ACCORDO DI PROGRAMMA
M_INF.TFE.REGISTRO UFFICIALE.I.0008867.10-12-2020
ANNO 2021 TRA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E
MERCITALIA RAIL SRL
PER
l’incentivazione del trasporto combinato, accompagnato e non, per la prosecuzione del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina (d’ora in avanti “AFA”) sulla relazione Orbassano- Aiton nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
VISTO l’Accordo di programma, stipulato il 24 aprile 2009 e registrato alla Corte dei Conti al registro 8, foglio 122, in data 6 agosto 2009, relativo alla prosecuzione nel periodo 2008 – 2009 del servizio sperimentale di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Orbassano – Aiton.
VISTO l’Accordo di programma per l’anno 2010, stipulato il 12 ottobre 2010 e registrato alla Corte dei Conti al registro 10, foglio 69, in data 7 dicembre 2010, con il quale si è provveduto a proseguire la validità dell’accordo 2008-2009.
VISTO l’Accordo di programma per l’anno 2011, stipulato il 20 ottobre 2011 e registrato alla Corte dei Conti al registro 15, foglio 391, in data 14 dicembre 2011, con il quale si è provveduto a proseguire la validità dell’accordo 2008-2009.
VISTO l’Accordo di programma per l’anno 2012, stipulato il 6 novembre 2012 e registrato alla Corte dei Conti al registro 15, foglio 78, in data 5 dicembre 2012, con il quale si è provveduto a proseguire la validità dell’accordo 2008-2009.
VISTO l’Accordo di programma stipulato il 7 giugno 2016 per la prosecuzione del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina sulla relazione Orbassano-Aiton nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2018, approvato con decreto n. 64 del 9 giugno 2016 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, registrato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (UCB presso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) con il numero 845 in data 30.6.2016 e dalla Corte dei Conti in data 7.7.2016 al registro 1, foglio 2170.
VISTO l’Accordo di programma stipulato in data 3 ottobre 2019 per la prosecuzione del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina sulla relazione Orbassano-Aiton nel periodo 1/7/2018 – 31/12/2020 approvato con Decreto dirigenziale n. 182 del 5.6.2020, registrato all’Ufficio centrale del bilancio il 16/7/2020 al n. 2495 e ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 20/7/2020 al n. 3129, di approvazione e impegno della copertura finanziaria;
VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 comma 654 che ha stabilito che per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro finalizzato alla compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dallo svolgimento dei servizi ferroviari di Autostrada Ferroviaria Alpina, effettuati attraverso il valico fra Italia e Francia, in particolare attraverso il Frejus.
VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 – legge di bilancio 2017 - sezione seconda con la quale le predette somme sono state rimodulate con distribuzione degli importi in dieci anni, risultando pertanto allo stato disponibili 5 milioni per ciascun anno dal 2018 al 2026.
VISTA la Decisione C(2019)5930 del 2.8.2019 della Commissione Europea che considera il regime di aiuto al servizio transitorio di autostrade ferroviaria alpina per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2021 compatibile con il mercato interno in applicazione dell’art. 93 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
CONSIDERATO in particolare quanto previsto dal punto 95 della predetta decisione 5930 in ordine all’impegno assunto anche dall’Italia secondo cui le riserve accantonate saranno restituite agli azionisti alla fine del servizio transitorio e dopo lo scioglimento dell’AFA nonché la possibilità che gli Stati recuperino un’eventuale sovracompensazione di cui il gestore del servizio potrebbe beneficiare grazie ad un miglioramento del risultato operativo.
VISTA l’esigenza di garantire la continuità del servizio, fatta salva la necessaria autorizzazione della Commissione Europea.
VISTA la nota del 30 novembre 2020, protocollo DG TFE n° 8630, con la quale il Direttore Commerciale di Mercitalia Rail srl ha inviato alla Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie il Piano economico Finanziario (budget) relativo all’anno 2021 che viene recepito nello schema del presente Accordo di programma.
CONSIDERATO che, anche attesa la situazione di emergenza sanitaria protrattasi nel corso del 2020 che non ha consentito di definire la procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio, permangono le condizioni per la prosecuzione del medesimo fino al 31 dicembre 2021 (periodo transitorio propedeutico alla assegnazione mediante procedura concorsuale del servizio di trasporto ferroviario) alle condizioni precedentemente indicate dalla Commissione Europea.
CONSIDERATA la necessità di proseguire agli stessi patti e condizioni i servizi AFA fino all’avvio del nuovo servizio in esito alla conclusione della procedura di gara, o al recesso dal presente Accordo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto già previsto che nel presente atto si richiama, dall’Accordo di programma stipulato il 3.10.2019 e approvato con decreto dirigenziale n. 182 del 5.6.2020.
VISTE le modalità di gestione e di monitoraggio previste dai precedenti Accordi ed in particolare gli articoli 1 e 3 dell’Allegato 1 dell’Accordo di programma firmato il 20 ottobre 2011.
Le Parti firmatarie approvano il seguente Accordo:
ARTICOLO 1
(Durata dell’Accordo – Copertura finanziaria)
Il presente Accordo di Programma ha validità dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Resta inteso che il periodo transitorio pre-gara potrà essere interrotto anticipatamente rispetto alla data del 31 dicembre 2021, per effetto dell’aggiudicazione del servizio di trasporto mediante procedura ad evidenza pubblica o nel caso di recesso unilaterale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, senza che questo comporti obbligo alcuno per le Parti.
L’interruzione anticipata di cui sopra dovrà essere comunicata per iscritto a Mercitalia Rail
S.r.l. dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con un preavviso di almeno 30 giorni.
La validità dell’Accordo di programma per l’anno 2008-2009, prorogato e modificato con gli Accordi di programma per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013-31/6/2018, 1/7/2018–31/12/2020, è estesa al periodo 1 gennaio 2021 – 31/12/2021, fatte salve le clausole incompatibili con il presente Accordo.
Il periodo transitorio pre-gara potrà essere prorogato, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunque non oltre il 31 giugno 2022, ferme restando la disponibilità di risorse finanziarie per la copertura dei servizi effettuati previa autorizzazione della Commissione Europea.
La copertura finanziaria degli oneri del presente Accordo è assicurata dai fondi sul capitolo 7290 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente ai fondi che residuano sul medesimo capitolo dopo il saldo della contribuzione riferita all’anno precedente.
In caso di sovracompensazione, di cui il gestore del servizio potrebbe beneficiare anche grazie ad un miglioramento del risultato operativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva la possibilità di recuperare la parte di utile non ragionevolmente riconoscibile alla Società.
ARTICOLO 2
(Campo di Applicazione)
Il presente Accordo di Programma si applica ai servizi di trasporto ferroviario combinato, accompagnato e non, per la prosecuzione del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina nella tratta Aiton-Orbassano attraverso la galleria ferroviaria del Frejus.
Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali modifiche agli stanziamenti comporteranno impegno dell’assolvimento dei reciproci obblighi fino a concorrenza degli stanziamenti medesimi.
Le riserve accantonate saranno restituite agli azionisti alla fine del servizio transitorio e dopo lo scioglimento dell’AFA.
ARTICOLO 3
(Modalità di pagamento)
A fronte del servizio di trasporto prodotto nel periodo di validità del presente Accordo e fatte salve eventuali revisioni degli accordi d’intesa tra le parti, l’ammontare massimo delle risorse
previsto non potrà eccedere quanto stanziato sul capitolo 7290 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Considerato l’Allegato 1 al presente Accordo di programma, che reca il valore massimo di riferimento per l’intero anno 2021, l’importo massimo riconoscibile all’impresa ferroviaria è pari a euro 3.850.000.
Per il periodo di validità dell’Accordo è attribuito a Mercitalia Rail Srl un ammontare di risorse al massimo pari all’importo sopra indicato che sarà, comunque, commisurato all’offerta annuale obiettivo del servizio ed ai relativi valori economici unitari a treno*km così come riportati in ALLEGATO 1 al presente Accordo.
I valori unitari a treno*km saranno, altresì, adottati come riferimento per la determinazione di riduzioni del contributo in relazione alla eventuale minore produzione determinatasi a consuntivo solo per cause imputabili all’impresa ferroviaria.
Il numero di treni*km contribuito per l’anno di riferimento del presente Accordo non potrà essere superiore a quanto indicato nell’ ALLEGATO 1 alla voce OFFERTA ANNUALE OBIETTIVO.
Fermo restando i limiti fissati dalla Commissione Europea, il contributo per ciascun anno non potrà superare il minore tra i valori indicati nell’ALLEGATO 1 ed il contributo riconosciuto dal Governo francese.
ARTICOLO 4
(Erogazione dei contributi)
I contributi saranno erogati, sulla base di semestralità posticipate, prevedendo sul primo semestre dell’anno un acconto pari all’80% del 50% del budget preventivato a seguito di rendicontazione, il saldo a seguito di presentazione entro il 30 giugno 2022, da parte di Mercitalia Rail Srl, di rendiconto consuntivo certificato da una società di revisione.
Mercitalia Rail Srl si impegna a fornire la documentazione necessaria, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la corretta adozione dei decreti di pagamento delle somme spettanti.
ARTICOLO 5
(oneri a carico dell’Amministrazione)
Gli oneri inerenti il monitoraggio e la vigilanza del presente Accordo, previsti nella misura dell’1 per cento degli importi posti a budget annuale verranno imputati e compresi nel budget annuale e verranno trattenuti dall’Amministrazione per la corresponsione diretta ai componenti, non comportando oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
Gli oneri relativi all’articolo 5 comma 4 dell’Accordo di Programma del 2009 di cui in premessa graveranno sugli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
ARTICOLO 6
(efficacia dell’Accordo)
Il presente atto, vincolante per la Società dalla data di sottoscrizione, avrà efficacia fra le parti solo a seguito della avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo.
Per
Ministero Infrastrutture e Trasporti: Il Direttore Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxx
XXXXXX XXXXX XXXXX
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 10.12.2020
11:21:29 UTC
Per Mercitalia Rail S.r.l.
L’Amministratore Delegato di Mercitalia Rail
Firmato digitalmente da
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
e-mail = x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx C = IT
ALLEGATO 1
Budget 2021 | |
Ricavi Servizi di trasporto | 10.415 |
Contributi | 7.700 |
Totale Ricavi e Proventi | 18.115 |
Dettaglio Costi | |
Costo terminali | (5.608) |
- Aiton | (2.773) |
- Orbassano | (2.835) |
Costi di trazione | (9.562) |
- SNCF | (5.221) |
- Mir | (4.341) |
Costo carri | (1.380) |
- locazione carri | (800) |
- manutenzione | (580) |
Accoglienza | (210) |
Totale Costi Industriali | (16.759) |
- spese del personale | (936) |
- spese generali | (420) |
Totale Costi Generali | (1.356) |
Risultato Operativo | 0 |
Proventi/(Oneri) finanziari | 0 |
Risultato ante Imposte | 0 |
Imposte | 0 |
Resultato netto | 0 |
3.850
Contributo pro quota MIT
17,43
euro/treno*km
220.920
OFFERTA OBIETTIVO