PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL QUINQUENNIO 2021 – 2025
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL QUINQUENNIO 2021 – 2025
CIG 8329682F06
SCHEMA DI CONTRATTO
Sommario
Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara Articolo 2 - Oggetto del contratto
Articolo 3 - Durata del contratto Articolo 4 - Corrispettivi
Articolo 5 - Obbligazioni specifiche delle parti Articolo 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo 7 - Referente unico e coordinatore del servizio e gruppo di lavoro Articolo 8 - Pagamento dei premi assicurativi
Articolo 9 - Obblighi di tracciabilità e codice di comportamento Articolo 10- Penali
Articolo 11 - Garanzia definitiva Articolo 12 - Riservatezza
Articolo 13 – Xxxxxxxx risolutiva espressa Risoluzione del Contratto ed esecuzione in danno Articolo 14 - Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi
Articolo 15 - Recesso
Articolo 16 - Norme sull'anticorruzione
Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa Articolo 18 Subappalto
Articolo 19 – Sospensione delle prestazioni Contrattuali Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto
Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d’autore Articolo 22 - Sicurezza
Articolo 23 – Trattamento dei dati personali Articolo 24 - Foro competente
Articolo 25 – Spese contrattuali
1
SCHEMA DI CONTRATTO TRA
La Provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2 (Codice fiscale 00356680397), rappresentata – da.............., nato/a a …...................... ………C.F che
interviene alla stipula del presente contratto in qualità di…….., giusto incarico conferitogli da…. n…..
del….., presso la cui sede per la carica è domiciliato, che dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell’interesse della Provincia di Ravenna;
E
La Società.........., con sede legale in………., via………., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ………al n……., P. IVA………., in persona del.....(legale rappresentante, procuratore speciale, ecc.), nato a….. il…… C.F , che dichiara di agire e stipulare esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse della Società medesima, in forza di procura speciale in data …. rep…… (di seguito nominata, per brevità, anche “Broker”).
PREMESSO
• che la Provincia di Ravenna - di seguito “Provincia”, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione della società aggiudicataria del servizio di brokeraggio assicurativo con determina n. del , mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con costo fisso, ai sensi degli artt. 60 comma 1, 36 comma 9 e 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”);
• che il Broker risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
• che il Broker ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e la Provincia ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara
1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente Contratto, dal Capitolato tecnico e dall’Offerta Tecnica del Broker aggiudicatario;
b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici e in particolare del Codice;
c) dal Codice delle assicurazioni D.Lgs. 209 del 07.09.2005;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Provincia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, il Broker rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Broker, il quale non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Provincia, assumendosene il medesimo Broker ogni relativa alea.
Articolo 2 - Oggetto del Contratto
1. Il Contratto pertanto recepisce integralmente tutte le prestazioni analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico di gara e nell’Offerta Tecnica del Broker.
2. Il Broker dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, che in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta.
Articolo 3 - Durata del Contratto
1. Il Contratto ha decorrenza dal 01.01.2021 ed ha durata di anni cinque fino al 31.12.2025. Alla data di scadenza del Contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Provincia.
2. La Provincia si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per ulteriori tre anni. La Provincia esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà comunque essere modificata ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, anche in caso di mancato rinnovo, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata all’individuazione del nuovo contraente, per un periodo comunque non superiore a n. 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
– o più favorevoli - prezzi, xxxxx e condizioni.
Articolo 4 – Corrispettivi
1. Il servizio di Xxxxxxxxxxx non comporta alcun onere finanziario per la Provincia, né presente né futuro, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, è a carico delle compagnie assicurative con le quali sono state stipulate le polizze assicurative. Pertanto, il compenso per lo svolgimento del servizio di Brokeraggio sarà corrisposto al Broker direttamente dalle compagnie
assicurative sulla base delle provvigioni indicate ai commi successivi, fisse per tutta la durata contrattuale.
2. Le provvigioni a favore del Broker vengono calcolate sulla base dei premi imponibili relativi ai contratti assicurativi conclusi e/o gestiti per il tramite del Broker, come di seguito indicato:
a) Polizze del ramo RCA –ARD e KASKO veicoli: provvigione del 2,00%;
b) Polizze appartenenti a rami diversi da quello RCA-ARD e KASKO veicoli: provvigione del 6,00%.
3. Tutti i predetti corrispettivi sono dovuti unicamente al Broker e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Provincia.
4. Il Broker non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei compensi provvisionali come sopra indicati.
5. Nei nuovi contratti assicurativi che la Provincia provvederà a stipulare non avvalendosi dell’assistenza del Broker non sarà previsto alcun compenso a favore del Broker stesso.
6. Nessun compenso, inoltre, potrà essere richiesto nel caso in cui la Provincia ritenga di non procedere alla stipula di contratti d’assicurazione in relazione ai quali il Broker abbia svolto opera di consulenza, ovvero non si realizzi il buon esito delle procedure indette con l’assistenza del Broker.
7. La Provincia non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione nei confronti del Broker.
8. Gli eventuali cambiamenti dell’assetto organizzativo della Provincia non comporteranno alcuna modifica delle condizioni contrattuali stabilite con il presente Contratto.
Articolo 5 - Obbligazioni specifiche delle parti
1. Sono a carico del Broker, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, dall’esecuzione contrattuale.
2. Le attività debbono essere svolte mediante il raccordo periodico e sistematico con il Servizio Provveditorato della Provincia e con i referenti tecnici che verranno individuati e comunicati dal predetto Servizio.
3. Nel corso dell’appalto il Broker dovrà effettuare incontri presso i Servizi della Provincia competenti in materia assicurativa per la raccolta della documentazione e per l’analisi di eventuali posizioni anomale, dubbie o la risoluzione di qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato ai contratti assicurativi in corso.
4. Il Broker dovrà fornire collaborazione alla Provincia nella predisposizione di report, pareri e relazioni, che in caso di interrogazioni e/o Interpellanze degli organi politici devono essere resi con la massimatempestività.
5. Il Broker e deve fornire report informativi, ogni qualvolta richiesto, in relazione a:
• numero di sinistri denunciati divisi per ramo, senza seguito liquidati e relativo importo, in trattazione ed importo posto a riserva;
• ciascun sinistro dovrà recare tutte le informazioni integrative necessarie e sufficienti per la gestione (a titolo esemplificativo e non esaustivo – riferimento Provincia – riferimento compagnia
– breve descrizione del fatto – data di accadimento – controparte - data ultima comunicazione ecc..).
6. Il Broker, nell’esecuzione del servizio, si impegna a:
• prendere in carico il programma assicurativo in corso; in particolare il Broker si impegna a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell’inizio dell’incarico di cui al presente contratto e non ancora chiusi in tale data;
• svolgere il servizio con diligenza nell'interesse della Provincia e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da essa fornite;
• garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività della Provincia;
• non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali;
• non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare la Provinciale senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest’ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla Provincia;
• mettere a disposizione della Provincia tutta la documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi intermediati;
• fornire esaustive relazioni in merito ad ogni sinistro gestito, e/o trattativa condotta per conto della Provincia;
• tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice civile;
7. La Provincia rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il Broker dovesse stabilire con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria struttura organizzativa ai fini dell’esecuzione del Contratto.
8. La Provincia rimane al pari estranea ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker e le Compagnie assicuratrici per effetto del presente Contratto.
9. Nella fase contrattuale che precede la scadenza del presente Contratto dovranno essere assicurate le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo Broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutta la documentazione e gli archivi elaborati dal Broker nel corso dell’appalto sulla base delle attività di seguito specificate:
- consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker se già individuato;
- trasferimento di tutti i dati/archivi cartacei e digitali verso la Provincia;
- la conclusione positiva della fase transitoria finale sarà attestata da apposito verbale sottoscritto, in contraddittorio con l’impresa, dal responsabile del Servizio Provveditorato.
10. In caso di scadenza naturale dell’incarico o anticipata, il Broker su richiesta della Provincia, si impegna, sin da ora, ad assicurare le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo Broker fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi solari continuativi, in modo da consentire il graduale passaggio di competenze e documentazione.
11. Il Broker si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili/referenti.
12. La Provincia si impegna a:
- non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per la Provincia;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto della Provincia, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo, all’esito dell’aggiudicazione della gara;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio;
13. La Provincia si impegna a fornire, all’atto del conferimento e comunque su richiesta del Broker, prima che si dia inizio allo svolgimento dell’incarico, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative e a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, relativa al patrimonio mobiliare ed immobiliare.
14. Restano di esclusiva competenza della Provincia:
- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, che la Provincia si riserva di recepire o disattendere senza che dal Broker possano essere sollevate eccezioni di sorta;
- la decisione sulle coperture assicurative da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, salvo l’obbligo del Broker di effettuare gli atti interruttivi del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei sinistri.
Articolo 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Broker si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Broker anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Il Broker si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
Articolo 7 - Referente unico e coordinatore del servizio e gruppo di lavoro
1. Il Referente unico e coordinatore del servizio del Broker sarà il responsabile della corretta esecuzione del contratto nei confronti della Provincia.
2. Il Referente unico e coordinatore del servizio, in particolare, dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’ente, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest’ultimo.
3. Il Referente unico dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio. Il Referente unico avrà la piena rappresentanza del broker nei confronti della Provincia, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell’appaltatore.
4. Il Referente unico e coordinatore del servizio e il gruppo di lavoro indicato dal Broker in sede di offerta tecnica, non possono essere modificati né nel numero complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso della Provincia.
5. Qualora il Broker, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta alla Provincia comunicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. Il Broker è obbligato a garantire i requisiti professionali equivalenti o superiori a quelli indicati in sede di gara.
6. La Provincia, qualora rilevi deficienze quantitative o qualitative rispetto al personale indicato nell’offerta tecnica, si riserva la facoltà di chiedere ed ottenere dal Broker l’adozione di misure idonee a garantire il tempestivo adeguamento delle risorse umane.
7. Qualora il Broker disattenda a tale obbligo, la Provincia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
8. Con la stipula del presente Contratto, così come dichiarato in sede di offerta tecnica, il Broker comunica alla Provincia i recapiti per il reperimento (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) e le fasce orarie di presenza ordinaria del personale dedicato alla Provincia per l’espletamento del servizio.
Art. 8 - Pagamento dei premi assicurativi
1. La Provincia verserà direttamente alle Compagnie di assicurazione i premi relativi ai contratti assicurativi, previa indicazione da parte del Broker, almeno 45 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti.
Art. 9 - Obblighi di tracciabilità e codice di comportamento
1. Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’ ANAC.
3. L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con le compagnie assicuratrici per i contratti assicurativi intermediati per conto della Provincia con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente Contratto.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto.
5. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Ravenna.
6. Il Broker con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna”, approvato con Atto del Presidente n. 165 del 27/12/2017. A tal fine si dà atto che la Provincia ha informato il broker che sul sito della Provincia di Ravenna è pubblicato il codice di comportamento.
7. Il Broker si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, costituisce motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Articolo 10 - Penali
1. Per inadempimenti e ritardi nell’esecuzione delle attività previste, la Provincia provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC, assegnando al broker 7 giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Broker penali pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento, per ogni giorno solare di ritardo nell’adempimento rispetto ai termini indicati per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Resta fermo il diritto della Provincia al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.
3. L’ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
4. Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni lavorativi, successivi e continui dalla data in cui la Provincia comunica l’applicazione delle penali stesse.
5. Decorso tale termine, la Provincia può procedere, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all’incameramento di una quota della garanzia definitiva pari all’ammontare della penale comminata.
6. Il Broker prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto della Provincia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Broker dall’adempimento dell’obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.
8. In caso di reiterato (tre violazioni/inadempienze anche se non consecutive) o grave inadempimento (inosservanza degli obblighi contrattuali tali da determinare, a insindacabile giudizio della Provincia, criticità o rendere inefficiente il servizio reso), la Provincia stessa si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la garanzia definitiva.
Art. 11 - Garanzia definitiva
1. L’aggiudicatario è tenuto alla costituzione di una “garanzia definitiva”, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 103 del Codice, pari al 10% dell’importo contrattuale, sotto forma di fideiussione, che sarà svincolata nei modi di legge.
2. Alla garanzia sopra citata si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7, del Codice.
3. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
4. La mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini richiesti, ovvero la mancata reintegra della stessa in caso di escussione totale o parziale, determina la decadenza dell'affidamento e la conseguente risoluzione del Contratto.
5. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Broker, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del Contratto.
6. In particolare, la garanzia rilasciata si estende a tutti gli obblighi specifici assunti dal Broker, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Provincia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
7. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Provincia.
8. L’importo della garanzia definitiva verrà calcolato applicando all’importo posto a base di gara le commissioni indicate dall’aggiudicatario in sede di offerta.
Articolo 12 - Riservatezza
1. Il Broker non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento delle attività.
2. Il Broker si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE2016/679 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
3. Il Broker si impegna altresì formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.
4. Il Broker si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell’ambito delle attività previste dal presente Contratto.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che il Broker è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Broker si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.
Articolo 13 - Clausola risolutiva espressa, risoluzione del Contratto ed esecuzione in danno
1. La Provincia potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Broker con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In caso di inadempimento del Broker anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dalla Provincia per porre fine all’inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Broker per il risarcimento del danno.
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 108 D. Lgs. 50/2016, in caso di grave inadempienza da parte del broker delle obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto, la Provincia si riserva la facoltà di procedere, previa contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile a tutto rischio e danno del broker affidatario del servizio nei seguenti casi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- venir meno dell’iscrizione al registro unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui all’art. 109 D. Lgs. 209/2005 e s.m.;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti (escluse le trasformazioni societarie), fallimento, liquidazione ed altre procedure concorsuali, fatta salva l’ipotesi di concordato con continuità aziendale (art. 186 bis R.D. n. 267/1942);
- palese e manifesta inosservanza degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione/aggiudicazione in sede di gara e di quelli per contrarre con la pubblica amministrazione;
- comprovata grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Broker, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente articolo 11;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- ogni comportamento in violazione delle norme di legge o contrario al principio generale di buona fede contrattuale;
4. In caso di risoluzione il Broker si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore della Provincia. In tutti i casi di risoluzione previsti nel contratto la Provincia ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa.
5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Broker con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della Provincia al risarcimento dell’ulteriore danno.
6. Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Broker ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente atto.
Articolo 14 - Effetti della risoluzione sui contratti assicurativi
1. La risoluzione del Contratto non avrà effetto sui contratti assicurativi intermediati con l’assistenza del Broker. Qualora il Contratto sia risolto in costanza di contratti assicurativi intermediati con l’assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle compagnie assicuratrici che interromperanno la corresponsione delle provvigioni.
Articolo 15 - Recesso
1. Per la disciplina del recesso del Contratto si applica l’art. 109 del Codice. La Provincia, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Broker con lettera raccomandata a/r o tramite PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Broker un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Broker;
- qualora il Broker perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Broker medesimo;
- qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Broker siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti il Broker ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a
ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile.
4. La Provincia può altresì recedere dal presente contratto, in tutto o in parte, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Broker con lettera raccomandata a/r o tramite PEC, purché tenga indenne lo stesso Broker delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
5. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Broker deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Provincia.
Articolo 16 - Norme sull'anticorruzione
1. Il Broker a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, non dovrà aver affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei suoi confronti, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto della Provincia.
Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Broker si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Broker risponde, nei limiti di legge dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Contratto. In questa responsabilità è compresa quella per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare dolo, negligenza o errore professionale dell’aggiudicatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.
3. Qualora l’aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui all'articolo 8.2 del Disciplinare di gara, il Contratto si risolverà di diritto.
4. Resta ferma l’intera responsabilità del Broker anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 18 - Subappalto
1. Per la disciplina del Subappalto del Contratto si applica l’art. 105 del Codice.
Articolo 19 - Sospensione delle prestazioni contrattuali
1. Per la disciplina della sospensione del Contratto si applica l’art. 107 del Codice.
Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto
1. È vietata la cessione, anche parziale, del Contratto da parte dell’aggiudicatario, a pena di nullità e incameramento della garanzia definitiva, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese ai sensi dell’art. 105 comma 1) del Codice.
2. Per la cessione dei crediti si applica l’art. 106, comma 13 del Codice.
Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Broker assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Provincia un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Broker si obbliga a manlevare e tenere indenne la Provincia stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
3. La Provincia si impegna ad informare prontamente il Broker delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Broker riconosce alla medesima Provincia la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Broker.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Provincia, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto.
Articolo 22 - Sicurezza
1. I servizi oggetto del presente Contratto debbono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. I servizi oggetto del presente Contratto sono di natura intellettuale, pertanto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), con la relativa stima dei costi, non è dovuto.
Articolo 23 – Trattamento dei dati personali personali
1. Le parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, si danno reciprocamente atto che, nel corso dell’esecuzione delle attività inerenti il servizio, tutti i dati personali forniti direttamente dalle parti e connessi con il servizio saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità inerenti l’adempimento di obblighi contrattuali e legislativi, nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e del D.lgs. 193/2003 ed in ogni caso della disciplina, tempo per tempo, applicabile al trattamento dei dati per personali.
2. Sarà cura di entrambe le parti raccogliere dagli interessati i relativi consensi per la realizzazione degli obblighi inerenti il servizio. A tal riguardo la Provincia si impegna a garantire che i dati personale trasmessi dal Broker saranno raccolti e trattati in modo lecito e corretto, oltre all’idoneità e liceità degli
stessi – quanto alla loro natura ed alle modalità della loro raccolta, per la destinazione agli usi prevista dalle disposizioni contrattuali.
3. Le parti di impegnano a tenersi indenni reciprocamente e a concedere reciproca manleva con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, anche se effettuati dai propri ausiliari.
Articolo 24 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Broker e la Provincia, è competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.
Articolo 25 - Spese contrattuali
1. Sono a carico del Broker le spese relative all’imposta di bollo (art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 642/1972, e dall’art. 5 del D.P.R. 642/1972), dovuta nella misura di € 16,00 ogni 4 pagine o 100 righe del contratto.
ALLEGATI:
1) Capitolato tecnico
2) Offerta tecnica