Fac Simile di:
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“CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO”
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto contrattuale, ed in base alla normativa vigente, fra i sottoscritti Signori:
1)…………….nato a……………..il……………Codice Fiscale…………………..e residente in ………………………di seguito indicato come “Lavoratore a Progetto”;
2)…………….nato a……………..il…………….Codice Fiscale…………………..e residente in………………… in qualità di Amministratore della Società……………………..con sede in………………….Via…………………………Codice Fiscale/ P.Iva……………………….Iscritta presso il Registro delle Imprese di…………………..al Numero………………….,di seguito indicata come “Committente”;
Premesso
Che il Signor…………….non è iscritto ad alcun Albo Professionale, non è un soggetto Iva, ne è alle dipendenze di Enti Pubblici e Privati;
Che il Signor……………..presenterà Egli stesso domanda di Iscrizione alla sede INPS di competenza;
Che il lavoro a Progetto è reso nell’esercizio di attività per la quale non è indispensabile l’iscrizione in Albi, Ruoli o Elenchi Professionali;
Si conviene e si stipula il seguente contratto di Lavoro a Progetto alle condizioni di seguito riportate.
Titolo I
Disposizioni Generali
Art. 1 – Interpretazione
Il Lavoratore a Progetto dichiara di essere a conoscenza del contenuto delle obbligazioni del Committente.
Art. 2 – Normativa Applicabile
Il presente contratto sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute, dalla normativa nazionale riguardanti i rapporti autonomi di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dagli articoli contenuti nel Titolo VII (da 61 a 69) del D.L.VO
n° 276/2003
Art. 3 – Rapporti tra Committente e Lavoratore a Progetto
Qualora esista la figura del Responsabile del Progetto, i rapporti tra Committente e Lavoratore a Progetto avverranno per mezzo di tale soggetto.
Studio Mariani Dott. Cav. Xxxxx – Xxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (Xx) – Tel. 0000000000 Fax. 0000000000 xxx@xxxxxxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx
Art. 4 – Responsabile del Progetto
Il Responsabile del Progetto è il Signor…………..
Art. 5 – Durata del Contratto
Il presente contratto avrà inizio il giorno……….e si concluderà con il conseguimento del Progetto/Programma…………………..
Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto.
Il Committente, in caso di proroga della durata del progetto, può prorogare il presente contratto del tempo necessario.
Titolo II
Disciplina del Rapporto
Art. 6 – Oggetto del Rapporto
Il Lavoratore a Progetto svolgerà ….………………………………………………………………………………………………………….(inserire la descrizione dell’attività)……………………………………………
Detta attività dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Continuità. L’attività dovrà svolgersi nell’ambito di un rapporto continuativo con il Committente, per lo svolgimento del progetto di cui alla premessa.
Coordinazione. L’attività dovrà essere prestata senza l’utilizzo di una organizzazione propria ma attraverso le strutture messe a disposizione del Committente.
Autonomia. Lo svolgimento dell’attività avverrà in maniera autonoma e non subordinata, dato il suo particolare contenuto professionale e scientifico.
Supervisione Tecnica. Il committente avrà il diritto alla supervisione tecnica dell’attività del lavoratore a progetto, fornendo le direttive di massima, tese alla corretta esecuzione del progetto.
Art. 7 – Obbligo del lavoratore a Progetto
Il Lavoratore a Progetto si obbliga in modo specifico:
A svolgere l’attività di cui al precedente art. 6, con la speciale diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto. In particolare farà buon uso della sua professionalità e farà ricorso alla propria creatività, che non subirà limitazioni da parte del Committente; il lavoratore a Progetto lavorerà in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di orario di lavoro e di presenza senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare del Committente;
A redigere tutte le relazioni richieste sull’attività compiuta secondo lo schema approntato dal Committente;
A rispettare le direttive del responsabile del Progetto;
A rispettare le regole organizzative del Committente e quelle dettate a tutela della Sicurezza del luogo di lavoro;
A mantenere il segreto sulle informazioni riservate; di cui viene a conoscenza;
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A comunicare al Committente, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardino il presente contratto e, in modo particolare, quelli che possano compromettere l’esatta esecuzione dell’attività, tra i quali quelli si cui al successivo art. 10.
Le obbligazioni di cui al comma 1 sono di carattere personale e non possono essere trasferite.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del contratto, in quanto compatibili.
Il lavoratore, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 64 del D.L.vo n. 276/2003 si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né a diffondere notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività del datore di lavoro come sopra indicato e rappresentato;
Art. 8 – Tempo dello svolgimento della prestazione
Il lavoratore a progetto non avrà un obbligo di orario
Il Lavoratore a Progetto, tuttavia, dovrà dedicare il tempo necessario per assicurare la continuità della propria attività, la completa esecuzione della parte del progetto affidatagli e per permettere al Committente di adempiere agli obblighi di rendicontazione delle spese del personale
Detto tempo non potrà in ogni modo, superare quello reso disponibile dalle regole organizzative del Committente. In particolare il Lavoratore a Progetto non potrà accedere alle strutture del Committente al di fuori dell’ordinario periodo lavorativo degli impiegati del Committente.
Art. 9 – Obblighi del Committente
Il Committente si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente contratto e, in modo specifico:
A mettere a disposizione del Lavoratore a Progetto, per tutta la durata del contratto, tutti i mezzi necessari all’esecuzione dell’attività, con particolare riguardo alle infrastrutture, le attrezzature, i materiali, e soprattutto le informazioni;
Assicurare al lavoratore a Progetto, le condizioni di lavoro, di Previdenza Sociale, di sicurezza e di igiene, previste dalla normativa in vigore;
A pagare il corrispettivo nei modi e nelle quantità previste nel successivo art. 11
Il lavoratore ha diritto ad essere riconosciuto quale autore della eventuale invenzione fatta nello svolgimento del rapporto, con pieno richiamo alla statuizione prevista dall’art. 65 del D. L.vo n. 276/2003
Art. 10 – Impedimento temporaneo della prestazione
La gravidanza, la malattia e l’infortunio del Lavoratore a Progetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.
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Come previsto dal Legislatore, l’improvviso impedimento dovuto a malattia o infortunio non comporta l’automatica proroga del contratto.
Il lavoratore a Progetto può continuare la sua attività dopo la cessazione dell’impedimento, sempre che questo non si protragga per un periodo superire a …………………(un sesto della durata del contratto se determinata, o 30 giorni se la durata è determinabile).
La sospensione per maternità comporta una proroga del contratto di 180giorni.
Nei casi previsti dai commi precedenti sono dovuti al Lavoratore a Progetto soltanto le prestazioni assistenziali previste dalla legge.
Art. 11 – Corrispettivo
Il corrispettivo per l’attività del Lavoratore a Progetto sarà pari a Euro …………….Lordo, indipendentemente dall’orario nel quale il progetto viene sviluppato.
Il corrispettivo verrà corrisposto……………………(a rate mensili o lavoro ultimato), con assegno o bonifico bancario.
Le parti convengono sul fatto che il compenso è stato individuato nel rispetto della previsione dell’art. 63 del D. L.vo n. 276/2003 il quale afferma che lo stesso tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto e che è proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro. Per quel che concerne la disciplina dei rimborsi spese (se sostenute) vanno presentate le note giustificative: se il lavoratore a progetto utilizza mezzi propri di spostamento finalizzati all’espletamento dell’incarico ricevuto, viene riconosciuto un rimborso chilometrico sulla base delle tariffe ACI
Art. 12 – Oneri Previdenziali e Assistenziali
Oltre al corrispettivo di cui al precedente art. 11, il Committente verserà gli oneri previdenziali ed assistenziali, previsti dalla legge a proprio carico ed a carico del Lavoratore A Progetto.
Titolo III
Scioglimento del Rapporto
Art. 13 – Scioglimento del Contratto prima del termine
Ciascuno dei contraenti può recedere liberamente dal contratto di collaborazione a Progetto prima della scadenza del termine finale, dandone preavviso scritto all’altra parte con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data del ricevimento almeno 30 giorni prima della data di cessazione come previsto dall’articolo 67, comma 2, del D.L.vo 276/2003
E’ fatta salva l’applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, del precedente art. 10
Il Lavoratore a Progetto potrà intrattenere rapporti di Lavoro a progetto anche con altri soggetti purché non in contrasto con gli impegni assunti con il Committente.
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Titolo IV
Disposizioni Finali
Art. 14 – Proprietà Intellettuale
Il Lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto.
Art. 15 – Disposizioni Fiscali
Il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa, nel solo caso d’uso
Art. 16 – Consenso al trattamento dei dati personali
Il Lavoratore a Progetto autorizza fin d’ora il Committente al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali, contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria.
Al Lavoratore a Progetto spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, che egli dichiara fin d’ora di conoscere.
Il Committente si obbliga a trattare ed a comunicare i dati del Lavoratore a Progetto, in conformità delle finalità sopra richiamate e nel rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza.
ART. 17 – Controversie
In caso di controversia, foro competente è quello in cui ha sede il Committente; tuttavia, preventivamente, le parti rimetteranno gli atti alla Camera Arbitrale della Provincia in cui ha sede la Società.
Li, …………………………..
Il Committente Il Lavoratore a Progetto
…………………….. …………………………..
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