il fabbisogno dei servizi in oggetto per un ulteriore periodo di 6 mesi, attesa l’indisponibilità del nuovo Accordo Quadro Consip “Telefonia Fissa 5”, pubblicato in data 02/02/2015 ed aggiudicata in data 27/03/2017, ma non ancora attivo a causa del contenzioso incardinato da Telecom Italia S.p.A. innanzi al Tar Lazio prima e al Consiglio di Stato poi, avverso il provvedimento di aggiudicazione emesso da Consip S.p.A. (informazioni tratte dal sito istituzionale del Consiglio di Stato – dal quale risulta fissata l’udienza pubblica del 14/06/2018 per la discussione del ricorso in appello – e dal sito Xxxxxxxxxxxxxxx.xx – nel quale risulta indicata, quale data prevista per l’attivazione della Convenzione “TF5”, il 29/03/2018).
Come descritto dettagliatamente nel progetto tecnico redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.L.gs.50/2016, trasmesso dal Settore richiedente, in merito ai contratti stipulati dall’ ex Equitalia S.p.A. e dall’ex Equitalia Sud S.p.A. con il fornitore Telecom Italia S.p.A., la situazione attuale è indicata nella seguente tabella:
Per il contratto esecutivo “TF4” (CIG 43632446D9) stipulato dall’ex Equitalia Sud S.p.A. (ora Agenzia delle entrate–Riscossione) il consumo consuntivato al 31/01/2018 è pari a € 22.709,06.
La spesa media mensile sostenuta nel corso del semestre agosto 2017- gennaio 2018 - è pari a circa € 100,00.
Per il contratto esecutivo “TF4” (CIG 593580908C), stipulato dall’ex Equitalia S.p.A. (ora Agenzia delle entrate–Riscossione) il consumo consuntivato al 31/01/2018 è pari a € 45.740,15.
La spesa media mensile sostenuta nel corso del semestre agosto 2017- gennaio 2018 - è pari a € 999,13.
In considerazione delle suddette spese medie mensili rilevate, si determinano le seguenti previsioni dei consumi attesi fino al alla data del 15/03/2018 mediante proiezione lineare degli stessi consumi:
Inoltre, poiché a far data dal 01/01/2018, Agenzia delle entrate–Riscossione ha cessato l’erogazione dei servizi su rete fissa ai dipendenti-utenti di Equitalia Giustizia S.p.A., in quanto è subentrata SOGEI S.p.A., per i contratti in parola, occorre rideterminare le previsioni relative ai residui contrattuali alla data del 16/03/2018, in considerazione del venir meno dei fabbisogni degli utenti di Equitalia Giustizia S.p.A.:
• contratto esecutivo stipulato dall’ex Equitalia Sud S.p.A., ora Agenzia delle entrate-Riscossione: € 338.969,69;
• contratto esecutivo stipulato dall’ex Equitalia S.p.A., ora Agenzia delle entrate-Riscossione: € 78.260,72.
Si precisa che il consumo di tali residui non è vincolante nei confronti del fornitore, al quale, al momento della chiusura del contratto, spetterà il pagamento dei soli servizi effettivamente erogati.
Con specifico riferimento al contratto stipulato dall’ ex Equitalia Sud S.p.A. (ora Agenzia delle entrate– Riscossione) si sono verificati alcuni eventi di seguito indicati che hanno comportato quasi l’azzeramento del consumo consuntivato, rispetto a quello inizialmente previsto:
• centralizzazione del servizio di Contact Center, con attivazione del numero verde unico di Gruppo dedicato ai contribuenti, ricompreso nel contratto esecutivo stipulato dall’ ex Equitalia S.p.A. con Fastweb S.p.A. e conseguente notevole riduzione del traffico in entrata sui numeri verdi originariamente attivati in ambito ex Equitalia Sud S.p.A.;
• dismissione di centrali telefoniche locali, ed annesse linee telefoniche, presso sedi/sportelli ove in precedenza il carrier Fastweb non aveva potuto attivare il servizio “Voice over IP” a causa della realizzazione in corso d’opera, di alcuni impianti di cablaggio programmati nell’ambito del “piano sportelli 2012”;
• dismissione di linee telefoniche per chiusura sedi/sportelli e/o per dismissione di sistemi di allarme interfacciati alla rete fissa.
Relativamente al contratto stipulato dall’ex Equitalia S.p.A. (ora Agenzia delle entrate–Riscossione) si segnala che, a valle della stipula del contratto, si sono verificati i seguenti principali eventi che hanno determinato la riduzione dei consumi consuntivati rispetto a quelli inizialmente previsti:
• dismissione di alcuni numeri verdi, non più necessari a valle della centralizzazione del servizio di Contact Center dedicato ai contribuenti;
• dismissione progressiva di linee telefoniche per chiusura sedi/sportelli e/o per dismissione di sistemi di allarme collegati alla rete fissa, effettuata peraltro anche nel corso del periodo ottobre 2017 – gennaio 2018.
Relativamente al contratto esecutivo “TF4” - CIG 6383967838 stipulato con Fastweb S.p.A., la situazione contabile è la seguente:.
Il consumo consuntivato al 31/01/2018 è pari a € 438.372,78.
Si segnala al riguardo che nel corso dell’ultimo quadrimestre del 2017 sono stati definitivamente dismessi i seguenti servizi, come da indicazioni ricevute dal cliente interno:
• numero verde dedicato al Contact Center Contribuenti - in precedenza era stato attivato specifico messaggio di cortesia e commutazione automatica verso il numero nero 060101;
• numero verde dedicato all’Ordine dei giornalisti della Lombardia.
La spesa media mensile sostenuta nel corso del semestre agosto 2017- gennaio 2018 è pari a € 11.249,87.
Poiché a far data dal 01/01/2018, Agenzia delle entrate–Riscossione ha cessato l’erogazione dei servizi su rete fissa ai dipendenti-utenti di Equitalia Giustizia S.p.A., in quanto è subentrata SOGEI SpA, e la spesa media mensile rilevata per detti consumi nel periodo agosto 2017-gennaio 2018 risulta pari a € 234,86, considerando per il periodo 01/02/2018 - 15/03/2018 la spesa media mensile al netto dei consumi di Equitalia Giustizia S.p.A., pari a € 11.015,01, si determina la seguente previsionedi spesa al termine del contratto:
Pertanto, nel corso dell’intera durata contrattuale, si stima una spesa complessiva di circa € 454.895,30, che determina una previsione di residuo contrattuale, al 16/03/2018, pari a € 9.135,34.
L’iniziativa non risulta pianificata in quanto nel Master Plan Acquisti è prevista l’iniziativa n. 2018.13.1.I- Servizi di Telefonia fissa, massimale di spesa pari € 759.200,00, durata di 48 mesi, in adesione alla nuova Convenzione Consip “TF5”, Convenzione, come sopra specificato, non ancora attiva.
La spesa è completamente imputabile al budget dell’anno in corso ed il responsabile ne ha verificato la disponibilità.
CONSIDERAZIONI
A far data dal 1 luglio 2017, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, Agenzia delle entrate-Riscossione “…subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1…”.
Sempre ai sensi della norma sopra citata, entro la stessa data “le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze.
Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di Ente pubblico economico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza di quanto chiarito dall’Anac con comunicato dell’11 maggio 2016.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
I servizi in oggetto rientrano, ai sensi dell’art.1, comma 7, del D.L.95/2012, convertito nella Legge n.135/2012, tra le categorie merceologiche per il cui affidamento “le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di:
❖ approvvigionarsi attraverso le Convenzioni e gli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento;
ovvero
❖ esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.
L’obbligo di approvvigionarsi tramite Consip, tuttavia, presuppone la disponibilità della relativa Convenzione e/o Accordo Quadro.
Allo stato, la gara bandita da Consip S.p.A. per la “Conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto i servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Affidamento di una Convenzione ex art. 26 della L. 488/1999 a favore del primo classificato dell’Accordo Quadro”, è stata aggiudicata ma la Convenzione non è stata ancora attivata.
Da quanto risulta dal sito istituzionale “Xxxxxxxxxxxxxxx.xx”, la data prevista per l’attivazione della Convenzione “TF5” è il 29/03/2018.
In vista della scadenza dei contratti esecutivi stipulati in adesione alla Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettivita' IP 4”, e nelle more dell’attivazione dell’Accordo Quadro Consip “Telefonia Fissa 5”, si rende necessario prorogare di ulteriori 6 mesi i contratti stessi, dal 16/03/2018 al 15/09/2018, in ragione delle seguenti considerazioni:
✓ gli attuali impianti e servizi di telefonia fissa assicurano:
- la gestione centralizzata del traffico verso la Rete Telefonica Pubblica (linee primarie e secondarie di backup, dimensionate opportunamente per garantire il servizio a tutti i dipendenti di Agenzia delle entrate-Riscossione);
- il funzionamento dei numeri verdi dell’Ente;
- il funzionamento di alcuni sistemi di sicurezza e/o di allarme interfacciati alla rete fissa (es. combinatori telefonici per sistemi antintrusione, sistemi di allarme per ascensori, sistemi di videosorveglianza), distribuiti sul territorio nazionale;
✓ il corretto e continuo funzionamento di tali asset è fattore abilitante e critico di successo per ogni servizio erogato dall’Ente, sia interno sia esternalizzato;
✓ il periodo massimo complessivo occorrente per l’attivazione del contratto esecutivo nell’ambito della nuova Convenzione “TF5”, nonché per la migrazione dei servizi esistenti è stimato dalla stessa Consip sino ad un massimo di 12 mesi;
✓ non sono trascurabili le difficoltà legate all’eventuale indizione di autonome procedure di gara, determinate dal problema per la Stazione appaltante di individuare i prezzi di riferimento idonei a garantire “corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali di committenza regionali”, come richiesto dal citato art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012;
✓ il ricorso ad autonome procedure acquisitive, infine, non potrebbe in alcun modo prescindere dal rispetto delle disposizioni del codice dei contratti e delle tempistiche ivi previste che risultano incompatibili con la scadenza dei servizi di telefonia fissa prevista per il 15/03/2018;
✓ Il Consiglio di Stato ha fissato l’udienza pubblica per la discussione del ricorso in appello al 14/06/2018.
Pertanto, in considerazione dei tempi stimati per il perfezionamento della nuova Convenzione Consip, si configura la necessità - per ragioni non imputabili alla Stazione appaltante - di ricorrere alla c.d. “proroga tecnica” dei servizi in argomento, che, come noto, è istituto che costituisce un’eccezionale deroga alle disposizioni normative ordinarie in materia di affidamento di contratti pubblici, essendo consentito, esclusivamente, al ricorrere di particolari condizioni.
La proroga tecnica, come chiarito sia dall’ANAC sia dalla giurisprudenza amministrativa, è un istituto di natura eccezionale che trova la propria ratio nell’esigenza indefettibile dell’amministrazione di garantire la continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost).
In particolare, detta proroga è prefigurabile allorché l’Amministrazione, a causa di un imprevisto prolungamento dell’iter di una gara tempestivamente bandita e dell’esigenza di garantire comunque il servizio nella more della conclusione della procedura stessa, prolunghi - oltre la naturale scadenza - il contratto in essere fino all’individuazione del nuovo contraente: ed invero, lo spostamento in avanti del termine contrattuale deve essere causato da fattori del tutto limitati (cfr. CdS, Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R., Milano, Sez. I, n. 251/2012), che non coinvolgano la responsabilità dell’amministrazione aggiudicatrice, laddove vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (cfr., ex multis, CdS, Sez. V, n. 2882/2009). In tal senso, la mancata aggiudicazione della nuova Convenzione “Telefonia Fissa 5” originariamente fissata al 15 settembre 2015 e l’obbligo di approvvigionamento di tali beni, attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ai sensi dall’articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, possono essere considerati a tutti gli effetti quali fattori del tutto indipendenti dalla responsabilità di Agenzia delle entrate – Riscossione.
Rinvenendosene i presupposti, per una possibile quantificazione della durata della proroga occorre osservare come già l’art. 23 della Legge 18 aprile 2005, n. 62, originariamente consentisse, per i soli contratti “già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge”, la proroga degli stessi a condizione che “non superi comunque i sei mesi”.
Al di fuori di tale previsione, ovvero per tutti i contratti in scadenza successivamente al periodo ivi indicato, le pronunce ANAC e la giurisprudenza sopra richiamata, ravvisando un principio di riferimento nella norma di cui all’art. 23 della Legge n. 62/2005, hanno riconosciuto la possibilità, in via del tutto eccezionale e ricorrendo le medesime circostanze, di disporre proroghe “tecniche” per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara prontamente avviata, non indicando tuttavia una durata massima.
Per prassi generale, può ritenersi che, laddove una procedura di gara sia stata tempestivamente avviata e non siano sopravvenuti eventi eccezionali, il termine di sei mesi sia, comunque, sufficiente per addivenire alla conclusione della procedura. Diversamente, qualora si verifichino eventi imprevedibili di natura eccezionale (quali, ad esempio, l’avvio di complessi subprocedimenti o la instaurazione di contenziosi giudiziali di particolare rilevanza) la proroga potrebbe essere ammissibile anche se disposta per un termine superiore a sei mesi, se non è comprimibile entro detto periodo il tempo ritenuto “strettamente necessario” alla conclusione della procedura avviata (sempre in ottemperanza ai principi generali di continuità e di buon andamento dell’attività amministrativa: art.97 Cost.).
La soluzione proposta, in ragione delle argomentazioni addotte nel progetto tecnico del Settore Esercizio Sistemi ICT, nonché dell’obiettiva impossibilità tecnica di avviare un’autonoma procedura di gara attesa l’assenza dei necessari elementi per determinare la misura della base d’asta e dunque la legittimità della procedura stessa, risulta lo strumento più idoneo a consentire la continuità operativa necessaria per il corretto svolgimento dei servizi di telefonia fissa ed è coerente e conforme alle disposizioni normative di riferimento e in particolare alla disciplina in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010, applicabili ratione temporis, nonché D.Lgs. 50/2016).
Alla luce di quanto sopra, nelle more dell’attivazione della Convenzione “TF5”da parte di Consip finalizzata alla “Conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto i servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Affidamento di una Convenzione ex art. 26 della L. 488/1999 a favore del primo classificato dell’Accordo Quadro”, risultano sussistere i presupposti per poter procedere alla proroga, agli stessi patti, prezzi e condizioni:
− dei Contratti “TF4” stipulati con Telecom Italia S.p.A. dall’ex Equitalia Sud S.p.A. (CIG 43632446D9) e dall’ex Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C), sino al 15/09/2018, senza ulteriori incrementi di spesa, in
quanto l’importo stimato dei servizi per il periodo considerato, alle stesse condizioni dei contratti vigenti, è coperto interamente dai residui non spesi alla scadenza del 15/03/2018;
− del Contratto “TF4” (CIG 6383967838) stipulato con Fastweb S.p.A. sino al 15/09/2018, per un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 56.954,74 oltre IVA di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenti.
Nelle suddette proroghe sarà prevista la facoltà di recesso, anche parziale, da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, in caso di aggiudicazione della procedura Consip in corso.
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA
• Viste le RDA 2018/0000-0000-0000 e la documentazione ad esse allegata;
• sulla base dei poteri conferiti dal Presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con procura speciale del 5/7/2017, per atto del Notaio Xxxxx Xx Xxxx (Rep.n.42.979 Racc.n.24.477),
DISPONE
di procedere alla sottoscrizione della proroga:
− dei Contratti “TF4” stipulati con Telecom Italia S.p.A. dall’ex Equitalia Sud S.p.A. (CIG 43632446D9) e dall’ex Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C), sino al 15/09/2018;
− del Contratto “TF4” (CIG 6383967838) stipulato dall’ex Equitalia S.p.A. con Fastweb S.p.A. sino al 15/09/2018;
All’uopo stabilisce che:
− gli atti di proroga avranno durata di 6 mesi, dal 16/03/2018 al 15/09/2018;
− Agenzia delle entrate-Riscossione, senza il riconoscimento di indennizzo alcuno, si riserva la facoltà di recesso - anche parziale - in caso di aggiudicazione della procedura di gara bandita da Consip e finalizzata alla “Conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto i servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni. Affidamento di una Convenzione ex art. 26 della L. 488/1999 a favore del primo classificato dell’Accordo Quadro”, da esercitarsi con comunicazione al Fornitore con preavviso di almeno 30 giorni;
− per i Contratti “TF4” stipulati con Telecom Italia S.p.A. dall’ex Equitalia Sud S.p.A. (CIG 43632446D9) e dall’ex Equitalia S.p.A. (CIG 593580908C), l’importo della proroga è coperto interamente dal residuo non speso dell’importo contrattuale complessivo alla data del 15/03/2018, senza variazione, dunque, dell’importo massimo complessivo dei contratti stessi. Sulla scorta della spesa media mensile sostenuta nel corso dell’ultimo semestre, sono stati, infatti, calcolati i seguenti residui di spesa al 15/03/2018:
• Contratto esecutivo “TF4” (CIG 43632446D9) stipulato dall’ex Equitalia Sud S.p.A.: circa euro 338.969,69 oltre IVA;
• Contratto esecutivo “TF4” (CIG 593580908C), stipulato dall’ex Equitalia S.p.A.: circa euro 78.260,72, oltre IVA;
− per il Contratto “TF4” (CIG 6383967838) stipulato con Fastweb S.p.A. è previsto un impegno di spesa pari ad euro 56.954,74 oltre IVA, di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenti ;
− detti corrispettivi massimi non vincoleranno in alcun modo Agenzia delle entrate-Riscossione per la richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere e, di conseguenza, non determineranno il diritto dei Fornitori al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;
− il corrispettivo effettivo maturato dai Fornitori sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell’esecuzione;
− gli atti di proroga saranno firmati digitalmente;
− le prestazioni saranno eseguite alle medesime condizione di cui ai contratti originari;
− ai fini della sottoscrizione degli Atti di proroga, sarà acquisita una “garanzia definitiva” con le modalità di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 163/06, solo temporale per i contratti stipulati con telecom Italia S.p.A. e con integrazione dell’importo per quanto attiene il contratto sottoscritto con Fastweb S.p.A.;
− il Responsabile del Procedimento è Xxxx Xxxxxxx e il Direttore dell’esecuzione è Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx:
− Il Responsabile dell’Ufficio Acquisti Xxxxxx è delegato a sottoscrivere ed inviare ai competenti enti le richiesta di controllo circa il possesso dei requisiti di carattere generale in capo ai due fornitori.
Il Direttore Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx (firmato digitalmente)