ALLEGATO 5
ALLEGATO 5
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DECORO DEI CIMITERI CAPITOLINI, PER UN PERIODO DI 24 MESI
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 5
Articolo 2 Oggetto 7
Articolo 3 Durata 7
Articolo 4 Condizioni del servizio ed obbligazioni specifiche dell' Esecutore 8
Articolo 5 Responsabile del contratto e Direttore dell’esecuzione 10
Articolo 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 10
Articolo 7 Verifiche e controlli 11
Articolo 8 Corrispettivi 12
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti 13
Articolo 10 Penali 15
Articolo 11 Cauzione 17
Articolo 12 Riservatezza 19
Articolo 13 Risoluzione 20
Articolo 14 Recesso 20
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile 22
Articolo 16 Brevetti industriali e diritti d’autore 23
Articolo 17 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 23
Articolo 18 Subappalto 23
Articolo 19 Foro competente 25
Articolo 20 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 25
Articolo 21 Oneri fiscali e spese contrattuali 26
Articolo 22 Trasparenza 26
Articolo 23 Tracciabilità dei flussi finanziari 27
Articolo 24 Condizioni risolutive espresse 28
Articolo 25 Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale 28
Articolo 26 Codice Etico 29
Articolo 27 Clausola finale 29
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DECORO DEI CIMITERI CAPITOLINI, PER UN PERIODO DI 24 MESI.
TRA
AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Xxxxxxxx De La Barca n. 87 (00142), Italia, telefono n. 0000000, telefax n. 0651692540, X.X.x X. XXX 00000000000, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. n. 42 del 20 settembre (nel seguito, per brevità, anche “AMA”);
E
la , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. e C.F. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona di Amministratore unico, Sig. (nel seguito per brevità anche “Esecutore”);
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al
n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n.
(nel seguito per brevità anche “Esecutore”)
PREMESSO
a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dell’esecutore cui affidare il “Servizio di pulizia
e decoro dei Cimiteri Capitolini, per un periodo di 24 mesi”, attraverso una procedura aperta, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. del e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. del (nel seguito, per brevità, anche solo “Procedura” o “Gara”);
c) che l’Esecutore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Esecutore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, nonché nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati;
d) che l’Esecutore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) che l’Esecutore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale - ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro
= ( ) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali - ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
f) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti dell’Esecutore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) la documentazione della Procedura richiamata nelle premesse e, comunque, l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica), l’Allegato “C” (Offerta Economica) e l’Allegato “D” (Protocollo di legalità).
b) la dichiarazione del legale rappresentante dell’Esecutore posta in calce al presente atto.
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, nonché da quanto stabilito negli allegati del presente atto;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni queste di cui l’Esecutore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, e, in ogni caso, dalle disposizione aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prodotti da AMA prevarranno sugli atti e documenti tutti presentati dall’Esecutore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Esecutore, quest’ultimo rinuncia fin da ora a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
d) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
e) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
f) Esecutore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) di imprese risultato aggiudicatario della Procedura di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
g) Servizio: il servizio di pulizia e decoro dei Cimiteri Capitolini, urbani e suburbani secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico;
h) Parte: AMA o l’Esecutore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
i) Protocollo di legalità: il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato “D”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. AMA affida all’Esecutore, che accetta, l’esecuzione del Servizio, come meglio specificato e descritto nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
2. Con la stipula del presente Contratto l’Esecutore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA a fornire il Servizio ad un costo massimo complessivo pari ad Euro di cui Euro per oneri per la sicurezza.
3. Il Servizio deve essere eseguito secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio contenuti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati (Allegato “A”) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità determinata nel presente atto e relativi Allegati.
4. Il Servizio non è affidato all’Esecutore in via esclusiva, pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare lo stesso servizio anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Esecutore.
5. AMA S.p.A si riserva di richiedere all’Esecutore, nel corso della durata del Contratto, di incrementare o ridurre le attività oggetto del medesimo Contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale di cui al precedente comma 2, ai sensi dell’art. 11 del
X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
6. AMA S.p.A. si riserva altresì la facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da esercitarsi nel corso della durata del Contratto, per un ulteriore importo complessivo di spesa pari al 50% dell’importo di cui al precedente comma 2 e per una durata di 12 mesi.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino al completo esaurimento dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, nel
caso in cui, allo scadere del termine di cui al precedente comma 1, detto importo complessivo massimo di spesa, eventualmente incrementato ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2, non sia stato esaurito.
3. E’ vietato il rinnovo tacito del Contratto.
Articolo 4
Condizioni del servizio ed obbligazioni specifiche dell’Esecutore
1. Come meglio specificato nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), le attività oggetto del Servizio devono essere eseguite dall’Esecutore con le modalità e le cadenze indicate nel medesimo Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
2. L’esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, livelli di servizio e termini di cui al Capitolato Tecnico (Allegato “A”), da intendersi quali obbligazioni essenziali dell’Esecutore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Sono a carico dell’Esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
4. L’Esecutore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
5. In ogni caso, l’Esecutore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l’Esecutore non potrà, pertanto,
avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
7. L’Esecutore si impegna, espressamente, a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nel Contratto;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile del contratto;
f) a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. L’Esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
9. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, l’Esecutore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
10. L’Esecutore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. L’Esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
12. L’Esecutore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
13. L’Esecutore si impegna ad eseguire il Servizio in tutti i luoghi che verranno indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
14. In caso di inadempimento da parte dell’Esecutore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ..
Articolo 5
Responsabile del contratto e Direttore dell’esecuzione
1. L’Esecutore nomina quale “Responsabile del contratto” il proprio dipendente/dirigente Sig. , che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale dell'Esecutore verso AMA per la gestione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.
2. I recapiti del Responsabile del contratto sono i seguenti:
• numero telefono cellulare , numero telefono fisso e numero fax ;
• indirizzo e-mail ;
3. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente – che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione – in ordine alla gestione del presente Contratto, il proprio dipendente/dirigente Sig. , il quale rappresenta l’interfaccia di AMA nei confronti dell’Esecutore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto, anche ai sensi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 300 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
4. I recapiti del Direttore dell’Esecuzione sono quelli di seguito riportati:
• numero telefono fisso
.
e numero fax , indirizzo e-mail
Articolo 6
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Esecutore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Esecutore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si
limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. L’Esecutore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. L’Esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. L’Esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano l’Esecutore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione all’Esecutore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) all’Esecutore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita all’Esecutore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Esecutore si è posto in regola.
Articolo 7 Verifiche e controlli
1. Il Servizio e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposte a verifica e controllo da parte di AMA, come previsto altresì all’art. 11 del Capitolato Tecnico.
2. Tali verifiche e controlli saranno tese, tra l’altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, termini e livelli di servizio prescritti nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), ad accertare l’eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l’applicazione delle penali di cui oltre, nonché a controllare l’esattezza dei dati contenuti nella reportistica che l’Esecutore deve produrre ai sensi Capitolato Tecnico.
3. A tal fine l’Esecutore ha già presentato un proprio sistema di autocontrollo in sede di offerta sulla corretta applicazione delle procedure, dei tempi e piani di lavoro sulla base dei quali eseguire il servizio.
Articolo 8 Corrispettivi
1. Per l’esecuzione del Servizio e di ogni altra prestazione contrattuale la cui remunerazione è posta a carico di AMA, i corrispettivi dovuti all’Esecutore sono determinati in relazione alla percentuale di sconto offerta dall’Esecutore e contenuta nell’Offerta economica (Allegato C) applicata al prezzo posto a base di gara, depurato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e corrisposti sulla base di canoni mensili (i “Corrispettivi”); i Corrispettivi risultanti devono intendersi qui integralmente trascritti.
2. Per le prestazioni inerenti attività straordinarie e non prevedibili AMA potrà chiedere all’Esecutore specifico preventivo scritto; la prestazione sarà attivata solamente previa specifica approvazione del preventivo. Gli affidamenti non potranno superare Euro 370.125,00 oltre IVA secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico
3. I Corrispettivi determinati ai sensi dei precedenti comma 1 e 2 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento del Servizio e, comunque, ogni attività prevista dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e, ove migliorativa, dall’Offerta tecnica.
4. I corrispettivi si riferiscono al Servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali Corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Esecutore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei Corrispettivi contrattuali.
6. I Corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Esecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Esecutore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. AMA S.p.A. riconoscerà annualmente all’Esecutore l’aggiornamento dei Corrispettivi (i) secondo le modalità previste dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabili alla data di effettuazione dell’aggiornamento, ovvero (ii) in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei Corrispettivi di cui al precedente articolo 8, comma 1 sarà effettuato da AMA in favore dell’Esecutore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Contratto, con cadenza mensile posticipata.
2. Pertanto, l’Esecutore con cadenza mensile posticipata potrà emettere la fattura inerente alle attività la cui remunerazione è posta a carico di AMA effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente.
3. Ai fini del pagamento dei Corrispettivi, l’Esecutore deve presentare ad AMA, unitamente alle singole fatture, la documentazione relativa al sistema di autocontrollo relativo alle effettive attività prestate ed oggetto di fatturazione.
4. Ciascuna fattura emessa dall’Esecutore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice identificativo della gara) ed al numero degli Ordinativi di Servizio di riferimento, e dovrà essere intestata e spedita ad AMA.
5. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato all’Esecutore presso
Fil. di
.
, IBAN:
6. L’Esecutore dichiara e garantisce che il conto di cui al precedente comma 5 è “conto
dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.
7. (Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte dell’Esecutore) Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:
Sig. , Cod.Fisc. ruolo e poteri);
operante in qualità di (specificare
Sig. , nato a -, residente a , cod.fisc. operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
(Eventuale ed alternativa alla precedente, clausola da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte dell’Esecutore).
L’Esecutore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all’articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/2010.
8. AMA S.p.A., in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del
29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario AMA S.p.A. applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. In caso di ritardo nei pagamenti dei Corrispettivi, l’Esecutore avrà diritto agli interessi di mora in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l’Esecutore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora l’Esecutore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata all’Esecutore.
11. L’Esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di Gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto
riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
13. AMA si riserva di richiedere all’Esecutore, in corso di esecuzione del Contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
14. In caso di ritardo da parte dell’Esecutore nei pagamenti degli importi di cui al precedente comma 16, AMA avrà diritto agli interessi di mora in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nell’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
15. Sulle somme dovute da AMA all’Esecutore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale, per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto, ovvero per gli importi corrispondenti alla quota parte dei ricavi realizzati dall’Esecutore per l’esecuzione di attività la cui remunerazione è posta a carico dell’Utenza che deve essere retrocessa ad AMA, ma che l’Esecutore non ha corrisposto a quest’ultima.
Articolo 10 Penali
1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verificassero i seguenti inadempimenti da parte dell’Esecutore, AMA potrà applicare, in linea con quanto previsto all’art. 12 del Capitolato tecnico, le corrispondenti penali e l’Esecutore avrà inoltre l’obbligo di intervenire per ripristinare la corretta esecuzione delle attività, dalla data di comunicazione dell’inadempienza entro i termini di seguito riportati:
- Mancata prestazione di interventi con frequenza giornaliera, settimanale, bisettimanale e trisettimanale: obbligo di ripristino entro 24 ore;
- Mancata prestazione di interventi con frequenza mensile: obbligo di ripristino entro 3 giorni solari;
- Mancata prestazione di interventi con frequenza due volte al mese: obbligo di ripristino entro 3 giorni solari;
- Mancata prestazione di interventi con frequenza semestrale: obbligo di ripristino entro 5 giorni solari;
- Mancata prestazione di interventi con frequenza annuale: obbligo di ripristino entro 7 giorni solari.
2. Salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nell’ipotesi in cui l’Esecutore non intervenga per sanare gli inadempimenti di cui al precedente comma 1, l’Esecutore medesimo è tenuto a corrispondere ad AMA le seguenti penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
a) € 150,00 per ogni mancata esecuzione di ognuno degli interventi aventi frequenza giornaliera bisettimanale e trisettimanale;
b) € 250,00 per mancata esecuzione di ognuno degli interventi con frequenza settimanale;
c) € 1.000,00 per mancata esecuzione di ognuno degli interventi con frequenza bimestrale e mensile;
d) € 2.500,00 per mancata esecuzione di ognuno degli interventi con frequenza semestrale;
e) € 30.000,00 per mancata esecuzione di ognuno degli interventi con altra frequenza;
3. Salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nell’ipotesi in cui l’Esecutore risulti inadempiente all’obbligo di rispettare le seguenti condizioni di esecuzione del Servizio, l’Esecutore medesimo è tenuto a corrispondere ad AMA le seguenti penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
a) Mancata esposizione del tesserino di riconoscimento da parte del personale impiegato, comportamento non corretto degli operatori verso il personale AMA addetto al controllo e verso l’utenza: (per ogni singolo addetto) € 60,00 al giorno;
b) mancata comunicazione dei nominativi del personale stabilmente adibito al servizio: € 100,00, per ogni mancata comunicazione;
c) mancata comunicazione del nominativo del Responsabile con funzioni direttive o in caso di assenza senza sostituzione: € 100,00 al giorno;
d) mancata dotazione al personale in servizio di idonei indumenti da lavoro, nonché dispositivi di protezione individuale e mancata dotazione al personale in servizio di idonea attrezzatura da lavoro Corrispettivi € 100,00 al giorno.
4. Salva l’ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nell’ipotesi in cui l’Esecutore risulti inadempiente all’obbligo di fornitura di prodotti/materiali di consumo di cui oltre, l’Esecutore medesimo è tenuto a corrispondere ad AMA le seguenti penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno:
a) qualora, a seguito di sopralluogo ispettivo, sia registrata la mancata fornitura di sacchetti usa e getta o altro dispositivo igienico (es. carta igienica, sapone per le mani): € 50,00 per ogni carenza;
b) in caso di mancato utilizzo della spazzatrice per la pulizia dei Cimiteri capitolini:
€ 300,00, per ogni giorno di mancato utilizzo;
c) mancata consegna della scheda di auto rilevamento dietro richiesta della Direzione Lavori: € 100,00, per ogni giorno di ritardo, ovvero per la mancata consegna nel termine di quindici giorni delle schede all’Ufficio Direzione Lavoro;
d) mancata esecuzione di ogni intervento annuale di abbellimento cimiteriale: € 3.000,00;
5. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui al presente articolo, i sopra elencati inadempimenti posti in essere dall’Esecutore verranno contestati per iscritto da AMA all’Esecutore medesimo; a fronte delle menzionate contestazioni, l’Esecutore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di giorni 5 (cinque) a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano giunte nel termine dianzi indicato, saranno applicate all’Esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Esecutore a qualsiasi titolo, anche per i Corrispettivi contrattuali, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dall’Esecutore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
8. AMA potrà applicare all’Esecutore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; qualora tale limite fosse raggiunto, AMA potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
9. L’Esecutore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni nonché a risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 13.
Articolo 11 Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Esecutore con la stipula del presente atto, l’Esecutore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA pari ad Euro
( / ), costituita con
polizza n. emessa dalla , secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del AMA a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’ Esecutore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso l’Esecutore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell’Esecutore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità semestrale da AMA in caso di completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali e sempre che non via sia contestazione nel pagamento delle fatture relative al corrispettivo e alla documentazione a supporto delle fatture medesime.
5. In ogni caso, il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso
in forma scritta da AMA.
6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.
Articolo 12 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto l’Esecutore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che l’Esecutore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che l’Esecutore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato l’Esecutore a divulgare a specifici soggetti.
3. L’Esecutore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l’Esecutore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto all’Esecutore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui l’Esecutore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. L’Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di riservatezza.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 13 Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte dell’Esecutore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Esecutore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Esecutore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni del servizio ed obbligazioni specifiche dell’Esecutore), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 18 (Subappalto), 22 (Trasparenza), 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 25 (Obblighi legati al Protocollo di legalità del Gruppo Roma Capitale), 26 (Codice etico).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione prestata ovvero, ove non sia possibile escutere la cauzione, di applicare una penale di equivalente importo, nonché di agire nei confronti dell’Esecutore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dall’Esecutore,
imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 14 Recesso
1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata all’Esecutore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:
a) giusta causa,
b) mancato rinnovo da parte del Comune dell’affidamento del servizio ad AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o
soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell’Esecutore,
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro l’Esecutore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Esecutore;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 1, l’Esecutore ha diritto al pagamento da parte di AMA del Servizio effettivamente eseguito, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
4. Dalla data di efficacia del recesso, l’Esecutore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi l’Esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di AMA.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi 1 e 2, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi all’Esecutore con lettera raccomandata a.r.. Dalla data di efficacia del recesso, l’Esecutore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 4, che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6. In caso di recesso di AMA ai sensi del precedente comma 5, l’Esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non oltre il 2% (due per cento) del corrispettivo residuo; l’Esecutore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa, anche di natura risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso.
Articolo 15
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. L’Esecutore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. L’Esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto dell’Esecutore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, l’Esecutore dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Esecutore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’Esecutore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell’esecuzione della Fornitura oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 36 (trentasei) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro 1.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per AMA, e pertanto qualora l’Esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Esecutore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 16
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. L’Esecutore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, l’Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente l’Esecutore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 17
Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. Ai sensi dell’art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto espresso divieto all’Esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006.
Articolo 18 Subappalto
1. (da inserire se il subappalto è vietato) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Esecutore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
[ovvero]
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) L’Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: . A tale fine, l’Esecutore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’articolo 118, comma 2, del D.Lgs.n. 163/2006, nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte del Servizio di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Esecutore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Esecutore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti di AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. L’Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti prescritti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’articolo 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
6. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
7. L’Esecutore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Esecutore.
8. L’Esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Esecutore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
12. In caso di inadempimento da parte dell’Esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 19 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Esecutore e AMA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 20
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per il controllo della propria spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Esecutore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite i siti internet: .
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 21
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Esecutore tutti gli oneri tributari e oneri accessori e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. L’Esecutore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Esecutore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, in caso d’uso al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Esecutore.
Articolo 22 Trasparenza
1. L’Esecutore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Esecutore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Esecutore.
Articolo 23 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’Esecutore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi all’Esecutore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. L’Esecutore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove l’Esecutore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. L’Esecutore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Esecutore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle
informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che la Società, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 24 Condizioni risolutive espresse
1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
x. Xxxxxxx l’Esecutore perda i requisiti richiesti per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l’aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del presente Contratto e/o per l’esecuzione delle prestazioni inerenti il Servizio oggetto del medesimo Contratto;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Esecutore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Esecutore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intende risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di AMA al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 25
Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle
forniture e servizi c.d.”sensibili”.
2. In riferimento all’esecuzione del presente Contratto, l’Esecutore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l’elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi c.d. “sensibili”, ai sensi del Protocollo di Intesa del 21 luglio 2011. L’Esecutore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. L’Esecutore prende atto, fin da ora, dell’obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese coinvolte dall’Esecutore a vario titolo nell’esecuzione di attività e prestazioni attinenti all’esecuzione del presente Contratto, ai sensi del menzionato Protocollo di Intesa. L’Esecutore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di legalità, potrà negare ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula da parte dell’Esecutore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell’autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà all’Esecutore una penale di importo pari al 10% del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.
Articolo 26 Codice Etico
1. L’Esecutore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet della AMA e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Esecutore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Articolo 27 Clausola finale
1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone
negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto, in tutto o in parte, da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì / / .
AMA S.P.A.. L’ESECUTORE
Il sottoscritto , nella qualità di Titolare/Amministratore delegato/impresa mandataria capogruppo dell’Esecutore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le parti con la firma qui di seguito apposta dichiarano di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati dopo aver attentamente riletto e ponderato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (oggetto), Articolo 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali dell’Esecutore); Articolo 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 7 (Verifiche e Controlli), Articolo 8 (Corrispettivi); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Xxxxxxxxx, danni e responsabilità civile); Articolo 16 (Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore); Articolo 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 18 (Subappalto); Articolo 19 (Foro competente); Articolo 21 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 22 (Trasparenza); Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 24
(Condizioni risolutive espresse); Articolo 25 (Obblighi legati al Protocollo di legalità del Gruppo Roma Capitale); Articolo 26 (Codice Etico); Articolo 27 (Clausola finale).
Roma, lì / / L’ESECUTORE